Client briefing. Le principali disposizioni della direttiva UE sulle azioni di risarcimento dei danni derivanti da violazioni antitrust

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Client briefing. Le principali disposizioni della direttiva UE sulle azioni di risarcimento dei danni derivanti da violazioni antitrust"

Transcript

1 10 Novembre 2014 Client briefing Le principali disposizioni della direttiva UE sulle azioni di risarcimento dei danni derivanti da violazioni antitrust Per ulteriori informazioni si prega di contattare: Tommaso Salonico T E Fabrizio Arossa T E Giovanni Barone T E Mariano Granato T E Oggi le istituzioni dell Unione Europea hanno definitivamente approvato la direttiva in oggetto (Direttiva). Quest ultima è tesa ad agevolare il risarcimento dei danni derivanti da violazioni antitrust, attraverso le azioni civili disponibili negli Stati membri. Le principali aree in cui la Direttiva è intervenuta, e che hanno maggior rilevanza nell ambito dell ordinamento italiano, sono illustrate nel dettaglio qui di seguito ed includono ad esempio disposizioni riguardanti l equilibrio tra accesso, esibizione e protezione della confidenzialità dei documenti, la natura di "prova inconfutabile" attribuita alle decisioni delle autorità antitrust nazionali nei rispettivi Stati membri, i termini di prescrizione e le regole sulla relativa sospensione, alcune presunzioni probatorie ed altri diritti procedurali accordati alle parti. Gli Stati membri avranno due anni per attuare la Direttiva nei propri ordinamenti. (1) Protezione dei documenti relativi a programmi di clemenza e "settlement" in sede di accesso ed esibizione Articoli 5-8 della Direttiva La Direttiva introduce, da un lato, nuovi poteri per i giudici nazionali in merito all accesso ai documenti/prove nei procedimenti antitrust, dall altro anche corrispondenti limitazioni al fine di evitare che il procedimento di fronte ad un Autorità antitrust nazionale sia compromesso. Ad esempio, la Direttiva prevede che il giudice possa ordinare l esibizione di documenti solo qualora la richiesta sia precisa, specifica e proporzionata. È inoltre previsto che gli Stati membri adottino previsioni in grado di dare effettiva protezione ai documenti che beneficiano del c.d. "legal professional privilege", al fine di proteggere le informazioni confidenziali ivi contenute. In relazione ai documenti contenuti nel fascicolo di un Autorità nazionale, la Direttiva propone la seguente distinzione: documenti dei quali non può mai essere chiesta l esibizione: dichiarazioni rese

2 nell ambito del programma di clemenza e proposte transattive nel contesto della c.d. procedura di settlement (il divieto si estende anche agli estratti di tali documenti riflessi in altri documenti, es. la decisione finale dell Autorità); documenti ai quali può essere dato accesso solo dopo la conclusione del procedimento amministrativo: richieste di informazioni e relative risposte, lettere degli addebiti (in Italia, la c.d. Comunicazione sulle Risultanze Istruttorie), proposte transattive che sono state ritirate; documenti dei quali può essere chiesta l esibizione in ogni momento: si tratta di una lista residuale, che sostanzialmente contiene ogni documento preesistente rispetto al procedimento ed ogni documento non indicato nei punti precedenti. Infine, con riferimento alla mancata collaborazione delle parti nel dare esecuzione ad un ordine del giudice in relazione all esibizione dei documenti, la Direttiva stabilisce che gli Stati membri debbano prevedere meccanismi tali per cui l imposizione di sanzioni in caso di inottemperanza sia effettiva, proporzionata ed abbia un reale effetto deterrente. Il diritto antitrust italiano prevede già la protezione delle dichiarazioni rese nell ambito dei programmi di clemenza, nel contesto di procedimenti avviati di fronte all Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che non sono quindi accessibili da parte di terzi (inclusi ricorrenti/vittime di illeciti antitrust) per l intera durata del procedimento amministrativo. Il diritto italiano è pertanto già in linea (almeno parzialmente) con la Direttiva. Tuttavia, in seguito all implementazione della Direttiva, le vittime di illeciti antitrust che eserciteranno azioni di risarcimento del danno di fronte ai giudici italiani non avranno più accesso a tutta una serie di documenti (i.e. dichiarazioni rese nel contesto del programma di clemenza e transazioni nell ambito della c.d. procedura di settlement), o comunque avranno la possibilità di accedervi solo in una fase successiva alla fine del procedimento. Tali disposizioni avranno quindi un impatto rilevante sul contenzioso italiano. Attualmente, nell ambito di azioni per il risarcimento del danno derivanti ad esempio da un cartello tra imprese, i giudici hanno la possibilità di ordinare, su istanza di parte, alle altre parti del procedimento o a terzi l esibizione di determinati documenti. Tuttavia, come noto tale potere non è esercitato frequentemente. Non è invero prevista alcuna sanzione per l inottemperanza a tale ordine, se non la possibilità (ma non l obbligo) per il giudice di desumere argomenti di prova della mancata collaborazione. Detto potere è in ogni caso soggetto ad una valutazione ampiamente discrezionale da parte degli organi giudicanti. Anche con riferimento ai requisiti stabiliti dalla Direttiva, ovvero la necessità che la richiesta di esibizione sia basata su ragioni specifiche, che sia il più precisa e circoscritta possibile, la disciplina italiana oggi applicabile è del tutto analoga, sebbene la Direttiva contenga una disciplina più specifica. Si presume che essa contribuirà quindi alla razionalizzazione dell intero sistema, introducendo anche nuovi meccanismi deterrenti con riferimento all inottemperanza agli ordini del giudice per l esibizione dei documenti e la distruzione degli stessi (Articolo 8.1(b)). Su un punto, tuttavia, la Direttiva è silente, lasciando quindi spazio ad approcci non

