Aggiornamento periodico sul commercio estero a cura della Direzione Estero di UniCredit Banca d'impresa

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1 Newsletter Estero di UniCredit Banca d'impresa - Una Finestra su Idee e Mercati Aggiornamento periodico sul commercio estero a cura della Direzione Estero di UniCredit Banca d'impresa Numero Sei - Dicembre 2004 Gentile Cliente, ci pregiamo di fornirle questo nuovo numero della Newsletter Estero di Banca d Impresa. La rubrica focus guida ragionata è dedicata al credito documentario considerato uno dei migliori strumenti che l Azienda ha a disposizione per la tutela sia del pagamento della prestazione che della contestualità delle stessa, a patto che vengano rispettati alcuni aspetti. La rubrica riporta un articolo tratto dalla rivista quindicinale Commercio Internazionale che fornisce al lettore consigli pratici e chiari su come garantirsi un incasso certo con un credito documentario. Oltre a quanto sopra questo mese parleremo di: Partnership quale soluzione per competere sui mercati internazionali, forfaiting, richieste di comunicazione di impegni assunti in favore di terzi da beneficiari di crediti documentari all'esportazione ed infine di agevolazione dei crediti all esportazione visitando il sito Come di consueto la newsletter è accompagnata dall allegato Commercio Estero e Competitività a cura del Comparto Studi Economici di UBI. Per approfondimenti sui contenuti della presente rimandiamo il lettore al Sommario Newsletter estero. Cogliamo l occasione per augurare a tutti i nostri lettori buone Feste ed un arrivederci al Cordiali saluti UniCredit Banca d Impresa Direzione Estero Commerciale Per eventuali domande e suggerimenti La invitiamo a trasmetterci le sue richieste di approfondimento o i suoi suggerimenti al nostro indirizzo, Estero@UnicreditImpresa.it, o per il tramite del Consulente d Impresa a cui fa normalmente riferimento se la sua azienda è già nostra cliente. Se conosce altre persone all interno della sua azienda o in altre aziende che intendano iscriversi a questa newsletter, suggerisca Loro di visitare il nostro sito Internet e di compilare il modulo di iscrizione all indirizzo che può essere usato anche per modificare o completare i dati della sua iscrizione. Se non l avesse già fatto, la invitiamo a completare i suoi dati dando il necessario consenso al loro trattamento ai soli fini di invio di questa newsletter. L iscrizione è gratuita ed aperta a tutti. Qualora desiderasse non essere più destinatario della newsletter, ci scriva cortesemente all indirizzo sopra indicato. Pagina 1 di 13

2 Newsletter Estero di UniCredit Banca d Impresa Sommario Newsletter Estero In questo numero: Focus - Il formulario di istruzioni al compratore per l emissione di un credito documentario (di Antonio di Meo - tratto da Commercio Internazionale n.20/2004). Guida ragionata all articolo a cura di UBI Il credito documentario può dimostrarsi uno dei migliori strumenti che l Azienda ha a disposizione sia per la tutela del pagamento della prestazione che della contestualità delle stessa, a patto che vengano rispettati alcuni aspetti (testo completo) Novità ed Eventi Mercati emergenti e nuove frontiere del business: la Bulgaria Prospettive ed opportunità è questo il titolo della conferenza che si svolgerà Giovedì 9 dicembre p.v. presso la Sala Conferenze della Regione Piemonte (testo completo) Partnership: soluzione per competere sui mercati internazionali (A cura dell Unità Operativa Sviluppo Mercati Internazionali di UBI) La realizzazione di alleanze internazionali consente di attuare strategie che l impresa da sola non riuscirebbe a sostenere. I tempi e gli investimenti richiesti per creare internamente le condizioni per la crescita internazionale spesso (testo completo) Alcune quotazioni smobilizzo pro-soluto credito fornitore (Forfaiting): (A cura di UniCredito Italiano - Unità Operativa UCI / ICB ) Forniamo alcune quotazioni di smobilizzo pro-soluto di crediti relative a tre Paesi (testo completo) Un documento al microscopio Richieste di comunicazione di impegni assunti in favore di terzi da beneficiari di crediti documentari all'esportazione (A cura di UniCredit Banca d Impresa Direzione Estero Commerciale ) I beneficiari di crediti documentari chiedono talvolta alla Banca che ha notificato il credito, di comunicare a terzi (per lo più agli effettivi fornitori delle merci) che, dopo la presentazione e l'accertamento della regolarità dei documenti prescritti, verrà loro pagato un determinato importo (testo completo) Pagina 2 di 13

3 Newsletter Estero di UniCredit Banca d Impresa Internet visita consigliata a agevolazione dei crediti all esportazione (D.L. 143/98 ex 227/77 legge Ossola) Invitiamo il lettore alla visita dell area crediti all esportazione del sito di SIMEST Spa (testo completo) ALLEGATO: Commercio Estero e Competività (A cura dell Unità Organizzativa Strategia e Studi di U.B.I.) (testo completo) Pagina 3 di 13

4 Newsletter Estero di UniCredit Banca d Impresa Focus - Il formulario di istruzioni al compratore per l emissione di un credito documentario (di Antonio di Meo - tratto da Commercio Internazionale n.20/2004). Guida ragionata all articolo a cura di UBI Il crescente sviluppo del commercio internazionale ha reso necessaria la creazione di strumenti in grado di soddisfare le diverse esigenze di entrambe le parti, il venditore e l acquirente. Il venditore infatti desidera spossessarsi della merce nel momento in cui ottiene la prestazione prevista, l acquirente di effettuare la prestazione essendo sicuro di ricevere la merce ordinata e già spedita. Il credito documentario (o lettera di credito) dimostra di essere lo strumento che coniuga meglio di altri le diverse esigenze di cui sopra. L articolo ha il pregio di fornire, usando un linguaggio chiaro e conciso, alcuni consigli pratici su come garantirsi un incasso certo utilizzando questo strumento che, per funzionare correttamente, e non presentare delle sorprese, deve essere predisposto definendo tutti i punti su cui si articolerà il credito stesso. Questa modalità di pagamento, infatti, esprime in pieno le proprie potenzialità, solo se accompagnato da corrette istruzioni al compratore. L articolo è corredato da un utilissimo formulario contenente le istruzioni che l acquirente dovrà impartire alla propria banca per l emissione della lettera di credito. (vai all articolo) Pagina 4 di 13

