COORDINAMENTO OPERATIVO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO CHE OPERA IN PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO. Art. 1 Compiti ed obiettivi

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1 all. R11 1 COORDINAMENTO OPERATIVO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO CHE OPERA IN PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO Art. 1 Compiti ed obiettivi Il Coordinamento Operativo Provinciale del Volontariato che opera in Protezione Civile è istituito con Delibera della Giunta Provinciale n. 15 del 22 febbraio 2005 presso la sede della Provincia di Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II n. 14, ed ha i seguenti scopi ed obiettivi: 1. operare in collaborazione con la Provincia per facilitare l attuazione delle funzioni di partecipazione del volontariato nel campo degli interventi di protezione civile per le attività di soccorso in caso di calamità naturale e di prevenzione dei rischi esistenti sul territorio della Provincia di Pisa, secondo le norme della legislazione Nazionale e Regionale in materia con particolare riferimento alla L.R. n.67 del 29 dicembre 2003 e successivi regolamenti attuativi; avendo cura di utilizzare i volontari non impiegati in attività previste dai piani comunali o intercomunali di protezione civile o in attività legate al settore sanitario o antincendio boschivo e secondo le modalita specificate nel Piano Operativo specifico; 2. Collaborare con la Provincia per l attività amministrativa relativa all eventuale attivazione dei benefici di legge di cui DPR n.194/2001 e normativa regionale per le Associazioni di volontariato impiegate in attività di emergenza 3. Collaborare alla gestione e secondo le modalita previste dal Piano Provinciale di Protezione Civile e nel Piano Operativo specifico della Funzione 4 Volontariato e collaborare alla gestione della Funzione Assistenza alla Popolazione o di qualunque altra Funzione che la Provincia ritenga di attivare e gestire in collaborazione con il volontariato Provinciale,secondo le specifiche del Piano Provinciale di Protezione Civile e dei relativi mansionari; 4. collaborare nella elaborazione del Piano Provinciale di Protezione Civile, nonché sulla formazione ed aggiornamento del volontariato nel campo della protezione civile; 5. partecipare alla formazione ed alla gestione della banca dati su scala provinciale, inerente le risorse disponibili in termini di uomini, attrezzature e mezzi in dotazione al Volontariato; 6. partecipare, di intesa con la Regione Toscana, alla realizzazione dell Albo Provinciale del Volontariato che opera in protezione civile; 7. esprimere pareri preventivi sui programmi della Provincia in materia di protezione civile, garantendo rapporti costanti con tutte le associazioni aderenti, allo scopo di sviluppare collaborazioni di comune interesse; 1

2 2 8. collaborare con la Provincia nell organizzazione delle attività di previsione e prevenzione; 9. collaborare con la Provincia alla organizzazione di iniziative formative ed esercitazioni in particolare finalizzate a migliorare la integrazione reciproca e con il sistema degli EE.LL; 10. partecipare a programmi per sensibilizzare l opinione pubblica ed in particolare i giovani e la popolazione scolastica, sui temi della prevenzione, la previsione e la gestione dei rischi presenti sul territorio nazionale; 11. coordinare, nel rispetto delle singole autonomie associative, la programmazione delle attività di protezione civile e definire gli indirizzi finalizzati alla concessione di contributi che riguardano le attività delle Associazioni di volontariato operanti in protezione civile. 12. assicurare per lo svolgimento di tutte le sue attività un servizio di reperibilità secondo le modalità previste nel Piano Operativo specificato; Per meglio attuare gli scopi sopra indicati il Coordinamento Provinciale del Volontariato può organizzarsi in gruppi di lavoro temporaneo o in commissioni permanenti. Art. 2 Disciplina delle modalità di adesione al Coordinamento Operativo In riferimento ai punti 2 e 4 del Protocollo d Intesa, si disciplinano le modalità di adesione secondo quanto segue: - la domanda di adesione al Comitato Operativo è presentata alla Provincia e al Comitato medesimo presso la sua sede; - In allegato alla domanda l organizzazione richiedente trasmette la documentazione relativa al possesso di determinati requisiti (statuto, atto costitutivo, certificazione del consiglio in carica, capacità operativa nel settore della logistica e del pronto impiego, elenco delle attività effettive di protezione civile svolte negli ultimi cinque anni, eventuali iscrizioni a registri del volontariato, esistenza di convenzioni in essere); - Il Coordinamento Operativo può richiedere elementi integrativi e verificare l effettiva capacità operativa dell organizzazione richiedente anche avvalendosi dei Comuni, nel cui ambito sono istituite le sezioni dell organizzazione richiedente. - Ove l istruttoria provinciale abbia esito positivo, la Provincia promuove, d intesa con le organizzazioni che compongono il Comitato,la sottoscrizione dell atto di adesione,che prevede per l organizzazione aderente l impegno ad osservare tutte le clausole del regolamento. 2

