ANTIRICICLAGGIO AVANZATO Mercoledì 30 ottobre 2014 c/o Palazzo delle Opere Sociali Piazza Duomo, 2 Vicenza

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1 ANTIRICICLAGGIO AVANZATO Mercoledì 30 ottobre 2014 c/o Palazzo delle Opere Sociali Piazza Duomo, 2 Vicenza Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista - Revisore Legale in Vicenza

2 ART La segnalazione delle operazioni sospette Per operazione sospetta si intende: «l operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzione esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dall attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione del segnalante, acquisiti nell ambito dell attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, induce a sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentare operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.» Il contenuto delle segnalazioni è definito dalla UIF con proprie istruzioni Sono previsti degli indici di anomalia. Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto. I soggetti tenuti alla segnalazione si astengono dal compiere l operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o non possa ostacolare le indagini.

3 ART Modalità di segnalazione da parte dei professionisti I soggetti interessati trasmettono la segnalazione direttamente alla UIF ovvero agli ordini professionali. Gli ordini che ricevono la segnalazione provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante. Gli ordini custodiscono il nominativo del segnalante, perché la UIF, GdF e la DIA possono richiedere ulteriori informazioni ai fini dell analisi o dell approfondimento investigativo

4 Il sospetto è desunto Dall operazione per Caratteristiche Entità natura In relazione alla Capacità economica Attività svolta Dal soggetto a cui si riferisce

5 Il sospetto si delinea ESCLUSIVAMENTE in base agli elementi acquisiti nell ambito della prestazione eseguita. Il professionista non deve svolgere indagini L elemento più importante per la definizione del sospetto risulta essere la conoscenza che si ha del cliente.

6 La segnalazione delle operazioni sospette: le modalità operative La registrazione al portale UIF

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10 Per completare correttamente la registrazione verrà richiesto di cliccare sul link indicato nella mail la cui stringa iniziale sarà uguale alla seguente te...

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15 ART Comunicazione al MEF delle infrazioni alle limitazioni all uso del contante e dei titoli al portatore Denaro contante Libretto di deposito al portatore Assegni bancari e postali Comunicazione al MEF delle infrazioni alle limitazioni all uso del contante e dei titoli al portatore Titoli al portatore Utilizzo di conti e libretti di risparmi anonimi o fittizi Assegni circolari vaglia postali e cambiari

16 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL MEF I destinatari del d.lgs. 231/2007 che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni in merito all uso del contante, riferiscono entro trenta giorni, al Ministero dell economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall art. 14 della l. 689/1981 e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di Finanza la quale, ove ravvisi l utilizzabilità di elementi ai fini dell attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all Agenzia delle entrate. (Art. 51 d.lgs. 231/2007, come modificato prima dall art. 12, co. 11, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 e poi dall art. 8, co. 7, d.l. 2 marzo 2012, n. 16)

17 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL MEF Le comunicazioni agli Uffici Territoriali del MEF (delegati alle funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori ex art. 58 d.lgs. 231/2007) riguardano tutte le infrazioni ex art. 49, anche quelle relative ad irregolarità di importo superiore a euro, non assoggettabili ad oblazione, fino ad oggi da comunicarsi direttamente al MEF OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL MEF. Le comunicazioni di cui all art. 51 d.lgs. 231/2007 possono essere redatte in carta libera attraverso raccomandata A/R da indirizzarsi alla competente Ragioneria Territoriale. In esse dovranno essere trascritte: le generalità del soggetto/i che ha/hanno commesso le infrazioni; le circostanze in cui il segnalante, nell ambito dei propri compiti di servizio e nei limiti delle sue attribuzioni e attività, ha preso atto della irregolarità; il nominativo del segnalante ed i suoi riferimenti.