3 armonizzati. Infatti, ad eccezione di alcune dichiarazioni generali al considerando n. 26, la Direttiva nulla prevede con riferimento alla versione confidenziale della decisione finale (che si presume contenga, o possa contenere, gli estratti dei documenti il cui accesso è limitato). È possibile quindi attendersi contenziosi paralleli nelle varie giurisdizioni, e quindi anche in Italia, con riferimento all accesso alla, ed esibizione della, versione confidenziale della decisione finale della rilevante Autorità antitrust. (2) Valore probatorio delle decisioni di autorità antitrust nazionali Articolo 9 della Direttiva La Direttiva stabilisce che una decisione definitiva di un autorità antitrust nazionale che accerti un infrazione del diritto della concorrenza costituisca una "prova inconfutabile" ai fini di un azione di risarcimento del danno esercitata innanzi ai giudici nazionali del medesimo Stato membro (analogamente a quanto già previsto dall articolo 16 del Regolamento comunitario n. 1/2003 con riferimento alle decisioni della Commissione) (Articolo 9.1). Viceversa, una decisione di un autorità antitrust nazionale che voglia essere utilizzata in un azione di risarcimento del danno avviata in un altro Stato membro costituirà una prova semplice che almeno "prima facie" è avvenuta una violazione del diritto della concorrenza e potrà essere valutata insieme alle altre prove fornite dalle parti (Articolo 9.2). Le sue conclusioni non saranno quindi necessariamente vincolanti. In Italia, le valutazioni degli organi giurisdizionali sono indipendenti da quelle rese dall AGCM e da altre autorità nazionali. Sebbene gli accertamenti e le valutazioni contenute in provvedimenti delle autorità antitrust sono spesso fatte proprie dai giudici competenti, il diritto italiano non prevede che le decisioni dell AGCM o di un autorità nazionale straniera costituiscano una "prova inconfutabile". La Direttiva avrà quindi, almeno formalmente, portata innovativa.si ritiene quindi che l introduzione di tale previsione, soprattutto se letta in combinato disposto con l articolo 17 della Direttiva che prevede una presunzione circa l esistenza di un danno derivante dall intesa restrittiva, determinerà un incremento in Italia delle azioni di risarcimento del danno derivanti da cartelli già accertati o in corso di istruttoria da parte di un Autorità antitrust pubblica, ed in particolare l AGCM (c.d. "follow on actions"). Infatti, le previsioni combinate degli articoli 9.1 e 17 della Direttiva avranno l effetto di facilitare sensibilmente la soddisfazione dell onere della prova a carico dell attore rispetto a quanto avviene oggi in base al diritto italiano vigente. Viceversa, la portata innovativa del secondo comma dell articolo in esame è molto più limitata, considerando che in Italia le decisioni delle autorità antitrust nazionali di un altro Stato membro sono già considerate alla stregua di "prove atipiche" da valutarsi insieme ad altre prove. Pertanto, tale disposizione non dovrebbe avere un dirompente effetto di incentivare la proposizione di azioni per risarcimento del danno in Italia rispetto a cartelli accertati con decisioni di un autorità antitrust di un altro Stato membro. Questo anche alla luce del fatto che l Italia è generalmente

4 considerata come un "defendant-friendly forum" rispetto ad altri paesi come ad esempio la Gran Bretagna, con la conseguenza che le vittime di un illecito antitrust probabilmente preferiranno esercitare l azione di risarcimento direttamente nello Stato membro in cui la violazione è stata accertata. (3) Termini di prescrizione per esercitare l azione di risarcimento Articoli 10 e 18 della Direttiva La Direttiva introduce uno specifico termine di prescrizione applicabile alle c.d. "follow-on actions", stabilito in almeno cinque anni dal momento in cui la vittima/attore ha avuto, o si possa ragionevolmente presumere che abbia avuto, conoscenza dell infrazione del diritto della concorrenza commessa dall impresa convenuta e del danno da quest ultima causatogli. Tale termine non decorre durante tutta l istruttoria condotta da un autorità antitrust e fino almeno ad un anno dopo che la relativa decisione sull infrazione sia divenuta definitiva. Inoltre, il suddetto termine è sospeso (fino a due anni) per la durata dell eventuale procedimento di composizione consensuale della controversia tra il danneggiante ed il danneggiato (per il quale, ai sensi dell articolo 2.21 della Direttiva, si intende " ogni strumento che permetta alle parti di raggiungere una composizione consensuale/extragiudiziale riguardante l azione per il risarcimento del danno "). Tale disposizione comporterà un significativo impatto sul funzionamento dell attuale termine di prescrizione quinquennale applicabile in Italia, nella misura in cui viene semplificato il generale regime legale attualmente in vigore. Invero, in Italia le pretese di risarcimento del danno derivante da un illecito antitrust sono considerate come richieste di risarcimento del danno derivante da fatto illecito e sono già soggette ad un termine di prescrizione di cinque anni. Con riferimento all individuazione del momento in cui il termine di prescrizione inizia a decorrere, la giurisprudenza ha interpretato le norme del Codice Civile in modo tale per cui ha applicato, essenzialmente, regole simili a quelle previste nella Direttiva. Infatti, per giurisprudenza della Suprema Corte il termine di prescrizione si considera decorrente dal momento in cui l attore ha per la prima volta avuto, o avrebbe potuto avere usando l ordinaria diligenza, conoscenza di tutti gli elementi costitutivi della sua pretesa: (i) la condotta, comprese le relative modalità fattuali e le circostanze che la rendono illecita; (ii) l esistenza e la gravità/entità del danno, compresa la sua imputabilità ad un soggetto determinato; e (iii) il nesso causale tra le due. Diversamente, l ordinamento italiano ad oggi non prevede una sospensione obbligatoria del decorso di tale termine prescrizionale nel caso in cui la decisione dell autorità antitrust nazionale sia stata impugnata innanzi ai competenti giudici di appello (TAR Lazio) e al Consiglio di Stato (sebbene tale sospensione possa essere discrezionalmente disposta dal giudice). Rispetto alla situazione così descritta, le disposizioni della Direttiva potrebbero avere un significativo impatto sulle azioni per il risarcimento del danno esercitate in Italia nella misura in cui ampliano i casi di sospensione e di interruzione attualmente previsti nell ordinamento italiano. In ultima analisi, la conseguenza

