Condizioni di assicurazione

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1 Mod GRA - Ed. 3/07 - Rist. 3/09 Grandine Rischi agevolati Condizioni di assicurazione

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3 INDICE DEFINIZIONI Pag. 5 CONDIZIONI GENERALI Pag. 6 Oggetto dell assicurazione Pag. 6 Esclusioni Pag. 6 Efficacia dell assicurazione decorrenza e scadenza della garanzia Pag. 6 Franchigia - Scoperto - Limite di indennizzo Pag. 6 Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno anterischio) Pag. 6 Riduzione del prodotto assicurato Pag. 7 Doveri dell Assicurato in caso di danno Pag. 7 Rilevazione e liquidazione del danno Pag. 7 Perizia d appello Pag. 8 Pagamento del risarcimento Pag. 9 Disposizioni diverse Pag. 9 CONDIZIONI SPECIALI Pag. 10 Prodotto frutta Pag. 10 Prodotto uva Pag. 11 Prodotto olive Pag. 12 Prodotto piselli Pag. 12 Prodotto fagiolini Pag. 13 Prodotto pomodori Pag. 13 Prodotto peperoni Pag. 14 Prodotto tabacco Pag. 15 Prodotto piante di viti porta innesti (piante madri di portinnesti di vite) Pag. 16 Prodotto cocomeri e meloni Pag. 16 Prodotto mais Pag. 17 Prodotto vivai Pag. 18 Prodotto bietola da seme (seme bietola da zucchero) Pag. 20 Prodotto barbabietola da zucchero (radice) Pag. 20 Prodotto cavolfiori (pianta); cavolo verza, cavolo cappuccio (pianta) Pag. 20 Prodotto insalata (pianta), radicchio (pianta) Pag. 20 Prodotto porro (pianta) Pag. 21 Prodotto cetrioli, zucchine e zucche Pag. 21 Prodotto fagioli Pag. 21 Prodotto fragole, fragoloni, fragoloni rifiorenti, fragoline di bosco Pag. 22 Prodotto fichi d India Pag. 22 Prodotto melanzane Pag. 22 Prodotto seme di piante ortensi (bietole rosse, carote, cavolfiori, cavoli verza, cavoli cappuccio, cipolle, porri, ravanelli) Pag. 23 Prodotto bietola da coste e da foglie Pag. 23 Prodotto cipolla bulbo - Aglio bulbo Pag. 23 Campioni Pag. 24 3

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5 DEFINIZIONI In caso di contrasto tra le Condizioni di assicurazione di seguito riportate e quelle indicate nella Convenzione assicurativa per l annata in corso - scambiate e sottoscritte tra Reale Mutua ed il Consorzio di Difesa del quale l Assicurato è socio - prevalgono quest ultime. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DELLA GRANDINE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 29/03/2004, N. 102 INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE CONCERNENTI IL FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo. ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione, socio del Contraente; ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione; BOLLETTINO DI CAMPAGNA: il documento che riporta i risultati di perizia; CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE: l applicazione alla Convenzione assicurativa che contiene: la dichiarazione delle produzioni che l Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte; la dichiarazione della messa a disposizione dei periti della planimetria catastale relativa alle superfici delle partite assicurate; l attestazione della qualità di socio dell Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente; CONTRAENTE: il Consorzio di Difesa o altro Ente, riconosciuto a termini di legge, stipulante l assicurazione; CONVENZIONE ASSICURATIVA: il documento che prova l assicurazione nel quale Reale Mutua ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per i stipulandi certificati di assicurazione; FRANCHIGIA: la parte del prodotto in garanzia per singola partita, espressa in centesime parti, escluso dall indennizzo; INDENNIZZO: la somma dovuta da Reale Mutua in caso di sinistro; LIMITE DI INDENNIZZO: l importo massimo indennizzabile, espresso in percentuale, della somma assicurata per singola partita; POLIZZA CONVENZIONE: documento sottoscritto dal Contraente e dall Agente in nome e per conto di Reale Mutua, emesso in conformità alla Convenzione Assicurativa e in base ai certificati di assicurazioni e contenente il computo del premio; PREMIO: la somma dovuta dal Contraente a Reale Mutua; SCOPERTO: la parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell Assicurato; SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. 5

