Prodotti Derivati Azionari sui Mercati Ufficiali

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1 FOGLIO INFORMATIVO ai sensi della delibera CICR e istruzioni di vigilanza di Banca d Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari Prodotti Derivati Azionari sui Mercati Ufficiali Informazioni sulla Banca Banca Caripe S.p.A. Sede legale: Corso Vittorio Emanuele II, Pescara (PE) Indirizzo telematico: Codice ABI: 6245 Iscrizione Albo delle Banche presso Banca d Italia: n 5150 Gruppo Bancario Banco Popolare soc. coop. Iscrizione al Registro delle Imprese di Pescara: Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. - Fondo Nazionale di Garanzia. Capitale Sociale: Euro Riserve al Euro Caratteristiche e rischi tipici del Prodotto/Servizio Caratteristiche E il servizio che offre alla Clientela la possibilità di operare sul mercato delle opzioni (prodotti derivati quotati). In particolare, l'operatività è estesa sia alle opzioni sui singoli titoli quotati alla Borsa Valori di Milano (Individual Stock Options Alpha) sia alle opzioni sull'indice S&P/Mib. Le opzioni sono strumenti finanziari derivati rappresentati da un contratto che conferisce la facoltà (e non l'obbligo) di acquistare o vendere una determinata attività finanziaria o reale ad un prezzo prestabilito che dipende, quindi deriva, dal valore dell attività sottostante, entro una certa data o allo scadere della stessa. Il diritto viene rilasciato dal venditore all'acquirente in seguito al pagamento contestuale di un premio, che costituisce il prezzo dell'opzione, per cui l'acquirente è titolare di una facoltà, mentre il venditore la subisce. Le opzioni sono di tipo CALL e PUT. L'opzione CALL attribuisce all'acquirente la facoltà di acquistare una prefissata quantità di uno strumento finanziario ad un prezzo predefinito. L'opzione PUT invece conferisce all'acquirente la facoltà di vendere la quantità dello strumento finanziario al quale la stessa si riferisce. Sono possibili i seguenti contratti: S&P/Mib Futures Mini S&P/Mib S&P/MIB Options 2005 Stock Futures. Rischi Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Pagina 1 di 15

2 Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo. Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati. 1.1 L'effetto "leva". Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali ) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi. 1.2 Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio. Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte". 2 Opzioni Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call). 2.1 L'acquisto di un'opzione. L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e la connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota. 2.2 La vendita di un'opzione. La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta. Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella parte "A", l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi. 3.1 Termini e condizioni contrattuali. L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione della organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti. 3.2 Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi. Pagina 2 di 15

3 Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers ), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato. 3.3 Rischio di cambio. I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente la lira) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio. Legenda delle principali nozioni del servizio Basis Point (Punto base) Il basis point è un unità che misura uno spread o una variazione dei tassi di interesse, pari ad un centesimo di punto percentuale. Se i tassi salgono da 9,65% a 9,80%, il tasso è salito di 15 basis points. Benchmark Parametro finanziario, o indice, o strumento finanziario che, per le sue caratteristiche di rappresentatività (ad es.: maggior diffusione tra i sottoscrittori), viene considerato dagli intermediari come riferimento per capire se un titolo dalle caratteristiche analoghe ha registrato, in un dato periodo, migliori o peggiori performance in termini di rendimento rispetto al benchmark stesso. BTP (Buoni del Tesoro poliennali) Titoli emessi dal Tesoro con scadenza a medio/lungo termine, con tasso fisso e cedola semestrale. CAP Opzione (v.) su tasso d interesse, negoziata al di fuori di mercati regolamentati, con la quale viene fissato un limite massimo alla crescita del rendimento di un dato strumento finanziario. Capitalizzazione di Borsa (di un singolo È il prodotto tra il prezzo di Borsa di un azione ed il numero delle titolo) azioni che compongono il capitale sociale. Cedola È il frutto di un titolo di stato o di un obbligazione pagato periodicamente all investitore (ogni 6 o 12 mesi). Commissione di intervento Commissione applicata su operazioni di compravendita in divise diverse dall Euro, che si aggiunge alle altre commissioni e spese. Commissione di trasferimento per Commissione calcolata per ogni dossier trasferito dossier Commissione trasferimento per codice Commissione calcolata per singolo codice di titolo titolo Contratto Future Contratto (detto derivato ) negoziato generalmente su mercati regolamentati attraverso il quale le parti, alla scadenza concordata, si impegnano a comprare o a vendere un certo quantitativo di strumenti finanziari, ad un prezzo prestabilito alla conclusione del contratto stesso. Derivato Nome genericamente usato per indicare uno strumento finanziario, il cui prezzo/rendimento deriva dai parametri di prezzo/rendimento di altri strumenti finanziari principali detti sottostanti (v.), che possono essere strumenti finanziari, indici, tassi di interesse, valute, materie prime. Durata È la vita del titolo; la maggior parte delle obbligazioni è emessa con una durata tra i 2 e i 10 anni Emittente È il soggetto debitore (stato sovrano, ente sovranazionale, ente pubblico, azienda o banca) che ha emesso il titolo e che deve rimborsarlo. Indice di Borsa Grandezza rappresentativa dell andamento dei prezzi dei titoli quotati in Borsa. Pagina 3 di 15

