ASA SVV Schweizerischer Versicherungsverband Association Suisse d Assurances Associazione Svizzera d Assicurazioni
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1 Schweizerischer Versicherungsverband Association Suisse d Assurances Associazione Svizzera d Assicurazioni CONDIZIONI GENERALI (CGA) PER L'ASSICURAZIONE DI COSE PER STABILI Edizione 2008 delle condizioni modello non vincolanti dell'asa. Le società possono prevedere deroghe alle presenti condizioni. (versione ) Sommario A Oggetto dell'assicurazione... 2 A 1 Stabili... 2 A 2 Cose e spese speciali... 3 A 3 Reddito locativo... 4 B Rischi e danni assicurati... 4 B 1 Incendio (incl. le forze della natura)... 4 B 2 Extended Coverage (copertura ampliata)... 6 B 3 Furto con scasso e rapina... 7 B 4 Acqua... 8 B 5 Rottura di vetri dello stabile e di impianti sanitari... 9 C Esclusioni generali C 1 Esclusioni generali D In caso di sinistro D 1 Obblighi D 2 Valutazione del danno D 3 Procedura peritale E Indennità E 1 In generale E 2 Stabili E 3 Cose e spese speciali E 4 Reddito locativo E 5 Sottoassicurazione E 6 Franchigie E 7 Limite delle prestazioni per i danni determinati dalle forze della natura E 8 Pagamento dell'indennità E 9 Proprietà per piani E 10 Tutela del creditore pignoratizio E 11 Prescrizione e perenzione F Disposizioni varie Assocation Suisse d Assurances ASA C.F.Meyer-Strasse 14 CP 4288 CH Zurich Standard +41 (44) Téléfax +41 (44)
2 F 1 Inizio e durata del contratto / Disdetta per la scadenza del contratto F 2 Disdetta in caso di sinistro F 3 Obblighi di diligenza F 4 Premi / Modifiche del contratto F 5 Adeguamento automatico della somma assicurata (indicizzazione) F 6 Aggravamento e diminuzione del rischio F 7 Cambiamento di proprietario F 8 Doppia assicurazione F 9 Comunicazioni con la Società / Polizze collettive F 10 Disposizioni di legge A Oggetto dell'assicurazione A 1 Stabili Purché espressamente specificato nella polizza, l'assicurazione copre: 1 Stabili L'assicurazione è prestata per gli stabili e/o porzioni di stabili designati nella polizza, vale a dire qualsiasi opera immobile dell'edilizia, avente un tetto e contenente locali utilizzabili, che sia stata fabbricata come struttura permanente, comprese le relative pertinenze. Salvo espressa convenzione della copertura al valore attuale, la somma assicurata deve corrispondere al valore a nuovo (ripristino o ricostruzione). 1.1 Qualora venga assicurata solo una porzione dello stabile, corrispondente alla quota di un singolo comproprietario, vale quanto segue: l'assicurazione copre i locali assegnati in diritto esclusivo al comproprietario in questione (tenuto anche conto di eventuali installazioni edili particolari), nonché le parti dello stabile e gli impianti di uso comune, ma solo in proporzione alla quota di valore della proprietà assicurata. 1.2 Per la definizione di stabile e cose mobili fanno fede: - le «Norme per l'assicurazione degli stabili» degli assicuratori privati; - le relative disposizioni di legge, nel caso dei cantoni con un proprio istituto di assicurazione contro l'incendio nonché nel caso del Liechtenstein. Se viene stipulata una convenzione speciale, l'assicurazione copre anche: 2 Opere di fondazione speciali, installazioni edili all esterno del fabbricato, valori artistici o storici in conformità alle «Norme per l assicurazione degli stabili». Sono fatte salve eventuali disposizioni cantonali derogatorie 3 Sachen gemäss B 1.2 gegen Elementarschäden. L'assicurazione secondo la presente disposizione non comprende: 4 Cose e spese speciali di cui alla disposizione A 2. 5 Reddito locativo di cui alla disposizione A 3. 2/ 18
3 A 2 Cose e spese speciali Purché espressamente specificato nella polizza, l'assicurazione copre: 1 Spese di scoprimento: le spese per scoprire le condutture di liquidi avariate e, una volta eseguita la riparazione, per rimurare o ricoprire dette condutture, anche se si trovano all'esterno del fabbricato, a condizione che servano allo stabile assicurato, alle installazioni edili o alle cose costituenti le strutture permanenti, trovantesi all'esterno dello stabile stesso, e che il proprietario sia tenuto a provvedere alla manutenzione di dette condutture. L'assicurazione copre anche le relative spese di ricerca di condutture avariate, necessaria per localizzare la fuga, a condizione che servano a ridurre le spese per scoprire le condutture di cui si tratta. L'assicurazione non copre: - le spese per scoprire condutture posate per scopi aziendali; - le spese per scoprire registri, sonde, accumulatori interrati e simili. 2 Spese di sgombero e di smaltimento, ossia: - le spese per lo sgombero di residui di cose assicurate a il loro trasporto fino al più vicino e adeguato luogo di scarico nonché - l'importo pagato per il deposito, l'eliminazione e la distruzione di detti residui. L'assicurazione copre inoltre le spese per analisi tossicologiche nel caso di rifiuti speciali nonché le spese di demolizione di residui di fabbricati giudicati privi di valore dagli esperti. Non sono considerate spese di sgombero e di smaltimento le spese per la decontaminazione dell'aria e dell'acqua, nonché lo smaltimento di terreno (compresa fauna e flora), anche quando siano frammisti o coperti dalle cose assicurate. L'assicurazione non copre le spese di sgombero e di smaltimento di cose e altre spese sostenute all'esterno dello stabile. Se incluse nella copertura, tali spese vengono indennizzate nei limiti della somma assicurata. 3 Spese per la decontaminazione del terreno e dell'acqua di spegnimento: ossia le spese che lo stipulante sia tenuto ad assumersi, in seguito a disposizioni di diritto pubblico riguardanti una contaminazione, per: - l'analisi e, se necessario, la decontaminazione o sostituzione del terreno (compresa fauna e flora) che fa parte della parcella dello stabile sulla quale si è verificato il danno materiale; - l'analisi e, se necessario, la decontaminazione e l'eliminazione dell'acqua di spegnimento presente sulla parcella dello stabile sulla quale si è verificato il danno materiale; - il trasporto del terreno o dell'acqua di spegnimento contaminati alla più vicina e adeguata discarica per conseguente deposito o eliminazione; - il successivo ripristino dello stato in cui la parcella si trovava prima del verificarsi del sinistro. Le spese di cui al presente punto 3 non sono considerate spese di sgombero e di smaltimento ai sensi delle disposizioni di cui al precedente punto 2. 4 Spese per il cambiamento delle serrature, ossia le spese sostenute per il cambiamento o la sostituzione di: - chiavi, carte magnetiche e simili; - serrature e impianti di chiusura elettrici dello stabile indicato nella polizza. 5 Misure di sicurezza provvisorie, ossia le misure previamente concordate con l'assicuratore come: spese per porte, serrature, vetrate provvisorie e simili. 6 Attrezzi e materiali, ossia attrezzature, arredamenti e materiali che servono per la manutenzione e/o l'utilizzo dello stabile assicurato nonché della relativa parcella. 7 Danni allo stabile, ossia le spese per la riparazione di danni allo stabile verificatisi in occasione di un furto con scasso o di comprovato tentativo di un tale atto. 3/ 18
