STUDIO VIANO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI QUALITÀ E SOLUZIONI. Circolare aggiornamento legislativo. Prot. N 10 /

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1 STUDIO VIANO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI QUALITÀ E SOLUZIONI Dott. PAOLO VIANO Dott. ROMINA BELLELLI Dott. ALESSANDRO BELTRAMI Dott. UMBERTO BARBOLINI Rag. DANIELA CAVALCA Dott. DANIELA GUALTIERI Dott. CARLOTTA CORRADINI Circolare aggiornamento legislativo Prot. N 10 / Aumento acconti ires, irpef e irap Imposta di bollo Comunicazione polivalente (spesometro, black list, san marino, etc) Anticipazioni su legge di stabilità Riforma imposta di registro e ipocatastali Rimborsi chilometrici comunicazione ai consulenti del lavoro Equitalia rateizzazione in 120 rate Si invitano tutti i clienti a leggere attentamente questa comunicazione e a contattare il nostro Studio per i chiarimenti necessari e gli adempimenti previsti che ci vorrete delegare. E operativamente impossibile per lo Studio rivolgere ulteriori inviti scritti o telefonici per attivare i clienti a quanto di loro competenza o per sollecitare l adempimento di prossime scadenze, per cui si rimarca nuovamente la necessità di porre la massima attenzione alla presente. Sede e ufficio: REGGIO EMILIA Via P.C. Cadoppi, 10 Tel. (39) Fax (39) Ufficio: BORETTO (RE) Viale Montanari, 6 Tel. (39) Fax (39) Codice fiscale e Partita IVA: Web site: e.mail: info@vianoeassociati.it e.mail certificata: studioviano@odcec.re.legalmail.it

2 1. Aumento acconti Ires, Irpef e Irap Il DL 76/2013 (convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013 n. 99), ha introdotto l'incremento della misura degli acconti IRPEF al 100%, IRES e IRAP al 101%. Tale aumento si applicherà già agli acconti dovuti per l anno 2013 e pertanto verrà ricalcolato l importo del secondo acconto dovuto in data 30/11/ Imposta di bollo Alla luce di situazioni concrete in cui è emersa una lacunosa conoscenza della normativa in oggetto, che a volte si dà per scontata o di secondaria importanza, riteniamo utile fornire il seguente dettagliato quadro degli adempimenti da porre in essere: Imposta di bollo sui contratti commerciali Con la presente vogliamo ricordare che su tutti gli atti quali ordini, conferme d ordine e contratti commerciali che normalmente vengono posti mediante stampati predisposti e assoggettati alla firma delle parti contraenti, l art. 2 della Tariffa - Allegato A - Parte I del D.P.R. n.642/1972 prevede l obbligo di applicazione dell'imposta di bollo. Pertanto tutte le scritture private contenenti convenzioni e dichiarazioni, con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie (es. contratti di vendita, di fornitura, di pubblicità, d agenzia, di procacciamento d affari, etc ), è prevista l'applicazione di un imposta di bollo pari ad Euro 16,00 (prima del 26/06/2013 l'imposta era fissata in Euro 14,62) ogni cento righe, o frazione di esse, effettivamente utilizzate. Per evitare l obbligo del bollo da apporre sui contratti commerciali, occorre formare i contratti per corrispondenza, evitando l apposizione della sottoscrizione di entrambe le parti contraenti sul medesimo atto. Con tale avvertenza ad esempio il soggetto venditore o prestatore conserva un esemplare del contratto con la sola firma dell acquirente o committente e quest ultimo ne conserva uno con la sola sottoscrizione del venditore di beni o prestatore dei servizi. Occorre, infine, ricordare che sussiste l obbligo di conservare la documentazione per almeno un decennio dalla data della loro formazione. Tali documenti possono essere oggetto di esame anche ai fini delle verifiche ed accertamenti tributari. 2

