Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, ha recepito la nuova direttiva macchine

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1 l Il fascicolo tecnico deve contenere la procedura di valutazione del rischio Sicurezza delle macchine: analisi del D.Lgs. 17/2010 tra modifiche e rimandi Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, ha recepito la nuova direttiva macchine 2006/42/CE. I costruttori di macchine comunque devono aver applicato le disposizioni di questo provvedimento già dal 29 dicembre 2009, data in cui è entrata in vigore in tutti i Paesi della Comunità europea. Le disposizioni di attuazione della direttiva 2006/42/CE, per la parte relativa alla modifica della direttiva ascensori 95/16/CE, saranno adottate con un regolamento di modifica del D.P.R. n. 162/1999, per cui l attuazione della direttiva non è ancora completa. Il D.Lgs. n. 17/2010 ha presentato molti cambiamenti rispetto al D.P.R. n. 459/1996, ormai quasi interamente abrogato, alcuni dei quali non immediatamente evidenti; saranno evidenziati e trattati gli aspetti più innovativi e individuate le modifiche più rilevanti, senza entrare nel merito delle modifiche di minore importanza. l di Emilio Borzelli, consulente del CEN per la Direttiva Macchine Con il recepimento della nuova direttiva macchine 2006/42/CE [1] nell ordinamento giuridico italiano a opera del D.Lgs. 27 gennaio2010,n.17 [2],unaprimaevidentenovità da rilevare è l introduzione delle sanzioni, di tipo amministrativo, sufficientemente proporzionate e dissuasive, esplicitamente previste dalla nuova direttiva. Le modifiche principali, comunque, riguardanoilcampodiapplicazioneeleproceduredi certificazione. Campo di applicazione Per comprendere tutte le modifiche introdotte nel campo di applicazione occorre fare riferimento, oltre che alla disposizione specifica, l art. 1, alle definizioni riportate all art. 2 e alle modifiche alla direttiva ascensori 95/16/ CE previste dalla nuova direttiva macchine che, ancorché rimandate a un futuro regolamento (art. 16), occorre tenere in considerazione per una trattazione completa. Tra le novità più rilevanti spicca l introduzione delle quasi macchine, ma questa non è l unica né la più importante modifica del campo di applicazione. Altre modifiche significative riguardano: l la definizione di macchina; 1) Per un confronto completo fra le direttive 2006/42/CE e 98/37/CE si veda la pubblicazione dell ISPESL Guida al confronto fra la nuova Direttiva Macchine(2006/42/CE) e la Direttiva 98/37/CE, scaricabile dal sito 2) Nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2010, n. 41,

2 l l introduzione delle catene, delle funi e delle cinghie(assoggettate a procedure di certificazione fino a oggi non previste); l l introduzione degli ascensori da cantiere, per il trasporto di persone o di persone e cose (fino a oggi esplicitamente esclusi sia dalla direttiva macchine sia dalla direttivaascensori ); l l introduzione degli apparecchi portatili a carica esplosiva, qualora la carica esplosiva non abbia un azione diretta sul pezzo (pistole sparachiodi, pistole per macellazione o per marchiare), fin ora esclusi in quanto considerati armi da fuoco; l l introduzione dell elenco dei prodotti appartenenti al campo di applicazione della direttiva bassa tensione e, quindi, esclusi dalla direttiva macchine ; l la nuova definizione di componente di sicurezza, con allegato un elenco indicativo e aggiornabile degli stessi; l la modifica del campo di applicazione della direttiva ascensori, con la conseguente introduzione nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 17/2010 degli ascensori con velocitànonsuperiorea0,15m/s. I prodotti che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 17/2010 sono: l le macchine; l le attrezzature intercambiabili; l i componenti di sicurezza; l gli accessori di sollevamento; l lecatene,lefunielecinghie; l i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; l le quasi macchine. È importante far notare, per una corretta lettura del decreto, che i prodotti elencati nei primi sei punti saranno chiamati macchine, ovvero prodotti finiti destinati a essere messi in esercizio, che devono essere distinti dalle quasi macchine, prodotti non completi, destinati solamente a essere incorporati nelle macchine o in altre quasi macchine, e regolamentati separatamente nel contesto