CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

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1 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 57 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Caner, Baggio, Bassi, Bozza, Cappon, Cenci, Ciambetti, Conte, Corazzari, Finco, Finozzi, Furlanetto, Lazzarini, Manzato, Possamai, Sandri, Stival, Tosato e Toscani NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE E PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI Presentato alla Presidenza del Consiglio l 8 luglio Trasmesso alle Commissioni consiliari PRIMA, Seconda, Quinta e Sesta e ai Consiglieri regionali il 14 luglio 2010.

2 NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE E PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI R e l a z i o n e: Ogni giorno in Italia si verificano in media 598 incidenti stradali, che causano la morte di 13 persone e il ferimento di altre 849 (fonte ISTAT e ACI Automobil Club Italia). Nel 2005, i dati indicano un lieve decremento del fenomeno, ma rimangano pur sempre a livelli non accettabili con ben incidenti stradali, che hanno causato il decesso di ben persone, mentre altre hanno subito lesioni di diversa gravità. Sono dati allarmanti e ben lontani dall obiettivo comune, che i paesi dell'unione europea, compresi quelli che sono recentemente entrati a farne parte, intendono raggiungere, fissato nel limite massimo complessivo di tutti i paesi appartenenti, di vittime all anno entro il A livello comunitario nel 2005 le vittime sono state ancora , pari a una riduzione del 17,5 per cento in 4 anni. Si tratta di un risultato ancora insufficiente; infatti, proseguendo al ritmo attuale, l Unione registrerebbe un numero di vittime nel 2010, ben oltre il massimo previsto di Tra il 2000 e il 2008 si è registrato un calo del 14,6 per cento per quanto riguarda il numero degli incidenti, del 13,7 per cento per i feriti e del 33 per cento per il numero di morti in incidente. Va sottolineato che, nello stesso arco di tempo, il parco veicolare è cresciuto del 17,7 per cento. Nello stesso periodo si è registrata una costante riduzione della gravità degli incidenti, evidenziata dall indice di mortalità (numero di morti ogni 100 incidenti), che si attesta al 2,2 per cento nel 2008 contro il 2,8 per cento del 2000, e dall indice di gravita, che passa da 1,9 a 1,5 decessi ogni 100 infortunati. Questa evoluzione corrisponde alle date di entrata in vigore di piani volontari a favore della sicurezza stradale nella maggior parte degli Stati membri. Il Libro bianco del 2001 e il programma di azione europeo del 2003 hanno spinto gli Stati membri che non si erano ancora dotati di piani nazionali per la sicurezza stradale a provvedere in merito, riprendendo spesso l obiettivo comune di dimezzare il numero di vittime della strada. L Unione europea ha così contribuito a trasformare la sicurezza stradale in uno degli obiettivi politici prioritari degli Stati membri. Oltre a potenziare i controlli e inasprire le sanzioni, i piani degli Stati membri comprendono generalmente azioni di formazione e informazione destinate a sviluppare una cultura della sicurezza stradale, a coinvolgere tutte le parti interessate e a garantire una migliore preparazione dei conducenti. Gli Stati membri hanno anche preso iniziative nella lotta contro l abuso di alcol, stupefacenti e medicinali: in alcuni paesi sono stati introdotti tassi di alcolemia più bassi (in generale 0,2 mg/ml) per i neopatentati o per i conducenti professionisti, le sanzioni in caso di guida con un tasso di alcolemia elevato sono state inasprite oppure sono state adottate iniziative legislative contro la guida sotto l influenza di stupefacenti. Ora i controlli sono più numerosi, mirati, efficaci, affidabili e rapidi, in particolare quando sono svolti lungo le strade. 1

