«LA REGOLARIZZAZIONE DEI PATRIMONI DETENUTI ALL ESTERO» Voluntary Disclosure
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- Simona Albanese
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1 «LA REGOLARIZZAZIONE DEI PATRIMONI DETENUTI ALL ESTERO» Voluntary Disclosure La possibilità di usufruire di una sanzione premiale Studio Legale Contabile e Tributario Mifsud Imbimbo Palazzo Via Plutarco n Milano - Tel. 02/ Fax 02/ segreteriamilano@iptax.it Via XXIX Maggio n Legnano (MI) Tel. 0331/ Fax 0331/ segreteria@iptax.it
2 IL PERIMETRO DELLA QUESTIONE L Agenzia delle Entrate, stima in oltre 300 miliardi di Euro i patrimoni detenuti illegalmente all estero riconducibili a contribuenti italiani. E noto che l Ordinamento Italiano assoggetta il possesso di attività finanziarie, detenute irregolarmente all estero e non dichiarate al fisco, a imposte e sanzioni sia di natura amministrativa che di natura penale. La detenzione all estero di capitali (mobiliari e/o immobiliari, perché è possibile, ad esempio regolarizzare anche gli immobili) comporta la violazione da parte del contribuente di una pluralità di norme. Ad ogni violazione l ordinamento italiano associa la relativa sanzione di natura amministrativa e molto spesso anche di natura penale. La possibilità di dialogare con l Agenzia delle Entrate (UCIFI ed Ufficio Territoriale) può consentire al contribuente di fiscalizzare la propria posizione con il pagamento di sanzioni in maniera agevolata (ridotta). 2 Mifsud Imbimbo Palazzo
3 IL PERIMETRO DELLA QUESTIONE Analoghe esperienze all estero: Voluntary Disclosure negli USA; New Disclosure Opportunity nel Regno Unito; Regularisatione des avoirs à l etranger in Francia; Tax Amnesty Disclorure Act in Germania. 3
4 IL PERIMETRO DELLA QUESTIONE Gli intermediari esteri dovranno riconoscere il mutato contesto normativo e dovranno, per quanto possibile, allinearsi alle novità legislative e ai nuovi requisiti richiesti dalla normativa oramai di respiro assolutamente internazionale. Gli scambi di informazioni tra le Autorità Fiscali dei diversi stati saranno più intensi tanto che le stesse potranno ottenere - automaticamente o su richiesta - maggiori informazioni relativamente al resoconto degli investimenti e dei relativi flussi reddituali facenti capo a cittadini del Paese richiedente. Clienti ed intermediari dovranno fare i conti con il mutato indirizzo internazionale e agli accordi internazionali quali: FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act); gli sviluppi a livello OCSE; Il recepimento delle regole FATCA nell ambito dei rapporti tra Paesi terzi e UE. 4
5 IL PERIMETRO DELLA QUESTIONE Approvazione, in Italia, della Legge di delegazione Europea, n. 97 del 2013 che ha introdotto le seguenti novità: 1. ha modificato il quadro RW del modello unico, eliminando la Sezione I e III e lasciando la Sezione II, relativa alle attività detenute all estero (non più al 31 Dicembre ma in tutto l anno di imposta); 2. Ha modificato l assetto sanzionatorio per la mancata compilazione (e presentazione) del quadro RW riducendo le sanzioni e portandole da un minimo del 3 ad un massimo del 15% (dal 6% al 30% per i Paesi ritenuti a fiscalità agevolata come la Svizzera); 3. ha esteso i poteri di indagine dell UCIFI (ufficio centrale per il contrasto agli illeciti finanziari internazionali) e della Guardia di Finanza i quali potranno richiedere agli intermediari abilitati (Banche, SIM, SGR, Società Fiduciarie) informazioni per categorie di contribuenti (il cd. fishing expedtions) 5
