REGOLAMENTO NAZIONALE ATTIVITA SPECIALE SOCCORSO PISTE DA SCI

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1 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO CENTRALE DIPARTIMENTO SOCIALE, SANITARIO E SOCIO-SANITARIO SERVIZIO I ATTIVITA SPECIALI E FORMAZIONE ALL EMERGENZA UFFICIO SOCCORSI SPECIALI COMITATO REGIONALE VALLE D AOSTA COMITE REGIONAL VALLEE D AOSTE CENTRO NAZIONALE DI FORMAZIONE PER IL SOCCORSO PISTE DA SCI REGOLAMENTO NAZIONALE ATTIVITA SPECIALE SOCCORSO PISTE DA SCI PARTE PRIMA Normativa

2 CAPO I Definizioni ed Organi ART. 1 Attività Speciale Soccorso Piste da Sci Il Soccorso Piste da Sci, siglabile S.P.S., è un attività speciale intercomponente della Croce Rossa Italiana che opera nell ambito della stessa riconosciuta ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 Maggio 2005, n. 97 recante Approvazione del nuovo Statuto dell Associazione Italiana della Croce Rossa pubblicato sulla G.U. n. 131 dell 8 giugno Il S.P.S. ricomprende al suo interno l attività speciale di Soccorso Terreno Innevato, siglabile S.T.I.. L organizzazione, la gestione tecnica ed operativa, nonché la formazione e l attività didattica del S.P.S. sono disciplinate dal presente Regolamento nonché da piani formativi, raccomandazioni, circolari ed atti emanati dal Centro Nazionale di Formazione per il Soccorso Piste da Sci e/o dalla Commissione Tecnica Nazionale per il Soccorso Piste da Sci. ART. 2 Compiti Sono compiti del S.P.S. : 1. l assistenza sanitaria, il soccorso e il trasporto dell infortunato sulle piste da sci alpino e nordico nonché su terreni innevati; 2. l attività di formazione in materia di assistenza sanitaria, soccorso e trasporto dell infortunato sulle piste da sci alpino e nordico nonché su terreni innevati; 3. quanto ulteriormente necessario allo svolgimento delle funzioni attribuite agli organismi di cui al presente Regolamento. ART. 3 Centro Nazionale di Formazione per il Soccorso Piste da Sci Al Centro Nazionale di Formazione per il Soccorso Piste da Sci, siglabile C.N.F.S.P.S., avente sede presso il Comitato Regionale Valle d Aosta Comité Régional Vallée d Aoste, è attribuita l attività formativa e didattica dell intero settore. Il C.N.F.S.P.S. provvede a disciplinare la propria organizzazione ed attività mediante l approvazione di un organigramma - recepite le indicazioni di merito da parte del Referente Nazionale - di un Regolamento e dei piani formativi e didattici. Sono atti del C.N.F.S.P.S. le delibere, le raccomandazioni e le circolari emanate anche di concerto con la Commissione Tecnica Nazionale per il Soccorso Piste da Sci.

3 ART. 4 Compiti Sono compiti del C.N.F.S.P.S. : 1. l organizzazione delle selezioni per aspiranti Operatori, Istruttori ed Istruttori Nazionali S.P.S. e Operatori Soccorso Terreno Innevato ; 2. la formazione e l aggiornamento degli Operatori, Istruttori ed Istruttori Nazionali S.P.S. e degli Operatori Soccorso Terreno Innevato ; 3. rilasciare il nulla osta per l attivazione dei corsi di formazione per Operatori S.P.S. ai Comitati promotori; 4. la formazione e l aggiornamento di personale civile e/o militare non appartenente all Associazione Italiana della Croce Rossa; 5. la formazione e l aggiornamento per la guida su neve di veicoli speciali quali motoslitte, quadricicli, fuoristrada rivolta a personale civile e/o militare anche esterno alla C.R.I.; 6. il rilascio di attestati e certificazioni ottenute a seguito del superamento del percorso formativo; 7. concorrere alla redazione di capitolati tecnici per uniformi e capi di abbigliamento, mezzi, attrezzature, ecc ; 8. richiedereeventuale verifica dei requisiti di permanenza negli Albi Nazionali di cui agli Artt all'ufficio Soccorsi Speciali del Comitato Centrale e trasmettere le risultanze alla Commissione Tecnica Nazionale per il Soccorso Piste da Sci 9. il concorso, con i Referenti tecnici Locali, Provinciali e Regionali S.P.S., nel favorire lo sviluppo delle Unità Soccorso Piste da Sci ; 10. elaborare eventuali proposte tecniche ed operative da presentare alla Commissione Tecnica Nazionale per il Soccorso Piste da Sci ; 11. fornire la collaborazione al Referente Nazionale S.P.S. e alla Commissione Tecnica Nazionale per il Soccorso Piste da Sci ; 12. offrire supporto all'ufficio Soccorsi Speciali nell'elaborare relazioni statistiche e di monitoraggio delle attività; 13. ricercare le opportune collaborazioni per lo sviluppo delle attività didattiche del settore. Detti scopi, che per motivi organizzativi e/o politiche associative possono essere parzialmente delegati, possono essere attuati con il concorso di altri soggetti tra cui quelli individuati all Art. 9. ART. 5 Commissione Tecnica Nazionale per il Soccorso Piste da Sci

4 Alla Commissione Tecnica Nazionale per il Soccorso Piste da Sci, siglabile C.T.N.S.P.S., avente sede presso il Comitato Centrale in Roma, è attribuita l attività di definizione delle linee strategiche per lo sviluppo del settore operativo recepite le indicazioni del Presidente Nazionale e/o del Referente Nazionale S.P.S. di cui all Art. 41. La C.T.N.S.P.S. è composta da: 1. il Referente Nazionale S.P.S. di cui all Art. 41 che la presiede; 2. il Direttore Tecnico del C.N.F.S.P.S. ; 3. un rappresentante per ogni Componente Ausiliaria delle Forze Armate di cui all Art. 9 del D.P.C.M. 6 Maggio 2005 n. 97 in possesso dei requisiti di cui agli Artt ed iscritto in uno degli Albi nazionali di cui ai successivi Artt ; 4. un rappresentante per il personale dipendente in possesso dei requisiti di cui agli Artt ed iscritto in uno degli Albi nazionali di cui ai successivi Artt ; 5. un funzionario del competente Servizio del Comitato Centrale che svolge le funzioni di segretario verbalizzante. Sono atti della C.T.N.S.P.S. le delibere, le raccomandazioni e le circolari emanate anche di concerto con il C.N.F.S.P.S.. ART. 6 Compiti Sono compiti della C.T.N.S.P.S. : 1. recepire le linee politiche associative di sviluppo dell intero settore; 2. definire le linee strategiche per lo sviluppo territoriale ed associativo dell attività speciale S.P.S. ; 3. elaborare eventuali proposte tecniche ed operative da concertare con il C.N.F.S.P.S. ; 4. fornire la propria collaborazione al C.N.F.S.P.S. ; 5. concorrere alla redazione di capitolati tecnici per uniformi e capi di abbigliamento, mezzi, attrezzature, ecc ; 6. concorrere alla valutazione dei requisiti di permanenza negli Albi nazionali di cui agli Artt e trasmettere le risultanze ai competenti servizi del Comitato Centrale; 7. ricercare le opportune collaborazioni per lo sviluppo e l attività del settore. ART. 7 Unità Soccorso Piste da Sci Le Unità Soccorso Piste da Sci, siglabili U.S.P.S., sono unità di soccorso speciale intercomponente formate da Operatori Soccorso Piste da Sci e da Operatori Soccorso Terreno Innevato che svolgono

