REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO IN ECONONOMIA DI:

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1 C O M U N E D I V I T T O R I A UNITA DI PROGETTO INTERSETTORIALE GESTIONE APPALTI (Via Cacciatori delle Alpi n. 432 Vittoria Tel fax ) REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO IN ECONONOMIA DI: LAVORI A COTTIMO APPALTO FORNITURE E SERVIZI Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 13/07/2010 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 21/09/2010 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 28/09/2010 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 135 del 6/10/2010 1

2 INDICE Parte I^ - Art.1 Ambito di applicazione e fondi Art.2 Definizioni 3 - Art.3 Responsabile del procedimento Art.4 Importo stimato dei contratti e divieto di frazionamento 4 - Art.5 Lavori in economia Art.6 Forniture in economia Art.7 Servizi in economia Art.8 Modalità di esecuzione per lavori, servizi e forniture in economia Art.9 Interventi in amministrazione diretta 10 - Art.10 Interventi a cottimo fiduciario (o cottimo appalto per lavori).10 - Art.11 Esecuzione con sistema misto Art.12 Esecuzione con contratto aperto 10 - Art.13 Lavori in economia: modalità di scelta del contraente.10 - Art.14 Fornitura e servizi in economia: modalità di scelta del contraente Art.15 Maggiori spese Art.16 Piani di sicurezza DUVRI Art.17 Qualificazione dei fornitori Art.18 Presentazione dell offerta e criteri di aggiudicazione Art.19 Valutazione dell anomalia delle offerte Art.20 Subappalto Art.21 Contenuto del contratto Art.22 Stipulazione del contratto Art.23 Pubblicità Art.24 Divieto di cumulo di affidamenti diretti Art.25 Inadempimenti Art.26 Rinvio dinamico Art.27 Norma finale e di rinvio Parte II^ - Art.28 Istruzione dell albo imprese di fiducia per lavori a cottimo-appalto (Tratt. Priv. e contr.apert.) 15 - Art.29 Requisiti per l iscrizione all albo Art.30 Documentazione 15 - Art.31 Istruzione albo imprese di fiducia per lavori Art.32 Sospensione dall Albo Art.33 Cancellazione dall albo Art.34 Procedura di invito a presentare offerte Art.35 Procedura per lavori Art.36 Espletamento della gara Art.37 Aggiudicazione Art.38 Criteri di aggiudicazione Art.39 Affidamento lavori di somma urgenza Art.40 Formazione e tenuta dell albo Art.41 Collaudo e liquidazione dei lavori Art.41bis Opere di urbanizzazione a scomputo Parte III^ - Art.42 Istituzione dell albo di fiducia degli operatori economici per servizi e forniture 20 - Art.43 Requisiti per l iscrizione ed il mantenimento nell elenco degli operatori economici.20 - Art.44 Istituzione albo operatori economici di fiducia per servizi e forniture 21 - Art.45 Sospensione dall albo Art.46 Cancellazione dall albo Art.47 Procedura di invito a presentare offerte Art.48 Procedure per servizi e forniture Art.49 Espletamento della gara Art.50 Aggiudicazione.23 - Art.51 Criteri di aggiudicazione Art.52 Affidamento servizi e forniture in caso di somma urgenza Art.53 Formazione e tenuta dell albo Art.54 Ordinazione, liquidazione e collaudo di forniture e servizi.24 - Art.55 Disposizioni varie comuni ai regolamenti della Parte II^ e III^..24 2

3 Parte I Disposizioni comuni Art. 1 Ambito di applicazione e fonti 1. Il presente Regolamento disciplina per il Comune di Vittoria, fino al recepimento da parte del legislatore siciliano del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i. (di seguito denominato Codice ), l affidamento e l esecuzione di opere e lavori pubblici a cottimo appalto, trattativa privata e contratto aperto, ai sensi degli artt. 24, 24bis, 24ter della legge 11/02/1994 n. 109 come recepita e modificata dalla L.R. 02/08/2002 n. 7 e s.m.i., nel testo vigente per la Regione Siciliana. Il precedente regolamento approvato con delib. di C.C. n. 117 del e s.m.i. è soppresso. 2. Il presente Regolamento disciplina anche l affidamento e l'esecuzione in economia di forniture e servizi, ai sensi dell art. 125 del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163 (Codice). 3. Esso sostituisce per le parti di competenza il precedente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vittoria, approvato con delib. di C.C. n. 179 del , integrato con delib. di C.C. n. 168 del Sono pertanto abrogate tutte le norme regolamentari comunali in contrasto con il presente regolamento. Il precedente regolamento resta in vigore per le parti non definite e non in contrasto con il presente regolamento. 4. Sono esclusi dall ambito di applicazione del presente regolamento gli incarichi individuali di lavoro autonomo di natura intellettuale, per l affidamento dei quali rimangono ferme le procedure previste nell apposito Regolamento dell Ente. 5. Sono altresì esclusi dall ambito di applicazione del presente regolamento i servizi di ingegneria / architettura di cui all allegato II/a punto 12 del Codice, per i quali si rimanda all apposito regolamento approvato con delib. di G.M. n. 406 del 13/07/2007 e tuttora in corso di approvazione da parte del C.C. 6. Il presente provvedimento disciplina, inoltre, l'istituzione e la tenuta dell'elenco delle imprese di fiducia (per i lavori a cottimo appalto, trattativa privata e contratto aperto) e l elenco degli operatori economici per l'affidamento in economia di forniture e servizi a procedura negoziata, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa nonché di effettività della garanzia dei principi comunitari di non discriminazione, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità desumibili dal Codice. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per: 1. Legge: la Legge 11 febbraio 1994 n. 109 per come modificata dalla L.R. n. 7 del 02/08/2002 e s.m.i. nel testo coordinato vigente nella Regione Siciliana. 2. Codice: il D. Lgs. 12/4/2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i.; 3. Dirigente: il titolare del provvedimento di spesa responsabile del settore, unità di staff, unità di progetto intersettoriale; 4. Responsabile del procedimento: il funzionario responsabile dell attuazione del contratto di cui al successivo art. 3; 5. Elenco delle imprese di fiducia: l elenco istituito per i lavori a cottimo appalto, trattativa privata e contratto aperto, ai sensi degli artt. 24, 24bis, 24 ter della L.R. n. 7/2002 e s.m.i., di cui alla Parte II del presente regolamento. 6. Elenco degli operatori economici: l elenco istituito ai sensi della Parte III del presente regolamento. Entrambi gli elenchi, dalla loro istituzione sostituiscono l Elenco delle ditte di fiducia dell A.C. per l affidamento di forniture e/o lavori a mezzo incarico diretto per interventi di somma urgenza, trattativa privata, cottimo fiduciario istituito dal Comune con delib. di G.M. n. 890 del 07/11/2002 ed eventuali modifiche ed integrazioni successive. 7. Autorità: l Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all art. 6 del Codice; 8. Osservatorio: l Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all articolo 7 del Codice. Art. 3 Responsabile del procedimento 1. L'affidamento di lavori, forniture di beni e servizi in economia viene disposto, nell'ambito degli obiettivi e del "budget", dal Dirigente del Settore che può affidarla al responsabile del procedimento, ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. Il responsabile del procedimento svolge le funzioni definite dall'art. 7 della Legge (per i lavori) e dall art. 10 del Codice (per le forniture ed i servizi). 2. Se non delegata la funzione di Responsabile del procedimento è svolta dal Dirigente del Settore acquisitore. 3. Per i lavori, ai sensi dell art. 7 della legge n. 109/94 e s.m.i. nel testo vigente per la Sicilia, per ogni lavoro deve essere nominato un responsabile del procedimento unico (R.U.P.) per le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione. Il R.U.P. è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell intervento da realizzare, abilitato all esercizio della professione o, quando l abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni. 3