4 Obbligazione Titolo di debito che impegna un emittente al rimborso del capitale e al pagamento delle cedole periodiche. Obbligazione Subordinata Titolo obbligazionario che, in caso di insolvenza dell emittente, viene rimborsato solo dopo che sono stati rimborsati gli altri debiti non subordinati dell emittente. E importante tenere conto anche del livello di subordinazione. Opzione (Contratto di) Contratto (detto derivato ) con il quale una delle parti, pagando una somma alla controparte (premio), acquista il diritto di comprare (call option) o di vendere (put option), ad una data futura, un certo quantitativo di strumenti finanziari a un prezzo stabilito (prezzo di esercizio). Nel caso di option su indici, anziché un certo quantitativo di strumenti finanziari, si compra il diritto di incassare o di versare una somma, pari al prodotto tra il valore assegnato convenzionalmente a ciascun punto dell indice di riferimento e la differenza, a sua volta ottenuta dal valore dell indice (stabilito alla stipula del contratto) e il valore assunto dall indice il giorno in cui la facoltà viene esercitata. Si distingue tra un option europea, che può essere esercitata soltanto alla data di scadenza concordata, e un option americana, che può essere esercitata entro la data di scadenza. Opzione (Valore della) Il valore di un opzione è dato da due componenti: il valore intrinseco ed il valore temporale. In un opzione call, il valore intrinseco è pari alla differenza (se positiva) tra il prezzo a pronti (v.) dello strumento sottostante e il prezzo di esercizio (v.). Il valore temporale dipende dalla volatilità dello strumento sottostante. Ponderazione L attribuzione di un peso relativo, all interno di un indice, ai singoli titoli che concorrono a determinare il valore dell indice. Prezzo a Pronti Prezzo del titolo registrato sul mercato nella giornata di riferimento Prezzo di mercato È il prezzo di un titolo rilevato quotidianamente sul mercato finanziario. Pricing Procedura di determinazione del prezzo di collocamento dei titoli. Rating (Agenzia di) Società indipendenti da gruppi industriali, commerciali e finanziari, specializzate nell attribuire ad emittenti o a strumenti finanziari, attraverso combinazioni di lettere o cifre (es.: AAA; AA; A+; BBB; BB; B-) un giudizio sulla capacità dell emittente di rimborsare gli strumenti finanziari emessi o sulla idoneità dello stesso strumento finanziario da questi emesso ad essere rimborsato. Rendimento È il ricavo complessivo di un investimento, espresso in percentuale del capitale investito. Per una obbligazione gli elementi da considerare sono la cedola, il prezzo di emissione o di acquisto sul mercato, la durata, l importo ricavato con la vendita o il rimborso, gli eventuali oneri accessori e le imposte. Reverse Convertible Titolo strutturato che attribuisce all emittente la possibilità, al verificarsi di un dato evento, di convertire in azioni il capitale da rimborsare. Rimborso Per la grande maggioranza dei titoli di Stato e delle obbligazioni, il rimborso viene effettuato interamente alla scadenza del titolo; alcuni titoli prevedono, invece, la possibilità di un rimborso parziale o totale durante la vita del titolo. Rischio di cambio (per titoli in valuta In un titolo denominato in valuta estera, il controvalore in euro estera) della cedola e del capitale possono variare in modo favorevole o sfavorevole al sottoscrittore a causa della variazione del tasso di cambio dell euro. Rischio di controparte Rischio che la controparte (ad esempio, in relazione ai contratti derivati) non adempia, alla scadenza, ai propri obblighi contrattuali. Rischio di credito (o rischio emittente) È la probabilità che l emittente non sia in grado di onorare i propri Pagina 4 di 15

5 obblighi di pagamento delle cedole e/o di rimborso del capitale. Rischio di liquidità Rischio di dover accettare una riduzione del prezzo del titolo, qualora l investitore intenda procedere alla vendita prima della scadenza, dovuto alla difficoltà di trovare una controparte disposta a comprare. Rischio di mercato Rischio in cui incorre chi ha investito in strumenti finanziari a seguito di variazioni dell andamento dei prezzi dei titoli dovute, ad esempio, al variare del tasso (rischio di, v.) e del cambio (rischio di, v.). Rischio di rimborso anticipato Poiché l emittente si riserva la facoltà di rimborsare anticipatamente il titolo, il sottoscrittore si potrebbe trovare nelle condizioni di dover accettare il rimborso alla pari del titolo, nel momento in cui esso offre un rendimento superiore a quello corrente sul mercato e, di conseguenza, di non poter reinvestire il capitale rimborsato anticipatamente, per il tempo residuo alla scadenza, allo stesso tasso di rendimento del titolo rimborsato. Rischio di tasso Rischio legato alla variazione dei tassi di interesse: un aumento dei tassi di mercato comporta una riduzione del valore di mercato di un titolo e viceversa. Rischio di variazione del sottostante Esprime la possibilità di variazione del valore/prezzo dell attività (per titoli strutturati) sottostante, alla quale è legato il rendimento del titolo strutturato. Rischio emittente Rappresenta la probabilità (credit risk) che l emittente di un obbligazione non sia in grado di adempiere ai propri obblighi (pagare le cedole e/o rimborsare il capitale). Sottostante Strumento finanziario dal cui valore dipende quello di un titolo derivato o strutturato (v.) Spese accredito dividendi-cedole Commissione per l'accredito periodico delle cedole e dei dividendi Spese chiusura deposito titoli E la spesa relativa all'effettiva chiusura del deposito Spese consegna titoli allo sportello Commissioni per il servizio di consegna materiale dei titoli allo sportello Spese rimborso titoli estratti o scaduti Commissioni relative ai titoli estratti per il rimborso o giunti a scadenza Spread di prezzo Differenza tra il prezzo in vendita e il prezzo in acquisto praticato da un intermediario. Titoli a tasso fisso Sono titoli di Stato o obbligazioni che offrono una cedola fissa per tutta la loro durata (come i Btp, Buoni del Tesoro poliennali). Titoli a tasso variabile Sono titoli di Stato o obbligazioni con una cedola che varia nel tempo, legata a parametri di mercato prestabiliti (ad esempio la cedola dei Cct, Certificati di credito del Tesoro, è legata al rendimento dei Bot). Titoli di stato È una obbligazione emessa da uno stato sovrano Titoli strutturati Titoli composti da una componente cosiddetta "fissa", simile ad una normale obbligazione, ed una cosiddetta derivativa, simile ad un opzione, collegata all andamento di un evento esterno. Valore nominale È il valore facciale del titolo che l emittente si impegna a rimborsare e sul quale sono calcolate le cedole VaR Il VaR o valore a rischio è un indicatore che misura il rischio di una perdita di valore del titolo sul mercato finanziario. Più è alto il VaR più il titolo è rischioso. Volatilità del prezzo di un titolo Indice (statistico) volto a misurare l ampiezza della variazione di prezzo di uno strumento finanziario rispetto al suo prezzo medio in un dato periodo. Più un titolo è volatile, più esso varia intorno al suo prezzo medio, più è rischioso. Si distinguono: (i) la volatilità storica, che è calcolata sulla base dei prezzi fatti registrare dallo strumento finanziario nel passato; (ii) la volatilità implicita, che è calcolata sulla base dei prezzi ai quali vengono scambiate le opzioni collegate al predetto strumento finanziario, generalmente su mercati regolamentati. Pagina 5 di 15