3 Imposta di bollo su fatture Con la presente siamo a ricordare a tutti i clienti che sono esenti dall imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA. Le fatture e gli altri documenti equivalenti non rientranti nelle ipotesi di esenzione sono soggetti all imposta di bollo di Euro 2,00 qualora l importo complessivo indicato sia superiore ad Euro 77,47. La tabella che segue riporta le principali fattispecie di applicazione (o meno) dell`imposta di bollo (D.P.R. del 26/10/1972 n. 642, e successive modifiche): Classificazione Fattispecie Norma IVA Per importi > 77,47 Imponibili Aliquota zero Art. 74 co. 1, 7 e 8 DPR 633/72 soggetto a bollo Imponibili Con iva 10% - 4% - 22% soggetto a bollo Esenti Art. 10 DPR 633/72 Imposta di bollo 2,00 Escluse Art. 15 DPR 633/72 Imposta di bollo 2,00 Esportazioni Art. 8 lett a) b) DPR 633/72 soggetto a bollo Operazioni alle esportazioni assimilate Art. 8bis DPR 633/72 Imposta di bollo 2,00 Esportatori abituali Art. 8 lett. c) DPR 633/72 Imposta di bollo 2,00 Imposta di bollo 2,00 Servizi connessi agli scambi internazionali Art. 9 DPR 633/72 NB: sono esenti dall imposta di bollo i servizi internazionali diretti a realizzare esclusivamente l esportazione di merci. Cessioni intraue Art. 41 D.L. 331/1993 soggetto a bollo Altre assimilate Art. 72 DPR 633/72 Imposta di bollo 2,00 Reverse charge Art. 17, comma 5 e 6 DPR 633/72 soggetto a bollo Fuori IVA campo Artt. 2, 3, 4, 5, 7 DPR 633/72 Imposta di bollo 2,00 Fuori IVA campo Regime minimi Imposta di bollo 2,00 Fuori campo Note di rimborso spese Nota Agenzia Entrate Imposta di bollo 2,00 se presentate da: IVA di trasferta, 26/1/2001, n. 6/E e Nota - amministratori; 3

4 rappresentanza, ecc. Ministero Finanze 7/12/1974, n prestatori attività lavorative a progetto; - parasubordinati in genere; - lavoratori autonomi. NB: sono, invece, esenti da bollo le note di rimborso spese di trasferta, rappresentanza, ecc. presentate al datore di lavoro dai propri dipendenti. Fuori IVA campo Note (variazioni diminuzione) credito in Art. 26, D.P.R. 633/1972 Sono soggette ad imposta di bollo le note di credito: - senza indicazione dell IVA; - riferite ad operazioni originariamente non assoggettate ad IVA. Fuori IVA campo Note debito (variazioni in aumento) Art. 26, D.P.R. 633/1972 Costituiscono delle fatture integrative, conseguentemente seguiranno le regole generali per l applicazione o meno dell imposta di bollo. Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, la marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a 77,47 (C.M , n e R.M , n. 98). La marca da bollo va affrancata sulla copia originale della fattura consegnata al cliente. Sulle altre copie deve essere riportata la dicitura imposta di bollo assolta sull`originale. E` consigliabile trattenere una riproduzione della fattura consegnata al cliente con la marca da bollo applicata. Se il costo dell`imposta di bollo e` posto a carico del cliente, l`importo (2,00 euro) dovra` essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dall`ambito IVA ex art. 15 D.P.R. 633/72. Se invece il costo grava sul fornitore, l`importo della marca da bollo non deve essere specificato in fattura. L`omissione dell`imposta di bollo o l`applicazione di una marca con data posteriore a quella della fattura prevede una sanzione amministrativa, per ogni singola fattura/ricevuta considerata irregolare, di importo pari al doppio o al quintuplo dell`imposta di bollo dovuta. L`obbligo di applicare la marca da bollo sulle fatture o ricevute e` a carico del soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce. Solidalmente obbligati al pagamento dell`imposta sono tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del D.P.R. 642 del 1972 ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti, nonche` tutti coloro che fanno uso di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall`origine bensi` solo in caso d`uso. Imposta di bollo su registri contabili Riguardo all imposta di bollo sui registri contabili si applica l art.16 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 642/72. Tale norma, con riferimento alla numerazione dei libri prescritti dal 1 4