4 4. Ai sensi dell art. 10 del Codice, per servizi e forniture, per ogni contratto pubblico deve essere nominato un responsabile del procedimento unico (R.U.P.) per le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. 5. Al responsabile del procedimento è demandato il compito di presidiare le procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Art. 4 Importo stimato dei contratti e divieto di frazionamento 1. Gli importi monetari stimati dei contratti sono sempre da intendersi, comprensivi degli eventuali oneri per la sicurezza, al netto degli oneri fiscali e dell I.V.A. 2. Nessun lavoro, fornitura o servizio d'importo superiore potrà essere artificiosamente frazionato al fine di ricondurne l affidamento e l'esecuzione alle disposizioni del presente Regolamento. 3. Non sono considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni organizzative di interventi individuati distintamente dal Piano Annuale delle Opere Pubbliche, dal programma degli investimenti o dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG), per ciascun Settore dell'amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettive e motivate ragioni tecniche, attestate dal responsabile del procedimento. 4. L esecuzione di lavori in economia può avvenire sulla base dei prezzi desunti dal prezziario regionale per i lavori pubblici vigente al momento della redazione del preventivo, e nel caso di voci mancanti da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale, o da indagini di mercato ed analisi dei prezzi. 5. L esecuzione di forniture e servizi in economia può avvenire sulla base dei prezzi desunti da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale, o da indagini di mercato ed analisi dei prezzi. 6. Per la determinazione dei prezzi da porre a base di gara, il responsabile del procedimento, farà riferimento, ove possibile, al listino CONSIP, ovvero, in mancanza, a quelli praticati a seguito di preventiva indagine di mercato, ovvero ai prezzi praticati per beni e servizi dello stesso genere nel corso del precedente esercizio. 7. Per le forniture di importo pari o superiore ad , disponibili nelle convenzioni con la CONSIP, è obbligatoria l acquisizione tramite la CONSIP, ai sensi della L.R. n. 4/2003, a meno che le condizioni di mercato siano più vantaggiose di quelle della CONSIP. 8. Nella determinazione dei prezzi potrà tenersi conto di eventuali peculiari situazioni, anche locali, opportunamente ed adeguatamente documentate, che determinano condizioni complessivamente più vantaggiose per l'amministrazione per particolari acquisizioni di beni e/o servizi. 9. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza. Art. 5 Lavori in economia 1. Le procedure per l affidamento e l'esecuzione di lavori in economia sono, attualmente, regolate dagli artt. 24 (trattativa privata), 24bis (cottimo-appalto), 24ter (contratto aperto), della legge n. 109 per come recepita e modificata dalla L.R. n. 7/2002 e s.m.i., nonché dal D.P.R. n. 554 del 21/12/1999 (Regolamento). 2. Trattativa privata (art estratto) a. L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi: b. lavori di importo complessivo non superiore a euro, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; c. lavori di importo complessivo superiore a euro, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti; d. appalti di importo complessivo non superiore a euro, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni. e. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all'osservatorio dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda. f. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata. g. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo. h. L'affidamento di appalti di cui al comma 1 avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno dieci concorrenti nei comuni con popolazione superiore a abitanti. i. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200 mila ECU, fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal regolamento per l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis. 4

5 j. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera. k. Gli enti appaltanti non possono, nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa lavori per importi complessivi superiori a quelli indicati al comma 2.1. ( ). l. Il ricorso alla trattativa privata è di competenza del legale rappresentante dell'ente, il quale adotta la relativa determinazione previo parere degli uffici competenti. m. Tutte le determinazioni devono essere trasmesse per conoscenza, entro il termine di cinque giorni dall'adozione, alla Presidenza dell'organo assembleare o consiliare. Le stesse devono essere pubblicate nell'albo dell'ente. n. Per l'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, previa gara informale, si applica il criterio del massimo ribasso di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 10 per cento rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque. 3. Cottimo - appalto (art. 24bis - estratto) 1. Il cottimo-appalto è consentito per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino a euro. 2. Il ricorso al cottimo-appalto è di competenza del legale rappresentante dell'ente, il quale adotta le determinazioni di autorizzazione all'espletamento delle gare informali previo parere degli uffici competenti. 3. Gli enti appaltanti non possono, nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa lavori per importo complessivo superiore a quello indicato al comma 2.1. ( ). 4. Nelle procedure di affidamento a cottimo-appalto si applicano le disposizioni di cui al presente articolo comma Contratto aperto per lavori di pronto intervento e manutenzione (art. 24ter) 1. Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante. 5. Tipologie di lavori eseguibili in economia (art.88 DPR 554/99 - estratto) 1. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell ambito delle seguenti categorie generali: a. manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure ordinarie; b. manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a EURO; c. interventi non programmabili in materia di sicurezza; d. lavori che non possono essere differiti, dopo l infruttuoso esperimento delle procedure di gara; e. lavori necessari per la compilazione di progetti; f. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori. 6. Modo di esecuzione dei lavori (art. 142 DPR 554/99 - estratto) 1. I lavori in economia si possono eseguire: a. in amministrazione diretta; b. per cottimi. 7. Lavori in amministrazione diretta (art. 143 DPR 554/99 - estratto) 1. Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente assunto i lavori in economia. 2. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell opera. 3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a Euro. 8. Cottimo (art. 144 DPR 554/99 - estratto) 1. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l affidamento dei lavori di particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante, ai sensi dell art.88 e di importo non superiore a Euro. 2. Nel cottimo l affidamento è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque (dieci per i comuni superiori a abitanti) imprese ai sensi dell art L atto di cottimo deve indicare: a. l elenco dei lavori e delle somministrazioni; b. i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l importo di quelle a corpo; c. le condizioni di esecuzione; d. il termine di ultimazione dei lavori; e. le modalità di pagamento; f. le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell art.120 DPR 554/99). 4. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all Osservatorio e pubblicazione nell albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari. 9. Tipologia dei lavori eseguibili in economia 1. Sono eseguibili, nei limiti degli importi prima indicati, le seguenti tipologie di lavori in economia, ed affidabili a trattativa privata, a cottimo appalto, a contratto aperto ai sensi rispettivamente degli artt. 24, 24bis, 24ter della L. n. 109/94 e s.m.i. nel testo vigente in Sicilia: 1) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure di gara ordinarie; 5

6 2) interventi non programmabili in materia di sicurezza; 3) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara; 4) lavori necessari per la compilazione di progetti quali demolizioni, escavi, sgomberi, bonifiche, campagne di indagini geologiche ed idrologiche. Sono ricompresi nella presente categoria: prove di laboratorio, indagini geognostiche, prove penetrometriche, picchettamenti, rilievi, sondaggi e conseguenti perizie ed accatastamenti; 5) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori. 6) lavori di manutenzione di opere o di impianti ed i lavori di riparazione, potenziamento e adattamento inerenti a: a. immobili e fabbricati di proprietà del Comune o in disponibilità del medesimo a qualsiasi titolo con relativi impianti, infissi, manufatti ed aree esterne e pertinenziali; b. immobili e fabbricati condotti in locazione dal Comune nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del conduttore, con relativi impianti, infissi, manufatti ed aree esterne e pertinenziali; c. puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati o manufatti con lo sgombero di relativi materiali; d. strade e piste ciclabili, con relativi manufatti, segnaletica, banchine, fossi ed alberature, compresi sgombero neve e spargimento di sale; e. reti sotterranee e sottoservizi; f. aree di interesse naturalistico, forestale ed ambientale, manutenzione di percorsi naturalistici, alberature, giardini, verde pubblico, impianti sportivi; g. riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali; h. lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione; i. lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell incolumità pubblica; j. interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune; k. manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini, nonché reti di telecomunicazioni; l. manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco; m. manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze n. demolizioni dei fabbricati e dei manufatti cadenti, nonché lo sgombero dei materiali rovinati; o. sgombero dei materiali franati, consolidamento e bonifica dei pendii; 10. Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, l affidamento di lavori in economia è consentito nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene. Art. 6 Forniture in economia 1. Le procedure per l affidamento e l'esecuzione di forniture in economia sono regolate dall art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (in particolare il comma 9), per importi inferiori a euro (soglia comunitaria attualmente vigente). Nelle procedure di gara si terrà conto anche del limite di interesse transfrontaliero pari attualmente a euro, ai sensi dell art. 124, comma 8, del Codice. Tali soglie sono adeguate, in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'art. 28 del Codice, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'art.248 del Codice. 2. Per le tipologie di forniture acquisibili tramite CONSIP dovrà essere verificata la possibilità di acquisto tramite le convenzioni sottoscritte dalla stessa. L utilizzo di tale procedura di acquisizione è obbligatoria per forniture di importo pari o superiore ad , ai sensi della L.R. n. 4/2003, a meno di a meno che le condizioni di mercato siano più vantaggiose di quelle della CONSIP. 3. Sono eseguibili in economia le forniture rientranti nelle seguenti categorie merceologiche: 1) acquisto di accessori e parti di ricambio; 2) vestiario, divise e materiale antinfortunistico; 3) libri, riviste, giornali, pubblicazioni ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione; 4) materiali, oggetti ed attrezzature necessari per l esecuzione di lavori e servizi; 5) generi di cartoleria; 6) attrezzature, mobili, apparecchiature, veicoli, strumenti di impiego ordinario nei servizi tecnici ed amministrativi; 7) spese postali, telefoniche, telegrafiche, di telex ed altri servizi di comunicazione; servizi di recapito o trasporto di corrispondenza; 8) spese per la partecipazione o l'organizzazione di mostre, convegni, conferenze stampa ed altre manifestazioni; 9) spese di rappresentanza e relazioni pubbliche; servizi giornalistici e di comunicazione; produzioni televisive, audiovisive e radiofoniche e affini; 10) spese per prodotti e pacchetti software e per servizi informatici; 11) materiale ittico e faunistico e mangimi in genere; 12) valori bollati, francobolli, pubblicazioni di atti e servizi accessori; 13) spese per l attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituti e Amministrazioni varie; 14) forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell Amministrazione appaltate nei lavori dati in appalto; 6