3 3 Art. 3 Struttura del Coordinamento Operativo: Il comitato è costituito da: dall Assessore alla Protezione Civile in qualità di Presidente da delibera della Giunta Provinciale n. 15 del 22 febbraio 2005; dal funzionario responsabile della U.O. Servizio Protezione Civile in qualità di coordinatore da delibera della Giunta Provinciale n. 15 del 22 febbraio 2005; da un rappresentante per ciascuna associazione del volontariato a carattere provinciale da delibera della Giunta Provinciale n. 15 del 22 febbraio 2005; da un rappresentante di ciascuna associazione del volontariato (A.N.P.A.S. Pubblica Assistenza Confederazione Nazionale delle Misericordie e Croce Rossa Italiana) riferita ai nove Centri Intercomunali di Protezione Civile istituiti dalla Provincia nominati dalle rispettive Associazioni di appartenenza, da delibera della Giunta Provinciale n. 15 del 22 febbraio 2005; da elenco delle associazioni del volontariato elaborato dal Funzionario Responsabile della Protezione Civile geom. Agostino Della Togna e approvato come parte integrante(allegato C) della delibera della Giunta Provinciale n. 15 del 22 febbraio 2005; e da ulteriori Associazioni secondo le modalità riportate nell articolo 2; Il Comitato è integrato anche dalla figura di un Segretario Amministrativo con compiti di redazione dei verbali delle sedute, con compiti di tenere i rapporti amministrativi con i membri del Coordinamento, individuato tra il personale del Servizio di Protezione Civile della Provincia. Tutte le cariche della Coordinamento sono gratuite. Art.4 Modalità di convocazione dell Assemblea Le associazioni referenti per ogni Centro Intercomunale di Protezione Civile, ai fini del lavoro svolto dal Coordinamento Provinciale, devono tenere i rapporti con le rispettive associazioni presenti nel proprio Centro Intercomunale di Protezione Civile. Il Coordinamento si riunisce presso la sede della Provincia di Pisa, su convocazione del Presidente, mediante comunicazione scritta a ciascun membro eletto dell associazione, almeno due volte l anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni volta che lo richiedano cinque membri appartenenti al Coordinamento stesso. La lettera di convocazione dovrà contenere l ordine del giorno degli argomenti da trattare e sarà spedita,salvo casi eccezionali, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l adunanza. 3

4 4 Art.5 Validita dell Assemblea In convocazione l Assemblea è valida se sono presenti almeno il 50% più uno dei suoi membri. Le decisioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti e sono vincolanti per tutti i membri del Coordinamento. Ogni membro del Coordinamento, in caso di assenza giustificata ai lavori, ha la facoltà di delegare la sua presenza ad un altro componente del Coordinamento appartenente alla stessa associazione o confederazione provinciale (es.: A.N.P.A.S., Misericordie, CRI, eccetera). Le eventuale delega deve essere presentata in forma scritta. Art.6 Durata delle cariche Il Coordinamento Provinciale del Volontariato che opera in protezione civile resta in carica per tutta la durata del mandato amministrativo del Presidente della Provincia. I rappresentanti delle Associazioni decadono nel caso in cui venga decisa l estromissione della loro associazione di appartenenza dalle rappresentanze interne al Coordinamento. La suddetta estromissione potrà avvenire per recesso della medesima o per avvenuta mancanza dei requisiti di adesione. In caso di sostituzione di un componente interno al Coordinamento, espresso da una singola associazione, a quest ultima è riconosciuta la facoltà di sostituirlo comunicando all organo provinciale, in forma scritta, l avvenuto avvicendamento. Art.7 Modalità di funzionamento 1.- Per le attività di organizzazione e mobilitazione di cui punto 3, lettera A) del Protocollo, il Coordinamento opera attraverso le sale operative delle organizzazioni aderenti, in rapporto al Centro Situazioni provinciale. 2.- I rapporti con il Centro Situazioni provinciale fanno capo ad uno dei rappresentanti di cui all art.3, designato dal Coordinamento anche a rotazione, che garantisce il coordinamento operativo con gli altri componenti ai sensi dell art.12 comma 2.lett.c) D.P.G.R n.69/r del ( 2. L unita di crisi provinciale prevede,di norma la partecipazione di : c) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato operanti a livello provinciale,in conformità a quanto definito nell ambito dei coordinamenti provinciali di protezione civile. ). Le modalità di designazione saranno definite all interno del Coordinamento Operativo Provinciale. 4

