LA GIUNTA PROVINCIALE

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1 Bollettino Ufficiale n. 23/I-II del Amtsblatt Nr. 23/I-II vom [BO S020 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 maggio 2008, n Approvazione nuovo testo delle direttive per l assistenza protesica -sostituzione delle direttive approvate con le deliberazioni n dd. 23luglio 1993, n dd. 30 dicembre 1999 e n dd. 15 giugno 2007nonché modifica della deliberazione n dd. 23 novembre 2007 recante «Direttive all Azienda provinciale per i servizi sanitari per l erogazione di prestazioni sanitarie aggiuntive - anno 2007.» omissis omissis LA GIUNTA PROVINCIALE

2 80 Bollettino Ufficiale n. 23/I-II del Amtsblatt Nr. 23/I-II vom delibera 1) di approvare le direttive concernenti l assistenza protesica di cui al testo allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale; 2) di dare atto che il presente provvedimento sostituisce quanto disposto con le deliberazioni della Giunta provinciale n del 23 luglio 1993, n del 30 dicembre 1999 e n del 15 giugno 2007; 3) di modificare la deliberazione n del 23 novembre 2007 per la parte concernente le prestazioni aggiuntive protesiche extratariffario, sostituendone la scheda n. 19 con il testo allegato sub B al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale; 4) di integrare le prestazioni aggiuntive di cui alla scheda 18 fornitura di prodotti di medicazione e dispositivi medici per la cura e riabilitazione a domicilio, di soggetti affetti da gravi patologie della citata deliberazione n del 23 novembre 2007, con la prestazione di cui all allegato C della presente deliberazione; 5) di dare atto che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto delle direttive in materia impartite all Azienda provinciale per i servizi sanitari con deliberazione della Giunta provinciale 25 gennaio 2008 n. 79, in particolare per quanto riguarda il contenimento della spesa per il corrente esercizio, come stabilito dall art. 2, comma 380 della legge 244/2007 (Finanziaria dello Stato); 6) di trasmettere il presente atto all Azienda provinciale per i servizi sanitari per tutti gli adempimenti di competenza; 7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BU della Regione Trentino-Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI P. GENTILE Allegato A) NUOVE DIRETTIVE IN MATERIA DI ASSISTENZA PROTESICA INDICE 1. PREMESSA 2. ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI 3. SOGGETTI AVENTI DIRITTO 4. MODALITÀ DI EROGAZIONE 4.1 Prescrizione 4.2 Richiesta 4.3 Autorizzazione 4.4 Fornitura Rapporti con i fornitori Modalità di fatturazione e pagamento dei dispositivi protesici dell elenco 1 del decreto ministeriale n. 332/ Modalità di acquisizione mediante gara dei prodotti contenuti negli elenchi 2 e 3 del decreto ministeriale n. 332/ Modalità di fornitura in favore degli ospiti delle RSA 4.5 Riconducibilità 4.6 Collaudo 5. PROPRIETÀ DEI PRESIDI

3 Bollettino Ufficiale n. 23/I-II del Amtsblatt Nr. 23/I-II vom DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNE CATEGORIE DI AUSILI 6.1 Protesi acustiche 6.2 Calzature ortopediche 6.3 Dispositivi ottici correttivi 6.4 Ausili tecnici per la funzione visiva 6.5 Ausili per la prevenzione del decubito 6.6 Carrozzine 6.7 Montascale mobili 6.8 Ausili per la terapia respiratoria 6.9 Apparecchio aspiratore per laringectomizzati 6.10 Ausili per l incontinenza 6.11 Ausili per ADI 7. CONTROLLI 7.1 Controlli di regolarità 7.2 Verifiche di qualità 1. PREMESSA Le prestazioni di assistenza protesica concedibili nell ambito del Servizio sanitario provinciale sono ricomprese negli elenchi 1, 2, 3 allegati al DM , n. 332: l elenco 1 contiene i dispositivi costruiti su misura e quelli di serie la cui applicazione richiede modifiche o allestimenti eseguiti da un tecnico abilitato, su prescrizione del medico specialista; l elenco 2 contiene i dispositivi di serie la cui applicazione o consegna non richiede l intervento del tecnico abilitato; l elenco 3 contiene gli apparecchi acquistati direttamente dall Azienda provinciale per i servizi sanitari ed assegnati in uso all assistito. Sono inoltre concedibili protesi o ausili non compresi nel nomenclatore tariffario ma allo stesso riconducibili per omogeneità di funzione. Ai residenti in provincia di Trento sono inoltre riconosciute le prestazioni protesiche aggiuntive stabilite dalla Provincia. 2. ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI Le funzioni inerenti l erogazione dell assistenza protesica sono svolte dal distretto sanitario di Trento, con competenza multizonale per tutto il territorio provinciale, per la concessione di protesi, ortesi ed ausili tecnici di cui agli elenchi 1 e 2 e 3 del DM , n. 332, con le eccezioni sotto specificate: a) spetta ai singoli distretti di residenza degli assistiti la fornitura di ausili per stomie, cateteri vescicali, raccoglitori urina e pannoloni, traverse per letto, nonché di ausili per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee; b) è attribuita al distretto Alto Garda e Ledro, con funzione multizonale per tutto il territorio provinciale, la concessione di apparecchi per la funzione respiratoria compresi dall elenco 3 allegato al decreto ministeriale n. 332/99 con esclusione degli apparecchi aspiratori per laringectomizzati di esclusiva competenza del distretto di Trento; c) è attribuita ai servizi ospedalieri responsabili dei servizi di nutrizione enterale la concessione dell apparecchio alimentatore compreso nell elenco 3. Per le forniture di ausili per non vedenti e apparecchi acustici il distretto di Trento può avvalersi del supporto di strutture accreditate esterne, per la gestione dei procedimenti di concessione degli ausili o protesi. Tutti i distretti: - assicurano ogni informazione in merito alla normativa vigente; - forniscono la modulistica predisposta ai richiedenti; - accettano anche le richieste di competenza degli altri distretti provvedendo al loro inoltro.

