CITTÀ METROPOLITANA MILANO DOSSIER 04. Programmazione delle reti infrastrutturali e servizi trasporto pubblico

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1 Assessorato all Area metropolitana, Casa, Demanio Direzione Centrale Decentramento e Servizi al Cittadino Direzione di progetto Area Metropolitana e Municipalità MILANO CITTÀ METROPOLITANA DOSSIER 04 TP Programmazione delle reti infrastrutturali e servizi trasporto pubblico

2 Il presente documento Dossier 04 Programmazione delle reti infrastrutturali e servizi trasporto pubblico è stato realizzato nel novembre 2013 dal Centro Studi PIM nell ambito dell Attività istituzionale a favore del Comune di Milano Programma di Collaborazione 2012, avente per oggetto il Progetto Città Metropolitana (IST_14_12). Tale documento è stato revisionato alla luce dell approvazione della L. 7 aprile 2014, n 56 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, nell ambito dell Attività istituzionale a favore del Comune di Milano Programma di Collaborazione , avente per oggetto il Progetto Milano Città Metropolitana e Municipalità (IST_13_13). Il piano dell opera è composto dai seguenti dossier: 00 [QR] Quadro di riferimento 01 [ES] Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale 02 [PT] territoriale 03 [SP] Sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici 04 [TP] Programmazione delle reti infrastrutturali e servizi trasporto pubblico 05 [RV] Programmazione delle reti di viabilità 06 [TA] Tutela e valorizzazione ambientale Nell ambito dell attività è stato inoltre realizzato il documento: Allegato - Ricognizione di Enti pubblici, società partecipate ed Enti di diritto privato controllati. I dossier e le relative sintesi sono scaricabili dai siti web: Il gruppo di lavoro incaricato della realizzazione dei dossier e dell allegato è composto da: Franco Sacchi (Direttore Responsabile e capo progetto) Francesca Boeri, Dario Corvi, Piero Nobile, Paola Pozzi, Maria Evelina Saracchi (staff PIM) Cesare Benzi (collaboratore esterno PIM) Comunicazione e gestione piattaforma web ( Francesco Locatelli (collaboratore esterno PIM) Referente per il Comune di Milano (Direzione di Progetto Area metropolitana e Municipalità): Piergiorgio Monaci giugno 2014 IST_13_13_ELA_TE_05_04

3 Dossier 04 Programmazione delle reti infrastrutturali e servizi trasporto pubblico Sommario Introduzione Le competenze attuali: funzioni, livelli di governo e riferimenti normativi Reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico: definizioni Le funzioni di Regione, Provincia e Comuni in Lombardia e Provincia di Milano... 6 a) Trasporto ferroviario regionale... 8 b) Trasporto pubblico su impianti fissi e a guida vincolata (linee metropolitane e tranviarie/metrotranviarie)... 9 c) Trasporto Pubblico Locale su gomma d) Sistema tariffario e) Integrazione modale e mobilità sostenibile f) Altre attività L agenda della Città metropolitana di Milano I caratteri della rete del trasporto pubblico su ferro attuale e gli interventi previsti La gestione del Trasporto Pubblico Locale su gomma Il sistema tariffario nell area milanese Temi e problemi Le funzioni della Città metropolitana di Milano nel quadro delle competenze interistituzionali: tracce per la discussione Le nuove competenze e funzioni della Città metropolitana Redistribuzione delle funzioni: quale livello di governo? a) Trasporto ferroviario regionale b) Trasporto pubblico su impianti fissi e a guida vincolata (linee metropolitane e tranviarie/metrotranviarie) c) Trasporto Pubblico Locale su gomma d) Sistema tariffario e) Integrazione modale e mobilità sostenibile f) Altre attività Riferimenti normativi

4 2 Dossier 04 Programmazione delle reti infrastrutturali e servizi trasporto pubblico

5 Introduzione Obiettivo del presente lavoro è quello di supportare il processo costitutivo della Città metropolitana attraverso un lavoro finalizzato alla preparazione di dossier tematico/territoriali, che siano in grado di mettere a fuoco e declinare le questioni che si porranno in merito al conferimento e alla gestione delle nuove funzioni attribuite alla Città metropolitana di Milano dalla L. 7 aprile 2014, n 56 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Oltre alla predisposizione dei dossier, è stato messo a punto il documento Allegato - Ricognizione di Enti pubblici, società partecipate ed Enti di diritto privato controllati, che si incarica di dar conto della costellazione di consorzi, associazioni, agenzie e - più in generale - delle strutture pubbliche partecipate dagli Enti locali milanesi. Sempre nell ambito di tale lavoro, si sta svolgendo, attraverso il supporto di una piattaforma web, di social network e di canali di comunicazione innovativi, un attività di informazione e publicizzazione, rivolta non solo ai soggetti coinvolti nel processo, ma anche ai cittadini, al fine di stimolare una discussione consapevole entro un processo aperto e partecipato ( Più in dettaglio, il progetto si compone dei seguenti dossier, relativi alle nuove funzioni attribuite alla Città metropolitana, ricalibrati anche in ragione dei caratteri propri dell area metropolitana milanese. 00 [QR] Quadro di riferimento 01 [ES] Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale 02 [PT] territoriale 03 [SP] Sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici 04 [TP] Programmazione delle reti infrastrutturali e servizi trasporto pubblico 05 [RV] Programmazione delle reti di viabilità 06 [TA] Tutela e valorizzazione ambientale Ciascun dossier è organizzato in tre sezioni fondamentali. La prima parte definisce, per ciascun tematismo, il quadro delle attuali competenze, con l individuazione del livello di governo a cui vengono esercitate le funzioni oggi. Più in dettaglio, viene effettuato un inquadramento tematico e normativo, declinando le competenze specifiche attribuite e/o concretamente esercitate dalla attuale Provincia e dai Comuni, nel quadro delle funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento svolte dalla Regione ed eventualmente dallo Stato o da altre istituzioni/attori. La seconda parte si propone di definire una possibile agenda per l esercizio delle funzioni della Città metropolitana di Milano: come e da chi vengono concretamente esercitate le funzioni; qual è lo stato dell arte (piani, politiche e progetti esistenti); quali sono i temi e problemi in agenda, il cui efficace trattamento risulta cruciale ai fini di un adeguato governo metropolitano. La terza parte ha carattere propositivo, incaricandosi di fornire tracce per la discussione che dovrà svilupparsi tra i molteplici soggetti interessati. Essa prova a definire il quadro di potenziale redistribuzione delle funzioni tra i differenti livelli di governo, cercando di individuare eventuali elementi di criticità emergenti sia dal quadro della distribuzione di competenze tra i vari livelli di governo sia tra gli snodi dei medesimi livelli, con particolare riferimento al riassetto delle relazioni tra Regione, Città metropolitana, Province e Comuni. Attenzione viene infine posta alle potenziali incompatibilità con le normative vigenti, in particolare quelle regionali, che potrebbero richiedere correzioni e modifiche. A conclusione di ciascuna parte, viene fornita una tabella riepilogativa, in grado di restituire in forma immediata il quadro emerso. 3