3 Globalmente, la sicurezza stradale nell Unione europea sta migliorando anche più rapidamente che in passato, ma non in modo uniforme. Esistono numerosi progetti e nessun settore è trascurato: le infrastrutture, il comportamento dei conducenti, i veicoli. L Unione, gli Stati membri e le altre parti interessate, depositarie della responsabilità condivisa, devono fare di più e meglio per conseguire l obiettivo ambizioso approvato collettivamente. I drammi continuamente causati da incidenti stradali indicano, in modo inequivocabile, che l impegno in materia di sicurezza stradale non deve mai attenuarsi. Moltissimo è stato fatto, ma almeno altrettanto rimane da fare. Dunque tutte le Istituzioni devono mettere in campo le forze disponibili affinché possa essere svolta un adeguata ed efficace azione preventiva presso i cittadini ed in particolar modo presso i giovani. La Regione del Veneto ha, da tempo, assunto varie iniziative volte a favorire il raggiungimento di condizioni di maggior sicurezza per la circolazione stradale sia con numerosi interventi di natura infrastrutturale, sia con iniziative rivolte alla promozione di un corretto comportamento da parte delle varie componenti degli utenti della strada. Oltre alle iniziative direttamente o indirettamente promosse dalla Regione, anche gli enti locali, in particolare le province ed i comuni capoluogo, hanno avviato negli ultimi anni varie iniziative nel settore anche di tipo formativo/informativo per l utenza, ovvero con finalità educative; parimenti, anche l ANAS e le Società concessionarie autostradali (oltre che, ovviamente, gli uffici periferici del Ministero infrastrutture e trasporti), hanno avviato varie iniziative e campagne di informazione. In questo complesso quadro di iniziative e competenze cui la Regione è direttamente interessata, quale ente territoriale con compiti primari di programmazione e coordinamento, è utile la collaborazione con enti che si occupano di promozione e diffusione di iniziative aventi come finalità il raggiungimento di più elevati livelli di sicurezza stradale. Rientrano in tale contesto iniziative, manifestazioni e progetti sulla sicurezza stradale, in conformità a quanto previsto dal piano nazionale della sicurezza stradale, e la creazione di centri di guida sicura specializzati nella formazione di giovani neopatentati e non, per un più sicuro e sereno approccio alla strada. Con specifico riferimento ai giovani, individuare nella velocità la prima causa di incidente potrebbe essere forse semplicistico. Si pensi che contrariamente a quanto si possa pensare, la maggior parte dei decessi a causa di incidente stradale si hanno con condizioni meteo buone, in rettilineo, con veicoli isolati e su strade provinciali e comunali. Ciò significa che la colpa non è solo delle strade o delle auto. Pensando poi che quasi la metà dei morti per incidente stradale in Veneto ha meno di 30 anni, si comprende come sia improcrastinabile l esigenza di intervenire con campagne di sensibilizzazione mirate ai giovani. Quel che è certo, è che bisogna intervenire sui fattori di fondo che causano gli incidenti: l imperizia di guida, l atteggiamento psicologico di eccessiva sicurezza, il calo di attenzione per l uso di sostanze alcoliche o stupefacenti e così via. In una parola, bisogna educare a comportamenti sicuri e rispettosi di sé e degli altri. Diventa quindi sempre più pressante l esigenza di creare nei giovani, fin dalla giovane età, una forte coscienza della sicurezza stradale. E se la teoria può essere d aiuto nel comprendere alcune cose, è solo 2