4 82 Bollettino Ufficiale n. 23/I-II del Amtsblatt Nr. 23/I-II vom SOGGETTI AVENTI DIRITTO Hanno diritto all erogazione dei dispositivi compresi nel nomenclatore e connessi alla menomazione i seguenti soggetti residenti sul territorio provinciale e iscritti al sistema sanitario provinciale: - soggetti in possesso di certificazione di invalidità civile, di guerra e per servizio, ciechi, sordomuti, nonché minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un invalidità permanente; - ultrasessantacinquenni per i quali la competente UO di medicina legale, nell ambito della visita per l accertamento dell invalidità civile, abbia riscontrato patologie e condizioni sanitarie a carattere permanente per le quali l assistenza protesica risulti appropriata. I soggetti residenti sul territorio provinciale e iscritti al sistema sanitario provinciale non ancora in possesso del certificato di invalidità, hanno diritto all erogazione dei dispositivi ai sensi del decreto ministeriale 332/99: a) qualora abbiano presentato regolare domanda al competente ufficio si trovano nelle seguenti condizioni: - impossibilitati a deambulare senza l aiuto permanente di un accompagnatore; - incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita e bisogno di assistenza continua; b) qualora si trovino ricoverati in struttura sanitaria accreditata pubblica o privata, per i quali il medico responsabile dell UO certifichi la contestuale necessità ed urgenza dell applicazione di una protesi o un ausilio prima della dimissione fatto salvo l avvio della procedura di riconoscimento dell invalidità. Si prescinde dal requisito di invalidità civile per la concessione di ausili e protesi strettamente correlati alla patologia, purché sussista la dichiarazione dello specialista pubblico attestante lo stato di necessità a favore delle seguenti categorie: a) soggetti che soffrono di incontinenza urinaria grave, continuativa nell arco delle 24 ore; b) soggetti che soffrono di incontinenza urinaria e/o fecale congenita o che, a seguito di intervento chirurgico, abbiano attuato un nuovo collegamento provvisorio o permanente tra cavità interne del corpo e l esterno, attraverso il confezionamento di uno o più stomi cutanei; c) tracheostomizzati; d) laringectomizzati; e) amputati di arto; f) mastectomizzate o con malformazioni congenite; g) soggetti che hanno subito un intervento demolitore sull occhio; h) soggetti maggiorenni con deficit uditivo, in presenza delle condizioni indicate al punto 5 a). Si prescinde altresì dal requisito di invalidità civile per la concessione di ausili e protesi a favore dei soggetti che usufruiscono di assistenza domiciliare integrata e cure palliative. Nell ipotesi in cui l invalido presenti una patologia cronica a carattere invalidante intervenuta successivamente all accertamento medico legale e quindi non elencata sul verbale di invalidità, si potranno concedere i presidi connessi con tale patologia se il soggetto in precedenza era stato riconosciuto inabile (invalido al 100%) oppure in caso di anziano ultra 65enne riconosciuto come soggetto con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell età. Per gli invalidi del lavoro i dispositivi protesici sono erogati dall INAIL con spesa a proprio carico. 4. MODALITÀ DI EROGAZIONE 4.1 Prescrizione La prescrizione costituisce parte integrante di un programma di prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni o loro esiti che determinano la menomazione o la disabilità. La prescrizione di un dispositivo protesico deve contenere le seguenti indicazioni: a) una diagnosi circostanziata; b) l identificazione del dispositivo prescritto possibilmente completa di codice identificativo riportato nel nomenclatore nonché degli eventuali aggiuntivi o adattamenti necessari per la personalizzazione. Ogni elemento aggiuntivo potrà essere prescritto esclusivamente seguendo le indicazioni del nomenclatore che prevede aggiuntivi per ogni singolo ausilio codificati nell ambito dell elenco di appartenenza; c) l indicazione del numero dei prezzi prescritti nel rispetto dei massimali previsti dal nomenclatore; d) un programma terapeutico di utilizzo del dispositivo per i presidi dell elenco 1 comprendente: il significato terapeutico e riabilitativo, le modalità, i limiti e la prevedibile durata di impiego del dispositivo, le possibili controindicazioni, le modalità di verifica del dispositivo in relazione all andamento del programma terapeutico, con esclusione di ausili per incontinenza.

5 Bollettino Ufficiale n. 23/I-II del Amtsblatt Nr. 23/I-II vom La prescrizione di un dispositivo è effettuata da un medico specialista pubblico dipendente o convenzionato ovvero operante in strutture accreditate sanitarie o socio-sanitarie, limitatamente alle branche specialistiche oggetto di accreditamento. La prescrizione di un dispositivo può essere effettuata dal medico di medicina generale o dal medico di distretto dell UVM nei casi sotto elencati. I medici prescrittori specialisti sono iscritti in apposito elenco predisposto e aggiornato da parte dell Azienda provinciale per i servizi sanitari e comunicato ai distretti. Al fine del coinvolgimento dei professionisti nell appropriatezza dell attività prescrittiva, l Azienda produce report con periodicità almeno annuale delle prescrizioni e della spesa originata da ogni singolo medico e ne dà comunicazione ai prescrittori. L Azienda promuove attività formative e di audit con i medici prescrittori. La prima prescrizione è redatta dal medico specialista autorizzato, competente per tipologia di menomazione o disabilità. In caso di necessità ed urgenza a favore di un assistito ricoverato la prima prescrizione può essere effettuata dal medico di Unità operativa di struttura ospedaliera pubblica o privata accreditata. Il medico di medicina generale può redigere la prima prescrizione limitatamente agli ausili del seguente e- lenco: - ausili per stomie...(cod ) - cateteri vescicali...(cod ) - raccoglitori urina...(cod ) - pannoloni traverse...(cod , ) - ausili antidecubito...(cod ) - ausili per la prevenzione e trattamento lesioni cutanee...(cod ) il medico di medicina generale può prescrivere i presidi quando non sia disponibile il medico specialista nei tempi adeguati per il trattamento e con relazione e definizione di un protocollo per il corretto impiego di tali ausili - ausili per evacuazione...(cod ) - ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio: - (stampelle, tripodi e quadripodi)...(cod ) - deambulatori...(cod ) - letto ortopedico...(cod ) - carrozzina a telaio rigido manovrabile dall accompagnatore e ad autospinta (cod , , ) - carrozzina pieghevole...(cod ) - aggiuntivi per le carrozzine di cui sopra...(cod ) - montascale... (cod ) - sollevatore...(cod ) - protesi mammarie... (cod ) - termometri...(cod ) - orologi...(cod ) - comunicatore telefonico...(cod ) Il medico di medicina generale può redigere la prescrizione successiva alla prima (rinnovo) se non si verificano variazioni sostanziali nella patologia; in caso contrario la prescrizione deve essere effettuata dal medico specialista. Il rinnovo della fornitura dello stesso presidio, per gli assistiti di età superiore ai 18 anni, può essere effettuato nel rispetto dei tempi minimi di rinnovo previsti dal decreto ministeriale n. 332/1999. La fornitura anticipata rispetto i tempi minimi di rinnovo dei dispositivi protesici è consentita, per una sola volta, in caso di: - rottura accidentale del presidio - smarrimento del presidio - particolare usura del presidio - impossibilità tecnica della riparazione - non convenienza alla riparazione ovvero non perfetta funzionalità del presidio riparato. Il medico prescrittore è tenuto a verificare l idoneità del presidio facendone menzione nella prescrizione. Nel caso di presidi dotati di componenti elettrici o elettronici e nei casi in cui il medico non sia in grado di valutare le condizioni di impossibilità tecnica o non convenienza della riparazione, deve essere presentata all ufficio prestazioni del distretto una dichiarazione scritta dalla ditta fornitrice attestante le condizioni di cui sopra. La prescrizione è presentata, unitamente alla richiesta dell assistito, all ufficio prestazioni del Distretto di residenza.