del decreto. Le quasi macchine Le quasi macchine sono definite come«insiemi che costituiscono quasi una macchina ma che da soli non sono in grado di garantire un applicazione ben determinata; un sistema di azionamento è una quasi macchina; le quasimacchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o altre quasi macchine o apparecchi per costituire macchine disciplinate dal presente decreto». Questi prodotti sono inclusi nel campo di applicazione, ma sono trattati separatamente da tutti gli altri prodotti(chiamati genericamente macchine ); infatti, a questi sono dedicate procedure specifiche diverse da quelle previsteperlemacchineenondevonoesseremarcati CE. Il fabbricante delle quasi macchine, prima di immetterle sul mercato, deve elaborare: l la documentazione tecnica rilevante (diversa dal fascicolo tecnico previsto per le macchine); l la dichiarazione di incorporazione(diversa dalla dichiarazione CE di conformità per le macchine); l le istruzioni di assemblaggio(diverse dalle istruzioni per l uso delle macchine). Le quasi macchine sono soggette alla sorveglianza del mercato e, quindi, al divieto di immissione sul mercato se non soddisfano le disposizioni del decreto (art. 6, comma 5), ma non sono soggette alle procedure di cui alla clausola di salvaguardia, previste per le macchinecherischianodicomprometterelasaluteela sicurezza delle persone, e al conseguente ritiro dal mercato in ambito europeo(art. 7). Le macchine destinate a essere incorporate o assemblate con altre macchine per costituire una macchina propriamente detta erano già previste nel D.P.R. n. 459/1996, ma potevano circolare nel mercato semplicemente accompagnate dalla dichiarazione di cui all Allegato II B allo stesso decreto, costituita dalla mera dichiarazione della loro destinazione. Con il nuovo provvedimento, ai costruttori di questi prodotti, ora chiamati quasi macchine, è data l opportunità, qualora siano stati soddisfatti uno o più requisiti essenziali di sicurezza, di dichiararlo ufficialmente, al fine di dare un valore aggiunto sul mercato a questi prodotti che, per i rischi relativi ai RES soddisfatti, forniscono una maggiore garanzia al fabbricante della macchina finale. È comunque facoltà del fabbricante della quasi macchina stabilire se soddisfare o meno i requisiti essenziali di sicurezza e sottostare, quindi, agli obblighi conseguenti, quali la compilazione del fascicolo tecnico pertinente e l indicazione, nella dichiarazione di incor

3 porazione, dei requisiti essenziali soddisfatti. Inoltre, il responsabile della macchina finale è, ai fini della sorveglianza del mercato, colui che deve redigere la dichiarazione di conformità e apporre la marcatura CE, ovvero il fabbricante della macchina finale stessa. Lo stesso riporterà, nel fascicolo tecnico, la dichiarazione di incorporazione e le istruzioni per l assemblaggio della quasi macchina incorporata; in questo modo gli organismi preposti alla sorveglianza possono individuare il relativo fabbricante e hanno gli elementi per le opportune valutazioni. Definizioni Alle definizioni è stato dedicato un disposto specifico (art. 2) e ne sono state introdotte anche di nuove, quali: l accessorio di sollevamento; l dispositivo amovibile di trasmissione meccanica; l catene, funi e cinghie di sollevamento; l quasi macchine; l fabbricante; l rappresentante autorizzato; l norma armonizzata. Queste definizioni chiariscono meglio molti concetti che fino a oggi hanno creato alcuni problemi di interpretazione e di difformità di comportamento nei diversi Stati europei. Per quanto riguarda l «immissione sul mercato» e la«messa in servizio», sono state riportate le definizioni di cui alla nuova direttiva, meno rigide di quella del D.P.R. n. 459/ 1996, uniformandosi così alla generale interpretazione degli altri Stati europei. La definizione di «componente di sicurezza» è ora molto dettagliata e, per ulteriore chiarimento, è stato aggiunto un nuovo allegato (Allegato V) con un elenco indicativo di questi componenti. L elenco non è esaustivo e sarà aggiornato in attuazione di eventuali aggiornamenti da parte della Commissione europea (art. 19, comma 1). La definizione di macchina propriamente dettaèstatamodificataeoraèconsideratacome l «insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, compostodipartiodicomponenti,dicuialmeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente per una applicazione ben determinata». Questa nuova definizione ha sanato il problema delle macchine che, prive di un azionamento propulsivo proprio, sono destinate a essere azionate attraverso sistemi di trasmissione collegati a fonti di energia esterna. Allo stesso tempo, però, ha introdotto altre problematiche quali quelle relative alle macchine commercializzate senza motore, fino a oggi non considerate macchine, a meno che non fossero classificabili come «attrezzature intercambiabili». In queste macchine le responsabilità, fino a ora proprie del solo fabbricante, rischiano di diluirsi fra più soggetti, quali il fabbricante della macchina, il fabbricante del motore, i fornitori, gli utilizzatori e/o gli assemblatori. Basti pensare alla pratica impossibilità del fabbricante di garantire i livelli di rumorosità e di vibrazione, l efficacia del sistema di controllo, i tempi di arresto e/o di frenatura,quandononèlostessoafornireea montare il sistema di azionamento sulle macchine commercializzate. Nella guida della Commissione europea è stato chiarito che le macchine fornite senza un sistema di azionamento possono essere considerate macchine a condizione che il fabbricante tenga conto anche dei rischi relativi al sistema di azionamento che deve essere montato sulla macchina. In questo caso il montaggio del sistema di azionamento è considerato come parte dell installazione della macchina e il fabbricante deve fornire, nelle istruzioni, tutte le specifiche necessarie del sistema di azionamento che deve essere montato e precise istruzioni per il montaggio; la dichiarazione di conformità di questa macchina copre le specifiche del sistema di azionamento e le istruzioni di montaggio. Non è stato comunque definito il termine«sistema di azionamento» (drive system) che può comprendere, oltre che il motore, anche il sistema di trasmissione il quale, con le attuali tecnologie, può includere anche il freno e le parti correlate del sistema di controllo. La definizione di macchina si arricchisce di alcune appendici che hanno introdotto alcune novità. Di particolare rilevanza è l appendice che considera«macchina» anche un«insieme pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere montato su un mezzo di trasporto od installato in un edificio o in una costruzione». Questo permette di considerare macchina anche prodotti fino a oggi considerati macchine incomplete, quali le gru

4 destinate a essere montate su autocarro, a meno che non siano gru scarrabili, nel qual caso devono essere considerate attrezzature intercambiabili. Valutazione della conformità e certificazione Le procedure per la valutazione della conformità e la certificazione delle macchine hanno subito importanti modifiche. Per le macchine non elencate nell Allegato IV, le procedure sono rimaste sostanzialmente immutate, è stato dato solamente particolare risalto alle misure che il fabbricante deve seguire perché il processo di fabbricazione assicuri la conformità al fascicolo tecnico elaborato e, quindi, ai requisiti essenziali di sicurezza(allegato VIII). Al contrario, sono state introdotte importanti novità per le macchine in Allegato IV. Per queste macchine, in alternativa alle procedure già previste nel D.P.R. n. 459/1996, è stata introdotta la possibilità per il fabbricante di operare in regime di«garanzia qualità totale», cioè secondo un sistema di qualità per la progettazione, la fabbricazione, l ispezione finale e le prove, approvato da un organismo notificato per una o più categorie di macchine di cui all elenco dell Allegato IV. Inoltre, per semplificare le procedure, i fabbricanti che realizzano le macchine in Allegato IV rispettando le norme armonizzate pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, non sono più obbligati a depositare il fascicolo tecnico presso un organismo notificato di certificazione, ma possono seguire la procedura di certificazione normale come per tutte le altre macchine. L elenco delle macchine in Allegato IV ha subito alcune modifiche. Le più rilevanti sono: l l esclusione dei motori a combustione interna destinati a equipaggiare macchine per lavori sotterranei; l l esclusione delle macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici; l l inclusione delle unità logiche con funzioni di sicurezza(prima erano incluse solamente quelle relative ai comandi bimanuali); l