5 l attività operativa impiegando tecniche, sistemi e metodologie d intervento, trasporto e movimentazione propri del soccorso su neve e su piste da sci. L organizzazione, la gestione tecnica ed operativa, nonché la formazione e l attività didattica delle U.S.P.S. sono disciplinate dal presente Regolamento e dai piani formativi, raccomandazioni, circolari ed atti emanati dal C.N.F.S.P.S. e/o dalla C.T.N.S.P.S.. Le Unità Soccorso Terreno Innevato non vengono costituite. Gli Operatori Soccorso Terreno Innevato formati ed abilitati alle mansioni di cui al combinato disposto degli Artt dipendono dalle U.S.P.S. eventualmente costituite nel territorio di competenza o, in assenza di queste, direttamente dai Comitati di appartenenza o dal Comitato presso il quale prestano servizio. ART. 8 Compiti Sono compiti delle U.S.P.S. : 1. l assistenza sanitaria, il soccorso e il trasporto dell infortunato sulle piste da sci alpino e nordico nonché su terreni innevati; 2. l attivazione dei corsi di formazione per Operatori S.P.S. previo nulla osta del C.N.F.S.P.S. ; 3. l organizzazione e l attività operativa di uomini e mezzi da impiegare nel soccorso delle persone sulle piste da sci alpino e nordico nonché su terreni innevati; 4. attuare collaborazioni volte allo sviluppo delle attività. Detti scopi, che per motivi organizzativi e/o politiche associative possono essere parzialmente delegati, possono essere attuati con il concorso di altri soggetti tra cui quelli individuati all Art. 9. CAPO II Organizzazione dell Attività ART. 9 Collaborazioni con altri soggetti Allo scopo di evitare sovrapposizioni o interferenze con analoghe iniziative, anche esterne alla C.R.I., le U.S.P.S. costituite possono attuare collaborazioni con altri soggetti tra i quali: 1. Enti Pubblici; 2. Corpi dello Stato, Regionali, Provinciali civili e militari; 3. Scuole di Formazione, Soccorso, Alpinismo civili e militari, anche nazionali; 4. Società di impianti a fune pubbliche, partecipate e private; 5. Società e Imprese pubbliche e partecipate;

6 6. Società e Imprese private, anche commerciali; 7. Enti e soggetti privati; 8. Fondazioni; 9. Associazioni professionali e di volontariato italiane ed estere; 10. altre Società Nazionali di Croce Rossa; 11. ulteriori soggetti pubblici e privati non necessariamente aventi finalità medesime a quelle perseguite dalle U.S.P.S.. I sopra elencati soggetti non devono necessariamente essere presenti nell ambito territoriale di competenza della U.S.P.S. che attua la collaborazione, o nello stesso avere la propria sede legale o sociale. Le collaborazioni sono possibili fermo restando il rispetto delle reciproche competenze, peculiarità e scopi istituzionali e fatte salve le disposizioni normative vigenti. Qualsiasi rapporto di collaborazione volto al raggiungimento delle finalità istituzionali con i soggetti di cui al presente articolo deve essere normato da apposite convenzioni o disciplinari stipulati in conformità alle vigenti norme di amministrazione emanate dal Comitato Centrale. Detti atti verranno trasmessi in copia al C.N.F.S.P.S. ai soli fini statistici e di monitoraggio delle attività. ART. 10 Logistica Per il conseguimento dei compiti di cui al presente Regolamento le U.S.P.S. si avvalgono delle infrastrutture, dei mezzi e dei materiali posti a disposizione dal Comitato C.R.I. territorialmente competente, da altri Comitati o, in particolari casi, forniti direttamente dal C.N.F.S.P.S.. Ove tali risorse non fossero disponibili, e/o comunque ad integrazione delle stesse, i Comitati da cui dipendono le U.S.P.S., possono avvalersi del concorso di altri soggetti tra cui quelli individuati all Art. 9. I soggetti che possono concorrere agli scopi istituzionali delle U.S.P.S., ivi compresa la formazione del personale, la creazione dei parchi mezzi e attrezzature di qualsivoglia tipologia da impiegare nel servizio, anche a titolo di sponsorizzazione parziale, non devono necessariamente essere presenti nel proprio ambito territoriale e possono avere natura giuridica differente siano essi civili o militari. Tali forme di collaborazione possono essere attuate mediante la fornitura o la disponibilità di: uniformi; attrezzature; mezzi terrestri, anche da neve, o aeromobili; corsi di formazione; docenti per lo svolgimento dei corsi di formazione e specializzazione;

7 professionisti e tutors ; consulenze; operazioni di marketing, sviluppo e divulgazione delle attività; quanto ulteriormente necessario allo svolgimento di compiti e funzioni. Qualsiasi rapporto di collaborazione volto al raggiungimento delle finalità istituzionali con i soggetti di cui all Art. 9 deve essere disciplinato da apposite convenzioni e/o disciplinari stipulati in conformità alle vigenti norme di amministrazione emanate dal Comitato Centrale. Detti atti verranno trasmessi in copia al C.N.F.S.P.S. ai soli fini statistici e di monitoraggio delle attività. ART. 11 Uniformi Per lo svolgimento dei servizi operativi il personale impiega uniformi specifiche per il servizio in ambiente montano e innevato. Per lo svolgimento dei servizi di rappresentanza e delle attività didattiche in aula il personale impiega uniformi specifiche per le attività ginniche o, in alternativa, le uniformi di Componente purché dotate del distintivo di specialità di cui all Art. 32. Le specifiche tecniche dei capi di abbigliamento ritenuti idonei allo svolgimento dei servizi sono descritte nel capitolato tecnico emanato di concerto dal C.N.F.S.P.S. e dalla C.T.N.S.P.S.. Il costo relativo alle uniformi sopraccitate sono a carico dei Comitati di appartenenza o del Comitato presso il quale gli operatori prestano servizio in conformità alle disposizioni di cui all Art. 34. E facoltà del personale acquistare la propria uniforme purché conforme al capitolato tecnico vigente. ART. 12 Attrezzatura Per il conseguimento dei compiti di cui al presente Regolamento il personale impiega materiale ed attrezzature specifiche per le attività di soccorso in ambiente montano e innevato conformi alle normative vigenti in materia. Il costo relativo a tutto il materiale che necessita al corretto svolgimento del servizio, anche in considerazione dell elevato grado di sicurezza da garantire all infortunato e all operatore, sono a carico dei Comitati di appartenenza o del Comitato presso il quale gli operatori prestano servizio in conformità alle disposizioni di cui all Art. 34. E facoltà del personale impiegare la propria attrezzatura purché conforme alle norme vigenti in materia ed idonea a garantire un elevato grado di sicurezza all infortunato e all operatore. ART. 13