6 84 Bollettino Ufficiale n. 23/I-II del Amtsblatt Nr. 23/I-II vom Presso le strutture ospedaliere od ambulatori territoriali di Distretto è assicurato un capillare servizio di consulenza, prescrizione e collaudo di presidi protesici mediante medici specialisti e dipendenti o convenzionati per le principali specialità interessate a processi riabilitativi di patologie invalidanti (riabilitazione e rieducazione funzionale, ortopedia, neurologia, oculistica, otorinolaringoiatria, geriatria, ecc). Tali operatori sanitari dovranno collaborare in rete con gli uffici autorizzazione del Distretto di Trento e per essi dovranno essere previsti momenti di formazione ed aggiornamento al fine di uniformare le procedure e le modalità di assegnazione dei presidi in relazione ai bisogni degli utenti. 4.2 Richiesta Per ottenere prestazioni di assistenza protesica il cittadino deve presentare al proprio distretto la seguente documentazione: - domanda dell avente diritto stilata su modulistica standardizzata predisposta dall Azienda sanitaria; - prescrizione medica effettuata secondo le modalità sopra indicate; - attestato di invalidità o attestazione equipollente di cui al punto 3, se non presenti presso gli archivi elettronici aziendali; - nel caso di presidi non soggetti a gara: preventivo di una ditta fornitrice abilitata contenente la descrizione e la codifica dei presidi o aggiuntivi con l indicazione del prezzo. Tale preventivo deve riferirsi esclusivamente a quanto prescritto dallo specialista; ogni aggiuntivo o modifica o personalizzazione che si discosti dalla prescrizione non sarà autorizzata. Il prezzo nel caso di presidi o ausili inseriti nell elenco 1 del nomenclatore tariffario non può superare gli importi indicati dallo stesso dispositivo di legge (decreto ministeriale n. 332/ 1999). 4.3 Autorizzazione L autorizzazione alla fornitura del dispositivo protesico è rilasciata dall ufficio prestazioni del distretto competente previa verifica di regolarità, salvo che per gli ausili deputati alla riabilitazione della funzione respiratoria la cui competenza è affidata al distretto Alto Garda e Ledro con funzione multizonale per tutto il territorio provinciale. L autorizzazione è inviata al richiedente entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, fatti salvi i casi per i quali il distretto chieda elementi integrativi al fine di esprimere un corretto giudizio in merito all autorizzazione. In tal caso l autorizzazione oppure il diniego opportunamente motivato, dovranno essere comunque comunicati entro 40 giorni. Avverso tale diniego può essere fatta opposizione con le modalità di cui all art. 14 comma 5 del decreto legislativo , n Una procedura d urgenza è prevista per i pazienti in ADI e per quelli ricoverati in strutture ospedaliere per i quali il medico certifichi la necessità e l urgenza. Nel caso che un dispositivo prescritto non sia nella disponibilità dell Azienda, l autorizzazione esplicita la possibilità di accesso a forniture esterne. 4.4 Fornitura Rapporti con i fornitori Per l erogazione dei dispositivi su misura di cui all elenco 1 del DM 332/1999, l Azienda si rivolge ai soggetti iscritti presso il Ministero della salute ai sensi dell articolo 11 del D.Lgs. 46/1997. Per tutti i prodotti dell elenco 1 i fornitori devono possedere i requisiti di cui all articolo 3, comma 2 del DM 332/1999. Le tariffe ordinarie da corrispondere ai fornitori dei dispositivi compresi nell elenco 1 coincidono con le tariffe indicate dal DM 332/1999, qualora il fornitore sottoscriva di accettare le condizioni per l erogazione di servizi e di prestazioni aggiuntive riguardanti i seguenti aspetti: 1) predisposizione e consegna della scheda-progetto o della scheda fornitura-consegna, recante informazioni tecnico amministrative ed osservazioni del tecnico competente; 2) adozione di un sistema organizzativo e produttivo codificato a garanzia dell affidabilità dei processi e dei prodotti aziendali (certificazione ISO); 3) contenimento dei tempi di riparazione dei dispositivi realizzati pari al 40% dei tempi massimi indicati per le rispettive forniture; 4) disponibilità di ambienti frequentati dall utenza rispettosi della privacy;