5 Newsletter Estero di UniCredit Banca d Impresa Novità ed Eventi (A cura dell Unità Operativa Sviluppo Mercati Internazionali di UBI) Mercati emergenti e nuove frontiere del business: La Bulgaria Prospettive ed opportunità Giovedi 9 dicembre p.v. Sala Conferenze della Regione Piemonte - Torino Per far conoscere agli operatori le opportunità che si possono cogliere in Bulgaria, la Regione Piemonte e l Ambasciata della Repubblica Bulgara in Italia, in collaborazione con il Centro Estero Camere Commercio Piemontesi, organizzano una giornata di approfondimento e confronto sulle prospettive dei settori più promettenti per le imprese italiane. Il Gruppo UniCredit è presente in Bulgaria attraverso la controllata Bulbank, prima Banca del Paese. Nel corso dell incontro saranno illustrate le prospettive legate agli scambi economico-commerciali, i finanziamenti e le agevolazioni agli investimenti nonché i vantaggi previsti per gli operatori. Al termine degli interventi previsti, le imprese potranno avere un contatto diretto con gli esperti per approfondire i temi trattati. L incontro si terrà giovedì 9 dicembre p.v., a partire dalle ore 09:30, presso la Sala Conferenze della Regione Piemonte Corso Regina Margherita 174 Torino. All evento interverrà come relatore il Dott. Nicola Garofano (Specialista di Prodotto Estero) di UniCredit Banca d Impresa. La partecipazione all iniziativa è gratuita. Per informazioni e adesioni: Centro Estero Camere Commercio Piemontesi Annalisa Gamba, Sonia Baldassarre /639/626 Annalisa.Gamba@ceccp.org Sonia.Baldassarre@cpfce.org Pagina 5 di 13

6 Newsletter Estero di UniCredit Banca d Impresa Partnership: soluzione per competere sui mercati internazionali (A cura dell Unità Operativa Sviluppo Mercati Internazionali di UBI) La realizzazione di alleanze internazionali consente di attuare strategie che l impresa da sola non riuscirebbe a sostenere. I tempi e gli investimenti richiesti per creare internamente le condizioni per la crescita internazionale spesso non sono sostenibili ed una soluzione efficiente per ovviare a tali ostacoli può essere quella di stipulare accordi con partner che presentano caratteristiche complementari e funzionali al perseguimento della strategia di internazionalizzazione. Definire una strategia per l alleanza significa innanzitutto identificare vantaggi e svantaggi che una collaborazione potrebbe apportare. I vantaggi possono essere rappresentati da: riduzione dei costi, dei rischi e dei tempi di ingresso sul mercato target; superare barriere normative, protezionistiche e burocratiche; conseguire economie di scala nella produzione e nella distribuzione; migliorare le condizioni di accesso agli input produttivi; sviluppare nuovi prodotti e tecnologie. La disamina dei possibili vantaggi offerta da una partnership deve affiancarsi ad un attento esame delle problematiche quali: difficoltà di integrazione; necessità di modificare gli atteggiamenti; limiti all autonomia decisionale; difficoltà di controllo. Assodato che si intenda procedere verso una forma di collaborazione è necessario mettere a punto il profilo del partner tenendo conto degli obiettivi per i quali l alleanza potrebbe aver luogo (es. : ingresso in un dato canale distributivo, attività di produzione all estero ) e delle caratteristiche che contraddistinguono l impresa (tipologia di prodotto, dimensione, localizzazione, tecnologie) non tralasciando i cosiddetti intangible assets (cultura, valori, atteggiamenti ). In generale le tre caratteristiche fondamentali che il potenziale partner deve avere sono (regola delle 3 C): commitment: cultura cooperativa e condivisione del rischio; complementarietà: competenze/obiettivi complementari; compatibilità: obiettivi compatibili. L alleanza non deve necessariamente essere siglata con un solo partner anche se la scelta di partner multipli potrebbe creare delle complicazioni: difficoltà nel mantenimento degli equilibri, rallentamento dei progressi, difficoltà di controllo A seconda dell intensità della collaborazione si configurano diverse forme tecniche: accordo commerciale, decentramento produttivo, joint venture, franchising, ecc.. L accordo commerciale può avvenire tra due o più partner ed ha per oggetto la realizzazione di azioni commerciali coordinate; non richiede la costituzione di nuove entità e rappresenta di norma una fase iniziale del processo di internazionalizzazione in quanto consente di entrare in nuovi mercati sfruttando i contatti e la conoscenza della clientela di uno o più partner locali. Con il decentramento produttivo un impresa delega a uno o più partner lo svolgimento di attività di produzione per suo conto. Per l efficace funzionamento di questa forma collaborativa sono necessari notevoli sforzi da parte dell impresa leader (che decentra) per standardizzare la produzione. Le joint venture prevedono la costituzione di un impresa figlia a partire da due o più imprese. I principali vantaggi delle joint venture internazionali sono connessi alla possibilità di operare come insider in mercati poco noti e di apprendere rapidamente dal/dai partner. Richiedono notevole impegno in termini di tempo ed energie manageriali. Il franchising è molto diffuso nel campo dei servizi e nelle attività commerciali ed è particolarmente indicato nell ipotesi di internazionalizzazione perché consente di realizzare un rapido sviluppo senza generare elevati fabbisogni finanziari. Problematico potrebbe però essere il controllo dei comportamenti dei partner al fine di garantire la stessa qualità del servizio/prodotto. Pagina 6 di 13

7 Newsletter Estero di UniCredit Banca d Impresa Essenziale e fondamentale ai fini del successo di una partnership è la costituzione di un rapporto di fiducia reciproca tra i partner che deve però essere affiancata da meccanismi contrattuali e operativi di rinforzo.il corpo principale del contratto non presenta particolari problemi, assumono invece importanza cruciale le clausole che regolano i rapporti tra le parti (ruolo dei partner, penalità, regole per l ammissione di nuovi partner, regole per lo scioglimento dell alleanza ). Per questo motivo è indispensabile che anche per gli accordi più semplici si proceda ad una accurata verifica con un esperto legale prima di procedere alla stipula. La tematica trattata è molto vasta e difficilmente può esaurire tutte le problematiche in un articolo, a tal proposito Sviluppo Mercati Internazionali di Unicredit Banca d Impresa (SviluppoMercatiImpresa@Unicredit.it) anche attraverso la presenza Internazionale del Gruppo Unicredit e a mezzo di società esterne specializzate può aiutare la propria clientela nella difficile ricerca ed individuazione di un nuovo partner nei mercati internazionali. Pagina 7 di 13