8 Veicoli ed Automezzi per il trasporto del personale e dell infortunato Per il conseguimento dei compiti di cui al presente Regolamento il personale impiega gli automezzi in dotazione ai Comitati di appartenenza. Ad integrazione del parco automezzi disponibile, previsto e/o comunque indicato nel Testo Unico delle norme per la circolazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana, il personale può impiegare veicoli speciali quali motoslitte, quadricicli, fuoristrada e quanto ulteriormente necessario al corretto svolgimento delle attività di soccorso in ambiente montano e innevato. Le specifiche tecniche dei veicoli e dei mezzi speciali ritenuti idonei allo svolgimento dei compiti istituzionali sono descritte nel capitolato tecnico emanato di concerto dal C.N.F.S.P.S. e dalla C.T.N.S.P.S.. ART. 14 Mezzi e attrezzature speciali per il trasporto dell infortunato Per lo svolgimento dei servizi istituzionali di movimentazione, trasporto e soccorso dell infortunato, il personale impiega mezzi e attrezzature speciali in dotazione ai Comitati di appartenenza o messi a disposizione dalle Società esercenti gli impianti a fune e le piste da sci presso le quali prestano servizio. CAPO III Requisiti Qualifiche Mansioni ART. 15 Requisiti oggettivi Svolge l attività intercomponente di S.P.S. chi, appartenente al personale dipendente e/o ad una qualsiasi Componente Volontaristica di cui all Art. 9 comma 2. del D.P.C.M. 6 Maggio 2005 n. 97, abilitato al primo soccorso ed in possesso dei requisiti di cui all Art. 16, abbia superato l esame di qualificazione di cui all Art. 17. ART. 16 Requisiti soggettivi Il personale che svolge l attività intercomponente di S.P.S., per il particolare impegno fisico cui è soggetto, è sottoposto ad una visita medica specialistica volta ad accertarne le condizioni fisiche necessarie all adempimento dei servizi operativi.

9 Detti accertamenti devono essere effettuati almeno ogni tre anni presso un centro di medicina sportiva del Servizio Sanitario Nazionale, presso un centro medico specializzato, ovvero, presso il medico curante, un responsabile sanitario C.R.I. o un centro di sanità militare. L eventuale costo relativo ai suddetti controlli è a carico dei Comitati di appartenenza o del Comitato presso il quale gli operatori prestano servizio in conformità alle disposizioni di cui all Art. 34. ART. 17 Requisiti tecnico-operativi Gli Operatori S.P.S. devono possedere particolari caratteristiche tecnico-attitudinali nella pratica dello sci alpino e nella deambulazione su neve, anche gelata, riscontrate mediante una apposita selezione organizzata dal C.N.F.S.P.S. tendente a determinare le capacità sciistiche e l ambientamento in montagna del candidato. Gli Istruttori S.P.S., individuati tra gli Operatori S.P.S. in possesso dei requisiti di cui all Art. 21, devono inoltre possedere particolari capacità professionali e didattiche riscontrate mediante una apposita selezione organizzata dal C.N.F.S.P.S., valutate le necessità dei Comitati richiedenti, tendente a determinare le capacità del candidato. I Maestri Istruttori S.P.S., individuati tra gli Istruttori S.P.S. di provata esperienza e capacità in possesso dei requisiti di cui all Art. 24, devono ulteriormente possedere elevate competenze tecniche di settore riscontrate mediante una apposita selezione organizzata dal C.N.F.S.P.S., secondo le proprie necessità, tendente a determinare le capacità del candidato. Gli Operatori S.T.I. devono possedere particolari caratteristiche tecnico-attitudinali nella deambulazione su neve, anche gelata, riscontrate mediante una apposita selezione organizzata dal C.N.F.S.P.S. tendente a determinare l ambientamento in montagna del candidato. Al termine di tutti i previsti percorsi formativi i candidati sono sottoposti ad esame finale, organizzato secondo le disposizioni emanate dal C.N.F.S.P.S., tendente a verificare l acquisizione delle competenze necessarie all esercizio dei compiti e delle mansioni previsti dal presente Regolamento ed al rilascio della relativa qualifica ed abilitazione. ART. 18 Operatore S.P.S. E Operatore S.P.S. chi, in possesso dei requisiti di cui al combinato disposto degli Artt , abbia superato l esame di qualificazione di cui all Art. 17. Gli Operatori S.P.S. sono abilitati alle mansioni di cui agli Artt ART. 19 Mansioni Operatore S.P.S.

10 Sono mansioni dell Operatore S.P.S. : 1. il soccorso, la movimentazione e il trasporto dell infortunato sulle piste da sci alpino e nordico e/o su terreni innevati mediante l ausilio di sci e/o mezzi di trasporto e attrezzature anche da scivolamento ; 2. il soccorso e il trasporto dell infortunato attraverso l impiego degli impianti di risalita e di arroccamento; 3. l assistenza sanitaria sulle piste da sci e su terreno innevato; 4. l utilizzo di mezzi di trasporto anche speciali finalizzati all esercizio delle proprie mansioni; 5. la collaborazione in caso di intervento di soccorso successivo a fenomeno valanghivo o di maxi-emergenza in ambiente montano. ART. 20 Mantenimento della qualifica di Operatore S.P.S. L Operatore S.P.S. mantiene la qualifica mediante il rispetto delle seguenti condizioni: 1. avere effettuato stagionalmente non meno di 100 ore di attività o, in caso di forza maggiore, non aver sospeso l attività per oltre due stagioni invernali consecutive; 2. avere partecipato agli aggiornamenti previsti all Art. 31; 3. essere ancora alle dipendenze della Croce Rossa Italiana per il personale afferente il servizio strutturato o in possesso dei requisiti di permanenza nelle rispettive Componenti Volontaristiche di cui all Art. 9 comma 2. del D.P.C.M. 6 Maggio 2005 n. 97 per il personale volontario. ART. 21 Istruttore S.P.S. E Istruttore S.P.S. chi, in possesso dell abilitazione di Operatore S.P.S. di cui all Art. 18 da almeno due anni ed in possesso dei requisiti di cui al combinato disposto degli Artt , abbia superato l esame di qualificazione di cui all Art. 17. Gli Istruttori S.P.S. sono abilitati alle mansioni di cui agli Artt ART. 22 Mansioni Istruttore S.P.S. Sono ulteriori mansioni dell Istruttore S.P.S. : 1. la docenza e l organizzazione di corsi di formazione o di aggiornamento per operatori; 2. l incarico di direttore dei corsi di formazione; 3. il coordinamento degli operatori in servizio presso le piste in caso di assenza di un maestro istruttore anche eventualmente organizzati in squadre di soccorso.

