SPECIFICA DI POLIZZA ASSICURATIVA CUMULATIVA PER IL SERVIZIO AEREO DELLA GUARDIA DI FINANZA

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1 Guardia di Finanza REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO AEREO - Ufficio Logistico - Sezione Logistica Aerea/Drappello Carbolubrificanti e Servizi di base Via Pratica di IVlare, 45 - Pomezia (RM) - Tel, 06/ SPECIFICA DI POLIZZA ASSICURATIVA CUMULATIVA PER IL SERVIZIO AEREO DELLA GUARDIA DI FINANZA 1. TIPOLOGIA DI RISCHIO DA ASSICURARE a. INFORTUNI DI VOLO DEL PERSONALE AERONAVIGANTE: PERSONALE PILOTA E PERSONALE FACENTE PARTE DI EQUIPAGGI FISSI DI VOLO; b. INFORTUNI DI VOLO DELLE PERSONE AEROTRASPORTATE.. ASSICURATI a. Si intende personale pilota: il personale della Guardia di Finanza in possesso di brevetti militari di pilotaggio, preposto alla condotta dei mezzi aerei. E' assimilato al personale pilota anche il personale del Corpo durante il periodo di addestramento (allievo pilota) ed il personale civile o militare appartenente ad altre FF.AA. o Corpi di Polizia dello Stato italiano che, in possesso di brevetti e/o licenze di pilotaggio, è autorizzato all'imbarco sui mezzi aerei della Guardia di Finanza con funzioni di supporto e/o collaborazione nei compiti istituzionali. b. Si intende personale facente parte degli equipaggi fissi di volo: il personale della Guardia di Finanza in possesso del brevetto militare di specialista di elicottero o di aereo, della specializzazione di operatore di sistemi di bordo o di altro brevetto, specializzazione, qualifica o abilitazione prevista per la gestione operativa, addestrativa, tecnica e logistico/amministrativa del Servizio Aereo, imbarcato per motivi di servizio sui mezzi aerei della Guardia di Finanza. E' assimilato al personale facente parte degli equipaggi fissi di volo, anche il personale della Guardia di Finanza durante il periodo di addestramento per il conseguimento dei titoli sopra indicati ed il personale civile o militare appartenente ad altre FF.AA. o Corpi di Polizia dello Stato italiano che, in possesso di analoghe qualifiche, è autorizzato all'imbarco sui mezzi aerei della Guardia di Finanza con funzioni di supporto e/o collaborazione nei compiti istituzionali e/o per lo svolgimento di attività addestrativa. c. Sono persone aerotrasportate: il personale della Guardia di Finanza diverso da quello di cui alle precedenti lettere a. e b., autorizzato all'imbarco sui mezzi aerei del Corpo, il personale civile o militare appartenente ad altre FF.AA., Corpi di Polizia od altre Amministrazioni dello Stato italiano, nonché altre persone autorizzate all'imbarco sui mezzi aerei del Corpo, ovvero imbarcate per motivi od in conseguenza di operazioni di assistenza, soccorso, salvataggio o altre finalità comunque previste dai compiti di istituto del Corpo. Per il numero di posti da assicurare si rimanda alla tabella in annesso. 1

2 3. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE L'assicurazione è valida per gli infortuni che l'assicurato subisca, nella qualità di personale aeronavigante o aerotrasportato, come specificato in polizza. Tale garanzia ha validità nell'intero "periodo operativo di volo" che decorre dalla fase di pre-volo coincidente con l'inizio della rotazione del motore, o dei motori, del mezzo aereo, fino alla fase di post-volo coincidente con il loro totale arresto. E' considerato "infortunio" l'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o un'invalidità permanente per l'assicurato. Sono considerati infortuni anche: a) l'asfissia di origine morbosa; b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; c) l'assideramento o il congelamento; d) i colpi di sole o di calore; e) le lesioni determinate da sforzi; f) gli infortuni derivanti da operazioni autorizzate di aviolancio effettuate con aereo; g) gli infortuni direttamente connessi all'uso del dispositivo del verricello, del gancio baricentrico o di altri sistemi, installati a bordo dei mezzi aerei del Corpo, in missioni operative, di addestramento, di soccorso o di recupero e salvataggio; h) gli infortuni subiti in stato di malore o d'incoscienza; i) gli infortuni derivanti da atti di terrorismo, a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva; j) gli infortuni occorsi in conseguenza di imprudenza o negligenza grave dell'assicurato; k) gli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche. In caso di incidente aeronautico e/o atti di terrorismo aereo, sono compresi in garanzia anche gli infortuni occorsi al di fuori dell'aeromobile durante atti compiuti per solidarietà umana e/o salvaguardia della propria integrità fisica. In tali circostanze l'assicurazione comprende, oltre gli infortuni di cui ai precedenti commi, altresì l'annegamento e gli infortuni derivanti da imprudenza o negligenza anche gravi dell'assicurato. Sono inclusi gli infortuni conseguenti all'uso di armi di distruzione di massa (nucleari, biologiche, chimiche). MORTE L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione - entro due anni dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi dell'assicurato. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'assicurato muore, gli eredi dell'assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