6 CONDIZIONI GENERALI OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Art. 1 Art. 2 Reale Mutua si obbliga a risarcire il danno di quantità causato dalla percossa della grandine al prodotto assicurato ottenibile in una superficie dichiarata ed il danno di qualità, ove previsto dalle apposite Condizioni speciali. L assicurazione riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo. ESCLUSIONI essere trasmesso al Contraente per l attestazione della qualifica di Socio dell Assicurato e per la convalida, in mancanza della quale l assicurazione è inefficace fin dall inizio. La garanzia cessa alla maturazione del prodotto od anche prima, se il prodotto è stato raccolto, e comunque al 15 dicembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni speciali. FRANCHIGIA - SCOPERTO LIMITE DI INDENNIZZO Art. 3 Sono esclusi dal risarcimento i Art. 5 danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito la grandine nonché l aggravamento dei danni coperti da garanzia che possa conseguirne. EFFICACIA DELL ASSICURAZIONE DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA Art. 4 Dopo la sottoscrizione della Convenzione assicurativa e prima della sottoscrizione della polizza, Reale Mutua presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione. La garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre dalle ore del 3 giorno successivo a quello della notifica, a cura dell Agente, a Reale Mutua con lettera raccomandata o con gli altri mezzi previsti dalla Convenzione assicurativa. La data di notifica dovrà essere quella esposta nel certificato. La notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente per una indispensabile informativa. La garanzia, comunque, non sarà operante prima delle ore del giorno indicato nella Convenzione assicurativa sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni speciali. Il certificato di assicurazione dovrà L assicurazione è prestata con l applicazione di aliquote di franchigia previste nella Convenzione assicurativa espresse in centesime parti del prodotto in garanzia, per singola partita. Per i danni superiori alle aliquote di franchigia viene indennizzata l eccedenza. Se previsti nella Convenzione assicurativa possono ulteriormente trovare applicazione uno scoperto ed un limite di indennizzo, come di seguito precisato: per i danni superiori alle aliquote di franchigia viene indennizzata l eccedenza, rimanendo a carico dell Assicurato una percentuale di scoperto sull indennizzo; la somma dovuta da Reale Mutua non potrà essere comunque superiore ad un eventuale limite di indennizzo stabilito. DANNO VERIFICATOSI PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA GARANZIA (DANNO ANTERISCHIO) Art. 6 Salvo patto contrario, non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti da grandine. Qualora l evento si verifichi tra la data di notifica dell assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l assicurazione avrà corso ugualmente, ma l Assicurato dovrà denunciarlo a Reale Mutua entro tre giorni da quando il danno si è verificato o dal giorno in cui ne ha avuto 6

7 CONDIZIONI GENERALI conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita, affinché la stessa possa promuovere una perizia che accerti il danno per escluderlo dal risarcimento nell eventualità di un ulteriore sinistro. In questo caso Reale Mutua ridurrà proporzionalmente l ammontare del premio complessivo. RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO Art. 7 Quando si verifichi sopra una partita assicurata la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quello della grandine, l Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell epoca della raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione per detta partita, con conseguente proporzionale riduzione del premio complessivo a partire dalla data di invio per raccomandata della richiesta a Reale Mutua fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. La riduzione è accordata nel caso in cui il prodotto non sia stato colpito da grandine; tuttavia può essere accordata anche in caso di sinistro purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma. DOVERI DELL ASSICURATO IN CASO DI DANNO Art. 8 L Assicurato, entro 3 giorni esclusi il sabato ed i festivi, da quello in cui si è verificato il danno o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita, deve presentare all Agenzia di Reale Mutua denuncia redatta e sottoscritta su apposito stampato, dichiarando se intende richiedere la perizia o segnalare l evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti indennizzo. Art. 9 È ammessa la trasformazione della denuncia di danno per semplice memoria in denuncia di danno con richiesta di perizia fino a 20 giorni prima dell epoca di maturazione del prodotto. In caso di danno, l Assicurato dovrà eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato di vegetazione delle piante e dei prodotti. L Assicurato non può raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 11. RILEVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO Art. 10 Art. 11 Ricevuta la denuncia di danno, Reale Mutua, senza pregiudizio di eventuali riserve ed eccezioni dispone la perizia con facoltà di far ispezionare, anche ripetutamente, i prodotti colpiti. La rilevazione del danno può essere eseguita direttamente tra le parti oppure da uno o più periti in possesso di laurea in scienze agrarie, ovvero di diploma di geometra o di perito agrario o di altro titolo equipollente ed essere autorizzati all esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti. Qualora il prodotto sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, regolarmente denunciato, l Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione di Reale Mutua - Unità Grandine - ed il Contraente a mezzo telegramma e deve lasciare su ogni partita denunciata i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia di prodotto condotta dai confini della partita e passante per la zona centrale, salvo non sia diversamente disposto da Condizioni speciali. Tali campioni, lasciati nello stato in 7