11 ART. 23 Mantenimento della qualifica di Istruttore S.P.S. L Istruttore S.P.S. mantiene la qualifica mediante il rispetto delle seguenti condizioni: 1. avere effettuato stagionalmente non meno di 150 ore di attività o, in caso di forza maggiore, non aver sospeso l attività per oltre due stagioni invernali successive; 2. aver svolto incarichi di docenza od aver collaborato nell organizzazione di almeno un corso di formazione o di aggiornamento per operatori nell arco di due stagioni; 3. avere partecipato agli aggiornamenti previsti all Art. 31; 4. essere ancora alle dipendenze della Croce Rossa Italiana per il personale afferente il servizio strutturato o in possesso dei requisiti di permanenza nelle rispettive Componenti Volontaristiche di cui all Art. 9 comma 2. del D.P.C.M. 6 Maggio 2005 n. 97 per il personale volontario. ART. 24 Maestro istruttore S.P.S. E Maestro istruttore S.P.S. chi, in possesso dell abilitazione di Istruttore S.P.S. di cui all Art. 18 da almeno tre anni ed in possesso dei requisiti di cui al combinato disposto degli Artt , abbia superato l esame di qualificazione di cui all Art. 17. I Maestri istruttori S.P.S. sono abilitati alle mansioni di cui agli Artt ART. 25 Mansioni Maestro istruttore S.P.S. Sono ulteriori mansioni del Maestro istruttore S.P.S. : 1. la docenza e l organizzazione di corsi di formazione o di aggiornamento per istruttori; 2. la partecipazione alle commissioni d esame; 3. la collaborazione con il C.N.F.S.P.S. ; 4. il coordinamento degli operatori in servizio presso le piste; 5. il coordinamento degli operatori in servizio presso le piste anche eventualmente organizzati in squadre di soccorso; 6. la promozione dell attività di ricerca e di sviluppo del settore. ART. 26 Mantenimento della qualifica di Maestro istruttore S.P.S. Il Maestro Istruttore S.P.S. mantiene la qualifica mediante il rispetto delle seguenti condizioni:

12 1. avere effettuato stagionalmente non meno di 150 ore di attività o, in caso di forza maggiore, non aver sospeso l attività per oltre due stagioni successive; 2. aver svolto incarichi di docenza od aver collaborato nell organizzazione di almeno un corso di formazione o di aggiornamento per operatori nell arco di tre stagioni; 3. avere partecipato agli aggiornamenti previsti all Art. 31; 4. aver partecipato almeno ad una commissione d esame nell arco di tre stagioni; 5. essere ancora alle dipendenze della Croce Rossa Italiana per il personale afferente il servizio strutturato o in possesso dei requisiti di permanenza nelle rispettive Componenti Volontaristiche di cui all Art. 9 comma 2. del D.P.C.M. 6 Maggio 2005 n. 97 per il personale volontario. ART. 27 Operatore S.T.I. E Operatore S.T.I. chi, in possesso dei requisiti di cui al combinato disposto degli Artt , abbia superato l esame di qualificazione di cui all Art. 17. Gli Operatori S.T.I. sono abilitati alle mansioni di cui all Art. 28. ART. 28 Mansioni Operatore S.T.I. Sono mansioni dell Operatore S.T.I. : 1. il soccorso, la movimentazione e il trasporto dell infortunato su terreni innevati mediante mezzi di trasporto e attrezzature da scivolamento senza l ausilio degli sci; 2. il soccorso e il trasporto dell infortunato attraverso l impiego degli impianti di risalita e di arroccamento; 3. l assistenza sanitaria sulle piste da sci e su terreni innevati; 4. l utilizzo di mezzi di trasporto anche speciali finalizzati all esercizio delle proprie mansioni; 5. la collaborazione in caso di intervento di soccorso successivo a fenomeno valanghivo o di maxi-emergenza in ambiente montano. ART. 29 Mantenimento della qualifica di Operatore S.T.I. L Operatore S.T.I. mantiene la qualifica mediante il rispetto delle seguenti condizioni: 1. avere effettuato stagionalmente non meno di 30 ore di attività o, in caso di forza maggiore, non aver sospeso l attività per oltre tre stagioni invernali consecutive; 2. avere partecipato agli aggiornamenti previsti all Art. 31;

13 3. essere ancora alle dipendenze della Croce Rossa Italiana per il personale afferente il servizio strutturato o in possesso dei requisiti di permanenza nelle rispettive Componenti Volontaristiche di cui all Art. 9 comma 2. del D.P.C.M. 6 Maggio 2005 n. 97 per il personale volontario. ART. 30 Istruttore S.T.I. Non viene istituita la figura di Istruttore S.T.I.. La formazione degli Operatori S.T.I. è demandata agli Istruttori S.P.S. di cui all Art. 21 e ai Maestri istruttori S.P.S. di cui all Art 24. ART. 31 Aggiornamento professionale Per il mantenimento delle rispettive qualifiche gli Operatori, Istruttori e Maestri istruttori S.P.S. e gli Operatori S.T.I. si sottopongono a sessioni di aggiornamento e verifica delle proprie capacità tecnicooperative organizzate ai sensi dei programmi formativi emanati dal C.N.F.S.P.S. secondo le sotto elencate scadenze: Operatori S.P.S. ed Operatori S.T.I. aggiornamento triennale; Istruttori S.P.S. e Maestri istruttori S.P.S. aggiornamento biennale. ART. 32 Distintivo di Specialità Gli Operatori, Istruttori e Maestri istruttori S.P.S. e gli Operatori S.T.I., appartenenti al personale dipendente e/o ad una qualsiasi Componente Volontaristica dell Associazione di cui all Art. 9 del D.P.C.M. 6 Maggio 2005 n. 97, possono fregiarsi di un distintivo di specialità da apporre sulle rispettive uniformi di servizio, nonché dei distintivi di Istruttore S.P.S. e Maestro istruttore S.P.S., conformemente alle disposizioni di cui all Allegato A. Il personale civile e/o militare non appartenente all Associazione Italiana della Croce Rossa può fregiarsi della medesima mostreggiatura qualora riconosciuta dagli Enti di appartenenza. CAPO IV Organizzazione Territoriale ART. 33

