LE PIATTAFORME PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

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1 LE PIATTAFORME PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA Cosa sono le piattaforme per la RD di RSU? Si tratta di strutture di dimensioni anche importanti, in cui è possibile il conferimento di rifiuti da parte di cittadini residenti, gestore del servizio pubblico, ed aziende presenti sul territorio del bacino servito (comunale o sovracomunale) per frazioni assimilate ai rifiuti urbani (non pericolose). Qualora la struttura e le modalità di deposito lo consentano, è possibile il conferimento anche degli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche (RAEE ritirati dai distributori ai sensi dell articolo 6, comma 1 del D.Lgs. 151/2005). Nella piattaforma possono essere svolte le operazioni finalizzate ad ottimizzare il trasporto e la valorizzazione dei rifiuti conferiti. E ad esempio possibile effettuare il trasbordo di frazioni raccolte dal gestore del servizio sul territorio, la compattazione (anche con impianti fissi), la triturazione ed una preventiva selezione (es smontaggio di ingombranti) del materiale conferito. Qualora venga previsto il trasbordo della frazione organica presso l impianto, questa deve essere stoccata in cassoni a tenuta stagna dotati di sistema di chiusura ed avviata agli impianti di recupero entro le 48 ore. La realizzazione e gestione di questi impianti è legata all autorizzazione, rilasciata dalla Provincia, all interno della quale sono codificate le azioni da adottare nelle due fasi (realizzativa e gestionale) e le prescrizioni specifiche a cui fare riferimento, assieme alle tipologie di frazioni, le modalità di stoccaggio ed i codici CER previsti. Le piattaforme soggette ad autorizzazione ai sensi degli artt n 208 e 210 Dlvo 152/2006 ed art 16 della L.R. n 26 del , sono distinte in : piattaforme di I livello: aree di servizio destinate al conferimento separato delle frazioni residuali ; il bacino di utenza, tenuto conto delle caratteristiche del territorio interessato e della densità abitativa, non deve essere di norma inferiore a abitanti; piattaforme di II livello: aree di servizio con caratteristiche analoghe alle piattaforme di I livello, dotate di impianti di trattamento e/o recupero quali: compattazione, cernita intesa come differenziazione nel conferimento del materiale, triturazione, separazione di parti del rifiuto, trasbordo di frazioni raccolte sul territorio, compreso il compostaggio della frazione organica costituita da rifiuti vegetali provenienti da aree pubbliche e private ; La titolarità delle piattaforme è del Comune e/o società di capitale pubblico, con gestione specifica diretta od appaltata ad aziende iscritte all Albo Smaltitori per la categoria corrispondente. Nel caso di piattaforme a servizio di più Comuni i rapporti tra soggetto gestore della piattaforma e Comuni diversi da quello in cui insiste la stessa sono regolati da apposita convenzione.

2 Quali caratteristiche hanno le piattaforme? E importante osservare, come in premessa indicato, che in quanto trattasi di aree per attività di raccolta di frazioni omogenee di rifiuti urbani e assimilati, possono non rispettare le distanze di tutela previste per gli altri impianti che trattano rifiuti, quali quelle da case sparse o centri abitati. Il sito scelto deve comunque essere in piena disponibilità da parte dell Ente e dovranno inoltre essere rispettati quei vincoli escludenti che derivano anche da altre normative di settore (ad esempio, distanze da pozzi ad uso acqua potabile, da corsi d acqua, fascia A e B PAI, cimiteri, ecc ) o limitanti (fasce di rispetto stradali, elettrodotti, di parco, ambientale, ecc. ). Nel caso in cui il sito individuato non abbia requisiti ottimali dovranno essere valutate delle misure compensative da mettere in atto nelle fasi di realizzazione e gestione dell impianto per limitarne l impatto sul tessuto urbano prossimo allo stesso (viabilità, decoro, problemi di carattere igienico sanitario, etc ). L impianto deve essere localizzato in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso degli utenti ed avere al suo interno una viabilità adeguata per consentire l'accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento. La piattaforma deve essere allestita nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro. Le operazioni ivi eseguite non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse. La piattaforma deve essere un luogo presidiato in fase di apertura e dotato di: recinzione perimetrale di altezza non inferiore a 2 m mascherata da idonea barriera verde ; le superfici destinate al transito dei mezzi, anche pesanti, devono essere dotate di pavimentazione che ne garantisca l impermeabilizzazione. Le superfici destinate allo stoccaggio e movimentazione dei rifiuti devono avere pavimentazione che garantisca oltre l impermeabilizzazione una resistenza fisica adeguata che ne impedisca il rapido deterioramento e quindi la mancata corretta funzionalità ; sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e dei servizi, nonché delle eventuali acque di percolazione e di lavaggio. Si veda in merito il Regolamento Regionale n 4 del il quale all art3 comma 2 let. b) prevede che formazione, convogliamento, separazione, raccolta, trattamento costituenti scarico delle acque di prima pioggia sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento qualora tali acque siano di pertinenza di edifici, installazioni in cui sono svolte le attività di deposito dei rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi, deposito rottami, deposito veicoli destinati alla rottamazione ; sistemi idonei di illuminazione, sicurezza, antincendio;