6 Costituisce eccezione rispetto a questa struttura il Dossier 00 Quadro di riferimento, in quanto esso si incarica di restituire gli elementi essenziali relativi all iter e ai contenuti dei provvedimenti legislativi finalizzati a riordinare l assetto di governo degli Enti locali nel nostro Paese, mettendo in luce temi e problemi in agenda. Per ciascun dossier è stata realizzata una sintesi, che restituisce i principali contenuti del documento. 4

7 1. Le competenze attuali: funzioni, livelli di governo e riferimenti normativi 1.1. Reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico: definizioni Il DLgs 422/1997 Conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale distingue i servizi pubblici di trasporto in: - servizi pubblici di trasporto di interesse nazionale 1, intesi come i servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale (con esclusione di quelli transfrontalieri) ed interregionale che collegano più di due Regioni, i servizi di trasporto ferroviario internazionali e quelli nazionali di percorrenza medio-lunga caratterizzati da elevati standards qualitativi (tassativamente individuati con decreto ministeriale), oltre ai servizi di trasporto aereo, marittimo e delle merci pericolose; - servizi pubblici di trasporto regionale e locale 2, intesi come i servizi di trasporto di persone e merci che non rientrano tra quelli di interesse nazionale e che comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infra-regionale. La Regione Lombardia, con la nuova LR 6/2012 Disciplina del settore dei trasporti 3, fornisce una più dettagliata specificazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, articolati in: - servizi ferroviari; - servizi su impianti fissi e a guida vincolata (linee tranviarie, metropolitane e filoviarie), su impianti a fune (funivie e funicolari) e su altri impianti di risalita; - servizi automobilistici (su gomma); - servizi di navigazione; - servizi aerei ed elicotteristici. Tali servizi vengono classificati in: - servizi di linea, quando sono organizzati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze, tariffe e condizioni prestabiliti, ad offerta indifferenziata, anche mediante servizi innovativi organizzati con modalità particolari (ad esempio i servizi a chiamata); a tale categoria appartengono anche i servizi di collegamento al sistema aeroportuale, quelli di granturismo (aventi lo scopo di servire località con particolari caratteristiche artistiche, culturali, storico-ambientali e paesaggistiche) e quelli finalizzati (effettuati con programma di esercizio esposto al pubblico, con vincolo di percorso autorizzato e ad offerta indifferenziata al pubblico, anche se costituito da una particolare categoria di persone); - servizi non di linea, negli altri casi, ossia i servizi di noleggio di autobus con conducente ed i servizi di taxi e di noleggio con conducente. I servizi ferroviari di interesse regionale vengono distinti dalla Regione Lombardia 4 in: - servizi ferroviari di competenza della Regione, ossia tutti i servizi che si svolgono all'interno del territorio regionale e i servizi interregionali di interesse locale assegnati alla Regione stessa; - servizi ferroviari interregionali di competenza di altre Regioni o dello Stato, ossia i servizi interregionali di interesse locale o nazionale che transitano sul territorio lombardo e che sono stati assegnati ad altre Regioni o allo Stato in quanto rientranti nel servizio universale; - servizi ferroviari commerciali, ossia i servizi ferroviari, svolti sul territorio regionale, rispondenti agli interessi commerciali delle imprese esercenti e non gravati da obblighi di servizio pubblico. 1 ai sensi dell art.3 del DLgs 422/ ai sensi dell art.1 del DLgs 422/ all'art.2. 4 all'art.30 della LR 6/

8 I servizi su impianti fissi e a guida vincolata e quelli automobilistici, quando sono di linea, vengono ulteriormente classificano in: - servizi comunali (o urbani), svolti nell'ambito del territorio di un comune o svolti, anche parzialmente, nell'ambito del territorio del comune capoluogo di Provincia, nel caso dei servizi su impianti fissi e a guida vincolata; - servizi di area urbana, che collegano il comune capoluogo di Provincia con i comuni ad esso conurbati, caratterizzati da elevata frequenza e fermate capillari; - servizi interurbani, svolti nel territorio di più comuni, anche appartenenti a Province diverse. Con riferimento alla domanda di mobilità, si possono distinguere anche: - i servizi minimi 5, ossia i servizi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e i cui costi sono a carico del bilancio delle Regioni; essi sono definiti tenendo conto di fattori quali l'integrazione tra le reti di trasporto, il pendolarismo scolastico e lavorativo, la fruibilità da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi (amministrativi, sociosanitari e culturali) e le esigenze di riduzione della congestione e dell'inquinamento, ponendo particolare attenzione alle necessità di trasporto delle persone con ridotta capacità motoria ed al contenimento dei costi per la collettività; - i servizi in territori a domanda debole 6, intesi come i servizi volti a soddisfare una domanda di trasporto la cui ridotta entità e/o la dispersione nello spazio e nel tempo (oltre ad eventuali difficoltà dell'esercizio legate alla conformazione territoriale) è tale da rendere poco efficace e molto costosa l organizzazione di servizi tradizionali di trasporto pubblico di linea 7. Vengono, infine, individuati 8 i servizi complementari al trasporto pubblico regionale e locale, ossia i servizi non convenzionali, quali i sistemi che prevedano l'uso collettivo dei veicoli e delle biciclette, i parcheggi e il noleggio di veicoli e di biciclette destinate ad essere utilizzate da una pluralità di soggetti Le funzioni di Regione, Provincia e Comuni in Lombardia e Provincia di Milano A partire dalle indicazioni di carattere generale riportate nel paragrafo precedente, occorre delineare quali siano le funzioni e competenze amministrative in materia di trasporto pubblico (in termini sia di infrastruttura che di servizio) attualmente esercitate dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni. Si tratta, in generale, dei compiti e delle funzioni conferite attraverso il DLgs 422/1997 9, relative al servizio pubblico di trasporto di interesse regionale e locale, ad esclusione di quelle mantenute dallo Stato 10 (inerenti agli accordi per i servizi transfrontalieri, alle funzioni generali in materia di sicurezza ed all'adozione di linee guida per la riduzione dell'inquinamento derivante dal sistema di trasporto pubblico). Come già detto, nel caso specifico della Regione Lombardia, i contenuti del DLgs 422/1997 sono stati meglio declinati dalla LR 6/2012 Disciplina del settore dei trasporti, nuova legge di riforma del trasporto pubblico regionale e locale 11, finalizzata allo sviluppo di un sistema di trasporto integrato e rispondente alle esigenze di mobilità delle persone e di sostenibilità ambientale. Obiettivi di tale legge sono la promozione del 5 ai sensi dell art.16 del DLgs 422/ di cui all art.14 del DLgs 422/ Esempi sono i Comuni con popolazione esigua e sparsa sul territorio, che richiede al servizio pubblico di linea numerose fermate e l articolazione di diversi percorsi, o situazioni in cui, anche in aree metropolitane, vi è un elevato grado di dispersione delle origini e destinazioni degli spostamenti e una rilevante disomogeneità di utilizzo del mezzo pubblico tra le ore di punta e le ore di morbida (cfr. Servizi di trasporto a domanda debole. Caratteristiche ed esperienze innovative, Quaderni della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, n 1 marzo 2001). 8 all'art.2, com.6 della LR 6/ ai sensi dell art ai sensi dell art.4 del DLgs 422/ che sostituisce la precedente LR 11/2009 Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti, rimasta in vigore fino all aprile

