IL NUOVO REGIME FORFETARIO, LA RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA E IL MOD. IVA 2015

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1 INFORMATIVA N MARZO 2015 IVA IL NUOVO REGIME FORFETARIO, LA RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA E IL MOD. IVA 2015 Art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 Art. 19-bis2, DPR n. 633/72 Circolare Agenzia Entrate , n. 6/E Informative SEAC , n. 23 e , n. 45 Come noto la Finanziaria 2015 ha introdotto un nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche con ricavi / compensi inferiori a determinati limiti, variabili in relazione all attività esercitata. Un aspetto rilevante connesso con il passaggio, a decorrere dal 2015, dal regime ordinario al regime forfetario riguarda l obbligo di effettuare la rettifica della detrazione operata con riferimento ai beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, esistenti al Per i beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, la rettifica va eseguita soltanto se non sono trascorsi 5 anni dall entrata in funzione ovvero 10 dalla data di acquisto in caso di immobili. In particolare, l ammontare della rettifica della detrazione va indicato, con segno -, nello specifico rigo destinato al totale delle rettifiche del mod. IVA 2015 e concorre a determinare il saldo IVA 2014.

2 IF n pagina 2 di 7 Come noto, l art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015, ha introdotto, con decorrenza dall , un nuovo regime forfetario, con applicazione di un imposta sostitutiva del 15%, riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) che rispettano i requisiti di seguito schematizzati, da verificare nell anno precedente. a) b) c) d) Ricavi (conseguiti) / compensi (percepiti), ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati nell apposita Tabella, in relazione all attività esercitata in base al codice attività Ateco 2007 (limite compreso tra ed ). Non concorre al superamento del limite l eventuale adeguamento agli studi / parametri. L Agenzia delle Entrate nella Circolare , n. 6/E ha precisato che vanno ricompresi anche i ricavi derivanti da operazioni (esportazioni) effettuate con la Città del Vaticano e con San Marino. La stessa Agenzia ha evidenziato che l ammontare dei ricavi, va verificato con riferimento al regime utilizzato nel periodo d imposta di riferimento. Di conseguenza, in caso di applicazione nell anno precedente: del regime ordinario di determinazione del reddito d impresa, la verifica va effettuata con riferimento ai ricavi determinati in base al principio di competenza; del regime dei minimi, la verifica va effettuata con riferimento ai ricavi determinati applicando il principio di cassa. In caso di più attività cui risultano applicabili soglie di ricavi / compensi diversi, va fatto riferimento alla soglia più elevata. Spese per l impiego di lavoratori non superiori a lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell imprenditore ex art. 60, TUIR. Costo complessivo beni strumentali al 31.12, al lordo dell ammortamento, non superiore a AI fine del computo del valore dei beni strumentali non si considerano quelli di costo pari o inferiore a 516,46 mentre si considerano al 50% quelli ad uso promiscuo (autovetture, telefoni cellulari, altri beni utilizzati promiscuamente). Per i beni in locazione o in comodato si considera il valore normale. I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso. Nella citata Circolare n. 6/E, ribadendo quanto affermato nella Circolare , n. 7/E, l Agenzia ha evidenziato che: sia in sede di accesso al regime forfetario che durante la sua applicazione, il rispetto del limite degli acquisti di beni strumentali va verificato con riferimento al costo sostenuto al netto dell IVA, ancorché non detratta; non vanno considerati i costi riferibili ad attività immateriali come, ad esempio, l avviamento o altri elementi immateriali in quanto non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell ambito dell attività d impresa o di lavoro autonomo. Reddito d impresa / lavoro autonomo prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (rileva anche il reddito da pensione). Tale condizione non va verificata in caso di cessazione del rapporto di lavoro ovvero se la somma dei predetti redditi non è superiore a (ad esempio, reddito da pensione e reddito lavoro autonomo forfetario 7.800). A tal fine non rileva la presenza di redditi di lavoro autonomo / d impresa occasionali ex art. 67, TUIR, ovvero di redditi derivanti da rapporti di associazione in partecipazione. Per i soggetti già in attività le condizioni di accesso dal 2015 vanno verificate nel 2014 e successivamente anno per anno. In caso di inizio dell attività le stesse devono essere verificate sul base presuntiva. L Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 6/E ha evidenziato che, a differenza di quanto previsto per il regime dei minimi, non rileva ai fini dell accesso nel nuovo regime forfetario l aver esercitato negli anni precedenti un attività d impresa, arte o professione.

