Comune di Spinea. Convenzione per l AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE

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1 Comune di Spinea Convenzione per l AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE L anno addì. del mese di. nella Sede Municipale, tra i Signori: -., nato a.., il., in qualità di Responsabile del., C.F. n..., il quale agisce nel presente atto in nome, per conto e nell esclusivo interesse del Comune di Spinea che rappresenta, (in seguito detto anche Amministrazione Comunale);, nato a il.., residente a Spinea in. n., in qualità di. della Società.. (C.F. n. ) con sede a, via n... (in seguito detta anche Concessionario); Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.. del. si è dato indirizzo al Settore Lavori Pubblici-Viabilità-Servizi Manutentivi-Patrimonio di adottare i provvedimenti per dare in concessione, ai sensi dell art.30 Concessione di servizi di cui al Decreto legislativo 163/2006 e s.m.i., il SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE; - che in data prot... è stato pubblicato un Bando per l affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, a cui hanno partecipato n.. ditte; - che la ditta.., con sede in.., a.., ha ottenuto l aggiudicazione provvisoria per l Affidamento del servizio in parola in seguito all apertura delle buste, da cui è risultato che ha ottenuto punti su 100; - che in data.. con Determinazione n... è stata aggiudicata in maniera definitiva la Concessione oggetto di gara, dopo le verifiche di rito per quanto riguarda i requisiti tecnici, economici e amministrativi; Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE Il Comune affida in concessione il SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI a partire dalla data di stipulazione della presente fino al... L Amministrazione si riserva di mantenere il rapporto con la ditta concessionaria per ulteriori 5 anni a fronte di una verifica sul regolare funzionamento degli impianti in gestione e sul mantenimento degli obblighi da parte del concessionario per la manutenzione ordinaria e/o straordinaria di quanto in gestione e ad insindacabile

2 giudizio dell Amministrazione comunale. Detta concessione viene effettuata dal Comune ed accettata dal Concessionario alle condizioni stabilite nella presente convenzione e derivanti dall offerta di gara presentata in data. ART. 2 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA Gli immobili in concessione sono gli impianti sportivi di proprietà comunale di seguito individuati: a) Stadio Allende, situato in viale Sanremo meglio individuata negli allegati; - struttura principale con gradinata, spogliatoi con annessi servizi igienici e docce, palestra e locali di servizio; - campo sportivo in erba con pista di atletica annessa; - campetto d allenamento esterno; - aree verdi di pertinenza. b) Campo da calcio Ivan Tonello, via Rimini (viale Viareggio) - struttura principale con gradinata, spogliatoi dotati di annessi servizi igienici e docce, locali di servizio; - campo sportivo in erba e campi d allenamento; - aree verdi di pertinenza. c) Campo Federale in via Unità; - struttura principale con spogliatoi dotati di annessi servizi igienici e docce, e gradinata esterna; - campo sportivo in erba; - aree verdi di pertinenza. d) Campo da calcio di via Torino; - struttura principale con spogliatoi dotati di annessi servizi igienici e docce. - campo sportivo; - aree verdi di pertinenza. - spazio pavimentato adiacente all impianto: destinato a libero utilizzo, verifica periodica dello stato delle strutture ivi presenti segnalandone utilizzi impropri. Il richiedente dovrà farsi carico di ogni onere connesso per la predisposizione delle documentazioni tecniche ed amministrative necessarie per l acquisizione del parere degli organi di controllo predisposti per l effettuazione delle attività previste. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità od onere eventualmente derivante dalla mancata idoneità della struttura all attività che il conduttore o il suo avente causa intenda svolgere. ART. 3 IMMODIFICABILITÀ DELLA STRUTTURA Le aree di pertinenza, le strutture e gli annessi devono mantenere per tutta la durata della concessione la