7 15) forniture di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l esecuzione; 16) acquisto di attrezzature antincendio; 17) arredi ed attrezzature per locali, stanze ed uffici comunali; 18) beni per l igiene e la pulizia in genere di locali comunali; 19) farmaci e prodotti sanitari se non destinati alla rivendita; 20) beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile 21) televisori registratori radio ecc.; 22) attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni e ricerche; 23) arredi e attrezzature per il funzionamento di servizi ed uffici; 24) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale; 25) prodotti per autotrazione, compresi i combustibili, e funzionamento dei mezzi meccanici e generatori, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi, nonché per gli impianti di lavaggio; 26) beni e prodotti alimentari per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto; 27) attrezzature ed arredi per cucine e mense scolastiche; 28) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all istruzione, all assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche; 29) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali; 30) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi; 31) attrezzature per il gioco e l arredo dei parchi urbani, per l arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi e per la regolazione della mobilità urbana; 32) attrezzature, strumentazioni tecniche, armamento e munizionamento, necessarie per l espletamento dei servizi di competenza della Polizia Municipale; 33) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli; 34) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi; 35) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati; 36) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura; 37) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione; 38) fornitura di materiali per esecuzione di lavori in economia mediante amministrazione diretta; 39) spese per le rilevazioni statistiche o per la formazione e realizzazione di indagine; 40) spese economali previste dal vigente regolamento del servizio Economato; 41) spese per la pubblicazione di atti anche per via telematica per i quali l adempimento sia dovuto (bandi di gara, di concorso, bilanci, avvisi ed altro); 42) acquisto e manutenzione di attrezzature antincendio; 43) acquisto di materiali, attrezzi, effetti di vestiario, vettovagliamento e nolo mezzi di soccorso per il servizio della protezione civile; 44) acquisto di materiali di ricambio per riparazione manutenzione di macchine stradali, autoveicoli, motocicli ed accessori; 45) acquisto di materiali di ricambio per riparazione manutenzione di apparecchiature tecniche, attrezzature, materiali utensili, materiali, complementi e programmi per l'informatica, la telematica e le telecomunicazioni; 7

8 46) provvista di copie eliografiche, di disegni tecnici, rilievi aerofotogrammetrici e di materiale d'ufficio; 47) pagamento diritti di legge relativi a perizie su progetti e a visite di sopralluogo da parte del Comando provinciale VV. F. per l'ottenimento dei certificati dì prevenzione incendi e dei decreti per verifiche impianti; 48) combustibili per riscaldamento di scuole, uffici, servizi, stabilimenti comunali o di competenza del Comune; 49) provvista di derrate alimentari, pasti preconfezionati, prodotti per la pulizia, prodotti per l'igiene della prima infanzia, attrezzature da cucina per mense scolastiche, colonie climatiche, centri diurni e comunità alloggio comunali; 50) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio; 51) inserzioni, avvisi e pubblicità su quotidiani, pubblicazioni specializzate o riviste; 52) acquisto casse mortuarie per cittadini indigenti, servizi di pulizia, di manutenzione e di cura del verde nei civici cimiteri; 53) acquisti e servizi di rappresentanza e casuali finalizzati a: a) organizzazione di manifestazioni varie quali ricevimenti, cerimonie, convegni, sistemazioni alberghiere e pranzi d'onore e di lavoro, onoranze funebri, necrologi, spese comunque inerenti a solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie, spese per conferenze e mostre, spese di ospitalità in occasione di congressi, tavole rotonde, conferenze e simili; b) acquisto di medaglie, nastrini, distintivi, diplomi, fasce tricolori e bandiere, generi di omaggio e premi, targhe, trofei, libri, pubblicazioni varie, stampe, fiori e piante, impianti tecnologici; 54) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi d illuminazione, macchine per ufficio; 55) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.) 56) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica). 57) acquisto di generi di cancelleria, carta, stampati, registri, materiale per disegno e fotografie, stampa di tabulati, circolari, regolamenti e simili; 58) acquisto di prodotti alimentari, dietetici ed altri generi assimilabili, analisi di laboratorio; 59) acquisto, manutenzione, riparazione di mobili, arredi, attrezzature, strumenti scientifici, didattici e di sperimentazione, macchine d ufficio, componenti hardware e software, antifurto; 60) addobbo ed arredo di locali adibiti ad attività ricreative, sociali, culturali e per cerimonie; 61) forme di ospitalità e atti di cortesia a contenuto e valore propriamente simbolico da svolgere per affermata consuetudine o per motivi di reciprocità; 62) modifiche ed installazioni di impianti telefonici ed antifurto; 63) consumazioni varie di generi di conforto offerti durante le sedute degli organi del Comune, per il funzionamento degli stessi e finalizzate alla prosecuzione dei lavori dei collegi oltre i normali orari; 64) stesura, composizione, attività di redazione e stampa di pubblicazioni e riviste, realizzazione di filmati e videotape d'interesse per la diffusione e la sensibilizzazione all'attività dell'amministrazione Comunale nelle sue varie articolazioni; 65) acquisizione di beni non ricompresi nelle tipologie di cui sopra, necessari per garantire le ordinarie attività e funzioni del Comune. 4. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all esecuzione di lavori o alla prestazione di servizi. 5. Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, l affidamento di forniture in economia è consentito nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene. Art. 7 Servizi in economia 1. Le procedure per l affidamento e l'esecuzione di servizi in economia sono regolate dall art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (in particolare il comma 9), per importi inferiori a euro (soglia comunitaria attualmente vigente). Fanno eccezione i servizi sociali di cui allegato II/b categoria n. 25, per i quali si applica la L.R. n. 4/96. Nelle procedure di gara si terrà conto anche del limite di interesse transfrontaliero pari attualmente a euro, ai sensi dell art. 124, comma 8, del Codice. Tali soglie sono adeguate, in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'art. 28 del Codice, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'art.248 del Codice. 2. Sono eseguibili in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, elencate negli allegati II.A e II.B al Codice, individuate come segue: 1) servizi di manutenzione, riparazione, tarature di attrezzature, strumentazioni, mezzi e impianti, di cui all allegato II.A, categoria 1; 2) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all allegato II.A, categoria 2; facchinaggio ed immagazzinamento di beni dell Ente o di proprietà di terzi (oggetti pignorati ed altro), compresa l eventuale assunzione in locazione di attrezzature per provvedervi; 3) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all allegato II.A, categoria 3; 4) servizi di telecomunicazione di cui all allegato II.A, categoria 4, e servizi di comunicazione in genere; 5) servizi di telecomunicazione di cui all allegato II.A, categoria 5; 6) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all allegato II.A, categoria 6; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing; 8