8 Newsletter Estero di UniCredit Banca d Impresa Mercato del Forfaiting* (A cura di UniCredito Italiano - Unità Operativa UCI / ICB ) Forniamo alcuni quotazioni indicative per operazioni di smobilizzo pro-soluto di crediti verso i seguenti Paesi: PAESI DILAZIONE MAX FORBICE PREZZI** Kazakistan 5 anni (10x6)*** Matching Euribor / Libor ****+ 2,25-4 % p.a. Algeria 5 anni (10x6) Matching Euribor / Libor + 3,50-4,50 % p.a. Serbia**** 6 anni Matching Euribor / Libor + 6,50-12,50 % p.a. BANCHE GRADITE: Kazakistan : o KazKommerzbank o Turan Alem Algeria : o Banque Extérieure d' Algerie (BEA) o Credit Populaire d' Algerie o Banque de l'agriculture et du Développement Rural (BADR) o Banque Nationale d' Algerie Serbia : o LHB International Handelsbank Francoforte (dilazione 5 anni) o Vojvodjanska Banka A.D. (dilazione 6 mesi) o Reiffeiseinbank Jugoslavia A.D. (dilazione 6 anni) o Delta Banka (dilazione 6 anni) o Novosadska Banka, Novi Sad (dilazione 6 anni) o Komercijalna Banka AD Beograd (dilazione 6 anni) (****) Il divario sulla Serbia è particolarmente significativo, in dipendenza delle banche garanti, oltre che - ovviamente - per gli importi e le scadenze. *Forfaiting = Si tratta di una operazione di compravendita di crediti rinvenienti da un'esportazione di macchinari e/o impianti con pagamento dilazionato, generalmente nel medio-lungo periodo, senza ricorso nei confronti del cedente (pro-soluto), permettendo all'esportatore di eliminare il c.d. Rischio Paese / Banca (ndr per approfondimenti si veda il n.01 - giugno 2004 della presente). L'operazione, si basa su strumenti rappresentativi del credito quali promissory notes e/o bills of exchange emesse su modello internazionale contenenti le clausole di pagamento effettivo nella valuta in cui è espresso il debito e caratterizzati dall'assenza di deduzioni per diritti, imposte e tasse presenti e future oltre che su impegni di pagamento emessi da Banca italiana o dell'estero e/o bills of exchange emessi in utilizzo di crediti documentari. I singoli titoli di credito, possono essere avallati o garantiti da lettera di garanzia di una Banca estera (eccezionalmente possono essere scontate notes prive di garanzia bancaria emesse da società di primario standing).intervento di Simest UniCredit Banca d'impresa è in grado di assistere nell'allestimento delle pratiche ai fini dell'ottenimento del contributo agevolativo da parte di Simest (Decreto Legislativo 143/98, ex L. 227/77 "Legge Ossola"). **I prezzi indicativi riportati esprimono i prezzi di acquisto attualmente praticati su operazioni di forfaiting. Le stesse indicazioni riguardano operazioni immediatamente disponibili con ripagamenti semestrali. I prezzi, pur essendo raccolti da fonti che riteniamo attendibili, non rappresentano alcun impegno per UniCredit Banca d'impresa e possono variare senza preavviso. Nel caso di operazione concreta, vi invitiamo a contattarci direttamente. *** 10x6 = si intende 10 rate con cadenza semestrale **** Matching = Tasso medio ponderato Libor = London Interbank Offered Rate Euribor = Euro Interbank Offered Rate Per maggiori informazioni potete rivolgervi al Vs. Consulente d Impresa di riferimento. Pagina 8 di 13

9 Newsletter Estero di UniCredit Banca d Impresa Un documento al microscopio Richieste di comunicazione di impegni assunti in favore di terzi da beneficiari di crediti documentari all'esportazione (A cura di UniCredit Banca d Impresa) I beneficiari di crediti documentari chiedono talvolta alla Banca che ha notificato il credito, di comunicare a terzi (per lo più agli effettivi fornitori delle merci) che, dopo la presentazione e l'accertamento della regolarità dei documenti prescritti, verrà loro pagato un determinato importo. La Banca in questione provvede a notificare tale mandato ai terzi indicati. In genere ciò si realizza sia in operazioni commerciali di intermediazione, sia a fronte di ordinativi globali che il beneficiario fraziona a sua volta nei confronti dei sub-fornitori. L utilizzo di tale forma di regolamento può in taluni casi sostituire la formula dei crediti documentari trasferibili che, per la loro delicatezza e rigidità, non sempre si prestano a tale fine. E comunque da non sottovalutare il differente impegno tra un mandato irrevocabile ed un trasferimento di credito documentario. E solo in questo secondo caso che viene rispettata integralmente l autonomia del credito documentario stesso ed il suo regolare utilizzo che sposa nel suo contenuto la clausola di trasferimento del credito con quella di regolamento a secondi beneficiari. Salvo casi particolari concordabili tra il Beneficiario e la Banca, è sconsigliato l utilizzo della formula di mandato in presenza di utilizzi salvo buon fine dei documenti per crediti documentari domiciliati per il pagamento presso la Banca estera emittente. Le richieste del genere sono formulate con lettera del beneficiario alla banca notificante/designata, regolarmente firmata dalla persona che in azienda ne abbia i poteri. (Fac-simile mandato irrevocabile del beneficiario...) (Fac-simile notifica bancaria a terzi del mandato ) Pagina 9 di 13

10 Newsletter Estero di UniCredit Banca d Impresa Internet visita consigliata a : agevolazione dei crediti all esportazione (D.L. 143/98 ex 227/77 legge Ossola) (A cura di UniCredit Banca d Impresa ) Visitiamo questo mese l area Crediti all Esportazione del sito della Simest Spa dedicato all agevolazione dei crediti all esportazione. o A COSA SERVE: L'agevolazione consente alle imprese esportatrici italiane di offrire agli acquirenti/committenti esteri dilazioni di pagamento a medio/lungo termine a condizioni e tassi di interesse competitivi, in linea con quelli offerti da concorrenti di paesi OCSE. L'intervento è nella forma del contributo agli interessi su finanziamenti concessi da banche italiane o estere. o COME FUNZIONA: Quale è la finalità Consentire alle imprese esportatrici italiane di offrire agli acquirenti/committenti esteri dilazioni di pagamento a medio/lungo termine a condizioni e tassi di interesse competitivi, in linea con quelli offerti da concorrenti di paesi OCSE. Esportazioni agevolabili Forniture di macchinari, impianti, studi, progettazioni, lavori e servizi, nonché semilavorati o beni intermedi destinati in via esclusiva ad essere integrati in beni di investimento. Verso quali paesi Senza limitazioni. Forma di intervento Contributi agli interessi su finanziamenti concessi da banche italiane o estere. Finanziamenti ammissibili Il finanziamento può essere denominato in Euro ed in tutte le principali valute e può essere concesso dalla banca all impresa italiana esportatrice a fronte del credito da questa accordato all acquirente estero (credito fornitore) o direttamente alla controparte estera (credito acquirente o finanziario). Il finanziamento deve essere comunque denominato nella stessa valuta di denominazione del contratto di fornitura. Ai fini dell ammissibilità, la garanzia assicurativa della SACE non è obbligatoria. Importo agevolabile del finanziamento Copre al massimo l 85% dell importo della fornitura; una quota pari ad almeno il 15% deve essere pagata dall acquirente per contanti. Eventuali esborsi all'estero devono essere contenuti nei limiti della quota contanti: in caso di eccedenza, l importo del finanziamento ammissibile all agevolazione è limitato al 100% del valore dei beni e servizi di origine italiana. Pagina 10 di 13

