Le Transazioni nel rapporto di lavoro

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1 Le Transazioni nel rapporto di lavoro I riferimenti di legge: D.P.R. 917/1986 (TUIR): Art 6: Classificazione dei redditi; Art. 17: Tassazione separata; Art. 49: Redditi di lavoro dipendente; Art. 19: Indennità di fine rapporto; Art. 21: Determinazione dell imposta per gli altri redditi tassati separatamente Il principio generale è che le somme a titolo transattivo possono essere considerate come reddito di lavoro dipendente Ai fini dell assoggettamento a tassazione delle somme a titolo transattivo considerate come reddito di lavoro dipendente, non è necessario che interessi e rivalutazioni conseguano ad una sentenza di condanna del giudice; è sufficiente il fatto oggettivo della loro corresponsione e, quindi, anche se gli stessi derivano da un adempimento spontaneo del datore di lavoro o da una transazione (CM 326/97) Art 49: sono redditi di lavoro dipendenti quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro. Costituiscono reddito di lavoro dipendente le somme di cui all art. 429, ultimo comma, del cpc (rivalutazioni ed interessi) Art 6, comma 2 TUIR: i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti 1

2 Transazioni alla cessazione del rapporto Art. 17 comma 1 TUIR: sono soggette a tassazione separata le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell autorità giuziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto Non rilevano le modalità di stipula dell accordo (che può essere in sede giudiziale, con scrittura privata o in ambito sindacale) Al comma 2 dell art. 19: le altre indennità e le somme indicate (nella lettera a) nel comma 1 dell art. 17, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l aliquota determinata come per il TFR. Tali indennità e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il TFR, sono imponibili per il loro ammontare netto con l aliquota determinata come per il TFR Sempre l art. 17 comma 1, lett. b dispone che sono assoggettati a tassazione separata gli emolumenti arretrati corrisposti per effetto di legge, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti o altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti CM 326/1997: le somme e i valori percepiti a seguito di transazioni, diverse da quelle relative alla cessazione del rapporto di lavoro, quando non è rinvenibile alcuna delle condizioni richieste dall art. 17, comma 1, lett. b (ossia gli arretrati) sono soggetti a tassazione ordinaria 2

3 In primo luogo, per individuare la disciplina fiscale relativo a somme dell accordo transattivo, occorre capire quale sia l oggetto dell accordo transattivo Può trattarsi di della rinuncia ad un azione giudiziaria, un risarcimento del danno, differenze retributive, TFR.. Somme aventi natura risarcitoria: Esenti da imposizione: risarcimenti generati da morte o invalidità permanente. Incluse nella base imponibile: somme percepite in relazione ad un mancato guadagno (lucro cessante). Escluse dalla base imponibile: somme percepite a titolo di reintegrazione di spese sostenute (danno emergente) Incentivo all esodo: trattasi di un erogazione al dipendente e concordata col datore di lavoro, al fine di cessare anticipatamente il rapporto di lavoro. La tassazione segue le regole dell art. 17 TUIR (tassazione separata) Patto di non concorrenza: Somme concesse in costanza di rapporto di lavoro: tassazione ordinaria. Somme concesse alla cessazione del rapporto di lavoro: tassazione separata 3

4 Obblighi di fare, non fare, permettere: l art. 67 TUIR dispone che costituiscono redditi diversi le somme percepite a seguito dell assunzione di obblighi: Di fare (ossia l impegno a compiere una prestazione); Di non fare (ossia l impegno a non compiere un atto la cui effettuazione rientra nella potestà del soggetto); Di permettere (impegno a consentire che un terzo compia un determinato atto) Questi redditi sono tassati in maniera ordinaria con ritenuta d acconto del datore di lavoro pari al 20% Ad esempio le somme a fronte di un accordo transattivo a fronte di una promessa di assunzione poi non rispettata, nel momento in cui il lavoratore si impegna a non agire in giudizio, rientrano nell art. 67 Le somme erogate, in un accordo di transazione tra datore di lavoro ed ex lavoratore, per la rinuncia a future pretese legate al rapporto di lavoro, proprio perché hanno una relazione con il rapporto di lavoro precedente, sono soggette a tassazione separata art. 17 TUIR In caso di transazioni sottoscritte durante il rapporto di lavoro, il sostituto opera le normali ritenute alla fonte. Per la tassazione separata, le imposte sono in acconto tramite ritenuta da parte del sostituto; in seguito l operazione di saldo è compiuta dall Amministrazione Finanziaria 4