4 provando direttamente sul campo che le persone possono rendersi conto di come il mezzo di trasporto che guidano, in determinate condizioni, può tramutarsi in un arma mortale. Ecco quindi che diventa sempre più pressante l esigenza di creare dei centri di guida sicura in cui i patentati possano testare ed imparare ad affrontare in tutta sicurezza le situazioni di emergenza che spesso si presentano nella guida quotidiana. Sempre più frequentemente, anche conformemente a quanto accade ormai da anni in Europa, anche in Italia si stanno sviluppando centri in cui viene insegnata la guida sicura e sportiva in modo da garantire una buona padronanza del veicolo in qualsiasi condizione. I corsi di guida sicura sono parte di una rosa di iniziative indirizzate alla "componente uomo", che vogliono fornire ai guidatori gli strumenti per un efficace controllo del mezzo e della strada, soprattutto in situazioni di pericolo. A questo scopo non è certamente sufficiente la preparazione fornita dalle autoscuole, così come previste e concepite dal codice della strada; ecco quindi che diventa fondamentale per la Regione Veneto, sostenere oltre che regolamentare la nascita e lo sviluppo di questi centri di eccellenza affinché possano dare valide risposte all utenza. I risultati raggiunti dalle realtà che hanno già attivato corsi di guida sicura sono assolutamente incoraggianti. Dalle prime stime, tra i soggetti che hanno seguito i corsi, si è registrata una diminuzione del 30 per cento del numero di incidenti. In tale ambito lo Stato è purtroppo assente ingiustificato nei confronti di questo grave problema. Assistendo a dibattiti ci si rende conto di quanto spesso si parli a sproposito di questa piaga che provoca, dato ufficiale del 1998, 5857 morti, feriti in incidenti. A parte la tragedia della perdita di moltissime vite, occorre ricordare i costi che incidono pesantemente sul bilancio delle assicurazioni, dello Stato stesso e dei cittadini. Il traffico è aumentato e, con un maggior numero di veicoli in circolazione, la rete stradale ed autostradale non sono più all'altezza della situazione; ma è soprattutto il fattore umano l anello debole della catena. Le auto, infatti, sono sempre più sicure, più performanti, più parche nei consumi con contenuti tecnologici incredibili; basti pensare all'abs, sistema di antibloccaggio in caso di frenata eccessiva, gli anti-imbardamento, antislittamento e così via per arrivare agli air bag. Tutto questo e molto di più viene fatto dalle case automobilistiche e, loro collegate, aziende che producono pneumatici, ammortizzatori, fari, ecc. In Italia chi vuole mettersi in tasca un documento che si chiama patente di guida, è costretto a spendere centinaia di euro: impara a riconoscere i segnali stradali, a regolare gli specchietti retrovisori, a parcheggiare, ad usare i lampeggianti direzionali. E a guidare correttamente? Ad avere un comportamento rispettoso nei confronti degli altri automobilisti in modo da non vivere l'auto con prepotenza? A gestire situazioni di emergenza? Come potrà mai un neopatentato reagire ad una sbandata se nessuno lo ha mai fatto sbandare mostrandogli e facendogli capire le reazioni dell'auto in particolari situazioni? Mettiamolo in condizioni di provare delle frenate di emergenza, di evitare ostacoli improvvisi, facciamo in modo che impari a riconoscere i suoi limiti personali e a valutare le situazioni esterne. Ecco che forse se si spendesse qualche soldo in più per la preparazione degli automobilisti, avremmo strade non solo più sicure, ma anche più educate. 3