11 Newsletter Estero di UniCredit Banca d Impresa Se inclusi nell'importo della fornitura, sono assimilati a merce di origine italiana: - i compensi di mediazione o agenzia, nella misura massima del 5% della fornitura; - i compensi corrisposti a società di commercializzazione in relazione a operazioni di contro acquisto, nella misura massima del 5% della fornitura; - le subforniture di merci e servizi di origine comunitaria, nei limiti previsti dalla normativa UE (v. Circolare SIMEST). Durata del credito all esportazione Uguale o superiore a 24 mesi dal "punto di partenza del credito" (spedizione/consegna o, nel caso di impianti "chiavi in mano", collaudo preliminare). La durata massima è determinata in base agli accordi internazionali (Consensus), in relazione alla categoria del paese ed alle tipologie di operazioni. Tasso a carico del debitore estero (tasso agevolato) I tassi d interesse minimi (CIRR) sono stabiliti mensilmente in sede OCSE in relazione alle differenti valute di denominazione del credito all esportazione. Essi sono determinati sulla base delle quotazioni di titoli pubblici a medio/lungo termine a cui viene sommato un margine dell 1%. Il tasso CIRR viene fissato durante la fase di negoziazione dell operazione o al momento della stipula del contratto con la controparte estera e resta fisso per tutta la durata del credito all esportazione. I CIRR sono resi noti dall Ufficio Italiano dei Cambi, e possono essere richiesti dalle imprese alle banche o direttamente alla SIMEST SpA collegandosi al Sito Internet Quanto sopra non esclude l'applicabilità di tassi agevolati diversi dal CIRR nel caso di operazioni espressamente disciplinate da accordi internazionali di settore. Procedura La richiesta di agevolazione viene presentata alla SIMEST dalla banca finanziatrice o, se del caso, dalla banca italiana intermediaria o direttamente dall esportatore (limitatamente alle operazioni di credito fornitore con smobilizzo a tasso fisso sul mercato estero), allegando al modulo di domanda la documentazione in esso indicata. La SIMEST esamina la domanda, ne determina le condizioni di intervento e la presenta al Comitato agevolazioni per l approvazione entro un termine di 90 giorni dalla data della domanda (completa di documentazione). Le condizioni di intervento e le modalità di corresponsione dei contributi variano in relazione alle diverse forme di finanziamento, come indicato nelle schede qui di seguito riportate. o Operazioni di Credito fornitore Le forme di finanziamento più frequenti sono: A - Sconto pro solvendo o pro soluto di titoli di credito I titoli di credito rilasciati dal debitore estero sono smobilizzati sul mercato interno o estero con girata piena o senza ricorso sull esportatore. Lo sconto è effettuato a tasso fisso di mercato, con deduzione degli interessi in via anticipata ed accredito all esportatore del netto ricavo. Su richiesta di una banca italiana intermediaria o dell esportatore (nel caso di sconto sul mercato estero), la SIMEST corrisponde, in un unica soluzione, un contributo in conto interessi quale differenza tra il netto ricavo degli effetti al tasso di sconto di mercato (ritenuto congruo dalla SIMEST e nei limiti ammissibili) e il valore attuale degli effetti al tasso CIRR pagato dall acquirente estero. La misura del margine congruo riconoscibile incluso nel tasso di sconto è determinata dalla SIMEST con riferimento al rischio paese in relazione al debitore e al garante (la classificazione dei paesi per categorie di rischio e il relativo margine congruo riconoscibile in rapporto alla durata delle operazioni è resa nota dalla SIMEST con lettera circolare); per operazioni non assistite da garanzia SACE, è posta a carico dell'esportatore una quota del margine congruo pari al premio minimo stabilito dall'ocse per la copertura Pagina 11 di 13

12 Newsletter Estero di UniCredit Banca d Impresa dei rischi politici corrispondenti al paese del debitore/garante (le percentuali corrispondenti ai premi sono rese note dalla SIMEST con lettera circolare). Quanto previsto per i titoli di credito si applica anche allo smobilizzo di crediti assistiti da lettere di credito irrevocabili, da lettere di garanzia irrevocabili e autonome, da lettere di credito "stand-by" irrevocabili. B - Finanziamento all esportatore L esportatore ottiene da una banca un'anticipazione a tasso fisso CIRR a fronte del credito concesso da questo alla controparte estera. Su richiesta della banca, che opera con raccolta a tasso variabile, la SIMEST effettua un intervento di stabilizzazione del tasso in base al quale, per ciascun semestre, si calcola la differenza tra gli interessi al tasso di finanziamento della banca (Libor/Euribor + spread nella misura ammissibile) e gli interessi al tasso CIRR corrisposto dal debitore estero; la SIMEST paga alla banca la differenza se positiva, mentre la incassa se negativa. Lo spread riconoscibile, differenziato in relazione alla categoria SACE cui appartiene il debitore e alla durata totale dell'operazione, è reso noto dalla SIMEST con lettera circolare. o Credito acquirente o finanziario La banca italiana/estera (o il consorzio di banche) stipula una convenzione finanziaria con l acquirente estero per la concessione di un credito a medio/lungo termine al tasso fisso CIRR. Mediante prelievi sulla convenzione finanziaria, l acquirente estero regola in contanti l esportatore italiano, contro documenti di spedizione/esecuzione della fornitura. Così come nel precedente punto B), tramite intervento di stabilizzazione la banca, a fronte della corresponsione da parte del debitore di un tasso CIRR, ottiene dalla SIMEST, in termini di ritorno sull operazione di finanziamento, un tasso d interesse di mercato basato sul proprio costo della raccolta a tasso variabile (Libor/Euribor) + il margine (spread). Lo spread riconoscibile, differenziato in relazione alla categoria SACE cui appartiene il debitore e alla durata totale dell'operazione, è reso noto dalla SIMEST con lettera circolare. La richiesta di intervento alla SIMEST viene avanzata dalla banca finanziatrice o, nel caso di consorzio, dalla banca capofila. L area è completata dalla presenza: o dei Tassi agevolati CIRR CONSENSUS o dei Tassi congrui per operazioni di sconto o della Modulistica o della Circolare e riferimenti normativi Per maggiori informazioni potete rivolgervi al Vs. Consulente d Impresa di riferimento. Pagina 12 di 13