9 miglioramento della qualità dei servizi (in termini di regolarità, affidabilità, comfort, puntualità e accessibilità) ed il perseguimento della sostenibilità economica del sistema (grazie alla razionalizzazione della rete ed alla semplificazione della gestione). Alla REGIONE, in particolare, sono delegati i compiti di programmazione, indirizzo, gestione e controllo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale che richiedono l esercizio unitario a livello regionale 12, oltre alle funzioni e compiti di programmazione e di amministrazione inerenti alle ferrovie di interesse regionale e locale (siano esse in concessione alle Ferrovie dello Stato SpA 13 o ad altri soggetti 14 ), provvedendo al rilascio delle concessioni per la loro gestione 15. Inoltre, alla Regione competono 16 le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente (relativamente alle autolinee di propria competenza). Alla PROVINCIA la Regione Lombardia 17 ha conferito le funzioni e i compiti che riguardano il relativo territorio (singolarmente o in forma associata con gli altri Enti locali) inerenti alla programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi interurbani e in aree a domanda debole, espletando le procedure per l affidamento dei servizi stessi e provvedendo all approvazione del corrispondente sistema tariffario integrato. Ai COMUNI la Regione Lombardia 18 ha conferito tutte le funzioni e i compiti che riguardano il rispettivo territorio (singolarmente o in forma associata con gli altri Enti locali) relativamente alla programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi comunali e di area urbana (per i comuni capoluogo di Provincia), espletando, anche in questo caso, le procedure per l affidamento dei servizi stessi e provvedendo all approvazione del relativo sistema tariffario integrato. In Lombardia, altri soggetti coinvolti nell espletamento delle funzioni in materia di trasporto pubblico sono le AGENZIE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, che verranno istituite ai sensi dalla LR 6/2012 Disciplina del settore dei trasporti 19 ed il cui ruolo è quello di programmare, organizzare, monitorare, controllare e promuovere i servizi di trasporto in maniera integrata all'interno del bacino di competenza. Le Agenzie sono, infatti, Enti pubblici non economici (dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile), costituiti per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli Enti locali in materia di trasporto pubblico locale nell ambito dei 5 bacini d'utenza, corrispondenti ai confini amministrativi delle attuali Province di Bergamo, Brescia, Cremona-Mantova, Milano-Monza Brianza-Pavia-Lodi e Varese-Como-Lecco- Sondrio. I confini di tali bacini (che debbono rimanere in numero massimo di 5) possono essere modificati con provvedimento del Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale o congiuntamente delle Province e dei Comuni capoluogo di Provincia interessati. Le Agenzie sono costituite e partecipate dalle Province e dai Comuni competenti per territorio (o almeno dal Comune capoluogo) e, nel caso del bacino milanese, dalla futura Città Metropolitana di Milano, con quote di partecipazione dei diversi Enti determinate tenendo conto della proporzionalità con le funzioni e l'entità dei servizi svolti (domanda e offerta), con le risorse investite per servizi e infrastrutture e con l estensione territoriale, garantendo che nessuno degli Enti abbia una partecipazione superiore al 50%. Anche la Regione può partecipare alle Agenzie, per favorire l'integrazione ed il coordinamento con i servizi ferroviari di propria competenza. 12 ai sensi dell art.6 del DLgs 422/1997 e dell art.3 della LR 6/ ai sensi dell art.9 del DLgs 422/ ai sensi dell art.8 del DLgs 422/ funzione conferita ai sensi dell art.105, com.2, lett.h) del DLgs 112/ ai sensi dell art.105, com.2, lett.a) del DLgs 112/ ai sensi dell art.4 della LR 6/ ai sensi dell art.6 della LR 6/ all'art.7. 7

10 Le funzioni e competenze amministrative generali precedentemente indicate trovano applicazione nei seguenti macro-temi, che meglio declinano le questioni attinenti al sistema del trasporto pubblico (in termini, sia di reti, che di servizi): a. il trasporto ferroviario regionale; b. il trasporto pubblico su impianti fissi e a guida vincolata (linee metropolitane e tranviarie/metrotranviarie); c. il Trasporto Pubblico Locale su gomma; d. il sistema tariffario; e. l integrazione modale e la mobilità sostenibile; f. altre attività. A ciascuno di questi macro-temi possono essere associati ulteriori aspetti funzionali specifici ed i relativi livelli di esercizio, afferenti alle tre categorie: pianificazione/programmazione, gestione/attuazione e acquisizione/attribuzione delle risorse. Di seguito, per ciascun macro-tema, viene fornito il quadro normativo attuale (definito dalla già indicata legislazione nazionale e regionale in materia) e le competenze specifiche esercitate dagli attuali livelli di governo (cfr. anche le Tabella 1a, b, c, d, e, f). a) Trasporto ferroviario regionale Come già detto, le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti alle ferrovie di interesse regionale e locale sono delegate alla REGIONE ed attengono agli aspetti funzionali specifici di seguito indicati. - Programmazione, indirizzo, regolamentazione e controllo (livello pianificatorio): la Regione svolge compiti di programmazione, regolamentazione e controllo dell infrastruttura ferroviaria di competenza regionale, ivi compresi il controllo dell'accesso alla rete e l'allocazione della relativa capacità (somma delle tracce orarie che costituiscono la potenzialità di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria). A tal fine, coerentemente con le linee strategiche della mobilità regionale definite nel PRMT Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (o, fino all approvazione del piano stesso, attraverso specifici programmi da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale), la Regione predispone il Programma dei Servizi Ferroviari, nel quale vengono definiti: l'offerta ferroviaria (in termini di quantità e requisiti, ossia relazioni da servire, arco di servizio, numero di corse al giorno), le strategie per il miglioramento della qualità, della accessibilità e della fruibilità del servizio, le modalità di massimizzazione dell integrazione con gli altri modi di trasporto, gli interventi infrastrutturali necessari per attuare la programmazione dei servizi, le risorse da destinare all'esercizio ed al rinnovo ed ammodernamento del materiale rotabile. La programmazione degli investimenti viene effettuata dalla Regione in relazione alle risorse europee, statali e regionali destinate al settore, in raccordo con lo Stato, le Regioni confinanti, gli Enti locali e le Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale, anche mediante la sottoscrizione di atti di programmazione negoziata. - Procedure per interventi sull infrastruttura (livello pianificatorio): la Regione individua, attraverso un apposito regolamento 20, le modalità e le procedure per la gestione tecnica e finanziaria degli interventi di ammodernamento e potenziamento della infrastruttura ferroviaria di competenza regionale, disciplinando la verifica della coerenza degli interventi con gli strumenti della programmazione e della pianificazione regionale, l'introduzione di semplificazioni procedurali per gli interventi da realizzare, le modalità di valutazione dell'adeguatezza tecnico-economico-funzionale e di approvazione in linea tecnica ed 20 nel caso specifico il Reg.Reg.11/2002 Regolamento per la gestione tecnica e finanziaria degli interventi sulla rete ferroviaria regionale in concessione a norma dell art.23 della LR n 22 del e successive modifiche ed integrazioni. 8