5 comma dell art del C.C., cioè libro giornale e libro degli inventari, distingue tra: - società di capitali, soggette alla tassa di concessione governativa forfetaria, alle quali si applica l imposta di bollo di 16,00 per ogni 100 pagine o frazione di esse; - altri soggetti (imprese individuali, società di persone, società cooperative etc ) alle quali si applica l imposta di bollo di 32,00 per ogni 100 pagine o frazione di esse. Circa le modalità di assolvimento dell imposta viene chiarito che l imposta di bollo va assolta solo sulle pagine effettivamente utilizzate, indipendentemente dall anno a cui si riferisce la numerazione progressiva. Così ad esempio ove il libro giornale recante le scritture dell anno 2012 termini alla pagina numero 2012/85, l imposta di bollo, assolta a mezzo marche applicate sulla pagina 2012/1, deve ritenersi assolta anche per le prime quindici pagine dell anno Pertanto le nuove marche dovranno apporsi sulla pagina 2013/16, ossia sulla centounesima pagina del libro giornale. Si ricorda che l imposta di bollo va assolta prima che il libro sia posto in uso, cioè prima di effettuarne la stampa, apponendo le marche sulla prima pagina numerata Comunicazione polivalente (spesometro, black list, San Marino, etc) L Agenzia delle Entrate ha approvato il cosiddetto Modello POLIVALENTE che dovrà essere utilizzato per quattro comunicazioni diverse: - Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva cosiddetto spesometro. Termine per l invio della comunicazione: per le operazioni relative all anno 2012, salvo proroghe, entro il 12 novembre 2013 per i contribuenti con Iva mensile e il 21 novembre 2013 per tutti gli altri. Per gli anni successivi, dal 2013: i contribuenti mensili presentano la comunicazione entro il 10 aprile dell anno successivo, tutti gli altri entro il 20 aprile dell anno successivo. - Comunicazione delle operazioni legate al turismo effettuate in contanti in deroga all art 49 comma 1 dlgs 231/2007. Le modalità tecniche e i termini sono le stesse stabilite per lo "spesometro" ovvero i contribuenti mensili presentano la comunicazione entro il 10 aprile dell anno successivo, tutti gli altri entro il 20 aprile dell anno 5

6 successivo. - Comunicazione degli acquisti da operatori San Marinesi ai sensi dell art 16 lett. C) DM 24/12/1993. Per tale adempimento non sono previsti specifici limiti temporali, va però tenuto in debita considerazione il termine riportato dalla circolare dell Agenzia Entrate 30/1973: l operatore italiano, eseguite, le annotazioni nei registri previsti dal D.P.R. n. 633, deve darne comunicazione al competente Ufficio I.V.A. non oltre i cinque giorni successivi a quello in cui ha effettuato le annotazioni medesime. - Comunicazione delle operazioni effettuate con controparti residenti o domiciliate in paesi a fiscalità privilegiata cosiddetta BLACK LIST. I dati vengono comunicati all Agenzia delle Entrate con periodicità: trimestrale dai soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, acquisti di beni, prestazioni di servizi e acquisti di servizi), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50mila euro; mensile negli altri casi. Per le operazioni black list e gli acquisti da San Marino, effettuati fino al 31 dicembre 2013, accogliendo le richieste degli operatori economici l Agenzia delle Entrate consente di utilizzare, in alternativa al nuovo modello polivalente, le precedenti modalità di comunicazione (vecchio modello per le black list e comunicazione cartacea per gli adempimenti relativi agli acquisti fatti nel territorio di San Marino). 4. Anticipazioni su Legge di Stabilità 2013 La Legge di Stabilità 2014, presentata dal Governo il 15 Ottobre 2013 e che verrà approvata entro fine anno, prevede misure fiscali importanti che entreranno in vigore a partire da gennaio Si riepilogano di seguito alcune novità previste, rinviando ad una successiva circolare l approfondimento delle stesse una volta approvate e definitive. - Detrazioni lavoro dipendente: aumentano per redditi da lavoro dipendente compresi fra Euro (la soglia di esenzione) ed Euro ; - Deduzione IRAP nuove assunzioni: fino a euro per ogni nuovo assunto nelle imprese che incrementano il numero totale dei dipendenti; - ACE: il beneficio fiscale sulla ricapitalizzazione delle imprese è riconosciuto fino al sesto periodo fiscale successivo (attualmente sino al terzo successivo). Inoltre la percentuale dell incremento riconosciuta, passerebbe dal 3% al 4% nel 2014, al 4,5% nel 2015 e al 4,75% nel 2016; - Bonus casa: proroga delle detrazioni 65% sulla riqualificazione energetica e 50% sulle 6

