CRITERI COMUNALI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI PER L ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEI PUBBLICI ESERCIZI

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1 COMUNE DI CONSIGLIO DI RUMO Provincia di Como CRITERI COMUNALI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI PER L ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEI PUBBLICI ESERCIZI Approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del

2 INDICE Art. 1 - Leggi e norme di riferimento Art. 2 - Durata di validità degli indirizzi Art. 3 - Ambito di applicazione delle presenti disposizioni Art. 4 - Requisiti morali e professionali per l esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande Art. 5 - Domande di autorizzazione all apertura e/o trasferimento Art. 6 - Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande Art. 7 - Superficie delle attività di somministrazione e ampliamento Art. 8 - Autorizzazioni stagionali e temporanee Art. 9 - Cessazioni di esercizi Art Criteri comunali Art Limiti di distanza tra attività di somministrazione Art Impatto acustico e ambientale Art Rilascio dell autorizzazione Art Diniego dell autorizzazione Art Revoca dell autorizzazione Art Divieto di somministrazione di superalcolici Art Subingresso nell attività di somministrazione Art Orari degli esercizi di somministrazione Art Esposizioni nell esercizio Art Installazione di videogiochi Art Sorvegliabilità dei locali Art Attività di somministrazione in Aree di Servizio Art Attività di somministrazione svolte da bed&breakfast e da agriturismo in famiglia Art Attività di somministrazione svolte da parrocchie e da altri enti ecclesiastici Art Casi di Fallimento dell attività Art Sanzioni Art Disposizioni transitorie e finali 2

3 Art. 1 Leggi e norme di riferimento Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione sono disciplinate: - dalla Legge n. 287/1991 (aggiornamento della normativa sull insediamento e sull attività dei pubblici esercizi) per le disposizioni non in contrasto con la Legge Regionale n 30/2003; - dalla L.R. 24 dicembre 2003, n. 30 (disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande); - dall allegato A alla D.G.R. Lombardia VII/17516 del 17 maggio 2004 Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione alla L.R. n. 30 del 24 dicembre 2003 ; - dalle Disposizioni concernenti i corsi abilitanti all esercizio dell attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla D.G.R. 9 luglio 2004, n. 7/18139 e Disciplina dei corsi abilitanti all esercizio dell attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla D.G.R. 23 dicembre 2004, n. 7/20117; - dai Chiarimenti operativi sull applicazione della l.r. n 30 del 2003, sugli Indirizzi generali e sui corsi abilitanti, per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla Circolare 30 luglio 2004, n. 31; - dalle Modalità applicative della l.r. n. 30 del Disciplina delle atività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla Circolare 4 aprile 2005, n. 17; - dal T.U. leggi di P.S , n. 773, e successive modificazioni; - dalle disposizioni contenute nel presente regolamento comunale; - da ogni altra legge, regolamento e provvedimento, nazionale, regionale o locale, che abbia connessioni con l esercizio delle attività di somministrazione in ordine agli aspetti urbanistici, edilizi, igienico-sanitari. Art. 2 Durata di validità degli indirizzi I presenti criteri hanno validità triennale decorrente dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione; essi possono essere modificati prima della loro scadenza con le medesime procedure previste per la loro approvazione. I presenti indirizzi sono deliberati dal Consiglio Comunale tenuto presente che non viene istituita dall Amministrazione Comunale la Commissione consultiva di cui all art. 20 della Legge Regionale n 30/2000 in quanto commissione ritenuta superflua per lo svolgimento dell attività amministrativa, ai sensi dell art. 96 del D.Lgs. 267/2000, e sulla base di specifica deliberazione adottata in tal senso dalla giunta Comunale. Art. 3 Ambito di applicazione delle presenti disposizioni 3

4 Le presenti disposizioni normative si applicano esclusivamente per il rilascio dell autorizzazione per: 1) l apertura a carattere permanente in sede fissa 2) il trasferimento di sede 3) il subingresso nella titolarità 4) l ampliamento degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Salvo quanto previsto dall articolo 21 della presente regolamentazione, tutte le attività di seguito indicate, eccetto quelle relative alle lettere b) e c) che non sono soggette ad alcun adempimento, si attivano a seguito di presentazione di Dichiarazione di Inizio Attività ai sensi dell articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n 241: a) mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività; b) in residenze private non aperte al pubblico; c) su aree pubbliche ai sensi della Legge Regionale , n 15; d) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento e svago: in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi ed altri esercizi similari. L attività di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione e la somministrazione sia effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell attività di intrattenimento. L attività di somministrazione non può essere effettuata nelle ore in cui sono chiusi gli impianti sportivi e nelle ore in cui non viene svolta l attività di intrattenimento; e) negli esercizi collocati all interno delle aree di servizio di distribuzione carburanti posti sulle strade urbane, extraurbane principali, tangenziali, autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblico; f) nelle mense aziendali e negli spacci annessi a ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti; g) presso il domicilio del consumatore; h) relativamente alle attività svolte in forma temporanea; i) alle attività svolte direttamente nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell ordine; j) relativamente alle attività collocate all interno di musei, teatri, sale da concerto e simili. Art. 4 Requisiti morali e professionali per l esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande Ai sensi dell art. 5 l.r. 30/03, non possono esercitare l'attività di somministrazione, salvo abbiano ottenuto la riabilitazione: a) coloro che sono stati dichiarati falliti; 4

