Quadro E ONERI E SPESE

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1 Quadro E ONERI E SPESE ADEMPIMENTO NOVITÀ 2016 Il Quadro E del Mod. 730 deve essere utilizzato per riportare alcune tipologie di spese, sostenute nel 2015, che danno diritto a detrazioni d imposta o deduzioni dal reddito. - Per le spese di istruzione (Righi da E8 a E12) è riconosciuta la detrazione del 19% delle spese differenziate a seconda dei seguenti codici: - Codice 12 per le spese per la frequenza di scuole dell infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente; - Codice 13 per le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con Decreto del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca da emanarsi entro il 31 gennaio 2016; - per le spese funebri (Righi da E8 a E12, codice 14) è riconosciuta la detrazione del 19% delle spese sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a euro per ciascuna di esse; - per le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS (Righi da E8 a E12, codice 41) l importo massimo per fruire della detrazione del 26% passa da a euro; - viene introdotto il nuovo Rigo E33 per indicare le somme restituite al soggetto erogatore in periodi d imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione; - è prorogata la detrazione del 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio; - è prorogata la detrazione del 50% per le spese sostenute per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a euro; - è prorogata la detrazione del 65% per gli interventi relativi all adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità. - è prorogata la detrazione del 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici. INQUADRAMENTO GENERALE COME SI COMPILA Affinché una spesa o un onere sia deducibile occorre che vengano rispettate alcune condizioni, tra cui: - la fattispecie deve rientrare tra quelle previste dalla legge; infatti, esiste una elencazione tassativa delle spese detraibili o deducibili; - il contribuente deve avere effettivamente sostenuto la spesa nel corso dell anno d imposta, in applicazione del principio di cassa e questa deve essere rimasta a suo carico; - la spesa deve risultare da apposita documentazione (fattura, ricevuta, ecc.). - Sezione I - Righi da E1 a E12 - Spese per le quali è riconosciuta la detrazione d imposta del 19% o del 26%. - Sezione II - Righi da E21 a E33 - Spese e oneri deducibili dal reddito complessivo. - Sezione III-A - Righi da E41 a E44 - Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 36%, o del 41% o del 50% o del 65%. - Sezione III-B - Righi da E51 a E53 - Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36%/50%/65%. - Sezione III-C - Rigo E57-Spese per l arredo degli immobili ristrutturati (detrazione del 50%). - Sezione IV - Righi da E61 a E63 - Spese per interventi di risparmio energetico per i quali spetta la detrazione del 55% o del 65%. - Sezione V - Righi da E71 a E72 - Dati per fruire delle detrazioni d imposta per canoni di locazione. - Sezione VI - Righi da E81 a E83 - Dati per fruire di altre detrazioni d imposta. DICHIARAZIONI FISCALI

2 CASI PRATICI CASI PARTICOLARI RIFERIMENTI NORMATIVI - Rigo E1 - Spese sanitarie. - Rigo E2 - Spese sostenute da contribuenti per conto di soggetti non a carico. - Rigo E3 - Acquisto di un sussidio informatico per una persona con disabilità. - Rigo E4 - Acquisto di un veicolo nel Rigo E5 - Acquisto di un cane per non vedente nel Rigo E6 - Spese sanitarie sostenute nel Rigo E7 - Mutuo intestato ad un solo contribuente con interessi passivi superiori a euro. - Rigo E7 - Mutuo cointestato ad entrambi i coniugi per immobile cointestato. - Righi E8-E12 - Tasse scolastiche - Righi E8-E12 - Tasse universitarie. - Righi E8-E12 - Spese funebri sostenute in due diversi periodi d imposta. - Righi E8-E12 - Spese funebri sostenute per un conoscente - Righi E8-E12 - Spese per attività sportiva sostenute per due ragazzi. - Righi E8-E12 - Spese per intermediazione immobiliare. - Righi E8-E12 - Spese per canoni di locazione per studenti fuori sede. - Righi E8-E12 - Polizza sulla vita stipulata nel Righi E8-E12 - Polizza per il rischio di non autosufficienza stipulata nel Rigo E22 - Assegno corrisposto all ex coniuge. - Rigo E23 - Contributi versati per la colf. - Righi E41-E53 - Spese di ristrutturazione sostenute nel Righi E41-E53 - Spese di ristrutturazione iniziate in anni precedenti. - Rigo E57 - Spese per acquisto di mobili per immobile ristrutturato. - Righi E61-E63 - Spese per sostituzione di infissi sostenute nel Rigo E71 - Detrazione per inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale. - Rigo E1 - Contributi versati a casse ed enti aventi fine assistenziale. - Rigo E1 - Imposta di bollo su fatture relative a visite mediche. - Rigo E1 - Spese mediche del figlio non a carico rimborsate per intero da polizza assicurativa intestata al padre. - Rigo E7 - Abitazione principale del figlio. - Rigo E7 - Mutuo per abitazione principale in cui risiede la madre. - Rigo E7 - Eredi. - Rigo E7 - Ricoveri permanenti. - Rigo E7 - Garanzia ipotecaria. - Rigo E7 - Acquisto dell abitazione tramite asta giudiziaria con trasferimento - della residenza oltre l anno. - Rigo E7 - Mutuo intestato all impresa costruttrice. - Righi E8-E12 - Premi di assicurazione - Rapporti tre contraente, assicurato e beneficiario. - Rigo E21 - Contributo obbligatorio INAIL casalinghe. - Rigo E21 - Versamenti previdenziali non obbligatori. - Rigo E21 - Riscatto di laurea. - Rigo E71 - Detrazione per canoni di locazione. - Rigo E71 - Contratto di sublocazione. - Rigo E71 - Contratto di locazione intestato alla moglie a carico. TUIR, artt. 10, 15, 16, 16-bis ADEMPIMENTO Il Quadro E deve essere utilizzato per riportare alcune tipologie di spese, sostenute nel 2015, che danno diritto a detrazioni d imposta o deduzioni dal reddito. Per onere deducibile si intende un componente negativo che può essere portato a diretta riduzione del reddito complessivo percepito dal singolo contribuente. Le imposte dovute dal contribuente verranno, quindi, calcolate su di un reddito complessivo già ridotto dell ammontare degli oneri deducibili. Per onere detraibile si intende un componente negativo che può essere portato a diretta riduzione dell imposta calcolata sul reddito complessivo percepito dal contribuente. 364 DICHIARAZIONI FISCALI

3 A differenza dell onere deducibile, pertanto, le imposte verranno comunque calcolate su un reddito complessivo determinato senza tener conto degli oneri in esame. NOVITÀ 2016 Il Quadro E del Mod. 730/2016 contiene alcune novità e precisamente: Sez. I: per le spese di istruzione (Righi da E8 a E12) è riconosciuta la detrazione del 19% delle spese differenziate a seconda dei seguenti codici: - Codice 12 per le spese per la frequenza di scuole dell infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente; - Codice 13 per le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con Decreto del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca da emanarsi entro il 31 gennaio 2016; per le spese funebri (Righi da E8 a E12, codice 14) è riconosciuta la detrazione del 19% delle spese sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a euro per ciascuna di esse; per le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS (Righi da E8 a E12, codice 41) l importo massimo per fruire della detrazione del 26% passa da a euro. Sez. II: viene introdotto il nuovo Rigo E33 per indicare le somme restituite al soggetto erogatore in periodi d imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione. Sez. III: è prorogata la detrazione del 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio; è prorogata la detrazione del 50% per le spese sostenute per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a euro; è prorogata la detrazione del 65% per gli interventi relativi all adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità. Sez. IV: è prorogata la detrazione del 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici. INQUADRAMENTO GENERALE Affinché una spesa o un onere sia deducibile occorre che vengano rispettate alcune condizioni, tra cui è possibile evidenziare le seguenti: la fattispecie deve rientrare tra quelle previste dalla legge; infatti, esiste una elencazione tassativa delle spese detraibili o deducibili; il contribuente deve avere effettivamente sostenuto la spesa nel corso dell anno d imposta, in applicazione del principio di cassa e questa deve essere rimasta a suo carico. Su tale ultimo aspetto, come si dirà meglio in seguito, va ricordato che alcune spese possono essere deducibili anche se sostenute nell interesse di persone fiscalmente a carico del contribuente; la spesa deve risultare da apposita documentazione (fattura, ricevuta, ecc.). Relativamente al rispetto del principio di cassa è stato chiarito che, in caso di utilizzo della carta di credito per il pagamento degli oneri, ai fini della deducibilità rileva il momento in cui viene utilizzata la carta mentre non ha nessuna rilevanza il momento, diverso e successivo, in cui avviene l effettivo addebito sul conto corrente del titolare della carta, momento che può anche collocarsi nel periodo d imposta successivo (risoluzione 23 aprile 2007, n. 77/E). DICHIARAZIONI FISCALI

4 SPESE SOSTENUTE PER PERSONE FISCALMENTE A CARICO - REGOLE Spese sostenute a favore di persone fiscalmente a carico di più soggetti (ad esempio, per il figlio a carico di entrambi i genitori) Spesa sostenuta per i figli Documento che comprova la spesa intestato al figlio Volontà di ripartire le spese in misura diversa dal 50% Uno dei due coniugi fiscalmente a carico dell altro Spese sostenute per soggetti non a carico (ad eccezione delle spese sanitarie sostenute per familiari affetti da gravi patologie e delle spese mediche e di assistenza specifica per portatori di handicap) L onere va ripartito in proporzione alla quota effettivamente sostenuta La deduzione/detrazione spetta, ove possibile, al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa Le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute Nel documento che comprova la spesa occorre annotare la percentuale di ripartizione Il coniuge non a carico può considerare l intero ammontare della spesa Non sono deducibili né per la persona che ha sostenuto l onere né per quella che ha beneficiato della prestazione Gli eredi hanno diritto alla detrazione d imposta oppure alla deduzione per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso. I familiari cui si fa riferimento sono i seguenti: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli naturali riconosciuti, adottivi, affiliati a affidati, indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito. Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell Autorità giudiziaria: il coniuge legalmente ed effettivamente separato; i discendenti dei figli; i genitori, compresi i genitori naturali e quelli adottivi; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle, anche unilaterali; i nonni e le norme, compresi quelli naturali. Nel caso di figlio a carico della madre, successivamente sposata con un soggetto diverso dal padre naturale del figlio, in assenza di un provvedimento per il riconoscimento, la detrazione spetta esclusivamente alla madre anche se questa non può fruirne per incapienza dell imposta (circolare 4 aprile 2008, n. 34/E). SPESE SOSTENUTE DAL CONTRIBUENTE NELL INTERESSE DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO Sono detraibili, anche se sostenute nell interesse dei familiari fiscalmente a carico, le seguenti spese: spese sanitarie; spese per i mezzi necessari per l accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili; spese per l acquisto e la riparazione di veicoli per disabili; spese per l acquisto di cani guida; premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000 e sul rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%, non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dal 1 gennaio 2001; 366 DICHIARAZIONI FISCALI

5 premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana; spese per l istruzione secondaria e universitaria; spese sostenute per gli addetti all assistenza personale nell interesse del contribuente o di altri familiari non autosufficienti; spese per attività sportive praticate da ragazzi; spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede; spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli; contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico, il quale non ha iniziato ancora l attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. Invece, per quanto riguarda gli oneri deducibili, il contribuente può dedurre, anche se sostenuti per familiari fiscalmente a carico: i contributi previdenziali ed assistenziali; gli oneri di previdenza complementare e i contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, per la quota non detratta dal familiare stesso. In tutti questi casi, la detrazione o la deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia (quest ultime, invece, sono attribuite interamente ad un altro soggetto). SPESE SOSTENUTE DAL CONTRIBUENTE NELL INTERESSE DEI FAMILIARI FISCALMENTE NON A CARICO Sono, inoltre, detraibili/deducibili, le seguenti spese anche se sostenute per familiari non a carico: spese sanitarie sostenute nell interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell imposta da questi ultimi dovuta; spese funebri; spese mediche e di assistenza specifica di portatori di handicap. SOCI DI SOCIETÀ SEMPLICE In base a quanto disposto dall art. 15, comma 3 e dall art. 10, comma 3, TUIR, i soci di società semplice hanno diritto di detrarre dal reddito o dedurre dall imposta personale gli oneri di seguito indicati, nella stessa misura con la quale partecipano al reddito della società. I soci di società semplice hanno diritto di dedurre dal reddito o detrarre dall imposta personale alcuni oneri, nella stessa misura con la quale partecipano al reddito della società. ESEMPIO DI CALCOLO DELLE SPESE DETRAIBILI IN CASO DI SOCIETÀ SEMPLICE Si consideri il caso di una società semplice ALFA costituita dai seguenti soci: socio X al 30%; socio Y al 20%; socio Z al 50%. Nel corso del 2014 la società ALFA sostiene spese per il recupero del patrimonio edilizio per euro. Nel Quadro E, Sezione III-A, i singoli soci indicheranno la parte di spesa rapportata alla loro quota di partecipazione nella società ALFA. In particolare: il socio X indicherà euro; il socio Z indicherà euro; il socio K indicherà euro. DICHIARAZIONI FISCALI

6 COME SI COMPILA Sulla base di quanto detto in precedenza, il Quadro E del Mod. 730/2016 si compone di 6 Sezioni: Sezione Righi Cosa va indicato I Da E1 a E12 Spese per le quali è riconosciuta la detrazione d imposta del 19% o del 26% II Da E21 a E33 Spese e oneri deducibili dal reddito complessivo III-A Da E41 a E44 Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 36%, o del 41% o del 50% o del 65% III-B Da E51 a E53 Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36%/50%/65% III-C E57 Spese per l arredo degli immobili ristrutturati (detrazione del 50%) IV Da E61 a E63 Spese per interventi di risparmio energetico per i quali spetta la detrazione del 55% o del 65% V Da E71 a E72 Dati per fruire delle detrazioni d imposta per canoni di locazione VI Da E81 a E83 Dati per fruire di altre detrazioni d imposta Le spese che danno diritto ad una detrazione d imposta sono le seguenti: TAVOLE DI SINTESI - SPESE DETRAIBILI E DEDUCIBILI Tipologia Righi Detrazione Spese sanitarie E1 19% Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti E2 19% Spese sanitarie per disabili E3 19% Spese veicoli per disabili E4 19% Spese per l acquisto di cani guida E5 19% Spese sanitarie rateizzate in precedenza E6 19% Interessi per mutui ipotecari per l acquisto dell abitazione principale E7 19% Interessi per prestiti di mutui agrari E8-E12 19% Spese di istruzione E8-E12 19% Spese funebri E8-E12 19% Spese per addetti all assistenza personale E8-E12 19% Spese per attività sportive praticate da ragazzi E8-E12 19% Spese per intermediazione immobiliare E8-E12 19% Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede E8-E12 19% Erogazioni liberali in denaro in favore delle ONLUS E8-E12 26% Erogazioni liberali in denaro in favore dei movimenti e partiti politici E8-E12 26% Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni E8-E12 19% Assicurazioni per rischi di non autosufficienza E8-E12 19% 368 DICHIARAZIONI FISCALI

7 Tipologia Righi Detrazione Altre spese E8-E12 19% Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio E41-E44 E51-E53 36% o 41% o 50% o 65% Spese per l arredo degli immobili ristrutturati E57 50% Spese per interventi di risparmio energetico E61-E63 55% o 65% Spese per canoni di locazione E71-E72 Varie Altre detrazioni E81-E83 Varie Invece, gli oneri deducibili dal reddito complessivo sono i seguenti: Tipologia Contributi previdenziali ed assistenziali Assegno al coniuge Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose Spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap Altri oneri deducibili Contributi per la previdenza complementare Spese per l acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione Restituzione somme al soggetto erogatore Righi E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27-E31 E32 E33 SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D IMPOSTA DEL 19% O 26% RIGHI E1-E3 - SPESE SANITARIE Vanno dichiarate, nei Righi E1 a E3 una serie di spese sanitarie detraibili sostenute nel 2015, senza alcun abbattimento. Invece, nel Rigo E4 vanno indicate le spese sostenute per l acquisto di veicoli per disabili. Le spese detraibili sono molteplici e le regole per la detrazione variano da caso a caso (una elencazione sintetica delle spese sanitarie detraibili è presente nell appendice delle istruzioni di compilazione del Mod.). Volendo sintetizzare, per applicare la detrazione del 19% occorre distinguere tra: Tipo di spesa Limite (**) Modalità operative La detrazione si applica sugli importi eccedenti 129,11 euro Spese sostenute dal contribuente nell interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico per: prestazioni chirurgiche; analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; prestazioni specialistiche; acquisto o affitto di protesi sanitarie; prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica); ricoveri collegati ad una operazione chirurgica o degenze. In caso di ri- Le spese sanitarie relative all acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. scontrino parlante ) in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il Codice fiscale del destinatario (per maggiori dettagli cfr. tabella che segue) DICHIARAZIONI FISCALI

8 Tipo di spesa Limite (**) Modalità operative covero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall Istituto; acquisto di medicinali; spese relative all acquisto o all affitto di attrezzature sanitarie (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna); spese relative al trapianto di organi; importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell ambito del Servizio sanitario nazionale; assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.); prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all assistenza diretta della persona; prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale; prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale Spese sanitarie sostenute per familiari non a carico, affetti da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, la cui detrazione non ha trovato capienza nell imposta lorda da questi dovuta Spese sanitarie, sostenute dal contribuente nell interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico, per disabili: spese per mezzi necessari all accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di disabili, per le quali spetta la detrazione sull intero importo; Sono tali, ad esempio, le spese so- L ammontare massimo delle spese su cui calcolare la detrazione è complessivamente di euro 6.197,48; l importo di tali spese deve essere ridotto della franchigia di euro 129,11, anche se la stessa è stata già applicata dal familiare L importo delle spese si ottiene dividendo per 0,19 la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell imposta del familiare Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come definito dall art. 3, comma 3, Legge n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione. La gravità dell handicap deve 370 DICHIARAZIONI FISCALI

9 Tipo di spesa Limite (**) Modalità operative essere certificata con verbale dalla commissione per l accertamento dell handicap di cui all art. 4 della Legge n. 104 del Per i soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l indennità di accompagnamento è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l accertamento dell invalidità civile, mentre per la certificazione dell handicap è sufficiente un certificato emesso da una commissione medica pubblica (commissione per il stenute per: - l acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale; - le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza del soggetto disabile (spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11; - l acquisto di arti artificiali per la deambulazione; - la trasformazione dell ascensore adattato al contenimento della carrozzella (*); - la costruzione di rampe per l eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (*); - l installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per disabili (*); spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l autosufficienza e le possibilità d integrazione dei disabili riconosciuti tali ai sensi dell art. 3 Legge n. 104/1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico Spese, sostenute dal contribuente nell interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico per l acquisto e la riparazione di veicoli per disabili, e precisamente: di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei disabili; di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni La detrazione, nei limiti di spesa di euro ,99, spetta per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo) a condizione che lo stesso venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del disabile. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, da euro ,99, si sottrae l eventuale rimborso dell assicurazione riconoscimento dell invalidità civile, di guerra, ecc.) purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall acquisto è dovuta la differenza tra l imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell agevolazione e quella risultante dall applicazione dell agevolazione, a meno che tale trasferimento sia avvenuto in seguito ad un mutamento dell handicap che comporti per il disabile la necessità di acquistare un nuovo veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti. DICHIARAZIONI FISCALI

10 Tipo di spesa Limite (**) Modalità operative La detrazione si può dividere in quattro rate dello stesso importo Note: (*) Si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41% o del 36% o del 50% per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche. (**) La franchigia di 129,11 euro viene scomputata dal soggetto che presta assistenza fiscale prima di calcolare la detrazione spettante. Pertanto il contribuente è tenuto ad indicare nel Mod. 730 l intero importo delle spese per le quali chiede la detrazione. COME DOCUMENTARE LE SPESE SANITARIE Spese relative all acquisto di medicinali Spese relative all acquisto di protesi La detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. scontrino parlante ) in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario. In particolare la qualità (denominazione) del farmaco potrà essere indicata con il numero di autorizzazione all immissione in commercio (Codice AIC) anziché con la denominazione specifica del medicinale. Sempre in tema di certificazione degli acquisti di medicinali, con la risoluzione 17 febbraio 2010, n. 10/E è stato ribadito che: non è più necessario conservare la prescrizione medica; per l indicazione della natura è sufficiente che il documento di spesa rechi la dizione generica di farmaco o di medicinale oppure la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci, quali, ad esempio, la dicitura omeopatico, ticket, ovvero sigle SOP (senza obbligo di prescrizione) e OTC (medicinali da banco); per le preparazioni galeniche, l indicazione della natura del prodotto venduto può essere del tipo farmaco o di medicinale e la qualità dello stesso può essere indicata con la dizione preparazione galenica ; le abbreviazioni med. o f.co. equivalgono alla menzione per esteso dei termini medicinale e farmaco. Inoltre, con la circolare 13 maggio 2011, n. 20/E è stato chiarito che la generica dicitura dispositivo medico sullo scontrino fiscale non consente la detrazione della relativa spesa. Comunque, per i dispositivi medici il contribuente ha diritto alla detrazione qualora: dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico; è in grado di comprovare per ciascuna tipologia di prodotto per il quale si chiede la detrazione che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle Direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE; per i dispositivi medici compresi nell elenco, ovviamente, il contribuente non ha necessità di verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE Oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, è necessaria anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall esercente l arte ausiliaria, il medesimo deve attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli Uffici, un autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (da conservare unitamente alle predette fat- 372 DICHIARAZIONI FISCALI

11 Spese relative all acquisto di sussidi tecnici e informatici ture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici dell Agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi Oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto disabile ai sensi dell art. 3 Legge n. 104/1992 SPESE MEDICHE ALL ESTERO Le spese mediche sostenute all estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata. Con la circolare 4 aprile 2008, n. 34/E è stato chiarito che dalla documentazione attestante le spese sanitarie sostenute all estero si devono poter ricavare le stesse informazioni ricavabili da quelle sostenute in Italia (quindi, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati e codice fiscale del destinatario). Se tali informazioni mancano, si potrà indicare il codice fiscale a mano, mentre le altre informazioni devono risultare da una documentazione rilasciata dal farmacista. Le spese relative al trasferimento e al soggiorno all estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie. In merito alla documentazione si precisa che, qualora la stessa sia redatta in lingua originale, è necessario allegare una traduzione in italiano. In caso di documentazione in inglese, francese, tedesco e spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e dallo stesso sottoscritta; diversamente, se la documentazione è redatta in un altra lingua, la stessa va corredata da una traduzione giurata. Per i contribuenti aventi domicilio in Val d Aosta e nella Provincia di Bolzano, non è necessaria la traduzione qualora la documentazione sia scritta in francese o in tedesco. VALUTA ESTERA Nel caso di spese sostenute in valuta estera il cambio di conversione è dato, se il contribuente è in grado di provarlo, da quello effettivamente applicato per il pagamento della spesa; in caso contrario il contribuente dovrà applicare il tasso ufficiale di cambio nel mese in cui la spese è stata sostenuta. RIMBORSO DA PARTE DI TERZI Non vanno indicate, tra le spese mediche detraibili, le spese sostenute nel 2015 che hanno dato luogo nello stesso anno ad un rimborso da parte di terzi. In particolare, non possono essere indicate nella dichiarazione se: le spese, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, sono risarcite dal danneggiante o da terzi per suo conto; le spese sanitarie sono rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale che non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro. L importo dei contributi è segnalato al punto 441 della Certificazione Unica (Mod. CU); se nel punto 442 del Mod. CU viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al limite di 3.615,20 euro, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota. DICHIARAZIONI FISCALI

12 ESEMPI DI DETRAIBILITÀ DI SPESE OGGETTO DI RIMBORSO Esempio n. 1 Contributo versato 3.615,20 euro Spese sostenute 3.098,74 euro Rimborsate 2.065,83 euro Il contribuente potrà indicare al Rigo E1 l importo di 1.032,91 euro [3.098, ,83]. Esempio n. 2 Contributo versato euro Spese sostenute 3.098,74 euro Rimborsate 2.065,83 euro Quota spese rimborsate detraibili = (contributo versato ,20)/contributo versato = 2.384,80/6.000= 39,75% Il contribuente potrà indicare al Rigo E1 l importo di 1.854,08 euro, dato da: (3.098, ,83) + (2.065,83 x 39,75%) = 1.032, ,17 = 1.854,08 Il contribuente, inoltre, dovrà dichiarare un reddito superiore di 2.384,80 euro [ ,20], pari al 39,75% del contributo versato. SPESE A CARICO DEL CONTRIBUENTE Si considerano, invece, rimaste a carico del contribuente le spese sanitarie sostenute nel 2015 che: sono state rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente, per i quali non spetta la detrazione del 19%; sono state rimborsate a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d imposta o pagate direttamente dal contribuente con o senza trattenuta a carico del dipendente. L esistenza dei premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per tali assicurazioni risulta al punto 444 della Certificazione Unica (Mod. CU). FRANCHIGIA DI 129,11 EURO Le spese sanitarie indicate nei Righi E1 e E2 del Mod. 730 concorrono alla determinazione della detrazione del 19% solo per l importo che eccede 129,11 euro. La franchigia viene applicata dal soggetto che presta assistenza fiscale (quindi il contribuente nei suddetti Righi indica l importo totale delle spese) che, operativamente, utilizza tale importo nel seguente ordine: nella Colonna 2 del Rigo E1; nel Rigo E2; nella Colonna 1 del Rigo E1. RATEIZZAZIONE SPESE SANITARIE Le detrazioni indicate nei Righi E1, E2 ed E3 possono essere ripartite in quattro quote annuali di pari importo se l ammontare complessivo delle spese sostenute nell anno è superiore a ,71 euro (am- 374 DICHIARAZIONI FISCALI

13 montare che prescinde dalla considerazione della franchigia di 129,11 euro - vedi circolare 3 gennaio 2001, n. 1/E). In tal caso va barrata l apposita casella presente in corrispondenza dei suddetti Righi. L importo totale delle spese sanitarie rateizzate (somma Righi E1, E2 ed E3 al netto della franchigia di 129 euro) deve essere riportato nel Rigo 136 del Mod In tal modo, il contribuente, anno per anno ha a disposizione il dato da riportare nel Rigo E6 della dichiarazione seguente (infatti, i contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni hanno richiesto la rateizzazione delle spese sanitarie devono compilare tale Rigo E6). Inoltre: la scelta della rateazione è irrevocabile; va effettuata con riferimento all anno in cui le spese sono state sostenute. CONTRIBUTI SANITARI I contributi sanitari che il contribuente riceve da parte di un ente costituiscono ipotesi di rimborso di spese sanitarie. Di conseguenza le spese mediche sostenute dal contribuente e poi rimborsate dall ente, sono deducibili ai fini IRPEF solo per la quota rimasta effettivamente a carico del contribuente (R.M. 30 maggio 1995, n. 154/E). CONTRIBUTI AL FASI Il trattamento tributario delle spese sanitarie che hanno dato luogo al rimborso, a fronte dei contributi versati al FASI, è diverso a seconda che i contributi stessi siano versati a favore di dirigenti in servizio oppure in pensione. In particolare, per i dirigenti in servizio, le spese sanitarie sostenute, che hanno dato luogo al rimborso a fronte dei contributi versati al FASI, esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, non possono essere detratte dall imposta dovuta dal contribuente ai sensi del richiamato art. 15 TUIR. Al contrario, i contributi erogati dai dirigenti in pensione o in loro favore, per i quali non è consentita alcuna deduzione, non precludono la detrazione delle spese mediche dagli stessi sostenute (per la parte che eccede i 129,11 euro), anche se le stesse sono rimborsate dal FASI (risoluzione n. 78/E del 28 maggio 2004). Va anche ricordato che, con la circolare 23 aprile 2000, n. 21/E è stato chiarito che qualora il FASI rimborsi al dirigente in pensione anche le spese mediche sostenute dal familiare non a carico, tali spese sono detraibili da parte dello stesso contribuente che le ha sostenute. RIGO E1 - SPESE SANITARIE Vanno dichiarate nel Rigo E1 le spese sanitarie detraibili nella misura del 19%, sostenute nel 2015, senza alcun abbattimento. Tra le altre, rientrano in tale Rigo le seguenti spese: prestazioni chirurgiche; analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; prestazioni specialistiche; acquisto o affitto di protesi sanitarie; prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica); ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall Istituto; acquisto di medicinali; spese relative al trapianto di organi; DICHIARAZIONI FISCALI

14 importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell ambito del Servizio sanitario nazionale. CASI RISOLTI (PRASSI AGENZIA DELLE ENTRATE) Tipologia di spese Prestazioni eseguite da dietisti e chiropratici Prestazioni sanitarie rese dal podologo, dal fisioterapista e dal logopedista Ausili per incontinenti (esempio, pannoloni) Materassi Macchinari per magnetoterapia e fisiokinesiterapia Parrucche Integratori alimentari Parafarmaci Spese sostenute per conservare le cellule staminali del cordone ombelicale per uso futuro proprio Spese sostenute per l affitto di apparecchiature sanitarie Prestazioni professionali di psicologi e psicoterapeuti Spese specialistiche Detraibilità SI. Però, se le prestazioni sanitarie sono rese da soggetti diversi dai medici, la detrazione è ammissibile solo a condizione che le prestazioni stesse, oltre ad essere collegate alla cura di una patologia, siano rese da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria (circolare 23 aprile 2010, n. 21/E, punto 4.6). SI, purché siano state prescritte da un medico (circolare 1 luglio 2010, n. 39/E). SI. Per documentare la spesa è necessario lo scontrino fiscale emesso dal rivenditore commerciale, che deve necessariamente contenere la descrizione del prodotto acquistato, e in ogni caso, in alternativa, la prescrizione del medico oppure un autocertificazione attestante la necessità per la quale è stato acquistato l ausilio (circolare 18 maggio 2006, n. 17/E). SI, ma solo per l acquisto di materassi che presentino le caratteristiche tipologiche individuate dal D.M. n. 332/1999 come idonee a consentire la riconduzione alla categoria dei materassi antidecubito (risoluzione 26 gennaio 2007, n. 11/E). SI, se rientrano nella classificazione nazionale dei dispositivi medici (risoluzione 29 settembre 2009, n. 253/E). SI, se servono a sopperire un danno estetico conseguente ad una patologia (ad esempio in caso di cure chemioterapiche) e ad alleviare una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni di vita quotidiana (risoluzione 16 febbraio 2010, n. 9/E). NO, anche se assunti a scopo terapeutico su prescrizione di un medico specialista (risoluzione 20 giugno 2008, n. 256/E). NO (risoluzione 22 ottobre 2008, n. 396/E). NO (risoluzione 12 giugno 2009, n. 155/E). SI, sono detraibili le spese sostenute per l affitto di apparecchiature sanitarie quali macchie per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna (circolare 1 giugno 1999, n. 122/E). SI, sono equiparabili alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica: pertanto è possibile ammettere alla detrazione per spese mediche le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica (circolare 13 maggio 2011, n. 20/E). SI. Rientrano tra le spese specialistiche anche l anestesia epidurale, l inseminazione artificiale, l amniocentesi, la villocentesi e altre analisi di diagnosi prenatale (C.M. 3 maggio 1996, n. 108/E). 376 DICHIARAZIONI FISCALI

15 Tipologia di spese Perizie medico legali Acquisto di occhiali Acquisto dispositivi medici presso erboristerie Spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel D.M. 29 marzo 2001, anche senza una specifica prescrizione medica Spesa per l iscrizione ad una palestra Acquisto di una macchina a ultrasuoni Detraibilità SI. Le spese mediche sostenute per perizie medico-legali sono detraibili (C.M. 12 maggio 2000, n. 95). SI. Con particolare riferimento al caso della detrazione di spese sostenute per l acquisto di occhiali certificate dall emissione da parte dell ottico del solo scontrino fiscale, con la circolare n. 95/E del 12 maggio 2000, è stato sostenuto che detta spesa deve essere documentata oltre che dallo scontrino fiscale anche da un attestazione dell ottico dalla quale risulti che l acquisto della protesi è necessaria a sopperire ad una patologia della vista del contribuente o dei suoi familiari a carico, esplicitamente escludendo la possibilità dei ricorrere ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per giustificare l acquisto. Nello stesso senso si è espressa la circolare n. 55/E del 14 giugno SI. È possibile beneficiare della detrazione d imposta anche in relazione ai dispositivi medici acquistati presso le erboristerie, purché risultino soddisfatte le condizioni indicate nella circolare n. 20/E del 2011 (circolare 1 giugno 2012, n. 19/E). SI. Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dovranno risultare la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa (circolare 1 giugno 2012, n. 19/E). NO. Non può essere qualificata spesa sanitaria ai fini della fruizione delle detrazioni IRPEF, anche se accompagnata da un certificato medico che prescriva una specifica attività motoria; detta attività, infatti, anche se svolta a scopo di prevenzione o terapeutico, va inquadrata in un generico ambito salutistico di cura del corpo e non può essere riconducibile a un trattamento sanitario qualificato (circolare 1 giugno 2012, n. 19/E). SI. Però, non rientrando la stessa nell elenco dei dispositivi medici di uso più comune allegato alla circolare n. 20/E/2011, il contribuente ha diritto alla detrazione qualora: - dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico; - sia in grado di comprovare che il dispositivo medico sia contrassegnato dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle Direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE. Il soggetto che vende il dispositivo medico può assumere su di sé l onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino fiscale/fattura con la dicitura prodotto con marcatura CE, con l indicazione del numero della Direttiva comunitaria di riferimento per i dispositivi medici diversi da quelli di uso comune elencati in allegato alla citata circolare n. 20/E del Il contribuente, in possesso del documento di spesa con le suddette indicazioni, non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle Direttive europee del dispositivo medico acquistato (circolare 1 giugno 2012, n. 19/E). DICHIARAZIONI FISCALI

16 Tipologia di spese Prestazioni rese dagli osteopati Spese sostenute per visite nutrizionali eseguite da biologi con conseguente rilascio di diete alimentari personalizzate Spese massofisioterapista Spese per odontoiatria Spese per crioconservazione Trattamenti di mesoterapia, ozonoterapia Detraibilità NO. Sono invece detraibili le spese per prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie (circolare 21 maggio 2014, n. 11/E). SI. Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal biologo dovranno risultare la specifica attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa, mentre non è necessaria la prescrizione medica (cfr. circolare n. 19/E/2012, par. 2.2). La non necessità della prescrizione medica va correttamente vista nell ottica della semplificazione degli adempimenti fiscali per i contribuenti, e non implica, né sul piano normativo, né sul piano del concreto esercizio delle professioni sanitarie, alcuna legittimazione allo svolgimento di attività sanitarie in difformità dalle disposizioni legislative e regolamentari che le disciplina (circolare 21 maggio 2014, n. 11/E). SI. Considerata l equipollenza del diploma di massofisioterapista con formazione triennale, conseguito entro il 17 marzo 1999, al titolo universitario abilitante all esercizio della professione sanitaria di fisioterapista, le prestazioni rese dai massofisioterapisti in possesso del suddetto diploma possono essere ammesse in detrazione dall IRPEF anche senza una specifica prescrizione medica. Ai fini della detrazione, nel documento di certificazione del corrispettivo il massofisioterapista dovrà attestare il possesso del diploma di massofisioterapista con formazione triennale conseguito entro il 17 marzo 1999, nonché descrivere la prestazione resa (circolare 24 aprile 2015, n. 17/E). SI. Al fine del riconoscimento della detrazione IRPEF è sufficiente che dalla descrizione nella fattura della prestazione resa si evinca in modo univoco la natura sanitaria della prestazione stessa, così da escludere quelle meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario. L indicazione riportata nella fattura di ciclo di cure mediche odontoiatriche specialistiche consente, al ricorrere degli altri requisiti, di fruire della detrazione di cui alla lett. c) del comma 1 dell art. 15 del TUIR. Qualora la descrizione della prestazione non soddisfi tale requisito, il contribuente dovrà necessariamente rivolgersi al professionista che ha emesso la fattura chiedendo l integrazione della stessa (circolare 24 aprile 2015, n. 17/E). SI. Le spese per prestazioni di crioconservazione di ovociti rientrano tra le spese sanitarie detraibili ai sensi dell art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR. Per poter fruire della detrazione è necessario che dalla fattura del centro presso cui è eseguita la prestazione sanitaria, rientrante fra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita, risulti la descrizione della prestazione stessa (circolare 24 aprile 2015, n. 17/E). SI. Sempre che siano effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto ascrivibili a trattamenti di natura sanitaria, sono ammesse in detrazione. Ai fini della detraibilità occorre che le predette spese siano correlate ad una prescrizione medica, idonea a dimostrare il 378 DICHIARAZIONI FISCALI

17 Tipologia di spese Trattamenti di haloterapia o Grotte di sale Spese per Pedagogista Spese per dermopigmentazione Spese per crioconservazione embrioni e ovociti Detraibilità necessario collegamento della prestazione resa con la cura di una patologia (circolare 2 marzo 2016, n. 3/E). NO. Il Ministero della salute sta svolgendo approfondimenti sulla riconducibilità di tale tipo di trattamento all ambito delle procedure sanitarie. Pertanto, le relative spese non sono allo stato detraibili (circolare 2 marzo 2016, n. 3/E). NO. secondo il Ministero della salute, a differenza dell Educatore professionale (classe L/SNT2), il Pedagogista, il cui titolo è equipollente alla Laurea in Scienze dell Educazione L/19 operando nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali, non può essere considerato una professione sanitaria (circolare 2 marzo 2016, n. 3/E). SI. Le spese relative alle prestazioni di dermopigmentazione delle ciglia e delle sopracciglia, effettuate per sopperire ai danni estetici provocati dall alopecia universale, possano rientrare tra le spese sanitarie detraibili (art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR). Ai fini della detraibilità occorre: - il contribuente possieda una certificazione medica che attesti che l intervento di dermopigmentazione è finalizzato a correggere l effetto anche secondario della patologia sofferta; - la fattura relativa alla prestazione sia rilasciata da una struttura sanitaria autorizzata e dalla stessa o da altra documentazione risulti che la prestazione è resa per mezzo di personale medico una prescrizione medica, idonea a dimostrare il necessario collegamento della prestazione resa con la cura di una patologia (circolare 6 maggio 2016, n. 18/E). SI. Riguardo alle spese sostenute per la crioconservazione degli embrioni, il Ministero della salute ha riconosciuto la loro natura sanitaria ove ricorrano nell ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita con finalità di cura o di preservazione della fertilità dell individuo, maschio o femmina, e in tutti i casi in cui vi sia un rischio importante di perderla: patologie tumorali, chemioterapia e radioterapia, patologie immuni, urologiche e ginecologiche. Di conseguenza, per l Agenzia, nelle ipotesi sopra indicate, le spese per prestazioni di crioconservazione degli embrioni rientrano tra le spese sanitarie detraibili. Per poter fruire della detrazione, è necessario che la prestazione sia documentata dalla fattura emessa da un centro rientrante fra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita. Se si tratta di spese sostenute all estero (anche per la crioconservazione degli ovociti) è possibile fruire della detrazione se tali spese sono: - eseguite per le finalità consentite in Italia; - attestate da una struttura estera specificamente autorizzata ovvero da un medico specializzato italiano. Nel caso in cui la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta (circolare 6 maggio 2016, n. 18/E). DICHIARAZIONI FISCALI

18 Tipologia di spese Spese per Intervento all estero in ambito della procreazione medicalmente assistita Detraibilità SI. E possibile detrarre le spese relative al trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI), nell ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita (PMA), effettuato all estero. La documentazione da presentare per la detrazione delle spese sostenute deve essere rilasciata da una struttura di procreazione medicalmente assistita autorizzata dall Autorità competente del Paese estero secondo le normative vigenti. Dalla stessa documentazione, ovvero da dichiarazione di un medico specializzato italiano, dovrà risultare che la prestazione è conforme ai trattamenti consentiti dalla normativa italiana (circolare 6 maggio 2016, n. 18/E). LIMITI ALLA DETRAZIONE Le spese da indicare nel Rigo E1 non hanno alcun limite di detraibilità. È solo prevista una franchigia pari a 129,11 euro che, però, va scomputata dal soggetto che presta assistenza fiscale prima di calcolare la detrazione spettante. Pertanto, nel Rigo E1 va indicato l importo totale delle spese sostenute. Nel Rigo E1, Colonna 2 possono essere indicate le spese sanitarie sostenute dal contribuente sia per conto proprio che per conto dei familiari fiscalmente a suo carico. ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESE DETRAIBILI Tipologia di spese Spese per patologie esenti Prestazioni specialistiche Detraibilità e modalità di compilazione del Rigo E1 Se per una parte delle spese sanitarie, il contribuente si è rivolto a strutture che richiedono il pagamento delle prestazioni sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica (ad esempio, spese per prestazioni in cliniche private), è possibile che la detrazione non trovi capienza nell imposta dovuta: pertanto, l importo va indicato in Colonna 1. Qualora tali spese siano indicate nella Colonna 1, non possono essere comprese tra quelle indicate in Colonna 2. L elenco completo delle malattie e condizioni patologiche che danno diritto all esenzione del ticket è consultabile nella banca dati del ministero della Salute disponibile sul sito Nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione del Mod. 730/3 sarà riportato l ammontare delle spese la cui detrazione non ha trovato capienza nell imposta dovuta in modo da consentire al familiare che le ha sostenute di fruire della restante quota di detrazione. Per prestazioni specialistiche si intendono quelle rese da un medico specialista nella particolare branca in cui ha svolto la prestazione. Le prestazioni odontoiatriche sono detraibili solo se rese da esercenti la professione di odontoiatria (medico dentista). 380 DICHIARAZIONI FISCALI

19 Tipologia di spese Protesi sanitarie Detraibilità e modalità di compilazione del Rigo E1 Si considerano protesi sanitarie non solo le sostituzioni di un organo naturale o di parti dello stesso, ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità. Per l integrale detraibilità delle spese in questione è necessario che alla documentazione della spesa (fattura/ricevuta fiscale) sia allegata anche la prescrizione del medico curante. In alternativa alla prescrizione medica il contribuente può rendere, a richiesta degli Uffici, un autocertificazione al fine di attestare la necessità e la causa per la quale è stata acquistata la protesi. Ad esempio, rientrano tra le protesi: protesi dentarie e apparecchi ortodontici; apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali); lenti a contatto (compreso il liquido) e occhiali da vista; apparecchi auditivi; arti artificiali e apparecchi ortopedici (cinture medico chirurgiche, scarpe e tacchi ortopedici ecc.); protesi fonetiche; stimolatori e altre protesi cardiache e vascolari; stampelle, bastoni canadesi, ecc. (anche se presi in affitto); siringhe e relativi aghi. In merito alle protesi di cui sopra si precisa che sono indetraibili le spese sostenute per l impiego di metalli preziosi nella montatura degli occhiali da vista e nella costruzione di apparecchi acustici. COMPILAZIONE DEL RIGO E1 Nella Colonna 2 del Rigo E1 vanno indicate le spese sanitarie sostenute nel 2015 per il loro intero ammontare (senza dunque la franchigia di 129 euro). Nella Colonna 1 va invece indicata la quota di spesa sostenuta dai familiari a proprio favore in relazione alle patologie esenti. L importo indicato nella Colonna 1 non deve essere compreso nella Colonna 2. Inoltre, la casella in comune con i Righi E1, E2 ed E3 va barrata se il contribuente decide di rateizzare la detrazione spettante nel caso di spese sanitarie superiori a ,71 euro. L importo da indicare nel Rigo E1, Colonna 2, deve comprendere le spese sanitarie indicate nella Sezione Oneri detraibili, punti 341, 343, 345, 347, 349 o 351 della Certificazione Unica con il codice onere 1. Spese sanitarie sostenute nel 2015 Spese per patologie esenti sostenute da familiare Barrare se si intende rateizzare le spese DICHIARAZIONI FISCALI