14 Costituzione U.S.P.S. E facoltà di ciascun Comitato Locale costituire con propria delibera una U.S.P.S.. E altresì facoltà di ciascun Comitato Provinciale e/o Regionale costituire con propria delibera, di propria iniziativa o su richiesta dei Comitati sotto ordinati, una U.S.P.S. territorialmente competente. Con l obiettivo di costituire le U.S.P.S. od implementarne gli aderenti è facoltà di ciascun Comitato promotore, con propria delibera e previo nulla osta del C.N.F.S.P.S., organizzare corsi di formazione per Operatori S.P.S. secondo e disposizioni emanate dal C.N.F.S.P.S.. ART. 34 Aggregazioni e personale Il personale abilitato che non svolge servizio presso il Comitato di appartenenza ma presso altre strutture può alle stesse essere temporaneamente aggregato. In questo caso tutti i costi previsti dal presente Regolamento possono intendersi a carico del Comitato ricevente il servizio a patto che l operatore vi effettui il servizio minimo previsto agli Artt ART. 35 Delegato Locale S.P.S. Laddove, in ambito Locale, si costituisca una U.S.P.S., è nominato il Referente Tecnico Locale S.P.S.. Il Referente Tecnico Locale S.P.S., nominato dal Presidente o, su sua proposta, dal Consiglio Direttivo Locale, preferibilmente Istruttore S.P.S., deve essere in possesso dell abilitazione di Operatore S.P.S. di cui all Art. 18. In fase di prima costituzione dell unità ed in assenza di specifiche competenze di settore o professionalità comunque acquisite o in assenza della disponibilità dell avente titolo, il Referente Tecnico Locale S.P.S. può essere l operatore con la maggiore esperienza tecnico-operativa che abbia maturato idoneo periodo di affiancamento con una U.S.P.S. e/o strutture già operative. ART. 36 Compiti Sono compiti del Referente Tecnico Locale S.P.S. : 1. organizzare le selezioni attitudinali per l ammissione ai corsi operatori; 2. organizzare in collaborazione con il Referente Tecnico Provinciale S.P.S. i corsi di formazione per Operatori S.P.S. ; 3. elaborare, in accordo con le Società impianti a fune, i piani operativi validi per la propria area di competenza; 4. assicurare l applicazione ed il rispetto delle norme che regolano l attività;

15 5. promuovere lo sviluppo delle attività nel territorio di competenza; 6. compilare ed aggiornare gli elenchi del personale in forza alla propria U.S.P.S. trasmettendoli al competente servizio del Comitato Provinciale; 7. relazionare al Presidente e/o al Consiglio Direttivo del Comitato Locale circa le attività svolte dalla U.S.P.S. ; 8. relazionare al Referente Tecnico Provinciale S.P.S. circa le attività svolte dalla U.S.P.S. ; 9. comunicare al Referente Tecnico Provinciale S.P.S. i nominativi degli eventuali aspiranti Istruttori S.P.S.. ART. 37 Referente Tecnico Provinciale S.P.S. Laddove, in ambito Provinciale, si costituiscano una o più U.S.P.S. Locali, è possibile nominare il Referente Tecnico Provinciale S.P.S.. Il Referente Tecnico Provinciale S.P.S., nominato dal Presidente o, su sua proposta, dal Consiglio Direttivo Provinciale, preferibilmente Istruttore S.P.S., deve essere in possesso dell abilitazione di Operatore S.P.S. di cui all Art. 18. In fase di prima costituzione dell unità ed in assenza di specifiche competenze di settore o professionalità comunque acquisite o in assenza della disponibilità dell avente titolo, il Referente Tecnico Provinciale S.P.S. può essere l operatore con la maggiore esperienza tecnico-operativa che abbia maturato idoneo periodo di affiancamento con una U.S.P.S. e/o strutture già operative. ART. 38 Compiti Sono compiti del Referente Tecnico Provinciale S.P.S. : 1. organizzare le selezioni attitudinali per l ammissione ai corsi soccorritori piste da sci; 2. organizzare in collaborazione con il Referente Tecnico Locale S.P.S. i corsi di formazione per soccorritori piste da sci; 3. assicurare l applicazione ed il rispetto delle norme che regolano l attività; 4. promuovere lo sviluppo delle attività nel territorio provinciale di competenza, anche di concerto con le realtà locali; 5. redigere gli elenchi dei soccorritori in forza alle U.S.P.S. presenti nel territorio provinciale di competenza trasmettendoli al Comitato Regionale di appartenenza; 6. relazionare al Presidente e/o al Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale circa le attività svolte dalle U.S.P.S. nell ambito della provincia di competenza; 7. relazionare al Referente Tecnico Regionale S.P.S. circa le attività svolte dalle U.S.P.S. locali;

16 8. comunicare al Referente Tecnico Regionale S.P.S. i nominativi degli eventuali aspiranti Istruttori. ART. 39 Referente Tecnico Regionale S.P.S. Laddove, in ambito Regionale, si costituiscano una o più U.S.P.S. Locali e/o Provinciali, è possibile nominare il Referente Tecnico Regionale S.P.S.. Il Referente Tecnico Regionale S.P.S., nominato dal Presidente o, su sua proposta, dal Consiglio Direttivo Regionale, preferibilmente Istruttore S.P.S., deve essere in possesso dell abilitazione Operatore S.P.S. di cui all Art. 18. In fase di prima costituzione dell unità ed in assenza di specifiche competenze di settore o professionalità comunque acquisite o in assenza della disponibilità dell avente titolo, il Referente Tecnico Regionale S.P.S. può essere l operatore con la maggiore esperienza tecnico-operativa che abbia maturato idoneo periodo di affiancamento con una U.S.P.S. e/o strutture già operative. ART. 40 Compiti Sono compiti del Referente Tecnico Regionale S.P.S. : 1. organizzare le selezioni attitudinali per l ammissione ai corsi Operatori S.P.S. ; 2. organizzare in collaborazione con il Referente Tecnico Locale e/o Provinciale S.P.S. i corsi di formazione per Operatori S.P.S. ; 3. trasmettere al C.N.F.S.P.S. l elenco degli aspiranti Istruttori; 4. assicurare l applicazione ed il rispetto delle norme che regolano l attività; 5. coordinare i piani operativi validi per la propria regione; 6. compilare ed aggiornare gli elenchi degli operatori e degli istruttori in forza alle U.S.P.S. della regione e darne comunicazione all'ufficio Soccorsi Speciali presso il Comitato Centrale; 7. promuovere lo sviluppo delle attività nel territorio regionale di competenza, anche di concerto con le realtà locali e provinciali; 8. relazionare al Presidente e/o al Consiglio Direttivo Regionale circa le attività svolte dalle U.S.P.S. nell ambito della regione di competenza; 9. relazionare al Responsabile Tecnico Nazionale S.P.S. circa le attività svolte dalle U.S.P.S. presenti nel proprio territorio di competenza. ART. 41