7 ristrutturazioni edilizie per il Prorogato anche il bonus mobili al 50%; - Tasse immobili: arriva la nuova Trise, che sostituisce la vecchia Tassa sui rifiuti prevedendo anche un imposta sui servizi indivisibili del comune. In estrema sintesi, scende l imposizione fiscale sulla prima casa e salgono le tasse sugli altri immobili, soprattutto sulle seconde case sfitte. Infine, prevista una deduzione per l IMU pagata dalle imprese sugli immobili industriali, pari al 20%; - Riordino agevolazioni: entro il 31 gennaio 2014 il legislatore deve provvedere a un riordino delle detrazioni Irpef al 19%. In mancanza di tale provvedimento, ci sarà un taglio lineare di tutte le detrazioni al 18% per il periodo d imposta 2013 (dichiarazioni 2014) e al 17% per quello successivo. Si tratta di un provvedimento rilevante, perché riguarda detrazioni Irpef largamente utilizzate dai contribuenti, e che producono notevoli risparmi in dichiarazione (spese mediche, mutui prima casa, istruzione); - Contributo di solidarietà: prorogato fino al 2016 il prelievo del 3% sui redditi annui superiori a 300mila euro (si applica sulla arte che eccede l importo), che avrebbe dovuto terminare a fine 2014; - Rivalutazione beni d impresa: riguarda i beni, anche strumentali, e le partecipazioni, sono invece esclusi i beni merce. Per la rivalutazione, previste imposte sostitutive (al 16%) da tre rate annuali. Per il riallineamento del valore delle partecipazioni, imposta sostitutiva sempre al 16% in unica rata annuale; - Imposta di bollo sul conto titoli: l aliquota passa dal 2014 allo 0,2% rispetto dall attuale aliquota dello 0,15%; - Compensazione crediti: i contribuenti che utilizzano in compensazione crediti che emergono dalle dichiarazioni per un importo superiore a 15mila euro, hanno l obbligo del visto di conformità. In pratica, viene equiparato il regime Irpef, Ires e Irap, a quanto già previsto per l IVA; - Rimborsi imposte: l Agenzia delle Entrate effettuerà controlli preventivi prima di erogare i rimborsi sulle imposte sui redditi sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia, in caso di rimborso complessivamente superiore a Euro 4.000,00; - Imposta di bollo sui documenti telematici: prevista un imposta forfettaria di 16 euro per tutte le istanze telematiche presentare all amministrazione pubblica (Stato, regioni, province, comuni e via dicendo). Un decreto attuativo stabilirà le modalità di pagamento dell imposta; - Vendita terreni: prorogate le agevolazioni sulla vendita di terreni agricoli alla piccola proprietà contadina, con imposta catastale all 1% per le operazioni a favore di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali; 7

8 5. Riforma imposta di registro e ipocatastali Il D.L. n. 104 del 12/09/2013, ha previsto alcune importanti disposizioni tributarie, che interessano a partire dal 01/01/2014, le imposte di registro, ipotecaria e catastale. Imposta di registro Anzitutto, si abbasserà l'imposta di registro per l'acquisto della "prima casa" al 2% con un minimo di mille euro ( sino al 31/12/13 il 3% ) e cambieranno i requisiti "di lusso" in presenza dei quali questa agevolazione non è concessa, in particolare dal 1 gennaio saranno considerate "di lusso", e quindi non agevolabili, le unità immobiliari classificate in Catasto nelle categorie A/8, A/9 e A/1). Ogni altro trasferimento immobiliare a titolo oneroso verrà invece tassato con l'aliquota del 9% anche qui con un minimo di mille euro (oggi si spazia dal 3 al 15%, a seconda dei casi.) Faranno eccezione i conferimenti di immobili strumentali in società che siano fuori campo Iva, che rimarranno soggetti all'aliquota del 4% Si dispone inoltre che l'importo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa è elevato a 200 euro (sino al 31/12/2013 Euro 168,00); tale disposizione ha effetto dal 01/01/2014 e, in particolare, ha effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla stessa data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data. Si segnala in particolare che con le novità introdotte dal 2014 scompariranno le agevolazioni fiscali per l acquisto di terreni agricoli da parte di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Imposte ipo-catastali : - le imposte ipotecaria e catastale saranno dovute nella misura fissa di 50 euro ciascuna e quindi 100 euro complessivi in tutti i casi in cui si applicheranno le nuove aliquote imposta di registro del 9% e del 2%; - al di fuori di questo perimetro, e quindi in caso di imposta di registro al 4% o in misura fissa con applicazione dell iva, l imposta fissa ipotecaria e catastale saranno dovute nella nuova misura di 200 euro ciascuna e quindi 400 euro complessivi; - infine in caso di imposta di registro fissa senza applicazione dell iva, si applicheranno le aliquote di imposta ipotecaria del 3% e catastale del 1%. Riportiamo di seguito una tabella con alcuni esempi dell impatto della riforma: 8