8 CONDIZIONI GENERALI Art. 12 cui si trovavano al momento del sinistro, dovranno essere, a pena di decadenza dal diritto all indennizzo pari almeno al 3% della partita assicurata. Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione telegrafica Reale Mutua omette di far procedere a tale rilevazione, l Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito rilevatore avente i requisiti di cui all art. 10 e secondo le norme di cui all art. 12. In tal caso deve inviare copia della perizia alla direzione di Reale Mutua - Unità Grandine - ed al Contraente a mezzo lettera raccomandata entro tre giorni dalla data di effettuazione della perizia. Le spese di perizia sostenute dall Assicurato saranno rimborsate da Reale Mutua. La rilevazione e conseguente liquidazione del danno, devono eseguirsi partita per partita in base ai prezzi unitari prestabiliti per i singoli prodotti con le seguenti norme: a le centesime parti di quantità di prodotto in garanzia distrutte da grandine devono essere applicate al valore corrispondente alla quantità del prodotto realmente ottenibile in ogni partita, oppure alla somma assicurata ove questa sia inferiore a detto valore; b dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai danni da grandine come detto all art. 6 e quelle relative alla franchigia; c in caso di danni successivi le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al totale valore assicurato inizialmente, fermo quanto previsto alla lettera a). Appartiene altresì alla competenza dei periti l accertamento della data in cui l evento si è verificato, l accertamento della regolarità dei campioni lasciati dall Assicurato in relazione alle Condizioni di polizza e l accertamento dello stadio di maturazione del prodotto. I risultati di ogni perizia, con le eventuali riserve ed eccezioni, formulate dai periti, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoposto alla firma dell Assicurato. La firma dell Assicurato equivale ad accettazione della perizia. In caso di mancata accettazione o di assenza dell Assicurato, copia del bollettino di campagna sarà consegnata o spedita al Contraente entro la giornata successiva non festiva a quella della perizia. Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, il predetto bollettino verrà inviato al domicilio dell Assicurato, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. PERIZIA D APPELLO Art Entro tre giorni, esclusi il sabato ed i festivi, dalla data di consegna o di ricevimento del bollettino di campagna, l Assicurato che non ne accetti le risultanze può richiedere una nuova perizia, dandone comunicazione alla Direzione di Reale Mutua con la specificazione Unità Grandine mediante telegramma, indicando nome e domicilio del proprio perito scelto tra le categorie professionali di cui all art Entro tre giorni dalla data di ricevimento della richiesta di appello, escluso il sabato ed i festivi, Reale Mutua deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito dandone comunicazione all Assicurato. 3 Entro tre giorni dalla nomina del perito da parte di Reale Mutua i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia o, in caso di mancato accordo, per procedere alla nomina del Terzo perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Convenzione assicurativa. La revisione della perizia dovrà comunque eseguirsi non oltre il terzo giorno da quello di designazione del Terzo perito. 4 Nel caso in cui Reale Mutua non provveda nel termine stabilito alla nomina 8

9 CONDIZIONI GENERALI Art. 14 Art. 15 del proprio perito, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall Assicurato e da due periti scelti dall Assicurato stesso tra quelli indicati nella Convenzione assicurativa nei termini stabiliti nel comma precedente. Allorché sia stato chiesto l appello, l Assicurato deve lasciare il prodotto della partita per la quale è stata richiesta la perizia d appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso che il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni previsti dall art. 11 delle Condizioni generali o dalle Condizioni speciali. Qualora l Assicurato non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta. Quando Reale Mutua non abbia designato come proprio il perito che eseguì la perizia non accettata, quest ultimo può assistere alla perizia d appello. La perizia d appello non può avere luogo se prima dell effettuazione della stessa si verifichino altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall art. 10. La perizia d appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto e riguardare tutte le partite appellate. I periti redigeranno collegialmente la relazione senza essere vincolati da alcuna formalità legale; la perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuti di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. Qualunque sia l esito della perizia d appello, ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo. PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO Art. 16 Il pagamento del risarcimento deve essere effettuato all Assicurato nei termini ed alle condizioni, convenuti con il Contraente. DISPOSIZIONI DIVERSE Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Reale Mutua, senza pregiudizio di eventuali riserve od eccezioni, può disporre accertamenti, con facoltà di inviare anche ripetutamente suoi incaricati, per ispezionare i prodotti assicurati. Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno Reale Mutua circa la valutazione del danno e che abbia per fine od effetto il conseguimento di un indebito lucro dall assicurazione, produce la decadenza dell Assicurato dal diritto al risarcimento. Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili purché notificati entro un anno dalla sottoscrizione della polizza, dalla data del bollettino di campagna o dalla redazione collegiale della perizia d appello. Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del Convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l Agenzia cui è assegnata la polizza. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. 9