l inclusione di tutti i dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone (prima erano inclusi solamente quelli elettrosensibili); l l inclusione degli apparecchi portatili a impatto a carica esplosiva per il fissaggio e altre macchine a impatto a carica esplosiva. Altra importante novità riguarda la durata della validità degli attestati dell esame CE del tipo rilasciato dagli organismi notificati e il chiarimento relativo alle responsabilità affidate agli organismi e ai fabbricanti a questo riguardo(allegato IX). Gli organismi notificati hanno la responsabilità di assicurarsi che gli attestati dell esame CE del tipo rilasciati rimangano validi e dovranno informare i fabbricanti di ogni cambiamento (per esempio, il mutamento dello stato dell arte, la revisione o il ritiro dalla G.U.C.E. di norme armonizzate pertinenti, le decisioni prese dagli organismi comunitari competenti) che potrebbe avere implicazioni sulla validità degli attestati, nonché ritirare gli attestati che non sono più validi. I fabbricanti delle macchine hanno, a loro volta, la responsabilità di assicurarsi che le macchine soddisfino sempre al progredire dello stato dell arte. I fabbricanti devono richiedere, inoltre, agli organismi notificati, di verificare la validità degli attestati ogni cinque anni e questi, se del caso, potranno essere rinnovati per altri cinque anni. Sia l organismo notificato che il fabbricante dovranno conservare copie degli attestati e dei documenti afferenti agli stessi per quindici anni dalla data di emissione. È importante evidenziare, però, che sono state unificate le procedure per la compilazione del fascicolo tecnico, fino a oggi diverse per le macchine soggette all esame CE del tipo, e che il fascicolo tecnico dovrà contenere la documentazione relativa alla valutazione del rischio che dimostri la procedura seguita. Fino a oggi questa documentazione non era esplicitamente richiesta, ma era sufficiente descrivere le soluzioni adottate al fine di prevenire i rischi presentati dalla macchina. Occorre rilevare comunque che normalmente i fascicoli tecnici più completi riportano sempre una sintesi delle argomentazioni che hanno portato alla scelta delle soluzioni tecniche adottate sulla base della valutazione del rischio effettuata. Questo, però, non sarà più sufficiente e occorrerà riportare tutta la procedura seguita per questa valutazione in una documentazione organica e dettagliata che

5 segua, preferibilmente, le metodologie illustrate nella norma armonizzata UNI EN ISO e nel rapporto tecnico ISO/TR :2007 o metodologie assimilabili. Procedure di salvaguardia e sorveglianza del mercato Le procedure di salvaguardia, sia nei riguardi delle norme armonizzate (art. 5, «Procedura di contestazione di una norma armonizzata») sia nei riguardi delle macchine che rischiano di compromettere la salute e la sicurezza delle persone (art. 7, «Clausola di salvaguardia»), nonché le procedure di sorveglianza del mercato (art. 6), non hanno subito modifiche sostanziali. Tutta la materia è stata esposta in maniera più organica e sono state definite meglio le procedure e le competenze degli organismi responsabili. È stato introdotto un articolo specifico dedicato alla riservatezza(art. 18) al fine di stabilire le procedure per lo scambio delle informazioni nel rispetto delle disposizioni e delle prassi nazionali in materia di riservatezza, anche perché con la nuova direttiva è stata promossa una più serrata cooperazione fra le autorità responsabili finalizzata a un applicazione uniforme della direttiva stessa. Particolarmente degna di nota è, invece, l introduzione di misure specifiche riguardanti le macchine potenzialmente pericolose (art. 8); queste non sono le macchine per le quali è prevista la clausola di salvaguardia, qualora sia stata evidenziata la loro possibilità di compromettere la sicurezza delle persone, ma sono quelle macchine che potrebbero essere pericolose in quanto tecnicamente simili a quelle già oggetto di una clausola di salvaguardia o perché costruite sulla base di norme armonizzate contestate e ritenute non più rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 2006/42/CE. Per queste macchine la Commissione europea, sentitituttiglistatimembrielealtrepartiinteressate, può adottare misure specifiche per vietareolimitarelaloroimmissionesulmercatoo per subordinarla a condizioni