Decisione N del 14 aprile 2014
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- Lucia Gagliardi
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1 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MARZIALE (CO) DE CAROLIS (RM) SIRENA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) LENER Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (CO) COLOMBO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore LENER RAFFAELE Nella seduta del 17/01/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO 1.1 La controversia ha ad oggetto la mancata concessione, da parte dell intermediario, di un mutuo fondiario- finalizzato alla ristrutturazione di un immobile (capannone industriale) di proprietà della società ricorrente -, a seguito di trattative e di un iter istruttorio protrattosi per circa sei mesi dalla richiesta. 1.2 In particolare, la ricorrente (società avente come oggetto sociale l attività di locazione e compravendita di beni immobili), per un verso, lamenta l eccessiva lunghezza dell istruttoria condotta dall intermediario per la concessione del finanziamento de quo, protrattasi dal 30 luglio 2012, data dell originaria domanda di mutuo, al 22 febbraio 2013, data in cui l intermediario, dopo un prolungato silenzio (e senza aver fornito, nelle more, alcuna notizia circa l esito della richiesta di finanziamento), avrebbe per la prima volta comunicato per iscritto il proprio diniego. Per altro verso, la medesima istante asserisce che la banca non avrebbe comunque adeguatamente motivato detto diniego, non avendo reso alcuna spiegazione, chiarimento né motivazione plausibile al riguardo. Pag. 2/7
2 1.3 Ciò posto, la società lamenta di aver sostenuto, nonostante il rigetto della propria domanda di finanziamento: (i) una spesa di 1.516,78 per l esecuzione di una perizia tecnica sull immobile (da offrire in garanzia) richiesta dalla banca ai fini della valutazione della domanda di finanziamento (ed eseguita peraltro da un tecnico indicato dalla banca medesima), nonché (ii) in data 22 febbraio 2013, un ulteriore spesa di per una relazione contabile sulla propria attività sociale, eseguita anch essa su richiesta dell intermediario. 1.4 Nel proprio ricorso, peraltro, l istante non rivolge a questo Collegio un esplicita e puntuale domanda, limitandosi ad affermare di essersi rivolta a quest ultimo al fine di trovare una soluzione conciliativa. Dal reclamo (dalla stessa già avanzato all intermediario) emerge tuttavia che essa aveva ivi domandato a quest ultimo: (i) di specificare le ragioni dell avvenuto diniego di mutuo e (ii) di risarcire/rimborsare le spese sopportate durante l istruttoria (per la perizia estimativa e la relazione contabile, per un totale complessivo di 6.516,78), nonché i danni patiti per l eccessiva lunghezza delle trattative (terminate con esito negativo). 1.5 Nelle proprie controdeduzioni, l intermediario eccepisce, quanto alla lamentata carenza di motivazione dell avvenuto diniego di finanziamento, che le ragioni di tale diniego sarebbero state comunicate, verbalmente e personalmente, al socio accomandante della società ricorrente dal direttore di agenzia (il 22 gennaio 2013): di ciò, la banca non fornisce però alcuna concreta evidenza probatoria, limitandosi a produrre alcune comunicazioni (del 22 febbraio e 13 giugno 2013), da essa inviate alla ricorrente in risposta ai reclami di quest ultima e in cui si fa un generico riferimento a quanto già comunicato personalmente in data 22 gennaio u.s. al Sig. R. M Con riguardo alle spese asseritamente sopportate dall istante per la relazione contabile, di cui pure essa domanda il rimborso, l intermediario asserisce che detta relazione sarebbe stata commissionata dalla società (al proprio socio accomandante) in epoca anteriore alla domanda di mutuo (il 7 giugno 2012, laddove la richiesta sarebbe del 30 luglio 2012) e che pertanto non sarebbe stata eseguita su propria richiesta. Ad ulteriore dimostrazione di ciò, la banca evidenzia inoltre che in detta relazione si evoca genericamente un incarico conferito al socio per la realizzazione del Business Plan ai fini del reperimento di un finanziamento bancario, senza menzionare dunque alcuna richiesta della banca medesima in tal senso. 1.7 Quanto invece alle spese sostenute dalla ricorrente per la perizia sull immobile, la banca eccepisce che, nonostante si tratti di spese che normalmente rimangono a carico di colui che chiede il finanziamento- anche in caso di diniego dello stesso-, essa ne avrebbe disposto il rimborso a favore della società, non avendo rinvenuto copia della documentazione attestante l effettivo impegno, di quest ultima, a sostenerne il costo indipendentemente dall esito della propria richiesta di credito. L intermediario si limita però ad allegare copia della raccomandata AR inviata alla ricorrente il 14 ottobre 2013, ove comunica di aver disposto il rimborso del relativo importo in favore di quest ultima, da effettuersi sull IBAN che questa indicherà. Pag. 3/7