4 8 Rincaro postsinistro, ossia l'aumento dei costi di costruzione, dovuto al rincaro, verificatosi tra la data del sinistro e quella dell'avvenuta ricostruzione dello stabile. Il periodo di garanzia è limitato a 2 anni. Determinante per il calcolo è l'indice dei costi di costruzione che è alla base del contratto. In ogni caso vengono indennizzate soltanto le spese effettivamente sostenute, che sono state oggetto del rincaro. 9 Impianti esterni che si trovano sul fondo che ne fa parte, ossia le spese effettive per il ripristino della relativa area, di vialetti, vie d'accesso, terrazze, muri, piscine nonché per una nuova piantumazione dei giardini. L'assicurazione non copre: - danni a piante causati da grandine o pressione della neve; - impianti utilizzati per fini commerciali o pubblici. L'assicurazione secondo la presente disposizione non comprende: 10 Stabili e cose di cui alla disposizione A Reddito locativo di cui alla disposizione A 3. A 3 Reddito locativo L assicurazione contro i danni dell'acqua copre anche il reddito locativo, fatta eccezione per alberghi e altre strutture ricettive con opportunità di alloggio, nonché per case e appartamenti di vacanza. 1 Reddito locativo, ossia la perdita effettiva di reddito locativo derivante dal mancato utilizzo dei locali dati in affitto. Il danno deve essersi verificato nello stabile indicato nella polizza ed essere stato causato da un evento coperto ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione o, nei cantoni con un istituto d'assicurazione contro l'incendio, in base alle relative disposizioni cantonali. Salvo convenzione contraria, il periodo di garanzia è limitato a 1 anno. La base del calcolo è rappresentata dal totale lordo dei proventi dai canoni di locazione (incluse le spese accessorie) relativi agli stabili indicati nella polizza, riferito al relativo anno di dichiarazione (12 mesi). Se viene stipulata una convenzione speciale l'assicurazione copre anche: 2 Reddito locativo di cui al precedente punto 1 - in seguito a danni determinati da incendio e forze della natura; - in seguito a danni causati dall acqua ad alberghi e altre strutture ricettive con opportunità di alloggio, nonché a case e appartamenti di vacanza. L'assicurazione secondo la presente disposizione non comprende: 3 Stabili e cose di cui alla disposizione A 1. 4 Cose e spese speciali di cui alla disposizione A 2. B Rischi e danni assicurati B 1 Incendio (incl. le forze della natura) Purché espressamente specificato nella polizza, l'assicurazione copre: 1 Incendio e forze della natura. 1.1 i danni causati da: 4/ 18
5 - incendio; - fumo (azione repentina e effetto accidentale); - fulmine; - esplosione e implosione; - caduta o atterraggio di fortuna di aeromobili e veicoli spaziali o loro parti. 1.2 i danni determinati dalle forze della natura, ossia: - piene; - inondazioni; - uragani (= vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate); - grandine; - valanghe; - pressione della neve; - frane; - caduta di sassi; - smottamenti. Non si considerano determinati dalle forze della natura: - i danni riconducibili a: cedimenti di terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, deficiente manutenzione dello stabile, omissione di misure protettive, movimenti artificiali di terreno, caduta di neve dai tetti, acqua del sottosuolo, piene e straripamenti che, secondo l'esperienza, si ripetono a intervalli più o meno lunghi; - senza tener conto della loro causa, i danni riconducibili a fuoriuscita di acqua da bacini artificiali o da altri impianti idrici e rigurgito dell'acqua dalla canalizzazione; - i danni d'esercizio che, secondo l'esperienza, sono da prevedere, come i danni causati in occasione di lavori edili o di genio civile, costruzione di gallerie, estrazione di pietre, ghiaia, sabbia o argilla; - i danni dovuti a scosse la cui causa risiede nel franamento di cavità ottenute artificialmente; - le scosse dovute a movimenti tettonici della crosta terrestre (terremoti) ed eruzioni vulcaniche. Se viene stipulata una convenzione speciale l'assicurazione copre anche: 2 Danni determinati dalle forze della natura a costruzioni facilmente spostabili (come padiglioni per esposizioni e feste, tendoni, capannoni pneumatici e romboidali), a serre e ad abitazioni mobili compresi i relativi accessori. Estensione della copertura assicurativa 3 Relativamente a un sinistro causato da incendio o dalle forze della natura, l'assicurazione risarcisce i danni consistenti nella distruzione, nel danneggiamento o nella scomparsa di cose assicurate e le spese assicurate che ne derivano, nonché il reddito locativo assicurato. L'assicurazione non copre: 4 Danni dovuti dall'azione normale e progressiva del fumo. 5 Danni subiti dalle cose assicurate per il fatto di essere state esposte a un fuoco utilitario o a un'altra fonte di calore. 6 Danni di bruciature senza fiamma, non conseguenti a incendio, come pure i danni a cose assicurate che sono state esposte al fuoco o al calore. 7 Danni a macchine, apparecchi e condutture elettriche sotto tensione, causati dall'effetto dell'energia elettrica stessa, da sovratensione o da riscaldamento dovuto a sovraccarico, come pure i danni a dispositivi elettrici di protezione, come fusibili, verificatisi durante l'uso a cui sono normalmente destinati. 8 Danni causati da bassa pressione, da irruzioni d'acqua, dalla forza centrifuga e da altre forze meccaniche d'esercizio. 5/ 18