5 potrebbe essere quella di estendere, in alcuni casi in maniera significativa, il generale termine di prescrizione di cinque anni. Infatti, nell ordinamento italiano il termine prescrizionale risulta sospeso nel corso dei processi civili e dei procedimenti arbitrali e, indipendentemente dalla proposizione di un azione civile, in alcuni specifici casi, ma come appena detto non c è alcuna sospensione obbligatoria del termine prescrizionale nel caso in cui la decisione dell Autorità antitrust nazionale sia stata impugnata innanzi ai giudici amministrativi competenti. Dall altro lato, tale termine è automaticamente interrotto dall instaurazione di un procedimento giudiziario o arbitrale nonché da qualunque altro atto che costituisca una formale denuncia di inadempimento o violazione di un diritto (che deve contenere una specifica pretesa e una richiesta indirizzata alla parte responsabile dell illecito, e deve essere idonea a rivelare l intenzione di esercitare il diritto). É inoltre possibile attendersi contenziosi paralleli in relazione alla questione del significato da attribuire all espressione "composizione consensuale della controversia" ai fini della sospensione dei termini prescrizionali. (4) Possibile limitazione alla regola generale della responsabilità in solido di ciascun autore dell infrazione Articolo 11 della Direttiva La Direttiva stabilisce che le imprese che hanno ottenuto l immunità dalle ammende in virtù della propria auto-denuncia all Autorità antitrust nell ambito del relativo Programma di Clemenza potranno essere considerate responsabili soltanto nei confronti dei loro diretti/indiretti acquirenti o fornitori e non di quelli delle altre imprese responsabili dell infrazione, a meno che il soggetto danneggiato non sia effettivamente in grado di ottenere il risarcimento da tali altre imprese. Il recepimento di tale disposizione innoverà la legge italiana attualmente vigente, secondo la quale una parte può pretendere il risarcimento del danno nella sua integralità da ognuna delle imprese co-autrici dell infrazione. Ne consegue che tale disposizione innova altresì le regole relative alla ripartizione della responsabilità per il risarcimento del danno nell ambito dei rapporti interni di regresso tra le imprese co-autrici dell infrazione. Tuttavia, l importanza pratica di tale disposizione appare ridimensionata rispetto all esercizio delle azioni per il risarcimento del danno. Infatti, le vittime dei cartelli tendono generalmente a citare più di una delle imprese co-autrici della violazione potendo, in ultima analisi, pretendere il risarcimento del danno nella sua integrità anche nei confronti delle imprese beneficiarie dell immunità nel caso in cui gli altri co-autori della violazione non siano in grado di soddisfare pienamente la pretesa risarcitoria (si veda anche l articolo 19 della Direttiva, affrontato alla fine di tale nota). (5) Pretese risarcitorie da parte di acquirenti indiretti Articolo 14 della Direttiva Basandosi sulla premessa che " è prassi commerciale che gli aumenti dei prezzi siano trasferiti lungo tutta la catena di distribuzione ", l articolo 14.2 della

