MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

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1 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 Parte Speciale D OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO di Fujitsu Technology Solutions S.p.A. Vers. 2.0 approvato dal CdA il 22/01/2015

2 1 I REATI CONTRO LA PERSONA Tra i Reati astrattamente applicabili e rilevanti per la Società vi sono i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro disciplinati dall art. 25-septies del Decreto, inserito dall art. 9, legge 3 agosto 2007, n. 123, successivamente modificato dall art. 300 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 (di seguito, i Reati contro la Persona ). I termini in lettera maiuscola di cui alla presente Parte Speciale D, ove non diversamente definiti, hanno il significato agli stessi attribuiti nella Parte Generale del Modello. 1.1 I reati di cui all art. 25-septies del Decreto Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei Reati contro la Persona che a seguito dell attività di risk mapping e risk assessment di cui al paragrafo 2.4 della Parte Generale del Modello sono stati ritenuti applicabili e rilevanti per la Società nonché una breve esposizione delle possibili modalità attuative degli stessi. In primo luogo, i Reati che assumono rilievo sono i seguenti: Omicidio colposo (art. 589, comma 2, c.p.) 1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. [OMISSIS] 4. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.). 1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro. 2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a euro. 3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. 4. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. 5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. In relazione alla possibile commissione dei Reati contro la Persona (artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p.), si rileva che la condotta lesiva perpetrata dall agente deve conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche e concernenti la tutela dell igiene e la salute sul lavoro. Ai fini dell integrazione di una tale condotta, è necessario considerare che: 1

3 - il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l obbligo di diligenza complessivamente richiesto alla Società; - è necessario garantire l adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e se possibile radicalmente eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia sulla base dalla miglior tecnica e scienza conosciuta o conoscibile e secondo le particolarità del lavoro. In particolare, i Reati contro la Persona sono ipotesi aggravate dei delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose. Tale aggravante, che come accennato consiste nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sussiste non soltanto quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma anche quando la contestazione ha per oggetto l omissione dell adozione di misure e/o accorgimenti per la più efficace tutela dell integrità fisica dei lavoratori e, più in generale, la violazione di tutte le norme che, direttamente o indirettamente, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all ambiente in cui deve svolgersi 1. La violazione delle norme sopra richiamate deve aver costituito causa determinante della morte o delle lesioni gravi o gravissime nella vittima. Mentre sul concetto di «morte» non si ritiene di dover svolgere particolari considerazioni, con specifico riferimento al reato di lesioni personali colpose, si precisa che per «lesione» si intende l insieme delle alterazioni organiche e funzionali nel corpo o nella mente di una persona conseguenti al verificarsi di una azione o da una omissione di colui che la provoca. Più precisamente, la responsabilità amministrativa per tale Reato contro la persona può sorgere a carico della Società solo qualora le lesioni siano gravi o gravissime: (i) la lesione è «grave» se l atto o l omissione commessa ha come conseguenza una delle seguenti ipotesi: - una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa; - una malattia o l incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; - l indebolimento permanente di un senso o di un organo; (ii) la lesione è «gravissima», se dal fatto deriva: - una malattia certamente o probabilmente insanabile; - la perdita di un senso; - la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l arto inservibile, - la perdita dell uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; - la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. Appare utile, altresì, ricordare in proposito che la definizione offerta dal legislatore, in tema di assicurazione obbligatoria, di «infortunio sul lavoro» è la seguente: infortunio occorso per causa violenta in occasione di lavoro. Ai fini di precisare gli elementi costitutivi della condotta, si precisa che: (i) il