Reato di occultamento o distruzione di documenti contabili

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Reato di occultamento o distruzione di documenti contabili"

Transcript

1 Reato di occultamento o distruzione di documenti contabili N Condotte punibili: occultamento o distruzione a fini di evasione Rifiuto di esibizione della contabilità ai verificatori. Il reato non è conseguenza automatica Contabilità presso il commercialista Nei controlli incrociati le fatture del fornitore provano il reato

2 Sommario 1. Introduzione Occultamento fatture - Atteggiamento collaborativo Irrilevante - Reato si configura... 6 Cassazione Terza Sezione Penale - sentenza n del Fisco possiede i documenti utili alla ricostruzione del volume d affari Reato si configura... 7 Cassazione Terza Sezione Penale - sentenza n del Occultamento scritture - Documentazione presso il commercialista Rifiuto di esibizione penalmente irrilevante... 8 Cassazione - Terza Sezione Penale - sentenza n del Cassazione Terza Sezione Penale sentenza n del Cassazione Terza Sezione Penale sentenza n del Occultamento scritture Responsabilità del prestanome Reato commesso dagli amministratori di fatto Cassazione Terza Sezione Penale sentenza n del Occultamento scritture obbligatorie Fatture ritrovate presso terzi Prova del reato Cassazione Terza Sezione Penale sentenza n del Reperimento di un CD rom con la contabilità in nero Condotta di occultamento Reato si configura 14 Cassazione Terza Sezione Penale sentenza n del Automobile Documentazione all interno Furto Condotta di occultamento Cassazione Terza Sezione Penale sentenza n del Scritture obbligatorie Preliminari di compravendita Configurabilità del reato Cassazione Terza Sezione Penale sentenza n del Omessa dichiarazione Occultamento o distruzione scritture obbligatorie Amministratore punibile due volte Cassazione Terza Sezione Penale sentenza n del Occultamento o distruzione scritture obbligatorie Incerto luogo di consumazione del reato - Giudice competente Cassazione Prima Sezione Penale sentenza n del

3 1. Introduzione La presente raccolta riguarda la giurisprudenza relativa al reato di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all articolo 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Ai sensi della suddetta norma, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Inoltre, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento), il giudice deve sempre ordinare la confisca ex art. 12 bis D.Lgs. n. 74/2000, introdotto dal D.Lgs. n. 158 del Per i fatti commessi fino al 21 ottobre 2015, la confisca non può invece essere disposta e le pene si attestano da un minimo di sei mesi a un massimo di cinque anni. Mentre l art. 1, comma 143, L. n. 244/2007 (in vigore dal 1 gennaio 2008 e ora abrogato) limita l operatività della confisca ai casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del D.Lgs. n. 74/2000, l art. 12- bis inserito dal D.Lgs. n. 158/2015 nel D.Lgs. n. 74/2000 prevede l obbligatorietà della misura ablativa per tutti i delitti tributari, quindi anche per il caso di condanna o di patteggiamento per la fattispecie, prima esclusa, di occultamento o distruzione di documenti contabili, ex art. 10 del D.lgs. n. 74/00. Articolo 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000 Testo in vigore dal 15/04/2000 al 21/10/2015 Testo in vigore dal 22/10/2015 (D.Lgs. n. 158 del 2015, art. 6, co. 1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Dunque, il D.Lgs. n. 158/15, in vigore dal 22 ottobre 2015, ha inasprito il regime sanzionatorio del reato contemplato dall art. 10 del D.Lgs. n. 74/00 (pena aumentata nel minimo e confisca obbligatoria in caso di condanna o sentenza ex art. 444 c.p.p.), mentre non ha modificato le condotte punite, occultamento o distruzione, che pertanto restano i due differenti modi di commissione del reato. Si ha la condotta di occultamento quando i documenti vengono nascosti, mentre l ipotesi della distruzione è integrata dalla eliminazione delle scritture o dei documenti contabili, per esempio, mediante distruzione del supporto cartaceo o informatico, oppure mediante apposizioni di cancellature o abrasioni. 2

4 Le suddette condotte devono essere poste in essere con lo scopo di non consentire all Amministrazione finanziaria la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Fatti commessi fino al 21 ottobre 2015 Fatti commessi dal 22 ottobre 2015 Reclusione da 6 mesi a 6 anni Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni Sì confisca Abbiamo visto che l articolo 10 del D.Lgs. 74/2000 prevede due distinte condotte: l agente occulta le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione; l agente distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione. L individuazione dell una o dell altra condotta (occultamento o distruzione) rileva per verificare il momento di consumazione del reato, ai fini del computo della prescrizione (che estingue il reato). La giurisprudenza di legittimità a riguardo ha chiarito che: la distruzione configura un reato istantaneo che si realizza (momento consumativo) al momento dell eliminazione della documentazione; l occultamento ha invece natura permanente, nel senso che si protrae nel tempo, ossia la condotta antigiuridica perdura fintanto che è consentito il controllo da parte degli organi competenti dell Amministrazione (quindi, sino allo spirare dei termini previsti dalle leggi tributarie per l accertamento dell ammontare dei redditi o del volume degli affari - articoli 57 D.P.R. n. 633/1972 e 43 D.P.R. n. 600/1973). Occultamento Decorrenza della prescrizione Dal momento in cui gli agenti del fisco chiedono di esaminare la documentazione Distruzione Decorrenza della prescrizione Dal momento dell eliminazione della documentazione 3

5 Dalla giurisprudenza di legittimità emerge anche che: la condotta antigiuridica non può essere sanata dalla solerzia degli accertatori e dalla loro capacità di reperire aliunde elementi di prova con una ricostruzione ab externo attraverso riscontri incrociati (Cass. pen. n /2009). Ai fini della configurabilità del reato de quo, spiega la S.C., non è necessario che si verifichi in concreto una impossibilità assoluta di ricostruire il volume d'affari o dei redditi, essendo sufficiente anche una impossibilità relativa che sussiste anche se a tale ricostruzione si possa pervenire aliunde. Proprio perché la norma intende assicurare la trasparenza fiscale del contribuente, è irrilevante che delle operazioni non documentate venga effettuata la ricostruzione ab externo, attraverso riscontri incrociati, presso i soggetti economici cui si riferiscono quelle operazioni (cfr. Cass. pen. n. 3057/2008). La norma infatti, "sarebbe sostanzialmente inutiliter data ove si attribuisse alla solerzia degli accertatori ed alla loro capacità di reperire aliunde elementi di prova una sorta di efficacia sanante dell'illecita condotta dell'imprenditore. Ben difficilmente infatti questa condotta sarebbe sanzionata dal momento che in materia, di regola, in un modo o nell'altro, prima o poi, eventualmente procedendo a controlli incrociati, l'evasione fiscale viene scoperta. Essa per contro, acquista una precisa ragion d'essere anche perché responsabilizza l'imprenditore allorché si interpreta nel senso che la ricostruzione dei redditi e del volume di affari dell'impresa deve poter avvenire con i documenti che il titolare è tenuto a conservare - escluso pertanto qualsiasi riferimento ad una impossibilità assoluta di procedere a tale ricostruzione" (cfr. Cass. pen. n /2005); il delitto di distruzione o occultamento di scritture contabili o documenti obbligatori non richiede, per la sua integrazione, che si verifichi in concreto una impossibilità assoluta di ricostruire il volume d'affari o dei redditi, essendo sufficiente anche una impossibilità relativa, non esclusa quando a tale ricostruzione si possa pervenire in altro modo (cfr. Cass. pen. n /2009 cit.); l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto e sussiste anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante (cfr. Cass., n /2012 e n /2014); la presenza, presso gli archivi dell Agenzia delle Entrate, di documenti utili alla ricostruzione del volume d affari non scrimina la condotta di occultamento o distruzione delle scritture contabili, ex art. 10 D.Lgs. n. 74 del 2000 (Cass., n del 2014); può rispondere del reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili l imprenditore nel settore immobiliare che non conserva i preliminari di compravendita inibendo, così, all Amministrazione finanziaria la riscossione delle imposte sulle caparre. Il riferimento alle scritture richieste dalla "natura dell'impresa", non può ritenersi limitato al contenuto degli articoli 2421, 2478 e 2519 Codice civile, ma anche alla tipologia dell'attività svolta (Cass. pen. n. 1377/2012); non si configura il reato nel caso di mera mancata esibizione delle scritture contabili, salvo che la causa della condotta non sia la distruzione o l occultamento delle stesse. La mancata esibizione, quindi, non rileva se l occultamento e la distruzione non emergono nel corso del giudizio instaurato (Cass. pen. n /2015); 4

6 l imprenditore non può essere individuato come autore diretto del reato se ha affidato le scritture contabili al commercialista di fiducia, che poi non le ha esibite alla Guardia di Finanza (Cass. pen. n /2015). Di questi e di altri orientamenti espressi dai giudici di legittimità, si darà conto più approfonditamente qui di seguito. 5