5 Offerta di Conciliazione Jobs Act D.lgs n. 23/2015 Trattasi di una nuova procedura per favorire gli accordi di conciliazione nei casi di licenziamento di un lavoratore, con le tutele crescenti. Il fine è quello di ridurre il ricorso all autorità giudiziaria L offerta di conciliazione stabilisce che il datore di lavoro potrà offrire al lavoratore, tramite assegno circolare, un importo esente da tasse e contributi, di ammontare pari ad una mensilità per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità L accettazione dell assegno comporta l estinzione del rapporto di lavoro alla data di cessazione e la rinuncia all impugnazione del licenziamento, anche se l impugnazione è già stata proposta dal lavoratore Il termine per effettuare l offerta di conciliazione deve essere di 60 giorni dal licenziamento; trascorsi i 60 giorni sarà comunque possibile conciliare ma non vi sarà più l esenzione previdenziale e fiscale Questa conciliazione riguarda solamente l impugnazione del licenziamento; non riguarda ogni altra pretesa del lavoratore che deriva dal rapporto di lavoro, che il lavoratore può var sempre valere in giudizio 5

6 La Transazione: l art del Codice Civile la definisce come un contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione tra le parti (art. 1965, comma 2 c.c.) La transazione novativa si ha quando essa sia fonte delle estinzione e della costituzione di una nuova situazione giuridica Caratteristiche della novazione: Rinuncia reciproca delle parti (la situazione iniziale e quella finale sono diverse); La volontà delle parti; La nuova obbligazione che nasce è oggettivamente diversa dalla precedente; La pretesa viene abbandonata dietro un corrispettivo Contribuzione: sono soggetti a contribuzione i titoli individuati nell accordo che coprono fattispecie o periodi di rilevanza contributiva. Ciò che è esente o non imponibile a livello fiscale non è detto che lo sia anche a livello previdenziale L art. 12, L. n. 153/1969 considera computabili ai fini contributivi le somme corrisposte in relazione al rapporto di lavoro (e non solamente in dipendenza). Le somme che vengono percepite dal lavoratore in seguito a transazione di lavoro, vista anche la Circ. INPS n. 263/1997, rientrano nell imponibile contributivo; sono escluse solamente fattispecie tassative determinate dall art. 6, D.Lgs. n. 314/1997 6

7 Armonizzazione fiscale e previdenziale: con l unificazoine della base imponibile fiscale e previdenziale (art. 6, D.Lgs. n. 314/1997), ai sensi dell art 12, L. n. 153/1969, costituiscono redditi ai fini contributivi quelli stabiliti dall art. 49 dei TUIR; tale reddito è costituito da tutte le somme e i valori in genere, che il lavoratore percepisce in relazione al rapporto di lavoro Vengono escluse dall imponibile contributivo le somme a titolo di incentivazione all esodo e quelle la cui erogazoine trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l imponibilità dell indennità sostitutiva del preavviso. Vengono escluse le somme non soggette ad INPS come le somme erogate in occasione della cessazione del rapporto, aventi lo scopo di indurre il lavoratore ad anticipare la risoluzione del rapporto di lavoro, rispeto alla sua naturale scadenza 7

8 Riepiloghi Schemi riepilogativi: Sentenze: In caso di risoluzione, le somme riconosciute a titolo retributivo (per anni precedenti) o a titolo risarcitorio (per lucro cessante), sono soggette a tassazione separata. Le somme riconosciute sono soggette a contribuzione (a meno che non siano cadute in prescrizione) Schemi riepilogativi: Sentenze: In costanza di rapporto, per le somme riconosciute a titolo retributivo (per anni precedenti) o a titolo risarcitorio (lucro cessante) la tassazione è separata; le somme riconosciute sono soggette a contribuzione (a meno che non siano cadute in prescrizione) Se le somme a titolo risarcitorio sono per danno emergente, i relativi importi non sono soggetti né a tassazione né a contribuzione Schemi riepilogativi: Transazioni: In caso di risoluzione, le somme a titolo retributivo (per anni precedenti), a titolo di incentivo all esodo, e a titolo di transazione semplice (lucro cessante), sono soggette a tassazione separata (art. 17, lett. a TUIR); se le somme sono per incentivo all esodo la tassazione è quella del TFR Nel caso di somme a titolo retributivo, è dovuta la contribuzione. Nel caso di somme a titolo di incentivo all esodo, non è dovuta la contribuzione (solamente se l esodo fa parte di una decisione aziendale rivolta a più lavoratori, le somme non sono soggette a contribuzione; se l esodo è frutto di un accordo con un unico lavoatore, il relativo importo è soggetto a contribuzione (SentCass. N. 6663/2002)) 8