6 9 Danni causati dalla pressione della neve che concernono soltanto tegole o altri materiali da copertura, comignoli, grondaie o tubi di scarico. B 2 Extended Coverage (copertura ampliata) Purché espressamente specificato nella polizza, l'assicurazione copre: 1 Disordini interni Violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti. L'assicurazione comprende anche i saccheggi che siano in rapporto diretto con disordini interni. 2 Danno doloso Danneggiamento o distruzione intenzionale (anche in occasione di scioperi e serrate). 3 Colaggio da impianti Sprinkler Distruzione o danneggiamento dovuti all'acqua fuoriuscita in modo improvviso, imprevedibile e anomalo da un impianto Sprinkler (incl. impianti di spegnimento a pioggia/diluvio riconosciuti). Fanno parte dell'impianto le valvole Sprinkler, le condutture di distribuzione, i serbatoi dell'acqua, gli impianti di pompe, le rimanenti valvole e i tubi di alimentazione, che servono esclusivamente al funzionamento dell'impianto. 4 Danni dovuti alla fuoriuscita di liquidi Distruzione o danneggiamento dovuti a liquidi fuoriusciti in modo improvviso, imprevedibile e anomalo da impianti di condutture, cisterne e serbatoi. 5 Danni dovuti a fusione Distruzione o danneggiamento dovuti al calore in seguito alla fuoriuscita di masse fuse in modo improvviso, imprevedibile e anomalo. 6 Urto di veicoli Distruzione o danneggiamento dovuti all'urto di veicoli. 7 Crollo di stabili Distruzione o danneggiamento dovuti al crollo di stabili o loro parti. 8 Contaminazione radioattiva Danni dovuti a contaminazione radioattiva, a condizione che nello stabile assicurato non vi sia né un reattore né combustibile nucleare. È considerata contaminazione radioattiva l'inquinamento improvviso e imprevedibile con raggi radioattivi che rende inservibili le cose assicurate. Se l'assicurazione copre le spese di sgombero, per esse si devono intendere le spese per smontaggio, sgombero, trasporto, isolamento e deposito delle cose assicurate, che sono state inquinate con radioattività in seguito a sinistro coperto dall'assicurazione, a condizione che tali provvedimenti siano stati ordinati dalle autorità. L'assicurazione non copre: 9 In generale: - i danni che possono essere oggetto di un'assicurazione incendio/forze della natura; - i danni a cose oggetto di montaggio e alle attrezzature per il montaggio, a prestazioni lavorative in materia di costruzione e attrezature per la costruzione. 10 Disordini interni: - i danni di rottura vetri 11 Danno doloso 6/ 18
7 - i danni cagionati da collaboratori dell'azienda, o da terzi che lavorano nell'azienda, a condizione che non siano stati causati in occasione di scioperi o serrate; - la scomparsa di cose. 12 Colaggio da impianti Sprinkler - i danni all'impianto stesso; - i danni verificatisi in occasione di prove della pressione, di lavori di revisione, di controllo e di manutenzione dell'impianto Sprinkler; - i danni agli stabili o all'impianto Sprinkler causati in occasione di lavori di costruzione o di riparazione. 13 Danni dovuti alla fuoriuscita di liquidi - i danni dovuti alla fuoruscita di acqua o di olio combustibile; - i danni al liquido stesso che è fuoriuscito, nonché la relativa perdita; - i danni a impianti di condutture, cisterne e serbatoi dovuti a usura, logoramento, ruggine e corrosione; - i danni dovuti a deficiente manutenzione e omissione di misure protettive; - le spese per l'eliminazione della causa del sinistro che ha comportato la fuoriuscita di liquido. 14 Danni dovuti a fusione - le spese per l'eliminazione della causa del sinistro che ha comportato la fuoriuscita di massa fusa. 15 Urto di veicoli - i danni coperti da un'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile. 16 Crollo di stabili - i danni dovuti a deficiente manutenzione del fabbricato e a cattivo terreno da costruzione; - i danni causati ad opere in costruzione o ristrutturazione. 17 Contaminazione radioattiva - i danni per i quali si può esigere un risarcimento in base alla normativa federale sulla responsabilità civile in materia nucleare; - i danni dovuti a radioattività proveniente da impianti di produzione di isotopi o da combustibile nucleare; - le spese per l'eliminazione del danno che ha comportato l'inquinamento radioattivo. B 3 Furto con scasso e rapina Purché espressamente specificato nella polizza, l'assicurazione copre: 1 Danni di furto con scasso e di rapina Si considerano dovuti a furto con scasso e a rapina i danni constatabili attraverso tracce, testimoni o, a seconda delle circostanze, dimostrabili con prove convincenti: 1.1 furto con scasso, quando l'autore si sia introdotto con la forza in uno stabile o nei locali dello stesso oppure abbia forzato un contenitore all'interno dello stabile. È parificato al furto con scasso il furto commesso impiegando le chiavi normali, le carte magnetiche e simili, o i codici, qualora l'autore se li sia procurati mediante furto con effrazione o rapina; 1.2 rapina, cioè il furto commesso mediante minaccia o violenza contro l'assicurato, i suoi dipendenti o le persone con lui conviventi. È parificato alla rapina il furto perpetrato in caso d'incapacità di difesa in seguito a infortunio, svenimento o decesso. 7/ 18
8 Estensione della copertura assicurativa 2 Relativamente ad un sinistro riconducibile a furto con scasso o a rapina, l'assicurazione risarcisce i danni consistenti nella distruzione, nel danneggiamento o nella scomparsa di cose assicurate e le spese assicurate che ne derivano. L'assicurazione non copre: 3 Danni causati da persone che convivono con lo stipulante o che sono alle sue dipendenze, qualora esse, in virtù delle loro mansioni, abbiano libero accesso ai locali assicurati. 