9 7) servizi informatici e affini di cui all allegato II.A, categoria 7; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software; 8) servizi di ricerca e sviluppo di cui all allegato II.A, categoria 8; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie; 9) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all allegato II.A, categoria 9; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, con l esclusione del servizio di revisione dei conti; 10) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell opinione pubblica cui all allegato II.A, categoria 10; 11) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all allegato II.A, categoria 11, compresa la predisposizione di interventi in concessione, anche mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico; 12) servizi attinenti all ingegneria ed architettura, di cui all allegatoii.a categoria 12, per i quali si rimanda all apposito regolamento; 13) servizi pubblicitari cui all allegato II.A, categoria 13; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l acquisto dei relativi spazi; 14) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all allegato II.A, categoria 14; 15) servizi di editoria e di stampa di cui all allegato II.A, categoria 15, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia, trascrizione e rilegatura; 16) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all allegato II.A, categoria 16, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora non affidati ad Enti Gestori; 17) servizi alberghieri di cui all allegato II.B, categoria 17; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento e compresi i servizi sostitutivi di mensa mediante i buoni pasto; 18) servizi di ristorazione di cui all allegato II.B, categoria 17; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o in occasione di convegni e incontri di studio; 19) servizi legali di cui all allegato II.B, numero 21, ivi compresi il patrocinio e la rappresentanza in giudizio; 20) servizi di reperimento e collocazione del personale, di cui all allegato II.B, categoria 22; 21) servizi relativi alla sicurezza di cui all allegato II.B, categoria 23; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni; 22) servizi relativi all istruzione di cui all allegato II.B, categoria 24; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie; 23) servizi sanitari e sociali cui all allegato II. B, categoria 25; compresi i servizi di assistenza a domicilio, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione e protezione, servizi per cure palliative; 24) servizi ricreativi, servizi culturali (fatta eccezione per i servizi di cui agli artt.111,112 e 117 del D.Lgs. n 42/2004), servizi sportivi (per quanto non disciplinato dalle normative di settore) di cui all allegato II.B, categoria 26; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l organizzazione e la gestione di manifestazioni, convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche; 25) «Altri servizi», di cui al numero 27, dell allegato II.B, del Codice e cioè a titolo esemplificativo: a. nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell articolo 6; b. noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti per elaborazione dati telematici, telegrafici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora, di macchine da calcolo, da stampa, fotocopiatrici o di riproduzione grafica; c. servizi di onoranze funebri poste a carico dell Amministrazione; d. servizi per il rilevamento, precatalogazione, catalogazione, ordinamento e inventariazione di beni culturali anche mediante l uso di strumentazioni, programmi e tecnologie informatiche e telematiche; e. servizi per l esecuzione di interventi, per la tutela, la conservazione, il ripristino, la manutenzione e la sistemazione di cose mobili di interesse culturale; f. servizi inerenti la comunicazione e la divulgazione delle attività istituzionali dell Ente; g. servizi per la digitalizzazione e riproduzione su qualsiasi supporto di beni culturali; h. servizi per interventi di disinfezione, disinfestazione, e spolveratura di materiale bibliografico e archivistico; i. servizio per l esercizio di impianti di riscaldamento, di condizionamento, di illuminazione e di accessi per la telefonia, di antincendio ed antifurto; j. servizi di cerimoniale e rappresentanza. k. servizi di medico competente e di accertamenti sanitari o di responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), di cui al D.Lgs. n. 81/2008; spese per accertamenti sanitari e per la tutela della salute e della sicurezza del personale in servizio; l. incarichi professionali di natura prettamente fiduciaria quali, ad esempio, gli incarichi da conferire a notai, medici e professionisti assimilati, nonché le prestazioni artistiche; m. servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura; n. locazioni di beni mobili ed immobili e locazione finanziaria; o. traslochi e trasferimenti uffici; p. acquisizione di servizi non ricompresi nelle tipologie di cui sopra, necessari per garantire le ordinarie attività e funzioni del Comune. 3. Il ricorso all acquisizione in economia di servizi e forniture, nei limiti di importo di cui ai commi precedenti, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi previste dall art. 125, comma 10, del Codice: 9

10 1) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto; 2) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l esecuzione nell ambito del contratto medesimo; 3) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria; 4) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l ambiente, l igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale. Art. 8 Modalità di esecuzione per lavori, servizi e forniture in economia 1. Le acquisizioni in economia di cui al presente Regolamento possono essere eseguite: 1) in amministrazione diretta; 2) per cottimo fiduciario (cottimo - appalto per i lavori); 3) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario (o cottimo - appalto. 4) con contratto aperto per lavori, servizi e forniture. Art. 9 Interventi in amministrazione diretta Il responsabile del procedimento, come indicato dal precedente articolo 3, predispone l esecuzione degli interventi in amministrazione diretta qualora non ritenga necessario avvalersi dell opera di alcun imprenditore. 2. In tal caso, egli organizza ed esegue l intervento per mezzo di personale dipendente o di personale eventualmente assunto, nell ambito delle tipologie individuate dal presente regolamento. 3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a ,00 euro al netto degli oneri fiscali e dell I.V.A. Art. 10 Interventi a cottimo fiduciario (o cottimo appalto per lavori) 1. Il cottimo fiduciario (o cottimo appalto per lavori) è una procedura negoziata in cui le acquisizioni ed i lavori avvengono mediante affidamento a terzi. Art. 11 Esecuzione con sistema misto 1. Si può procedere all esecuzione di lavori, ed all acquisizione di servizi e forniture in economia anche in forma mista, quando motivi tecnici rendano necessaria l'esecuzione, parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo, nel rispetto comunque delle norme contenute nel presente regolamento. 2. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente sotto l aspetto economico, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati. 3. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati, il limite economico di cui all articolo 9, comma 3, si applica all intervento considerato unitariamente. In ogni caso l operatore economico deve essere qualificato per effettuare le diverse prestazioni di lavori e/o servizi e/o forniture. Art. 12 Esecuzione con contratto aperto 1. Per contratti aperti si intendono gli interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell ambito del predetto arco di tempo. 2. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso tramite contratti aperti per lavori, per forniture e per servizi, purché sia l'oggetto che i limiti di importo del contratto rientrino nelle previsioni di quanto disposto dagli articoli 4, 5, 6 del presente Regolamento. 3. Delle condizioni di cui al presente articolo, con la precisazione che si tratta di un contratto aperto, deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all affidamento. Art. 13 Lavori in economia: modalità di scelta del contraente 1. Fino al recepimento della normativa del codice sui lavori da parte del legislatore regionale, per i lavori di cui al precedente art.5 commi 2,3,4, di importo pari o superiore a euro e fino alla soglia di euro, l affidamento mediante trattativa privata o cottimo appalto avviene nel rispetto del presente regolamento secondo le disposizioni contenute nella parte II 10