7 2. Occultamento fatture - Atteggiamento collaborativo Irrilevante - Reato si configura Cassazione Terza Sezione Penale - sentenza n del 2014 L atteggiamento collaborativo, ai fini della ricostruzione del volume d affari, non fa venire meno l offensività della condotta di chi occulta i documenti contabili in occasione di una verifica fiscale. Il ricorrente è stato condannato dalla Corte d appello di Genova alla pena di otto mesi di carcere poiché riconosciuto colpevole del reato previsto dall articolo 10 del D.lgs. n. 74/2000. L imputato aveva infatti occultato un significativo numero di fatture, rendendo così impossibile la ricostruzione del volume d affari, a nulla rilevando, ad avviso della Corte territoriale, che, a seguito dei controlli incrociati (attraverso le dichiarazioni rese dai vari condomìni committenti), i verificatori fossero riusciti a evidenziare le operazioni economiche. Nel corso del giudizio di legittimità la difesa ha lamentato, per quanto qui interessa, la mancanza di motivazione della sentenza di condanna in relazione alla sussistenza dell elemento oggettivo del reato, avendo il giudice di merito trascurato di valutare la condotta collaborativa prestata dall imputato che aveva consentito di ricostruire il volume d affari. La doglianza per la Suprema Corte è infondata, giacché scrivono gli Ermellini - l impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d affari derivante dalla distruzione o dall occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto e sussiste anche quando è necessario procedere all acquisizione presso terzi della documentazione mancante. Nel caso di specie è incontroverso che l organo accertatore abbia acquisito la documentazione presso diverse amministrazioni condominiali, con la conseguenza che l attività collaborativa dell interessato, se valutabile come comportamento post delictum ai sensi dell articolo 133 c.p., non è idoneo a determinare l inoffensività della condotta. I giudici del Palazzaccio annullano comunque la sentenza di condanna oggetto del ricorso perché il reato si è estinto per prescrizione. A proposito della prescrizione, la sentenza 15177/14 ribadisce l indirizzo secondo cui il reato di occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione - a differenza della condotta di distruzione, che realizza un ipotesi di reato istantaneo costituisce un reato permanente che si consuma al momento dell ispezione e, cioè, nel momento in cui gli agenti chiedono di esaminare detta documentazione, perché è da questo momento, ossia dal momento in cui non si ottempera all obbligo di esibirla o di allegarla alla dichiarazione, che cessa la situazione antigiuridica (anche formale) che si è protratta nel tempo in virtù della condotta dell autore del reato ed è da questo momento che decorre pertanto il dies a quo per il computo del termine di prescrizione (vedi anche Cass. n /06). 6

8 3. Fisco possiede i documenti utili alla ricostruzione del volume d affari Reato si configura Cassazione Terza Sezione Penale - sentenza n del 2014 La presenza, presso gli archivi dell Agenzia delle Entrate, di documenti utili alla ricostruzione del volume d affari non scrimina la condotta di occultamento o distruzione delle scritture contabili ex art. 10 D.Lgs. n. 74 del La Corte d appello di Brescia ha dichiarato l amministratore di una SNC responsabile del reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, ex art. 10 D.Lgs. n. 74 del Con il ricorso per cassazione l imputato ha denunciato il vizio di violazione di legge per avere il giudice di merito ritenuto integrato il reato in questione, atteso che la polizia tributaria aveva accertato, antecedentemente ai fatti di cui al procedimento penale in corso, l avvenuta emissione di fatture per operazioni inesistenti. Pertanto, negli archivi dell Agenzia delle Entrate erano già presenti gli elementi che permettevano di calcolare l ammontare del volume d affari e del reddito del contribuente, con la conseguenza che la condotta tenuta nella fattispecie non era idonea a impedire o a ostacolare fortemente l attività accertatrice dell Amministrazione. Ebbene, la Suprema Corte ha ritenuto la doglianza infondata. È già stato chiarito, precisano gli Ermellini, che il delitto di distruzione o occultamento di scritture contabili o documenti obbligatori, non richiede, per la sua integrazione, che si verifichi in concreto una impossibilità assoluta di ricostruire il volume d'affari o dei redditi, essendo sufficiente anche una impossibilità relativa, non esclusa quando a tale ricostruzione si possa pervenire in altro modo (cfr. Cass. tra le altre n del 2009). Recentemente è stato ribadito, in tema di reati tributari, che l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto e sussiste anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante (cfr. Cass. n del 2012 e n del 2014). In conclusione, sulla scorta di tale orientamento consolidato, la Terza Sezione Penale del Palazzaccio ha dichiarato inammissibile il ricorso dell imputato, che è stato condannato al pagamento delle spese processuali oltre alla somma di mille euro, in favore della Cassa delle ammende. 7

9 4. Occultamento scritture - Documentazione presso il commercialista Rifiuto di esibizione penalmente irrilevante Cassazione - Terza Sezione Penale - sentenza n del 2016 Il reato di occultamento di documenti contabili si configura anche quando è necessario procedere all acquisizione della documentazione mancante presso lo studio del commercialista. Con la sentenza in esame, la Suprema Corte ha ribadito l orientamento consolidato secondo cui, in tema di reati tributari, l impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d affari derivante dalla distruzione o dall occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando sia necessario procedere all acquisizione presso terzi della documentazione mancante (Cass. n /2014, n /2012, n /2009). È stata pertanto respinta la doglianza dell imputato centrata sull erronea applicazione della legge penale. Sotto tale profilo la difesa ha censurato l operato della Corte d appello che avrebbe pronunciato sentenza di condanna in assenza dei presupposti di cui all art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000; e ciò perché non solo tutta la contabilità poteva essere ricostruita aliunde, ma l imputato non aveva occultato alcunché, atteso che la documentazione contabile tutta era custodita presso lo studio di un commercialista. Nel pronunciare il rigetto del ricorso, con definitiva conferma del giudizio di responsabilità, gli ermellini hanno ritenuto di non poter rilevare la prescrizione maturata prima della sentenza di appello: Ed invero si legge nella sentenza n /16 come affermato recentemente dal Supremo Collegio (Sez. U., 17 dicembre 2015, Ricci, non ancora depositata), la Corte di cassazione, adita con ricorso inammissibile, non può dichiarare la prescrizione del reato intervenuta prima della sentenza d appello, ma non rilevata né eccepita in questa sede o nei motivi di ricorso. Esattamente come nel caso di specie. Cassazione Terza Sezione Penale sentenza n del 2015 Il contribuente che dichiari che le scritture contabili si trovano presso il commercialista deve esibire l attestazione del professionista recante la specificazione delle scritture contabili in loro possesso. La mancata esibizione dell attestazione o il rifiuto del soggetto terzo all esibizione delle scritture stesse o la sua opposizione all accesso degli organi accertatori, comportano come unica conseguenza legalmente prevista che i libri, i registri, le scritture e i documenti contabili non possono essere più presi in considerazione in favore del contribuente. La Suprema Corte ha annullato con rinvio la condanna pronunciata nei confronti del titolare di una ditta individuale. L uomo, precisamente, è stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione in relazione al reato di cui all articolo 10 del D.Lgs. n. 74/00, per avere distrutto, secondo la Corte d appello di Trieste, le scritture 8

10 contabili e i documenti di cui era obbligatoria la conservazione, al fine di evadere le imposte sui redditi e l IVA relativamente agli anni e Il Tribunale, invece, aveva mandato assolto l imprenditore, per non aver commesso il fatto, posto che, in base alle prove testimoniali raccolte, doveva ritenersi veritiera la tesi difensiva, secondo cui le scritture contabili erano all epoca effettivamente detenute dal commercialista di fiducia che, tuttavia, nulla aveva consegnato alla Guardia di Finanza che si era recata presso il suo studio su indicazione dell imputato. Ebbene, investita della questione la Suprema Corte ha reputato ingiustificata l affermazione di colpevolezza del ricorrente da parte del giudice dell appello perché la decisione demolitaria della sentenza di assoluzione è avvenuta in virtù di un analisi parziale (oltreché giuridicamente non corretta) del compendio probatorio valutato dal Tribunale. Ad avviso degli Ermellini, il disinteresse che la Corte d appello afferma esser stato mostrato dall imputato per le sorti della documentazione contabile, comunque consegnata al commercialista, prelude, semmai, a un rimprovero per un atteggiamento psicologico di natura colposa che, di per sé, non può contraddittoriamente fondare una condanna per un delitto a connotazione specificamente dolosa, attribuito all imputato come autore diretto e non come concorrente. Sotto altro profilo, se è vero che il contribuente che dichiari che le scritture contabili si trovano presso altri soggetti deve esibire l attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture contabili in loro possesso, è altrettanto vero che la mancata esibizione dell attestazione o il rifiuto del soggetto terzo all esibizione delle scritture stesse o la sua opposizione all accesso degli organi accertatori, comportano come unica conseguenza legalmente prevista che i libri, i registri, le scritture e i documenti contabili non possono essere più presi in considerazione in favore del contribuente. Dunque, la mancata esibizione dell attestazione non si trasforma automaticamente in una mancanza di prova della tenuta delle scritture da parte del terzo; certamente ciò non può accadere nel processo penale che non tollera prove legali e nel quale la ricostruzione del fatto storico che integra la fattispecie di reato si alimenta del principio del libero convincimento del giudice e non soffre i limiti probatori eventualmente previsti per l accertamento dei medesimi fatti ad altri fini. La Suprema Corte, pertanto, ha annullato la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d appello che dovrà procedere a nuovo giudizio. Cassazione Terza Sezione Penale sentenza n del 2015 Non basta la mancata esibizione delle scritture contabili per far scattare il reato di cui all articolo 10 del D.Lgs. n. 74/2000; occorre che la causa della condotta sia la loro distruzione o il loro occultamento. La mancata esibizione, quindi, non rileva se l occultamento e la distruzione non emergono nel corso del giudizio instaurato. La Suprema Corte ha mandato assolto un imprenditore che la Corte d appello aveva riconosciuto responsabile del reato di cui all art. 10 del D.P.R. n. 74 del 2000 per avere omesso di esibire, per gli anni d imposta 2005 e 2006, il libro degli inventari e le schede del libro mastro, documenti ritenuti rientranti dal giudice di merito fra le scritture contabili obbligatorie. 9