5 b) coloro che hanno riportato una condanna a una pena restrittiva della libertà personale superiore a due anni; c) coloro che hanno riportato una condanna: per reati contro la morale pubblica e il buon costume o contro l igiene e la sanità pubblica; per delitti commessi in stato di ubriachezza o di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell alcoolismo, dell uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, del gioco d azzardo, delle scommesse clandestine e della turbativa di competizioni sportive; per infrazioni sul gioco del lotto; d) coloro che hanno riportato, nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di autorizzazione, due o più condanne per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti; e) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione di cui alla l. 1423/56, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di cui alla l. 575/65, ovvero siano sottoposti a misure di sicurezza o siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; f) coloro che hanno riportato una condanna per delitti contro la personalità dello Stato o l ordine pubblico, o contro la persona commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. Il divieto di cui al precedente comma 1 non si applica in caso di sospensione condizionale della pena, e, per le ipotesi di cui alle lettere b), c), d) ed f), ha durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena é stata scontata o si sia in altro modo estinta; in caso di società, il possesso dei requisiti di cui al presente comma è richiesto con riferimento a tutti i soggetti (amministratori e soci) indicati all art. 2 D.P.R. 252/98. Oltre che al possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, ai sensi dell art. 6 l.r. 30/03, l esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande in ogni sua forma (al pubblico su area privata o su aree pubbliche, per quella effettuata presso il domicilio del consumatore, per la somministrazione in locali non aperti al pubblico, per la somministrazione limitata alle persone alloggiate in strutture ricettive e ai loro ospiti e per la somministrazione esercitata nelle aziende agrituristiche) è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti in capo al titolare dell impresa individuale o, in caso di società, al legale rappresentante, od a loro delegati: a) aver frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione istituito o riconosciuto dalla Regione, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente legalmente riconosciuto; tale requisito abilita anche all esercizio dell attività di commercio al minuto in sede fissa di prodotti del settore alimentare; b) aver superato l esame di idoneità all esercizio dell attività di somministrazione davanti alla commissione istituita presso la CCIAA; c) essere stato iscritto al REC per l attività di somministrazione (gruppo S) nel periodo compreso tra il 13 gennaio 1999 e il 12 gennaio Sono equiparati ai soggetti in possesso del titolo di cui al precedente comma 3, lett. a), i soggetti in possesso di: Laurea in medicina e veterinaria; Laurea in farmacia; Laurea in scienze dell alimentazione; Laurea in biologia; Laurea in agraria; 5

6 Laurea in Chimica; Laurea breve o specialistica attinente la trasformazione dei prodotti alimentari o la ristorazione; Diploma di maturità o diploma triennale di istruzione professionale, diplomi e attestati di qualifica di superamento di corsi almeno biennali, attinenti la conservazione, la trasformazione, la manipolazione e la somministrazione di alimenti e bevanti, rilasciati dalle Regioni. Il titolare dell attività di somministrazione deve comunicare al Comune ogni modifica all individuazione del soggetto preposto all esercizio entro 30 giorni dall avvenuto conferimento dell apposita delega. Art. 5 Domande di autorizzazione all apertura e/o trasferimento La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell autorizzazione per l apertura o il trasferimento dell attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento d identità del sottoscrittore, indirizzata o presentata al protocollo del comune, l eventuale invio deve avvenire a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Sono esclusi altri sistemi di invio o presentazione delle istanze. Per le domande presentate a mano, la data di arrivo coincide con quella della relativa registrazione al protocollo di arrivo della corrispondenza, per quelle inviate per mezzo del servizio postale, fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio Postale accettante. Nella domanda devono essere indicati: - Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale del richiedente. Per le società: ragione sociale, sede legale, partita IVA, le generalità del legale rappresentante; - Certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli art. 5 e 6 della Legge Regionale n 30/2003; - Ubicazione dell esercizio, intendendo per tale l indirizzo ed il numero civico, oppure i dati catastali, e comunque quegli elementi sufficienti a localizzare esattamente dell esercizio; - Superficie di somministrazione e di servizio; qualora l attività di somministrazione sia esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, deve essere indicata la superficie riservata a ciascuna attività; - La certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi, ove previsti in relazione alle disposizioni urbanistiche e dal presente regolamento; - La documentazione di previsione di impatto acustico redatta ai sensi della Legge Regionale n 13/2001 e della D.G.R. n 7/8313 del a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere 6

