Sostituita. basate sul web

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Sostituita. basate sul web"

Transcript

1 Gennaio Info IVA 01 concernente il settore Produzione naturale e attività affini Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

2 Osservazioni preliminari Espressioni che possono indicare una forma femminile o maschile non verranno in seguito distinte nella presente pubblicazione ma saranno utilizzate nell una o nell altra forma e sono considerate equivalenti. Abbreviazioni AFC Amministrazione federale delle contribuzioni art. articolo CHF Franchi svizzeri cpv. capoverso CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220) IVA Imposta sul valore aggiunto LC Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (RS ) lett. lettera LIVA Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l imposta sul valore aggiunto (RS ) n. numero.iva umero di registro dei contribuenti IVA OCEst Ordinanza del 14 novembre 2007 concernente i contributi d estivazione (RS ) OImT Ordinanza del 14 ottobre 2009 sull imposizione del tabacco (RS ) OIOm Ordinanza del 20 novembre 1996 sull imposizione degli oli minerali (RS ) OIVA Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l imposta sul valore aggiunto (RS ) OMCC Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni (RS ) OSL Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (RS ) OTerm Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (RS ) PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS ) RS Raccolta sistematica del diritto federale UFAG Ufficio federale dell agricoltura Edito dall Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna ovembre 2010

3 Produzione naturale e attività affini Spiegazioni introduttive riguardanti la presente info IVA La presente info IVA si fonda sulla LIVA e sull OIVA, entrambe entrate in vigore il 1 gennaio 2010, ed è valevole da tale data. Le informazioni orali e scritte rilasciate sotto il regime della vecchia legge sull IVA del 2 settembre 1999, che non corrispondono al contenuto della presente pubblicazione, non sono applicabili alle fattispecie verificatesi a partire dall entrata in vigore della nuova LIVA del 12 giugno Mantengono invece la loro validità le informazioni rilasciate, nonché le pubblicazioni edite a suo tempo, in virtù della vecchia legge sull IVA e riferite a fattispecie verificatesi tra il 1 gennaio 2001 e il 31 dicembre La presente info IVA dà informazioni rilevanti concernenti la prassi per l agricoltura così come per i settori affini. Trovate ulteriori informazioni su determinati temi (p. es. assoggettamento, controprestazione, deduzione dell imposta precedente) nelle corrispondenti info IVA. Le informazioni contenute nella presente info IVA devono essere considerate come spiegazioni dell AFC riguardanti la LIVA e l OIVA. La pubblicazione dovrebbe permettere ai contribuenti e ai loro rappresentanti di salvaguardare i propri diritti e adempiere i propri obblighi in materia di IVA. Aliquote d imposta valevoli fino al 31 dicembre 2010: Aliquota normale 7,6 %; aliquota ridotta 2,4 %; aliquota speciale 3,6 %. Aliquote d imposta valevoli dal 1 gennaio 2011: Aliquota normale 8,0 %; aliquota ridotta 2,5 %; aliquota speciale 3,8 %. 3

4 Info IVA 01 concernente il settore 4

5 Produzione naturale e attività affini Indice delle materie 1 Basi giuridiche Attività escluse dall imposta Produttori naturali (agricoltori, selvicoltori e orticoltori) Prodotti naturali Prestazioni imponibili nell ambito della produzione naturale Commercianti di bestiame Centri di raccolta del latte Aziende d estivazione, aziende pastorizie e aziende con pascoli comunitari (art. 7 9 OTerm) Accertamento dell assoggettamento Assoggettamento in caso di forme di azienda particolari Calcolo della cifra d affari determinante per l assoggettamento Trattamento fiscale delle cifre d affari conseguite con la produzione propria se l assoggettamento è dato Impossibilità di separare i prodotti propri da quelli acquistati Possibilità di separare i prodotti propri da quelli acquistati Rinuncia all esenzione dall assoggettamento, opzione per l imposizione di prestazioni escluse dall imposta Rendiconto semplificato con il metodo delle aliquote saldo (art. 37 LIVA) Base di calcolo Controprestazione Diminuzione della controprestazione e compensazioni on controprestazioni (art. 18 cpv. 2 LIVA) Sussidi e altri contributi di diritto pubblico Pagamenti compensativi dei costi Importi versati per il deposito di imballaggi Deduzione dell imposta precedente e correzioni della deduzione dell imposta precedente Deduzione dell imposta precedente per l acquisto di prodotti naturali presso produttori naturali non contribuenti, di bestiame presso commercianti di bestiame non contribuenti e di latte presso centri di raccolta del latte non contribuenti

6 Info IVA 01 concernente il settore 9.2 Passaggio di prodotti da un settore aziendale non contribuente a un settore aziendale contribuente e viceversa Correzione della deduzione dell imposta precedente Fatturazione Emissione di una nota di credito da parte dell acquirente dei prodotti naturali: dichiarazione fiscale inesatta o ingiustificata Esempio di una nota di credito Vitto e alloggio del personale Vitto del personale Alloggio del personale Pensione per animali Locazione di impianti sportivi Agriturismo, prestazioni della ristorazione Veterinari, cliniche veterinarie Veterinario cantonale o ufficiale Attività sovrane Cura degli animali Medicinali Alloggio di animali Studi associati Allegati 16 Aliquote d imposta (art. 25 LIVA) Lavori su beni immobili (lavorazione del suolo) Lavori su beni mobili Lavori d imballaggio Locazione Prestazioni di trasporto Elenco delle prestazioni con aliquote d imposta Fornitura di beni mobili Lavorazione del suolo e altre prestazioni per conto terzi

7 Produzione naturale e attività affini 1 Basi giuridiche La fornitura da parte di agricoltori, selvicoltori e orticoltori (produttori naturali; F cifra 2.1) di prodotti agricoli, forestali e orticoli della propria azienda (prodotti naturali; F cifra 2.1.1) nonché la vendita di bestiame da parte dei commercianti di bestiame (F cifra 2.2) e la vendita di latte alle aziende di trasformazione da parte dei centri di raccolta del latte (F cifra 2.3) sono escluse dall imposta (art. 21 cpv. 2 n. 26 LIVA). Se si opta per l imposizione di queste prestazioni (art. 22 LIVA), sussiste il diritto alla deduzione dell imposta precedente sulle spese sostenute per eseguire tali prestazioni (art. 29 cpv. 1 LIVA). 2 Attività escluse dall imposta 2.1 Produttori naturali (agricoltori, selvicoltori e orticoltori) Sono considerati produttori naturali: gli agricoltori che producono prodotti valorizzabili derivanti dalla produzione vegetale e dalla detenzione di animali da reddito e gestiscono superfici in armonia con la natura; i selvicoltori che ricavano legname da superfici forestali; gli orticoltori che per esempio coltivano autonomamente piantimi con proprie sementi e curano piante giovani e piantimi propri o acquistati fino all utilizzazione come piante ornamentali o piante utili oppure come prodotti alimentari (F info IVA concernente il settore Orticoltura e fioreria ). È irrilevante che si tratti di un azienda presa in locazione e non importa la forma giuridica dell azienda (F anche cifra 3.1). Sono per esempio altresì considerati produttori naturali: le aziende hors-sol; i viticoltori per le cifre d affari conseguite con le uve della propria azienda o con i mosti d uva non fermentati prodotti con queste uve; i vivaisti; i coltivatori di funghi; gli apicoltori; i produttori di uova; gli allevatori di bestiame (ossia di cavalli, asini, muli, bovini, pecore, capre e maiali) e pollame (galline, anatre, oche, tacchini e faraone); 7

8 Info IVA 01 concernente il settore Prodotti naturali gli allevatori di altri animali destinati all alimentazione umana (p. es. l allevamento di conigli, pesci o struzzi nonché l allevamento di selvaggina); le aziende d ingrasso (lavoro a cottimo); gli allevatori di pesci da ripopolamento (p. es. trote); i pescatori di professione. on sono invece considerati produttori naturali fra l altro: le aziende vitivinicole (vinificatori) per le cifre d affari conseguite con il vino o con i mosti d uva fermentati; gli allevatori di animali non destinati all alimentazione umana (p. es. cani, gatti, pesci e uccelli ornamentali); i cacciatori. Di principio, sono considerati prodotti naturali della propria azienda, la cui fornitura è esclusa dall imposta e non origina l assoggettamento, soltanto i prodotti non trasformati. Se tuttavia la trasformazione dei propri prodotti avviene tipicamente all interno oppure in parte al di fuori dell azienda del produttore naturale stesso, si presuppone l esistenza di una fornitura di prodotti naturali, nonostante tali prodotti siano stati lavorati. Il genere della commercializzazione e la cerchia dei destinatari non hanno alcuna importanza. È pertanto irrilevante se tali prodotti sono offerti nel proprio negozio o se sono forniti a commercianti contribuenti o non contribuenti oppure direttamente ai consumatori. Esempi: patate, cereali, fieno, paglia e frutta di propria coltivazione; animali del proprio allevamento (F cifra 2.1); uova di proprie galline; confettura di proprie bacche; miele di proprie api; latte di propria produzione, trasformato in burro, formaggio o gelato; carne di proprio ingrasso (indipendentemente dal fatto che sia stata macellata da sé o da terzi); pane prodotto con propri cereali o con farina propria; verdure e insalate coltivate in proprio; uva e frutta di propria produzione nonché relativi mosti non fermentati; legname del proprio bosco (legname in piedi, tondame o legname da spacco con o senza corteccia in tutte le lunghezze commerciabili, legname per pasta da carta o trucioli di legno). 8