11 L imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo dell affermazione della sussistenza del reato, sebbene non fosse stata preventivamente provata l istituzione dei libri contabili in questione (libro degli inventari e libro mastro); al momento dell'accertamento della GdF non era ancora scaduto il termine per l istituzione del libro degli inventari, mentre il mastro non rientra nel novero delle scritture da tenersi obbligatoriamente. Il ricorso è risultato fondato, quindi accolto. Il capo d imputazione contestato al ricorrente prevede, quale condotta costituente reato, la mancata esibizione, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di talune delle scritture contabili la cui tenuta sarebbe obbligatoria per l'impresa commerciale. In realtà, la norma contestata, cioè l art. 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000, prevede quale precetto, non tanto la mancata esibizione di dette scritture contabili, quanto la loro distruzione oppure il loro occultamento. Si tratta evidentemente di condotte fra loro sostanzialmente diverse, sebbene, in astratta ipotesi, ambedue finalizzate a rendere impossibile o quantomeno più difficoltosa, onde realizzare l'evasione dall'obbligo di contribuzione tributaria, la ricostruzione della situazione contabile e finanziaria dell impresa soggetta all imposizione tributaria. La divergenza naturalistica, si legge in sentenza, fra la fattispecie contestata ed accertata, e la fattispecie sanzionata dalla norma in ragione della quale è intervenuta la condanna a carico del ricorrente, considerata unitamente alla irrilevanza penale della mera mancata esibizione delle scritture in questione (se non derivante causalmente la loro distruzione o dal loro occultamente, condotte in questo caso non ascritte al P. nel libello introduttivo del giudizio penale) risolvendosi essa in una palese violazione di legge che si assume violata, comporta, quale conseguenza l'annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio, perché il fatto, quale descritto dal precetto normativo che si assume violato, non sussiste. Quindi la Suprema Corte manda assolto l imprenditore con la formula perché il fatto non sussiste. 10

12 5. Occultamento scritture Responsabilità del prestanome Reato commesso dagli amministratori di fatto Cassazione Terza Sezione Penale sentenza n del 2016 La responsabilità penale dell'amministratore di diritto prestanome può essere affermata a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento ex art. 40, cpv. c.p., ma a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto della norma penale incriminatrice. Pertanto la testa di legno non può essere condannata per il reato previsto dall art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000 se non si dimostra che ha partecipato consapevolmente all occultamento o distruzione della contabilità da parte degli effettivi amministratori. La Corte d appello di Ancona ha riconosciuto il ruolo di testa di legno dell imputato e lo ha condannato alla pena di mesi 6 di reclusione oltre pene accessorie per il reato di cui all art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000 in relazione a tutti i registri contabili obbligatori della società da lui formalmente rappresentata e a una fattura. Nel successivo giudizio di legittimità il difensore ha dedotto con successo il vizio di motivazione sotto il profilo del dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice. E infatti, pur avendo riconosciuto il ruolo di testa di legno dell imputato e nonostante il medesimo si fosse dimostrato collaborativo con gli inquirenti (indicando, fra l altro, il commercialista incaricato della tenuta della contabilità all epoca dei fatti), la Corte territoriale ha ritenuto configurato il reato, senza però motivare sul punto, non avendo chiarito su quali basi si fosse pervenuti alla conclusione che il prestanome fosse consapevole del disegno degli effettivi amministratori. Ebbene, secondo la Suprema Corte, nel caso in esame, ciò che difetta è proprio il necessario approfondimento in ordine alla configurabilità del dolo specifico normativamente richiesto ai fini della perseguibilità penale della condotta prevista dal D.Lgs. n. 74 del 2000, atteso che l affermazione della Corte territoriale basata sulla presunzione secondo cui questi, per il sol fatto di essere prestanome nell interesse degli effetti gestori della società, non poteva ignorare di essere il diretto responsabile della tenuta delle scritture contabile e della presentazione delle dichiarazioni fiscali per le tre annualità indicate non è sufficiente a sorreggere una condanna, dovendosi individuare elementi di natura diversa da quelli presuntivamente indicati dalla Corte territoriale, che supportino il fine specifico richiesto dalla norma penale incriminatrice. Il reato in contestazione, precisano i supremi giudici, richiede quale elemento soggettivo il dolo specifico; occorre, cioè, che il soggetto abbia coscienza e volontà di occultare e distruggere i documenti contabili, col preciso intento di rendere impossibile la ricostruzione dei rediti o del volume d affari. Deve inoltre esistere la volontà di evadere le imposte dirette o l IVA, di conseguire rimborsi oppure di consentire l evasione a terzi, anche se poi tale obiettivo non si realizza (essendo quello previsto dall art. 10 del D.Lgs. n. 74/00 un reato di pericolo ). Ne discende che la responsabilità penale dell'amministratore di diritto - qual è il ricorrente nel caso in esame - può sì essere affermata, posto che risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento ex artt. 40, cpv. c.p. ma a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto della norma penale incriminatrice (v. Cass. Sez. 3 n del 2011). La sentenza di condanna è stata perciò annullata con rinvio. 11

13 6. Occultamento scritture obbligatorie Fatture ritrovate presso terzi Prova del reato Cassazione Terza Sezione Penale sentenza n del 2016 Le fatture acquisite presso terzi dimostrano il reato previsto dall art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000 quando il contribuente non è in grado di esibirle agli organi di controlli. Le fatture di vendita rinvenute presso il fornitore, oltre a provare un reddito in capo a quest ultimo, incidono senza dubbio sulla ricostruzione dei redditi del destinatario delle stesse, in quanto rappresentative di costi sostenuti. Nel corso di una verifica fiscale effettuata nei confronti di una società che vendeva prodotti alimentari sono state rinvenute fatture per cessioni di merci che poi non sono state reperite nel controllo incrociato a carico delle società acquirenti. Ne è derivata la contestazione di occultamento o distruzione di documenti contabili nei confronti del legale rappresentante di una delle imprese acquirenti. Contestazione che ha portato alla condanna dell uomo sia da parte del Tribunale sia della Corte d appello. Di poi il giudizio di cassazione che è terminato con la conferma definitiva del verdetto di colpevolezza. Nel giudizio in Cassazione la difesa dell imprenditore ha lamentato la mancata configurabilità del reato de quo, stante l assenza di elementi obiettivi dai quali desumere l esistenza dei documenti contabili oggetto materiale della contestazione. Ebbene, i supremi giudici non hanno diviso tale doglianza. I giudici del Palazzaccio hanno osservato che la fattispecie incriminatrice prevede: una doppia alternativa condotta riferita ai documenti contabili (la distruzione e l'occultamento totale o parziale); un dolo specifico di evasione (propria o di terzi); un evento costitutivo, rappresentato dalla sopravvenuta impossibilità di ricostruire, mediante i documenti, i redditi o il volume degli affari al fine delle imposte sui redditi o dell IVA. È evidente, secondo gli ermellini, che si tratta di un reato a condotta vincolata commissiva con un evento di danno, rappresentato dalla perdita della funzione descrittiva della documentazione contabile. Ne deriva che la condotta del reato de quo non può sostanziarsi in un mero comportamento omissivo, ossia il non avere tenuto le scritture in modo tale che sia stata obbiettivamente più difficoltosa - ancorché non impossibile - la ricostruzione ex aliunde ai fini fiscali della situazione contabile, ma richiede, per l'integrazione della fattispecie penale, un quid pluris a contenuto commissivo consistente nell'occultamento o nella distruzione di tali scritture. La decisione impugnata è dunque apparsa giuridicamente corretta perché la Corte d Appello ha dato rilievo all accertata circostanza del rinvenimento, nel corso della verifica fiscale effettuata nei confronti di altra società, di fatture di vendite attestanti il rapporto intercorrente con l azienda dell imputato, mentre quest ultimo alla Guardia di Finanza non aveva esibito alcun documento contabile. 12

14 Dunque, scrivo i supremi giudici, il mancato rinvenimento delle stesse appare essere stato correttamente interpretato dalla Corte territoriale come elemento di prova del loro occultamento o della loro distruzione. Le fatture di vendita in questione, secondo gli ermellini, oltre ad essere dimostrative di un reddito in capo all emittente, incidono sulla ricostruzione dei redditi del destinatario delle stesse, in quanto rappresentative di costi sostenuti; e nella fattispecie, sempre secondo gli ermellini, è integrata anche la previsione di dolo specifico, atteso che quest ultimo consiste testualmente nel fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentire l evasione a terzi (cfr. Cass. n /2015). Con riguardo al dolo specifico la Corte d Appello ha dato rilievo alla circostanza che il ricorrente gestiva società inattive, prive di sede legale contabile, costituite al solo scopo di ricevere merce da immettere sul mercato a costo concorrenziale, grazie all evasione delle imposte; così che era dimostrato, sulla base delle stesse argomentazioni, anche l evento dell impossibile ricostruzione del volume degli affari stante l assenza della documentazione contabile. In conclusione la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell imprenditore, il quale è stato condannato a pagare le spese processuali e la somma di euro alla Cassa delle Ammende. 13