7 deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell Interno , n. 564; b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali; c) il certificato di prevenzione incendi se previsto o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VV.FF.; d) qualora sia prevista dagli strumenti urbanistici Comunali una specifica dotazione di spazi a parcheggio per le attività di somministrazione, certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi; e) in caso di attività di somministrazione che prevedono l utilizzo di impianti di refrigerazione, condizionamento o sono svolte congiuntamente ad attività di intrattenimento, dovrà essere allegata la documentazione di previsione dell impatto acustico, se la stessa non è già stata allegata alla domanda di permesso di costruire; f) l autorizzazione sanitaria o la richiesta per il rilascio della stessa, necessaria per l esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande, da trasmettere alla ASL competente; g) la documentazione comprovante la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l attività di somministrazione di alimenti e bevande; La documentazione prevista dalle lettere a), b), c), f) e g) dell art. 3 degli indirizzi regionali può essere presentata dal richiedente anche dopo il rilascio dell autorizzazione comunale, ma in ogni caso prima dell inizio dell attività, e/o comunque entro 365 giorni dal rilascio dell autorizzazione comunale. Per documentazione comprovante la disponibilità dei locali si intende: fotocopia del contratto di affitto /locazione/comodato ecc. dei locali redatto con atto pubblico, o scrittura privata autenticata, o anche semplice scrittura privata purchè accompagnata da fotocopia del documento di identità delle parti sottoscriventi. Copia dell avvio del procedimento per il rilascio dell autorizzazione viene esposta all albo pretorio del Comune territorialmente competente, ed in quello sede dello Sportello unico associato, per la durata di 15 giorni. All'atto della presentazione della domanda, al soggetto interessato sarà rilasciata una ricevuta contenente le seguenti indicazioni: Ufficio Comunale competente Oggetto del procedimento Responsabile del procedimento Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento; L esame dell'istanza da parte del Responsabile del Procedimento dovrà svolgersi come segue: Verifica di completezza e di regolarità della domanda e della documentazione. Nei casi di inammissibilità e di nullità si procede a comunicare all interessato i motivi di non procedibilità dell istanza, entro il termine dei 30 giorni successivi alla data di protocollo. Nei casi di incompletezza o irregolarità dell istanza, si procede alla richiesta delle necessarie integrazioni che devono pervenire entro il termine dei 30 giorni successivi alla data della notifica della richiesta, pena l'eventuale improcedibilità della domanda, se e in quanto gli elementi integrativi mancanti siano tali da non consentire la valutazione dell'istanza rispetto ai criteri comunale; la richiesta d'integrazione può interrompere i termini di procedimento una sola volta. Acquisizione dei pareri e degli assensi necessari. L'acquisizione dei pareri, intese o assensi necessari all'espletamento delle verifiche di compatibilità, si avvia 7

8 trasmettendo, a ciascuno degli Uffici Comunali competenti, la documentazione relativa al vari aspetti (urbanistica, viabilità, etc.). Decisione. Si provvede a tutti i necessari adempimenti istruttori, atti a verificare la conformità dell'istanza agli atti di programmazione comunale. Terminata la fase istruttoria, il Dirigente del Settore competente rilascia l'autorizzazione o comunica, entro il termine tassativo di 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda e fatti salvi gli eventuali periodi di sospensione dei termini, il provvedimento di diniego. In caso di più domande concorrenti, l esame delle stesse dovrà avvenire secondo l ordine cronologico di presentazione. Art. 6 Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande E' considerata attività di somministrazione al pubblico la vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto, ovvero nei locali dell esercizio o in un area o superficie aperta al pubblico e appositamente attrezzata, adiacente e/o pertinenziale al locale, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o nella disponibilità dell operatore se privata. E assoggettata alle medesime disposizioni previste per gli esercizi di somministrazione al pubblico la vendita di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali adibiti esclusivamente all attività di somministrazione. Sono considerate attrezzature di somministrazione i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi piani di appoggio e stoviglie, anche monouso. Ai sensi del punto n 6 degli Indirizzi Regionali sull attività di somministrazione, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l obbligo di comunicare al comune prima dell inizio o della modifica dell attività la denominazione assunta e precisamente se trattasi di: a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo; b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale; c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo; d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto pizza ; e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell esercente riguarda l assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura; f) bar-caffe e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini; g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere; 8