7 Bollettino Ufficiale n. 23/I-II del Amtsblatt Nr. 23/I-II vom ) preventiva comunicazione del quadro delle presenze del tecnico abilitato e tenuta della relativa documentazione a mezzo di apposito registro presenze; 6) consegna nei tempi indicati in sede di accordo dall Azienda; 7) fornitura temporanea di un presidio sostitutivo di quello in riparazione; 8) addestramento domiciliare senza oneri aggiuntivi; 9) garanzia per tempi di maggior durata, rispetto ai termini stabiliti dalle norme comunitarie, come indicato in sede di accordo dall Azienda. La non accettazione, in sede di accordo, anche di una sola delle condizioni di cui sopra comporta l impossibilità dell Azienda di riconoscere le tariffe ordinarie. Di conseguenza le tariffe delle prestazioni sono abbattute all 80%. Il mancato rispetto degli impegni assunti grave e reiterato, contestato dall Azienda con lettera raccomandata AR, comporta l abbattimento all 80% per tutte le forniture eseguite a decorrere dal 1 gennaio dell anno di validità dell accordo. L accordo con i fornitori deve prevedere altresì che eventuali recuperi possano essere eseguiti sul pagamento relativo a forniture successive. L Azienda istituisce, un apposito elenco dei fornitori che operano in ambito provinciale, con evidenza di quelli che hanno espresso l impegno alla fornitura delle predette prestazioni aggiuntive. Per quanto riguarda l autorizzazione alla fornitura del dispositivo protesico, l Azienda è tenuta ad evitare per quanto possibile il ricorso all istituto del silenzio-assenso, anche per limitare possibili conflitti interpretativi con il fornitore sia in merito all oggetto della fornitura, sia in merito alla relativa tariffa o prezzo riconosciuto. Per quanto concerne i dispositivi di cui all elenco n. 2 del decreto ministeriale n. 332/1999, la ditta è tenuta alla consegna del presidio e all acquisizione della firma per ricevuta dell utente, con la data di consegna. Nel caso di mancata fornitura nei tempi stabiliti viene applicata una penale nella misura del 20% del costo della fornitura stessa Modalità di fatturazione e pagamento dei dispositivi protesici dell elenco 1 del decreto ministeriale n. 332/1999. Se il fornitore non riceve entro 20 giorni dalla consegna alcuna comunicazione da parte dell Azienda in merito al collaudo, egli ha titolo alla fatturazione ed al pagamento della prestazione che avviene, salvi i casi di forza maggiore, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, corredata dalla documentazione accompagnatoria prevista Modalità di acquisizione mediante gara dei prodotti contenuti negli elenchi 2 e 3 del decreto ministeriale n. 332/1999. La procedura di gara, qualunque sia il metodo adottato, deve tener conto non solo del prezzo ma anche della qualità del prodotto, della capillarità della distribuzione e della disponibilità della gamma di modelli idonea a soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti. Pertanto l aggiudicazione dovrà avvenire in base all offerta complessivamente migliore. È necessario conseguentemente che nella commissione di valutazione delle offerte siano presenti e- sperti idonei a valutare: - le caratteristiche intrinseche dei materiali - la disponibilità di prodotti rispondenti alle specifiche esigenze dell assistito - le condizioni di garanzia - la possibilità della fornitura di ausili di riserva in caso di riparazioni - la possibilità di consegna frazionata nel rispetto degli spazi disponibili - ogni altro parametro di qualità dei processi e dei prodotti ritenuto rilevante. Ferme le eventuali decisioni dell Azienda in merito alla stipulazione di specifici accordi per la distribuzione con soggetti e strutture ubicate sul territorio provinciale, la stessa terrà conto che la distribuzione a domicilio deve effettuarsi nel rispetto della riservatezza e che la distribuzione sul territorio va correlata alla dislocazione dei possibili punti di distribuzione ed al numero delle persone da assistere. I prezzi dei prodotti definiti in base alle procedure pubbliche di acquisto rappresentano un riferimento vincolante per l autorizzazione all acquisto di modelli di protesi ed ausili non compresi nella gamma fornita nell ambito delle gare e per i relativi rimborsi. L Azienda trasmette alla Provincia le risultanze delle procedure di acquisto entro 30 giorni dalla conclusione delle stesse, per il loro inoltro al Ministero della salute. L Azienda trasmette inoltre, con cadenza semestrale, i dati relativi alla spesa derivante, a qualunque titolo, dalla fornitura dei prodotti compresi nel nomenclatore tariffario del decreto ministeriale n. 332/1999.