15 7. Reperimento di un CD rom con la contabilità in nero Condotta di occultamento Reato si configura Cassazione Terza Sezione Penale sentenza n del 2013 Il rinvenimento di un CD rom contenente la contabilità in nero dell azienda non esclude l elemento soggettivo del reato di occultamento o distruzione di documenti contabili. Per evitare la responsabilità penale è necessario assolvere tutte le formalità previste dalla legge sulla tenuta delle scritture. Gli Ermellini hanno confermato una sentenza della Corte d appello di Lecce che aveva condannato a un anno e tre mesi di reclusione un imprenditore, poiché riconosciuto responsabile del reato ex art. 10 D.Lgs. n. 74 del Del tutto inutili si sono rivelati i tentativi della difesa di giustificare il mancato ritrovamento di buona parte della contabilità aziendale. Inutile si è rivelato altresì l espediente di spostare l attenzione dei giudici su un CD rom contenente una sorta di contabilità parallela rinvenuto in sede di verifica. Secondo gli assunti difensivi, infatti, il rinvenimento del supporto informatico avrebbe dovuto dimostrare in modo inconfutabile l assenza di volontà di occultare il volume d affari dell azienda. Ebbene, pur avendo dichiarato il ricorso dell imprenditore inammissibile, ai sensi dell articolo 581 lett. c) cod. proc. pen., la Terza Sezione Penale osserva: la Corte d appello di Lecce, attraverso un percorso argomentativo coerente e del tutto immune da vizi logici ha già risposto alle critiche che oggi vengono riproposte circa la valenza del CD rom rinvenuto (considerato condividendo le argomentazioni del primo giudice un documento e una fonte diversa da quella la cui tenuta è imposta dalla legge), circa la finalità di evasione fiscale perseguita dall imputato, circa l inapplicabilità della prescrizione (attesa la natura permanente del reato) e circa l impossibilità di concedere benefici. 14

16 8. Automobile Documentazione all interno Furto Condotta di occultamento Cassazione Terza Sezione Penale sentenza n del 2015 Il reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili si configura anche nel caso in cui l Amministrazione finanziaria abbia potuto ricostruire induttivamente il reddito d impresa. Inutile, poi, sostenere il furto dell autovettura, se dalla denuncia all autorità giudiziaria emerge chiaramente che nel mezzo non erano custodite le scritture obbligatorie, ma solo alcune fatture e dei foglietti inerenti all attività d impresa. Gli ermellini hanno rigettato il ricorso proposto da un soggetto accusato di vari reati tra cui quello fiscale previsto dall art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000. L uomo non aveva ottemperato alla richiesta dei verificatori di esibire la documentazione contabile dell azienda, assumendo che fosse stata rubata unitamente all autovettura di sua proprietà in cui detta documentazione si trovava custodita. Giustificazione questa che in giudizio non ha retto. Per il giudice dell appello, che ha ritenuto configurato il reato fiscale in contestazione, i documenti contenuti nel veicolo rubato non erano le scritture contabile obbligatorie, ma semplicemente varie fatture e foglietti come affermato dallo stesso imputato nella denuncia presentata all A.G. In ogni caso era irrilevante che fosse stato possibile ricostruire il reddito d impresa, posto che la ricostruzione in via presuntiva non è equiparabile a quella realizzabile sulla base della documentazione contabile non esibita. Ebbene, la Suprema Corte ha reso definitivo il verdetto di responsabilità pronunciato dal giudice di secondo grado. La Corte territoriale, con motivazione adeguata secondo gli ermellini, ha ritenuto certa la distruzione o, comunque, l occultamento delle scritture obbligatorie a opera dell imputato. A proposito del furto dell auto, in particolare, il collegio territoriale ha smontato la tesi difensiva facendo riferimento alla denuncia di furto dalla quale è emerso che all interno dell autovettura c erano solamente per come dichiarato dall imprenditore varie fatture e fogliettini relativi alla mia attività lavorativa ; quindi documenti che non potevano certo identificarsi con le scritture contabili obbligatorie. A ciò si è aggiunta la constatazione che dopo l asserita sottrazione da parte di terzi, non erano state ripristinate le scritture in questione. Ma la sentenza di seconde cure, secondo gli ermellini, è pure conforme alla giurisprudenza di legittimità formatasi con riguardo al reato contemplato dall art. 10 del D.Lgs. n.74/2000: proprio perché la norma intende assicurare la trasparenza fiscale del contribuente, è irrilevante che la ricostruzione delle operazioni non documentate sia effettuata ab externo, attraverso riscontri incrociati, presso i soggetti economici cui si riferiscono quelle operazioni. La norma, infatti, si legge in sentenza, "sarebbe sostanzialmente inutiliter data ove si attribuisse alla solerzia degli accertatori ed alla loro capacità di reperire aliunde elementi di prova una sorta di efficacia sanante dell'illecita condotta dell'imprenditore. 15

17 Ben difficilmente infatti questa condotta sarebbe sanzionata dal momento che in materia, di regola, in un modo o nell'altro, prima o poi, eventualmente procedendo a controlli incrociati, l'evasione fiscale viene scoperta. Essa per contro, acquista una precisa ragion d'essere anche perché responsabilizza l'imprenditore allorché si interpreta nel senso che la ricostruzione dei redditi e del volume di affari dell'impresa deve poter avvenire con i documenti che il titolare è tenuto a conservare escluso pertanto qualsiasi riferimento a un impossibilità assoluta di procedere a tale ricostruzione". 16

18 9. Scritture obbligatorie Preliminari di compravendita Configurabilità del reato Cassazione Terza Sezione Penale sentenza n del 2012 Commette reato l imprenditore nel settore immobiliare che occulta i preliminari di compravendita per impedire all Amministrazione finanziaria la riscossione delle imposte. Il preliminare rientra tra i documenti rilevanti ai fini del reato, in quanto il riferimento alle scritture richieste dalla "natura dell'impresa", non può ritenersi limitato al contenuto degli articoli 2421, 2478 e 2519 c.c., ma anche alla tipologia dell'attività svolta. Il Giudice per l udienza preliminare ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di un immobiliarista per il reato di cui all'articolo 10, D.Lgs. 74\2000. Nella specie, all imputato è stato contestato l occultamento, a fine di evasione, di tre contratti preliminari di compravendita concernenti altrettanti immobili in ordine ai quali il prezzo effettivamente corrisposto era stato successivamente ridotto in sede di rogito. Il GUP ha ritenuto che il contratto preliminare non rientrasse tra i documenti di cui era obbligatoria la conservazione. L'articolo 22 del D.P.R. 600/73 impone l'obbligo di conservazione, oltre che di scritture e registri previsti dalla normativa civilistica e fiscale, anche degli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e inviate. Questa elencazione ripresa dall'articolo 2214, comma 2 del codice civile - che non ricomprende, tra la documentazione obbligatoria il preliminare di compravendita - secondo il GUP, doveva ritenersi tassativa. Ebbene, la Procura della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione affermando di non condividere la lettura dell'articolo 10, D.lgs. 74\2000 offerta dal giudice, il quale aveva escluso che il contratto preliminare potesse annoverarsi tra i documenti di cui è obbligatoria la conservazione. Ad avviso della Pubblica Accusa, il documento in questione va collocato nella generica elencazione descrittiva di cui al comma 2 dell'articolo 2214 c.c., ciò: in considerazione della attività svolta dalla società dell'imputato nel campo immobiliare, è della prassi corrente che prevede il versamento, da parte dell'acquirente, di una caparra della quale viene data quietanza con la sottoscrizione dell'atto, tanto da poter definire il contratto quale pezza d'appoggio documentale dell'operazione di riscossione della quale deve essere curata la custodia. Al Supremo Collegio il ricorso è apparso fondato. Gli Ermellini premettono che l art. 10 del D.lgs. 74/2000 ha l evidente finalità di assicurare, attraverso l'esame della documentazione contabile, l adeguato controllo delle attività imprenditoriali ai fini fiscali, come emerge dall'espresso riferimento alla "ricostruzione dei redditi o del volume d affari che, di fatto, l'occultamento o la distruzione dei documenti impedisce. Ovviamente, i documenti da conservarsi obbligatoriamente sono quelli che riguardano fatti aventi rilievo sotto il profilo fiscale, la cui individuazione, deve essere effettuata tenendo conto del disposto dell'articolo 22, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973. Ciò premesso, i supremi giudici hanno concluso che: il richiamato articolo 22, al secondo comma, 17

19 nell'individuare i tempi di conservazione delle scritture contabili si riferisce anche a quelle obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali, richiamando poi nel comma successivo, quelle menzionate in sentenza, cosicché l'osservazione del Pubblico Ministero, secondo il quale il richiamo può ritenersi effettuato anche alle altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa appare pertinente. Deve, altresì, osservarsi che il riferimento alle scritture richieste dalla natura dell'impresa per quel che qui interessa, non può ritenersi limitato al contenuto degli articoli 2421, 2478 e 2519 C.C. ma anche alla tipologia dell'attività svolta. Per quanto attiene alla figura dell'agente immobiliare è pacifico che la conclusione dell'affare ed il conseguente diritto alla provvigione per il mediatore coincide con la conclusione del contratto preliminare e non del rogito notarile, con la conseguenza, per quanto attiene agli aspetti fiscali, che quanto corrisposto da coloro che hanno concluso l'affare ha natura di costo deducibile e, per l'agente immobiliare, di ricavo imponibile. A parere del Suprema Collegio, dunque, il contratto preliminare ben poteva ritenersi ricompreso, per quanto riguarda la responsabilità penale in caso di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'articolo 10 del D.lgs. 74\2000, tra la documentazione di cui è obbligatoria la conservazione. Pertanto la sentenza di assoluzione è stata annullata con rinvio. 18