requisito della occasione di lavoro sussiste ogni qualvolta l'infortunio è collegato, anche indirettamente, con l attività lavorativa; (ii) il requisito della causa violenta sussiste: - ogni qualvolta un'azione determinata e concentrata nel tempo - ancorché non imprevedibile, straordinaria o accidentale - arrechi danno all'organismo del lavoratore; 1 L art c.c. nel disciplinare la Tutela delle condizioni di lavoro sancisce, infatti, che l imprenditore è tenuto ad adottare nell esercizio dell impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Questa norma prevede un preciso obbligo dell imprenditore diretto all eliminazione, nell esercizio dell attività di impresa, di ogni situazione di pericolo dalla quale possa verificarsi un evento dannoso per la salute dei lavoratori. 2

4 - anche quando l'infortunio non sia derivato da una forza esterna al lavoratore o non sia stato determinato da un atto abnorme compiuto dal lavoratore nell'ambito dello svolgimento della sua abituale attività, nel senso che il requisito della causa violenta sussisterebbe anche in caso di sforzo del lavoratore compiuto in condizioni di normale svolgimento dell'attività lavorativa (è stata peraltro ricompresa nel concetto di causa violenta anche l'azione di fattori microbici o virali che, posti in rapporto di causa-effetto con la prestazione lavorativa, diano luogo ad invalidità). Si precisa, inoltre, che i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose si ritengono integrati non soltanto a fronte di un infortunio vero e proprio, ma anche nell ipotesi in cui il lavoratore contragga una malattia professionale. Se l esito della malattia è il decesso, sarà integrata la fattispecie di cui all art. 589 c.p.; se la malattia professionale comporta la sola patologia senza l evento morte, sarà integrata la fattispecie di cui all art. 590 c.p. Si considera «malattia professionale» la malattia contratta nell esercizio e a causa della lavorazione alla quale è adibito il lavoratore. In particolare, la giurisprudenza riconosce la natura di malattia professionale a quello stato di aggressione dell organismo del lavoratore - eziologicamente connessa all attività lavorativa - a seguito e a esito del quale residua una definitiva alterazione dell organismo stesso comportante, a sua volta, una riduzione della capacità lavorativa. Altri fattori di rischio, alcuni dei quali legati all organizzazione del lavoro, si possono riassumere in: - esposizione ad agenti cancerogeni; - ambienti di lavoro carenti dal punto di vista igienico o sovraffollati; - ritmi di lavoro elevati e mansioni ripetitive; - scarsa manutenzione degli impianti. A questi vanno aggiunti fattori emergenti, legati principalmente al lavoro d ufficio, in cui si hanno molte tipologie di malattie professionali in genere di scarsa gravità ma importanti, in genere, per il numero di casi registrati. In questo ambito il rischio è dovuto a: - uso del computer che porta a patologie legate a: vista, stress, radiazioni; - ergonomia: patologie spinali e sindrome del tunnel carpale; - impianti di condizionamento; - infezioni; - asma e alveoliti allergiche. L evento dannoso per il lavoratore può essere conseguenza di una condotta attiva o, come avviene nella maggior parte dei casi, di una condotta omissiva; ai fini della punibilità del soggetto attivo del reato, è necessario che l evento dannoso per il lavoratore sia eziologicamente connesso alla condotta del datore di lavoro e, cioè, che sia collegato da un rapporto di causa-effetto con l azione o l omissione di quest ultimo. Nei reati omissivi per accertare il nesso di causalità fra l omissione e l evento ci si basa su un giudizio ipotetico ricostruendo virtualmente, sulla base delle regole oggettive della migliore scienza e della tecnica, cosa sarebbe successo laddove fosse stata compiuta l azione doverosa che è stata omessa. Non esclude l attribuzione della responsabilità prevista dal Decreto il comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all evento, quando quest ultimo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza delle cautele, che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare il rischio di un siffatto comportamento. L obbligo di prevenzione è escluso solo in presenza di comportamenti del dipendente che presentino il carattere dell eccezionalità e dell esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza. Sotto il profilo soggettivo, l omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa della Società ai sensi del Decreto saranno quelle che risultano a seguito di un comportamento colposo. Al riguardo, la colpa richiesta nei Reati contro la persona di cui all art. 25-septies del Decreto è esclusivamente la colpa specifica. 3