5 5 3.- Al verificarsi o in previsione di una emergenza che comporti la necessità di attivare il supporto provinciale, la Provincia, per il tramite del Centro Situazioni, richiede l intervento al rappresentante designato che, in rapporto con gli altri componenti del Coordinamento, provvede ad individuare le unità componenti del Coordinamento, altresì provvede ad individuare le unità operative da mobilitare e ne da comunicazione al Centro Situazioni affinché il medesimo possa procedere agli adempimenti di competenza per l applicazione dei benefici di legge (DPR n.194/2001 e normativa regionale). La mobilitazione delle unità operative appartenenti alle diverse organizzazioni avviene attraverso le rispettive sale operative di cui al comma Il rappresentante designato ai sensi del punto 3 provvede altresì, sempre d intesa con gli altri membri del Coordinamento, ad individuare il delegato del Coordinamento sul posto, dandone comunicazione al Centro Situazioni provinciale. 5.- Ove la situazione di emergenza sia particolarmente complessa, d iniziativa o comunque ove lo richieda uno dei membri del Coordinamento, la Provincia provvede a riunire il Coordinamento presso il Centro Situazioni provinciale. Art.8 Piano operativo allegato A 1.- Al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti di cui all art.1, la Provincia ed il Coordinamento concordano un Piano operativo nel quale sono definite le procedure di dettaglio per l attuazione del presente protocollo d intesa, ivi compresi i flussi informativi e le modalità di collegamento. Art.9 Organizzazione dei lavori del Coordinamento La Provincia provvede all organizzazione dei lavori del Coordinamento tramite i propri uffici e le proprie strutture. La Provincia si farà carico degli oneri di funzionamento delle iniziative proposte dal Coordinamento con le risorse disponibili nel proprio bilancio e con riferimento agli obiettivi specificati nel Piano Esecutivo di Gestione. Art. 10 Partecipazioni di rappresentanze istituzionali esterne al Coordinamento Ai lavori del Coordinamento del Volontariato partecipano anche la Prefettura di Pisa, i responsabili dei Centri Comunali ed Intercomunali di Protezione Civile ed i Sindaci o loro delegati ogni qualvolta si trattino argomenti che possono interessate l organizzazione ed il coinvolgimento dei medesimi. 5

6 6 Allegato A. PIANO OPERATIVO DEL VOLONTARIATO PROVINCIALE SEZIONE A Organizzazione Art.1 Il Coordinamento Operativo, visto il Protocollo d Intesa per la costituzione del Coordinamento Provinciale del Volontariato siglato in data 20 dicembre 2004 tra la Provincia di Pisa,l Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (Comitato Regionale Toscano),la Confederazione Nazionale Misericordie di Italia e la Croce Rossa Italiana,istituito con delibera della Giunta Provinciale n.15 del 22 febbraio 2005 garantisce lo svolgimento delle attività connesse al presente piano operativo conformemente a quanto stabilito nei documenti sopra citati. Art.2 I riferimenti (nominativo,recapiti telefonici,fax, ecc.) dei componenti del Coordinamento Operativo sono comunicati dalla Provincia di Pisa a tutte le associazioni aderenti al suddetto. Art.3 Il Coordinamento Operativo garantisce un servizio di reperibilita per lo svolgimento delle attività previste dal presente provvedimento e conformemente a quanto stabilito nel suddetto accordo. SEZIONE B Procedure Art.1 Le procedure di cui alla presente sezione si applicano in caso di evento di rilevanza Locale o Regionale in base a quanto previsto dall art. 6 L.R. n.67 del 29/12/2003. Art.2 I presupposti per l applicazione delle procedure di seguito indicate sono : - La richiesta da parte di uno o più EE.LL di volontari da impiegare nelle attività di emergenza legate a eventi di cui all art.1 della presente sezione; - La richiesta da parte di un C.O.I. di volontari da impiegare nelle attività di emergenza legate a eventi di cui all art.1 della presente sezione; 6