5 Ormai è riconosciuto da tutti che la velocità non è mai una causa in un incidente, semmai una componente. La qualità dei corsi di perfezionamento dipende dagli istruttori. Essi devono essere esemplari sotto tutti i punti di vista. In altri paesi europei il loro ruolo e i requisiti che devono avere sono descritti dettagliatamente. Il comitato direttivo del consiglio svizzero della sicurezza stradale ha messo in vigore il nuovo manuale per gli organizzatori dei corsi di perfezionamento e alcune disposizioni transitorie per questo settore. Considerato che, a prescindere da alcune rare eccezioni, gli istruttori non esercitano la loro funzione a tempo pieno, ancor più deve essere dimostrata la capacità di fornire un servizio di eccellenza. Gli istruttori dei corsi di perfezionamento per conducenti di veicoli a motore devono evidentemente padroneggiare le materie che insegnano in misura nettamente superiore a quella richiesta ai partecipanti ai corsi. Nel manuale svizzero si può leggere a tale proposito che l'istruttore è una personalità nella quale il partecipante al corso deve potersi identificare per quanto riguarda il comportamento di guida. Pertanto, deve essere credibile sotto tutti gli aspetti, ossia padroneggiare perfettamente il veicolo che guida ed essere all'altezza anche per quanto riguarda l insegnamento teorico. Ogni partecipante ai corsi che desidera aumentare la sicurezza e migliorare il clima sulle strade deve poter vedere l'istruttore come esempio e modello. Sulla sicurezza stradale è necessario investire, oltre che sul fronte delle infrastrutture e dei veicoli, anche sul fronte umano. Con le misure riguardanti l uomo è necessario operare nell ambito della formazione, sviluppando le esperienze maturate e consolidando le principali azioni gia intraprese per addivenire ad una valutazione di impatto sulla salute anche mediante un attento monitoraggio delle diverse iniziative intraprese. Molti sono i campi di possibile intervento che vanno dai giovani, alle scuole, alle categorie professionali, agli operatori della mobilità delle persone, delle merci, delle merci pericolose ecc.. Si tratta di sviluppare una cultura della sicurezza stradale. L obiettivo è quello di informare e sensibilizzare l opinione pubblica e di educare i giovani alla sicurezza, attraverso la creazione di una rete di soggetti (province, comuni capoluogo, prefetture, scuole, ASL, centri di ricerca, associazioni di genitori ed associazioni varie ed imprese ecc.). In Veneto, si riscontra una realtà molto variegata in questo ambito, con la Provincia di Treviso fiore all occhiello per le iniziative messe in campo. Fra esse si ricordano corsi di formazione per gli insegnanti, prove pratiche per gli studenti, unità didattiche strategiche, campagne pubblicitarie, campi scuola permanenti, un centro di guida sicuro, materiale didattico, iniziative di sensibilizzazione. Considerata l'ampiezza e la gravità del fenomeno è necessario agire attraverso una serie di progetti coordinati e non tramite azioni caratterizzate dalla sporadicità. In questa ottica, al fine di avviare concretamente il processo di istruzione e sensibilizzazione di tutte le fasce della popolazione sul tema della sicurezza stradale è necessario che la Regione assuma il ruolo di coordinatore. 4

6 In questo senso non è mai superfluo ribadire e ricordare che la formazione dell utente della strada deve partire fin dalla più tenera età, attraverso l elaborazione di progetti specifici calibrati su diverse categorie di utenti: pedoni, ciclisti, ciclomotoristi, automobilisti e su successive fasce d età dalla scuola dell infanzia alla scuola superiore. Infatti, solo una strategia educativa che accompagni il giovane durante tutto il suo cammino di formazione può aspirare ad ottenere risultati concreti e duraturi, intervenendo sui comportamenti prima che questi vengano consolidati in abitudini scorrette ed illegali. Si ritiene utile segnalare in questo contesto l interessante iniziativa nata dalla collaborazione tra il brand FIAT e politecnico di Torino denominata Road School, il laboratorio italiano di sicurezza stradale, un progetto unico in Italia che riconosce 3 crediti formativi agli studenti che prendano parte ad un corso di guida ad hoc. Il corso di guida rivolto agli universitari prevede 16 ore di teoria, 9 di pratica e 25 ore di studio. I corsi sono tenuti da piloti professionisti, ingegneri, docenti universitari e rappresentanti di pubblica sicurezza e permettono ai partecipanti di apprendere manovre in sicurezza: panic stop, skid, frenata differenziata. Le lezioni pratiche sono realizzate in autodromo. L auspicio del brand FIAT è che questo progetto si possa replicare su tutto il territorio italiano coinvolgendo diversi atenei in modo da considerare la sicurezza stradale una vera e propria materia universitaria. Il presente progetto di legge si prefigge di realizzare interventi per l informazione e l'educazione in materia di sicurezza stradale, sostenere iniziative idonee a sensibilizzare l'utenza su comportamenti a rischio, migliorare la rete stradale del Veneto. A tal fine la Regione sostiene, anche mediante l'erogazione di contributi, alcune iniziative tra cui, si evidenziano, per la loro importanza, la realizzazione di accordi di programma con le forze dell'ordine e le ULSS per un maggior controllo delle strade; la promozione di corsi di guida sicura presso centri riconosciuti, l attivazione di corsi di educazione. 5