11 economica dei progetti, le modalità di erogazione dei finanziamenti ed il monitoraggio dell'attuazione degli interventi. - Demanio (livello gestionale/attuativo): le ferrovie di interesse regionale e locale in concessione a soggetti diversi da Ferrovie dello Stato SpA sono trasferite al demanio ed al patrimonio della Regione. - Amministrazione (livello gestionale/attuativo): la Regione subentra allo Stato quale concedente delle ferrovie di interesse regionale e locale (delle Ferrovie dello Stato SpA o di altri soggetti), sulla base di Accordi di Programma, nei quali vengono definiti anche i finanziamenti per il risanamento tecnologico della rete e del materiale rotabile; la Regione affida (con procedure concorsuali) la gestione dei servizi alle IMPRESE FERROVIARIE attraverso specifici Contratti di Servizio, nei quali vengono definite le caratteristiche del servizio (orari, tariffe, puntualità, pulizia, ecc.) e il corrispettivo da rendere all impresa in cambio del servizio erogato, sulla base di parametri qualitativi e obiettivi di miglioramento della qualità dell offerta, finalizzati al raggiungimento di più generali obiettivi di efficienza ed efficacia. - Interventi sull infrastruttura (livello gestionale/attuativo): la Regione stipula, con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, un contratto di programma nel quale sono individuati gli interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell infrastruttura ferroviaria di competenza regionale e sono regolate le modalità e le procedure per la relativa gestione tecnica e finanziaria; la durata del contratto è coerente con la durata della concessione e con la tempistica programmata per la realizzazione delle opere, prevedendo aggiornamenti periodici ed un sistema di monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori. I poteri espropriativi e la competenza all'adozione degli atti conseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità (derivante dall approvazione dei progetti definitivi degli interventi) sono delegati ai SOGGETTI CONCESSIONARI DELL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA REGIONALE, ai quali competono anche le attività di progettazione, stazione appaltante, direzione lavori, collaudo degli interventi infrastrutturali previsti nel contratto di programma. - Fondo per i trasporti (livello economico): la Regione, in relazione ai servizi minimi, al PRT Piano Regionale di Trasporto e al tasso programmato di inflazione, costituisce annualmente un fondo destinato ai trasporti, alimentato sia dalle risorse proprie sia da quelle trasferite, tra cui quelle relative all'espletamento delle funzioni amministrative in materia di servizi regionali e locali delle Ferrovie dello Stato SpA. Successivamente all'attuazione dell'art.23, com.14 22, della L 214/2011, verranno istituite le AGENZIE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, che pure eserciteranno funzioni e compiti in tema di trasporto ferroviario regionale, relativamente agli aspetti funzionali specifici di seguito indicati. - Programmazione, indirizzo, regolamentazione e controllo (livello pianificatorio): le Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale elaborano proposte, da trasmettere alla Regione, relative ai servizi ferroviari regionali, volte ad ottimizzare l'integrazione intermodale nei bacini. b) Trasporto pubblico su impianti fissi e a guida vincolata (linee metropolitane e tranviarie/metrotranviarie) Le funzioni inerenti al trasporto pubblico su impianti fissi e a guida vincolata, ossia le linee metropolitane e tranviarie/metrotranviarie, competono alla Provincia ed ai Comuni. Nel caso specifico della PROVINCIA, fino all'attuazione dell'art.23, com.14 22, della L 214/2011, le funzioni da essa esercitate, in forma associata con gli altri Enti locali nell'ambito delle Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale, attengono agli aspetti funzionali specifici di seguito indicati. - Programmazione, regolamentazione e controllo (livello pianificatorio): la Provincia programma, regolamenta e controlla, in generale, i servizi interurbani e quelli in aree a domanda debole. - Funzioni amministrative e vigilanza (livello gestionale/attuativo): la Provincia esercita le funzioni amministrative e la vigilanza degli impianti fissi e a guida vincolata che operano nel territorio di più Comuni, 9

12 con l'eccezione dei servizi svolti in area urbana; qualora l'impianto abbia estensione sovraprovinciale, la competenza spetta alla Provincia sul cui territorio l'impianto insiste maggiormente. - Affidamento dei servizi (livello gestionale/attuativo): la Provincia espleta, in generale, le procedure per l'affidamento (con procedure concorsuali ad evidenza pubblica) dei servizi interurbani, stipulando i relativi Contratti di Servizio (nei quali vengono definite le caratteristiche del servizio orari, tariffe, puntualità, pulizia, ecc. e il corrispettivo da rendere all impresa in cambio del servizio espletato), erogando i corrispettivi e provvedendo alle eventuali sanzioni in caso di inadempienze degli obblighi contrattuali; nel caso di impianti con estensione interprovinciale, la competenza spetta alla Provincia sul cui territorio l'impianto insiste maggiormente. - Autorizzazioni (livello gestionale/attuativo): la Provincia rilascia l'autorizzazione per l'immatricolazione e la locazione del materiale rotabile da utilizzare per lo svolgimento dei servizi di linea interurbani, svolti nel territorio di più Comuni, anche effettuati a chiamata. Successivamente all'attuazione dell'art.23, com.14 22, della L 214/2011, le funzioni precedentemente indicate su tale tema verranno unitariamente esercitate dalle AGENZIE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, mentre alla PROVINCIA singolarmente continuerà a competere l esercizio delle sole funzioni e compiti che attengono agli aspetti funzionali specifici di seguito indicati. - Concessioni (livello gestionale/attuativo): la Provincia rilascia le concessioni relative agli impianti fissi e i sistemi a guida vincolata, operanti nel territorio di più Comuni o con estensione interprovinciale (nel qual caso la competenza spetta alla Provincia sul cui territorio l'impianto insiste maggiormente). - Autorizzazioni (livello gestionale/attuativo): la Provincia rilascia l'autorizzazione per l'immatricolazione e la locazione del materiale rotabile da utilizzare per lo svolgimento dei servizi di linea di collegamento al sistema aeroportuale e granturismo (si segnala, però, che non vi sono tali tipi di servizi nell ambito della Provincia di Milano). Altre funzioni e compiti che, successivamente all'attuazione dell'art.23, com.14 22, della L 214/2011, saranno esercitate su tale tema dalle AGENZIE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, attengono, inoltre, agli aspetti funzionali specifici di seguito indicati. - Programmazione, regolamentazione e controllo (livello pianificatorio): le Agenzie di Trasporto Pubblico Locale definiscono, programmano (attraverso la redazione e l'approvazione del PBTPL Programma di Bacino del Trasporto Pubblico Locale, riferito al territorio dello specifico bacino di appartenenza), regolamentano e controllano in generale i servizi di propria competenza. Le funzioni e competenze amministrative attualmente esercitate in tema trasporto pubblico su impianti fissi e a guida vincolata dai COMUNI, in forma associata con gli altri Enti locali nell'ambito delle Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale, attengono agli aspetti funzionali specifici di seguito indicati. - Programmazione, regolamentazione e controllo (livello pianificatorio): i Comuni programmano, regolamentano e controllano, in generale, i servizi comunali e di area urbana. - Funzioni amministrative e vigilanza (livello gestionale/attuativo): i Comuni esercitano le funzioni amministrative e di vigilanza sugli impianti fissi che operano nel proprio territorio, siano essi per servizi comunali o di area urbana. - Affidamento dei servizi (livello gestionale/attuativo): il Comune capoluogo di Provincia e/o di Regione espleta le procedure per l'affidamento (con procedure concorsuali ad evidenza pubblica) dei servizi comunali e di area urbana svolti su impianti fissi e a guida vincolata svolti nell'ambito del proprio territorio comunale, stipulando i relativi Contratti di Servizio (nei quali vengono definite le caratteristiche del servizio orari, tariffe, puntualità, pulizia, ecc. e il corrispettivo da rendere all impresa in cambio del servizio espletato), erogando i corrispettivi e provvedendo alle eventuali sanzioni in caso di inadempienze degli obblighi contrattuali. 10