11 2. In caso di carenza di soggetti idonei in elenco, gli ulteriori operatori potranno essere reperiti al di fuori dello stesso, semprechè siano agevolmente individuabili sul mercato soggetti idonei ad eseguire la prestazione con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti. 3. Per lavori ricompresi nell elenco di cui all art. 5 di importo inferiore a euro IVA esclusa è consentito al dirigente del settore interessato, su proposta del RUP, previa acquisizione di preventivo, l affidamento diretto ad impresa di fiducia individuata tra gli iscritti nell elenco di cui alla Parte II. 4. Per lavori ricompresi nell elenco di cui all art. 5 di importo compreso fra euro e euro è consentito al dirigente del settore interessato, su proposta del RUP, previa acquisizione di almeno tre preventivi, l affidamento diretto ad impresa di fiducia individuata tra gli iscritti nell elenco di cui alla parte II 5. In caso di particolare necessità potrà comunque essere effettuato l affidamento diretto anche ad operatore economico non iscritto nell elenco delle imprese di fiducia, purchè comunque ad operatore economico adeguatamente qualificato e di documentata professionalità. 6. In caso di affidamento diretto di cui al comma 3, l operatore economico concorderà con il responsabile del procedimento il ribasso da applicare al lavoro, ragguagliandolo al ribasso medio di prestazioni similari, che comunque non potrà essere inferiore al 10% sui prezzi ufficiali desunti dal vigente prezziario regionale, o listini ufficiali, o analisi dei prezzi. 7. L Amministrazione si riserva di richiedere alla ditta affidataria l estensione dell affidamento nel rispetto del quinto d obbligo, a condizione che vengano rispettati i limiti di importo complessivi previsti dal presente regolamento. 8. In ogni caso deve essere rispettato il principio di rotazione degli incarichi e degli inviti. Art. 14 Forniture e servizi in economia: modalità di scelta del contraente 1. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a euro e inferiore a euro (soglia comunitaria attualmente vigente) oltre IVA, l affidamento avviene mediante procedura aperta ad evidenza pubblica, secondo le disposizioni del Codice. Fanno eccezione i servizi sociali di cui all allegato II/b categoria n. 25, per i quali la procedura negoziata è consentita fino all importo di Per servizi o forniture di importo pari o superiore a euro e inferiore a euro oltre IVA, l affidamento avviene mediante procedura negoziata o cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati tra gli iscritti nell elenco appositamente istituito dal Comune, di cui alla Parte III del presente regolamento. 3. Per servizi o forniture ricompresi negli elenchi degli artt. 6 e 7 di importo inferiore a euro oltre IVA è consentito al dirigente del settore interessato, su proposta del RUP, previa acquisizione di preventivo, l affidamento diretto ad operatore economico o soggetto adeguatamente qualificato individuato tra gli iscritti negli elenchi dei fornitori di fiducia dell ente, di cui alla Parte III. 4. Per servizi o forniture ricompresi negli elenchi degli artt. 6 e 7 di importo compreso fra euro e euro oltre IVA è consentito al dirigente del settore interessato, su proposta del RUP, previa acquisizione di almeno tre preventivi, l affidamento diretto ad operatore economico o soggetto adeguatamente qualificato individuato tra gli negli elenchi dei fornitori di fiducia dell ente di cui alla Parte III. 5. In caso di carenza di soggetti idonei in elenco, gli operatori potranno essere reperiti al di fuori dello stesso, semprechè siano agevolmente individuabili sul mercato soggetti idonei ad eseguire la prestazione con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti. 6. In caso di affidamento diretto di cui ai commi 3 e 4 l operatore economico concorderà con il responsabile del procedimento il ribasso da applicare al servizio o fornitura, ragguagliandolo al ribasso medio di prestazioni similari, che comunque non potrà essere inferiore al 10% sui prezzi ufficiali desunti dai listini ufficiali, o analisi dei prezzi. 7. L'Amministrazione si riserva di richiedere alla ditta affidataria l'estensione dell'affidamento nel rispetto del quinto d'obbligo, a condizione che vengano rispettati i limiti di importo complessivi previsti dal presente regolamento. Art. 15 Maggiori spese 1. Ove durante l'esecuzione degli interventi in economia, la somma impegnata si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento potrà chiedere alla Giunta Comunale l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa, redigendo apposita perizia suppletiva e di variante, entro il limite di un quinto dell importo originario del contratto. Art. 16 Piani di sicurezza - DUVRI 1. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, servizi o forniture, ai contratti di cottimo va allegato il Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Piano Operativo di Sicurezza, il Piano Sostitutivo di Sicurezza (per i lavori), o il DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze) previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sicurezza) e s.m.i., quale parte integrante e sostanziale. Il piano o il documento potranno non essere materialmente allegati, ai sensi dell art. 110 del D.P.R. n. 554/99, ma sottoscritti dalle parti e richiamati nel contratto come facenti parte integrante e sostanziale dello stesso. 11

12 Art. 17 Qualificazione dei fornitori 1. L affidatario di lavori, servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente previste dal Codice. 2. Per gli operatori iscritti nell elenco delle imprese di fiducia di cui alla Parte II, e degli operatori economici di cui alla Parte III del presente regolamento, la verifica della sussistenza del possesso dei requisiti di qualificazione viene effettuata in sede di iscrizione nell elenco stesso, con le modalità stabilite dal presente regolamento. Art. 18 Presentazione dell offerta e criteri di aggiudicazione 1. Per l acquisizione di servizi e forniture in economia oltre i euro oltre IVA e per lavori oltre i euro oltre IVA, l'indagine di mercato avviene attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di presentazione di disponibilità e di offerta, secondo le modalità specificate nella lettera d invito. 2. La lettera d invito può essere trasmessa a mezzo del servizio postale oppure tramite fax, telegramma o posta informatica. 3. L offerta deve essere recapitata in busta chiusa secondo le specifiche modalità di recapito eventualmente stabilite nella lettera di invito. 4. In caso di urgenza l offerta potrà avvenire attraverso interpello telefonico da parte dell'incaricato dell'ufficio al quale è affidata la procedura. 5. La lettera d invito può prevedere l obbligo di produrre all atto dell offerta una cauzione provvisoria a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell affidatario; tale garanzia verrà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 6. Per l aggiudicazione degli interventi in economia può essere applicato il criterio del prezzo più basso o quello della offerta economicamente più vantaggiosa mediante la predeterminazione di criteri di valutazione quantitativi e qualitativi dell offerta pertinenti alla natura, all oggetto e alle caratteristiche del contratto, da menzionare nella lettera d invito. 7. I capitolati relativi alle procedure di acquisizione, ove possibile, sono orientati alla considerazione di esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell ambiente ed alla promozione dello sviluppo sostenibile. 8. Scaduto il termine di presentazione, le offerte vengono esaminate dal dirigente del settore interessato, alla presenza di due testimoni (di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante) che devono essere dipendenti dell A.C. con qualifica non inferiore alla categoria C ; l aggiudicazione avviene con determinazione del dirigente contenente l impegno di spesa. 9. La procedura di aggiudicazione della gara deve essere comunque conclusa entro 60 giorni dal termine di scadenza della presentazione delle offerte. Art. 19 Valutazione dell anomalia delle offerte 1. Alle procedure di gara informale di cui al presente regolamento, fatta salva contraria previsione eventualmente stabilita nella lettera di invito, si applica per quanto possibile il meccanismo dell esclusione automatica delle offerte anomale. 2. Nel caso in cui talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, il presidente della commissione di gara può sempre chiedere all offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non pervengano nei termini ovvero non siano ritenute valide, può rigettare l offerta e proseguire con gli offerenti che seguono nella graduatoria, fino a pervenire all aggiudicazione alla prima offerta giudicata congrua. Art. 20 Subappalto 1. Considerato che le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi di cui al presente regolamento rispondono ad esigenze di snellezza amministrativa, prontezza negli approvvigionamenti e qualificazione dei fornitori, è in generale fatto divieto all'impresa aggiudicataria di affidare in subappalto o sub-cottimo le prestazioni appaltate. Pertanto, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, ed ove non diversamente indicato nella documentazione di gara, le imprese offerenti sono tenute ad eseguire in proprio le prestazioni dedotte in contratto. 2. In ogni caso la facoltà di utilizzare il subappalto, nei limiti consentiti dalla vigente normativa (massimo 30% del valore del contratto al netto dell IVA), o i noli a caldo e a freddo, deve essere indicata all atto di presentazione dell offerta. Qualora l Ente non dia corso all autorizzazione, l Impresa aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio le prestazioni. 3. In caso di subappalto o cottimo autorizzato, l'impresa resta egualmente, nei confronti dell'amministrazione, la sola ed unica responsabile delle parti di fornitura o servizio subappaltati a terzi, anche con riferimento a eventuali servizi connessi o accessori alla vendita, quali, a mero titolo di esempio, servizi di assistenza, garanzia, ecc.. 4. In caso di subappalto o cottimo autorizzato (secondo le disposizioni dell art. 118 del Codice), sarà fatto obbligo all aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da lui corrisposti a subappaltatori e cottimisti, con indicazione delle ritenute di garanzia eventualmente effettuate. 5. I subappalti devono essere regolamentati da protocolli d intesa tra l ente appaltante le associazioni di categoria e i sindacati, che favoriscano l utilizzo di maestranze locali e impediscano forme di ribasso che possano inficiare la qualità dell opera, fornitura o servizio. 12