10 PRODOTTO FRUTTA Art. 1 Art. 2 Actinidia La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme. La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. In relazione al disposto dell art. 1 delle Condizioni generali, il danno complessivo (quantità e qualità) è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle due seguenti tabelle: TABELLA A B a Fiori (*) e/o frutti illesi; lesioni all epicarpo; singola lesione lieve b Qualche lesione lieve; singola lesione media c Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve d Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media e Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave; fiori (*) e/o frutti abbattuti; fiori (*) e/o frutti distrutti (*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l utilizzazione mercantile. Le lesioni - ove non diversamente specificato - si riferiscono al mesocarpo. La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa rientra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza qualche. Il danno da defogliazione viene valutato secondo quanto previsto dalla seguente tabella: Art. 3 Art. 4 Epoca % di defogliazione del sinistro < decadi Coefficiente di danno 1ª GIUGNO = ª GIUGNO = ª GIUGNO = ª LUGLIO = ª LUGLIO = ª LUGLIO = ª AGOSTO = ª AGOSTO = ª AGOSTO = Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo. Albicocche, cachi, ciliegie, fichi, mandorle, mele, nettarine, nocciole, noci, pere, pesche, susine La garanzia ha inizio dall allegagione. Albicocche, cachi, ciliegie, fichi, mele, nettarine, pere, pesche, susine La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. In relazione al disposto dell art. 1 delle Condizioni generali, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle due seguenti tabelle: Albicocche, ciliegie, nettarine, pesche, susine TABELLA A B a Illesi; lesioni all epicarpo; qualche lesione minima b Più lesioni minime; qualche lesione lieve c Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve d Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; 10

11 qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media e Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti Le lesioni - ove non diversamente specificato - si riferiscono al mesocarpo. Cachi, fichi a Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato... 0 b Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all epicarpo.. 20 c Più ammaccature lievi e/o più incisioni all epicarpo d Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo e Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo, frutti distrutti Mele TABELLA A B a Illesi; lesioni all epicarpo; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato b Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve c Più e numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve d Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole e Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti Le lesioni - ove non diversamente specificato - si riferiscono al mesocarpo. Pere TABELLA A B a Illesi; lesioni all epicarpo; qualche o più lesioni minime. 0 0 b Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime c Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve d Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media e Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti Le lesioni - ove non diversamente specificato - si riferiscono al mesocarpo. PRODOTTO UVA Art. 5 Art. 6 La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme. Uva da vino La garanzia riguarda il prodotto destinato alla vinificazione e si riferisce alla perdita di quantità ed a quella di qualità, la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella: 11

12 Art. 7 Art. 8 Art. 9 percentuale perdita /100 di quantità coeff. di danno di qualità sul prodotto 0 4,50 10,50 15,00 22,50 30,00 45,00 60,00 75,00 residuo Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione. Tale garanzia decorre CONVENZIONAL- MENTE, per tutte le varietà, a partire dalle seguenti date fisse: 30 giugno per l Italia Meridionale e le Isole; 05 luglio per l Italia Centrale; 10 luglio per l Italia Settentrionale. Uva da tavola In deroga all art. 1 delle Condizioni generali è ammessa, mediante corresponsione del relativo premio, l assicurazione delle uve da tavola, individuabili per varietà, con l estensione della garanzia al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità è effettuata sul prodotto residuo secondo le seguenti norme: a grappoli con la metà od oltre di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento fino ad un massimo del 50%; b grappoli con meno della metà di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento non superiore all aliquota di acini danneggiati e/o perduti. In caso di danno i grappoli che hanno subito un danno di qualità dovuto a malattie, difetti od ogni altra causa diversa dalla grandine, saranno risarciti per la sola perdita di quantità imputabile alla grandine. La garanzia cessa comunque al 20 ottobre ad eccezione della varietà Hoanez per la quale la cessazione è prevista al 30 novembre. PRODOTTO OLIVE Art. 10 Art. 11 Art. 12 La garanzia ha inizio dall allegagione e termina comunque: alle ore del 31 ottobre per le olive da tavola; alle ore del 30 novembre per le olive da olio. Olive da olio La garanzia riguarda il prodotto destinato al frantoio ed in relazione al disposto dell art. 1 delle Condizioni generali, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: a Illese; segni di percossa, ondulato 0 b Incisioni superficiali e ammaccature 10 c Incisioni al mesocarpo e ammaccature deformanti d Lesioni che raggiungono l endocarpo e Lesioni che raggiungono l endocarpo non cicatrizzate, drupe perdute 100 Olive da tavola La garanzia riguarda il prodotto destinato alla mensa ed in relazione al disposto dell art. 1 delle Condizioni generali, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: a Illese... 0 b Segni di percossa, ondulato c Incisioni superficiali e ammaccature 30 d Incisioni al mesocarpo e ammaccature deformanti e Lesioni che raggiungono l endocarpo, drupe perdute PRODOTTO PISELLI Art. 13 La garanzia ha inizio dall emergenza e riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto. 12