3 INVALIDITÀ' PERMANENTE L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione, entro due anni dal giorno dell'infortunio. RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO La Compagnia rimborsa agli assicurati, in caso di infortunio risarcibile ai sensi del presente atto, il costo delle cure mediche sostenute, fino a concorrenza, per ogni evento di ,00. Per cure mediche si intendono: - Spese ospedaliere o cliniche; - Onorari a medici e chirurghi; - Accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio; - Spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso all'istituto di cura o all'ambulatorio; - Spese fisioterapiche in genere e spese farmaceutiche; - Spese per la prima protesi, escluse comunque le protesi dentarie. Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente. Qualora gli assicurati fruiscano di altre analoghe prestazioni assicurative (sociali o private), la garanzia vale per l'eventuale eccedenza di spese da questa non rimborsate. Tale garanzia verrà prestata con una franchigia di 500,00 per ogni sinistro e con un limite temporale di 90 giorni dalla data dell'infortunio. 4. GARANZIE a. SEZIONI INFORTUNI PERSONALE AERONAVIGANTE: PERSONALE PILOTA E PERSONALE FACENTE PARTE DI EQUIPAGGI FISSI DI VOLO (1) CAPITALI ASSICURATI La garanzia viene prestata, per ciascun posto, per i capitali di: (a) euro ,00 (b) fino a euro ,00 - per il caso di morte; - per il caso di invalidità permanente. () CUMULO La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre (individuali e cumulative) stipulate dal Contraente non potrà superare i capitali di: (a) per persona euro ,00 - per il caso di morte; euro ,00 - per il caso di invalidità 3

4 (b) complessivamente per a/m euro ,00 - per il caso di morte; euro ,00 - per il caso di invalidità per la linea ATR4 l'ammontare del cumulo è pari a euro ,00. L'ammontare dei capitali di cui sopra, costituisce condizione minimale ai fini della validità dell'offerta della Società assicuratrice. b. SEZIONE INFORTUNI PERSONE AEROTRASPORTATE (passeggeri) (1) CAPITALI ASSICURATI La garanzia viene prestata, per ciascun posto, per i capitali di: (a) euro ,00, per il caso di morte; (b) fino a euro ,00, per il caso di invalidità permanente totale. () CUMULO La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre (individuali e cumulative) stipulate dal Contraente non potrà superare i capitali di: (a) per persona: euro ,00 - per il caso di morte; euro ,00 - per il caso di invalidità (b) e complessivamente per a/m: euro ,00 - per il caso di morte; euro ,00 - per il caso di invalidità per la linea ATR4 l'ammontare del cumulo è pari a euro ,00. L'ammontare dei capitali di cui sopra, costituisce condizione minimale ai fini della validità dell'offerta della Società assicuratrice. 5. CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI a. DURATA La presente polizza è stipulata per la durata di ANNI 4, a partire dalle ore 00,00 del e fino alle ore 4,00 del b. PROROGA DELL'ASSICURAZIONE L'assicurazione scaduta mentre un aeromobile si trova in viaggio è prorogata di diritto fino al termine delle manovre di approdo nel luogo di destinazione, ma il Contraente è tenuto a pagare il premio corrispondente alla proroga così usufruita. 4