6 L ASSETTO SANZIONATORIO L ordinamento Italiano prevede sanzioni di tipo amministrativo e sanzioni di natura penale in caso di omessa dichiarazione (quadro RW) di attività finanziarie detenute all estero. 6
7 Articolo 7 del D. Lgs. 472 del Determinante la volontà del contribuente di autodenunciarsi (Volontary Disclosure) 1. della violazione desunta anche dalla condotta dell agente, all opera da lui volta per l eliminazione o l attenuazione delle conseguenze, nonche alla sua personalita e alle condizioni economiche e sociali. 2. La personalita desunta anche dai suoi precedenti fiscali. 3. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l entita del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa puo del minimo. 7
8 Sanzioni amministrative in misura ridotta L adesione al processo verbale di constatazione (imposizione sui redditi) e all atto di contestazione delle sanzioni (sanzioni sul monitoraggio fiscale) La Volontary Disclosure comporta l instaurazione con l Agenzia delle Entrate (UCIFI) di un procedimento di accertamento con adesione, così come disciplinato dall art. 5 bis del D. Lgs. 218 del L Agenzia delle Entrate emanerà a breve istruzioni operative in attuazione a quanto previsto nella Circolare n. 25/E del 31 Luglio 2013 (con allegato lo schema di istanza tipo per l avvio del procedimento). La premialità del procedimento si sostanzia nella possibilità di accedere al pagamento delle sanzioni in misura ridotta vale a dire ad un 1/6 del minimo previsto per legge, per quanto concerne l imposizione sui redditi (eventuali apporti infrannuali e redditi di capitale). 8
9 Sanzioni amministrative in misura ridotta L adesione al processo verbale di constatazione (imposizione sui redditi) e all atto di contestazione delle sanzioni (sanzioni sul monitoraggio fiscale) In materia di sanzioni relative al monitoraggio fiscale (omessa compilazione della Sezione II del quadro RW), l art. 16, 3 comma, del D. Lgs. 472 del 1997 consente il pagamento (in adesione) di un importo pari ad 1/3 della sanzione irrogata. La riforma delle sanzioni di cui alla legge europea n. 97 del 2013 (dal 6 al 30% per i Paesi a fiscalità privilegiata) comporta che la sanzione ridotta ad 1/3 sarà pari al 2% dell importo (capitale) non indicato nella Sezione II del quadro RW. 9
10 Sanzioni amministrative in misura ridotta L adesione al processo verbale di constatazione (imposizione sui redditi) e all atto di contestazione delle sanzioni (sanzioni sul monitoraggio fiscale) In materia di sanzioni relative al monitoraggio fiscale (omessa compilazione della Sezione II del quadro RW), l art. 16, 3 comma, del D. Lgs. 472 del 1997 consente il pagamento (in adesione) di un importo pari ad 1/3 della sanzione irrogata. La riforma delle sanzioni di cui alla legge europea n. 97 del 2013 (dal 6 al 30% per i Paesi a fiscalità privilegiata) comporta che la sanzione ridotta ad 1/3 sarà pari al 2% dell importo (capitale) non indicato nella Sezione II del quadro RW. 10
11 Le sanzioni nel caso di vicende successorie Intrasmissibilità agli eredi art. 8 D. Lgs. 472 del 1997 Art. 8 Intrasmissibilita' della sanzione agli eredi. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi. Nel caso di vicende successorie gli eredi non saranno obbligati al pagamento delle sanzioni tributarie che sarebbero gravate sul de cuius ma dovranno evidentemente risolvere le questioni relative alle imposte e alle sanzioni a far data dal giorno di acquisizione della qualità giuridica di erede. 11