17 Referente Nazionale S.P.S. Al fine di meglio coordinare le attività tecnico-operative ed emanare efficaci linee strategiche e di sviluppo dell attività del S.P.S. il Presidente Nazionale si avvale del Referente Nazionale S.P.S.. Il Rferente Nazionale S.P.S., nominato dal Presidente Nazionale o, su sua proposta dal Consiglio Direttivo Nazionale, deve essere in possesso della qualifica di Maestro istruttore S.P.S. e deve essere in attività. ART. 42 Compiti Sono compiti del Referente Nazionale S.P.S. : 1. coordinare a livello nazionale gli interventi operativi delle U.S.P.S. ; 2. elaborare i piani operativi nazionali del settore e studiare progetti di sviluppo dell attività; 3. collaborare alla compilazione ed aggiornamento degli Albi Nazionali dei soccorritori in forza alle U.S.P.S. ; 4. indire i corsi di formazione per aspiranti Istruttori e Maestri istruttori S.P.S. ; 5. indire i corsi di aggiornamento per Istruttori e Maestri istruttori S.P.S. ; 6. curare il rilascio di attestati e certificazioni ottenute a seguito del superamento del previsto percorso formativo; 7. formulare eventuali proposte di modifica al presente Regolamento; 8. collaborare, o richiedere collaborazione, per quanto di sua competenza, con il C.N.F.S.P.S. ; 9. concorrere alla redazione di capitolati tecnici per uniformi e capi di abbigliamento, mezzi, attrezzature, ecc ; 10. organizzare, coordinare, gestire e/o collaborare, per quanto di sua competenza, in eventi di portata nazionale, europea e/o mondiale, ove necessiti la presenza dell U.S.P.S. ; 11. delegare parte delle proprie funzioni a chi ne abbia titolo e/o capacità; 12. creare una struttura di segreteria nazionale presso il Comitato di appartenenza o il C.N.F.S.P.S. che svolga compiti di coordinamento e supporto alle sue attività; 13. Nominare i componenti della Commissione Tecnica Nazionale recepite le indicazioni da parte dei vertici nazionali e delle Componenti Ausiliarie delle Forze Armate; 14. relazionare al Presidente Nazionale e/o al Consiglio Direttivo Nazionale della C.R.I. circa le attività svolte dalle U.S.P.S.. CAPO V Istituzione Albi Nazionali

18 ART. 43 Albo Nazionale Operatori Soccorso Piste da Sci E istituito l Albo Nazionale degli Operatori S.P.S. al quale sono iscritti tutti coloro che abbiano superato l esame di qualificazione all esercizio di tale mansione previsto all Art. 17. Il mantenimento dell iscrizione in tale Albo è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all Art. 20. ART. 44 Albo Nazionale Istruttori Soccorso Piste da Sci E istituito l Albo Nazionale degli Istruttori S.P.S. al quale sono iscritti tutti coloro che abbiano superato l esame di qualificazione all esercizio di tale mansione previsto all Art. 17. Il mantenimento dell iscrizione in tale Albo è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all Art. 23. ART. 45 Albo Nazionale Maestri istruttori Soccorso Piste da Sci E istituito l Albo Nazionale dei Maestri istruttori S.P.S. al quale sono iscritti tutti coloro che abbiano superato l esame di qualificazione all esercizio di tale mansione previsto all Art. 17. Il mantenimento dell iscrizione in tale Albo è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all Art. 26. ART. 46 Albo Nazionale Operatori Terreno Innevato E istituito l Albo Nazionale degli Operatori S.T.I. al quale sono iscritti tutti coloro che abbiano superato l esame di qualificazione all esercizio di tale mansione previsto all Art. 17. Il mantenimento dell iscrizione in tale Albo è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all Art. 29. CAPO VI Disposizioni Finali ART. 47 Abrogazione Il presente Regolamento abroga le precedenti norme di settore e si intende applicabile dalla data di approvazione da parte dei competenti organi dell Associazione. ART. 48 Aggiornamenti

19 Il presente Regolamento è soggetto ad aggiornamenti e modifiche a cura del C.N.F.S.P.S. e dalla C.T.N.S.P.S.. ART. 49 Riferimenti Per quanto non esplicitamente menzionato nel presente Regolamento si fa riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 Maggio 2005, n. 97 recante Approvazione del nuovo Statuto dell Associazione Italiana della Croce Rossa pubblicato sulla G.U. n. 131 del 8 giugno 2005, nonché ad idonei documenti esplicativi ed applicativi, raccomandazioni e circolari emanati dal C.N.F.S.P.S. e dalla C.T.N.S.P.S.. ART. 50 Composizione Il presente Regolamento è composto da due sezioni per complessive n. 36 pagine e risulta così suddiviso: parte normativa, composta da n. 50 articoli per complessive n. 19 pagine compresa la copertina; parte didattica, composta da n. 17 pagine compresa la copertina.

20 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO CENTRALE DIPARTIMENTO SOCIALE, SANITARIO E SOCIO-SANITARIO SERVIZIO I ATTIVITA SPECIALI E FORMAZIONE ALL EMERGENZA UFFICIO SOCCORSI SPECIALI COMITATO REGIONALE VALLE D AOSTA COMITE REGIONAL VALLEE D AOSTE CENTRO NAZIONALE DI FORMAZIONE PER IL SOCCORSO PISTE DA SCI REGOLAMENTO NAZIONALE ATTIVITA SPECIALE SOCCORSO PISTE DA SCI PARTE SECONDA Regolamento dei Corsi e Piani Formativi

21 REGOLAMENTO DEL CORSO PER OPERATORI S.P.S. Il corso di formazione intercomponente per Operatori Soccorso Piste da Sci è organizzato a livello Locale, Provinciale o Regionale dai Comitati territorialmente competenti previo nulla osta del C.N.F.S.P.S.. E altresì facoltà del C.N.F.S.P.S. organizzare il suddetto corso, o parte di esso, per altri Enti, civili e/o militari, valutate positivamente le relative richieste. Accede al corso chi, appartenente al personale dipendente e/o ad una qualsiasi Componente Volontaristica di cui all Art. 9 comma 2. del D.P.C.M. 6 Maggio 2005 n. 97, abilitato al primo soccorso ed in possesso dei requisiti di cui all Art. 16, abbia superato la selezione attitudinale di cui all Art. 17. I candidati in possesso della qualifica di maestro di sci o di guida alpina possono accedere direttamente al corso per Operatori Soccorso Piste da Sci così come gli appartenenti alle FF.AA. che abbiano conseguito il punteggio necessario alla frequenza del Corso di qualificazione di Sci dell Amministrazione di appartenenza. La selezione attitudinale è svolta da una Commissione Tecnica di valutazione composta da almeno due Istruttori S.P.S., un maestro di sci ed un operatore del soccorso alpino di comprovate capacità tecnico-sciistiche, civili o militari, ed il Presidente dell Unità C.R.I. organizzatrice o suo delegato, la quale esaminerà il candidato conferendogli una valutazione positiva o negativa. La Commissione è validamente costituita con la presenza del solo personale C.R.I.. La Selezione consiste nelle seguenti prove pratiche: Sciata libera in velocità e sicurezza; Sciata a mani libere (senza bastoncini); Spazzaneve su pendenze varie Slittamento laterale su massima pendenza; Sciata libera con trasporto attrezzatura e materiale di soccorso. Il corso per Operatori S.P.S. deve avere una consistenza numerica proporzionale al numero di istruttori disponibili a svolgere adeguatamente il programma e le esercitazioni pratiche con un rapporto massimo di un istruttore ogni cinque allievi e comunque con un limite massimo di venti partecipanti. La direzione del corso è affidata all Istruttore S.P.S. con la maggiore esperienza didattica. Il corso è tenuto dagli Istruttori S.P.S. eventualmente supportati da docenti esperti negli specifici argomenti, anche esterni alla C.R.I., in conformità all Art. 9 del Regolamento.