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8 NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE E PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI Art. 1 - Finalità. 1. La Regione definisce fondamentale il ruolo dell educazione, dell informazione e della sensibilizzazione, nella prevenzione dei rischi connessi agli incidenti stradali. 2. La Regione persegue ogni obiettivo in grado di ridurre i rischi connessi alla circolazione sulle strade e di favorire una maggiore sicurezza stradale, tenuto conto delle indicazioni dell Unione europea nella medesima materia e in adesione alle direttive del Piano nazionale della sicurezza stradale. Art. 2 - Interventi. 1. La Regione, in conformità alle finalità di cui all articolo 1, sostiene iniziative idonee a sensibilizzare gli utenti della strada sui comportamenti a rischio e promuove e incentiva interventi per l informazione e l educazione in materia di sicurezza stradale. 2. La Regione, in particolare, sostiene e promuove, anche mediante l'erogazione di contributi, le seguenti iniziative: a) realizzazione di campagne per sensibilizzare gli utenti della strada sulla responsabilità sociale del conducente il veicolo e per informarli sui fattori di rischio e sulle cause connesse agli incidenti stradali; b) progetti e azioni finalizzati a prevenire e ridurre gli incidenti stradali legati alle serate di svago e divertimento ed in modo particolare le stragi del sabato sera; c) attività volte a diffondere la cultura e l educazione della sicurezza stradale, rivolte ai giovani delle scuole e delle università e a particolari categorie di utenti professionali della strada; d) realizzazione di progetti, anche in collaborazione con i gestori dei locali notturni, volti a contrastare l uso di droghe, alcool o di altre sostanze psicoattive; e) coordinamento sul territorio dei soggetti che a vario titolo operano nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, oltre alle associazioni sportive operanti nell ambito motoristico; f) realizzazione di accordi di programma con le forze dell'ordine e le ULSS per un maggior controllo delle strade; g) promozione dei corsi di guida sicura presso centri riconosciuti. Art. 3 - Strumenti di informazione ed educazione sulla sicurezza stradale. 1. Le attività di informazione ed educazione possono essere realizzate attraverso: a) pubblicità radiofonica e televisiva; b) inserzionistica; c) cartellonistica; d) attività editoriali; e) corsi e seminari; f) altre idonee modalità di intervento anche innovative. 2. Le aziende ULSS possono organizzare corsi di prima emergenza e sugli effetti delle sostanze psicoattive sulla guida, rivolti ai giovani. 7