13 Newsletter Estero di UniCredit Banca d Impresa Le informazioni fornite dal Servizio hanno finalità puramente informative e non devono essere intese quale offerta di vendita o di acquisto di strumenti finanziari di qualsiasi tipo, né costituiscono in alcun modo raccomandazione o sollecitazione ad intraprendere qualsivoglia operazione di natura finanziaria. Tutte le informazioni provengono da fonti da considerare nel complesso attendibili, ma di cui, tuttavia, non si garantisce l assoluta esattezza e completezza. Analogamente, le sono suscettibili di alterazione e la loro integrità non viene in alcun modo garantita. UniCredit Banca d'impresa non si assume pertanto alcuna responsabilità né in merito all'effettiva correttezza delle informazioni in questione, né in merito ad eventuali modificazioni o falsificazioni né, infine, circa gli eventuali danni a qualunque titolo lamentati dall'utente in relazione o conseguenti all utilizzo dei dati e delle informazioni in questione. Pagina 13 di 13

14 5Commercio internazionale n. 20/2004 All.to Newsletter Estero - UniCredit Banca d'impresa - N.06_Dicembre 2004 Focus Pagamenti internazionali Il formulario di istruzioni al compratore per l emissione di un credito documentario di Antonio Di Meo (*) L articolo fornisce alcuni consigli pratici su come garantirsi un incasso certo con un credito documentario, operazione spesso data per scontata, ma che in realtà riserva non pochi problemi. In particolare vi sono numerosi vincoli che il venditore deve rispettare: vediamoli nel dettaglio. In una compravendita internazionale è essenziale concordare con la controparte estera ogni aspetto dell accordo commerciale. La condizione di pagamento è senz altro uno degli aspetti che merita essere definito con particolare attenzione perché da esso dipende il buon esito di una transazione commerciale. In particolare, quando il pagamento è un credito documentario, occorre definire tutti i punti in cui si articolerà il credito stesso. Se, nel caso di pagamento a mezzo bonifico bancario, assegno o incasso documentario, è sufficiente che le parti specifichino il tempo del pagamento (scadenza), la modalità di trasferimento dell importo (swift), le banche che interverranno nell operazione e, ovviamente, la forma tecnica, con il credito documentario questo non basta. Non è consigliabile, infatti, lasciare alla controparte piena libertà circa le istruzioni che dovrà fornire alla propria banca per l emissione del credito stesso. È importante, quindi, per evitare spiacevoli sorprese, definire in via preventiva, magari con l aiuto di formulari appositamente predisposti, come si desidera che il credito sia aperto dalla banca emittente. In particolare, è opportuno concordare con il compratore: tutti gli elementi essenziali che saranno oggetto della richiesta di emissione dell apertura di credito documentario; entro quale data il credito documentario dovrà essere notificato al beneficiario (esportatore) affinché lo stesso possa dare esecuzione all ordine ricevuto (ad esempio, produrre e spedire la merce) entro i tempi accordati; quali i documenti che dovranno essere richiesti al fine di permettere un utilizzo corretto evitando di compromettere l incasso dell importo a causa di irregolarità che danno origine alle riserve bancarie. Questi ultimi due aspetti, che vengono spesso trascurati dagli operatori, rivestono un importanza fondamentale perché, ad esempio, se importatore ed esportatore si sono accordati per un pagamento a mezzo credito documentario, con merce che dovrà essere spedita entro una data stabilita, l esportatore, per adempiere ai termini di consegna pattuiti, dovrà ricevere lo strumento operativo del pagamento (la lettera di credito appunto), un numero di giorni prima della data ultima di spedizione sufficienti per produrre la merce e metterla a disposizione dello spedizioniere per l invio entro i termini stabiliti dalla lettera di credito. Oppure, se viene richiesto un documento la cui emissione dipenda dallo stesso ordinante e/o da un suo rappresentante oppure, ancora, se il credito prevede la presentazione di un documento che, nella forma, non è possibile esibire così come richiesto, il beneficiario non potrà rispettare quanto previsto dal credito e, di conseguenza, l impegno assunto dalla banca emittente o dall eventuale banca confermante o designata alla prestazione a favore dello stesso non potrà essere mantenuto. Richiedere di apportare delle modifiche al testo Nota: (*) Consulente e docente in economia e tecnica degli scambi internazionali all Università di Verona e di Macerata

15 6Commercio internazionale n. 20/2004 All.to Newsletter Estero - UniCredit Banca d'impresa - N.06_Dicembre 2004 Focus del credito originariamente emesso non sempre rappresenta una soluzione percorribile in quanto, per la loro efficacia, occorre che tutte le parti le accettino esplicitamente e, quand anche accadesse, generano, comunque, costi aggiuntivi non È importante, per evitare spiacevoli sorprese, definire in via preventiva, magari con l aiuto di formulari appositamente predisposti, come si desidera che il credito sia aperto dalla banca emittente. previsti. Risulta evidente, quindi, come questa forma di pagamento contenga dei «vincoli» che il venditore deve necessariamente rispettare per poter ricevere il pagamento della fornitura da parte della banca: quelli di presentare tutti i documenti richiesti dal credito documentario secondo la forma, le modalità ed i tempi prescritti nel testo del credito documentario. È molto diffusa, invece, l errata convinzione che basti concordare con il proprio cliente un pagamento a mezzo credito documentario per essere certi che, eseguita la fornitura, si riceverà dalla banca a cui verranno consegnati i documenti, il pagamento del prezzo. Erroneamente si ritiene che se ci sarà qualche problema, è sufficiente, a posteriori, risolverlo con il proprio cliente/ordinante per ottenere comunque dalla banca lo scioglimento delle riserve e il pagamento promesso. E così accade che una forma di pagamento ritenuta sicura e di assoluta garanzia perda questi requisiti e lasci alla discrezionalità dell acquirente la scelta di quando, come e se pagare. Proprio per i problemi e le difficoltà operative che gli operatori incontrano, ci accingiamo a fornire un contributo che favorisca una maggiore conoscenza delle caratteristiche del credito documentario individuando dieci concetti di fondamentale importanza al fine di rendere veramente sicuro questo mezzo di pagamento così largamente diffuso nelle transazioni commerciali con l estero. Per facilitare inoltre, la definizione dei diversi punti in cui si articolerà il credito documentario, suggeriremo all esportatore la predisposizione di semplici formulari, da compilare in tutte le sue parti e da inviare al compratore come parte integrante della fattura pro-forma o della conferma d ordine o, comunque, dell atto contrattuale indipendentemente dalla forma che lo stesso assumerà, indicanti tutti gli argomenti da regolare in fase contrattuale quando il pagamento avviene a mezzo credito documentario. Le caratteristiche del credito documentario In considerazione di quanto sopra esposto proviamo ad introdurci nel «pianeta» del credito documentario fissando i dieci concetti anticipati più sopra che riteniamo essenziali per cogliere l essenza di questa operazione e, di conseguenza, saperla gestire al meglio (1). Questa forma di pagamento è regolata da Norme internazionali: le Norme ed usi uniformi relative ai crediti documentari, pubbl. 500, conosciute anche con la sigla Nuu, elaborate per la prima volta dalla Camera di commercio internazionale (Cci) sin dal lontano 1933 (le regole di Vienna) per disciplinare e facilitare i rapporti commerciali tra imprese di paesi diversi. Il credito documentario è una forma di pagamento cui le parti di un accordo contrattuale (venditore e compratore) hanno assegnato un ruolo fondamentale in quanto, con l emissione dello stesso, una banca, su espresso incarico del compratore (ordinante) si assume l impegno inderogabile ad effettuare una prestazione a favore del venditore (beneficiario), a condizione che quest ultimo presenti, entro una data scadenza, i documenti richiesti conformemente ai termini e alle condizioni indicate nel credito e secondo quanto stabilito dalle norme internazionali (le Nuu sopra richiamate) che disciplinano la materia. I documenti commerciali richiesti in un credito documentario attestano l adempimento delle obbligazioni contrattuali del venditore (beneficiario) e svolgono, quindi, un ruolo determinante ai fini del pagamento del prezzo. Il nostro Codice civile tra l altro agli articoli , regola tale materia sotto il titolo: «Della vendita su documenti e con pagamento contro documenti». Il venditore (beneficiario) vede soddisfatta la sua esigenza di certezza del pagamento in quanto, con il credito documentario, il compratore (debitore contrattuale) viene sostituito dalla banca emittente il credito, obbligata irrevocabilmente nei suoi confronti. In questo modo il venditore si libera del rischio di insolvenza del compratore (rischio commerciale). Nota: (1) Si veda dello stesso autore, l inserto «Crediti documentari», in Commercio internazionale n. 3/2004.