5 Tale elemento psicologico si distingue dalla c.d. colpa generica in quanto, mentre quest ultima si risolve nella violazione di generali regole di esperienza non formalizzate in alcuna norma o regolamento specifico e afferenti ai generali principi di diligenza, prudenza e perizia, la colpa specifica si sostanzia in una palese trasgressione di regole specificamente disciplinate da leggi, regolamenti od ordini dell autorità competente. In particolare, nei Reati contro la Persona vi deve essere una violazione delle norme dettate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o in materia di tutela della salute e dell igiene sui luoghi di lavoro (su cui vedi paragrafo 1.3). Proprio perché fattispecie colpose di illecito, la struttura dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose è incompatibile con la figura del delitto tentato di cui all art. 56 c.p.; i Reati contro la Persona possono concorrere con le eventuali contravvenzioni che possono essere comminate a seguito dell inosservanza delle norme antinfortunistiche o sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. A titolo esemplificativo e assolutamente non esaustivo, i Reati contro la Persona potrebbero configurarsi nel caso in cui un Soggetto Apicale (in qualità di Datore di Lavoro) e/o un Soggetto Subordinato a ciò preposto (es. RSPP) omettesse/ro di adottare ed efficacemente attuare misure previste dal legislatore per la tutela della salute, sicurezza e igiene sui luoghi del lavoro al fine di ridurre i costi aziendali e, quindi, in questo senso agendo nell interesse/vantaggio della Società e da tale omissione dovesse scaturire una lesione, grave o gravissima, ai danni di un dipendente della società medesima, se non addirittura la sua morte. 1.2 Le sanzioni previste dal Decreto a carico della Società per i Reati contro la Persona Si riporta di seguito una breve tabella riassuntiva delle sanzioni previste ai sensi dell art. 25-septies a carico dell Ente, in conseguenza della commissione da parte di Soggetti Apicali e/o Soggetti Subordinati dei Reati contro la Persona. Reato Art. 589 c.p. (Omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) Autore Chiunque Comportamento Commissivo o omissivo Sanzione pecuniaria (Valore quota da 258 a 1.549) Da 250 a 500 quote Sanzione interdittiva Sanzioni interdittive di cui all art. 9, 2 comma, del Decreto per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno Art. 589 c.p. (Omicidio colposo commesso in violazione dell art. 55 del D.Lgs. 81/2008) Datore di lavoro Omissivo Pari a 1000 quote Sanzioni interdittive di cui all art. 9, 2 comma, del Decreto per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno Art. 590, commi 2 e 3 c.p. (Lesioni colpose gravi e gravissime commesso in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) Chiunque Commissivo o Omissivo Fino a 250 quote Sanzioni interdittive di cui art. 9, 2 comma, del Decreto per una durata non superiore a sei mesi Per quanto attiene le modalità di calcolo delle sanzioni pecuniarie, si rimanda a quanto indicato al paragrafo 1.5 della Parte Generale del Modello della Società. 4

6 1.3 Attività Sensibili. Principi di comportamento e protocolli di prevenzione Ai fini dell individuazione delle Attività Sensibili, dei principi di comportamento e dei principali protocolli di prevenzione che devono essere attuati dalla Società al fine di prevenire la commissione dei Reati contro la Persona, si è proceduto ad analizzare, da un punto di vista giurisprudenziale e normativo, il significato e l ampiezza dell ambito di applicazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza ed igiene sul lavoro così come gli elementi costitutivi della responsabilità dei destinatari di tali norme. Dal punto di vista della legislazione in tema di tutela della salute, della sicurezza e dell igiene sul lavoro, l impianto normativo trova il suo principale fondamento nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (di seguito, il Testo Unico Sicurezza ). Il Testo Unico Sicurezza, con la finalità di riordinare la materia, ha formalmente abrogato il D.P.R. 547/1955, il D.P.R. 303/1956 (ad eccezione dell art. 64 in tema di ispezioni), il D.P.R. 164/1956, il D.Lgs. 626/1994, ed il D.Lgs. 494/1996 ma, riprendendone i contenuti in un disegno organico, ne ha sostanzialmente confermato l impianto fondamentale, accanto alla introduzione di nuove norme. Il Testo Unico Sicurezza codifica i destinatari degli obblighi antinfortunistici e li individua nel: datore di lavoro (artt. 17 e 18); dirigenti (art. 18); preposti (art. 19); lavoratori (art. 20); progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori (artt. 22, 23 e 24); medico competente (art. 25), e in alcune specifiche ulteriori figure in relazione ai contratti di appalto d opera o di somministrazione (art. 26). Il destinatario primo di tutti gli obblighi di sicurezza e della responsabilità penale connessa alla violazione degli stessi è quindi, innanzitutto, il datore di lavoro in quanto soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, in quanto