9 h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina; i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l attività; l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest ultima è prevalente rispetto alla prima; m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all attività di svago, ma quest ultima è prevalente rispetto alla prima. Tale comunicazione non deve essere esposta, bensì va tenuta a disposizione degli organi di vigilanza, anche ai fini del decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del in materia di videogiochi. Nel caso in cui un esercizio svolga attività diverse, è obbligatorio segnalare le diverse denominazioni assunte con la relativa superficie destinata a ciascuna denominazione. Art. 7 Superficie delle attività di somministrazione e ampliamento Non è fissato alcun limite minimo né massimo di superficie per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. L ampliamento dell esercizio di somministrazione deve essere comunicato preventivamente al comune e può essere effettuato decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell Amministrazione Comunale, qualora questa non abbia notificato all interessato la sussistenza di cause ostative. Contestualmente alla comunicazione potrà essere richiesta all ASL competente, anche per il tramite dello Sportello Unico associato, l aggiornamento dell autorizzazione sanitaria relativamente al locale oggetto di ampliamento. Non costituisce ampliamento dell esercizio di somministrazione, l occupazione temporanea di aree private o pubbliche; in tal caso, comunque, devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie, urbanistiche-edilizie e quelle relative all occupazione del suolo pubblico. Nella comunicazione di ampliamento il soggetto deve dichiarare di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d uso ed ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. n. 564/1992. La stessa deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento d identità del sottoscrittore, deve essere presentata direttamente all Ufficio Protocollo Comunale 9

10 A seguito dell ampliamento l Amministrazione Comunale dovrà procedere ad annotare sull autorizzazione già in possesso dell interessato la superficie complessivamente destinata all attività di somministrazione. Art. 8 Autorizzazioni stagionali e temporanee Le denunce di inizio attività per attività stagionali o temporanee di somministrazione devono pervenire al protocollo del comune almeno 30 giorni prima dell inizio dell attività stessa o della manifestazione. In occasione delle fiere, feste e mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, possono essere presentate, ai sensi dell art. 19 della L. n. 241/1990 e succ. modif., dichiarazioni di inizio attività per somministrazione temporanea al pubblico di alimenti e bevande; esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni che, comunque, non possono avere una durata complessivamente superiore ai 59 giorni. Le attività stagionali hanno una durata massima complessiva non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi per ciascun anno solare; esse sono soggette ad autorizzazione comunale al pari delle autorizzazioni permanenti. Le domande di rilascio dell autorizzazione saranno esaminate secondo l ordine cronologico di presentazione, la cui data è attestata dal timbro postale di spedizione della raccomandata o, nel caso di consegna a mano, dal timbro apposto dall ufficio protocollo del Comune. Le DIA per attività temporanea di somministrazione possono essere presentate, secondo le modalità stabilite dall art. 19 della L. n. 241/1990 e succ. modif. esclusivamente da chi è in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli art. 5 e 6 della Legge Regionale n 30/2003 e di essere in possesso di regolare autorizzazione sanitaria. Art. 9 Cessazioni di esercizi Il titolare che cessa l attività di somministrazione deve trasmettere al comune, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l autorizzazione stessa in originale. Tale comunicazione deve essere presentata direttamente all ufficio protocollo Comunale, oppure inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Art. 10 Criteri comunali Ai fini dell applicazione dei presenti criteri, all interno del territorio comunale viene considerato zona unica. Tenuto conto dei parametri indicati dal punto 11.6 degli Indirizzi generali regionali approvati con D.G.R n VII/ del , NON sono individuate sul territorio comunale zone sature dal punto di vista dell attività di somministrazione di alimenti e bevande. Allo stesso modo non sono individuate sul territorio comunale zone di carattere ambientale, storico, archeologico e artistico-culturali tali da richiedere la previsione di particolari cautele e/o limitazioni per l esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande. 10

11 Non sono stabiliti contingenti numerici per l apertura, il subentro ed il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande; conseguentemente è liberalizzata l attività suddetta nel rispetto delle prescrizioni generali della legge regionale n 30/2003 e specificatamente nel rispetto delle seguenti condizioni: a) il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all art. 5 e 6 della Legge Regionale n 30/2003; b) devono essere rispettate le disposizioni e/o vincoli di legge in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e polizia locale, nonché eventuali altri limiti imposti dal presente regolamento. Art. 11 Limiti di distanza tra attività di somministrazione Non sono previsti limiti di distanza tra un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e un altro qualunque sia la denominazione assunta dagli esercizi. Fatti salvi gli esercizi già esistenti e gli eventuali subentri che dovessero verificarsi in relazione a detti esercizi preesistenti, per le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in sede fissa o ambulante è fissata una distanza di: a) 300 mt. da luoghi di cura e/o ospedali, case di riposo; Eventuali deroghe al limite di distanza sopra indicato potranno essere concesse in relazione ad esercizi che dimostrino di possedere in proprietà od in uso esclusivo idonei spazi o parcheggi privati così da non creare problemi di traffico e di viabilità. Per le attività con prevalente apertura serale, abbinate ad attività di trattenimento e svago o dotate di spazi di somministrazione all aperto, allo scopo di evitare problemi di disturbo alla quiete pubblica sono previste specifiche disposizioni nell ordinanza del Sindaco relativa agli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione. L orario di svolgimento dei trattenimenti effettuati nei pubblici esercizi potrà essere differenziato, nella predetta ordinanza del Sindaco, in base a differenti zone del territorio comunale. Art. 12 Impatto acustico e ambientale Le attività di somministrazione devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale n 13/2001; in particolare si rende obbligatoria la presentazione della documentazione di previsione di Impatto acustico relativamente ai casi previsti dagli art. 4 e 5 della D.G.R n 7/8313 del Le attività di somministrazione già in esercizio, che effettuino attività di intrattenimento e svago con accertati fenomeni di inquinamento acustico, dovranno adeguare i locali in applicazione della Legge n 447/95 e del DPCM 14 novembre 1997 e delle eventuali prescrizioni imposte dal competente organo tecnico consultivo A.R.P.A. mediante presentazione della sopraccitata Previsione di Impatto Acustico. Per i locali ubicati in centro storico, qualora volessero svolgere anche attività di intrattenimento, possono essere individuate apposite limitazioni nella Ordinanza sindacale di formulazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici. Art