16 All.to Newsletter Estero - UniCredit Banca d'impresa - N.06_Dicembre 2004 Focus L operazione, per sua natura, è totalmente indipendente (autonoma) dal contratto di vendita (o da altri contratti) da cui trae origine ed è, pertanto, completamente svincolata dalla causa che l ha originata, cioè dal contratto sottostante: il credito documentario ha vita propria e si basa esclusivamente «su documenti e non su merci, servizi e/o altre prestazioni cui i documenti possono riferirsi» così recita l art. 4 delle Nuu pubbl. 500 attualmente in vigore. La divisione esistente nel rapporto contrattuale che si instaura tra venditore e compratore (l obbligo di consegnare la merce da una parte e di pagarne il prezzo dall altra) ed il rapporto che si instaura tra venditore e banca emittente che, su mandato del compratore si impegna ad eseguire la prestazione promessa a favore del venditore, favorisce l efficacia dell obbligazione assunta nei confronti del beneficiario in quanto la stessa non può essere messa in discussione dal rapporto esistente tra l ordinante il credito e la banca emittente (art. 3 delle Nuu). L impegno irrevocabile al pagamento in favore del venditore (beneficiario) può essere eseguito, oltre che dalla stessa banca emittente, anche dalla banca avvisante che, su istruzioni ricevute, assumerà la denominazione di banca designata. In tal caso il credito sarà utilizzabile presso la banca designata (la banca del venditore), mentre, nel primo caso, sarà utilizzabile presso la banca emittente (la banca del compratore). Nel caso di utilizzo presso la banca designata, i documenti dovranno essere consegnati alla stessa che provvederà al pagamento dell importo (sempre ovviamente in presenza di documenti conformi), nel caso, invece, di utilizzo presso la banca emittente i documenti dovranno pervenire a quest ultima con il risultato che il beneficiario dovrà sopportare il rischio di smarrimento dei documenti e un ritardo nel pagamento rispetto all ipotesi precedente. Il credito documentario emesso in forma irrevocabile può, inoltre, essere «confermato» da altra banca che, su istruzioni della banca emittente, si rende disponibile ad assumersi un impegno autonomo ed irrevocabile nei confronti del venditore/beneficiario che va ad aggiungersi a quello della banca emittente. In tal modo è la banca confermante il «referente» del venditore/beneficiario che consentirà allo stesso di essere «coperto» dal rischio di insolvenza della banca emittente (rischio banca) e dal rischio di mancato pagamento dovuto ad eventi riferibili al paese in cui risiede la banca emittente (rischio paese). Quindi l eventuale impossibilità della banca emittente a rimborsare la banca confermante non rappresenta una ragione valida perché quest ultima possa non eseguire la prestazione promessa; un credito documentario emesso da una primaria banca di un paese occidentale non necessita, invece, di essere confermato da altra banca in quanto (in tal caso) l impegno assunto dalla banca emittente è sufficiente a «rassicurare» il beneficiario circa la prestazione attesa. L impegno inderogabile alla Il venditore (beneficiario) vede soddisfatta la sua esigenza di certezza del pagamento in quanto, con il credito documentario, il compratore (debitore contrattuale) viene sostituito dalla banca emittente il credito, obbligata irrevocabilmente nei suoi confronti. prestazione assunta dalla banca emittente e/o dall eventuale banca confermante o designata sussiste solo a condizione che i documenti prescritti siano presentati in conformità alle condizioni del credito. Gli aspetti da regolare in fase contrattuale Gli argomenti da regolare, in fase contrattuale, sono sviluppati con la stessa sequenza numerica che leggerete nel Formulario per l emissione di un credito documentario irrevocabile riportato con testo in lingua inglese e traduzione italiana e con, a fianco, la numerazione dei vari «campi» (field) della messaggistica Swift (MT 700) di emissione. Facciamo presente come il Formulario di emissione rappresenta una parte integrante del contratto sottostante che permette al venditore e al compratore (sulla base degli accordi presi), di definire i vari punti in cui si articolerà il credito documentario adottando il linguaggio e lo schema della messaggistica di emissione universalmente riconosciuta e adottata dalle banche di tutto il mondo: 1. trasmissione della L/C (transmission of L/C): è sempre bene specificare che debba avvenire via swift; 2. data di emissione (date of issue): è la data entro cui il beneficiario intende che sia emesso il credito documentario a suo favore secondo quanto concordato in fase contrattuale; 3. banca emittente (issuing/opening bank): è opportuno che, già in fase preliminare, il venditore s informi presso il proprio cliente circa la banca 7Commercio internazionale n. 20/2004

