La responsabilità del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed i danni risarcibili

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1 Avvocato Aldo Garlatti Studio Legale Garlatti Milano,

2 La definizione del danno differenziale L art. 10 comma II del Dpr 1124/65 nella parte cui afferma che Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l infortunio è derivato riconosce che - a prescindere l indennizzo Inail, sussiste un danno biologico non ristorato denominato ( cd. DANNO DIFFERENZIALE). Letta in positivo il principio è che l esonero del datore di lavoro sussiste solo nei limiti in cui il danno sia indennizzabile. L esonero opera pertanto all interno e nell ambito dell oggetto dell assicurazione così come delimitata dai suoi presupposti soggettivi ed oggettivi: per contro, laddove la copertura assicurativa non interviene per mancanza dei presupposti, non opera l esonero. Pur traendo origine il danno dalla prestazione di lavoro, la responsabilità è disciplinata dal codice civile, senza i limiti posti dall art. 10 del TU 1124/65: quindi se non si fa luogo alla prestazione previdenziale, non vi è assicurazione e mancando l assicurazione cade l esonero. (cfr Corte Cost. 356/91; Corte cost. 405/199). Dove l assicurazione non operi, per ragioni soggettive od oggettive non si può parare di esonero del datore di lavoro.

3 Il danno differenziale è quindi configurabile quando venga meno l esonero da responsabilità civile del datore di lavoro (per essersi quest ultimo reso responsabile da illecito penale); in questa ipotesi rivive la responsabilità civile del datore di lavoro per quella parte di danno qualitativamente già indennizzata dall INAIL, ma quantitativamente maggiore, sulla base del sistema di liquidazione proprio della responsabilità civile comune. In sintesi la figura del danno differenziale individua l ulteriore quota di ristoro, calcolata secondo le regole della responsabilità civile comune, dovuta all eventuale insufficienza dell indennizzo previdenziale. Del danno differenziale che fa riferimento ad un pregiudizio solo quantitativamente superiore rispetto a quello oggetto di indennizzo, si distingue il danno cosiddetto complementare che si riferisce invece ad un danno qualitativamente diverso da quello coperto da assicurazione obbligatoria Tribunale di Voghera Est. Dossi e Tribunale di Milano, Est. Gasparini Punto di partenza è che con il sistema delineato ex art 13 D.Lvo 38/2000 è compresa la indennizzabilità del danno biologico con conseguente applicabilità anche per tale voce di danno dell esonero di responsabilità civile del datore di lavoro ex art. 10. Le tabelle introdotte con il DM 12/7/2000 forniscono ex lege i criteri per la determinazione dell indennizzo. La rendita (vedi infra) costituita per menomazioni superiori al 16%,

4 L interpretazione costituzionale dell art. 10 TU 1124/65 Sull art 10 Dpr nr. 1124/65 nel 1991 sono intervenute tre pronunce della Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. 87/91; Corte Cost nr. 356/91; Corte Cost. nr. 485/91) che hanno parzialmente dichiarato l incostituzionalità dell art. 10 del TU 1124/65 intervenendo sui limiti relativi all entità del risarcimento. In sintesi, si può affermare che la Corte Costituzionale ha sancito il diritto dell infortunato a percepire il risarcimento del danno biologico (non indennizzato dall Inail e quindi fuori dall infortunio) ferme restando le ordinarie regole della responsabilità civile (colpa, nesso causale, e concorso di colpa) Le pronunce hanno reso residuale la regola dell esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali L azione risarcitoria del lavoratore, dopo gli interventi della Corte Costituzionale, si caratterizzava per la completa autonomia ed indipendenza rispetto agli esiti di un procedimento penale. La giurisprudenza propone quindi la lettura dell art 10 nei seguenti termini: nonostante l assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro nei cui confronti sia configurabile responsabilità per il fatto dal quale l infortunio è derivato