12 Rilascio dell autorizzazione L autorizzazione è rilasciata con l osservanza della presente disciplina, ed a condizione che il richiedente sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n 30/2003, entro 45 giorni dalla presentazione della domanda. L autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed abilita all installazione e all uso di apparecchi radiotelevisivi, od impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché allo svolgimento di giochi leciti (ad es.: biliardo, calcetto, carte, giochi di società, ecc.). L autorizzazione abilita inoltre all effettuazione di intrattenimenti musicali e/o di svago, sia all interno che all esterno del pubblico esercizio, anche attraverso l uso di televisioni, radio-stereo cd. karaoke, con esclusione di balli e/o danze, ed a condizione che tali forme di trattenimento siano esercitate in forma secondaria e complementare rispetto all attività principale di somministrazione di alimenti e bevande. Sono esclusi dall autorizzazione l installazione e la gestione di videogiochi ai sensi dell art. 110 del T.U.L.P.S. R.D. n 773/1931, per i quali è prevista la presentazione di specifica Denuncia di Inizio Attività corredata dello specifico Nulla Osta tecnico rilasciato per ciascun videogioco dall Amministrazione Monopoli di Stato. Art. 14 Diniego dell autorizzazione Il diniego della domanda di autorizzazione è comunicato all interessato entro 45 giorni dalla data presentazione della domanda attestata dal protocollo del comune. Con la comunicazione di diniego, la pratica viene archiviata ed il procedimento si intende concluso negativamente. L eventuale incolpevole silenzio da parte dell Amministrazione Comunale in relazione a richieste di autorizzazione dell attività deve intendersi come diniego del rilascio delle medesime, con conseguente archiviazione della pratica. Art. 15 Revoca dell autorizzazione Salvo quanto previsto dal T.U.L.P.S Regio Decreto n 773/1931, le autorizzazioni di cui all art. 9 della Legge Regionale n 30/2003 sono revocate nei seguenti casi: a) quando il titolare dell autorizzazione salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l esercizio entro due anni dalla data di rilascio dell autorizzazione o sospenda l attività per un periodo superiore a dodici mesi; b) quando il titolare dell autorizzazione non è più in possesso dei requisiti di cui all art. 5 della Legge Regionale n 30/2003; c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche sanitarie, di prevenzione incendi, e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a 90 giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti; 12

13 d) quando viene meno l effettiva disponibilità dei locali e non venga chiesta l autorizzazione al trasferimento in nuova sede nel termine di 6 mesi salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza; e) quando il titolare dell autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell autorizzazione; f) quando in caso di subingresso, non si avvii l attività secondo le modalità previste nell art. 15 della Legge Regionale n 30/2003. Per casi di comprovata necessità si intendono le seguenti fattispecie: 1) In caso di fallimento e/o amministrazione controllata della ditta esecutrice dei lavori 2) Inagibilità dei locali a seguito di eventi esterni o calamità naturali 3) Inagibilità dei locali ai fini igienico sanitari per eventi non riconducibili alla volontà o alla colpa del titolare esercente; 4) Ritardo nel rilascio delle autorizzazioni igienico-sanitarie da parte della competente Azienda Sanitaria Locale; 5) Ritardo da parte del comune nel rilascio dei richieste concessioni, autorizzazioni o permessi edilizi necessari per la sistemazione o costruzione dei locali; 6) Incolpevole ritardo, oggettivamente dimostrato, nella conclusione delle opere di costruzione o di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativo. Art. 16 Divieto di somministrazione di superalcolici E VIETATA: - La somministrazione di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, attraverso distributori automatici; - La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume negli esercizi operanti nell ambito di impianti sportivi, fiere, o complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere sia permanente che temporaneo nel corso di manifestazioni sportive e musicali all aperto. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all art. 20 della L.R. 30/03, può estendere il divieto alle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. È vietato fumare negli esercizi di cui agli artt. 2 e 3 della presente normativa che non abbiano adibito ai non fumatori uno o più locali, aventi i requisiti di cui al DPCM 23 dicembre 2003 e di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell esercizio. Art. 17 Subingresso nell attività di somministrazione Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte comporta la cessione all avente causa dell autorizzazione relativa all esercizio stesso, sempre che sia provato l effettivo trasferimento dell attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n 30/2003. L effettivo trasferimento è comprovato da: 13