9 Produzione naturale e attività affini Prestazioni imponibili nell ambito della produzione naturale Se i produttori naturali realizzano cifre d affari non escluse dall imposta secondo l articolo 21 capoverso 2 numero 26 LIVA, in caso di raggiungimento o superamento dell importo limite determinante ( franchi) l assoggettamento è dato (F cifra 3). Esempi di prestazioni imponibili: commercio con prodotti agricoli, forestali e orticoli acquistati; produzione di formaggio con latte acquistato; allevamento di animali non destinati all alimentazione umana, per esempio l allevamento di cani, topi o uccelli ornamentali; vendita di vino da parte di vinificatori (vinificato in proprio o da terzi); lavorazione del suolo, lavori di trattamento, di raccolta o mietitura per conto di terzi; commercio con piante acquistate o articoli da giardinaggio; lavori da giardiniere-paesaggista per terzi (p. es. manutenzione e costruzione di giardini); forniture di acqua dalla propria fonte; fornitura di ghiaia dalla propria cava di ghiaia; vendita di bevande alcoliche con un tenore alcolico superiore allo 0,5 per cento in volume; gestione di un ristorante; gestione di una pensione per cavalli; sgombero della neve. 2.2 Commercianti di bestiame Sono considerati commercio di bestiame escluso dall imposta la compravendita a titolo commerciale nonché lo scambio di bestiame ai sensi dell articolo 198 CO, ossia di cavalli, muli, asini, bovini, pecore, capre e maiali. on si considerano commercio di bestiame ai sensi dell articolo 21 capoverso 2 numero 26 LIVA le normali variazioni del patrimonio di bestiame legate ordinariamente a un azienda agricola, d alpeggio o d ingrasso nonché la vendita di bestiame allevato in proprio. Queste cifre d affari (prestazioni) vanno attribuite alla produzione naturale agricola e come tali sono pertanto escluse dall imposta. 9

10 Info IVA 01 concernente il settore 2.3 Centri di raccolta del latte Se i cavalli da tiro e da sella sono impiegati per scopi imponibili (p. es. cavalli da tiro per viaggi in carrozza o cavalli da sella per la locazione), i ricavi ottenuti con la vendita di questi cavalli sono imponibili all aliquota ridotta. I commercianti di cavalli realizzano pure prestazioni imponibili in caso di vendita di cavalli da tiro e da sella, se i cavalli sono tenuti per oltre 6 mesi e, in questo periodo, è garantito loro movimento, allenamento o addestramento. Ai fini dell IVA, tali vendite non sono considerate né prestazioni agricole né commercio di bestiame e sono pertanto imponibili all aliquota ridotta (F cifra 2.1.2). I centri di raccolta del latte che si occupano semplicemente della raccolta, del deposito e della refrigerazione del latte fornito dai produttori, realizzano con la fornitura successiva di questo latte alle aziende di trasformazione delle prestazioni escluse dall imposta. 2.4 Aziende d estivazione, aziende pastorizie e aziende con pascoli comunitari (art. 7 9 OTerm) Se un azienda si occupa, dietro controprestazione, dell estivazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo, si tratta di una prestazione agricola esclusa dall imposta. Ciò presuppone che l azienda abbia diritto ai contributi d estivazione conformemente all OCEst per gli animali da reddito estivati. Queste prestazioni proprio come i prodotti naturali ricavati da queste aziende durante l estivazione (p. es. latte e formaggio) non rientrano pertanto nella cifra d affari determinante per accertare l assoggettamento. L affitto di un alpe quale messa a disposizione per l uso o il godimento di fondi e parti di fondi è escluso dall imposta (art. 21 cpv. 2 n. 21 LIVA). 3 Accertamento dell assoggettamento L info IVA Assoggettamento orienta in merito ai principi generali dell assoggettamento. Maggiori dettagli in relazione all accertamento dell assoggettamento di enti di diritto pubblico, in particolare nel settore forestale, sono riportati nell info IVA concernente il settore Collettività pubbliche. 10

11 Produzione naturale e attività affini 3.1 Assoggettamento in caso di forme di azienda particolari Le aziende agricole possono essere tenute secondo forme di azienda diverse. Oltre alle forme più comuni (p. es. impresa individuale, comunità di generazioni o di fratelli e sorelle) l ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (OTerm) prevede anche le forme particolari di comunità aziendali (art. 10 OTerm) nonché di comunità aziendali settoriali (art. 12 OTerm). Come per la comunità di generazioni e di fratelli e sorelle, viene scelta di regola la forma della società semplice conformemente all articolo 530 segg. CO. Se una comunità vende prodotti naturali la cui produzione è avvenuta nella propria azienda, viene considerata produttrice naturale ai sensi dell articolo 21 capoverso 2 numero 26 LIVA. Ciò vale per esempio per le comunità aziendali o per le comunità aziendali settoriali a causa della produzione animale comune. Qualora la comunità aziendale settoriale abbia come unico scopo la tenuta congiunta di animali e i partner si presentino verso l esterno per proprio conto e in proprio nome, ogni singolo partner è considerato un produttore naturale indipendente. Se un contribuente, membro di una comunità, realizza prestazioni imponibili, le quali non si collocano nel quadro di una partecipazione generale agli utili e alle perdite, queste prestazioni soggiacciono all IVA. La semplice partecipazione a utili e perdite non soggiace invece all imposta. Una prestazione imponibile tra un membro e la comunità sussiste quindi soltanto se per questa prestazione viene messa in conto una controprestazione particolare al partner o alla comunità (p. es. per la custodia di vacche o giovenche, i lavori colturali, il diritto di coutilizzo della stalla, la messa a disposizione di manodopera o di macchinari). Stesso dicasi per le prestazioni escluse dall imposta (p. es. per la fornitura di mangime di produzione propria), se è stata scelta l imposizione volontaria. Dal rispettivo contratto comunitario risulta se sussiste una controprestazione particolare. 3.2 Calcolo della cifra d affari determinante per l assoggettamento Considerate le situazioni particolari, per determinare l assoggettamento, i produttori naturali devono calcolare la cifra d affari conseguita con tutte le prestazioni imponibili ossia senza le cifre d affari conseguite con i prodotti naturali della propria azienda, con il commercio di bestiame e con il commercio di latte di un centro di raccolta del latte. Se questo importo raggiunge il limite di franchi, l assoggettamento soggettivo è dato e l azienda deve annunciarsi presso l AFC. 11

12 Info IVA 01 concernente il settore In una prima fase, la cifra d affari conseguita con i prodotti naturali acquistati può essere determinata in base alla contabilità o ad altre annotazioni appropriate. Il volume di questa cifra d affari può essere calcolato, per esempio in base al costo delle merci contabilizzato. Fase 1 Un agricoltore che esegue lavori a cottimo produce mais e riprende inoltre il raccolto del suo vicino. Acquisto di mais CHF supplemento dell utile lordo del 10 %*) CHF Cifra d affari dal commercio di prodotti naturali acquistati CHF *) Il supplemento dell utile lordo va calcolato conformemente al mercato e comprovatamente documentato. Le basi di calcolo vanno messe a disposizione su richiesta dell AFC. In una seconda fase, il calcolo della cifra d affari determinante per l assoggettamento può essere effettuato come segue: Fase 2 Cifra d affari annua Lavori a cottimo (lavori colturali conformemente alla cifra 16.1) CHF Ricavi complessivi da mais CHF di cui commercio con mais acqui - stato (conformemente alla fase 1) CHF Trasporti per terzi CHF Totale cifra d affari da prestazioni imponibili CHF Per la cifra d affari di franchi conseguita con prestazioni imponibili l assoggettamento è dato, poiché questa cifra d affari raggiunge o supera franchi. In questi casi, l'assoggettamento si limita di principio alle cifre d'affari dell insieme di tutte le prestazioni imponibili (senza le cifre d'affari della produzione naturale). Fanno eccezione i casi descritti alla cifra