9 Art. 4 - Sistemi per il miglioramento della sicurezza stradale. 1. La Regione, per la realizzazione di sistemi informativi integrati sulle condizioni di mobilità e sicurezza delle strade, promuove conferenze di servizi con enti pubblici e privati, enti gestori delle strade, associazioni sportive operanti nell'ambito degli sport motoristici. 2. La Regione sostiene, altresì, l installazione, da parte degli enti gestori, in prossimità di tratti di strada particolarmente pericolosi, di segnaletica idonea a sensibilizzare e prevenire comportamenti a rischio degli utenti della strada. 3. La segnaletica di cui al comma 2, conforme al regolamento definito dalla Giunta regionale, può essere costituita, a mero titolo esemplificativo, da: a) sagome umane, in numero pari al numero di persone decedute in quel tratto; b) cartellonistica, anche riportante immagini cruente; c) rottami di veicoli coinvolti in incidenti stradali; d) altre idonee modalità di intervento anche innovative. Art. 5 - Centri di guida sicura. 1. Per centri di guida sicura, ai fini della presente legge, si intendono le strutture in cui è possibile perfezionare la capacità di guida attraverso lezioni teoriche e pratiche simulando situazioni di emergenza. 2. I centri di guida sicura riconosciuti dalla Regione devono garantire elevati standard di sicurezza, in modo tale che gli allievi del corso possano testare manovre di emergenza senza rischi per sé e per gli altri. 3. I centri di guida sicura devono possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei secondo quanto previsto dal presente articolo. 4. I centri di guida sicura devono essere progettati e costruiti in modo da poter offrire la possibilità di effettuare manovre su vari tipi di fondo e con diverse condizioni meteo. I centri di guida sicura devono offrire aule in grado di ospitare i frequentanti le lezioni teoriche. 5. I centri di guida sicura sono soggetti alla vigilanza tecnica da parte delle province. 6. Sono abilitati a tenere lezioni teoriche presso i centri di guida sicura riconosciuti dalla Regione, istruttori in possesso di diploma di laurea in ingegneria o equipollente. Essi devono avere padronanza sulla tecnica e sulla fisica dei veicoli, come previsto dalla direttiva europea 2000/126/CE. 7. Sono abilitati a tenere lezioni pratiche presso i centri di guida sicura riconosciuti dalla Regione, istruttori in possesso come minimo da almeno 5 anni di licenza di conduttore rilasciata dalla commissione sportiva automobilistica italiana (CSAI), oppure di licenza sportiva di conduttore rilasciata dalla federazione motociclistica italiana (FMI). Essi devono essere in grado di guidare ad un livello appropriatamente elevato il veicolo a motore a cui si riferisce il corso, come previsto dalla direttiva europea 2000/126/CE. 8. Sono altresì abilitati a tenere lezioni pratiche anche piloti, che pur non essendo titolari di licenza da almeno 5 anni, abbiano ottenuto risultati sportivi in campionati di livello almeno nazionale. 9. I corsi di guida sicura possono svilupparsi su vari livelli, ma inderogabilmente dovranno avere durata minima di 8 ore, di cui 4 di teoria e 4 di pratica. 8

10 10. I centri di guida sicura riconosciuti dalla Regione rilasciano attestato di frequenza ai corsi. 11. I centri di guida sicura possono stipulare convenzioni con le istituzioni scolastiche per l accesso degli studenti agli stessi o per l utilizzo degli istruttori dei centri presso le istituzioni scolastiche per attività formative e o dimostrative. I centri di guida sicura, tramite i loro docenti, possono organizzare corsi di formazione per insegnanti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 12. Possono accedere a corsi di guida sicura anche minorenni purché autorizzati da almeno un genitore e purché abbiano compiuto almeno 14 anni di età. Art. 6 - Contributi ai centri di guida sicura e alle strutture motoristiche integrate. 1. La Regione promuove e sostiene la realizzazione, il completamento e l ammodernamento di centri di guida sicura, favorendone la realizzazione di almeno uno in ogni provincia. 2. Per la completa attuazione delle finalità della presente legge, la Regione promuove la realizzazione, in ambito regionale, di strutture integrate da utilizzarsi come centro di guida sicura e collaudi e come impianto per la pratica degli sport motoristici. Tali strutture dovranno avere uno sviluppo della pista non inferiore a ottocento metri, con tracciato in grado di consentire le attività di prova, collaudo e sport in condizioni di sicurezza. 3. I contributi regionali ai centri di guida sicura e alle strutture motoristiche integrate sono subordinati ad accordi di programma volti a garantire la fruibilità degli stessi a condizioni economicamente vantaggiose per i cittadini veneti e con priorità per i giovani. Art. 7 - Contributi alle istituzioni scolastiche. 1. La Regione promuove e sostiene gli atenei e gli istituti scolastici veneti che prevedono progetti di riconoscimento di crediti formativi agli studenti che prendono parte ad un corso di guida sicura. 2. La Regione concede contributi alle istituzioni scolastiche che stipulano convenzioni con i centri di guida sicura di cui all articolo 5 per l accesso degli studenti agli stessi o per l utilizzo degli istruttori dei centri medesimi presso le istituzioni scolastiche per attività formative e o dimostrative o per attività di formazione rivolte agli insegnanti. Art. 8 - Convenzioni con gli istituti assicurativi. 1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere convenzioni con le società di assicurazione al fine di ridurre il premio RC auto agli utenti che abbiano frequentato corsi di guida sicura. Art. 9 - Realizzazione di progetti in collaborazione con i gestori di locali pubblici e manifestazioni. 1. Per la prevenzione degli incidenti stradali all'uscita dei locali pubblici, delle manifestazioni di libera aggregazione o comunque nei luoghi di divertimento, svago e socializzazione, la Regione promuove e sostiene le iniziative realizzate dai gestori, volte: 9