20 10. Omessa dichiarazione Occultamento o distruzione scritture obbligatorie Amministratore punibile due volte Cassazione Terza Sezione Penale sentenza n del 2014 Non c è violazione del principio del ne bis in idem se l amministratore di società viene condannato una prima volta per il reato di omessa dichiarazione e una seconda volta per quello di distruzione od occultamento delle scritture contabili. Gli ermellini hanno confermato la condanna alla pena (condizionalmente sospesa) di mesi 8 di reclusione inflitta dalla Corte d appello di Lecce all amministratore di una SRL, imputato del reato di cui all articolo 10 del D.Lgs. 74 del 2000 in concorso con altri. La difesa ha fatto presente che il ricorrente aveva già subito un processo per il reato di omessa dichiarazione ex art. 5 D.Lgs. n. 74/2000 che si era chiuso con una sentenza versata in atti; sicché, nel condannarlo per il reato di cui all articolo 10 del medesimo D.Lgs., la Corte d appello leccese era incorsa nella violazione dell articolo 649 del codice di procedura penale secondo cui: L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo. La Suprema Corta ha ritenuto la doglianza infondata. I giudici penali del Palazzaccio hanno osservato che, ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento e nesso causale ) e con riguardo alle circostanze di tempo di luogo e di persona (cfr. SS.UU. n /05); corrispondenza che giustamente non è stata ravvisata dal giudice di merito, posto che la violazione in relazione alla quale è stata resa, nel 2010, dal Tribunale di Brindisi la sentenza prodotta dalla difesa ha riguardato una condotta (l omessa dichiarazione) del tutto distinta e autonoma, sia sul piano naturalistico che su quello giuridico, rispetto a quella dedotta nel presente giudizio (ossia, la distruzione e/o occultamento della documentazione contabile della società allo scopo di non consentire la ricostruzione dell effettivo volume d affari e del reddito d impresa relativamente agli anni dal 2002 al 2005). Insomma, le fattispecie di reato in questione sono tra loro del tutto distinte, seppure finalisticamente collegate, pertanto la Corte d appello ha fatto benissimo a ritenere che la sentenza invocata dalla difesa fosse inutilizzabile per sostenere l esistenza di un ipotesi ne bis in idem. E allora gli ermellini hanno dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna dell amministratore al pagamento delle spese processuali e al versamento di mille euro alla Cassa delle Ammende. 19

21 11. Occultamento o distruzione scritture obbligatorie Incerto luogo di consumazione del reato - Giudice competente Cassazione Prima Sezione Penale sentenza n del 2013 Ove non sia individuabile il posto esatto in cui è stato commesso il reato previsto dall articolo 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000, il giudice penale territorialmente competente è quello del luogo in cui è avvenuto l accertamento. Gli Ermellini hanno deciso sul conflitto di competenza sollevato dal GIP del Tribunale di Mantova nei confronti del GUP del Tribunale di Paola. Quest ultimo Giudice si era infatti dichiarato incompetente a conoscere dei reati di natura fiscale attribuiti all imputato, trasmettendo gli atti al giudice lombardo, che si era a sua volta dichiarato incompetente, non essendo nota la località ove l imputato avesse effettivamente occultato e distrutto la documentazione contabile. Particolare questo che induceva a ritenere irrilevante il domicilio fiscale della società e la competenza Tribunale di Paola, quale giudice del luogo dell accertamento del reato contestato all imprenditore. Ebbene, la Suprema Corte ha dato ragione all Autorità giudiziaria di Mantova. Infatti, ove non sia individuabile il luogo preciso e puntuale di commissione del reato fiscale, occorre fare ricorso al criterio dell accertamento tributario, quale luogo che incardina la competenza territoriale, secondo l articolo 18, comma 1, D.Lgs. n. 74 del 2000, con prevalenza rispetto a quanto disposto dall articolo 8 cod. proc. pen. Alla luce di tale principio, la Suprema Corte ha disposto la trasmissione degli atti al GUP presso il Tribunale calabrese. 20

22 Prossime uscite Titolo DATA Reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte Irap e professionisti. L evoluzione giurisprudenziale

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 25 10.04.2014 Occultamento delle scritture. La crisi d impresa prova il dolo La condotta penalmente rilevante si protrae sino al momento dell

Dettagli

Cassazione Penale, Sez. 3, 15 febbraio 2011, n. 5604 - Impastatrice non idonea ai fini della sicurezza

Cassazione Penale, Sez. 3, 15 febbraio 2011, n. 5604 - Impastatrice non idonea ai fini della sicurezza Cassazione Penale, Sez. 3, 15 febbraio 2011, n. 5604 - Impastatrice non idonea ai fini della sicurezza - Datore di Lavoro - Macchina ed Attrezzatura di Lavoro - Lavoratore Responsabilità della amministratrice

Dettagli

RISOLUZIONE N. 28/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 28/E QUESITO RISOLUZIONE N. 28/E Direzione Centrale Normativa Roma, 12 marzo 2014 OGGETTO: Interpello ordinario Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Applicazione dell imposta di registro alle ordinanze di inammissibilità

Dettagli

La certificazione delle ritenute d'acconto

La certificazione delle ritenute d'acconto COMITATO REGIONALE TOSCANO GEOMETRI Via Volturno 10/12/C - 50019 Osmannoro - Sesto Fiorentino - FIRENZE Tel. 055/5002380 - Fax 055/5522399 Cod. Fiscale 80011550482 E-mail - comtoscanogeometri@libero.it

Dettagli

Acquisto dei beni immobili a titolo di usucapione: la Cassazione torna sul tema dei presupposti

Acquisto dei beni immobili a titolo di usucapione: la Cassazione torna sul tema dei presupposti USUCAPIONE Acquisto dei beni immobili a titolo di usucapione: la Cassazione torna sul tema dei presupposti Con la sentenza in rassegna la Seconda Sezione della S.C. ritorna, ancora una volta, sulla questione

Dettagli

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 5 21.01.2016 Dichiarazione infedele: nuove soglie retroattive Il favor rei cancella il reato Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Reati tributari

Dettagli

Commette reato il padre che registra le telefonate dei figli minorenni

Commette reato il padre che registra le telefonate dei figli minorenni Commette reato il padre che registra le telefonate dei figli minorenni Recentemente, la Suprema Corte (sentenza n. 41192 del 3 ottobre 2014), ha confermato la decisione dei Giudici territoriali che avevano

Dettagli

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 18 14.05.2014 L omesso deposito del bilancio Il deposito deve avvenire entro 30 giorni dall approvazione Categoria: Bilancio e Contabilità Sottocategoria:

Dettagli

OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della proposta di transazione fiscale

OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della proposta di transazione fiscale RISOLUZIONE N. 3/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 gennaio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della

Dettagli

Fiscal News N Omessa IVA. Soglia di punibilità allineata all infedele dichiarazione. La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News N Omessa IVA. Soglia di punibilità allineata all infedele dichiarazione. La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 110 11.04.2014 Omessa IVA. allineata all infedele dichiarazione Il mancato versamento commesso fino al 17 settembre 2011 è punibile solo se l

Dettagli

STUDIO LEGALE ROSADI-SOFFIENTINI ASSOCIATII. Copyright 2014 Studio Legale Rosadi-Soffientini Associati Tutti i diritti riservati

STUDIO LEGALE ROSADI-SOFFIENTINI ASSOCIATII. Copyright 2014 Studio Legale Rosadi-Soffientini Associati Tutti i diritti riservati Italia Oggi del 23/09/2014 Siti web con omessa o Inidonea informativa privacy STUDIO LEGALE DATI STATISTICI 2013 Tabella 6 Relazione 2013 Autorità Garante Pag. 224 DATI STATISTICI 2013 Fonte Autorità Garante

Dettagli

5 Il giudizio sul bilancio di Gianluca Alparone

5 Il giudizio sul bilancio di Gianluca Alparone di Gianluca Alparone 5.1 Premessa Redatto il progetto di bilancio a cura dell organo amministrativo, tutte le società per azioni e le società a responsabilità limitata che superano i limiti parametrici

Dettagli

Conservazione digitale e dichiarazioni fiscali

Conservazione digitale e dichiarazioni fiscali Conferenza organizzata dall Associazione ICT Dott.Com Conservazione digitale e dichiarazioni fiscali Direzione Regionale del Piemonte a cura di Sandra Migliaccio Ufficio Consulenza 1 20 novembre 2015 La

Dettagli

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI. Regolamento in materia di definizione agevolata dei tributi Comunali.

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI. Regolamento in materia di definizione agevolata dei tributi Comunali. Comune di Canicattì Provincia di Agrigento REGOLAMENTO IN MATERIA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI Regolamento in materia di definizione agevolata dei tributi Comunali. - Art.1 Ambito di Applicazione

Dettagli

NOTA OPERATIVA N 13/2013

NOTA OPERATIVA N 13/2013 NOTA OPERATIVA N 13/2013 OGGETTO: ritenute d acconto, regole per lo scomputo - Introduzione I sostituti di imposta devono operare le ritenute sui compensi erogati a determinati soggetti (lavoratori autonomi,

Dettagli

Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze comunali

Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze comunali COMUNE DI CIS PROVINCIA DI TRENTO Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative dovute per violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze comunali Approvato con deliberazione del Consiglio

Dettagli

Transfer pricing e IRAP. Legge di Stabilità 2014: sanzioni Irap dal 2013

Transfer pricing e IRAP. Legge di Stabilità 2014: sanzioni Irap dal 2013 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 16 17.01.2014 Transfer pricing e IRAP Legge di Stabilità 2014: sanzioni Irap dal 2013 Categoria: Irap Sottocategoria: Base imponibile L introduzione

Dettagli

La verifica fiscale. Diritti e doveri del contribuente. Poteri e limiti del verificatore

La verifica fiscale. Diritti e doveri del contribuente. Poteri e limiti del verificatore La verifica fiscale. Diritti e doveri del contribuente. Poteri e limiti del verificatore Ten.Col. t.issmi Massimiliano Giua Comandante III Gruppo Tutela Entrate Nucleo Polizia Tributaria Roma Organi del

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone: N. protocollo 2008/23681 Individuazione di determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società di comodo di cui all articolo 30 della legge

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, N. protocollo 2012/87956 Individuazione di determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società in perdita sistematica di cui all articolo 2,

Dettagli

Cassazione penale, n /10. Urbanistica, DIA, difformità parziale e regime sanzionatorio

Cassazione penale, n /10. Urbanistica, DIA, difformità parziale e regime sanzionatorio Cassazione penale, n. 32947/10. Urbanistica, DIA, difformità parziale e regime sanzionatorio Nei casi previsti dai commi 1 e 2 dell art. 22 del TU n. 380/2001 in cui la DIA si pone come titolo abilitativo

Dettagli

Preliminari di compravendita: occultarli è reato

Preliminari di compravendita: occultarli è reato Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 08 07.02.2013 Preliminari di compravendita: occultarli è reato Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Reati tributari In tema di reati tributari,

Dettagli

INDICE SOMMARIO. REGOLE GENERALI 1. Principi e distinzioni I criteri di computo e di scadenza. I termini liberi Termine a difesa...