8 86 Bollettino Ufficiale n. 23/I-II del Amtsblatt Nr. 23/I-II vom Modalità di fornitura in favore degli ospiti delle RSA In favore degli ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali è assicurata dal distretto sanitario di Trento, con le procedure indicate dalle presenti direttive, la fornitura dei dispositivi personalizzati di cui all elenco n. 1 e all elenco n. 3 del nomenclatore tariffario. Sono forniti direttamente dalle Residenze sanitarie assistenziali, che si avvalgono della concessione dei contributi previsti per l acquisto di attrezzature, apparecchiature e arredamenti ai sensi dell articolo 36 della legge provinciale , n. 14, gli ausili tecnici di serie di cui all elenco n. 2 di seguito indicati: - carrozzina a telaio rigido manovrabile dall accompagnatore e ad autospinta, compresi aggiuntivi... (cod , , , 12.24) - ausili antidecubito...(cod ) - ausili per evacuazione...(cod ) - ausili per la deambulazione...(cod ,12.06) - bicicletta...(cod ) - sollevapersone e aggiuntivi...(cod ) - letto ortopedico e aggiuntivi...(cod ) 4.5 Riconducibilità L assistito, di propria iniziativa o su proposta dello specialista, può scegliere un modello di dispositivo non incluso nel nomenclatore tariffario ma riconducibile ad esso per omogeneità di funzione. Quando un dispositivo non compreso nel nomenclatore svolga più di una funzione, la riconducibilità è riconosciuta in riferimento alla funzione principale. L istituto della riconducibilità si fonda sulla necessità di garantire, in casi singoli, la fornitura di presidi innovativi o personalizzati, ancorché essi non siano ancora compresi nel nomenclatore tariffario, per rispondere all esigenza di offrire maggiori possibilità di scelta, sempre nell ambito di un preciso programma riabilitativo. Il medico specialista, ai fini dell applicazione dell istituto della riconducibilità, esplicita le ragioni riabilitative che motivano l individuazione della protesi prescritta e ne specifica l omogeneità funzionale con quella del nomenclatore tariffario. Spetta allo stesso medico specialista la controfirma della scheda/progetto della ditta, recante il prezzo complessivo e le quote poste a carico rispettivamente del Servizio sanitario provinciale e dell assistito. Nel caso di incompletezza di detta documentazione è sospeso il procedimento di autorizzazione e il distretto competente provvede a richiedere tutti gli elementi integrativi necessari per completare l iter autorizzativo. Compete al distretto di Trento autorizzare la fornitura e corrispondere una tariffa non superiore a quella applicata per il presidio incluso nel nomenclatore o pari al costo se inferiore a quello previsto dal nomenclatore tariffario. Eventuali riparazioni o manutenzioni previste dal nomenclatore tariffario rimangono a carico dell Azienda. 4.6 Collaudo Al momento della consegna del dispositivo protesico l assistito o chi ne esercita la tutela rilascia al fornitore una dichiarazione di ricevuta da allegare alla fattura, trasmessa al distretto ai fini del rimborso. La congruenza clinica e la conformità del dispositivo ai termini dell autorizzazione vengono accertate mediante collaudo. Il collaudo è effettuato dal medico prescrittore o, in alternativa, dal tecnico abilitato o dal fisioterapista. Il collaudo viene sempre effettuato qualora il paziente non rilasci dichiarazione di gradimento del presidio e comunque in tutti casi in cui il collaudo sia richiesto dal paziente stesso. L Azienda assicura l effettivo collaudo di almeno il 20% dei presidi richiesti con prima prescrizione, equamente distribuito tra le varie classi di presidi, secondo un programma annualmente definito. Se il fornitore entro 20 giorni dalla consegna del dispositivo non riceve alcuna comunicazione da parte dell azienda in merito al collaudo, egli ha titolo alla fatturazione ed al pagamento della prestazione. Annualmente l Azienda trasmette alla Provincia una relazione sui collaudi eseguiti. 5. PROPRIETÀ DEI PRESIDI I dispositivi protesici di cui agli elenchi 1 e 2 del decreto ministeriale n. 332/1999 si intendono ceduti in proprietà dell assistito mentre in deroga a tale disposizione di carattere generale: a) rimangono di proprietà dell Azienda i dispositivi di cui all elenco 1 e 2 di seguito elencati, che sono riutilizzabili, e sono ceduti in comodato all assistito, il quale si impegna a restituirli all Azienda qualora non vengano più utilizzati.

9 Bollettino Ufficiale n. 23/I-II del Amtsblatt Nr. 23/I-II vom elenco 1 - stabilizzatori...(cod e o 3.78) - triciclo...(cod ) - carrozzine pieghevoli...(cod ) - carrozzine elettriche...(cod ) - passeggino riducibile...(cod ) - sistemi di postura modulari... (cod ) - seggiolone polifunzionale...(cod ) elenco 2 - ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio (stampelle, tripodi e quadripodi)...(cod ) - deambulatori...(cod ) - carrozzine...(cod ) - passeggini...(cod ) - sollevatori...(cod ) - seggioloni...(cod ) - letti...(cod ) - ausili ottici elettronici...(cod ) - periferiche input e output e accessori...(cod ) - macchine da scrivere e sistemi di elaborazione testi per telefonare...(cod ) - telefoni e ausili per telefonare...(cod ) - sistemi di trasmissione del suono...(cod ) - ausili per la comunicazione interpersonale...(cod ) - ausili per evacuazione...(cod ) b) i presidi di cui all allegato 3 del nomenclatore tariffario sono di proprietà dell azienda sanitaria e sono assegnati in uso agli assistiti; l Azienda provvede nei modi più opportuni all addestramento degli assistiti all utilizzo dei presidi stessi; c) divengono di proprietà dell assistito i presidi riconosciuti riconducibili per i quali l assistito abbia compartecipato per una quota superiore del 30% del costo. Nel caso dei presidi riutilizzabili di cui all elenco 1 e 2 l Azienda organizza, anche stipulando contratti con ditte esterne, un servizio di recupero, revisione e sanificazione per la successiva riassegnazione ad altri soggetti invalidi dei presidi stessi. Qualora via sia una quota di partecipazione dell assistito, i dispositivi rimangono in ogni caso di proprietà dello stesso se tale quota sia superiore al 30%. 6. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNE CATEGORIE DI AUSILI 6.1 Protesi acustiche Hanno diritto alla erogazione delle protesi acustiche: - i minori affetti da ipoacusia - i maggiorenni portatori di deficit uditivo, uguale o superiore a 45 decibel riferito all orecchio migliore, sulla media di frequenze di 500, 1000, 2000Hz, emendabile sul piano protesico, purché sia accertata una buona compliance del paziente. Lo specialista otorinolaringoiatra della struttura pubblica o privata accreditata, effettua i necessari accertamenti, formula la diagnosi, prescrive l intervento di protesizzazione e compila il modello predisposto dall azienda. Per le funzioni di accettazione delle pratiche, di verifica della correttezza amministrativa e di collaudo, l azienda può avvalersi di strutture accreditate esterne. Il collaudo da parte della struttura esterna si svolge secondo protocolli concordati e secondo eventuali indicazioni specifiche, per casi particolari, del medico dell Azienda. Nel caso di impossibilità dell assistito a presentarsi il collaudo deve essere effettuato sulla protesi, mediante analisi con orecchio elettronico. In questa evenienza spetta al paziente trasmettere alla struttura identificata l apparecchio protesico e una dichiarazione circa l impossibilità fisica a presentarsi e circa il gradimento del presidio. Nel caso di rinnovo anticipato della fornitura è necessario procedere alla verifica dell idoneità dell apparecchio in uso, al fine di valutare la convenienza alla sostituzione o alla riparazione. La verifica dovrà essere effettuata con l orecchio e- lettronico e solo in caso di inidoneità dell apparecchio, si potrà procedere ad una nuova autorizzazione.