6 Warrant Strumento finanziario derivato, generalmente quotato su mercati regolamentati, che attribuisce il diritto all acquisto (call warrant) o alla vendita (put warrant) di un quantitativo di strumenti finanziari ad una prefissata scadenza in quantità e prezzo determinati. Condizioni economiche del Prodotto/Servizio COMMISSIONI E SPESE OPZIONI SU SINGOLI STRUMENTI FINANZIARI AZIONARI Commissioni per contratto 25,00 Commissioni per esercizio Nessuna Spese fisse per operazione 3,62 OPZIONI SU INDICI Commissioni per singolo lotto: 25,00 Spese fisse per operazione 3,62 FUTURES Commissioni per singolo lotto: 25,00 Spese fisse per operazione 3,62 MINIFIB Commissioni per singolo lotto: 25,00 Spese fisse per operazione 3,62 STOCK FUTURES Commissioni per singolo lotto: 25,00 Spese fisse per operazione 3,62 MODALITA DI CALCOLO DEI MARGINI INIZIALI A GARANZIA La banca si riserva di accettare, oltre al contante, esclusivamente strumenti finanziari emessi dallo Stato Italiano valutandoli, ai fini del margine netto, al valore di mercato diminuito di uno scarto pari al 30%. I buoni Ordinari del tesoro dati a garanzia vengono valutati sulla base del valore di rimborso diminuito dello scarto del 30%. I margini iniziali di garanzia sono calcolati dalla Banca seguendo le procedure di valutazione della Cassa di compensazione e garanzia (T.I.M.S.). Di tale importo un minimo del 5% deve essere versato esclusivamente in contante (scarto a mantenere) in un conto corrente speciale, vincolato, per il quale non è prevista alcuna forma di remunerazione ne spesa Clausole contrattuali che regolano il Prodotto/Servizio Si richiama l attenzione del cliente sulle clausole, contenute nel modulo relativo alle Condizioni generali relative al rapporto banca cliente, di cui: - all Art.2, dove si precisa che per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente ha facoltà di rivolgersi all'ufficio reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, all'ombudsman bancario; - all Art.3, dove si stabilisce il principio secondo cui la banca, nella esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela è tenuta in via generale ad eseguire l incarico e può rifiutarsi di assumere tali incarichi solo qualora ricorra un giustificato motivo, dando comunque tempestiva comunicazione del rifiuto al cliente stesso. Si stabilisce poi che: in assenza di particolari istruzioni del cliente, la banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi, nel rispetto del principio di diligenza professionale e tenendo conto degli interessi del cliente e della natura degli incarichi stessi; la banca, è comunque autorizzata, a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario; il cliente ha facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione; - all Art.4, e all Art.5, in tema di comunicazioni tra cliente e banca e viceversa, in cui si specificano, tra l altro, i comportamenti che il cliente è tenuto ad osservare nell inoltro di comunicazioni e ordini in forma scritta e documenti in genere e si puntualizza che quando un rapporto è intestato a più persone, salvo diverso Pagina 6 di 15

7 accordo scritto, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto fatti dalla banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri; - all Art.6, dove, a specifica tutela della posizione del cliente che ha compiuto atti di disposizione a favore di terzi (ad esempio, portatori di assegni emessi dal cliente stesso), si prevede che nello svolgimento delle operazioni connesse a detti atti la banca verifica l idoneità dei documenti eventualmente esibiti dai soggetti che entrano in rapporto con la banca stessa; - all Art.7, dove, nell ambito delle previsioni sul deposito delle firme autorizzate, si stabilisce che il cliente e i soggetti autorizzati ad operare sui rapporti sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata; - all Art.8, dove in tema di poteri di rappresentanza, si prevede che le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate a rappresentare il cliente nei suoi rapporti con la banca e/o le rinunce da parte delle medesime, saranno opponibili alla banca soltanto quando questa abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e, in ogni caso, sarà opponibile alla banca decorsi 5 giorni lavorativi; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge; che, quando il rapporto è intestato a più persone, la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, salvo però l obbligo per il cointestatario che ha disposto la revoca di informarne gli altri cointestatari; - all Art.9, dove si prevede che quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla banca da tutti i cointestatari, e che l'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, cui spetta però obbligo di avvertirne tempestivamente gli altri; - all Art.10, dove in tema di c.d. pegno omnibus e diritto di ritenzione, si stabilisce che i titoli e i valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dalla banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, restano costituiti a garanzia per l adempimento delle obbligazioni del cliente a fronte di affidamenti e/o impegni comunque contratti nei confronti della banca; - all Art.11, dove si prevede che quando esistono tra la banca ed il cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto; ma al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art.1186 cod.civ, la banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili; - all Art.12, dove in tema di imputazione dei pagamenti, si prevede che il cliente può dichiarare nel momento del pagamento quale dei debiti esistenti intende soddisfare, e che ove il cliente non si avvalga di tale facoltà la banca possa imputare il pagamento ad estinzione o riduzione di una delle obbligazioni del cliente, dandone comunicazione al cliente stesso; - all Art.13, dove si stabilisce che la banca ha diritto di variare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti, posti in essere con il cliente, peraltro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari ; - Art.17 - Foro competente. [(clausola non operante nel caso in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell'art.3, comma 1, del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n.206 ( Codice del consumo )]: si prevede al primo comma che Foro competente per eventuali controversie fra la banca ed il cliente, relative ai rapporti di conto corrente e ad ogni altro rapporto di qualsiasi natura, è quello della Sede legale della banca o, in alternativa, quello della dipendenza della banca presso la quale sono costituiti i rapporti; al secondo comma, che sia il cliente che la banca potranno altresì instaurare qualsiasi procedimento anche davanti al giudice competente nel luogo in cui è la residenza o la sede del cliente, come anche, in alternativa, davanti al giudice nel cui ambito territoriale di competenza è ubicata una qualsiasi delle dipendenze della banca, sempreché nell'ambito della regione in cui è la residenza o la sede del cliente stesso, ovvero uno stabilimento con rappresentante del cliente autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI Sezione I Norme comuni relative ai servizi di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari Art. 1 Conferimento degli ordini 1. La Banca svolge i servizi di negoziazione per conto proprio e per conto terzi, nonché di ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari, ai sensi ed in conformità a quanto previsto dal Tuif nonché Pagina 7 di 15