3 DIRITTO 1.1 Il ricorso appare parzialmente fondato per i motivi di seguito esposti. 1.2 In via preliminare, quanto all oggetto e al tenore del ricorso, questo Collegio, facendo leva sui poteri valutativi e di interpretazione (delle allegazioni e delle richieste delle parti) generalmente spettantigli, e avendo riguardo, nella specie, alla parte narrativa del ricorso e al reclamo precedentemente inviato all intermediario, è dell avviso che le domande avanzate dalla ricorrente, nonostante non siano state formulate in modo esplicito e puntuale, possano in concreto ricondursi a: (a) una richiesta di specificazione/illustrazione, da parte dell intermediario, delle ragioni del denegato accesso al credito; (b) una domanda di accertamento della scorrettezza dell operato del medesimo intermediario (in ragione del suo comportamento silente e inerte protrattosi per un lungo lasso di tempo); e infine (c) una domanda di risarcimento del danno e/o rimborso delle spese asseritamente sostenute durante l istruttoria (v. Coll. Napoli, dec. n del 30 aprile 2013 ove, in un caso in cui il ricorrente non [aveva] formulato le sue domande in modo specifico e puntuale, il Collegio ha ritenuto di fare ricorso alle prerogative [ad esso] spettanti.., comprensive anche dell interpretazione delle richieste delle parti ). 1.3 Nel merito, fermo il principio di insindacabilità delle decisioni adottate dalle banche in merito alla concessione (o meno) di un finanziamento -trattandosi di decisioni tipicamente rientranti nella loro sfera di autonomia e discrezionalità imprenditoriale-, il Collegio ritiene che la condotta della banca non sia, comunque, pienamente conforme ai generali canoni di correttezza, buona fede e trasparenza, a cui devono essere improntate le relazioni con la clientela (non solo nella fase di conclusione ed esecuzione del rapporto, ma già durante lo svolgimento delle trattative): ciò, in particolare, sotto diversi profili. 1.4 Sotto un primo aspetto assume senz altro rilievo (denotando un comportamento, come anticipato, non coerente con i richiamati canoni di correttezza) il lungo -e a quanto sembra ingiustificato- protrarsi dell istruttoria (prolungatasi per un periodo di circa sei mesi, i.e., dal 30 luglio 2012, data della richiesta di mutuo, sino al 22 febbraio 2013, quando la banca ha riscontrato per iscritto, per la prima volta, la richiesta dell istante), senza che la banca risulti aver mai fornito, medio tempore, alcuna comunicazione, informazione o altro tipo di riscontro, alla società, circa l esito della sua richiesta di finanziamento. 1.5 A ciò si aggiunga, peraltro, che, secondo quanto risulta dal reclamo, nel corso del predetto iter istruttorio la banca avrebbe (addirittura) fornito alla ricorrente rassicurazioni circa il buon esito dell istruttoria, tenendo così una condotta chiaramente idonea a ingenerare, nella medesima ricorrente, un ragionevole affidamento circa il successivo accoglimento della propria richiesta di credito. 1.6 Sotto altro profilo, le comunicazioni inviate (per iscritto) dalla banca solo- il 22 febbraio e 13 giugno 2013 (dunque, si ripete, a distanza di diversi mesi dalla richiesta di finanziamento) mostrano come il diniego di credito non sia stato, in effetti, Pag. 4/7
