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2 costituzionale [4]. [II]. Il potere regolamentare di altre autorità [64, 121, 123, 128 Cost.; 30, 62, 81 c. nav.] è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari [4]. (1) V. art. 17 l. 23 agosto 1988, n ARTICOLO N.4 Limiti della disciplina regolamentare. [I]. I regolamenti [3] non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi. [II]. I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'articolo 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo [3]. ARTICOLO N.5 Norme corporative (1). [I]. Sono norme corporative [1, 6, 7, 10 2, 11 2, 13] le ordinanze corporative, gli accordi economici collettivi, i contratti collettivi di lavoro e le sentenze della magistratura del lavoro nelle controversie collettive. Con d.lgs.lt. 23 novembre 1944, n. 369, sono state soppresse le organizzazioni sindacali fasciste. ARTICOLO N.6 Formazione ed efficacia delle norme corporative (1). [I]. La formazione e l'efficacia delle norme corporative [5] sono disciplinate nel codice civile [ c.c.] e in leggi particolari. ARTICOLO N.7 Limiti della disciplina corporativa (1). [I]. Le norme corporative [5] non possono derogare alle disposizioni imperative delle leggi e dei

3 regolamenti. ARTICOLO N.8 Usi. [I]. Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti [2, 3] gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati [1, 9; 230-bis 6, 770, 896, 1181 ss., 1187, 1214, 1217, 1269, 1283, 1326 ss., 1333, 1336, 1340, 1368, 1374, 1454, 1457, 1492, 1496 ss., 1510, 1512, 1517, 1520 ss., 1527 ss., 1535, 1550, 1562, 1566, 1569, 1574, 1592 ss., 1605, 1609, 1612, 1616, 1646, 1657 ss., 1665, 1687, 1709, 1712, 1732 ss., 1736, 1739 ss., 1749 ss., 1753, 1755 ss., 1825, 1831, 1834, 1838, 1845, 1847, 1855, 2078, 2109, 2110, 2118, 2120, 2130, 2139, 2143, 2147 ss., 2152 ss., 2155 ss., 2163, 2164, 2172 ss., 2178, 2183, 2187, 2225, 2232 ss., 2240, 2243, 2245 c.c.]. [II]. Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto (1). ARTICOLO N.9 Raccolte di usi (1). [I]. Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria. (1) V. per gli usi generali d.lgs.c.p.s. 27 gennaio 1947, n. 152, modif. dalla l. 13 marzo 1950, n CAPO II ARTICOLO N.10 Dell'applicazione della legge in generale Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti. [I]. Le leggi e i regolamenti [2, 3] divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione [73 3 Cost.], salvo che sia altrimenti disposto (1). [II]. Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della

4 pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto (2). (1) V. art. 7 d.p.r. 28 dicembre 1985, n (2) Disposizione divenuta inoperante a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo ARTICOLO N.11 Efficacia della legge nel tempo. [I]. La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo [252 Cost.]. [II]. I contratti collettivi di lavoro [39 3 Cost.] possono stabilire per la loro efficacia, una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione. ARTICOLO N.12 Interpretazione della legge. [I]. Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore [1362 ss. c.c.]. [II]. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe [14]; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato [2, 3, 4, 29, 35, 36, 41, 42, 45 Cost.]. ARTICOLO N.13 Esclusione dell'applicazione analogica delle norme corporative (1). [I]. Le norme corporative non possono essere applicate a casi simili o a materie analoghe a quelli da esse contemplati. ARTICOLO N.14 Applicazione delle leggi penali ed eccezionali.

5 [I]. Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati [12; 1, 201 c.p.]. ARTICOLO N.15 Abrogazione delle leggi. [I]. Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore [75 Cost.]. ARTICOLO N.16 Trattamento dello straniero (1). [I]. Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali [10 2 Cost.]. [II]. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere [2505 ss. c.c.]. (1) V. l. 5 febbraio 1992, n. 91. Utente: univd2841 UNIV.DI VERONA FACOLTA ECON.COMM Copyright Giuffrè Tutti i diritti riservati. P.IVA

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