13 Produzione naturale e attività affini 4 Trattamento fiscale delle cifre d affari conseguite con la produzione propria se l assoggettamento è dato Se un produttore naturale diventa contribuente, in particolare nell ambito del commercio di prodotti naturali occorre osservare quanto segue. 4.1 Impossibilità di separare i prodotti propri da quelli acquistati Se nelle fatture ai clienti nonché nella contabilità, in base ai conti dei costi e dei ricavi, non può essere effettuata una chiara separazione tra prodotti propri e acquistati (p. es. perché i prodotti propri sono mescolati con quelli acquistati) il contribuente ha la possibilità di optare per l imposizione di singole cifre d affari conseguite con la produzione propria. Questa soluzione evita di eseguire una chiara separazione e costituisce una notevole agevolazione amministrativa. Esempio Un agricoltore contribuente a causa delle sue prestazioni imponibili (cifra d affari conseguita nel negozietto con prodotti acquistati) completa il proprio assortimento di verdura con verdura acquistata e la vende nel proprio negozietto. elle fatture ai clienti e negli scontrini della cassa registratrice non può operare una separazione affidabile della verdura propria da quella acquistata. Di conseguenza l intera cifra d affari conseguita con la vendita di verdura nel negozietto come pure le altre cifre d affari imponibili vanno assoggettate all IVA. Agricoltore con negozietto Cifra d affari annua egozietto Cifra d affari conseguita con prodotti acquistati (paste bio, vino ecc.) CHF Cifra d affari conseguita con verdura bio (acquistata e di produzione propria) CHF Totale cifra d affari da prestazioni imponibili CHF Forniture di produzione propria ad aziende di trasformazione Cifra d affari verdura bio CHF Cifra d affari latte CHF Totale delle prestazioni escluse dall imposta CHF

14 Info IVA 01 concernente il settore L agricoltore impone l intera cifra d affari realizzata nel negozietto. Poiché riceve pagamenti diretti per la produzione di verdura bio e non vuole imporre le forniture di latte e verdura alle aziende di trasformazione, deve procedere a una riduzione della deduzione dell imposta precedente per i pagamenti diretti (F cifra 8.1) rispettivamente a una correzione della deduzione dell imposta precedente per le forniture escluse dall imposta effettuate alle aziende di trasformazione (F cifra 9). Conteggiare le cifre d affari imponibili mediante aliquote saldo costituisce pertanto una notevole semplificazione per l agricoltore (F cifra 6). 4.2 Possibilità di separare i prodotti propri da quelli acquistati Se nelle fatture ai clienti e nella contabilità, in base ai conti dei costi e dei ricavi, può invece essere operata una chiara separazione dei prodotti propri da quelli acquistati, poiché nell assortimento sono per esempio inseriti prodotti della produzione naturale che non sono a loro volta prodotti nella propria azienda, l assoggettamento come pure il diritto alla deduzione dell imposta precedente si limita alla totalità delle prestazioni imponibili (F cifra 2.1.2). I prodotti naturali propri sono fatturati separatamente da quelli acquistati (vale altresì per gli scontrini delle casse registratrici). I prodotti naturali di produzione propria portano la dicitura IVA 0 % produzione naturale. Esempio Un azienda agricola contribuente che esegue lavori a cottimo utilizza sementi sia nella sua azienda, per ottenere propri prodotti, sia in occasione di lavori colturali per terzi. Inoltre si occupa di puro commercio di sementi. L azienda agricola è in grado di separare in modo attendibile, a livello di fatturazione e di contabilità, la cifra d affari conseguita con lavori colturali per terzi e il commercio con sementi dal ricavo ottenuto con prodotti propri. L assoggettamento si limita quindi soltanto alle prestazioni imponibili (lavori colturali per terzi, incluse le sementi utilizzate, e il commercio con sementi). Riguardo a un eventuale diritto alla deduzione dell imposta precedente per l acquisto di prodotti naturali presso produttori naturali non contribuenti informa la cifra

15 Produzione naturale e attività affini 5 Rinuncia all esenzione dall assoggettamento, opzione per l imposizione di prestazioni escluse dall imposta L imposizione volontaria può avvenire mediante rinuncia all esenzione dall assoggettamento (art. 11 LIVA); e/o imposizione ai sensi dell articolo 22 LIVA delle prestazioni escluse dall imposta (art. 21 LIVA). I produttori naturali, i commercianti di bestiame, i centri di raccolta del latte e altre aziende ad essi assimilate secondo la cifra 2.4 possono pertanto farsi iscrivere nel registro dei contribuenti senza un limite minimo di cifra d affari e, indicando chiaramente di optare per l imposizione, possono imporre volontariamente le singole prestazioni eseguite nell ambito della produzione naturale, del commercio di bestiame o della vendita di latte ai valorizzatori del latte. Se il contribuente non è in grado di indicare chiaramente di aver optato per l imposizione, ad esempio perché i prodotti propri sono venduti sul mercato senza scontrino e quindi senza l indicazione dell imposta, l esercizio dell'opzione può essere reso noto all AFC in altro modo (art. 39 OIVA; p. es. mediante comunicazione scritta). F Maggiori informazioni sulla fatturazione sono riportate alla cifra 10 seguente. Se si opta per l imposizione di singole cifre d affari della produzione naturale, del commercio di bestiame o della vendita di latte ai valorizzatori del latte e si rinuncia di conseguenza all esenzione dall assoggettamento, soggiacciono altresì all imposta tutte le attività imponibili per legge. 15

16 Info IVA 01 concernente il settore Esempio Un agricoltore desidera optare per l imposizione della vendita di verdura a un distributore grossista. on intende invece assoggettare all imposta la vendita della verdura direttamente dalla fattoria né i ricavi conseguiti con la tenuta di animali. Oltre a questi ricavi, l agricoltore realizza anche cifre d affari derivanti da lavori forestali per terzi. Cifre d affari dell agricoltore conseguite con Cifra d affari annua vendita di verdura ai distributori grossisti CHF vendita di verdura direttamente dalla fattoria CHF tenuta di animali CHF lavori forestali per terzi CHF Totale cifra d affari CHF A causa dell opzione per la vendita di verdura al distributore grossista, vi è obligo di conteggiare anche le cifre d affari imponibili provenienti dai lavori forestali per terzi. L applicazione del rendiconto semplificato secondo il metodo delle aliquote saldo (F cifra 6) è data al produttore naturale anche se opta per l imposizione. F Per maggiori informazioni sull esenzione dall assoggettamento vedi l info IVA Assoggettamento. F Per maggiori informazioni sull imposizione volontaria delle prestazioni escluse dall imposta vedi l info IVA Oggetto dell imposta. 6 Rendiconto semplificato con il metodo delle aliquote saldo (art. 37 LIVA) Il metodo di rendiconto semplificato può essere applicato anche alle cifre d affari dei prodotti naturali di produzione propria (art. 77 cpv. 3 OIVA). È irrilevante se i prodotti della produzione naturale sono in relazione a un assoggettamento secondo quanto indicato alla cifra 4.1 o se si è optato per l imposizione volontaria ai sensi della cifra 5. F Per maggiori dettagli vedi l info IVA Aliquote saldo. 16

17 Produzione naturale e attività affini F In merito all applicazione delle aliquote forfetarie per prestatori nell ambito dei poteri pubblici e istituzioni affini vedi l info IVA Aliquote forfetarie. 7 Base di calcolo Per calcolare l imposta ci si basa sulla controprestazione. Soltanto quando è stabilito l ammontare della controprestazione, quest ultima può essere moltiplicata con l aliquota d imposta applicabile in modo da determinare l importo d imposta dovuto. F Per maggiori informazioni sulla base di calcolo vedi l info IVA Base di calcolo e aliquote d imposta. 7.1 Controprestazione Secondo la LIVA, la controprestazione è il valore patrimoniale che il destinatario, o un terzo in sua vece, impiega per ottenere in cambio una prestazione dal profilo del diritto IVA. 7.2 Diminuzione della controprestazione e compensazioni In caso di deduzioni in diretta relazione con la prestazione che i produttori naturali devono effettuare, non vi è una compensazione, bensì una diminuzione della controprestazione. La deduzione dell imposta precedente secondo l articolo 28 LIVA può pertanto essere fatta valere soltanto per il valore della merce ridotto di queste diminuzioni della controprestazione. Questa regolamentazione vale anche per produttori naturali contribuenti nell ambito della determinazione della cifra d affari imponibile. Esempi: Diritti di pesatura per bestiame da macello; Deduzione per il ritiro del latte alla fattoria; Costi di cernita e d'immagazzinaggio per la verdura. Se i prodotti naturali sono raccolti dall acquirente stesso, vi è una compensazione fra i lavori di raccolta e la fornitura di un prodotto naturale (art. 24 cpv. 3 e 5 LIVA) soltanto se al produttore naturale vengono messi in conto o dedotti dal valore della merce raccolta i costi effettivi causati dai lavori di raccolta (p. es. lavoro di raccolta, costi di trasporto) o riconducibili a eventuali rischi verificatisi dopo la conclusione del contratto (p. es. caduta dei prezzi, perdita di qualità). Ciò vale anche quando i costi di raccolta sono fissati in un 17