3 adeguata viabilità d accesso per consentire l ingresso alle autovetture, ai piccoli automezzi degli utenti e ai mezzi pesanti dei trasportatori e dei recuperatori attraverso un passo carrabile con accesso regolamentato; guardiania per il personale di presidio negli orari di apertura (all interno o nelle immediate vicinanze) munito di acqua potabile, servizi igienici, luce e riscaldamento ; zona di conferimento di rifiuti urbani non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori e/o con platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate per il deposito dei rifiuti. Nel caso di conferimento dei rifiuti in cassoni scarrabili è opportuno prevedere la presenza di rampe carrabili almeno per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti; zona dedicata al conferimento di rifiuti urbani pericolosi, rifiuti liquidi e RAEE, dovrà essere protetta mediante idonea copertura dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori specifici posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, non collegato al sistema fognario; per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi dovranno essere utilizzati contenitori dotati di vasche di contenimento con capacità utile pari ad almeno 1/3 del totale e pari ad almeno a quella del contenitore di maggiori dimensioni, o contenitori dotati di sistemi di sicurezza intrinseca (es a doppia camicia) ; lo stoccaggio degli oli minerali dovrà avvenire in una cisterna di capacità massima pari a 500 l, dotata di proprio bacino di contenimento di volume utile equivalente ; le frazioni RAEE, quali televisori, frigoriferi, elettrodomestici, componenti elettronici, lampade al Ne, dovranno essere stoccate per tipologie omogenee ponendole sotto tettoia e/o in contenitori chiudibili e su superficie impermeabilizzata nel rispetto delle prescrizioni tipo contenute nel D.lgs. 25 luglio 2005, n 151 ; all esterno dell area dovrà essere presente apposita ed esplicita cartellonistica che evidenzi le caratteristiche del centro e gli orari di apertura. Per facilitare il conferimento corretto dei rifiuti da parte delle utenze, all interno del centro deve essere indicata e specificata la destinazione della singola tipologia di rifiuto; ai fini della corretta compilazione dei formulari e della verifica dei pesi dei quantitativi di rifiuti in entrata/uscita dall impianto è opportuno che all interno dello stesso sia posizionata una idonea pesa carrabile ; le strutture e la fruizione dell impianto dovranno rispettare le norme di sicurezza, protezione e tutela della salute dei lavoratori e dell ambiente ; qualora l impianto e/o l attività rientrino tra quelli indicati dal d.m.i. 16/02/82 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell impianto è subordinata all acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente ; l esercizio dell impianto è subordinato all ottenimento dell autorizzazione allo scarico prevista dal Regolamento Regionale n 4 del e di eventuali altre autorizzazioni specifiche laddove previste (es autorizzazione paesistica) ; è raccomandata la redazione di un piano operativo in merito a : presenza di roditori e uccelli, rifiuti abbandonati all esterno dell impianto, emissioni