9 Tipologia di atto Normativa sino al 31/12/2013 Normativa dal 01/01/2014 Acquisto prima casa con iva - Iva 4% - Registro Euro Ipotecaria Euro Catastale Euro Iva 4% - Registro Euro Ipotecaria Euro Catastale Euro 200 Acquisto prima casa senza iva - Registro 3% - Ipotecaria Euro Catastale Euro Registro 2% - Ipotecaria Euro 50 - Catastale Euro 50 Acquisto abitazione (non prima casa) senza iva Acquisto abitazione (non prima casa) con iva Acquisto di terreno da parte di un agricoltore Acquisto di terreno agricolo da parte di un NON agricoltore senza iva Acquisto di terreno edificabile senza iva Acquisto di terreno edificabile con iva - Registro 7% - Ipotecaria 2% - Iva 10% - Registro Euro Ipotecaria Euro Catastale Euro Registro Euro Ipotecaria Euro Registro 15% - Ipotecaria 2% - Registro 8% - Ipotecaria 2% - Iva 22% - Registro Ipotecaria Catastale Registro 9% - Ipotecaria Euro 50 - Catastale Euro 50 - Iva 10% - Registro Euro Ipotecaria Euro Catastale Euro Registro 9% - Ipotecaria Euro 50 - Catastale Euro 50 - Registro 9% - Ipotecaria Euro 50 - Catastale Euro 50 - Registro 9% - Ipotecaria Euro 50 - Catastale Euro 50 - Iva 22% - Registro Euro Ipotecaria Euro Catastale Euro 200 Acquisto capannone con iva - Iva 22% - Registro Ipotecaria 3% Acquisto capannone senza iva - Iva esente - Registro 168 (7% se acquisto da privato) - Ipotecaria 3% (2% se acquisto da privato) - Iva 22% - Registro Euro Ipotecaria 3% - Iva esente - Registro Euro 200 (9% se acquisto da privato) - Ipotecaria 3% (Euro 50 se acquisto da privato) (Euro 50 se acquisto da privato) 9

10 6. Rimborsi chilometrici comunicazione ai consulenti del lavoro Si precisa che nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, come ad esempio i rimborsi chilometrici ed i rimborsi spese piè di lista. Normalmente l indicazione dei rimborsi nel libro unico del lavoro avviene nel mese successivo rispetto al mese di effettuazione, ma considerato che tale rimborso non ha, inoltre, nessuna rilevanza dal punto di vista retributivo, perché erogato a titolo di mera reintegrazione patrimoniale e non come corrispettivo per la prestazione svolta, si ritiene pertanto possibile differire anche trimestralmente o annualmente l indicazione di detti rimborsi nel libro unico del lavoro. 7. Equitalia rateizzazione in 120 rate E stato pubblicato venerdì 08/11/2013 in Gazzetta ufficiale il decreto attuativo che sancisce le istruzioni per il pagamento dei debiti con Equitalia e ufficializza le istruzioni per arrivare al pagamento fino a 120 rate (si veda Nostra circolare prot. N. 06/2013). Il pagamento dei debiti Equitalia in 120 rate è condizionato alla grave e comprovata difficoltà economica, tale da impedire di estinguere il debito secondo un piano di ammortamento ordinario. Per determinare quando si ha diritto alla rateazione extra-large il decreto stabilisce due criteri: - Per cittadini e imprenditori in regime semplificato l importo della rata Equitalia che non si è in grado di pagare deve superare il 20% del reddito mensile del proprio nucleo familiare, da documentare attraverso l ISEE; - Per altre imprese: il rapporto tra cifra della rata e valore della produzione deve essere superiore al 10% e l indice di liquidità compreso tra 0,50 e 1. La decadenza della rateazione con dilazione straordinaria decade automaticamente in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive. Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto e per gli adempimenti che ci vorrete delegare. Studio Viano 10

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