9 Schemi riepilogativi: Transazioni: In caso di risoluzione, le somme a titolo di transazione generale o novativa (anche per lucro cessante), da un punto di vista fiscale sono: - Se la transazione ha il solo scopo di prevenire una lite, senza legami col precedente rapporto di lavoro: ritenuta d acconto 20%, non è prevista contribuzione; - Se la transazione è per rinuncia a diritti connessi al rapporto di lavoro: tasszione ordinaria (il Ministero delle finanze, nella Circ. n. 326/1997 stabilisce che le somme erogate a seguito di transazioni, anche se novative, sono comunque riconducibili al rapporto di lavoro e tassabili come lo stesso); è dovuta contribuzione; - Se le somme rientrano nelle somme erogate alla cessazione del rapporto di lavoro si applica tassazione di questo e cioè la tassazione separata; non è dovuta la contribuzione (secondo l art. 17, comma 1, lett. a TUIR) Schemi riepilogativi: Transazioni: In costanza di rapporto, le somme riconosciute a titolo retributivo (per anni precedenti) o a titolo transattivo semplice (lucro cessante) o a titolo transattivo generale novativo (lucro cessante) sono soggette a tassazione ordinaria (in questo caso le somme riconosciute sono sempre legate al rapporto di lavoro e non si applica la ritenuta d acconto); le somme riconosciute sono soggette a contribuzione (a meno che non siano cadute in prescrizione) 9

10 Verbale di Transazione e di conciliazione in sede sindacale (ai sensi dell articolo 2113 c.c. * art. 411 comma 3 c.p.c.) L anno, il giorno.. del mese di, presso la sede del sindacato., sita in.., via, n..sono presenti il Sig.. (di seguito, anche, Lavoratore ), nato a il.., C.F.:.., residente in. ( ), alla via., n. riconosciuto a mezzo C.I. n. rilasciata dal Comune di.. ( ) il, rappresentato dalla O.S..., nella persona del Sig.. (come da delega allegata) e la società. (di seguito, anche, Datore ), con sede legale i ( ), via. n., in persona del suo legale rappresentante (e come tale delegato a transigere la presente lite) Sig.., C.F.:.., nato a il, C.F.:, residente in. ( ), alla via, n. riconosciuto a mezzo C.I. n. rilasciata dal Comune di ( ) il, (e come tale delegato a transigere la presente lite) PREMESSO CHE (indicare la questione) Tanto premesso, le parti, al fine di comporre la insorgenda lite di cui sopra e di prevenire ogni e qualsiasi contenzioso che possa trovare origine dalla predetta attività di lavoro dopo ampio contraddittorio dichiarano, fissano e concordano quanto segue: A. Le premesse formano parte integrante del presente accordo; B. Il Datore nel prendere atto ed in considerazione delle dichiarazioni tutte rese dal Lavoratore, offre la complessiva somma di a saldo e stralcio ed transazione di ogni e qualsiasi eventuale pretesa che possa trovare origine, ragione o causa in relazione al preteso rapporto di lavoro de quo per tutto il periodo in questione così come sopra indicato ed alla attività durante lo stesso espletata, nella sua qualificazione e/o esecuzione. C. Il rappresentante sindacale richiede il pagamento di un ulteriore somma di, a titolo di mera liberalità; D. Il Datore concede la detta maggior somma a titolo di mera liberalità e, definitivamente, offre ai fini di cui sub B, la complessiva somma di Euro ( /00); E. Il Lavoratore, accetta a titolo transattivo la complessiva somma di accetta la complessiva somma di ( /00) e di conseguenza dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, a qualsiasi ulteriore azione sia in sede sindacale che in sede giudiziaria, ricollegabile, per qualsivoglia pretesa, titolo e/o causa, alla pretesa attività di lavoro nel periodo come sopra indicato ed in relazione alla messa in mora allegata; F. Il Datore dichiara che effettuerà il pagamento di quanto dovuto ricevere in virtù del presente accordo entro e non oltre il a mezzo assegno bancario circolare; 10

11 G. Inoltre, Lavoratore, con l accettazione dell importo così come sopra offerto e corrisposto, dichiara di essere pienamente soddisfatto e di non avere nulla più a pretendere del Datore, per qualsiasi ragione e/o titolo e/o causa e/o che possa trovare origine dall intercorsa attività di lavoro in tutto il periodo come sopra indicato, e si impegna a rilasciare quietanza all atto del pagamento a saldo e stralcio di tutto quanto dovuto; H. Le parti si danno reciprocamente atto di avere sottoscritto il presente verbale di conciliazione anche a norma e per gli effetti di cui all articolo 411 c.p.c. consapevoli dell inoppugnabilità del presente verbale e ciò a norma dell art c.c., ultimo comma. Il presente verbale è redatto in 4 copie di cui una è consegnata al Lavoratore, una al Datore, una sarà conservata presso la O.S. ed una depositata presso la D.P.L. competente a cura della O.S. Letto, confermato e sottoscritto. Il Lavoratore Il Datore Il Rappresentante della O.S. 11

