Operazioni straordinarie Operazioni di fusione. Dott. Francesco Masci
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1 Operazioni straordinarie Operazioni di fusione Dott. Francesco Masci
2 Definizione di fusione La fusione consiste nella concentrazione di due o più società in un unica società e può dare luogo alla costituzione di una società nuova o all incorporazione in una società preesistente La fusione rappresenta la forma di aggregazione aziendale più completa con l unificazione sia giuridica che economica dei soggetti che vi partecipano Operazioni straordinarie - Fusioni 2
3 Motivi della fusione Motivi produttivi Migliore utilizzo e sfruttamento degli impianti e delle attrezzature Incremento ed integrazione delle capacità produttive dei diversi impianti Integrazione di fasi produttive consecutive Motivi tecnologici Acquisizione di brevetti, licenze, segreti di fabbricazione e know how Conseguimento di economie di scala e sinergie nella ricerca e progettazione Motivi logistici Ottimizzazione del processo distributivo (trasporto, magazzinaggio, ecc) Motivi commerciali Riduzione della concorrenza Ampliamento ed integrazione della gamma di prodotti Miglioramento della posizione contrattuale sia sul fronte degli acquisti che delle vendite (conseguimento di ulteriori economie di scala) Ampliamento delle possibilità in tema di pubblicità e tecniche di commercializzazione Motivi amministrativi Riduzione dei costi amministrativi Possibilità di compensare gli eventuali squilibri esistenti nelle strutture delle imprese che procedono alla fusione Miglioramento delle condizioni di negoziazione Operazioni straordinarie - Fusioni 3
4 Disciplina di riferimento giuridica e contabile della fusione Art quater del Codice Civile OIC 4 Operazioni straordinarie - Fusioni 4
5 Disciplina di riferimento fiscale della fusione Imposte dirette neutralità ai fini dell IRES e IRAP (Art. 172, TUIR) Imposte indirette Irrilevanza ai fini delle imposte indirette Art. 2, comma 2, let. f), D.P.R. n. 633/72 (IVA) Art. 4, comma 1, let. b), Tariffa, D.P.R. n. 131/86 (imposta di registro) Art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 347/90 (imposta catastale) Art. 4, Tariffa, D.Lgs. n. 347/90 (imposta ipotecaria) Introduzione di un imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell IRAP, scontando la quale, sulla base di apposita scelta opzionale, la società risultante o incorporante ottiene il riconoscimento sul piano fiscale dei maggiori valori contabili iscritti nel proprio bilancio, rispetto ai valori che risultano fiscalmente riconosciuti in capo alle società fuse o incorporate Operazioni straordinarie - Fusioni 5
6 Tipologie di fusioni Si distingue tra fusione propriamente detta (fusione propria) e fusione per incorporazione Con la prima forma di concentrazione due o più imprese si compenetrano costituendo una nuova società. I soci delle società partecipanti alla fusione riceveranno, in cambio delle azioni possedute delle società che si estinguono, azioni della nuova società, mediante un rapporto di concambio o di scambio Nella fusione per incorporazione delle due o più imprese partecipanti, una rimane in vita (e viene denominata incorporante) mentre l altra (o le altre) viene estinta. Ai soci di quest ultima, la cosiddetta società incorporata, vengono, in sostituzione delle azioni dell incorporata,consegnate azioni dell incorporante in base ad un rapporto di concambio. Un caso particolare di fusione per incorporazione si ha quando l incorporante ha, nel proprio patrimonio, una partecipazione totalitaria o parziale nel capitale dell incorporata (fusione anomala). In pratica nel patrimonio dell incorporante, nell ipotesi di partecipazione totalitaria (ma il paragone vale pro quota anche nel caso di partecipazione inferiore al 100%), si sostituiscono al posto delle azioni dell incorporata, che verranno le attività e passività di quest ultima Operazioni straordinarie - Fusioni 6
7 Tipologie di fusioni Fusione per unione (fusione propria): Socio Bianchi Socio Rossi Socio Verdi Socio Neri (60) (40) (60) (40) SOCIETA A SOCIETA B Socio Bianchi - Socio Rossi - Socio Verdi - Socio Neri (Post Fusione) SOCIETA C Operazioni straordinarie - Fusioni 7