5 Il regime risarcitorio ante D.Lgs 38/2000 Se l esonero opera esclusivamente in relazione alle conseguenze dannose derivanti da infortuni o malattie professionali che rientrano nell ambito dell assicurazione obbligatoria, è indispensabile individuare quali siano gli eventi indennizzabili secondo le regole vigenti tempo per tempo. Infatti nell originario regime risarcitorio così modificato era chiaro che la tutela indennitaria apprestata all INAIL riguardava esclusivamente la sola perdita della capacità lavorativa generica con esclusione di ogni altra voce di danno al cui risarcimento è tenuto il datore di lavoro nell ipotesi di accertamento della responsabilità. Il quadro normativo e giurisprudenziale si è modificato con l entrata in vigore del D.LGS 38/2000 che ha esteso la copertura assicurativa Inail non solo al danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa generica, ma anche alla avvenuta lesione permanente dell integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale in se e per se considerata (cosiddetto danno biologico/danno non patrimoniale). Al ristoro del danno biologico vengono destinate prestazioni determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato e secondo una tabella di calcolo dell indennizzo che sia comprensiva degli aspetti dinamico relazionali. Quindi all ampliamento, o al restringimento dei limiti soggettivi ed oggettivi dell assicurazione obbligatoria corrisponde una dilatazione o ridimensionamento della responsabilità del datore di lavoro.

6 La nuova disciplina INAIL ex art 13 D. lgs 38 del inerente il danno biologico L art 13 del Dlgs 38/2000 prevede l indennizzo in capitale ed in rendita agganciandolo al grado di menomazione riportato dall assicurato del danno biologico: (Danno biologico) In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'inail nell'ambito del sistema d indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, punto 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: -le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni'', comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.

7 Segue: le prestazioni INAIL ex art 13 D.lgs 38/2000 In sintesi la nuova disciplina così delimita l area dei danni coperti dall assicurazione obbligatoria: a) Per le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15% è erogato indennizzo in somma capitale; b) Per le menomazioni permanenti pari o superiori al 16 per cento viene ripartita una rendita divisa in due quote: la prima quota è determinata in relazione al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione. c) Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa Quindi le menomazioni di grado pari o superiore al 16% danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato ed al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione.

8 Il danno biologico INAIL e le tabelle Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'inail. In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Le tabelle sono entrate in vigore con Il DM e forniscono indicazioni su: a) il grado di invalidità corrispondente a ciascuna singola menomazione; b) il valore monetario del punto di invalidità in base al quale liquidare il danno biologico in forma di rendita; c) i coefficienti in base al quale moltiplicare il reddito dell infortunato per liquidare il danno da ridotta capacità lavorativa. Dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative INAIL sono svincolate dalla personalizzazione del danno e sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge.

9 La nozione di danno differenziale qualitativo risarcibile dal datore di lavoro in quanto non oggetto dell assicurazione INAIL e il concorso delle tutele L Inail è esclusivo debitore limitatamente alle prestazioni di tipo indennitario predeterminate in base alla legge. Tutto ciò che non è riconducibile a menomazioni che per natura e grado non costituiscono danno biologico, inteso secondo il D.Lgs 38/2000, - superiore al 6% ovvero danno patrimoniale pari o superiore al 16% non è coperto da assicurazione obbligatoria e quindi è escluso dalla disciplina dell esonero. Si deve escludere che le prestazioni eventualmente erogate dall INAIL esauriscano di per se ed a priori il ristoro del danno patito dal lavoratore infortunato o ammalato ( cfr. Cass Lav. nr. 775/2015; Cass Sez. Lav /2015; Cass Sez. Lav. 3074/2016) Può pertanto ritenersi risarcibile dal datore di lavoro, secondo le regole tipiche della responsabilità contrattuale, il danno (jure proprio o jure hereditatis) che già ab origine non è stato indennizzato dall Inail ovvero: a) il danno biologico da micro permanente al di sotto del 6% in franchigia Inail ex art 13 D.Lgs 38/2000; b) il danno biologico da temporanea, non essendo ristorato dall Inail che con il pagamento della inabilità temporanea risarcisce un danno avente natura patrimoniale; c) danno morale o esistenziale, danno terminale ricomprensivo di ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte, che assorbe il danno biologico da temporanea ordinario e di fonte giurisprudenziale ( cfr Cass. Sez. Unite nr /2015) quando il decesso non è immediato; d) danno patrimoniale differenziale costituito dal risarcimento della perdita della capacità lavorativa specifica; e) il danno biologico jure proprio invocabile dai superstiti nel caso di eventi mortali, e danno parentale