13 Art. 21 Contenuto del contratto 1. Il contratto deve contenere i seguenti elementi: 1) l oggetto della prestazione; 2) i prezzi concordati; 3) le condizioni di esecuzione; 4) il termine di esecuzione dei lavori, delle forniture o la durata del servizio; 5) le modalità di pagamento; 6) le penalità in caso di ritardo e altre inadempienze contrattuali e, ove del caso, il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista; 7) l importo e le modalità di costituzione ed escussione delle eventuali cauzioni e garanzie. Art. 22 Stipulazione del contratto 1. I contratti di cui al presente regolamento devono essere stipulati obbligatoriamente per iscritto. La stipulazione può avvenire: 1) per atto pubblico, a mezzo di notaio o del Segretario Generale dell Ente in qualità di Ufficiale rogante; 2) per scrittura privata con sottoscrizioni autenticate dal Segretario Generale dell Ente; 3) mediante scambio di corrispondenza, quando i contratti sono conclusi con ditte commerciali. In tal caso possono essere utilizzati gli appositi modelli Contratto tipo in uso alle ditte commerciali; 4) con sottoscrizione da parte dell affidatario della determina di aggiudicazione e del Capitolato d oneri, elenco prezzi, disegni, ove presenti. 2. I contratti di importo fino a euro oltre IVA sono di regola conclusi mediante scambio di corrispondenza secondo quanto previsto al punto 3) del precedente comma 1, oppure in caso di ditte non commerciali a mezzo di scrittura privata con sottoscrizioni non autenticate, oppure ancora con sottoscrizione da parte dell affidatario della determina di aggiudicazione e del Capitolato d oneri elenco prezzi e disegni, ove presenti. 3. Per i contratti di importo fino a euro oltre IVA non si fa luogo alla costituzione della cauzione definitiva ai sensi dell art. 113 del Codice (per servizi e forniture), e alla produzione della garanzia prevista dall art. 30 commi 2, 2bis, 2ter della legge n. 109/94 e s.m.i. nel testo vigente per la Sicilia (per i lavori). 4. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione dei contratti di cui al presente regolamento, quali spese di bollo e di registrazione, diritti di segreteria, di copia e di scritturazione, sono a totale ed esclusivo carico dell affidatario. Art. 23 Pubblicità 1. Gli affidamenti di importo superiore a euro per lavori e per servizi e forniture, sono soggetti a comunicazione all Osservatorio, all albo pretorio e sul sito informatico dell Ente, nei casi previsti dal Codice e secondo le istruzioni diramate dall Autorità. 2. Le procedure di gara, anche se con procedure negoziate e di importo inferiore alle soglie del comma 1, vanno pubblicate all albo pretorio e sul sito informatico dell Ente. 3. Tutti gli esiti delle procedure di affidamento, anche se effettuati con procedura negoziata o affidamento diretto, sono soggetti a post informazione mediante affissione all albo pretorio e pubblicazione sul sito informatico dell Ente entro 30 giorni dall affidamento. Art. 24 Divieto di cumulo di affidamenti diretti 1. Non è consentito, nello stesso anno solare, affidare direttamente ad una stessa ditta o impresa lavori, che complessivamente superino euro oltre IVA, e servizi e forniture che complessivamente superino euro oltre IVA. 2. Tale limite può essere superato solo per affidamenti dovuti a somme urgenze. Art. 25 Inadempimenti 1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, o delle forniture dei beni e servizi di cui al presente provvedimento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera di ordinazione. Inoltre, l'amministrazione, dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo fax al numero indicato dal concorrente, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, o la fornitura del bene e del servizio, con il secondo in graduatoria qualora esistente o ad altra ditta idonea, a maggiori spese della ditta inadempiente, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dalla inadempienza. 2. Nel caso d'inadempimento grave, l'amministrazione può, altresì, previa ingiunzione scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti. 3. L'impresa affidataria inadempiente sarà cancellata dall'elenco degli operatori economici per il periodo da 1 a 3 anni, su proposta del Responsabile del procedimento, in relazione alla entità e gravità dell'inadempimento. 13

14 Art. 26 Rinvio dinamico 1. In caso di sopravvenuta entrata in vigore di norme vincolanti sovraordinate, le disposizioni, gli importi e le soglie riportati nel presente regolamento si intendono automaticamente modificati, in attesa del formale adeguamento del regolamento stesso. Art. 27 Norma finale e di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia, ad integrazione del medesimo, ai principi generali dell'ordinamento nonché alla specifica disciplina vigente in materia di attività contrattuale della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento al Codice dei Contratti pubblici di Lavori, Servizi, Forniture, approvato con D. Lgs. n 163 del 12/04/2006, ed alla legge 11 febbraio 1994 n. 109 nel testo coordinato e alla L. R. n 7/2002, ed alle successive modifiche ed integrazioni. 14

15 Parte II Regolamento sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo-appal appalto (nonché a trattativa privata e a contratto aperto) ai sensi dell art. 20 della L.R. 2/8/2002 n. 7 e s.m.i. (Secondo lo schema tipo approvato con D.P.R.S. del 19/07/2004, GURS n. 42/2004) Art. 28 Istituzione albo imprese di fiducia per lavori a cottimo-appalto (trattativa privata e contratto aperto) 1. E' istituito l'albo delle imprese di fiducia del Comune di Vittoria per l'affidamento di opere o lavori mediante cottimo-appalto, ai sensi dell'art.24/bis della Legge n 109 dell'l1/211994, come introdotto dall'art.20 della L.R. n 7 del 02/08/2002 e modificato dall'art.17 della L. R. n 7 del 19/5/2003 e s.m.i.; l Albo è valido anche per i lavori da affidare a trattativa privata (ai sensi dell art. 24 della L. n. 109/94 e s.m.i., e per quelli da affidare a contratto aperto ai sensi dell art. 24ter). 2. Il cottimo-appalto, trattativa privata e contratto aperto, sono consentiti per l'esecuzione di opere o lavori fino ad ,00. Art. 29 Requisiti per l iscrizione all Albo 1. Sono iscritte all'albo, in apposita sezione, le imprese aventi sede nell'ambito del territorio del Comune di Vittoria che siano in possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici, rilasciata da società di attestazione (SOA), o, ai sensi dell'art. 8, comma 11 quinquies della L. n 109/1994, come sostituito dall'art.6, comma 1, della L.R. n 7/2002, di uno dei seguenti requisiti: a) iscrizione, da almeno due anni, all'albo separato delle Imprese Artigiane, istituito presso la locale C.C.I.A.A.; b) iscrizione, da almeno due anni, al Registro delle Cooperative presso la Camera di Commercio, per le imprese cooperative; c) per tutte le altre imprese non rientranti nella fattispecie di cui alle lettere a) e b), iscrizione alla C.C.I.A.A. e possesso dei requisiti previsti dall'art.28, comma 1, lett. a), del D.P.R. n 34/2000, ridotti del 50%, riferiti a lavori di qualsiasi natura, sia pubblici che privati. 2. I richiedenti sono iscritti per le categorie di lavoro e per le specializzazioni dagli stessi richieste che, comunque, risultino dal certificato della C.C.I.A.A. e/o dai certificati prodotti. 3. Sono parimenti iscritte all Albo, in altra sezione separata, le imprese aventi sede al di fuori dell ambito del territorio del Comune di Vittoria, in possesso degli stessi requisiti. Art. 30 Documentazione 1. Per ottenere l'iscrizione all'albo i richiedenti devono presentare istanza al Comune di Vittoria, previa pubblicazione, da parte dell'ente, di apposito avviso, corredandola con i seguenti documenti e certificati: a) attestazione S.O.A., in corso di validità, rilasciata da società di attestazione di cui al D.P.R. n 34/2000, regolarmente autorizzata, per le Imprese che si qualificano ai sensi del precedente art.29 comma l; b) certificato di iscrizione, da almeno due anni, all'albo separato delle Imprese Artigiane tenuto dalla C.C.I.A.A., per le imprese artigiane che intendono far valere tale iscrizione, contenente la specifica attività dell'impresa; c) certificato di data non anteriore a sei mesi di iscrizione nel Registro delle Cooperative presso la Camera di Commercio da almeno due anni, per le imprese cooperative che intendono far valere tale iscrizione, contenente la specifica attività dell'impresa; d) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., corredato da certificato/i rilasciato/i da stazione appaltante, attestante il possesso dei requisiti previsti dall' art.28, comma 1, lett. a), del D.P.R, n 34/2000, ridotti del 50%, riferiti a lavori di qualsiasi natura, sia pubblici che privati, per le imprese che non rientrano nei casi di cui alle superiori lettere a), b) e c); e) dichiarazione, resa ai sensi della legislazione vigente, sull'inesistenza delle situazioni contemplate dall'art.38 comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), m), e m-bis) m-ter e m-quater del D.L.vo n 163 del 12/4/2006 e s.m.i.; f) certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, a dimostrazione che non ricorrono le condizioni contemplate all'art. 38, comma l, lettere b) e c) e m-ter del D.L.vo n 163/2006 e s.m.i., da prodursi da parte di tutti i soggetti indicati nelle stesse lettere b) e c); in sostituzione dei summenzionati certificati, può essere presentata, dai soggetti interessati, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legislazione vigente; g) certificazione rilasciata dall'inps, dall'inail e dalla CASSA EDILE, ovvero DURC, valida partecipazione gare di appalto (o lavori privati in edilizia), o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legislazione vigente. Nell ipotesi di contenzioso con gli enti suddetti dovrà essere allegata la documentazione attestante la pendenza di azione giudiziaria o amministrativa accompagnata da relazione esplicativa. h) autocertificazione attestante la titolarità di una sede operativa nel territorio della Città di Vittoria. I certificati di iscrizione alla C.C.I.A.A. devono essere completi di dicitura antimafia e delle risultanze fallimentari. 15