particolari. Il Ministero dello Sviluppo economico deve limitarsi a provvedere sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione europea, ma può anche richiedere alla Commissione di esaminare la necessità di adottare, su determinate tipologie di macchine, queste misure specifiche. Marcatura CE La marcatura CE deve essere apposta su tutte le macchine (art. 12), cioè su tutti i prodotti inclusi nello scopo della direttiva con l eccezione delle quasi macchine. È subito evidente, quindi, la novità rispetto al D.P.R. n. 459/1999, infatti, deve essere apposta la marcatura CE anche sui componenti di sicurezza, sui dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e sulle catene, sulle funi e sulle cinghie. È stato aggiunto l art. 13, «Non conformità della marcatura», nel quale la novità degna di rilievo è l inclusione, fra le marcature non considerate conformi, di quelle apposte su macchine non oggetto della direttiva. AltranovitàdarilevareèchelamarcaturaCE deve essere apposta nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante e applicata usando la stessa tecnica(allegato III); inoltre, deve essere seguita dal numero di identificazione dell organismo notificato nel caso che il fabbricante operi in regime di«garanzia qualità totale». Modifica della direttiva ascensori La nuova direttiva 2006/42/CE ha introdotto una rettifica alla direttiva ascensori la cui attuazione è stata rimandata, dal D.Lgs. n. 17/2010(art. 16), a un successivo regolamento di modifica del D.P.R. n. 162/1999. Questa modifica ha notevole influenza sul campo di applicazione del D.Lgs. n. 17/2010. La vecchia direttiva macchine aveva escluso dal campo di applicazione «gli ascensori che collegano in modo permanente piani mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e che è destinata al trasporto: l di persone l dipersoneecose l soltanto di cose se la cabina è accessibile». La direttiva ascensori, pubblicata successivamente nel 1995, aveva definito il termine «ascensore» con gli stessi termini utilizzati nella direttiva macchine. Iltermine«cabina»hadatoadito,però,auna serie di fraintendimenti, spesso strumentali, per cui i costruttori di ascensori hanno sostenuto che un impianto di sollevamento per persone, realizzato con una piattaforma o altro dispositivo di carico privo di tetto e/o dotato di semplice balaustra, poteva rientrare nel campo di applicazione della direttiva

6 macchine, in quanto non realizzato con una veraepropriacabina.inquestomodoèstato ritenuto possibile eludere i vincoli più stringenti imposti dalla direttiva ascensori. Per ovviare a questo inconveniente è stato necessario intervenire sulla direttiva ascensori modificando la definizione stessa di ascensore,alfinedinondoverfarepiùriferimento alla cabina ma ad un generico «supporto del carico», e precisando contestualmente, nei requisiti essenziali di sicurezza, che questo supporto deve essere realizzato come una cabina. Nella modifica è anche ridefinito l elenco dei prodotti esclusi dal campo di applicazione della direttiva ascensori, con l aggiunta degli apparecchi di sollevamento la cui velocità non supera gli 0,15 m/s, degli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori, nonché delle scale mobili e dei tappeti mobili che, con la nuova definizione, avrebbero potuto ricadere nel campo di applicazione della direttiva stessa. La conseguenza di questa modifica è un definitivo chiarimento sulla materia e l introduzione, nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 17/2010, degli ascensori con velocità non superiore a 0,15 m/s. Organismi notificati La direttiva 2006/42/CE ha imposto vincoli più stringenti per la Commissione europea, per gli organismi notificati e per gli Stati membri che li notificano; pertanto, nel D.Lgs. n. 17/2010 è previsto che il Ministero dello Sviluppo economico debba revocare immediatamente l autorizzazione rilasciata se gli organismi non soddisfano più ai requisiti minimi previsti per la loro notifica o manchino gravemente nell effettuazione dei loro compiti. Il Ministero può sospendere l autorizzazione per un periodo di tempo limitato nei casi meno gravi. I provvedimenti restrittivi sono comunicati al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, alla Commissione europea e agli altri Stati membri. Gli organismi notificati, a loro volta, devono sospendere, ritirare o sottoporre a