REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI FESTE E SAGRE PAESANE

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1 REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI FESTE E SAGRE PAESANE IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dott. STIRPARO GIANNI IL SINDACO f.to CIARLANTI FRANCESCO Approvato con deliberazione C.C. n 03 in data 19/06/2014

2 Art. 1 - OGGETTO 1.Il presente regolamento disciplina, ai sensi della vigente normativa di settore, le modalità di rilascio delle autorizzazioni e/o titoli abilitativi per le attività di intrattenimento e svago e per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di feste popolari, feste religiose e di carattere politico o, più in generale, di tutte quelle manifestazioni che costituiscono reali momenti di aggregazione sociale e sono espressione di cultura, di tradizione e di storia della comunità locale assicurandone, in particolare,( idonea ubicazione temporale), tempi massimi di attuazione, (appropriata pubblicità) nonché le modalità per ottenere le autorizzazioni. 2.Il presente regolamento dovra essere applicato in tutte le feste, sagre, manifestazioni ed eventi di carattere pubblico con somministrazione di cibi e bevande o comunque con produzione di rifiuti da destinare al ciclo della raccolta differenziata come previsto dal vigente regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani. 3.Il regolamento prevede anche l'indirizzo da seguire per ottenere il patrocinio della municipalità di Blera per le attività promosse dagli enti pubblici o privati. Art. 2 - CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI 1.E istituito il calendario delle manifestazioni, che viene predisposto annualmente dall Ufficio Attività Produttive previa valutazione delle richieste da parte della Commissione Comunali Eventi formata dal Responsabile del Servizio SUAP coadiuvato dall'assessore alla Cultura e dall'assessore al Turismo. Art. 3 ORGANIZZATORI 1.Le manifestazioni di cui al presente regolamento possono essere organizzate da : enti pubblici; enti e associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica; organismi religiosi; partiti politici; associazioni sindacali; associazioni sportive e comitati. Art. 4 - CRITERI DI FORMAZIONE DEL CALENDARIO DELLE FESTE 1. La formazione del calendario avviene nel rispetto delle seguenti condizioni: a) le domande verranno esaminate secondo l ordine di presentazione e saranno accolte secondo i criteri di priorità di cui al successivo comma 4.; b) la durata massima di ciascuna sagra non potrà essere di regola superiore a 4 (quattro) giorni consecutivi; c) E vietata la sovrapposizione di manifestazioni anche per la durata di un solo giorno. A tale divieto potrà esser concessa deroga quando e qualora le manifestazioni siano caratterizzate da aspetti di complementarità ed il loro svolgimento sia sostenibile sotto il profilo della sicurezza e dell ordine pubblico; 2. I soggetti organizzatori di cui al precedente articolo 3, devono comunicare nel periodo che va dal 01 febbraio al 31 marzo di ogni anno le manifestazioni che intendono realizzare nel corso dell anno per essere iscritte nel calendario annuale, che viene approvato dalla Commissione Eventi entro il successivo 30 aprile. 3. La richiesta di inserimento nel calendario deve contenere: a) la ragione sociale e la sede del soggetto organizzatore o promotore dell iniziativa; b) il titolo della manifestazione; c) il periodo e la durata della manifestazione e l indicazione del luogo di svolgimento;