14 a) atto pubblico; b) scrittura privata con firme autenticate; c) scrittura privata anche non autenticata purchè accompagnata da fotocopia del documento di identità delle parti sottoscriventi. A seguito di subingresso per atto tra vivi, il subentrante può continuare l attività del dante causa solo dopo avere chiesto al Comune la reintestazione dell autorizzazione e purchè sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. n. 30/2003. Il subingresso nelle attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a semplice comunicazione. La comunicazione deve contenere i seguenti elementi essenziali: a) generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità, in caso di società denominazione o ragione sociale e sede legale) del richiedente; codice fiscale o, in caso di società, partita IVA; b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della l.r. 30/03; c) titolo comprovante l effettivo trasferimento dell'attività. La comunicazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento d identità del sottoscrittore, deve essere presentata direttamente all Ufficio Protocollo Comunale, oppure inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Sono esclusi altri sistemi di invio o presentazione delle istanze; per le comunicazioni presentate a mano, la data di arrivo coincide con quella della relativa registrazione al protocollo di arrivo della corrispondenza, per quelle inviate per mezzo del servizio postale, fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio Postale accettante. La comunicazione, purché completa di tutti gli elementi essenziali, comporta la reintestazione dell autorizzazione in capo al subentrante. In caso di morte del titolare, il subentrante che non sia già in possesso dei requisiti professionali di cui all art. 6 della l.r. 30/03 ed abbia trasmesso la prescritta comunicazione, può proseguire l attività per 365 giorni dalla data del decesso, salvo proroga di ulteriori 6 mesi per giustificati motivi non imputabili all interessato. Art. 18 Orari degli esercizi di somministrazione Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi quelli abbinati ad attività di trattenimento e svago, sono determinati con apposita ordinanza che verrà adottata dal Sindaco, anche sulla base dei presenti indirizzi approvati dal Consiglio Comunale. In relazione a quanto indicato al punto 1. del dispositivo della D.g.r. Lombardia n. 7/20955, è facoltà del Sindaco, su richiesta motivata dell esercente e per particolari esigenze di servizio al cittadino, concedere deroghe all orario di apertura mattutino dei pubblici esercizi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) del punto 6 della d.g.r. n. 7/17516 del , purchè sia garantita una fascia di chiusura notturna di almeno quattro ore. Il Sindaco, nel caso lo ritenga opportuno, per particolari situazioni, può sentire, con richiesta scritta, il parere delle Associazioni provinciali di categoria. 14

15 L esercente ha l obbligo di comunicare al competente Ufficio Comunale l orario adottato, prescelto con riferimento al tipo di attività individuato sulla base delle denominazioni di esercizio prevalente in termini di superficie, nel rispetto dei limiti di apertura e chiusura di cui al presente articolo; tale comunicazione dovrà avvenire con un preavviso di almeno due giorni sia in caso di nuova apertura, subingresso o trasferimento dell attività, sia per ogni modifica non occasionali all orario di attività già comunicato. L esercente l attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ha facoltà di: effettuare l apertura in modo continuativo o prevedere un intervallo di chiusura; scegliere un orario diversificato nell arco della settimana e per periodi dell anno; osservare una o più giornate, anche consecutive, di riposo settimanale. In occasione delle ricorrenze natalizie, di fine anno, del carnevale, della festa patronale, e di particolari manifestazioni locali e nazionali, potranno essere ammesse deroghe ai limiti di orario stabiliti, al fine di prolungare l apertura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. I titolari delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande devono comunicare al Sindaco ogni chiusura temporanea dell esercizio per periodi superiori ai trenta giorni consecutivi. Il Sindaco, per assicurare idonei livelli di servizio, può, con provvedimento motivato, stabilire programmi di apertura obbligatoria delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. A tal fine, in particolari periodi dell anno, potrà essere richiesto agli esercenti di comunicare preventivamente ogni chiusura temporanea, anche se inferiore a trenta giorni consecutivi. Art. 19 Esposizioni nell esercizio La L.R. n. 30/2003 ed i relativi indirizzi generali regionali stabiliscono, a tutela e garanzia dei consumatori, gli obblighi di esposizione a cui è soggetto l esercente. Sono previste due distinte modalità di esposizioni, interna ed esterna, come di seguito indicato: ESPOSIZIONE INTERNA AL LOCALE ESPOSIZIONE ESTERNA AL LOCALE Autorizzazioni o copie di denunce inizio attività munite della prova dell avvenuta presentazione. Tabella dei prezzi praticati per alimenti e bevande Tabella dei giochi proibiti Menù (solo per gli esercizi di somministrazione di pasti di cui al punto 6, lettere a), b), c), e d) degli Indirizzi generali. Cartello indicante gli orari prescelti Cartello indicante gli orari prescelti 15