6 Direttiva dispone che anche gli acquirenti indiretti di prodotti/servizi oggetto di un cartello possono legittimamente avviare azioni per il risarcimento del danno. Al riguardo scatterà la presunzione che essi abbiano dovuto pagare un sovrapprezzo qualora essi dimostrino che: a. l impresa convenuta ha commesso una violazione del diritto della concorrenza; b. la violazione del diritto della concorrenza ha determinato un sovrapprezzo per il cliente diretto dell impresa convenuta; e c. gli acquirenti indiretti hanno acquistato beni/servizi oggetto dell infrazione antitrust o hanno acquistato beni/servizi derivanti o contenenti i beni/servizi oggetto dell infrazione. Nel prevedere che gli acquirenti indiretti possano beneficiare della presunzione relativa che un acquirente indiretto è stato danneggiato da un cartello semplicemente previa prova dei suddetti tre elementi, la Direttiva ha, di fatto, invertito, ponendolo sulle imprese convenute, l onere di provare/confutare che nessun sovrapprezzo è stato trasferito dal loro cliente diretto all acquirente finale (i.e. l attore). Tale previsione potrebbe favorire le azioni di risarcimento del danno in Italia da parte degli acquirenti indiretti.infatti, la normativa italiana e la giurisprudenza, se da un lato riconoscono il diritto ad un adeguato risarcimento nei confronti degli acquirenti indiretti, dall altro attualmente impongono a tali acquirenti indiretti, in qualità di attori, il pieno onere della prova dell esistenza (an debeatur) e dell entità (quantum debeatur) del danno presumibilmente sofferto, e cosa molto più importante la prova del nesso causale tra la condotta anti-competitiva dell impresa convenuta e il danno sofferto. Quest ultimo è un elemento che in alcuni casi potrebbe essere non semplice da provare da parte degli acquirenti indiretti per il fatto che questi non hanno avuto nessuna relazione commerciale diretta con l impresa convenuta. Per tale ragione si ritiene che l articolo 14.2 della Direttiva faciliterà l onere probatorio gravante sugli acquirenti indiretti. (6) Presunzione relativa dell esistenza di un danno Articolo 17 della Direttiva La Direttiva ha introdotto una presunzione relativa secondo cui " le infrazioni sotto forma di cartello hanno effetti pregiudizievoli " (articolo 17.2). Tale disposizione, in combinato con quanto previsto dal già richiamato articolo 9.1 relativamente al carattere di "prova inconfutabile" delle decisioni delle autorità nazionali, faciliterà per gli attori italiani la prova del danno che rappresenta uno degli elementi più difficili da dimostrare nelle azioni per il risarcimento dei danni antitrust (che ai sensi del diritto italiano sono generalmente considerate come azioni civili per il risarcimento del danno derivante da fatto illecito). In tal modo, infatti, si ha l inversione del corrispondente onere della prova in capo alle imprese convenute. Questo potrà avere un significativo impatto sulle azioni per il risarcimento del danno in Italia, che come detto è attualmente considerata come un

7 foro favorevole al convenuto inter alia perché ai sensi del diritto processuale italiano (che non prevede i tipici mezzi probatori inglesi e statunitensi quali la discovery e la cross-examination dei testimoni) le vittime di un cartello generalmente incontrano grandi difficoltà nel provare la stessa esistenza e soprattutto l entità dei danni. La disposizione in esame della Direttiva dovrebbe ora facilitare tale incombenza probatoria dal momento che l onere di superare la presunzione che il cartello ha determinato un pregiudizio sarà ora trasferito in capo ai responsabili dell infrazione. Inoltre, nell ambito della strategia processuale delle c.d. "torpedo actions" in Italia, che sono di regola esercitate dai soggetti responsabili di un cartello al fine di ottenere l accertamento negativo dell esistenza di effetti pregiudizievoli e di danni derivanti dal cartello, tale previsione sembra assumere rilievo rispetto a due questioni procedurali: a. con riguardo all onere probatorio, la disposizione non sembra avere un significativo impatto pratico dal momento che l attore in una torpedo action (i.e. uno dei cartellisti) è già tenuto a provare in primo luogo che una data condotta anti-competitiva non ha determinato alcun pregiudizio. In altre parole, le torpedo actions già presuppongono una sorta di inversione dell onere di provare (l assenza di) un pregiudizio anticoncorrenziale causato dal cartello; b. con riguardo al c.d. "interesse ad agire" (che ai sensi del diritto processuale italiano rappresenta un requisito preliminare indispensabile per esercitare qualsiasi azione civile), la disposizione in questione potrebbe effettivamente avere l effetto di facilitare l esercizio delle torpedoes. Attualmente, l attore di una torpedo (i.e. un membro del cartello) avrebbe di regola bisogno che, ad esempio, uno o più dei presunti soggetti danneggiati formuli una formale pretesa stragiudiziale di risarcimento del danno nei confronti del cartellista in questione. La giurisprudenza italiana esige infatti l esistenza di una situazione di obiettiva incertezza che l azione, nel richiedere un accertamento negativo dei danni, mirerebbe a rimuovere. E tali pretese stragiudiziali sono ritenute sufficienti a tale scopo. Pertanto, nell attuale situazione antecedente la Direttiva, in assenza di formali pretese stragiudiziali di risarcimento del danno, durante il periodo di tempo intercorrente tra la data di una decisione della Commissione Europea o di un autorità antitrust nazionale sul cartello e il momento in cui la presunta vittima inoltra tale richiesta di risarcimento del danno, un attore nell esercitare un azione torpedo potrebbe veder sollevare con successo la fondamentale eccezione che la sua azione difetta del requisito dell interesse ad agire. A seguito dell entrata in vigore di tale disposizione della Direttiva, si potrebbe sostenere che anche in assenza di una pretesa stragiudiziale di risarcimento del danno una situazione di incertezza già esiste, in quanto derivante dalla presunzione che un dato cartello ha causato un danno, che può essere risarcito proprio attraverso una "follow-on action" facilitata dalla stessa presunzione. Si ritiene invece che le seguenti disposizioni non avranno un significativo impatto nell ordinamento italiano. (7) Pass-on del danno lungo la catena produttiva/distributivaarticoli della Direttiva La Direttiva stabilisce che, nel caso di azioni risarcitorie intentate dagli acquirenti diretti di un bene/servizio oggetto di intesa anticoncorrenziale, l onere di provare che il relativo sovrapprezzo è stato trasferito lungo la catena produttiva/distributiva (c.d. "pass-on"), e che quindi il ricorrente non ha subito un danno, ricade