20 Per un dettaglio sulle spese sanitarie per patologie esenti vedi paragrafo seguente, mentre sulla rateizzazione delle spese sanitarie superiori a ,71 euro vedi paragrafo Spese sanitarie - regole generali. RIGO E2 - SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI Nel Rigo E2 vanno indicate alcune tipologie di spese sanitarie sostenute nell interesse di familiari non a carico. Più in dettaglio, è possibile detrarre le spese sanitarie sostenute direttamente dal contribuente per conto di familiari non a carico, sempre che: il familiare non abbia redditi superiori a 2.840,51 euro (nell importo deve essere compreso anche l eventuale reddito soggetto alla cedolare secca sulle locazioni); la detrazione si riferisca solo alla quota che eccede l imposta lorda del familiare non a carico (quota che altrimenti si perderebbe). In tal caso nel Rigo E1 della propria dichiarazione, il contribuente non a carico (malato) deve indicare la quota di spese per patologie esenti sostenute per suo conto da altri familiari. Tali spese non devono essere ricomprese nelle altre spese sostenute direttamente dal contribuente e riportate nella Colonna 2. Invece, in tale Colonna, il contribuente malato indica: la quota di spese per patologie esenti direttamente sostenute; le altre spese sanitarie sostenute per sé stesso e per i propri familiari a carico. Il familiare che ha effettivamente sostenuto la spesa, nel Rigo E2 della propria dichiarazione indicherà l eccedenza non utilizzata dal contribuente malato. Nel Rigo E2 non è possibile indicare un importo superiore a 6.197,48 euro. Sulla somma degli importi di cui al Rigo E1 ed E2 opera la franchigia di 129,11 euro che va scomputata dal soggetto che presta assistenza fiscale prima di calcolare la detrazione spettante. Inoltre, le spese, se di ammontare superiore a ,71 euro possono essere rateizzate in quattro rate annuali di pari importo. TIPOLOGIE DI SPESE Le spese da indicare nel Rigo E2 riguardano le patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (l elenco è contenuto nel D.M. 28 maggio 1999, n. 329 e successive modificazioni ed integrazioni). Si tratta, in particolare, di malattie croniche ed invalidanti che permettono ai soggetti interessati di fruire dell esenzione dal ticket. La patologia, comunque, deve essere documentata da apposita certificazione rilasciata dall ASL. Contribuente Compila Cosa indica Non a carico (malato) Rigo E1, Colonna 1 Spese sostenute per patologie esenti Che sostiene le spese Rigo E2 Spese per la parte di detrazione non utilizzata dal malato (max 6.197) 382 DICHIARAZIONI FISCALI

21 COMPILAZIONE DEL RIGO E2 La compilazione del Rigo E2 del Mod. 730 del familiare che ha sostenuto le spese è strettamente legata alla compilazione del Rigo E1 del Mod. del familiare cui le spese sono riferite. In particolare, nel Rigo E2 va riportata la parte di spese sanitarie relative alle patologie esenti la cui detrazione non ha trovato capienza nell imposta del familiare malato. Tale importo si desume dalla dichiarazione dei redditi del familiare malato ed, in particolare dalle annotazioni del Mod , oppure dal Quadro RN del Mod. UNICO. Nello spazio riservato ai messaggi del Mod va riportata la quota di spese la cui detrazione d imposta non ha trovato capienza nell imposta dovuta dal contribuente malato. Inoltre, la casella in comune con i Righi E1, E2 ed E3 va barrata se il contribuente decide di rateizzare la detrazione spettante nel caso di spese sanitarie superiori a ,71 euro. Spese sanitarie sostenute nel 2015 per familiari non a carico (parte non detraibile dal malato per incapienza massimo euro) RIGO E3 - SPESE SANITARIE PER DISABILI Sono considerati disabili i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento della Commissione medica e coloro che sono stati riconosciuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell invalidità civile, di lavoro, di guerra ecc. I grandi invalidi di guerra (art. 14 D.P.R. n. 915/1978) e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati al riconoscimento della Commissione di cui sopra; per questi soggetti ha rilevanza la documentazione rilasciata dai Ministeri competenti, al momento della concessione dei benefici pensionistici. Si devono indicare nel presente Rigo anche le spese indicate nella Sezione Oneri detraibili della Certificazione Unica con il Codice 3. Il disabile può attestare la sua condizione personale con una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, con sottoscrizione autenticata, oppure in forma semplice accompagnata da fotocopia della carta d identità, attestante che l invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Inoltre, l atto notorio dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all accertamento di invalidità. TIPOLOGIE DI SPESE Rientrano in questa tipologia di oneri, a titolo esemplificativo: le spese sostenute per mezzi di accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento; spese per trasformazione dell ascensore adattato al contenimento della carrozzella (*); costruzione di rampe per eliminare barriere architettoniche interne ed esterne all abitazione (*); installazione e/o manutenzione di pedana di sollevamento in ambito immobiliare (*); i sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l autosufficienza e possibilità di integrazione dei soggetti di cui sopra; installazione di pedana sollevatrice su veicolo per portatore di handicap. Nota (*): si può fruire della detrazione sulle spese relative a questi punti solo per la parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire della detrazione del 36%/50% relativa alle spese sostenute per interventi finalizzati all eliminazione di barriere architettoniche. DICHIARAZIONI FISCALI

22 Le spese di cui si discute possono essere portate in detrazione anche se sostenute per conto di familiari a carico. LIMITE ALLA DETRAZIONE Per queste tipologie di spese non è previsto alcun limite alla detrazione, né alcuna franchigia. COMPILAZIONE DEL RIGO E3 Nel Rigo E3 del Mod. 730 va indicato l intero importo delle spese sostenute nel 2015 per i portatori di handicap. Inoltre, la casella in comune con i Righi E1, E2 ed E3 va barrata se il contribuente decide di rateizzare la detrazione spettante nel caso di spese sanitarie superiori a ,71 euro. Spese sanitarie sostenute nel 2015 per i portatori di handicap senza alcun limite o franchigia RIGO E4 - SPESE PER VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITÀ Nel Rigo E4 vanno indicate le spese sostenute per l acquisto di veicoli per persone con disabilità. Si devono indicare nel presente Rigo anche le spese indicate nella Sezione Oneri detraibili della Certificazione Unica con il Codice 4. TIPOLOGIE DI SPESE Rientrano in questa tipologia di oneri le spese per veicoli (non importa se nuovi o usati) adattati ad invalidi, anche se prodotti in serie, di cui agli artt. 53, comma 1, lett. b) c), f) e 54, comma 1, lett. a), c), f), m), D.Lgs. n. 285/1992 (c.d. Codice della strada ). In particolare, si tratta di: motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie dei disabili; autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni. È possibile fruire della detrazione, oltre che per le spese di acquisto, anche per quelle di adattamento del veicolo (sistema di guida o cambio automatico o, ancora, interventi sulla struttura). Tra gli interventi di adattamento sono comprese: la pedana sollevatrice ad azione, meccanica/elettrico/idraulico; lo scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrico/idraulico; il braccio sollevatore ad azione, meccanico/elettrico/idraulico; il paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico; il sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l insediamento del disabile nell abitacolo; il sistema di ancoraggio delle carrozzelle e le cinture di sostegno; lo sportello scorrevole. Sono inoltre detraibili le spese di manutenzione straordinaria effettuate su tali veicoli, mentre non sono detraibili le spese per la manutenzione ordinaria e i costi di esercizio quali, i tagliandi periodici, pneumatici, carburante, lubrificante, ecc. (risoluzione 17 settembre 2002, n. 306/E). 384 DICHIARAZIONI FISCALI

23 LIMITI ALLA DETRAZIONE Per queste tipologie di oneri è previsto un limite alla spesa detraibile pari a ,99 euro. Inoltre, la detrazione spetta: per un solo veicolo; una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico. La detrazione si può dividere in quattro rate dello stesso importo. Inoltre, per fruire dell agevolazione: occorre che i mezzi siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei soggetti con handicap; non è possibile trasferire a titolo oneroso o gratuito i veicoli prima del decorso del termine di due anni dall acquisto. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall acquisto è dovuta la differenza tra l imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell agevolazione e quella risultante dall applicazione dell agevolazione, a meno che tale trasferimento sia avvenuto in seguito ad un mutamento dell handicap che comporti per il disabile la necessità di acquistare un nuovo veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal limite di ,99 euro va detratto l eventuale rimborso dell assicurazione. Inoltre, in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall acquisto, è dovuta la differenza fra l imposta che sarebbe determinata in assenza dell agevolazione e quella agevolata, a meno che la cessione non sia avvenuta in seguito a un mutamento dell handicap che comporta per il disabile la necessità di acquistare un altro veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti. Non si decade dall agevolazione se un soggetto, avendo ricevuto in eredità un auto che un genitore disabile aveva acquistato fruendo delle agevolazioni fiscali, intende rivenderla prima che siano trascorsi due anni dall acquisto (risoluzione 28 maggio 2009, n. 136/E). DOCUMENTAZIONE NECESSARIA Con la circolare 23 aprile 2010, n. 21/E è stato chiarito che: anche per i portatori di handicap psichico o mentale, lo stato di handicap grave di cui all art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992, può essere validamente attestato dal certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all accertamento dello stato di invalidità purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa. Viceversa non può essere ritenuta idonea la certificazione che attesti genericamente che il soggetto è invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita. Tale certificazione, infatti, ancorché rilasciata da una commissione medica pubblica non consentirebbe di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale; per quanto concerne i soggetti disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, in merito alla certificazione necessaria per poter fruire dei benefici fiscali per l acquisto del veicolo senza vincoli di adattamento, è richiesto il verbale di accertamento dell handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL di cui all art. 4 Legge n. 104/1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell art. 3 Legge n. 104/1992, derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una grave limitazione permanente della deambulazione. Comunque, si deve ritenere che lo stato di handicap grave, comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione, può essere documentato da una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente l impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l aiuto di un accompagnatore, sempreché il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia. È possibile, pertanto, prescindere dall accertamento formale della gravità dell handicap da parte della commissione medica di cui all art. 4 Legge n. 104/1992; per poter beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, i soggetti affetti da sindrome di down, al pari degli altri soggetti affetti da disabilità psichica, dovranno essere riconosciuti anche in possesso DICHIARAZIONI FISCALI

24 dei requisiti per ottenere l indennità di accompagnamento, come previsto dall art. 30 Legge 23 dicembre 2000, n CASI RISOLTI (PRASSI AGENZIA DELLE ENTRATE) circolare 10 giugno 2004, n. 24/E circolare 20 aprile 2005, n. 15/E risoluzione 17 gennaio 2007, n. 4/E risoluzione 25 gennaio 2007, n. 8/E Nel caso in cui un contribuente abbia indicato quale onere detraibile, ripartito in quattro anni, l importo per l acquisto di un veicolo non adattato, poiché si tratta di soggetto riconosciuto invalido con gravi limitazioni della capacità di deambulazione da una commissione medica, e successivamente, a seguito di trapianto, egli viene confermato disabile senza però le gravi limitazioni della capacità di deambulazione, le quote residue continuano ad essere detraibili in quanto lo stato di soggetto portatore di handicap con gravi limitazioni della capacità di deambulazione deve sussistere al momento dell acquisto. Un portatore di handicap che ha acquistato un auto nel 2010 e non ha presentato per tale anno la dichiarazione dei redditi non usufruendo, quindi, della prima rata di detrazione, può usufruire della seconda rata della detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all anno successivo. Nel caso in cui un contribuente portatore di handicap acquista un auto nel 2009 scegliendo di rateizzare la detrazione e nel 2010, l auto viene rubata e il contribuente ne acquista un altra, avendo pertanto diritto alla detrazione in relazione al nuovo acquisto, può essere operata la detrazione relativa alle rate residue relative al veicolo rubato (in tal caso vanno compilati due Righi E4 e, quindi, due Modelli). Il veicolo acquistato dalla madre di un soggetto disabile, che - insieme al figlio - è fiscalmente a carico del marito, non gode dei benefici fiscali previsti dall art. 8 Legge n. 449/1997, pur essendo civilisticamente di proprietà di entrambi i genitori (in regime di comunione dei beni). Il fatto che i due coniugi siano in comunione dei beni e che il veicolo sia civilisticamente di proprietà di entrambi non comporta, comunque, relativamente all acquisto del veicolo, il riconoscimento dei benefici fiscali di cui sopra, in quanto il veicolo è stato intestato alla madre del disabile, fiscalmente a carico del marito. Non è possibile interpretare le disposizioni di Legge (che, come detto, richiedono l intestazione del veicolo - in alternativa - in capo al disabile, se titolare di reddito proprio, o in capo al soggetto di cui il disabile sia a carico) nel senso di consentire la fruizione dell agevolazione in caso di cointestazione del veicolo. Nel caso in cui i soggetti disabili presentino una menomazione dovuta all assenza di entrambi gli arti superiori si può prescindere dall accertamento formale della gravità dell handicap da parte della commissione di cui all art. 4 Legge n. 104/1992. Tali soggetti possano usufruire dell agevolazione di cui all art. 30, comma 7, Legge n. 388/2000 anche sulla base di certificazione rilasciata da commissioni mediche pubbliche diverse da quelle di cui all art. 4 Legge n. 104/1992, qualora detta certificazione indichi che la tipologia della pluriamputazione consista nell assenza di entrambi gli arti superiori. In particolare, riguardo i pluriamputati agli arti superiori che siano vittime di guerra è sufficiente l accertamento sanitario dell handicap eseguito dalla commissione medica per le pensioni di guerra di cui all art. 105 D.P.R. n. 915/1978. Tale certificazione non può, però, essere ritenuta sufficiente a certificare lo stato di gravità derivante dalla perdita della sola funzionalità anatomica degli arti. Infatti, coloro che sono affetti da tale tipologia di handicap non rientrano nella categoria dei pluriamputati, non avendo di fatto perso gli arti, ma, probabilmente, in quella degli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione oppure in quella dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. La valutazione di questa particolare patologia richiede, però, specifiche conoscenze mediche e dovrà necessariamente essere effettuata, di volta in volta, in base al singolo caso concreto, da una commissione medica pubblica. circolare 13 maggio A prescindere dai criteri adottati dalla Provincia di Trento per il riconosci- 386 DICHIARAZIONI FISCALI

25 2011, n. 20/E mento delle provvidenze economiche da attribuire agli invalidi civili, questi ultimi possano beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per l acquisto di veicoli a condizione che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento, nel caso di soggetti affetti da disabilità motoria, alla grave limitazione della capacità di deambulazione o alle ridotte o impedite capacità motorie permanenti, per i soggetti affetti da disabilità psichica, alla natura psichica o mentale della patologia e alla gravità della stessa. Per i soggetti affetti da handicap psichico o mentale si rammenta che è altresì necessaria l attribuzione dell indennità di accompagnamento di cui alle Leggi n. 18/1980 e n. 508/1998. È possibile fruire, ai fini IRPEF, della detrazione prevista per l acquisto di autovetture da parte di soggetti disabili, nell ipotesi in cui tale veicolo venga acquistato ed utilizzato all estero. In tal caso, la documentazione delle spese in lingua originale dovrà essere corredata da una traduzione giurata in lingua italiana, tranne che non sia redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo nel qual caso la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente. Inoltre, nel quadriennio successivo al suddetto acquisto il contribuente non potrà acquistare in Italia un altro veicolo usufruendo della detrazione né potrà avvalersi del beneficio per il veicolo estero qualora nel precedente quadriennio ne avesse già usufruito in Italia. circolare 1 giugno 2012, n. 19/E circolare 21 maggio 2014, n. 11/E circolare 21 maggio 2014, n. 11/E circolare 24 aprile 2015, n. 17/E L esportazione all estero del veicolo, che comporta la cancellazione del veicolo dal PRA, non integra la condizione richiesta per accedere nuovamente alle agevolazioni fiscali entro il quadriennio. In caso di furto del veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali, sia possibile beneficiare dell agevolazione fiscale prevista ai fini dell IVA per l acquisto di un nuovo veicolo anche prima dello scadere dei quattro anni dal primo acquisto. A tal fine, il disabile dovrà esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della perdita di possesso effettuata dal PRA. Se nel certificato medico rilasciato dall azienda sanitaria locale risulta che il minore richiedente è riconosciuto soggetto in situazione di handicap grave in base all art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, e, ai fini delle agevolazioni fiscali per il settore auto, è riconosciuto soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti in base all art. 8, della Legge n. 449/1997, senza altre indicazioni al riguardo, il genitore può avvalersi dell aliquota IVA ridotta per l acquisto del veicolo, anche senza adattamento dello stesso. Per chiarire se i contributi che vengono volontariamente erogati a ONLUS per il trasporto dei disabili che necessitano di cure mediche periodiche siano detraibili ai sensi dell art. 15 del TUIR è necessario analizzare la documentazione attestante la natura del rapporto tra il disabile e la ONLUS. Ciò in quanto le somme erogate dal disabile potrebbero costituire erogazioni liberali alla ONLUS, indipendenti dal servizio di trasporto, ovvero costituire un corrispettivo, anche a forfait, per il proprio trasporto. Nel primo caso le erogazioni liberali in questione potrebbero rientrare nella previsione di cui all art. 15, comma 1.1., del TUIR, che prevede una detrazione dall imposta lorda pari al 26% a decorrere dall anno 2014 per le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a euro annui (elevato a euro a decorrere dal 2015), a favore delle ONLUS. Le erogazioni liberali potrebbero, altresì, essere ricomprese tra gli oneri deducibili per effetto dell art. 14 del D.L. n. 35/2005, entro il limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, entro il limite massimo di euro annui. In tal caso, non è cumulabile la deduzione in esame con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione e di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge. La detraibilità è subordinata all effettuazione dell erogazione mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento tracciabili e dall attestazione rilasciata dalla ONLUS. DICHIARAZIONI FISCALI

26 circolare 24 aprile 2015, n. 17/E circolare 2 marzo 2016, n. 3/E Nel caso in cui il versamento sia effettuato alla ONLUS quale corrispettivo di un servizio di trasporto di disabili, riconducibile all art. 15, comma, 1 lett. c), del TUIR come nel caso di trasporto in ambulanza, la spesa sarà detraibile per l intero importo quale spesa sanitaria, fermo restando che la ONLUS deve rilasciare regolare fattura. Alle riparazioni degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone disabili e ai pezzi di ricambio necessari per dette riparazioni si applica l aliquota IVA agevolata del 4%. Per quanto riguarda la detrazione ai fini IRPEF, l Agenzia ha avuto modo di chiarire più volte che tra le spese che danno diritto alla detrazione sono comprese, oltre alle spese di acquisto dell autovettura, anche le spese per le riparazioni che non rientrano nella ordinaria manutenzione (sono esclusi, quindi, dalla detrazione i costi di esercizio, quali, ad esempio, il carburante, i pneumatici, ecc...), purché sostenute entro i quattro anni dall acquisto del veicolo stesso. Dette spese concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo di spesa consentito di ,99 euro e non possono essere rateizzate (risoluzione n. 306/E/2002 e circolare n. 15/E/2005, par. 6.1). Secondo l INPS, la norma di riferimento, ai fini del riconoscimento dello status di sordo, è la legge n. 381/1970, mentre la legge n. 68/1999 ha come finalità la promozione dell inserimento e dell integrazione lavorativa delle persone disabili, tra cui anche le persone affette da sordità in base alla definizione della legge n. 381/1970. Pertanto, per l individuazione dei sordi destinatari delle agevolazioni fiscali è corretto il richiamo alla legge n. 381/1970. TABELLA DI SINTESI - SPESE PER VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITÀ Oggetto Spese relative all acquisto di automobili e motoveicoli, adattati ad invalidi, anche se prodotti in serie, di cui agli artt. 53, comma 1, lett. b) c), f) e 54, comma 1, lett. a), c), f), m), D.Lgs. n. 285/1992. Soggetti Portatori di handicap di cui alla Legge n. 104/1992; soggetti ritenuti invalidi dalle commissioni mediche; sordomuti, non vedenti ai sensi della Legge n. 381/1970; soggetto con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l indennità di accompagnamento, in tal caso la detrazione spetta anche per veicoli non adattati; invalidi con grave limitazione alla capacità di deambulare; soggetti affetti da pluriamputazioni. Tipologie di adattamenti COMPILAZIONE DEL RIGO E4 Pedana sollevatrice ad azione, meccanica/elettrico/idraulico; scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrico/idraulico; braccio sollevatore ad azione, meccanico/elettrico/idraulico; paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico; sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l insediamento del disabile nell abitacolo; sistema di ancoraggio delle carrozzelle e le cinture di sostegno; sportello scorrevole. Nel Rigo E4 del Mod. 730 va indicato l intero importo della spesa sostenuta per l acquisto del veicolo per i portatori di handicap, nel limite massimo di ,99 euro. Inoltre, la casella va compilata se il contribuente decide di rateizzare la detrazione. In tal caso va indicato il numero (da 1 a 4) della rata corrispondente. 388 DICHIARAZIONI FISCALI

27 RIGO E5 - SPESE PER L ACQUISTO DI CANI GUIDA Nel Rigo E5 vanno indicate le spese sostenute per l acquisto di cani guida da parte dei soggetti non vedenti. Si devono indicare nel presente Rigo anche le spese indicate nella Sezione Oneri detraibili della Certificazione Unica con il Codice 5. La detrazione può essere fruita anche dai soggetti che hanno sostenuto tali spese per conto di familiari fiscalmente a carico. LIMITE ALLA DETRAZIONE La detrazione di cui si discute spetta: con riferimento all acquisto di un solo cane; una sola volta nell arco di quattro anni, ad eccezione del caso di perdita dell animale. La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo; in tale caso è obbligatorio indicare, nell apposita casella riportata sullo stesso Rigo, il numero della rata di cui si fruisce (rata n. 1, rata n. 2 ecc.) e l intero importo della spesa sostenuta. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2013 dovrà essere indicato il numero rata 1 e l intero importo. DOCUMENTAZIONE Per detrarre la spesa è necessario essere in possesso e conservare i documenti comprovanti l acquisto (fattura o ricevuta). La documentazione deve essere intestata: al soggetto non vedente, se non fiscalmente a carico; in caso contrario, indifferentemente, al soggetto non vedente o alla persona a cui risulta a carico (circolare 22 dicembre 2000, n. 238/E). COMPILAZIONE DEL RIGO E6 Numero dell eventuale rata Spese per l acquisto del veicolo (max ) Nel Rigo E5 del Mod. 730 va indicato l intero importo delle spese sostenute per l acquisto del cane, a prescindere dall eventuale scelta per la rateazione. Inoltre, la casella va compilata se il contribuente decide di rateizzare la detrazione spettante; in tal caso va indicata la rata corrispondente (numero da 1 a 4). Numero dell eventuale rata Spese per l acquisto del cane RIGO E6 - SPESE SANITARIE RATEIZZATE NELLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI Il Rigo E6 va compilato nel caso in cui, nelle precedenti dichiarazioni, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a ,71 euro, si è optato, nel 2012, nel 2013 e/o nel 2014, per la rateizzazione. DICHIARAZIONI FISCALI

28 Si devono indicare nel presente Rigo anche le spese indicate nella Sezione Oneri detraibili della Certificazione Unica con il Codice 6. LIMITE ALLA DETRAZIONE Non è previsto alcun limite alla detrazione. Al contrario, va indicato un importo minimo di ,71 euro. COMPILAZIONE DEL RIGO E6 COLONNA 1 Indicare il numero della rata (4 se la rateizzazione è iniziata nel 2012, 3 se è iniziata nel 2013, 2 se è iniziata nel 2014). COLONNA 2 Indicare l importo delle spese di cui è stato chiesto la rateizzazione. L importo è riportato: per le spese sostenute nel 2014 al Rigo 136 del prospetto 730-3/2015; per le spese sostenute nel 2012 o 2013 al Rigo E6 del Mod. 730/2014 ovvero, in caso di presentazione del Mod. UNICO, quello derivante dalla somma dei Righi RP 1, Colonna 1 e Colonna 2 e RP2 e RP3. Numero della rata Importo delle spese rateizzate RIGHI E7 E E8-E12 (CODICI 8, 9, 10 E 11) - INTERESSI PASSIVI REGOLE GENERALI Sono detraibili nella misura del 19% gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione ISTAT per mutui ipotecari. Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancario, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili. Il Rigo E7 e il codice 8 nei Righi da E8 a E12 devono comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari rispettivamente indicati nella Sezione Oneri detraibili della Certificazione Unica con il codici onere 7 e 8. ONERI ACCESSORI Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mutuo. In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l importo effettivamente rimasto a carico del contribuente. Inoltre, per la quota interessi non detratta, in quanto coperta dal contributo regionale, il contribuente può usufruire della detrazione del 19%, nel periodo d imposta in cui ha restituito alla Regione il contributo indebitamente percepito (risoluzione 2 agosto 2010, n. 76/E). 390 DICHIARAZIONI FISCALI

29 ONERI ACCESSORI Tipo di oneri Onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario, nonché le altre spese sostenute dal notaio per conto del cliente (ad esempio l iscrizione e la cancellazione dell ipoteca) Spese di perizia Spese di istruttoria Commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione Provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti Penalità per anticipata estinzione del mutuo Quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione Perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera Imposta per l iscrizione o la cancellazione di ipoteca Imposta sostitutiva sul capitale prestato Detraibilità Spese di assicurazione dell immobile NO, neppure qualora l assicurazione sia richiesta dall istituto di credito che concede il mutuo, quale ulteriore garanzia nel caso in cui particolari eventi danneggino l immobile, determinando una riduzione del suo valore ad un ammontare inferiore rispetto a quello ipotecato Spese di mediazione immobiliare (agenzie immobiliari) NO, per esse è prevista un apposita detrazione Onorario del notaio per il contratto di compravendita NO Imposte di registro, IVA, imposte ipotecarie e catastali Gli oneri accessori agli interessi passivi appena elencati sono detraibili nei limiti del 19%, e tale detrazione deve essere fruita nell anno in cui sono sostenuti gli interessi. MUTUO SUPERIORE AL COSTO DI ACQUISTO Nel caso in cui l importo del mutuo sia superiore al costo sostenuto per l acquisto degli immobili, comprensivo delle spese notarili e degli oneri accessori, la detrazione degli interessi passivi deve essere limitata all ammontare di quest ultimo costo. Pertanto, ai fini della determinazione dell importo di interessi passivi detraibile va considerato il valore dell immobile dichiarato nell atto di compravendita. In caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per l acquisto dell abitazione principale, la detrazione del 19% deve essere commisurata all ammontare del predetto costo, risultante dalla sommatoria del valore dell immobile indicato nel rogito, nonché degli altri oneri accessori, debitamente documentati, connessi con l operazione di acquisto. Tra le voci che vanno a sommarsi al costo sostenuto per l acquisto dell immobile e che concorrono a formare la base per il calcolo degli interessi passivi detraibili, rientrano le spese di mediazione immobiliare, le spese per eventuali autorizzazioni del giudice tutelare, le spese previste in caso di acquisto nell ambito di procedure esecutive o concorsuali e le spese notarili relative alla stipula del contratto di mutuo. Gli oneri accessori agli interessi passivi appena elencati sono detraibili nei limiti del 19%, e tale detrazione deve essere fruita nell anno in cui sono sostenuti gli interessi. Qualora l importo delle detrazioni risulti essere superiore all imposta dovuta, l eccedenza non può essere riportata in detrazione negli esercizi suc- SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO DICHIARAZIONI FISCALI

30 cessivi; pertanto non può avere rilevanza in periodi di imposta diversi da quelli in cui l onere è stato a tutti gli effetti sostenuto. L Agenzia delle Entrate, inoltre, propone, per il calcolo degli interessi su cui applicare la detrazione, la seguente formula (risoluzione 23 settembre 2005, n. 128/E): costo di acquisizione x interessi pagati / capitale dato in mutuo ESEMPIO DI CALCOLO DELLA DETRAZIONE Valore dell immobile risultante dal rogito notarile: euro; spese notarili, costo della mediazione e imposte: euro; mutuo erogato: euro; interessi pagati nell anno 2014: euro. In tal caso, relativamente all anno 2014, il contribuente deve effettuare i seguenti calcoli: Interessi detraibili: ( ) x / = euro; Detrazione spettante: x 19% = 285 euro. SPESE PER MEDIAZIONE IMMOBILIARE Tra le voci che vanno a sommarsi al costo sostenuto per l acquisto dell immobile e che concorrono a formare la base per il calcolo degli interessi passivi detraibili, rientrano le spese di mediazione immobiliare, le spese per eventuali autorizzazioni del giudice tutelare, le spese previste in caso di acquisto nell ambito di procedure esecutive o concorsuali e le spese notarili relative alla stipula del contratto di mutuo. DETRAZIONE SUPERIORE ALL IMPOSTA DOVUTA Qualora l importo delle detrazioni risulti essere superiore all imposta dovuta, l eccedenza non può essere riportata in detrazione negli esercizi successivi; pertanto non può avere rilevanza in periodi di imposta diversi da quelli in cui l onere è stato a tutti gli effetti sostenuto. ACCOLLO DI MUTUO L accollo del mutuo è una situazione che ricorre quando ci si trova di fronte all eventualità di dover acquistare un immobile già gravato da un mutuo precedente non ancora saldato. Si ha accollo di un mutuo perciò quando si subentra, a titolo particolare, nelle obbligazioni assunte dal contraente originario a seguito della vendita del bene ipotecato. L importo del prestito residuo verrà detratto dal corrispettivo della vendita. L accollo rappresenta un contratto a favore del terzo (creditore) per cui il contratto ha efficacia immediata tra le parti, e il terzo creditore acquista il diritto contro l accollante (compratore) non appena questi ha concluso l accordo con l accollato (venditore), ma finché non aderisce espressamente all accordo delle parti (accollante e accollato) queste possono in ogni momento sciogliere l accordo stesso. Il debitore originario rimane obbligato in solido con l accollante, a meno che non venga richiesto al creditore (la banca) di essere liberato e questi presti il suo consenso. Allorché si decidesse di procedere all accollo, tale decisione andrà indicata nell atto di compravendita e dovrà essere notificata alla banca mutuante. In caso di accollo di mutuo avvenuto dopo il 1 gennaio 1993, le condizioni di detraibilità devono ricorrere nei confronti di chi si è accollato il mutuo. In tal caso, per data di stipulazione del mutuo si intende quella di stipula del contratto di accollo. 392 DICHIARAZIONI FISCALI

31 È possibile, inoltre, beneficiare della detrazione del 19% degli interessi passivi sostenuti in seguito a mutui garantiti per l acquisto dell unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, anche nel caso in cui l originale contratto di mutuo venga estinto e ne venga stipulato uno nuovo. La disposizione in esame si applica a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1998, anche con riferimento ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1 gennaio Inoltre, nell ipotesi in cui l originario contratto di mutuo, stipulato da uno solo dei coniugi per l acquisto in comproprietà dell abitazione principale, è estinto e sostituito da un nuovo mutuo cointestato ad entrambi i coniugi comproprietari, dei quali uno fiscalmente a carico dell altro, è possibile usufruire della detrazione sugli interessi passivi anche per la quota di competenza del coniuge fiscalmente a carico. MODALITÀ E LIMITI PER LA DETRAZIONE Le modalità per la detrazione e i limiti massimi detraibili variano a seconda del tipo di immobile, della data di stipula del mutuo e della finalità dello stesso. Nel rimandare, per maggiori dettagli, alle singole fattispecie trattate nei paragrafi seguenti, si riassumono, brevemente, le principali caratteristiche di ciascuna tipologia di detrazione. In particolare, occorre distinguere tra: Tipo di mutuo Acquisto abitazione principale Acquisto abitazione principale Data di stipula del mutuo A partire dal 1 gennaio 1993 Sino al 31 dicembre 1992 Limite massimo detraibile euro da dividere tra i vari aventi diritto euro per ciascun intestatario del mutuo Modalità per la detrazione L immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall acquisto, avvenuto nell anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo. La detrazione non spetta se l immobile perde il requisito di abitazione principale, salvo che per motivi di lavoro. Nel caso di acquisto di immobile locato, è necessario che, entro tre mesi dall acquisto, il contribuente notifichi al locatario l atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che, entro un anno dal rilascio, lo stesso immobile venga adibito ad abitazione principale. Inoltre, per provare che il mutuo si riferisce ad una abitazione principale, è sufficiente che ciò risulti dal contratto di mutuo, dal contratto di acquisto dell immobile, da altra documentazione rilasciata dalla banca su apposita richiesta del contribuente L immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro l 8 dicembre 1993 e nella rimanente parte dell anno non sia variata l abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. Nel caso di acquisto di immobile locato, è necessario che, entro tre mesi dall acquisto, il contribuente notifichi al locatario l atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che, entro un anno dal rilascio, lo stesso immobile venga adibito ad abitazione principale. Inoltre, per provare che il mutuo si riferisce ad una abitazione principale, è sufficiente che ciò risulti dal contratto di mutuo, dal contratto di DICHIARAZIONI FISCALI

32 Tipo di mutuo Costruzione e la ristrutturazione edilizia di abitazione principale Acquisto di altri immobili Recupero edilizio Data di stipula del mutuo A partire dal 1 gennaio 1998 Sino al 31 dicembre 1992 Dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1997 Limite massimo detraibile Modalità per la detrazione acquisto dell immobile, da altra documentazione rilasciata dalla banca su apposita richiesta del contribuente 2.582,28 euro Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni: l unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente; il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione. Con riferimento a questa condizione a decorrere dal 1 dicembre 2007 per poter fruire della detrazione la stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei sei mesi antecedenti ovvero nei diciotto mesi successivi all inizio dei lavori di costruzione; l immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione; il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale. La condizione del trasferimento della dimora abituale nell immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo 2.582,28 euro da dividere tra i vari aventi diritto Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta per l acquisto di immobili da adibire a propria abitazione anche diversa da quella principale e per i quali non sia variata tale condizione (ad es. si verifica variazione se l immobile viene concesso in locazione) La detrazione spetta per gli interessi passivi in proporzione al mutuo effettivamente utilizzato a titolo di recupero del patrimonio edilizio RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l acquisto di propria abitazione si modificano per mutuo consenso alcune condizioni del contratto di mutuo in essere, come ad esempio il tasso d interesse. In tal caso le parti originarie (banca mutuante e soggetto mutuatario) e il cespite immobiliare concesso in garanzia restano invariati. 394 DICHIARAZIONI FISCALI

33 Il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all estinzione anticipata della provvista in valuta estera). Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo. COOPERATIVE Sono detraibili gli interessi e gli altri oneri sull abitazione, principale e non, rimborsati dagli assegnatari di alloggi cooperativi e dagli acquirenti di immobili di nuova costruzione alla cooperativa e/o imprese di costruzione. INTERESSI PER PRESTITI O MUTUI AGRARI Sono detraibili, sempre nella misura del 19% gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. L importo dell onere non può essere superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati. Si segnala che nel Mod. 730/2016, i Righi in cui indicare le spese relative agli interessi sono: Rigo E7: vanno indicati gli interessi relativi ai mutui ipotecari per l acquisto dell abitazione principale; nei Righi E8-E12: vanno indicati le altre tipologie di interessi utilizzando la seguente codifica: Codice Tipologia 8 Interessi per mutui ipotecari per l acquisto di altri immobili 9 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio 10 Interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell abitazione principale 11 Interessi per prestiti o mutui agrari RIGO E7 - MUTUI IPOTECARI PER L ACQUISTO DELL ABITAZIONE PRINCIPALE Il Rigo E7 è dedicato all indicazione degli interessi passivi, pagati nel 2015, per mutui ipotecari contratti per l acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale. NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado). Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari. TIPOLOGIE DI SPESE Rientrano in questa tipologia di oneri: gli interessi passivi; gli oneri accessori; le quote di rivalutazione a seguito di clausole di indicizzazione; DICHIARAZIONI FISCALI

34 pagati nel 2015 a prescindere dalla scadenza della rata, in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l acquisto dell unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un ulteriore quota di proprietà dell unità immobiliare. Le spese di cui si discute possono essere portate in detrazione anche se sostenute per conto di familiari a carico. DOCUMENTAZIONE Il contribuente, per ottenere il riconoscimento della detrazione degli interessi passivi sui mutui ipotecari per l acquisto dell abitazione principale, deve poter documentare che il mutuo è stato contratto per l acquisto dell immobile da adibire ad abitazione principale. In ordine alla documentazione che i contribuenti che si avvalgono dell assistenza dei CAF per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, devono presentare per ottenere il riconoscimento della detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l acquisto dell abitazione principale, in considerazione del fatto che non sempre le banche mutuanti sono in grado di attestare le motivazioni del mutuo riconducibili alla sfera personale del contribuente, l Agenzia delle Entrate ha stabilito una sorta di gerarchia tra i documenti che il contribuente deve presentare ai CAF per vedersi riconoscere l agevolazione fiscale in questione: il contribuente può dimostrare che l agevolazione gli spetta attraverso la manifestazione della volontà di destinare la somma presa a mutuo all acquisto dell abitazione principale nel contratto di compravendita ovvero nel contratto di mutuo; qualora ciò non sia avvenuto, il contribuente (come esplicitato nella circolare n. 15/E/2005) può richiedere alla banca mutuante (che potrà rendere tale attestazione solo qualora disponga di tali informazioni, per averle acquisite - ad esempio - nel corso dell istruttoria della pratica di finanziamento) un espressa dichiarazione in cui sia attestata tale circostanza; qualora la banca non sia in grado di attestare tale destinazione, il contribuente potrà ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell art. 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiarando che il mutuo è stato contratto per l acquisto dell abitazione principale, assumendosi la responsabilità penale e civile delle dichiarazioni rese; il CAF potrà riconoscere la detrazione sulla base dell autodichiarazione (risoluzione 22 dicembre 2006, n. 147/E e circolare 23 marzo 2007, n. 17/E). SEPARAZIONE LEGALE Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta, comunque, il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari. VARIAZIONE DI RESIDENZA La detrazione viene meno a partire dal periodo d imposta successivo a quello in cui l abitazione non è più utilizzata come dimora abituale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari. Nel caso in cui si manifesti una delle due ultime casistiche viene ulteriormente richiesto che l immobile non risulti locato). Tuttavia se il contribuente torna ad adibire l immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione. La continuità non è un requisito richiesto per usufruire della detrazione (C.M. n. 55/E del 14 giugno 2001). Si ha diritto alla detrazione anche se l unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l acquisto. Si verifica variazione di destinazione dell immobile adibito ad abitazione principale anche a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili. Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l originario contratto di mutuo per l acquisto dell abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l ipotesi di surrogazione per volontà del debitore, 396 DICHIARAZIONI FISCALI

35 prevista dall art. 8 D.L. 31 gennaio 2007, n. 7. In tale ipotesi, come nell ipotesi di rinegoziazione del mutuo, il diritto alla detrazione compete per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo, maggiorato delle spese e oneri accessori correlati con l estinzione del vecchio mutuo e l accensione di quello nuovo. SOGGETTI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze Armate e Forze di Polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di Polizia civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale. TIPOLOGIA DI MUTUI E LIMITI ALLA DETRAZIONE Ai fini dei limiti di detrazione è necessario distinguere: i mutui stipulati a partire dal 1º gennaio 1993; i mutui stipulati ante Mutui stipulati a partire dal 1993 Mutui stipulati ante 1993 La detrazione compete su un importo massimo di euro a condizione che l immobile sia adibito ad abitazione principale entro sei mesi, ovvero 1 anno per i mutui stipulati dal 2001, dall acquisto e che lo stesso sia avvenuto nei sei mesi, ovvero 1 anno, antecedenti o successivi alla data di stipulazione del contratto di mutuo. La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un ulteriore quota di proprietà dell unità immobiliare; la stessa non compete, invece, per l acquisto di una pertinenza dell abitazione principale (ad esempio: autorimessa). Per i soli mutui stipulati nel corso dell anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l 8 giugno 1994 VARIAZIONE DI DESTINAZIONE La detrazione compete su un importo massimo di euro per ciascun intestatario del mutuo a condizione che l immobile sia stato adibito ad abitazione principale alla data dell 8 dicembre 1993 e che nella rimanente parte dell anno e negli anni successivi il contribuente non abbia variato l abitazione principale, se non per motivi di lavoro Anche in tal caso occorre distinguere tra: mutui stipulati a partire dal 1º gennaio 1993: se nel corso dell anno l immobile non è più adibito ad abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro o ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari), per lo stesso anno la detrazione spetta nell intera misura; dall anno successivo il contribuente non ha più diritto alla detrazione; mutui stipulati ante 1993: se nel corso dell anno l immobile non è più adibito ad abitazione principale (per motivi diversi di lavoro) a partire dallo stesso anno la detrazione spetta su un importo massimo di 2.065,83 euro per intestatario. MUTUO COINTESTATO STIPULATO DAL 1 GENNAIO 1993 In caso di contitolarità del mutuo, l importo di euro va suddiviso tra i cointestatari. CONIUGE FISCALMENTE A CARICO In caso di mutuo ipotecario, stipulato dopo il 1 gennaio 1993, intestato ad entrambi i coniugi, il coniuge fiscalmente a carico che ha sostenuto interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote degli interessi passivi. DICHIARAZIONI FISCALI

36 CASI RISOLTI (PRASSI AGENZIA DELLE ENTRATE) risoluzione 14 ottobre 2008, n. 385/E circolare 23 aprile 2010, n. 21/E, punto 4.4 circolare 23 aprile 2010, n. 21/E, punto 4.5 circolare 1 luglio 2010, n. 39/E risoluzione 2 agosto 2010, n. 76/E circolare 13 maggio 2011, n. 20/E La detrazione del 19% degli interessi passivi pagati sul mutuo contratto per l acquisto all asta di un immobile (che l ex proprietario si rifiutava di rilasciare) compete anche se il proprietario l ha adibito ad abitazione principale oltre il termine di un anno dall acquisto. Infatti, per poter usufruire della detrazione è possibile far riferimento, in via analogica, alla disposizione prevista per l acquisto di immobili locati, in base alla quale - ai fini agevolativi - è necessario che l unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro un anno dal rilascio dell immobile da parte dell inquilino, anziché dal momento dell acquisto. Nell ipotesi in cui l originario contratto di mutuo, stipulato da uno solo dei coniugi per l acquisto in comproprietà dell abitazione principale, è estinto e sostituito da un nuovo mutuo cointestato ad entrambi i coniugi comproprietari, dei quali uno fiscalmente a carico dell altro, è possibile usufruire della detrazione sugli interessi passivi anche per la quota di competenza del coniuge fiscalmente a carico. Resta inteso che la detrazione compete solo per gli interessi riferibili alla residua quota di capitale del precedente mutuo e nei limiti di euro complessivi per entrambi i coniugi. L art. 15, comma 1, lett. b), TUIR consente di continuare a fruire della detrazione degli interessi passivi pagati per l acquisto dell immobile adibito ad abitazione principale anche nell ipotesi in cui il soggetto trasferisca la propria abitazione principale in un nuovo comune per motivi di lavoro. Il dipendente che fissi la nuova dimora abituale in un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro non può continuare a beneficiare della detrazione con la conseguenza che, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui sono venute meno le predette esigenze lavorative, il contribuente perderà il diritto alla detrazione degli interessi Il coniuge donante può continuare a detrarre gli interessi a suo carico sulla prima casa fino al momento in cui è rimasto comproprietario della stessa. In seguito, qualora ricorrano i presupposti prescritti dalla Legge, l agevolazione si sposta sugli oneri finanziari pagati per il secondo mutuo. Comunque sia, l importo complessivo annuo della detrazione non può superare i euro. Per la quota interessi non detratta, in quanto coperta dal contributo regionale, il contribuente può usufruire della detrazione del 19%, nel periodo d imposta in cui ha restituito alla Regione il contributo indebitamente percepito. Nel caso di decesso di uno dei due coniugi cointestatario del mutuo, considerato che la moglie e gli eventuali altri eredi subentrano comunque nel debito verso la banca, in presenza delle altre condizioni richieste, la detrazione per interessi passivi può essere riconosciuta agli eredi anche nel periodo che precede la regolarizzazione del contratto di mutuo tra gli stessi e la banca. L eventuale pagamento dell intera quota del mutuo da parte di un solo erede, consente a questi la detrazione degli interessi nella misura massima consentita, a condizione che tra gli eredi intervenga un accordo, nella forma della scrittura privata autenticata o dell atto pubblico, da cui risulti il soggetto che assume l obbligo del pagamento dell intero debito relativo a detto mutuo. Detto accordo ha la finalità di documentare, ai fini fiscali, che il mutuo è pagato da uno solo degli eredi, dato che in assenza di modifiche contrattuali inerenti l intestazione del mutuo, continuano ad essere debitori tutti gli eredi. In caso di mutuo intestato interamente ad un soggetto per l acquisto della nuda proprietà di un immobile concesso in usufrutto al figlio, il nudo proprietario può esercitare la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati, rapportati all intero valore dell immobile, sempre che, naturalmente, risultino soddisfatte le altre condizioni richieste dalla disposizione agevolativa. Non può beneficiare della detrazione degli interessi passivi relativi al mutuo ipotecario contratto per l acquisto dell abitazione principale, il contribuente in servizio presso le Forze armate se è proprietario di un altra unità immobiliare, anche se della stessa non può disporre in modo pieno ed esclusivo, perché gravata da un diritto di abitazione a favore di uno stretto congiunto. Gli interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato per l abitazione principale da entrambi i coniugi comproprietari dell immobile possono essere detratti interamen- 398 DICHIARAZIONI FISCALI