18 Mittente: Dr. Via., città Tel Oggetto: Comunicazioni di irregolarità Transazioni in contanti ex art. 49 DLgs 231/2007 Spett. Ragioneria Territoriale dello Stato Sede di. Ill.ma Ragioneria Territoriale, Il sottoscritto, in relazione alla propria attività di dottore commercialista è incaricato della tenuta delle scritture contabili della società XXX. In relazione a tale incombenza ha ravvisato, in occasione della registrazione di movimentazioni contabili in partita doppia, che la fattura n...., del. di euro X + Iva per totale euro XX emessa dalla società Y nei confronti della società Z è stata regolata con pagamento in contanti in unica soluzione, contravvenendo in tal modo le disposizioni di cui all art. 49 co. 1 D.lgs 231/2007. Luogo Data Distinti saluti Dottor

19 In caso di contabilità ordinaria, il professionista dovrà porre particolare attenzione alle modalità con cui vengono pagate le fatture ed eseguiti prelievi e versamenti fra soci e società. In caso di contabilità semplificata, il professionista è esonerato da ogni responsabilità, non potendo rilevare pagamenti in contanti dalle fatture oltre la soglia, salvo nella fattura non risulti la dicitura «pagata in contanti»

20 In caso di transazione sopra la soglia, chi ha commesso l illecito ha la possibilità di aderire, entro 60 giorni, al pagamento ridotto della sanzione tramite l istituto dell oblazione (art. 16 Legge 689/1981). Tale possibilità non è prevista per le mancate comunicazioni al Ministero. IL PROFESSINISTA RISCHIA DI PAGARE PIU DI COLUI CHE COMMETTE L ILLECITO.

21 SANZIONI PENALI ARTICOLO FATTISPECIE SANZIONE 55, I comma Violazione delle disposizioni concernenti l obbligo di identificazione MULTA DA 2.600,00 A ,00 EURO 55, II comma Omessa o falsa indicazione da parte dell esecutore dell operazione delle generalità del soggetto per conto del quale esegue l operazione 55, IV comma Omessa, tardiva e incompleta registrazione 55, VI comma Identificazione e registrazione con mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l individuazione del soggetto che ha effettuato l operazione RECLUSIONE DA 6 MESI A UN ANNO E MULTA DA 500 A 5.000,00 EURO MULTA DA 2.600,00 A ,00 EURO RADDOPPIATE LE SANZIONI DI CUI AI COMMI I, II E IV

22 ARTICOLO FATTISPECIE SANZIONE 55, III comma SANZIONI PENALI Omessa o falsa fornitura da parte dell esecutore dell operazione di informazioni sullo scopo e natura del rapporto continuativo o prestazione professionale 55, V comma Omessa comunicazione da parte del collegio sindacale-consiglio di sorveglianza- comitato di gestione ARRESTO DA 6 MESI A UN ANNO E AMMENDA DA 5.000,00 A ,00 RECLUSIONE FINO AD UN ANNO E MULTA DA 100 A 1.000,00 EURO 55, VIII comma Violazione del divieto di comunicazione in materia di segnalazione ARRESTO DA 6 MESI AD UN ANNO E AMMENDA DA A ,00 55, IX comma Indebita utilizzazione o falsificazione di carte di credito o pagamento RECLUSIONE DA 1 A 5 ANNI E MULTA DA 310 A 1.550,00

23 ARTICOLO FATTISPECIE SANZIONE 57, I comma SANZIONI AMMINSITRATIVE Violazione dell obbligo di sospensione dell operazione sospetta di riciclaggio o finanziamento di terrorismo. 57, III comma Omessa istituzione del registro della clientela o mancata adozione delle modalità di registrazione DA 5.000,00 A ,00 EURO DA 5.000,00 A ,00 EURO 57, IV comma Omessa segnalazione di operazione sospetta DALL 1% AL 40% DELL IMPORTO DELL OPERAZIONE NON SEGNALATA 57, V comma Violazione degli obblighi informativi nei confronti della UIF 58, VII comma Omessa comunicazione della violazione delle disposizioni in materia di limitazione all uso del contante e titoli al portatore DA 5.000,00 A ,00 EURO DAL 3% AL 30% DELL IMPORTO DELL OPERAZIONE, DEL SALDO DEL LIBRETTO O DEL CONTO