8 sull impresa convenuta. In pratica, è improbabile che tale previsione modificherà quanto già accade nelle "follow-on actions" in Italia, dove le imprese convenute già sono tenute a dimostrare il "pass-on". La difesa del "pass-on" nelle pretese di risarcimento del danno derivante da un cartello è infatti ammissibile ai sensi del diritto italiano, ove si consideri che il diritto civile, ed in particolare le regole che governano l azione di risarcimento del danno extracontrattuale, negano il risarcimento nei confronti di chi non ha effettivamente sofferto il danno, e ciò non sarebbe dimostrabile nella misura in cui sia stato trasferito sui propri clienti (i.e. acquirenti indiretti) qualsiasi sovrapprezzo causato dal cartello, eccezion fatta per la perdita di profitto sofferta nel caso in cui il "pass-on" abbia causato una riduzione dei volumi di vendita. (8) Esclusione dal risarcimento giudiziale delle vendite "cartellizzate" effettuate da imprese convenute che abbiano già chiuso una transazione consensuale Articolo 19 della Direttiva La Direttiva stabilisce che " dalla richiesta del soggetto danneggiato che ha transatto è sottratta la quota parte di danno, che l infrazione ha determinato nei confronti del danneggiato, provocato dal coautore dell infrazione che ha transatto ". Tale previsione si applica nel caso in cui il danneggiato abbia raggiunto un accordo transattivo con uno dei convenuti, e preclude ai restanti convenuti di agire in regresso contro il convenuto che ha transatto. L attuale regime in vigore nell ordinamento italiano è sostanzialmente analogo e pertanto non si ritiene che tale disposizione avrà un impatto significativo sul contezioso in Italia in materia antitrust. This material is provided by the international law firm Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (a limited liability partnership organised under the law of England and Wales) (the UK LLP) and the offices and associated entities of the UK LLP practising under the Freshfields Bruckhaus Deringer name in a number of jurisdictions, and Freshfields Bruckhaus Deringer US LLP, together referred to in the material as Freshfields. For regulatory information please refer to The UK LLP has offices or associated entities in Austria, Bahrain, Belgium, China, England, France, Germany, Hong Kong, Italy, Japan, the Netherlands, Russia, Singapore, Spain, the United Arab Emirates and Vietnam. Freshfields Bruckhaus Deringer US LLP has offices in New York City and Washington DC. This material is for general information only and is not intended to provide legal advice. Unsubscribe if you no longer wish to receive s from Freshfields. Freshfields Bruckhaus Deringer LLP 2014 freshfields.com

L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del

L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del danno da sinistro stradale: criticità e dubbi interpretativi. Tra le materie per le quali è previsto il tentativo obbligatorio

Dettagli

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva 01727930354 web: www.bdassociati.it e-mail: info@bdassociati.

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva 01727930354 web: www.bdassociati.it e-mail: info@bdassociati. Circolare n. 5/2013 Pagina 1 di 6 A tutti i Clienti Loro sedi Circolare n. 5/2013 del 7 marzo 2013 SICUREZZA SUL LAVORO OBBLIGHI IN VIGORE E DI PROSSIMA SCADENZA PER I DATORI DI LAVORO Come noto, il D.Lgs

Dettagli

RISOLUZIONE N. 211/E

RISOLUZIONE N. 211/E RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008

Dettagli

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE ALL ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE

REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE ALL ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE ALL ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE GIUGNO 2015 Articolo 1 - Ambito di applicazione 1.1 Il presente regolamento interno (di seguito

Dettagli

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 L AGENZIA DELLE ENTRATE, CON

Dettagli

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERI, COMPENSAZIONI E DIRITTI DI SURROGA

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERI, COMPENSAZIONI E DIRITTI DI SURROGA Modernised EU Social Security Coordination La nuova regolamentazione comunitaria DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERI, COMPENSAZIONI E DIRITTI DI SURROGA 1 Recupero dei crediti di sicurezza sociale I nuovi

Dettagli

RISOLUZIONE N. 126/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 21 maggio 2009

RISOLUZIONE N. 126/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 21 maggio 2009 RISOLUZIONE N. 126/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 maggio 2009 Oggetto: Acquisto di aeromobili e di altri beni e servizi destinati ad attività di trasporto aereo a prevalente carattere

Dettagli

REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO

REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO 102 REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.350 Reg./369 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 19/10/2011 Art. 1 Servizio ispettivo 1. Ai sensi

Dettagli

Il Bilancio di esercizio

Il Bilancio di esercizio Il Bilancio di esercizio Il bilancio d esercizio è il fondamentale documento contabile che rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell impresa al termine di un periodo amministrativo e il

Dettagli

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO Roma, 30 gennaio 2008 OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO L ANIA ha esaminato i contenuti della documentazione

Dettagli

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it «IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

Progetto di riforma della disciplina della professione forense Assonime commenta le restrizioni ingiustificate e i costi per le imprese

Progetto di riforma della disciplina della professione forense Assonime commenta le restrizioni ingiustificate e i costi per le imprese Progetto di riforma della disciplina della professione forense Assonime commenta le restrizioni ingiustificate e i costi per le imprese Restrizioni ingiustificate e costi per le imprese potrebbero essere

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino Indeducibilità dei costi Black List articolo 110, commi da 10 a 12-bis, del D.P.R. 917/1986 non deducibilità e l obbligo

Dettagli

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l articolo 3, comma 133 legge 662/1996, recante delega al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina

Dettagli

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA COMUNE DI MARCIGNAGO Prov. Pavia REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 13.03.2006 INDICE ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