10 La risarcibilità del danno differenziale quantitativo e le differenze strutturali e funzionali rispetto all indennizzo INAIL Si è già posta la differenza tra la nozione di INDENNIZZO operato dall INAIL che non copre necessariamente tutte le voci di danno conseguenti all evento lesivo e quella di RISARCIMENTO che invece è commisurato all esatta misura del danno ed alla sua personalizzazione. Il risarcimento si ispira infatti al principio di unitarietà ed omnicomprensività e si deve evitare che esso venga liquidato in misura bagatellare e quindi inidonea a costituire un adeguato ristoro rispettoso dei valori della persona offesa. La domanda risarcitoria deve pertanto essere formulata in modo da comprendere l intero pregiudizio non patrimoniale subito. Il risarcimento suppone a monte la commissione di un illecito (contrattuale o extracontrattuale) da parte del datore di lavoro, il nesso di causalità e l elemento soggettivo colpa L indennizzo INAIL presuppone invece la nozione di occasione di lavoro e non richiede la dimostrazione della colpa del datore di lavoro, essendo riconosciuto al contrario, anche nei casi di colpa del lavoratore, con il solo limite del cosiddetto rischio elettivo: esso risponde alla funzione sociale di garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore. La rendita da infortunio cessa con la morte del lavoratore, mentre il diritto al risarcimento una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell avente diritto e si trasferisce agli eredi. Se poi in zona di franchigia Inail (tra l 1% ed il 5%) è pacificamente ammesso il risarcimento del danno da parte del datore di lavoro.

11 Sullo scomputo delle somme erogate dall INAIL ex art 13 D.Lgs 38/2000 per poste omogenee e sul procedimento liquidatorio in sede giudiziale. Le somme erogate dall INAIL avendo funzione indennitaria non sono satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato o tecnopatico. Le stesse tuttavia, al fine di evitare indebite locupletazioni devono detrarsi dal totale del risarcimento spettante al lavoratore determinato secondo i criteri civilistici. Cass. Sez. Lavoro nr /2016 Pres. Nobile, ha ribadito il principio secondo cui: in tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL in termini coerenti con la struttura bipolare del danno conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché dall ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell intera rendita costituita dall INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell art 13 del D.LGS 38/2000 il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell assicurato, volta all indennizzo del danno patrimoniale. La Cassazione (vedi Cass. Sez. Lav 20807/2016) ha così puntualizzato i passaggi che il Giudice deve seguire nella fase della liquidazione del danno differenziale: a) Verificare se in relazione all evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria INAIL; b) Procedere ex officio all applicabilità dell art 10 TU 1124/65 indipendentemente dalle domande delle parti; c) Individuare i danni richiesti dal lavoratore non riconducibili alla copertura assicurativa INAIL e quindi in relazione ai quali non opera l esonero; d) Accertare l eventuale sussistenza del fatto reato/illecito penale in base al principio della unitarietà della giurisdizione; e) Valutare il complessivo valore monetario del danno civilistico e detrarre quanto indennizzabile dall INAIL, anche se l Istituto non ha provveduto in concreto all indennizzo

12 Regime temporale della nuova disciplina In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il nuovo regime introdotto dall'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 al fine del riconoscimento dell'indennizzo in capitale del danno biologico per menomazioni superiori al 6 per cento sino al 16 per cento subito dal lavoratore si applica unicamente per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati successivamente all'entrata in vigore del d.m. 12 luglio 2000 recante le tabelle valutative del danno biologico. Ne consegue che, in caso di malattia (od infortunio) denunciata dall'interessato prima del 9 agosto 2000, esso deve essere valutata in termini d'incidenza sull'attitudine al lavoro del richiedente, ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. n del 1965, e può dar luogo ad una rendita per inabilità permanente solo in caso di riduzione di tale attitudine in misura superiore al 10 per cento. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).