4 atmosferiche dovute alla movimentazione di materiale secco e polveroso, rumore prodotto da macchinari utilizzati per la movimentazione dei rifiuti, cattivi odori, traffico indotto da e per l impianto. La piattaforma deve essere disinfestata periodicamente e devono essere rimossi giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all esterno di cassoni e aree adibite allo stoccaggio, o all esterno dell impianto. Modalità di gestione delle piattaforme La gestione può essere svolta direttamente dal titolare dell autorizzazione con proprio personale o avvalendosi di prestatori d opera come associazioni di volontariato, (mantenendo la responsabilità delle operazioni) oppure può essere affidata ad azienda terza iscritta all albo gestori rifiuti per la categoria corrispondente. E prevista la figura del Direttore Tecnico dell impianto il cui nominativo deve essere comunicato alla Provincia con dichiarazione debitamente sottoscritta di accettazione della carica. In merito alla definizione delle caratteristiche del soggetto ricoprente l'incarico di Direttore Tecnico, per le piattaforme per la raccolta differenziata, sentita la Regione Lombardia Direzione Generale Tutela Ambientale Servizio Rifiuti e Residui Recuperabili, si ritiene che lo stesso debba possedere quelle indicate nel punto della d.c.i. del 27 luglio 1984 (laurea o diploma in discipline tecnico scientifiche). A tal fine l'incarico può essere affidato, previa accettazione firmata, a soggetti aventi i requisiti richiesti (dipendente comunale, dipendente gestore, tecnico terzo con contratto specifico) puntualizzandone i compiti affidati nei termini dell'incarico a cui sarà fatto riferimento in caso di contestazione di violazioni. Nella piattaforma deve inoltre essere garantita 1) la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili (es riconoscimento tipologie e redazione di formulari e registri), nonchè sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti ; 2) la sorveglianza durante le ore di apertura. Nella gestione amministrativa dell impianto, allo stato attuale, la soluzione più congrua appare quella di riconoscere al soggetto titolare dell'autorizzazione dell'impianto (sia esso Comune o Società), l'obbligo di intestarsi i registri di carico e scarico. Tali registri, secondo quanto indicato nell art. 190, del D.lgs. 3 aprile 2006 n 152, devono riportare i dati delle frazioni movimentate (sia in carico che in scarico) e la loro compilazione può essere affidata sia al Titolare dell'autorizzazione che al Gestore (iscritto all'albo Gestori Rifiuti per tale categoria di impianto). Secondo quanto previsto dal DLvo n 4 del i registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti. I registri devono essere detenuti presso l impianto o la sede dell impresa gestore se prossima allo stesso, ed essere comunque visionabili al momento del