3 d) l elenco delle attrezzature pubbliche di cui si richiede la disponibilità e delle eventuali forniture di servizi; e) il programma di massima della manifestazione; 4. Nel caso di iniziative concomitanti sarà data priorità all'iniziativa organizzata da soggetto che ha sede a Blera; in caso di ulteriore parità di condizioni sarà data priorità alla manifestazione che abbia una tradizione consolidata di almeno 4 (quattro) anni; in caso di ulteriore parità e di non accordo avrà la precedenza quella protocollata per prima. Gli eventuali sorteggi saranno effettuati dalla Commissione Comunale Eventi alla presenza di rappresentanti delle due associazioni. 5. Le proposte di manifestazioni nuove e/o straordinarie concomitanti verranno esaminate secondo l ordine cronologico di presentazione. La mancata richiesta entro il 30 aprile di ogni anno, comporta l esclusione dal calendario, la perdita del requisito di anzianità dello svolgimento e il possibile spostamento di tale periodo anche in caso di riproposizione dell evento nell anno successivo; 6. Lo spostamento di luogo e data dello svolgimento di una sagra o manifestazione dopo la formulazione del calendario potrà esser autorizzata su istanza motivata del soggetto organizzatore. Art. 5 - AUTORIZZAZIONI PER SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI 1.Gli organizzatori delle sagre e/o manifestazioni temporanee dovranno far riferimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive di Blera. Le manifestazioni di pubblico spettacolo e intrattenimento verranno autorizzate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti ed in particolare secondo le seguenti peculiarità: 2. Spettacoli e trattenimenti in spazi attrezzati con capienza superiore a 200 persone Gli spettacoli e i trattenimenti in spazi attrezzati con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico con capienza complessiva superiore alle 200 persone, sono soggetti a verifica di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S. da parte della Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo, secondo le disposizioni del DM 19/08/1996 e DM La richiesta di autorizzazione al pubblico trattenimento ex art. 68 e pubblico spettacolo ex art. 69,deve essere presentata almeno 30 gg. prima del verificarsi dell evento e dovrà essere corredata da una relazione tecnica firmata da un professionista iscritto all albo degli ingegneri o all albo degli architetti o all albo dei geometri dei periti industriali, che contenga la descrizione dell area, delle strutture e degli impianti e che attesti la loro rispondenza alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell Interno. L Ufficio comunale ricevuta l istanza, trasmette la stessa alla Commissione di cui sopra per gli adempimenti di competenza. Il rilascio delle autorizzazioni, sono vincolate al rispetto del parere acquisito dalla Commissione di Vigilanza e della documentazione richiesta. 3. Trattenimenti in spazi attrezzati con capienza fino a 200 posti Per i trattenimenti in spazi attrezzati con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico con capienza complessiva fino a 200 posti, le verifiche e gli accertamenti di solidità da parte della Commissione sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti in materia, da una relazione tecnica redatta da un professionista iscritto nell albo degli ingegneri o nell albo degli architetti o nell albo dei periti industriali o nell albo dei geometri che attesti la rispondenza dei luoghi e degli impianti alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell Interno. Gli organizzatori, devono produrre al competente ufficio comunale, almeno 30 gg prima della data di svolgimento della manifestazione, la relazione tecnica di cui al punto precedente. L Ufficio comunale provvede a trasmettere tale relazione alla Commissione Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo per l acquisizione del parere per l agibilità.

4 4. Spettacoli e trattenimenti all aperto privi di strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico Per le feste e sagre di piazza, svolte all aperto prive di strutture destinate allo stazionamento del pubblico anche con uso di palchi o pedane per gli artisti e di attrezzature elettriche comprese quelle di amplificazione sonora, purchè installate in aree non accessibili al pubblico è sufficiente presentare al competente ufficio del Comune di Blera una S.C.I.A. di cui all art. 19 della legge 241/1990 allegando certificazione di idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d esecuzione a regola d arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonchè l approntamento e l idoneità dei mezzi antincendio. 5. Le feste e sagre di piazza ove sia previsto il posizionamento di strutture destinate allo stazionamento del pubblico ( sedie, panche transenne o strutture di contenimento) sono autorizzate nel rispetto delle procedure stabilite dai commi 2 e 3 del presente articolo a seconda che la capienza sia superiore o inferiore alle 200 persone. 6. Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142 del R.D. 635/1940 Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S., o quella comunale di cui all'articolo 141-bis del citato Regolamento, abbia gia' concesso l'agibilita' in data non anteriore a due anni. 7. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti che si svolgono entro le ore del giorno di inizio,( Art. 7 D.L. 91/2013 converito con L. 12/2013) la licenza è sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all art. 19 della legge 241/1990 da presentare al competente Ufficio comunale. Alla S.C.I.A. dovrà essere allegata la documentazione prevista dalla legge. 8. Per quanto non espressamente richiamato nei commi precedenti del presente articolo, si rimanda alle norme della disciplina legislativa vigente in materia. Art.6 FUOCHI D ARTIFICIO 1. La richiesta per l accensione di fuochi artificiali ( ai sensi art. 57 del T.U.L.P.S.) deve essere presentata, a cura del fuochino incaricato dell esecuzione dello spettacolo, accompagnata da accurata relazione descrittiva dell evento indicante tipologia e quantità di materiale utilizzato e sua provenienza con allegata planimetria indicante l'esatta ubicazione dell'area oggetto dello spettacolo e riportante: area di sparo, direzione di lancio, limite distanza di sicurezza cui deve essere disposto il pubblico, edifici, costruzioni e strutture di qualsiasi natura esistenti nella zona di sicurezza, zona sosta mezzi e personale di soccorso e antincendio, zona sosta per il mezzo adibito al trasporto del materiale pirotecnico durante le fasi di allestimento. 2. L' autorizzazione ex art. 57 T.U.L.P.S. per l'accensione di fuochi artificiali può essere subordinata dalla competente Autorità locale di P.S. alla preventiva verifica dell'idoneità dei siti e delle misure di sicurezza da parte della Commissione Tecnica Provinciale. 3. Il pirotecnico dovrà produrre copia di polizza assicurativa per responsabilità civile e tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 4.Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda alle norme vigenti in materia previste dal T.U.L.P.S.,dal Regio Decreto 635/1940 e dalla circolare del Ministero dell Interno 11 gennaio 2001 n. 559/C XV.A.MASS. Art. 7 ORARI E LIMITI DI RUMOROSITA 1. Gli organizzatori dovranno rispettare le disposizioni vigenti in materia nonchè le norme contenute nel Regolamento comunale del rumore e nel piano di zonizzazione acustica. 2. Alle ore di ogni giornata, salvo diversa determinazione, dovranno terminare tutte le attività rumorose.