8 dalla vigente disciplina regolamentare e di vigilanza. Nella prestazione delle predette attività, la Banca è espressamente autorizzata, ai sensi dell art. 21, comma secondo, Tuif, ad agire in nome proprio e per conto del Cliente. 2. In deroga all art.14 delle Condizioni generali relative al rapporto banca-cliente, gli ordini di compravendita sono impartiti alla Banca, di norma, per iscritto, presso lo sportello o attraverso promotori finanziari a tal fine autorizzati. All atto del ricevimento dell ordine, la Banca o il promotore finanziario rilasciano al Cliente apposita attestazione cartacea, in conformità a quanto previsto dalla vigente disciplina legislativa, regolamentare e di vigilanza. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, la conversazione tra la Banca ed il Cliente sarà registrata dalla Banca su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. 3. Qualora gli ordini di compravendita vengano impartiti attraverso promotori finanziari, detti ordini, ai fini dell esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui vengono effettivamente da quest'ultima ricevuti. 4. I promotori finanziari possono ricevere dal Cliente esclusivamente: a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati alla Banca, muniti di clausola di non trasferibilità; b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario la Banca; c) strumenti finanziari nominativi o all ordine, intestati o girati a favore della Banca. Il promotore finanziario non può ricevere dal Cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento. 5. Nel rispetto della vigente disciplina legislativa, regolamentare e di vigilanza, la Banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione gli ordini ricevuti dal Cliente, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione. Art. 2 Esecuzione degli ordini 1. Nell eseguire tempestivamente gli ordini del Cliente, la Banca si attiene alle disposizioni dal medesimo impartite, realizzando le migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alle dimensioni ad alla natura delle operazioni stesse. Nell individuare le migliori condizioni possibili, la Banca ha riguardo ai prezzi pagati o ricevuti e agli altri oneri sostenuti direttamente o indirettamente dal Cliente. 2. Qualora detti ordini siano eseguiti sui mercati regolamentati saranno osservate le regole ivi previste. 3. Qualora il Cliente richieda che la negoziazione degli ordini su strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati avvenga al di fuori di detti mercati, la negoziazione avverrà in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di vigilanza. 4. Nel caso in cui gli ordini siano eseguiti dalla Banca in conto proprio, e cioè in contropartita diretta con il Cliente, la Banca comunica al Cliente stesso, all atto della ricezione dell ordine, il prezzo al quale è disposta a comprare o a vendere gli strumenti finanziari, ed esegue la negoziazione contestualmente all assenso del Cliente; sul prezzo pattuito la Banca non applica commissioni. 5. Qualora l ordine di negoziazione sia eseguito dalla Banca per conto terzi, il prezzo praticato al Cliente è esclusivamente quello ricevuto o pagato dalla Banca. 6. In caso di recesso ai sensi del successivo art. 16 della presente Sezione, o in qualsiasi altro caso di scioglimento del presente rapporto, restano impregiudicati gli ordini impartiti alla Banca anteriormente al ricevimento della comunicazione di recesso, ovvero al verificarsi della causa di scioglimento del presente rapporto. 7. La Banca non è responsabile della mancata o tardiva esecuzione degli ordini dovuta a cause ad essa non imputabili, quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, interruzioni, sospensioni, guasti nel funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, del sistema informatico, o del mercato, mancata od irregolare trasmissione degli ordini o delle informazioni da parte del Cliente, controversie sindacali, scioperi, od altra cause di forza maggiore. In tali casi, la Banca - salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati - procederà alla esecuzione degli ordini entro il giorno di regolare ripresa dell'operatività. Art. 3 Garanzie relative alle operazioni richieste 1. L'esecuzione degli ordini di compravendita su strumenti finanziari impartiti dal Cliente è subordinata alla costituzione, da parte del Cliente stesso, delle garanzie indicate dalla Banca, comunque non inferiori agli eventuali limiti previsti dalla vigente disciplina legislativa, regolamentare e di vigilanza. Art. 4 Rischi relativi agli investimenti in strumenti finanziari 1. Il Cliente prende atto che i servizi oggetto della presente non comportano alcuna garanzia in ordine alla conservazione o all incremento del capitale investito. Art. 5 Strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati 1. Con riguardo agli ordini relativi a strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di organismi di investimento collettivo, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare: - il rischio di non essere facilmente liquidabili; - la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente. Pagina 8 di 15

9 Art. 6 Vendite allo scoperto 1. Per gli ordini di vendita allo scoperto di strumenti finanziari a diffusione limitata, il Cliente prende atto che la ricopertura dell'operazione può risultare difficoltosa e dare luogo ad oneri aggiuntivi; detta operazione sarà eseguita in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di vigilanza. Art. 7 Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati, warrant e covered warrant 1. Con riguardo agli strumenti finanziari derivati e di cui all art. 1, comma secondo, lett. f), g), h), i), j), d. lgs. n. 58/1998, nonché ai warrant e covered warrant, il Cliente prende atto che: - il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni; - l'investimento in detti strumenti finanziari comporta l'assunzione di un elevato grado di rischio e può determinare perdite anche eccedenti il capitale investito, e comunque, non preventivamente quantificabili. 2. Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 7 e 8 della Sezione II, prima di procedere ad operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari derivati, tra la Banca ed il Cliente verrà stipulato e sottoscritto un atto integrativo alla presente, nel quale saranno, tra l altro, indicate e disciplinate le modalità di costituzione e ricostituzione della provvista o garanzia delle operazioni disposte, separatamente indicando i mezzi da costituire per l esecuzione delle relative operazioni. 3. La Banca, ai sensi degli artt. 25, comma 1, lett. h) e 28, comma 3, del Regolamento Consob n /1998, informa prontamente e per iscritto il Cliente nel caso in cui le operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati, nonché warrant e covered warrant da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50 % per cento del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l esecuzione delle operazioni. Il valore di riferimento di tali mezzi si ridetermina in occasione della comunicazione al Cliente della perdita, nonché in caso di versamenti o prelievi. Il nuovo valore di riferimento è prontamente comunicato al Cliente stesso ed, in caso di versamenti o prelievi, gli viene, comunque, comunicato il risultato fino ad allora conseguito. Art. 8 Operazioni non adeguate 1. La Banca si astiene dall effettuare operazioni che, sulla base delle informazioni in suo possesso, consideri non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Banca tiene conto delle informazioni indicate nell art. 28, del Regolamento Consob n /1998 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. 3. La Banca, quando riceve dal Cliente disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informa tempestivamente di tale circostanza e delle ragioni per le quali non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora il Cliente intenda, comunque, dar corso all operazione, la Banca può eseguire l operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto dal Cliente ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute; in tal caso, verrà anche precisata la ragione dell inadeguatezza dell operazione. Art. 9 Conflitti di interesse 1. La Banca può effettuare con, o per conto del Cliente, operazioni in cui abbia direttamente o indirettamente, anche in relazione a rapporti di gruppo, alla prestazione congiunta di più servizi, o ad altri rapporti di affari propri o di società o enti del gruppo, un interesse in conflitto, purché abbia preventivamente informato per iscritto il Cliente circa la natura e l'estensione del proprio interesse nell'operazione ed il Cliente abbia espressamente acconsentito per iscritto all'effettuazione della stessa. Ove l ordine sia impartito telefonicamente, l assolvimento dei predetti obblighi informativi ed il rilascio della relativa autorizzazione da parte del Cliente risultano da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Art. 10 Deposito della liquidità e degli strumenti finanziari 1. Il Cliente si obbliga a mantenere in essere presso la Banca, per tutta la durata di efficacia del presente contratto, un conto corrente ordinario ed un deposito a custodia ed amministrazione ai fini del deposito della liquidità e degli strumenti finanziari di sua pertinenza ed oggetto dei servizi di cui alla presente. I relativi rapporti saranno disciplinati con contratti separati, da intendersi funzionalmente collegati alla presente. 2. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 6, della Sezione II, la liquidità e gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente depositati sul predetto conto e sul predetto deposito possono essere trasferiti o ritirati, in tutto o in parte, dal Cliente senza addebito di alcuna penalità; dette operazioni verranno eseguite dalla Banca in conformità alle norme dei contratti sottoscritti tra il Cliente e la Banca stessa, relativi ai rapporti di conto corrente ed al servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di strumenti finanziari. Art. 11 Documentazione delle operazioni eseguite 1. Per ogni operazione eseguita, la Banca invierà al Cliente, entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'ordine di negoziazione o di ricevuta conferma dell'esecuzione dell'ordine trasmesso, apposita documentazione contenente le informazioni di cui all'art. 61 del Regolamento Consob n /1998. Pagina 9 di 15