12 LE FATTISPECIE PENALI L ordinamento Italiano prevede fattispecie penali disciplinate dal D. Lgs. 74 del 2000, in particolare, l art. 4 regolamenta la fattispecie di infedele dichiarazione e dispone: Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3 (per le dichiarazioni fraudolente): commette questo reato chiunque, al fine di evadere le imposte dirette o l'iva (senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente), indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi quando congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore a euro con riferimento a ciascuna delle singole imposte b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a 2 milioni di euro. Sanzioni: Reclusione da 1 a 3 anni. 12
13 LA DIMINUENTE DI CUI ALL ART. 13 DEL D. LGS. 74 DEL 2000 L ACCESSO CONDIZIONATO AL PATTEGGIAMENTO La norma prevede che le pene previste per i reati tributari siano diminuite fino a un terzo e non si applicano le sanzioni accessorie di cui all art. 12 (ad esempio l interdizione dai pubblici uffici) se, prima dell apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione previste dalle norme tributarie. Per i reati tributari l applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 del c. p. p. - patteggiamento) è possibile solo nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a saldare il proprio debito tributario (art. 13 del D. Lgs. 74 del 2000, 1 comma) 13
14 EFFETTI PREMIALI DEL PATTEGGIAMENTO ART. 445 DEL C.P.P. L accesso alla procedura del patteggiamento ha, per il contribuente, i seguenti effetti premiali così come previsto dall art. 445 del c.p.p.: Riduzione sino ad un terzo della pena prevista (comminabile nel caso di specie); Estinzione del reato nei cinque anni successivi dalla sentenza se il contribuente non commette un reato della stessa indole (tipologia); Non menzione sul casellario giudiziale; Sospensione condizionale della pena. I predetti effetti premiali sono (come già evidenziato) subordinati al pagamento (anche con procedura conciliativa - Volontary Disclosure ) del debito tributario. 14
15 EFFETTI PREMIALI DEL PATTEGGIAMENTO ART. 445 DEL C.P.P. - Eventuale conversione della pena detentiva in pena pecuniaria Art. 53 Legge n. 689 del 1981 Sostituzione di pene detentive brevi Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, puo' sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, puo' sostituirla anche con la liberta' controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, puo' sostituirla altresi' con la pena pecuniaria della specie corrispondente. 15
16 EFFETTI PREMIALI DEL PATTEGGIAMENTO ART. 445 DEL C.P.P. SOSTANZIALMENTE PER VEDERSI LA PENA RIDOTTA CON LA PROCEDURA PREMIALE DEL PATTEGGIAMENTO OCCORRE RISOLVERE IL DEBITO TRIBUTARIO ANCHE ACCEDENDO A SANZIONI AGEVOLATE (VOLONTARY DISCLOSURE). DIVERSAMENTE IL RITO PENALE SARA QUELLO ORDINARIO SENZA ALCUNA RIDUZIONE DELLA SANZIONE PENALE! 16
17 IL PERIMETRO DELLA QUESTIONE L ordinamento Italiano, quindi, consente di dialogare in forma anonima con l Agenzia delle Entrate (tramite professionista che ha la possibilità di porsi come filtro e necessario supporto tecnico tra l Amministrazione e il contribuente) discutere, sulla scorta di documenti anonimi, della posizione del contribuente elaborando, infine, un ipotesi di accordo. 17