Attuazione e applicazione del Regolamento REACH: sfide e prospettive

Attuazione e applicazione del Regolamento REACH: sfide e prospettive Attuazione e applicazione del Regolamento REACH: sfide e prospettive Aspetti critici e rimedi Avv. Giovanni Indirli Senior attorney +32 2 5515961 gindirli@mayerbrown.com 21 Maggio 2010 Mayer Brown is a

Dettagli

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE La Repubblica d Austria, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale

Dettagli

TE WIND S.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING

TE WIND S.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING TE WIND S.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di TE Wind S.A. in data 7 ottobre 2013-1 - Premessa In applicazione dell art. 11 combinato con l art. 17

Dettagli

Nota integrativa nel bilancio abbreviato

Nota integrativa nel bilancio abbreviato Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma

Dettagli

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato Al fine di promuovere una stabile occupazione, la Legge di Stabilità 2015 introduce un esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo effettuate nel 2015. L introduzione del beneficio in

Dettagli

Sistema Disciplinare e Sanzionatorio

Sistema Disciplinare e Sanzionatorio Sistema Disciplinare e Sanzionatorio Contenuti 1. Introduzione... 3 1.1 Lavoratori dipendenti non Dirigenti... 3 1.2 Lavoratori dipendenti Dirigenti... 4 1.3 Misure nei confronti degli Amministratori e

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in

Dettagli

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Presunzioni, riqualificazioni ed abrogazioni: come vanno gestiti i contratti a progetto e le partite IVA? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

WP 169 RESPONSABILE ED INCARICATO

WP 169 RESPONSABILE ED INCARICATO WP 169 RESPONSABILE ED INCARICATO Prendendo spunto dalle definizioni di cui alla direttiva 94/46/CE, con parere 1/2010 (WP 169) il Gruppo di Lavoro art. 29 si è soffermato sui concetti di Responsabile

Dettagli

Clausola espressa di esclusione della responsabilità del sito web www.newdentalitalia.it

Clausola espressa di esclusione della responsabilità del sito web www.newdentalitalia.it Clausola espressa di esclusione della responsabilità del sito web www. L'uso di questo sito e del materiale in esso contenuto comporta la totale accettazione dei termini e delle condizioni sotto descritte:

Dettagli

OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate

OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Informativa per la clientela di studio N. 83 del 13.07.2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo

Dettagli

Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Dipartimento per l istruzione Direzione Generale per il personale scolastico - Uff.

Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Dipartimento per l istruzione Direzione Generale per il personale scolastico - Uff. prot. n. 171 Roma, 10 gennaio 2013 AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI LORO SEDI e, p.c. All Ufficio di Gabinetto dell On. Ministro SEDE Oggetto: posizioni economiche personale ata

Dettagli

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche

Dettagli

CIRCOLARE N. 61/E. Roma, 27 dicembre 2010. OGGETTO: Ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei Trust.

CIRCOLARE N. 61/E. Roma, 27 dicembre 2010. OGGETTO: Ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei Trust. CIRCOLARE N. 61/E Direzione Centrale Normativa Roma, 27 dicembre 2010 OGGETTO: Ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei Trust. PREMESSA Come noto, l articolo 1, commi da 74 a 76, della

Dettagli

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Definizione di RLS (Art 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per

Dettagli

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA La tutela della riservatezza nella gestione del rapporto di lavoro è una tematica particolarmente complessa e delicata

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE. L art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE. L art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE NELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO (AVVOCATO INTEGRATO) DELL AVVOCATO STABILITO PREMESSA L art. 10 della Direttiva del Parlamento

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio

Dettagli

C O M U N E D I S A R E Z Z O PROVINCIA DI BRESCIA

C O M U N E D I S A R E Z Z O PROVINCIA DI BRESCIA Allegato A C O M U N E D I S A R E Z Z O PROVINCIA DI BRESCIA P.ZZA CESARE BATTISTI, N. 4 25068 SAREZZO WWW.COMUNE.SAREZZO.BS.IT REGOLAMENTO PER L INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE Approvata con deliberazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,

Dettagli

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI.

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate

Dettagli

La successione. Obiettivi

La successione. Obiettivi La successione Prof.ssa Elisa Esposito Obiettivi In questa lezione ci occuperemo delle vicende che possono condurre alla modifica delle parti originarie del rapporto processuale, in particolare, della

Dettagli

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) (indicare denominazione e indirizzo completo della filiale/agenzia emittente la garanzia) Riferimento

Dettagli

Documento approvato dal Consiglio Direttivo dell ANVUR nella seduta del 15/5/2013

Documento approvato dal Consiglio Direttivo dell ANVUR nella seduta del 15/5/2013 Documento approvato dal Consiglio Direttivo dell ANVUR nella seduta del 15/5/2013-1. Premessa Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 06/05/2013 del DM 45/2013 Regolamento recante modalità

Dettagli

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI GENERAZIONE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI GENERAZIONE Pagina 1 di 5 Documenti collegati comunicato stampa Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 13 aprile 2007 Delibera n. 88/07 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA

Dettagli

AREA SALUTE E SICUREZZA

AREA SALUTE E SICUREZZA Obbligo di aggiornamento per ASPP e RSPP: Scadenze, perdita e riacquisizione dell operatività, sanzioni. Corsi di aggiornamento dal 29 ottobre p.v. a Baveno Sulla base delle numerose richieste di informazione

Dettagli

COSTI DI PUBBLICITÀ. Attivo SP B.I.2

COSTI DI PUBBLICITÀ. Attivo SP B.I.2 4 COSTI DI PUBBLICITÀ Attivo SP B.I.2 Prassi Documento OIC n. 24; Comitato consultivo per le norme antielusive, pareri 19.2.2001 n. 1; 24.2.2004 n. 1; 5.5.2005 n. 8 e 7.3.2006 n. 5; R.M. 5.11.74 n. 2/1016;