13 - Autorizzazioni (livello gestionale/attuativo): i Comuni rilasciano l'autorizzazione per l'immatricolazione e la locazione del materiale rotabile da utilizzare per lo svolgimento dei servizi di linea comunali o di area urbana, anche effettuati a chiamata. Le funzioni e competenze amministrative attualmente esercitate dai COMUNI singolarmente su tale tema attengono agli aspetti funzionali specifici di seguito indicati. - Concessioni (livello gestionale/attuativo): i Comuni rilasciano le concessioni relative agli impianti fissi e ai sistemi a guida vincolata, qualora l'impianto operi nel territorio comunale, nonché di tutti i sistemi metropolitani. c) Trasporto Pubblico Locale su gomma Per TPL Trasporto Pubblico Locale su gomma si intendono i servizi di trasporto automobilistici di linea, siano essi comunali, di area urbana o interurbani, così come definito al precedente 1.1. Le funzioni e competenze amministrative attualmente conferite alla REGIONE su tale tema attengono agli aspetti funzionali specifici di seguito indicati. - Programmazione, indirizzo, regolamentazione e controllo (livello pianificatorio): la Regione esercita i propri compi di programmazione redigendo il PRMT Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti 21 (che definisce le linee strategiche della mobilità regionale ed il programma di priorità degli interventi per la sua riqualificazione, a cui sono destinate specifiche risorse del bilancio regionale 22 ) e gli indirizzi programmatici per l'applicazione di specifiche iniziative di governo della mobilità. Inoltre, la Regione, al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze di mobilità nei territori a domanda debole, può individuare modalità particolari di espletamento dei servizi di linea. - Definizione di linee guida (livello pianificatorio): la Regione esercita i propri compi di programmazione anche definendo le linee guida e gli indirizzi programmatici per la pianificazione dei trasporti locali (in particolare per i Piani di Bacino predisposti dalle Province), per l'affidamento dei servizi, per la stipulazione dei relativi contratti, per l'attività di monitoraggio e controllo e per l'informazione all'utenza. - Fondo per i trasporti (livello economico): la Regione, in relazione ai servizi minimi, al PRMT Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti e al tasso programmato di inflazione, costituisce annualmente un fondo destinato ai trasporti, alimentato sia dalle risorse proprie sia da quelle trasferite. - Programmazione degli investimenti, riparto risorse e finanziamenti (livello economico): la Regione programma gli investimenti in relazione alle risorse europee, statali e regionali destinate al settore, in raccordo con lo Stato, le Regioni confinanti, gli Enti locali e le Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale, anche mediante la sottoscrizione di atti di programmazione negoziata; essa svolge, inoltre, compiti in materia di riparto delle risorse per lo svolgimento dei servizi e assegna ed eroga alle Province, ai Comuni e alle Agenzie di Trasporto Pubblico Locale le risorse finanziarie disponibili per l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza. Inoltre, la Regione sviluppa e promuove forme integrative di finanziamento dei beni, delle infrastrutture e dei servizi, finalizzate al miglioramento della quantità, accessibilità, fruibilità e qualità del Trasporto Pubblico Locale e della mobilità sostenibile. 21 Nella normativa nazionale (DLgs 422/1977, all Art.14, com.2, lett.b)) si fa più in generale riferimento al PRT Piano Regionale dei Trasporti, finalizzato a promuovere l integrazione modale delle reti di trasporto, tenendo conto, oltre che della programmazione di settore degli Enti locali, anche delle previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico. 22 La programmazione degli interventi (secondo i contenuti del PRMT Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti o, fino all approvazione del piano stesso, attraverso specifici programmi da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale) è articolata in obiettivi nell ambito del PRS Programma regionale di sviluppo ed è annualmente aggiornata nel DPEFR Documento di programmazione economica e finanziaria regionale, in coerenza con l evoluzione del quadro programmatorio e gestionale (cfr. art.10, com.6 della LR 6/2012). 11

14 Fino all'attuazione dell'art.23, com.14 22, della L 214/2011, le funzioni esercitate in tema di TPL dalla PROVINCIA, in forma associata con gli altri Enti locali nell'ambito delle Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale, attengono agli aspetti funzionali specifici di seguito indicati. - Programmazione, regolamentazione e controllo (livello pianificatorio): la Provincia programma, regolamenta e controlla i servizi interurbani e quelli in aree a domanda debole. - Definizione di criteri e standard (livello pianificatorio): la Provincia individua i criteri per il posizionamento sul territorio delle paline e pensiline delle fermate per i servizi di propria competenza, per garantire l'accessibilità alla fermata e al servizio anche ai portatori di handicap, oltre agli standard minimi qualitativi in termini di sicurezza, comfort, qualità dell'arredo e informazione che devono essere rispettati, eventualmente promuovendo interventi di riqualificazione delle fermate esistenti. - Affidamento dei servizi (livello gestionale/attuativo): la Provincia espleta le procedure per l'affidamento (con procedure concorsuali ad evidenza pubblica) dei servizi interurbani e quelli in aree a domanda debole, stipulando i relativi Contratti di Servizio (nei quali vengono definite le caratteristiche del servizio orari, tariffe, puntualità, pulizia, ecc. e il corrispettivo da rendere all impresa in cambio del servizio espletato), erogando i corrispettivi e provvedendo alle eventuali sanzioni in caso di inadempienze degli obblighi contrattuali. - Autorizzazioni (livello gestionale/attuativo): la Provincia rilascia l'autorizzazione per lo svolgimento dei servizi di linea per i servizi di propria competenza con autobus immatricolati da noleggio e viceversa, nonché quelle per l'alienazione degli autobus di linea. - Accertamenti (livello gestionale/attuativo): la Provincia è tenuta all'accertamento 23, al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su servizi interurbani e comunali dei Comuni non capoluogo di Provincia, anche effettuati a chiamata, con eccezione dei percorsi e delle fermate coincidenti con quelli attualmente esistenti, per i quali non sono necessari ulteriori accertamenti. Successivamente all'attuazione dell'art.23, com.14 22, della L 214/2011, le funzioni precedentemente indicate in merito al TPL verranno unitariamente esercitate dalle AGENZIE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, mentre alla PROVINCIA singolarmente continuerà a competere l esercizio delle sole funzioni e compiti che attengono agli aspetti funzionali specifici di seguito indicati. - Finanziamenti (livello economico): la Provincia definisce di forme integrative di finanziamento dei beni, delle infrastrutture e dei servizi di propria competenza, finalizzate al miglioramento della quantità, della fruibilità e della qualità del Trasporto Pubblico Locale e della mobilità sostenibile. Le funzioni e compiti che, successivamente all'attuazione dell'art.23, com.14 22, della L 214/2011, saranno esercitate su tale tema dalle AGENZIE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, attengono, inoltre, agli aspetti funzionali specifici di seguito indicati. - Programmazione, regolamentazione e controllo (livello pianificatorio): le Agenzie di Trasporto Pubblico Locale definiscono, programmano (attraverso la redazione e l'approvazione del PBTPL Programma di Bacino del Trasporto Pubblico Locale, riferito al territorio dello specifico bacino di appartenenza), regolamentano e controllano i servizi di propria competenza. - Definizione di standard (livello pianificatorio): le Agenzie di Trasporto Pubblico Locale determinano gli standard gestionali, qualitativi, tecnici ed economici, nel rispetto degli standard minimi definiti a livello regionale. - Affidamento dei servizi (livello gestionale/attuativo): le Agenzie di Trasporto Pubblico Locale svolgono funzione di stazione appaltante nell affidamento (con procedure concorsuali ad evidenza pubblica) dei servizi per l'intero bacino, nel rispetto della normativa vigente e secondo criteri di terzietà, indipendenza e 23 di cui all'art.5, com.7, del DPR 753/