3 destinazione prevista fatte salve eventuali trasformazioni derivanti da necessità emerse in fase di realizzazione delle opere. Le modifiche agli impianti e alle strutture presenti, con spese a carico del Concessionario, saranno effettuate come da Progetto definitivo/esecutivo predisposto dal Concessionario ai sensi del bando di gara; copia della planimetria di progetto e degli interventi da effettuare sarà allegata alla presente convenzione e ne farà parte integrante. E vietato il cambio di destinazione d uso. In caso contrario, il Comune avrà diritto di sciogliere la presente convenzione. ART. 4 ATTIVITÀ COMPRESE NEL SERVIZIO IN CONCESSIONE Le seguenti attività sono comprese nella Concessione di servizi in affidamento: - utilizzo e gestione degli impianti sportivi per svolgimento attività di interesse pubblico; - custodia, gestione pulizia e igiene degli impianti, compresi la raccolta e il conferimento differenziato dei rifiuti secondo il vigente Regolamento comunale; - manutenzione ordinaria delle aree e degli immobili presenti, compresi eventuali interventi di derattizzazione e disinfestazione; - manutenzione ordinaria dei campi da gioco, compresi semina e taglio erba periodici (ove necessario) con successiva raccolta e conferimento del rifiuto verde al servizio pubblico di raccolta; - manutenzione delle aree verdi di pertinenza (taglio periodico, scerbatura, raccolta e conferimento del rifiuto verde al servizio pubblico di raccolta); - esecuzione di investimenti minimi obbligatori; - esecuzione di investimenti facoltativi, con interventi complementari allo svolgimento del servizio. La modalità di esecuzione dei servizi sono specificate nel Capitolato Prestazionale, parte integrante del presente atto e nell offerta di gara. Non sono consentiti installazione ed esercizio di slot machine e altri strumenti di qualsiasi tipo atti a favorire il gioco d azzardo. ART. 5 MANUTENZIONI ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI IN CONCESSIONE Il Concessionario si impegna a provvedere alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture oggetto della concessione, come meglio specificato nel Capitolato prestazionale. Il Concessionario si impegna altresì a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle nuove opere e degli interventi di adeguamento previsti e realizzati, come da offerta in sede di gara (a titolo indicativo

4 impianto elettrico, impianto termico, impianti idraulici, nuove strutture dedicate all attività, ), garantendo il loro permanente buono stato manutentivo, la perfetta efficienza ed utilizzabilità, nonché assolute igiene e pulizia. L affidatario dovrà inoltre assicurare la completa manutenzione dei manti erbosi con i necessari interventi ordinari e straordinari (compreso lo sfalcio, la semina periodica, la risagomatura, l arieggiatura e tutte le attività necessarie all utilizzo per la pratica del gioco), come previsto dal Bando di gara. E fatto divieto di accumulo anche temporaneo dei rifiuti vegetali presso l area degli impianti; il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico deve essere effettuato a cura del concessionario di volta in volta a seguito di ciascun taglio. Eventuali servizi integrativi di raccolta rifiuti possono essere forniti previo accordo, anche economico, con il Gestore del servizio. In caso di contestazioni specifiche da parte dell Amministrazione comunale, il Concessionario è tenuto a dar seguito alle stesse, provvedendo ai necessari interventi, entro il termine all uopo assegnato dall Amministrazione medesima. Ove il Concessionario non adempia, il Comune potrà, a prescindere dall applicazione delle sanzioni previste dalla presente convenzione, procedere direttamente all esecuzione degli interventi urgenti, ponendo la relativa spesa a carico del Concessionario. Potranno essere eventualmente valutate azioni sulla quantificazione del contributo che il Comune si è impegnato a versare. Il Concessionario dovrà compilare un sintetico verbale su apposito registro che dovrà essere conservato presso il complesso sportivo e consegnato al Comune ogni volta che lo stesso chieda di prenderne visione; a detto registro dovranno essere allegate le dichiarazioni e le certificazioni degli operatori in ordine all oggetto dell intervento eseguito. L Amministrazione comunale effettuerà delle verifiche periodiche sullo stato di manutenzione. ART. 6 EFFICIENZA DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE Nell obbligazione di cui al precedente art. 5 debbono intendersi compresi anche tutti gli interventi necessari a rendere e a mantenere gli impianti e le attrezzature conformi alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare a quelle in materia di sicurezza, di tutela della salute e dell igiene nei luoghi pubblici e nei luoghi di lavoro, nonché a quelle che regolano l utilizzo degli impianti sportivi. Il Concessionario rimane l unico responsabile nei confronti dell Amministrazione comunale per il corretto uso della struttura, per lo stato di manutenzione richiesto e per gli oneri di gestione. ART.7 PERSONALE NECESSARIO ALLA GESTIONE Il Concessionario è tenuto a garantire la presenza in numero sufficiente di personale qualificato, che sia dotato