3 IF n pagina 3 di 7 Come specificato dalla stessa Agenzia nel Comunicato stampa , ai fini dell adozione del nuovo regime è irrilevante l età del contribuente. Ciò significa che lo stesso può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti. Inoltre per il regime in esame non è previsto alcun limite di durata. Il regime in esame ha soppresso: il regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000; il regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011; il regime contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011. Tuttavia per coloro che al applicavano il regime dei minimi è stata prevista una clausola di salvaguardia che consente agli stessi di proseguire con tale regime fino alla scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dell inizio attività o al compimento del 35 anno di età. Dopo aver riscontrato un anomalo aumento di aperture di partite IVA negli ultimi mesi del 2014, l Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 6/E ha sottolineato che ai fini dell applicazione del regime dei minimi non è sufficiente la mera apertura della partita IVA, dovendosi fare riferimento all effettivo esercizio di un attività di impresa arte o professione. Di conseguenza, al devono essere state eseguite operazioni che attestino il concreto esercizio di un attività. Va tuttavia considerato che l art. 10, comma 12-undecies, DL n. 192/2014, Decreto Milleproroghe ha prorogato fino al il termine entro il quale i soggetti in possesso dei relativi requisiti possono scegliere di adottare il regime di minimi, con applicazione dell imposta sostitutiva del 5%. Di fatto quindi: l abrogazione del regime dei minimi prevista dalla Finanziaria 2015 è prorogata di 1 anno; il regime dei minimi può essere adottato, oltre che dai soggetti in attività alla data del , anche da coloro che la iniziano nel corso del Nel 2015, quindi, coesisteranno (Informativa SEAC , n. 58): il regime dei minimi (imposta sostitutiva 5%); il nuovo regime forfetario (imposta sostitutiva 15%). ESCLUSIONI Il regime forfetario non può essere adottato dai soggetti: che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito; non residenti. Il regime può comunque essere applicato dai soggetti residenti in uno Stato UE / aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito; che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE; che, contemporaneamente all esercizio dell attività, partecipano a società di persone / associazioni professionali / srl trasparenti. SEMPLIFICAZIONI DEL NUOVO REGIME I soggetti forfetari: sono esonerati dall applicazione e dal versamento dell IVA, salvo che in relazione agli acquisti di beni intraue di importo annuo superiore a e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge; non possono detrarre l IVA a credito; non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi / compensi conseguiti previo rilascio di un apposita dichiarazione che può essere inserita anche in fattura. In merito alla ritenuta operata dalle banche / Poste in relazione ai bonifici disposti per le agevolazioni del 50%-65% si ritengono applicabili i chiarimenti forniti dall Agenzia delle Entrate nella Risoluzione , n. 47/E per i contribuenti minimi, in base ai quali è possibile non subire la ritenuta d acconto (8% dall ) previo rilascio alla banca / Poste di una dichiarazione di essere assoggettati ad imposta sostitutiva; in caso contrario è ammesso il recupero di quanto trattenuto nel mod. UNICO;