15 imparzialità, sottoscrivendo, gestendo e verificando il rispetto dei Contratti di Servizio, inclusa l'applicazione dei premi e delle penali. - Programmazione degli investimenti (livello economico): le Agenzie di Trasporto Pubblico Locale programmano e gestiscono le risorse finanziarie, reperite anche attraverso forme integrative di finanziamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale. Le funzioni e competenze amministrative attualmente esercitate dai COMUNI (in forma associata con gli altri Enti locali, nell'ambito delle Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale) su tale tema attengono agli aspetti funzionali specifici di seguito indicati. - Programmazione, regolamentazione e controllo (livello pianificatorio): i Comuni programmano, regolamentano e controllano i servizi comunali e di area urbana e quelli in aree a domanda debole o diffusa. - Definizione di criteri (livello pianificatorio): i Comuni individuano i criteri per il posizionamento sul territorio delle paline e pensiline delle fermate per i servizi di propria competenza, per garantire l'accessibilità alla fermata e al servizio anche ai portatori di handicap, oltre agli standard minimi qualitativi in termini di sicurezza, comfort, qualità dell'arredo e informazione che devono essere rispettati, eventualmente promuovendo interventi di riqualificazione delle fermate esistenti. - Affidamento dei servizi (livello gestionale/attuativo): i Comuni espletano le procedure per l'affidamento (con procedure concorsuali ad evidenza pubblica) dei servizi comunali e di area urbana e quelli in aree a domanda debole o diffusa, stipulando i relativi Contratti di Servizio (nei quali vengono definite le caratteristiche del servizio orari, tariffe, puntualità, pulizia, ecc. e il corrispettivo da rendere all impresa in cambio del servizio espletato), erogando i corrispettivi e provvedendo alle eventuali sanzioni in caso di inadempienze degli obblighi contrattuali. - Autorizzazioni (livello gestionale/attuativo): i Comuni rilasciano l'autorizzazione per lo svolgimento dei servizi di linea per i servizi di propria competenza con autobus immatricolati da noleggio e viceversa, nonché quelle per l'alienazione degli autobus di linea. - Accertamenti (livello gestionale/attuativo): il Comune capoluogo di Provincia è tenuto all'accertamento 24, al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, dell idoneità del percorso e delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate dei servizi comunali e di area urbana, anche effettuati a chiamata, con eccezione dei percorsi e delle fermate coincidenti con quelli attualmente esistenti, per i quali non sono necessari ulteriori accertamenti. Le funzioni e competenze amministrative attualmente esercitate dai COMUNI singolarmente in tema di TPL attengono agli aspetti funzionali specifici di seguito indicati. - Affidamento dei servizi (livello gestionale/attuativo): i Comuni non capoluogo di Provincia e previo parere favorevole dell'agenzia per il Trasporto Pubblico Locale competente per territorio, possono istituire l'affidamento, la stipulazione dei contratti e l'erogazione dei relativi corrispettivi (con oneri finanziari integralmente a proprio carico e nel rispetto del sistema tariffario integrato regionale) per eventuali servizi aggiuntivi ai servizi programmati dall'agenzia per il Trasporto Pubblico Locale. - Finanziamenti (livello economico): i Comuni definiscono forme integrative di finanziamento dei beni, delle infrastrutture e dei servizi di propria competenza, finalizzate al miglioramento della quantità, della fruibilità e della qualità del Trasporto Pubblico Locale e della mobilità sostenibile. Lo strumento di programmazione generale del Trasporto Pubblico Locale in ciascuno dei 5 bacini territoriali d'utenza è, come detto, il PBTPL Programma di Bacino del Trasporto Pubblico Locale 25, che dovrà essere 24 di cui all'art.5, com.7, del DPR 753/ definito all art.13 della LR 6/

16 predisposto dalla relativa Agenzia di Trasporto Pubblico Locale, in coordinamento con quanto previsto dal PRMT Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti. La durata di tale Programma (approvato dall Agenzia stessa, previo parere favorevole della Giunta regionale) è pari al Contratto di Servizio, con possibilità di revisione in funzione di interventi significativi sulla rete o di variazione delle risorse disponibili per lo svolgimento dei servizi. Esso (oltre a comprendere i Piani per la mobilità delle persone con disabilità 26 ) provvede alla ridefinizione della rete dei servizi automobilistici su gomma e su impianti fissi e a guida vincolata (linee tranviarie, metropolitane e filoviarie), raccordandola con il PRMT, con gli strumenti di programmazione di competenza degli Enti locali, con i servizi ferroviari disciplinati dal Programma dei Servizi Ferroviari e con le altre modalità di trasporto. I suoi obiettivi sono: - la realizzazione di un sistema di Trasporto Pubblico Locale unitario in grado di garantire adeguati servizi a tutela dell'utenza pendolare; - garantire l'ottimizzazione degli orari e delle frequenze; - garantire la qualità e l'efficienza dei servizi, mediante la loro razionalizzazione, la minimizzazione delle sovrapposizioni fra servizi automobilistici e fra tali servizi e quelli ferroviari, privilegiando la rete ferroviaria quale asse principale e portante del sistema regionale dei trasporti; - assicurare lo sviluppo dell'intermodalità e l'integrazione dei servizi, in conformità con gli indirizzi regionali e coinvolgendo i principali poli attrattori di traffico; - sviluppare modelli di integrazione tariffaria, coerenti con gli indirizzi regionali. Nel PBTPL vengono definiti in via prioritaria: - l'offerta dei servizi di competenza degli Enti ricompresi nel bacino e le relative modalità di svolgimento, con l'obiettivo di incentivare l'attivazione di programmi di esercizio integrati con i servizi ferroviari; - la programmazione dei servizi che interessano destinazioni poste al di fuori del territorio di competenza dell'agenzia, previo parere delle altre Agenzie interessate e, per le destinazioni poste al di fuori del territorio regionale, degli altri Enti interessati; - le reti oggetto dei Contratti di Servizio e gli ambiti territoriali a domanda debole, nonché le modalità particolari di effettuazione dei servizi in tali ambiti; - i criteri per migliorare l'accessibilità agli interscambi del Trasporto Pubblico Locale e per incrementare la velocità commerciale dei servizi (ad esempio la realizzazione di corsie riservate, l'asservimento degli incroci semaforizzati al mezzo pubblico, la creazione di ZTL zone a traffico limitato); - le modalità di integrazione tra i servizi di trasporto pubblico e i servizi complementari (di cui al 1.1); - i criteri per migliorare l'accessibilità e la fruibilità dei servizi di trasporto da parte delle persone con disabilità; - gli indirizzi per la programmazione, da parte dei Comuni, degli interventi nel campo della mobilità e del traffico volti a migliorare l'efficacia del Trasporto Pubblico Locale; - l'ammontare delle risorse disponibili per finanziare l'offerta programmata dei servizi e gli investimenti necessari per attuare la loro programmazione; - le strategie di comunicazione e di diffusione delle informazioni all'utenza. Finché non saranno redatti i PBTPL, gli strumenti di regolamentazione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (con riferimento ai servizi minimi) sono rappresentati dai PTS Programmi Triennali dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale 27 (approvati dalla Regione), che individuano la rete e l'organizzazione dei servizi, l'integrazione modale e tariffaria, le risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti, le modalità di attuazione e 26 previsti dall'art.26, com.3, della L n 104 del Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. 27 previsti dall Art.14, com.3 del DLgs 422/