5 di regolare contratto secondo normativa vigente, nonché far fronte a tutte le incombenze poste a carico del datore di lavoro dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. Il Concessionario si impegna inoltre a garantire la presenza e l opera del personale necessario per assicurare la gestione degli impianti sportivi in genere e l espletamento di tutte le attività necessarie per il regolare funzionamento delle attività, con perfetta efficienza degli impianti. Il personale dovrà essere dotato di elementi distintivi e di riconoscimento. ART. 8 PERMESSI E LICENZE Il Concessionario si obbliga a richiedere, a cura e spese proprie, tutte le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta, i pareri prescritti per l esercizio delle attività da svolgere, evitando - nel modo più assoluto - che tale esercizio avvenga in assenza di detti titoli. Si obbliga altresì a corrispondere eventuali diritti nonché le tasse previste in relazione alle attività svolte ed alla specifica modalità di svolgimento delle attività stesse. ART. 9 CONSUMI ED UTENZE Il Concessionario si obbliga a provvedere, a cura e spese proprie, alla voltura (entro 60 gg. dalla sottoscrizione della convenzione) e al pagamento delle bollette relative alla fornitura del combustibile, dell energia elettrica, dell acqua, dei materiali di consumo e di funzionamento necessari a garantire la perfetta e permanente efficienza e fruibilità dei locali, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia e, comunque, secondo i criteri della diligenza dovuta da quanti svolgono attività destinate al pubblico. Nel caso la voltura non fosse possibile o rilasciata a breve dagli enti gestori, sarà effettuata una valutazione forfetaria dei costi sostenuti da parte del Comune fino al completamento delle necessarie variazioni, concordata tra gli uffici e l assegnatario, che saranno poi versati all Amministrazione o compensati secondo modalità che verranno stabilite caso per caso. Il Concessionario si impegna a pagare le tasse sui rifiuti e servizi secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti comunali di TARI E TASI. ART. 10 PROGRAMMA DI UTILIZZO Il Concessionario dovrà trasmettere all Ufficio Lavori Pubblici e all Ufficio Sport del Comune di Spinea 45 giorni prima dell inizio della stagione sportiva (indicativamente considerato il 1 settembre di ogni anno) il programma delle attività che vengono realizzate presso gli impianti e quanto programmato dall offerta in sede di gara, concordando con l Amministrazione comunale le modalità e le tempistiche di esecuzione. Nel corso dello svolgimento della Concessione potranno essere verificate eventuali necessità o richieste che subentrino