4 adeguatamente e chiaramente motivato, poichè la banca si sarebbe limitata ad affermare che dalle risultanze dell istruttoria (e nel prosieguo della valutazione ) sarebbero emersi una serie di [non meglio specificati] elementi nuovi che hanno portato all impossibilità di accogliere la richiesta di finanziamento perché non rientrante nei parametri creditizi richiesti dalla banca. Ciò, senza chiarire quali sarebbero stati in concreto tali elementi, né illustrando in altro modo le ragioni della propria valutazione. 1.7 Tanto osservato, vengono in primo luogo in rilievo le indicazioni fornite dalla Banca d Italia nel Bollettino di Vigilanza n. 10, ottobre 2007, le quali espressamente impongono all intermediario che decida di non accettare una richiesta di finanziamento di forni[re] riscontro con sollecitudine al cliente, fornendo a quest ultimo indicazioni generali sulle valutazioni che hanno indotto a non accogliere la richiesta di credito, e ciò anche al fine di salvaguardare la relazione con il cliente acquisito o meramente potenziale Proprio facendo leva su tali indicazioni, il Collegio di Coordinamento ha affermato che, ferma la generale insindacabilità delle scelte degli intermediari in merito all erogazione o meno di un finanziamento, il cliente abbia però un ( indiscutibile ) diritto a ricevere indicazioni, anche se di carattere generale (in quanto applicazione di criteri elaborati per la generalità della clientela), ma pur sempre adeguatamente rapportate alle concrete circostanze individuali, circa le ragioni dell eventuale diniego di credito (Coll. di Coordinamento, dec. n del 29 novembre 2013). 1.9 Del resto, è noto che la condotta degli intermediari debba informarsi (ex art. 127 TUB) ai generali principi di trasparenza, buona fede e correttezza, non solo in sede di esecuzione e conclusione del rapporto ma, prima ancora, [nella fase del]le trattative, con la conseguenza che a quei principi dovrà essere, coerentemente, improntata anche l istruttoria di prefattibilità di un credito, anche laddove conduca ad un esito negativo ( Coll. Roma, dec. n del 27 dicembre 2011) Così, proprio valorizzando le predette clausole di buona fede e correttezza, si è osservato come la discrezionalità tecnica di cui (pur) le banche dispongono nell esercizio della loro attività creditizia debba comunque svolgersi all interno del perimetro segnato dai limiti di correttezza, buona fede e specifico grado di professionalità che l ordinamento loro richiede, il che (...) rende certamente sindacabile, limitatamente a tali profili, la condotta degli stessi nello svolgimento tale attività (v. in tal senso dec. n del 27/12/11) anche per quanto concerne la fase precontrattuale (cfr. Coll. Roma dec. n del 27 aprile 2012) Nella medesima prospettiva, il comportamento dell intermediario appare peraltro passibile di valutazione (e censura) anche sotto il profilo dei generali doveri di correttezza e buona fede in sede precontrattuale ex art cod. civ., i quali, come noto, rilevano non solo nelle fattispecie di rottura ingiustificata delle trattative, ma implicano un più ampio dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti, fornendo alla controparte ogni dato rilevante, Pag. 5/7
5 conosciuto o conoscibile con l ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto (v. ex plurimis Cass. civ., sez. III, 8 ottobre 2008, n.24795) Alla stregua di tali doveri, dunque, l ABF ha ad esempio ritenuto non conforme ai canoni di correttezza (precontrattuale) la condotta dell intermediario che, in fattispecie analoghe (di denegata concessione di un finanziamento), dapprima aveva fornito al cliente rassicurazioni circa il buon esito dell istruttoria e delle trattative, e successivamente aveva negato l erogazione del finanziamento senza fornire una chiara motivazione al riguardo, ma riscontrando la relativa richiesta in modo assolutamente criptico e trincerandosi dietro affermazioni astratte (Coll. di Roma dec. n del 13 aprile 2012). In tal senso, al fine di fondare una responsabilità della banca è stato ritenuto decisivo, inter alia, lo straordinario protrarsi del tempo delle trattative, nonchè le rassicurazioni fornite al cliente (sul presupposto che, secondo l orientamento dominante, l esistenza di una responsabilità ex art cod. civ. non richiede un particolare comportamento soggettivo di malafede, [essendo] necessario e sufficiente anche il comportamento non intenzionale o meramente colposo della parte che senza giusto motivo mantiene vivo l affidamento della controparte sulla futura conclusione del contratto per un periodo assolutamente incongruo : v. anche dec. n. 547 del 17 giugno 2010) I rilievi che precedono inducono dunque questo Collegio a ravvisare, nel caso di specie, una responsabilità della banca per violazione dei doveri di correttezza e buona fede precontrattuale, oltre