restrizioni gli attestati rilasciati quando si rendono conto che i requisiti della direttiva non sono soddisfatti o non sono più soddisfatti e i fabbricanti non intendono assicurare le misure correttive richieste. I provvedimenti adottati dovranno essere comunicati ai Ministeri competenti e il Ministero dello Sviluppo economico dovrà informare tempestivamente la Commissione europea e gli altri Stati membri. I criteri minimi che devono essere osservati per la notifica degli organismi (Allegato XI) non hanno subito sostanziali modifiche se non per l aggiunta di alcune importanti clausole, quali: l gli organismi notificati devono partecipare alle attività di coordinamento. Inoltre, dovranno partecipare direttamente alla normalizzazione europea o dovranno essere rappresentati o assicurare di conoscere la situazione delle norme pertinenti; l il Ministero dello Sviluppo economico deve adottare tutte le misure che ritiene necessarie per assicurare che, in caso di cessazione delle attività di un organismo notificato, i fascicoli dei loro clienti siano inviati a un altro organismo o siano tenuti a disposizione dello stesso Ministero. I requisiti essenziali di sicurezza I requisiti essenziali di sicurezza contenuti nell Allegato I costituiscono il contenuto tecnico della direttiva. La struttura è rimasta sostanzialmente immutata, così come la numerazione delle varie clausole, per quanto possibile, allo scopo di non creare difficoltà ai fabbricanti che altrimenti avrebbero dovuto modificare sostanzialmente tutti i file e i software già impostati per la predisposizione dei fascicoli tecnici. Dopo la premessa«principi Generali», è rimasta la suddivisione in sei parti: l Parte 1, «Requisiti Essenziali di Sicurezza e di tutela della Salute» (si applica a tutte le macchine); l Parte 2,«Requisiti Essenziali supplementari disicurezzaedituteladellasalutepertalune categorie di macchine»: l 2.1, «Macchine alimentari e macchine per prodotti cosmetici e farmaceutici»; 2.2,«Macchine portatili tenute e/o condotte a mano» (alle quali è stata aggiunta una clausola specifica per le macchine portatili per fissaggio e altre macchine a impatto); 2.3,«Macchineperlalavorazionedellegnoe di materie con caratteristiche fisiche similari»; l Parte 3,«Requisiti Essenziali supplementari disicurezzaedituteladellasaluteperovvia

7 re ai pericoli dovuti alla mobilità delle macchine»; l Parte 4,«Requisiti Essenziali supplementari disicurezzaedituteladellasaluteperprevenire i pericoli dovuti alle operazioni di sollevamento»; l Parte 5,«Requisiti Essenziali supplementari di Sicurezza e di tutela della Salute per le macchine destinate ad essere utilizzate nei lavori sotterranei»; l Parte 6,«Requisiti Essenziali supplementari di Sicurezza e di tutela della Salute per le macchine che presentano particolari pericoli dovuti al sollevamento delle persone». È opportuno rilevare che sono stati aggiunti i requisiti relativi alle macchine per i prodotti cosmetici e farmaceutici e quelli relativi alle macchine portatili per fissaggio e altre macchine a impatto. I requisiti relativi alle macchine agroalimentari(oggi, più genericamente, alimentari ), alle macchine portatili e/o condotte a mano e alle macchine per la lavorazione del legno non hanno subito modifiche importanti, come anche non hanno subito modificazioni di rilievo i requisiti relativi alle macchine destinate a essere utilizzate nei lavori sotterranei. Sono importanti, invece, i cambiamenti dei requisiti supplementari di cui alle parti 4 e 6 relative alle operazioni di sollevamento e al sollevamento delle persone. Queste parti sono state completamente riformulate e ristrutturate per tenere conto dell introduzione, nel campo di applicazione, degli ascensori da cantiere e degli ascensori con velocità non superiore a 0,15 m/s. Molte modifiche sono state apportate anche alla parte 1, «Requisiti generali di sicurezza», ma senza stravolgerne il contenuto. Alcune parti meritano una trattazione specifica. Principi generali e RES Le parti dell Allegato I inerenti ai principi generali e ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute fanno riferimento a tutti i tipi di macchine e hanno subito alcune modifiche. Nella parte relativa ai principi generali è stata resa più esplicita la procedura per la valutazione dei rischi, la quale ha acquistato, nel nuovo testo, notevole rilevanza tanto