5 c. LIMITI TERRITORIALI L'assicurazione vale per tutti i voli effettuati in ogni parte del Mondo, ad eccezione di quelli eventualmente effettuati nei paesi ove è stato dichiarato lo stato di guerra. d. EFFETTI VERSO TERZI La Compagnia di Assicurazione non può opporre al terzo alcuna causa di risoluzione né di nullità del contratto avente effetto retroattivo. La Società è inoltre tenuta a risarcire il terzo trasportato, anche nel caso in cui il danno non rientri nelle fattispecie espressamente previste nei rapporti tra Società e Contraente. e. ATTIVITÀ' PREVISTE - USO DEGLI AEROMOBILI Servizio di ricognizione costiera e terrestre e marittima, ricerca natanti, ricognizione per polizia ambientale, anticontrabbando, repressione traffici illeciti ed altre funzioni istituzionali in genere, trasferimento, trasporto e lavoro aereo in genere, riprese aeree, soccorso e comunque qualsiasi attività autorizzata dall'autorità governativa, inclusi i voli operativi effettuati secondo la normativa militare. La garanzia comprende altresì i voli di prova e di collaudo resi necessari da operazioni di riparazioni e manutenzione degli aeromobili, sostituzione o riparazione di elementi, di addestramento, di istruzione, di riprese fotocinematografiche, di assistenza, di salvataggio, di reintegro e rinnovo brevetto, di abilitazione al pilotaggio, di voli strumentali e notturni. f. INDENNITÀ' PRIVILEGIATA PER L'INVALIDITÀ' PERMANENTE GRAVE Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado superiore al 75% l'indennità per l'invalidità permanente verrà liquidata al 100% sul capitale assicurato in polizza per l'invalidità permanente. g. ANDAMENTO STATISTICO Nel corso dell'ultimo biennio, non si sono verificati incidenti di volo di particolare gravità che abbiano provocato danni alle persone. h. CONSISTENZA DELLA FLOTTA Ai fini della valutazione del rischio, si rappresenta altresì che la composizione della flotta dettagliatamente descritta nell'annesso subisce, per effetto dei periodi di sospensione dell'attività volativa dovuta ai "fermi tecnici" per lavori di manutenzione e/o ispezioni programmate, evidenti variazioni, per cui il numero effettivo dei mezzi aerei presenti in linea di volo è nettamente inferiore a quello patrimoniale. A titolo informativo, dall'analisi statistica dell'ultimo biennio, risulta la seguente consistenza media effettiva dei mezzi presenti in linea di volo: AEREI ATR 4 MP nr. 03; AEREI P166DP1 nr. 04 ; AEREI P180 nr. 01 ; 5

6 ELICOTTERI AB41HP: nr. 1; ELICOTTERI A109AII/N nr. 3; ELICOTTERI NH500: nr. 18; ELICOTTERI AW139 nr.. pertanto, risultano mediamente efficienti nr. 63 aeromobili. VARIAZIONI NELLA CONSISTENZA PATRIMONIALE O NELLA COMPOSIZIONE DELLA FLOTTA AEREA La società assicuratrice riconosce inoltre, ogni variazione o modifica, che intervenga durante il periodo assicurativo, nella consistenza patrimoniale o composizione della flotta aerea. A tal riguardo è a carico dell'amministrazione contraente comunicare, anche via fax o altro sistema di notifica ritenuto idoneo in base alle disposizioni del D.P.R. 8/1/000 nr.445, ogni variazione che sopraggiunga durante il periodo assicurativo nella consistenza patrimoniale dei propri mezzi aerei e ogni modifica tecnica che apporti, nello stesso periodo assicurativo variazione definitiva del carico utile dei mezzi aerei, sia in termini di composizione sia in termini di numero complessivo di posti assicurati. Le predette variazioni o modifiche ai fini assicurativi avranno effetto dalle ore 00,00 del giorno successivo a quella di notifica. Il relativo conguaglio del premio assicurativo dovuto, derivante dalle suddette variazioni o modifiche sarà quantizzato, in contradditorio con l'amministrazione, dalla società assicuratrice entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo. Ad ogni buon conto, le parti concordano l'esclusione del riconoscimento, e relativa corresponsione di qualunque conguaglio per variazioni e/o modifiche pari e/o inferiori alla percentuale del 5% (cinquepercento), relativa alla consistenza del parco aeromobili nonché del personale assicurato, presente alla data del (stabilita in contratto) e del (stabilita in contratto). 6

7 ANNESSO ALLA SPECIFICA DI POLIZZA ASSICURATIVA CUMULATIVA PER IL SERVIZIO AEREO DELLA GUARDIA DI FINANZA CONSISTENZA PATRIMONIALE DELLA FLOTTA AEREA DELLA GUARDIA DI FINANZA AL^ N.É(ftÈLATIVA CAPIENZA DEGLI AEROMOBILI PER CUI SI CHIEDE LA COPERTURA ASSICURATIVA Linea di Numero Categoria Quantità Totale Quantità Totale volo mezzi categoria personale Note categoria personale da da assicurare assicurare ATR 4 4 Pilota 4 16 Eq.Fi.Vo. 7 8 Aviotra.to 3 1 variare determinando del velivolo, come di Pilota 16 P variare determinando DL3/ Eq.Fi.Vo. 3 4 DPI del velivolo, come di Aviotra.to P 180 Pilota 4 Eq.Fi.Vo. 4 Aviotra.to 4 8 variare determinando 4 4 del velivolo, come di 5 10 AB 41 Pilota 44 Eq.Fi.Vo Aviotra.to 1 44 variare determinando AVVI 39 Pilota 4 Eq.Fi.Vo. 3 6 Aviotra.to 1 4 variare determinando 1 11 A 109 All/N Pilota 64 3 Eq.Fi.Vo. 64 Aviotra.to 1 3 variare determinando NH Pilota 56 Eq.Fi.Vo. 1 8 Aviotra.to 1 8 variare determinando

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