5 sopralluogo. Sugli stessi devono essere registrati i formulari utilizzati per il trasporto delle frazioni in entrata ed uscita dall impianto. I rifiuti in uscita dovranno essere sempre accompagnati dal formulario di identificazione redatto in tutte le sue parti. Chi può conferire in piattaforma, cosa e come? Il conferimento dei rifiuti indicati in autorizzazione può avvenire : per il cittadino residente senza l obbligo di compilare alcun documento formale. Il Comune può comunque decidere di attivare delle forme di contabilizzazione del rifiuto conferito ad esempio con l introduzione di un badge personale ; per le aziende locali con il previsto formulario, compilato dall azienda, nel caso in cui il quantitativo conferito / trasportato superi i 30 Kg. Non deve essere utilizzato il modello A previsto dal DM e smi, né deve essere quindi realizzato il sistema di contabilizzazione da questo previsto. Il formulario presentato dall azienda, sul quale dovrà essere indicato il quantitativo conferito, da verificare in piattaforma come quantitativo accettato, dovrà essere trattenuto in copia dal gestore della piattaforma e registrato in entrata sul registro di carico e scarico. Le altre copie del formulario saranno rese controfirmate all azienda conferitrice. Si ricorda infatti che la redazione dei formulari per il trasporto dei rifiuti è esclusa, ai sensi dell art 193 del Dlvo 152/06, solo per l azienda gestore del servizio di nettezza urbana per rifiuti raccolti sul territorio nell ambito del servizio e, al momento, il produttore che trasporti un quantitativo inferiore ai 30 kg di non pericolosi. Il Comune può inoltre decidere di attivare delle forme di contabilizzazione del rifiuto conferito ad esempio con l introduzione di un badge aziendale. L azienda locale potrà conferire le proprie frazioni non pericolose assimilate agli urbani con regolamento comunale, previste nell autorizzazione della piattaforma e per le quali ha sottoscritto accordi con il gestore/titolare. Ai sensi dell art 212, comma 8, ultimo periodo, del Dlgs 152/06 e smi, l azienda sarà esentata dall obbligo dell iscrizione all Albo per il trasporto dei propri rifiuti, purché questo sia finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta nelle condizioni sopra dette ; I rifiuti di cui è previsto il conferimento in autorizzazione, devono essere collocati in aree distinte attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi, e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento. In piattaforma le frazioni sono stoccate : a) se non pericolose in cassoni scarrabili/contenitori e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate. Nel caso di deposito dei rifiuti in cassoni scarrabili è opportuno prevedere la presenza della rampa carrabile almeno per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti;

6 b) se pericolose in una zona protetta mediante copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna; in alternativa ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore. c) le frazioni rinvenute sul territorio qui messe in sicurezza all interno dei cassoni individuati per la frazione specifica, o in alternativa all interno della tettoia, qualora sospetti RUP in attesa delle analisi per l avvio agli impianti di smaltimento; Le aree di stoccaggio devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente. Il deposito dei rifiuti deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza. Le eventuali operazioni, da effettuarsi sui soli rifiuti solidi non pericolosi, (trasbordo, compattazione, triturazione, separazione delle parti, etc) devono essere svolte nel rispetto della sicurezza per operatori e ambiente, ed al fine di permettere il successivo recupero della frazione interessata. Non è comunque permesso effettuare operazioni di disassemblaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) o rifiuti pericolosi. Devono essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori. Nel caso in cui, per esigenze di carattere igienico sanitario, (es deposito di materiali rinvenuti sul territorio di cui non è previsto lo stoccaggio in impianto) si ricorra allo strumento dell'ordinanza Sindacale contingibile e urgente (per la redazione della quale si rimanda all art 191 del Dlvo 152/06), va ricordato che il periodo coperto da tale tipo di Ordinanza è limitato a soli sei mesi, reiterabili per non più di due volte. Le modalità di deposito dei rifiuti conferiti devono comunque garantire : - che siano evitati danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi ; - che siano rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose ; - i contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonchè dei sistemi di chiusura accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento ; - i rifiuti liquidi siano depositati in serbatoi o in contenitori mobili (ad esempio, fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento, posti al coperto. I sistemi di carico e scarico dei liquidi dalle cisterne devono essere mantenuti in efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita

7 etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose; - il deposito di oli minerali usati sia realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 95/1992 e succ. mod., e al D.M. 392/1996. In proposito si ricorda il limite di 500 l oltre il quale vi è l obbligo di applicazione dell allegato C al D.M. 392/1996 ; - il deposito degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; - i rifiuti pericolosi e i RAEE devono essere protetti dagli agenti atmosferici ; - la frazione organica umida deve essere conferita in cassoni a tenuta stagna dotati di sistema di chiusura; - i rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Si ricorda quindi di verificare, per l impianto, oltre alle corrette modalità di deposito, anche l assoggettamento o meno al Certificato Prevenzione Incendi ed alle procedure collegate; - i recipienti, fissi o mobili, utilizzati e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Quali sono i rifiuti assimilati agli urbani? Sono quei rifiuti speciali, prodotti da aziende locali, che per qualità e quantità sono assimilati agli urbani dal Comune con proprio regolamento. L assimilazione può avvenire solo se : - sono rifiuti non pericolosi e provengono da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione ; - sono individuati come assimilabili dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Quindi, la definizione di quali siano i rifiuti urbani assimilati risiede nella competenza del comune che la esercita attraverso l emanazione del regolamento. L art 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 152/2006 contiene inoltre le seguenti precisazioni: Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n.114 del 1998 (per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a abitanti ; Gestione dei RAEE