da diventare obbligatoria nella stesura del fascicolo tecnico della macchina. Nella parte relativa ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute le modifiche, anche se numerose, non hanno mutato sostanzialmente i principi generali. Nella maggior parte dei casi sono stati apportati chiarimenti ed è stata migliorata la struttura del testo. Per dare al testo una valenza più generale sono stati tolti tutti gli esempi riportati, generalmente indicati fra parentesi, e destinati al chiarimento di alcuni requisiti. Questa soluzione, ancorché coerente, ha reso meno agevole la comprensione del testo. Sono state aggiunte alcune definizioni e sono stati modificati alcuni termini, adeguandoli il più possibile a quelli usati nelle norme armonizzate e, quindi, al linguaggio comune consolidatosi in questi anni fra gli operatori della sicurezza. Le definizioni aggiunte sono quelle di: l «rischio»; l «riparo»; l «dispositivo di protezione»; l «uso previsto»; l «uso scorretto ragionevolmente prevedibile». L uso scorretto ragionevolmente prevedibile acquista un importanza molto rilevante nel nuovo decreto nel quale è più volte evidenziato come elemento che deve essere considerato sia dai costruttori, nella valutazione del rischio, sia dagli addetti alla sorveglianza del mercato. È stata aggiunta una clausola specifica relativa all ergonomia (punto 1.1.6) che ha espressoinmanierapiùestesaecompletaiprincipi del rapporto uomo macchina. Laparterelativaaisistemidicomandoèstata completamente ristrutturata e resa più organica, mantenendo comunque pressoché inalterati i principi espressi nel D.P.R. n. 459/ Sono stati introdotti alcuni requisiti che tengono conto delle esigenze operative e di sicurezza di alcune tipologie di macchine, come le macchine automatiche e le macchine con comando a distanza, oggi sempre più diffuse. Requisiti più attuali sono stati aggiunti per il software. È stato anche introdotto il concetto di «Arresto operativo» ( ) per le macchine nelle quali è necessario arrestare, in condizioni operative, funzioni della macchina senza interrompere l alimentazione degli azionatori. Per quanto riguarda l arresto di emergenza, è stato espresso chiaramente il concetto che deve essere installato in aggiunta alle misure

8 di sicurezza richieste«e non in loro sostituzione». Per quanto riguarda la scelta delle protezioni contro i rischi dovuti agli elementi mobili, è importante mettere in evidenza i cambiamenti relativi alle scelte dei ripari. Il nuovo decreto di recepimento ha previsto espressamente che, quando l operatore può raggiungere gli elementi mobili prima che il rischio sia cessato, i ripari mobili interbloccati devono essere del tipo con bloccaggio del riparo. È stata eliminata la distinzione fra i ripari mobili previsti per gli elementi di trasmissione e quelli previsti per gli elementi mobili che partecipano alla lavorazione; in entrambi i casi la scelta del tipo di riparo dipende unicamente dalla valutazione del rischio. Di conseguenza, anche per gli elementi mobili di trasmissione, qualora la valutazione del rischio lo richieda, dovranno essere usati ripari mobili interbloccati con bloccaggio del riparo. Altre modifiche che potrebbero rivelarsi importanti sono quelle relative al rumore e alle vibrazioni. In entrambi i casi il livello di emissione può essere valutato con riferimento a dati di emissione comparativi che si riferiscono a macchine similari. Questa materia è molto difficile e delicata e potrebbero riaprirsi le discussioni fra coloro che sostengono che le norme armonizzate devono contenere i valori limite di emissione perlevariefamigliedimacchineechisostiene che è praticamente impossibile, per la maggioranza delle macchine, individuare famiglie per le quali stabilire questi limiti, specialmente per il rumore. Sono stati meglio precisati i requisiti relativi alle emissioni di materie e di sostanze pericolose(punto ). Alcuni requisiti contenuti nelle parti relative alle macchine per il sollevamento o alle macchine che presentano rischi dovuti alla mobilità sono stati ora spostati in questa prima parte e, pertanto, ora devono essere applicati a tutte le macchine (punti 1.1.7, «Posti di lavoro», 1.1.8, «Sedili», 1.3.9, «Rischi di movimenti incontrollati», e , «Fulmine»). La parte relativa alle informazioni è stata completamente riordinata e riformulata. Sono stati illustrati