18 Info IVA 01 concernente il settore contratto senza essere indicati nel conteggio. In questo caso, l acquirente contribuente impone il valore dei lavori di raccolta del prodotto naturale, in base al genere del prodotto, all aliquota normale (p. es. lavori d abbattimento) o ridotta (p. es. lavori di raccolta e mietitura di alimenti per animali e di generi alimentari). Esempio 1 Un azienda forestale contribuente riceve del legname in piedi dal proprietario di un bosco non contribuente. Poiché i lavori d abbattimento devono svolgersi in un terreno difficile, il proprietario del bosco deve assumersi contrattualmente il rischio per l abbattimento. L azienda forestale compensa pertanto i costi effettivi per l abbattimento con il valore del legname tondo. Valore del legname tondo CHF dedotti i lavori d abbattimento secondo rapporti di regia CHF Importo da pagare al proprietario del bosco CHF 500 L azienda forestale contribuente impone all aliquota normale i lavori d abbattimento per un importo di 2500 franchi. Sul valore del legname tondo raccolto di 3000 franchi l azienda forestale può far valere la deduzione dell imposta precedente del 2,4 % (F cifra 9.1). Esempio 2 Un azienda forestale contribuente riceve del legname in piedi dal proprietario di un bosco non contribuente. A seconda del tipo e della qualità del legname sono convenuti prezzi fissi con il proprietario del bosco. I rischi per l abbattimento sono quindi assunti dall azienda forestale stessa. Valore del legname tondo dopo la raccolta CHF Sul valore del legname tondo raccolto di 1500 franchi l azienda forestale può far valere la deduzione dell imposta precedente del 2,4 % (F cifra 9.1). L azienda forestale conteggia la vendita del legname (p. es. a una segheria) all aliquota normale. F Per maggiori informazioni vedi le info IVA Contabilità e fatturazione e Base di calcolo e aliquote d imposta. 18

19 Produzione naturale e attività affini 8 on controprestazioni (art. 18 cpv. 2 LIVA) I flussi di fondi (di regola pagamenti in denaro) cui non si contrappone una prestazione dal profilo del diritto IVA sono considerati non controprestazioni. Per mancanza di prestazione non devono pertanto essere imposti. Conformemente all'articolo 33 capoverso 2 LIVA questi flussi di fondi possono comportare una riduzione proporzionale della deduzione dell imposta precedente. 8.1 Sussidi e altri contributi di diritto pubblico I sussidi e gli altri contributi di diritto pubblico sono considerati non controprestazioni, anche se sono erogati sulla base di un mandato di prestazioni o di un accordo di programma. Ai sensi dell articolo 33 capoverso 2 LIVA il ricevimento di simili versamenti comporta la riduzione proporzionale della deduzione dell imposta precedente. I rimborsi, i contributi e gli aiuti in caso di forniture all estero, esenti dall imposta secondo l articolo 23 capoverso 2 numero 1 LIVA, non comportano la riduzione della deduzione dell imposta precedente. Esempi di trattamento della deduzione dell imposta precedente nell ambito della produzione naturale, in base all erogazione di sussidi o altri contributi di diritto pubblico: Esempio 1 Il rimborso dell imposta sugli oli minerali ai sensi dell OlOm da parte della direzione generale delle dogane è considerato un sussidio. Poiché il rimborso dell imposta sugli oli minerali costituisce una diminuzione dei costi del carburante su cui grava interamente l aliquota normale, il calcolo della riduzione della deduzione dell imposta precedente può essere effettuato come segue: el 2010 il rimborso dell imposta sugli oli minerali ammonta a franchi. Calcolo della riduzione della deduzione dell imposta precedente: 7,6 % di franchi (107,6 %) = franchi 19

20 Info IVA 01 concernente il settore Esempio 2 Un agricoltore opta per l imposizione di tutte le forniture della sua produzione naturale escluse dall imposta. A causa dei pagamenti diretti ricevuti, la deduzione dell imposta precedente va ridotta. Per determinare la chiave di riduzione, i pagamenti diretti devono essere messi in relazione al ricavo totale della produzione naturale (escl. IVA). Ricavi produzione naturale (escl. IVA) CHF % Pagamenti diretti CHF % Ricavo totale produzione naturale CHF % L agricoltore deve ridurre proporzionalmente l imposta precedente del 10 %. F Per maggior informazioni su questo tema vedi l info IVA Sussidi e doni. 8.2 Pagamenti compensativi dei costi I pagamenti compensativi dei costi concordati per contratto o per legge, erogati agli attori economici di una branca da un unità organizzativa, non rientrano nell ambito di applicazione dell imposta. Questi flussi di fondi non vanno imposti né comportano una riduzione della deduzione dell imposta precedente. Esempio I contributi versati dalla Società cooperativa per l acquisto del tabacco indigeno ai produttori di tabacco ai sensi della OimT non rappresentano una controprestazione imponibile. I produttori di tabacco contribuenti non devono procedere a una riduzione della deduzione dell imposta precedente. 8.3 Importi versati per il deposito di imballaggi F Per maggiori informazioni sul trattamento ai fini dell IVA di importi versati per il deposito di imballaggi vedi l info IVA Oggetto dell imposta. 9 Deduzione dell imposta precedente e correzioni della deduzione dell imposta precedente F Per maggiori informazioni sui principi relativi a questo tema vedi l info IVA Deduzione dell imposta precedente e correzioni della deduzione dell imposta precedente. 20

21 Produzione naturale e attività affini 9.1 Deduzione dell imposta precedente per l acquisto di prodotti naturali presso produttori naturali non contribuenti, di bestiame presso commercianti di bestiame non contribuenti e di latte presso centri di raccolta del latte non contribuenti Poiché le loro prestazioni sono sostanzialmente escluse dall imposta, i produttori naturali da un lato non devono conteggiare con l AFC le forniture dei prodotti della propria azienda, dall altro non hanno però neanche diritto alla deduzione dell imposta precedente gravante i loro costi. L aggravio fiscale dei mezzi d esercizio e dei beni d investimento incide tuttavia sulla fissazione dei prezzi e può svantaggiare il produttore naturale non contribuente rispetto a quello contribuente. Per evitare la cosiddetta tassa occulta sui prodotti di questi produttori naturali, commercianti di bestiame e centri di raccolta del latte non contribuenti, l articolo 28 capoverso 2 LIVA prevede che i loro clienti contribuenti possono dedurre a titolo d imposta precedente il 2,4 % dell importo fatturato (100 %). Questo 2,4 % corrisponde pressappoco all aggravio d imposta precedente complessivo sostenuto dai produttori naturali sui loro costi e consente di evitare svantaggi economici sul mercato per i produttori naturali non contribuenti. L acquirente contribuente può tuttavia effettuare la deduzione dell imposta precedente menzionata, soltanto se il domicilio o la sede sociale o gli edifici rurali d esercizio dei prestatori si trovano in territorio svizzero. Se invece si trovano all estero, non sussiste alcun diritto alla deduzione dell imposta precedente ai sensi dell articolo 28 capoverso 2 LIVA. Questo vale anche quando i prodotti naturali possono essere forniti sul territorio svizzero, esenti da dazio e imposte, sulla base di accordi bilaterali relativi al traffico di confine o di disposizioni doganali sul traffico di mercato. Per la deduzione dell imposta precedente ai sensi dell articolo 28 capoverso 2 LIVA è irrilevante che il produttore naturale, il commerciante di bestiame o il centro di raccolta del latte sia già registrato per altre attività nel registro dei contribuenti. Il solo elemento decisivo è che il prestatore, nell ambito della fatturazione, o il destinatario della prestazione, nell ambito dell emissione di note di credito, non menzionino l imposta su tali forniture o acquisti. Se 21 nella fattura o nella nota di credito è menzionata invece l imposta, al beneficiario della prestazione spetta soltanto la deduzione dell imposta precedente ai sensi dell articolo 28 capoverso 1 LIVA anziché la deduzione dell imposta precedente ai sensi dell articolo 28 capoverso 2 LIVA.

22 Info IVA 01 concernente il settore F Per maggiori informazioni sull emissione di una nota di credito da parte dell acquirente di un prodotto naturale vedi la cifra 10. Esempio Fatturazione di un agricoltore contribuente che, oltre a produrre mais d insilamento (F prodotto naturale cifra 2.1.1), si occupa anche del commercio, che soggiace all imposta, di foraggio grezzo e carburanti (F cifra 2.1.2). Andrea Rusconi Quartino, 7 giugno 2010 Mais d insilamento e foraggio grezzo Via al oce Quartino. IVA Signor Enrico Bianchi Commerciante di bestiame Via al Trodo Quartino Fattura ostre forniture di maggio 2010: Codice IVA Fieno ( ): 12 t a CHF (incl. trasporto) CHF ) Diesel ( ): l a CHF 1.20 (incl. trasporto) CHF ) Mais d insilamento di propria produzione ( : 8 t a CHF (incl. trasporto) CHF ) Totale importo della fattura CHF Leggenda dei codici IVA: 1) incl. 2,4 % IVA 2) incl. 7,6 % IVA 3) IVA 0,0 % produzione naturale 22