10 2. La predetta documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della documentazione stessa. Art. 12 Delega dei servizi di investimento 1. La Banca è autorizzata dal Cliente a conferire a terzo/i intermediario/i abilitato/i anche appartenente/i allo stesso gruppo delega per l esecuzione dei servizi di investimento oggetto della presente. 2. Ai fini dell autorizzazione di cui al precedente comma 1, la Banca comunica, prontamente e per iscritto, al Cliente gli estremi identificativi dell intermediario/i delegato/i ed ogni eventuale successiva variazione, prima dell inizio dell operatività dello/degli stesso/i. 3. La delega non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità della Banca, anche con riferimento alle operazioni compiute dallo/dagli intermediario/i delegato/i. 4. Il Cliente autorizza, altresì, la Banca a subdepositare ove del caso la liquidità e/o gli strumenti finanziari oggetto di delega presso l intermediario/gli intermediari al quale/ai quali sia stata conferita la delega. Art. 13 Commissioni e spese Le commissioni, le spese e ogni altro onere accessorio applicati ai servizi disciplinati dalla presente sono espressamente indicati nella precedente Sezione Condizioni Economiche. Il pagamento, da parte del Cliente, di quanto dovuto alla Banca per i servizi di negoziazione avverrà, di norma, con addebito sul conto corrente ordinario, con data pari a quella di regolamento dell'operazione, determinata secondo le norme vigenti nei mercati dove è stata effettuata l'operazione stessa. Qualora il pagamento venga effettuato dal Cliente mediante titoli di credito, questi dovranno essere intestati o girati alla Banca, muniti di clausola di non trasferibilità. Art. 14 Cointestazione del rapporto Nel caso di cointestazione del rapporto di investimento, si applica quanto previsto all'art. 9 delle Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente, anche nel caso in cui gli strumenti finanziari siano intestati ad altri cointestatari. Art. 15 Efficacia Le condizioni di cui alla presente saranno efficaci nel momento in cui la Banca riceve, da parte del Cliente, copia della presente proposta debitamente sottoscritta. Art. 16 Durata del contratto e recesso 1. Il contratto è a tempo indeterminato ed il Cliente può recedervi in qualunque momento; la Banca potrà esercitare analoga facoltà, ai sensi dell art cod. civ., dando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni. 2. Il recesso del Cliente è efficace dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione, da darsi mediante lettera raccomandata a/r. 3. Il recesso della Banca è efficace dal momento in cui il Cliente ne riceve comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata a/r, decorso il termine di preavviso. 4. Il recesso non comporta alcuna penalità a carico del Cliente, il quale è comunque tenuto a rimborsare alla Banca le spese derivanti dall esecuzione delle operazioni ancora in corso ed a far fronte ai relativi impegni in sede di regolamento delle stesse. Art. 17 Clausola risolutiva espressa 1. Fermo restando quanto previsto dall art cod. civ., la Banca ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell articolo 1456 cod. civ., con comunicazione scritta da inviare mediante lettera raccomandata a/r, nelle seguenti ipotesi di inadempimento da parte del Cliente: a) se il Cliente non costituisce i mezzi a titolo di provvista e garanzia in conformità a quanto previsto ai precedenti art. 3 e dell art. 7, della presente Sezione; b) se il Cliente non paga alla Banca le commissioni e spese dovute. Art. 18 Modifiche al contratto 1. Fatto salvo e fermo restando quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, le modifiche delle condizioni di cui alla presente convenute tra le Parti dovranno risultare da atto scritto, firmato da entrambe. 2. La Banca ha la facoltà di modificare, in ogni momento ed unilateralmente, le condizioni economiche previste dalla presente e dai relativi allegati, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, mediante lettera semplice inviata all ultimo indirizzo indicato dal Cliente; le modifiche s intenderanno efficaci dal momento indicato in tale comunicazione. 3. Con le stesse modalità di cui al precedente comma, la Banca avrà la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali previste dalla presente, nel caso in cui si renda necessario adeguarle a sopravvenute modifiche della vigente disciplina legislativa, regolamentare e di vigilanza, ovvero a sopravvenute esigenze operative della Banca stessa. Pagina 10 di 15