4 IF n pagina 4 di 7 non sono tenuti ad operare ritenute alla fonte fermo restando l obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta; sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini IVA che II.DD.. Detti soggetti sono tenuti alla numerazione e conservazione delle fatture d acquisto / bollette doganali, all obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti; non sono soggetti agli studi di settore / parametri, né alla comunicazione clienti-fornitori e black list. I soggetti che iniziano l attività nel 2015 e che prevedono di soddisfare i requisiti sopra esaminati devono manifestare la scelta per il nuovo regime forfetario in sede di richiesta della partita IVA. Nel citato Comunicato stampa l Agenzia ha precisato che, fino all approvazione e pubblicazione del modello aggiornato della dichiarazione di inizio attività [mod. AA9/11], per usufruire del nuovo regime forfetario va barrata la casella prevista per l adesione al regime dei minimi (Informativa SEAC , n. 23). RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA In considerazione del mutato regime di detrazione dell IVA a credito, i soggetti che dal 2015 passano dal regime ordinario di determinazione dell IVA al regime in esame, ai sensi dell art. 19- bis2, comma 3, DPR n. 633/72 devono effettuare la rettifica della detrazione dell IVA a credito operata con riferimento ai beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, esistenti al Come precisato nella CM , n. 328/E, lo scopo delle rettifiche è, sostanzialmente,... di adeguare la detrazione dell imposta all effettiva e mutata destinazione dei beni e dei servizi. Come ribadito dall Agenzia delle Entrate nella Circolare , n. 73/E, l IVA relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi. Per i beni ammortizzabili, compresi quelli immateriali, la rettifica: va eseguita se non sono trascorsi i 5 anni successivi all entrata in funzione ovvero 10 anni dalla data di acquisto o ultimazione relativamente agli immobili; non si effettua per i beni di costo unitario non superiore a 516,46 o per i beni con coefficiente d ammortamento superiore al 25%. Da quanto sopra si evince innanzitutto che la rettifica interessa in particolare: le rimanenze di beni risultanti al ; i servizi non utilizzati al (ad esempio, i canoni di leasing fatturati nel 2014 riferiti al 2015); i beni mobili ammortizzabili (ad esempio, attrezzature, PC, mobili e arredi, autovetture, ecc.) per i quali al non è ancora scaduto il predetto periodo (5 anni). Si tratta quindi dei beni acquistati dal 2011 in poi; infatti per i beni acquistati fino al 2010, è già trascorso il quinquennio; Anno di acquisto bene ammortizzabile Fino al Sì rettifica gli immobili (ad esempio, capannone, ufficio, ecc.), per i quali al non è ancora scaduto il predetto periodo (10 anni). Si tratta quindi degli immobili acquistati o ultimati dal 2006 in poi; infatti per i beni acquistati nel 2005, è già trascorso il decennio. Anno di acquisto / ultimazione immobile Fino al Si rettifica

5 IF n pagina 5 di 7 Secondo quanto precisato dal MEF nella citata Circolare n. 328/E, per consentire l attività di controllo da parte dell Amministrazione finanziaria, è necessario predisporre un apposita documentazione nella quale indicare distintamente, per categorie omogenee, la quantità e i valori dei beni facenti parte del patrimonio aziendale. L IVA relativa a tali beni va determinata sulla base delle fatture d acquisto più recenti. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA RETTIFICA Per il calcolo dell ammontare dell IVA da restituire all Erario va considerato che: con riferimento alle rimanenze e ai servizi non ancora utilizzati, deve essere rettificato l intero ammontare dell IVA a credito detratta all atto dell acquisto; relativamente ai beni strumentali (diversi dagli immobili) acquistati dal 2011 in poi, la rettifica deve essere effettuata con riferimento a tanti quinti dell imposta detratta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio; Anno di acquisto Ammontare della rettifica (quinti) 1/5 2/5 3/5 4/5 In presenza di autovetture la rettifica riguarda solo la quota dell IVA detratta applicando il regime ordinario e quindi per la quantificazione dell imposta da recuperare va generalmente assunto il 40% dell IVA a credito; relativamente agli immobili acquistati o ultimati dal 2006, la rettifica deve essere effettuata con riferimento a tanti decimi dell imposta detratta quanti sono gli anni mancanti al compimento del decennio. Anno di acquisto/ultimazione Ammontare della rettifica (decimi) /10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 COMPILAZIONE DEL MOD. IVA 2015 Come disposto dall art. 1, comma 61, Legge n. 190/2014: il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione da operarsi nella dichiarazione dell ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. Per i soggetti che accedono al regime dal 2015, la rettifica va effettuata nella dichiarazione IVA relativa al A tal fine nel mod. IVA 2015 va: barrata la casella di rigo VA14 per indicare che trattasi dell ultima dichiarazione in regime ordinario IVA riportato a rigo VF56 l importo della rettifica (con segno - ). Di conseguenza l ammontare della stessa concorre a determinare il saldo IVA X