24 SINDACI E REVISORI: GLI OBBLIGHI In Colle base all art. 16 del D. Lgs 231/2007 i revisori contabili, siano essi persone fisiche iscritte all apposito registro o società di revisione, dovranno sottoporre i loro clienti ad adeguata verifica, secondo i criteri ordinari, semplificati (ad esempio nel caso di revisione svolta in società quotate) o rafforzati. L adeguata verifica dovrà essere effettuata in tutti i casi in cui ci si trovi di fronte a operazioni d valore indeterminato o indeterminabile, e quindi in tutte le situazioni in cui si svolge la revisione contabile, finalizzata al controllo di contabilità societaria oggettivamente di valore non determinato o determinabile. I revisori legali sono chiamati agli stessi obblighi dei professionisti, nei confronti di società sottoposte a revisione.

25 SINDACI E REVISORI: GLI OBBLIGHI La Colle codifica delle procedure interne non è espressamente prevista nel D.Lgs, tuttavia il D.M. 16 aprile 2010 ha indicato gli indici di anomali per i professionisti e per i revisori, al fine di garantire omogeneità di comportamenti ed assicurare la pronta ricostruibilità a posteriori delle decisioni assunte. Gli obblighi antiriciclaggio per i revisori: Individuazione del soggetto cliente (esempio) revisione bilancio consolidato: se l incarico viene conferito dalla sola capogruppo deve essere identificato come cliente la sola capogruppo; Acquisition due diligence/vendor due diligence: è cliente il soggetto conferente l incarico;

26 SINDACI E REVISORI: GLI OBBLIGHI (segue) Colle Identificazione del cliente persona giuridica; Individuazione del titola re effettivo; Obbligo di conservazione e di registrazione; Modalità di registrazione; Divieto di comunicazione;

27 SINDACI E REVISORI: GLI OBBLIGHI Identificazione della persona fisica che agisce in nome e per conto della società cliente, da effettuarsi in persona o mediante riscontro con un valido documento d identità; Verifica dei poteri di rappresentanza della persona fisica conferente l incarico, mediate documenti ufficiali consegnati dal cliente oppure raccolti dalla società di revisione, da cui risultino i dati identificativi, il conferimento dei poteri di rappresentanza, nonché ogni altra informazione necessaria per l adempimento degli obblighi antiriciclaggio; Ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale; Svolgere un controllo costante nel corso della prestazione professionale.

28 SINDACI E REVISORI: GLI OBBLIGHI Altresì dovuta in capo ai revisori risulta essere la registrazione dei dati e la segnalazione di operazioni sospette. Nel caso in cui la revisione sia delegata ai sindaci, gli obblighi gravano individualmente sui singoli sindaci revisori. Quali revisori, e quindi organi destinatari delle disposizioni antiriciclaggio, appare altresì da ritenere che i singoli componenti i singoli componenti dell organo di controllo siano tenuti a comunicare al MEF le infrazioni di cui all art. 49, in materia di limitazione all uso del contante.

29 Organismo di vigilanza e collegio sindacale In base al primo comma dell art. 52 del DLgs. 231/2007: Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8/6/2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto vigilano, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sull'osservanza delle norme in esso contenute Con l entrata in vigore del D.Lgs 231/2007 : Gli organi di controllo sono chiamati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio solo nelle società destinatarie del decreto, rimangono esclusi invece negli altri casi.

30 Organi di controllo di società non destinatarie della normativa antiriciclaggio Gli organi di controllo delle società sono esonerati dagli adempimenti derivanti dagli obblighi antiriciclaggio: adeguata verifica della clientela, registrazione e conservazione dei dati, segnalazione delle operazioni sospette. In riferimento al collegio sindacale, quale organo interno di controllo interno, l esonero riguarda esclusivamente il collegio sindacale che non esercita il controllo contabile. Tuttavia nell adempiere ai propri doveri esso è infatti tenuto a vigilare sull applicazione e sul generale rispetto della normativa. Non sussiste, inoltre, in capo al collegio sindacale uno specifico obbligo di comunicazione al MEF delle violazioni alle limitazioni dell uso del contante e dei titoli al portatore.