5 3. Eventuali deroghe agli orari e ai limiti di rumorosità devono essere specificatamente richieste dagli organizzatori, almeno trenta giorni prima dell evento, in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale 3 agosto 2001 n. 18 e dal vigente Regolamento comunale del Rumore. Art.8 SVOLGIMENTO TOMBOLE, LOTTERIA LOCALE, BANCO O PESCA BENEFICENZA 1.Per manifestazioni di sorte locale si intendono lotterie, pesche o banchi di beneficenza e tombole che possono essere promosse da enti morali, associazioni, comitati senza fini di lucro,con scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, partiti e movimenti politici, purchè nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. Per Lotteria si intende una manifestazione effettuata con vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La Pesca o Banco di benenficienza è invece una manifestazione sorte effettuata con vendita di biglietti e che non si presta per l'emissione dei biglietti a matrice, una parte dei biglietti è abbinata ai premi in palio.infine la Tombola è una manifestazione effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. 2. Al fine di richiederne autorizzazione l'organizzatore della manifestazione di sorte locale deve presentare, almeno trenta giorni prima del suo inizio, apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 39 comma 13 - quinquies della L. 24 novembre 2003, n.326 e comunicazione al Prefetto e al Sindaco del Comune dove si svolgono le manifestazioni. Art. 9 SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 1. Le attività temporanee di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel corso di feste, sagre ed altre riunioni straordinarie, sono soggette a presentazione della Segnalazione Certificata Inizio Attività ai sensi dell art. 19 della legge 241/1990 allo Sportello Unico Attività Produttive prima dello svolgimento della manifestazione. Nella S.c.i.a. il richiedente deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall art. 71 del DLgs 59/2010; e di rispettare le normative igienico sanitarie e di sicurezza alimentare. 2. Gli organizzatori devono presentare la Segnalazione Certificata Inizio attività Settore Alimentare ai fini della registrazione secondo quanto stabilito dall art. 6 del regolamento CE n. 852/2004 e successive modifiche e integrazioni e dalla D.G.R. Lazio n. 298 del 24/06/ Il SUAP provvederà ad inoltrare la S.C.I.A. Settore Alimentare alla ASL cmpetente per territorio per gli atti di competenza. Art RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 1. Il Comune di Blera ritiene che la riduzione della produzione dei rifiuti sia la base di un buon sistema integrato per la gestione di uno dei maggiori problemi legati agli effetti dei consumi nelle società moderne. Nell ambito dell attività volta alla riduzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata e alla promozione di strumenti di sensibilizzazione e informazione ambientale, attraverso l adozione di questo regolamento intende promuovere la gestione corretta e sostenibile dei rifiuti durante feste, sagre e manifestazioni ed eventi in genere al fine di conseguire i seguenti obiettivi: ridurre la produzione di rifiuti durante le feste; incrementare e valorizzare la raccolta differenziata; diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili (petrolio) favorendo l utilizzo di materie prime rinnovabili quali le bio-plastiche; utilizzare feste, sagre e manifestazioni ed eventi in genere come veicolo per promuovere la cultura ambientale dei partecipanti;