soggetto che ha la responsabilità dell impresa stessa o dell unità produttiva ed in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. All interno delle imprese di grandi dimensioni, però, non sempre all attribuzione formale dei doveri, ai sensi della normativa, corrisponde la reale titolarità dei poteri di attuazione intesa non come dato formale ma come possibilità del loro concreto ed effettivo esercizio ai fini di individuare i soggetti-persone fisiche passibili di essere chiamati a rispondere degli eventuali fatti di reato commessi nello svolgimento delle attività proprie dell Ente. E quindi necessario accertare se all attribuzione formale di un dovere corrisponda la titolarità del relativo potere di attuazione/adempimento ovvero se vi sia corrispondenza fra la qualifica e le mansioni svolte, anche alla luce di eventuali deleghe di funzioni. La delega di funzioni è, infatti, lo strumento giuridico che permette, in virtù di una scelta libera, consapevole e bilateralmente accettata, di operare una separazione sostanziale e formale fra qualifica e mansioni trasferendo queste ultime, e tutti i poteri, gli obblighi e le relative responsabilità, dal soggetto delegante a quello delegato. A tale riguardo, è necessario identificare in quali circostanze lo strumento della delega sia idoneo ad assumere rilevanza penale, tanto nel senso dell esonero di responsabilità del delegante, quando nel senso dell assunzione di responsabilità del delegato. Innanzitutto, è necessario che la delega trasferisca anticipatamente al delegato i poteri di attuazione degli obblighi di legge contenuti nei precetti delle norme penali ed è indispensabile che, proprio attraverso lo strumento della delega, tale trasferimento di poteri avvenga in modo certo e conoscibile. Il Testo Unico Sicurezza ha quindi previsto espressamente e disciplinato, per la prima volta, lo strumento della delega di funzione (artt. 16 e art. 17). Oggi la delega, per avere rilevanza penale secondo quanto sopra indicato, dovrà possedere tutti i requisiti di cui agli artt. 16 e 17, e dunque è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: - deve risultare da atto scritto recante data certa; - il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; - deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; - deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; - deve essere accettata dal delegato per iscritto. 5

7 Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. In ogni caso, il datore di lavoro non potrà delegare le seguenti attività (art. 17): - la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione del rischi di cui all art. 28 del Testo Unico Sicurezza; - la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. In conclusione, si può affermare che la delega è idonea ad assumere rilevanza penale in quanto sia effettiva, laddove gli indici rivelatori dell effettività della delega sono l autonomia decisionale del delegato, da un lato, e l autonomia patrimoniale (senza limiti di spesa che possano minare l efficacia della sua azione), dall altro. Alla luce di quanto precede, sulla base dell analisi legislativa e giurisprudenziale svolta con riferimento al sistema normativo applicabile ed ai soggetti destinatari dello stesso ed a seguito dello svolgimento delle attività propedeutiche alla costruzione del Modello effettuata dal Gruppo di Lavoro e, segnatamente, delle attività di risk mapping e risk assessment di cui al paragrafo 2.4 della Parte Generale del Modello - sono state individuate, nell ambito della struttura organizzativa ed aziendale della Società, le specifiche Attività Sensibili che possono astrattamente comportare il rischio per la Società di commissione dei Reati contro la Persona nonché le relative funzioni aziendali coinvolte. Successivamente, sono stati individuati sulla base della valutazione dei rischi effettuata dalla Società in ragione delle prescrizioni del Testo Unico e della normativa vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro ed alla luce dei controlli attualmente esistenti presso la Società stessa - i principi di comportamento ed i principali protocolli di prevenzione che devono essere attuati dalla Società al fine di prevenire la commissione di detti reati Attività Sensibili Ai fini dell individuazione delle Attività Sensibili della Società attinenti i Reati contro la Persona, rileva innanzitutto la designazione da parte della Società del soggetto che riveste il ruolo formale di datore di lavoro, e la conseguente attribuzione di deleghe e procure in materia di gestione del personale, nonché di tutela della salute dei lavoratori. Nell ambito della Società, il datore di lavoro ai sensi della normativa in tema di sicurezza ed igiene del lavoro si identifica nell amministratore di volta in volta dotato dei necessari poteri decisionali e di spesa in virtù di delibera del del Consiglio di Amministrazione. Premesso