31 Organi di controllo di società destinatarie della normativa antiriciclaggio Anche gli organi di controllo delle società destinatarie del D.Lgs 231/2007 beneficiano dell esonero disposto dal comma 3 bis dell art. 12: gli organi che svolgono i controlli in tali società non sono, pertanto, obbligati ad effettuare l adeguata verifica, né a registrare e conservare i dati, né tantomeno a segnalare alla UIF eventuali segnalazioni. L art. 52 del D.lgs n. 231/2007 stabilisce quali soggetti vigilano, ciascuno nell ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sull osservanza delle norme in esso contenute. Il secondo comma del D.Lgs disciplina espressamente i compiti di antiriciclaggio affidati agli organi di controllo interno delle società. In particolare:

32 Tali soggetti: comunicano, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni sull adeguata verifica, organizzazione, registrazione e procedure e controlli interni, in merito alle regole emanate, ai fini di presidio sul riciclaggio e antiterrorismo, dalle autorità di vigilanza di settore (art. 7 co. 2); comunicano, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni sulle operazioni sospette, di cui all'art. 41, di cui hanno notizia; comunicano, entro trenta giorni, al MEF le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 49 co. 1,5, (irregolarità in merito all uso del contante, assegni e libretti di deposito) e all art 50 (conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia) di cui hanno notizia; comunicano, entro trenta giorni, alla autorità di vigilanza di settore le infrazioni alle disposizioni contenute nell'art. 36 (cioè inerenti gli obblighi di registrazione) di cui hanno notizia.

33 COMPITI E RESPONSABILITA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO LA NATURA DEL CONTROLLO SVOLTO DAL COLLEGIO SINDACALE E' UN CONTROLLO DI LEGALITA' SULLA VERIFICA ED IL RISPETTO DELLA LEGGE E DELLO STATUTO. HANNO LA FACOLTA' DI IMPUGNARE DAVANTI AL TRIBUNALE LE DELIBERE NON CONFORMI ALLA LEGGE E ALLO STATUTO. I SINDACI VERIFICANO L'ADEGUATEZZA DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E LA CORRETTA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' INFORMANDO L'ASSEMMBLEA DI EVENTUALI FATTI RILEVANTI. I SINDACI POSSONO ANCHE DENUNCIARE LE IRREGOLARITA RISCONTRATE AL TRIBUNALE.

34 SE IL COLLEGIO SINDACALE HA ANCHE IL CONTROLLO LEGALE DEI CONTI SCATTANO GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, DELLA IDENTIFICAZIONE, DELLA REGISTRAZIONE E DELLA SEGNALAZIONE. SE IL COLLEGIO SINDACALE, E INCARICATO EX LEGE DEL CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE PUO' ESSERE CHIAMATO ANCHE A SVOLGERE LA REVISIONE LEGALE. OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO SCATTANO QUANDO ACCANTO AL CONTROLLO LEGALE VI E ANCHE IL CONTROLLO CONTABILE. IN TAL CASO I COMPONENTI, IN QUANTO ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI, SONO SOGGETTI A TUTTI GLI OBBLIGHI STABILITI..

35 SE UNO DEI COMPONENTI DEI REVISORI E' IN DISSENSO? QUALORA UN COMPONENTE DELL'ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE E' IN DISACCORDO CON LA MAGGIORANZA DEI REVISORI PUO' PROCEDERE AUTONOMAMENTE, PER LIMITARE LE PROPRIE RESPONSABILITA' PENALI. IN TALI CASI, IL COMPONENTE DISSENZIENTE DEVE PRETENDERE LA VERBALIZZAZIONE DELLA DELIBERA E PROCEDERE, POI, ALLA COMUNICAZIONE PER EVITARE LE SUE RESPONSABILITA' DIRETTE A RIGUARDO.

36 LE VIOLAZIONI PER L'OMESSA COMUNICAZIONE E' PREVISTA LA RECLUSIONE FINO AD UN ANNO E MULTA DA 100 A 1000 EURO PER GLI ORGANI DI CONTROLLO CHE OMETTONO DI EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE (ART. 52, COMMA 2, DEL D.Lgs. 231/07.