22 Il programma didattico del corso deve essere conforme ai programmi di cui al presente Regolamento e alle disposizioni emanate dal C.N.F.S.P.S.. Al termine del percorso formativo il candidato è sottoposto ad esame teorico-pratico tendente a verificare l acquisizione delle competenze necessarie all esercizio dei compiti e delle mansioni previsti dal Regolamento ed al rilascio della relativa qualifica ed abilitazione che si articola in una prova scritta a risposta multipla, un colloquio ed una prova pratica sulle piste da sci consistente in: Simulazione di soccorso; Immobilizzazione e caricamento dell infortunato; Trasporto con toboga o altro mezzo di trasporto da scivolamento ; Conduzione motoslitta anche con traino. La valutazione delle prove è svolta da una Commissione così composta: Presidente dell Unità C.R.I. promotrice o suo delegato; Responsabile Sanitario dell Unità C.R.I. promotrice o suo delegato; Referente Regionale S.P.S o suo delegato; Istruttore S.P.S responsabile del corso; Istruttore S.P.S ; Maestro di sci civile o militare; Operatore del soccorso alpino di comprovate capacità tecnico-sciistiche civile o militare. La Commissione esaminerà il candidato conferendogli una valutazione positiva o negativa. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno cinque membri aventi diritto con l avvertenza che gli eventuali delegati devono avere specifiche competenze di settore. Al termine della prova la Commissione redige un verbale d esame in triplice copia che deve essere trasmesso all Unità C.R.I. di appartenenza dell esaminando, al C.N.F.S.P.S., al competente Servizio del Comitato Centrale.

23 PROGRAMMA DEL CORSO PER OPERATORI S.P.S. METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA teoria A) L ATMOSFERA definizione, costituzione e sue dinamiche. B) METEOROLOGIA pressione, temperatura e umidità; i venti; le nubi e i fronti; fenomeni meteorici; la previsione meteorologica: interpretazione del bollettino meteo. NEVE E VALANGHE teorico-pratica A) ELEMENTI DI NIVOLOGIA caratteristiche della neve e metamorfismi. B) ELEMENTI DI VALANGOLOGIA siti valanghivi; tipologia e casistica delle valanghe. C) IL BOLLETTINO NIVOMETEOROLOGICO interpretazione. D) NORME DI PREVENZIONE ED AUTOSOCCORSO generalità; condotta nel movimento su piste da sci e su terreno innevato; l A.R.V.A. tipologie, caratteristiche ed impiego; pale e sonde tipologie, caratteristiche ed impiego; valutazione della stabilità del manto nevoso metodi empirici. E) SOCCORSO ORGANIZZATO generalità; la ricerca visiva e acustica; la ricerca con sonda; sistemi elettronici di ricerca; l unità cinofila da ricerca in valanga; concorso e collaborazione con altri soggetti.

24 SOCCORSO AGLI INFORTUNATI SULLE PISTE DA SCI teorico-pratica A) APPROCCIO TECNICO valutazione dei rischi ambientali; messa in sicurezza dell area d intervento: i. segnalazione; ii. stabilizzazione attrezzatura e materiali; iii. messa in sicurezza dell infortunato. IL TRAUMATIZZATO DELLA NEVE teoria A) TRAUMI DELLO SCHELETRO valutazione e trattamento; stabilizzazione e immobilizzazione. B) LESIONI DEI TESSUTI MOLLI valutazione e trattamento. C) IL PAZIENTE CRITICO insufficienza respiratoria e asfissia: R.C.P.; lesioni da freddo mutazione, trattamento: i. assideramento; ii. congelamento; iii. ipotermia. D) NOZIONI DI MEDICINA DI MONTAGNA elementi di fisiologia; fisiopatologia dell ambiente. E) MATERIALI E ATTREZZATURE D IMMOBILIZAZIONE collari cervicali: tipi e caratteristiche; corsetti: tipi e caratteristiche; materassi a depressione: tipi e caratteristiche; stecco bende: tipi e caratteristiche; tavole spinali: tipi e caratteristiche. METODOLOGIE E TECNICHE DI TRASPORTO DEL TRAUMATIZZATO teorico-pratica le slitte da neve: il toboga e la luge ; l impiego dei mezzi cingolati da neve;

25 motoslitte battipista ecc.; navicelle per il trasporto su impianti aerei a fune; l impiego di mezzi di fortuna. LEGGI E REGOLAMENTI teoria norme di comportamento degli utenti delle piste da sci; norme e regolamenti per il soccorso sulle piste da sci; responsabilità civili e penali del soccorritore nel soccorso sulle piste da sci. IMPIEGO DI AEROMOBILI AD ALA ROTANTE NEGLI INTERVENTI DI SOCCORSO teorico-pratica A) INTERVENTI OPERATIVI COOPERAZIONE DA TERRA rilevazione e trasmissione dati meteorologici; rilevazione e trasmissione dati geografici e topografici visivi e forniti da G.P.S.; valutazione e trasmissione elementi di rischio ambientale per le operazioni di atterraggio/decollo; individuazione, preparazione, segnalazione area di atterraggio/decollo; segnali convenzionali e modalità di avvicinamento all aeromobile; modalità di imbarco, sbarco di attrezzatura e materiali; modalità di imbarco, sbarco di pazienti barellati. ESAME FINALE