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIPARTIMENTO PER L IMPRESA E L INTERNAZIONALIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Divisione

Dettagli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 106/2015 Luglio/16/2015 (*) Napoli 29 Luglio 2015 La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la Sentenza n 2597 del 16 aprile

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

Roma, 07 novembre 2007

Roma, 07 novembre 2007 RISOLUZIONE N.. 316/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 07 novembre 2007 OGGETTO: Trattamento fiscale dei piani di stock option deliberati prima del 3 ottobre 2006 Opzioni parzialmente esercitate

Dettagli

RINUNCIA ALLA RIVALSA

RINUNCIA ALLA RIVALSA A) La clausola RINUNCIA ALLA RIVALSA La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all art. 1916 del Codice Civile, verso: - le persone delle quali l assicurato deve rispondere

Dettagli

SUNSHINE CAPITAL INVESTMENT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 -

SUNSHINE CAPITAL INVESTMENT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 - SUNSHINE CAPITAL INVESTMENT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 - Premessa In applicazione dell art. 11 combinato con l art. 17 e l art. 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia Mercato Alternativo

Dettagli

Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB

Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB Comunicazione in materia di informazione da fornire al pubblico in relazione alle indennità e benefici riconosciuti ad

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo.

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo. L 320/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea IT 17.11.2012 REGOLAMENTO (UE) N. 1078/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono

Dettagli

RISOLUZIONE N. 129/E

RISOLUZIONE N. 129/E RISOLUZIONE N. 129/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 27 maggio 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rimborsi IVA a soggetti non residenti Articolo

Dettagli

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI

Dettagli

In particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di:

In particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di: CNF: nasce lo Sportello del cittadino, consulenza gratuita Consiglio Nazionale Forense, bozza regolamento 14.02.2013 I Consigli dell Ordine degli Avvocati istituiranno uno Sportello per il cittadino con

Dettagli

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente

Dettagli

Come cambia l antiriciclaggio

Come cambia l antiriciclaggio Come cambia l antiriciclaggio Chi sono i titolari effettivi? Chi è l esecutore e cosa deve essere inserito nell AUI Iside Srl Milano 20 settembre 2013 Avv. Sabrina Galmarini - Partner Il titolare effettivo

Dettagli

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI La responsabilità del revisore

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI La responsabilità del revisore LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI La responsabilità del revisore marzo 2013 1. Norme etiche I principi di revisione internazionali prevedono che i professionisti contabili osservino le norme etiche stabilite

Dettagli

Controlli pubblici e certificazioni ambientali. Rapporti tra due istituti distinti.

Controlli pubblici e certificazioni ambientali. Rapporti tra due istituti distinti. ARPA EMILIA-ROMAGNA Controlli pubblici e certificazioni ambientali. Rapporti tra due istituti distinti. Sicurezza sul lavoro e certificazioni ambientali: lo scenario delle responsabilità Bologna 16 ottobre

Dettagli

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due anni dopo la Riforma Fornero. a cura di Stefano Petri E stata pubblicata in G. U., n. 114 del 19 maggio 2014, la Legge

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

La norma ISO 9001:08 ha apportato modifiche alla normativa precedente in

La norma ISO 9001:08 ha apportato modifiche alla normativa precedente in La norma ISO 9001:08 ha apportato modifiche alla normativa precedente in base alle necessità di chiarezza emerse nell utilizzo della precedente versione e per meglio armonizzarla con la ISO 14001:04. Elemento

Dettagli

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON- LINE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.ro 154 del 28/10/2010

Dettagli

Registro Nazionale Professionale delle Imprese Idrauliche ed Elettriche

Registro Nazionale Professionale delle Imprese Idrauliche ed Elettriche Premessa al REGOLAMENTO Il 22 novembre 2014 le Associazioni A.B.I., A.C.T.I.F., AFI. GE., AFI.T., A.I.M.I., L.A.A. e U.P.I.L.G., hanno dato vita al Registro Nazionale Professionale delle, Associazione

Dettagli

Relazione illustrativa

Relazione illustrativa Relazione illustrativa Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all Acquisto ed alla Disposizione di Azioni proprie da sottoporre all Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Dettagli

Addendum relativo all Iniziativa per i Consulenti di Servizi e Software Microsoft

Addendum relativo all Iniziativa per i Consulenti di Servizi e Software Microsoft Addendum relativo all Iniziativa per i Consulenti di Servizi e Software Microsoft ALLA FINE DEL PRESENTE ADDENDUM AL CONTRATTO PER MICROSOFT PARTNER PROGRAM ( MSPP ) FACENDO CLIC SUL PULSANTE ACCETTO,

Dettagli

LEZIONE 4 DICEMBRE 2013

LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 Società in nome collettivo ( s.n.c. ) La società in nome collettivo (s.n.c.) costituisce il modello di organizzazione societaria che si presume normalmente adottato per l esercizio

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 7/2015. OGGETTO: Crediti per imposte pagate all estero, aspetti fiscali e modalità di calcolo.