13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Per ogni partita devono essere indicate oltre alla descrizione del prodotto assicurato: 1 la data di semina; 2 la destinazione del prodotto: industria conserviera, consumo fresco, seme secco. Nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata all industria conserviera o al consumo fresco, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco. In deroga a quanto previsto dall art. 4 delle Condizioni generali, e limitatamente al pisello secco, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: estirpazione delle piante, essiccamento dei baccelli e trebbiatura sull appezzamento, la garanzia è prorogata fino a quest ultima fase. PRODOTTO FAGIOLINI Art. 17 Art. 18 La garanzia ha inizio dall emergenza e riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto. La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata per ogni partita con l indicazione della data di semina e della destinazione del prodotto: industria conserviera, consumo fresco. PRODOTTO POMODORI Art. 19 Art. 20 La garanzia ha inizio: dall emergenza, in caso di semina; ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla. La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa, comunque: al 30 settembre per l Italia Settentrionale; al 15 settembre per l Italia Centro- Meridionale e Insulare. Art. 21 Art. 22 Art. 23 Per ogni partita devono essere indicate, oltre alla descrizione del prodotto assicurato: 1 la destinazione; 2 la data di semina o di trapianto; 3 la modalità di raccolta (in unica soluzione o scalare per palchi di maturazione), limitatamente al pomodoro da industria. Pomodori da industria La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile destinato alla produzione di: pelati; concentrati ed altre trasformazioni conserviere. In relazione al disposto dell art. 1 delle Condizioni generali, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: Pomodori da Pelati a Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell epidermide... 0 b Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all epicarpo. 20 c Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere d Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie e Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi f Fiori (*) e frutti distrutti (*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l utilizzazione mercantile. In caso di raccolta scalare, ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti. 13

14 Art. 24 Art. 25 Pomodori da concentrati ed altre trasformazioni conserviere a Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell epidermide... 0 b Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all epicarpo. 15 c Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere d Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie e Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi f Fiori (*) e frutti distrutti (*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l utilizzazione mercantile. In caso di raccolta scalare, ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti. Pomodori da consumo fresco La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e, quindi, idoneo al consumo fresco. In relazione al disposto dell art. 1 delle Condizioni generali, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTEvalutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: a Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell epidermide... 0 b Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all epicarpo. 20 c Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all epicarpo d Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere e Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie f Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; fiori (*) e frutti distrutti (*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l utilizzazione mercantile. In caso di raccolta scalare, ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti. PRODOTTO PEPERONI Art. 26 La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto. Essa ha inizio: dall emergenza, in caso di semina; ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla. Essa si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato, fermo restando quanto disposto all ultimo comma dell art. 4 delle Condizioni generali. Per il prodotto coltivato nella regione Sicilia, a deroga dell art. 4 delle Condizioni generali, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e termina comunque il 10 novembre. Per i prodotti coltivati nelle regioni Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Marche e Lazio la garanzia si estingue secondo gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio stabiliti, CONVENZIONALMENTE, come segue: Scaglioni di raccolto % minima di prodotto Giorni progressivo minimo CONVENZIONALMENTE dal trapianto e relative percentuali considerato fuori rischio di prodotto asportato al termine di ogni raccolta (*) normale ( ) tardivo ( ) normale ( ) tardivo ( ) = 25 = 100 (*) Per giorni dal trapianto intermedi si considerano i valori interpolati. ( ) Si considera normale il prodotto trapiantato entro il 5 giugno e tardivo quello trapiantato successivamente a tale data. 14