17 8Commercio internazionale n. 20/2004 All.to Newsletter Estero - UniCredit Banca d'impresa - N.06_Dicembre 2004 Focus con la quale opera e a cui vorrà dare l incarico di emettere il credito. Questo permetterà di informarsi presso il proprio Istituto di credito se trattasi di banca di primaria importanza (cioè se ritenuta gradita o meno) soprattutto nei casi in cui si vuole che il credito possa essere confermato; 4. forma del credito (form of documentary credit): dovrà essere irrevocabile (irrevocable); 5. ordinante (applicant): è il cliente (compratore) che darà istruzioni alla propria banca di emettere il credito secondo quanto concordato nel contratto e, quindi, nel formulario standard richiamato sopra; 6. beneficiario (beneficiary): anche se può sembrare superfluo, vale la pena indicare la denominazione completa del beneficiario così come appare sulla carta intestata che sarà utilizzata per l emissione dei documenti; 7. data e il luogo di validità/scadenza (date and place of expiry): è la data ultima di validità del credito che sta ad indicare il giorno entro cui vanno presentati i documenti nel luogo indicato nel credito. È di fondamentale importanza per il beneficiario che il luogo di validità del credito sia sempre presso una banca nel paese del beneficiario per evitare il «rischio viaggio» dei documenti. Nel caso il credito preveda l aggiunta della conferma, il luogo di scadenza sarà, necessariamente, presso la banca confermante; 8. codice divisa importo (currency code amount): nel caso fosse necessaria una certa flessibilità, per quanto attiene l importo, può essere menzionata l espressione «circa» (about) che consente una tolleranza del 10% in più o in meno rispetto all importo indicato nel credito; 9. utilizzabile con per (available with by ): è importante specificare con quale banca il credito sarà utilizzabile, cioè a quale banca dovranno essere presentati i documenti richiesti per ottenere la prestazione promessa che potrà consistere in un pagamento (payment) a vista o differito, in una accettazione (acceptance) di tratta a vista o a scadenza o in una negoziazione (negotiation) a vista. Nel caso di esportazione verso paesi asiatici, del nord America o arabi, le cui banche, generalmente, emettono crediti utilizzabili per accettazione o per negoziazione è bene specificare (nel caso si rendesse necessario), che i documenti richiesti potranno essere accompagnati o da una tratta (draft) oppure, in alternativa, da una semplice ricevuta (receipt); 10. pagamento differito (deffered payment): nel caso si intenda concedere al proprio cliente, ordinante il credito documentario una dilazione di pagamento, si dovrà specificare quando dovrà avvenire il pagamento differito; 11. spedizioni parziali (partial shipment): nel caso si preveda che la merce sarà spedita in più soluzioni, bisognerà che la lettera di credito indichi che le spedizioni parziali saranno permesse (permitted or allowed); 12. trasbordi (transhipment): stessa cosa vale nel caso in cui, durante il tragitto, la merce debba essere trasbordata da una nave (ad esempio) ad un altra nave; 13. luogo di partenza (loading on board/dispatch/ taking in charge at/from): va indicato, oltre che la modalità di spedizione (via nave, via aereo, ecc.), anche il luogo di partenza della merce; nel caso in cui non si sia in grado di determinare con esattezza il luogo di partenza, è consigliabile restare nel generico (ad esempio: any italian port/airport); 14. luogo di arrivo (for transportation to ): il luogo di arrivo della merce è una condizione che l ordinante pretenderà sempre in quanto sarà lui stesso a dare indicazioni precise al beneficiario; 15. data ultima di spedizione (last date of shipment): è la data entro cui la merce dovrà essere spedita e verrà rilevata dalla data che appare sul documento di trasporto, sia esso un documento per trasporto marittimo, aereo, camionistico, ferroviario o multimodale; 16. periodo di spedizione (shipment period): nel caso sia necessario va indicato il periodo entro il quale la spedizione dovrà avvenire; 17. periodo di presentazione dei documenti (presentation period of documents): se nulla viene indicato le banche rifiuteranno documenti presentati oltre i 21 giorni dalla data di spedizione. Se ci si accorda per una riduzione o una estensione di tale periodo connesso ai tempi necessari alla raccolta di tutti i documenti prescritti nella lettera di credito, occorre che questo sia indicato. In ogni caso i documenti devono essere presentati non oltre la data di scadenza del credito; 18. descrizione della merce (description of goods): è sufficiente indicare una breve descrizione della merce oggetto della fornitura facendo magari riferimento al contratto (ad esempio: as per proforma invoice n. ). In questo campo va specificato anche il termine di resa della merce (fca, fob, cfr, cif, o altro) secondo gli Incoterms 2000 della Cci stabilenti come il prezzo è stato quotato se, cioè, è comprensivo o meno del costo del traspor-

18 9Commercio internazionale n. 20/2004 All.to Newsletter Estero - UniCredit Banca d'impresa - N.06_Dicembre 2004 Focus to, dell assicurazione merce e dell eventuale sdoganamento; 19. dettaglio delle spese (details of charges): è sempre opportuno specificare che le spese e commissioni della banca emittente siano a carico dell ordinante, mentre a carico del beneficiario rimarranno tutte le spese e commissioni della banca avvisante designata o confermante; 20. istruzioni di conferma (confirmation instructions): in tutti i casi in cui nel paese dell acquirente vi sia una situazione politico-economica instabile (paese a rischio) è consigliabile che il venditore richieda che il credito documentario preveda l aggiunta della conferma, la cui richiesta dovrà essere esplicita con una frase del tipo «Confirm», oppure, più semplicemente con «With»; 21. documenti richiesti (documents required): bisogna fare molta attenzione al fatto di essere in grado di esibire alla banca tutti i documenti indicati, nel numero richiesto, nella forma richiesta e, soprattutto, che la presentazione degli stessi non dipenda dal compratore o da un suo rappresentate né che la stessa sia vincolata ad azioni o comportamenti che dipendono in qualche modo dal compratore o da un suo rappresentante; 22. condizioni aggiuntive (additional condition): in questo campo andranno riportate tutte le istruzioni aggiuntive, riferite alla transazione commerciale per la quale viene richiesta l emissione della lettera di credito, che le parti ritengono debbano essere inserite nel testo della stessa; 23. avviso tramite la banca (advice through bank): il beneficiario dovrà sempre indicare all ordinante attraverso quale banca dovrà avvenire la notifica dell emissione del credito documentario; 24. norme della Camera di commercio internazionale: anche se nella messaggistica Swift (MT700) di emissione del credito documentario è previsto, in via automatica, l assoggettamento Tavola 1 - Irrevocable documentary credit application form (formulario per l emissione di un credito documentario irrevocabile) Transmission of L/C: Swift Trasmissione della L/C Swift Date of issue 31 C Data d emissione 31 C Issuing bank 51 A Banca emittente 51 A Form of documentary credit: 40 A: IRREVOCABLE Forma del credito documentario 40 A: IRREVOCABLE Applicant 50: Ordinante 50: Beneficiary 59:. Beneficiario 59:. Date and place of expiry 31 D:... Data e luogo di validità 31 D:... (scadenza) Currency code, amount 32 B: Codice divisa, importo 32 B: Available with. By 41 A: Utilizzabile con per (banca 41 A: autorizzata a pagare, ad accettare o a negoziare) Defferred payment 42 P: Pagamento differito 42 P: Partial Shipment 43 P: Spedizioni parziali 43 P: Transhippment 43 T: Trasbordi 43 T: Loading on board/dispatch/ 44 A: Luogo di caricamento a bordo/ 44 A: taking in charge at/from spedizione/presa in carico For transportation to 44 B: Per trasporto a. 44 B: Last date of shipment 44 C: Ultima data di spedizione 44 C: Shipment period 44 D: Periodo di spedizione 44 D: Presentation period 48: Periodo di presentazione 48: of documents dei documenti Description of goods and/ 45 A: Descrizione della merce e/ 45 A: or services o servizi Details of charges 71 B: Dettaglio delle spese 71 B: Confirmation instructions 49: Istruzioni di conferma 49: Documents required 46 A: Documenti richiesti 46 A: Additional conditions 47 A: Condizioni aggiuntive 47 A: Advice through bank 57 D: Avviso tramite la banca 57 D: Credit subject to Ucp 500, rev Icc. Credito soggetto alle Nuu 500, rev Icc.