6 dopo l affidamento. Il Comune valuterà la conformità del programma, formulando eventuali proposte di modifica (integrative o riduttive dei suddetti atti) che saranno comunque sempre rispettose dell offerta di gara. Ove, entro il ricordato termine, l Amministrazione comunale non richieda alcuna proposta di modifica, il programma si intenderà approvato. Nel caso in cui siano formulate proposte di modifica, il Concessionario dovrà dar seguito alle stesse, precisando, nei dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione delle proposte medesime, eventuali problematiche e/o motivazioni che non gli consentissero di operare come richiesto, per concordare con gli uffici una rimodulazione delle attività da effettuare. Proposte di iniziative non prevedibili in sede di offerta o di modifica del programma di utilizzo, dovranno essere presentate in via preventiva agli uffici preposti del Comune, che ne valuteranno la fattibilità e daranno la loro autorizzazione all esecuzione. In caso di eventuale incidenza sul piano economico, tali proposte saranno dettagliatamente valutate e concordate con il Concessionario entro i successivi 45 giorni, prima di concedere nulla osta all esecuzione, e non dovranno essere poste a carico dell Amministrazione. ART. 11 QUADRO ATTIVITA Annualmente dovrà essere compilata una lista delle attività e degli interventi effettuati, allegata ad una relazione che riporti eventuali problematiche e criticità incontrate, che sarà presentata presso gli uffici comunali preposti. Il Concessionario fornirà entro quindici giorni dal ricevimento di specifica richiesta scritta, i chiarimenti ed i documenti che il Comune avrà segnalato come necessari per il completo esame del quadro di cui sopra. ART. 12 PROMOZIONE ED ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ Il Concessionario è obbligato, compatibilmente con il programma già previsto in sede di gara, a promuovere ed organizzare attività e/o iniziative concordate, facendo fronte eventualmente a specifiche richieste al riguardo avanzate dal Comune. Eventuali richieste da parte di terzi, saranno prese in considerazione e soddisfatte solo se preventivamente concordate, con riserva di apportare interventi integrativi. ART. 13 CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ Il Concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall operato, anche omissivo, e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità della struttura. Pertanto dovrà dotarsi di adeguate polizze assicurative, come successivamente descritte, che mantengano

7 l Amministrazione indenne da qualsiasi danno causato da un utilizzo improprio delle strutture. ART. 14 ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente atto si obbliga a: a) provvedere alla custodia e vigilanza della struttura, degli impianti, delle attrezzature nonché all apertura e chiusura degli stessi. b) gestire e realizzare le attività ed iniziative all interno dei locali secondo quanto offerto in sede di gara. c) mettere a disposizione dell Amministrazione comunale (o ad altri soggetti dallo stesso indicati) a titolo gratuito gli spazi per un numero di giorni all anno come proposto in sede di gara, da disporre per attività istituzionali o sociali organizzate dal Comune. In occasione delle manifestazioni concordate, sarà stilato un programma che riporti in dettaglio le modalità di utilizzo degli impianti, il personale messo a disposizione dell Ente e quanto possa essere utile per un utilizzo corretto degli impianti. Il personale a disposizione (in numero minimo di due persone) dovrà essere a completa conoscenza degli impianti, per fornire completa assistenza agli incaricati del Comune per tutto il tempo necessario allo svolgimento della manifestazione. d) concordare con il Comune l utilizzo degli spazi da parte di altre associazioni che dovranno essere autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia; e) presentare annualmente al Comune il bilancio preventivo e il conto consuntivo di gestione degli impianti come meglio sotto specificato: - entro il 30 novembre trasmissione del bilancio di previsione per la gestione dell esercizio dell anno successivo; - entro 15 giorni dall approvazione presentare il bilancio consuntivo approvato; il Concessionario si obbliga altresì a fornire, entro sette giorni dal ricevimento della specifica richiesta scritta, i chiarimenti ed i documenti che il Comune avrà segnalato come necessari per il completo esame del bilancio. ART. 15 CONTRIBUTO Il Comune si obbliga a corrispondere annualmente le somme risultanti dall offerta economica presentata in sede di gara fino al 2024 al fine di agevolare il pieno raggiungimento dell equilibrio economico dell attività. Il contributo, corrisposto ai sensi dell art.30 del 163/2006, corrisponde per il primo anno ad determinati dal ribasso offerto in sede di gara. La cifra verrà liquidata in due differenti rate, che verranno pagate la prima entro il mese di gennaio e la seconda entro il mese di luglio di ogni anno. La seconda rata non sarà corrisposta comunque prima della presentazione di copia del bilancio societario, depositato presso gli uffici degli enti preposti.