37 risoluzione 12 aprile 2011, n. 43/E circolare 1 giugno 2012, n. 19/E circolare 21 maggio 2014, n. 11/E circolare 21 maggio 2014, te dal coniuge che, a seguito di separazione, per effetto dell atto di trasferimento di diritti immobiliari in esecuzione di Decreto di omologazione di separazione consensuale tra coniugi, è diventato proprietario esclusivo dell immobile e si è accollato - secondo lo schema del c.d. accollo interno - le residue rate di mutuo, ancorché non sia intervenuta alcuna modifica del contratto di mutuo stipulato con l Istituto di credito erogante, che continua a risultare cointestato ad entrambi i coniugi. Ciò a condizione che l accollo risulti formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata e che le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall attestazione che l intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario, anche per la quota riferita all ex coniuge. Stesso discorso vale in caso sentenza di separazione da cui risulti in capo al marito l obbligo di assolvere il debito relativo al mutuo contratto per l abitazione: in tal caso, il marito può detrarre gli interessi che corrisponde in relazione a detto impegno, anche se il mutuo è intestato all altro coniuge, sempre che nei confronti del primo ricorrano le condizioni previste dalla norma per fruire del beneficio. Possono rientrare nella detrazione del 19% anche gli interessi prodotti sul conto accessorio dopo aver rinegoziato il mutuo per acquistare, costruire o ristrutturare l abitazione principale. Infatti, secondo la Convenzione ABI-MEF per la rinegoziazione dei mutui a tasso variabile stipulati prima del 28 maggio 2008, la causa della rinegoziazione coincide con quella del contratto di mutuo, per il quale trova applicazione la norma TUIR che prevede la detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti, rispettivamente, per l acquisto e la costruzione dell abitazione principale; ne consegue la detraibilità anche degli interessi maturati sul conto di finanziamento accessorio aperto per rinegoziare il mutuo originario. Qualora il contribuente abbia costituito il deposito presso il notaio in un dato anno e il notaio depositario abbia emesso fattura per la somma imputata ad onorario nell anno successivo in base all art. 3 del D.M. 31 ottobre 1974, il relativo onere è detraibile dall imposta dovuta per l anno di costituzione del deposito in applicazione del principio di cassa di cui all art. 15, comma 1, del TUIR. Del resto, il termine di sessanta giorni previsto dall art. 3 del D.M. 31 ottobre 1974 consente comunque al contribuente di conoscere, nei tempi utili per la liquidazione della dichiarazione dei redditi, la parte della somma versata a titolo di deposito che costituisce onere detraibile ai sensi dell arti. 15, comma 1, lett. b), del TUIR. Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, su richiesta degli Uffici, la documentazione attestante data e importo del deposito e la fattura emessa dal notaio, con annotazione degli estremi del deposito cui si riferisce. Il contribuente che acquista un unità immobiliare adiacente alla propria abitazione principale, con l intenzione di accorparle, può fruire della detrazione per gli interessi passivi relativi al mutuo contratto per detto acquisto, ai sensi del citato art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR, dopo che sia stato realizzato l accorpamento, risultante anche dalle variazioni catastali relative ad entrambe le unità immobiliari, in modo da risultare un unica abitazione principale. La condizione che anche il secondo mutuo sia stipulato per l acquisto dell abitazione principale dovrà risultare dal contratto di acquisto dell immobile, dal contratto di mutuo o da altra documentazione rilasciata dalla banca. In mancanza, la finalità del mutuo deve essere attestata dal contribuente mediante un apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 (cfr. risoluzione n. 147/E del 2006). Naturalmente devono essere rispettate anche le altre condizioni previste dalla disposizione, quali il limite temporale che deve intercorrere tra l accensione del mutuo, l acquisto e la destinazione ad abitazione principale. In particolare l immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall acquisto, che deve avvenire nell anno antecedente o successivo alla stipula del contratto di mutuo. Infine, nel caso in cui il mutuo relativo al secondo acquisto sia superiore al costo del secondo immobile, occorre rideterminare in proporzione l importo degli interessi detraibili. A differenza di quanto previsto per l acquisto, in caso di mutuo contratto per la costruzione dell abitazione principale, la quota di interessi del coniuge fiscalmente a DICHIARAZIONI FISCALI

38 n. 11/E carico non può essere portata in detrazione dall altro coniuge. circolare 24 aprile 2015, n. 17/E COMPILAZIONE DEL RIGO E7 Nel caso di un contribuente che ha acquistato un immobile da destinare a propria abitazione, ha contratto un mutuo per l acquisto dell abitazione stessa e ha trasferito nei termini previsti dalla legge la propria residenza in tale immobile, se successivamente, egli si trasferisce all estero per motivi di lavoro, trasferendo la propria residenza in tale stato estero e iscrivendosi all A.I.R.E., è possibile fruire della detrazione sugli interessi passivi anche se il predetto immobile venga concesso in locazione a terzi. Tutto ciò nel presupposto che: - siano state rispettate tutte le condizioni di legge (art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR) ai fini della fruizione della detrazione degli interessi passivi di mutuo, con particolare riferimento al trasferimento della dimora abituale in tale immobile entro un anno dall acquisto; - che a tutt oggi permangano le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale; - che il contribuente non abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale nello Stato estero di residenza. Nel Rigo E7 del Mod. 730 va indicato l importo degli interessi passivi corrisposti nel 2015 in dipendenza di mutui contratti per l acquisto dell abitazione principale. Si devono indicare nel presente Rigo anche le spese indicate nella Sezione Oneri detraibili della Certificazione Unica con il Codice 7. L importo massimo che può essere indicato, comunque, non può superare euro. Interessi passivi corrisposti nel 2015 Max RIGHI E8-E12 - ALTRE SPESE I Righi da E8 a E12 sono dedicati all indicazione delle spese, sostenute nel 2015, per le quali è possibile fruire della detrazione d imposta del 19% o del 26% e che non possono essere indicati nei Righi precedenti (Codici da 8 a 37 e 99 della Tabella allegata alle Istruzioni di compilazione del Mod. 730/2016 per la detrazione al 19% e codici 41 e 42 della Tabella allegata alle Istruzioni di compilazione del Mod. 730/2016 per la detrazione al 26%). Nella Colonna 1 deve essere indicato il Codice e nella Colonna 2 il relativo importo. MUTUI IPOTECARI PER L ACQUISTO DI ALTRI IMMOBILI (CODICE 8) È possibile detrarre i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell acquisto dell unità immobiliare da adibire. Il Codice 8 è dedicato all indicazione degli interessi passivi, pagati nel 2015, per mutui ipotecari contratti per l acquisto di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale. Si devono indicare nel presente Rigo anche le spese indicate nella Sezione Oneri detraibili della Certificazione Unica con il Codice 8. TIPOLOGIE DI SPESE Rientrano in questa tipologia di oneri: gli interessi passivi; 400 DICHIARAZIONI FISCALI

39 gli oneri accessori; le quote di rivalutazione a seguito di clausole di indicizzazione, pagati nel 2015 a prescindere dalla scadenza della rata, in dipendenza di mutui ipotecari contratti, prima del 1993, per l acquisto dell unità immobiliare da non adibire ad abitazione principale. TIPOLOGIA DI MUTUI E LIMITI ALLA DETRAZIONE La detrazione è possibile solo per i mutui stipulati fino al 31 dicembre Inoltre, l importo detraibile non può superare 2.065,83 euro, per ciascun intestatario del mutuo. Più in dettaglio, occorre distinguere tra: mutui stipulati anteriormente al 1 gennaio 1991: la detrazione, sempre nel suddetto limite di 2.065,83 euro, spetta su qualsiasi tipo di immobile e anche per motivi diversi dall acquisto (es. costruzione, ristrutturazione, ecc.); mutui stipulati nel 1991 e 1992: la detrazione, entro il suddetto limite, spetta con riferimento ad immobili adibiti ad abitazione diversa da quella principale e solo nel caso di acquisto; mutui stipulati a partire dal 1 gennaio 1993: non spetta alcuna detrazione. Per definire il regime di detraibilità occorre verificare la data di stipula del contratto. Nel caso di mutuo cointestato ai coniugi, ognuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. Infatti, al contrario di quanto previsto per i mutui su abitazione principale, non è consentita l imputazione della quota dell altro coniuge anche se fiscalmente a carico. COMPILAZIONE RIGHI E8-E12 - CODICE 8 Nei Righi da E8 a E12 del Mod. 730, con il Codice 8, va indicato l importo degli interessi passivi corrisposti nel 2014 in dipendenza di mutui contratti, stipulati prima del 1 gennaio 1993, per l acquisto di immobili diversi dall abitazione principale. L importo massimo che può essere indicato, comunque, non può superare euro. MUTUI CONTRATTI NEL 1997 PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO (CODICE 9) Il Codice 9 è dedicato all indicazione degli interessi passivi, pagati nel 2015, per mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Tale possibilità è stata prevista dall art. 1, comma 4, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla Legge 26 febbraio 1997, n. 30. Si devono indicare nel presente Rigo anche le spese indicate nella Sezione Oneri detraibili della Certificazione Unica con il Codice 9. TIPOLOGIE DI SPESE Rientrano in questa tipologia di oneri: gli interessi passivi; gli oneri accessori; le quote di rivalutazione a seguito di clausole di indicizzazione; pagati nel 2015 a prescindere dalla scadenza della rata, in dipendenza di mutui (non necessariamente ipotecari) contratti, nel 1997, per effettuare interventi di recupero edilizio. TIPOLOGIA DI INTERVENTI E LIMITI ALLA DETRAZIONE La detrazione è possibile solo per i mutui stipulati nel 1997 riguarda sia immobili in proprietà, ma anche di terzi, utilizzati, dal contribuente, con contratto a titolo oneroso, a titolo gratuito o ad altro titolo. Inoltre, l importo detraibile non può superare 2.582,28 euro (limite riferito all ammontare complessivo degli interessi). DICHIARAZIONI FISCALI

40 Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in relazione ai millesimi di proprietà. La detrazione, comunque, spetta per gli interessi passivi in proporzione al mutuo effettivamente utilizzato a titolo di recupero del patrimonio edilizio. Gli interventi di ristrutturazione rilevanti sono (art. 3, lett. a), b), c), d), D.P.R. n. 380/2001): opere di manutenzione ordinaria, cioè quelle che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; interventi di manutenzione straordinaria e, cioè, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; interventi di restauro e di risanamento conservativo e, cioè, quelli rivolti a conservare l organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell organismo stesso, ne consentano destinazioni d uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell edificio, l inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell uso, l eliminazione degli elementi estranei all organismo edilizio; interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell edificio, l eliminazione, la modifica e l inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nel caso in cui siano state sostenute spese per interventi di recupero edilizio inferiori all ammontare del mutuo si dovrà determinare l importo degli interessi passivi detraibili in proporzione all importo del mutuo effettivamente utilizzato. Se si è usufruito di una maggiore detrazione per tali interessi negli anni precedenti, gli stessi devono essere indicati nella Sezione II - Redditi soggetti a tassazione separata - del Quadro D, Rigo D7. DOCUMENTAZIONE Per fruire di detta detrazione il contribuente deve aver cura di conservare la seguente documentazione: quietanza di pagamento degli interessi relativi al mutuo; copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero sopra descritti; copia della documentazione comprovante le spese di realizzazione degli interventi medesimi. COMPILAZIONE RIGHI E8-E12 - CODICE 9 Nei Righi da E8 a E12, del Mod. 730/2016, con il Codice 9 va indicato l importo degli interessi passivi corrisposti nel 2015 in dipendenza di mutui contratti, stipulati prima nel 1997, per l acquisto interventi di recupero edilizio. L importo massimo che può essere indicato, comunque, non può superare euro. MUTUI IPOTECARI PER LA COSTRUZIONE DELL ABITAZIONE PRINCIPALE (CODICE 10) Il Codice 10 è dedicato all indicazione degli interessi passivi, pagati nel 2015, per mutui ipotecari contratti per la costruzione e ristrutturazione dell unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Tale possibilità è stata prevista dall art. 3, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n Si devono indicare nel presente Rigo anche le spese indicate nella Sezione Oneri detraibili della Certificazione Unica con il Codice 10. TIPOLOGIE DI SPESE Rientrano in questa tipologia di oneri: 402 DICHIARAZIONI FISCALI

41 gli interessi passivi; gli oneri accessori; le quote di rivalutazione a seguito di clausole di indicizzazione, pagati nel 2015 a prescindere dalla scadenza della rata, in dipendenza di mutui ipotecari contratti per la costruzione e ristrutturazione dell unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. TIPOLOGIA DI INTERVENTI E LIMITI ALLA DETRAZIONE La detrazione è possibile solo per i mutui, esclusivamente ipotecari, stipulati a partire dal 1 gennaio 1998 e riguarda gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compreso gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all art. 31, comma 1, lett. d), Legge n. 457/1978. Inoltre, l importo detraibile non può superare 2.582,28 euro. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti, il limite di 2.582,23 euro è riferito all ammontare complessivo degli interessi ed oneri. Nel caso di un mutuo per la costruzione dell abitazione principale intestato al 50% fra i due coniugi, per un immobile di proprietà al 50% se dalla documentazione fornita emerge che le fatture di spesa sono tutte intestate al marito, è possibile detrarre la quota di interessi passivi spettante alla moglie, indicando sulla fattura che la spesa è stata sostenuta al 50%. In altre parole, ove ricorrano gli altri presupposti, è possibile attestare sulle fatture giustificative che le spese di costruzione sono state sostenute al 50% da ciascun coniuge, al fine di consentire al coniuge non intestatario delle fatture di portare in detrazione la quota del 50% di interessi passivi corrispondente alla propria quota di intestazione del mutuo (circolare 9 maggio 2013, n. 13/E). L agevolazione, inoltre, si applica solo sulle spese effettivamente rimaste a carico del contribuente. L importo delle spese effettivamente sostenute è quello che risulta al termine dei lavori di costruzione o ristrutturazione dell immobile (circolare 3 maggio 2005, n. 17/E). Per importo rimasto effettivamente a carico si intende l ammontare degli interessi passivi riconducibili all importo del mutuo affettivamente utilizzato per la copertura delle spese relative alla costruzione dell immobile. La detrazione non spetta se i lavori di costruzione non sono ultimati entro il limite temporale previsto dal provvedimento amministrativo che ha consentito la costruzione dell immobile stesso. Il diritto alla detrazione decade dal periodo d imposta successivo a quello in cui lo stesso non è più utilizzato come abitazione principale. ELEMENTI NECESSARI PER POTER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE Per fruire della detrazione è necessario che: l unità immobiliare che si costruisce sia quella in cui intendono dimorare abitualmente il contribuente o i suoi familiari; l unità immobiliare in costruzione sia adibita ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione; il mutuo sia stipulato non oltre sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi alla data di inizio dei lavori di costruzione; se invece si tratta di mutui stipulati in data antecedente al 1 dicembre 2007, i termini sono di sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione. Comunque, il diritto alla detrazione non viene meno se, per i ritardi imputabili esclusivamente all Amministrazione comunale nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo; il contratto di mutuo deve essere stipulato dallo stesso soggetto che avrà il possesso dell unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale. DICHIARAZIONI FISCALI

42 ESEMPIO - TERMINI PER LA STIPULAZIONE DEL MUTUO Un contribuente ha presentato una DIA in data 15 settembre 2015 per la costruzione della propria abitazione principale. In tal caso, il contribuente, per rispettare i termini previsti dalla norma, può stipulare, alternativamente, il mutuo entro: sei mesi dalla data di inizio dei lavori di costruzione (15 marzo 2015); diciotto mesi dopo la data di inizio lavori (15 marzo 2017). Si segnala, inoltre, che la detrazione in oggetto è cumulabile con quella prevista per l acquisto dell abitazione principale soltanto per il periodo di durata della costruzione e per i sei mesi successivi al termine della costruzione. FORZE ARMATE La detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell immobile. Pertanto, nel caso in cui l ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate, la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi, per gli anni precedenti, si è fruito della detrazione, è necessario che siano dichiarati nella Sezione II Redditi soggetti a tassazione separata del Quadro D al Rigo D7. La detrazione è riconosciuta, a prescindere dal requisito della dimora abituale, al personale in servizio permanente delle Forze Armate e Forze di Polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di Polizia civile, per l acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà. DOCUMENTAZIONE In merito alla documentazione probatoria, si precisa che il contribuente deve conservare: le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo; la copia del contratto di mutuo ipotecario dal quale risulti che esso è stato stipulato per la costruzione dell immobile da adibire ad abitazione principale; le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia; la copia della documentazione comprovante le spese di costruzione dell immobile. CASI RISOLTI (PRASSI AGENZIA DELLE ENTRATE) risoluzione 7 settembre 2007, n. 241/E circolare 21 dicembre 2007, n. 390/E È stata estesa anche ai mutui contratti per la costruzione o ristrutturazione dell abitazione principale la possibilità di attestare che il contratto è stato stipulato per la costruzione dell immobile da adibire a abitazione principale tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio effettuata ai sensi dell art. 47 D.P.R. 445/2000 resa dallo stesso contribuente. La detrazione degli interessi passivi e relativi oneri accessori pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca, contratti per la costruzione dell unità immobiliare da adibire ad abitazione principale si applica anche in caso di estinzione e successiva stipula di un nuovo contratto di mutuo. Per quanto riguarda i mutui per l acquisto dell abitazione principale - l agevolazione è riconosciuta anche nel caso in cui l originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. Stante il carattere unitario dell operazione di estinzione e accensione del nuovo mutuo, e la continuità 404 DICHIARAZIONI FISCALI

43 COMPILAZIONE RIGHI E8-E12 - CODICE 10 del rapporto di mutuo, è possibile la conservazione dei benefici fiscali già riconosciuti in relazione al primo contratto. Il mantenimento dei benefici fiscali nel caso di surroga nel rapporto di mutuo per volontà dello stesso debitore, è espressamente previsto dal D.L. n. 7/2007, sulla portabilità del mutuo. Considerata la stretta affinità tra le fattispecie di mutuo per l acquisto dell abitazione principale e di mutuo per la costruzione della stessa, per evitare di trattare in modo differente situazioni sostanzialmente identiche, è possibile conservare i benefici già riconosciuti in relazione al primo contratto. Nei Righi da E8 a E12 del Mod. 730/2016, con il Codice 10, va indicato l importo degli interessi passivi corrisposti nel 2015 in dipendenza di mutui ipotecari contratti, a partire dal 1998, per la costruzione o ristrutturazione dell abitazione principale. L importo massimo che può essere indicato, comunque, non può superare euro. PRESTITI E MUTUI AGRARI (CODICE 11) Il Codice 11 è dedicato all indicazione degli interessi passivi, oneri accessori e quote di indicizzazione, pagati nel 2015, relativi a finanziamenti sia di esercizio che di miglioramento a breve, medio o lungo termine previsti dalla Legge per l ordinamento agrario. Si devono indicare nel presente Rigo anche le spese indicate nella Sezione Oneri detraibili della Certificazione Unica con il Codice 11. TIPOLOGIE DI SPESE Rientrano in questa tipologia di oneri: gli interessi passivi; gli oneri accessori; le quote di rivalutazione a seguito di clausole di indicizzazione, pagati nel 2015 a prescindere dalla scadenza della rata, in dipendenza prestiti o mutui agrari. LIMITI ALLA DETRAZIONE Indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, gli oneri sono detraibili nei limiti del reddito dominicale e agrario dichiarato. DOCUMENTAZIONE Per fruire di detta detrazione il contribuente deve aver cura di conservare la seguente documentazione: quietanza di pagamento degli interessi passivi e relativi oneri accessori; copia del contratto di mutuo. COMPILAZIONE RIGHI E8-E12 - CODICE 11 Nei Righi da E8 a E12 del Mod. 730/2016, con il Codice 11, va indicato l importo degli interessi passivi corrisposti nel 2014 in dipendenza di prestiti o mutui agrari. L importo massimo che può essere indicato, comunque, non può superare la somma dei redditi dominicale e agrario (rivalutati) dei relativi terreni. PRESENZA DI PIÙ TIPOLOGIE DI MUTUI Nel caso in cui il contribuente abbia stipulato più tipologie di mutui sono previste regole specifiche per la detrazione dei relativi interessi passivi. DICHIARAZIONI FISCALI

44 In particolare si possono presentare le seguenti situazioni: Compresenza Mutuo per acquisto abitazione principale (Rigo E7) e mutuo per acquisto di immobili diversi (Righi E8-E12, Codice 8) Mutuo per acquisto abitazione principale (Rigo E7) e mutuo per costruzione abitazione principale (Righi E8-E12, Codice 10) Mutuo per interventi di ristrutturazione edilizia (Righi E8-E12, Codice 9) e, alternativamente, mutuo per acquisto abitazione principale (Rigo E7) o mutuo per acquisto di immobili diversi (Righi E8-E12, Codice 8) SPESE DI ISTRUZIONE (CODICI 12 E 13) Regole da seguire Come detto in precedenza sono previsti i seguenti limiti: importo massimo interessi detraibili su Rigo E7: euro; importo massimo interessi detraibili su Righi E8-E12, Codice 8: euro. Nel caso in cui un soggetto sia intestatario, contemporaneamente di entrambe le tipologie di mutuo è necessario verificare l importo del Rigo E7. In particolare: se l importo del Rigo E7 è maggiore di 2.066, l importo dei Righi E8-E12 non concorre al calcolo della detrazione; se l importo del Rigo E7 è minore di 2.066, la somma degli importi dei Righi E7 ed E8-E12 non può superare concorre al calcolo della detrazione In tal caso è possibile il cumulo degli interessi passivi, però, solo: per la durata dei lavori di costruzione, e per i sei mesi successivi al termine dei lavori La detrazione indicata nei Righi E8-E12, Codice 9 è compatibile: sia con quella prevista per gli interessi su mutui per acquisto abitazione principale (Rigo E7); sia con quella prevista per gli interessi su mutui per acquisto di immobili diversi (Righi E8-E12, Codice 8) I Codici 12 (di nuova istituzione) e 13 servono all indicazione delle spese di istruzione, sostenute nel 2015, per le quali è possibile fruire della detrazione d imposta. Si devono indicare nel presente Rigo anche le spese indicate nella Sezione Oneri detraibili della Certificazione Unica con i Codici 12 e 13. TIPOLOGIE DI SPESE A partire dal 2015, sono detraibili nella misura del 19% le spese per la frequenza di scuole dell infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all art. 1 della Legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Queste spese vanno indicate con il nuovo Codice 12. Questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l ampliamento dell offerta formativa che sono indicate con il codice 31 (art. 15, lett. i- octies), TUIR). Sempre con effetto a decorrere dal periodo d imposta 2015, la misura delle spese detraibili per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali non può essere superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con apposito Decreto del Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca (art. 1, comma 954, Legge 28 dicembre 2015, n. 208). Tale provvedimento deve essere emanato entro il 31 gennaio 2016 e deve tenere presente gli importi medi delle tasse e dei contributi che sono tenute a versare le università statali. Per le spese universitarie, invece, va utilizzato il Codice DICHIARAZIONI FISCALI

45 Salvo che, con le nuove regole, non vengano disconosciuti, si ritiene che sia ancora valide alcuni chiarimenti emanati in passato che vengono riportati di seguito. Pertanto, non sono detraibili le spese sostenute per l acquisto dei libri di testo, di strumenti musicali, materiale di cancelleria né le spese per i viaggi ferroviari, di vitto e di alloggio necessarie per la frequenza delle scuole. Per quanto riguarda le università, sono detraibili sia le tasse di immatricolazione ed iscrizione, anche se riferibili a più anni (compresi gli anni fuori corso) che le soprattasse per esami di profitto e di laurea. Per gli istituti o università privati e stranieri l ammontare della spesa su cui va calcolata la detrazione non può essere superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi dei corrispondenti istituti statali italiani. Più precisamente, in caso di corsi universitari esteri, occorre fare riferimento alle corrispondenti spese previste per la frequenza di corsi similari tenuti presso l Università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente. Si segnala che l Agenzia delle entrate, con la circolare 2 marzo 2016, n. 3/E ha chiarito che i contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti), all edilizia scolastica (es. pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), all ampliamento dell offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti) rientrano nell ambito di applicazione della lettera i-octies) art. 15 TUIR (detrazione del 19% per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritarie senza scopo di lucro). Invece, le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica, ma non per le finalità di cui alla lettera i-octes) rientrano nella previsione della lettera e-bis) art. 15 TUIR (detrazione del 19% nel limite massimo di spesa di 400 euro). Vi rientrano, a mero titolo di esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica (per maggiori dettagli sulla mensa si veda la tabella che segue). CASI RISOLTI (PRASSI AGENZIA DELLE ENTRATE) Tipologia di spese Iscrizione al corso di dottorato di ricerca Frequentazione di master Corso per laureati presso la scuola di specializzazione per l insegnamento secondario Partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea Detraibilità SI. Infatti, il dottorato di ricerca rappresenta un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall ordinamento universitario per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere attività di ricerca di alta qualificazione. Pertanto, anche i corsi di dottorato di ricerca possono considerarsi corsi di istruzione universitaria al fine di poter usufruire della detrazione. Si tratta di una conclusione coerente con la precedente prassi amministrativa che ha riconosciuto la detrazione per le spese di iscrizione ai corsi di perfezionamento, ai corsi di specializzazione e ai master post universitari, contemplati, insieme ai dottorati, dall art. 3 del Decreto n. 270/2004 tra i titoli e i corsi di studio universitari (risoluzione 17 febbraio 2010, n. 11/E). SI, a condizione che il master: sia assimilabile, per durata e struttura dell insegnamento, a corsi universitari o di specializzazione; sia gestito da istituti universitari, pubblici o privati (circolare 19 maggio 2000,n. 101/E, punto 8.2). SI. Il corso seguito dai laureati presso la scuola di specializzazione per l insegnamento secondario può essere considerato un corso di istruzione universitaria (risoluzione 4 marzo 2008, n. 77/E). SI. Le spese per la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea possono essere considerate spese per istruzione e come tali detratte dall imposta: lo svolgimento della prova di preselezione, laddove richiesto dall ordinamento universitario, costituisce infatti una condizione indispensabile per l accesso a corsi di istruzione universitaria (risoluzione 11 marzo 2008, n. 87/E). DICHIARAZIONI FISCALI

46 Tipologia di spese Contributi pagati all università pubblica per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all estero Spese di iscrizione ai conservatori musicali Spese per corsi di laurea in teologia Spese per Istituti tecnici superiori (ITS) Spese per la mensa scolastica Detraibilità No. Non sono detraibili i contributi pagati all università pubblica per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all estero, in quanto non possono essere assimilati alle spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, ammesse invece al beneficio fiscale (circolare 1 luglio 2010, n. 39/E). SI. Più precisamente: le spese sostenute per l iscrizione ai nuovi corsi istituiti ai sensi del D.P.R. n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati risultano detraibili al pari delle spese sostenute per l iscrizione ai corsi universitari; le spese sostenute per l iscrizione ai corsi di formazione relativi al precedente ordinamento possono, invece, considerarsi equiparabili a quelle sostenute per la formazione scolastica secondaria. Il predetto Ministero ha, infatti, fatto presente che, in attesa che trovi piena attuazione la riforma della scuola secondaria che prevede l istituzione dei licei musicali, i Conservatori sono obbligati per Legge ad assicurare a tutti la formazione base in materia musicale (circolare 13 maggio 2011, n. 20/E). SI. Le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia sono detraibili nella misura stabilita per corsi di laurea a indirizzo umanistico tenuti presso l Università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente che, per materie trattate e contenuto del piano formativo, presentino le maggiori analogie con il corso di laurea in teologia (circolare 9 maggio 2013, n. 13/E). SI. È possibile detrarre le tasse pagate da un contribuente per l iscrizione agli Istituti Tecnici Superiori istituiti sulla base del Decreto che determina la riorganizzazione del Sistema di istruzione (D.P.C.M. del 25/01/2008). Infatti, considerato che la lett. e) del comma 1 dell art. 15 del TUIR agevola le spese per frequenza di corsi che coprono il percorso formativo dello studente nella fase dell istruzione secondaria (IV livello formativo) e in quella universitaria (dal VI all VIII livello), si ritiene che le spese sostenute per la frequenza degli Istituti Tecnici Superiori (V livello formativo), così come definiti dal MIUR, che si collocano in un livello intermedio tra l istruzione secondaria e universitaria, possano essere anch esse ricondotte nell ambito delle spese di istruzione previste dalla lett. e) del comma 1 dell art. 15 del TUIR, beneficiando della relativa detrazione. Per la determinazione dell importo ammissibile alla detrazione, si richiama quanto previsto nell allegato A, punto 5, del Decreto interministeriale 7 febbraio 2013, in cui è previsto che Le Regioni stabiliscono i criteri per la determinazione dell importo delle rette di frequenza per gli studenti da parte delle Fondazioni I.T.S. Gli studenti degli I.T.S. versano la tassa regionale per il diritto allo studio sulla base del medesimo importo previsto per gli studenti universitari ed accedono ai medesimi benefici. Al contrario, la frequenza di tali corsi non consente di fruire della detrazione per canoni di locazione (lett. i-sexies) del comma 1 dell art. 15 del TUIR) (circolare 9 maggio 2013, n. 13/E). SI. Le spese sostenute per la mensa scolastica possono essere comprese tra quelle "per la frequenza di scuole dell infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado" (art. 15, comma 1, lett. e-bis) TUIR) - e quindi detraibili - anche quando tale servizio sia reso per il tramite del Comune o 408 DICHIARAZIONI FISCALI

47 Tipologia di spese Spese per frequenza di istituti universitari stranieri e corsi di teologia Spese per corsi di laurea presso università telematiche Detraibilità di altri soggetti terzi rispetto alla scuola. Nello specifico: non è necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto; la spesa può essere documentata mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento - sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio - e deve riportare nella causale l indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell alunno; se è previsto il pagamento in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) o l acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa può essere documentata mediante una attestazione (esente da bollo), rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l ammontare delle spesa sostenuta nell anno e i dati dell alunno o studente; per l anno d imposta 2015, se la documentazione è incompleta, non essendo state fornite istruzioni in proposito, i dati mancanti relativi all alunno o alla scuola possono essere annotati dal contribuente sul documento di spesa; la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento; nel caso in cui il documento sia intestato al figlio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Comunque, nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da uno solo dei genitori o da entrambi in percentuali diverse dal 50%, nel documento comprovante la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione della spesa medesima (circolare 6 maggio 2016, n. 18/E). SI. Con decreto ministeriale 29 aprile 2016 n. 288, è stato individuato l importo massimo della spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali, detraibile per l anno 2015 (art. 15, comma 1, lett. e), del TUIR). Pertanto: ai fini della detrazione delle spese per frequenza all estero di corsi universitari, occorre fare riferimento all importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare e alla zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente; le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie sono detraibili nella misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all area disciplinare "Umanistico - sociale". La zona geografica di riferimento deve essere individuata nella regione in cui si svolge il corso di studi anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano (circolare 6 maggio 2016, n. 18/E). SI. Le spese per i corsi di laurea svolti dalle Università telematiche possono essere detratte, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, sulla base dei criteri dettati dal decreto ministeriale 29 aprile 2016 n. 288 facendo riferimento all area tematica del corso e, per l individuazione dell area geografica, alla regione in cui ha sede legale l università (circolare 6 maggio 2016, n. 18/E). DICHIARAZIONI FISCALI

48 SPESE SOSTENUTE PER FAMILIARI A CARICO Le spese sono detraibili anche se sostenute dal contribuente nell interesse del coniuge, di figli e altri familiari a carico. In particolare: se il documento è intestato ad uno solo dei genitori, la detrazione compete al genitore stesso; se il documento indica solo il nome dello studente a carico, la spesa può essere suddivisa in parti uguali tra i genitori dichiaranti; se essi intendono ripartire la spesa in misura diversa dal 50%, devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento; inoltre, se un coniuge è fiscalmente a carico, l altro può detrarre integralmente la spesa. LIMITI ALLA DETRAZIONE Le spese sono detraibili nel limite di quelle previste negli istituti e scuole statali. DOCUMENTAZIONE Per fruire di detta detrazione il contribuente deve aver cura di conservare la documentazione che attesti i versamenti sostenuti nel 2011 (ad esempio, i bollettini di c/c, le ricevute bancarie, ecc.). COMPILAZIONE RIGHI E8-E12 - CODICE 12 Nei Righi da E8 a E12 del Mod. 730/2016, con il Codice 12, va indicato l importo delle spese di istruzione sostenute, nel 2015, per la frequenza di scuole dell infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (art. 1 Legge 10 marzo 2000, n. 62), per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso. COMPILAZIONE RIGHI E8-E12 - CODICE 13 Nei Righi da E8 a E12 del Mod. 730/2016, con il Codice 13, va indicato l importo delle spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri. Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con Decreto del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali. SPESE FUNEBRI (CODICE 14) Il Codice 14 è dedicato all indicazione delle spese funebri, sostenute nel 2015, per le quali è possibile fruire della detrazione d imposta. Le regole sono cambiate a partire dal 2015: infatti, l importo detraibile delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone non può essere superiore a euro per ciascuna di esse. Oltre a fissare il predetto limite, le nuove regole, introdotte dalla Legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 954 Legge n. 208/2015), eliminano la condizione che le spese debbano essere sostenute necessariamente in dipendenza della morte di familiari, indicati nell art. 433 c.c. e di affidati o affiliati. Si devono indicare nel presente Rigo anche le spese indicate nella Sezione Oneri detraibili della Certificazione Unica con il Codice 14. LIMITI ALLA DETRAZIONE L importo, riferito a ciascun decesso, non può superare euro In caso di più soggetti che sostengono le spese relative allo stesso defunto, resta fermo, ai fini della detrazione, il suddetto limite massimo complessivo di euro. 410 DICHIARAZIONI FISCALI

49 Tenendo conto sempre del suddetto limite, per le spese sostenute per lo stesso decesso in due anni separati è possibile detrarre i relativi importi nelle dichiarazioni presentate per gli anni interessati. DOCUMENTAZIONE Per fruire di detta detrazione il contribuente deve aver cura di conservare la documentazione che attesti le spese sostenute (ad esempio, fatture, ricevute, ecc.). La spesa funebre può essere detratta da più persone che l hanno sostenuta, anche se il documento contabile (ricevuta o fattura) è intestato o rilasciato ad una sola di esse, a condizione che nel documento contabile originale sia annotata una dichiarazione di ripartizione della spesa sottoscritta dallo stesso intestatario del documento. COMPILAZIONE RIGHI E8-E12 - CODICE 14 Nei Righi da E8 a E12 del Mod. 730/2016, con il Codice 14, va indicato l importo delle spese funebri sostenute nel 2014, in misura non superiore a per ogni decesso. Nel caso di più eventi, occorre compilare più Righi da E8 a E12 riportando in ognuno di essi il Codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso. SPESE PER ADDETTI ALL ASSISTENZA PERSONALE (CODICE 15) Il Codice 15 è dedicato all indicazione delle spese, sostenute nel 2015, per addetti all assistenza personale, per le quali è possibile fruire della detrazione d imposta. Si devono indicare nel presente Rigo anche le spese indicate nella Sezione Oneri detraibili della Certificazione Unica con il Codice 15. TIPOLOGIE DI SPESE Sono detraibili le spese sostenute per gli addetti all assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. La detrazione non compete pertanto per spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti come, ad esempio, i bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all esistenza di patologie. La detrazione spetta anche per le spese sostenute a favore dei seguenti familiari, non rilevando il fatto che questi siano fiscalmente a carico o meno del contribuente: coniuge; coniuge effettivamente e legalmente separato; figli naturali, adottivi, affiliati a affidati; genitori e, in loro mancanza, ascendenti prossimi; adottanti; generi e nuore; suocero e suocera; fratelli e sorelle, anche unilaterali. LIMITI ALLA DETRAZIONE Le spese sono detraibili per un importo non superiore a euro 2.100,00. Inoltre, è possibile fruire della detrazione solo se il reddito complessivo non supera euro ,00. DICHIARAZIONI FISCALI

50 Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. Il limite di euro deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l assistenza. Se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l importo su cui calcolare la detrazione non può essere comunque superiore a euro 2.100,00. Nel caso in cui più familiari hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il limite massimo di euro deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa. DOCUMENTAZIONE Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall addetto all assistenza. La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il Codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il Codice fiscale di quest ultimo. COMPILAZIONE RIGHI E8-E12 - CODICE 15 Nei Righi da E8 a E12 del Mod. 730/2016, con il Codice 15, va indicato l importo delle spese per l assistenza personale in ipotesi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, sostenute nel Il limite massimo di euro va riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l assistenza. Nel caso in cui più contribuenti abbiano sostenuto le spese con riferimento allo stesso familiare, l importo teorico deve essere diviso tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa. SPESE PER ATTIVITÀ SPORTIVE PER RAGAZZI (CODICE 16) Il Codice 16 è dedicato all indicazione delle spese, sostenute nel 2015, per attività sportive praticate dai ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, per le quali è possibile fruire della detrazione d imposta. Si devono indicare nel presente Rigo anche le spese indicate nella Sezione Oneri detraibili della Certificazione Unica con il Codice 16. TIPOLOGIE DI SPESE Sono detraibili le spese sostenute per l iscrizione annuale e l abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con D.P.C.M. 28 marzo DICHIARAZIONI FISCALI

51 STRUTTURE SPORTIVE IDONEE Associazioni sportive Palestre, piscine, altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica Società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all art. 90, comma 17 ss., Legge n. 289/2002, che recano nella propria denominazione sociale l espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica. Impianti, comunque organizzati, destinati all esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, ivi compresi gli impianti polisportivi, che siano gestiti da soggetti giuridici diversi da quelli di cui al punto precedente, pubblici o privati, anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme del c.c. Pur in assenza di una specifica norma, in considerazione del principio di unità del periodo d imposta il requisito dell età può ritenersi comunque soddisfatto anche nel caso in cui sussista per una sola parte del periodo d imposta (circolare 4 aprile 2008, n. 34/E). La detrazione spetta anche per le spese sostenute non solo a favore dei figli ma anche di altri familiari fiscalmente a carico. LIMITI ALLA DETRAZIONE L importo, riferito a ciascun ragazzo, non può superare 210 euro. In altre parole, il tetto massimo di 210 euro è riferito a ciascun figlio e non a ciascun genitore. Pertanto, il limite di detrazione rimane tale anche se la spesa è sostenuta da entrambi i genitori. ESEMPIO DI CALCOLO DELLA DETRAZIONE PER ATTIVITÀ SPORTIVA In caso di una spesa complessiva di 500 euro per l attività sportiva di due figli sostenuta da entrambi i genitori al 50%, la detrazione massima spettante per ciascuno dei genitori è pari a: 210 x 2 x 19% x 50% = 39,90 euro. DOCUMENTAZIONE Ai fini della detrazione, la spesa è certificata da bollettino bancario o postale, ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dai soggetti sopra indicati, recante l indicazione (D.M. 28 marzo 2007): della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale, ovvero - se persona fisica - del nome cognome e della residenza, nonché del Codice fiscale, dei soggetti di cui sopra; della causale del pagamento; dell attività sportiva esercitata; dell importo corrisposto per la prestazione resa; dei dati anagrafici del praticante l attività sportiva e del Codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (Vedi anche Comunicato 30 marzo Ministero per le Politiche giovanili e le attività sportive). Nell ipotesi in cui alcuni comuni stipulino accordi con associazioni sportive, palestre, piscine, per la frequenza delle attività di nuoto, ginnastica ecc., da parte di ragazzi tra i cinque ed i diciotto anni di età, ai fini della detrazione per le spese per attività sportive svolte dai ragazzi tra i cinque e i diciotto anni di età, sono sufficienti il bollettino di c/c intestato direttamente al Comune e la ricevuta DICHIARAZIONI FISCALI

52 complessiva che rilascia l associazione sportiva con l elenco dei ragazzi che hanno frequentato i corsi sportivi, purché siano riportate le indicazioni di cui sopra (circolare 13 maggio 2011, n. 20/E). COME DOCUMENTARE LE SPESE Tipo di versamento Versamento postale o bancario Versamento diretto Documento giustificativo Bollettino di versamento in conto corrente postale o bancario. Fattura, ricevuta o quietanza di pagamento contenente i seguenti dati: ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale, ovvero - se persona fisica - nome cognome e residenza, nonché Codice fiscale, dei soggetti di cui sopra; causale del pagamento; attività sportiva esercitata; importo corrisposto per la prestazione resa; dati anagrafici del praticante l attività sportiva e Codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento. COMPILAZIONE RIGHI E8-E12 - CODICE 16 Nei Righi da E8 a E12 del Mod. 730/2016, con il Codice 16, va indicato l importo delle spese per attività sportive praticate da ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, sostenute nel 2015, in misura non superiore a 210 euro per ciascun ragazzo. Se la spesa riguarda più di un ragazzo, vanno compilati più Righi da E8 a E12 riportando in ognuno di essi il Codice 16. SPESE PER INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE (CODICE 17) Il Codice 17 è dedicato all indicazione delle spese, sostenute nel 2015, per compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell acquisto dell unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Si devono indicare nel presente Rigo anche le spese indicate nella Sezione Oneri detraibili della Certificazione Unica con il Codice 17. L agevolazione spetta anche per l acquisto di diritti reali diversi dalla piena proprietà, a condizione che l immobile sia adibito ad abitazione principale. Va però precisato che, poiché l agevolazione è subordinata alla condizione che l immobile sia adibito ad abitazione principale, il beneficio viene meno qualora l acquisto dell immobile non è stato concluso (circolare 4 aprile 2008, n. 34/E). Inoltre, la detrazione spetta anche se: è stato stipulato un contratto preliminare a condizione che esso sia registrato. Però, va ricordato che l agevolazione è subordinata alla condizione che l immobile sia adibito ad abitazione principale, il beneficio viene meno se l acquisto dell immobile non viene concluso. Poiché il preliminare di vendita non produce effetti reali, se le parti non giungono alla stipula del contratto definitivo, la detrazione operata in sede di dichiarazione dei redditi dovrà essere restituita. Se l acquisto è effettuato da più proprietari detrazione deve essere ripartita in ragione della percentuale di proprietà (risoluzione 30 gennaio 2009, n. 26/E); le spese sono state pagate prima del compromesso e del rogito purché siano state sostenute in occasione dell acquisto (circolare 1 luglio 2010, n. 39/E). Se l acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, nel limite complessivo di euro, deve essere ripartita tra i comproprietari in ragione della percentuale di proprietà. In particolare: in caso di acquisto di immobile da parte di due soggetti e fattura per intermediazione immobiliare intestata ad uno solo di essi: al fine di ammettere pro-quota al beneficio della detrazione anche il comproprietario che non è indicato nella fattura, è necessario integrare il documento annotandovi i dati di quest ultimo; 414 DICHIARAZIONI FISCALI

53 in caso di acquisto di immobile da parte di un solo proprietario e fattura per intermediazione cointestata all acquirente e ad un altro soggetto: al fine di consentire la detrazione dell intero importo all unico proprietario è necessario integrare la fattura, annotando che l onere per l intermediazione è stato sostenuto interamente da quest ultimo; in caso di fattura per intermediazione intestata esclusivamente ad un soggetto (ad esempio il coniuge) che non sia proprietario dell immobile: le spese per l intermediazione non possono essere detratte neanche dal proprietario dell immobile (circolare 13 maggio 2011, n. 20/E). LIMITI ALLA DETRAZIONE È possibile detrarre i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell acquisto dell unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore a euro per ciascuna annualità. Se l unità immobiliare da adibire ad abitazione principale è acquistata da più soggetti, la detrazione nel limite di euro va ripartita fra i comproprietari, in base alla percentuale di proprietà. L importo di euro costituisce il limite massimo cui commisurare la detrazione in relazione all intera spesa sostenuta per il compenso versato agli intermediatori immobiliari per l acquisto dell unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Inoltre, la possibilità di portare in detrazione quest onere si esaurisce in un unico anno di imposta. DOCUMENTAZIONE Ai fini della detrazione, la spesa è certificata da apposita documentazione rilasciata dall intermediario immobiliare (fattura, ricevuta, ecc.). Tuttavia, può essere utile anche copia del rogito notarile relativo alla compravendita dell immobile in cui sono riportati: l ammontare della spesa sostenuta; le modalità di pagamento; il numero di partita IVA o Codice fiscale dell agente immobiliare. SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTE DA STUDENTI FUORI SEDE (CODICE 18) Il Codice 18 è dedicato all indicazione delle spese, sostenute nel 2015, anche per familiari fiscalmente a carico, dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso un università distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza e comunque situata in un altra Provincia rispetto a quella di residenza. Inoltre, l unità immobiliare deve essere situata nello stesso Comune in cui ha sede l università o in un comune limitrofo. Le spese si riferiscono: ai canoni di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431; ai canoni relativi a contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. Si devono indicare nel presente Rigo anche le spese indicate nella Sezione Oneri detraibili della Certificazione Unica con il Codice 18. La norma fa riferimento ai contratti di locazione stipulati ai sensi della Legge n. 431/1998 e ad altri contratti abitativi stipulati con soggetti individuati dall ordinamento nazionale (collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro, ecc.), in tal modo escludendo dall agevolazione i contratti stipulati in base a normative proprie di altri ordinamenti e si applica agli studenti che alloggiano nel territorio nazionale (Interrogazione - Camera dei deputati - Commissione Finanze - 27 novembre 2008, n ). Inoltre, non riguarda le locazioni di immobili all estero (circolare 21 aprile 2009, n. 18/E) e non può essere applicata in caso di contratti di subaffitto (circolare 23 aprile 2010, n. 21/E, punto 4.3). DICHIARAZIONI FISCALI