18 IL RAPPORTO CON L AGENZIA DELLE ENTRATE Esiste coincidenza di interessi tra il contribuente e l Amministrazione Finanziaria Italiana, nel senso che, soprattutto in momenti difficili caratterizzati da una persistente crisi economica dell Area Euro, l interesse del contribuente di regolarizzare la propria posizione e poter liberamente disporre delle proprie sostanze trova riscontro nell interesse dell Amministrazione Finanziaria nel disporre di un gettito erariale aggiuntivo. Le operazioni di regolarizzazione a sanzione premiale costituiscono il terreno d incontro dove: a) il contribuente auto denuncia la propria posizione irregolare; b) l Agenzia delle Entrate riconosce sanzioni ridotte, straordinarie (appetibili per il contribuente). Sulle stesse basi, laddove ci fossero responsabilità penali, verranno negoziate dal difensore, condizioni sanzionatorie premiali tali da non implicare alcun riflesso sull onorabilità del contribuente (quali ad es. non menzione nel casellario giudiziale) IL TUTTO NEL PIU COMPLETO ANONIMATO!!! 18
19 IL PROCEDIMENTO DI REGOLARIZZAZIONE L Istruttoria Il procedimento prosegue con l esame approfondito della situazione del contribuente (anche in forma anonima!) sia da un punto di vista prettamente giuridico che da un punto di vista economico. Vengono raccolti i dati economici e giuridici rilevanti al fine della applicazione della Legge Tributaria italiana. 19
20 IL PROCEDIMENTO DI REGOLARIZZAZIONE L istanza I dati sono elaborati e sviluppati dallo Studio Mifsud Imbimbo Palazzo saranno compendiati in un report ove sarà evidenziata la convenienza dell operazione e la ricaduta sia economica che giuridica della regolarizzazione. Solo dopo la discussione del report il contribuente potrà dare il via libera al professionista che presenterà la relativa istanza (ANONIMA!) di regolarizzazione. 20
21 IL PROCEDIMENTO DI REGOLARIZZAZIONE Esame anomino Il Contribuente resta tassativamente anonimo fino al termine della regolarizzazione I dati sul contribuente restano anonimi fino a quando, a conclusione dell attività - che si sostanzia in un documento rilasciato dall Agenzia delle Entrate il contribuente stesso non decida di accettare la proposta da Questa formulata, specificata quantitativamente (pretesa tributaria della regolarizzazione) e qualitativamente (la composizione: ex. quanto per tributo, sanzione, interessi, tipo di sanzione etc.); 21
22 IL PROCEDIMENTO DI REGOLARIZZAZIONE La Pretesa Tributaria Il Contribuente, conosciuta la pretesa tributaria può decidere: di aderire ovvero rifiutare la pretesa dell Ufficio 22
23 IL PROCEDIMENTO DI REGOLARIZZAZIONE La scelta QUALORA IL CONTRIBUENTE DECIDA DI ADERIRE si rende necessaria la disclosure Si aprirebbe la fase estesa anche alle Amministrazioni fiscali territorialmente competenti per la redazione dei verbali di chiusura del procedimento. (Il verbale, assieme al versamento dei carichi tributari dovuti, costituisce attestato di regolarizzazione del patrimonio opponibile a qualsiasi ipotesi di futura contestazione fiscale). 23
24 SOGGETTI POTENZIALMENTE INTERESSATI ALLA REGOLARIZZAZIONE PERSONE FISICHE FISCALMENTE RESIDENTI IN ITALIA CHE DETENGONO PATRIMONI ALL ESTERO NON DICHIARATI AL FISCO: 1. CONTI CORRENTI; 2. POLIZZE ASSICURATIVE; 3. TRUST; 4. FONDI COMUNI; 5. DEPOSITI METALLI PREZIOSI; 6. PARTECIPAZIONI 7. IMMOBILI 8. ALTRO TALI BENI POSSONO ESSERE DETENUTI ANCHE ATTRAVERSO STRUTTURE SOCIETARIE CONSIDERATE INTERPOSTE O ESTERO VESTITE SECONDO LE RECENTI NORME EMANATE DAL LEGISLATORE INTERNO (Legge Comunitaria n. 97 del 2013). 24