quanto sopra, le Attività Sensibili riguardano in primo luogo gli adempimenti specificamente previsti dalla normativa speciale, e dunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) l attività di valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, la redazione e la custodia del documento di valutazione dei rischi; b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, e la stesura del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; c) la designazione e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente; d) la designazione preventiva dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; e) l aggiornamento della valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; f) l'affidamento ai lavoratori di compiti coerenti alle capacità ed alle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; g) la fornitura ai lavoratori dei necessari dispositivi di protezione individuale; h) l adozione delle misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 6

8 i) la cura dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; j) la cura dell'osservanza da parte del medico competente degli obblighi di legge, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva; k) l adozione delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e la predisposizione di istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; l) la tempestiva informativa ai lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; m) la verifica da parte dei lavoratori, mediante il rappresentante per la sicurezza, dell'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione; n) la tenuta del registro infortuni; o) le consultazioni periodiche con il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dalla legge; p) l adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. In termini più generali, l intera area della gestione del personale può assumere carattere sensibile in ordine al rischio di commissione dei Reati contro la Persona, dal momento che le più recenti esperienze giurisprudenziali hanno dimostrato come la violazione da parte del datore di lavoro di obblighi legali e/o contrattuali non direttamente riferibili agli infortuni sul lavoro o alle malattie professionali possa comunque esporre il lavoratore a conseguenze pregiudizievoli sotto il profilo di danno alla salute, in termini di lesioni temporanee o permanenti dell integrità psico-fisica. Più nel dettaglio, tali esiti dannosi si possono produrre nel caso di demansionamento, trasferimento immotivato di sede o di ufficio, sottoposizione a procedimenti disciplinari o rimproveri privi di motivazione, svilimento sistematico dell attività svolta dal lavoratore, etc., sia che vengano posti in essere dal datore di lavoro, che da colleghi della vittima dell illecito (anche in quest ultimo caso, il datore sarà comunque chiamato a rispondere dei danni cagionati alla salute del lavoratore, avendo il preciso obbligo di tutelarne l integrità fisica e la personalità morale da ogni fattore negativo, ivi compreso il comportamento non corretto di superiori e colleghi). In aggiunta a quanto sopra esposto, si vedano anche le Attività Sensibili di cui ai paragrafi 1.4.1(i)(b) e 1.4.1(ii)(b) della Parte Speciale A del Modello. Le Attività Sensibili sopra descritte, potranno essere modificate e/o integrate a seguito degli aggiornamenti delle attività di risk mapping e risk assessment effettuati di volta in volta dalla Società - anche su richiesta dell OdV - a seguito del verificarsi di situazioni quali, a titolo esemplificativo, cambiamenti organizzativi, aggiornamenti legislativi in relazione ai Reati, etc. Tali modifiche e/o integrazioni, costituendo modifiche del Modello, dovranno essere successivamente oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società Principi generali di comportamento Tutti i Destinatari del Modello, nell espletamento delle rispettive attività e funzioni, devono agire nel rispetto, oltre che delle previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico, del Testo Unico Sicurezza e della normativa vigente ed applicabile, in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, nonché delle procedure aziendali adottate dalla Società in relazione alle Attività Sensibili al fine di prevenire la commissione dei Reati contro la Persona. In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di cui al successivo paragrafo la documentazione relativa alla tutela ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro (ivi inclusi, il Documento di Valutazione dei Rischi, le procedure ed il manuale di gestione delle emergenze e, nel caso di cantieri, anche i piani generali di sicurezza e di coordinamento). Nell ambito di tutte le operazioni che concernono le Attività Sensibili a cui si fa riferimento nel precedente paragrafo 1.3.1, i protocolli di prevenzione attuano i seguenti principi: 7