6 orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale. 2. Durante lo svolgimento della manifestazione e' obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti. Il soggetto organizzatore e' tenuto a lasciare l'area di svolgimento della manifestazione libera da rifiuti e in ordine. 3. La pulizia dell area dove si svolge la manifestazione, evento o sagra è interamente a carico dell organizzazione. Resta a carico dell amministrazione la fornitura di idonei contenitori per lo smaltimento dei rifiuti; 4. Nell ambito dell organizzazione di una manifestazione l Ente organizzatore (associazione, comitato, ecc.) dovrà designare un responsabile per la gestione dei rifiuti nel corso della festa, così da poter avere sempre un referente, sia per dare indicazioni ai partecipanti, sia per guidare ed organizzare tutte le fasi di raccolta e smaltimento nel corso della festa stessa. Esso dovrà essere nominato prima dell inizio della festa; nome e riferimento dovranno essere comunicati all Ufficio Ambiente del Comune con apposita comunicazione. Il Responsabile per la gestione dei rifiuti dovrà gestire anche l informazione diretta agli addetti alla festa; designerà un area, facilmente accessibile e ben identificabile, sia da parte del personale che opera nella festa, sia da parte dei partecipanti, dove collocare i contenitori per la raccolta differenziata e per i vuoti a rendere. Tutte le feste, sagre o manifestazioni in genere con somministrazione di cibi o bevande dovranno utilizzare stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili (ceramica, vetro, metallo). Lo stesso vale anche per la somministrazione delle bevande, quindi per le bottiglie dovranno essere utilizzati sempre i vuoti a rendere, ovviamente laddove esistenti. Non sarà più ammesso nell ambito delle feste ecosostenibili di cui al presente Regolamento l utilizzo di stoviglie non riutilizzabili, di plastica e difficilmente smaltibili. Laddove non fosse possibile l utilizzo di stoviglie lavabili e riutilizzabili e si rendesse indispensabile l uso di stoviglie monouso, queste dovranno essere unicamente in materiali termoplastici biodegradabili (bioplastiche e/o materiali biodegradabili facilmente reperibili sul mercato). Qualora venissero utilizzate stoviglie in materiali biodegradabili, queste dovranno essere smaltite nel modo corretto e quindi convogliate nel ciclo della raccolta dell umido. 5. Tutti i prodotti disponibili nell ambito della festa dovranno essere forniti con il minor utilizzo possibile degli imballaggi, favorendo già in fase organizzativa e preparatoria l acquisto di confezioni più grandi e più capienti. Qualora gli imballaggi si rendessero indispensabili, questi dovranno preferibilmente essere costituiti da un solo materiale per rendere più semplice lo smaltimento ed il recupero. Tutte le azioni sopraelencate, relative alla raccolta differenziata, all utilizzo di materiale riciclabile e/o riutilizzabile, dovranno essere ben evidenziate sia nel corso della festa così da rendere partecipi tutti gli utenti, sia con il materiale pubblicitario relativo alla manifestazione stessa. Art MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 1.Gli organizzatori delle sagre e feste paesane inserite nel calendario di cui all art.2,sono tenuti a presentare al Comune le richieste di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione almeno 30 giorni prima della data di inizio. 2. Apposita modulistica predisposta dal competente ufficio comunale sarà disponibile presso gli uffici comunali e scaricabile dal sito del Comune al seguente indirizzo modello da utilizzare deve essere scelto tenendo conto delle caratteristiche della manifestazione. 3. Le domande, contenenti denominazione, ragione sociale ovvero cognome, nome e generalità del soggetto promotore dell iniziativa, del Presidente o Rappresentante dell organismo promotore, dovranno essere corredate dalla documentazione necessaria