37 PREDISPOSIZIONE DELLE CAUTELE E DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA LA POSIZIONE DI GARANZIA. GLI ORGANISMI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO DEVONO ASSICURARSI DELL'EFFETTIVA ADOZIONE DA PARTE DELLE SOCIETA' SOGGETTE A CONTROLLO DI PROCEDURE DI PREVENZIONE AL COINVOLGIMENTO DI EPISODI DI RICICLAGGIO O FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO. E' AUSPICABILE LA MODULAZIONE ORGANIZZATIVA, DI CUI AL D.Lgs. 231/2001 E CHE CI SIA UNA FORTE INFORMAZIONE TRA GLI ORGANISMI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO

38 LA FUNZIONE DI GARANZIA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 40, COMMA 2, DEL CODICE PENALE, I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO ASSUMOMO UNA POSIZIONE DI GARANZIA IN ORDINE ALL'ADOZIONE DI PROCEDURE INTERNE DI PREVENZIONE DI ALCUNI FENOMENI, TRA CUI IL RICICLAGGIO. LA PREVENZIONE PER IMPEDIRE L'EVENTO CRIMINOSO E' UN OBBLIGO GIURIDICO CHE CONSISTE NELL'ADOZIONE DI REGOLE ED OPERATIVITA' INTERNE CHE DANNO SICUREZZA SUL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO.

39 ORGANI DI CONTROLLO DI SOCIETÀ NON DESTINATARIE DEL D.LGS.N.231/07 Obblighi antiriciclaggio - adeguata verifica; - registrazione; - segnalazione operazioni sospette Comunicazioni violazioni alle limitazioni dell uso del contante e dei titoli al portatore Collegio sindacale che non esercita controllo contabile, consiglio di sorveglianza, comitato per il controllo di Gestione NO Revisore contabile SI SI Collegio sindacale con controllo contabile SI SI NO

40 ORGANI DI CONTROLLO DI SOCIETÀ DESTINATARIE DEL D.LGS.N.231/07 Collegio sindacale senza controllo contabile, consiglio di sorveglianza, comitato per il controllo di Gestione Revisore contabile Collegio sindacale con controllo contabile Obblighi antiriciclaggio - adeguata verifica; - registrazione; - segnalazione operazioni sospette NO SI SI Comunicazioni violazioni alle limitazioni dell uso del contante e dei titoli al portatore NO, in via diretta. L obbligo però appare assorbito da quello di cui all art.52, comma 2, lett.c) avente analogo contenuto SI. L obbligo appare comunque assorbito da quello di cui all art.52, comma 2, lett.c) avente analogo contenuto. SI. L obbligo appare comunque assorbito da quello di cui all art.52, comma 2, lett.c) avente analogo contenuto

41 Attività di controllo degli organi preposti: analisi della procedura di controllo proposta dalla GdF I controlli sul rispetto della disciplina dell antiriciclaggio dovranno essere effettuati nel rispetto della normativa fiscale sugli accessi nelle sedi dei contribuenti ai fini Iva (art. 52, D.P.R. 633/1972) e saranno incentrati soprattutto su eventuali infrazioni legate ai pagamenti in contanti ultrasoglia. Tipi di controllo Controlli preliminari Accertamenti di merito

42 La scelta dei soggetti da sottoporre ad ispezione ordinarie e/o mirate avviene su iniziativa, sulla base di: Elementi conoscitivi in possesso (procedimenti fiscali, penali o pregresse attività di polizia economico-finanziaria); Richieste e segnalazioni proveniente da altri reparti, Comandi superiori, reparti speciali o Comando Generale; Piani di progetto individuati in sinergia con Reparti Territoriali. L'ispezione antiriciclaggio si articola secondo uno schema di lavoro strutturato nelle seguenti fasi: 1. Attività propedeutiche di studio e di analisi da svolgersi prima che inizio l accesso; 2. Accesso presso le sedi dei soggetti vigilati;

43 3. Accertamenti di merito, finalizzati a verificare il rispetto degli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 231/2007 in materia di: istituzione dell archivio unico informatico, del registro della clientela o di qualsiasi altro sistema informatico di rilevazione delle informazioni regolamentato dalla disciplina antiriciclaggio; adeguata verifica della clientela ed individuazione del titolare effettivo; registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni; segnalazione delle operazioni sospette; comunicazione delle infrazioni amministrative antiriciclaggio al Ministero dell Economia e delle Finanze; doveri di informazioni del collegio sindacale e di tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione.