10 88 Bollettino Ufficiale n. 23/I-II del Amtsblatt Nr. 23/I-II vom Calzature ortopediche Le calzature ortopediche possono essere prescritte dallo specialista pubblico ad invalidi con patologie ortopediche a carico dei piedi o a minori affetti da valgismo, varismo, piattismo di grado grave, scoliosi di posizione di grado medio e grave. La valutazione del grado di dimorfismo è di competenza dello specialista che deve identificare la patologia, il grado di dimorfismo, ecc. Fatte salve situazioni di crescita del soggetto (nel caso di minore) o altre variazioni anatomiche, nonché di particolare usura e non convenienza alla riparazione, al paziente potrà essere prescritto un solo paio di calzature nell arco di 12 mesi. Tra gli aggiuntivi previsti dal nomenclatore, si prescinde dalla prescrizione medica nel caso dei seguenti aggiuntivi, in quanto devono essere considerati elementi costitutivi dei presidi: - fodera in materiale morbido...(cod ) - mezza suola antisdrucciolo...(cod ) - suola e tacco antisdrucciolo...(cod ) - suola e tacco carro armato...(cod ) 6.3 Dispositivi ottici correttivi I dispositivi ottici correttivi possono essere concessi ai soggetti ipovedenti, nonché ai minori che incorrano nella concreta e reale possibilità di subire perdite visive in un prossimo futuro, ed infine ai minori affetti da ambliopia. Nell ipotesi di impossibilità a determinare il residuo visivo per mancanza di collaborazione del paziente ed in caso di situazioni patologiche gravi, tipo Sindrome di Down, e contemporaneo sospetto di deficit visivo grave, lo specialista potrà comunque prescrivere i dispositivi ottici ritenuti necessari. Le condizioni di cui sopra dovranno essere attestate in una relazione sanitaria specialistica riportante: diagnosi, determinazione visus naturale e con correzione, tipologia del dispositivo prescritto, eventuale assenza di collaborazione del paziente e, in caso di minori, la concreta e reale possibilità di subire nel breve periodo aggravamenti tali da rientrare nella categoria degli ipovedenti. 6.4 Ausili tecnici per la funzione visiva Possono essere prescritti ai soggetti affetti da cecità assoluta o a ipovedenti. Tra questi sono compresi ausili ottici elettronici, periferiche input e output con relativi accessori che abbiano la possibilità di operare in ambiente windows ed interfacciare le maggiori office automation, compresi software in navigazione internet ed i programmi di posta elettronica. 6.5 Ausili per la prevenzione del decubito Letto ortopedico, materassi e traverse antidecubito Possono essere prescritti ad invalidi o pazienti affetti da patologie gravi che obbligano alla degenza senza soluzione di continuità, cioè a pazienti costretti per la gran parte della giornata a letto, fatti salvi brevi periodi nei quali possono trovare giovamento su comoda o carrozzella fissa (sono esclusi i soggetti che hanno la possibilità di utilizzare, autonomamente o con accompagnatore, carrozzelle per esterni). Possono beneficiare di letti ortopedici e materassi pazienti affetti da patologie gravi che comunque obbligano a degenze prolungate ed il presidio rappresenta un importante aiuto per le funzioni fisiologiche (es. sclerosi multipla, insufficienze respiratorie gravi, esiti neurologici gravi). Le situazioni patologiche devono essere documentate da cartelle cliniche di ricovero o dal medico specialista che ne documenti la situazione clinica di bisogno. La prescrizione può essere effettuata dal MMG e/o dallo specialista. Il medico deve dichiarare nella richiesta la persona è allettata e non autosufficiente I cuscini antidecubito sono prescrivibili solo a persone non deambulanti obbligate alla postura seduta senza soluzione di continuità Le protezioni antidecubito sono prescrivibili a soggetti non deambulanti e/o affetti da patologia grave che obbliga la degenza continua e/o alla postura seduta.

11 Bollettino Ufficiale n. 23/I-II del Amtsblatt Nr. 23/I-II vom Carrozzine Possono essere prescritte ad invalidi o pazienti non deambulanti entro i limiti imposti dal nomenclatore tariffario con le seguenti tipologie: - carrozzine a telaio rigido: sono prescrivibili in alternativa tra loro in favore di soggetti affetti da patologie che ne limitano l utilizzo prevalentemente all interno dell abitazione, oppure ad invalidi che già usufruiscono ausili per la prevenzione del decubito; - carrozzine pieghevoli standard (ad autospinta o manovrabili da un accompagnatore): sono prescrivibili ad invalidi affetti da patologie che possono trovare beneficio nel trasferimento all esterno; - carrozzina pieghevole super leggera: è prescrivibile, in alternativa alle carrozzine pieghevoli standard, ad adulti invalidi e minori di anni 18 non deambulanti che svolgono una intensa attività esterna di lavoro studio riabilitazione ecc. Tale condizione è dichiarata dal richiedente; - carrozzine elettriche: sono prescrivibili a soggetti in possesso dei requisiti neuropsichici e fisici in grado di determinare il controllo del veicolo in condizioni di sicurezza. Tale stato deve essere certificato dal medico specialista prescrittore. Il modello per uso esterno è concedibile, in alternativa a quello ad uso interno, per uso su reti viarie con asperità o pendenze tali da comportare un impegno severo degli organi meccanici ed elettrici. Tale condizione è dichiarata dal richiedente. Nel caso di richiesta di carrozzina elettrica con comando di guida posteriore utilizzabile da terze persone, l invalido dovrà indicare il nominativo o i nominativi dei soggetti autorizzati all uso, che dovranno essere addestrati dalla ditta fornitrice. 6.7 Montascale mobili Per la concessione di montascale mobili la richiesta dell assistito deve essere accompagnata da una dichiarazione del medico di medicina generale o specialista prescrivente, che attesti la disabilità del richiedente e l idoneità dello stesso a gestire il montascale, anche con l aiuto di altra persona idonea; Ai fini dell autorizzazione della fornitura, l Azienda provvede a: - verificare, presso la dimora dell assistito, avvalendosi di personale tecnico dell Azienda esperto in infortunistica, l idoneità delle scale all utilizzo di montascale; - verificare la capacità del richiedente di utilizzare il montascale con l aiuto di altre persone, e assicurare l addestramento all uso del mezzo. 6.8 Ausili per la terapia respiratoria Le funzioni inerenti l erogazione di tali ausili sono poste a carico del Distretto Alto Garda e Ledro; in particolare i presidi previsti sono i seguenti: - respiratori per uso domiciliare - concentratore di ossigeno - ventilatore polmonare. Per gli apparecchi attinenti la funzione respiratoria la prescrizione specialistica, ad opera dei medici ospedalieri delle Unità Operative di Pneumologia, Anestesia e Rianimazione e Neurologia, è avviata all Unità Operativa di Fisiopatologia respiratoria del distretto Alto Garda e Ledro, che ha in gestione l attività di ossigeno terapia a lungo termine in favore di pazienti affetti da insufficienza respiratoria cronica. L Unità Operativa provvede alla fornitura dei presidi assicurando l addestramento all uso del paziente e dei familiari, nonché i controlli periodici, anche a domicilio, sia delle condizioni del paziente che delle attrezzature. Provvede inoltre alla riparazione e assicura il periodico intervento del tecnico che garantisca il corretto funzionamento dell apparecchiatura. 6.9 Apparecchio aspiratore per laringectomizzati Può essere assegnato a pazienti laringectomizzati ed assistiti affetti da patologie che secondo il giudizio del medico, possono trovare giovamento dall utilizzo di tale presidio. L assegnazione dell apparecchio comporta anche la fornitura degli accessori necessari per il loro funzionamento (cannule ecc.) e dei loro ricambi, nonché le periodiche manutenzioni, ove necessarie, a cura del tecnico specializzato della ditta fornitrice o dell Azienda sanitaria. Il soggetto deve essere opportunamente addestrato all uso dell apparecchio, eventualmente anche in concorso con i familiari o con il personale dei servizi socio-sanitari coinvolti nell assistenza dell invalido, compreso il medico di medicina generale nel caso che l utente sia ammesso in forme di assistenza domiciliare integrata.