54 La Legge comunitaria 2010 (Legge n. 217/2011) ha ampliato, a decorrere dal 1 gennaio 2012, la detrazione dei canoni di locazione per gli studenti universitari anche agli studenti italiani iscritti a un corso di laurea presso un università ubicata nel territorio di uno stato membro dell Unione Europea o in uno degli stati aderenti all Accordo sullo spazio economico europeo. SPESE SOSTENUTE PER FAMILIARI A CARICO La spesa è detraibile dal contribuente anche nel caso in cui sia sostenuta nell interesse del coniuge, dei figli o di altri familiari a carico. Non è richiesto che il contratto di locazione sia intestato allo studente; può essere intestato anche al soggetto a cui è a carico. La detrazione spetta al genitore intestatario del documento di spesa. Se il documento è intestato allo studente, la spesa può essere suddivisa in parti uguali tra i genitori dichiaranti; se essi intendono ripartire la spesa in misura diversa dal 50%, devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento; inoltre, se un coniuge è fiscalmente a carico, l altro può detrarre integralmente la spesa (sempre nel limite di euro). LIMITI ALLA DETRAZIONE La detrazione spetta su un importo massimo di euro. Inoltre: la detrazione non è cumulabile con le altre detrazioni eventualmente spettanti per i canoni di locazione (in genere, va scelta quella più conveniente); in caso di contributi ricevuti a sostenimento del canone di affitto, tali importi vanno detratti dalla spesa totale; non va rapportata al periodo di tempo durante il quale l immobile preso in affitto è adibito dallo studente a propria dimora abituale. L importo di euro va inteso come limite massimo applicabile a nucleo familiare a prescindere: dal numero dei contratti di locazione stipulati; dal numero dei figli studenti universitari fiscalmente a carico. DOCUMENTAZIONE Ai fini della detrazione, la spesa è certificata da: copia del contratto di locazione, regolarmente registrato, o dal contrato di ospitalità; ricevute di pagamento del canone di locazione. PREMI DI ASSICURAZIONE (CODICI 36 E 37) II Codici 36 e 37, sono dedicati all indicazione dei premi di assicurazione. A tale proposito sono previsti i seguenti limiti per la detrazione: - per i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (Codice 36), l importo massimo non deve superare 530 euro; - per i premi relativi alle assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (Codice 37) il limite è di 1.291,14 euro. Si devono indicare nel presente Rigo anche le spese indicate nella Sezione Oneri detraibili della Certificazione Unica con il Codice 36 e 37. TIPOLOGIE DI SPESE La detrazione spetta per determinate fattispecie di polizze; in particolare occorre distinguere a seconda della data di stipula: 416 DICHIARAZIONI FISCALI

55 Data di stipula o rinnovo della polizza Entro il 31 dicembre 2000 (4) A partire dal 1 gennaio 2001 Condizioni per la detrazione e particolarità Il contratto di assicurazione deve avere durata non inferiore a 5 anni, a decorrere dalla data di stipulazione; deve essere vietata la concessione di prestiti nel suddetto periodo di durata minima. Se l assicurato esercita il riscatto dell assicurazione entro i primi 5 anni dalla stipula (ad eccezione del decesso), viene meno il diritto alla detrazione e i premi per i quali si è usufruito della detrazione sono assoggettati a tassazione separata. Se la polizza è mista, infortuni/malattia è necessario individuare la quota di premio che copre il rischio infortuni, poiché solo questo può essere detratto. Infatti, la polizza malattia non è detraibile. La detrazione spetta solo per i premi relativi a contratti che coprono i seguenti rischi: morte (anche in caso di contratti di tipo misto, per la sola parte relativa al rischio morte) (1); invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante (malattia o infortuni) (2); non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (3). Nel caso di polizza mista malattia/infortuni, se offre garanzie di risarcimento anche in caso di invalidità inferiore al 5%, la detrazione è riconosciuta per la sola quota del premio riferibile alla copertura del rischio di invalidità superiore al 5%. Lo stesso dicasi per le polizza che coprono il rischio di non autosufficienza unitamente ad altri rischi. In caso di polizza mista rischio morte, l importo incassato a scadenza o in seguito a riscatto in permanenza in vita dell assicurato costituisce reddito di capitale (ai sensi dell art. 44, comma 1, lett. g-quater TUIR) relativamente all ammontare maturato per la parte dei premi che hanno fruito della detrazione. Note: (1) Rientrano tra i contratti di assicurazione finalizzati alla copertura del rischio di morte quelli che prevedono, in alternativa, l erogazione della prestazione esclusivamente in caso di morte; l erogazione della prestazione sia in caso di morte sia in caso di permanenza in vita dell assicurato alla scadenza del contratto stesso o di riscatto prima della scadenza (c.d. contratti di tipo misto ); in tal caso la detrazione spetta solo in relazione alla parte del premio riferibile al rischio di morte. (2) Riguardo all assicurazione del rischio di invalidità va chiarito che: nel caso in cui la polizza malattia o infortuni sia finalizzata a garantire un risarcimento anche in caso di invalidità inferiore al 5%, la detrazione spetta solo con riferimento alla parte del premio relativo alla copertura del rischio di invalidità non inferiore al 5%; detta quota (in valore assoluto o percentuale) deve essere indicata separatamente nel contratto di polizza e nelle comunicazioni annuali all assicurato; rimangono comunque escluse dalla detrazione le somme versate per garantire la copertura del rischio di invalidità temporanea, anche se totale. (3) Sono considerati non autosufficienti, i soggetti che, in alternativa: sono incapaci di svolgere, anche solo in parte, almeno una delle seguenti attività; assunzione di alimenti; espletamento delle funzioni fisiologiche e dell igiene personale; deambulazione; indossare gli indumenti; necessitano di sorveglianza continuativa. Inoltre, è necessario rispettare i seguenti requisiti: i contratti devono prevedere la copertura del rischio di non autosufficienza per l intera vita dell assicurato; se tali contratti sono stipulati nell ambito di assicurazioni sulla malattia, tale condizione si realizza con contratti di durata almeno pari a 10 anni che prevedano il rinnovo del contratto (obbligatorio per l impresa assicuratrice) al termine di ogni periodo decennale; in caso di polizze collettive stipulate dal datore di lavoro, la copertura del rischio deve riguardare almeno tutta la durata del rapporto di lavoro dell assicurato; l impresa assicuratrice può variare, ad intervalli non inferiori a 5 anni, l ammontare dei relativi premi; in nessun caso è ammessa la facoltà di recesso da parte dell impresa assicuratrice. (4) In relazione, ai contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, continua ad applicarsi il precedente regime di detraibilità dei premi, anche se gli stessi sono versati a partire dal 1 gennaio Però, nei con- DICHIARAZIONI FISCALI

56 tratti assicurativi c.d. a vita intera, la fattispecie della rinnovazione non è applicabile, in quanto la scadenza contrattuale, ossia il termine allo scadere del quale l assicuratore deve corrispondere la prestazione, coincide con il decesso dell assicurato. SPESE SOSTENUTE PER FAMILIARI A CARICO Con riferimento alla detrazione per spese di assicurazione sostenute nell interesse di familiari fiscalmente a carico, il soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa ha diritto alla detrazione, indipendentemente dalla circostanza che nel contratto di assicurazione il familiare fiscalmente a carico risulti sia come contraente che come assicurato. Infatti, l Agenzia delle Entrate, modificando parzialmente il precedente orientamento (circolare n. 15 del par. 8), con la circolare 18 maggio 2006, n. 17/E, ha ritenuto che, ai sensi dell art. 15, comma 2, TUIR, la detrazione per i premi assicurativi spetti anche nel caso in cui il familiare fiscalmente a carico del contribuente risulti sia come contraente del contratto di assicurazione che come assicurato, posto che, anche in tal caso, l onere economico è sopportato dal contribuente. LIMITI ALLA DETRAZIONE Come anticipato, per il 2015, gli oneri sono detraibili nel limite di 530 euro (1.291,14 euro per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana). DOCUMENTAZIONE Per fruire di detta detrazione il contribuente deve aver cura di conservare la documentazione che, generalmente, viene rilasciata dall assicurazione, nella quale sono evidenziati: i dati del contraente; i dati dell assicurato; il tipo e la decorrenza del contratto; gli importi fiscalmente rilevanti. Nel caso di polizze miste infortuni/malattia stipulate entro il 31 dicembre 2000 il prospetto deve evidenziare la parte relativa al rischio infortuni in quanto solo essa è detraibile. COMPILAZIONE RIGHI E8-E12 - CODICI 36 E 37 Nei Rigo da E8 a E12 del Mod. 730/2016: con il Codice 36, va indicato l importo dei premi di assicurazione corrisposti nel L importo massimo che può essere indicato, comunque, non può superare 530 euro. con il Codice 37, va indicato l importo dei premi di assicurazione corrisposti nel L importo massimo che può essere indicato, comunque, non può superare euro. ALTRE SPESE DETRAIBILI AL 19% (CODICI DA 20 A 35 E 99) Le altre spese detraibili sono varie. Esse vengono sintetizzate nella tabella che segue, con l indicazione del Codice da riportare nella Colonna 1 (vanno indicate anche le spese contrassegnate con i corrispondenti Codici nella Sezione Oneri detraibili della Certificazione Unica). Codice da indicare in Tipo di onere, caratteristiche e limiti Colonna 1 20 (1) Erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite: ONLUS; organizzazioni internazionali di cui l Italia è membro; altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedano tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari; amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non econo- 418 DICHIARAZIONI FISCALI

57 Codice da indicare in Colonna 1 Tipo di onere, caratteristiche e limiti mici; associazioni sindacali di categoria. Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell importo indicato con il codice 41 nei Righi da E8 a E (1) Erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a euro, effettuate a favore delle associazioni sportive dilettantistiche. 22 (1) Contributi associativi, per un importo non superiore a 1.291,14 euro, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all art. 1 Legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro, o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione. 23 (1) (2) Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale. L importo di tale erogazione non può superare i 2.065,83 euro. 24 Erogazioni in denaro, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia. Il soggetto che presta l assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 30% del reddito complessivo (compreso l imponibile alla cedolare secca sulle locazioni). 25 Spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per Legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovraintendenza entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure da apposita dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà (ai sensi dell art. 47 D.P.R. n. 445/2000) presentata al Ministero per i beni e le attività culturali, relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione. La detrazione è cumulabile con quella del 50% per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50%. Pertanto, le spese per le quali si è chiesto di fruire della detrazione del 50% devono essere indicate in questo Rigo per un importo ridotto al 50% (circolare 2 marzo 2016, n. 3/E). Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di o euro deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti. Per le spese eccedenti il predetto ammontare e per cui non spetta più la detrazione del 50% va, invece, riportato l intero importo. 26 (5) Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche autorizzate. La documentazione richiesta ai fini del conseguimento della suddetta agevolazione fiscale è sostituita da un apposita dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, presentata dal richiedente al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi e per gli effetti dell art. 47 D.P.R. n. 445/2000, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attività cui i benefici si riferiscono (art. 40, comma 9, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201). 27 (5) Erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato (comprensivo dell imponibile alla cedolare secca sulle locazioni), a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo 28 (5) Erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato (comprensivo dell imponibile alla cedolare secca sulle locazioni), a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato. Il limite è elevato al 30% per le somme versate: DICHIARAZIONI FISCALI

58 Codice da indicare in Colonna 1 Tipo di onere, caratteristiche e limiti al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione; come contributo alla gestione dell ente nell anno in cui è pubblicato il Decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione; come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto Decreto. In questo caso, per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del citato Decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell impegno si provvederà al recupero delle somme indebitamente detratte. 29 Spese veterinarie nel limite massimo di 387,34 euro, sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva. La detrazione si calcola sulla parte eccedente l importo di 129,11 euro. Ad esempio, in caso di spese veterinarie sostenute per un totale di 500 euro, nel Rigo andrà indicato 387 euro e la detrazione del 19% sarà calcolata su un importo di 258 euro (pari a ). 30 Spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi ai sensi della Legge 26 maggio 1970, n Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro. Detti istituti devono appartenere al sistema nazionale di istruzione di cui alla Legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni. Possono essere detratte anche le erogazioni liberali a favore delle istituzioni dell alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università. Le erogazioni devono essere finalizzate all innovazione tecnologica, all edilizia scolastica e all ampliamento dell offerta formativa. Le erogazioni devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. 32 Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico. Qualora i contributi siano stati versati dall interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, i contributi devono essere dedotti dal reddito di quest ultimo. 33 (3) Spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, per un importo complessivo non superiore a 632 euro annui per ogni figlio fiscalmente a carico. La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell onere da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al bambino o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile annotare sullo stesso la percentuale di ripartizione. 35 (4) Spese per erogazioni liberali in denaro al Fondo per l ammortamento dei titoli di Stato (novità del Mod. 730/2016, introdotta dall art. 1, comma 524, Legge 24 dicembre 2012, n. 228). Si tratta delle erogazioni liberali in denaro al Fondo per l ammortamento dei titoli di Stato di cui all art. 45, comma 1, lett. e), D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398 (si tratta di un fondo, istituito presso la Banca D Italia, che ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di stato in circolazione). La detrazione è ammessa se le erogazioni liberali in denaro derivano da donazioni o disposizioni testamentarie destinate al conseguimento delle finalità del fondo. 99 Altre spese per le quali spetta la detrazione del 19%. Note: (1) Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l esibizione, in caso di eventuale richiesta dell Amministrazione finanziaria, dell estratto conto della società che gestisce la carta di credito. (2) È prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo. Per- 420 DICHIARAZIONI FISCALI

59 Codice da indicare in Tipo di onere, caratteristiche e limiti Colonna 1 tanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d imposta o della deduzione dal reddito, non potendo cumulare entrambe le agevolazioni. (3) Non risulta richiesto che per usufruire della detrazione delle spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido i bambini debbano rispettare una specifica fascia d età quanto, piuttosto, che gli stessi siano ammessi e frequentino l asilo nido (C.M. 13 febbraio 2006, n. 6/E). Inoltre, sono detraibili le spese sostenute per la frequenza da parte dei figli delle cosiddette Sezioni primavera atteso che le suddette strutture assolvono al medesima funzione degli asili nido (circolare 9 maggio 2013, n. 13/E). (4) Le erogazioni devono essere effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze (art. 15, comma 1, lett. i- nonies) e art. 78, comma 1-bis, TUIR). La norma, comunque, consente al Ministro dell economia di stabilire con apposito Decreto anche altre modalità di effettuazione delle erogazioni liberali in esame (circolare 3 maggio 2013, n. 12/E). (5) Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, Art - bonus, da indicare nel Rigo G9. COMPILAZIONE RIGHI E8-E12 Nei Righi da E8 a E12 del Mod. 730/2016, con i codici riportati nella tabella di cui sopra, vanno indicati: in Colonna 1: il codice come sopra elencato; in Colonna 2: l importo della spesa detraibile, tenendo conto degli eventuali limiti di Legge. Relativo codice Importo spesa ALTRE SPESE DETRAIBILI AL 26% (CODICI 41 E 42) La Legge 6 luglio 2012, n. 96 (art. 7, comma 1 e art. 15, commi 2 e 3) ha modificato il regime inerente le detrazioni fiscali sulle erogazioni liberali in denaro a favore delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) e dei soggetti che svolgono attività umanitarie, sui contributi associativi alle società di mutuo soccorso e sulle erogazioni liberali a favore di movimenti e partiti politici (art. 15, commi 1, lett. i-bis, 1.1 e 1-bis TUIR). Volendo sintetizzare, a partire dal 1 gennaio 2013, si è proceduto a: - trasferire nel nuovo comma 1.1 dell art. 15 del TUIR la disciplina della detrazione IRPEF spettante per le erogazioni liberali in denaro in favore delle ONLUS e di iniziative umanitarie, al fine di elevare la misura della detrazione dal 19% al 24% per l anno 2013 e al 26% a decorrere dall anno 2014; - mantenere nella lett. i-bis) dell art. 15, comma 1, del TUIR solamente la disciplina della detrazione IRPEF spettante per i contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso, in relazione ai quali resta ferma la detrazione del 19%. Invece, per le erogazioni ai partiti politici, la norma di riferimento è l art. 15, comma 1-bis, del TUIR. Per esse, l art. 7, comma 1, della Legge n. 96/2012, a decorrere dal 1 gennaio 2013, ha previsto: l ampliamento dell ambito soggettivo di applicazione della detrazione; la riduzione dell ammontare delle erogazioni liberali che possono fruire della detrazione; DICHIARAZIONI FISCALI

60 l aumento della misura della detrazione dal 19% al 24% per l anno 2013 e al 26% a partire dall anno Inoltre, con il D.L. 28 dicembre 2013, n. 149 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 13) che ha abolito il finanziamento pubblico ai partiti politici, sono scattate, dal 2014, nuove detrazioni IRPEF per le erogazioni liberali ai partiti. In dettaglio, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella prima Sezione del registro previsto dal Decreto sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini IRPEF per un importo pari al 26% per importi compresi tra 30 euro e euro annui. Tale agevolazione si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell iscrizione al registro previsto dal Decreto e dell ammissione ai benefici previsti dallo stesso D.L. a condizione che entro la fine dell esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici. Viene anche disposto che a partire dall anno di imposta 2007 le erogazioni in denaro effettuate a favore di partiti politici, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale e tracciabili secondo la vigente normativa antiriciclaggio, devono comunque considerarsi detraibili ai sensi dell art. 15, comma 1-bis, del TUIR. Tutte le detrazioni di cui si è detto sono consentite a condizione che il versamento sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento tracciabili previsti dall art. 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (ad esempio carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari), o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell operazione e l esatta identificazione del suo autore e a consentire all Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con Regolamento da emanare con Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze. Si segnala, infine, che con la Legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 141 Legge 23 dicembre 2014, n. 190) è stato precisato che la detraibilità sussiste anche nel caso in cui i predetti versamenti siano effettuati tramite donazioni. Le suddette detrazioni vengono sintetizzate nella tabella che segue, con l indicazione del Codice da riportare nella Colonna 1 (vanno indicate anche le spese indicate nella Sezione oneri detraibili della certificazione unica con i codici 41 e 42) e dei limiti di spesa previsti dalle norme. 41 Erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a euro annui a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell importo indicato con il codice 20 nei Righi da E8 a E12. Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l esibizione, in caso di eventuale richiesta dell Amministrazione finanziaria, dell estratto conto della società che gestisce la carta. Per le liberalità alle ONLUS (codice 41) e alle associazioni di promozione sociale (codice 23) erogate nel 2014 è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (si rimanda alla Sezione dedicata agli oneri deducibili). Quindi il contribuente deve scegliere se fruire della detrazione d imposta o della deduzione dal reddito, non potendo beneficiare di entrambe le agevolazioni. 42 Erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici iscritti nella prima Sezione del registro nazionale di cui all art. 4 del D.L. 28 dicembre 2013, n.149, per importi compresi tra 30 euro e euro. Le medesime erogazioni continuano a considerarsi detraibili anche quando i relativi versamenti sono effettuati, anche in forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime. L agevolazione si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell iscrizione al registro e 422 DICHIARAZIONI FISCALI

61 dell ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici. Le erogazioni devono essere effettuate tramite banca o ufficio postale o mediante altri sistemi di pagamento (ad esempio carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari), o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell operazione e l esatta identificazione soggettiva e reddituale del contribuente. SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO Nella Sezione II del Quadro E, Righi da E21 a E31, vanno indicati gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione. caso in cui il contribuente abbia stipulato più tipologie di mutui sono previste regole specifiche per la detrazione dei relativi interessi passivi. Non devono essere riportati nei Righi da E21 a E31 gli oneri deducibili riconosciuti dal sostituto d imposta in sede di formazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato ed indicati al punto 431 della Certificazione Unica in quanto i relativi importi sono già stati esclusi dal sostituto d imposta dall imponibile di lavoro dipendente. Nei punti da 432 a 437 della Certificazione Unica sono fornite le informazioni di dettaglio in merito al tipo di onere e al relativo ammontare già considerato dal datore di lavoro. Per quanto riguarda gli oneri deducibili certificati al punto 431 della Certificazione Unica, si rimanda le istruzioni dei Righi da E27 a E31. RIGO E21 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DEDUCIBILI Il Rigo E21 è dedicato all indicazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, versati nel Vanno indicati anche i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza. Sono deducibili anche gli oneri sostenuti per i familiari fiscalmente a carico. Da quest anno non sono più deducibili i contributi sanitari obbligatori per l assistenza nell ambito del SSN versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli. Pertanto non è più presente la Colonna 1 nel Rigo E21. TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI Tra i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori rientrano: i contributi previdenziali e assistenziali corrisposti dagli spedizionieri doganali, non lavoratori dipendenti; i contributi INPS, mutue di categoria (commercianti, artigiani, professionisti ecc.); i contributi versati da quei soggetti tenuti all assicurazione obbligatoria presso il Servizio Sanitario Nazionale, in quanto non assistiti da servizio mutualistico pubblico; i contributi al fondo previdenza per la quota a carico dell agente o rappresentante, versati a cura della casa mandante all ENASARCO; i contributi agricoli unificati versati all INPS (ex SCAU), per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti); i contributi versati per l assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe). I contributi versati sul compenso di co.co.pro. non devono essere indicati in quanto si tratta di oneri già dedotti dal reddito da parte del sostituto d imposta. DICHIARAZIONI FISCALI

62 CONTRIBUTI VOLONTARI Tra i contributi previdenziali e assistenziali non obbligatori rientrano: i contributi pagati all INPS per la prosecuzione volontaria di una forma di assicurazione obbligatoria; i contributi per il riscatto degli anni di laurea; i contributi per il riscatto del servizio militare; i contributi per la ricongiunzione di periodi assicurativi diversi; i contributi versati al fondo casalinghe. I contributi previdenziali volontari sono: deducibili: quelli pagati in base a contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2001; detraibili, sino ad un ammontare massimo pari a euro 1.291,14: quelli versati in base a contratti stipulati fino al 31 dicembre CASI RISOLTI (PRASSI AGENZIA DELLE ENTRATE) circolare 10 giugno 2004, n. 24/E circolare 13 maggio 2011, n. 20/E Non sono deducibili le somme versate all INPS per ottenere l abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e attività di lavoro e quelle relative alla regolarizzazione dei periodi pregressi, in quanto non possono essere considerate come contributi previdenziali obbligatori o facoltativi. In caso di conferimento di assegni per la collaborazione ad attività ricerca di cui all art. 51, comma 6, Legge n. 449/1997, non sono deducibili, da parte del titolare dell assegno di ricerca, ovvero del familiare di cui sia fiscalmente a carico, i contributi previdenziali a suo carico, trattenuti e versati all INPS dall ente di ricerca. CONTRIBUTI CORRISPOSTI PER CONTO DI TERZI In caso di contributi corrisposti per conto di altri (ad esempio, impresa familiare), la deduzione compete unicamente alla persona per conto della quale i contributi sono stati versati. Poiché la ricevuta del pagamento del contributo risulta intestata solo al titolare dell impresa, si ritiene opportuno conservare la documentazione sottoscritta dal titolare attestante il sostenimento della spesa per conto del collaboratore. SPESE SOSTENUTE PER FAMILIARI A CARICO I contributi sono deducibili dal contribuente anche nel caso in cui siano sostenuti nell interesse del coniuge, dei figli o di altri familiari a carico. LIMITI ALLA DEDUZIONE Non sono previsti limiti alla deduzione. Se il contributo è versato per conto di un altro soggetto, la deduzione compete unicamente al soggetto per conto del quale i contributi sono versati, ove la Legge preveda l esercizio del diritto di rivalsa. I contributi previdenziali dovuti da un soggetto deceduto, qualora siano successivamente versati dal coniuge superstite sono deducibili dal reddito complessivo di quest ultimo. Tale principio si applica nel caso di contributi: versati alla forma pensionistica di appartenenza del de cuius (risoluzione 28 aprile 2009, n. 114/E); dovuti per il riscatto di laurea e versati a favore del coniuge deceduto (risoluzione 31 ottobre 2005, n. 155/E). 424 DICHIARAZIONI FISCALI

63 DOCUMENTAZIONE Ai fini della deduzione, la spesa è certificata da: ricevute di pagamento; documentazione rilasciata dall ente previdenziale. COMPILAZIONE RIGO E21 Nel Rigo E21 del Mod. 730 va indicato l importo dei contributi previdenziali ed assistenziali, versati nel 2015, senza alcun limite. Importo dei altri contributi versati RIGO E22 - ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE Il Rigo E22 è dedicato all indicazione degli assegni periodici corrisposti, nel 2015, all ex coniuge. TIPOLOGIE DI ONERI Si tratta dell assegno periodico corrisposto al coniuge, anche se residente all estero, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento od annullamento del matrimonio o di divorzio, risultante da provvedimento dell autorità giudiziaria. Gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali (c.d. contributo casa ), qualora siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente all ex-coniuge, possono essere considerati alla stregua dell assegno di mantenimento e, quindi, sono deducibili dal reddito complessivo del coniuge erogante ai sensi dell art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR (Cassazione sentenza n del 2013). Nel caso in cui dette somme riguardino l immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute (art. 3 D.P.R. n. 42/1988). Per quel che attiene la quantificazione del contributo casa, l Agenzia ritiene che l importo del contributo, se non stabilito direttamente dal provvedimento dell autorità giudiziaria, possa essere determinato per relationem, qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l obbligo di pagamento dell importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all immobile a disposizione dell ex coniuge. In tal caso, la documentazione attestante il sostenimento dell onere può essere costituita, oltre che dal provvedimento dell autorità giudiziaria, anche dal contratto d affitto o dalla documentazione da cui risulti l importo delle spese condominiali, nonché dalla documentazione comprovante l avvenuto versamento. Si ricorda, inoltre, che la deduzione di tali somme da parte del coniuge erogante, comporta necessariamente la tassazione del corrispondente importo in capo all altro coniuge separato (art. 50, comma 1, lett. i), del TUIR). Infine, considerato che nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione dei redditi (modelli 730/2016 e UNICO PF/2016) non sono date specifiche indicazioni in merito, per l anno d imposta 2015: l ex coniuge che corrisponde il contributo casa deve indicare tale onere deducibile nel rigo E22 del Mod. 730/2016 o nel rigo RP22 del Mod. UNICO PF/2016, unitamente agli assegni periodici corrisposti all ex coniuge; l ex coniuge che percepisce il contributo casa deve indicare tale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente nella colonna 2 dei righi C6, C7, e C8 del Mod. 730/2016 o nella colonna 2 dei righi RC7 e RC8 del Mod. UNICO PF/2016, barrando in entrambi i modelli la casella di colonna 1, unitamente agli assegni periodici percepiti all ex coniuge. Non sono deducibili: gli assegni corrisposti per il mantenimento dei figli. Tali assegni, infatti, non vanno né dichiarati dal coniuge che li percepisce, né dedotti dal coniuge che li versa; DICHIARAZIONI FISCALI

64 le maggiori somme corrisposte alla ex moglie a titolo di adeguamento ISTAT dell assegno di mantenimento, a meno che l aumento non sia stato specificamente previsto dal giudice nella sentenza di separazione (risoluzione 19 novembre 2008, n. 448/E); le somme corrisposte in un unica soluzione (circolare 12 giugno 2002, n. 50/E); il pagamento a rate dell assegno una tantum versato al coniuge separato. In particolare l erogazione in un unica soluzione della somma stabilita per il mantenimento dell ex coniuge non può essere dedotta dall imponibile, neanche se il versamento viene fatto in forma rateale. La possibilità di rateizzare l assegno, infatti, è solo una diversa modalità di liquidazione di una cifra concordata liberamente tra le parti e non più rivedibile nel tempo. È l esclusione di qualsiasi successiva domanda di contenuto economico che differenzia l assegno una tantum da quello corrisposto periodicamente, il cui importo può essere invece modificato in un secondo momento sia in aumento che in diminuzione. In questo caso, gli assegni sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente per l ex marito o moglie che li riceve, mentre rappresentano oneri deducibili per il contribuente che li versa, a patto che importo e periodicità di pagamento siano stabiliti da un provvedimento dell autorità giudiziaria (risoluzione 11 giugno 2009, n. 153/E). LIMITI ALLA DEDUZIONE Non sono previsti limiti alla deduzione. Qualora l assegno corrisposto al coniuge non contenga la specifica della parte destinata al coniuge e di quella destinata al mantenimento dei figli, l importo deducibile sarà pari al 50% dell assegno ricevuto. DOCUMENTAZIONE Ai fini della deduzione, la spesa è certificata dalla sentenza di separazione o divorzio, unitamente alle certificazioni relative all erogazione mensile degli importi. COMPILAZIONE DEL RIGO E22 Nel Rigo E22 del Mod. 730 va indicato: Colonna 1: il Codice fiscale del soggetto al quale sono state erogate le somme (ex coniuge); Colonna 2: l importo dell assegno periodico erogato, senza alcun limite. Codice fiscale dell ex coniuge Importo dell assegno erogato RIGO E23 - CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI Il Rigo E23 è dedicato all indicazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, versati nel 2014 per gli addetti ai servizi domestici e all assistenza personale e familiare. TIPOLOGIE DI ONERI Si tratta dei contributi obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e per l assistenza personale o familiare (ad esempio: baby-sitter e assistenza alle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro. La deduzione in esame non pregiudica la possibilità di portare in detrazione le spese sostenute per addetti all assistenza personale nei casi di non autosufficienza nello svolgimento degli atti della vita quotidiana, di cui al Rigo da E8 a E12, Codice DICHIARAZIONI FISCALI

65 LIMITI ALLA DEDUZIONE La deducibilità è consentita, nel limite massimo di 1.549,37 euro. DOCUMENTAZIONE Ai fini della deduzione, la spesa è certificata dalle ricevute di versamento dei contributi. COMPILAZIONE RIGO E23 Nel Rigo E23 del Mod. 730 va indicato l importo dei contributi, versati nel 2015, nel limite massimo di euro. Importo dei contributi versati Max RIGO E24 - CONTRIBUTI ED EROGAZIONI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE Il Rigo E24 è dedicato all indicazione delle erogazioni liberali in denaro corrisposte, nel 2015, a favore di enti religiosi italiani. TIPOLOGIE DI ONERI Tra le istituzioni religiose italiane sono comprese: l Istituto centrale per il sostenimento della Chiesa cattolica italiana; l Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7º giorno, in tal caso le erogazioni sono destinate al sostentamento di ministri di culto e missionari e a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione; l Ente morale delle assemblee di Dio in Italia, in tal caso le erogazioni sono destinate al sostentamento di ministri di culto, cura delle anime e amministrazione ecclesiastiche; la Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell ordinamento valdese; l Unione Cristiana Evangelica Battista d Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell Unione; la Chiesa Evangelica Luterana in Italia e le comunità ad essa collegate, in tal caso le erogazioni sono destinate al sostentamento di ministri di culto e a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione; l Unione delle comunità ebraiche italiane, in tale caso sono deducibili anche i contributi annuali versati; della Sacra Arcidiocesi ortodossa d Italia ed Esarcato per l Europa Meridionale, enti da essa controllati e comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza; dell Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni per attività di religione o di culto, per attività dirette alla predicazione del vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessitò delle anime, rimborso delle spese dei ministri del culto e dei missionari; della Chiesa Apostolica in Italia ed enti ed opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza; dell Unione Buddhista Italiana e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto e le attività di religione o di culto; dell Unione Induista Italiana e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto, le esigenze di culto e le attività di religione o di culto. Eventuali erogazioni liberali eseguite a favore di istituzioni religiose diverse da quelle appena elencate non costituiscono onere deducibile. LIMITI ALLA DEDUZIONE La deducibilità è consentita nel limite massimo di 1.032,91 euro per ogni ente o istituto religioso. DICHIARAZIONI FISCALI

66 DOCUMENTAZIONE Ai fini della deduzione, la spesa è certificata dalle ricevute di versamento effettuate o dalle quietanze liberatorie rilasciate dagli enti. In particolare, il Decreto del Ministero delle Finanze del 12 dicembre 1988 ha precisato che i contributi a favore dell Istituto, per poter essere dedotti, devono essere documentati da: bollettino di versamento in conto corrente postale; quietanza liberatoria redatta su appositi stampati dell Istituto; in caso di bonifico bancario a favore dell ente, ricevuta rilasciata dall azienda di credito al cliente che attesti l accredito dell importo erogato. Le erogazioni all Istituto per il sostentamento del clero possono essere effettuate anche con carta di credito in analogia a quanto disposto per le ONLUS e le associazioni di promozione sociale. I contributi possono essere versati in banca, presso l Ufficio postale, e con le modalità di pagamento previste dall art. 23 D.Lgs. n. 241/1997 quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. I contribuenti devono conservare le ricevute dei versamenti relativi alle suddette erogazioni. Inoltre, chi effettua versamenti a titolo di liberalità alla Chiesa o a ONLUS mediante carta di credito deve conservare l estratto conto ed esibirlo in caso di controllo della dichiarazione dei redditi (risoluzione 3 agosto 2009, n. 199/E). COMPILAZIONE RIGO E24 Nel Rigo E24 del Mod. 730 va indicato l importo delle erogazioni liberali, versate nel 2015, nel limite massimo di euro per ciascun ente. RIGO E25 - SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DEI PORTATORI DI HANDICAP Il Rigo E25 è dedicato all indicazione delle spese generiche e per l assistenza specifica sostenute, nel 2015, dai disabili, indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell assegno. TIPOLOGIE DI ONERI Importo delle erogazioni liberali versate Max per ogni ente Sono comprese in questa categoria di oneri le spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute per i soggetti di cui al Rigo E3. Le spese di assistenza specifica sostenute per i soggetti portatori di handicap sono quelle relative a: spese di assistenza infermieristica e riabilitativa; spese relative al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all assistenza diretta della persona; spese relative al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; spese relative al personale con la qualifica di educatore professionale; spese relative al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. Possono essere ammesse alla detrazione d imposta le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel Decreto ministeriale 29 marzo 2001, anche senza una specifica prescrizione medica. Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dovranno risultare la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa (circolare 1 giungo 2012, n. 19/E). 428 DICHIARAZIONI FISCALI

67 In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda la spese mediche e paramediche di assistenza specifica, che devono essere distintamente indicate nella documentazione rilasciata dall istituto. Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, protesi dentarie e sanitarie, mezzi di accompagnamento, di locomozione, di deambulazione, di sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l autosufficienza e l integrazione di questi soggetti rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione da indicare nella Sezione I nei Righi E1, E2, E3 e E4. LIMITI ALLA DEDUZIONE Non è previsto alcun limite massimo deducibile per questo tipo di onere. Le spese sono deducibili anche se sono state sostenute per i familiari compresi tra quelli indicati all art. 433 c.c., anche se non fiscalmente a carico. DOCUMENTAZIONE La deduzione spettante per l acquisto di medicinali deve essere documentata da fattura o da scontrino fiscale parlante in cui siano specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il Codice alfanumerico, identificativo della qualità del farmaco, posto sulla confezione del medicinale nonché il Codice fiscale del destinatario. In particolare, la qualità del farmaco dal 1 gennaio 2010 deve essere indicata con il numero di autorizzazione all immissione in commercio (Codice AIC) invece che con la denominazione specifica del medicinale. COMPILAZIONE RIGO E25 Nel Rigo E25 del Mod. 730 va indicato l importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica per soggetti disabili, sostenute nel 2015, senza alcun limite massimo. Importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica RIGO E26 - ALTRI ONERI DEDUCIBILI Il Rigo E26 è dedicato all indicazione di alcuni oneri deducibili diversi da quelli indicati nei Righi precedenti. Nella Colonna 1 deve essere indicato il Codice e nella Colonna 2 il relativo importo. TIPOLOGIE DI ONERI Le spese deducibili sono varie. Esse vengono sintetizzate nella tabella che segue, con l indicazione del Codice da riportare nella Colonna 1. Codice da indicare in Colonna 1 6 Tipo di onere, caratteristiche e limiti Contributi versati ai fondi integrativi al Servizio Sanitario Nazionale per un importo non superiore a 3.615,20 euro (nel computo di tale limite concorre l importo indicato nel punto 441 della Certificazione Unica che è già stato dedotto dal datore di lavoro e che non deve pertanto essere indicato in questo Rigo); la deduzione spetta anche per quanto sostenuto nell interesse delle persone fiscalmente a carico. DICHIARAZIONI FISCALI

68 Codice da indicare in Colonna 1 Tipo di onere, caratteristiche e limiti 7 (*) Contributi, donazioni e oblazioni erogate alle Organizzazioni Non Governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Tali contributi sono deducibili nella misura massima del 2% del reddito complessivo (comprensivo dell imponibile alla cedolare secca sulle locazioni). I contribuenti devono comunque conservare copia delle ricevute di versamento in c/c postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate. Per tali liberalità è possibile indicare, in alternativa al Codice 7, il Codice 8 in presenza del quale chi presta l assistenza fiscale dedurrà tali importi nella misura massima del 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di euro. L elenco delle ONG riconosciute idonee è consultabile sul sito 8 (*) Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute. Dette liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di: Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (di cui all art. 10, commi 1, 8 e 9 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460); associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall art. 7, commi 1 e 2, della Legge 7 dicembre 2000, n. 383; fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42); fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate dal D.P.C.M. 15 aprile 2011 (pubblicato sulla G.U. 3 agosto 2011, n. 179) e dal D.P.C.M. 18 aprile 2013 (pubblicato sulla G.U. 3 agosto 2013, n. 181) e D.P.C.M. 4 febbraio 2015 (G.U. 4 aprile 2015, n. 79). Il soggetto che presta l assistenza fiscale dedurrà tali importi nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (comprensivo dell imponibile alla cedolare secca sulle locazioni) e, comunque nella misura massima di euro. Nel Rigo E26 non devono essere indicate le somme per le quali si intende fruire della detrazione d imposta del 26% prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (Righi da E8 a E12, codice 41) e le somme per le quali si intende fruire della detrazione d imposta del 19% prevista per le associazioni di promozione sociale (Righi da E8 a E12, codice 23); pertanto, il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni. Si ricorda che la scelta operata dal contribuente in merito alla detrazione o alla deduzione (ove consentito) delle erogazioni liberali è univoca e deve riguardare tutte le donazioni effettuate nell anno d imposta, anche in relazione a beneficiari diversi. Pertanto, tale scelta non può essere modulata a discrezione del contribuente - es. ONLUS Alfa detrazione, ONLUS Beta deduzione (circolare 24 aprile 2015, n. 17/E). 9 (*) Erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali. Dette liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di: università, fondazioni universitarie (di cui all art. 59, comma 3, Legge 23 dicembre 2000, n. 388); istituzioni universitarie pubbliche; enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, ivi compresi l Istituto superiore di sanità e l Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; enti parco regionali e nazionali. 11 Altri oneri deducibili diversi da quelli sopra riportati, quali: 430 DICHIARAZIONI FISCALI

69 Codice da indicare in Colonna 1 Tipo di onere, caratteristiche e limiti il 50% delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2015; canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sul reddito degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi a consorzi obbligatori per Legge o per provvedimento della Pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati: sono deducibili per l intero importo corrisposto; sono deducibili anche i contributi obbligatori relativi ad immobili non locati e non affittati, il cui reddito non concorre al complessivo in conseguenza dell effetto di sostituzione dell IRPEF da parte dell IMU, sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale. La deduzione dei contributi ai consorzi obbligatori non è invece ammessa in relazione agli immobili ad uso abitativo locati con opzione per la cedolare secca (risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013); assegni periodici corrisposti a seguito di testamento o di disposizioni contenuti nell atto di donazione modale: sono deducibili gli interi importi; assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell art. 433 c.c.: sono deducibili gli importi risultanti dai provvedimenti dell autorità giudiziaria; indennità per la perdita dell avviamento corrisposto per disposizione di Legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo; se a corrispondere l indennità è una società semplice, l importo è deducibile pro quota dai soci; somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, che erroneamente sono stati assoggettati a tassazione; erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del gratuito patrocinio previsto dalla Legge 30 luglio 1990, n. 217; il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri. Le spese in oggetto devono essere certificate dall ente autorizzato che ha ricevuto l incarico di curare la procedura di adozione (1). L albo degli enti autorizzati è consultabile sul sito Internet Rientrano in questa tipologia anche le spese sostenute dagli aspiranti genitori che avendo iniziato la procedura prima del 16/11/2000 si sono avvalsi di enti non autorizzati o hanno iniziato procedure di adozione senza l aiuto di intermediari, la deducibilità di tali spese è ammessa se la prosecuzione della procedura è stata successivamente autorizzata dalla commissione di cui sopra. Tra tali spese deducibili sono comprese: assistenza che gli adottanti hanno ricevuto; legalizzazione o traduzione di documenti; richiesta di visti; trasferimento e soggiorno all estero; quota associativa ad enti; altre spese documentate finalizzate all adozione. Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite in euro. Note: (*) Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l esibizione, in caso di eventuale richiesta dell Amministrazione finanziaria, dell estratto conto della società che gestisce la carta di credito. (1) La deduzione dal reddito complessivo del 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l espletamento della procedura di adozione internazionale (art. 10, comma 1, lett. 1-bis) TUIR) non va ripartita nella misura fissa del 25% per ogni coniuge; piuttosto è ammesso in deduzione dal reddito di uno o di entrambi i coniugi complessivamente il 50% delle spese sostenute. Pertanto, poiché è principio generale che gli oneri individuati dall art. 10 del TUIR sono deducibili dal reddito imputabile al contribuente che ha sostenuto le spese, la deduzione del 50% di cui si discute deve essere proporzionalmente suddivisa tra i due genitori, in relazione alle spese sostenute, se la spesa è stata sostenuta da entrambi. DICHIARAZIONI FISCALI

70 Codice da indicare in Colonna 1 DOCUMENTAZIONE Tipo di onere, caratteristiche e limiti Nel caso in cui, invece, la spesa sia stata sostenuta da un solo genitore, in quanto l altro coniuge è a suo carico, la deduzione spetta esclusivamente al coniuge che ha sopportato la spesa, nella misura del 50%. Inoltre, se l ente autorizzato a cui si sono rivolti i coniugi, ha certificato sulla base delle dichiarazioni da loro rese, che le spese di adozione sono state sostenute da entrambi in pari misura, ciascuno potrà dedurre solo il 25% delle spese sostenute. Diversamente, se l ente autorizzato, sulla base delle dichiarazioni rese dai coniugi, ha attestato che le spese certificate sono state sostenute in misura differenziata dai due coniugi, ciascuno potrà dedurre la quota parte che gli è stata certificata (circolare 24 aprile 2015, n. 17/E). Le erogazioni di cui ai Codici 2, 3 e 4 devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l esibizione, in caso di eventuale richiesta dell Amministrazione finanziaria, dell estratto conto della società che gestisce la carta di credito. COMPILAZIONE DEL RIGO E26 Nel Rigo E26 del Mod. 730 va indicato: alla Colonna 1: il relativo Codice come elencato sopra; alla Colonna 2: l importo corrispondente, nel rispetto degli eventuali limiti massimi di deducibilità previsti. Codice (da 6 a 11) Importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica CONTRIBUTI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - RIGHI E27-E31 DISCIPLINA GENERALE SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE Con il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 sono state riformate le forme di previdenza per l erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale. CONTENUTO DELLA RIFORMA Le principali novità della riforma sono le seguenti: l adesione alla previdenza complementare deve essere libera e volontaria, pertanto libera da condizionamenti anche di natura fiscale; l adesione può avvenire anche con il solo conferimento del Trattamento di fine rapporto; tutti i fondi pensione autorizzati dalla commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) alla raccolta del risparmio previdenziale possono essere destinatari del TFR maturando dal 1 gennaio Mentre nulla cambia per l adesione ad un fondo pensione, il cui finanziamento può continuare ad essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro, del committente o mediante conferimento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), nuove regole sono state emanate sul re- 432 DICHIARAZIONI FISCALI

71 gime fiscale dei fondi sia per quanto riguarda la contribuzione sia per la tassazione dei rendimenti e delle prestazioni. In particolare, la disciplina fiscale della previdenza complementare delinea un sistema articolato nelle seguenti fasi: dei contributi (o fase dell accumulazione); dei rendimenti (o fase dell investimento); delle prestazioni (o fase dell erogazione. Sintetizzando, la disciplina fiscale prevede che all esenzione dei contributi (entro determinati limiti di deducibilità) si accompagna la tassazione dei rendimenti prodotti nella fase di accumulo e la tassazione delle prestazioni erogate (al netto della quota corrispondente ai rendimenti già tassati e al netto dei contributi non dedotti). Al fine di favorire l adesione alle forme di previdenza complementare, la nuova disciplina, entrata in vigore dal 1 gennaio 2007, prevede importanti agevolazioni fiscali. SOGGETTI INTERESSATI Alle nuove forme di previdenza possono aderire (individualmente o collettivamente): i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici; i lavoratori autonomi e i liberi professionisti; i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate; i soggetti destinatari del D.Lgs. n. 565/1996. TIPOLOGIA DELLE FORMA PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza finalizzate a erogare una pensione aggiuntiva a quella erogata dagli Istituti di previdenza obbligatoria. Tali forme sono autorizzate e sottoposte alla vigilanza di una Autorità pubblica, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Sono forme pensionistiche complementari: i fondi pensione negoziali; i fondi pensione aperti; i piani individuali pensionistici; i fondi pensione preesistenti, istituiti anteriormente al novembre Le forme pensionistiche complementari si distinguono anche in collettive e individuali, in base alle modalità istitutive. Nelle forme collettive l adesione viene contrattata a livello collettivo e riguarda un gruppo di lavoratori individuati in base all appartenenza ad una determinata azienda, gruppo di aziende, comparto o settore produttivo; nelle forme individuali invece l adesione avviene su base rigorosamente individuale a prescindere dal tipo di attività prestata e dall esercizio o meno di attività lavorativa. Le forme collettive sono attuate mediante: fondi pensione di natura negoziale istituiti per effetto di un contratto o accordo collettivo di lavoro anche aziendale (c.d. fondi chiusi ); fondi aperti che ricevono adesioni collettive; fondi preesistenti. Esistono, poi, ulteriori forme pensionistiche complementari collettive quali i fondi istituiti dalle casse professionali privatizzate o quelli istituiti o promossi dalle Regioni. Le forme individuali sono attuate mediante adesione individuale a fondi pensione aperti o mediante piani pensionistici individuali. DICHIARAZIONI FISCALI