7 7 - La richiesta da parte dei soggetti di cui all art.7 comma 2 della L.R. n.67 del 2003 (Soggetti Concorrenti del Sistema Regionale di Protezione Civile) di volontari a supporto delle proprie attivita,in caso di emergenze di protezione civile di cui all art.1 della presente sezione; - La necessità da parte della provincia di Pisa di fruire della collaborazione del volontariato per attività di : a) Previsione e monitoraggio b) Supporto alle attività di competenza dei comuni c) Collaborazione nel Coordinamento degli eventi di cui all art.1 della presente sezione,in particolar modo per l ottimale gestione delle risorse umane e strumentali attivabili dalle Associazioni di Volontariato della Provincia di Pisa; d) Collaborazione alla gestione,all interno della Sala Operativa Provinciale delle Funzioni 4 Volontariato e 13 Assistenza alla popolazione o di qualunque altra Funzione che la Provincia ritenga di attivare e gestire in collaborazione con il volontariato Provinciale,secondo le specifiche del Piano Provinciale di Protezione Civile e dei relativi mansionari; e) Collaborazione nell attività di superamento dell emergenza anche a supporto degli altri EE.LL.; f) Collaborazione nelle attività di Centri Operativi locali (coc,coi,com) g) Collaborazione negli adempimenti connessi all impiego del volontariato di competenza dell Amministrazione Provinciale. Art.3 Procedure di attivazione 1. Il Responsabile del Centro Situazioni Provinciali : - In uno dei casi di cui all art.2 valuta la tipologia e la quantita delle risorse del volontariato provinciale da attivare e richiedere all ente che ne ha fatto richiesta di individuare un referente per la gestione delle risorse che saranno attivate; - Contatta telefonicamente il Reperibile del Centro Operativo di cui all art.4 della presente sezione per far presente la necessità delle risorse di cui all art.1,le modalità operative di impiego e il referente in loco a cui dovranno rapportarsi le Associazioni attivate; - Effettua gli adempimenti necessari per richiedere l attivazione dei benefici di legge di cui alla D.G.R del 10/11/2001 e del D.D del 24/12/ Il reperibile del Coordinamento Operativo : 7

8 8 - Sulla base della richiesta del Responsabile del Centro Situazioni individua le Associazioni di Volontariato da contattare per l attivazione delle risorse necessarie secondo i seguenti criteri : a) Iscrizione all elenco nazionale (D.P.R. n. 194/2001 e art. 11 L. 225 del 24/12/1992) e regionale delle Associazioni di Volontariato di protezione Civile; b) Vicinanza al luogo dove dovranno essere impiegate le risorse; c) Adeguatezza qualitativa e quantitativa delle risorse disponibili; - Una volta individuate le Associazioni da attivare il Reperibile del Coordinamento Operativo le contatta per verificare l effettiva disponibilita delle risorse necessarie e per comunicare le modalita operative concordate con il Responsabile del Centro Situazioni e il referente in loco a cui le Associazioni dovranno far riferimento; Non appena predisposto l invio delle risorse necessarie in loco ne da comunicazione al Centro Situazioni provinciale; - Qualora ciò sia ritenuto necessario dal Responsabile del Centro Situazioni Provinciale, il Reperibile del Coordinamento Operativo,direttamente o tramite un proprio delegato,garantisce la propria presenza sul posto e la propria funzione di raccordo con il Centro Situazioni Provinciale: - Nell individuazione delle Associazioni da attivare in base alle richieste del Responsabile del CE.SI. Provinciale, il Reperibile del Coordinamento Operativo verifica che le risorse da attivare non siano impiegate in attività previste dai piani comunali o intercomunali di protezione civile o in Attivita legate al settore sanitario o antincendio boschivo. Art. 4 Gestione delle Risorse 1. Le risorse del volontariato attivate sono gestite dall ente struttura che ne ha fatto richiesta,il quale provvede a compilare un registro con l elenco dei volontari impiegati. 2. Le Associazioni attivate si attengono alle indicazioni operative del referente comunicato dall ente che ha fatto la richiesta al Centro Situazioni Provinciale al momento della richiesta di attivazione delle risorse. 3. Il reperibile del Coordinamento Operativo : - Coadiuva se necessario l ente che gestisce le risorse attivate ; 8