NOTA OPERATIVA N. 7/2015. OGGETTO: Crediti per imposte pagate all estero, aspetti fiscali e modalità di calcolo. NOTA OPERATIVA N. 7/2015 OGGETTO: Crediti per imposte pagate all estero, aspetti fiscali e modalità di calcolo. - Introduzione E sempre più frequente che le imprese italiane svolgano la propria attività

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai

Dettagli

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Approvato con atto G.C. n. 492 del 07.12.2011 1

Dettagli

Nautica da diporto: territorialità IVA dei servizi di noleggio

Nautica da diporto: territorialità IVA dei servizi di noleggio Nautica da diporto: territorialità IVA dei servizi di noleggio Premessa Il presente lavoro è finalizzato a fornire una descrizione della normativa italiana in materia di IVA nel settore della nautica da

Dettagli

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione

Dettagli

Provincia di Varese Settore Tecnico

Provincia di Varese Settore Tecnico Prot. n. 6494 Taino, 18/07/2015 Spettabili VODAFONE OMNITEL B.V. Via Lorenteggio, 240 20147 Milano TELECOM ITALIA S.P.A. Via Gaetano Negri, 1 20123 Milano Alla SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI

Dettagli

IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE

IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE I) PREMESSE. L EFFICACIA DELLA MEDIAZIONE ED IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA. La mediazione, quale adempimento

Dettagli

2. Test di interoperabilità del sistema di gestione della PEC - Punto 1 della circolare 7 dicembre 2006, n. 51.

2. Test di interoperabilità del sistema di gestione della PEC - Punto 1 della circolare 7 dicembre 2006, n. 51. In esito all emanazione della circolare 7 dicembre 2006, n. CR/51 - che disciplina l attività di vigilanza e di controllo svolta da AGID nei confronti dei gestori di Posta Elettronica Certificata (PEC)

Dettagli

Circolare N.120 del 4 Settembre 2012. Professioni regolamentate. Più tempo per la copertura assicurativa

Circolare N.120 del 4 Settembre 2012. Professioni regolamentate. Più tempo per la copertura assicurativa Circolare N.120 del 4 Settembre 2012 Professioni regolamentate. Più tempo per la copertura assicurativa Professioni regolamentate: più tempo per la copertura assicurativa Gentile cliente, con la presente

Dettagli

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 25 giugno 2013 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in

Dettagli

RISOLUZIONE N. 170/E. OGGETTO: Istanza di Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. X S.P.A.

RISOLUZIONE N. 170/E. OGGETTO: Istanza di Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. X S.P.A. RISOLUZIONE N. 170/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 dicembre 2005 OGGETTO: Istanza di Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. X S.P.A. Con l interpello specificato in oggetto,

Dettagli

Diritto e Legislazione socio-sanitaria

Diritto e Legislazione socio-sanitaria O S E S359 Collana giuridico-economica per la scuola riformata diretta da Federico del Giudice A cura di Alessandra Avolio Diritto e Legislazione socio-sanitaria Per il secondo biennio dei nuovi Istituti

Dettagli

Risoluzione n. 343/E

Risoluzione n. 343/E Risoluzione n. 343/E Roma, 04 agosto 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica. Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi

Dettagli

RISCHIO INQUINAMENTO & SOLUZIONI ASSICURATIVE

RISCHIO INQUINAMENTO & SOLUZIONI ASSICURATIVE RISCHIO INQUINAMENTO & SOLUZIONI ASSICURATIVE Sala delle Colonne BPM Milano 29 aprile 2010 Francesco G. Paparella Presidente AIBA PERCHE IL BROKER Nel 2009 i broker: hanno intermediato il 46,1% dei rami

Dettagli

Potenza 18.04.2013 Prot. 2206 AI DIRIGENTI SCOLASTICI LORO SEDI

Potenza 18.04.2013 Prot. 2206 AI DIRIGENTI SCOLASTICI LORO SEDI Potenza 18.04.2013 Prot. 2206 AI DIRIGENTI SCOLASTICI LORO SEDI OGGETTO: CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER LAVORATORI, PREPOSTI, DIRIGENTI - ART. 37 D. LGS. 81/08 Accordi Stato Regioni del 21 dicembre

Dettagli

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007 Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza ai sensi della l.r. 42/1992.

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 11 LUGLIO 2013 302/2013/S/EEL CHIUSURA DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL SERVIZIO TELEFONICO COMMERCIALE L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Dettagli

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito

Dettagli

Circolare N.62 del 10 Aprile 2013

Circolare N.62 del 10 Aprile 2013 Circolare N.62 del 10 Aprile 2013 IMU e IRPEF, obblighi dichiarativi e figli a carico Gentile cliente con la presente intendiamo informarla su alcuni aspetti in materia di IMU e IRPEF, con particolare

Dettagli

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Studio legale e tributario Morri Cornelli e Associati

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Studio legale e tributario Morri Cornelli e Associati 15 Febbraio 2013, ore 12:22 La circolare n. 5 di Assonime Consorzi per l internazionalizzazione: le regole per IVA e imposte dirette Il D.L. n. 83/2012 ha istituito la figura dei consorzi per l internazionalizzazione,

Dettagli

REGOLAMENTO PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO AL MERITO SCOLASTICO

REGOLAMENTO PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO AL MERITO SCOLASTICO COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER ASSEGNAZIONE BORSE DI AL MERITO SCOLASTICO Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 29/04/2014 1^ Pubblicazione 21.05.2014

Dettagli

NUTRIAD ITALIA S.R.L. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

NUTRIAD ITALIA S.R.L. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA NUTRIAD ITALIA S.R.L. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA INTERO CONTRATTO Le presenti Condizioni Generali di vendita ed i termini e le obbligazioni in esse contenute sono le uniche e sole obbligazioni vincolanti

Dettagli