4 Danni determinati da incendio e forze della natura di cui alla disposizione B 1. B 4 Acqua Purché espressamente specificato nella polizza, l'assicurazione copre: 1 Danni dell'acqua Si devono considerare tali i danni causati da: 1.1 fuoriuscita di acqua: - da condutture che servono allo stabile assicurato o alle aziende in esso collocate; - da dispositivi e apparecchi collegati a dette condutture; 1.2 fuoriuscita di liquidi da impianti di riscaldamento e serbatoi nonché dai circuiti dei permutatori termici e/o delle pompe di calore, destinati a raccogliere il calore naturale di ogni genere, proveniente da irradiamento solare, calore del terreno, acqua del sottosuolo, aria ambientale e simili, che servono allo stabile assicurato; 1.3 fuoriuscita di acqua, in modo repentino e accidentale, da fonti ornamentali, acquari e letti idrostatici; 1.4 acqua piovana e dal fondersi della neve e del ghiaccio, a condizione che l'acqua sia penetrata nello stabile attraverso il tetto, dalle grondaie o dai tubi esterni di scarico; 1.5 rigurgito dell acqua di scarico; 1.6 acqua del sottosuolo e di falde idriche di versante all'interno dello stabile; 1.7 gelo, ossia le spese per riparare e scongelare le di installazioni idrauliche danneggiate dal gelo e degli apparecchi che vi sono collegati, all'interno del fabbricato, e delle condutture sotterranee situate all'esterno, a condizione che servano allo stabile assicurato oppure alle installazioni edili o le cose costituenti le strutture permanenti, trovantesi all'esterno del fabbricato stesso, e che il proprietario sia tenuto a provvedere alla manutenzione di dette condutture. Se le condutture in oggetto servono a diversi fabbricati, l'assicurazione si assume le spese in modo proporzionale. Estensione della copertura assicurativa 2 Relativamente a un sinistro riconducibile all'azione dell'acqua, l'assicurazione risarcisce i danni consistenti nella distruzione, nel danneggiamento o nella scomparsa di cose assicurate e le spese assicurate che ne derivano, nonché il reddito locativo assicurato. 3 Le spese per scoprire le condutture sono assicurate nell'ambito della disposizione A 2.1. L'assicurazione non copre: 4 Danni a attrezzature (impianti tecnici, macchine e apparecchi) collegate a installazioni idrauliche, causati dalla fuoriuscita di liquidi all'interno delle stesse. 8/ 18
9 5 Danni causati da olio durante i lavori di revisione al serbatoio per l'olio combustibile o all'impianto di riscaldamento nonché durante le operazioni di riempimento e di svuotamento del serbatoio. 6 Danni a impianti frigoriferi causati da gelo prodotto artificialmente. 7 Danni a impianti frigoriferi, permutatori termici o pompe di calore verificatisi in seguito al mescolarsi dell'acqua con altri liquidi o gas, all'interno di questi sistemi. 8 Danni causati da acqua piovana, dal fondersi della neve e del ghiaccio alla facciata (muri esterni, compreso l'isolamento) e al tetto (alla costruzione portante, alla copertura del tetto e all'isolamento). 9 Danni da disgelo e riparazione di grondaie e/o tubi esterni di scarico. 10 Danni causati da acqua infiltratasi nello stabile da abbaini aperti e da aperture praticate nel tetto nel caso di costruzioni nuove, di ristrutturazioni o di lavori di altro genere. 11 Danni dovuti a rigurgito, dei quali debba rispondere il proprietario della canalizzazione. 12 Danni causati da cedimenti di terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa e, in particolare, in seguito a inosservanza delle norme di costruzione (Norme SIA). 13 Danni causati da deficiente manutenzione del fabbricato e omissione di misure protettive. 14 Spese per l'eliminazione della causa stessa del sinistro (esclusi i danni causati dal gelo), nonché le spese per misure di manutenzione e di prevenzione. 15 Danni determinati da incendio e forze della natura di cui alla disposizione B 1. B 5 Rottura di vetri dello stabile e di impianti sanitari 1 Purché espressamente specificato nella polizza, l'assicurazione copre i danni di rottura di: 1.1 vetri (inclusi i rivestimenti di facciate e rivestimenti murali di vetro e vetrocemento) che sono stabilmente fissati allo stabile assicurato. L'assicurazione copre anche: - i danni di rottura di superfici in vetroceramica per la cottura; - i danni di rottura di vetri dei collettori di energia solare; - i danni di rottura di cupole-lucernari; - le spese per vetrate provvisorie; - le spese per l'applicazione di iscrizioni e fogli trasparenti, incisioni, sabbiature, ecc. su lastre di vetro rotte; 1.2 impianti sanitari, ossia lavabi, lavandini, vasi di gabinetti (comprese le cassette degli sciacquoni), orinatoi (compresi i divisori) e bidè. Estensione della copertura assicurativa 2 L'assicurazione risarcisce i danni di rottura dei vetri dello stabile e degli impianti sanitari assicurati, nonché le spese assicurate che ne derivano. 3 I materiali simili al vetro sono equiparati al vetro qualora vengano utilizzati al suo posto. 4 In deroga alle esclusioni generali, l'assicurazione comprende anche la rottura di vetri avvenuta in occasione di disordini interni o in conseguenza delle misure repressive che ne derivano. 9/ 18
10 L'assicurazione non copre: 5 Danni conseguenziali e danni dovuti all'usura. 6 Danni agli impianti elettrici e meccanici. 7 Vetri di forma concava, lampade di ogni genere e lampadine; 8 Danni ai vetri o alle relative incorniciature, o agli impianti sanitari, causati in seguito a lavori effettuati da terzi (artigiani ecc.). 9 Danni a vetri di schermi e a display di ogni tipo. 10 Danni determinati da incendio e forze della natura di cui alla disposizione B 1. C Esclusioni generali C 1 Esclusioni generali 1 L'assicurazione non copre le cose, le spese e i proventi che sono o devono essere assicurati presso un istituto cantonale di assicurazione contro l'incendio. 2 In caso di: - atti di guerra, - violazioni della neutralità, - rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, disordini interni (violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti), o in conseguenza delle misure repressive che ne derivano come pure in caso di: - terremoti (scosse dovute a movimenti tettonici della crosta terrestre), - eruzioni vulcaniche, - trasmutazione del nucleo dell'atomo, la Società risponde soltanto se lo stipulante prova che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi o se gli stessi sono espressamente assicurati in virtù di convenzione speciale. 3 L'esclusione "Disordini interni" non vale per la garanzia " Danni di rottura vetri". 4 Senza tener conto della loro causa, i danni verificatisi in seguito alla fuoriuscita di acqua da bacini artificiali non sono assicurati. D In caso di sinistro D 1 Obblighi 1 Al verificarsi di un evento assicurato, lo stipulante o l'avente diritto deve: 1.1 avvisare immediatamente la Società; 1.2 fornire tutte le informazioni concernenti le cause, l'entità e le circostanze particolari del danno. Se nonn diversamente convenuto, le indicazioni vanno fornite per iscritto; 1.3 autorizzare la Società ad effettuare accertamenti e sostenerla in questo intento; 10/ 18