23 Produzione naturale e attività affini L imposta precedente può essere calcolata come segue: Codice 1: 2,4 % di (102,4 %) CHF CHF Codice 2: 7,6 % di (107,6 %) CHF CHF Codice 3: 2,4 % di (100,0 %) CHF CHF Totale imposta precedente CHF Passaggio di prodotti da un settore aziendale non contribuente a un settore aziendale contribuente e viceversa La deduzione dell imposta precedente ai sensi della cifra 9.1 non è ammessa se un settore aziendale contribuente (p. es. ristorante) riceve prodotti naturali, come per esempio verdura, da un settore aziendale escluso dall imposta (p. es. azienda agricola). ell ambito della sua attività imprenditoriale, il settore aziendale contribuente può per contro, ai sensi dell articolo 28 LIVA, effettuare la deduzione dell imposta precedente sul rispettivo ottenimento di prestazioni a monte attraverso il settore aziendale escluso dall imposta. Se un settore aziendale contribuente consegna dei prodotti a un settore aziendale escluso dall imposta anziché procedere alla correzione della deduzione dell imposta precedente o alla riduzione della deduzione dell imposta precedente può, ai sensi di una determinazione approssimativa, imporre la prestazione al prezzo che verrebbe fatturato a un terzo indipendente. Esempio La consegna di siero dal settore aziendale contribuente caseificio al settore aziendale escluso dall imposta azienda d ingrasso maiali va imposta all aliquota ridotta. 9.3 Correzione della deduzione dell imposta precedente La correzione della deduzione dell imposta precedente è volta a evitare che i contribuenti che non utilizzano le prestazioni di terzi per uno scopo imprenditoriale siano avvantaggiati da un punto di vista fiscale rispetto ai non contribuenti. F Per maggiori dettagli vedi le info IVA Modifiche d utilizzazione nonché Quote private. 23

24 Info IVA 01 concernente il settore 10 Fatturazione Per i titolari di ditte individuali in ambito agricolo e forestale occorre tenere presenti le seguenti regolamentazioni divergenti: in caso di prelevamento di prodotti della propria azienda per il fabbisogno della famiglia che gestisce l azienda (prelevamenti in natura conformemente al promemoria L 1/2007 dell imposta federale diretta) non occorre procedere a una correzione della deduzione dell imposta precedente; la quota privata ai costi per riscaldamento, illuminazione, pulizia e mezzi di comunicazione moderni va determinata secondo le aliquote riportate nel promemoria L 1/2007. F Per maggiori informazioni sui principi di fatturazione in generale vedi l info IVA Contabilità e fatturazione Emissione di una nota di credito da parte dell acquirente dei prodotti naturali: dichiarazione fiscale inesatta o ingiustificata Invece di una fatturazione da parte del produttore naturale, spesso in ambito agricolo l acquirente dei prodotti naturali allestisce una nota di credito per il venditore. Se nella nota di credito viene menzionata l imposta a un agricoltore non contribuente o un imposta troppo elevata a un agricoltore già contribuente, occorre osservare le disposizioni ai sensi dell articolo 27 LIVA, secondo cui un imposta menzionata in modo inesatto o ingiustificato è dovuta, a meno che: si procede a una correzione della fattura mediante un documento ricettizio, consegnato al destinatario attuale, che rinvia alla fattura originale annullandola; oppure si prova che non ne risulta una perdita d imposta per la Confederazione. Queste conseguenze giuridiche si verificano anche per le note di credito, nel caso in cui il destinatario dell accredito non le contesti per iscritto (art. 27 cpv. 3 LIVA). 24

25 Produzione naturale e attività affini Qualora una dichiarazione fiscale inesatta o ingiustificata avvenga in una nota di credito senza contestazione da parte del destinatario dell accredito, va operata la distinzione fra i seguenti casi: a) se ai produttori naturali, commercianti di bestiame e centri di raccolta del latte non contribuenti viene esposta soltanto l imposta pari all ammontare della possibile deduzione dell imposta precedente ai sensi dell articolo 28 capoverso 2 LIVA (F cifra 9.1), non ne risulta nessuna perdita d imposta per la Confederazione. I destinatari di questa nota di credito non devono intraprendere nulla; b) se ai produttori naturali, commercianti di bestiame o centri di raccolta del latte contribuenti viene esposta l imposta, si parte dal presupposto che si è optato secondo le spiegazioni date alla cifra 5. Un opzione su una fornitura ai sensi dell articolo 22 LIVA è quindi possibile soltanto dal momento in cui l acquirente di prestazioni nella nota di credito menziona l imposta nei confronti del produttore naturale già contribuente. Il destinatario dell accredito deve consegnare l imposta menzionata e può in compenso far valere la deduzione dell imposta precedente in misura pari all opzione. 25

26 Info IVA 01 concernente il settore 10.2 Esempio di una nota di credito Esempio di un conteggio-latte da parte dell acquirente di latte in caso di acquisto presso un produttore di latte non contribuente: Roberto Mutti Caseificio 6532 Castione. IVA Voce Franco Heim Casa dei Glaronesi 6532 Castione. fornitore: 12 Mese: Maggio 2010 Quantità / kg: Quantità kg cts. kg Importo in CHF Quantità di latte trasformata in formaggio Trasformazione di latte di altro genere Prezzo di base (senza suppl. Confederazione) Ritiro dalla fattoria ) Controllo di qualità del latte ) Pagamento secondo la qualità in funzione del ) valorizzatore del latte Pagamento secondo i componenti ) Differenziamento stagionale dei prezzi ) Totale componenti individuali del prezzo del latte ) Prezzo della materia prima ) Supplemento per il latte trasformato in formaggio ) (art. 1 cpv. 1 OSL) Supplemento per il foraggiamento senza insilati ) (art. 2 cpv. 1 OSL) Totale supplementi della Confederazione ) Totale nota di credito forniture di latte Contributo fondo marketing XY ) Contributo Federazione regionale XX ) Contributo fondo per gli investimenti YY ) Contributo Federazione nazionale YZ ) Totale incasso per terzi ) Vostri acquisti in maggio 2010 incl. IVA Siero di latte ,4 % 5) Alimentari secondo bollettini di consegna allegati ,4 % 5) Merci secondo bollettini di consegna allegati ,6 % 5) Totale compensazione prestazioni acquistate ) Ricapitolazione Prezzo della materia prima con effetto economico ) Supplementi della Confederazione ) Incasso per terzi ) Prestazioni acquistate al 2,4 % di IVA ) Prestazioni acquistate al 7,6 % di IVA ) Totale importo versato

27 Produzione naturale e attività affini Osservazioni in merito alle singole voci: 1) Supplementi di prezzo e diminuzioni della controprestazione giustificati dal diritto privato (F info IVA Base di calcolo e aliquote d imposta ). 2) Importo determinante per l acquirente del latte contribuente per procedere alla deduzione dell imposta precedente in caso di acquisto di prodotti naturali presso produttori naturali non contribuenti (F cifra 9.1), rispettivamente controprestazione imponibile per un produttore di latte contribuente (F info IVA Base di calcolo e aliquote d imposta ). In caso di acquisto presso produttori naturali non contribuenti, in questa rubrica non si può di principio fare riferimento all imposta (F cifra 10.1). 3) Sussidi e altri contributi dei poteri pubblici incassati dalle aziende di trasformazione del latte e registrati come partite transitorie nel conteggio-latte nonché nella contabilità e quindi trasferiti direttamente al produttore di latte. In questo caso tali importi comportano la riduzione della deduzione dell imposta precedente soltanto per il produttore di latte contribuente (F cifra 8.1). In molti casi, tra l acquirente di latte e il produttore di latte viene concordato un prezzo di base che rappresenta un prezzo misto sulla quota presunta delle forniture di latte che danno diritto a supplementi nonché di quelle che non ne hanno diritto. Questi prezzi misti sono concordati soprattutto nei casi in cui l acquirente di latte non conosce a priori la quantità esatta della quota di produzione di latte che dà diritto a supplementi rispettivamente di quella trasformata in formaggio. Per un produttore di latte contribuente ciò comporta una controprestazione imponibile più elevata, ossia comprendente i supplementi della Confederazione trasferiti occultamente dall acquirente di latte. L acquirente di latte contribuente ha su questo importo, in caso di acquisto di prodotti naturali presso produttori naturali non contribuenti, il diritto alla deduzione dell imposta precedente, tuttavia deve procedere a una riduzione della deduzione dell imposta precedente direttamente attribuibile sugli acquisti di latte. 4) Prestazioni d incasso: dai rendiconti si desume in nome e per conto di chi sono riscossi questi importi. In caso di omissione, l acquirente di latte contribuente deve imporre questi importi all aliquota normale come prestazioni di servizi eseguite in nome proprio. Se l acquirente di latte contribuente intende invece dare a un produttore di latte contribuente la possibilità di dedurre l imposta precedente sulle prestazioni imponibili (p. es. contributi per costi pubblicitari e di marketing di un associazione), oltre al beneficiario, sulla nota di credito va indicato anche il suo.iva nonché l aliquota d imposta. Lo stesso vale per analogia in caso di opzione sui contributi dei membri stabiliti in base agli statuti esclusi dall imposta ai sensi dell articolo 21 capoverso 2 numero 13 LIVA. F Per maggiori informazioni sulle prestazioni d incasso e i contributi dei membri vedi l info IVA Oggetto dell imposta. 5) Prestazioni che l acquirente di latte contribuente deve imporre all aliquota d imposta determinante. 27