72 FONDI PENSIONE CHIUSI O NEGOZIALI I fondi pensione negoziali detti anche chiusi nascono da contratti o accordi collettivi anche aziendali che individuano l area dei destinatari cioè i soggetti ai quali il fondo si rivolge sulla base dell appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. Regione o Provincia autonoma). Il fondo pensione negoziale è un soggetto giuridico autonomo dotato di organi propri (assemblea, organi di amministrazione e controllo e responsabile del fondo, ecc.). L attività del fondo pensione negoziale consiste essenzialmente nella raccolta delle adesioni e dei contributi, nell individuazione della politica di investimento delle risorse la cui attuazione viene affidata a soggetti esterni specializzati nella gestione finanziaria e nella erogazione delle prestazioni. FONDI PENSIONE APERTI I fondi pensione aperti sono istituiti direttamente da: banche; società di intermediazione mobiliare; compagnie di assicurazione; società di gestione del risparmio. Nell ambito del patrimonio della società che li istituisce, i fondi pensione aperti costituiscono un patrimonio separato ed autonomo finalizzato esclusivamente all erogazione delle prestazioni previdenziali. L adesione ai fondi aperti può avvenire in forma collettiva o individuale. La gestione finanziaria del fondo aperto è svolta generalmente dalla stessa società che lo ha istituito. La banca depositaria, come per i fondi negoziali, deve essere un soggetto esterno. Il responsabile del fondo aperto svolge la propria attività in modo autonomo rispetto alla società che ha istituito il fondo e ha il compito di verificare che la gestione avvenga nell esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto di norme, regolamenti e contratti. L interesse degli aderenti è tutelato anche dall organismo di sorveglianza. PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI Si tratta di forme pensionistiche individuali realizzate attraverso la sottoscrizione di contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale. Le regole che disciplinano il rapporto con l iscritto sono contenute, oltre che nella polizza assicurativa, in un apposito Regolamento, redatto in base alle Direttive della COVIP e dalla stessa autorizzato al fine di garantire all aderente gli stessi diritti e prerogative delle altre forme pensionistiche complementari. Così come stabilito per le altre forme pensionistiche, le risorse finanziarie accumulate mediante tali contratti costituiscono patrimonio autonomo e separato. Analogamente ai fondi pensione aperti, inoltre, è prevista la figura del responsabile della forma pensionistica che ha il compito di verificare che la gestione avvenga nell esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto di norme, regolamenti e contratti. FONDI PENSIONE PREESISTENTI I fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre 1992 che presentano caratteristiche peculiari rispetto ai fondi istituiti successivamente (come ad esempio la possibilità di gestire direttamente le risorse senza ricorrere a intermediari specializzati). Il D.Lgs. n. 252/2005 stabilisce che l adeguamento di tali forme alle norme dello stesso Decreto avvenga secondo criteri, modalità e tempi stabiliti dal Ministero dell Economia di concerto con quello del lavoro sentita la COVIP. 434 DICHIARAZIONI FISCALI

73 L adesione a questa tipologia di fondo avviene su base collettiva e l ambito dei destinatari è individuato dagli accordi o contratti aziendali o interaziendali. DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI Con la riforma sono state riviste anche le regole per la deducibilità dei contributi versati alle forme di previdenza complementare. Infatti, è previsto che sono deducibili i contributi versati dai lavoratori dipendenti, autonomi e dagli imprenditori a forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall art. 8 del medesimo D.Lgs. n. 252/2005. Più precisamente, i contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli stati membri dell Unione Europea e negli Stati aderenti all Accordo sullo Spazio Economico Europeo, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57. ESEMPIO DI CALCOLO DELL IMPORTO DEDUCIBILE Un lavoratore che versa alla previdenza complementare contributi pari a euro è tassato con aliquota marginale IRPEF del 23%, il costo effettivo sostenuto dal lavoratore sarà pari a euro, con un risparmio fiscale pari a 460 euro. Il predetto limite di deducibilità non si applica ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale. Questi soggetti possono dedurre senza limiti i contributi versati nell anno d imposta. Ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi per TFR e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell art c.c. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. I lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 2005/252 (quindi successiva al 1 gennaio 2007), ovvero i soggetti che a tale data non risultano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria possono dedurre i contributi versati entro il limite di 5.164,57 euro. Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, tali soggetti hanno effettuato versamenti di importo inferiore al limite predetto, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra euro ,85 ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad euro 2.582,29. Per i lavoratori iscritti dal 2007 alle forme pensionistiche obbligatorie, a partire dall anno 2012, è possibile usufruire per la prima volta di tale incentivo. Per i contributi versati nell interesse dei familiari a carico, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l importo complessivo di euro 5.164,57. DICHIARAZIONI FISCALI

74 Infine, per i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni iscritti a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari (ad esempio, il Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola) continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2006 e, pertanto, l importo deducibile non può essere superiore al 12% del reddito complessivo e, comunque, a 5.164,57 euro al netto dell importo già escluso dal sostituto d imposta. DEDUCIBILITÀ CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE Tipologia di contribuzione Contributi a deducibilità ordinaria Contributi versati da lavoratori di prima occupazione Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario Contributi versati per familiari a carico Contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici Modalità di deduzione Deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57. Deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57. Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, tali soggetti hanno effettuato versamenti di importo inferiore al limite predetto, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra euro ,85 ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad euro 2.582,29. In altri termini, come chiarito con la risoluzione 27 dicembre 2011, n. 131/E, è prevista: una prima fase in cui, in ciascuno dei primi cinque anni di partecipazione a una forma di previdenza complementare, la differenza tra l importo dei contributi versati e il limite annuale di euro 5.164,57 non è definitivamente persa, ma contribuisce a formare un ulteriore plafond di deducibilità, da utilizzare entro i venti anni successivi; una seconda fase, durante la quale il plafond così accumulato può essere utilizzato, a partire dal sesto anno e fino al venticinquesimo anno successivo, per dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati a forme di previdenza complementare, in aggiunta al limite annuale di euro 5.164,57 e fino a concorrenza di euro 2.582,29 annui (per un totale massimo di euro 7.746,86). Deducibili dal reddito complessivo senza alcun limite. Deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57. Deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore al 12% del reddito complessivo e, comunque, a 5.164,57 euro al netto dell importo già escluso dal sostituto d imposta. Rigo del Quadro E E27 E28 E29 E30 E DICHIARAZIONI FISCALI

75 RIGO E27 - CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE - DEDUCIBILITÀ ORDINARIA Il Rigo E27 è dedicato all indicazione dei contributi e dei premi versati, nel 2015, alle forme pensionistiche complementari, per le quali il limite massimo di deducibilità è fissato in misura ordinaria a 5.164,57 euro. TIPOLOGIE DI ONERI Nel Rigo in oggetto vanno riportate le somme versate alle forme di previdenza complementare a deducibilità ordinaria, sia che si tratti di fondi negoziali che fondi individuali. Per i contributi versati a fondi negoziali tramite il sostituto di imposta, se nel punto 411 della Certificazione Unica è indicato il codice 1, i dati da indicare sono quelli riportati nei punti 412 e 413 della Certificazione Unica. Per i contributi versati ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del sostituto di imposta, si dovrà indicare l ammontare dei versamenti di cui si richiede la deduzione. I dipendenti pubblici possono compilare questo Rigo solo per indicare i contributi versati ai fondi pensione per i quali non rileva la loro qualifica. Invece, per dichiarare i contributi versati ai fondi negoziali devono compilare il Rigo E31. Vanno indicati in questo Rigo anche le somme che sono state versate a forme pensionistiche complementari istituite in Stati dell UE e in Stati aderenti all Accordo sullo spazio economico europeo. LIMITI ALLA DEDUZIONE I contributi indicati in tale Rigo sono assoggettati al limite massimo di deducibilità pari a 5.164,57 euro. DOCUMENTAZIONE Per documentare la spesa è necessario avere e conservare: le ricevute di pagamento; la documentazione rilasciata dall ente previdenziale; la Certificazione Unica (Mod. CU). COMPILAZIONE DEL RIGO E27 Nel Rigo E27 del Mod. 730 va indicato: alla Colonna 1: l importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall imponibile, indicato nel punto 412 della Certificazione Unica. Se è stato compilato il punto 421 della Certificazione Unica - previdenza per familiari a carico - la cifra da riportare nella Colonna 1 è pari alla differenza tra gli importi indicati nei seguenti punti della Certificazione Unica: punto 412 e punto 422 (contributo dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico); alla Colonna 2: l importo degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione e precisamente: - contributi versati tramite il sostituto d imposta, di cui al punto 413 della Certificazione Unica. Se è stato compilato il punto 421 della Certificazione Unica - previdenza per familiari a carico - la cifra da riportare nella Colonna 2 è pari alla differenza tra gli importi indicati nei seguenti punti della Certificazione Unica: punto 413 e punto 423 (contributo non dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico); - somme versate sia ai fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali senza il tramite del sostituto di imposta. RIGO E28 - CONTRIBUTI VERSATI DA LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE Il Rigo E28 è dedicato all indicazione dei contributi e dei premi versati, nel 2015, alle forme pensionistiche complementari, dai lavoratori di prima occupazione. DICHIARAZIONI FISCALI

76 TIPOLOGIE DI ONERI Nel Rigo in oggetto vanno riportate le somme versate alle forme di previdenza complementare dai lavoratori la cui prima occupazione è successiva al 1 gennaio 2007 ovvero a quei soggetti che alla stessa data non risultano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria. Se nel punto 411 della Certificazione Unica è indicato il codice 3, i dati da indicare in questo Rigo sono quelli riportati nei punti 412, 413 e 417 della Certificazione Unica. LIMITI ALLA DEDUZIONE La deducibilità spetta nella misura ordinaria di 5.164,57 euro. È prevista però una maggiorazione a partire dal sesto anno successivo di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore al limite predetto. La maggiorazione pari alla differenza positiva tra ,85 euro ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni è, comunque, incrementata di un importo non superiore ad euro 2.582,29. A partire dal 2012, per i lavoratori iscritti dal 2007 alle forme pensionistiche obbligatorie, è stato possibile usufruire per la prima volta di tale incentivo. DOCUMENTAZIONE Per documentare la spesa è necessario avere e conservare: le ricevute di pagamento; la documentazione rilasciata dall ente previdenziale; la Certificazione Unica (Mod. CU). COMPILAZIONE DEL RIGO E28 Nel Rigo E28 del Mod. 730 va indicato: alla Colonna 1: l importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall imponibile, risultante dalla somma degli importi indicati nei punti 412 e 417 della Certificazione Unica; alla Colonna 2: l importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall imponibile, indicato nel punto 413 della Certificazione Unica, e le somme versate ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del datore di lavoro. RIGO E29 - CONTRIBUTI VERSATI A FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO Il Rigo E29 è dedicato all indicazione dei contributi e dei premi versati, nel 2015, alle forme pensionistiche complementari che risultano in squilibrio finanziario, per i quali non è previsto alcun limite di deducibilità. TIPOLOGIE DI ONERI Nel Rigo in oggetto vanno riportate le somme versate alle forme di previdenza complementare in squilibrio finanziario per le qual è stato approvato il piano di riequilibrio dal Ministero del Lavoro. Se nel punto 411 della Certificazione Unica è indicato il codice 2, i dati da indicare in questo Rigo sono riportati nei punti 412 e 413 della Certificazione Unica. LIMITI ALLA DEDUZIONE Non è previsto alcun limite di deducibilità. Infatti, tali contributi sono totalmente deducibili. DOCUMENTAZIONE Per documentare la spesa è necessario avere e conservare: 438 DICHIARAZIONI FISCALI

77 le ricevute di pagamento; la documentazione rilasciata dall ente previdenziale; la Certificazione Unica (Mod. CU). COMPILAZIONE RIGO E29 Nel Rigo E29 del Mod. 730 va indicato: alla Colonna 1: l importo dei contributi che il sostituto d imposta ha dedotto dall imponibile di cui al punto 412 della Certificazione Unica; alla Colonna 2: l importo dei contributi che il datore non ha dedotto dall imponibile dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione di cui al punto 413 della Certificazione Unica. RIGO E30 - CONTRIBUTI VERSATI PER FAMILIARI A CARICO Il Rigo E30 è dedicato all indicazione dei contributi e dei premi versati, nel 2015, alle forme pensionistiche complementari per familiari fiscalmente a carico, per la quota da questi non dedotta. LIMITI ALLA DEDUZIONE Sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente i contributi versati nell interesse dei familiari fiscalmente a carico, ma solo per la quota da questi non dedotta. In sostanza, la parte dei contributi che può non essere dedotta dal soggetto a carico può essere portata in deduzione dal contribuente cui risulta a carico sempre nel rispetto del limite di deducibilità di 5.164,57 euro. DOCUMENTAZIONE Per documentare la spesa è necessario avere e conservare: le ricevute di pagamento; la documentazione rilasciata dall ente previdenziale; la Certificazione Unica (Mod. CU). COMPILAZIONE DEL RIGO E30 Nel Rigo E30 del Mod. 730, se è stato compilato il punto 421 della Certificazione Unica, va indicato: alla Colonna 1: l importo dei contributi che il sostituto d imposta ha dedotto dall imponibile desumibile dal unto 422 della Certificazione Unica; alla Colonna 2: l importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto e dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione desumibile dal punto 423 della Certificazione Unica. RIGO E31 - CONTRIBUTI VERSATI A FONDI PENSIONE NEGOZIALI DA DIPENDENTI PUBBLICI Il Rigo E31 è dedicato all indicazione dei contributi e dei premi versati, nel 2015, dai dipendenti pubblici alle forme pensionistiche di natura negoziale. TIPOLOGIE DI ONERI Nel Rigo in oggetto vanno riportate le somme versate dai dipendenti pubblici alle forme pensionistiche di natura negoziale (ad esempio, al Fondo Scuola Esperto, destinato ai lavoratori della scuola). Non vanno indicati i premi ed i contributi che il soggetto ha invece versato a fondi per i quali non rileva la qualifica di lavoratore pubblico. Pertanto, i dipendenti pubblici che si iscrivono a forme pensionistiche per le quali non rileva la loro qualifica devono compilare il Rigo E27. Se nel punto 411 della Certificazione Unica è indicato il codice 4, i dati da indicare in questo Rigo sono riportati nei punti 412 e 413 della Certificazione Unica. DICHIARAZIONI FISCALI

78 LIMITI ALLA DEDUZIONE Per tali soggetti l importo deducibile non può essere superiore al 12% del reddito complessivo e, comunque, a 5.164,57 euro. Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può inoltre superare il doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione, sempre nel rispetto dei suddetti limiti. Nel reddito complessivo va compreso anche quello dei fabbricati assoggettato a cedolare secca. DOCUMENTAZIONE Per documentare la spesa è necessario fare riferimento alla Certificazione Unica (Mod. CU). COMPILAZIONE DEL RIGO E31 Nel Rigo E31 del Mod. 730 va indicato: alla Colonna 1: l importo dei contributi che il sostituto d imposta ha dedotto dall imponibile di cui al punto 412 della Certificazione Unica; alla Colonna 2: l importo indicato nel punto 414 della Certificazione Unica; alla Colonna 3: l importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall imponibile e dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione di cui al punto 413 della Certificazione Unica. RIGO E32 - SPESE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE Il Rigo E32, novità di quest anno, è dedicato all indicazione della deduzione per l acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione (D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164). IN COSA CONSISTE L agevolazione riguarda: l acquisto, dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014,cedute da imprese di costruzione e da cooperative edilizie; l acquisto, dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo cedute da imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie; la costruzione, da ultimarsi entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori, per cui prima del 12 novembre 2014 sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio, comunque denominato. In questi casi, è riconosciuta all acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% del prezzo di acquisto dell immobile risultante dall atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di euro, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l acquisto delle unità immobiliari medesime. La deduzione spetta anche per le spese sostenute dal contribuente per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d appalto, per la costruzione di una o più unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall impresa che esegue i lavori. La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di Legge per le medesime spese. 440 DICHIARAZIONI FISCALI

79 CONDIZIONI PER FRUIRE DELLA DEDUZIONE La deduzione, spetta a condizione che: a) l unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto; b) l unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; c) l unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; d) l unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente; e) il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all art. 18 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai sensi dell art. 3, comma 114, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350; f) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario. Le persone fisiche non esercenti attività commerciale possono cedere in usufrutto, anche contestualmente all atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell alloggio sociale, come definito dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, a condizione che venga mantenuto il vincolo alla locazione alle medesime condizioni stabilite dal comma 4, lett. e), D.L. n. 133/2014 e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia superiore all importo dei canoni di locazione calcolati con le modalità stabilite dal medesimo comma 4, lett. e). DECRETO ATTUATIVO Con il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 8 settembre 2015 (pubblicato sulla G.U. 3 dicembre 2015, n. 282 è stato precisato che la deduzione spetta al proprietario dell unità immobiliare anche nell ipotesi in cui quest ultima sia concessa in usufrutto a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno 10 anni nel settore dell alloggio sociale. Il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non potrà tuttavia essere di importo superiore a quello dei canoni convenzionali. L agevolazione, come precisato all art. 3 del Decreto, è riconosciuta anche con riferimento alle spese dipendenti da contratti di appalto, per la costruzione di un unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell avvio dei lavori. Ai fini della deduzione le predette spese sono attestate dall impresa che esegue i lavori attraverso la relativa fattura. La deduzione spetta una sola volta per ciascun immobile e non è cumulabile con le altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese. In caso di trasferimento dell unità immobiliare locata, per vendita o per successione ereditaria, la deduzione fiscale spettante si trasferisce per la parte residua al nuovo soggetto proprietario purché in possesso dei requisiti di legge. Nel caso di cessione di usufrutto a titolo oneroso, effettuata contestualmente all atto di acquisto dell unità immobiliare, il corrispettivo di usufrutto dovrà essere espressamente indicato nel medesimo atto di acquisto. CHIARIMENTI Con la circolare 2 marzo 2016, n. 3/E l Agenzia delle entrate ha risposto ad alcune domande inoltrate dai CAF e dagli operatori che si riassumono di seguito. DICHIARAZIONI FISCALI

80 Innanzitutto, viene chiarito che il limite di euro costituisce l ammontare massimo di spesa complessiva su cui calcolare la deduzione, per l intero periodo di vigenza dell agevolazione, sia con riferimento alla abitazione che al contribuente. In particolare, la deduzione va calcolata pro-quota ed una sola volta per ogni singolo immobile: pertanto, si avrà, a titolo esemplificativo, che, nel caso in cui tre soggetti acquistino in comproprietà e in parti uguali un immobile, il cui prezzo è pari a mila euro, ciascun di essi potrà calcolare la deduzione su un ammontare massimo di euro, pari a un terzo del limite massimo di spesa deducibile di euro, spettante per l immobile medesimo. Considerando, poi, che il limite di euro costituisce l importo massimo sul quale il singolo soggetto può calcolare la deduzione, si avrà che questi, se acquista più abitazioni nel periodo di vigenza dell agevolazione (dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017), ha comunque diritto alla deduzione del 20% su un importo massimo complessivo di spesa di euro. Riprendendo l esempio appena fatto, il soggetto che nel 2016 acquista una abitazione in comproprietà per la quale può fruire della deduzione su un importo massimo di spesa di euro e, nel medesimo anno, acquista una seconda abitazione del costo di euro, avrà diritto, per il periodo d imposta 2016, alla deduzione pari al 20% di euro. Se nell anno successivo, il medesimo soggetto, acquista una terza abitazione al prezzo di , avrà diritto ad un deduzione del 20% da calcolare su euro, vale a dire sull ammontare residuo del limite complessivo di spesa deducibile di euro. Gli altri chiarimenti riguardano i seguenti aspetti: gli interessi passivi hanno un loro autonomo limite di deducibilità ma in ogni caso vanno rapportati ad una quota capitale non superiore a euro.; ai fini della deducibilità degli interessi passivi rilevano gli importi effettivamente pagati, e non quelli maturati nell anno d imposta; è possibile fruire di questa deduzione per l intera durata del mutuo; la deduzione è ritenuta ammissibile anche nel caso in cui sia stato stipulato un contratto di locazione a canone concordato la cui durata è stabilita in anni sei più due, essendo, in questo caso, la legge a prevedere una proroga di diritto fino alla durata minima di otto anni prevista dal comma 4 dell articolo 21 del D.L. n. 133/2014. COMPILAZIONE RIGO E32 Il Rigo E32 del Mod. 730 si compone di 3 Colonne. COLONNA 1 - DATA STIPULA LOCAZIONE Va indicata la data di stipula del contratto di locazione dell immobile acquistato o costruito. COLONNA 2 - SPESA ACQUISTO/COSTRUZIONE Va indicata la spesa sostenuta per l acquisto o la costruzione dell immobile dato in locazione, entro il limite di euro. COLONNA 3 (INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI Va indicato l importo degli interessi passivi maturati nell anno e dipendenti dai mutui contratti per l acquisto delle unità immobiliari oggetto dell agevolazione. Se la deduzione spetta per l acquisto o la costruzione di più immobili è necessario compilare un Rigo per ciascun immobile utilizzando ulteriori moduli. L ammontare complessivo delle spese indicate non può comunque essere superiore a euro. Ulteriori modalità attuative dell agevolazione di cui si discute saranno definite con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell Economia e delle Finanze. Per determinazione la deduzione spettante, da riportare nel rigo 13 del Mod , unitamente agli altri oneri deducibili, chi presta assistenza fiscale deve procedere nel seguente modo. 442 DICHIARAZIONI FISCALI

81 Tot_Spese = somma delle col. 2 del rigo E32 di tutti i moduli compilati. Ricondurre tale importo nel limite di euro Tot_Interessi = somma delle col. 3 del rigo E32 di tutti i moduli compilati. Calcolare Deduzione_E32 = (20% di Tot_Spese) / 8 + (20% di Tot_Interessi); Il risultato, arrotondato, va sommato agli altri oneri da riportare nel rigo 13 del Mod RIGO E33 - SOMME RESTITUITE AL SOGGETTO EROGATORE IN PERIODI D IMPOSTA DIVERSI DA QUELLO IN CUI SONO STATE ASSOGGETTATE A TASSAZIONE Il Rigo E33, novità di quest anno, è dedicato all indicazione delle somme che in precedenti periodi d imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata. A dire il vero, non si tratta di una novità assoluta in quanto i dati sono sostanzialmente gli stessi che lo scorso anno andavano indicati, con il Codice 5, nel Rigo E26. Si ricorda che a partire dall anno d imposta in corso al 31 dicembre 2013, l ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, può essere portate in deduzione dal reddito complessivo nell anno di restituzione o, se in tutto o in parte non dedotto nel periodo d imposta di restituzione, nei periodi d imposta successivi. In alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell imposta corrispondente all importo non dedotto secondo modalità definite con Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro). COMPILAZIONE DEL RIGO E33 Nel Rigo E33 del Mod. 730 va indicato: alla Colonna 1: l ammontare residuo indicato al Punto 440 della Certificazione Unica o, nel caso in cui non si è chiesto al sostituto di effettuare la deduzione, l importo delle somme restituite nel 2015 al soggetto erogatore; alla Colonna 2: l ammontare riportato nel Rigo 149 del prospetto di liquidazione Mod /2015 (colonna 1 per il dichiarante, colonna 2 per il coniuge) oppure nel rigo RN47, colonna 9, del Mod. Unico Persone fisiche Si segnala che tale colonna va compilata se il sostituto non ha operato la deduzione degli importi non dedotti nel SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO La Sezione III del Mod. 730/2016, è dedicata all indicazione delle spese sostenute nell anno 2015 o negli anni precedenti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ed, in particolare: per la ristrutturazione di immobili; per l acquisto o l assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati. In questa Sezione vanno indicate anche: le spese sostenute per gli interventi relativi all adozione di misure antisismiche e all esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica; le spese sostenute per gli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi. NOVITÀ La principale novità di quest anno consiste nella proroga, a tutto il 2015, delle agevolazioni di cui si discute e precisamente: è stata prorogata la detrazione del 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio; DICHIARAZIONI FISCALI

82 è prorogata la detrazione del 65% per gli interventi relativi all adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità. Per completezza si ricorda che la detrazione di cui si discute è stata estesa anche al 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208). PROROGHE ED ENTRATA A REGIME Anni Detrazione Limite di spesa Rateizzazione 1/1/ /12/ % ,53 5 o 10 rate annuali 1/1/ /12/ % ,53 5 o 10 rate annuali 1/1/ /12/ % ,53 5 o 10 rate annuali 1/1/ /12/ % ,53 5 o 10 rate annuali 1/1/ /12/ % ,53 10 rate annuali 1/1/ /12/ % ,00 10 rate annuali 1/1/ /12/ % ,00 10 rate annuali 1/1/ /12/ % ,00 10 rate annuali 1/1/ /9/ % ,00 10 rate annuali 1/10/ /12/ % (*) 10 rate annuali 1/1/ /12/ % (*) 10 rate annuali 1/1/ /12/ % (*) 10 rate annuali 1/1/ /6/ % (*) 10 rate annuali 26/6/ /12/ % (*) 10 rate annuali Nota (*) dal 1 ottobre 2006, l importo massimo di spesa pari a euro, per cui è possibile fruire dell agevolazione IRPEF, va riferito alla singola unità immobiliare e non più ad ogni persona fisica che abbia sostenuto le spese. SOGGETTI INTERESSATI Possono godere della detrazione tutti coloro che sono assoggettati all IRPEF (pertanto, esclusivamente le persone fisiche), residenti o meno nel territorio dello Stato. Più in particolare possono beneficiare dell agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. Pertanto, sono interessati alla detrazione: il proprietario o il nudo proprietario; il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); il soggetto che occupa l immobile a titolo di locazione o comodato; i soci di cooperative divise e indivise; i soci delle società semplici; gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce. Ha diritto alla detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull immobile, per le sole spese di acquisto dei materiali utilizzati. FAMILIARI La detrazione può essere fruita anche dai familiari conviventi del possessore o detentore dell immobile oggetto dell intervento, a condizione che: le spese siano sostenute dal familiare che chiede la detrazione; 444 DICHIARAZIONI FISCALI

83 le fatture e i bonifici siano a lui intestati; lo status di convivente o comodatario sussista al momento di inizio dei lavori. Tra i familiari interessati rientrano: il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado. Il coniuge può, inoltre, usufruire della detrazione nell ipotesi in cui abbia sostenuto la spesa per la ristrutturazione di un fabbricato in comproprietà ed abbia effettuato la comunicazione di inizio lavori e il pagamento mediante bonifico mentre la fattura è intestata all altro coniuge a condizione che detta circostanza venga annotata sulla fattura. EREDI In caso di decesso del contribuente la detrazione si trasmette agli eredi del deceduto. Pertanto, trattandosi di un diritto per il quale è ammesso il trasferimento mortis causa, segue le medesime regole giuridiche stabilite per il trasferimento degli altri diritti dal de cuius agli aventi causa. In particolare, nel caso di più eredi, ciascuno può usufruire della detrazione in misura proporzionalmente pari alla quota di eredità spettante. A partire dal 2012, a seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 201/2011, in caso di decesso dell avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. La condizione della detenzione materiale e diretta del bene deve sussistere non solo per l anno dell accettazione dell eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intende fruire delle residue rate di detrazione. Pertanto, nel caso in cui l erede, che deteneva direttamente l immobile, abbia successivamente concesso in comodato o in locazione l immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l immobile non è detenuto direttamente. Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato, riprendendo la detenzione materiale e diretta del bene (circolare 24 aprile 2015, n. 17/E). CESSIONE DELL IMMOBILE Prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 138/2011, in caso di vendita dell unità immobiliare (anche a titolo gratuito) sulla quale sono stati realizzati gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettavano per i rimanenti periodi di imposta all acquirente/donatario persona fisica dell unità immobiliare. Se era stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l acquirente dell immobile aveva diritto alla detrazione se era stato immesso nel possesso ed eseguiva gli interventi a proprio carico. In questo caso era però necessario che: la registrazione del compromesso presso l Ufficio competente; l indicazione, da parte dell acquirente, degli estremi della registrazione nell apposito spazio del modulo di inizio lavori. Inoltre, la trasmissione dei diritto di detrarre le quote residue si verificava in capo all acquirente solo in ipotesi di cessione dell intero immobile o qualora, per effetto della cessione pro-quota, la parte acquirente diventava proprietaria esclusiva dell immobile. Se però chi acquistava una porzione dell abitazione era già proprietario della restante parte era possibile trasmettere la detrazione residua perché si realizzava una fattispecie assimilabile a quella di cessione dell intera unità immobiliare. Con il D.L. n. 138/2011 prima e con il D.L. n. 201/2011 dopo, le regole sono cambiate. Infatti, in sede di conversione in Legge del D.L. n. 138, è stata introdotta la possibilità, per il venditore dell immobile su cui sono stati effettuati lavori agevolati, di mantenere le quote residue della detrazione non ancora indicate in dichiarazione. In altre parole, le rate residue possono essere oggetto di contrattazione tra le parti, potendo, il venditore, decidere di cederle o tenerle per sé. DICHIARAZIONI FISCALI

84 Pertanto, viene previsto che le detrazioni possono essere utilizzate dal venditore oppure possono essere trasferite per i rimanenti periodi d imposta all acquirente persona fisica. Le nuove disposizioni sono applicabili anche in caso di permuta (considerata l indubbia assimilazione di questa alla compravendita) e di donazione. Successivamente, con la Manovra Monti (D.L. n. 201/2011), pur mantenendo ferma la possibilità di negoziare il trasferimento della detrazione è stata completamente rovesciata l impostazione. Infatti, per gli atti stipulati dal 1 gennaio 2012, se nell atto di trasferimento dell unità immobiliare non viene fornita alcuna specifica indicazione la detrazione si trasferisce automaticamente all acquirente. Tuttavia, rispetto alla formulazione originaria della norma (Legge n. 449/1997), il venditore può trattenere per sé la detrazione. In questo caso è necessario effettuarne esplicita menzione nel rogito. Pertanto il silenzio dell atto di compravendita vale il trasferimento della detrazione all acquirente. Le regole in caso di vendita dell abitazione su cui sono effettuati gli interventi valgono anche in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell immobile, anche nelle cessioni a titolo gratuito (donazione e successione) e alla permuta. Nell ipotesi, invece, di trasferimento mortis causa dell immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, resta invariato per gli eredi il diritto a godere delle quote residue della detrazione, purché conservino la detenzione materiale e diretta dell immobile. Inoltre, le nuove disposizioni sul trasferimento della detrazione trovano applicazione solo qualora per effetto della cessione pro-quota, il diritto di proprietà si consolida in capo all acquirente che diventa proprietario esclusivo dell immobile(ad es. comproprietario per metà che acquista l altra metà) (circolare 1 giugno 2012, n. 19/E). ACQUISTO DI DIRITTO REALE DI GODIMENTO PARZIALE L acquisto di un diritto reale di godimento parziale (ad esempio, l usufrutto) costituisce titolo per la fruizione della detrazione IRPEF sulle ristrutturazioni edilizie. Pertanto, la detrazione d imposta deve essere riconosciuta - qualora la relativa spesa sia stata effettivamente sostenuta e, quindi, in ogni caso, entro i limiti dell importo fatturato - in relazione al valore dei diritti acquistati dai singoli contribuenti quali risultano dall atto di compravendita o di assegnazione del diritto immobiliare. SOGGETTI INTERESSATI AGEVOLATI - PRINCIPALE PRASSI AGENZIA DELLE ENTRATE Estremi circolare 10 giugno 2004, n. 24/E circolare 20 aprile 2005, n. 15/E risoluzione 9 gennaio 2007, n. 1/E Chiarimenti Nel caso in cui due soggetti acquistino uno la nuda proprietà e l altro l usufrutto dell immobile ristrutturato, la detrazione calcolata sul 25% del prezzo di acquisto deve essere proporzionata ai rispettivi valori della nuda proprietà e dell usufrutto. Il coniuge può usufruire della detrazione nell ipotesi in cui abbia sostenuto la spesa per la ristrutturazione di un fabbricato in comproprietà ed abbia effettuato il pagamento mediante bonifico mentre la fattura è intestata all altro coniuge a condizione che detta circostanza venga annotata sulla fattura. L acquisto di un diritto reale di godimento parziale (ad esempio, l usufrutto) costituisce titolo per la fruizione della detrazione IRPEF sulle ristrutturazioni edilizie. Pertanto, la detrazione d imposta deve essere riconosciuta - qualora la relativa spesa sia stata effettivamente sostenuta e, quindi, in ogni caso, entro i limiti dell importo fatturato - in relazione al valore dei diritti acquistati dai singoli contribuenti quali risultano dall atto di compravendita o di assegnazione del diritto immobiliare. 446 DICHIARAZIONI FISCALI

85 Estremi risoluzione 21 luglio 2008, n. 314/E risoluzione 17 novembre 2008, n. 442/E circolare 13 maggio 2011, n. 20/E circolare 9 maggio 2013, n. 13/E circolare 21 maggio 2014, n. 11/E Chiarimenti In relazione alle modalità di fruizione della detrazione prevista per i lavori di ristrutturazione edilizia, all amministratore giudiziario può essere riferita la disciplina prevista, in generale, per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici: pertanto, tale soggetto può effettuare gli adempimenti con le stesse modalità seguite dall amministratore del condominio. Ne consegue che la comunicazione e gli altri adempimenti relativi alla detrazione possono essere posti in essere dall amministratore giudiziale, che - nella comunicazione di inizio lavori, da trasmettere al Centro Operativo di Pescara - deve barrare la casella predisposta per l amministratore di condominio ed indicare nell apposito spazio il codice fiscale dell amministrazione giudiziale (da riportare anche nelle fatture e nei bonifici di pagamento). l amministratore giudiziale deve quindi rilasciare ai singoli proprietari una certificazione (relativa agli interventi effettuati e ai pagamenti eseguiti) che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini della detrazione e che indichi la somma di cui il partecipante alla comunione può tenere conto ai fini della detrazione, determinata in funzione della quota di comunione posseduta. Ai fini della fruizione della detrazione delle spese di ristrutturazione edilizia è l amministratore giudiziario del condominio che interagisce col Fisco e non la cooperativa formata dai condomini. Pertanto, i versamenti e tutti gli adempimenti previsti dalla legge devono essere effettuati dall amministratore giudiziario. Nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati ad un solo comproprietario mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura venga annotata la percentuale di spesa da quest ultimo sostenuta. Resta inteso che l altro soggetto, per beneficiare della detrazione, deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi, nell apposito campo, il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l invio. Trasferimento della detrazione in caso di decesso del conduttore: la regola generale (art. 16-bis, comma 8 TUIR) prevede che la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Nel rispetto di tale disposizione, solo l erede del conduttore che subentra nella titolarità del contratto di locazione e che conserva la detenzione materiale e diretta del bene può portare in detrazione le rate residue. Aventi diritto in caso di separazione legale e lavori successivi alla separazione: hanno diritto alla detrazione, se hanno sostenuto le spese in questione e queste sono rimaste a loro carico, il proprietario o il nudo proprietario dell immobile, il titolare di un diritto reale sullo stesso (uso, usufrutto, abitazione), ma anche l inquilino e il comodatario. Applicando tale ampia previsione, la sentenza di separazione con cui è assegnato a un coniuge l immobile intestato all altro coniuge costituisce, ricorrendone ogni altro presupposto, titolo idoneo per fruire della detrazione. La detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese, e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. Si tratta di un indicazione da seguire nella generalità dei casi che non preclude, tuttavia, la possibilità di applicare il DICHIARAZIONI FISCALI

86 Estremi circolare 21 maggio 2014, n. 11/E circolare 6 maggio 2016, n. 18/E Chiarimenti più recente orientamento assunto con i documenti di prassi in precedenza citati, alle medesime condizioni, nel caso in cui la spesa sia stata in parte sostenuta dai familiari conviventi del possessore o detentore dell immobile sul quale sono effettuati gli interventi di ristrutturazione. Al riguardo, si precisa che l annotazione sui documenti della percentuale di spesa sostenuta deve essere effettuata fin dal primo anno di fruizione del beneficio e che il comportamento dei contribuenti deve essere coerente con detta annotazione. È esclusa la possibilità di modificare, nei periodi d imposta successivi, la ripartizione della spesa sostenuta. Se il pagamento delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici sia materialmente effettuato dalla società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest ultimo possa fruire della detrazione per gli interventi in esame a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti dalle disposizioni di riferimento (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato) in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta del 4% (secondo il disposto dell art. 25 del D.L. n. 78 del 2010) e il contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico. L anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte dalla finanziaria al fornitore della prestazione. Rimane ferma la necessaria sussistenza degli altri presupposti per la fruizione delle detrazioni richiesti dalle disposizioni in esame. Se su di un immobile di proprietà del figlio, il genitore titolare di un contratto di comodato gratuito - regolarmente registrato - ha effettuato interventi di recupero del patrimonio edilizio, sostenendone le relative spese e fruendo della detrazione (art. 16-bis TUIR), a seguito della morte del genitore, il figlio che riveste la qualifica di erede può portare in detrazione le rate residue anche se era già proprietario dell immobile in questione. Ciò in quanto è erede del de cuius e, in qualità di proprietario dell immobile, ha titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione. E necessario, tuttavia, che l erede abbia la detenzione materiale e diretta dell immobile medesimo. INTERVENTI AGEVOLATI Gli interventi che possono fruire della detrazione sono quelli di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (previsti, rispettivamente, dall art. 3, lett. b), c), d), D.P.R. n. 380/2001) sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze. La nozione di pertinenza, nel caso in esame, deve essere intesa in senso ampio, purché esistano le condizioni oggettive e soggettive, previste all art. 817 c.c. che danno vita al rapporto di pertinenza. L elemento oggettivo è costituito dalla destinazione durevole e funzionale di servizio od ornamento tra l elemento di pertinenza e l elemento principale, per il miglior uso od ornamento di quest ultima. 448 DICHIARAZIONI FISCALI

87 L elemento soggettivo è dato dalla volontà del proprietario dell elemento principale o di chi ne abbia sulla medesima un diritto reale o la detenzione, di porre la pertinenza in rapporto di complementarietà o strumentalità funzionale dell elemento principale. Ne consegue che sono compresi nell ambito applicativo della disposizione tutti gli interventi, anche innovativi, realizzati su pertinenze o su aree pertinenziali (senza alcun limite numerico) già dotate del vincolo di pertinenzialità con l unità immobiliare principale. È esclusa, quindi, in via generale, la possibilità di realizzare volumi autonomi rispetto ad una unità immobiliare principale. Per le sole parti comuni degli edifici residenziali è possibile usufruire delle detrazione anche per le spese di manutenzione ordinaria (art. 3, lett. a), D.P.R. n. 380/2001). Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a quelle per l esecuzione dei lavori, sono comprese: le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse; le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento; le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della Legge n. 46/1990 e successive modificazioni (impianti elettrici) e delle norme UNICIG per gli impianti a metano (Legge n. 1083/1971); le spese per l acquisto dei materiali; il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; le spese per l effettuazione di perizie e sopralluoghi; l imposta sul valore aggiunto, l imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori; gli oneri di urbanizzazione; gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal Decreto 18 febbraio 1998, n. 41. Di seguito si riporta una tabella esplicativa degli interventi agevolabili: Tipo di intervento Manutenzione straordinaria (solo per lavori su parti comuni di edifici) (1) In cosa consiste Interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. La caratteristica della manutenzione ordinaria è, pertanto, il mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti attraverso opere di riparazione dell esistente. Tipologie Sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e conservazione; riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere); rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori; rifacimento intonaci interni e tinteggiatura; rifacimento pavimentazione esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali; sostituzione tegole e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento delle acque, rinnovo delle impermeabilizzazioni; riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni; riparazione recinzioni; sostituzione di elementi di impianti tecnologici; sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso. DICHIARAZIONI FISCALI

88 Tipo di intervento Manutenzione straordinaria Restauro e risanamento conservativo In cosa consiste Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Interventi edilizi rivolti a conservare l organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell organismo stesso, ne consentano destinazioni d uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell edificio, l inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell uso, l eliminazione degli elementi estranei all organismo edilizio. Tipologie Sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso; realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie; realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici; realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell edificio; consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione; rifacimento vespai e scannafossi; sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d imposta; rifacimento di scale e rampe; realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate; sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti; sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell unità immobiliare; realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali; interventi finalizzati al risparmio energetico Modifiche tipologiche delle singole unità immobiliari per una più funzionale distribuzione; innovazione delle strutture verticali e orizzontali; ripristino dell aspetto storicoarchitettonico di un edificio, anche tramite la demolizione di superfetazioni; adeguamento delle altezze dei solai, con il rispetto delle volumetrie esistenti; apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali. 450 DICHIARAZIONI FISCALI

89 Tipo di intervento Ristrutturazione edilizia In cosa consiste Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell edificio, l eliminazione, la modifica e l inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l adeguamento alla normativa antisismica. Tipologie Riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del loro numero e delle loro dimensioni; costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti; mutamento di destinazione d uso di edifici, secondo quanto disciplinato dalle leggi regionali e dalla normativa locale; trasformazione dei locali accessori in locali residenziali; modifiche agli elementi strutturali, con variazione delle quote d imposta dei solai; interventi di ampliamento delle superfici. Nota: (1) Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall art. 1117, n. 1, c.c.: il suolo su cui sorge l edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili, tutte le parti dell edificio necessarie all uso comune. ALTRI INTERVENTI AMMESSI Sono ammessi al beneficio della detrazione anche gli interventi finalizzati: all eliminazione delle barriere architettoniche, sia sulle parti comuni degli immobili che nei singoli appartamenti (anche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi); al conseguimento di risparmi energetici; alla cablatura degli edifici; al contenimento dell inquinamento acustico; all adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici; all esecuzione di opere interne; alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104; all adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; alla riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili. Di seguito si riporta una tabella di sintesi degli altri interventi agevolabili: Tipo di intervento Eliminazione delle barriere architettoniche In cosa consiste Opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori: la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofoni, impianti di ascensori), gli interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o DICHIARAZIONI FISCALI

90 Tipo di intervento Opere finalizzate alla cablatura degli edifici Opere finalizzate al contenimento dell inquinamento acustico Opere finalizzate al risparmio energetico In cosa consiste piattaforme elevatrici. In linea generale le opere finalizzate all eliminazione delle barriere architettoniche sono inseribili nella manutenzione straordinaria. Realizzazione di antenne collettive o reti via cavo per distribuire la ricezione nelle singole unità abitative. Ai fini delle agevolazioni fiscali la tipologia di intervento ammissibile è limitata al caso di lavori, in edifici esistenti, che interconnettano tutte le unità immobiliari residenziali. Inoltre, possono essere oggetto di agevolazione fiscale gli interventi di cablatura degli edifici per l accesso a servizi telematici e di trasmissione dati, informativi e di assistenza, quali, ad esempio, la contabilizzazione dell energia da centrali di teleriscaldamento o di cogenerazione, la teleassistenza sanitaria e di emergenza. Opere finalizzate al contenimento dell inquinamento acustico che possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette: ad esempio sostituzione di vetri degli infissi. In tal caso occorre acquisire idonea documentazione (ad es. scheda tecnica del produttore) che attesti l abbattimento delle fonti sonore interne o esterne all abitazione, nei limiti fissati dalla predetta normativa. Opere di coibentazione dell involucro edilizio che consentano un contenimento del fabbisogno energetico necessario per la climatizzazione di almeno il 10%; opere di coibentazione di reti di distribuzione di fluidi termovettori; impianti di climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria utilizzanti pannelli solari piani; impianti che utilizzano pompe di calore per climatizzazione ambiente e/o produzione di acqua calda sanitaria; impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica; generatori di calore che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%; generatori di calore che utilizzino come fonte energetica prodotti di trasformazione di rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali a condizione che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70%; apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e calore a condizione che il fattore di utilizzo globale del combustibile non sia inferiore al 70%; apparecchiature di regolazione automatica della temperatura dell aria all interno delle singole unità immobiliari o dei singoli ambienti, purché, in quest ultimo caso, applicati almeno al 70% degli ambienti costituenti l unità immobiliare; apparecchiature di contabilizzazione individuale dell energia termica fornita alle singole unità immobiliari; trasformazione, legittimamente deliberata, di impian- 452 DICHIARAZIONI FISCALI