26 REGOLAMENTO DEL CORSO PER ISTRUTTORI S.P.S. Il corso di formazione intercomponente per Istruttori Soccorso Piste da Sci è organizzato dal C.N.F.S.P.S. valutate le richieste dei Comitati Regionali. E altresì facoltà del C.N.F.S.P.S. organizzare il suddetto corso per altri Enti, civili e/o militari, valutate positivamente le relative richieste. Accede al corso chi, in possesso della qualifica di Operatore Soccorso Piste da Sci da almeno due anni, abbia svolto senza interruzione un numero minimo di 200 ore di servizio nell ultimo biennio, abbia partecipato agli aggiornamenti previsti, ed abbia superato la selezione attitudinale di cui all Art. 17. Previo il rispetto dei requisiti operativi e di servizio possono accedere direttamente al corso i candidati appartenenti alle FF.AA. in possesso della qualifica di Istruttore Militare di Sci rilasciato dall Amministrazione di appartenenza. La selezione attitudinale è svolta da una Commissione Tecnica di valutazione composta da almeno due Maestri Istruttori S.P.S., un maestro di sci e un operatore del soccorso alpino di comprovate capacità tecnico-sciistiche, civili o militari, ed il Presidente dell Unità C.R.I. organizzatrice o suo delegato, la quale esaminerà il candidato conferendogli una valutazione positiva o negativa. La Commissione è validamente costituita con la presenza del personale C.R.I. e di una delle figure tecniche previste. La Selezione consiste nelle seguenti prove pratiche: Sciata libera in velocità e sicurezza Prove tecnico-pratiche individuate all'uopo dalla Commissione esaminatrice recepite le indicazioni del C.N.F.S.P.S.. Il corso per Istruttori S.P.S. deve avere una consistenza numerica proporzionale al numero di maestri Istruttori S.P.S. disponibili a svolgere adeguatamente il programma e le esercitazioni pratiche con un rapporto massimo di un istruttore ogni cinque allievi e comunque con un limite massimo di dieci partecipanti. La direzione del corso è affidata al Direttore Tecnico del C.N.F.S.P.S. o, su sua delega, dal Maestro istruttore S.P.S. con la maggiore esperienza didattica. Il corso è tenuto dai Maestri istruttori S.P.S. eventualmente supportati da docenti esperti negli specifici argomenti, anche esterni alla C.R.I., in conformità all Art. 9 del Regolamento. Il programma didattico del corso deve essere conforme ai programmi di cui al presente Regolamento e alle disposizioni emanate dal C.N.F.S.P.S..

27 Al termine del percorso formativo il candidato è sottoposto ad esame teorico-pratico tendente a verificare l acquisizione delle competenze necessarie all esercizio dei compiti e delle mansioni previsti dal Regolamento ed al rilascio della relativa qualifica ed abilitazione che si articola in un colloquio di presentazione di una lezione teorica del corso per Operatori S.P.S. su un argomento comunicato al candidato 48 ore prima dell esame e di una prova di lezione pratica sulle tecniche di immobilizzazionecaricamento-tecniche di trasporto e soccorso. La valutazione delle prove è svolta da una Commissione così composta: Presidente dell Unità C.R.I. promotrice o suo delegato; Referente Nazionale S.P.S ; Direttore Didattico del C.N.F.S.P.S. o Maestro istruttore S.P.S responsabile del corso; Direttore Tecnico del C.N.F.S.P.S. ; Responsabile Sanitario dell Unità C.R.I. promotrice o medico suo delegato; Referente Regionale S.P.S o suo delegato; Maestro istruttore S.P.S ; Maestro di sci civile o militare; Operatore del soccorso alpino di comprovate capacità tecnico-sciistiche civile o militare. La Commissione esaminerà il candidato conferendogli una valutazione positiva o negativa. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno sei membri aventi diritto di cui almeno una delle figure tecniche previste, con l avvertenza che gli eventuali delegati devono avere specifiche competenze di settore. Al termine della prova la Commissione redige un verbale d esame in triplice copia che deve essere trasmesso all Unità C.R.I. di appartenenza dell esaminando, al C.N.F.S.P.S., al competente Servizio del Comitato Centrale. L Istruttore S.P.S, superato il corso di abilitazione, svolge nel primo corso utile le proprie mansioni in affiancamento ad un istruttore esperto che svolge la funzione di tutor.

28 PROGRAMMA DEL CORSO PER ISTRUTTORI S.P.S. METODOLOGIA E DIDATTICA teoria Metodi di approccio didattico e gestione della lezione; Prove di gestione della lezione uso attrezzature didattiche. TECNICA E FORMAZIONE teoria Approfondimento argomenti del corso per operatori; Lezioni pratiche sulle tecniche di immobilizzazione caricamento tecniche di trasporto con toboga e luge. ESAME FINALE

29 REGOLAMENTO DEL CORSO PER MAESTRI ISTRUTTORI S.P.S. Il corso di formazione intercomponente per Maestri istruttori Soccorso Piste da sci è organizzato dal C.N.F.S.P.S. a livello nazionale secondo proprie specifiche esigenze. Accede al corso chi, individuato dal C.N.F.S.P.S. tra gli Istruttori Soccorso Piste da Sci in possesso della qualifica da almeno tre anni, abbia svolto senza interruzione un numero minimo di 300 ore di servizio nell ultimo biennio, abbia svolto incarichi di docenza od abbia collaborato nell organizzazione di almeno un corso di formazione o di aggiornamento per operatori nell arco di due stagioni, ed abbia partecipato agli aggiornamenti previsti. Il corso per Maestri istruttori S.P.S. deve avere una consistenza numerica proporzionale al numero di Maestri istruttori S.P.S. disponibili a svolgere adeguatamente il programma e le esercitazioni pratiche con un rapporto massimo di un istruttore ogni cinque allievi e comunque con un limite massimo di dieci partecipanti. La direzione del corso è affidata al Direttore Tecnico del C.N.F.S.P.S. o, su sua delega, dal Maestro istruttore S.P.S. con la maggiore esperienza didattica. Il corso è tenuto dai Maestri istruttori S.P.S. eventualmente supportati da docenti esperti negli specifici argomenti, anche esterni alla C.R.I., in conformità all Art. 9 del Regolamento. Il programma didattico del corso deve essere conforme ai programmi di cui al Regolamento e alle disposizioni emanate dal C.N.F.S.P.S.. Al termine del percorso formativo il candidato è sottoposto ad esame teorico-pratico tendente a verificare l acquisizione delle competenze necessarie all esercizio dei compiti e delle mansioni previsti dal Regolamento ed al rilascio della relativa qualifica ed abilitazione che si articola in un colloquio mediante l improvvisazione di una lezione teorica del corso per Operatori o Istruttori S.P.S. su un argomento comunicato al candidato in sede d esame ed una prova di lezione pratica sulle tecniche di immobilizzazione-caricamento-tecniche di trasporto e soccorso. La valutazione delle prove è svolta da una Commissione così composta: Referente Nazionale S.P.S ; Direttore Didattico del C.N.F.S.P.S. ; Direttore Tecnico del C.N.F.S.P.S. ; Collegio dei Maestri istruttori S.P.S.; Maestro di sci civile o militare;

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