11 1.4 trasmettere a proprie spes i dati necessari a giustificazione del suo diritto all'indennizzo e per la determinazione dell'entità delle prestazioni. Deve pure inoltrare la relativa documentazione e, se richiesta, presentare una distinta firmata, con l'indicazione del valore delle cose esistenti prima e dopo il sinistro, nonché delle cose danneggiate. A tale effetto, la Società può fissare un periodo di tempo adeguato; 1.5 provvedere, durante e dopo l'evento, a conservare e salvare le cose assicurate e a limitare il danno, conformandosi alle istruzioni ricevute dalla Società; 1.6 in previsione dell'accertamento della causa del sinistro e dell'entità del danno, astenersi dall'apportare modifiche o dall'eliminare le cose danneggiate, a meno che ciò non avvenga allo scopo di limitare il danno o nell'interesse pubblico. 2 In caso di furto, rapina, disordini interni e danno doloso lo stipulante o l'avente diritto deve inoltre: 2.1 avvisare immediatamente la polizia, chiedere un'inchiesta ufficiale e non cancellare o modificare le tracce del reato senza il consenso delle autorità; 2.2 in collaborazione con le autorità istruttorie e la Società, prendere le misure necessarie per individuare gli autori del reato e per riacquistare il possesso delle cose scomparse; 2.3 avvisare immediatamente la Società se riacquista il possesso delle cose rubate o se riceve notizie concernenti le cose stesse. D 2 Valutazione del danno 1 L'avente diritto come pure la Società possono chiedere che il danno venga valutato senza indugio. Il danno può essere valutato dalle parti stesse, da un perito nominato in comune oppure mediante procedura peritalet. Ognuna delle parti può richiedere l applicazione della procedura peritale di cui alla disposizione D 3. 2 L'avente diritto deve provare a sue spese sia il verificarsi dell'evento che l'entità del danno. La polizza e la somma assicurata non costituiscono una prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate al verificarsi dell'evento. 3 In caso di assicurazione per conto di terzi, la Società si riserva il diritto di accertare il danno esclusivamente in collaborazione con lo stipulante. 4 La Società non è obbligata a riprendere cose salvate o danneggiate. 5 La prestazione assicurativa può essere corrisposta in contanti o in natura. D 3 Procedura peritale 1 Per la procedura peritale valgono le seguenti norme: 1.1 Ognuna delle parti nomina per iscritto un perito. Prima di dare inizio all'accertamento del danno, i due periti ne nominano un terzo in qualità di arbitro. Se una delle parti tralascia di designare il proprio perito entro 14 giorni da quando ne è stata invitata per iscritto, questo perito sarà nominato, su richiesta dell'altra parte, dal giudice competente; lo stesso giudice nomina anche l'arbitro, se i due periti non riescono ad accordarsi sulla sua scelta. 1.2 Possono essere ricusate quali periti le persone alle quali manca la competenza necessaria o che sono imparentate o altrimenti legate a una delle parti. In caso di contestazione in merito ai motivi di ricusa, sarà il giudice competente a decidere; se la ricusa è giustificata, nominerà perito o arbitro. 1.3 I periti accertano le cause, l'entità e le circostanze particolari del danno. Dovrà essere determinato il valore a nuovo, il valore attuale e il valore venale che le cose colpite da sinistro avevano immediatamente prima e dopo il sinistro. Se gli accertamenti dei periti divergono, l'arbitro designato deciderà sui punti controversi entro i limiti delle due perizie. 11/ 18
12 1.4 Gli accertamenti fatti dai periti nell'ambito delle loro competenze sono vincolanti, a meno che una delle parti non provi che gli stessi si scostano in modo considerevole dalla reale situazione. 1.5 Ciascuna parte sopporta le spese del proprio perito e per metà quelle dell'arbitro. E Indennità E 1 In generale 1 La somma assicurata indicata nella polizza per ciascun gruppo rappresenta il limite massimo dell'indennizzo. 2 Se la polizza o le Condizioni Generali di Assicurazione prevedono limiti di somma per determinate prestazioni, il diritto all'indennità esiste soltanto una volta per ogni evento, anche se la medesima copertura è garantita da diverse polizze. 3 Un eventuale valore d'affezione viene preso in considerazione soltanto se espressamente pattuito. 4 Vengono risarcite anche le spese per la limitazione del danno. Qualora dette spese e l'indennità superino complessivamente la somma assicurata, saranno risarcite soltanto le spese per le misure disposte dalla Società. La Società non corrisponde nessuna prestazione per l'intervento dei pubblici pompieri, della polizia o di altre istituzioni obbligate a prestare soccorso. 5 Se l'avente diritto riacquista successivamente il possesso delle cose scomparse, dovrà restituire l'indennità percepita, previa deduzione di un importo per un eventuale deprezzamento, o trasferire alla Società la proprietà delle cose recuperate. E 2 Stabili 1 L'indennità per gli stabili o porzioni di stabili assicurati, o loro parti, viene determinata in base al valore di risarcimento che avevano al momento in cui si è verificato l'evento, deducendo dal relativo ammontare il valore dei residui. Se gli stabili o le porzioni di stabili danneggiati sono suscettibili di riparazione, la Società risarcisce solo le relative spese. Eventuali restrizioni concernenti la ricostruzione, emanate dalle autorità, non hanno alcuna influenza. 2 Il valore di risarcimento corrisponde al valore a nuovo, ossia ai costi praticati nella regione per il ripristino o la ricostruzione dello stabile. Se l'assicurazione è prestata al valore attuale, sarà dedotto il deprezzamento dello stabile dalla sua prima costruzione. Eventuali residui vengono valutati in modo corrispondente. 3 Se gli stabili o porzioni di stabili, o loro parti, non vengono ricostruiti entro 2 anni allo stesso posto, nelle stesse proporzioni e per lo stesso scopo, il valore di risarcimento sarà limitato al valore venale. Ciò vale anche per il caso in cui la ricostruzione: - non venga effettuata dall'assicurato, dal suo successore legale, conformemente al diritto di famiglia o di successione, o da una persona che, al momento in cui si è verificato l'evento, possedeva un diritto legale per l'acquisto del fabbricato; - è esclusa in virtù di disposizioni emanate dalle autorità. 4 Per valore venale di un fabbricato si intende il prezzo di mercato che si sarebbe potuto conseguire immediatamente prima dell'evento dannoso, senza tener conto del valore del fondo (terreno, lavori preliminari ed esterni, costi di urbanizzazione e costi accessori di costruzione proporzionali). In caso di sinistro il valore venale potrà essere stabilito da un perito indipendente. 5 Per i fabbricati destinati alla demolizione, il valore di risarcimento corrisponde al ricavo che si sarebbe potuto conseguire con la vendita dell'oggetto, escluso il terreno (valore di demolizione). 12/ 18