15 Art. 27 Art. 28 Per ogni partita deve essere indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di semina o di trapianto. In relazione al disposto dell art. 1 delle Condizioni generali, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: a Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa allo strato cuticolare, con decolorazioni punteggianti, senza compressione dei tessuti 0 b Percosse all esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati c Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati d Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni non passanti il tessuto carnoso 60 e Gravi percosse con incisioni e/o lacerazioni passanti il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati; fiori (*) e frutti distrutti (*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l utilizzazione mercantile. In caso di raccolta scalare, ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti. PRODOTTO TABACCO Art. 29 Art. 30 Art. 31 Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco secondo le norme dell Unione Europea. La garanzia ha inizio ad attecchimento delle piantine trapiantate e termina comunque il 30 settembre. Per ogni partita deve essere indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di trapianto. Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Il danno complessivo, in deroga all art. 1 delle Condizioni generali, è CONVENZIO- NALMENTE valutato considerando uguali tutte le foglie (escluse le cotiledonari e le prime cinque sopra/dopo le cotiledonari) ed in base: a alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali; b al mancato sviluppo delle foglie; c alle foglie perdute. È da ritenersi perduta anche la foglia con più dell 85% di superficie fogliare asportata o da considerarsi tale. Per la varietà Kentucky, a cimatura tradizionale, limitatamente alle sole quattro foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno CONVENZIONALMENTE valutato secondo le norme di cui al punto a) del precitato articolo, viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%. Nelle denunce di danno l Assicurato è tenuto a specificare: a se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la distruzione totale o parziale del prodotto; b se trattandosi di varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima della caduta della grandine oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata. In relazione alla raccolta scalare del prodotto, la procedura prevista dall art. 11 delle Condizioni generali, si applica quando nell imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva. Nel caso di danno grave, per cui sia da presumere l opportunità o la necessità di recisione per allevamento di seconda vegetazione, l Assicurato ha l obbligo di avvertire telegraficamente la Direzione di Reale Mutua - Unità Grandine - perché disponga d urgenza per il sopralluogo peritale. 15

16 Qualora siano trascorsi tre giorni oltre quello dell avviso senza che Reale Mutua abbia provveduto, resta facoltà all Assicurato (in deroga all art. 11 delle Condizioni generali) di eseguire la cimatura purché lasci integre tre file passanti per la parte centrale della partita. In ogni caso resta convenuto che: a deve essere liquidato il solo danno causato dalla grandine sul prodotto allo stato verde, ancorché l Assicurato non ritenga conveniente la raccolta del prodotto residuo; b nella determinazione del danno, deve essere tenuto conto del prodotto ottenibile con cimatura razionalmente rialzata o con seconda vegetazione in seguito a recisione, anche quando l Assicurato non effettui queste operazioni, oppure non le effettui tempestivamente e secondo le norme di buona agricoltura. PRODOTTO PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (PIANTE MADRI DI PORTINNESTI DI VITE) Art. 37 Art. 38 Art. 39 La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite immuni da ogni malattia, tara o difetto. La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme; cessa alla caduta delle foglie e, comunque, non oltre il 30 novembre. La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l indicazione: 1 della varietà; 2 dell età; 3 della forma di allevamento (strisciante o impalcato); 4 del numero dei ceppi. Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti: a diametro maggiore dell estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm., con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm.; Art. 40 b diametro maggiore dell estremità più grossa non superiore a 14 mm.; c lunghezza di 40 cm. circa. In relazione al disposto dell art. 1 delle Condizioni generali, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: a Illesi e segni di percossa... 0 b Lesioni al cilindro corticale e/o al cambio c Qualche lesione rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo d Più lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo e Qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo 75 f Più lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; talee non ottenute per stroncamento del tralcio PRODOTTO COCOMERI E MELONI Art. 41 Art. 42 Art. 43 La garanzia ha inizio: dall emergenza in caso di semina; ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla. Per ogni partita deve essere indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di semina o di trapianto. La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e, quindi, idoneo al consumo fresco. In relazione al disposto dell art. 1 delle Condizioni generali, il danno complessivo è CONVEN- ZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: Cocomeri: tutte le varietà ad eccezione di Sugar baby e simili; meloni a Fiori (*) e/o frutti illesi; incisioni all epicarpo

17 Art. 44 b Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere c Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie d Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi e Deformazioni molto gravi; fiori (*) e/o frutti distrutti (*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l utilizzazione mercantile. Ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti. Cocomeri: varietà Sugar Baby e simili (cod. 311) a Fiori (*) e/o frutti illesi... 0 b Incisioni all epicarpo c Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere d Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie e Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; fiori (*) e/o frutti distrutti (*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l utilizzazione mercantile. Ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti. La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa: per le coltivazioni forzate: al 15 agosto per l Italia Settentrionale e al 10 agosto per l Italia Centro Meridionale e Insulare; per le coltivazioni a cielo aperto e/o pacciamate: al 31 agosto per l Italia Settentrionale e al 20 agosto per l Italia Centro Meridionale e Insulare; per le coltivazioni tardive: al 15 settembre per l intero territorio nazionale. Per coltivazioni tardive, si intendono quelle trapiantate dal 1 giugno. PRODOTTO MAIS Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Mais da seme La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione. Tale garanzia si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme oggetto dell incrocio ed il danno di qualità sul prodotto residuo, una volta computato il danno di quantità, è CONVENZIONAL- MENTE riconosciuto solo per le grandinate che si verificano nei 30 giorni che precedono e seguono la fioritura e liquidato con l applicazione della tabella che segue, operando per interpolazione nel caso di danni di quantità intermedi: percentuale perdita /100 di quantità coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme del cui prodotto si garantisce la copertura e della data di semina di ciascun appezzamento. Il quantitativo assicurato, il relativo prezzo unitario ed il valore corrispettivo devono essere indicati esclusivamente per il prodotto delle piante femminili portaseme che si assicura, a meno che non si voglia nel contempo garantire a condizioni normali anche il prodotto delle piante maschili impollinanti, nel qual caso deve essere indicato separatamente il relativo dettaglio dei quantitativi e dei valori. 17