9 - la formazione e l attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge applicabili, dell atto costitutivo, del Modello e del Codice Etico; - sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all interno della Società; - sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e sono descritte le mansioni di ciascun dipendente della Società; - le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili; - sono correttamente nominati i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (ivi inclusi, nel caso di presenza di cantieri, i soggetti previsti dal Testo Unico Sicurezza) e sono loro conferiti correttamente i poteri necessari allo svolgimento del ruolo agli stessi assegnato; - il sistema di deleghe, dei poteri di firma e di spesa è coerente con le responsabilità assegnate; la conoscenza da parte dei soggetti esterni del sistema di deleghe e dei poteri di firma è garantito da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati; - le deleghe sono redatte per iscritto e determinano in modo chiaro, specifico ed univoco le funzioni assegnate; - ove previsto, sono effettuate le necessarie comunicazioni alle autorità competenti; - l assegnazione e l esercizio dei poteri nell ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti situazioni di rischio; - non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo; - la scelta di eventuali consulenti esterni e dei soggetti previsti in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (tra cui, il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, eventuale personale tecnico, etc.) avviene sulla base di requisiti di professionalità e competenza, anche in riferimento a quanto previsto dalla legge (in particolare dal Testo Unico Sicurezza e relative norme collegate e di attuazione) e, in riferimento ad essi deve essere motivata la scelta; - sono rispettati i principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo; - in caso di presenza di personale esterno (appalti, subappalti e altri casi simili) viene rispettato quanto previsto dalla normativa vigente; - l accesso ai dati della Società è conforme al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni; - la valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, è svolta dalla Società in applicazione di quanto previsto dal Testo Unico Sicurezza e dalla normativa vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, in modo adeguato e completo; - la valutazione dei rischi è costante e periodicamente revisionata ed aggiornata; le revisioni avvengono periodicamente e, in ogni caso, ogni qualvolta si verifichino dei mutamenti significativi nell organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro; - i rischi sono eliminati in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, sono comunque ridotti al minimo; - le misure di prevenzione e protezione dai rischi sono adeguate, aggiornate ed effettivamente attuate; - sono adottate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato; - sono utilizzati segnali di avvertimento e di sicurezza; - sono adottate misure di protezione collettiva ed individuale; - le misure di protezione collettiva hanno la priorità rispetto alle misure di protezione individuale; 8

10 - è effettuata una regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti; - la prevenzione è programmata mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro; - ciò che è pericoloso è sostituito con ciò che non lo è o è meno pericoloso; - gli agenti chimici, fisici e biologici, sono utilizzati limitatamente sui luoghi di lavoro; - il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio, è limitato al minimo; - è effettuato un controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici; - il lavoratore è allontanato dall'esposizione a rischio, per ragione di motivi sanitari inerenti la sua persona; - le procedure ed i manuali di gestione delle emergenze, così come richiesti dalla normativa vigente, sono adeguati ed effettivamente attuati; - i piani di sicurezza e di coordinamento in caso di presenza di cantieri sono adeguati ed effettivamente attuati; - gli infortuni sul lavoro e le relative cause sono registrati, monitorati ed analizzati al fine di ridurne l incidenza; - i lavoratori e i componenti delle squadre di gestione delle emergenze ricevono adeguata formazione ed informazione; - è garantita l informazione, la formazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro; - sono fornite ai lavoratori istruzioni, anche operative, adeguate; - sono adottate tutte le necessarie misure igieniche; - i soggetti preposti e nominati ai sensi della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro hanno competenze adeguate ed effettive in materia; - le deleghe e i poteri di firma e di spesa dei soggetti coinvolti nel presidio di tali aree sensibili sono adeguati ed effettivi. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non comportano oneri finanziari per i lavoratori. Il datore di lavoro, inoltre, ai sensi dell art. 17 del Testo Unico Sicurezza, designa il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione dai rischi (c.d. Servizio di Prevenzione e di Protezione, qui di seguito SPP ) all interno dell azienda. Fatta eccezione per i casi previsti dall art. 31, 6 comma, Testo Unico Sicurezza, il SPP può essere composto da lavoratori o esperti esterni all azienda e il datore di lavoro designa il responsabile del servizio medesimo. Qui di seguito si elencano i principi generali di comportamento che sono seguiti dal datore di lavoro nell organizzare il SPP: a) i lavoratori incaricati possiedono adeguate competenze e capacità e il datore di lavoro fornisce ad essi i mezzi necessari per assicurare le attività di protezione; b) i lavoratori incaricati sono in numero sufficiente per occuparsi dell organizzazione delle misure di protezione e di prevenzione, tenendo conto della dimensione dell azienda o dell unità produttiva e dei rischi specifici ai quali sono esposti i lavoratori e la loro distribuzione all interno dell azienda o dell unità produttiva. In particolare, il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione (di seguito, RSPP ) possiede i requisiti precisati dall art. 32 del Testo Unico Sicurezza (attitudini capacità adeguate, disposizione di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti), ha frequentato specifici corsi di formazione in materia di sicurezza, così come previsto dal D. Lgs. 23 giugno 2003, n. 195 e: a) assiste il datore di lavoro nella valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori; 9

11 b) elabora, per quanto di competenza, le misure per la prevenzione e la protezione dei lavoratori; c) fornisce ai lavoratori le informazioni necessarie e propone corsi di formazione concernenti le misure sulla sicurezza e la salute dei lavoratori. Nel caso di affidamento di lavori - con rapporti di appalto, contratti d opera o di somministrazione o fornitura - ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, la Società pone inoltre in essere una serie di adempimenti finalizzati a garantire la sicurezza dei lavoratori: a) verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici, dei lavoratori autonomi o in genere dei fornitori in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera; b) valutare i rischi connessi allo svolgimento dell attività oggetto del contratto e fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. In tali ipotesi il committente e l appaltatore, o in genere l esecutore dell opera o del servizio: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, dell opera o del servizio. Nel caso in cui il personale dell appaltatore operi sotto la direzione o il controllo di incaricati della Società, o utilizzando strumenti messi a disposizione da quest ultima, anche queste fasi dell attività debbono essere ritenute sensibili, così come la verifica della sicurezza e dell idoneità dei locali se la prestazione di lavoro viene svolta presso la sede della committente; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. A tal fine il committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui sopra, elaborando (con eccezione per gli appalti aventi ad oggetto servizi di natura intellettuale) un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze Il Responsabile Interno per le Attività Sensibili In linea con la best practice, la Società individua e nomina uno o più Responsabili Interni per ciascuna delle operazioni relative alle Attività Sensibili come meglio individuate nel precedente paragrafo In assenza di nomina dei Responsabili Interni da parte della Società per una o più operazioni relative alle Attività Sensibili, Responsabile Interno della relativa operazione sarà ritenuto il datore di lavoro. Il Responsabile Interno: - vigila sul regolare svolgimento delle operazioni afferenti le Attività Sensibili di cui è referente; - può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che sono coinvolti nella relativa Attività Sensibile; - informa periodicamente l OdV dei fatti rilevanti relativi alle operazioni a rischio della propria funzione con riferimento alle Attività Sensibili; - può interpellare l OdV in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello e dalla presente Parte Speciale D; - contribuisce all aggiornamento del sistema di controllo relativo alla propria area di appartenenza ed informa l OdV delle modifiche e degli interventi ritenuti opportuni. La procedura relativa ai flussi informativi nei confronti dell OdV da parte del Responsabile Interno specifica le informazioni che devono essere inviate allo stesso e le relative modalità di trasmissione. Fermo restando il potere discrezionale dell OdV di attivarsi con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute (si veda quanto previsto nella Parte Generale del Modello), l OdV effettua periodicamente controlli a 10