13 E 3 Cose e spese speciali 1 Se un sinistro comporta delle spese di scoprimento di condutture, di sgombero e smaltimento dei residui di cose assicurate, per il cambiamento delle serrature o per misure di sicurezza provvisorie, o in presenza di un rincaro postsinistro, l'indennità viene fissata secondo la disposizione A 2. 2 Se in seguito a un sinistro viene ordinata la decontaminazione del terreno e dell'acqua di spegnimento di cui alla disposizione A 2.3, le spese vengono rimborsate solo se le disposizioni di diritto pubblico: - sono fondate su atti normativi in vigore al momento in cui si è verificato l'evento; - vengono emanate entro un anno dal verificarsi del sinistro; - vengono comunicate alla Società, senza tener conto di eventuali termini di ricorso, entro 14 giorni dalla loro emanazione; - concernono una contaminazione di comprovata conseguenza di un danno assicurato. Se l'evento comporta l'aggravamento di una contaminazione già esistente, la Società risarcisce solo la parte delle spese eccedente l'importo necessario per l'eliminazione della contaminazione preesistente, senza tener conto se (o quando) dette spese sarebbero state effettivamente sostenute. L'indennità viene corrisposta solo nel caso in cui l'assicurato non possa far valere un risarcimento completo o parziale in virtù di un altro contratto d'assicurazione. 3 Per gli attrezzi e il materiale di cui alla disposizione A 2.6 viene risarcito il valore a nuovo (spese per l'acquisto di oggetti nuovi dello stesso genere). Se le cose danneggiate sono suscettibili di riparazione, la Società risarcisce le relative spese, a condizione che non superino il valore a nuovo delle stesse. Per le cose che non vengono più usate viene risarcito il valore attuale. 4 In caso di danneggiamento dello stabile vengono indennizzate le spese sostenute per le riparazioni effettivamente eseguite. E 4 Reddito locativo 1 La perdita del reddito locativo deve essere riconducibile al danno materiale assicurato (rapporto di causalità adeguata). A tale effetto sono determinanti i rapporti giuridici e contrattuali vigenti al momento in cui si è verificato l'evento. 2 La Società risarcisce la differenza tra il reddito da locazione o affitto dello stabile, effettivamente conseguito durante il periodo di garanzia convenuto, e quello previsto se non si fosse verificata la perdita di reddito. E 5 Sottoassicurazione 1 Se la somma assicurata è inferiore al valore di risarcimento (sottoassicurazione), il danno viene risarcito solo nella proporzione esistente tra la somma assicurata e il valore di risarcimento. Eventualmente si dovrà tener conto dell'adeguamento automatico della somma assicurata di cui alla disposizione F 5. 2 Se nella polizza sono designati più gruppi con rispettiva somma assicurata, un'eventuale sottoassicurazione verrà calcolata separatamente per ciascun gruppo. 3 Nell'assicurazione a «primo rischio» (valore di assicurazione stabilito liberamente), il danno viene risarcito fino a concorrenza della somma assicurata, senza tener conto di un'eventuale sottoassicurazione. 4 Se il reddito locativo di cui alla disposizione A 3.2, primo alinea, è assicurato, e il totale lordo dei proventi dei canoni di locazione dichiarato al momento della stipulazione del contratto è inferiore a quello effettivo, il danno viene risarcito solo nella proporzione esistente tra i proventi dichiarati e quelli effettivamente conseguiti. A tale scopo è determinante l'anno di dichiarazione (12 mesi) indicato nella polizza. 13/ 18
14 E 6 Franchigie 1 In generale Per ogni sinistro l'avente diritto sopporta la franchigia indicata nella polizza. Il relativo ammontare viene dedotto dall'indennità stabilità. Per i danni determinati dalle forze della natura di cui alla disposizione B 1.2, si applica quanto stabilito al seguente punto 2. 2 Forze della natura 2.1 Nel caso di danni determinati dalle forze della natura di cui alla disposizione B 1.1.2, l'avente diritto sopporta per ogni sinistro una franchigia pari al 10% dell'indennità stabilita. Per gli stabili adibiti esclusivamente ad uso abitativo o agricolo, l'ammontare della franchigia è di minimo CHF e massimo CHF e, per tutti gli altri tipi di stabili, di minimo CHF e massimo CHF Per ogni sinistro l'ammontare della franchigia viene dedotto una volta dall'indennità prevista per l'assicurazione dei beni mobili e una volta da quella prevista dall'assicurazione degli stabili. Se un evento colpisce diversi stabili appartenenti allo stesso stipulante, per i quali sono previste differenti franchigie, l'ammontare della franchigia è di minimo CHF e massimo CHF 50' Nel caso di danni determinati dalle forze della natura di cui alla disposizione B.1. 2, assicurati solo in base a convenzione speciale, l'avente diritto sopporta per ogni sinistro la franchigia indicata nella polizza, la quale viene dedotta dall'ammontare del danno. 2.3 I danni verificatisi in epoche e luoghi diversi costituiscono un unico evento se sono riconducibili alla stessa causa atmosferica o tettonica. E 7 Limite delle prestazioni per i danni determinati dalle forze della natura 1 Valgono i seguenti limiti delle prestazioni, tenendo conto che l'indennità per i danni ai beni mobili e quella per i danni allo stabile non vengono sommate: 1.1 Se le indennità spettanti ad ogni singolo stipulante, accertate da parte di tutti gli istituti di assicurazione autorizzati a operare in Svizzera, superano per un evento assicurato la somma di CHF 25 milioni, le indennità in questione saranno ridotte a detta somma. È fatta salva maggiore riduzione secondo quanto stabilito al seguente punto Se le indennità accertate da parte di tutti gli istituti di assicurazione, autorizzati a operare in Svizzera, superano per un evento assicurato, verificatosi in Svizzera, la somma di CHF 1 miliardo, le indennità spettanti ai singoli aventi diritto saranno ridotte in modo da non potere superare complessivamente detta somma. 