i principi per la stesura delle istruzioni per l uso e la parte relativa al loro contenuto è molto completa e costituisce una valida guida per i fabbricanti. Macchine portatili per fissaggio e altre macchine a impatto Per queste macchine è stata introdotta, all interno della parte relativa alle macchine portatili, una clausola completamente nuova; il nuovo riferimento riguarda gli apparecchi come le pistole sparachiodi o le pistole per la macellazione e per marchiare, indipendentemente dalla fonte di energia usata, comprendendo anche gli apparecchi funzionanti con carica esplosiva. La clausola è ben formulata e ha dettato i requisiti tecnici specifici per questa tipologia di macchine, così come le istruzioni per l uso, in aggiunta a quanto esposto nei requisiti di carattere generale. RES supplementari per il sollevamento Leparti4e6sonostatecompletamenteriformulate per tenere conto dell introduzione, nel campo di applicazione, degli ascensori da cantiere e degli ascensori con velocità non superiore a 0,15 m/s. Laparte4oradeveessereapplicataancheal sollevamento delle persone. A questo punto, però, è necessario comprendere a cosa serva la successiva parte 6 la quale fa riferimento proprio al sollevamento delle persone. Secondo una chiave di lettura delle due fattispecie, la parte 4 fa riferimento al sollevamento di persone e/o cose, ma relativamente ai soli pericoli ai quali sono esposte le persone che operano esternamente alle macchine considerate, mentre la parte 6 ha considerato prevalentemente i pericoli ai quali sono esposte le persone che usano le macchine per la propria movimentazione. È stato proposto di integrare le due parti o, quantomeno, di numerarle in successione, maèprevalsoilprincipiodinonmodificarela struttura dell Allegato anche se il testo risultante è poco organico. È importante evidenziare che questi capitoli non hanno preso in considerazione macchine a movimento continuo quali scale mobili o tappeti mobili che superano un dislivello. Completamente nuova è la clausola del punto ,«Macchine che collegano piani definiti». In essa sono indicati tutti i requisiti relativi ai rischi dovuti al movimento del supporto di carico(sostanzialmente cabina/ piattaforma) relativamente alle persone che si trovano esternamente allo stesso, ossia nei dintorni del vano di corsa, negli accessi ai

9 piani o nelle estremità della corsa. È opportuno notare come i requisiti siano generici; infatti, le soluzioni tecniche sono rimandate alla valutazione del rischio, tanto da rendere possibile, qualora le opportune valutazioni lo permettano, l accessibilità al percorso del supporto del carico durante il funzionamento normale. Più rigorose sono le prescrizioni relative ai ripari in corrispondenza delle aperture ai piani. Conclusione L attuazione della direttiva 2006/42/CE si è fatta attendere, ma il D.Lgs. n. 17/2010 di attuazione è ben formulato e la direttiva era già sufficientemente conosciuta da permettere ai costruttori italiani di predisporre in tempo gli adeguamenti necessari per l ottemperanza ai nuovi requisiti imposti dalla normativa. Il testo della norma ha previsto norme transitorie per la notifica degli organismi già notificati ai sensi della direttiva 89/392/ CEE, i quali hanno già ottenuto una notifica provvisoria ai sensi della nuova direttiva. Saranno necessari tempi più lunghi per ottenere la notifica per i nuovi prodotti entrati nel campo di applicazione del nuovo decreto e per l attività di certificazione relativa al sistema di garanzia qualità totale. La maggior parte delle novità introdotte con l attuazione della nuova direttiva sono sicuramente migliorative e gli elementi di chiarimento introdotti sono molteplici. I numerosi incontri avuti con tutte le parti interessate, in ambito sia nazionale sia internazionale, hanno comunque evidenziato molte problematiche emerse nell applicazione della nuova normativa, ma è già disponibile la prima edizione di una guida della Commissione europea di supporto per il superamento della maggior parte delle difficoltà emerse. La prima edizione della guida non è ancora completa, ma entro la prima metà dell anno sarà pubblicata una edizione definitiva che sarà successivamente tradotta in tutte le lingue della Comunità europea. Inoltre, sono previsti periodici aggiornamenti della stessa. l

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