6 IF n pagina 6 di 7 Esempio 1 Il sig. Andrea Rossi passa al regime forfetario dal 2015 e presenta la seguente situazione al Beni Anno Descrizione Rettifica 2009 Attrezzatura tecnica per IVA 20% (1.000) Beni di costo non superiore a 516, Autovettura per IVA 21% (4.200), 336 detratta in misura pari al 40% (1.680). (1.680 x 1/5) Strumentali PC per IVA 21% (420) (420 x 2/5) 2014 Attrezzatura tecnica per IVA 22% (550) 440 (550 x 4/5) IVA da restituire 944 Ipotizzando che l IVA a credito 2014 sia pari a e l IVA a debito 2014 sia pari a 1.980, il mod. IVA 2015 è così compilato: X Risultante dal predetto prospetto Dopo aver compilato i restanti righi (credito IVA 2013, interessi liquidazioni trimestrali, versamenti periodici, ecc.) si determina il saldo IVA Esempio 2 Il sig. Marco Bianchi, esercente l attività di bar, passa al regime forfetario dal 2015 e presenta la seguente situazione al Beni Anno Descrizione Rettifica 2009 Arredamento per IVA 20% (1.200) 2011 PC per IVA 21% (315) 63 (315 x 1/5) Arredamento per IVA 21% (420) (420 x 2/5) Strumentali Beni di costo non superiore a 516, Attrezzatura (banco frigo e lavastoviglie) per IVA 21% (840) 504 (840 x 3/5) 2014 Autovettura per IVA 22% (1.760), 563 detratta in misura pari al 40% (704) (704 x 4/5) Rimanenze 2014 Fatture di acquisto: IVA 4% (100) IVA 10% (232) ( ) IVA 22% (220) IVA da restituire 1.850

7 IF n pagina 7 di 7 Ipotizzando che l IVA a credito 2014 sia pari a e l IVA a debito 2014 sia pari a 3.220, il mod. IVA 2015 è così compilato: X Risultante dal predetto prospetto Dopo aver compilato i restanti righi (credito IVA 2013, interessi liquidazioni trimestrali, versamenti periodici, ecc.) si determina il saldo IVA MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO Considerato che l importo della rettifica non assume autonoma rilevanza (come diversamente previsto per la rettifica della detrazione IVA connessa all adozione del regime dei minimi) quanto indicato nel suddetto rigo VF56 concorre a determinare il saldo IVA Il versamento dello stesso è collegato alla modalità di presentazione della dichiarazione. Di conseguenza in caso di presentazione del mod. IVA 2015 in forma autonoma, il versamento va eseguito entro il (codice tributo 6099 ) in unica soluzione o in forma rateale (massimo 9 rate), tenendo presente che: l importo dovuto va suddiviso in rate di pari importo e alle rate successive alla prima vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile; la seconda rata va quindi maggiorata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello 0,99% e così via; le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza, a partire dal , data entro la quale va versata la prima rata. In caso di presentazione della dichiarazione IVA in forma unificata nel mod. UNICO 2015 il versamento, va effettuato: con le analoghe modalità previste in caso di presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma (entro il 16.3 in unica soluzione o in forma rateale con la maggiorazione dello 0,33% alle rate successive alla prima da versare entro il 16.3); ovvero entro il termine previsto per il versamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO 2015 ( con la maggiorazione dello 0,40%). In tal caso il saldo IVA 2014 può essere versato: - in unica soluzione maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16.3 e il 16.6 (o 16.7). Così, se il saldo è versato entro il la maggiorazione sarà pari all 1,2% (0,40% x 3); - in forma rateale maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16.3 e il 16.6 (o 16.7, con l ulteriore maggiorazione dello 0,40%) e suddividendo l importo così determinato nel numero di rate scelte, per un massimo di 6 rate (5 se si inizia il 16.7) in quanto la rateizzazione deve comunque concludersi entro il mese di novembre. Ad ogni rata successiva alla prima vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.

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