Il Contratto Collettivo
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- Mauro Corradi
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1 Il Contratto Collettivo I contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali sono da collocarsi nella categoria degli atti dell autonomia privata negoziali; essi vincolano, in termini giuridici, esclusivamente gli iscritti e le associazioni che li stipulano Nell attuale situazione sindacale il contratto collettivo è un contratto di diritto comune. Nel momento in cui gli accordi del 2011, 2013 e 2014 avranno effettiva attuazione, il contratto collettivo sarà destinato ad evolversi Diverse tipologie di contratto collettivo, secondo l andamento storico: Contratto collettivo corporativo: è il contratto collettivo applicato nel regime fascista dove le associazioni sindacali avevano personalità giuridica di diritto pubblico. Il contratto era equiparato alla legge e aveva efficacia erga omnes Contratto collettivo secondo quella che doveva essere l applicazione dell art. 39 Cost: Il contratto collettivo sarebbe dovuto esser stipulato solo da sindacati registrati, aventi efficacia erga omnes dato che il sindacato registrato avrebbe acquistato personalità giuridica Contratto collettivo recepito in decreti legislativi: dopo la mancata applicazione dell art. 39, per cercare di conferire efficacia erga omnes, fu emanata la L. n. 741/1959; il tentativo fallì perché la Corte Cost. dichiarò che il meccanismo di ricezione tramite proroga della legge delega era incostituzionale Contratto collettivo di diritto comune: sono stipulati dalle associazioni sindacali che però non sono associazioni riconosciute; di conseguenza la loro efficacia è limitata ai soggetti iscritti 1
2 Contratto collettivo di diritto comune Così denominato perché viene regolato dalle norme di diritto comune in materia di contratti (libro IV del codice civile) Il contratto collettivo di diritto comune attuale è composto da due parti fondamentali: una parte normativa: concerne le condizioni economiche, disciplinando i rapporti di lavoro della categoria; una parte obbligatoria: disciplina i rapporti tra soggetti stipulanti il contratto Il contratto collettivo è considerato un negozio giuridico, che fa parte della categoria dei contratti Il contratto collettivo e le Fonti: Principi generali del Diritto; Costituzione e norme di diritto internazionale generalmente riconosciute; Regolamenti e Direttive europee; Leggi nazionali e atti aventi forza di legge; Contratti collettivi e contratto individuale di lavoro; Consuetudine ed usi; Principi interpretativi La natura dell attuale contratto collettivo resta puramente contrattuale; non si tratta di una fonte di natura legislativa in quanto il contratto collettivo non produce effetti erga omnes 2
3 La Costituzione e le leggi nazionali prevalgono quindi sulle norme del contratto collettivo. Contratto collettivo e contratto individuale sono formalmente in una posizione paritaria Le norme del contratto collettivo non possono perciò essere in contrasto con la legge o derogare alla stesse Il criterio dell ordine gerarchico non si applica in modo assoluto nel campo del diritto del lavoro; vi è infatti il principio del favor prestatoris. Il Favor Prestatoris è il trattamento di miglior favore nei confronti del lavoratore; questo principio dispone che fra più fonti che regolano il rapporto di lavoro, prevalga quella più favorevole al lavoratore. La norma di legge può essere derogata del CCNL tutte le volte che sono previste condizioni migliori per il lavoratore Vi possono essere delle deroghe a quanto appena citato: un esempio è l art. 8 del D.L. n. 138/2011 convertito nella L. n. 148/2011. Al contrario, il CCNL non può mai prevalere sulla Legge quando le disposizioni del contratto sono peggiorative rispetto alla previsione legislativa (Trattasi della inderogabilità in pejus) Uno degli aspetti più innovativi ed al contempo più critici della disciplina introdotta dall art.8 del d.l.138/2011 a sostegno della c.d. contrattazione di prossimità (territoriale o aziendale), oltre all attribuzione di un ambito di efficacia erga omnes, per la regolazione delle materie inerenti l organizzazione del lavoro e la produzione specificamene indicate nel secondo comma della norma, è senz altro costituito dal potere attribuito alla contrattazione di secondo livello di disciplinare tali materie derogando, anche in peius, sia alla disciplina legale che a quella prevista dalla contrattazione collettiva nazionale 3