91 Tipo di intervento Opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica Interventi di messa a norma degli edifici Opere interne Realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all abitazione per le persone portatrici di handicap gravi In cosa consiste ti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria, purché da detta trasformazione derivi un risparmio di energia non inferiore al 20% e purché gli impianti unifamiliari siano dotati di un sistema automatico di regolazione della temperatura e di un generatore di calore con rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%; sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua alimentati a combustibile; sorgenti luminose aventi un efficienza maggiore o uguale a 50 Lumen/Watt, nel limite massimo annuo di una sorgente luminosa per vano dell unità immobiliare. Anche le opere finalizzate al risparmio energetico possono essere realizzate in assenza di opere edilizie propriamente dette (vale quanto detto a proposito dell inquinamento acustico). Opere di consolidamento statico riconducibili alla manutenzione straordinaria o alla ristrutturazione edilizia. Gli interventi possono interessare anche le strutture di fondazione nonché la rete dei servizi ed in particolare acquedotti, fognature, elettricità. Nell ambito dei centri storici essi devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. La norma rende necessario non solo la cooperazione tra proprietari interessati, ma anche l intervento attivo degli enti locali. Pertanto, ai fini dell applicazione della disposizione, devono essere i privati, di norma, a predisporre progetti unitari, ed a sottoporli all esame del Comune, per una approvazione di tipo edilizio : ovverosia mediante una concessione, stante che non si tratta, nel caso in esame, di piano urbanistico. Ma non può essere esclusa l iniziativa dei Comuni, intesa a fornire, quanto meno, le linee di indirizzo per la formazione dei progetti unitari. Interventi che riguardano la pluralità degli impianti tecnologici dell abitazione meglio individuati all art. 1 Legge n. 46/1990 e definiti nel successivo Regolamento attuativo. Sono quindi compresi tutti gli interventi effettuati e debitamente dotati di certificato di conformità, rilasciato da soggetti abilitati, anche se di entità minima, indipendentemente dalla categoria edilizia di intervento edilizio. Opere le cui caratteristiche principali ed unificanti sono, in sintesi, l assenza di alterazione dell aspetto esterno degli edifici, nonché la natura di interventi edilizi che non comportino trasformazioni urbanistiche, oggetto di concessione edilizia. Spese sostenute esclusivamente per realizzare interventi sugli immobili; la detrazione, quindi, non compete per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell agevolazione di cui trattasi i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, peraltro, sono inqua- DICHIARAZIONI FISCALI

92 Tipo di intervento Adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi Riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili In cosa consiste drabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali a certe condizioni è prevista la detrazione IRPEF del 19% in sede di dichiarazione dei redditi. Con il termine atti illeciti si fa riferimento agli atti penalmente illeciti (ad esempio furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). La detrazione in questi casi è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili; ad esempio non rientra nell agevolazione il contratto stipulato con un istituto di vigilanza. Rientrano, invece, tutte le misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di tali atti illeciti, qui elencate a titolo esemplificativo: rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici; apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione; porte blindate o rinforzate; apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini; installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; apposizione di saracinesche; tapparelle metalliche con bloccaggi; vetri antisfondamento; casseforti a muro; fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati; apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline; esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Semplici riparazioni quali: la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa mal funzionante; l installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti; il montaggio di vetri anti-infortunio; l installazione del corrimano; interventi di bonifica dell amianto, limitatamente alle unità immobiliari a carattere residenziale. INTERVENTI DI AMPLIAMENTO PREVISTI DAL PIANO CASA La risoluzione 4 gennaio 2011, n. 4/E ha chiarito le modalità per usufruire dell agevolazione per gli interventi di ampliamento previsti dal c.d. Piano Casa, introdotto dall art. 11 D.L. 112/2008, realizzati sul patrimonio edilizio esistente. A tale proposito, va detto che: la ristrutturazione costituita da operazione di demolizione e di ricostruzione di un fabbricato esistente comporta l ammissibilità dei benefici fiscali soltanto limitatamente alle ipotesi di ricostruzione operata senza variazioni alla sagoma e volumetria dell edificio; l eventuale ampliamento esclude la detrazione in quanto l opera edilizia si configura come nuova costruzione ; la ristrutturazione effettuata senza la demolizione del fabbricato esistente, al quale si aggiunga un ampliamento, è suscettibile di far conseguire al contribuente la detrazione soltanto in relazione alle 454 DICHIARAZIONI FISCALI

93 spese ed oneri ascrivibili alla porzione di edificio esistente, con esclusione della parte rappresentata dall ampliamento. INTERVENTI AGEVOLATI - PRINCIPALE PRASSI AGENZIA DELLE ENTRATE Estremi risoluzione 8 febbraio 2005, n. 14/E risoluzione 24 gennaio 2008, n. 18/E Nota Direzione Regionale del Piemonte, 17 aprile 2009, prot. 2009/24882 risoluzione 12 febbraio 2010, n. 7/E Chiarimenti Nel caso in cui i lavori di ristrutturazione interessino un fabbricato rurale strumentale (un fienile) che - a seguito della realizzazione dell intervento edilizio - acquisisce la destinazione d uso abitativo, è possibile fruire del diritto alla detrazione di imposta a condizione che - nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori - risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo. Infatti, nell ipotesi in discorso gli interventi programmati concretizzano una ristrutturazione edilizia, di cui all art. 31, lett. d), Legge n. 457/1978 comprendendo, tra l altro, opere necessarie per il conseguimento del risparmio energetico e la messa in sicurezza statica e antisismica del fienile che risultano agevolabili. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati (usufruendo in parte di un finanziamento pubblico) su un unità immobiliare residenziale adibita promiscuamente anche all esercizio dell attività di bed & breakfast, è possibile usufruire del diritto alla detrazione d imposta ridotta al 50%, per le spese rimaste a carico del contribuente. Il pagamento rateale, per il tramite di un finanziamento, delle spese per l acquisto di impianti antifurto e sistemi di sicurezza non fa venire meno il diritto di fruire della detrazione. È tuttavia necessario che: 1) il pagamento - da parte della società finanziaria in favore della ditta che vende ed installa gli impianti - sia effettuato tramite bonifico (bancario o postale) dal quale risulti, nella causale, il nome e il codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento; 2) l importo indicato corrisponda a quello della fattura emessa dalla ditta nei confronti del cliente. La detrazione IRPEF deve intendersi riconosciuta per gli interventi edilizi realizzati dal condominio su tutte le parti comuni dell edificio residenziale, come definite dall art. 1117, nn. 1, 2 e 3, c.c. In particolare, per l individuazione delle parti comuni interessate dalla detrazione sulle spese sostenute nel corso dell anno per la ristrutturazione di case di abitazione e di parti comuni di edifici residenziali, l art. 1 della Legge n. 449/1997, rinvia alle parti condominiali indicate dall art. 1117, n. 1, c.c. (il suolo su cui sorge l edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell edificio necessarie all utilizzo comune). Tuttavia, le circolari del 24 febbraio 1998 n. 57/E/1998/29636 e n. 121/E/1998/32884 del 7 settembre adottate in materia hanno ritenuto agevolabili le spese di manutenzione della casa del portiere (contemplata al n. 2 dell art c.c.) e, tra i servizi igienico-sanitari, hanno individuato i lavori di nuova costruzione e rifacimento della fognatura (contemplata al n. 3 dello stesso art c.c.). Di segno contrario la risoluzione 7 maggio 2007, n. 84/E, secondo cui la Legge n. 449/1997 si riferirebbe ai soli lavori eseguiti sulle parti comuni degli edifici residenziali elencate nel n. 1 dell art c.c., escludendo così dal beneficio i lavori eseguiti sulle altre parti comuni. Al fine di superare tali contrasti, l Agenzia delle Entrate DICHIARAZIONI FISCALI

94 Estremi circolare 13 maggio 2011, n. 20/E circolare 1 giugno 2012, n. 19/E circolare 2 marzo 2016, n. 3/E Chiarimenti chiarisce che la detrazione IRPEF deve intendersi riconosciuta per gli interventi edilizi realizzati dal condominio su tutte le parti comuni dell edificio residenziale, come definite dall art c.c., nn. 1, 2 e 3, c.c. È possibile usufruire della detrazione IRPEF (e dell aliquota IVA ridotta) in caso di installazione di addolcitori domestici ma solo nel caso in cui tale installazione comporti modificazioni strutturali integranti opere di manutenzione straordinaria dell abitazione e/o degli impianti relativi. le spese sostenute per i lavori di bonifica del terreno possono essere riconosciute solo se indispensabili per la realizzazione dell intervento di ristrutturazione delle fognature oggetto dell agevolazione e nei limiti della parte della spesa strettamente necessaria per la realizzazione dell intervento agevolato. Alle condizioni descritte, infatti, si ravvisa lo stretto collegamento e l accessorietà rispetto alla realizzazione degli interventi agevolabili che consente, come precedentemente specificato, il riconoscimento dei relativi costi. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia ambientale, la sussistenza del carattere di indispensabilità dei lavori di bonifica e l individuazione della parte di spesa da considerare strettamente necessaria dovranno risultare da rigorose valutazioni tecniche fondate su elementi oggettivi. Non è agevolabile la sostituzione dei sanitari ed in particolare per la sostituzione della vasca con altra vasca con sportello apribile o con box doccia in quanto si tratta di interventi inquadrati tra gli interventi di manutenzione ordinaria. Inoltre, l intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia non è nemmeno agevolabile come intervento diretto alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche se in grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque e di migliorare la sicura utilizzazione delle attrezzature sanitarie. Resta fermo che la sostituzione della vasca, e dei sanitari in generale, può considerarsi agevolabile se detta sostituzione, singolarmente non agevolabile, sia integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d imposta in forza del carattere assorbente della categoria di intervento superiore rispetto a quella inferiore (cfr. circolare n. 57 del 1998), come nel caso, ad esempio, del rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno, con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari. REALIZZAZIONE DI AUTORIMESSE, POSTI AUTO O PARCHEGGI PERTINENZIALI Possono avvalersi della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati. In tal caso, però, la detrazione spetta limitatamente alle spese sostenute per la realizzazione, sempre che le stesse risultino comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore. Va anche detto che, in relazione all assegnazione, da parte delle cooperative edilizie di abitazione, di box auto pertinenziali, con la risoluzione 7 luglio 2008, n. 282/E, è stato chiarito che i soci possono essere ammessi a beneficiare della detrazione per gli acconti pagati con bonifico, in relazione al costo di costruzione del box pertinenziale, già dal momento di accettazione della domanda di assegnazione da parte del Consiglio di amministrazione, anche se questo non è sottoposto a registrazione; ciò anche nell ipotesi in cui il rogito avvenga in un periodo d imposta successivo. Inoltre, la detrazione spetta anche per la realizzazione di parcheggi residenziali. 456 DICHIARAZIONI FISCALI

95 A tale proposito, si ricorda che la Legge 24 marzo 1989, n. 122 e successive modificazioni, relativa a disposizioni in materia di parcheggi, consente anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, la realizzazione di parcheggi, in due condizioni: a) da privati proprietari di immobili (comma 1), nel sottosuolo degli stessi e nei locali al piano terreno, oppure nel sottosuolo di aree private esterne agli edifici, purché ciò non sia in contrasto con i piani urbani del traffico e nel rispetto dell uso della superficie soprastante e con la tutela dei corpi idrici; b) su aree pubbliche (comma 4), per le quali le amministrazioni comunali individuano privati o società cooperative concessionari del diritto di superficie, i quali, in conformità al piano urbano dei parcheggi, realizzano parcheggi in superficie o interrati, da destinare a pertinenza di immobili privati. La norma ha origine dalla riscontrata carenza di parcheggi, sia privati che pubblici, e consente, con una serie di agevolazioni di natura regolamentare e finanziaria la promozione degli interventi di realizzazione di immobili destinati a parcheggio. In ambedue le fattispecie la Legge prevede l obbligo di pertinenzialità ad una unità immobiliare e di inalienabilità della pertinenza dall immobile principale, essendo considerato il parcheggio spazio asservito, indispensabile all uso dell unità immobiliare. In genere, le amministrazioni locali hanno imposto un limite massimo di distanza del parcheggio dall unità immobiliare da asservire. Ciò premesso, è evidente che l ipotesi a) non comporta particolari problemi interpretativi, ed è, quindi, consentito usufruire dei benefici fiscali sia per interventi di realizzazione di parcheggi che per opere di recupero degli stessi, purché esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa. Viceversa, nel caso dell ipotesi b), la detrazione può essere concessa se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni: 1) qualora si sia instaurato un rapporto di proprietà o di patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione da parte di un contribuente soggetto all IRPEF; 2) qualora vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare, di proprietà del contribuente soggetto all IRPEF, oppure se il parcheggio è in corso di costruzione, vi sia una obbligazione per la creazione di un vincolo di pertinenzialità con un immobile esistente; 3) qualora siano contabilizzati distintamente i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi e quelli relativi ai costi necessari, non ammissibili a beneficio fiscale. Nella ipotesi sopra descritta, appare evidente che la comunicazione da parte del contribuente soggetto all IRPEF può intervenire successivamente all inizio dei lavori, iniziati dal concessionario. Al concessionario, quindi è fatto obbligo di fornire la documentazione da allegare alla richiesta di detrazione fiscale. La detrazione spetta per l acquisto di box pertinenziali anche nel caso in cui il pagamento avvenga con bonifico bancario o postale disposto lo stesso giorno della stipula dell atto di acquisto, ma in un orario antecedente alla stipula stessa (risoluzione 13 gennaio 2011, n. 7/E). REALIZZAZIONE DI RIMESSE E POSTI AUTO - PRINCIPALE PRASSI AGENZIA DELLE ENTRATE Estremi circolare 10 giugno 2004, n. 24/E risoluzione 8 febbraio 2008, n. 38/E Chiarimenti Nel caso in cui venga costruito in proprio un immobile abitativo ed un box ad esso pertinenziale, ai fini della detrazione, delle spese di costruzione del box qualora questo venga terminato prima della costruzione definitiva dell appartamento, non sussistendo un contratto preliminare, poiché trattasi di costruzione realizzata in economia, è necessario che l esistenza del vincolo pertinenziale debba risultare dalla concessione edilizia. Naturalmente, la detrazione compete limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale che risultino documentate da pagamento avvenuto mediante bonifico. In assenza di un preliminare di vendita regolarmente registrato da cui risulti la destinazione funzionale del box a servizio dell immobile, i contribuenti non possono essere ammessi a beneficiare della detrazione d imposta, per la parte di spesa relativa alla realizzazione dei box. Nella fattispecie, i contribuenti hanno provveduto a pagare con bonifici bancari le spese relative alla realizzazione dei box auto pertinenziali prima ancora dell atto no- DICHIARAZIONI FISCALI

96 Estremi risoluzione 7 luglio 2008, n. 282/E risoluzione 13 gennaio 2011, n. 7/E circolare 13 maggio 2011, n. 20/E Chiarimenti tarile e in assenza di un preliminare d acquisto registrato. Al momento in cui sono stati effettuati i pagamenti con bonifico, i contribuenti non risultavano, dunque, proprietari o promissari acquirenti del box né dell immobile abitativo. La circostanza che l atto d acquisto sia stato stipulato nello stesso periodo d imposta in cui sono state sostenute le spese con bonifico, non è sufficiente a giustificare la mancata stipula (e registrazione) di un preliminare d acquisto, necessario per poter riscontrare l effettiva sussistenza - al momento del pagamento - del vincolo pertinenziale richiesto dalla norma agevolativa in discussione. Ne consegue che i contribuenti - in assenza di un preliminare di vendita regolarmente registrato da cui risulti la destinazione funzionale del box a servizio dell immobile - non possano essere ammessi a beneficiare della detrazione d imposta di cui all art. 1 Legge n. 449/1997, per la parte di spesa relativa alla realizzazione dei box In relazione all assegnazione, da parte delle cooperative edilizie di abitazione, di box auto pertinenziali, i soci possono essere ammessi a beneficiare della detrazione d imposta per gli acconti pagati con bonifico, in relazione al costo di costruzione del box pertinenziale, già dal momento di accettazione della domanda di assegnazione da parte del Consiglio di amministrazione, anche se questo non è sottoposto a registrazione; ciò anche nell ipotesi in cui il rogito avvenga in un periodo d imposta successivo. La detrazione IRPEF spetta per l acquisto di box pertinenziali anche nel caso in cui il pagamento avvenga con bonifico bancario o postale disposto lo stesso giorno della stipula dell atto di acquisto, ma in un orario antecedente alla stipula stessa. Se, al momento del pagamento, il box per il quale si intende fruire della detrazione non è stato ancora destinato al servizio dell abitazione, l attribuzione della destinazione pertinenziale nell arco della medesima giornata, mediante la stipula del rogito, realizza comunque la condizione prevista dalla Legge ai fini della fruizione del beneficio. Nel caso di acquisto di un box, di cui risulti il vincolo pertinenziale in atto con l unità abitativa, presso un impresa costruttrice, la detrazione è attribuita in base all onere effettivamente sostenuto. Pertanto, il coniuge comproprietario che abbia sostenuto interamente la spesa potrà fruire per intero della detrazione annotando tale circostanza nella fattura. ULTERIORI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Si riportano, di seguito, le risposte ad alcune FAQ pubblicate sul sito dell Agenzia delle Entrate a fine gennaio 2015: se un immobile accatastato come ufficio viene trasformato in due unità abitative a seguito di ristrutturazione, è possibile fruire della detrazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che la ristrutturazione comporterà il cambio d uso del fabbricato; la detrazione è fruibile anche per gli interventi eseguiti in proprio, calcolando il 50% sulle spese sostenute per l acquisto dei materiali utilizzati; è possibile detrarre le spese per l imbiancatura dell appartamento resasi necessaria a seguito di interventi agevolabili; non è possibile fruire della detrazione per l acquisto di pannelli fotovoltaici destinati a un abitazione in costruzione, che verranno installati solo successivamente alla realizzazione dell edificio, in quanto detta detrazione compete solo per immobili già censiti in catasto o per i quali sia stato richiesto l accatastamento. 458 DICHIARAZIONI FISCALI

97 MISURA DELLA DETRAZIONE E LIMITI Come accennato, la detrazione, per il 2015, si applica nella misura del 50% per un ammontare complessivo di spesa di euro. La detrazione, così calcolata, va ad incidere sull imposta lorda IRPEF, fino a concorrenza del suo ammontare. Va ricordato che la suddetta percentuale ha subito, nel corso del tempo, alcune variazioni; infatti, per maggiore chiarezza va detto che la detrazione è pari: al 36% per le spese sostenute nel 2005 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1 ottobre al 31 dicembre 2006 e a quelle emesse in data antecedente al 1 gennaio 2006 e per le spese sostenute dal 2007 al 25 giugno 2012; al 41% per quelle sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1 gennaio al 30 settembre 2006; al 50% per spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre Anche l ammontare massimo di spesa ha subito nel corso del tempo modifiche. Infatti, i limiti di spesa su cui applicare la percentuale sono pari a: euro, per le spese sostenute dal 2005 al 25 giugno 2012; euro, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre Va anche precisato che, dal 1º ottobre 2006, l importo massimo di spesa di / euro, per cui è possibile fruire dell agevolazione IRPEF, va riferito alla singola unità immobiliare e non più ad ogni persona fisica che abbia sostenuto le spese. Di conseguenza, tale ammontare va suddiviso fra tutti i soggetti aventi diritto alla detrazione (ad esempio marito e moglie cointestatari di un abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull ammontare complessivo di spesa di / euro). Inoltre, in base alle regole attuali, la detrazione spettante va spalmata su dieci anni. PROSECUZIONE DI LAVORI Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi. ESEMPI - SPESE PER PROSECUZIONE LAVORI Esempio n. 1 spese di ristrutturazione sostenute nel 2014 euro ,00; spese di ristrutturazione sostenute nel 2015 in prosecuzione del medesimo intervento euro ,00. In questo caso l importo su cui calcolare la detrazione (in dieci rate) nel 2015 è pari a euro. Esempio n. 2 spese di ristrutturazione sostenute nel 2013: euro ,00; spese di ristrutturazione sostenute nel 2014, in prosecuzione del medesimo intervento euro ,00. spese di ristrutturazione sostenute nel 2015, in prosecuzione del medesimo intervento euro ,00. In questo caso, essendo superato il limite di euro, l importo su cui calcolare la detrazione per il 2014 (in dieci rate) è pari euro ,00, che si ottiene con la seguente operazione: ( ). - DICHIARAZIONI FISCALI

98 In caso di interventi che consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. Tale vincolo non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile. L autonoma configurabilità dell intervento è subordinata ad elementi riscontrabili in via di fatto oltre che, ove richiesto, all espletamento degli adempimenti amministrativi relativi all attività edilizia, quali la denuncia di inizio attività ed il collaudo dell opera o la dichiarazione di fine lavori. L intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente. La norma, comunque, non prevede che debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter beneficiare nuovamente della detrazione, nel rispetto dei limiti in precedenza indicati (art. 16-bis del TUIR). Quindi, se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, sia effettuata una nuova ristrutturazione che non consista nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati, il contribuente potrà avvalersi della detrazione nei limiti in vigore al momento dei bonifici di pagamento (circolare 24 aprile 2015, n. 17/E). MODALITÀ PER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE Come già anticipato, con le modifiche introdotte dal D.L. n. 70/2011, sono state previste, a partire dal 14 maggio 2011, notevoli semplificazioni della procedura operativa. Con le modifiche apportate, la procedura sopra elencata perde un importante adempimento e precisamente l obbligo di presentare la comunicazione al Centro operativo di Pescara. In particolare, non è più necessario trasmettere la comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara essendo sufficiente, per usufruire dell agevolazione, l indicazione nella dichiarazione dei redditi: dei dati catastali identificativi dell immobile; degli estremi di registrazione dell atto che ne costituisce titolo in caso di lavori effettuati dal detentore (ad esempio, in caso di conduttore di immobile in locazione); degli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Per far ciò è prevista, nel Mod. 730/2016, la Sezione (Sez. III B) destinata a contenere i suddetti dati. In relazione all ultimo punto, con Provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 è stato disposto che i soggetti che beneficiano dell agevolazione devono conservare ed esibire, a richiesta dell Ufficio, i seguenti documenti: 1) le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori); nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale: dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, resa ai sensi dell art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente; 2) per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento; 3) ricevute di pagamento dell imposta comunale sugli immobili, se dovuta; 4) delibera assembleare di approvazione dell esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese; 5) in caso di lavori effettuati dal detentore dell immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all esecuzione dei lavori; 6) comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri; 7) fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute; 8) ricevute dei bonifici di pagamento. Resta ancora valido l obbligo di conservare le ricevute di versamento dell ICI, anche se, come noto, tale imposta dal 2012 non è più in vigore, essendo stata sostituita dall IMU (circolare 1 giugno 2012, n. 19/E). 460 DICHIARAZIONI FISCALI

99 Oltre a quanto sopra riportato, occorre rispettare ulteriori adempimenti e, precisamente: comunicare all azienda sanitaria competente per territorio, mediante lett. raccomandata A.R., la data di inizio dei lavori stessi, la loro ubicazione, la natura delle opere, il committente e l impresa esecutrice; ottenere dall impresa esecutrice dei lavori una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa il rispetto di tutti gli obblighi in materia di sicurezza del lavoro e in materia contributiva (a pena di decadenza dalle agevolazioni); per i lavori superiori a euro ,69 trasmettere, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d imposta in cui sono eseguiti i lavori, una dichiarazione di esecuzione lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli Albi degli ingegneri, architetti e geometri o da altro soggetto abilitato all esecuzione degli stessi; su questo punto, però, va detto che l Agenzia delle Entrate, con la circolare 23 aprile 2010, n. 21/E, ha riconosciuto che la mancata trasmissione di tale dichiarazione non determina la decadenza dall agevolazione, mentre con la circolare 9 maggio 2013, n. 13/E è stato confermato che tale comunicazione non è necessaria ai fini dei controlli da parte dell Agenzia; effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale, dal quale risulti la causale del versamento (va indicato il riferimento all art. 16-bis del TUIR), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato. Su tale ultimo aspetto si segnala che è possibile utilizzare anche un bonifico on line purché il contribuente fornisca alla banca i dati necessari che non è possibile indicare per mancanza di spazio a disposizione e cioè: la partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato e il Codice fiscale del beneficiario della detrazione. Sulla base di tali informazioni, la banca può adempiere all obbligo di trasmettere all Agenzia delle Entrate, in via telematica, i dati identificativi del mittente e dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti. In caso di bonifico incompleto non è possibile usufruire della detrazione, a meno che il contribuente non proceda alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti dall art. 1, comma 3, del D.M. n. 41/1998, in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta del 4%, secondo il disposto dell art. 25 del D.L. n. 78/2010 (risoluzione 7 giugno 2012, n. 55/E). Inoltre, nell ipotesi in cui l indicazione nella causale del bonifico dei riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sia dovuta a un mero errore materiale e non abbia pregiudicato l applicazione della ritenuta d acconto del 4%, la detrazione può comunque essere riconosciuta, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa. Le medesime conclusioni possono applicarsi anche nel caso opposto in cui, per un errore materiale, nella causale del bonifico siano stati indicati i riferimenti normativi degli interventi di recupero del patrimonio edilizio in luogo di quelli della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici, fermo restando il rispetto dei presupposti per la fruizione di quest ultima detrazione (circolare 21 maggio 2014, n. 11/E). Infine, nell ipotesi in cui l ordinante sia un soggetto diverso dal soggetto indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, la detrazione deve essere fruita da quest ultimo, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalle norme in materia. In tal modo, viene soddisfatto il requisito richiesto dalla norma circa la titolarità del sostenimento della spesa (circolare 24 aprile 2015, n. 17/E). DETRAZIONE PER LE SPESE SULLE PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO È possibile godere della detrazione per le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione di lavori di manutenzione, anche ordinaria, sulle parti comuni di edifici residenziali nonché per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinari, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia sulle singole unità immobiliari. La definizione di parti comuni dell edificio residenziale è quella contenuta nell art. 1117, nn. 1, 2 e 3, c.c. In particolare, vi rientrano: il suolo su cui sorge l edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell edificio necessarie all utilizzo comune. DICHIARAZIONI FISCALI

100 Tuttavia, secondo la posizione più volte espressa dall Agenzia delle Entrate (si veda, da ultimo, la risoluzione 12 febbraio 2010, n. 7/E) sono agevolabili anche le spese di manutenzione della casa del portiere, la nuova costruzione e rifacimento della fognatura. In caso di lavori di ristrutturazione delle parti comuni di un condominio, il limite massimo spesa (per il 2015, euro) su cui operare la detrazione è riferito ad ogni singola abitazione: fermo restando tale limite massimo per ogni appartamento, il beneficio deve essere suddiviso con gli altri soggetti eventualmente contitolari di ogni unità immobiliare. La detrazione che compete con riferimento all anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell amministrazione del condominio, spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputata da parte dell amministratore, sempreché quest ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche anticipatamente o posticipatamente alla data di effettuazione del bonifico. Riguardo al bonifico, per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al Codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell amministratore o di altro condomino che provvede al pagamento. Relativamente ai documenti da allegare alla comunicazione di inizio lavori (prima della sua soppressione), per i lavori eseguiti su parti comuni di edifici residenziali valevano le seguenti particolarità: andava allegata la fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se in seguito l importo dei lavori eseguiti supera quello inizialmente preventivato, era necessario trasmettere la nuova e ulteriore tabella di ripartizione delle spese allo stesso ufficio che aveva ricevuto la comunicazione originaria; non andava allegata la ricevuta di pagamento dell ICI/IMU. DETRAZIONE SPESE PARTI COMUNI CONDOMINIO - PRINCIPALE PRASSI AGENZIA DELLE ENTRATE Estremi risoluzione 21 luglio 2008, n. 341/E circolare 1 giugno 2012, n. 19/E circolare 21 maggio 2014, n. 11/E Chiarimenti Le regole valide per i condomini si applicano anche in caso di lavori svolti dall amministratore giudiziario: pertanto, tale soggetto può effettuare gli adempimenti con le stesse modalità seguite dall amministratore del condominio Per i condomini, anche a seguito delle nuove disposizioni introdotte dal D.L. n. 70/2011, sono confermate le vecchie regole (circolare 1 giugno 1999, n. 122/E, par. 4.6) secondo cui il condomino potrà fruire della detrazione in esame, se in possesso della certificazione dell amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini della detrazione, di essere in possesso della documentazione originale e la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione. È necessario, inoltre, che l amministratore conservi tutta la documentazione originale, così come individuata dal Provvedimento del Direttore dell Agenzia del 2 novembre 2011 al fine di esibirla a richiesta degli Uffici. In tali ipotesi, nella dichiarazione dei redditi i singoli condomini devono limitarsi ad indicare il codice fiscale del condominio, senza riportare i dati catastali identificativi dell immobile. Tali dati saranno indicati dall amministratore di condominio nel quadro AC concernente le comunicazioni dell amministratore del condominio, da allegare alla propria dichiarazione dei redditi ovvero, in caso di esenzione da tale obbligo o di utilizzo del Mod. 730, da presentare unitamente al frontespizio del Mod. UNICO PF della propria dichiarazione dei redditi. Al fine di beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni, i condomini che, non avendone l obbligo, non abbiano nominato un amministratore dovranno obbligatoriamente richiedere il codice fiscale ed eseguire tutti gli adempimenti previsti dalla richiamata disposizione a nome del condominio stesso. Per quanto concerne i pagamenti è necessario effettuare i bonifici indicando, oltre al codice fiscale del condominio, anche quello del condomino che effettua il pagamento (cfr. circolare n. 57/E del 1998), che potrà essere tratto indifferentemente sul conto corrente bancario ovvero postale di uno dei condòmini, a tal fine delegato dagli altri, o su conto appositamente istituito, demandando all accordo degli interessati la definizione delle 462 DICHIARAZIONI FISCALI

101 circolare 21 maggio 2014, n. 11/E circolare 2 marzo 2016, n. 3/E modalità interne di regolazione del pagamento, fermo restando il principio che la detrazione può spettare soltanto in ragione delle spese effettivamente sostenute da ciascuno e il rispetto delle altre prescrizioni stabilite dal Decreto interministeriale n. 41 del 1998 e dal Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 2 novembre Per la ripartizione delle spese relative alla parti comuni alle unità immobiliari i condomini dovranno concorrere alle stesse in ragione dei millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi del c.c. Se l amministratore ha certificato regolarmente al condomino la quota detraibile delle spese affrontate su parti comuni e il contribuente proprietario al 100% non possiede reddito è possibile per il coniuge convivente detrarre le spese di ristrutturazione anche se le rate condominiali sono state saldate con l emissione di assegni su un conto corrente cointestato ai due coniugi. Più precisamente, il contribuente, coniuge convivente del proprietario dell immobile, possa portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi le spese sostenute relative ai lavori condominiali pagate con assegno bancario tratto sul conto corrente cointestato ai due coniugi. Sul documento rilasciato dall amministratore comprovante il pagamento della quota millesimale relativa alla spese in questione il coniuge convivente dovrà indicare i propri estremi anagrafici e l attestazione dell effettivo sostenimento delle spese. In caso di condominio minimo, se il pagamento è stato effettuato mediante l apposito bonifico bancario/postale e, quindi, non vi è stato pregiudizio al rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane Spa dell obbligo di operare la ritenuta disposta dall art. 25 del D.L. n. 78/2010 all atto dell accredito del pagamento, non è necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non avendo l obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto. In assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di un condominio minimo, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico. Naturalmente il contribuente è tenuto, in sede di controllo, a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell edificio, e, se si avvale dell assistenza fiscale, è tenuto ad esibire ai CAF o agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione, una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio. Sono, pertanto, superate le indicazioni fornite con la circolare n. 11/E del 2014 e con la risoluzione n.74/e del 2015, salvi restando i comportamenti già posti in essere in attuazione di tali documenti di prassi. Come già accennato, la detrazione spettante va ripartita in capo ad ognuno dei condomini che ne indica il relativo ammontare nella propria dichiarazione dei redditi. I contribuenti interessati debbono conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e la ricevuta del bonifico. Generalmente, tale documentazione deve risultare intestata alle persone che fruiscono della detrazione. Tuttavia, per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti: di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini del 36%/50%; la quota della spesa relativa alle parti comuni imputabile a ciascuna delle unità immobiliari (eventualmente) possedute dal condomino, calcolata in base ai millesimi. Inoltre, nella quietanza che l amministratore deve rilasciare, per attestare il pagamento delle spese sostenute da ciascun condomino, deve indicare specificamente la quota della spesa relativa alle parti comuni imputabile a ciascuna delle unità immobiliari (eventualmente) possedute dal condomino. DICHIARAZIONI FISCALI

102 DETRAZIONE PER GLI ACQUIRENTI E ASSEGNATARI DI IMMOBILI RISTRUTTURATI L art. 9, comma 2, Legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha esteso la detrazione anche nel caso di alienazione o assegnazione, da parte delle imprese edili, di interi fabbricati ristrutturati. In particolare, è previsto che l agevolazione si applica anche nel caso di interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell immobile. In questo caso, l acquirente o l assegnatario ha diritto alla detrazione calcolata, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, sull ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell abitazione, risultante dall atto di acquisto o di assegnazione. Pertanto, supponendo un prezzo di acquisto dell immobile pari a euro, l importo su cui calcolare la detrazione è pari a euro. L agevolazione, prima dell entrata a regime disposta dal D.L. n. 201/2011, era legata al rispetto di precisi termini temporali (più volte prorogati) connessi al periodo in cui i lavori sono stati ultimati e al momento in cui è avvenuta la cessione. In particolare, la detrazione spetta a condizione che la vendita o l assegnazione dell immobile sia effettuata entro sei mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione. Per tale agevolazione valgono le seguenti regole: la detrazione spetta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell immobile; la detrazione spetta a condizione che la vendita o l assegnazione dell immobile sia effettuata entro sei mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione; la detrazione spetta nella misura del 50% per le spese sostenute nel 2015 e deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo; la spesa su cui calcolare la detrazione non può comunque eccedere l importo massimo di euro; per gli acquisti o le assegnazioni effettuati dal 1 ottobre 2006, il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e, quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (ad esempio, in caso di comproprietari), il limite di spesa va ripartito tra loro; anche nel caso di stipula del compromesso il rogito deve avvenire entro i termini previsti; non è prescritta la comunicazione all Azienda sanitaria locale competente; non è richiesto che le spese sostenute vengano pagate tramite bonifico bancario o postale; è necessario essere in possesso di idonea documentazione costituita dalla copia della concessione edilizia, dalla dichiarazione di ultimazione lavori, dall atto di compravendita da cui risulti il corrispettivo sul quale deve essere calcolata la detrazione. In definitiva, tenendo conto delle varie proroghe e modifiche le regole sono le seguenti: per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015, la detrazione spetta all acquirente o assegnatario nella misura del 50%. L importo pari al 25% del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di euro; per le spese sostenute negli anni passati: - la detrazione spetta nella misura: 1. del 36% se il rogito è avvenuto nel 2005, dal 1 ottobre 2006 al 30 giugno 2007 o a partire dal 1 gennaio 2008; 2. del 41% se il rogito è avvenuto dal 1 gennaio 2006 al 30 settembre 2006; - l importo costituito dal 25% del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di euro nel caso in cui l acquisto o l assegnazione sia avvenuta dal 2005 al 2006 e riguardi unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione siano stati ultimati successivamente al 31 dicembre 2002, ma non oltre il 31 dicembre 2006, nonché nel caso in cui l acquisto o l assegnazione sia avvenuta dal 1 gennaio 2008 ed i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1 gennaio In caso di successiva cessione dell immobile da parte di un soggetto che lo ha acquistato da una impresa di costruzioni che ha effettuato il lavori di ristrutturazione, l agevolazione si trasmette al nuovo acquirente e quest ultimo può usufruirne anche se il vecchio proprietario non se ne è avvalso. In particolare, va ricordato che: 464 DICHIARAZIONI FISCALI

103 il contribuente che vende l immobile ristrutturato, trasferendo sull acquirente l onere economico sostenuto per la ristrutturazione, perde il beneficio per le restanti quote. Il beneficio si trasferisce all acquirente, il quale, per poterne usufruire, deve essere in possesso della documentazione necessaria; la mancata fruizione del beneficio per le prime rate non comporta la decadenza dell agevolazione per le rate successive. Infatti, pur in assenza di una espressa previsione normativa in tal senso, deve tenersi presente che il beneficio connesso all acquisto di un immobile da parte dell impresa che lo ha ristrutturato si innesta sulla matrice fondamentale rappresentata dalla detrazione per spese di recupero edilizio, di cui costituisce una specie particolare. Pertanto, il diritto a subentrare nel beneficio fiscale spetta anche nell ipotesi in cui la detrazione sia riconosciuta per l acquisto di un immobile ristrutturato dall impresa edile. ESEMPIO DI CALCOLO DELLA DETRAZIONE Si supponga il caso di un contribuente che ha acquistato, il 30 giugno 2015, una unità immobiliare facente parte di un edificio interamente sottoposto a intervento di restauro e di risanamento conservativo da parte della stessa impresa di costruzione e ristrutturazione. Il prezzo di acquisto è pari a euro. In contribuente può usufruire della detrazione del 50% su un importo pari al 25% del prezzo di acquisto. Pertanto si avrà: Spesa detraibile: * 25% = euro Poiché la spesa detraibile (62.500) non supera il limite massimo di spesa annuo previsto (96.000), potrà essere detratto, in 10 rate, l intero importo: Importo rata: / 10 = euro Importo detrazione per il 2014: 6.250* 50% = euro DETRAZIONE PER LE SPESE RELATIVE A INTERVENTI PER L ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE Per effetto delle modifiche introdotte in sede di conversione del D.L. n. 63/2013, la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, nella misura del 65% e nel limite di spesa di euro, per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2015, è estesa agli interventi per l adozione di misure antisismiche effettuate su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all O.P.C.M. n del 20 marzo Per fruire di questa maggior percentuale di detrazione è necessario indicare il Codice 4 nella Colonna 2 dei Righi da E41 a E44. L Agenzia delle Entrate, a tale proposito, nella circolare 18 settembre 2013, n. 29/E ha segnalato che le unità immobiliari che possono essere oggetto degli interventi agevolabili sono individuate con un duplice criterio: la localizzazione territoriale in zone sismiche ad alta pericolosità: gli edifici devono ricadere nelle zone sismiche (ogni zona coincide con il territorio di un comune) ad alta pericolosità individuate con i codici 1 e 2 nell allegato A dell ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n del 20 marzo 2003, recante Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica ; DICHIARAZIONI FISCALI

104 il tipo di utilizzo: rileva la circostanza che la costruzione sia adibita ad abitazione principale o ad attività produttive, con ciò privilegiando gli immobili in cui è maggiormente probabile che si svolga la vita familiare e lavorativa delle persone. Nel dettaglio: - per costruzione adibita ad abitazione principale si intende l abitazione nella quale la persona fisica o i suoi familiari dimorano abitualmente, secondo la nozione rilevante in ambito IRPEF (art. 10, comma 3-bis, TUIR); - per costruzioni adibite ad attività produttive, stante la particolare finalità della disposizione in esame di tutela delle persone prima ancora che del patrimonio, si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali. Non rileva, invece, la categoria catastale dell unità immobiliare, non sussistendo alcun vincolo al riguardo. Ne consegue che se un edificio comprende unità immobiliari destinate ad attività produttive ed abitazioni principali, nonché ad altre abitazioni, l aliquota del 65% potrà essere fruita solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015 riferite alle unità immobiliari destinate ad attività produttive e ad abitazione principale, applicandosi l aliquota del 50% per le altre unità immobiliari residenziali, anche a uso promiscuo, nei casi in cui le spese siano sostenute da soggetti che possono avvalersi della detrazione dall IRPEF di cui all art. 16-bis del TUIR. Inoltre, è stato chiarito che: la detrazione di cui si discute è applicabile a condizione che le procedure di autorizzazione siano avviate a decorrere dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 63/2013; per l individuazione della disciplina applicabile alla detrazione per gli interventi in questione (modalità di pagamento, fruizione della detrazione, documentazione da conservare), in assenza di indicazioni nella disposizione e considerate le tipologie di interventi agevolabili, si deve fare riferimento alle disposizioni applicabili per gli interventi di cui alla lett. i) del comma 1 dell art. 16-bis del TUIR; la detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. CUMULO La detrazione per le ristrutturazioni edilizie, in linea teorica, è cumulabile con altre agevolazioni che interessano gli stessi immobili, salvo che, le altre agevolazioni interessate non prevedano appositi limiti di cumulo. Ciò avviene, ad esempio, nel caso di contemporanea presenza anche di interventi che godono della detrazione del 55%/65% per il risparmio energetico di cui si dirà appresso, che per espressa previsione normativa, non possono essere cumulati. COMPILAZIONE DELLA SEZIONE III-A E III-B La Sezione III del Mod. 730/2016, è sdoppiata in tre sottosezioni: Sezione III-A: in essa vanno inseriti i dati relativi al calcolo della detrazione; Sezione III-B: in essa vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili ed altri dati precedentemente inseriti nell abrogata comunicazione di inizio lavori. Nella Sezione III-C vanno indicate le spese per l arredo degli immobili ristrutturati per le quali spetta una detrazione del 50%, di cui si dirà in seguito. SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 41%, 50% O 65%) Nella Sezione III-A, Righi da E41 a E44 sono presenti 10 Colonne. Per ogni anno e per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio deve essere compilato un singolo Rigo. 466 DICHIARAZIONI FISCALI

105 Allo stesso modo deve essere compilato un distinto Rigo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuato sulle parti comuni di edifici residenziali. In particolare, la compilazione avviene nel seguente modo: COLONNA 1 - ANNO Deve essere indicato l anno in cui sono state sostenute le spese. COLONNA /2012/2013/2015-ANTISISMICO Va compilata solo se le spese sono state sostenute nel 2006 o nel 2012 oppure nel 2013 o nel 2014 o nel 2015, se riguardano interventi antisismici, indicando: Codice 1, se le spese sono relative a fatture emesse dal 1 gennaio 2006 al 30 settembre 2006 (detrazione al 41%); Codice 2, se le spese sono relative a fatture emesse dal 1 ottobre al 31 dicembre 2006 o a fatture emesse in data antecedente al 1 gennaio 2006 o se le spese sono sostenute dal 1 gennaio 2012 al 25 giugno 2012 (detrazione al 36%); Codice 3, se le spese sono sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2015 (detrazione al 50%); Codice 4, se si tratta di spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2015 per interventi relativi all adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. Se viene indicato il Codice 4, chi presta assistenza calcolerà la detrazione nella misura del 65%, su una spesa complessiva non superiore a euro per unità immobiliare. La Colonna non va compilata se le spese si riferiscono a interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi e, pertanto, nella Colonna 4 è indicato il Codice 3. COLONNA 3 - CODICE FISCALE La Colonna va compilata solo nei seguenti casi: lavori su parti condominiali: per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, i singoli condomini devono indicare il Codice fiscale del condominio e devono barrare la casella di Colonna 2 Condominio di uno dei Righi da E51 a E53 senza riportare i dati catastali identificativi dell immobile (tali dati saranno indicati dall amministratore di condominio nel Quadro AC della propria dichiarazione); per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, i condomini devono indicare il codice fiscale del condominio o della cooperativa, senza compilare la Sezione III-B; interventi da parte di soggetti di cui all art. 5 del TUIR: se si tratta di interventi sostenuti, a partire dal 14 maggio 2011, da parte di società di persone ed enti equiparati (art. 5 TUIR), i soggetti cui si imputano i redditi a norma dello stesso art. 5 devono indicare in questa Colonna il Codice fiscale della società o ente e devono riportare i dati catastali identificativi dell immobile nella Sezione III-B; comunicazione al Centro operativo di Pescara: per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha inviato, eventualmente anche per conto del dichiarante, la comunicazione al Centro Operativo di Pescara. La Colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante; acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati: per l acquisto o l assegnazione di immobili ristrutturati che fanno parte di edifici ristrutturati va indicato il codice fiscale dell impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori. COLONNA 4 - INTERVENTI PARTICOLARI La Colonna va compilata solo in presenza dei seguenti interventi particolari indicando uno dei seguenti Codici: 1 nel caso in cui le spese relative ad un singolo intervento siano state sostenute in più anni; per calcolare il limite massimo di spesa detraibile occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti; 3 nel caso di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi per spese sostenute dal 2004 al 2006; DICHIARAZIONI FISCALI