16 2. L'Amministrazione, prima di consentire l'iscrizione, deve acquisire la comunicazione e/o certificazione di cui al Decreto Legislativo 8 Agosto 1994, n 490 e s. m.i. Art. 31 Istituzione albo imprese di fiducia per lavori 1. L'iscrizione all'albo ha effetto permanente. 2. Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare all'ente, entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse, tutte le variazioni dei propri requisiti, sede, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione e ai fini dell'invito a partecipare al cottimo-appalto. 3. Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni e le modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento annuale dell'albo. A tal fine, le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno, previa indizione, da parte dell'ente, di apposito bando, da pubblicarsi nelle forme di legge. 4. Le imprese già iscritte all'albo, di cui alle lettere a) e b) dell'art.2 nonché quelle in possesso di attestazione SOA, diversamente da quelle di cui alla lettera c) del medesimo articolo 2, non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione, ma solo quelli di ordine generale. 5. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art.6 del presente regolamento. Art. 32 Sospensione dall albo 1. L'efficacia dell'iscrizione all'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi: a) Sia in corso procedura di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo; b) Siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per sua natura o per sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo, o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 delle legge 27 Dicembre 1956, n 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della Legge 31 maggio 1965, n 575; la sospensione si applica anche nel caso in cui tali procedimenti penali riguardino i soggetti indicati all'art. 38, comma 1 lett.b) del D. L.vo n e s.m.i.; c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori; d) sia stata rilevata condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con l'ente; e) sia stata rilevata negligenza nell'esecuzione dei lavori; f) siano state rilevate infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; g) sia stata rilevata inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente art. 31; h) sia stata accertata la violazione delle leggi in materia di tutela ambientale nell ambito del territorio di Vittoria. i) si sia rifiutato di sottoscrivere un contratto di gara aggiudicata. 2. Il Provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere d), e), f), g), h) ed i) del comma 1 determina, altresì, la durata della sospensione, che può andare da un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno. 3. Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale. 4. Il provvedimento è di competenza del dirigente che gestisce l albo. Art. 33 Cancellazione dall albo 1. Sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo; b) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell' art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; la cancellazione si applica anche nel caso in cui la sentenza riguarda i soggetti indicati all'art.38, comma 1, lett.c) del D.L.vo n 163/2006; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art.l78 del codice penale e dell'art.445, comma 2, del codice di procedura penale; c) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n 55 e s.m.i.; d) che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio Regionale dei lavori pubblici; e) che, secondo motivata valutazione dell'ente, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'ente che bandisce la gara, o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'ente; 16

17 f) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; g) che nell'anno antecedente la data di iscrizione all'albo hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici; h) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali; i) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lett, c) del D. L.vo n 231 dell'8/6/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.36-bis, comma 1, del D.L. n 223 del 4/7/2006 convertito, con modificazioni, dalla Legge n 248 j) che abbiano fatto domanda di cancellazione dall'albo. k) Siano venuti meno i requisiti di cui all art. 38 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i; l) Sia incorso nella seconda sospensione dall albo ai sensi dell art Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale. 3. Il provvedimento è di competenza del dirigente che gestisce l albo. Art. 34 Procedura di invito a presentare offerte 1. Per ogni lavoro da affidare a cottimo appalto, trattativa privata, contratto aperto, la selezione delle imprese da invitare viene effettuata dagli elenchi istituiti a seguito del presente regolamento, per singola categoria di lavoro, attingendo dall elenco delle imprese aventi sede nel territorio comunale. 2. Almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, l'ente spedisce, ad un minimo di cinque (dieci per le trattative private) imprese iscritte all'albo, raccomandata (o fax, o P.E.C.) contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare. L'avviso va, altresì, reso pubblico mediante pubblicazione all'albo Pretorio e nel Sito Internet del comune di Vittoria. Resta impregiudicato il diritto di proporre offerte da parte di tutte le imprese iscritte all 'Albo, indipendentemente dall elenco in cui sono iscritte; 3. Non è consentito l'invito per un secondo lavoro ad una impresa quando imprese iscritte all'albo non ne abbiano ancora ricevuto uno nell'anno solare. 4. Non è consentito invitare o aggiudicare cottimi-appalto ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso un procedimento di cancellazione, anche se gravato da ricorso o da altre forme di tutela da parte delle imprese. 5. Qualora l elenco principale sia esaurito o non sufficiente è possibile attingere all elenco delle ditte aventi sede fuori dal territorio comunale. Qualora entrambi gli elenchi fossero esauriti o non sufficienti l'ente può invitare imprese non iscritte all'albo, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei lavori. 6. Nel corso di uno stesso anno solare non possono essere affidati ad una stessa impresa lavori per un importo complessivo, comprensivo di oneri per la sicurezza, superiore ad ,00 al netto del ribasso d'asta e IVA; Ai fini del cumulo si intende la data di aggiudicazione definitiva e non della sottoscrizione del contratto, qualora le stesse ricadano in anni diversi. Art. 35 Procedura per lavori 1. Il ricorso al cottimo-appalto, trattativa privata o contratto aperto per lavori è proposto, con parere del RUP, al Sindaco che l'autorizza con proprio decreto. Nella relazione deve essere dichiarata la ricorrenza di tutti i presupposti per la legittimità del ricorso alla procedura in questione. 2. La procedura del cottimo-appalto, trattativa privata o contratto aperto è esperita dal Dirigente del Settore competente. Art. 36 Espletamento della gara 1. Le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, alla quale sono ammesse tutte le imprese partecipanti alla gara, e le stesse si concludono con l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'impresa individuata come vincitrice, ponendo in essere gli adempimenti previsti dall'art.21 bis della Legge n 109/1994 e s. m. i.. 2. La procedura di affidamento del cottimo-appalto, trattativa privata o contratto aperto resta disciplinata dal succitato art.21 bis, anche per quant' altro in esso disposto. Art. 37 Aggiudicazione 1. Il Dirigente del Settore che ha espletato la procedura di gara, con propria determinazione, procede entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione delle offerte all'aggiudicazione definitiva qualora non intervengano, entro i termini di cui al su richiamato art.21 bis, della Legge n 109/1994 e s.m.i., reclami o contestazioni avverso 17