8 A partire dal secondo anno, nel caso in cui le spese dimostrabili sostenute dall Associazione per manutenzione dei manti erbosi, degli edifici e del pagamento delle utenze, fossero inferiori a quanto sostenuto nella prima gestione, il contributo sarà inferiore e proporzionato all importo delle spese stesse rendicontate. Si stabilisce fin d ora che il limite massimo del contributo sarà in ogni caso quanto determinato con l offerta iniziale. ART. 16 PUBBLICITÀ E facoltà del Concessionario effettuare in forma visiva la pubblicità commerciale all interno della struttura previo parere favorevole dei competenti uffici comunali. Il Concessionario dovrà espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni, impegnandosi di stabilire che eventuali contratti di pubblicità, che possano coinvolgere a qualunque titolo le strutture, i locali, le attrezzature o le aree pertinenti il Circolo, non eccedano la durata della convenzione. ART. 17 INDICAZIONI SULLE ATTIVITÀ DI PUBBLICO ESERCIZIO La gestione del servizio bar-ristoro sarà attivata previa richiesta di rilascio dell autorizzazione comunale alla somministrazione di alimenti e bevande. Tale esercizio potrà essere espletato esclusivamente negli orari di apertura degli impianti e in funzione esclusiva delle attività sportive ivi previste. L espletamento del servizio stesso dà diritto al Concessionario di trattenere per sé gli introiti derivanti dalla gestione. Le tariffe delle consumazioni, esposte in modo visibile a tutti, non dovranno superare quelle di mercato. Il servizio di bar e ristoro dovrà corrispondere alla vigenti normative di legge e relativi obblighi fiscali; le autorizzazioni devono essere richieste ed ottenute dalla società che svolgerà il servizio. Dovrà essere indicato prima dell avvio delle attività il nominativo di un referente per la gestione del pubblico esercizio, che, ai sensi della normativa vigente, dovrà dotarsi di quanto è richiesto in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, rispettare tutte le prescrizioni che il Sindaco, quale autorità locale di pubblica sicurezza, riterrà di imporgli, nel pubblico interesse. Le autorizzazioni in argomento saranno rilasciate al Concessionario o alla Ditta specializzata, all uopo autorizzata, e saranno valide per tutto il periodo di durata del contratto di concessione. Alla scadenza della gestione le autorizzazioni decadranno. Ai sensi dell art. 5 c. 2 legge n. 287/91, non sarà consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume. ART. 18 ONERI DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE

9 Il Comune ad eccezione degli interventi proposti nell offerta di gara e della loro messa a norma, in relazione ad eventuali modifiche legislative che dovessero essere emanate nel corso dell affidamento e nel rispetto di quanto previsto all art.5 della presente convenzione, è tenuto a provvedere ad interventi di manutenzione straordinaria che coinvolgano il resto della struttura. non sarà tenuto ad intervenire nel caso in cui l intervento sia reso necessario da fatto e colpa del Concessionario (ivi compresa l inadeguata manutenzione ordinaria o l insufficiente controllo sul comportamento degli utenti) in seguito, ad esempio, a manifestazioni, eventi, spettacoli, e simili, organizzati dal Concessionario o da chiunque altro a qualunque titolo. Il Comune non sarà inoltre tenuto al ripristino di danni conseguenti ad atti vandalici. ART. 19 NUOVE OPERE Il Concessionario si obbliga a realizzare, a proprie spese, le opere previste dal capitolato e dagli elaborati grafici in conformità al progetto approvato per dotare la struttura degli spazi necessari all espletamento della propria attività e di cui sarà tenuto a mantenere oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria. Le opere saranno preventivamente approvate dall Amministrazione comunale e autorizzate dal competente Ufficio. Il Concessionario dovrà comunicare agli uffici preposti i nominativi del Direttore e/o del Responsabile dei Lavori, che seguiranno i lavori previsti dall offerta di gara. Tali figure dovranno interfacciarsi con l Amministrazione comunale, relazionando periodicamente per iscritto l andamento dei lavori in modalità preventivamente concordate e secondo le norme vigenti. Il Concessionario dovrà inoltre fornire dati e certificazioni relativi alle imprese e alle ditte specializzate che effettueranno i lavori sugli immobili, previsti in sede di gara. Al termine dei lavori dovranno rilasciare idonee e necessarie certificazioni e dichiarazioni di conformità. Qualsiasi innovazione, modifica, miglioria o addizione il Concessionario volesse apportare alla struttura al di fuori delle opere concordate, dovrà comunque essere preventivamente autorizzata dall Amministrazione secondo le normative vigenti e realizzata con procedure che verranno di seguito stabilite. Alla scadenza contrattuale la proprietà de i manufatti realizzati e di relativi arredi inamovibili passerà al Comune di Spinea, salvo rinuncia espressa del Comune stesso che può imporre al Concessionario la messa in pristino per quelle opere effettuate in violazione della presente convenzione, con relative spese a carico. Il Concessionario non avrà riconosciuto compenso alcuno, in quanto avrà tratto dalla gestione utilità dallo stesso e valutate tali da garantire il recupero delle spese sostenute con equa remunerazione del capitale investito.

10 ART.20 TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE Il Concessionario si impegna a realizzare, dalla stipula della presente convenzione, le opere previste dall art.19 entro giorni. L utilizzo degli impianti, dopo aver ottenuto le regolari certificazioni previste dalla normativa vigente, dovrà essere garantito nel rispetto del programma presentato in sede di gara. Eventuali ritardi nella realizzazione delle nuove opere per il completo avvio delle attività previste, dovuti ad imprevisti che non derivino dall inerzia da parte del Concessionario, dovranno essere comunicati con adeguato anticipo all Amministrazione comunale. ART.21 REALIZZAZIONE OPERE E COLLAUDO Le operazioni di collaudo saranno effettuate a spese del Concessionario ed a cura di collaudatore/i nominato/i dall Amministrazione comunale entro 60 giorni dalla richiesta fatta dal Concessionario. Nelle operazioni di collaudo il Concessionario deve prestare ogni necessaria collaborazione (ivi comprese le opere di rifacimento e/o integrazione ordinate dal collaudatore per rendere le opere conformi al progetto e perfettamente utilizzabili). I certificati degli impianti e le dichiarazioni di conformità, previste per legge, per le opere realizzate, dovranno essere fornite dal Concessionario entro e non oltre l approvazione degli atti di collaudo. ART. 22 ISPEZIONI E CONTROLLI L Amministrazione Comunale, a mezzo dei propri funzionari all uopo incaricati, verificherà l andamento del servizio in qualunque momento, allo scopo di accertare l esatta osservanza da parte del Concessionario delle condizioni previste nella presente convenzione. In particolare accerterà periodicamente (elenco non esaustivo): - la regolare effettuazione delle operazioni di ordinaria manutenzione atte a mantenere l impianto in condizioni di funzionalità ed efficacia. A tal proposito, il Concessionario si impegna a tenere un registro su cui dovranno essere annotate tutte le opere di manutenzione, da esibire ad eventuali controlli; il medesimo registro dovrà essere firmato dalle ditte abilitate, quando eseguono interventi sulle strutture. - il regolare funzionamento degli impianti tecnologici; - la consistenza e il funzionamento dei serramenti in genere; - lo stato igienico dei luoghi; - la presenza di interventi non autorizzati. - la consistenza delle recinzioni a chiusura e protezione degli impianti.