106 4 nel caso di spese sostenute per l acquisto o l assegnazione di immobili che fanno parte di edifici ristrutturati; in tal caso, la detrazione spetta su un importo pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell immobile. Il contribuente che non rientra nei casi precedenti non dovrà indicare alcun Codice. Le Colonne 5, 6 e 7 riguardano situazioni particolari e non devono essere compilate dalla generalità dei contribuenti. Infatti, vanno compilate solo dai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l immobile nel 2015 (Codice 4 in Colonna 5) oppure dalle persone di età non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti al 2012, hanno rideterminato negli anni dal 2010 al 2011, il numero delle rate di detrazione. COLONNA 5 - SITUAZIONI PARTICOLARI - CODICE Deve essere indicato il Codice: 1 nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l immobile da un soggetto che, avendo un età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare o rideterminare la spesa in 5 rate; 4 nel caso in cui il contribuente nell anno 2015 abbia ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l immobile da un soggetto che aveva rateizzato la spesa, sostenuta in anni precedenti, in 10 rate. In questo caso vanno compilate le Colonne 6 e 7. COLONNA 6 - SITUAZIONI PARTICOLARI - ANNO Deve essere indicato l anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. COLONNA 7 - SITUAZIONI PARTICOLARI - RIDETERMINAZIONE RATE Deve essere indicato il numero delle rate in cui è stata ripartita la detrazione nell anno di sostenimento della spesa. Da quest anno il numero può assumere solo il valore 10. Questa Colonna va compilata solo se si è compilato la Colonna 6. COLONNA 8 - NUMERO RATA Deve essere indicato nella casella corrispondente al numero delle rate prescelte (5 o 10) il numero della rata che il contribuente utilizza per il Si segnala, che per le spese sostenute nel 2015, va indicato il numero 1 nella casella relativa alla ripartizione della spesa in 10 rate. COLONNA 9 - IMPORTO SPESA Deve essere indicato l intero importo delle spese sostenute nell anno indicato in Colonna 1, anche nel caso in cui si sia optato per la rideterminazione delle rate. In caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati (Codice 4 in Colonna 4) indicare il 25% del prezzo di acquisto. Se l importo delle spese sostenute nel 2014 si riferisce alla prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, su una singola unità immobiliare posseduta da un unico proprietario, l importo da indicare nella Colonna 9 non può superare la differenza tra euro e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione allo stesso intervento. COLONNA 10 - N. D ORDINE IMMOBILE La Colonna va compilata nel caso di spese sostenute nel 2015 per indicare il numero progressivo che identifica l immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione. 468 DICHIARAZIONI FISCALI

107 Tale numero sarà, poi, riportato nella successiva Sez. III-B ove vanno indicati i dati catastali dell immobile. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi sullo stesso immobile e quindi siano stati compilati più Righi della Sez. III-A, nella Colonna 10 di tutti i Righi compilati va riportato lo stesso numero d ordine identificativo e va compilato un unico Rigo nella Sezione III-B. Per maggiori dettagli vedi esempi di compilazione riportati nelle istruzioni al Mod. 730/2016. SEZIONE III-B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE La Sezione III-B, Righi da E51 a E53, è composta da 8 Colonne e va compilata solo in relazione ai lavori iniziati a partire dal In essa vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati necessari per fruire della detrazione. Nel caso in cui i Righi non siano sufficienti occorre compilare altri moduli numerandoli progressivamente nell apposita casella posta in alto a destra. La Sezione III-B deve essere compilata per le spese sostenute nel Per le spese sostenute nel 2011 o nel 2012 o nel 2013 o nel 2014, non è obbligatorio indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili se questi sono già stati riportati nelle dichiarazioni dei redditi presentate con riferimento a tali anni d imposta. Oltre alla presente Sezione, deve essere compilata anche la Colonna 10 della precedente Sezione III-A. In particolare, la Sezione si suddivide in due parti: Righi E51 e E52: Dati catastali dell immobile; Rigo E53: Altri dati. DATI CATASTALI DELL IMMOBILE - RIGHI E51 E E52 La compilazione avviene nel seguente modo: COLONNA 1 - N. D ORDINE IMMOBILE Questa Colonna riprende quanto già indicato nella Colonna 10 della Sez. III-A. In particolare, in essa deve essere riportato il numero progressivo, che identifica l immobile oggetto di interventi di ristrutturazione, già indicato nella suddetta Colonna 10. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi in relazione allo stesso immobile (quindi, sono stati compilati più Righi della Sez. III-A con lo stesso numero d ordine), in questa Colonna deve essere compilato un solo Rigo. COLONNA 2 - CONDOMINIO Va barrata nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali. I singoli condomini, barrando la casella, dichiarano che la spesa riportata nella sez. III-A si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominiali. Pertanto non devono essere compilate le successive Colonne dei Righi E51 e E52, relative ai dati catastali dell immobile in quanto tali dati saranno indicati dall amministratoredi condominio nel quadro K (o AC se utilizza il Mod. UNICO) della propria dichiarazione dei redditi. Nella Colonna 3, della Sezione III-A va riportato il codice fiscale del condominio. COLONNA 3 - CODICE COMUNE Deve essere indicato il Codice catastale del Comune ove è situato l immobile. COLONNA 4 - TERRENI/URBANO Deve essere indicato il Codice: DICHIARAZIONI FISCALI

108 T nel caso in cui l immobile è censito nel catasto terreni; U nel caso in cui l immobile è censito nel catasto edilizio urbano. COLONNA 5 - SEZIONE URBANA/COMUNE CATASTALE Devono essere indicate le lett. o i numeri riportati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare, va indicato il Comune catastale. COLONNA 6 - FOGLIO Deve essere indicato il numero di foglio riportato nel documento catastale. COLONNA 7 - PARTICELLA Deve essere indicato il numero di particella riportato nel documento catastale. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice. COLONNA 8 - SUBALTERNO Deve essere indicato il numero di subalterno eventualmente riportato nel documento catastale. ALTRI DATI - RIGO E53 Il Rigo E53 è destinato ad accogliere ulteriori dati relativi a situazioni particolari e, precisamente: se i lavori sono stati effettuati dal conduttore o dal comodatario devono essere indicati, oltre ai dati identificativi dell immobile di cui ai Righi E51 e E52, anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato; il Caf/professionista è tenuto al controllo del contratto e della relativa registrazione (circolare 7 luglio 2015, n. 26/E); se l immobile non è ancora censito al momento di presentazione della dichiarazione, devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento. COLONNA 1 - N. D ORDINE IMMOBILE Questa Colonna riprende quanto già indicato nella Colonna 10 della Sez. III-A. In particolare, in essa deve essere riportato il numero progressivo, che identifica l immobile oggetto di interventi di ristrutturazione, già indicato nella suddetta Colonna 10. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi in relazione allo stesso immobile (quindi, sono stati compilati più Righi della Sez. III-A con lo stesso numero d ordine), in questa Colonna deve essere compilato un solo Rigo. COLONNA 2 - CONDOMINIO Va barrata nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali. I singoli condomini, barrando la casella, dichiarano che la spesa riportata nella sez. III-A si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominiali. Pertanto non devono essere compilate le successive Colonne del Rigo E53. Nella Colonna 3, della Sezione III-A va riportato il codice fiscale del condominio. I dati da inserire nelle Colonne 3, 4, 5 e 6 riguardano l ipotesi in cui l immobile oggetto di intervento è detenuto in locazione o comodato. I dati richiesti possono essere ricavati: dal contratto di locazione o comodato registrato; dalla ricevuta rilasciata dai servizi telematici nel caso di registrazione tramite le applicazioni software disponibili sul sito dell Agenzia delle Entrate ( Siria Locazioni web o Contratti on line o RLI). COLONNA 3 - DATA Deve essere indicata la data di registrazione del contratto. 470 DICHIARAZIONI FISCALI

109 COLONNA 4 - SERIE Deve essere indicato il Codice relativo alla modalità di registrazione e precisamente: 3 in caso di registrazione del contratto presso un ufficio dell Agenzia delle Entrate; 3P in caso di registrazione telematica tramite Siria e Iris; 3T in caso di registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazioni Web, Contratti on line o RLI); 3A e 3B in caso di codici di serie in uso in passato presso gli Uffici. COLONNA 5 - NUMERO E SOTTONUMERO Deve essere indicato il numero e l eventuale sottonumero di registrazione del contratto. COLONNA 6 - CODICE UFFICIO AGENZIA DELLE ENTRATE Deve essere indicato il Codice identificativo dell Ufficio dell Agenzia delle Entrate presso il quale è stato presentato registrato il contratto (i codici sono disponibili sul sito dell Agenzia). I dati da inserire nelle Colonne 7, 8 e 9 riguardano l ipotesi in cui l immobile oggetto di intervento non è ancora accatastato. COLONNA 7 - DATA Deve essere indicata la data di presentazione della domanda di accatastamento. COLONNA 8 - NUMERO Deve essere indicato il numero della domanda di accatastamento. COLONNA 9 - PROVINCIA UFFICIO AGENZIA DELLE ENTRATE Deve essere indicata la sigla della Provincia in cui è situato l Ufficio provinciale dell Agenzia delle Entrate presso il quale è stata presentata la domanda. SPESE PER L ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI La Sezione III-C del Mod. 730/2016 va utilizzata per fruire della detrazione prevista dal D.L. n. 63/2013 per l acquisto di mobili, ivi inclusi i grandi elettrodomestici anche a libera installazione di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) per le apparecchiature per le quali sia prevista l etichetta energetica, finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione. Per queste spese è prevista una detrazione del 50%, nel tetto massimo di spesa di euro. L agevolazione (pari quindi a un importo massimo di euro) si aggiunge a quella prevista per gli annessi interventi di ristrutturazione, può essere fruita con riguardo a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione e deve essere anch essa ripartita in 10 rate. Le spese per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione. Come ha fatto notare l Agenzia nella circolare 18 settembre 2013, n. 29/E, si tratta di una agevolazione che, su alcuni aspetti, ricalca quella contenuta nel D.L. n. 5/2009 che è stata in vigore nel 2009, anche se, come si dirà, per altri se ne differenzia notevolmente. Possono costituire valido presupposto per la fruizione della detrazione in esame l effettuazione di interventi edilizi sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali di cui all art c.c., in funzione degli acquisti dei beni agevolati finalizzati all arredo, rispettivamente, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.). Se i lavori di ristrutturazione interessano le parti comuni condominiali non è possibile, per i singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all arredo della propria unità immobiliare. DICHIARAZIONI FISCALI

110 Inoltre, facendo riferimento alla detrazione spettante per gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché nei casi di interventi di ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie viene ricordato che in questo secondo caso la detrazione per gli interventi edilizi, calcolata su un importo pari al 25% del prezzo dell unità immobiliare, compete al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari. Pertanto, al medesimo contribuente compete anche la detrazione per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per le spese sostenute entro il 31 dicembre Per quanto riguarda l avvio degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la norma non individua espressamente la data a decorrere dalla quale devono essere iniziati gli interventi di ristrutturazione, né quella a decorrere dalla quale devono essere sostenute le spese per detti interventi. Secondo l Agenzia, i contribuenti ammessi a beneficiare della detrazione per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sono i medesimi contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% per aver sostenuto spese, riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore dell art. 11, comma 1 del D.L. n. 83/2012 che, come noto, ha introdotto la maggiore detrazione del 50% e l innalzamento del limite a euro). È stato però sottolineato che è possibile che le spese per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell immobile cui detti beni sono destinati. In altri termini, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l arredo dell abitazione. Ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici. Una importante precisazione riguarda i beni agevolabili: viene affermato che i mobili e i grandi elettrodomestici, per rientrare nella detrazione, devono essere acquistati nuovi. Inoltre, non sono agevolabili gli acquisti di porte, pavimentazioni, tende e tendaggi, nonché di altri complementi d arredo. Per quanto riguarda i grandi elettrodomestici, si precisa che: l acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l obbligo di etichetta energetica; l individuazione dei grandi elettrodomestici, in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, va fatta con riferimento all elenco di cui all allegato 1B del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, secondo cui rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Come accennato, la detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo e va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a euro. Un ultima precisazione riguarda gli adempimenti: è stato confermato quanto già anticipato con il comunicato stampa del 4 luglio 2013 e cioè che i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati (c.d. bonifici parlanti ). In più, nella circolare n. 29/E/2013, è stato aggiunto che è possibile utilizzare anche carte di credito o di debito; in questo caso: la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso; la spesa è documentata, oltre che dall estratto conto, anche dalla ricevuta della transazione). 472 DICHIARAZIONI FISCALI

111 Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Si segnala che è ammessa la detrazione anche per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate. DETRAZIONE SPESE PER L ARREDO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI - PRINCIPALE PRASSI AGENZIA DELLE ENTRATE Estremi circolare 14 maggio 2014, n. 10/E circolare 21 maggio 2014, n. 11/E circolare 21 maggio 2014, n. 11/E circolare 21 maggio 2014, n. 11/E circolare 21 maggio 2014, n. 11/E circolare 21 maggio 2014, n. 11/E Chiarimenti Nel caso in cui il contribuente effettui interventi sugli immobili per le misure di prevenzione di atti illeciti da parte di terzi, e questi, per le loro particolari caratteristiche, siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi agevolabili con la detrazione del 50%, è possibile avvalersi anche dell ulteriore detrazione per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Gli interventi finalizzati al risparmio energetico, per consentire di accedere al bonus mobili, devono potersi configurare quanto meno come interventi di manutenzione straordinaria, ove effettuati su singole unità immobiliari residenziali. Fatta salva l assimilazione alla manutenzione straordinaria degli interventi previsti dall art. 123, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, negli altri casi dovrà essere valutata la riconducibilità degli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui alla lett. h) del comma 1 dell art. 16-bis del TUIR, alla manutenzione straordinaria (o alle altre categorie ammissibili), tenendo conto che gli interventi sugli impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente, rispondono al criterio dell innovazione (circolare n. 57/E del 1998) e sono tendenzialmente riconducibili alla manutenzione straordinaria. Resta inteso che gli interventi finalizzati al risparmio energetico, che beneficiano della maggiore detrazione del 65%, non possono costituire presupposto per fruire della detrazione per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che costituiscono il presupposto per l ulteriore detrazione per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sono elencati al paragrafo 3.2 della circolare n. 29/E del Tra questi non possono essere compresi gli interventi consistenti nella realizzazione di posti auto o box pertinenziali rispetto all abitazione di cui all art. 16-bis, comma 1, lett. d), del TUIR. il pagamento deve avvenire mediante l apposita procedura di bonifico bancario e postale che prevede la ritenuta del 4% in applicazione dell art. 25 del D.L. n. 78/2010. In caso di acquisto di mobili all estero, se il destinatario del bonifico è un soggetto non residente e correlativamente non dispone di un conto in Italia, il pagamento dovrà essere eseguito mediante un ordinario bonifico internazionale (bancario o postale) e dovrà riportare il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la causale del versamento, mentre il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato possono essere sostituiti dall analogo codice identificativo eventualmente attribuito dal Paese estero. La ricevuta del bonifico dovrà essere conservata unitamente agli altri documenti richiesti per essere esibiti in sede di controllo. l ammontare complessivo di euro deve essere calcolato considerando le spese sostenute nel corso dell intero arco temporale che va dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, anche nel DICHIARAZIONI FISCALI

112 Estremi circolare 24 aprile 2015, n. 17/E circolare 2 marzo 2016, n. 3/E Chiarimenti caso di successivi e distinti interventi edilizi che abbiano interessato un unità immobiliare. In caso di decesso del contribuente per la detrazione relativa alle spese per l acquisto di mobili non può applicarsi la disposizione di cui al comma 8 dell art. 16-bis del TUIR secondo cui in caso di trasferimento per causa morte della titolarità dell immobile sul quale sono stati realizzati interventi di recupero edilizio, la detrazione non fruita in tutto in parte dal de cuius è trasferita, per i rimanenti periodi d imposta, esclusivamente all erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell immobile. Pertanto, la detrazione in esame, non utilizzata in tutto o in parte, non si trasferisce agli eredi per i rimanenti periodi di imposta. La sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di manutenzione straordinaria, consente l accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente. Non rileva a tal fine il fatto che tale intervento sia riconducibile anche nell ambito della lettera h) dell art. 16-bis TUIR (interventi di riqualificazione energetica). Per completezza, si segnala che la norma è stata oggetto di proroga sino al 31 dicembre 2016 (quindi con effetto anche sulla dichiarazione del prossimo anno) modifiche con la Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208). ULTERIORI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Si riportano, di seguito, le risposte ad alcune FAQ pubblicate sul sito dell Agenzia delle Entrate a fine gennaio 2015: è possibile usufruire delle agevolazioni per lavori di ristrutturazione e per l acquisto di mobili, anche prima del rogito, a condizione che sia stato stipulato e registrato il contratto preliminare di compravendita, che l acquirente sia stato immesso nel possesso dell immobile e che esegua gli interventi a proprie spese; l installazione dell allarme, pur dando diritto alla detrazione del 50% per interventi volti alla prevenzione di atti illeciti, non consente di beneficiare anche del bonus mobili; l aliquota IVA da applicare all acquisto è quella ordinaria (22%). COMPILAZIONE RIGO E57 Nella Sezione III-C è presente un solo Rigo (Rigo E57), in cui possono essere indicate due differenti spese relative a due differenti unità abitative oggetto di ristrutturazione ciascuna composta da due Colonne. In particolare: va compilata una Colonna per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione; va indicato il numero della rata; va indicata la spesa sostenuta entro il limite di euro. La detrazione va poi ripartita in 10 rate annuali da chi presta l assistenza fiscale. SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO Nella Sezione IV del Mod. 730/2016 devono essere indicate le spese sostenute dal 2008 al 2015 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale. L agevolazione (introdotta, a tempo determinato dall art. 1, commi , Legge 27 dicembre 2006, n. 296) è stata periodicamente prorogata. 474 DICHIARAZIONI FISCALI

113 Per quel che interessa il Mod. 730/2016, si segnala che si è avuta una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2015 con la percentuale di detrazione al 65% della spesa sostenuta a partire dal 6 giugno 2013 (art. 14 D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90). Pertanto, la detrazione d imposta, che verrà calcolata da chi presta l assistenza fiscale, è pari al: 55%, per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1 gennaio al 5 giugno 2013; 65%, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre L Agenzia delle Entrate a tale proposito, nella circolare 18 settembre 2013, n. 29/E ha ricordato che nulla cambia in merito agli interventi agevolabili che restano gli stessi soggetti alla detrazione. Ciò che cambia, invece, è la percentuale di detrazione che, come accennato, passa al 65%. A tale proposito, poiché l agevolazione è fruibile anche dalle imprese individuali, società ed enti commerciali, per questi occorre tener conto del principio di competenza (e non di cassa, come per le persone fisiche, professionisti ed enti non commerciali): ciò significa che, per essi, non si tiene conto del movimento finanziario (pagamento) ma della data di ultimazione della prestazione. DETRAZIONE SPESE RISPARMIO ENERGETICO - APPLICAZIONE NEL 2015 Regole per il 2015 Dall al Dal al Vecchie regole Nuove regole Percentuale: 55% Limiti di spesa: da ,45 a ,18 euro a seconda del tipo di intervento Percentuale: 65% Limiti di spesa: da ,85 a ,13 euro a seconda del tipo di intervento Le disposizioni sulla detrazione per il risparmio energetico, rimandano, in buona parte, alle norme che disciplinano la detrazione del 36%/50% (in particolare al Decreto di attuazione 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni), anche se, come verrà detto in seguito, ci sono sostanziali differenze specialmente sulla procedura da seguire. SOGGETTI INTERESSATI Possono godere della detrazione del 55%/65% tutti coloro i quali possiedono, a qualsiasi titolo, l immobile oggetto di intervento, siano essi residenti o meno nel territorio dello Stato. Pertanto, a differenza di quanto previsto per la detrazione del 36%/50%, possono godere del beneficio del 55%65% non solo le persone fisiche, ma anche le società. In particolare, sono ammessi all agevolazione: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; i contribuenti che conseguono reddito d impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); DICHIARAZIONI FISCALI

114 le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Dal punto di vista della titolarità del diritto, sono interessati alla detrazione: il proprietario o il nudo proprietario; il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); il soggetto che occupa l immobile a titolo di locazione o comodato; il condomino, per gli interventi sulle parti comuni condominiali. Il beneficio, comunque, spetta solo al soggetto che utilizza l immobile. In altre parole, per una società non è possibile fruire della detrazione in riferimento ad immobili locati (anche se essa svolge attività di locazione immobiliare). La detrazione non spetta nemmeno in caso di società, esercente attività di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese per interventi di riqualificazione energetica su immobili merce. FAMILIARI La detrazione può essere fruita anche dai familiari conviventi del possessore o detentore dell immobile oggetto dell intervento, a condizione che: le spese siano da loro sostenute; si tratti di lavori eseguiti su immobili appartenenti all ambito privatistico, a quelli cioè nei quali può esplicarsi la convivenza. La detrazione, quindi, non spetta per i lavori eseguiti su immobili strumentali all attività d impresa, arte o professione. Tra i familiari interessati rientrano: il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado. EREDI La detrazione, in caso di decesso dell avente diritto, si trasmette, per intero, esclusivamente all erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. VARIAZIONE DELLA TITOLARITÀ In caso di variazione della titolarità dell immobile (vendita o donazione) durante il periodo di godimento dell agevolazione, le quote di detrazione residue (non utilizzate) sono trasferite salvo diverso accordo delle parti da indicare nell atto di trasferimento, all acquirente persona fisica o donatario. Pertanto, le regole previste, in caso di vendita, per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie valgono anche per la detrazione del 55%/65% sul risparmio energetico (circolare 1 giugno 2012, n. 19/E). Tale regola dovrebbe valere anche in caso di permuta (considerata l indubbia assimilazione di questa alla compravendita). Invece, il beneficio rimane sempre in capo al conduttore o al comodatario, qualora dovesse cessare il contratto di locazione o comodato. IMMOBILE LOCATO In caso di interventi effettuati presso un unità abitativa residenziale posseduta da due persone fisiche, nudo proprietario e usufruttuario, e locata ad una terza persona fisica la detrazione spetta sia al nudo proprietario che all inquilino per l ammontare di spesa effettivamente sostenuto da ciascuno, ovviamente nel rispetto delle condizioni previste dalla Legge: pagamento mediante bonifico bancario con identificazione del beneficiario della detrazione e del bonifico, rispetto dei parametri tecnici dell intervento. La comunicazione all ENEA può essere unica facendo riferimento all unico intervento ed ai due beneficiari. 476 DICHIARAZIONI FISCALI

115 IMMOBILE UTILIZZATO PROMISCUAMENTE Il contribuente che svolge l attività professionale presso l immobile che utilizza anche per i propri fini abitativi può usufruire, per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sul predetto immobile, della detrazione del 55%/65% anche se le relative spese, riferite all immobile utilizzato promiscuamente, sono state dedotte, nella misura consentita, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall esercizio dell attività professionale (circolare 13 maggio 2011, n. 20/E). SOGGETTI INTERESSATI - PRINCIPALE PRASSI AGENZIA DELLE ENTRATE Estremi Chiarimenti risoluzione 5 febbraio 2008, Un Comune non può fruire di alcuna detrazione per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica dal mo- n. 33/E mento che - ai sensi dell art. 74 TUIR - non è un soggetto passivo IRES. Trattandosi, nella specie, di una detrazione dalle imposte sul reddito (e non di un credito d imposta), presupposto per godere del beneficio è avere capienza d imposta e, pertanto, in circolare 4 aprile 2008, n. 34/E risoluzione 15 luglio 2008, n. 303/E circolare 23 giugno 2010, n. 38/E circolare 21 maggio 2014, n. 11/E primo luogo, essere un soggetto passivo IRPEF o IRES. Qualora non vi sia coincidenza tra il nominativo riportato nella scheda informativa e l intestazione del bonifico o della fattura, la detrazione spetta al soggetto avente diritto nella misura in cui ha sostenuto effettivamente la spesa a condizione che detta circostanza venga annotata in fattura. Una società, esercente attività di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, non può usufruire della detrazione delle spese per interventi di riqualificazione energetica su immobili merce. La normativa in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, infatti, è finalizzata a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso un beneficio riferibile esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio. In caso di sostituzione di serramenti ed infissi presso un unità abitativa residenziale posseduta da due persone fisiche, nudo proprietario e usufruttuario, e locata ad una terza persona fisica la detrazione spetta sia al nudo proprietario che all inquilino per l ammontare di spesa effettivamente sostento da ciascuno, ovviamente nel rispetto delle condizioni previste dalla Legge: pagamento mediante bonifico bancario con identificazione del beneficiario della detrazione e del bonifico, limite di spesa euro , rispetto dei parametri tecnici dell intervento. La comunicazione all ENEA può essere unica facendo riferimento all unico intervento ed ai due beneficiari. In merito alla possibilità di fruire della detrazione da parte di imprese individuali e società per interventi (installazione di caldaie e infissi esterni) realizzati in proprio su immobili strumentali presso i quali è svolta l attività - si osserva che la normativa di riferimento non prevede ostacoli al riconoscimento della detrazione nell ipotesi prospettata, ammettendo al beneficio i soggetti in precedenza indicati per particolari tipologie di interventi realizzati su immobili dagli stessi posseduti o detenuti. In tal caso, coerentemente con quanto affermato nella circolare n. 121/E del 1998, par. 2.3, sussistendo gli altri presupposti, la detrazione compete anche per gli interventi realizzati in economia con riferimento ai costi imputabili all intervento (quali, ad esempio, i materiali acquistati o prelevati dal magazzino quando l acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione dell intervento, la mano d opera diretta, i costi industriali imputabili all intervento) in base alla corretta applicazione dei principi contabili. DICHIARAZIONI FISCALI

116 INTERVENTI AGEVOLATI Gli interventi che possono godere dell agevolazione sono, sostanzialmente, divisi in quattro blocchi: 1. per le spese documentate, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal Decreto del Ministro per lo Sviluppo economico 11 marzo Allegato A spetta una detrazione dall imposta lorda per una quota pari al 55%/65% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di euro (art. 1, comma 344); 2. per le spese documentate, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi e portoni d ingresso (circolare 23 aprile 2010, n. 21/E, punto 3.2), spetta una detrazione dall imposta lorda per una quota pari al 55%/65% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di euro, a condizione che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U (dispersione di calore), espressa in W/m2K, di cui all Allegato B del Decreto del Ministro per lo sviluppo economico 11 marzo 2008 e successivamente modificati dal Decreto 6 gennaio 2010 (art. 1, comma 345); 3. per le spese documentate, relative all installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall imposta lorda per una quota pari al 55%/65% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di euro, (art. 1, comma 346); 4. per le spese documentate, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall imposta lorda per una quota pari al 55%65% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di euro, (art. 1, comma 347). La stessa detrazione spetta anche per le spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009 (art. 1, comma 20, Legge 24 dicembre 2007, n. 244) e alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia (art. 1, comma 286, Legge 24 dicembre 2007, n. 244). Tale detrazione si applica anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (art. 4, comma 4, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201). Dal 2015, sono agevolati anche gli interventi di: acquisto e posa in opera di schermature solari; acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Per fruire della detrazione, gli interventi devono essere eseguiti solo ed esclusivamente su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l attività d impresa o professionale). A tal fine, la prova dell esistenza dell edificio può essere fornita o dall iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell ICI/IMU, ove dovuta. Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell immobile. RISTRUTTURAZIONI CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE In caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione valgono le seguenti regole: Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione con ampliamento Ristrutturazione senza demolizione dell esistente e ampliamento La detrazione spetta solo in caso di fedele ricostruzione La detrazione non spetta in quanto l intervento si considera nuova costruzione La detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente. In tale caso, l agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell edificio, in quanto per tali in- 478 DICHIARAZIONI FISCALI

117 terventi occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all intero edificio, comprensivo anche dell ampliamento ALTRI INTERVENTI È, invece, possibile godere della detrazione del 55%/65% per il nuovo portone d ingresso, ma solo se questo presenta le stesse componenti costruttive richieste per le finestre; in tal caso, per comprovare il risparmio energetico, basta la certificazione rilasciata dal produttore (risoluzione 9 dicembre 2008, n. 475/E). Sempre su questo aspetto, in una FAQ pubblicata sul sito dell Agenzia delle Entrate a fine gennaio 2015, è stato affermato che è possibile portare in detrazione le spese sostenute per la sostituzione del portone d ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano la parte riscaldata dell edificio rispetto a quella esterna o rispetto a locali non riscaldati, e che risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre (di cui al D.M. 11 marzo 2008 come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010). Inoltre, per alcune tipologie di interventi, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche. Ad esempio, essi: devono essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell intervento, per quanto concerne tutti gli interventi agevolabili, ad eccezione della installazione dei pannelli solari; nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità. SISTEMI TERMODINAMICI A CONCENTRAZIONE SOLARE PER LA PRODUZIONE DI SOLA ACQUA CALDA Possono usufruire della detrazione anche i sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di sola acqua calda ovvero per la produzione combinata di acqua calda ed energia elettrica. Infatti: i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda sono assimilabili ai pannelli solari e possono essere inquadrati nella fattispecie di cui all art. 1, comma 346, Legge n. 296/2006; i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la produzione combinata di energia elettrica e termica possono essere inquadrati nella fattispecie di cui all art. 1, comma 346, Legge n. 296/2006 per i soli usi termici. La detrazione, però spetta limitatamente alla produzione di energia termica. Pertanto, le spese sostenute per l installazione dei sistemi termodinamici finalizzati alla produzione combinata di energia elettrica e di energia termica possono essere detraibili per la sola parte riferibile alla produzione di energia termica. A tale proposito, la quota di spesa detraibile va calcolata in misura percentuale sulla base del rapporto tra l energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall impianto (risoluzione 7 febbraio 2011, n. 12/E). INSTALLAZIONE SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE Entro il 31 dicembre 2016, nei condomini e negli edifici polifunzionali, riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l installazione di contatori individuali per misurare l effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. Qualora l uso di tali contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, sono installati sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all interno delle unità immobiliari (art. 9, comma 5, D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102). DICHIARAZIONI FISCALI

118 Ai fini della detrazione IRPEF per la riqualificazione energetica degli edifici, valgono le seguenti considerazioni (circolare 6 maggio 2016, n. 18/E): se i dispositivi di cui si discute sono installati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione - e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione - ovvero con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, le relative spese sono già ammesse alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica pari, attualmente, al 65% delle spese stesse per un valore massimo della detrazione di euro (art. 1, comma 347, legge n. 269/2006); se, invece, i dispositivi sono installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l impianto di climatizzazione invernale ovvero nel caso in cui quest ultimo sia sostituito con un impianto che non presenta le caratteristiche tecniche richieste ai fini della citata detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, le relative spese sono ammesse alla detrazione nella misura attuale del 50% trattandosi di intervento finalizzato al conseguimento di risparmio energetico (art. 16-bis, comma 1, lett. h) TUIR). INTERVENTI AMMESSI - PRINCIPALE PRASSI AGENZIA DELLE ENTRATE Estremi risoluzione 11 settembre 2007, n. 244/E risoluzione 14 luglio 2008, n. 299/E risoluzione 1 dicembre 2008, n. 458/E Chiarimenti La detrazione prevista per l installazione di pannelli solari spetta solo se vengono montati pannelli con certificazione di qualità conforme alle norme UNI e garantiti per 5 anni; per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, invece, serve una certificazione di qualità del vetro e delle strisce assorbenti e la partecipazione a un corso di formazione del soggetto beneficiario. È, inoltre, obbligatorio l attestato di certificazione (o riqualificazione) energetica dell edificio, l asseverazione del tecnico abilitato, nonché la scheda informativa relativi agli interventi realizzati. Con riferimento alle spese sostenute per l installazione di un impianto di pannelli solari che permette di generare acqua fredda per la climatizzazione estiva, di utilizzare l acqua calda dei pannelli solari per l integrazione del riscaldamento invernale e di integrare anche il riscaldamento annuale dell acqua calda ad uso sanitario, il contribuente può godere dell agevolazione fiscale della detrazione soltanto in relazione alle spese direttamente ricollegabili all installazione di pannelli solari utilizzati per la produzione di acqua calda per uso sanitario. Infatti, per quanto concerne i pannelli solari, la detrazione del 55% delle spese spetta a condizione che gli stessi siano destinati alla produzione di acqua calda per uso sanitario e rispondano alle caratteristiche tecniche indicate nel Decreto di attuazione. In tale ipotesi, rientrano tra le spese agevolabili la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianto di riscaldamento. In relazione, invece, agli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, la detrazione spetta a condizione che la sostituzione - integrale o parziale - dell impianto esistente sia effettuata con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa in distribuzione, o con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Anche gli interventi di risparmio energetico consistenti nella sola integrazione dell impianto di riscaldamento esistente godono della detrazione, se viene conseguito l indice di risparmio previsto. Invece non è possibile fruire della detrazione per interventi di risparmio energetico aventi ad oggetto la climatizzazione invernale, consistenti in: 480 DICHIARAZIONI FISCALI

119 Estremi risoluzione 9 dicembre 2008, n. 475/E circolare 23 aprile 2010, n. 21/E circolare 23 giugno 2010, n. 38/E circolare 1 luglio 2010, n. 39/E Chiarimenti - sostituzione di alcune unità terminali del riscaldamento autonomo primario con una pompa di calore ad alta efficienza; - mantenimento della caldaia autonoma esistente (riscaldamento primario), mediante sostituzione della vecchia pompa di calore (riscaldamento integrativo) con una nuova pompa calore ad alta efficienza. È possibile godere della detrazione anche per il nuovo portone d ingresso, ma solo se questo presenta le stesse componenti costruttive richieste per le finestre; in tal caso, per comprovare il risparmio energetico, basta la certificazione rilasciata dal produttore. Le spese relative agli interventi sulle strutture verticali ammesse a fruire della detrazione possono consistere: - in lavori che interessano le strutture opache; - in interventi riguardanti le finestre consistenti, a loro volta, nella sostituzione di finestre comprensive di infissi o nella sostituzione delle sole strutture vetrate. Nel caso in cui in uno stabile alcuni appartamenti abbiano il riscaldamento ed altri no, la detrazione non può essere riconosciuta sull intera spesa sostenuta per l installazione di un nuovo impianto centralizzato di climatizzazione invernale, riferibile anche al riscaldamento delle unità prive di un preesistente impianto termico, ma deve essere limitata alla parte di spesa imputabile alle unità nelle quali tale impianto era presente. Ai fini della individuazione della quota di spesa detraibile, va utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento. In caso di sostituzione di serramenti ed infissi presso un unità abitativa residenziale posseduta da due persone fisiche, nudo proprietario e usufruttuario, e locata ad una terza persona fisica la detrazione spetta sia al nudo proprietario che all inquilino per l ammontare di spesa effettivamente sostento da ciascuno, ovviamente nel rispetto delle condizioni previste dalla Legge: pagamento mediante bonifico bancario con identificazione del beneficiario della detrazione e del bonifico, limite di spesa euro , rispetto dei parametri tecnici dell intervento. La comunicazione all ENEA può essere unica facendo riferimento all unico intervento ed ai due beneficiari. La spettanza della detrazione per gli interventi di risparmio energetico è subordinata alla circostanza che tali interventi siano realizzati su edifici esistenti. Nel caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento non spetta la detrazione in quanto l intervento si considera nuova costruzione ; mentre, in caso di ristrutturazione senza demolizione dell esistente e ampliamento la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente. In quest ultimo caso, l agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell edificio, in quanto per tali interventi occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all intero edificio, comprensivo anche dell ampliamento. MISURA DELLA DETRAZIONE E LIMITI Come anticipato, per ciascuno dei predetti interventi, la detrazione, nella misura del 55%/65%, si applica su un ammontare massimo di spese sostenute. In particolare, è previsto che, l ammontare massimo della detrazione di cui è possibile usufruire è pari a: DICHIARAZIONI FISCALI

120 euro per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell apposita tabella; euro per gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi; euro per le spese relative all installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università; euro per le spese sostenute per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o con pompe di calore. Di seguito, si riporta una tabella di sintesi con l indicazione, anche, della spesa massima agevolabile: Tipo di intervento Riqualificazione energetica di edifici esistenti Strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale Detrazione massima Spesa massima sino al 5/6/2013 Spesa massima dal 6/6/ , , , , , , , , , , , ,84 ESEMPIO DI CALCOLO DELLA DETRAZIONE Si supponga il caso di un contribuente che abbia effettuato, il 2 settembre 2015, su un immobile di sua proprietà, le seguenti spese: spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti: euro; spese per interventi sull involucro degli edifici esistenti: euro; spese per l installazione di pannelli solari: euro; spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: euro. Poiché le spese sono state effettuate dopo il 6 giugno 2013, è applicabile la percentuale di detrazione del 65%, nei limiti sopra indicati. Pertanto si avrà: spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti: * 65% = euro: l importo non rientra nel limite massimo di detrazione pari a euro, e dunque è detraibile l importo di euro; spese per interventi sull involucro degli edifici esistenti: * 65% = euro: l importo non rientra nel limite massimo di detrazione pari a euro, e dunque è detraibile l importo di euro; spese per l installazione di pannelli solari: * 65% = euro: l importo rientra nel limite massimo di detrazione pari a euro, e dunque è pienamente detraibile; spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: * 65% = euro: l importo rientra nel limite massimo di detrazione pari a euro, e dunque è pienamente detraibile. La detrazione complessiva, in tal caso sarà: = euro. 482 DICHIARAZIONI FISCALI

121 MODALITÀ PER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE In sintesi, per poter fruire della suddetta agevolazione il contribuente deve: acquisire la fattura relativa all intervento effettuato; documentare il pagamento tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il Codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il Codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. In una FAQ pubblicata sul sito dell Agenzia delle Entrate a fine gennaio 2015 è stato chiarito che nel bonifico va indicata, quale norma che dà diritto a fruire della detrazione, l art. 1 della Legge n. 296/2006. L art. 7, comma 2, lett. r), D.L. 13 maggio 2011, n. 70 ha eliminato l obbligo di indicare il costo della manodopera nelle fatture relative ai lavori agevolati. Inoltre, è previsto che il contribuente deve farsi rilasciare da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali (ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari) la seguente documentazione: a) una asseverazione che contenga la rispondenza dell intervento ai previsti requisiti; il tecnico abilitato che rilascia l asseverazione ne risponde civilmente e penalmente; b) la certificazione energetica dell edificio, di cui all art. 6 D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla Regione o dall ente locale, ovvero, negli altri casi, un attestato di qualificazione energetica, predisposto ed asseverato da un professionista abilitato. Questi documenti non sono richiesti, a partire dal 1 gennaio 2008, nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per l installazione di pannelli solari. Inoltre l art. 31 della Legge n. 99/2009 ha abolito l obbligo di produrre l attestato di qualificazione energetica anche per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale; c) una scheda informativa sugli interventi realizzati, da compilare telematicamente sul sito dell ENEA (http: //efficienzaenergetica.acs.enea.it/) che deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e l importo utilizzato per il calcolo della detrazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili. Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all ENEA telematicamente (attraverso il sito internet, ottenendo ricevuta informatica), i dati contenuti nell attestato di certificazione energetica, ovvero nell attestato di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. La fine dei lavori coincide con il giorno del c.d. collaudo, a nulla rilevando il momento di effettuazione dei pagamenti. A tale proposito, l Agenzia delle Entrate, con la circolare 23 aprile 2010, n. 21/E ha chiarito che nel caso in cui, in considerazione del tipo di intervento, non sia richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa), mentre non è ammessa una autocertificazione del contribuente. Qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall ENEA, la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica. È possibile rettificare la comunicazione inviata all ENEA purché la comunicazione in rettifica della precedente sia inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione, in modo da poter calcolare la detrazione sulle spese effettivamente sostenute nell anno al quale la dichiarazione si riferisce (circolare 23 aprile 2010, n. 21/E). Tale procedura, che trova applicazione con riferimento alle spese sostenute dal periodo d imposta 2009, costituisce l unica modalità per far valere le spese non indicate nella comunicazione originariamente inviata all ENEA (circolare 13 maggio 2011, n. 20/E). DICHIARAZIONI FISCALI

122 Inoltre, il pagamento delle spese sostenute per l esecuzione degli interventi deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il Codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA o il Codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. L obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico è escluso per i soggetti esercenti attività d impresa e per il caso in cui in cui gli interventi agevolati siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria. Qualora non vi sia coincidenza tra il nominativo riportato nella scheda informativa e l intestazione del bonifico o della fattura, la detrazione spetta al soggetto avente diritto nella misura in cui ha sostenuto effettivamente la spesa a condizione che detta circostanza venga annotata in fattura. Va anche ricordato che con il D.M. 6 agosto 2009, in una logica di semplificazione degli adempimenti, è stato: previsto che non è necessario acquisire l asseverazione nel caso in cui la stessa sia sostituita con quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell art. 8, comma 2, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 ovvero venga esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell art. 28, comma 1, Legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell inizio dei lavori; abolito l obbligo di allegare all asseverazione sul rispetto dei requisiti minimi le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto (ciò in relazione alla sostituzione di finestre comprensive di infissi); abolito l obbligo di produrre la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato (per i pannelli solari realizzati in autocostruzione). L asseverazione, la ricevuta della trasmissione all ENEA della documentazione, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute e - limitatamente alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all art. 5 TUIR, non titolari di reddito d impresa - la ricevuta del bonifico bancario o postale con cui è stato effettuato il pagamento devono essere conservate (ed esibite, a richiesta degli Uffici finanziari). RATEIZZAZIONE La detrazione spettante va ripartita in rate variabili a seconda del periodo d imposta, così come riportato nella tabella seguente: Anno Rate annuali (*) da 3 a dal Nota: (*) A scelta irrevocabile del contribuente operata all atto della prima detrazione. CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Con la circolare n. 13/E del 9 maggio 2013, l Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni quesiti sulla detrazione. In particolare, le questioni affrontate sono le seguenti: a) per i lavori eseguiti a cavallo di due periodi di imposta (2012 e 2013) e relativi al medesimo intervento, la trasmissione all ENEA della documentazione necessaria per fruire della detrazione fiscale va effettuata nei 90 giorni dalla data di fine lavori, che non necessariamente deve cadere entro il 30 giugno L art. 1, comma 48, della Legge n. 220 del 2010, come modificato dall art. 11, comma 2, del D.L. n. 83 del 2012 (convertito, con modificazioni, nella Legge n. 134 del 2012) che ha prorogato l agevolazione fino al 30 giugno 2013, fa, infatti, espresso riferimento alle spese sostenute entro il 30 giugno 2013, e non ai lavori conclusi entro la medesima data; 484 DICHIARAZIONI FISCALI

123 b) per i lavori conclusi nel 2012, con spese sostenute anche nel 2013, la scheda informativa deve essere inviata all ENEA nei 90 giorni dalla chiusura dei lavori, comunicando tutte le spese sostenute sino al momento dell invio; in caso di ulteriori spese, relative al medesimo intervento, sostenute successivamente all invio della scheda informativa all ENEA, il contribuente potrà integrare la scheda originariamente trasmessa all ENEA non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione. Ad esempio, se l ulteriore spesa è sostenuta da una persona fisica nel 2013, la rettifica della scheda informativa dovrà essere inviata entro settembre 2014, in linea con quanto precisato nella circolare 23 aprile 2010, n. 21/E; c) è possibile utilizzare la c.d. remissione in bonis (art. 2 D.L. n. 16/2012) per cui se il termine per l invio della scheda informativa all ENEA scade il 30 giugno 2013, l adempimento deve essere effettuato entro il 30 settembre 2013, termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l anno di imposta 2012; d) nei casi in cui il contribuente o il tecnico incaricato abbiano annullato l invio della scheda informativa all ENEA, le richieste di detrazione annullate non possono ritenersi valide. Si ritiene, comunque, che l invio della scheda all ENEA possa essere ripetuto fino alla scadenza del termine dei 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori e che l eventuale nuovo invio oltre i novanta giorni sia comunque possibile alle condizioni di cui al richiamato art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012; e) nell ipotesi in cui la scheda informativa sia stata correttamente compilata, ma il contribuente o il tecnico incaricato non abbiano proceduto all invio della stessa, la richiesta di detrazione si considera valida solo se il mancato invio sia riconducibile a problemi tecnici del sistema informatico o, comunque, a cause imputabili all ENEA. L invio della scheda all ENEA è sempre possibile fino alla scadenza del termine dei 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori ovvero, oltre i 90 giorni, alle condizioni di cui al richiamato art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012. CUMULO La detrazione d imposta del 55%/65% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di Legge nazionali (quale, ad esempio, la detrazione del 36%/50% per il recupero del patrimonio edilizio). Inoltre, il cumulo non è possibile nemmeno: con il premio per gli impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell energia di cui all art. 7 D.M. 19 febbraio Tale incentivo, calcolato in ragione dell energia fotovoltaica prodotta annualmente dall impianto medesimo, viene erogato per un periodo di venti anni; con eventuali incentivi riconosciuti dalle Regioni o dagli enti locali per gli stessi interventi; con le agevolazioni previste per interventi su immobili soggetti al vincolo della tutela del patrimonio culturale. La non cumulabilità deve ritenersi riferibile anche alla detrazione del 19% prevista dal TUIR per le spese relative alla manutenzione e al restauro dei beni vincolati. COMPILAZIONE DEI RIGHI E61-E63 Riguardo alla compilazione della Sezione IV, Righi da E61 a E63, valgono le seguenti modalità operative. COLONNA 1 - TIPO DI INTERVENTO In questa Colonna va indicato uno dei seguenti Codici che identifica l intervento effettuato: 1 Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti: per interventi di riqualificazione energetica si intendono quelli che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal Decreto del Ministro per lo sviluppo economico 11 marzo Allegato A. Ad esempio: rientrano in questa tipologia di interventi la sostituzione o l installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazioni non aventi le caratteristiche previste per gli altri interventi agevolati; 2 Interventi sull involucro di edifici esistenti: sono tali gli interventi su edifici o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti) o strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, di materiale ordinario, di nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell elemento costruttivo a condizione che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U (dispersione di calore), DICHIARAZIONI FISCALI