28 Info IVA 01 concernente il settore 11 Vitto e alloggio del personale 11.1 Vitto del personale F Per maggiori dettagli vedi l info IVA Quote private Alloggio del personale La pigione fatturata dal datore di lavoro (alloggiatore) al personale (alloggiato) per l alloggio è esclusa dall imposta (art. 21 cpv. 2 n. 21 LIVA). Questo vale anche per le possibilità di pernottamento messe a disposizione dal titolare dell azienda per i braccianti (con rimunerazione giornaliera o settimanale) nell ambito dei lavori di raccolta o per qualsiasi aiuto generale impiegato nell azienda. Sono tuttavia imponibili all aliquota normale le prestazioni supplementari effettuate quali la pulizia della camera, dell appartamento o della casa, il lavaggio delle lenzuola e simili nonché le prestazioni della ristorazione (vitto e bevande). I canoni di locazione per l alloggio esclusi dall imposta e le restanti prestazioni imponibili vanno fatturati o addebitati separatamente. 12 Pensione per animali Tutte le prestazioni conseguite con la pensione per animali (alloggio, vitto, assistenza, cura ecc.), incluso l eventuale utilizzo degli impianti disponibili (p. es. maneggio, paddock, pascolo, guardaroba/doccia per cavalieri), sono imponibili all aliquota normale. Anche la tenuta di cavalli su pascoli (puledri o animali anziani al pascolo) è imponibile all aliquota normale, a condizione che non vi sia una prestazione ai sensi della cifra Locazione di impianti sportivi La controprestazione per il solo ed esclusivo utilizzo di un impianto d equitazione da parte del locatario (p. es. maneggio, impianti d allenamento per cavalli quali ippodromi, percorsi per il salto a ostacoli e di dressage) è esclusa dall imposta (art. 21 cpv. 2 n. 21 lett. d LIVA). F Per maggiori informazioni vedi l info IVA concernente il settore Sport. 28

Schweizerisch e Eidgenossenschaft C onfédératio n suisse C onfederazion e Svizzera C onfederaziu n svizra

Schweizerisch e Eidgenossenschaft C onfédératio n suisse C onfederazion e Svizzera C onfederaziu n svizra 610.545.16 Promemoria n. 16 Trattamento fiscale delle operazioni in relazione a Campione d Italia Valevole dal 1 o gennaio 2008 Le informazioni contenute nella presente pubblicazione devono essere considerate

Dettagli

Sostituita. basate sul web

Sostituita. basate sul web Gennaio 2010 www.estv.admin.ch Info IVA 14 Imposta sull acquisto Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Osservazioni preliminari Espressioni che posso

Dettagli

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) Modifica del 23 ottobre 2013 I L ordinanza dell UFAG del 26 novembre 2003 1 concernente

Dettagli

Sostituita. basate sul web

Sostituita. basate sul web Gennaio 2010 www.estv.admin.ch Info IVA 15 Rendiconto e versamento dell imposta (metodo di rendiconto effettivo) Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Dettagli

Animali da compagnia. Edizione Imposta sul valore aggiunto (IVA) Pubbl Valida a partire dal 1 gennaio 2011

Animali da compagnia. Edizione Imposta sul valore aggiunto (IVA) Pubbl Valida a partire dal 1 gennaio 2011 www.ezv.admin.ch Imposta sul valore aggiunto (IVA) Pubbl. 52.23 Animali da compagnia Edizione 2011 Valida a partire dal 1 gennaio 2011 Editore: Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale

Dettagli

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) Modifica del 14 novembre 2007 L Ufficio federale dell agricoltura ordina: I L ordinanza

Dettagli

Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti

Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti del 7 dicembre 1998 (Stato 28 dicembre 2001) L Ufficio federale dell agricoltura, visti gli articoli

Dettagli

Sostituita. basate sul web

Sostituita. basate sul web Gennaio 2010 www.estv.admin.ch Info IVA 10 Modifiche d utilizzazione Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Osservazioni preliminari Espressioni che possono

Dettagli

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) Modifica del 25 giugno 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sui

Dettagli

Sostituita. basate sul web

Sostituita. basate sul web Gennaio 2010 www.estv.admin.ch Info IVA 19 Aumento delle aliquote d imposta dal 1 gennaio 2011 (finanziamento aggiuntivo dell AI) Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle

Dettagli

Direttiva per il calcolo dei contributi nei PSR

Direttiva per il calcolo dei contributi nei PSR Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell agricoltura UFAG Settore Sviluppo rurale Progetti di sviluppo regionale Direttiva per il calcolo dei contributi

Dettagli

Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti

Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti del 7 dicembre 1998 L Ufficio federale dell agricoltura, visti gli articoli 19 capoverso 4, 43

Dettagli

Legge federale concernente l imposta sul valore aggiunto

Legge federale concernente l imposta sul valore aggiunto Legge federale concernente l imposta sul valore aggiunto (Legge sull IVA, LIVA) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale

Dettagli

Provvedimenti per la semplificazione dell IVA e relative ripercussioni

Provvedimenti per la semplificazione dell IVA e relative ripercussioni Dipartimento federale delle finanze DFF Documentazione Data 15 febbraio 2007 Provvedimenti per la semplificazione dell IVA e relative ripercussioni La semplificazione dell imposta sul valore aggiunto (IVA)

Dettagli

Le quote private con l introduzione della nuova legge sull IVA

Le quote private con l introduzione della nuova legge sull IVA IVA e imposte indirette Le quote private con l introduzione della nuova legge sull IVA Quote private: IVA e fisco di pari passo! 3.. Le quote private per i destinatari del certificato di salario. Introduzione

Dettagli

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) del 25 giugno 2008 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) REQUISITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) REQUISITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) Come noto, l art. 5, Ddl della legge Finanziaria 2017, prevede: la modifica dell art. 66, TUIR, per effetto della quale, a decorrere dall 1.1.2017,

Dettagli

Sostituita. basate sul web

Sostituita. basate sul web Gennaio 2010 www.estv.admin.ch Info IVA 26 concernente il settore Uffici di esecuzione e fallimenti Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Osservazioni

Dettagli

Imballaggi (con o senza deposito)

Imballaggi (con o senza deposito) www.ezv.admin.ch Imposta sul valore aggiunto (IVA) Pubbl. 52.24 Imballaggi (con o senza deposito) Edizione 2010 Valevole: 01.01.2010 al 30.06.2012 Editore: Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione

Dettagli

Sostituita. basate sul web

Sostituita. basate sul web Gennaio 2010 www.estv.admin.ch Info IVA 08 Quote private Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Osservazioni preliminari Espressioni che possono indicare

Dettagli

TRATTAMENTO A FINI IRAP DI ATTIVITÀ COMMERCIALE E AGRICOLA NON PREVALENTE SVOLTE DA ENTI PUBBLICI

TRATTAMENTO A FINI IRAP DI ATTIVITÀ COMMERCIALE E AGRICOLA NON PREVALENTE SVOLTE DA ENTI PUBBLICI Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate - - - - - * * * * - - - - - TRATTAMENTO A FINI IRAP DI ATTIVITÀ COMMERCIALE E AGRICOLA NON PREVALENTE SVOLTE DA ENTI PUBBLICI Il presente approfondimento

Dettagli

Ordinanza del DFF sull imposta alla fonte nel quadro dell imposta federale diretta

Ordinanza del DFF sull imposta alla fonte nel quadro dell imposta federale diretta Ordinanza del DFF sull imposta alla fonte nel quadro dell imposta federale diretta (Ordinanza sull imposta alla fonte, OIFo) 1 642.118.2 del 19 ottobre 1993 (Stato 1 gennaio 2012) Il Dipartimento federale

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del 18 ottobre 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 1 è modificata come

Dettagli

Importazione di un bene comprato all asta all estero o destinato alla vendita a un asta in Svizzera

Importazione di un bene comprato all asta all estero o destinato alla vendita a un asta in Svizzera www.ezv.admin.ch Imposta sul valore aggiunto (IVA) Pubbl. 52.04 Importazione di un bene comprato all asta all estero o destinato alla vendita a un asta in Svizzera Edizione 2012 Valida a partire dal 1

Dettagli

Sostituita. basate sul web

Sostituita. basate sul web Gennaio 2010 www.estv.admin.ch Info IVA 05 Sussidi e doni Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Osservazioni preliminari Espressioni che possono indicare

Dettagli

Circolare No 39. Imposizione delle opzioni destinate agli azionisti. 1. Introduzione. Imposta federale diretta Imposta preventiva Tasse di bollo

Circolare No 39. Imposizione delle opzioni destinate agli azionisti. 1. Introduzione. Imposta federale diretta Imposta preventiva Tasse di bollo Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo Imposta federale diretta Imposta

Dettagli

Forniture in virtù di un contratto d appalto e consegna di beni dopo la lavorazione sul territorio svizzero

Forniture in virtù di un contratto d appalto e consegna di beni dopo la lavorazione sul territorio svizzero www.ezv.admin.ch Imposta sul valore aggiunto (IVA) Pubbl. 52.02 Forniture in virtù di un contratto d appalto e consegna di beni dopo la lavorazione sul territorio svizzero Edizione 2011 Valida a partire

Dettagli

Importazione di un bene comprato all asta all estero o destinato alla vendita a un asta in Svizzera

Importazione di un bene comprato all asta all estero o destinato alla vendita a un asta in Svizzera www.ezv.admin.ch Imposta sul valore aggiunto (IVA) Pubbl. 52.04 Importazione di un bene comprato all asta all estero o destinato alla vendita a un asta in Svizzera Edizione 2010 Valevole: 01.01.2010 al