11 4. Rimangono in ogni caso ferme le disposizioni in vigore sulla trasparenza delle condizioni contrattuali relative alle operazioni ed ai servizi bancari, in quanto applicabili, emanate dalla Banca d Italia ai sensi degli artt. 115 e seguenti del D. Lgs. N. 385/1993, che consentono la comunicazione in forma impersonale alla clientela delle variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato. 5. Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, il Cliente ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l applicazione delle condizioni precedentemente applicate. 6. Ove il Cliente non abbia esercitato il diritto di recesso di cui al comma precedente, le modifiche al contratto si intenderanno accettate dal Cliente stesso. 7. Ai rapporti regolati dalla presente non si applica quanto previsto dall art. 13, comma secondo, delle Condizioni Generali relative al rapporto Banca-Cliente. Art. 19 Rinvio Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente proposta, si applicano le norme di legge e regolamentari, nonché le Condizioni Generali relative al rapporto Banca-Cliente. Sezione II Operatività in strumenti finanziari derivati Per tutto quanto non espressamente disposto nella presente sezione, restano ferme le disposizioni contenute nella precedente sezione I. Art. 1 Oggetto degli ordini 1. Il Cliente conferisce alla Banca l'incarico di trasmettere ovvero negoziare, per suo conto, strumenti finanziari derivati negoziati sul Mercato italiano dei derivati (Italian Derivative Market - IDEM - o altri mercati regolamentati) o sui Mercati esteri. Art. 2 Conferimento degli ordini 1. Le disposizioni di acquisto o di vendita dovranno essere impartite, dal Cliente, di regola per iscritto. In deroga all art.14 delle Condizioni generali relative al rapporto banca-cliente, le disposizioni sopracitate, qualora impartite per iscritto, dovranno essere consegnate dal cliente presso la Filiale della Banca indicata in epigrafe e dovranno recare le indicazioni di seguito elencate: a) il tipo di ordine (acquisto o vendita); b) lo strumento finanziario derivato al quale l'ordine si riferisce, la sua scadenza e la relativa quantità; c) l'eventuale indicazione dei Titoli Consegnabili (vale a dire i titoli, di volta in volta, individuati come tali dalla Cassa di Compensazione e Garanzia per il Mercato domestico e dalle rispettive Clearing Houses per i Mercati esteri); d) l'eventuale indicazione del prezzo; e) in generale tutte le precisazioni necessarie alla corretta esecuzione dell ordine. In difetto di una qualsiasi di tali indicazioni, la Banca è sin d ora autorizzata a non dare corso all ordine ricevuto, dandone immediata comunicazione al Cliente. 2. E facoltà della Banca accettare ordini telefonici. Come previsto dalla vigente disciplina legislativa, regolamentare e di vigilanza, la Banca registrerà le telefonate nella loro parte dispositiva su supporto magnetico. Art. 3 - Validità e revoca degli ordini 1. Salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cliente, gli ordini s intenderanno validi sino al termine della sessione di mercato in corso nella giornata di trasmissione. 2. Si intende che gli ordini potranno essere revocati soltanto qualora non siano stati ancora eseguiti. Art. 4 - Facoltà di non eseguire gli ordini 1. E facoltà della Banca non eseguire le disposizioni impartite, dal Cliente, qualora: a) la disponibilità sul conto corrente speciale vincolato non sia sufficiente a coprire il controvalore dei margini iniziali di garanzia previsti dalla presente; b) la disponibilità sul conto corrente ordinario non sia sufficiente a coprire il controvalore del regolamento dei premi previsti dalla presente. 2. In ogni caso, la Banca non sarà responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta all'inadempimento, da parte del Cliente, degli obblighi di cui al precedente comma 1. Art. 5 - Conferme delle operazioni eseguite 1. La documentazione inviata dalla Banca, ai sensi dell art. 11, comma 1, della Sezione I, e, quindi l'operazione, si considererà approvata, in deroga a quanto disposto all art. 11, comma 2, della Sezione I, salvo il caso di errore manifesto, se il Cliente non avrà fatto pervenire alla Banca alcun reclamo motivato scritto entro 5 (cinque) giorni dal suo ricevimento e, comunque, non oltre il giorno precedente alla scadenza e/o ai termini di regolamento dei contratti. Art. 6 - Conto speciale vincolato e deposito speciale vincolato 1. Il Cliente si obbliga a mantenere in essere presso la Banca per tutta la durata di efficacia del contratto: Pagina 11 di 15

12 a) oltre al conto corrente ordinario di cui all art. 10, della Sezione I, un collegato conto speciale vincolato, per la gestione dei margini versati a garanzia delle posizioni aperte; b) oltre al deposito a custodia ed amministrazione di cui all art. 10, della Sezione I, un collegato deposito speciale vincolato sul quale verranno depositati gli strumenti finanziari a garanzia delle operazioni concluse. 2. La liquidità e gli strumenti finanziari depositati sul conto speciale vincolato e sul deposito speciale vincolato sono indisponibili da parte del Cliente. 3. L'operatività consentita al Cliente sul conto speciale vincolato e sul deposito speciale vincolato sarà esclusivamente il versamento ed il trasferimento di contanti o strumenti finanziari dal o sul conto corrente ordinario ed il deposito a custodia ed amministrazione ordinario. Art. 7 - Margini iniziali di garanzia e margini di variazione 1. Contestualmente all'esecuzione delle operazioni, il Cliente si impegna a versare, sul conto speciale vincolato, le somme richieste per il versamento dei margini iniziali di garanzia o, a sua scelta, a depositare gli strumenti finanziari necessari sul deposito speciale vincolato, secondo le modalità previste dalle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del Mercato regolamentato. 2. Il Cliente dovrà provvedere al versamento dei margini iniziali di garanzia calcolati secondo le modalità di cui al successivo art. 8. La composizione dei margini iniziali di garanzia relativi alla negoziazione degli strumenti finanziari derivati potrà essere costituita, a scelta del Cliente, da strumenti finanziari e/o da liquidità. 3. Qualora il Cliente opti per la costituzione dei margini iniziali di garanzia in strumenti finanziari ed il calcolo di detti margini evidenzi un saldo negativo sul deposito speciale vincolato, la successiva integrazione dell'importo residuo dovuto a fronte di margine iniziale di garanzia potrà avvenire esclusivamente in denaro. 4. Il Cliente, inoltre, dovrà mantenere sul proprio conto corrente ordinario le somme di denaro necessarie per il pagamento dei margini di variazione giornalieri relativamente alla negoziazione del contratto Future nella misura calcolata dalla Cassa di Compensazione e Garanzia. 5. Il pagamento di tali margini avverrà esclusivamente per contanti il primo giorno di Borsa aperta successivo al giorno di determinazione di detti margini. Eventuali margini d'integrazione richiesti dalla Cassa di Compensazione e Garanzia, a qualsiasi titolo, devono essere soddisfatti in denaro il medesimo giorno di richiesta. 6. La Banca provvederà a pagare i margini (di variazione giornaliera e/o d'integrazione) dovuti dal Cliente secondo quanto di volta in volta comunicato, prelevando l'importo dal conto corrente ordinario del Cliente, che dovrà avere disponibilità liquide sufficienti. 7. A semplice richiesta della Banca, anche verbale, il Cliente sarà tenuto a versare sul conto speciale vincolato ulteriori importi in denaro, per l'implementazione dei margini iniziali di garanzia che, tempo per tempo, fosse necessaria in applicazione delle disposizioni vigenti sui mercati regolamentati. Nel caso in cui il Cliente non adempia a tale obbligo, la Banca è fin d'ora autorizzata a chiudere le posizioni del Cliente in essere al momento dell inadempimento. 8. Resta, infine, inteso che è facoltà del Cliente versare ulteriori somme di denaro o strumenti finanziari sul conto speciale vincolato e/o sul deposito speciale vincolato a garanzia, quale accrescimento dei margini iniziali di garanzia, in relazione all'eventuale aumento del numero e/o del valore delle operazioni della specie. Art. 8 - Modalità di calcolo dei margini iniziali di garanzia 1. La Banca si riserva di accettare, oltre alla liquidità, esclusivamente gli strumenti finanziari emessi dallo Stato Italiano, i Titoli Consegnabili di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. c) della presente Sezione e le obbligazioni emesse dalla Banca, valutandoli, ai fini del margine netto, al valore di mercato diminuito di uno scarto pari al 30% (trenta per cento). 2. I Buoni Ordinari del Tesoro dati a garanzia dal Cliente vengono valutati sulla base del valore di rimborso diminuito di uno scarto pari al 30% (trenta per cento). 3. I margini iniziali di garanzia sono calcolati dalla Banca seguendo le procedure di valutazione della Cassa di Compensazione e Garanzia (T.I.M.S.). Almeno il 5% (cinque per cento) di tale importo deve essere versato esclusivamente in contante (scarto a mantenere) nel conto speciale vincolato. 4. In conformità a quanto previsto dall art. 18, della Sezione I e con le modalità ivi indicate, la Banca ha facoltà unilaterale di variare le modalità di calcolo dei margini di garanzia, ferma la facoltà di recesso del Cliente. Art. 9 - Disposizioni per la scadenza dei futures 1. I contratti Futures sono negoziabili sino alla data di ultima trattazione. 2. Al termine dell'ultimo giorno di trattazione, il Cliente che sia tenuto al versamento dovrà costituire sul conto corrente ordinario la provvista sufficiente a consentire il relativo regolamento. Pagina 12 di 15