17 revisione dei Contratti di Servizio pubblico, il sistema di monitoraggio dei servizi ed i criteri per la riduzione della congestione e dell'inquinamento ambientale. Ad oggi, pertanto, gli strumenti di riferimento disponibili (sebbene oggetto di un ricorso al TAR, presentato il da parte di alcuni Comuni, ancora pendente al Consiglio di Stato) sono: - il PTS della Provincia di Milano, adottato dal Consiglio Provinciale il ed approvato dalla Giunta Regionale della Lombardia con delibera n.viii/5271 del ; - il PTS del Comune di Milano, adottato dal Consiglio Comunale nel gennaio 2001 ed approvato dalla Giunta Regionale con delibera n.vii/5366 del , il cui aggiornamento per il triennio è stato adottato dal Commissariato per l emergenza del traffico e della mobilità nella città di Milano con provvedimento n. 615 del ed approvato dalla Giunta Regionale con delibera n.viii/5272 del d) Sistema tariffario Le funzioni e competenze amministrative attualmente conferite alla REGIONE su tale tema attengono agli aspetti funzionali specifici di seguito indicati. - Politiche tariffarie (livello pianificatorio): la Regione definisce le politiche tariffarie, ivi compreso lo sviluppo dei relativi supporti tecnologici, e disciplina, anche mediante regolamenti, il sistema tariffario integrato regionale e le agevolazioni tariffarie. - Regolamento tariffario (livello pianificatorio): la Regione disciplina i criteri e le modalità di applicazione del nuovo sistema tariffario integrato regionale attraverso uno specifico regolamento. Nell attesa della sua emanazione, il sistema tariffario lombardo risulta, ad oggi, ancora disciplinato dal regolamento predisposto ai sensi della precedente normativa regionale 28, ovvero dal Reg.Reg. 5/2002 Nuovo sistema tariffario 29. Fino all'attuazione dell'art.23, com.14 22, della L 214/2011, le funzioni esercitate su tale tema dalla PROVINCIA, in forma associata con gli altri Enti locali nell'ambito delle Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale, attengono agli aspetti funzionali specifici di seguito indicati. - Tariffe (livello gestionale/attuativo): la Provincia approva il sistema tariffario integrato per i servizi di propria competenza e ne determina le tariffe (in conformità al regolamento regionale), trasmettendo i relativi atti alla Regione, che ne verifica la coerenza con gli indirizzi e la programmazione regionali. Successivamente all'attuazione dell'art.23, com.14 22, della L 214/2011, tutte le funzioni precedentemente indicate su tale tema verranno unitariamente esercitate dalle AGENZIE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, mentre alla PROVINCIA singolarmente continuerà a competere l esercizio delle sole funzioni e compiti che attengono agli aspetti funzionali specifici di seguito indicati. - Tariffe (livello gestionale/attuativo): la Provincia determina, nel rispetto dell'unitarietà del sistema tariffario integrato adottato dall'agenzia per il Trasporto Pubblico Locale, tariffe inferiori a quelle stabilite dalle Agenzie, con l'obbligo di corrispondere ai gestori i mancati introiti, nonché di definirne l'entità in accordo con le Agenzie e gli altri Enti locali interessati. Altre funzioni e compiti che, successivamente all'attuazione dell'art.23, com.14 22, della L 214/2011, saranno esercitate su tale tema dalle AGENZIE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, attengono, inoltre, agli aspetti funzionali specifici di seguito indicati. - Tariffe (livello gestionale/attuativo): le Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale approvano il sistema tariffario di bacino e ne determinano le tariffe (in conformità al regolamento regionale), previa intesa, per i 28 ossia dall Art. 28 della LR n 11/ successivamente integrato dal Reg.Reg. 4/2009 Modifiche al regolamento regionale 23 luglio 2002, n. 5 'Nuovo sistema tariffario'. 15

18 titoli integrati con i servizi ferroviari, con la Regione. Inoltre possono definire agevolazioni tariffarie (con oneri a proprio carico) a favore di specifiche categorie di utenza. - Verifiche sulle condizioni di viaggio minime (livello gestionale/attuativo): le Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale verificano l'osservanza delle condizioni di viaggio minime applicate dal gestore dei servizi di Trasporto Pubblico Locale, sulla base della disciplina contenuta nel regolamento tariffario. Le funzioni e competenze amministrative attualmente esercitate dai COMUNI (in forma associata con gli altri Enti locali, nell'ambito delle Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale) su tale tema attengono agli aspetti funzionali specifici di seguito indicati. - Tariffe (livello gestionale/attuativo): i Comuni approvano il sistema tariffario integrato per i servizi di propria competenza e ne determinano le tariffe (in conformità al regolamento regionale), trasmettendo i relativi atti alla Regione, che ne verifica la coerenza con gli indirizzi e la programmazione regionali. Le funzioni e competenze amministrative attualmente esercitate dai COMUNI singolarmente su tale tema attengono agli aspetti funzionali specifici di seguito indicati. - Tariffe (livello gestionale/attuativo): i Comuni determinano, nel rispetto dell'unitarietà del sistema tariffario integrato adottato dall'agenzia per il Trasporto Pubblico Locale, tariffe inferiori a quelle stabilite dalle Agenzie, con l'obbligo di corrispondere ai gestori i mancati introiti, nonché di definirne l'entità in accordo con le Agenzie e gli altri Enti locali interessati. e) Integrazione modale e mobilità sostenibile Le funzioni e competenze amministrative attualmente conferite alla REGIONE su tale tema attengono agli aspetti funzionali specifici di seguito indicati. - Integrazione modale (livello pianificatorio): la Regione promuove lo sviluppo coordinato dell'intermodalità, di forme complementari di mobilità (descritte al 1.1) e di altre forme di mobilità sostenibile; inoltre, promuove e sostiene azioni volte all'integrazione tra la mobilità dolce e i servizi di trasporto pubblico locale e regionale. - Centri di interscambio (livello pianificatorio): la Regione promuove la stipulazione di appositi accordi con tutti i soggetti coinvolti per favorire la riqualificazione delle stazioni e la realizzazione e gestione di centri di interscambio, al fine di incentivare l'uso del trasporto pubblico interurbano, la promozione delle forme complementari di mobilità e l'introduzione di tecnologie innovative che favoriscano l'utilizzo del trasporto pubblico regionale e locale. Fino all'attuazione dell'art.23, com.14 22, della L 214/2011, le funzioni esercitate su tale tema dalla PROVINCIA, in forma associata con gli altri Enti locali nell'ambito delle Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale, attengono agli aspetti funzionali specifici di seguito indicati. - Integrazione modale (livello pianificatorio): la Provincia sviluppa forme di mobilità sostenibile ed innovative e servizi di mobilità, anche di soggetti privati, da integrare con i servizi di trasporto pubblico; inoltre, promuove e sostiene interventi ed azioni volte all'integrazione tra la mobilità dolce e i servizi di trasporto pubblico locale e regionale. Successivamente all'attuazione dell'art.23, com.14 22, della L 214/2011, tutte le funzioni precedentemente indicate su tale tema verranno unitariamente esercitate dalle AGENZIE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, le quali eserciteranno anche le funzioni e compiti che attengono agli aspetti funzionali specifici di seguito indicati. - Integrazione modale (livello pianificatorio): le Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale sviluppano iniziative finalizzate all'integrazione fra il Trasporto Pubblico Locale e forme complementari di mobilità sostenibile; inoltre elaborano proposte, da trasmettere alla Regione, relative ai servizi ferroviari regionali, volte ad ottimizzare l'integrazione intermodale nei bacini. 16