12 90 Bollettino Ufficiale n. 23/I-II del Amtsblatt Nr. 23/I-II vom Ausili per l incontinenza In ragione della variabilità nel tempo degli elementi relativi all economicità nell acquisto di volumi corrispondenti all aumentato fabbisogno di prodotti, ancorché di pari qualità, alla funzionalità di un servizio di fornitura per un crescente numero di utenti e alla richiesta di prodotti per l incontinenza differenziati, spetta alla Giunta provinciale stabilire e aggiornare, nel rispetto della normativa vigente, le modalità di acquisto e distribuzione degli ausili. Per la fornitura degli ausili per l incontinenza (classe 09.30) l autorizzazione deve considerarsi per tipologia di prodotto e quantità; nel corso di valenza delle prescrizioni mensili autorizzate può essere variata la tipologia di prodotto, nei limiti del valore complessivo, come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n del 6 novembre L eventuale procedura di gara per l acquisto centralizzato degli ausili per l incontinenza dovrà contemplare i seguenti obiettivi: - la disponibilità per il paziente di una gamma sufficiente di modelli; - il contenimento della spesa prevedendo la durata pluriennale del contratto; - Pertanto il capitolato speciale di appalto prevede: - la messa a disposizione di tipologie diverse di prodotti, anche di ditte produttrici diverse, rispondenti alle principali esigenze dell utenza; - la distribuzione capillare attraverso punti fissi ben distribuiti o a domicilio; - la verifica periodica della soddisfazione degli utenti; - la determinazione di parametri di pagamento commisurati alla soddisfazione degli utenti e all efficienza del servizio concordato Ausili per ADI Per i soggetti in ADI e cure palliative, il medico dell UVM dell Unità operativa di assistenza territoriale competente prescrive e autorizza direttamente i presidi necessari per la conduzione del percorso assistenziale di cui al seguente elenco, ferma restando la competenza del medico di medicina generale o specialista per la prescrizione della generalità delle protesi e ausili. La prescrizione è redatta su modulo predisposto dall Azienda. Gli ausili per i pazienti in ADI sono i seguenti: - ausili antidecubito...(cod ) - carrozzina rigida......(cod ) - aggiuntivi per le carrozzine di cui sopra - letto ortopedico...(cod ) - sollevatore mobile a imbracatura polifunzionale...(cod ) - imbracatura ad amaca con contenzione del capo...(cod ) 7. CONTROLLI L Azienda provinciale per i servizi sanitari garantisce i controlli di regolarità e le verifiche di qualità in ordine al rispetto delle procedure e alla qualità dei processi e dei prodotti. 7.1 Controlli di regolarità Ai fini dell evidenza e del controllo delle forniture, l Azienda apre e mantiene aggiornata una scheda fascicolo per ciascun assistito che fruisca delle prestazioni di assistenza protesica, contenente tutta la documentazione attinente alle forniture effettuate (condizione di avente diritto, prescrizione con relative motivazioni e piano terapeutico, autorizzazione alle prestazioni e data delle forniture, ecc). L azienda cura l implementazione di un sistema informativo attraverso il quale rendere accessibile in rete i dati dei fascicoli al personale dei distretti preposto all accettazione delle domande di assistenza protesica. 7.2 Verifiche di qualità Oltre a quanto previsto in merito alle attività di collaudo di cui al punto 4.6, l Azienda sanitaria trasmette annualmente al Servizio Organizzazione e qualità delle attività sanitarie della Provincia una relazione sulle attività di verifica eseguite.