13 3. La Banca è fin d'ora autorizzata a disporre, mediante addebito sul conto corrente ordinario, delle somme necessarie ai regolamenti di cui sopra. 4. In mancanza dell'adempimento da parte del Cliente di quanto previsto al secondo comma del presente articolo, la Banca provvederà a liquidare d ufficio la posizione all ultimo giorno di trattazione del contratto. Art. 10 Termini di esercizio delle opzioni 1. I termini per l'esercizio dell'opzione sono quelli stabiliti dalla Cassa di Compensazione e Garanzia. 2. Per l esercizio dell opzione di tipo "americano", la comunicazione alla Banca deve essere effettuata dal Cliente, anche telefonicamente, entro le ore del giorno precedente la scadenza. 3. Le opzioni su singoli strumenti finanziari azionari, ivi comprese quelle definite ISO-ALPHA, sono di tipo "americano". Le opzioni su indici di Borsa sono invece di tipo "europeo". 4. Fatto salvo quanto stabilito nel successivo articolo 12, il Cliente non può rinunciare all'opzione prima della sua scadenza. Art Modalità di esercizio delle opzioni 1. Nel caso di esercizio anticipato dell opzione da parte del Cliente, la Cassa di Compensazione e Garanzia, una volta ricevuta la relativa dichiarazione, provvede ad assegnare i Clienti che presentino posizioni in vendita per la serie del contratto oggetto dell'esercizio, secondo le modalità indicate nel regolamento e nelle disposizioni della Cassa medesima. 2. Il Cliente che ha venduto l'opzione resta obbligato a dare esecuzione agli impegni assunti, nei confronti della Banca, con il medesimo contratto. 3. Nel giorno di scadenza dell'opzione e nel caso in cui l'opzione sui singoli strumenti finanziari non sia stata esercitata o sia esercitata parzialmente, la Cassa di Compensazione e Garanzia si intenderà incaricata, salvo quanto indicato nel successivo articolo 12, di calcolare il risultato dell'esercizio di tale opzione, anche per la parte eventualmente residua. 4. Qualora tale calcolo evidenzi un risultato positivo per la parte che ha acquistato l'opzione, la Cassa di Compensazione e Garanzia procederà come previsto nel primo comma del presente articolo. 5. Per quanto riguarda l'assegnazione dei diritti di opzione alla Clientela, la Banca si conformerà a quanto stabilito dalla normativa in vigore a regolamentazione del mercato. Art Rinuncia alle opzioni 1. Il giorno di scadenza dell'opzione, il Cliente che ha acquistato l opzione, fino all'ora stabilita dalla Cassa di Compensazione e Garanzia per l esercizio di tale opzione, può comunicare alla Banca la propria volontà di rinunciare ai contratti di opzione per i quali la Cassa abbia proposto l'esercizio o la rinuncia. Art Premi 1. Per ogni acquisto o vendita di opzioni la Banca provvederà al puntuale regolamento dei relativi premi in denaro, secondo le norme e modalità, tempo per tempo vigenti, nei mercati regolamentati, mediante addebito o accredito dell'importo dei premi pagati o incassati con valuta il successivo giorno di Borsa aperta. Art Aleatorietà del contratto 1. Le Parti dichiarano e convengono espressamente. che i contratti in strumenti finanziari derivati regolati dalla presente rientrano tra quelli per i quali, ai sensi dell'art cod. civ., non è ammessa la risoluzione per eccessiva onerosità. A tali contratti non si applica, ai sensi dell'art. 23 Tuif,, l'art cod. civ.. Art Liquidazione d ufficio delle posizioni contrattuali 1. Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni della presente, la Banca è autorizzata a liquidare, di propria iniziativa, le posizioni contrattuali in essere del Cliente, a fronte del verificarsi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria od economica del Cliente e, comunque, al verificarsi di una delle seguenti circostanze: - morte o sopravvenuta incapacità del Cliente; - ipotesi di cui all'art cod. civ.; - scioglimento o messa in liquidazione volontaria del Cliente ; - cessazione dell attività del Cliente; - mancato versamento, da parte del Cliente, dei margini di variazione, aggiuntivi o di regolamento a scadenza, nonché dei premi; - assoggettamento, del Cliente, a procedura esecutiva o concorsuale, o amministrazione controllata o concordato preventivo. Art Divisa di regolamento 1. Ogni regolamento sarà effettuato nella divisa del conto corrente ordinario. Eventuali margini e premi, commissioni od altri importi, espressi in divisa diversa, saranno convertiti nella divisa del conto corrente ordinario, al cambio del prezzo di mercato stabilito con la sala cambi della Banca. Art Commissioni, spese e maggiorazioni 1. L'importo delle commissioni e di ogni altra spesa ed onere dovuto dal Cliente per ogni ordine di acquisto o vendita di futures o di opzioni e per ogni assegnazione, a seguito di esercizio di opzioni, nonché l'importo Pagina 13 di 15