Dettagli

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente il mercato delle uova Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge federale

Dettagli

Aziende agricole - Differimento dell imposta in caso di affitto

Aziende agricole - Differimento dell imposta in caso di affitto Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contibuzioni AFC Divisione principale Imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo Imposta federale diretta Berna,

Dettagli

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente il mercato delle uova Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge federale

Dettagli

Schweizerisch e Eidgenossenschaft C onfédératio n suisse C onfederazion e Svizzera C onfederaziu n svizra

Schweizerisch e Eidgenossenschaft C onfédératio n suisse C onfederazion e Svizzera C onfederaziu n svizra 610.545.03 Promemoria n. 03 Semplificazioni dell imposizione della quota privata, dei prelevamenti in natura e del vitto del personale Valevole dal 1 o gennaio 2008 Le informazioni contenute nella presente

Dettagli

Merci svizzere di ritorno: trattamento in materia di dazio e IVA

Merci svizzere di ritorno: trattamento in materia di dazio e IVA www.ezv.admin.ch Imposta sul valore aggiunto (IVA) Publ. 18.85 Merci svizzere di ritorno: trattamento in materia di dazio e IVA Articolo 10 della legge sulle dogane (LD) Articolo 74 capoverso 1 cifra 8

Dettagli

Sostituita. basate sul web

Sostituita. basate sul web Gennaio 2010 www.estv.admin.ch Info IVA 06 Luogo della prestazione Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Osservazioni preliminari Espressioni che possono

Dettagli

Ordinanza sull imposta alla fonte nel quadro dell imposta federale diretta

Ordinanza sull imposta alla fonte nel quadro dell imposta federale diretta Ordinanza sull imposta alla fonte nel quadro dell imposta federale diretta (Ordinanza sull imposta alla fonte, OIFo 1 ) 642.118.2 del 19 ottobre 1993 (Stato 7 novembre 2006) Il Dipartimento federale delle

Dettagli

L IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

L IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO L IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E un imposta generale sui consumi che si applica in modo proporzionale con aliquote differenziate sulle cessione di beni e sulle prestazioni di servizi. caratteri operazioni

Dettagli

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) Modifica del 18 ottobre 2017 L Ufficio federale dell agricoltura (UFAG) ordina: I L

Dettagli

Ordinanza sulla statistica del commercio esterno

Ordinanza sulla statistica del commercio esterno Ordinanza sulla statistica del commercio esterno 632.14 del 12 ottobre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 1 sulla

Dettagli

Valida dal 1 gennaio Stato: 1 gennaio i CER 10.15

Valida dal 1 gennaio Stato: 1 gennaio i CER 10.15 Circolare sui contributi AVS, AI e IPG delle persone esercitanti un attività lucrativa che hanno raggiunto l età conferente Valida dal 1 gennaio 1994 Stato: 1 gennaio 2016 318.102.07 i CER 10.15 2 di 17

Dettagli

Ordinanza concernente i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero 1

Ordinanza concernente i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero 1 Ordinanza concernente i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero 1 (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) 916.350.2 del 7 dicembre 1998 (Stato 21 marzo 2006) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 43 capoverso 1 della legge del 6 ottobre sull imposizione della birra (LIB), ordina:

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 43 capoverso 1 della legge del 6 ottobre sull imposizione della birra (LIB), ordina: Ordinanza sull imposizione della birra (OIBir) 641.411.1 del 15 giugno 2007 (Stato 1 luglio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 43 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 2006 1 sull imposizione

Dettagli

Ordinanza concernente le designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati

Ordinanza concernente le designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati Ordinanza concernente le designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA) dell 8 novembre 2006 Il

Dettagli

Sostituita. basate sul web

Sostituita. basate sul web Gennaio 2010 www.estv.admin.ch Info IVA 02 concernente il settore Orticoltura e fioreria Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Osservazioni preliminari

Dettagli

DIRETTIVA N. 6 (Valida dal 1. gennaio 2014 Versione 1.0)

DIRETTIVA N. 6 (Valida dal 1. gennaio 2014 Versione 1.0) DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI IMPOSIZIONE ALLA FONTE DELLE PRESTAZIONI DI PREVIDENZA VERSATE DA ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO (art. 118 LT e 95 LIFD) DIRETTIVA N. 6 (Valida dal 1. gennaio 2014 Versione

Dettagli

Pagamenti diretti alle aziende d'estivazione e con pascoli comunitari

Pagamenti diretti alle aziende d'estivazione e con pascoli comunitari Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell'agricoltura Unità di direzione Pagamenti diretti e sviluppo rurale Berna, gennaio 2015 Sintesi: Pagamenti

Dettagli

Schweizerisch e Eidgenossenschaft C onfédératio n suisse C onfederazion e Svizzera C onfederaziu n svizra

Schweizerisch e Eidgenossenschaft C onfédératio n suisse C onfederazion e Svizzera C onfederaziu n svizra 610.540.07 Opuscolo n. 07 Vendite all asta, commercio di oggetti d arte e di beni usati Valevole dal 1 o gennaio 2008 Le informazioni contenute nella presente pubblicazione devono essere considerate come

Dettagli

Sostituita. basate sul web

Sostituita. basate sul web Gennaio 2010 www.estv.admin.ch Info IVA 04 concernente il settore Edilizia Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Osservazioni preliminari Espressioni

Dettagli

Ordinanza sul computo globale dell imposta

Ordinanza sul computo globale dell imposta Ordinanza sul computo globale dell imposta Modifica del 9 marzo 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 22 agosto 1967 1 sul computo globale dell imposta è modificata come segue:

Dettagli

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del 25 giugno 2014 Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA) del 25 maggio

Dettagli

DIRETTIVA N. 6 (Valida dal 1. gennaio 2016 Versione 1.0)

DIRETTIVA N. 6 (Valida dal 1. gennaio 2016 Versione 1.0) DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI IMPOSIZIONE ALLA FONTE DELLE PRESTAZIONI DI PREVIDENZA VERSATE DA ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO (art. 118 LT e 95 LIFD) DIRETTIVA N. 6 (Valida dal 1. gennaio 2016 Versione

Dettagli

OTTOBRE OTTOBRE

OTTOBRE OTTOBRE OTTOBRE 2011 Le principali scadenze contabili fiscali ed amministrative del mese Gli adempimenti previdenziali e fiscali che scadono di sabato o di giorno festivo sono da considerare tempestivi se eseguiti

Dettagli

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 18 ottobre 2017 Il Consiglio federale

Dettagli

REGIME FISCALE DELLE COOPERATIVE IN MATERIA DI IRES

REGIME FISCALE DELLE COOPERATIVE IN MATERIA DI IRES REGIME FISCALE DELLE COOPERATIVE IN MATERIA DI IRES SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI AGEVOLAZIONI FISCALI DELLE CO- OPERATIVE DEDUCIBILITÀ DELLE SOMME DE- STINATE ALLE RISERVE INDIVISIBILI NORME DI ESENZIONE

Dettagli

2. Tassazione di pensioni e liquidazioni una tantum di capitale

2. Tassazione di pensioni e liquidazioni una tantum di capitale 133 2. Tassazione di pensioni e liquidazioni una tantum di capitale 2.1 Indicazioni generali Dove devo tassare la mia pensione derivante da lavoro frontaliero? La pensione viene tassata quasi sempre nel

Dettagli

Sezione 2: Scambio di informazioni su domanda

Sezione 2: Scambio di informazioni su domanda Avamprogetto Ordinanza sull assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Ordinanza sull assistenza amministrativa fiscale, OAAF) del... Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Imposta sul valore aggiunto all importazione di animali domestici

Imposta sul valore aggiunto all importazione di animali domestici www.ezv.admin.ch Imposta sul valore aggiunto (IVA) Publ. 52.23 Imposta sul valore aggiunto all importazione di animali domestici Edizione 2007 Valevole: 01.05.2007 al 31.12.2009 Editore: Amministrazione

Dettagli

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente il mercato delle uova Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge federale

Dettagli

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Ordinanza sull assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Ordinanza

Dettagli

Ordinanza concernente le modifiche nel settore delle tasse di bollo, dell imposta preventiva e del computo globale d imposta

Ordinanza concernente le modifiche nel settore delle tasse di bollo, dell imposta preventiva e del computo globale d imposta Ordinanza concernente le modifiche nel settore delle tasse di bollo, dell imposta preventiva e del computo globale d imposta del 15 ottobre 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le ordinanze qui

Dettagli

ordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici

ordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale

Dettagli

Prodotti commestibili e bevande; alimenti per animali

Prodotti commestibili e bevande; alimenti per animali 610.545.07 Promemoria n. 07 Prodotti commestibili e bevande; alimenti per animali Valevole dal 1 o gennaio 2008 Le informazioni contenute nella presente pubblicazione devono essere considerate come un

Dettagli

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax) 916.344 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2011) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera

Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera Termine di referendum: 6 ottobre 2016 Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell imposizione delle

Dettagli

Legge federale sulla revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa

Legge federale sulla revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa Legge federale sulla revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del

Dettagli

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sui contributi all esportazione) del 23 novembre 2011 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

L IVA e la documentazione delle vendite

L IVA e la documentazione delle vendite NORMATIVA IVA L IVA e la documentazione delle vendite ASFOR TECNICO CONTABILITA GENERALE E ANALISI DI BILANCIO NORMATIVA IVA - F. CALAUTTI L IVA è un imposta indiretta proporzionale neutra generale sui

Dettagli

Tecnica amministrativa. Classe IV

Tecnica amministrativa. Classe IV Tecnica amministrativa Classe IV 1.Calcolo percentuale Il calcolo percentuale è un applicazione del calcolo proporzionale La proporzione fondamentale del calcolo percentuale è la seguente: 100: r = S :

Dettagli

Ordinanza concernente l estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori

Ordinanza concernente l estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori Ordinanza concernente l estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori (Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni

Dettagli

Il Rendiconto Finanziario. Cenni International Accounting Standard 7 (IAS 7)

Il Rendiconto Finanziario. Cenni International Accounting Standard 7 (IAS 7) Il Rendiconto Finanziario Cenni International Accounting Standard 7 (IAS 7) 1 Cenni IAS 7 A livello internazionale al rendiconto finanziario è dedicato lo IAS 7, ilqualevieneconsideratocomeparteintegrantedelbilancio.