44 In ogni caso, particolare attenzione sarà mostrata nell'esame delle registrazioni effettuate sul Registro della clientela o sull'archivio unico informatico (Aui), effettuando anche riscontri rispetto alla documentazione acquisita preliminarmente all'intervento o nel corso dell'accesso. In particolare, l'unità operativa della Guardia di Finanza procederà ad accertare che le registrazioni: siano state effettuate tempestivamente; contengano tutte le informazioni richieste dalla legge; siano state regolarmente effettuate, anche con riferimento alle operazioni frazionate.

45 4. Ispezione documentale, tesa ad appurare l'esattezza e la completezza degli adempimenti antiriciclaggio o degli altri obblighi assegnati al soggetto vigilato dalla disciplina di settore. Sebbene si ritenga opportuno procedere all'attività di ricerca documentale all'atto di ogni intervento l'esercizio in concreto di tale potere va assolto obbligatoriamente soltanto quando: il soggetto non abbia adempiuto correttamente o lo abbia fatto solo parzialmente all'obbligo di esibizione e consegna della documentazione richiesta; sussistano motivi di ritenere, sulla base dell'attività preparatoria svolta, che l'operatore possa non adempiere correttamente agli obblighi di collaborazione richiesti dalla normativa antiriciclaggio nonché in presenza di altre significative violazioni amministrative, anche di natura tributaria.

46 In sede di ispezione documentale particolare attenzione andrà rivolta per: rinvenire documenti attestanti trasferimenti di denaro contante e titoli al portatore d'importo pari o superiore a euro 1.000; individuare assegni privi dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiano ovvero senza clausola di non trasferibilità; reperire documenti descrittivi di particolari operazioni commerciali o professionali che potrebbero essere oggetto di valutazione nell'esame degli obblighi di adeguata verifica, registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni, nonché di segnalazione di operazioni sospette; acquisire ogni altra documentazione, anche extracontabile, utile ai fini dell'attività di controllo, compresa quella richiesta e non esibita; 5. Rilevazione di eventuali irregolarità e delle connesse violazioni penali e/o amministrative; 6. Trasmissione degli atti alle autorità competenti per l'eventuale irrogazione delle sanzioni.

47 Segnalazione di operazioni sospette ULTERIORI CONTROLLI In caso di omissione la GdF opera una distinzione tra responsabilità di primo livello e responsabilità di secondo livello: Responsabilità di primo livello: omessa segnalazione; Responsabilità di secondo livello: omessa trasmissione di operazione sospetta segnalataci da un nostro dipendente e/o collaboratore incaricato Eventuali omissioni in materia di denuncia di operazioni compiute in violazione delle norme che disciplinano la circolazione del contante; In presenza degli organi di controllo: Disamina dei verbali per verificare se sono state riscontrate infrazioni e conseguenziale trasmissione della relativa informativa Formazione del personale: Riscontro della avvenuta formazione

48 I REATI FISCALI D. LGS 74/2000 Tra i delitti non colposi, che possono costituire i reati presupposto ai fini della disciplina antiriciclaggio, ci sono anche gli illeciti tributari. Tale normativa che disciplina i REATI TRIBUTARI, può essere suddivisa in due figure delittuose: Delitti in materia di dichiarazioni fiscali; Delitti in materia di documenti a pagamento di imposte. Per ognuno di essi, andrà verificato, il momento in cui si è consumato il reato e la presenza di eventuali soglie di punibilità, il che presuppone che il mancato superamento di dette soglie non integra la punibilità a titolo di delitto e quindi non costituirebbe il reato presupposto ai fini della disciplina sull antiriciclaggio.