14 di ogni maggiorazione prevista dalle procedure interne della Banca è previsto nell atto integrativo che sarà formalizzato e sottoscritto tra la Banca ed il Cliente prima dell inizio dell operatività in strumenti derivati. 2. Il pagamento di quanto dovuto per i servizi avverrà, di norma, con addebito sul conto corrente ordinario. Qualora il pagamento venga effettuato mediante titoli di credito, questi dovranno essere intestati alla Banca. 3. Le spese e commissioni sono addebitate sul conto corrente ordinario con data valuta e contabile data di regolamento dell'operazione; le ulteriori spese saranno regolate con la periodicità prevista per il menzionato rapporto di conto corrente ordinario. Art. 18 Estinzione delle posizioni in caso di recesso 1. 1 Nel caso di recesso il Cliente dovrà impartire adeguate disposizioni al fine di chiudere tutte le posizioni in essere. 2. In ogni caso, la Banca effettuerà l estinzione delle posizioni ancora pendenti alla data di efficacia del recesso entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi, effettuando le necessarie operazioni sul mercato alle migliori condizioni possibili tenuto conto del momento, delle dimensioni e della natura delle stesse. 3. La Banca è, inoltre, fin d'ora autorizzata a disporre delle somme eventualmente ricavate dalla estinzione delle citate operazioni e dei margini iniziali di garanzia costituiti dal Cliente ai sensi dell art. 7, della Sezione II, nonché dei fondi depositati su qualsivoglia rapporto intestato al predetto per far fronte alle obbligazioni assunte, dalla Banca stessa per conto del Cliente, in virtù della presente. A tal fine, la Banca potrà procedere, se del caso, anche alla vendita dei Titoli Consegnabili di cui all art. 2, comma 1, lett. c) della presente Sezione II facenti parte del Margine di Garanzia. Art Clausola risolutiva espressa 1. Fermo restando quanto già disposto dall art. 17, della Sezione I, il mancato adempimento, da parte del Cliente, degli impegni di cui agli artt. 7 ("Margini Iniziali di Garanzia e Margini di Variazione"), 9 ("Disposizioni per la scadenza dei futures"), 10 ("Termini di esercizio delle Opzioni") e 17 ("Commissioni spese e maggiorazioni") della presente Sezione II costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art cod. civ. La Banca comunicherà al Cliente la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. 2. Nel caso in cui si verifichi la risoluzione di cui al presente articolo, la Banca è sin d'ora autorizzata ad effettuare l estinzione d'ufficio delle posizioni ancora pendenti con le modalità e gli effetti di cui all'art. 18, comma terzo, della presente Sezione II. Art Nuovi contratti ammessi alle negoziazioni 1. Salvo diversa volontà manifestata tra le Parti, le disposizioni di cui alla presente disciplineranno anche l'operatività riguardante gli strumenti finanziari derivati che dovessero essere ammessi, successivamente alla data di conclusione del contratto, alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani. Sezione III Ordini telefonici impartiti tramite dipendenza Le norme di seguito specificate si applicano anche ai rapporti con i clienti utenti del servizio di banca telefonica, qualora gli stessi non si avvalgano del suddetto servizio per conferire gli ordini alla Banca. Art. 1 Conferimento degli ordini telefonici 1. A richiesta del Cliente, la Banca si impegna ad eseguire, in via continuativa, ordini di acquisto o di vendita di strumenti finanziari a valere sul conto dossier a custodia ed amministrazione intestato o cointestato al Cliente medesimo, impartiti a mezzo telefono. 2. Come previsto dalla vigente disciplina legislativa, regolamentare e di vigilanza, la Banca registrerà gli ordini impartiti telefonicamente su supporto magnetico. 3. La procedura di conferimento dell ordine s intenderà regolarmente conclusa con la comunicazione, da parte del personale della Banca al Cliente, del numero identificativo dell ordine inserito nelle procedure della Banca. Art. 2 Modalità di identificazione del Cliente 1. Ai fini di una corretta identificazione, il Cliente dovrà comunicare al personale della Banca, nel corso della telefonata: - i propri dati anagrafici; - il numero del deposito a custodia ed amministrazione al medesimo intestato o cointestato e del rapporto di conto corrente ordinario. 2. Per dar corso alle operazioni ed alle istruzioni ricevute, la Banca verificherà unicamente la formale conformità dei dati di cui sopra (dati anagrafici; conto dossier a custodia ed amministrazione intestato o cointestato al richiedente e del conto corrente ordinario) e non sarà, quindi, tenuta ad alcun ulteriore accertamento personale in merito alla identificazione del soggetto che ha formulato le richieste o impartito le istruzioni. Art. 3 Esecuzione degli ordini Pagina 14 di 15

15 1. Ai fini dell esecuzione degli ordini, la Banca è irrevocabilmente autorizzata dal Cliente ad addebitare/accreditare il controvalore dell operazione disposta, spese comprese, sul conto corrente ordinario fino a quando il Cliente non abbia rinunciato ad avvalersi del servizio telefonico ai sensi del successivo art. 4. Art. 4 Rinuncia al servizio telefonico da parte del Cliente 1. La Banca si impegna a dar corso alle istruzioni impartite dal Cliente nei termini e secondo le modalità indicate nei precedenti articoli della presente, in via continuativa e fino a contraria comunicazione scritta da parte del Cliente medesimo. 2. L'eventuale rinuncia al servizio telefonico, da parte del Cliente, dovrà pervenire alla Banca per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o telegramma, ed avrà effetto nei confronti della Banca, trascorso il tempo tecnico per provvedere e, in ogni caso, decorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Pagina 15 di 15

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