11 a) a segnalare, alle forze dell ordine, le persone in procinto di mettersi alla guida in stato di non idoneità; b) a collaborare con il personale delle unità mobili di valutazione attitudinale alla guida; c) a prevenire la distribuzione di droghe o altre sostanze psicotrope; d) al controllo dei soggetti che ne facciano richiesta, mediante utilizzo di etilometri o altre attrezzature. Art Servizio di trasporto notturno. 1. La Regione promuove l attivazione di servizi pubblici di trasporto notturno che effettuano collegamenti fra le aree di insediamento di locali pubblici e di manifestazioni notturni e i centri abitati. Il servizio di trasporto notturno può essere svolto da soggetti pubblici o privati. 2. I gestori del servizio di trasporto notturno di cui al comma 1, devono: a) garantire una fascia oraria di circolazione dei mezzi tra le ore 2.00 e 5.00; b) individuare idonei percorsi; c) pubblicizzare l'iniziativa; d) segnalare al comitato tecnico regionale di monitoraggio di cui all articolo 13, ove istituito, o alla consulta regionale per la sicurezza stradale il numero e i tragitti dei trasporti, oltre al numero degli utenti che ne usufruiscono. 3. Per i primi sei mesi decorrenti dall istituzione del servizio di trasporto la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere ai gestori del servizio stesso, una indennità per chilometro percorso secondo i parametri stabiliti da apposita convenzione. Art Servizio itinerante di valutazione attitudinale alla guida. 1. La Regione in collaborazione con le aziende ULSS, gli enti pubblici o privati, promuove iniziative volte a monitorare lo stato di integrità psicofisica di coloro che si mettono alla giuda di un veicolo, specialmente nelle ore notturne, attraverso accertamenti medici e verifiche della capacità di reazione, utilizzando unità mobili. 2. La valutazione medica e psichica deve essere eseguita da medici e psicologi, eventualmente coadiuvati da personale di supporto. 3. Le unità mobili, in caso di accertamento di non idoneità alla guida, lo comunicano all interessato e lo invitano a non mettersi alla guida di alcun veicolo informandolo dei rischi connessi e di eventuali servizi alternativi di trasporto attivati. Art Modalità di erogazione dei contributi. 1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina i criteri e le modalità per l assegnazione e l erogazione dei contributi per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge. Art Consulta regionale per la sicurezza stradale e comitato tecnico regionale di monitoraggio. 1. La Regione, al fine di favorire la conoscenza dello stato della sicurezza stradale e promuovere la partecipazione delle istituzioni e delle parti sociali interessate alle problematiche della sicurezza stradale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce la consulta regionale della 10