2 Questi limiti delle prestazioni non si applicano per i danni determinati dalle forze della natura assicurati in base a convenzione speciale secondo la disposizione B I danni verificatisi in epoche e luoghi diversi costituiscono un unico evento se sono riconducibili alla stessa causa atmosferica o tettonica. E 8 Pagamento dell'indennità 1 L'indennità è esigibile dopo 4 settimane dal momento in cui la Società è venuta in possesso di tutti i dati necessari per determinare la prestazione assicurativa. Dopo 4 settimane dalla data del sinistro si può chiedere un primo versamento parziale pari all'importo stabilito in base alle risultanze dell'attuale valutazione del danno. 2 L'obbligo di pagamento della Società è differito per tutto il tempo in cui l'indennità non può essere fissata o erogata a causa di comportamento colposo dello stipulante o dell'avente diritto. 14/ 18
15 3 In particolare l'indennità non è esigibile finché: 3.1 non sia chiaro a chi dovrà essere versata di diritto la prestazione assicurativa; 3.2 la polizia o le autorità istruttorie svolgano indagini in relazione all'evento o non sia ancora concluso il procedimento penale a carico dello stipulante o dell'avente diritto. E 9 Proprietà per piani 1 Se è assicurato un solo piano di un stabile, in caso di sinistro viene stabilito il valore di risarcimento di questa unità. Il piano assicurato comprende anche eventuali installazioni edili e la quota di valore delle parti di fabbricato e impianti ad uso comune. Se la somma assicurata è inferiore al valore di risarcimento (sottoassicurazione), il danno viene risarcito solo nella proporzione esistente tra la somma assicurata e il valore di risarcimento. 2 Se lo stabile è assicurato dalla comunione dei proprietari di piani vale quanto segue: 2.1 Se un comproprietario decade dal diritto all'indennità, la Società resta vincolata all'obbligo di pagamento della stessa nei confronti degli altri comproprietari per la quota loro spettante. Nel caso in cui l'evento sia stato causato intenzionalmente, il comproprietario che l'ha provocato, oggetto del motivo di decadenza della prestazione, dovrà restituire alla Società l'ammontare dell'indennità riscossa. È fatto salvo il diritto di regresso in virtù delle disposizioni di legge. 2.2 Gli altri comproprietari possono esigere che la Società, entro i limiti dell'importo corrispondente alla quota del comproprietario decaduto dal diritto all'indennità, risarcisca loro anche la parte spettante a quest'ultimo, purché: - questa indennità supplementare venga utilizzata per la ricostruzione della proprietà in comune e - il creditore pignoratizio, che ha ricevuto in pegno la quota del comproprietario decaduto dal diritto all'indennità, approvi espressamente questa regolamentazione e - gli altri comproprietari non vengano risarciti direttamente dal proprietario decaduto dal diritto all'indennità. L'obbligo di restituzione e il diritto di cui al precedente punto 2.1 si applicano anche a detta spesa supplementare. E 10 Tutela del creditore pignoratizio 1 Se il diritto di pegno è iscritto nel registro fondiario, o se il creditore ha notificato per iscritto il suo diritto di pegno alla Società, e il debitore non può far fronte alle pretese tutelate in virtù del diritto di pegno, la Società risponde nei confronti del creditore pignoratizio fino a concorrenza dell'indennità dovuta, anche quando lo stipulante, o l'assicurato, abbia perso del tutto o in parte il proprio diritto alle prestazioni assicurative. 2 In caso di costituzione in pegno di un piano dello stabile, l'obbligo di risarcimento di cui alla disposizione E cessa proporzionalmente all'indennità versata dalla Società al creditore pignoratizio. 3 Il creditore pignoratizio non è tutelato se è lui stesso l'avente diritto o se ha provocato il danno intenzionalmente o con colpa grave. E 11 Prescrizione e perenzione 1 Le pretese derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni da quando si è verificato il fatto su cui è fondato l'obbligo di prestazione. 2 Se la Società rifiuta le pretese di risarcimento, l'avente diritto deve farle valere in via giudiziaria nei 2 anni successivi all'evento; in caso contrario, perde tutti i suoi diritti (perenzione). 15/ 18
16 3 La prescrizione o la perenzione delle pretese derivanti dall'assicurazione del reddito locativo, di cui alla disposizione A 3, prende effetto 1 anno dopo la scadenza del periodo di garanzia. F Disposizioni varie F 1 Inizio e durata del contratto / Disdetta per la scadenza del contratto 1 Il contratto decorre dalla data che è indicata nella polizza. 2 Il contratto è valido per la durata che è indicata nella polizza. Alla data di scadenza il contratto si rinnova automaticamente di anno in anno, a meno che una delle parti contraenti non abbia ricevuto una disdetta per iscritto, al più tardi, il giorno che precede un termine di preavviso di 3 mesi. Se è stato concluso per una durata inferiore ad un anno, il contratto si estingue alla data convenuta. F 2 Disdetta in caso di sinistro 1 Dopo ogni sinistro risarcibile entrambe le parti hanno la facoltà di disdire il contratto mediante comunicazione scritta. 2 Per lo stipulante il termine di disdetta è di 14 giorni a contare dal momento in cui viene a conoscenza del pagamento dell'indennità. La responsabilità della Società si estingue 14 giorni dopo il ricevimento della disdetta. 3 La Società deve disdire il contratto al più tardi all'atto del pagamento dell'indennità. La sua responsabilità si estingue dopo 4 settimane da quando lo stipulante ha ricevuto la disdetta. F 3 Obblighi di diligenza 1 Gli assicurati (stipulante e aventi diritto) hanno l'obbligo di usare la diligenza necessaria. In particolare devono prendere le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose e i valori pecuniari assicurati contro i rischi coperti dall'assicurazione. 2 Nell'assicurazione contro i danni causati dall'acqua, gli assicurati sono tenuti, a loro spese, a mantenere in efficienza le condutture dell'acqua, le installazioni e gli apparecchi ad esse collegati, pulire le installazioni idrauliche intasate e prendere le misure atte a impedire il congelamento dell'acqua. In particolare, nel caso di locali non utilizzati, l'impianto di riscaldamento deve essere tenuto in funzione e sotto adeguato controllo, altrimenti le condutture dell'acqua, le installazioni e gli apparecchi ad esse collegati devono essere vuotati. 