13 Bollettino Ufficiale n. 23/I-II del Amtsblatt Nr. 23/I-II vom Relativamente ai prodotti di cui agli elenchi n. 2 e 3 del nomenclatore, l Azienda esegue controlli in ordine al soddisfacimento dell utente, nonché alla qualità dei prodotti di serie e dei prodotti oggetto di riciclo e alla funzionalità delle procedure di consegna. Tali verifiche sono eseguite a campione su una quota pari al 5% degli ausili tecnici di serie acquistati direttamente all Azienda attraverso gare. Ogni anno l Azienda invia al Servizio organizzazione e qualità delle attività sanitarie una relazione contenente i dati di attività (numero presidi, costi, attività di recupero e sanificazione). L Azienda assicura altresì l aggiornamento del personale direttamente coinvolto nel processo di erogazione dei dispositivi dell assistenza protesica e la corretta informazione ai cittadini sulle procedure. Allegato B) FORNITURA E RIPARAZIONE DI PROTESI, PRESIDI ED AUSILI SANITARI NON PREVISTI DAL VIGENTE NOMENCLATORE TARIFFARIO DELLE PROTESI TESTO SOSTITUTIVO DELLA SCHEDA N. 19 ALLEGATA ALLA DELIBERAZIONE N DEL PREMESSA In favore delle persone residenti in provincia di Trento e iscritte al Servizio sanitario provinciale sono assicurate le seguenti prestazioni aggiuntive in materia di assistenza protesica. 2. FORNITURE DI AUSILI TECNICI PER ASSISTENZA A DOMICILIO Per le persone ricoverate, affette da gravi patologie invalidanti, è assicurata la fornitura e l assistenza tecnica dei dispositivi necessari per la dimissione protetta a domicilio. La richiesta per tale fornitura è effettuata dal medico specialista dell UO ospedaliera che ha in cura il paziente ed è integrata con la documentazione attestante le condizioni cliniche, la necessità del presidio e il piano terapeutico. I dispositivi o ausili vengono forniti al paziente per il periodo indicato dal piano terapeutico. Sono individuati dall Azienda sanitaria le patologie per le quali è prevista la fornitura, l elenco dei dispositivi concedibili, le modalità di fornitura, e le Unità Operative ospedaliere deputate ad erogare gli ausili, anche con funzione multizonale. 3. FORNITURE AGGIUNTIVE DI PROTESI E AUSILI Le forniture aggiuntive di protesi riguardano ausili tecnici ed apparecchi non previsti negli elenchi 1, 2 e 3 allegati al DM 332/1999, non riconducibili agli stessi ma indispensabili per realizzare il recupero funzionale e sociale altrimenti non raggiungibile. Sono incluse le riparazioni dei dispositivi autorizzati. l erogazione delle prestazioni è attribuita competenza multizonale al Distretto di Trento, fatte salve eventuali determinazioni aziendali di delega delle funzioni ai distretti, a norma del successivo punto Soggetti aventi diritto Hanno diritto alla fornitura le persone individuate al punto 3 dell allegato A, e quelle riconosciute in situazione di handicap dalla commissione sanitaria prevista dall art. 4, comma 1 della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8. Si prescinde dal riconoscimento dell invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo e/o di handicap per la concessione di determinati ausili e protesi aggiuntive, strettamente correlati a specifiche patologie, in tutti i casi indicati nel predetto punto 3 e nei casi indicati nell elenco degli ausili aggiuntivi concedibili, di cui al successivo punto 3.4.

14 92 Bollettino Ufficiale n. 23/I-II del Amtsblatt Nr. 23/I-II vom Prescrizione La prescrizione del dispositivo è effettuata dal medico specialista pubblico, dipendente o convenzionato, ovvero operante in strutture sanitarie o socio-sanitarie accreditate, limitatamente alle branche specialistiche oggetto di accreditamento. La prescrizione, che impegna la responsabilità del medico specialista, deve indicare chiaramente le proprietà del prodotto idonee a realizzare forme di riabilitazione più efficaci rispetto a quelle del Nomenclatore Tariffario o idonee a realizzare il recupero sociale e funzionale della disabilità, a norma dell articolo 1 della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8, il piano riabilitativo, i risultati attesi e la non esistenza di contro-indicazioni all utilizzo in sicurezza del dispositivo prescritto. 3.3 Domanda La domanda dell interessato è inviata al Distretto competente, anche tramite il Distretto di residenza, corredata dalla seguente documentazione: - certificazione di invalidità o di handicap, ove richiesta; - prescrizione del medico specialista; nella relazione vanno indicate le condizioni cliniche del paziente, il programma terapeutico di utilizzo del dispositivo, e all occorrenza, anche le quantità riferite ad anno o a mese; - preventivo di spesa della fornitura aggiuntiva. Non sono erogabili quali forniture aggiuntive: - gli oggetti di uso comune della vita quotidiana (ad es.: lampade, mobili, ecc.); - le apparecchiature diagnostiche; - gli ausili e le attrezzature di cui le persone possono fruire presso centri di riabilitazione, salvo i casi in cui per la gravità della loro condizione siano costretti ad una permanente assistenza a domicilio; - le protesi e i dispositivi per assistenza odontoiatrica e ortodontica; - gli ausili e forniture per la domotica; - gli interventi edilizi e strutturali di adattamento dell abitazione; - gli ausili e le attrezzature destinati all uso esclusivamente in ambiente scolastico e in ambiente lavorativo; - gli ausili e le apparecchiature la cui fornitura è già prevista da specifiche norme in materia. 3.4 Elenco dei dispositivi e ausili aggiuntivi erogabili I dispositivi e ausili aggiuntivi erogabili consistono in: a) ausili e dispositivi aventi carattere prettamente sanitario, indicati nell elenco, non riconducibili al Nomenclatore tariffario ma necessari per la cura di pazienti con gravi patologie, per i quali si ritiene opportuno garantire forme semplificate di fornitura; b) ausili e dispositivi di tipo socio-sanitario, ossia idonei a realizzare il recupero sia sociale che funzionale della disabilità. Elenco a) - ausili e dispositivi di tipo sanitario Descrizione Asta per flebo - cannule tracheostomiche, - aspiratori elettrici, - inalatore termale, - apparecchio aerosol, - umidificatore ambientale, - filtro per cannula tracheostomica, - copristoma per doccia, - protesi fonatoria Bracciali, calze elastiche, gambaletti elastici compressivi, collant compressivi, palmare compressivo Cateteri extratariffario Pompa per infusione Pompa ad infusione - accessori Stent ureterale urocontrol - set placche Set per drenaggio con catetere note per pazienti tracheostomizzati solo a favore di soggetti affetti da linfedema primitivo o secondario a malattie neoplastiche, difficilmente reversibile, comportante limitazioni funzionali

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