8 Tipologie di fusioni Fusione per incorporazione: Socio Bianchi Socio Verdi Socio Neri (100) (60) (40) SOCIETA A SOCIETA B Socio Bianchi - Socio Verdi - Socio Neri (Post Fusione) SOCIETA C Operazioni straordinarie - Fusioni 8
9 Aspetti contabili Capitale sociale post fusione e differenze di fusione Generalmente il patrimonio netto contabile della incorporata non coincide, secondo i casi, con il valore contabile della partecipazione iscritto nel bilancio della incorporante l aumento del capitale sociale della incorporante corrispondente al valore nominale delle azioni di nuova emissione dando così origine alle cosiddette differenze di fusione Operazioni straordinarie - Fusioni 9
10 Aspetti contabili Differenza di fusione Le differenze di fusione possono definirsi: differenza da concambio derivante dall aumento del capitale sociale effettuato a fronte delle azioni o quote da assegnare ai nuovi soci; differenza da annullamento, derivante dall annullamento della partecipazione dell incorporante nella/e incorporata/e. Operazioni straordinarie - Fusioni 10
11 Aspetti contabili Differenza di fusione Differenza da concambio = differenza tra l aumento di capitale sociale deliberato dalla società risultante dalla fusione (o incorporante) destinato in concambio ai soci della società fusa (o incorporata), e la quota di patrimonio netto contabile di quest ultima di pertinenza dei suddetti Soci Il sorgere di una differenza da concambio presuppone che la fusione avvenga tra soggetti indipendenti non legati da rapporti di partecipazione Operazioni straordinarie - Fusioni 11
12 Aspetti contabili Differenza di fusione Differenza da annullamento = differenza tra il valore contabile della partecipazione nella incorporata iscritto nel bilancio della incorporante (da annullare con la fusione) e la quota corrispondente del patrimonio netto contabile della società incorporata Il sorgere di una differenza da annullamento presuppone l esistenza di due condizioni: la fusione deve avvenire per incorporazione l incorporante deve possedere all atto della fusione una partecipazione nel capitale della incorporata Operazioni straordinarie - Fusioni 12
13 Aspetti contabili Differenza di fusione Nell ambito di una fusione per incorporazione in cui l incorporante all atto della fusione non sia socia unica, possono rilevarsi contemporaneamente sia differenze di concambio che differenze di annullamento Tali differenze non possono essere compensate nella contabilità dell incorporante Operazioni straordinarie - Fusioni 13
14 Aspetti contabili Differenza di fusione La differenza di fusione può avere segno positivo o negativo: se positiva, si registra in dare come disavanzo di fusione se negativa, si registra in avere come avanzo di fusione Operazioni straordinarie - Fusioni 14
15 Aspetti contabili Differenza di fusione Caso 1: Incorporante socio unico dell incorporata Nel caso di annullamento di partecipazione rappresentante il 100% del capitale della società incorporata si possono avere schematicamente le seguenti situazioni: Avanzo da Patrimonio netto si ha quando Patrimonio netto contabile dell incorporata Valore contabile della partecipazione Disavanzo da annullamento: si ha quando Patrimonio netto contabile dell incorporata Valore contabile della partecipazione Operazioni straordinarie - Fusioni 15
16 Aspetti contabili Differenza di fusione Caso 2: L incorporante non è socio dell incorporata Nel caso di annullamento di partecipazione rappresentante il 100% del capitale della società incorporata si possono avere schematicamente le seguenti situazioni: Avanzo da Concambio si ha quando Patrimonio netto contabile dell incorporata Aumento Cap. soc. incorporante a servizio concambio Disavanzo da concambio: si ha quando Patrimonio netto contabile dell incorporata Aumento Cap. soc. incorporante a servizio concambio Operazioni straordinarie - Fusioni 16
17 Parte fiscale Aspetti fiscali dell operazione di fusione parte pratica IMPOSTE DIRETTE L operazione di fusione è disciplinata dall art. 172 del TUIR Ai fini delle imposte dirette la fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. (art. 172, 1 comma, del TUIR) L operazione è neutrale e pertanto si applica il principio della continuità dei valori Operazioni straordinarie - Fusioni 17
18 Parte fiscale Aspetti fiscali dell operazione di fusione Disciplina dell'imposta sostitutiva per il riallineamento dei valori civilistici e fiscali Art. 172, comma 10-bis La Finanziaria 2008 ha previsto che il soggetto incorporante o risultante dalla fusione possa optare per un regime di imposizione sostitutiva dell IRES e dell IRAP, finalizzato ad ottenere il riconoscimento fiscale dell eventuale disavanzo da concambio o da annullamento: sia per la parte di esso allocata ad incremento di singoli beni o diritti provenienti dal patrimonio delle società incorporate o fuse, classificati nel bilancio della società risultante o incorporante tra le immobilizzazioni materiali ed immateriali sia per la parte di esso separatamente evidenziata a titolo di avviamento Tale effetto si traduce nel diritto alla deduzione fiscale dei maggiori ammortamenti dei beni ed ha effetto sulla determinazione delle eventuali plusvalenze o minusvalenze successivamente realizzate Operazioni straordinarie - Parte fiscale - Fusioni 18
19 Parte fiscale Aspetti fiscali dell operazione di fusione Disciplina dell'imposta sostitutiva per il riallineamento dei valori civilistici e fiscali La società incorporante o risultante dalla fusione può applicare un imposta sostitutiva dell IRES e dell IRAP sui maggiori valori attributi agli elementi dell attivo costituenti immobilizzazioni materiali ed immateriali, per effetto della imputazione in bilancio, secondo corretti principi contabili, del disavanzo da concambio e da annullamento La misura di tale imposta è differenziata a seconda dell entità dei maggiori valori oggetto di affrancamento. In particolare, sono previste le seguenti aliquote: 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni 14% sulla parte dei maggiori valori fino a 10 milioni 16% sulla parte eccedente 10 milioni Operazioni straordinarie - Parte fiscale - Fusioni 19
20 Parte fiscale Aspetti fiscali dell operazione di fusione Esempio n. 8 Si pensi a titolo esemplificativo ad una operazione di fusione per incorporazione tra due società, la società A (incorporante) e la società B (incorporata) A seguito dell operazione di fusione, la società incorporante iscrive valori civilistici delle immobilizzazioni ricevute pari ad euro , a fronte di un valore fiscale delle medesime immobilizzazioni presso la società incorporata di euro IMMOBILIZZAZIONI Valore fiscale in capo alla Società B (incorporata) Valore civilistico in capo alla Società A (incorporante) Maggiore valore affrancabile Operazioni straordinarie - Parte fiscale - Fusioni 20
21 Parte fiscale Aspetti fiscali dell operazione di fusione Disciplina dell'imposta sostitutiva per il riallineamento dei valori civilistici e fiscali Ove la società incorporante intenda procedere al riconoscimento fiscale dei maggiori valori civilistici attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni ricevute a seguito della fusione, l imposta sostitutiva sarà pari ad euro 880, come si evince dal seguente calcolo: 1 scaglione Euro X 12% = Euro scaglione Euro X 14% = Euro 280 IMPOSTA DOVUTA = EURO 880 Operazioni straordinarie - Parte fiscale - Fusioni 21
22 Parte fiscale Aspetti fiscali dell operazione di fusione Imposta sostitutiva sui disallineamenti D.M. 25 luglio 2008 Come si evince dall art. 1, comma 1,del D.M. 25 luglio 2008 e dalla relativa Relazione illustrativa, il regime di imposizione sostitutiva consente di affrancare: i maggiori valori contabili dei cespiti iscritti dalla società incorporante o risultante dalla fusione rispetto a quelli rinvenibili in capo alla società incorporata o fusa I disallineamenti tra i maggiori valori contabili ed i minori valori fiscali che già sussistevano in capo alla società incorporata o fusa e che - in forza della neutralità fiscale delle operazioni di fusione - vengono ereditati dalla società incorporante o risultante dalla fusione (Cfr. Circolare Agenzia Entrate 25/09/2008 n. 57/E, 4.3) Operazioni straordinarie - Parte fiscale - Fusioni 22
23 Parte fiscale Aspetti fiscali dell operazione di fusione Imposta sostitutiva sui disallineamenti D.M. 25 luglio 2008 L applicazione dell imposta sostitutiva non riguarda l intero maggior valore emergente dall'operazione di fusione, bensì il plusvalore riferito ai singoli beni aziendali può riguardare anche l avviamento e gli immobili non strumentali (cd. patrimonio ) può riguardare anche solo una parte dei beni Operazioni straordinarie - Parte fiscale - Fusioni 23
24 Parte fiscale Aspetti fiscali dell operazione di fusione Imposta sostitutiva sui disallineamenti D.M. 25 luglio 2008 Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti con riferimento alle immobilizzazioni materiali ed immateriali implica, per la società incorporante o risultante dalla fusione che decida di optare per l affrancamento: la possibilità di ammortizzare fiscalmente tali elementi dell attivo non sulla base del costo fiscalmente riconosciuto in capo al dante causa, ma avendo riguardo al maggiore valore affrancato. A tale proposito, i maggiori valori assoggettati all imposta si considerano fiscalmente riconosciuti, ai fini dell ammortamento, a partire dal periodo d imposta nel corso del quale è esercitata l opzione la possibilità di conseguire minori plusvalenze imponibili o maggiori minusvalenze deducibili rispetto a quelle che avrebbe conseguito in relazione ai medesimi beni, ove non si fosse avvalsa della citata possibilità di affrancamento Operazioni straordinarie - Parte fiscale - Fusioni 24
25 Parte fiscale Aspetti fiscali dell operazione di fusione parte pratica Riporto delle perdite pregresse - Art. 172, comma 7 Mantenimento dei livelli operativi minimi (c.d. test di vitalità o activity test ) Ai sensi dell art. 172, comma 7, del TUIR le perdite fiscali maturate ante fusione, ivi comprese quelle maturate dalla società incorporante, possono essere riportate nei periodi di imposta successivi alla data di decorrenza della fusione soltanto se dal conto economico della società le cui perdite sono riportabili, relativo all esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, emergano ammontare di ricavi ed un ammontare di spese per prestazioni di lavoro subordinato (comprensivo degli oneri contributivi) superiori al 40% della media dei due esercizi precedenti. Operazioni straordinarie - Parte fiscale - Fusioni 25
26 Parte fiscale Aspetti fiscali dell operazione di fusione parte pratica Esempio n. 5 Si ipotizzi che nel 2005 venga deliberata una fusione per incorporazione tra due società, A e B La società A (incorporante) ha perdite fiscali per La società B (incorporata) non ha perdite fiscali Società A (incorporante) Ricavi e proventi dell attività caratteristica Spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi Operazioni straordinarie - Parte fiscale - Fusioni 26
27 Parte fiscale Aspetti fiscali dell operazione di fusione parte pratica ( ) / 2 = X 0,4 = 240 ( ) / 2 = X 0,4 = 50 Nel caso di specie, sia i ricavi che le spese di lavoro subordinato del 2004, vale a dire dell esercizio precedente quello in cui avviene la delibera di fusione, risultano essere superiori al 40% delle medie dei due esercizi precedenti. Risultando soddisfatto il requisito della vitalità, le perdite realizzate anteriormente alla fusione potranno essere portate in deduzione del reddito della società incorporante o risultante dall operazione. Operazioni straordinarie - Parte fiscale - Fusioni 27
28 Parte fiscale Aspetti fiscali dell operazione di fusione parte pratica Riporto delle perdite pregresse - Art. 172, comma 7 Limite del patrimonio netto Una volta accertato che le società partecipanti alla fusione e titolari delle perdite fiscali rispettino i requisiti imposti dal test di vitalità, è necessario stabilire l'ammontare delle perdite che la società incorporante o risultante dall operazione potrà utilizzare nei periodi di imposta successivi A tale proposito, l'articolo 172 comma 7 del TUIR prevede che le perdite delle società partecipanti alla fusione possano essere riportate nel limite del valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dalla società o, se inferiore, nel limite del valore del patrimonio netto risultante dalla situazione patrimoniale, se redatta, di cui all'articolo 2501-quater del codice civile. Per espressa previsione normativa, nella determinazione del patrimonio netto non dovranno essere considerati i conferimenti ed i versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi anteriori alla data cui si riferisce il bilancio o la situazione patrimoniale Operazioni straordinarie - Parte fiscale - Fusioni 28
29 Parte fiscale Aspetti fiscali dell operazione di fusione parte pratica Esempio n. 6 Si ipotizzi una fusione per incorporazione tra due società, A e B. La società A (incorporante) ha perdite fiscali per La società B (incorporata) non ha perdite fiscali STATO PATRIMONIALE DELL INCORPORANTE (Società A) al 31/12 dell anno n ATTIVITA' PASSIVITA' Immobilizzazioni Capitale sociale Partecipazioni in B (100%) Riserva legale 500 Riserve versamento futuro aumento capitale Altre passività TOTALE TOTALE STATO PATRIMONIALE INCORPORATA (Società B) al 31/12 dell anno n ATTIVITA' PASSIVITA' Immobilizzazioni Capitale sociale Crediti 500 Altre passività TOTALE TOTALE Operazioni straordinarie - Parte fiscale - Fusioni 29
30 Parte fiscale Aspetti fiscali dell operazione di fusione Riporto delle perdite pregresse - Art. 172, comma 7 Limite del patrimonio netto Dallo stato patrimoniale di A risulta una riserva di patrimonio netto pari a 1.000, costituita con un versamento da parte dei soci effettuato in data 1 settembre dell anno n-1. Supponendo che la società incorporante titolare delle perdite fiscali abbia superato il test di vitalità previsto dal medesimo comma 7, è necessario determinare la quota di perdite da utilizzare post-fusione. A tale proposito, occorrerà confrontare l ammontare delle perdite dell incorporante, complessivamente pari a 4.500, con il patrimonio netto della medesima società, al netto della riserva di 1.000, in quanto costituita nei 24 mesi antecedenti la data di riferimento della situazione patrimoniale. Le perdite pregresse saranno dunque riportabili nel limite del patrimonio netto rettificato dalla riserva, il cui ammontare risulta pari a ( ). La residua quota di perdite, pari a ( ) sarà invece inutilizzabile. Operazioni straordinarie - Parte fiscale - Fusioni 30
31 Parte fiscale Aspetti fiscali dell operazione di fusione Riporto delle perdite pregresse - Art. 172, comma 7 Limite della svalutazione dei titoli e del disavanzo di fusione Se le azioni o quote della società la cui perdita è riportabile erano possedute dalla società incorporante o da altra società partecipante alla fusione, occorre verificare se le stesse sono state assoggettate a svalutazioni rilevanti sotto il profilo fiscale. In tal caso, infatti, le perdite fiscali della società non sono ammesse in diminuzione fino a concorrenza dell ammontare complessivo della svalutazione a suo tempo dedotta, in sede di determinazione del proprio reddito d impresa, dalla società incorporante o da altra società partecipante alla fusione Operazioni straordinarie - Parte fiscale - Fusioni 31
32 Parte fiscale Aspetti fiscali dell operazione di fusione Esempio n. 7 Si ipotizzi una fusione per incorporazione tra due società, A e B, deliberata in data 10/02/2008 La società A (incorporante) non ha perdite fiscali La società B (incorporata) ha perdite fiscali per 600 Perdita di A 600 Patrimonio netto di A risultante dall ultimo bilancio 700 Perdita teorica riportabile 600 Svalutazione della partecipazione eventualmente effettuata dalla società incorporante dopo l'esercizio nel quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione Perdita fiscale dell'incorporata B riportabile da parte della società incorporante A (100) 500 Operazioni straordinarie - Parte fiscale - fusione 32
LA SCISSIONE Aspetti fiscali. Silvia Mencarelli
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