16 Negli esercizi dove sia effettuato sia servizio al banco che servizio al tavolo, l esercente deve mettere a disposizione del cliente, prima dell ordinazione, un listino prezzi che indichi in modo comprensibile l eventuale componente di costo attribuibile al servizio; in caso di esercizi che non applichino alcuna maggiorazione per il servizio al tavolo, il listino prezzi potrà essere sostituito dall apposita tabella delle consumazioni esposta all interno del locale. In caso di vendita per asporto, il prezzo dei prodotti deve essere esposto nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo ben visibile, a meno che il prezzo di vendita al dettaglio non sia già impresso in modo chiaro e ben leggibile sul prodotto stesso. Art. 20 Installazione di videogiochi E VIETATA l installazione di videogiochi di cui al comma 6 dell art. 110 del T.U.L.P.S. 773/1931 nei seguenti casi: a) in tutte le aree poste all esterno degli esercizi assoggettati alle licenze di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. (escluso le sale bingo); b) nelle attività di somministrazione svolte all interno di ospedali, luoghi di cura, scuole, istituti scolastici e nelle pertinenze dei luoghi di culto. E POSSIBILE l installazione di videogiochi di cui al comma 6 dell art. 110 del T.U.L.P.S. 773/1931 nei seguenti casi e con i seguenti limiti, come stabilito dal decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2003: a) bar ed esercizi similari: 1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 mq fino ad un numero massimo di 4); b) ristoranti ed esercizi similari: 1 ogni 30 mq. (max 2 fino a 100 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriore 100 mq fino ad un numero massimo di 4); c) stabilimenti balneari ed esercizi similari: 1 ogni 1000 mq. (max 2 fino a 2500 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriori 2500 mq fino ad un numero massimo di 4); d) alberghi ed esercizi similari: 1 ogni 20 camere (max 4 fino a 100 camere, elevabile di una unità per ogni ulteriore 100 camere fino ad un numero massimo di 6); e) sala pubblica da gioco: n. 1 ogni 10 mq. di superficie del locale (il numero complessivo non deve superare il numero dei giochi delle altre tipologie). f) Agenzia di raccolta scommesse ed esercizi autorizzati ai sensi dell art. 88 del T.U.L.P.S.: 1 ogni 15 mq. di superficie del locale (max 2 fino a 50 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriore 50 mq fino ad un numero massimo di 4); g) Circoli privati di cui al DPR 235/2001 in possesso di autorizzazione per la somministrazione di bevande: 1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriore 50 mq fino ad un numero massimo di 4); h) Circoli privati di cui al DPR 235/2001 in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti : 1 ogni 30 mq. (max 2 fino a 100 mq, 16

17 elevabile di una unità per ogni ulteriore 100 mq fino ad un numero massimo di 4). La superficie misurata in m,. cui si fa riferimento nelle lettere sopracitate, è rappresentata dalla superficie destinata alla somministrazione di alimenti e bevande. Gli apparecchi di ai commi 6 dell art. 110 del T.U.L.P.S. 773/1931 devono essere collocati in spazi separati rispetto a quelli di cui al comma 7 lettere a) e c). Negli esercizi pubblici di somministrazione e nei circoli privati in genere, è consentita l installazione di videogiochi di cui al comma 7 lettere a) c) in numero NON superiore a 4. Art. 21 Sorvegliabilità dei locali Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande deve rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M , n 564. La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell inizio dell attività oppure anche successivamente: in questo secondo caso purchè all atto della domanda di autorizzazione il richiedente autocertifichi con espressa indicazione sulla planimetria del locale, il rispetto dei requisiti in questione. Art. 22 Attività di somministrazione in Aree di Servizio E consentito svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande all interno di aree di servizio di distribuzione carburanti posizionate su strade urbane, in funzione di attività complementare svolta a favore degli utenti dell area di servizio medesima. L attività potrà essere iniziata a seguito della presentazione di apposita Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n 241, attestante i requisiti di cui al presente articolo. L attività di somministrazione di alimenti e bevande: 1. dovrà rispettare gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburante; 2. NON potrà essere trasferita al di fuori dell area di servizio, con eccezione delle eventuali autorizzazioni rilasciate prima dell entrata in vigore del Regolamento Regionale 13 maggio 2002 n. 2 in materia di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti; 3. potrà essere esercitata dal soggetto individuato dal proprietario dell impianto, o dal gestore dell impianto medesimo o da suo familiare o parente / affine entro il 3 grado; in ogni caso il soggetto esercente dovrà essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dagli articolo 5 e 6 della legge regionale n 30; 4. dovrà essere esercitata previa acquisizione dell autorizzazione sanitaria per la somministrazione rilasciata dalla competente ASL; 5. il locale sede dell attività dovrà rispettare i requisiti posti dal vigente regolamento edilizio comunale. 17