12 sicurezza stradale, quale organo tecnico consultivo dell'amministrazione regionale. 2. La consulta elabora gli elementi conoscitivi e interpretativi disponibili a supporto del confronto e della concertazione tra le istituzioni e le rappresentanze interessate alla sicurezza stradale. La consulta regionale ha compiti di proposta, d'informazione e di consulenza in materia di sicurezza stradale e relaziona annualmente alla Giunta regionale, evidenziando i processi evolutivi del settore e formulando proposte migliorative della sicurezza stradale. 3. La consulta si compone dei seguenti membri: a) l assessore regionale alla mobilità o suo delegato, con funzioni di presidente; b) l assessore regionale alle politiche sanitarie o suo delegato; c) un rappresentante dell URPV; d) un rappresentante dell'anci; e) il comandante del comando regione carabinieri o suo delegato; f) il dirigente del compartimento polizia stradale del Veneto o suo delegato; g) un rappresentante dei comandi provinciali vigili del fuoco, designato d'intesa fra gli stessi; h) il delegato regionale della commissione sportiva automobilistica italiana (CSAI) in rappresentanza dell'automobil Club Italia (ACI); i) un rappresentante della federazione motociclistica italiana (FMI), comitato regionale del Veneto. La consulta elegge il proprio presidente tra i suoi membri. 4. Il funzionamento della consulta è disciplinato da apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale. 5. Alle sedute della consulta possono essere chiamati a partecipare di volta in volta, senza diritto di voto, funzionari dell'amministrazione regionale, nonché, per la trattazione di particolari problemi, docenti universitari, tecnici, esperti del settore e rappresentanze interessate alle problematiche della sicurezza stradale. 6. La consulta può avvalersi di un apposito comitato, denominato comitato tecnico regionale per il monitoraggio, per lo svolgimento delle seguenti funzioni: a) verificare e proporre un ordine di priorità in relazione agli ambiti di intervento e alle strategie di contrasto dei fattori di rischio per ciascuna area problematica; b) proporre una strategia multisettoriale che conduca all'integrazione e al coordinamento tra i diversi livelli di governo e di gestione amministrativa dei problemi connessi alla sicurezza stradale e dei trasporti; c) proporre le strategie di contrasto dei fattori di rischio ritenute prioritarie, con indicazione di tempi e costi richiesti; d) migliorare le conoscenze sullo stato dell'incidentalità; e) proporre azioni di miglioramento dei comportamenti degli utenti delle strade; f) verificare l'efficacia degli interventi effettuati nel settore; g) monitorare i dati forniti dai gestori del servizio di trasporto notturno; h) monitorare i suggerimenti dell opinione pubblica; i) censire e monitorare le iniziative di formazione-informazione per la sicurezza stradale in accordo con i comuni, le province, le aziende ULSS ed ospedaliere le istituzioni scolastiche e l associazionismo privato riconosciuto. 11

13 Art Abrogazioni. 1. È abrogata la legge regionale 31 dicembre 1987, n. 66 Interventi per l informazione ed educazione in materia di sicurezza stradale. Art Norma finanziaria. 1. Gli oneri derivanti dall applicazione della presente legge, sono quantificati in complessivi euro ,00 per l esercizio finanziario 2011 e per i successivi esercizi finanziari così ripartiti: a) euro ,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013, relativi agli interventi di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 13 riconducibili a spese di natura corrente che vengono incrementate mediante prelevamento di pari importo dall upb U0125 Studi, progettazioni ed informazioni per i trasporti del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2011; b) euro ,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2012 relativi ai servizi di cui agli articoli 4, 5 e 6 riconducibili a spese di investimento che vengono incrementate mediante prelevamento di pari importo dall upb U0136 Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale del bilancio di previsione per l esercizio finanziario

14 INDICE Art. 1 - Finalità...7 Art. 2 - Interventi....7 Art. 3 - Strumenti di informazione ed educazione sulla sicurezza stradale...7 Art. 4 - Sistemi per il miglioramento della sicurezza stradale...8 Art. 5 - Centri di guida sicura....8 Art. 6 - Contributi ai centri di guida sicura e alle strutture motoristiche integrate....9 Art. 7 - Contributi alle istituzioni scolastiche...9 Art. 8 - Convenzioni con gli istituti assicurativi...9 Art. 9 - Realizzazione di progetti in collaborazione con i gestori di locali pubblici e manifestazioni....9 Art Servizio di trasporto notturno...10 Art Servizio itinerante di valutazione attitudinale alla guida Art Modalità di erogazione dei contributi Art Consulta regionale per la sicurezza stradale e comitato tecnico regionale di monitoraggio Art Abrogazioni...12 Art Norma finanziaria

15 PARTE NOTIZIALE (aggiornata alla data di presentazione del progetto) Nota all articolo 14 Legge regionale 31 dicembre 1987, n. 66 (BUR n. 76/1987) INTERVENTI PER L'INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE. 1

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