11 - la presenza di personale in regola con le attuali e vigneti norme che regolano i rapporti di lavoro; - la presenza di eventuali subconcessioni - regolarità e rispondenza alle norme fiscali ART. 23 CONTESTAZIONI, PENALI E RISOLUZIONE A seguito delle ispezioni e dei controlli effettuati, il Comune di Spinea può intimare al Concessionario di eseguire tutte le attività indicate e dovute ai sensi della presente convenzione. In caso di non osservanza di uno o più degli obblighi previsti, l Amministrazione comunale provvede alla contestazione scritta al referente dell associazione affidataria, anche via mail all indirizzo indicato nelle premesse, fissando un termine (che il Concessionario riconosce essere perentorio) entro il quale lo stesso deve ottemperare alla prescrizione violata e rimuovere gli effetti perduranti della contestata violazione. In caso di gravi deficienze accertate, il Concessionario, regolarmente diffidato, non dovesse ottemperare alle prescrizioni impartite, il Comune avrà facoltà di ordinare e far eseguire d ufficio gli interventi addebitando le spese, maggiorate del 10%, al Concessionario stesso. Il Comune procederà come segue: - mediante intervento (diretto o a mezzo di terzi all uopo incaricati) volto a sostituire il Concessionario, rivalendosi poi, per le spese sostenute, sulla cauzione di cui all art.24 della presente convenzione, fatte salve spese aggiuntive e non valutabili nell immediato; entro i 60 giorni successivi al prelievo della cauzione, il Concessionario è tenuto a reintegrare la cauzione stessa ed a consegnare al Comune, nel suddetto termine, il titolo attestante l avvenuta reintegrazione. In caso di mancata reintegrazione il rapporto di concessione s intenderà risolto. Di conseguenza si opererà come da art. 27 della presente convenzione (Recesso del Concessionario). - mediante l applicazione, da parte dell Amministrazione Comunale, di una penale per un importo non inferiore a 50,00 e non superiore a 500,00 per ciascuna infrazione: l importo della penale sarà determinato dal Responsabile dell Amministrazione comunale a suo insindacabile giudizio con riferimento alla gravità della violazione. In caso di ripetute inadempienze, l Amministrazione comunale si riserverà la facoltà di rescindere il contratto. Conseguentemente sarà assegnato al Concessionario un termine massimo di 90 giorni per lasciare l impianto libero da persone e da cose di sua proprietà riconsegnandolo al Comune e si opererà come da art. 27 della presente convenzione (Recesso del Concessionario). Le suddette penalità e sanzioni convenzionali saranno applicate anche ove l inadempienza comporti sanzioni di altra natura.

12 Costituiscono in ogni modo causa di risoluzione contrattuale le seguenti eventualità: - violazione del divieto di cessione del contratto - gravi irregolarità che possano arrecare danni agli utenti del servizio o, anche indirettamente, al Comune; - violazione dell obbligo di permettere al Comune di Spinea di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi. La decadenza del contratto viene disposta anche in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla presente procedura di affidamento. ART. 24 CAUZIONI ED ASSICURAZIONE 1) A garanzia dell adempimento degli obblighi contrattuali, di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse il Concessionario versa una cauzione definitiva pari al 10% del valore dell importo a base di gara in contanti presso la Tesoreria comunale, oppure mediante polizza rilasciata da Impresa di Assicurazione regolarmente autorizzata all esercizio nel ramo cauzioni ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. n.449 del 13/02/1959, oppure fideiussione bancaria. In caso di eventuali successive proposte integrative, l importo della cauzione sarà rivisto di conseguenza. La cauzione - in originale viene consegnata al Comune all atto della stipulazione della presente convenzione. La cauzione sarà svincolata al termine dell appalto. 2) Contestualmente alla stipula della presente convenzione, il Concessionario presenterà: - copia di polizza assicurativa, indicizzata ISTAT, accesa con primaria compagnia di assicurazione a favore del Comune di Spinea, a copertura del rischio di furto ed incendio per il valore a nuovo di tutti gli impianti e beni mobili, ove sia necessario secondo le normative vigenti; - copia di polizze di R.C.T. con massimale non inferiore a ,00 per la gestione e la conduzione dei servizi, compresa l attività di pubblico esercizio. Il Comune di Spinea è esonerato, pertanto, da ogni responsabilità per danni a persone e cose, dipendenti direttamente e indirettamente dall esercizio delle attività. 3) L'esecutore dei lavori previsti da offerta del bando di gara è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori integrativi. L importo della somma assicurata dovrà essere non inferiore a ,00. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell esecuzione dei lavori. ART. 25 VERBALE DI CONSEGNA

