- Agenzia delle Entrate Provvedimento del 15 febbraio 2005 Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2005, n. 64

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1 - Agenzia delle Entrate Provvedimento del 15 febbraio 2005 Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2005, n. 64 Approvazione del modello di dichiarazione "Unico 2005-SC", con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2005 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto nonché in qualità di sostituti d'imposta. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta Allegato 2 Articolo 4 - Unico Società di capitali - Istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi - da R15 a R20 Testo in vigore dal 2 aprile 2005 R16 - QUADRO RC - OPERAZIONI DI SCISSIONE 16.1 Generalità Il quadro va compilato da ciascun soggetto beneficiario della scissione in relazione a ciascuna operazione di scissione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione. Se nello stesso periodo la società è stata beneficiaria di più scissioni, dovrà compilare più quadri. La sezione I è riservata ai dati relativi alla società beneficiaria, la sezione II ai dati relativi alla società scissa e alle altre società beneficiarie. Se queste ultime sono in numero superiore agli spazi disponibili, l'elenco proseguirà su un altro quadro utilizzando solo la sezione II Società beneficiaria I righi riguardanti i dati relativi alla società beneficiaria della scissione vanno compilati solo se tale società è diversa dal dichiarante. Nel rigo RC5, campi 1 e 2, va indicato, barrando l'apposita casella, il tipo di scissione (totale o parziale); nei campi 3 e 4 vanno indicati, rispettivamente, il numero di soggetti beneficiari e la data dell'atto di scissione. Nel rigo RC6, va indicata la quota percentuale del patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dal dichiarante. Nel rigo RC7, va indicata la quota percentuale del capitale sociale assegnato dalla società dichiarante in concambio ai soci della società scissa. Nel rigo RC8, vanno specificate, barrando le relative caselle, le categorie cui appartengono i beni acquisiti con la scissione. Nel rigo RC9, va indicato, barrando la relativa casella, se le azioni o quote assegnate ai singoli soci della società scissa sono o non sono in proporzione con le loro originarie partecipazioni nella stessa società. Nel rigo RC10, colonne 1, 2 e 3, vanno indicati, con riguardo alla società dichiarante, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui l'unificazione è avvenuta. Nel rigo RC11, colonne 1, 2 e 3, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili.

2 Nei righi RC12 e RC13, va indicato, rispettivamente, l'importo relativo all'aumento del capitale per il concambio e l'importo del nuovo capitale sociale. Nei righi da RC14 a RC18, colonna 2, vanno indicate le perdite fiscali della società beneficiaria, relative ai periodi d'imposta ante scissione, a partire da quello più recente, riportabili nei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione, e nel rigo RC19, colonna 2, quelle riportabili senza limiti di tempo. In colonna 3 vanno indicate le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 173, comma 10, del Tuir Società scissa Con riguardo alla società scissa vanno indicate le notizie anagrafiche e le indicazioni, riferite sempre alla stessa, della quota percentuale del patrimonio netto contabile non trasferita (rigo RC 25), ove si tratti di scissione parziale. Nel rigo RC26 va indicato l'ammontare complessivo del disavanzo di scissione, sia da annullamento che da concambio, derivante dalla scissione. Nel rigo RC27 va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico. Nei righi da RC28 a RC32, vanno indicati, in colonna 1, le voci dell'attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo, in colonna 2, il codice 1, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il codice 2, qualora si tratti di beni non ammortizzabili e in colonna 3 gli importi ad esse relativi. Nella colonna 4, vanno indicati i maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 344 del 2003 per le operazioni deliberate fino al 30 aprile 2004). Nel rigo RC33 va indicato il totale dei maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale. Nel rigo RC34, colonne 2 e 3, va indicato l'importo dell'avanzo da annullamento e quello da concambio. Nei righi da RC35 a RC38 vanno indicati: in colonna 1, le voci del patrimonio netto alle quali è stato imputato l'avanzo da annullamento o da concambio e, in colonna 2 o in colonna 3, gli importi ad esse relativi. Nel rigo RC39, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e fondi in sospensione d'imposta, tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 173 del Tuir). Nei righi RC40 e RC41, vanno indicati, per importi complessivi, le poste di cui trattasi ricostituite pro-quota e quelle ricostituite per intero. Nel rigo RC42, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e fondi in sospensione d'imposta, diversi da quelli tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 173 del Tuir). Nei righi RC43 e RC44, vanno indicati, per importi complessivi, le poste di cui trattasi, ricostituite pro -quota e quelle ricostituite per intero. Nei righi da RC45 a RC50 vanno indicate le perdite fiscali, trasferite alla società beneficiaria, con criteri analoghi a quelli utilizzati con riguardo alle perdite fiscali della beneficiaria. Nel seguito vanno indicate le notizie anagrafiche riguardanti le eventuali altre società beneficiarie della scissione. R17 - QUADRO RR - OPERAZIONI DI FUSIONE 17.1 Generalità Il quadro va compilato dal soggetto incorporante o risultante dalla fusione in relazione a ciascuna operazione di fusione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione. Se nello stesso periodo d'imposta il soggetto incorporante o risultante dalla fusione viene poi incorporato o si fonde

3 con altri, il quadro relativo alla prima operazione va compilato, per il soggetto cessato e con riferimento alla sua posizione nella prima operazione, dalla società successivamente incorporante o risultante dalla fusione. La sezione I è riservata ai dati relativi al soggetto incorporante o risultante dalla fusione, la sezione II ai dati relativi al soggetto incorporato o fuso. Se i soggetti fusi o incorporati sono più di uno, occorre compilare altri quadri utilizzando solo la II sezione Società incorporante o risultante dalla fusione I righi riguardanti i dati relativi alla società incorporante o risultante dalla fusione vanno compilati solo se la società incorporante o risultante dalla fusione è diversa dal dichiarante. Nel rigo RR5, campi 1 e 2, va indicato, barrando l'apposita casella, il tipo di fusione (propria o per incorporazione); nei campi 3 e 4, vanno indicati, rispettivamente il numero dei soggetti fusi o incorporati e la data dell'atto di fusione. Nel rigo RR6, colonne 1, 2 e 3, vanno indicate, con riguardo alla società incorporante o risultante dalla fusione, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui la unificazione è avvenuta. Nel rigo RR7, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili. Nel rigo RR8, va indicato l'importo relativo all'aumento del capitale da concambio. Nel rigo RR9, va indicato l'importo del capitale sociale quale risulta dopo l'aumento e nel rigo RR10 la quota percentuale della partecipazione a detto capitale dei vecchi soci della società incorporata. Nei righi da RR11 a RR15, colonna 2, vanno indicate le perdite fiscali della società incorporante, relative ai periodi d'imposta ante fusione, a partire da quello più recente, riportabili nei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione, e nel rigo RR16, colonna 2, quelle riportabili senza limiti di tempo. In colonna 3 vanno indicate le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 172, comma 7 del Tuir Società incorporata o fusa Nel rigo RR22 va indicato l'ammontare complessivo del disavanzo di fusione, sia da annullamento che da concambio, derivante dalla fusione. Nel rigo RR23 va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico. Nei righi da RR24 a RR28 vanno indicati, in colonna 1, le voci dell'attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo, in colonna 2, il codice 1, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il codice 2, qualora si tratti di beni non ammortizzabili, e in colonna 3 gli importi ad esse relativi. Nella colonna 4 vanno indicati i maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 344 del 2003 per le operazioni deliberate fino al 30 aprile 2004). Nel rigo RR29, va indicato il totale dei maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale. Nel rigo RR30, colonne 2 e 3, vanno indicati, l'importo dell'avanzo da annullamento e di quello da concambio. Nei righi da RR31 a RR34 vanno indicati, in colonna 1, le voci del patrimonio netto alle quali è stato imputato l'avanzo da annullamento o da concambio e, in colonna 2 o in colonna 3, gli importi ad essi relativi. Si ricorda che ai sensi dell'art. 172, comma 5, del Tuir, l'avanzo di 17.3 fusione deve essere prioritariamente utilizzato rispetto alle altre voci del patrimonio netto, per la ricostituzione delle riserve in sospensione di imposta che risultano iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse o incorporate; l'omessa ricostituzione comporta la tassazione delle stesse in capo alla società risultante dalla fusione. L'eventuale avanzo residuo dovrà essere proporzionalmente attribuito alle altre voci del patrimonio netto della società fusa o incorporata. Nei righi RR35 e RR36, vanno indicati i dati relativi alle riserve e fondi in sospensione d'imposta della società incorporata o fusa tassabili solo in caso di distribuzione.

4 Nei righi RR37 e RR38, vanno indicati i dati relativi ad "Altre riserve e fondi in sospensione di imposta" della società incorporata o fusa. Nei righi RR39 e RR40, vanno indicate le partecipazioni nella società fusa o incorporata, annullate per effetto della fusione, specificando la quota percentuale (colonna 1) e il costo (colonna 2), rispettivamente per quelle possedute dalla incorporante (rigo RR39) e per quelle possedute dalle altre società partecipanti alla fusione (rigo RR40). Nei righi da RR41 a RR45, colonna 2, vanno indicate, secondo il periodo di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali trasferite alla società incorporante e riportabili nei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione e nel rigo RR46, colonna 2, le perdite fiscali riportabili senza limiti di tempo; nella colonna 3 le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 172, comma 7, del Tuir. R18 - QUADRO RV - RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI 18.1 Generalità Il quadro va compilato per indicare i beni relativi all'impresa che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di una delle sottoindicate operazioni. Detto quadro va compilato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui è avvenuta l'operazione nonché in quelle relative agli esercizi successivi, con le variazioni intervenute in ciascun esercizio: in esso vanno indicati i beni con i valori esposti in bilancio e i corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti. I beni non dovranno più essere indicati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui il valore fiscalmente riconosciuto corrisponde a quello indicato in bilancio. Per il primo esercizio nel quale viene redatto il quadro, il valore iniziale di bilancio corrisponde al valore al quale i beni sono iscritti in contabilità. Si fa presente che per ogni categoria di beni va redatto un distinto rigo. 1) Conferimenti ai sensi dell'art. 7 della L. n. 218 del 1990 Per i conferimenti effettuati ai sensi del citato art. 7, in cui le aziende o le partecipazioni sono state iscritte in bilancio dalla società conferitaria a valori superiori all'ultimo valore dei beni ricevuti riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi presso la conferente, il comma 2 di tale articolo prevede la redazione di un apposito riquadro di riconciliazione. 2) Fusioni e scissioni ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 544 del 1992 e dell'art. 178 e ss. del Tuir Per le operazioni di fusione e scissione effettuate ai sensi delle citate norme i maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione del disavanzo non sono imponibili nei confronti del beneficiario. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi al conferente, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti. 3) Operazioni di fusione e di scissione Per effetto dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le operazioni di fusione e di scissione deliberate dal 14 gennaio 1995 sono, agli effetti delle imposte sui redditi, neutrali e, in forza di tale disposizione, il disavanzo di fusione o di scissione non è utilizzabile per iscrizioni di valori in franchigia di imposta, a qualsiasi voce, forma o titolo operate. L' art. 3, comma 105, della legge n. 549 del 1995 ha chiarito che non costituisce plusvalenza iscritta l'utilizzazione ai soli fini del bilancio del disavanzo da annullamento e da concambio emergente dalle operazioni di fusione o di scissione per l'iscrizione di maggiori valori sugli elementi patrimoniali provenienti dalle società fuse, incorporate o scisse nonché per l'iscrizione dell'avviamento. Detta disposizione ha previsto che i dati esposti in bilancio a seguito della fusione e della scissione ed i valori fiscalmente riconosciuti devono risultare da apposito prospetto di riconciliazione. 4) Operazioni di conferimento - Il conferimento di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, effettuato tra soggetti indicati nell'art.

5 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, in regime di neutralità ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 358 del 1997, non comporta la realizzazione di alcuna plusvalenza imponibile anche se il soggetto conferente e il soggetto conferitario iscrivono nelle proprie scritture contabili, rispettivamente, la partecipazione e l'azienda conferita a valori superiori a quelli cui i beni stessi erano iscritti prima del conferimento; - ai sensi dell'art. 176 del Tuir, il conferimento di aziende effettuato tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze a condizione che il conferitario rientri fra quelli di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b); - il regime di neutralità fiscale si applica anche ai conferimenti effettuati ai sensi dell'art. 179, comma 2 del Tuir nei confronti dei soggetti residenti in Stati diversi dell'ue, sempre che uno dei due sia residente nel territorio dello Stato ovvero tra soggetti non residenti limitatamente agli elementi patrimoniali del conferente confluiti nella stabile organizzazione nello Stato italiano. In tali casi le citate norme prevedono la redazione di un apposito prospetto di riconciliazione. 5) Rivalutazione di beni non rilevante fiscalmente Per effetto dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 i maggiori valori iscritti nello stato patrimoniale su beni diversi da quelli costituenti magazzino non hanno rilevanza fiscale. Pertanto, occorre indicare nel presente quadro i valori di bilancio e quelli fiscali.

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