INDICE SOMMARIO. REGOLE GENERALI 1. Principi e distinzioni I criteri di computo e di scadenza. I termini liberi Termine a difesa... SOMMARIO CAPITOLO 1 REGOLE GENERALI 1. Principi e distinzioni... 1 2. I criteri di computo e di scadenza. I termini liberi... 6 3. Termine a difesa... 16 CAPITOLO 2 LA DURATA DELLE INDAGINI PRELIMINARI:

Dettagli

Risoluzione n. 340/E. OGGETTO: Istanza di interpello. ALFA- Irap soggetti passivi- articoli 2 e 3 del D. Lgs del 12 dicembre 1997, n. 446.

Risoluzione n. 340/E. OGGETTO: Istanza di interpello. ALFA- Irap soggetti passivi- articoli 2 e 3 del D. Lgs del 12 dicembre 1997, n. 446. Risoluzione n. 340/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 novembre 2007 OGGETTO: Istanza di interpello. ALFA- Irap soggetti passivi- articoli 2 e 3 del D. Lgs del 12 dicembre 1997, n. 446.

Dettagli

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Beni culturali. Giancarlo Lo Schiavo

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Beni culturali. Giancarlo Lo Schiavo CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI Beni culturali Giancarlo Lo Schiavo Notaio in Prato Componente Commissione Studi Tributari Consiglio Nazionale

Dettagli

LA FRODE TOSSICA CHIUSURA DELLO STABILIMENTO E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE

LA FRODE TOSSICA CHIUSURA DELLO STABILIMENTO E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE LA FRODE TOSSICA CHIUSURA DELLO STABILIMENTO E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE Art. 6 l. 283/1962 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA 6 A COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

SENATO DELLA REPUBBLICA 6 A COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) SENATO DELLA REPUBBLICA 6 A COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) Schema di decreto legislativo recante Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto n. 163) Modifiche

Dettagli

CERTIFICAZIONE DEI CARICHI PENDENTI RISULTANTI AL SISTEMA INFORMATIVO DELL ANAGRAFE TRIBUTARIA

CERTIFICAZIONE DEI CARICHI PENDENTI RISULTANTI AL SISTEMA INFORMATIVO DELL ANAGRAFE TRIBUTARIA Allegato A AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio... CERTIFICAZIONE DEI CARICHI PENDENTI RISULTANTI AL SISTEMA INFORMATIVO DELL ANAGRAFE TRIBUTARIA Il sottoscritto Direttore dell Ufficio, in relazione alla richiesta

Dettagli

Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza 9 ottobre 7 dicembre 2015, n Presidente lombardi Relatore Amatore Ritenuto in fatto

Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza 9 ottobre 7 dicembre 2015, n Presidente lombardi Relatore Amatore Ritenuto in fatto Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza 9 ottobre 7 dicembre 2015, n. 48346 Presidente lombardi Relatore Amatore Ritenuto in fatto Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova aveva, in

Dettagli

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO le nuove modalità applicative. IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE il potenziamento degli istituti dal 2016

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO le nuove modalità applicative. IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE il potenziamento degli istituti dal 2016 IL RAVVEDIMENTO OPEROSO le nuove modalità applicative IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE il potenziamento degli istituti dal 2016 Relatore Guido BERARDO, Commercialista Coordina i lavori Salvatore REGALBUTO, Commercialista

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/7/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 FEBBRAIO 2011 RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO I RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Dettagli

RISOLUZIONE N.65/E. OGGETTO: Consulenza giuridica IVA Attività agricola per connessione svolta da una società cooperativa a favore dei soci

RISOLUZIONE N.65/E. OGGETTO: Consulenza giuridica IVA Attività agricola per connessione svolta da una società cooperativa a favore dei soci RISOLUZIONE N.65/E Direzione Centrale Normativa Roma, 12 giugno 2012 OGGETTO: Consulenza giuridica IVA Attività agricola per connessione svolta da una società cooperativa a favore dei soci Con la richiesta

Dettagli

ACCERTAMENTO ESECUTIVO

ACCERTAMENTO ESECUTIVO ACCERTAMENTO ESECUTIVO Art. 29 DL 78/2010 conv. Legge 122/2010 e succ. mod. Novità fiscali: come orientarsi fra normativa e prassi 24 Novembre 2011 IL PROCEDIMENTO DI RISCOSSIONE ANTE RIFORMA 2 I TEMPI

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DELL'AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA

REGOLAMENTO COMUNALE DELL'AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA REGOLAMENTO COMUNALE DELL'AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 26 novembre 1998 INDICE Titolo I - Disciplina Generale Art. 1 - oggetto del regolamento;

Dettagli

RISOLUZIONE N. 13/E. Roma, 09 febbraio 2011

RISOLUZIONE N. 13/E. Roma, 09 febbraio 2011 RISOLUZIONE N. 13/E Roma, 09 febbraio 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica Applicazione dell imposta di bollo alle procure speciali di cui all art. 63 del DPR 600 del 1973 e

Dettagli

RISOLUZIONE N. 69/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 69/E QUESITO RISOLUZIONE N. 69/E Roma 21 Marzo 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza d interpello - Art. 25 DPR n. 600 del 1973 Ritenute subite dai non residenti - Istituto Nazionale di Alta

Dettagli

Cassazione Penale, Sez. 3, 27 aprile 2011, n. 16436 - Responsabilità del

Cassazione Penale, Sez. 3, 27 aprile 2011, n. 16436 - Responsabilità del Cassazione Penale, Sez. 3, 27 aprile 2011, n. 16436 - Responsabilità del produttore-venditore di ponteggi movibili non conformi alle norme, anche se non utilizzati - Attrezzatura di Lavoro Responsabilità

Dettagli

IL CONTRATTO DI AGENZIA

IL CONTRATTO DI AGENZIA Agenti Treviso IL CONTRATTO DI AGENZIA art 1742 Con il contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti

Dettagli

Cass. 20222/2011- Violazioni plurime: inapplicabilità dell'art. 8 L.689/81 e dell'istituto della continuazione

Cass. 20222/2011- Violazioni plurime: inapplicabilità dell'art. 8 L.689/81 e dell'istituto della continuazione La norma di cui all art. 8 della legge n. 689 del 1981 non è legittimamente invocabile con riferimento alla ipotesi di concorso materiale, di concorso, cioè, tra violazioni commesse con più azioni od omissioni,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1583/2008 Reg.Dec. N. 5017 Reg.Ric. ANNO 2003 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

3 Le verifiche nel corso dell esercizio di Giovanna Ricci e Giorgio Gentili

3 Le verifiche nel corso dell esercizio di Giovanna Ricci e Giorgio Gentili di Giovanna Ricci e Giorgio Gentili 3.1 Premessa L art. 37 del d.lgs. n. 39/2010 ha abrogato l art. 2409-ter c.c. relativo alle funzioni di controllo contabile, ora nuovamente denominato revisione legale,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 64 /E

RISOLUZIONE N. 64 /E RISOLUZIONE N. 64 /E Roma, 20 giugno 2014 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Atti di affrancazione di terre civiche: trattamento agevolato ai fini dell

Dettagli

TRATTAMENTO FINE MANDATO AMMINISTRATORI: CERTEZZA DALL ATTO PER LA DEDUZIONE FISCALE

TRATTAMENTO FINE MANDATO AMMINISTRATORI: CERTEZZA DALL ATTO PER LA DEDUZIONE FISCALE TRATTAMENTO FINE MANDATO AMMINISTRATORI: CERTEZZA DALL ATTO PER LA DEDUZIONE FISCALE a cura Federico Gavioli È spesso consuetudine nelle società di capitali di medie-grandi dimensioni accantonare a favore

Dettagli

IL DIRETTORE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

IL DIRETTORE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE Prot. n. 2015/153427 Disposizioni concernenti la competenza alla gestione delle istanze di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, disciplinata dall articolo 1 della legge 15 dicembre 2014,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA In composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso,

Dettagli

contributi Inps Ivs commercianti anno 2010

contributi Inps Ivs commercianti anno 2010 ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 18/02/2010 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/29040-contributi-inps-ivs-commercianti-anno-2010 Autore: Roman Francesco contributi Inps Ivs commercianti anno 2010 Le

Dettagli

NOTA SINTETICA SULLA SITUAZIONE GIUDIZIARIA DELL ING. GIOVANNI CONSORTE 7/04/09

NOTA SINTETICA SULLA SITUAZIONE GIUDIZIARIA DELL ING. GIOVANNI CONSORTE 7/04/09 NOTA SINTETICA SULLA SITUAZIONE GIUDIZIARIA DELL ING. GIOVANNI CONSORTE 7/04/09 1 Procura di Milano Reato contestato: abuso di informazioni privilegiate (insider trading) a favore di Unipol Assicurazioni,