25 SOGGETTI POTENZIALMENTE INTERESSATI ALLA REGOLARIZZAZIONE TIPOLOGIA TRANSAZIONI TARGET E RELATIVI AMMONTARI Tipicamente le transazioni target per questa tipologia di procedura sono: 1. QUALSIASI ATTIVITA DETENUTA ALL ESTERO DA OLTRE 10 ANNI (PRIMA DEL 1 GENNAIO 2004); 2. QUALSIASI ATTIVITA DETENUTA ALL ESTERO DA MENO DI 10 ANNI DERIVANTE DA SUCCESSIONE; 3. QUALSIASI ATTIVITA DETENUTA ALL ESTERO DA MENO DI 10 ANNI DERIVANTE DA DONAZIONE NEL CASO IN CUI IL DONANTE DETENGA LE ATTIVITA OGGETTO DELLA DONAZIONE DA OLTRE 10 ANNI (PRIMA DEL 1 GENNAIO 2004) ; 4. ALTRI CASI => DA VALUTARE DI VOLTA IN VOLTA 25
26 I SOGGETTI COINVOLTI U.C.I.F.I. UFFICIO CENTRALE PER IL CONTRASTO AGLI ILLECITI FISCALI INTERNAZIONALI: ATTRAVERSO LA SUA SEDE CENTRALE SITUATA A MILANO; AGENZIA DELLE ENTRATE: ATTRAVERSO L UFFICIO PROVINCIALE DI COMPETENZA; IL CONTRIBUENTE; LO STUDIO MIFSUD IMBIMBO PALAZZO; 26
27 PROCEDURA & TIMING (1) LA PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE SI SOSTANZIA ESSENZIALMENTE IN : 1.FASE A 1.1 PRELIMINARE - Conferimento di un primo incarico allo studio Mifsud Imbimbo Palazzo; -Acquisizione informazioni, documenti e dati preliminari sul caso oggetto di regolarizzazione; -Analisi analitica documentazione (anche in forma anonima); -Preparazione documenti (su base anonima) contenenti conteggi ed informazioni sul caso -Stesura da parte dello studio Mifsud Imbimbo Palazzo del report che sarà oggetto di discussione con il contribuente finalizzato a verificare l impatto economico e giuridico del procedimento di regolarizzazione. 1.2 ISTRUTTORIA - in caso di assenso del contribuente il professionista predisporrà la «Memoria» da sottoporre ai funzionari dell Agenzia delle Entrate -Incontri e riunioni tra difensore e funzionari dell Agenzia delle Entrate per definire i) in una prima fase di contraddittorio il range entro il quale si potrà collocare la proposta dell Agenzia delle Entrate per definire la regolarizzazione; ii) puntualmente quale sarà la proposta finale dell Agenzia delle Entrate da sottoporre al cliente 27
28 PROCEDURA & TIMING (2) 2. FASE B 2.1 DEFINIZIONE -Il difensore sottopone al cliente la proposta dell Agenzia delle Entrate; TIMING DAL CONFERIMENTO DELL INCARICO ALLO STUDIO MIFSUD IMBIMBO : IN 30 GG REDAZIONE DEL REPORT E DISCUSSIONE CON IL CONTRIBUENTE; DALL ASSENSO DEL CONTRIBUENTE ALLA DEFINIZIONE DELLA PRATICA : IN 60 GG CHIUSURA E DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA. 28
29 VANTAGGI Il Contribuente, sfruttando la presente procedura, ha la possibilità di: A.poter verificare la propria posizione in modo completamente anonimo; B.dedurre eventuali perdite subite durante la gestione del patrimonio; C.farsi riconoscere quale situazione iniziale esente (se esistente) le somme depositate all estero con una anzianità superiore a 10 anni; D.accedere ad agevolazioni sanzionatorie premiali (1/6 del minimo applicabile nel caso di adesione al processo verbale di constatazione - 1/3 del minimo applicabile nel caso di adesione all atto di contestazione delle sanzioni di cui al monitoraggio fiscale); E.poter decidere se rimpatriare il patrimonio una volta regolarizzato; oppure, F.poter comunque gestire all estero il patrimonio regolarizzato previa compilazione annuale del quadro RW o tramite Fiduciaria ITA; 29
30 CONTATTI Studio Mifsud Imbimbo Palazzo Avv. Andrea Mifsud, Partner Via Plutarco 15 Milano (MI) Tel Mobile Fax
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