9 9 Comunica al Centro Situazioni Provinciale ogni evoluzione significativa della situazione in seguito all impiego delle risorse,il termine dell utilizzo delle stesse e ogni eventuale problematica ad esse legata; - Provvede a compilare i seguenti registri contenenti le seguenti informazioni: Controregistro Volontari Dati Anagrafici dei volontari attivati, Associazione di appartenenza degli stessi, data e ora di inizio e fine attività,eventuali problematiche legate all impiego,necessità di attestato di presenza per assenza da lavoro. Registro Materiali e Mezzi Tipologia dei materiali e mezzi utilizzati,durata di utilizzo,proprietà,eventuali problematiche impiego. Art.5 Collaborazione all interno di Centri Operativi 1. In base a quanto previsto dal presente atto il Volontariato Provinciale potrà essere chiamato a partecipare alle sedi operative di gestione delle emergenze di cui all art.1 della presente Sezione; 2. All interno delle sedi di cui al comma 1 il volontariato potrà : Collaborare alle funzioni di supporto previste dal metodo Augustus in base a quanto stabilito all interno dei piani di emergenza relativi alla struttura attivata; - Collaborare nel monitoraggio degli eventi in corso; - Collaborare ed organizzare e garantire il flusso di comunicazione fra centri operativi diversi. 3. La Provincia di Pisa provvederà ad organizzare opportune iniziative formative per il Volontariato per la collaborazione all interno dei centri operativi. I volontari che parteciperanno o hanno partecipato a tali iniziative saranno iscritti ad apposito elenco provinciale. 4. I volontari iscritti all elenco di cui al comma 3 saranno i primi ad essere contattati per la collaborazione all interno di centri operativi,fermi restando i criteri di attivazione previsti all art.3 comma 2 della presente sezione. Art. 6 Termine dell utilizzo delle risorse 1. Non appena l ente che gestisce in loco le risorse attivate comunica il termine dell emergenza o comunque la necessità di utilizzo delle risorse attivate, le 9

10 10 Associazioni impiegate lo comunicano al Reperibile del Coordinamento Operativo ( se non presente sul posto direttamente o tramite un proprio Delegato) che ne da immediata notizia al Centro Situazioni Provinciale). SEZIONE C Benefici di Legge Art.1 I benefici di legge di cui all art.4 comma 1 della Sezione B, si ritengono attivati in caso di comunicazione della Regione Toscana o del Dipartimento di Protezione Civile. Art.2 In caso di risposta affermativa alla richiesta di attivazione dei benefici di cui all art.3 comma 1 della sezione B,da parte della Regione Toscana e del Dipartimento di Protezione Civile; il Coordinamento Operativo supporta il Centro Situazioni Provinciale e l ente che ha fatto richiesta di attivazione delle risorse negli adempimenti conseguenti. Art.3 Le Associazioni attivate,in caso di attivazione dei benefici,si atterranno alle indicazioni previste dalla D.G.R del 10/11/2001 e al D.D del 24/12/2004. SEZIONE D Approvazione e aggiornamento Art. 1 Il presente regolamento è approvato con Delibera della Giunta su indicazione del funzionario del Dip. Infrastrutture e Protezione Civile della Provincia di Pisa. Art. 2 Il presente regolamento ha efficacia dalla data di pubblicazione della Delibera indicata all Art.1 della presente sezione. Art.3 Ciascuna modifica, integrazione o aggiornamento del presente regolamento sarà elaborata dalla Provincia di Pisa, d intesa con i membri del Coordinamento Operativo e approvata con Delibera della Giunta provinciale. 10

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