18 Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, dovrà in ogni caso rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M , n 564, e dovrà inoltre essere posizionato all interno dell area ove si effettua la distribuzione del carburante. La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell inizio dell attività oppure anche successivamente: in questo secondo caso purchè all atto della domanda di autorizzazione il richiedente autocertifichi con espressa indicazione sulla planimetria del locale, il rispetto dei requisiti in questione. Art. 23 Attività di somministrazione svolte da bed&breakfast e da agriturismo in famiglia All attività di somministrazione esercitata nei bed&breakfast e negli agriturismo in famiglia, caratterizzate da servizi di ospitalità turistica ed esercitate da soggetti che offrono alloggio e pasti all interno della loro abitazione, non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. n. 30/2003 (possesso requisiti morali e professionali), che invece si applicano alla tipologia dell agriturismo in azienda di cui all art. 3, punto del R.R. n. 8 del Art. 24 Attività di somministrazione svolte da parrocchie e da altri enti ecclesiastici Sono da considerarsi compiti istituzionali delle parrocchie, oratori e comunità religiose, non solo le attività relative all esercizio del culto propriamente detto, ma anche le attività riconducibili alla formazione ed alla educazione religiose, nonché a quelle ricreative e sportive ad esse collegate. Gli esercizi, il cui titolare è un associazione che svolge attività di somministrazione di tipo oratoriano in ambito parrocchiale, non sono soggetti alla L.R. n. 30/200; tale attività è regolata dal D.P.R n. 235 (somministrazione nei circoli privati). L attività di somministrazione svolta dall oratorio può essere affidata in gestione ad un soggetto terzo, tramite affitto d azienda, purchè permanga il collegamento con l attività istituzionale svolta dall ente ecclesiastico. I locali in cui viene svolta l attività di somministrazione, i cui titolari sono enti collettivi (p. es. parrocchie) sono soggetti all art. 4 del D.M n. 564 (sorvegliabilità) e, pertanto, devono essere ubicati all interno della struttura sede dell ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzano le attività di somministrazione esercitate all interno. Alle attività di somministrazione svolte dagli oratori non si applicano gli artt. 17 e 18 della L.R n. 30/2003 (orari e chiusura degli esercizi), né gli indirizzi regionali di cui alla d.g.r n. 7/ Art. 25 Casi di Fallimento dell attività 18

19 Nel caso di fallimento di un esercizio regolarmente autorizzato, il curatore deve provvedere al deposito dell autorizzazione presso il competente ufficio comunale entro 90 (novanta) giorni dalla sentenza; entro tale termine non si applica il disposto dell art. 16, comma 1 lett. b) della Legge Regionale n 30/03. Il mancato deposito, entro il termine suddetto, comporta la revoca dell autorizzazione. Il Comune rilascia un attestazione dell avvenuto deposito, che ha durata indeterminata fino all adozione da parte degli organi giudiziari, dei provvedimenti conseguenti al fallimento. Nel caso di esercizio provvisorio, disposto dal Tribunale, il curatore deve produrre al Comune il relativo decreto del Tribunale, richiedere la cessazione del deposito e, nell ipotesi intenda proporre altra persona all attività, indicarne il nominativo. Al termine della gestione provvisoria, ovvero in caso di sua sospensione, il curatore stesso deve darne comunicazione al Comune e provvedere al deposito come sopra indicato. Durante il periodo di deposito l autorizzazione è sospesa e non si applica la disposizione di cui all art. 16, comma 1 lett. a) della Legge Regionale n 30/03 fino alla cessione a terzi dell esercizio ovvero alla definitiva cessazione dello stesso. Le presenti disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche ai casi di liquidazione coatta amministrativa e di sequestro giudiziario. Art. 26 Sanzioni E soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.099,00, di cui all art. 17 bis, comma 1, r.d. 773/31, esercizio dell attività di somministrazione effettuato: senza autorizzazione o altro valido titolo abilitante; in caso di decadenza o revoca dell autorizzazione o di altro valido titolo abilitante; in caso di perdita dei requisiti di cui all art. 5 oppure all art. 6 l.r. 30/03. Ad ogni altra violazione delle disposizioni di cui alla presente normativa, ed in particolare ogni violazione degli obblighi di comunicazione posti in capo agli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande, è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 1.033,00, di cui all art. 17 bis, comma 3, r.d. 773/31. In caso di svolgimento abusivo dell'attività di somministrazione o in caso di decadenza o revoca dell autorizzazione o di altro valido titolo abilitante, viene ordinata, con provvedimento motivato, la cessazione immediata dell'attività di somministrazione. In caso di attività esercitata in violazione delle prescrizioni imposte, viene ordinata, entro 30 giorni dalla data della violazione, la sospensione dell attività per il periodo necessario per uniformarsi alle prescrizioni, comunque non superiore ai 3 mesi, salvo che l interessato dimostri di aver sanato le violazioni o di aver dato avvio alle procedure amministrative previste per la sanatoria. Sempre per il caso di attività esercitata in violazione delle prescrizioni imposte, può essere applicata, in sede di ordinanza ingiunzione, la sanzione amministrativa accessoria 19

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