13 Alla stipulazione della presente convenzione dovrà essere redatto in contraddittorio tra le parti un verbale di consegna degli immobili, anche su supporto audiovisivo, con il quale dettagliare lo stato degli impianti, delle attrezzature e degli arredi di proprietà comunale. Nessuna manchevolezza o inefficienza potrà essere eccepita dal Concessionario se non segnalata nel verbale di consegna e riconosciuta dal Comune. Comunque il Concessionario si impegna alla restituzione dell intero complesso in buono stato manutentivo, quale risultato di una diligente ed adeguata manutenzione: verranno valutate, sulla base del verbale di consegna, l impregiudicata funzionalità di tutti gli impianti sportivi, la consistenza di elementi, strutture e arredi presenti, che dovrà essere frutto di costante e periodica manutenzione. Ove non sia registrato il suddetto buono stato manutentivo, il Comune opererà congrua ritenzione della cauzione di cui all art. 24, n. 1, rimanendo impregiudicata la richiesta di ulteriori danni. Anche la riconsegna sarà fatta mediante la redazione di un verbale, in contraddittorio fra le parti. ART. 26 RECESSO DEL CONCESSIONARIO In caso di gravi e motivate esigenze, il Concessionario può richiedere all Amministrazione comunale di recedere dal contratto, con un preavviso di almeno dodici mesi. In tal caso il Comune stabilirà il valore delle opere realizzate alla data dell effettivo recesso, quantificherà l effettivo valore del contributo versato e si procederà alla compensazione dei valori così ricavati, rivalendosi anche sulla cauzione versata e riservandosi di effettuare decurtazione di oneri aggiuntivi, derivanti dallo scioglimento del contratto e dalla maggiore spesa derivante al Comune per affidare ad altri la concessione. Non sarà presa in considerazione alcun altra tipologia di rimborso da riconoscere al Concessionario. L Amministrazione, inoltre, si riserverà di calcolare eventuali danni subiti prima di svincolare la cauzione. ART. 27 RISOLUZIONE PER RAGIONI DI PUBBLICO INTERESSE Il Comune potrà sempre, per ragioni di pubblico interesse, risolvere la presente concessione, con preavviso non inferiore a 6 mesi. In tal caso fatte salve le ipotesi di ragioni dipendenti dalla gestione del concessionario saranno riconosciute e liquidate le spese effettivamente sostenute, escluse le utenze e le spese di gestione diretta dell attività, detraendo i contributi versati e quantificandone gli effettivi valori al momento in cui il contratto trovi la sua effettiva conclusione. ART. 28 CONTROVERSIE Le parti definiranno bonariamente qualsiasi controversia che possa derivare dalla presente convenzione.

14 Qualora ciò non fosse possibile, per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione all interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, si farà ricorso all autorità giudiziaria, nel qual caso il foro competente sarà il tribunale di Venezia. ART. 29 SPESE E REGISTRAZIONE Le spese di stipulazione, bolli, della presente Convenzione, nonché tutte quelle complementari e connesse sono a carico del Concessionario. Spinea,. Per l Amministrazione Per il Concessionario ALLEGATI Fanno parte integrante della presente convenzione sebbene non fisicamente allegati i seguenti documenti: - Tavola grafica dell impianto concesso - Capitolato prestazionale

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