3 In caso di violazione colposa degli obblighi di diligenza, delle prescrizioni di sicurezza o di altri obblighi, l'indennità può essere ridotta proporzionalmente all'influenza avuta da tale violazione sulla causa del sinistro o sull'entità del danno. F 4 Premi / Modifiche del contratto 1 Il primo premio viene a scadenza alla data indicata nell'avviso di premio, mentre i premi successivi scadono il primo giorno di ogni anno di assicurazione. Se è stato convenuto il pagamento a rate, le frazioni di premio che vengono a scadenza nel corso dell anno di assicurazione si devono considerare come prorogate. 2 La Società può modificare premi e franchigie per l'inizio di un nuovo anno di assicurazione. A tale effetto dovrà comunicare allo stipulante le relative modifiche al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell'anno di assicurazione in corso. 16/ 18
17 3 Qualora lo stipulante non sia d accordo con un aumento del premio o della franchigia, potrà disdire il contratto nel suo insieme o la parte dello stesso che è oggetto della modifica. Per essere valida la disdetta deve pervenire alla Società entro l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione in corso. 4 Se un'autorità federale prescrive, per una copertura regolata su basi legali (p. es. i danni determinati dalle forze della natura), una modifica dei premi, delle franchigie, dei limiti di risarcimento o dell'estensione della copertura, la Società potrà procedere al relativo adeguamento del contratto. Nel caso specifico non sussiste il diritto di disdetta. F 5 Adeguamento automatico della somma assicurata (indicizzazione) 1 I premi e le somme assicurate soggetti ad indicizzazione vengono adeguati, conformemente alle seguenti disposizioni, all'inizio di ogni anno di assicurazione (scadenza) in base alle variazioni dell'indice di costruzione: 1.1 Se gli stabili designati nella polizza sono assicurati contro l'incendio presso un istituto cantonale di assicurazione, si terrà conto del livello dell'indice di costruzione attuale, applicabile nel cantone di cui si tratta. 1.2 In tutti gli altri casi si applica l'indice complessivo dei costi di costruzione della città di Zurigo se nel cantone di cui si tratta non esiste un indice separato. È determinante il livello dell'indice attuale. 2 I limiti di somme secondo le Condizioni Generali di Assicurazione, le somme assicurate a primo rischio (valore di assicurazione stabilito liberamente) e i redditi locativi assicurati non vengono indicizzati. F 6 Aggravamento e diminuzione del rischio 1 Qualsiasi cambiamento di un fatto rilevante per l apprezzamento del rischio deve essere notificato immediatamente e per iscritto alla Società. In caso di omissione colposa della notifica, l'indennità può essere ridotta proporzionalmente all'influenza avuta da una tale violazione sulle cause o sull'entità del danno. 2 In caso di aggravamento del rischio la Società può applicare il relativo aumento di premio per la rimanente durata del contratto, oppure disdirlo. Lo stesso diritto di disdetta spetta allo stipulante se le parti non riescono a mettersi d'accordo in merito all'aumento di premio. 2.1 Il termine di disdetta è di 14 giorni a contare dalla data di ricevimento della notifica. La responsabilità della Società si estingue dopo 4 settimane da quando la controparte ha ricevuto la disdetta. 2.2 In ambedue i casi la Società ha la facoltà di chiedere il pagamento del maggior premio, e ciò a decorrere dal momento in cui è intervenuto l'aggravamento del rischio fino alla scadenza del contratto. 3 In caso di diminuzione del rischio il premio viene ridotto in modo adeguato. F 7 Cambiamento di proprietario 1 Se l oggetto del contratto d assicurazione cambia proprietario, il contratto cesserà i suoi effetti dalla data in cui è avvenuto il passaggio di proprietà. È fatto salvo quanto previsto al punto 2. 2 Nei cantoni in cui è prevista per gli stabili l assicurazione obbligatoria contro i danni determinati da incendio e dalle forze della natura, esercitata da istituti privati, il contratto d assicurazione in corso passa al nuovo proprietario, salvo che questi o l assicuratore lo disdica entro 14 giorni dopo il trapasso di proprietà. Nel Liechtenstein si applicano le relative disposizioni conformemente alla Legge sul contratto di assicurazione. 17/ 18
18 F 8 Doppia assicurazione 1 Se per le cose assicurate sono in corso o vengono stipulate altre assicurazioni contro gli stessi rischi e per la stessa durata, deve esserne dato avviso immediato alla Società. 2 La Società ha la facoltà di disdire l'assicurazione entro 14 giorni da quando è stato dato l'avviso. La sua responsabilità si estingue dopo 4 settimane da quando lo stipulante ha ricevuto la disdetta. 3 Se, conformemente a quanto previsto dalla polizza o dalle Condizioni Generali di Assicurazione, una parte del danno deve essere sopportata in proprio, non si potranno stipulare altre assicurazioni per la parte scoperta. In caso contrario l'indennità sarà ridotta in misura tale che l'avente diritto abbia a sopportare la parte del danno convenuta in base al presente contratto. F 9 Comunicazioni con la Società / Polizze collettive 1 Tutte le notifiche e le comunicazioni dello stipulante, o dell'avente diritto, devono essere indirizzate alla sede della Società o alla sua rappresentanza competente. Le disdette ed altre dichiarazioni vincolate a un temine devono pervenire alla controparte prima della scadenza del termine stesso. 2 Se la Società è incaricata della gestione di un contratto a cui partecipano anche altre società (polizze collettive), per tutte le questioni concernenti l'assicurazione l'intrattenimento dei rapporti tra le società e lo stipulante, o l'avente diritto, avviene esclusivamente tramite la Società gerente. 3 Nel caso delle polizze collettive, ciascuna società risponde soltanto della propria quota (non si tratta di debito solidale). F 10 Disposizioni di legge Si applica inoltre il diritto svizzero, in particolare la Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). 18/ 18
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