Dettagli

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente il mercato delle uova Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 1 maggio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge del

Dettagli

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005 1 sulla protezione degli

Dettagli

LIQUIDAZIONI PERIODICHE E REDAZIONE DICHIARAZIONE IVA

LIQUIDAZIONI PERIODICHE E REDAZIONE DICHIARAZIONE IVA UNIVERSITA' DEGLI STUDI G. D'ANNUNZIO Facoltà di Economia Relatore: Dott. Andrea Fidanza Mail: andrea@fidanzastudio.it 23 ottobre 2012 Web: www.fidanzastudio.it Principale riferimento normativo: D.P.R.

Dettagli

Imposta federale diretta Periodo fiscale 2002

Imposta federale diretta Periodo fiscale 2002 Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV Administration fédérale des contributions AFC Amministrazione federale delle contribuzioni

Dettagli

PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI NOVEMBRE 2011

PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI NOVEMBRE 2011 Circolare n. 28 del 07 Novembre 2011 La presente circolare si propone di dare evidenza ai signori clienti dei PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI NOVEMBRE 2011 GIOVEDI 10 NOVEMBRE 2011 Modello 730 termine per

Dettagli

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax) del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 46 capoversi

Dettagli

LIQUIDAZIONI PERIODICHE E REDAZIONE DICHIARAZIONE IVA

LIQUIDAZIONI PERIODICHE E REDAZIONE DICHIARAZIONE IVA UNIVERSITA' DEGLI STUDI G. D'ANNUNZIO Facoltà di Economia Relatore: Dott. Andrea Fidanza Mail: andrea@fidanzastudio.it 04 dicembre 2013 Web: www.fidanzastudio.it Principale riferimento normativo: D.P.R.

Dettagli

Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare

Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare (OQuSo) del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 11 capoverso 4

Dettagli

Sostituita. basate sul web

Sostituita. basate sul web Gennaio 2010 www.estv.admin.ch Info IVA 15 concernente il settore Regolamentazione forfettaria della deduzione dell imposta precedente per le banche Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione

Dettagli

Scadenzario Fiscale. Aprile 2016 Pag. 1

Scadenzario Fiscale. Aprile 2016 Pag. 1 Aprile 2016 Pag. 1 Approfondimento su: Modello EAS: l adempimento, obbligatorio per mantenere le agevolazioni fiscali, scade il 31 marzo Venerdì 15 Registrazione Iva Termine ultimo per l annotazione delle

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali 916.404 del 18 agosto 1999 (Stato 15 maggio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 capoverso 2, 15a capoverso 4 e 15b capoverso

Dettagli

Novità concernenti l attività lucrativa indipendente in base alla riforma dell imposizione delle imprese II

Novità concernenti l attività lucrativa indipendente in base alla riforma dell imposizione delle imprese II Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo Imposta federale diretta Berna,

Dettagli

LA RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI REALIZZO

LA RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI REALIZZO LA RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI REALIZZO OBIETTIVI DELLA LEZIONE La rilevazione delle fatture di vendita I resi e rettifiche sulle vendite Gli anticipi da clienti Gli aspetti contabili della rilevazione

Dettagli

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) del 6 settembre 2006 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 37a e 83 capoverso

Dettagli

Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente [Signature] [QR Code] Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza sulle basi temporali dell imposta federale diretta

Ordinanza sulle basi temporali dell imposta federale diretta Ordinanza sulle basi temporali dell imposta federale diretta del 14 agosto 2013 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 199 della legge federale del 14 dicembre 1990 1 sull imposta federale diretta

Dettagli

RIDETERMINAZIONE VALORE DI ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI E RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA

RIDETERMINAZIONE VALORE DI ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI E RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA Napoli, 18 Gennaio 2017 A TUTTI GLI SPETTABILI CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE N. 1/2017 RIDETERMINAZIONE VALORE DI ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI E RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA La Legge di

Dettagli

SPLIT PAYMENT MODALITA APPLICATIVE

SPLIT PAYMENT MODALITA APPLICATIVE SPLIT PAYMENT MODALITA APPLICATIVE La legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha stabilito che dal 1 gennaio 2015 tutte le operazioni di fornitura di beni e servizi effettuate nei confronti della Pubblica

Dettagli

Ordinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli

Ordinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli Ordinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli (Ordinanza sulla promozione dello smercio, OPSAgr) Modifica del 18 ottobre 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina:

Dettagli

artt. 91, 92 e 93 della Legge tributaria (LT) DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI Bellinzona, maggio 2017 CIRCOLARE N. 29/

artt. 91, 92 e 93 della Legge tributaria (LT) DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI Bellinzona, maggio 2017 CIRCOLARE N. 29/ DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI Bellinzona, maggio 2017 CIRCOLARE N. 29/2017 PASSAGGIO DA TASSAZIONE QUALE SOCIETÀ HOLDING, DI AMMINISTRAZIONE O AUSILIARIA A TASSAZIONE ORDINARIA (PASSAGGIO DI SISTEMA):

Dettagli

L IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.)

L IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) L IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) Prof. Fabio Corno Dott. Stefano Colombo Milano, 22 gennaio 2013 IL CONCETTO DI IVA L IVA (Imposta sul Valore aggiunto) è un imposta indiretta, in vigore in tutti

Dettagli

Legge federale sulla nuova disciplina del condono dell imposta

Legge federale sulla nuova disciplina del condono dell imposta Legge federale sulla nuova disciplina del condono dell imposta (Legge sul condono dell imposta) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale

Dettagli

Istanza di gratuito patricinio 1 in virtù dell articolo 119 CPC

Istanza di gratuito patricinio 1 in virtù dell articolo 119 CPC Indirizzo dell autorità di conciliazione o del tribunale: Istanza di gratuito patricinio 1 in virtù dell articolo 119 CPC Parte richiedente Cognome: Nome: Indirizzo: NAP, luogo: Data di nascita: Luogo

Dettagli

2.02 Stato al 1 gennaio 2013

2.02 Stato al 1 gennaio 2013 2.02 Stato al 1 gennaio 2013 Contributi degli indipendenti all AVS, all AI e alle IPG Attività lucrativa indipendente 1 L assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), l assicurazione per l

Dettagli

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell USAV) 1 916.472 del 30 ottobre 1985 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

ESERCITAZIONE IVA, IRES e IRAP Testo e soluzioni

ESERCITAZIONE IVA, IRES e IRAP Testo e soluzioni ESERCITAZIONE IVA, IRES e IRAP Testo e soluzioni Esercizio 1 Si consideri la seguente situazione: - l'impresa A vende all'impresa B un bene intermedio, che ha prodotto utilizzando solo il fattore lavoro,

Dettagli

Entrate ordinarie del 2018

Entrate ordinarie del 2018 ordinarie del 218 Quote in % 21 57 mio. 29,9 32,5 Imposta sul valore aggiunto 23 39 mio. 6 18 mio. 8,6 non fiscali 5 289 mio. 7,3 9,2 3,3 2,8 Rimanenti entrate fiscali 6 65 mio. 6,3 4 565 mio. Tasse di

Dettagli

REGIONE CALABRIA. Criteri di calcolo della dimensione economica aziendale espressa in Produzione Standard (PS).

REGIONE CALABRIA. Criteri di calcolo della dimensione economica aziendale espressa in Produzione Standard (PS). Allegato A REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI AUTORITÀ DI GESTIONE PSR CALABRIA 2014-2020 Criteri di calcolo della dimensione economica aziendale espressa in Produzione

Dettagli

IRPEF LA TASSAZIONE CATASTALE

IRPEF LA TASSAZIONE CATASTALE IRPEF LA TASSAZIONE CATASTALE Domenico Buono Responsabile Ufficio Tributario Confederazione Nazionale Coldiretti La tassazione catastale è riservata ai seguenti soggetti: Persone fisiche (regime naturale);

Dettagli

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 24 giugno 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli