2) Diritti di usufrutto a vita, rendite o pensioni: Nuovi coefficienti per il calcolo
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- Bonaventura Ferraro
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1 Novità fiscali del 15 gennaio In evidenza: informazioni particolari in caso di inizio attività: novità per i contribuenti; tabella nuovi coefficienti per il calcolo diritti di usufrutto a vita, rendite o pensioni diario2008 diario2008 in Indice: 1) Regime dei minimi: Il Decreto attuativo in G.U. 2) Diritti di usufrutto a vita, rendite o pensioni: Nuovi coefficienti per il calcolo 3) Modello 770/2008 Semplificato: Presentazione prorogata al 30/4/2008 4) Informazioni particolari da chiedere in sede di inizio attività: Novità per i contribuenti 5) Rilevazione dei ricavi e dei costi relativi all'attività di raccolta e accettazione di scommesse a quota fissa: Necessità della preventiva imputazione dei costi al conto economico 1) Regime dei minimi: Il Decreto attuativo in G.U. Sono state pubblicate nella G.U. le modalità applicative per il regime dei contribuenti minimi in attuazione dell'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008). La novità più rilevante contenuta in tale Decreto attuativo, rispetto alla legge istitutiva, è data dall indicazione che i sostituti d imposta devono continuare ad operare e versare la ritenuta d acconto Irpef sugli importi erogati ai vari percipienti (ad es. professionisti, agenti di commercio, ecc.) che si trovano nel regime dei minimi. Per i commenti a tale neo regime dei minimi, in vigore dal 1/1/2008, si rinvia ai 1 di 5
2 precedenti articoli pubblicati sulla Rubrica delle novità fiscali del giorno, oltre che sugli speciali, pubblicati da Vincenzo D Andò, tra cui l e-book sulla guida alla Legge Finanziaria (Decreto del 02/01/2008, pubblicato in G.U. n. 9 del 11/01/2008) 2) Diritti di usufrutto a vita, rendite o pensioni: Nuovi coefficienti per il calcolo Con il Decreto pubblicato in G.U., il Ministero dell'economia e delle finanze ha adeguato le modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni, ciò a seguito della modifica del tasso degli interessi legali (determinato in misura del 3% a decorrere dal 1/1/2008, dal D.M. 12/12/2007). In base a tale Decreto il coefficiente, da utilizzare nella determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite e pensioni, è stato fissato in 33,33 volte l'annualità. Inoltre, in merito ai coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, il relativo prospetto, allegato al D.P.R. 131/1986, è stato aggiornato con la nuova misura del saggio legale degli interessi (3%). Età del beneficiario (anni compiuti) da 0 a 20 31,75 da 21 a 30 30,00 da 31 a 40 28,25 da 41 a 45 26,50 da 46 a 50 24,75 da 51 a 53 23,00 da 54 a 56 21,25 da 57 a 60 19,50 da 61 a 63 17,75 da 64 a 66 16,00 da 67 a 69 14,25 da 70 a 72 12,50 da 73 a 75 10,75 da 76 a 78 9,00 da 79 a 82 7,25 da 83 a 86 5,50 da 87 a 92 3,75 da 93 a 99 2,00 Nuovo coefficiente (dal 1/1/2008) (D.M. Ministero economia e finanze 07/01/2008, G.U. 11/01/2008, n. 9) 2 di 5
3 3) Modello 770/2008 Semplificato: Presentazione prorogata al 30/4/2008 E stato concesso ai sostituti d'imposta un mese di tempo in più per potere presentare, in via telematica, il modello 770/2008 Semplificato. Con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in corso di predisposizione, è stata, infatti, prevista la proroga al 30/4/2008 del termine per l'invio telematico del modello, che le attuali norme avevano fissato al 31/3/2008. Si legge dal Comunicato Stampa dell Agenzia delle Entrate che il provvedimento si è reso opportuno per consentire ai sostituti d'imposta e ai professionisti la corretta compilazione del modello 770 Semplificato relativo all'anno d'imposta 2007, con riguardo alle disposizioni introdotte dalla legge finanziaria per il 2008 sui conguagli di fine anno e al riconoscimento dell'ulteriore detrazione per famiglie numerose. Tuttavia, non si capisce perché non sia avvenuta, da parte dell Agenzia delle Entrate, l unificazione della proroga al 31/7/2008, come già previsto per il modello 770 Ordinario, ed in concomitanza con la medesima scadenza prevista per tutte le altre dichiarazioni fiscali. (Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa del 14/01/2008) 4) Informazioni particolari da chiedere in sede di inizio attività: Novità per i contribuenti per l attribuzione del numero di partita IVA devono ottenere il rilascio di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria. Ha subito modifiche ed integrazioni il provvedimento del 21/12/2006, a causa dell entrata in vigore dal 1/1/2008 della tabella dei nuovi codici di classificazione delle attività economiche, denominata ATECO 2007, da utilizzare negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all Agenzia delle Entrate. Come è noto, per rendere più incisiva l azione di prevenzione dei fenomeni di evasione e di frode che aumentano nelle attività svolte con codici generici o non altrove classificati, sono stati individuati i codici attività indicati al punto f del citato Provvedimento del 21/12/2006, per i quali è stata stabilita l indicazione di specifici dati sull attività svolta, come ad esempio la tipologia prevalente della clientela, la presenza o meno di un esercizio aperto al pubblico o l ammontare degli investimenti effettuati nel primo anno di attività. La nuova tabella ATECO 2007, nel modificare i vecchi codici ATECOFIN, ha per alcuni codici individuato in modo più dettagliato le attività economiche. Pertanto, il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate ha dovuto individuare i nuovi codici che corrispondano ai codici indicati nel provvedimento del 21/12/2006, che sono così passati da sei ad otto, sia escludere i codici che nella nuova tabella indicano con chiarezza l attività svolta e per i quali è quindi venuta meno l esigenza di richiedere ulteriori specifiche informazioni. In particolare, i codici attività indicati alla lettera f del punto 1.1 del provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 21/12/2006, per i quali è necessario 3 di 5
4 fornire specifiche informazioni all atto della dichiarazione di inizio di attività, sono stati sostituiti dai seguenti: (Commercio all ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare n.c.a.); (Commercio all ingrosso di altri prodotti intermedi); (Commercio all ingrosso non specializzato); (Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico n.c.a.); (Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n.c.a.); (Altre attività dei servizi di informazione n.c.a.); (Altre attività professionali n.c.a.); (Altri servizi di supporto alle imprese n.c.a.). Tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di partita IVA determina il rilascio di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria. In virtù del Provvedimento del 21/12/2006, coloro che intendono effettuare acquisti intracomunitari (di cui all'art. 38 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427) dei beni indicati nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati in attuazione dell'art. 60-bis del DPR n. 633/1972, devono presentare una polizza fideiussoria, rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, o una fideiussione bancaria utilizzando il fac-simile allegato al presente provvedimento. La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria, della durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d'affari annuo presunto, da indicare nella garanzia stessa, e comunque non inferiore a euro, é intestata al direttore del competente ufficio delle entrate, e presentata all'ufficio medesimo prima di effettuare gli acquisti. La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria va presentata in relazione agli acquisti effettuati entro i tre anni successivi alla data di attribuzione del numero di partita IVA. Con l'introduzione di Ateco 2007 apportate modifiche anche ai codici attività con obblighi particolari Con l'introduzione dell'ateco 2007, la nuova classificazione delle attività produttive, é stato necessario modificare anche quei codici attività per i quali, con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2006, fu stabilito l'obbligo di comunicare all'amministrazione specifiche informazioni, come ad esempio la tipologia prevalente della clientela, la presenza o meno di un esercizio aperto al pubblico o l'ammontare degli investimenti effettuati nel primo anno d'attività. Il provvedimento del direttore delle Entrate, firmato il 14/1/2008, che ha modifica i suddetti codici, è entrato in vigore dal momento della pubblicazione sul sito Internet dell'agenzia, ed é disponibile all'indirizzo nella sezione Documenti. (Provvedimento 14/1/2008, protocollo N. 2008/5825, Comunicato Stampa 4 di 5
5 14/1/2008) 5) Rilevazione dei ricavi e dei costi relativi all'attività di raccolta e accettazione di scommesse a quota fissa: Necessità della preventiva imputazione dei costi al conto economico Ai fini dell'applicazione dell'art. 109 del TUIR viene inteso che le spese ed i componenti negativi sono imputati al conto dei profitti e delle perdite se e nella misura in cui siano stati annotati nelle scritture contabili ed abbiano concorso alla determinazione del risultato netto del conto dei profitti e delle perdite, indipendentemente dalla specifica evidenza in bilancio. Pertanto, ai fini della verifica della sussistenza del requisito della preventiva imputazione al conto economico, è legittimo il comportamento del contribuente, che rileva in contabilità le operazioni relative alla raccolta delle scommesse a quota fissa mediante "imputazione dei costi e dei ricavi a libro giornale", contabilizzando, in tal modo, "le spese e gli altri componenti negativi relativi alle scommesse a quota fissa...con esplicita esposizione sul libro giornale (e, ovviamente, anche nei conti di mastro) quale fatto gestionale". Considerato che, secondo la descritta modalità di contabilizzazione delle operazioni di raccolta delle scommesse, i relativi ricavi e costi in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, comma 6-bis, del decreto legge n. 90 del risultano "annotati nelle scritture contabili" e, per effetto della "esplicita compensazione delle voci di costo e ricavo", concorrono "alla determinazione del risultato netto del conto dei profitti e delle perdite", gli stessi vanno considerati come imputati al conto economico. In conclusione, alla luce della menzionata disposizione di interpretazione autentica, nel caso di specie, viene soddisfatto il requisito della preventiva imputazione di cui al comma 4 dell'articolo 109 del TUIR, essendo i ricavi ed i costi relativi alla gestione delle scommesse a quota fissa debitamente registrati nel libro giornale e concorrendo, tramite l'imputazione del relativo saldo a conto economico, alla formazione del risultato netto dell'esercizio. (Agenzia delle Entrate, Risoluzione 14/1/2008, n. 10) 5 di 5
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