49 I REATI FISCALI Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che commette chi, al fine di evadere le imposte, utilizza fatture o altri documenti falsi ; la frode si realizza senza che si debba raggiungere una soglia minima; quindi anche la fattura falsa per Euro 100,00 integra la fattispecie del reato; il fatto si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione annuale; Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) che commette chi, al fine di evadere le imposte, mediante falsa rappresentazione nelle scritture contabili espone elementi attivi inferiori a quelli effettivi ovvero elementi passivi fittizi; questa frode si realizza solo se, congiuntamente, l imposta evasa -avendo riferimento a ciascuna imposta- è superiore a Euro e l ammontare complessivo degli elementi sottratti all imposizione è superiore al 5% dell ammontare degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiore a Euro ; il fatto si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione annuale;

50 I REATI FISCALI Dichiarazione infedele (art. 4) che commette chi, al fine di evadere le imposte, indica nella dichiarazione elementi attivi inferiori a quelli effettivi ovvero elementi passivi fittizi; questa frode si realizza solo se, congiuntamente, l imposta evasa -avendo riferimento a ciascuna imposta- è superiore a Euro e l ammontare complessivo degli elementi sottratti all imposizione è superiore al 10% dell ammontare degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiore a Euro ; il fatto si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione annuale; Omessa dichiarazione (art. 5) che commette chi, al fine di evadere le imposte non presenta la dichiarazione; questa frode si realizza solo se l imposta evasa - avendo riferimento a ciascuna imposta- è superiore a Euro ; il fatto si consuma nel 90 giorno successivo alla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale;

51 I REATI FISCALI Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8) che commette chi al fine di consentire a terzi l evasione delle imposte emette fatture o altri documenti falsi ; la frode si realizza senza che si debba raggiungere una soglia minima; il fatto si consuma nel momento di emissione dei documenti; Occultamento o distruzioni di documenti contabili (art. 10) che commette chi, al fine di evadere le imposte, agisce in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d affari; la frode non ha una soglia minima e può essere commessa anche a favore di terzi; il fatto si consuma nel momento della distruzione o occultamento delle scritture;

52 I REATI FISCALI Indebita compensazione di imposte (art. 10 quater) che commette chi non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti per un importo superiore a Euro ,00; il fatto si consuma nel momento di effettuazione della compensazione con riferimento al singolo periodo di imposta; Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11) che commette chi al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte simula l alienazione o il compimento di atti fraudolenti su beni propri o altrui per rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva; la frode si realizza soltanto se l importo delle imposte non pagate è superiore a Euro ,00; il fatto si consuma nel momento del compimento dell alienazione simulata;

53 I REATI FISCALI Con specifico riferimento all'omesso versamento dell'iva (10 ter), la normativa penal-tributaria prevede che sia punito con la reclusione chiunque non versi l'iva, dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un importo superiore a euro per ogni periodo di imposta entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo. AI fine di integrare tale delitto, non essendo previsto dalla norma nessun elemento soggettivo, è sufficiente che l'importo dell'iva dovuta nell'anno precedente sia superiore a euro e che la stessa non venga versata entro la data del versamento dell'acconto dell'anno successivo.

54 I REATI FISCALI In riferimento all omesso versamento di ritenute (10 bis), il reato è commesso da chi non versa, entro il termine previsto per la dichiarazione del sostituto d imposta, le ritenute certificate per un importo superiore a Euro ,00, il fatto si consuma nel momento successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d imposta.

55 I REATI FISCALI Tali segnalazioni si rendono necessarie in quanto la norma assimila a «delitto» tale fenomeno di natura riscossiva. Per delitto il legislatore ha inteso qualsiasi azione che implichi una condotta integrativa di reato, generalizzando il significato di «attività criminosa». Se è vero infatti che la Commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale si sia sempre espressa per la non segnalazione di tali fattispecie di reato, la Guardia di Finanza, con la circolare n del 19 marzo 2012, ha aderito all orientamento contrario. Inoltre, sebbene in alcuni casi la giurisprudenza abbia rilevato la mancanza del dolo nel caso in cui il mancato versamento sia dovuto a momentanee e gravi difficoltà aziendali, si tratta sempre di sentenze isolate, che non possono giustificare un eventuale omissione da parte del professionista.

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