Dettagli

IL SOLE 24 ORE. Professione. Possibile dal 2016 «scontare» i crediti per la difesa a spese dello Stato

IL SOLE 24 ORE. Professione. Possibile dal 2016 «scontare» i crediti per la difesa a spese dello Stato PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Patrocinio, un attestazione sui compensi non saldati (Il Sole 24 Ore) IL SOLE 24 ORE Professione. Possibile dal 2016 «scontare» i crediti per la difesa a spese dello Stato

Dettagli

COMUNE DI PASSIRANO Provincia di Brescia

COMUNE DI PASSIRANO Provincia di Brescia Allegato alla delibera di C.C. n. 10 del 04.02.2004 COMUNE DI PASSIRANO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO I N D I C E Art. 1 Oggetto pag. 3 Art. 2 Ipotesi

Dettagli

marca da bollo DICHIARAZIONE FINALIZZATA ALL ISCRIZIONE provvisoria NEL RUOLO DEGLI AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE Il sottoscritto

marca da bollo DICHIARAZIONE FINALIZZATA ALL ISCRIZIONE provvisoria NEL RUOLO DEGLI AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE Il sottoscritto marca da bollo Dati della persona che presenta la domanda per conto del richiedente Nominativo: documento: firma: RISERVATO ALL UFFICIO N. ISCRIZIONE RUOLO telefono: DICHIARAZIONE FINALIZZATA ALL ISCRIZIONE

Dettagli

La disciplina fiscale della cessione di azienda

La disciplina fiscale della cessione di azienda La disciplina fiscale della cessione di azienda Imposte dirette Ai fini delle imposte sui redditi, vi sono le seguenti modalità di tassazione della plusvalenza (pari alla differenza tra il corrispettivo

Dettagli

Violazione articolo 186 Codice della Strada TABELLA ESPLICATIVA DELLE VIOLAZIONI E DELLE SANZIONI DOPO LA LEGGE 120/2010

Violazione articolo 186 Codice della Strada TABELLA ESPLICATIVA DELLE VIOLAZIONI E DELLE SANZIONI DOPO LA LEGGE 120/2010 Violazione articolo 186 Codice della Strada (Modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 G.U. n. 175 del 29.07.2010) TABELLA ESPLICATIVA DELLE VIOLAZIONI E DELLE SANZIONI DOPO LA LEGGE 120/2010 A cura

Dettagli

Nome modulo: ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI

Nome modulo: ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI NOME LEZIONE: INTRODUZIONE Il Testo Unico per la privacy sancisce che chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie ad assicurare la sicurezza dei dati è perseguibile sia civilmente

Dettagli

L attività di contrasto all evasione

L attività di contrasto all evasione FINANZIARIA 2007 Nuovi adempimenti per l agente immobiliare L attività di contrasto all evasione Sergio Gabrovec Il settore degli immobili è stato oggetto di numerosissime disposizioni tributarie che hanno

Dettagli

REGIME DEI MINIMI: VIETATO IL PRESTITO DI PERSONALE Risoluzione n. 275/E del 3 luglio 2008

REGIME DEI MINIMI: VIETATO IL PRESTITO DI PERSONALE Risoluzione n. 275/E del 3 luglio 2008 REGIME DEI MINIMI: VIETATO IL PRESTITO DI PERSONALE Risoluzione n. 275/E del 3 luglio 2008 a cura Dott. Antonio Gigliotti Secondo quanto precisato dall Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 275/E

Dettagli

Con l interpello in esame, concernente l interpretazione dell articolo 8 della legge n. 590 del 1965, è stato esposto il seguente: Quesito

Con l interpello in esame, concernente l interpretazione dell articolo 8 della legge n. 590 del 1965, è stato esposto il seguente: Quesito RISOLUZIONE N. 64/E Roma, 12 giugno 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Sentenza che accerta la sussistenza del diritto al riscatto di cui all articolo 8 della legge n. 590 del 1965 - tassazione

Dettagli

OGGETTO: Istanza di interpello Permuta immobiliare Art. 11 del d.p.r. n. 633 del 1972.

OGGETTO: Istanza di interpello Permuta immobiliare Art. 11 del d.p.r. n. 633 del 1972. RISOLUZIONE N. 373/E Roma, 14 dicembre 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello Permuta immobiliare Art. 11 del d.p.r. n. 633 del 1972. Con l istanza di interpello

Dettagli

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ACCORDO DI COLLABORAZIONE Direzione Regionale dell Abruzzo Procura della Repubblica di Vasto ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L Agenzia delle entrate - Direzione regionale dell Abruzzo, con sede in Via Zara, n. 10 - L Aquila, rappresentata

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento. Protocollo n.6275 /2011 Modalità per il versamento dell imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale dovuta per i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla

Dettagli

ENTRATO IN VIGORE: 1 LUGLIO 2015

ENTRATO IN VIGORE: 1 LUGLIO 2015 RIFORMA DEL CODICE PENALE NELL AMBITO DEI REATI SOCIETARI. ENTRATO IN VIGORE: 1 LUGLIO 2015 23 luglio 2015 RIFORMA DEL CODICE PENALE NELL AMBITO DEI REATI SOCIETARI. Entrato in vigore: 1 luglio 2015 Concretizzazione

Dettagli

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro 1 Aprile 2009, ore 08:05 Deduzione IRAP Assonime conferma il criterio di cassa La deduzione dell IRAP dalla base imponibile IRES e IRPEF va effettuata secondo il criterio di cassa e comunque nel limite

Dettagli

(i) l iscrizione di un provento, che nella voce 22 del conto economico quindi rettifica, in diminuzione, l ammontare delle imposte correnti;

(i) l iscrizione di un provento, che nella voce 22 del conto economico quindi rettifica, in diminuzione, l ammontare delle imposte correnti; Fiscalità differita ed anticipata: casi e soluzioni L iscrizione delle imposte differite attive e passive ad integrazione delle imposte correnti è necessaria al fine di rappresentare correttamente nel

Dettagli

Violazione articolo 186 Codice della Strada (Modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 G.U. n. 175 del )

Violazione articolo 186 Codice della Strada (Modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 G.U. n. 175 del ) Violazione articolo 186 Codice della Strada (Modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 G.U. n. 175 del 29.07.2010) TABELLA ESPLICATIVA DELLE VIOLAZIONI E DELLE SANZIONI DOPO LA LEGGE 120/2010 A cura

Dettagli

Ai sensi dell art. 14, D.Lgs. n. 23/2011 così come risultante dopo le modifiche apportate dall art. 1, comma 715, Finanziaria 2014:

Ai sensi dell art. 14, D.Lgs. n. 23/2011 così come risultante dopo le modifiche apportate dall art. 1, comma 715, Finanziaria 2014: INFORMATIVA N. 142 14 MAGGIO 2015 DICHIARAZIONI LA DEDUCIBILITÀ DELL IMU 2014 Art. 14, D.Lgs. n. 23/2011 Art. 1, comma 508, Legge n. 190/2014 Art. 1, comma 9-quater, DL n. 4/2015 Circolare Agenzia Entrate

Dettagli

Deducibilità canoni Leasing

Deducibilità canoni Leasing Deducibilità canoni Leasing La deducibilità dei canoni di leasing per i professionisti Il comma 2 dell articolo 54 del TUIR (Testo Unico Imposte dirette) consente per i soggetti titolari di reddito di

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini

Dettagli

Il comma 2 dell art. 109 del Tuir precisa che, "ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:

Il comma 2 dell art. 109 del Tuir precisa che, ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza: Il D.L. n. 70/2011 del 13 maggio 2011 (c.tto Decreto Sviluppo) ha introdotto un innovazione contabile che merita profonde riflessioni per il suo impatto nell attività professionale quotidiana di tutti

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 00434/2016 REG.PROV.COLL. N. 00658/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

Tit del 29/04/2016

Tit del 29/04/2016 Determinazione n. 6/2016 DEFC.2016.6 Tit. 2014.1.10.21.120 del 29/04/2016 OGGETTO: Definizione controversia XXX / Fastweb X, società a socio unico e soggetta all attività di direzione e coordinamento di

Dettagli

Le verifiche sulla regolare tenuta della contabilità. Il principio SA Italia n. 250/b

Le verifiche sulla regolare tenuta della contabilità. Il principio SA Italia n. 250/b S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO INSIEME A MEZZOGIORNO Le verifiche sulla regolare tenuta della contabilità. Il principio SA Italia n. 250/b Daniele Bernardi, Antonella Bisestile Commissione

Dettagli

TARIFFA PENALE NORME GENERALI

TARIFFA PENALE NORME GENERALI TARIFFA PENALE TARIFFA PENALE NORME GENERALI 1. 1. Per la determinazione dell onorario di cui alla tabella deve tenersi conto della natura, complessità e gravità della causa, del numero e della importanza

Dettagli

CONSORZIO DI BONIFICA DI II GRADO LESSINIO EUGANEO BERICO Cologna Veneta (VR) REGOLAMENTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI ECONOMATO

CONSORZIO DI BONIFICA DI II GRADO LESSINIO EUGANEO BERICO Cologna Veneta (VR) REGOLAMENTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI ECONOMATO CONSORZIO DI BONIFICA DI II GRADO LESSINIO EUGANEO BERICO Cologna Veneta (VR) REGOLAMENTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI ECONOMATO Adottato con Delibera dell Assemblea consortile n. 23 in data 18 dicembre

Dettagli

Bilancio 2011: adempimenti e principali novità

Bilancio 2011: adempimenti e principali novità Bilancio 2011: adempimenti e principali novità Trasformazione delle imposte differite attive in crediti d imposta Ancona Sede Confindustria, giovedì 15 marzo 2012 Relatore: Dott. Marco Ciavattini Art.