12 campione sulle attività connesse alle Aree a Rischio Reato Diretto ed alle Aree a Rischio Strumentale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello. Inoltre, l OdV cura l emanazione e l aggiornamento di istruzioni standardizzate relative a: - la compilazione omogenea e coerente dei reports da inviare all OdV; - gli strumenti di controllo e monitoraggio sulle Attività Sensibili; - gli atteggiamenti da assumere nell ambito delle attività a rischio. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico. Inoltre, l OdV comunica i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di Reati contro la Persona al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo le modalità previste nel Modello, ed indica al Consiglio di Amministrazione le opportune integrazioni ai sistemi gestionali e di controllo preventivo adottati dalla Società. La violazione delle disposizioni di cui alla presente Parte Speciale D ed in genere delle disposizioni normative ed organizzative relative alla prevenzione dei Reati contro la Persona commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro previste dalla Società espongono il relativo responsabile della violazione alle sanzioni di cui al Sistema Disciplinare della Società, che costituisce parte integrante del Modello Protocolli di Prevenzione La Società definisce protocolli di prevenzione rilevanti in relazione alle operazioni effettuate dalla Società con riferimento alle Attività Sensibili di cui al precedente paragrafo al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati contro la Persona nello svolgimento delle operazioni relative a tali attività. I protocolli di prevenzione definiti dalla Società non si sostituiscono alle indicazioni e ai presidi previsti dalla legislazione in materia, e non introducono nuovi presidi, ma sono unicamente volti a monitorare l effettiva attuazione delle prescrizioni normative senza intromissione alcuna nell autonomia decisionale e gestionale dei singoli soggetti competenti per legge. A tale riguardo, si precisa che la Società attua tutti gli adempimenti previsti alla legge, o comunque dettati dall esperienza e dalle norme di buona tecnica, per garantire la migliore tutela della salute dei lavoratori. In particolare, oltre ai Principi generali di comportamento di cui al precedente paragrafo 1.3.2: c) la Società nomina il RSPP, gli addetti all emergenza e il medico competente secondo i criteri di cui al precedente paragrafo 1.3.2; d) i lavoratori nominano il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (di seguito, RLS ); e) la Società adotta una specifica policy aziendale in tema di sicurezza del lavoro, e ne cura l aggiornamento, unitamente a quello dell organigramma per la sicurezza, reso disponibile al personale con idonee modalità,, che indica compiti, poteri e responsabilità di tutti i soggetti investiti di incarichi nell ambito dell apparato aziendale di prevenzione dal rischio infortuni/malattie professionali; f) la Società indice le riunioni periodiche con i rappresentanti per la sicurezza, ed le consultazioni con i RLS, curando la predisposizione e l archiviazione dei relativi verbali a cura della competente funzione aziendale; g) la Società provvede alla formazione ed all aggiornamento di tutto il personale in materia di sicurezza sul lavoro, prevedendo altresì iniziative mirate rivolte ad RSPP, addetti all emergenza, dirigenti, preposti; h) la Società provvede alla verifica preventiva della idoneità fisica dei lavoratori, ed alle successive verifiche periodiche, adeguandosi con la massima tempestività ad eventuali prescrizioni del medico competente, curando la regolare tenuta del registro giudizi di idoneità; i) la Società, nell ambito del documento di valutazione dei rischi, cura la predisposizione e l aggiornamento dei piani di emergenza e di primo soccorso; j) la Società adotta specifici protocolli relativi alla gestione dei rapporti con le ditte appaltatrici ed alla disciplina dei lavori in appalto. 11

13 Il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti e in generale i responsabili delle varie aree di competenza verificano il rispetto da parte dei lavoratori delle regole di sicurezza aziendali. In aggiunta a quanto sopra, si vedano inoltre i protocolli di prevenzione di cui ai paragrafi e 1.4.4(h) della Parte Speciale A del Modello. * * * * Costituiscono parte integrante del presente Modello i principi ed i protocolli di prevenzione sopra indicate per prevenire i Reati contro la Persona. L OdV verifica che i protocolli applicati diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale D. La presente Parte Speciale D e i protocolli che ne danno attuazione sono costantemente aggiornati, anche su proposta o segnalazione dell OdV, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello, senza che ciò dia luogo a modifica del Modello stesso. 12

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