4 Il contratto collettivo e il contratto individuale di lavoro sono entrambi espressione dell'autonomia privata; essi hanno uguale posizione all'interno delle fonti di disciplina del rapporto di lavoro. Prevale però il principio di inderogabilità da parte del contratto individuale di lavoro delle norme del contratto collettivo, salvo che esse siano più favorevoli al lavoratore Quindi, il primo luogo vi è l'inderogabilità del contratto collettivo da parte del contratto individuale, anche per via dell'azione riconducibile al sindacato. La disposizione derogatrice è nulla; non viene invalidato il contratto individuale ma solo le clausole difformi da quelle del contratto collettivo e la sostituzione automatica di suddette clausole con quelle stabilite nel CCNL In secondo luogo, il criterio del favor prestatoris; le condizioni stabilite nel CCNL sono le minime indispensabili per il prestatore di lavoro; è quindi possibile che il contratto individuale pattuisca delle condizioni di miglior favore per il lavoratore, che vadano a derogare le disposizioni del CCNL I vari livelli di contrattazione collettiva hanno contenuti differenti; in linea di principio la contrattazione di secondo livello si occupa di materie che non sono già state negoziate negli altri livelli di contrattazione. Non è però esclusa l'ipotesi in cui contratti di diverso livello regolamentino in modo diverso una stessa fattispecie. In questi casi, la giurisprudenza ha accolto da tempo la possibilità di ammettere la modifica, da parte dei contratti aziendali, del CCNL a livello nazionale; un esempio è l'art. 8 del D.L. n. 138/2011 4
5 Efficacia del contratto collettivo: il contratto collettivo vincola le associazioni stipulanti; avendo le associazioni di datori di lavoro e lavoratori il potere di rappresentanza, vengono vincolati anche i singoli soggetti a quanto stabilito dal contratto collettivo Gli effetti dei contratti collettivi sono limitati ai soli lavoratori e datori iscritti alle associazioni stipulanti: questa è l'efficacia soggettiva del contratto collettivo Il contratto collettivo può trovare applicazione anche se una o ambedue le parti non sono iscritte alle associazioni stipulanti. Nella realtà, è difficile che il datore di lavoro applichi trattamenti differenziati ai lavoratori, a seconda che essi siano iscritti o meno ad un'associazione stipulante il CCNL. Per quel che concerne il datore di lavoro, può accadere che questi, pur non essendo iscritto ad un'associazione stipulante, aderisca spontaneamente al contenuto del contratto collettivo, applicando nell'azienda numerose ed importanti clausole L'estensione dell'efficacia del contratto collettivo, al di fuori dell'efficacia soggettiva, è stata effettuata dalla giurisprudenza sulla base dell'applicazione a tutti i lavoratori del principio della sufficienza della retribuzione (art. 36 della Costituzione). Essendo l'art. 36 della Costituzione un articolo di carattere precettivo, il giudice di merito, per determinare l'equa retribuzione ai sensi dell'art c.c. e dell'art. 36 Cost, tiene conto della situazione generale e locale della manodopera e delle clausole salariali contenute nel contratti collettivi di categoria. Nel momento in cui il giudice accerta che la retribuzione non sia sufficiente, la adegua secondo il trattamento previsto dai contratti collettivi di categoria La giurisprudenza utilizza questo metodo anche quando il lavoratore non è iscritto a nessuna associazione sindacale per stabilire la retribuzione spettante. Grazie ai minimi retributivi contenuti nei CCNL, i suddetti contratti hanno un'efficacia generale, propria della fonte normativa Si è così realizzata una indiretta estensione erga omnes degli effetti del contratto collettivo, almeno limitatamente alla loro parte economica 5
6 In altre ipotesi più recenti è stata altresì ampliata l efficacia soggettiva della contrattazione collettiva. Si può ricordare l art. 36 della L. n. 300/1970 che ha subordinato la concessione di benefici pubblici e appalti alla condizione che ai lavoratori dipendenti siano riconosciuti trattamenti non inferiori a quelli previsti dai CCNL di categoria Un altro intervento è stato tramite la L. n. 223/1993: i sindacati possono stipulare contratti di solidarietà in caso di eccedenze, al fine di attuare una riduzione o una sospensione dell orario di lavoro, evitando i licenziamenti. In questo caso la riduzione parziale dell orario di lavoro riguarda tutti i lavoratori coinvolti, iscritti o meno alle parti stipulanti l accordo sindacale di solidarietà Infine, il D.L. n. 338/1989, secondo cui la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi non può essere inferiore all importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle OO.SS. più rappresentative sul piano nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal CCNL Efficacia spaziale del contratto collettivo: esso trova applicazione su tutto il territorio nazionale. Con riguardo agli italiani all estero, salvo una diversa volontà delle parti, vi è la tesi secondo cui il contratto collettivo non sarebbe applicabile. Efficacia temporale: la durata del contratto collettivo è stabilita dalle parti stipulanti. Quando esso scade, si modifica e si integra il contratto tramite procedura di rinnovo Il contratto collettivo può disporre retroattivamente, regolando anche il periodo che va dalla scadenza del vecchio contratto alla stipula del nuovo 6
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