18 l'aggiudicazione provvisoria, ovvero se su eventuali reclami o contestazioni il Responsabile del Procedimento non si pronunci entro il termine perentorio a lui assegnato o se emetta decisioni di rigetto. 2. Qualora su reclami o contestazioni avverso l'aggiudicazione provvisoria, tempestivamente presentati, il Responsabile del Procedimento emetta decisione di accoglimento entro il termine perentorio a lui assegnato, le operazioni di gara sono riaperte, previo congruo preavviso, comunque non inferiore a tre giorni, a tutte le imprese partecipanti anche per pubblicazione sul sito internet del Comune, per l'adeguamento delle decisioni assunte dal Responsabile del Procedimento. Art. 38 Criteri di aggiudicazione 1. I lavori da affidare mediante cottimo-appalto, trattativa privata e contratto aperto, sulla base degli artt.24, comma 11, e 24 bis, comma 4, della Legge n 109/1994 e s.m.i., sono aggiudicati con il criterio del massimo ribasso di cui all'art.l, comma 1, lettera a) della legge n 14 del 2/2/1973 e L.R. n 16/2005 art.l comma Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 10% rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci. Art. 39 Affidamento lavori di somma urgenza 1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo. 2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi e permettere la relativa copertura finanziaria. 3. In circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, il responsabile del procedimento propone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al comma precedente, l immediato affidamento dei lavori e degli interventi entro il limite di euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Nel caso fosse assolutamente indispensabile l importo dei lavori può arrivare ad L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal dirigente del settore su proposta del responsabile del procedimento, iscritta negli elenchi delle imprese di fiducia, attingendo dall elenco delle imprese aventi sede nel territorio comunale, avendo cura di avviare e favorire i processi di avvicendamento tra le stesse imprese di fiducia. A tal fine è fatto divieto di cumulo nell arco dello stesso anno solare di interventi di somma urgenza alla stessa impresa. Il divieto di cumulo non opera nel caso in cui non sia possibile individuare, nell ambito degli elenchi delle ditte di fiducia aventi sede nel territorio comunale, altre imprese disponibili e specializzate nei lavori oggetto della somma urgenza. 5. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario, sulla base del prezziario regionale vigente e con ribasso ragguagliato a quelli di gare per lavori similari; in difetto di preventivo accordo il responsabile del procedimento procede alla determinazione dei prezzi in contraddittorio con l affidatario secondo quanto previsto dalla normativa di settore. 6. Il responsabile del procedimento, entro sette giorni dall'ordine di esecuzione degli interventi, redige una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Dirigente per i successivi adempimenti. 7. Qualora un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza, per validi e comprovati motivi che dovranno essere indicati dalla Giunta Municipale, non venga approvato e pertanto non ottenga la copertura finanziaria, restano salvi i lavori eseguiti e si procede alla liquidazione degli stessi, dopo parere conforme del Responsabile del procedimento e del Dirigente del Settore. Art. 40 Formazione e tenuta dell albo 1. La formazione e la tenuta dell'albo, le comunicazioni e la registrazione degli appalti affidati nel corso dell'anno sono tenuti a cura del Dirigente del Settore competente, cui deve confluire ogni assegnazione di cottimo-appalto, trattativa privata o contratto aperto, e al quale devono essere richieste le notizie utili per gli inviti, le classificazioni e quant'altro attinente. 2. Le imprese in possesso dei requisiti richiesti saranno inserite in distinti elenchi per categorie di lavori, corrispondenti alla declaratoria di cui all'allegato "A" del D.P.R. n 34/2000 e s.m.i. 3. Le singole imprese inserite nell'albo parteciperanno alle singole gare in forza dell'iscrizione all'albo stesso. 4. L'Albo è approvato con Determinazione del Dirigente del Settore competente e sarà affisso all'albo Pretorio dell'ente per la durata di giorni trenta. Eventuali opposizioni all'albo delle Imprese dovranno essere presentate entro e non oltre la scadenza della pubblicazione all'albo Pretorio dell'ente. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l'albo si intenderà esecutivo ad ogni effetto. 18

19 Art. 41 Collaudo e liquidazione dei lavori 1. La procedura di collaudo per i lavori è regolata dall art.28 della legge n. 109/94 e s.m.i. nel testo vigente per la Regione Sicilia e dal DPR n. 554/99. Per i lavori in economia, fino all importo di euro, il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto dallo stesso direttore dei lavori. 2. In casi particolari l A.C. può disporre il collaudo delle opere eseguite affidando lo stesso ad altro tecnico.. esterno all A.C., secondo i requisiti e le modalità dell art. 28 della legge n. 109/94 e del DPR 554/ La liquidazione dei lavori effettuati ai sensi del presente regolamento avviene sulla base della redazione del conto finale da parte del Direttore dei Lavori e del Certificato di regolare esecuzione delle prestazioni. 4. Il conto finale dei lavori fino a euro, I.V.A. esclusa, che non abbiano richiesto modalità esecutive di particolare complessità, può essere redatto a tergo della fattura dal direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni. Art. 41bis Lavori a scomputo degli oneri di urbanizzazione 1. I lavori relativi ad opere di urbanizzazione da realizzare da parte di privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione sono regolamentati dagli artt. 32 comma 1 lett.g) del Codice e per quelli sotto soglia comunitaria dall art. 122 comma 8, nonché dalla Determinazione dell Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 7 del 16/07/ I suddetti lavori, per importi inferiori ad ,00 oltre IVA, potranno essere ricompresi fra i lavori in economia di cui al presente regolamento. 3. L affidamento di tali lavori da parte dei soggetti privati concessionari potrà essere effettuato in via diretta ad imprese in possesso dei requisiti per l esecuzione di lavori di tale importo. 19

20 Parte III Regolamento sulle modalità di affidamento in economia di contratti pubblici di servizi e forniture, ai sensi dell art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Art. 42 Istituzione dell albo di fiducia degli operatori economici per servizi e forniture 1. E' istituito l'albo degli operatori economici di fiducia del Comune di Vittoria per l'affidamento in economia di contratti relativi a servizi e forniture, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. L affidamento in economia è consentito per l'esecuzione di servizi e forniture fino all importo di oltre IVA. 2. Per le forniture e servizi a carattere trasversale l ente costituisce elenchi per le acquisizioni di propria competenza. Per le forniture e servizi a carattere specifico, il dirigente di ogni settore può costituire propri elenchi per le acquisizioni di rispettiva competenza seguendo la procedura di cui all art Le imprese sono classificate in elenchi distinti per categorie merceologiche corrispondenti ai codici Cpv approvati con regolamento Ce n. 2151/2003, e di altre ritenute necessarie. 4. Ciascun elenco è suddiviso in due sezioni comprendenti: a. gli operatori economici con sede legale nel territorio comunale di Vittoria; b. gli operatori economici con sede legale al di fuori del territorio comunale di Vittoria. 5. Gli elenchi di operatori economici presentano carattere aperto, e tutte le imprese in possesso dei requisiti possono richiedere l'iscrizione per tutta la durata degli elenchi medesimi. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento annuale. 6. E' consentito il ricorso a imprese non iscritte al predetto elenco, previo accertamento dei requisiti necessari, quando per la categoria merceologica richiesta non risultino imprese iscritte o siano insufficienti e in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto necessario, opportuno o conveniente, purché tali circostanze risultino esplicitamente dagli atti d'ufficio, ovvero nel caso di utilizzo delle procedure telematiche di acquisto previste dal D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101 (mercato elettronico). 7. Si prescinde dalla richiesta di più preventivi/offerte nel caso di beni e servizi gestiti da soggetti in regime di privativa, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato; qualora, tuttavia, per l'acquisizione dei suddetti beni ci si rivolga a ditte che commercializzano tali prodotti, occorre ugualmente osservare le prescrizioni di cui al precedente comma Gli elenchi di operatori economici dell'amministrazione, costituiti e gestiti nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti, vengono utilizzati per l'affidamento diretto, a mezzo di procedura negoziata ovvero in economia mediante cottimo fiduciario, eventualmente preceduta da indagine di mercato o gara ufficiosa. Art. 43 Requisiti per l'iscrizione ed il mantenimento nell'elenco degli operatori economici 1. Gli operatori economici che intendono ottenere l'iscrizione negli elenchi devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione generali e speciali previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta. 2. Per ottenere l'iscrizione all'albo i richiedenti devono presentare istanza al Comune di Vittoria, previa pubblicazione, da parte dell'ente, di apposito avviso, corredandola con i seguenti documenti e certificati: a) iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti alla categoria merceologica di iscrizione ovvero se cooperativa, iscrizione al registro delle cooperative tenuto dalla Camera di Commercio, e l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali in attuazione dell'art. 9 della legge n. 381/1991, se cooperativa sociale sempre per attività attinente alla categoria merceologica di iscrizione; b) referenza bancaria attestante la solidità economico-finanziaria dell'impresa; c) dimostrazione dell'avvenuta regolare esecuzione presso altra amministrazione di un servizio o fornitura analoga, corrispondente alla categoria merceologica per la quale si richiede l'iscrizione; d) eventuali cataloghi o campioni dei prodotti per le forniture, qualora il responsabile della procedura di formazione dell'elenco li reputi necessari od opportuni, nel rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione, ai fini dell'iscrizione; e) eventuale ulteriore documentazione a comprova degli ulteriori requisiti speciali (es. certificazione di qualità) che il responsabile della procedura di formazione dell'elenco reputi necessaria od opportuna, nel rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione, ai fini dell iscrizione. f) dichiarazione, resa ai sensi della legislazione vigente, sull'inesistenza delle situazioni contemplate dall'art.38 comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), m) e m-bis) m-ter e m-quater del D.L.vo n 163 del 12/4/2006 e s.m.i.; g) certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, a dimostrazione che non ricorrono le condizioni contemplate all'art. 38, comma l, lettere b) e c) del D.L.vo n 163/2006 e s.m.i., da prodursi da parte di tutti i soggetti indicati nelle stesse lettere b) e c); in sostituzione dei summenzionati certificati, può essere presentata, dai soggetti interessati, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legislazione vigente; h) certificazione rilasciata dall'inps, dall'inail e dalla CASSA EDILE, ovvero DURC, valida per iscrizione Albo fornitori, o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legislazione vigente. Nell ipotesi di contenzioso con gli enti 20

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