13 L art. 10 TU 1124/65 e le ulteriori ipotesi di permanenza della responsabilità del datore di lavoro senza la salvaguardia dell esonero. Anche per eventi e danni riconducibili all assicurazione obbligatoria, i commi successivi al primo dell art 10 TU 1124/65 prevedono ipotesi in relazione alle quali permane la responsabilità del datore di lavoro, Il 2 comma dell art 10 (oggetto di importante vaglio della Corte Cost. vedi sentenza nr. 102/1981) prevede infatti che l esonero viene meno a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l infortunio è derivato. Attesa l attuale autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale, non è più necessaria una condanna penale perché venga meno la salvaguardia dell esonero: è sufficiente che in sede civile vanga accertato che i fatti da cui deriva l infortunio costituiscano reato sotto il profilo dell elemento soggettivo ed oggettivo. Nel caso di responsabilità penale del datore di lavoro, non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non accede a somma maggiore dell indennità che, per effetto del presente decreto è liquidata all infortunato o ai suoi aventi diritto, ma per la parte che eccede le indennità liquidate il risarcimento è dovuto dal datore di lavoro (cfr. comma 7 art 10). Quindi il danno civilistico propriamente inteso può presentare delle differenze dei valori monetari rispetto all indennizzo dovuto in base all assicurazione obbligatoria: si pensi solo alla diversa valutazione del grado di invalidità determinato tra tabelle Inail e tabelle del Tribunale di Milano. L esonero cade nell ipotesi in cui l infortunio o la malattia professionale sia conseguenza di una condotta datoriale integrante gli estremi di una fattispecie di reato perseguibile d ufficio ed il datore di lavoro resti esposto all azione di regresso dell INAIL per le somme versate all assicurato sia all azione di risarcimento da parte del lavoratore limitatamente al ristoro del danno differenziale.

14 Accertamento tecnico e prova del danno L entità del danno biologico derivato non può essere oggetto di valutazione equitativa del giudice senza il previo accertamento medico legale (CTU). Anche in tema di responsabilità del datore di lavoro per infortuni e malattie professionali trova applicazione la definizione legislativa (art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000) del danno biologico quale "lesione della integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico legale", sicché la liquidazione equitativa di tale danno presuppone necessariamente l'accertamento medico legale della lesione subita dal lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che - in relazione a lavoratore sottoposto nello svolgimento delle mansioni ad "usura da stress psico-fisica" a causa dell'effettuazione di un numero rilevante e continuativo di ore di lavoro straordinario - aveva liquidato il danno biologico in via equitativa in misura pari al 15% delle retribuzioni percepite nell'arco temporale interessato, senza avere previamente fatto ricorso a consulenza tecnica medico legale). Cfr Cass. Sez. Lav nr dell

15 La prova dei danni jure proprio e la competenza a conoscere della domanda giudiziale: tribunale ordinario o tribunale del lavoro? Anche nell ipotesi di domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni non patrimoniali derivati jure proprio ai eredi prossimi congiunti ex art 2043, 2087, 2059 cod. civ. e 185 cp, è necessario allegare la prova del medesimo (es. danno biologico /psicologico, danno esistenziale) In materia di infortunio sul lavoro e malattie professionali, il risarcimento dei danni non patrimoniali, spettante ai prossimi congiunti del lavoratore deceduto a causa di patologie contratte sul luogo di lavoro (nella specie, mesotelioma pleurico), richiede la prova, secondo le regole generali, del danno dagli stessi sofferto, non essendo sufficiente allo scopo la produzione di certificazioni che documentano il rapporto con la vittima dell'illecito e non anche il danno sofferto in concreto dal congiunto. Cfr Cass. Sez. Lav nr dell La competenza a conoscere della domanda proposta dagli eredi jure proprio e/o jure hereditatis, è controversa in giurisprudenza: la Corte di Cassazione con giurisprudenza non recente (Cfr Cass. Sez. III nr. 6608; Cass. Sez. Lav nr ) ha ritenuto competente il Tribunale ordinario ritenendo che la causa petendi non risiedesse nel rapporto di lavoro, mera occasione per l insorgenza della responsabilità oggetto di accertamento. La giurisprudenza di merito, ed in particolare il Tribunale di Milano, risulta oggi orientata nel senso di ritenere in ogni caso competente il Giudice del Lavoro, sul presupposto che appartenga a quest ultimo ogni controversia in cui la pretesa fatta valere si colleghi direttamente al rapporto di lavoro, nel senso che questo, pur non costituendo la causa petendi di tale pretesa, si presenti come antecedente e presupposto necessario non meramente occasionale della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale.

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