7 indicata nella modulistica appositamente predisposta che a titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta di seguito : a) Programma dettagliato della manifestazione; b) Planimetria della zona interessata con evidenziate le eventuali strutture installate, le vie di esodo, il numero e la posizione dei mezzi antincendio (estintori); c) Collaudo statico delle attrezzature e delle strutture, cui seguirà al momento del ritiro dell autorizzazione, la certificazione di corretto montaggio; d) Progetto dell impianto elettrico temporaneo corredato da relazione tecnica, cui seguirà al momento del ritiro dell autorizzazione la dichiarazione di esecuzione a regola d arte dell impianto alle norme vigenti; e) Dichiarazione di essere a coscenza delle norme in materia di tutela del diritto d autore (SIAE) nonchè della normativa in materia di assicurazione obbligatoria per i lavoratori dello spettacolo (INPS) f) Dimostrazione della disponibilità della presenza di servizi igienici in forma ed in numero adeguato al numero delle persone presenti( bagni chimici); g) Dichiarazione di presenza del Servizio Sanitario di Soccorso Pubblico e/o di Protezione Civile; h) Dichiarazione delle generalità della persona designata quale responsabile della gestione dei rifiuti nel corso della manifestazione oltre alla dichiarazione di utilizzare nel corso di feste e /o sagre con somministrazione di cibi e bevande esclusivamente stoviglie in materiali biodegradabili; i) Fotocopia documento di riconoscimento del sottoscrittore della richiesta in corso di validità. 4. La mancanza degli element richiesti, comporterà l'interruzione dei termini necessari al rilascio dell'autorizzazione; decorsi inutilmente 7 giorni dalla richiesta di integrazione di documenti la domanda sarà archiviata. 5. Dovrà altresì essere indicato il responsabile della sicurezza della manifestazione incaricato di vigilare sull'efficienza dei presidi, sull'osservanza delle norme e prescrizioni, nonché sull'osservanza degli orari e limiti di rumorosità. Art.12 - PRESCRIZIONI DI SICUREZZA. 1. Il responsabile dell organizzazione dovrà sempre garantire il rispetto delle prescrizioni di sicurezza stabilite dalla normativa vigente e nelle autorizzazioni adeguandosi alle disposizioni degli organi che effettueranno le verifiche. Art Richiesta di Patrocinio da parte dell'amministrazione Comunale 1. Il Patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione ed una manifestazione di apprezzamento da parte dell'amministrazione verso le iniziative meritevoli per le finalità meglio precisate di seguito. Il Patrocinio e' concesso dal Sindaco in proprio atto o su proposta della Giunta Comunale. La manifestazione, qualora valutata positivamente nei contenuti e negli obiettivi, e' ammessa, dietro richiesta scritta, al Patrocinio nei casi in cui: 1) contribuisca alla crescita culturale, scientifica, artistica, economica, sociale e sportiva della cittadinanza e del territorio comunale, favorendo la partecipazione e lavorazione di una propria identità culturale; 2) promuova attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e turistiche di particolare interesse per il territorio e per la cittadinanza;.3) sia finalizzata allo sviluppo della cultura, della pace, alla coscienza dei valori della Patria, delle sue Istituzioni e sia ispirata ai principi della solidarietà;.4) sia legata alle tradizioni locali.

8 2. Non sono ammesse al Patrocinio iniziative di carattere politico o sindacale. La concessione del Patrocinio non comporta l'assunzione di oneri finanziari da parte dell'amministrazione Comunale. 3. Nel caso di accoglimento della richiesta di patrocinio, l'amministrazione Comunale può concedere l'eventuale uso gratuito delle strutture e delle attrezzature comunali, provvedere alla pubblicizzazione dell'iniziativa, fornire targhe, coppe, o altri premi secondo la natura della manifestazione o dell'iniziativa patrocinata. 4. Il materiale pubblicitario relativo alla manifestazione, limitatamente al periodo della manifestazione, dovrà riportare lo stemma civico con l'indicazione "Comune di Blera". Art. 14 RESPONSABILITA 1. L organizzazione della manifestazione è interamente a carico degli organizzatori, fatto salvo quanto determinato dall Amministrazione Comunale nell eventuale concessione del Patrocinio. 2. L'Amministrazione comunale resta estranea a qualsiasi rapporto o obbligazione nei confronti degli organizzatori e non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione a allo svolgimento di tutti gli eventi legati alla manifestazione. Art SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI 1. Fatte salve le sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge in materia e fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali, le violazioni delle disposizioni del presente regolamento saranno punite con l applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00 ad eccezione delle violazioni alle disposizioni previste dall art. 10 che saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 500, Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del Capo I della Legge 24 novembre 1981, n 689, nonché dell art.7-bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e le leggi speciali disciplinanti la materia. 3.L accertamento delle violazioni di cui al presente regolamento spetta agli agenti della Polizia Locale, nonché ad ogni altro agente o ufficiale di Polizia Giudiziaria avente titolo ai sensi delle leggi dello Stato e agli Organi addetti al controllo sull osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria. Art ENTRATA IN VIGORE NORME TRANSITORIE 1.Il presente regolamento entra in vigore dopo l approvazione da parte del Consiglio Comunale e l avvenuta pubblicazione all Albo Pretorio. 2. Per il primo anno di applicazione del presente regolamento si dettano le seguenti norme transitorie : - gli artt entrano in vigore a far data dal 01 ottobre tutti gli altri articoli sono di immediata applicazione. Fino al per le feste in corso di organizzazione, eventuali deroghe al presente regolamento, dovranno essere rivolte al Sindaco che deciderà autonomamante per la concessione o il diniego dell istanza.

9 Il presente Regolamento: È stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 19/06/2014; È stato pubblicato all Albo Pretorio On Line comunale il giorno 23/06/2014 e vi è rimasto per quindici giorni senza opposizioni e reclami; Viene ripubblicato all Albo Pretorio On Line comunale il giorno 17/07/2014 (art.69 comma 6 dello Statuto comunale) per ulteriori 15 giorni Blera 17/07/2014 Il Segretario Comunale f.to Dott. STIRPARO GIANNI

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