8 Le frazioni riconducibili ai 5 raggruppamenti RAEE indicati nell Allegato A del D.M. 185/2007 (frigoriferi - raggr 1 ; grandi bianchi - raggr. 2 ; televisori /monitor - raggr 3 ; componenti elettronici - raggr 4 ; lampade al Ne - raggr 5) devono essere depositate in modo distinto ed omogeneo, in sicurezza per operatori e per le stesse apparecchiature. Si sottolinea che tali rifiuti devono essere depositati integri, e non possono esservi svolte operate di smontaggio di parti. In particolare, le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero. Al fine di garantire che la movimentazione avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei RAEE (circuiti frigoriferi, tubi catodici, eccetera) devono essere: conferiti in modo ordinato senza danneggiarne le parti ; scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo ragno; assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili; mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti. Si precisa che, solo qualora la struttura e le modalità di deposito consentano uno stoccaggio in sicurezza degli stessi, è possibile il conferimento di RAEE anche degli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche (RAEE ritirati dai distributori ai sensi dell articolo 6, comma 1 del D.Lgs. 151/2005). Quali sono le procedure per il rilascio dell autorizzazione alla realizzazione ed esercizio della piattaforma? Il soggetto pubblico (comune o azienda) che intende divenire titolare di autorizzazione deve presentare istanza (in marca da bollo da se azienda) allegandovi la documentazione indicata per i vari casi di seguito alla presente. L istruttoria della pratica si concluderà favorevolmente solo qualora : l area individuata per l impianto risulti idonea allo scopo, siano stati acquisiti eventuali pareri favorevoli (es ARPA, ASL, Parco, etc) ed autorizzazioni preventive (es paesistica, allo scarico delle acque), il progetto presentato sia correttamente strutturato. Il rilascio dell autorizzazione prevederà il pagamento di oneri di istruttoria e la presentazione di una garanzia finanziaria che renderanno efficace la stessa per il periodo indicato. Si precisa infatti che l autorizzazione acquisisce efficacia solo a condizione che : sia stata notificata al soggetto titolare ; siano stati pagati gli oneri di istruttoria ; sia presente la fidejussione indicata dalla stessa. In via preliminare, sentita la Regione Lombardia, si ritiene che qualora nel rilascio dell autorizzazione all esercizio del impianto sia prevista anche l operazione D15 per rifiuti pericolosi e non, e sia posta la prescrizione tassativa che tali rifiuti siano di sola provenienza domestica ai sensi dell art. 184, c. 5 del d.lgs. 152/06, ( Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla Parte quarta del presente decreto, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima

9 parte quarta ) non si debba considerare da assoggettare alle relative procedure di V.I.A.. Si precisa quindi che nel caso in cui il soggetto pubblico chieda il rilascio di una autorizzazione che consenta il conferimento dei rifiuti speciali (svincolati dal solo contesto degli urbani ed assimilati) da parte delle aziende, deve quindi prevedere anche tutte le procedure previste per la specifica tipologia di impianto ed la verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ed eventuali atti conseguenti. Al termine dei lavori per la realizzazione dell impianto dovrà esserne data comunicazione alla Provincia di Milano che provvederà ad effettuare il sopralluogo per la verifica della conformità dello stesso al progetto autorizzato, preventivamente alla attivazione. Fidejussioni Al rilascio delle autorizzazioni sarà applicato quanto previsto dall art 208 Dlvo 152/2006, concernente l obbligo di prestazione di polizza di fideiussione bancaria o assicurativa, a favore della Provincia, da azienda di credito di cui all'art. 5 del R.D , n. 375 o da società di assicurazione, autorizzata con Legge , n. 348 e successive integrazioni (G.U. n. 275 del ), nella forma che riproduca lo schema di condizioni contrattuali approvato con DGR n 45274/99 del e successive modifiche ed integrazioni e DGR n VII/19461 del La fideiussione stessa sarà : - abbattuta del 90 % (quindi ridotta al 10%) per le frazioni messe in riserva per essere avviate a recupero (R13) a patto che i quantitativi in stoccaggio siano avviati all effettivo recupero entro 6 mesi dall accettazione presso l impianto ; - abbattuta del 40 o 50 % del totale, secondo quanto disposto dal art 210 c.3 Dlvo 152/2006 nel caso in cui l attività dell impianto goda di certificazione ambientale (rispettivamente UNI EN ISO o EMAS) ; Si sottolinea che la durata della garanzia finanziaria come recita l art 6 della DGR n VII/19461 del deve essere pari alla durata dell autorizzazione, maggiorata di un anno. Le garanzie finanziarie restano valide fino a quando non verranno espressamente svincolate dall ente competente ad autorizzare l attività previo nulla osta dell ente di controllo. Oneri di istruttoria Al rilascio delle autorizzazioni sarà applicato quanto previsto nella D.G.R. n 8882 del , recepita con D.G.P. n del , come ridefinito con Disposizione Dirigenziale n 238 RG n del , relativamente al versamento degli oneri a carico dei richiedenti, per l istruttoria tecnica, il controllo durante l attività ed il collaudo finale, indicando l importo che dovrà essere versato sul c.c.p. n intestato alla Provincia di Milano. Termini di validità dell autorizzazione Secondo quanto indicato negli artt. 208 e 210 del Dlgs n 152/2006, la durata dell autorizzazione è prevista in 10 anni. Nel caso in cui, art 209 Dlvo 152/06 allo scadere dell autorizzazione l impianto goda di certificazione ambientale (UNI EN ISO 14001, EMAS, Ecolabel) e non siano intervenute modifiche rispetto a quanto

10 previsto nell autorizzazione stessa, potrà accedere al rinnovo automatico dell atto con il semplice versamento della nuova fidejussione presentando al momento del rinnovo (180 giorni prima della scadenza) copia conforme della certificazione e autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. Si ricorda comunque che in caso di modifiche ed adeguamenti alla struttura/attività dell impianto si dovrà procedere preventivamente ad inoltrare istanza secondo le indicazioni contenute negli allegati alla presente. Nel caso in cui in sede di controllo risulti la non conformità dell impianto all autorizzazione trova applicazione l art 208 c.13 Dlvo 152/06, come modificato dal Dlvo n 4/2008 (es per strutture, modalità gestione, stoccaggi, rispetto prescrizioni). Riferimenti provinciali Per le pratiche relative agli impianti dedicati alla raccolta differenziata degli RSU i soggetti interessati possono fare riferimento ai seguenti uffici della Provincia di Milano : Ufficio piattaforme R.D. (per la parte generale e/o trattazione tecnica) PI Chiesa Marco Geom Griffini Lucia fax m.chiesa@provincia.milano.it l.griffini@provincia.milano.it Ufficio amministrativo rifiuti urbani (per la parte amministrativa e trattazione dei verbali) Dott Marasco Giovanni fax g.marasco@provincia.milano.it Servizio gestione rifiuti urbani ed osservatorio (per comunicazione dati e flussi di RD ed RSU) Geom Pedrazzi Virginio fax v.pedrazzi@provincia.milano.it Tempi delle istruttorie Il tempo indicato per il rilascio delle autorizzazioni è quello previsto dall art 208 dlvo 152/2006 e L.R. 26/2003 e smi. (150 giorni). Tale termine sarà interrotto qualora sia richiesta della documentazione integrativa all istanza presentata e ricomincerà a decorrere dal ricevimento della documentazione completa. L istanza sarà archiviata, previo avviso, qualora le integrazioni richieste non siano presentate e non ne sia motivata la mancata presentazione entro congruo periodo di tempo.

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