12 Scrittura privata di transazione (novativa) da formalizzarsi poi in sede sindacale Premesso - che il signor è stato assunto dalla. a far tempo dal ; - che, da ultimo, il signor ha ricoperto la qualifica di., con mansioni di. presso il reparto; - che, a far data dal mese di, la Società. si è vista costretta a procedere ad una riorganizzazione che ha comportato la soppressione di alcune posizioni di lavoro, tra cui quella del signor ; - che, pertanto, la Società, in data.., ha comunicato al l intenzione di risolvere il rapporto di lavoro in essere con lui, per soppressione della sua posizione di lavoro di., in quanto non più rispondente alle mutate esigenze strategiche aziendali; - che non vi è la possibilità di ricollocare il signor.. in altre posizioni di lavoro all interno di.; - che le parti intendono definire ogni questione connessa con l'intercorso rapporto di lavoro. Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue: 1) La Società conferma il licenziamento intimato al signor.. il.; 2) il signor rinuncia ad impugnare il licenziamento; 3) le parti, pertanto, concordano che il rapporto di lavoro cesserà alla data del, con rinuncia reciproca al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva; 4) la.., al fine di incentivare l esodo del signor.., ai sensi ed agli effetti dell art. 12, 4 comma, lett. b), L. n. 153/1969, come novellato dall art. 6 D. Leg. n. 314/1997, si obbliga a corrispondere allo stesso, entro il, l importo lordo di (riportare la cifra anche in lettere), importo soggetto alle ritenute di legge ex artt. 16 e 17 del D.P.R. n. 917/1986 e successive modifiche ed integrazioni, di modo che lo stesso non abbia più nulla definitivamente a pretendere dalla Società; 5) la Società, a titolo di transazione generale novativa e solo al fine di evitare l'insorgere di una controversia, senza riconoscimento alcuno, a titolo di corrispettivo, si impegna a corrispondere,, al signor la somma lorda che, dedotte le eventuali ritenute previdenziali e fiscali di legge, comporta per il signor il percepimento dell importo netto di..; 6) le competenze maturate fino alla data di cessazione del rapporto, quali ferie maturate e non godute, premio di produttività, ratei mensilità aggiuntive, ecc. ed il trattamento di fine rapporto verranno corrisposti dalla Società al signor entro il ; 7) il signor.., sottoscrivendo la presente scrittura privata, nonché il successivo verbale che verrà formalizzato in sede sindacale, dichiara che non avrà ulteriori pretese nei confronti di.. e di alcuna altra Società del.., in Italia o in altri paesi, per qualsivoglia motivo, persino se non espressamente menzionato, che potrebbe sorgere dal suo rapporto di lavoro e con riferimento a tutto quanto previsto per legge, sulla base dei contratti collettivi di lavoro nazionali ed ogni pattuizione individuale tra la Società ed il signor.. ed inoltre rinuncia a qualsiasi domanda ai sensi degli articoli 2043, 2049, 2059, 2087, 2103 e 2116, secondo comma, del Codice Civile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il signor.., sottoscrivendo la presente scrittura privata ed il successivo verbale di conciliazione che verrà formalizzato in sede sindacale, rinuncia a qualsivoglia ulteriore domanda relativa a differenze retributive per diverso inquadramento contrattuale, a differenze negli oneri contributivi, T.F.R., tredicesima e quattordicesima o altra forma di bonus, provvigione e/o retribuzione variabile, all'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, compensi e risarcimenti, corrispettivo per lavoro straordinario, rimborsi spese o diarie, mensilità supplementari, mutamento di mansioni, 12

13 trasferimenti e trasferte, fatta salva unicamente la verifica contabile del T.F.R. una volta corrisposto. Ai fini della presente scrittura privata e del successivo verbale di conciliazione che verrà formalizzato in sede sindacale, le Parti concordano che per si intende qualsivoglia Società o soggetto il quale, direttamente o indirettamente, controlli la Società o sia soggetto al controllo della Società o sia sottoposto al comune controllo della Società, laddove per controllo ci si riferisce alle ipotesi previste dall'articolo 2359, comma I, Codice Civile. 8) Il signor. si obbliga a mantenere la massima riservatezza sulle clausole del presente accordo. 9) Le parti si impegnano a formalizzare la presente scrittura in sede sindacale alla convocazione già fissata davanti.. Milano,. Il lavoratore la Società 13

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