che del principio di trasparenza, in ragione: (i) del lungo e ingiustificato protrarsi dell istruttoria (protrattasi per circa sei mesi dalla richiesta), (ii) delle rassicurazioni che la medesima banca risulta aver fornito inizialmente alla ricorrente, (iii) dell atteggiamento silente e dell assenza di comunicazioni circa l esito della richiesta da parte della medesima banca, nonchè (iv) del tenore succinto e assolutamente inadeguato delle motivazioni addotte a giustificazione del diniego di credito del tutto inidonee a far emergere le ragioni e le valutazioni alla base dello stesso Posta la configurabilità di una responsabilità (precontrattuale) dell intermediario, le domande risarcitorie/di ripetizione avanzate dalla ricorrente appaiono tuttavia solo in parte meritevoli di accoglimento Così, appare suscettibile di accoglimento la richiesta di rimborso delle spese sostenute dall istante per la perizia di stima dell immobile (pari a circa ), atteso che, da un lato tale perizia risulta essere stata commissionata (ed eseguita) su apposita richiesta della banca, e, dall altro, dalla documentazione in atti non emerge alcun documento che attesti- come del resto ammesso dalla medesima resistente - un qualche impegno della cliente a sostenerne il costo indipendentemente dall esito dell istruttoria per il finanziamento. In tal senso, peraltro, si è espresso anche l ABF in altre occasioni, ove ha ritenuto di accogliere la domanda di restituzione delle spese di istruttoria, sostenute dall istante, in assenza della dimostrazione di un qualche accordo inter partes in ordine al loro addebito a carico dell istante anche in caso di esito negativo della sua domanda di mutuo (v. Coll. Roma dec. n.1377 del 27 aprile 2012, che ha ritenuto meritevole di accoglimento la domanda di restituzione di tali Pag. 6/7
6 spese laddove manchi la prova circa l avvenuto raggiungimento di un accordo tra le parti in merito al loro addebito al richiedente -anche qualora sia acquisita la prova dell avvenuta informativa al pubblico di tale regime (nei fogli informativi) presso i locali della banca) Né, d altro canto, al fine di far venire meno l interesse ad agire della ricorrente rispetto alla domanda restitutoria in contestazione, può ritenersi rilevante la comunicazione (tramite raccomandata AR) prodotta dalla banca, da cui risulta che questa si è in concreto limitata a manifestare una generica disponibilità a riaccreditare le relative somme alla cliente, senza però fornire alcuna evidenza probatoria del loro effettivo avvenuto accredito Quanto alla spese sostenute per la relazione contabile, non può trascurarsi la circostanza che detta relazione rechi una data (e sia stata commissionata in epoca) anteriore alla domanda di credito (avanzata il 30 luglio 2012, laddove la relazione risale al 7 giugno 2012). Tale rilievo porta pertanto a escludere che si tratti di una spesa appositamente sostenuta dalla ricorrente in relazione alla richiesta di mutuo in esame, o comunque volta a soddisfare una precipua richiesta dell intermediario resistente: ciò che conseguentemente impedisce di disporne il rimborso in favore della medesima istante Ulteriori, eventuali, domande risarcitorie (peraltro non esplicitate dalla ricorrente nel proprio ricorso) non possono infine trovare in questa sede accoglimento, risultando del tutto sprovviste del necessario e imprescindibile corredo (assertivo e) probatorio. Nessuna allegazione, prova (o principio di prova) è stata infatti fornita dalla ricorrente in merito ai danni da essa asseritamente patiti in conseguenza della condotta (pur scorretta) della banca. Né del resto alcuna deduzione circa un eventuale rilevante difficoltà - o impossibilità -di quantificare il pregiudizio in thesi subito (ciò che consentirebbe di disporne il risarcimento in via equitativa ex art cod. civ.) è stata altrimenti svolta. Di qui, e in ossequio ai generali principi in tema di onere della prova e risarcimento del danno, l impossibilità di disporre qualsivoglia risarcimento a favore della ricorrente (nemmeno in via equitativa, atteso che, come anticipato, anche a tal fine sarebbe stato necessario svolgere- almeno- delle minime deduzioni e allegazioni probatorie, nella specie mancate del tutto). P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 7/7
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