19 Le funzioni e competenze amministrative attualmente esercitate dai COMUNI (in forma associata con gli altri Enti locali, nell'ambito delle Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale) su tale tema attengono agli aspetti funzionali specifici di seguito indicati. - Integrazione modale (livello pianificatorio): i Comuni sviluppano forme di mobilità sostenibile ed innovative da integrare con i servizi di trasporto pubblico. - Centri di interscambio (livello pianificatorio): i Comuni promuovono l'utilizzo, la fruibilità e l'accessibilità dei centri di interscambio in coordinamento con i vettori di trasporto. Le funzioni e competenze amministrative attualmente esercitate dai COMUNI singolarmente su tale tema attengono agli aspetti funzionali specifici di seguito indicati. - Centri di interscambio (livello gestionale/attuativo): i Comuni adottano provvedimenti relativi alla viabilità comunale necessari a garantire l'accessibilità, con il trasporto pubblico e privato, dei punti di interscambio con le reti di forza, con particolare riferimento alle stazioni ferroviarie, metropolitane e metrotranviarie. f) Altre attività Alla REGIONE sono attualmente conferite anche le funzioni e competenze amministrative che attengono agli aspetti funzionali specifici di seguito indicati. - (livello pianificatorio): la Regione disciplina il procedimento di formazione e approvazione dei PUM Piani Urbani della Mobilità, detta gli indirizzi per la redazione dei PUT Piani Urbani del Traffico 30 ed individua i Comuni tenuti alla redazione ed approvazione di tali piani. - Regolamentazione (livello pianificatorio): la Regione disciplina, anche mediante regolamenti, le attività relative ai servizi di linea di collegamento al sistema aeroportuale, di granturismo e finalizzati (descritti al 1.1). - Sistema informativo e infomobilità (livello pianificatorio): la Regione sviluppa il sistema informativo dei trasporti e della mobilità e il sistema regionale di informazione al pubblico sui servizi di trasporto pubblico; inoltre, approva il Programma Regionale dell'infomobilità, quale documento strategico di programmazione e indirizzo avente per oggetto azioni coordinate e coerenti finalizzate allo sviluppo e alla sostenibilità dei processi innovativi applicati ai sistemi di mobilità pubblica e privata (ITS - Intelligent Transport Systems). - Carta qualità dei servizi (livello pianificatorio): la Regione elabora lo schema della Carta della qualità dei servizi, in cui sono previsti i diritti degli utenti e le modalità per proporre reclamo e adire le vie conciliative. Alla PROVINCIA singolarmente sono attualmente conferite anche le funzioni e competenze amministrative che attengono agli aspetti funzionali specifici di seguito indicati. - Regolamentazione e controllo (livello pianificatorio): la Provincia regolamenta e controlla i servizi di linea di granturismo, assegnati sulla base del criterio della prevalenza della domanda in origine, ad esclusione di quelli che si svolgono interamente nell'ambito del territorio di un singolo Comune. Successivamente all'attuazione dell'art.23, com.14 22, della L 214/2011, le AGENZIE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE eserciteranno anche le funzioni e compiti che attengono agli aspetti funzionali specifici di seguito indicati. - Promozione (livello pianificatorio): le Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale definiscono politiche uniformi per la promozione del sistema del Trasporto Pubblico Locale (incluso il coordinamento dell'immagine e della diffusione dell'informazione presso l'utenza) e sviluppano forme innovative per la promozione e l'utilizzo del Trasporto Pubblico Locale, attraverso iniziative innovative mirate a incrementare la domanda, l utilizzo di forme di comunicazione innovativa agli utenti, il ricorso alla comunicazione mobile per l'informazione in tempo reale e per la consultazione delle informazioni riguardanti il servizio, l attuazione di politiche commerciali e di incentivazione all'utilizzo. 30 di cui all art.36 del DLgs 285/1992 Codice della Strada. 17

20 - Conferenze locali del trasporto pubblico (livello pianificatorio): le Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale costituiscono Conferenze locali del trasporto pubblico per la consultazione dei diversi soggetti interessati (rappresentanti dei viaggiatori in possesso dei requisiti minimi stabiliti dall'agenzia stessa, associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione, mobility manager, organizzazioni sindacali dei lavoratori, imprese di trasporto pubblico e le loro associazioni) sui temi riguardanti la programmazione dei servizi, i Contratti di Servizio, la qualità, la Carta della qualità dei servizi, il livello di soddisfazione degli utenti, gli aspetti tariffari e i dati di monitoraggio. - Monitoraggio (livello gestionale/attuativo): le Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale effettuano il monitoraggio della qualità dei servizi, attraverso l'utilizzo di strumenti che favoriscano l'acquisizione dei dati e delle informazioni necessari. - Vigilanza (livello gestionale/attuativo): le Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale effettuano la vigilanza, in collaborazione con i soggetti preposti, sul rispetto, da parte delle aziende erogatrici dei servizi di Trasporto Pubblico Locale, delle norme in materia di qualità e sicurezza del lavoro. - Autorizzazione (livello gestionale/attuativo): le Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale autorizzano lo svolgimento di altri servizi di carattere sociale, nel rispetto di quanto previsto dai Contratti di Servizio di Trasporto Pubblico Locale e dalle norme vigenti in materia di noleggio di autobus con conducente. I COMUNI singolarmente esercitano attualmente anche le funzioni e competenze amministrative che attengono agli aspetti funzionali specifici di seguito indicati. - (livello pianificatorio): i Comuni approvano i PUM Piani Urbani della Mobilità e i PUT Piani Urbani del Traffico, redatti in conformità alla programmazione regionale e previo parere favorevole delle Agenzie territorialmente interessate, sui profili di competenza. - Regolamentazione e controllo (livello pianificatorio): i Comuni regolamentano e controllano i servizi di linea di granturismo che si svolgono interamente nell'ambito del territorio di un singolo Comune. 18

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