18 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Mais da insilaggio La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa ed è estesa al danno di qualità. Il danno di qualità è CONVENZIONAL- MENTE riconosciuto sul prodotto residuo dopo computato il danno di quantità con l applicazione della tabella che segue operando per interpolazione nel caso di danni di quantità intermedi: percentuale perdita /100 di quantità coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo Mais dolce La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di mais dolce ed è estesa al danno di qualità. Il danno di qualità è riconosciuto solo per le grandinate che si verificano nei trenta giorni che seguono la formazione delle cariossidi ed è CONVENZIONALMENTE liquidato sul prodotto residuo, dopo computato il danno di quantità, con l applicazione della tabella che segue, operando per interpolazione nel caso di danni di quantità intermedi: percentuale perdita /100 di quantità coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo PRODOTTO VIVAI Vivai di piante da frutto e di olivo (piante da frutto e di olivo in vivaio) La garanzia riguarda unicamente gli astoni di un anno. Sono tuttavia esclusi quelli provenienti da portainnesto di 3 anni ed oltre. Art. 54 Art. 55 La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e cessa il 30 novembre. La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto. In relazione all art. 1 delle Condizioni generali, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: a Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti l epidermide... 0 b Astoni con alcune lesioni che incidono l epidermide interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono rimarginate c Astoni con numerose lesioni che incidono l epidermide interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono completamente rimarginate; qualche lacerazione che interessa i rami anticipati d Astoni con numerose lesioni che incidono l epidermide interessando superficialmente i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate; astoni con qualche lesione interessante i tessuti legnosi non rimarginate; astoni con svettamento apicale; più lacerazioni che interessano i rami anticipati e Astoni con numerose lesioni interessanti i tessuti legnosi non rimarginate; astoni gravemente compromessi nel loro normale sviluppo f Astoni con profonde lacerazioni dei tessuti legnosi e astoni stroncati Le lesioni devono interessare esclusivamente l asse centrale dell astone, mentre per le lacerazioni vengono considerate anche quando interessano i rami anticipati. 18

19 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Vivai di pioppi (pioppi in vivaio) La garanzia riguarda la sola produzione dell annata ed ha inizio: per i vivai di un anno, ad attecchimento avvenuto; per i vivai di due anni, dal 1 marzo. La garanzia cessa alla completa caduta delle foglie e comunque non oltre il 30 novembre. In relazione all art. 1 delle Condizioni generali di polizza, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: Vivaio di un anno a Illesi... 0 b Qualche lesione alla corteccia.. 10 c Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno; svettamento intervenuto nei primi 70 cm. dalla base d Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno e Più lesioni non rimarginate al legno; svettamento intervenuto oltre i 70 cm. dalla base Qualora il danno derivante giustificasse la ceduazione totale del vivaio, la percentuale di danno massima liquidabile, tenuto conto del recupero di barbatelle e di talee, non potrà superare l 80%. Vivaio di due anni a Illesi... 0 b Qualche lesione alla corteccia.. 10 c Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno d Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno e Più lesioni non rimarginate al legno; svettamento interessante Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 i primi 150 cm. della porzione sviluppata nel 2 anno Vivai di vite (barbatelle innestate e franche di vite in vivaio) La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche) immuni da malattie, tare o difetti, in corrispondenza alle norme vigenti. Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione ben formato nei punti di ferita dell innesto ed un germoglio vitale. Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale. La garanzia ha inizio dall attecchimento dell innesto talea o della talea franca; cessa con la defogliazione naturale e comunque non oltre il 30 novembre. In relazione all art. 1 delle Condizioni generali di polizza, il danno complessivo è CON- VENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: a Illesi... 0 b Lesioni interessanti il cilindro corticale dei primi 7 cm. del tralcio c Lesioni interessanti il cambio, localizzate nei primi 7 cm. del tralcio d Lesioni e svettamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità stabilita in 7 cm. di tralcio giunto a maturazione e Lacerazioni localizzate nei primi 7 cm. del tralcio ed interessanti i tessuti del cilindro centrale f Sono considerati perduti gli innesti talea (barbatelle innestate) che presentino i seguenti danni: lesioni sull innesto compromettenti la saldatura dei bionti; 19