19 All.to Newsletter Estero - UniCredit Banca d'impresa - N.06_Dicembre 2004 Focus 10 Commercio internazionale n. 20/2004 alle Norme ed usi uniformi (Nuu) relativi ai crediti documentari, della Camera di commercio internazionale di Parigi, è sempre bene precisarlo con una frase del tipo: subject to the Ucp, 1993 revision Icc, pubblication n Conclusioni e suggerimenti Per concludere, si consiglia agli esportatori di adoperarsi nel fornire istruzioni precise al compratore circa l emissione della lettera di credito affinché sia aperta secondo termini e condizioni che consentano un utilizzo corretto evitando di compromettere l incasso dell importo a causa di irregolarità che danno vita alle riserve bancarie. Si suggerisce, pertanto, di: contattare la propria banca per conoscere in via preventiva se è possibile ottenere la conferma del credito e a quali condizioni, nel caso la stessa si rendesse necessaria; verificare con l operatore di trasporto la modalità di trasporto per conoscere, sempre in via preventiva, come verrà spedita la merce (mezzo, luogo, tragitto, eventuali trasbordi, ecc.) e, soprattutto, quale sarà il relativo documento di trasporto che gli verrà consegnato; adoperarsi nel fornire istruzioni precise al proprio cliente circa l emissione del credito documentario ed, in particolare, entro quale data il credito documentario dovrà essere emesso e notificato; essere certi di poter esibire tutti i documenti indicati, nel numero richiesto, nella forma richiesta e, soprattutto, che la loro presentazione non dipenda dal compratore/ordinante e/o da suoi rappresentanti; prevedere che il credito documentario sia sempre utilizzabile presso una banca (possibilmente quella del beneficiario e/o comunque una banca italiana od europea), a seconda dei casi, indicata al compratore e che la stessa sia stata designata, cioè delegata dalla banca emittente ad eseguire la prestazione promessa; predisporre il formulario standard da considerare parte integrante del contratto stesso (proforma invoice, order confirmation, altro) contenente tutte le istruzioni che il compratore/ordinante dovrà dare alla propria banca per l emissione del credito documentario; non dimenticare che il credito documentario non si sostituisce mai al rapporto fiduciario che si instaura tra venditore e compratore e che deve, comunque, essere sempre valutato e verificato nelle sue componenti essenziali (affidabilità, solvibilità, consistenza patrimoniale e serietà commerciale della controparte); essere consapevoli che il credito documentario rappresenta una condizione sospensiva contenuta nel contratto di compravendita il cui non adempimento da parte del compratore, non permette al venditore il rispetto degli obblighi assunti contrattualmente. Questo vuol dire che, fintanto che il compratore non istruirà la propria banca di emettere il credito documentario a favore del venditore, secondo gli accordi presi contrattualmente, contenuti nel formulario per l emissione del credito documentario e, successivamente, non gli sia notificata, da una banca, la relativa emissione, l obbligo di fornire la merce e/o i servizi contenuto nel contratto non potrà essere eseguito. Tavola 2 - Esempio di istruzioni al compratore che accompagnano il formulario per l emissione del credito documentario Inglese Please consider the irrevocable documentary credit application form as an including part of contract/proforma invoice/ order confirmation n dated and delivery to the issuing bank instructing them to open the documentary credit as presented (only bank to bank instructions are to be added). Please note that any amendement you need, is to be agreed between us before issuing of the Letter of credit, in order to avoid any charges and banking commissions, in case any terms and conditions should not be complied with by us. Italiano Vi preghiamo di considerare il «formulario d emissione del credito documentario» come parte integrante del contratto/fattura pro-forma/conferma d ordine n. del e di consegnarlo alla banca emittente istruendola di aprire il credito documentario in conformità al formulario (possono essere aggiunte solo le istruzioni tra le banche). Notate che qualsiasi modifica che fosse necessaria, deve essere concordata tra noi prima dell emissione della lettera di credito, al fine di evitare qualsiasi spesa e commissione bancaria, nel caso di termini e condizioni non in conformità.

20 Spett.le.., Credito irrevocabile/ Lettera di credito n.. disposto/emessa da. scad.. Con riferimento al credito/lettera di credito in oggetto, Vi conferiamo mandato irrevocabile di pagare per nostro ordine e conto a (terzo a cui effettuare il pagamento) presso. (banca domiciliataria) la somma di., non appena vi saranno stati presentati, entro il termine di scadenza sopraindicato: ( ) i documenti prescritti per l utilizzo del credito a margine riportato, previa verifica della loro regolarità essendo il credito domiciliato per il pagamento presso la Vostra banca; ( ) i documenti relativi al credito a margine riportato, previa Vostra accettazione dei medesimi per la negoziazione salvo buon fine dei medesimi essendo il credito domiciliato per il pagamento presso la Banca estera. Nel caso in cui il credito sia domiciliato per il pagamento presso una Banca estera e quindi utilizzabile mediante negoziazione, il suddetto pagamento sarà da effettuare sotto riserva del buon fine della negoziazione dei documenti. In caso di utilizzo del credito per un importo non corrispondente alla somma sopraindicata, vorrete trasferire la somma così riveniente dall utilizzo o, a seconda dei casi, dalla negoziazione (al caso, aggiungere: nella percentuale del ). Vi preghiamo di dare comunicazione della presente a, senza alcun impegno né responsabilità da parte Vostra, restando intesi che nessuna revoca o modifica del presente mandato ai sensi dell art ^ comma C.C. potrà per qualsiasi causa essere da noi disposta senza il consenso di. (beneficiario del credito) credoc-export mandato.doc

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