Dettagli

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1884 del 2014, proposto da:

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1884 del 2014, proposto da: Tribunale amministrativo regionale della Puglia Sentenza n. 1884 del 25 settembre 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce - Sezione

Dettagli

Schema di ricorso per Cassazione avverso sentenza straniera in tema di divorzio

Schema di ricorso per Cassazione avverso sentenza straniera in tema di divorzio STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE AVV. ALFONSO MARRA GIURISTA LINGUISTA ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO - ITALIANO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO IDONEO ALL ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA CINESE

Dettagli

FAI LA MOSSA GIUSTA PER DIVENTARE IMPRENDITORE

FAI LA MOSSA GIUSTA PER DIVENTARE IMPRENDITORE FAI LA MOSSA GIUSTA PER DIVENTARE IMPRENDITORE CONFCOMMERCIO MILANO PER GLI ASPIRANTI IMPRENDITORI E LE NEO IMPRESE Avv. Giampaolo Foresi Direzione Servizi Tributari CESSIONE DI AZIENDA IMPOSTE SUI REDDITI

Dettagli

ART. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento

ART. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento ART. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,

Dettagli

Fisco e Tributi. Deducibilità dell Irap relativa al costo del lavoro. Istanze di rimborso per gli anni dal 2007 al Newsletter febbraio 2013

Fisco e Tributi. Deducibilità dell Irap relativa al costo del lavoro. Istanze di rimborso per gli anni dal 2007 al Newsletter febbraio 2013 Fisco e Tributi Deducibilità dell Irap relativa al costo del lavoro e Istanze di rimborso per gli anni dal 2007 al 2012 Indice 1. Deduzione analitica dell Irap 2. Soggetti interessati 3. Spese del personale

Dettagli

COMUNE DI ROVATO REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA E TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI E DEI CONSIGLIERI COMUNALI

COMUNE DI ROVATO REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA E TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI E DEI CONSIGLIERI COMUNALI COMUNE DI ROVATO REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA E TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI E DEI CONSIGLIERI COMUNALI (ai sensi dell'art. 41Bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Dettagli

Occultamento e distruzione di scritture contabili: analisi delle fattispecie penalmente rilevanti

Occultamento e distruzione di scritture contabili: analisi delle fattispecie penalmente rilevanti Stampa Occultamento e distruzione di scritture contabili: analisi delle fattispecie penalmente rilevanti admin in Contenzioso e processo tributario La Corte di Cassazione, sezione Penale, si è pronunciata

Dettagli

Il procedimento sanzionatorio: l ordinanza di ingiunzione

Il procedimento sanzionatorio: l ordinanza di ingiunzione Il procedimento sanzionatorio: l ordinanza di ingiunzione LA LEGGE 689/81 CAPO I LE SANZIONI AMMINISTRATIVE SEZIONE I PRINCIPI GENERALI (ART. 1-12) SEZIONE II APPLICAZIONE (ART.13-31) SEZIONE III DEPENALIZZAZIONE

Dettagli

IVA 2012: fusione di societa`

IVA 2012: fusione di societa` IVA 2012: fusione di societa` di Roberto Fanelli (*) L ADEMPIMENTO La fusione di societa` comporta l estinzione della societa` fusa o incorporata. Le disposizioni in materia di dichiarazione annuale prevedono

Dettagli

IL DECRETO INGIUNTIVO QUALE TITOLO ESECU- TIVO

IL DECRETO INGIUNTIVO QUALE TITOLO ESECU- TIVO SOMMARIO CAPITOLO 1 IL DECRETO INGIUNTIVO QUALE TITOLO ESECU- TIVO 1. Natura monitoria del provvedimento... 2 2. Funzione di titolo esecutivo: esecutività ed esecutorietà... 3 3. Esecutività provvisoria...

Dettagli

COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA ACCESSO AGLI ATTI

COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA ACCESSO AGLI ATTI COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA ACCESSO AGLI ATTI L accesso agli atti consente a chiunque abbia un interesse legittimo, da motivare, di visionare gli atti dell amministrazione comunale. Il diritto di accesso

Dettagli

SANZIONI REGISTRO IMPRESE

SANZIONI REGISTRO IMPRESE SANZIONI REGISTRO IMPRESE Quando si applicano: Le sanzioni del Registro delle Imprese vengono applicate in caso di: domanda di iscrizione o di deposito nel Registro delle Imprese oltre il termine previsto

Dettagli

LA QUESTIONE DELL ASSOGGETTAMENTO ALL IVA NELLE SOCIETÀ OPERANTI IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING

LA QUESTIONE DELL ASSOGGETTAMENTO ALL IVA NELLE SOCIETÀ OPERANTI IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING LA QUESTIONE DELL ASSOGGETTAMENTO ALL IVA NELLE SOCIETÀ OPERANTI IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING Le posizioni contrastanti in merito al dover o meno versare l IVA per una società in-house possono al momento

Dettagli

VERBALE DI VERIFICA DEI CONTI DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE. Sono soggetti all'obbligo della resa del conto giudiziale tutti coloro che

VERBALE DI VERIFICA DEI CONTI DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE. Sono soggetti all'obbligo della resa del conto giudiziale tutti coloro che VERBALE DI VERIFICA DEI CONTI DEGLI AGENTI DELLA RISCOSONE Contabile Amministrazione Periodo di gestione Data della delibera o atto di autorizzazione alla gestione Sono soggetti all'obbligo della resa

Dettagli

OGGETTO: IRPEF Quesiti fiscali: Detrazione per canoni di locazione. Art. 16 TUIR -

OGGETTO: IRPEF Quesiti fiscali: Detrazione per canoni di locazione. Art. 16 TUIR - Risoluzione 200/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 maggio 2008 OGGETTO: IRPEF Quesiti fiscali: Detrazione per canoni di locazione. Art. 16 TUIR - Quesito Il Caaf ALFA Srl chiede se la

Dettagli

L iter del verbale di accertamento

L iter del verbale di accertamento Carla Russo Normativa di riferimento Legge 689/81 D.P.R. 571/82 D. lgs. 109/92 Legge Regione Piemonte 24/2009 Legge Regione Piemonte 9/2011 Tutte le normative verticali di settore relative a prodotti specifici

Dettagli

Circolare n.20/e. Roma, 18/05/2016

Circolare n.20/e. Roma, 18/05/2016 Circolare n.20/e Direzione Centrale Normativa Roma, 18/05/2016 OGGETTO: Commento alle novità fiscali. Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Dettagli

Locazioni: novità IRPEF ed imposta di registro

Locazioni: novità IRPEF ed imposta di registro Locazioni: novità IRPEF ed imposta di registro 1) La disciplina 2) Alcuni esempi pratici 3) Le tabelle dei moltiplicatori A cura della Dott.ssa Laura Bianchi 1 La disciplina La Legge Finanziaria 2005 introduce

Dettagli

RIFORMA DEGLI ARTT. 4 BIS E 58 TER O.P. Proposta di articolato

RIFORMA DEGLI ARTT. 4 BIS E 58 TER O.P. Proposta di articolato Stati Generali dell Esecuzione Penale TAVOLO 16 Ostacoli normativi alla individualizzazione del trattamento Rapporto di medio termine RIFORMA DEGLI ARTT. 4 BIS E 58 TER O.P. Proposta di articolato Testo

Dettagli

Sgravio provvisorio: il giudizio prosegue

Sgravio provvisorio: il giudizio prosegue Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 14 19.02.2015 Sgravio provvisorio: il giudizio prosegue La provvisoria ottemperanza alla sentenza della CTP non giustifica la declaratoria di

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA

IL DIRETTORE DELL AGENZIA Prot. 137937 del 2015 RU Modalità con cui l Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme

Dettagli

La procedura di nomina tratterà esclusivamente le domande convalidate.

La procedura di nomina tratterà esclusivamente le domande convalidate. ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI REGIONALI A partire dagli esami di Stato 2012, le domande di partecipazione, modelli ES-1, presentate dagli aspiranti alla nomina nelle commissioni degli

Dettagli

Controlli e sanzioni in materia di Prevenzione Incendi

Controlli e sanzioni in materia di Prevenzione Incendi CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO CASERTA Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Controlli e sanzioni in materia di Prevenzione

Dettagli

PROFESSIONISTI: ALTERNATIVE DI COMPILAZIONE DI UNICO A SEGUITO DEL MANCATO VERSAMENTO IRAP

PROFESSIONISTI: ALTERNATIVE DI COMPILAZIONE DI UNICO A SEGUITO DEL MANCATO VERSAMENTO IRAP PROFESSIONISTI: ALTERNATIVE DI COMPILAZIONE DI UNICO A SEGUITO DEL MANCATO VERSAMENTO IRAP a cura Dott. Antonio Gigliotti I professionisti che, non versano l Irap per mancanza di un autonoma organizzazione

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici N. 47 11.03.2016 CU 2016: rettifiche e sanzioni In caso di dati omessi o errati si ha tempo fino a lunedì 14 marzo per reinoltrare

Dettagli

Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 - Prestazioni escluse Articolo 3 - Fornitura di beni e servizi a rimborso Articolo 4 - Convenzioni.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 - Prestazioni escluse Articolo 3 - Fornitura di beni e servizi a rimborso Articolo 4 - Convenzioni. REGOLAMENTO SUI SERVIZI NON ESSENZIALI CON RIMBORSO DA PARTE DELL UTENZA E SERVIZI A PAGAMENTO PER CONTO TERZI Approvato con Delibera di Consiglio N. 11 del 12.02.2009 INDICE Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Dettagli