20 asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione; lacerazioni localizzate nei primi 7 cm. del tralcio ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale g Sono considerate perdute le talee franche (barbatelle franche) che presentino i seguenti danni: asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione; lacerazioni localizzate nei primi 7 cm. del tralcio ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale PRODOTTO BIETOLA DA SEME (SEME BIETOLA DA ZUCCHERO) Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 La garanzia ha inizio ad attecchimento delle piantine trapiantate. La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata per ogni partita con l indicazione del tipo di seme prodotto: monogerme genetico; monogerme meccanico; plurigerme. Il quantitativo assicurato, il relativo prezzo unitario ed il valore corrispettivo riguardano esclusivamente il prodotto delle piante portaseme. In deroga a quanto previsto dall art. 4 delle Condizioni generali di polizza, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: mietitura, essicamento sul campo degli scapi fruttiferi recisi e trebbiatura sull appezzamento, la garanzia è prorogata fino a quest ultima fase. PRODOTTO BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (RADICE) accertato il danno di perdita di quantità, è effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione nei termini sottoriportati: PRODOTTO CAVOLFIORI (PIANTA); CAVOLO VERZA, CAVOLO CAPPUCCIO (PIANTA) Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Epoca % di defogliazione del sinistro < decadi Coefficiente di danno 1ª GIUGNO = ª GIUGNO = ª GIUGNO = ª LUGLIO = ª LUGLIO = ª LUGLIO = ª AGOSTO = ª AGOSTO = = = ª AGOSTO = = = = La garanzia, che riguarda un solo ciclo produttivo, ha inizio: dall emergenza in caso di semina; ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla. Per ogni partita deve essere indicata la data di semina o di trapianto e quella presumibile di raccolta. La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa, comunque, al 15 dicembre. A deroga dell art. 8 delle Condizioni generali il danno deve essere comunicato telegraficamente alla Direzione di Reale Mutua - Unità Grandine - entro le 24 ore successive. PRODOTTO INSALATA (PIANTA), RADICCHIO (PIANTA) Art. 67 Art. 68 La garanzia ha inizio dall emergenza. La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver Art. 73 L Assicurato dichiara che gli appezzamenti descritti in polizza sono stati seminati o trapiantati rispettivamente il / / e che conseguente- 20

21 Art. 74 Art. 75 Art. 76 mente la raccolta è prevista per il / / intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo. La garanzia inizia all emergenza o ad attecchimento delle piantine trapiantate e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto. A deroga dell art. 8 delle Condizioni generali di assicurazione, il danno deve essere comunicato telegraficamente a Reale Mutua - Unità Grandine - entro 24 ore. Per il prodotto insalata (pianta) il danno complessivo in deroga all art. 1 delle Condizioni generali è CONVENZIONAL- MENTE valutato considerando le foglie presenti tutte uguali, escluse le foglie non mercantili ed in base: a alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali; b al mancato sviluppo delle foglie illese; c alle foglie perdute. PRODOTTO PORRO (PIANTA) Art. 77 Art. 78 La garanzia inizia all emergenza o ad attecchimento delle piantine e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto. A deroga dell art. 8 delle Condizioni generali di assicurazione il danno deve essere comunicato telegraficamente a Reale Mutua - Unità Grandine - entro 24 ore. PRODOTTO CETRIOLI, ZUCCHINE E ZUCCHE Art. 79 Art. 80 Il rischio a carico di Reale Mutua ha inizio dall allegagione. Per ogni partita deve essere indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di semina o trapianto. Art. 81 Art. 82 La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. In relazione al disposto dell art. 1 delle Condizioni generali, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alla seguente classificazione e relativi coefficienti: a Illesi; segni di percossa e qualche incisione all epicarpo 0 b Plurime incisioni all epicarpo c Incisioni lievi al mesocarpo, deformazioni leggere d Incisioni medie al mesocarpo, deformazioni medie e Incisioni profonde al mesocarpo, deformazioni gravi f Deformazioni molto gravi, frutti distrutti Ai fini della liquidazione del danno, gli scaglioni del prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti. La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e cessa: 15 settembre per l Italia Settentrionale; 15 ottobre per l Italia Centrale; 15 novembre per l Italia Meridionale e le Isole, con esclusione della provincia di Siracusa; 30 novembre per la provincia di Siracusa. PRODOTTO FAGIOLI Art. 83 Art. 84 Art. 85 La garanzia ha inizio dall emergenza e riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto. Per ogni partita devono essere indicate, oltre alla descrizione del prodotto assicurato: 1 la data di semina; 2 la destinazione del prodotto: industria conserviera, consumo fresco o seme secco. Nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata all industria con- 21

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