124 espressa in W/m2K, di cui all Allegato B del Decreto del Ministro per lo sviluppo economico 11 marzo 2008 e successivamente modificati dal Decreto 6 gennaio 2010; 3 Installazione di pannelli solari: sono tali gli interventi per l installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico; 4 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: sono tali gli interventi per la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1 gennaio 2008 rientra negli interventi agevolabili per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale anche la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 1 gennaio 2012 sono compresi anche gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria; 5 Acquisto e posa in opera di schermature solari: sono gli interventi per l acquisto e la posa in opera delle schermature solari a protezione di una superficie vetrata, applicate in modo solidale con l involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall utente. Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all interno, all esterno o integrate purché siano mobili e tecniche. Non fruiscono dell agevolazione le schermature solari autonome (aggettanti) applicate a superfici vetrate esposte a nord (art. 14, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall art. 1, comma 74, della legge n. 208 del 2015); 6 Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse: sono gli interventi per l acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall art. 1, comma 74, della legge n. 208 del 2015). COLONNA 2 - ANNO Va indicato l anno in cui sono state effettuate le spese. COLONNA 3 - PERIODO 2013 La Colonna è di nuova introduzione e tiene conto delle novità introdotte nel Essa va compilata solo se le spese sono state sostenute nel 2013, indicando uno dei seguenti Codici: 1 per spese sostenute dal 1 gennaio 2013 al 5 giugno 2013 (detrazione al 55%); 2 per spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 (detrazione al 65%). COLONNA 4 - CASI PARTICOLARI Deve essere indicato uno dei seguenti Codici: 1 per spese sostenute tra il 2008 e il 2014 e ancora in corso nel 2015; 2 se le spese sostenute in anni precedenti al 2014 riguardano un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione nel 2015; 3 nell ipotesi in cui le ipotesi di cui ai numeri precedenti risultino sussistere contemporaneamente (ad esempio, continuazione lavori ed immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione). COLONNA 5 - PERIODO RIDETERMINAZIONE RATE È riservata ai contribuenti che, dal 2009 al 2015, abbiano acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile che, esclusivamente nel corso dell anno 2008 è stato oggetto di lavori e hanno rideterminato o intendano rideterminare il numero delle rate. La rideterminazione del numero delle rate non può essere liberamente scelta dal contribuente, bensì risulta costituita da 10 rate. Nel caso in cui il contribuente si trovi nell ipotesi sopra prospettata, nella Colonna 5 si deve indicare il numero delle rate in cui era stata inizialmente ripartita la detrazione e nella Colonna 6 il numero di rate (10) in cui è possibile rideterminare la detrazione. COLONNA 6 - RIPARTIZIONE RATE Deve essere indicato il numero di rate in cui risulta essere stata ripartita la detrazione. 486 DICHIARAZIONI FISCALI

125 In particolare andrà indicato: 10 se la spesa è stata sostenuta dal 2011 al 2015; 5 se la spesa è stata sostenuta nel 2010; fra 3 e 10 se la spesa è stata sostenuta nel Se è stata compilata la Colonna 5, in questa Colonna va indicato 10. COLONNA 7 - NUMERO RATA Deve essere indicato il numero della rata che il contribuente utilizza nell anno Pertanto, va indicato 3 per le spese sostenute nel 2013, 2 per le spese sostenute nel 2014 e 1 per le spese del COLONNA 8 - IMPORTO SPESA Va indicato l ammontare della spesa sostenuta, nei limiti individuati dalla normativa per tipologia d intervento e, precisamente: per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (Codice 1 ): ,18 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%); ,15 euro per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 (65%). La detrazione massima consentita è, infatti, di euro; per gli interventi sull involucro degli edifici esistenti (Codice 2 ) e l installazione di pannelli solari (Codice 3 ): ,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%); ,69 euro per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 (65%). La detrazione massima consentita è, infatti, di euro; per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (Codice 4 ): ,45 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%); ,84 euro per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 (65%). La detrazione massima consentita è infatti di euro. per l acquisto e posa in opera di schermature solari (codice 5 ): ,69 euro per le spese sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015 (65%). La detrazione massima consentita è infatti di euro; acquisto e posa in opera di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (codice 6 ): ,84 euro per le spese sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015 (65%). La detrazione massima consentita è infatti di euro. DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE Nella Sezione V del Mod. 730/2016 devono essere indicati i dati necessari per fruire delle detrazioni per canoni di locazione. Le detrazioni riconosciute sono diverse e precisamente: ai titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale; ai giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni; ai lavoratori dipendenti; da quest anno, agli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale. TITOLARI DI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale stipulati o rinnovati a norma della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a: 300 euro, se il reddito complessivo non supera ,71 euro; DICHIARAZIONI FISCALI

126 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a ,71 euro, ma non superiore a ,41 euro. Inoltre, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati secondo il c.d. canale concordato, spetta una detrazione complessivamente pari a: 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera ,71 euro; 247,90 euro, se il reddito complessivo supera ,71 euro ma non ,41 euro. GIOVANI Per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, a condizione che la stessa sia diversa dall abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati è prevista la detrazione pari a 991,60 euro. Tale detrazione spetta per i primi tre anni, se il reddito complessivo non supera ,71 euro. LAVORATORI DIPENDENTI A favore dei lavoratori dipendenti che abbiano stipulato un contratto di locazione, è prevista una detrazione pari a: 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera ,71 euro; 495,80 euro, se il reddito complessivo è superiore a ,71 euro, ma non a ,41 euro. La detrazione si applica in presenza delle seguenti condizioni: il dipendente deve aver trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo; il nuovo comune deve essere distante almeno 100 chilometri dal precedente e comunque al di fuori della propria Regione; la residenza nel nuovo comune deve essere stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione. La detrazione può essere fruita nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza (ad esempio, se un contribuente ha trasferito la propria residenza nel mese di ottobre 2013, potrà beneficiare della detrazione per gli anni 2013, 2014 e 2015) e non spetta per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio, borse di studio). INQUILINI DI ALLOGGI SOCIALI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE A partire dal 2014, agli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione pari a: 900 euro, se il reddito complessivo non supera ,71 euro; 450 euro, se il reddito complessivo non supera ,41 euro. Se la detrazione risulta superiore all imposta lorda, chi presta l assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell imposta (art. 7, commi 1 e 2 D.L. 28 marzo 2014, n. 47). DISPOSIZIONI COMUNI Le predette detrazioni: vanno ripartite tra gli aventi diritto e non sono tra loro cumulabili; il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole; vanno rapportate al periodo dell anno durante il quale l unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all imposta lorda diminuita, nell ordine, delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 TUIR, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Si ricorda, infine, che nel computo del reddito complessivo va compreso anche il reddito delle eventuali locazioni su cui si applica la cedolare secca. 488 DICHIARAZIONI FISCALI

127 COMPILAZIONE RIGHI E71-E72 La Sezione V, destinata ai dati per fruire delle detrazioni d imposta per canoni di locazione, si compone di due soli Righi: Rigo E71: relativo alle detrazioni riconosciute agli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale, a quelli con contratti concordati, ai giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni e agli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale; Rigo E72: relativo alla detrazione riconosciuta ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro. Le detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente ha la facoltà di scegliere quella a lui più favorevole. Se, invece, nel corso dell anno il contribuente si trova in situazioni diverse, può beneficiare di più detrazioni. Per indicare nel Rigo E71 più tipologie di detrazioni contraddistinte da codici diversi, va compilato un quadro aggiuntivo per ogni codice ricordando di numerare progressivamente la casella Mod. N. posta in alto a destra del Mod.. In tale caso la somma dei giorni indicati nelle Colonne 2 del Rigo E71 e nella Colonna 1 del Rigo E72 non può essere superiore a 365. RIGO E71 - INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE Questo Rigo va compilato dai titolari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale che si trovano in uno dei seguenti casi: 1) aver stipulato o rinnovato il contratto ai sensi della Legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (Legge 9 dicembre 1998, n. 431); 2) aver stipulato o rinnovato il contratto secondo quanto disposto dall art. 2, comma 3 e dall art. 4, commi 2 e 3, Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (c.d. contratti convenzionati); 3) avere un età compresa tra i 20 e i 30 anni e avere stipulato un contratto di locazione ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n In tal caso è necessario che l unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di Legge; 4) aver stipulato contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, in attuazione dell art. 5 della Legge 8 febbraio 2007, n.9, adibiti ad abitazione principale. La compilazione avviene nel seguente modo: COLONNA 1 - TIPOLOGIA In questa Colonna deve essere indicato: 1, se il contribuente si trova nel caso previsto al sopra evidenziato punto 1; 2, se il contribuente si trova nel caso previsto al sopra evidenziato punto 2; 3, se il contribuente si trova nel caso previsto al sopra evidenziato punto 3. 4, se il contribuente si trova nel caso previsto al sopra evidenziato punto 4. COLONNA 2 - N. DI GIORNI Va indicato il numero di giorni nei quali l unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale. COLONNA 3 - PERCENTUALE Deve essere indicata la percentuale nella cui misura spetta la detrazione. Nel caso in cui il contratto sia cointestato a più soggetti, la percentuale di spettanza della detrazione va ripartito tra gli stessi. Ad esempio, in caso di due contribuenti cointestatari del contratto di locazione gli stessi dovranno indicare in Colonna 3 il 50% a testa. Nel caso in cui, nel corso dell anno, la percentuale di spettanza sia variata, occorre compilare per ognuna di esse un Rigo E71, DICHIARAZIONI FISCALI

128 utilizzando un nuovo Mod.. La somma dei giorni indicati nella Colonna 2 dei diversi Righi non potrà risultare superiore a 365. Inoltre, le detrazioni previste dal Rigo E71 non sono cumulabili fra loro, ma il contribuente è libero di scegliere quella a lui più favorevole compilando il Rigo che interessa. Tuttavia è possibile che il contribuente possa beneficiare di più detrazioni, ad esempio nel caso in cui lo stesso si trovi per una parte d anno in una delle previste situazioni e per la restante parte dell anno in un altra previsione. RIGO E72- LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO Questo Rigo va compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 km di distanza dal precedente e, in ogni caso, al di fuori della propria Regione. La compilazione avviene nel seguente modo: COLONNA 1 - N. DI GIORNI Va indicato il numero di giorni nei quali l unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale. COLONNA 2 - PERCENTUALE Deve essere indicata la percentuale nella cui misura spetta la detrazione. Nel caso in cui il contratto di locazione è intestato a più soggetti; in tale caso la percentuale deve essere determinata con riferimento ai soli cointestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratore dipendente. ALTRE DETRAZIONI I Righi E81, E82 ed E83 sono destinati ad altre detrazioni d imposta e precisamente: detrazione per spese di mantenimento dei cani guida (Rigo E81); detrazione per l affitto di terreni agricoli ai giovani; altre detrazioni: Rigo E83. SPESE DI MANTENIMENTO DI CANI GUIDA - RIGO E81 Il contribuente non vedente può portare in detrazione dall imposta lorda, nella misura forfetaria di 516,46 euro, le spese sostenute per il mantenimento dei cani guida. AFFITTO DI TERRENI AGRICOLI AI GIOVANI - RIGO E82 A partire dal 2014, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, spetta una detrazione pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli (diversi da quelli di proprietà dei genitori), entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro annui (l importo massimo del canone annuo da indicare nel rigo è pari a euro). Il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta. Se la detrazione risulta superiore all imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta l assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell imposta. ALTRE DETRAZIONI - RIGO E83 Le altre detrazioni di cui è possibile fruire riguardano: la borsa di studio assegnata dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio i soggetti che, al momento 490 DICHIARAZIONI FISCALI

129 della richiesta, hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106; le donazioni effettuate all ente Ospedaliero Ospedale Galliera di Genova finalizzate all attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. La detrazione compete nei limiti del 30% dell imposta lorda. COMPILAZIONE DEI RIGHI E81-E82-E83 Il Rigo E81 va barrato per usufruire della detrazione. Nel Rigo E82 vanno indicate le spese sostenute per il pagamento dei canoni d affitto dei terreni agricoli. Nel Rigo E83, vanno indicati: in Colonna 1: - il Codice 1 per la borsa di studio assegnata dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio i soggetti che, al momento della richiesta, hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106; - il Codice 2 per le donazioni effettuate all ente Ospedaliero Ospedale Galliera di Genova finalizzate all attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. La detrazione compete nei limiti del 30% dell imposta lorda. in Colonna 2 il relativo importo. CASI PRATICI RIGO E1 - SPESE SANITARIE Si ipotizzi che il dichiarante abbia sostenuto, nel 2015, le seguenti spese sanitarie: visita specialistica: 200 euro; acquisto di occhiali (montatura e lenti): 300 euro. La compilazione del Quadro E, Rigo E1 avviene come segue: Colonna 2: 500 euro ( ) Chi presta l assistenza fiscale indicherà nel Mod , al Rigo 28, il 19% del Rigo E1 ridotto della franchigia di 129 euro: ( ) x 19% = 70,49 (arrotondato a 70 euro). RIGO E2 - SPESE SOSTENUTE DA CONTRIBUENTI PER CONTO DI SOGGETTI NON A CARICO Si ipotizzi che un pensionato di 73 anni (ALFA), affetto da patologie che danno diritto all esenzione della partecipazione alla spesa sanitari, nel corso del 2015 ha beneficiato di cure mediche per un ammontare complessivo di euro di cui: euro sostenute direttamente; euro sostenute per suo conto da un familiare (BETA). DICHIARAZIONI FISCALI

130 Il contribuente ALFA ha, inoltre, sostenuto altre spese mediche detraibili per 200 euro. Il reddito percepito nel 2015 dal contribuente ALFA (pensione) ammonta a euro. La compilazione del Quadro E spetta sia al contribuente ALFA che a BETA nel seguente modo. Contribuente ALFA Può portare in detrazione, oltre alla spesa sostenuta per le patologie esenti ( euro) anche le altre spese mediche (200 euro). Pertanto compila il Rigo E1 indicando: nella Colonna 1: l importo di euro (cioè l importo sostenuto dal familiare); nella Colonna 2: le spese che ha sostenuto direttamente e cioè euro (1.000 euro per patologie esenti euro per altre spese mediche). Il soggetto che presta assistenza, nella liquidazione delle imposte, verifica che l importo spettante in detrazione non trova capienza per intero essendo l imposta lorda di modesta entità. In particolare, l imposta lorda che residua dopo aver scomputato la detrazione per pensione è pari a: Reddito imponibile: euro; Imposta lorda (8.000 x 23%): euro; Detrazione per pensione (inferiore a 75 anni): euro; Imposta lorda residua: 209 euro. Le detrazioni per oneri spettano al contribuente nel limite della capienza dell imposta residua (209 euro). Innanzitutto, si portano in detrazione le spese sostenute direttamente: ( ) = x 19% = 203 euro = 6 euro Poi si portano in detrazione le spese sostenute dall altro familiare: x 19% = euro di cui: 6 euro azzerano l imposta; euro non trovano capienza. Pertanto, il contribuente ALFA può recuperare l importo di 209 euro ( ) azzerando la propria imposta lorda. L ammontare di detrazione che non trova capienza pari a euro può essere portata in detrazione dal contribuente BETA. Tale importo deve essere ricondotto alla spesa nel seguente modo: x 100/19 = 8.968,42 Inoltre nella Sezione messaggi del modello occorre indicare: l importo di euro 8.968,42 sostenuto da altro familiare per patologie esenti non è stato portato in detrazione per incapienza di imposta: la somma può essere portata in detrazione dal familiare che l ha sostenuta. Contribuente BETA Il contribuente che ha sostenuto la spesa per conto del familiare non a carico può detrarre la quota di spesa pari a 8.968,42 euro, previa riduzione dello stesso a euro. Tale spesa va indicata nel Rigo E2 e dà diritto alla relativa detrazione. 492 DICHIARAZIONI FISCALI

131 RIGO E3 - ACQUISTO DI UN SUSSIDIO INFORMATICO PER UNA PERSONA CON DISABILITÀ Si ipotizzi che un contribuente abbia acquistato, nel 2015, un computer per un parente, portatore di handicap, a suo carico. La spesa sostenuta ammonta a 1.000,00 euro. Tale importo va indicato nel Rigo E3. Chi presta l assistenza fiscale effettuerà il calcolo della detrazione (1.000 x 19% = 190,00 euro) ed indicherà tale importo al Rigo 28 del Mod RIGO E4 - ACQUISTO DI UN VEICOLO NEL 2015 Si ipotizzi che un contribuente, portatore di handicap, abbia acquistato, nel 2015, un veicolo adattato per un ammontare complessivo di euro. Si sceglie di rateizzare la detrazione. La compilazione del Quadro E, Rigo E4 avviene come segue: casella numero rata: 1; importo da indicare nel Rigo: Chi presta l assistenza fiscale compilerà il Mod indicando, al Rigo 28, la rata corrispondente della detrazione e, precisamente: ( / 4) x 19% = 749,55 (arrotondato a 750,00) RIGO E5 - ACQUISTO DI UN CANE PER NON VEDENTE NEL 2015 Si ipotizzi che un contribuente non vedente, nel 2015, abbia acquistato un cane guida per un ammontare complessivo di euro. Si sceglie di rateizzare la detrazione. La compilazione del Quadro E, Rigo E5 avviene come segue: casella numero rata: 1; DICHIARAZIONI FISCALI

132 importo da indicare nel Rigo: Chi presta l assistenza fiscale compilerà il Mod indicando, al Rigo 28, la rata corrispondente della detrazione e, precisamente: (1.260 / 4) x 19% = 59,85 (arrotondato a 60,00) RIGO E6 - SPESE SANITARIE SOSTENUTE NEL 2014 Si ipotizzi che un contribuente ha sostenuto, nel 2014, spese sanitarie per euro euro. L importo, al netto della franchigia di 129 euro (quindi pari a euro), è stato riportato dal soggetto che presta assistenza fiscale nel Rigo 136 del Mod 730-3/2015. La compilazione del Quadro E, Rigo E6 per fruire della seconda rata avviene come segue: Colonna 1: 2; Colonna 2: Chi presta l assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su tale importo e la indicherà nel Rigo 28 del Mod Pertanto, indicherà: / 4 x 19% = 753,87 (arrotondato a 754,00) Nulla andrà indicato nel Rigo 136 del Mod RIGO E7 - MUTUO INTESTATO AD UN SOLO CONTRIBUENTE CON INTERESSI PASSIVI SUPERIORI A EURO Si ipotizzi il caso di un immobile acquistato ed adibito ad abitazione principale, intestato ad un solo contribuente. Interessi passivi pagati nel 2015: euro. Poiché l importo sostenuto supera la soglia massima di euro, sarà detraibile solo tale ultimo importo. Nel Rigo E7 per fruire della detrazione il contribuente indicherà l importo di euro. 494 DICHIARAZIONI FISCALI

133 Chi presta l assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su tale importo e la indicherà nel Rigo 28 del Mod Pertanto, indicherà: x 19% = 760,00. RIGO E7 - MUTUO COINTESTATO AD ENTRAMBI I CONIUGI PER IMMOBILE COINTESTATO Si ipotizzi il caso di un immobile acquistato da entrambi i coniugi ed adibito ad abitazione principale degli stessi. Anche il mutuo è cointestato. Interessi passivi pagati nel 2015: euro. Poiché l importo sostenuto supera la soglia massima di euro, sarà detraibile solo tale ultimo importo. Ciascun coniuge detrae: x 50% = euro. Pertanto, ciascun coniuge, nel Rigo E7 per fruire della detrazione, indicherà l importo di euro. Chi presta l assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su tale importo e la indicherà nel Rigo 28 del Mod Pertanto, indicherà: x 19% = 380,00. Si segnala che a diverse conclusioni si giunge nel caso in cui l immobile sia cointestato e il mutuo no o viceversa. Per maggiori dettagli su tali particolari ipotesi si rimanda alla successiva Sezione dedicata ai Casi particolari. RIGHI E8-E12 - INTERESSI SU MUTUI PER L ACQUISTO DI ALTRI IMMOBILI Si ipotizzi il caso di un immobile acquistato ed adibito ad abitazione secondaria, intestato ad un solo contribuente. Interessi passivi pagati nel 2015: euro. Poiché l importo sostenuto supera la soglia massima di euro, sarà detraibile solo tale ultimo importo. Nel Rigo E8 per fruire della detrazione il contribuente indicherà l importo di euro, con il Codice 8. DICHIARAZIONI FISCALI

134 Chi presta l assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su tale importo e la indicherà nel Rigo 28 del Mod Pertanto, indicherà: x 19% = 392,54 (arrotondato a 393,00). RIGHI E8-E12 - MUTUO CONTRATTO NEL 1997 Si ipotizzi il caso di un contribuente che ha contratto, nel 1997, un mutuo pari a euro per ristrutturazione un immobile. Le spese sostenute e documentate sono: 1997: euro; 1998: euro; 1999: euro. Interessi passivi pagati nel 2015: euro. Il contribuente potrà portate in detrazione la seguente quota di interessi: ( ) / = 0,9 Quindi: x 0,9 = Nel Rigo E8 per fruire della detrazione il contribuente indicherà l importo di euro, con il Codice 9. Chi presta l assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su tale importo e la indicherà nel Rigo 28 del Mod Pertanto, indicherà: x 19% = 427,50 (arrotondato a 428,00). RIGHI E8-E12 - MUTUO CONTRATTO NEL 2015 PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INIZIATI NEL 2014 Si ipotizzi il caso di un contribuente che ha contratto, nel 2015, un mutuo pari a euro per la ristrutturazione dell abitazione principale. I lavori sono iniziati nel 2014 e terminati nel Le spese sostenute e documentate sono: 496 DICHIARAZIONI FISCALI

135 2014: euro; 2015: euro. Gli interessi passivi pagati ammontano a: 2014: euro; 2015: euro. Nel 2014, sulla base delle istruzioni fornite dall Agenzia delle Entrate con la circolare 3 maggio 2005, n.17/e, ha inserito nel Mod. 730 l intero ammontare degli interessi passivi corrisposti senza operare alcun rapporto tra spese sostenute e capitale concesso a mutuo. Nel 2015, avendo terminato i lavori di ristrutturazione (e, quindi, conoscendo la spesa complessiva sostenuta) il contribuente deve eseguire tale rapporto: ( ) / = 0,65 Quindi il contribuente potrà portate in detrazione la seguente quota di interessi: x 0,65 = Nel Rigo E8 per fruire della detrazione il contribuente indicherà l importo di euro, con il Codice 10. Chi presta l assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su tale importo e la indicherà nel Rigo 28 del Mod Pertanto, indicherà: x 19% = 247,00. Va però detto che il contribuente, nel 2014, ha detratto l intero ammontare degli interessi sostenuti (2.500 euro) e non la quota esatta (cioè il 65% di 2.500) per cui nel Mod. 730/2016 sarà tenuto ad assoggettare a tassazione separata la differenza tra interessi indicati nel Mod. 730/2015 e l ammontare effettivamente detraibile. Pertanto si avrà: interessi passivi 2014 detratti: euro; interessi passivi 2014 effettivamente detraibili: x 0,65 = euro; differenza: = 875 euro. Tale importo deve essere indicato nel Mod. 730/2016, Quadro D, Rigo D7, Codice 4. RIGHI E8-E12 - PRESTITO AGRARIO Si ipotizzi il caso di un contribuente che ha contratto un prestito agrario per un terreno con: reddito dominicale: 100euro; reddito agrario: 80euro. Gli interessi passivi pagati nel 2015 ammontano a 500 euro. Il contribuente potrà portate in detrazione la seguente quota di interessi: reddito dominicale rivalutato: 100x 1,80 = 180euro DICHIARAZIONI FISCALI

136 reddito agrario rivalutato: 80x 1,70 = 136euro Quindi: = 316,00 Nel Rigo E8 per fruire della detrazione il contribuente indicherà l importo di 316 euro, con il Codice 11. Chi presta l assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su tale importo e la indicherà nel Rigo 28 del Mod Pertanto, indicherà: 316 x 19% = 60,04 (arrotondato a 60,00). Se il contribuente ha indicato nel Rigo E8, con il Codice 11 l importo di 500 euro, chi presta assistenza fiscale dovrà ricondurre tale importo a 316 dandone motivazione nelle annotazioni del Mod RIGHI E8-E12 - TASSE SCOLASTICHE Si ipotizzi il caso di un contribuente che, nel 2015, ha sostenuto spese di iscrizione del proprio figlio fiscalmente a carico al 100%, alla scuola secondaria di secondo grado per un ammontare pari a 60 euro. Poiché l importo non supera il limite di 400 euro per alunno o studente, esso è interamente detraibile. Pertanto, il contribuente indicherà nel Rigo E8 tale minore importo, con il Codice 12. Chi presta l assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su tale importo e la indicherà nel Rigo 28 del Mod Pertanto, indicherà: 60 x 19% = 11,00. RIGHI E8-E12 - TASSE UNIVERSITARIE Si ipotizzi il caso di un contribuente che, nel 2015, ha sostenuto spese di iscrizione del proprio figlio fiscalmente a carico al 100%, in una università per un ammontare pari a euro. Si supponga che, il Decreto del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, per il 2015, preveda, per quella facoltà universitaria, un ammontare massimo di euro. 498 DICHIARAZIONI FISCALI

137 Pertanto, il contribuente indicherà nel Rigo E8 tale minore importo, con il Codice 13. Chi presta l assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su tale importo e la indicherà nel Rigo 28 del Mod Pertanto, indicherà: x 19% = 285,00. RIGHI E8-E12 - SPESE FUNEBRI SOSTENUTE IN DUE DIVERSI PERIODI D IMPOSTA Si ipotizzi il caso di un contribuente che, per il decesso di un proprio parente (fratello), avvenuto a fine dicembre 2014, ha sostenuto le seguenti spese: dicembre 2014: spese per funerale pari a euro; gennaio 2015: spese per lapide pari a euro. Nel Mod. 730/2015 il contribuente ha detratto le spese sostenute nel 2014, pari a euro (l importo è totalmente detraibile in quanto inferiore al limite massimo, stabilito nel 2014, in misura pari a 1.549,37 euro). Pertanto, il contribuente ha indicato nel Rigo E14 tale minore importo. Chi presta l assistenza fiscale ha calcolato la detrazione spettante su tale importo e l ha indicata nel Rigo 28 del Mod /2015. Pertanto, ha indicato: x 19% = 228,00. Nel Mod. 730/2016 il contribuente potrà detrarre le spese sostenute nel 2015, pari a euro. Però, dovrà prima rapportare tale somma, tenendo conto di quanto già detratto nel Poiché nel 2015, il limite massimo di spesa è passato a 1.550, salvo che non intervenga un chiarimento in senso contrario da parte dell Amministrazione finanziaria, si presume che, per il 2015, il rapporto debba essere fatto sulla base di tale ultimo limite. In particolare: importo massimo detraibile nel 2015: = 350euro Pertanto, il contribuente indicherà nel Mod. 730/2016 solo tale minore importo, nel Rigo E8, con il Codice 14. DICHIARAZIONI FISCALI

138 Chi presta l assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su tale importo e la indicherà nel Rigo 28 del Mod /2016. Pertanto: 350x 19% = 66,50 (arrotondato a 67,00). RIGHI E8-E12 - SPESE FUNEBRI SOSTENUTE PER UN CONOSCENTE Si ipotizzi il caso di un contribuente che, nel 2015, ha contribuito alle spese funebri per un proprio conoscente (senza alcun vinco di parentela, per un ammontare pari a 350 euro, importo regolarmente fatturato a suo nome. I familiari hanno sostenuto la restante parte delle spese pari a euro. Da quest anno è possibile detrarre le spese funebri, anche per i soggetti con cui non ci sia alcun vincolo di parentela. Poiché l importo complessivamente sostenuto (1.350 euro) non supera il limite di euro, ciascun soggetto che ha partecipato alla spesa può detrarre la quota a suo carico. Pertanto, il contribuente che non è familiare, indicherà nel Rigo E8 l importo di 350 euro, con il Codice 14. Chi presta l assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su tale importo e la indicherà nel Rigo 28 del Mod /2016. Pertanto: 350 x 19% = 66,50 (arrotondato a 67,00). RIGHI E8-E12 - SPESE PER FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI SOSTENUTE PER DUE DIVERSI FAMILIARI Si ipotizzi il caso di un contribuente che, nel 2015, ha sostenuto spese per l assistenza di due familiari non autosufficienti, appositamente documentate, pari a euro. Il contribuente potrà detrarre le spese sostenute nel 2015 per un ammontare massimo di euro in quanto tale limite si riferisce al singolo contribuente a prescindere dai familiari assistiti. Pertanto, il contribuente indicherà nel Rigo E8 tale minore importo, con il Codice DICHIARAZIONI FISCALI

139 Chi presta l assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su tale importo e la indicherà nel Rigo 28 del Mod Pertanto, indicherà: x 19% = 399,00. RIGHI E8-E12 - SPESE PER ATTIVITÀ SPORTIVA SOSTENUTE PER DUE RAGAZZI Si ipotizzi il caso di un contribuente che, nel 2015, ha sostenuto spese, di ammontare pari a 600 euro, per l attività sportiva di due figli di età compresa tra i 5 e i 18 anni, fiscalmente a suo carico al 100%. Il contribuente potrà detrarre le spese sostenute nel 2015 per un ammontare massimo di 210 euro per ogni figlio, quindi al massimo 420 euro. Pertanto, il contribuente indicherà: nel Rigo E8, con il Codice 16: 210 nel Rigo E9, con il Codice 16: 210 Chi presta l assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su 420 euro e la indicherà nel Rigo 28 del Mod Pertanto, indicherà: 420 x 19% = 79,80 (arrotondato a 80,00). RIGHI E8-E12 - SPESE PER INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE Si ipotizzi il caso di due coniugi non a carico, che, nel 2015, avendo acquistato in comproprietà una abitazione principale, hanno sostenuto spese di intermediazione immobiliare per un ammontare complessivo pari a euro. Ciascun contribuente potrà detrarre le spese sostenute nel 2015 per un ammontare massimo di euro, rapportate alla quota di possesso dell immobile. Quindi: x 50% = 500 euro. DICHIARAZIONI FISCALI

140 Pertanto, ciascun contribuente indicherà nel Rigo E8 della propria dichiarazione tale minore importo, con il Codice 17. Chi presta l assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su tale importo e la indicherà nel Rigo 28 del Mod Pertanto, indicherà: 500 x 19% = 95,00. RIGHI E8-E12 - SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE PER STUDENTI FUORI SEDE Si ipotizzi il caso di un contribuente, che, nel 2015, ha sostenuto spese per canoni di locazione di due figli universitari, fuori sede, fiscalmente a carico al 100%. L importo della spesa complessiva ammonta a euro. Poiché la spesa supera il limite massimo detraibile di euro, può essere detratto solo questo minore importo. Pertanto, il contribuente indicherà nel Rigo E8 (con il Codice 18) della propria dichiarazione tale minore importo. Chi presta l assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su tale importo e la indicherà nel Rigo 28 del Mod Pertanto, indicherà: x 19% = 500,27 (arrotondato a 500,00). RIGHI E8-E12 - POLIZZA SULLA VITA STIPULATA NEL 2015 Si ipotizzi il caso di un contribuente che ha stipulato, in data 10 gennaio 2015, una polizza di assicurazione con un premio annuo pari a euro, di cui: per rischio morte: 300 euro; per invalidità permanente non inferiore al 5%: euro; di natura finanziaria: euro. Gli importi detraibili sono solo quelli versati per rischio morte e invalidità permanente non inferiore al 5%, pari, complessivamente a euro ( ). 502 DICHIARAZIONI FISCALI

141 Poiché l importo complessivo detraibile supera la soglia di 530 euro, nel Rigo E8, il contribuente indicherà solo quest ultimo importo, con il Codice 36. Chi presta l assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su tale importo e la indicherà nel Rigo 28 del Mod Pertanto, indicherà: 530 x 19% = 100,70 (arrotondato a 101,00). RIGHI E8-E12 - POLIZZA PER IL RISCHIO DI NON AUTOSUFFICIENZA STIPULATA NEL 2015 Si ipotizzi il caso di un contribuente che ha stipulato, in data 10 gennaio 2015, una polizza di assicurazione avente ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana con una premio annuo pari a euro. Poiché l importo complessivo detraibile supera la soglia di euro, nel Rigo E8, il contribuente indicherà solo quest ultimo importo, con il Codice 36. Chi presta l assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su tale importo e la indicherà nel Rigo 28 del Mod Pertanto, indicherà: x 19% = 245,29 (arrotondato a 245,00). RIGHI E8-E12 - EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO AD UNA ONLUS Si ipotizzi il caso di un contribuente, che, nel 2015, ha corrisposto, a titolo di erogazione liberale, ad una ONLUS, la somma di euro. Poiché la spesa non supera il limite massimo detraibile di euro, può essere detratto tutto l importo. Pertanto, il contribuente indicherà nel Rigo E8 (con il Codice 41) della propria dichiarazione euro. Chi presta l assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su tale importo (nel 2015, pari al 26%) e la indicherà nel Rigo 28 del Mod DICHIARAZIONI FISCALI

142 Pertanto, indicherà: x 26% = 260,00. RIGO E21 - CONTRIBUTO VERSATO AL FONDO CASALINGHE Si ipotizzi il caso di un contribuente, che, nel 2015, ha versato al fondo casalinghe contributi per euro. Pertanto, il contribuente indicherà nel Rigo E21, Colonna 2 della propria dichiarazione tale importo. Chi presta l assistenza fiscale indicherà tale importo, insieme a tutti gli altri oneri deducibili, nel Rigo 13 del Mod RIGO E22 - ASSEGNO CORRISPOSTO ALL EX CONIUGE Si ipotizzi il caso di un contribuente, che, nel 2015, ha versato all ex coniuge un assegno mensile di euro. Pertanto, il contribuente indicherà: nel Rigo E22, Colonna 1: il Codice fiscale dell ex-coniuge; nel Rigo E22, Colonna 2: l importo complessivo di euro (1.500 x 12 mesi). Chi presta l assistenza fiscale indicherà tale importo, insieme a tutti gli altri oneri deducibili, nel Rigo 13 del Mod RIGO E23 - CONTRIBUTI VERSATI PER LA COLF Si ipotizzi il caso di un contribuente, che, nel 2015, ha versato, per una colf, contributi previdenziali per un ammontare complessivo di euro, di cui 300 euro a carico del lavoratore. Il contribuente indica nella propria dichiarazione la quota dei contributi rimasti a suo carico, pari a euro ( ). 504 DICHIARAZIONI FISCALI

143 Poiché il limite massimo di deducibilità è pari a 1.549,37, il contribuente indicherà nel Rigo E23 tale minore importo. Chi presta l assistenza fiscale indicherà tale importo, insieme a tutti gli altri oneri deducibili, nel Rigo 13 del Mod RIGO E24 - EROGAZIONE LIBERALE ALLA CHIESA CATTOLICA Si ipotizzi il caso di un contribuente, che, nel 2015, ha versato, all Istituto di sostentamento per la chiesa cattolica, contributi per un ammontare complessivo di euro. Poiché il limite massimo di deducibilità è pari a 1.032,00, il contribuente indicherà nel Rigo E24 tale minore importo. Chi presta l assistenza fiscale indicherà tale importo, insieme a tutti gli altri oneri deducibili, nel Rigo 13 del Mod RIGO E25 - SPESE MEDICHE PER FAMILIARE DISABILE Si ipotizzi il caso di un contribuente, che, nel 2015, ha sostenuto, per un familiare con disabilità fiscalmente a carico, spese mediche generiche per un ammontare complessivo di euro. Poiché non è previsto alcun limite massimo di deducibilità, il contribuente indicherà nel Rigo E25 l intero importo. Chi presta l assistenza fiscale indicherà tale importo, insieme a tutti gli altri oneri deducibili, nel Rigo 13 del Mod DICHIARAZIONI FISCALI

144 RIGO E27 - CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE VERSATI AD UN FONDO CHIUSO Si ipotizzi il caso di un lavoratore dipendente che ha aderito nel 2005 ad un fondo di previdenza complementare chiuso versando, complessivamente, nel 2015, contributi per un ammontare di euro. Il contribuente ha un reddito di lavoro dipendente di euro ed altri redditi (fabbricati) per euro. Nel Certificazione Unica (Mod. CU 2016) risulta: punto 412 (contributi dedotti): 4.500; punto 413 (contributi non dedotti): 500. Pertanto, il contribuente indicherà nel Rigo E27: nella Colonna 1: 4.500; nella Colonna 2: 500 l intero importo. Chi presta l assistenza fiscale, per verificare l ammontare deducibile di quanto indicato nel Rigo E27, Colonna 2, effettuerà il seguente calcolo: limite massimo deducibile - quota già dedotta = quota massima ancora deducibile quindi: 5.164, = 664,57. Poiché: i contributi non ancor dedotti (500) sono inferiori alla quota massima ancora deducibile (664,57) e il reddito complessivo risulta capiente, l importo di 500 euro può essere interamente dedotto (verrà, dunque, riportato nel Rigo 13 del Mod ). RIGHI E41-E53 - SPESE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SOSTENUTE NEL 2015 Si ipotizzi il caso di un contribuente, proprietario al 100% di un immobile sito a Roma (cod. catastale H501), sul quale, ad agosto 2015, sono state sostenute spese di ristrutturazione per un ammontare complessivo di euro. Poiché l importo della spesa supera il limite massimo consentito, pari a euro, potrà essere detratto solo quest ultimo importo. Il contribuente compilerà il Quadro E, Sez. III-A e III-B nel seguente modo: Rigo E41, Sez. III-A: - Colonna 1: 2015; - Colonna 8 (casella 10): 1; - Colonna 9: ; - Colonna 10: 1. Rigo E51, Sez. III-B: 506 DICHIARAZIONI FISCALI

145 - Colonna 1: 1; - Colonna 3: H501; - Colonna 4: U; - Colonna 5: I; - Colonna 7: 112 (foglio catastale desumibile dal certificato catastale); - Colonna 8: 2225/712 (particella desumibile dal certificato catastale); - Colonna 9: 25 (subalterno catastale desumibile dal certificato catastale). Chi presta l assistenza fiscale effettuerà il seguente calcolo: / 10 = 9.600; x 50% = (da indicare nel Rigo 29, Colonna 1 (dichiarante) del Mod ). RIGHI E41-E53 - SPESE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA INIZIATE IN ANNI PRECEDENTI Si ipotizzi il caso di un contribuente che ha sostenuto spese di ristrutturazione su un immobile di sua proprietà per un ammontare complessivo di euro, così divise: anno 2011: ; anno 2012 (fino al 25 giugno): ; anno 2013: ; anno 2014: anno 2015: Innanzitutto, occorre verificare i limiti di spesa e, a tale proposito, va fatta una netta distinzione tra le spese effettuate fino al 25 giugno 2012 per le quali vale il limite di euro e quelle effettuate dopo tale data che godono del maggiore plafond di euro. Ai fini della verifica dei limiti di spesa, vanno dunque effettuate le seguenti operazioni: spese sostenute fino al 25/06/2012: (limite massimo) (spese del 2012) = (plafond ancora utilizzabile); spese sostenute dopo il 25/06/2012: (limite massimo) (spese sostenute nel 2011 e fino al 25/06/2012 ricondotte al limite massimo) = DICHIARAZIONI FISCALI

146 Pertanto: per le spese sostenute fino al 25/06/2012 (detrazione del 36%), il contribuente potrà detrarre solo l importo di spesa pari a euro, in quanto quelle sostenute ( euro) superano il plafond disponibile; per le spese sostenute nel 2013, 2014 e 2015 (detrazione del 50%), il contribuente potrà detrarre l intero importo di spesa pari a euro per il 2013, per il 2014 e euro per il 2015, in quanto la spesa rientra nel limite massimo di plafond ancora disponibile pari a euro. Il contribuente, dovrà compilare la Sez. III-A nel seguente modo: interventi anno Rigo E41, Sez. III-A: - Colonna 1: 2011; - Colonna 8 (casella 10): 5; - Colonna 9: interventi anno 2012 (fino al 25/06/2012) - Rigo E42, Sez. III-A: - Colonna 1: 2012; - Colonna 2: Codice 2 (spese sostenute dal 1 gennaio 2012 al 25 giugno 2012); - Colonna 4: Codice 1 (interventi di prosecuzione); - Colonna 8 (casella 10): 4; - Colonna 9: interventi anno Rigo E43, Sez. III-A: - Colonna 1: 2013; - Colonna 4: Codice 1 (interventi di prosecuzione); - Colonna 8 (casella 10): 3; - Colonna 9: interventi anno Rigo E44, Sez. III-A: - Colonna 1: 2014; - Colonna 4: Codice 1 (interventi di prosecuzione); - Colonna 8 (casella 10): 2; - Colonna 9: interventi anno Rigo E44, Sez. III-A: - Colonna 1: 2015; - Colonna 4: Codice 1 (interventi di prosecuzione); - Colonna 8 (casella 10): 1; - Colonna 9: Poiché il contribuente ha già indicato i dati catastali nella dichiarazione dell anno precedente, non andrà compilata la Sez. III-B. Inoltre, siccome nel quadro E (Sez. III) devono essere indicati i dati relativi a più di quattro interventi di recupero del patrimonio edilizio, può essere utilizzato un ulteriore modulo del quadro E, riportando in alto a destra il codice fiscale e il numero 2 nella casella Mod. N.. Invece, nella casella N. modelli compilati posta alla fine della quarta facciata va riportato il numero 2, per evidenziare che oltre al Mod. base è stato compilato anche il secondo modulo del quadro E. 508 DICHIARAZIONI FISCALI

147 Chi presta l assistenza fiscale effettuerà i seguenti calcoli: Spese 2011: / 10 = 3.500; Spese fino al 25/06/2012: / 10 = 1.300; Detrazione al 36%: ( ) x 36% = 1.728; Spese 2013: / 10 = 3.500; Spese 2014: / 10 = 500; Spese 2015: / 10 = 500; Detrazione al 50%: x 50% = 2.250; Totale da indicare nel Rigo 29 del Mod : = RIGO E57 - SPESE PER ACQUISTO DI MOBILI PER IMMOBILE RISTRUTTURATO Si ipotizzi il caso un contribuente che, nel 2015, ha sostenuto spese per ristrutturazione edilizia su un immobile di sua proprietà, per le quali usufruisce della detrazione del 50%. In data 20 settembre 2015, il contribuente procede all acquisto di mobili per arredare l immobile ristrutturato, per un importo di spesa pari a euro. Poiché l importo della spesa supera il limite massimo consentito, pari a euro, potrà essere detratto solo questo minore importo. Quindi si compilerà il Quadro E, Sez. III-C nel seguente modo: Rigo E57, Sez. III-C: - Colonna 1: 1. - Colonna 1: Chi presta l assistenza fiscale effettuerà il seguente calcolo: x 50% / 10 = 500 (da indicare nel Rigo 30 del Mod ). DICHIARAZIONI FISCALI

148 RIGHI E61-E63 - SPESE PER SOSTITUZIONE DI INFISSI SOSTENUTE NEL 2015 Si ipotizzi il caso un contribuente che, in data 20 settembre 2015, ha sostenuto una spesa per sostituire i vecchi infissi della sua abitazione con nuovi a risparmio energetico per un ammontare complessivo di euro. È stata regolarmente effettuata tutta la procedura prevista dalla norma e il contribuente è in possesso di tutta la documentazione idonea (fatture, ecc.). Il contribuente compilerà il Quadro E, Sez. IV, Rigo E61 nel seguente modo: Colonna 1: Codice 2 (interventi sull involucro degli edifici per riduzione trasmittanza termica); Colonna 2: 2015; Colonna 6: 10 (numero di rate); Colonna 7: 1 (prima della 10 rate); Colonna 8: La spesa poiché è stata sostenuta dopo il 5 giugno 2013, sconta la percentuale di detrazione del 65% (Codice 2 in Colonna 3) e va rateizzata in 10 rate di uguale importo, quindi, chi presta l assistenza fiscale effettuerà il seguente calcolo: / 10 = x 65% = 390 (da indicare nel Rigo 31 del Mod ) RIGO E71 - DETRAZIONE PER INQUILINI DI ALLOGGI SOCIALI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE Si ipotizzi il caso un contribuente che, nel 2015, è stato assegnatario di un alloggio sociale adibito a sua abitazione principale. Il suo reddito complessivo è pari a euro. Poiché il reddito complessivo non supera ,71 euro, il contribuente ha diritto ad una detrazione di 900 euro. Il contribuente compilerà il Quadro E, Sez. V, Rigo E71 nel seguente modo: Colonna 1: Codice 4; Colonna 2: 365; Colonna 3: 100; 510 DICHIARAZIONI FISCALI

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