Oggetto: D. Lgs. n. 39/2014. Attuazione della Direttiva contro l'abuso sessuale sui minori. Adempimenti per i datori di lavoro. Indicazioni operative.

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1 Agenzie per il Lavoro Loro sedi Roma, 15 aprile 2014 Circolare n. 02/2014 Oggetto: D. Lgs. n. 39/2014. Attuazione della Direttiva contro l'abuso sessuale sui minori. Adempimenti per i datori di lavoro. Indicazioni operative. Prot rs Trasmettiamo in allegato una nota tecnica relativa alla disciplina di cui al Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 39, in materia di attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2014, ed in vigore dal 6 aprile Il provvedimento introduce un nuovo adempimento l acquisizione del certificato penale del casellario giudiziale del lavoratore da assumere in capo a tutti i datori di lavoro, comprese le Agenzie per il lavoro, che intendano impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori. Se da un lato è chiara la finalità di prevenire eventuali recidive di reati sessuali contro i minori da parte di soggetti che, per la propria attività lavorativa, entrano abitualmente in contatto con i medesimi, dall altro sono emerse talune perplessità sia sulle modalità operative del Decreto che sulla reale efficacia dello stesso. Nel rinviare alla allegata nota in merito agli approfondimenti dei diversi aspetti problematici, e con riserva di ulteriori aggiornamenti una volta che saranno disponibili ulteriori circolari esplicative sulla materia, porgiamo i nostri più cordiali saluti. L Amministratore Delegato Agostino Di Maio Allegato c.s. 1

2 Nota Tecnica Allegato Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 39, Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo Entrato in vigore il 6 aprile La disciplina normativa L art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo n. 39 del 4 marzo 2014 (v. Allegato 1), attuativo della Direttiva Comunitaria 2011/93/UE, modifica il D.P.R. 14 novembre 2002, n , inserendo l art. 25-bis, nomato Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro, con il quale viene introdotto un nuovo adempimento in capo al datore di lavoro finalizzato alla lotta contro la pedofilia. In particolare viene specificato che Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609- undecies del codice penale 2, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. 3 Il secondo comma del medesimo articolo disciplina l apparato sanzionatorio in caso di inadempimento: Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro ,00 a euro , La prima interpretazione della disciplina Di seguito, sinteticamente, i principi cardine della nuova disciplina normativa. 1 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. 2 Si tratta dei reati di prostituzione minorile (600-bis del codice penale); pornografia minorile (600-ter del codice penale); detenzione di materiale pornografico (600-quater del codice penale); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies del codice penale); adescamento minorenni (609- undieces del codice penale). 3 E quindi con soggetti di età inferiore ai 18 anni. 2

3 a) Il nuovo adempimento riguarda tutti i datori di lavoro pubblici e privati. Il Ministero della Giustizia, con Nota di chiarimento (rimessa in Allegato 1), ha specificato che l onere di tale adempimento sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell opera di terzi si appresti alla stipula di un contratto di lavoro. L obbligo non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all interno di un definito rapporto di lavoro: da ciò ne discende l applicazione di tale nuova disciplina per tutti i datori di lavoro. Ciò si desume chiaramente anche dalla lettura del comma 2 dell articolo 25-bis, nella parte in cui riserva la sanzione amministrativa pecuniaria, per il caso di mancato adempimento dell obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale, al datore di lavoro. b) L obbligo di acquisizione del certificato del casellario giudiziale del lavoratore riguarda solo le nuove assunzioni a decorrere dal 6 aprile Il nuovo adempimento non riguarda i rapporti di lavoro già in essere alla data del 6 aprile c) L obbligo di acquisizione del certificato del casellario giudiziale del lavoratore nasce solo nel caso in cui il lavoratore verrà impiegato per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori. L obbligo di richiedere il nuovo certificato di cui all art. 25-bis del T.U. nasce in tutti i casi in cui si instaura con il lavoratore un rapporto contrattuale con prestazioni corrispettive, per attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori. Tale ultima indicazione è dirimente per l esatta individuazione del nuovo obbligo. E del tutto evidente che l adempimento nasca nel caso di attività lavorative in cui l oggetto della prestazione comporti, in maniera strutturale, un contatto diretto e regolare con i minori. Il Ministero della Giustizia, nelle FAQ disponibili sul portale di riferimento appositamente creato 5 fornisce una elencazione, chiaramente non esaustiva e a titolo esemplificativo, di tali 4 In tal senso Ministero del Lavoro, Circolare n. 9 dell 11 aprile 2014 (V. Allegato 1). E ancora E stato chiarito che la normativa è destinata ad essere applicata ai nuovi rapporti di lavoro instaurati con soggetti la cui attività comporti contatti diretti e regolari con minori Ministro del Lavoro, Question Time alla Camera dei Deputati (all. 1). Si veda infine Scheda pratica Certificato penale del casellario richiesto dal datore di lavoro al seguente link:

4 attività lavorative (insegnante, bidello, pediatra, allenatore, educatore) che vale comunque a specificare la portata della disposizione 6. Conseguentemente, stante l interpretazione fornita dal Ministero, fondata comunque sulla lettera della disposizione, possono escludersi quelle attività caratterizzate dalla saltuarietà e dalla non esclusività del contatto diretto con i minori Gli adempimenti operativi a) la richiesta di acquisizione del certificato del casellario giudiziale Il certificato penale deve essere chiesto direttamente ed esclusivamente dal datore di lavoro, utilizzando il Modulo 3-bis (rimesso in Allegato 2). E' ammessa la richiesta di un delegato, munito di fotocopia del documento di identità in corso di validità del delegante e di documento di delega (va utilizzato il Modello DELEGA N. 5, disponibile in Allegato 3) 8. Il certificato penale richiesto dal datore di lavoro può ottenersi presso qualunque ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza della persona che si intende impiegare 9. Il Ministero della Giustizia, con Circolare 3 aprile rimessa in Allegato 1 - chiarisce inoltre che, in aderenza ai principi dettati dal codice in materia di protezione dei dati personali, l'ufficio del casellario centrale sta operando sul sistema informativo gli interventi necessari per fornire al datore di lavoro il certificato di cui al richiamato articolo 25, che 6 Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 9 dell 11 aprile u.s., esclude dal campo applicativo della disposizione i datori di lavoro domestico nel caso di assunzione di baby-sitter, in quanto, a detta del Ministero, (ma sul punto la dottrina potrebbe esprimersi non in maniera uniforme) il Legislatore ha inteso tutelare i minori quando gli stessi sono al di fuori dell ambito familiare, ambito nel quale il genitore datore di lavoro può direttamente con maggiore efficacia attuare le tutele necessarie nei confronti del bambino/ragazzo. Il Ministero chiarisce inoltre che Si ritiene che l adempimento vada circoscritto alle sole attività (...) che implicano un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori (ad esempio insegnanti di scuole pubbliche e private, conducenti di scuolabus, animatori turistici per bambini/ragazzi, istruttori sportivi per bambini/ragazzi, personale addetto alla somministrazione diretta di pasti all interno di mense scolastiche, ecc.). Rimangono pertanto fuori dalla previsione normativa quelle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata, ma dove comunque è possibile la presenza di minori. 7 Infine, il Ministero del Lavoro, sempre nella Circolare n. 9/2014, specifica che il personale interessato dalla disposizione è solo quello che ha un contatto non mediato e continuativo con i minori e pertanto l obbligo non riguarda i dirigenti, i responsabili, i preposti e comunque quelle figure che sovraintendono alla attività svolta dall operatore diretto, che possono avere un contatto solo occasionale con i destinatari della tutela. 8 E' possibile il rilascio al datore di lavoro del certificato tramite mezzo postale solo nel caso in cui al momento della richiesta sia stata allegata busta affrancata, indirizzata e con la dicitura "RISERVATA PERSONALE". Tribunale Modena: obbligo per il datore di lavoro di richiedere il certificato del casellario giudiziale - modalità applicative. DTL Modena. 9 Il Ministero della Giustizia rende disponibile il seguente link per l individuazione degli Uffici del casellario presso le Procure della Repubblica presso cui è possibile richiedere il certificato: 4

5 contenga però le sole iscrizioni di provvedimenti riferiti ai reati espressamente indicati nell'articolo 25 bis 10. In attesa dell adeguamento dei sistemi informativi, il datore di lavoro può acquisire il certificato penale del casellario giudiziale del lavoratore di cui all art. 25 del TU, purché dimostri di avere acquisito il consenso del lavoratore interessato 11. Nell ambito della Circolare del 3 aprile scorso vengono forniti i moduli per la richiesta del certificato (Modello 3-bis) e per l'acquisizione del consenso dell'interessato (disponibili entrambi in Allegato 2), cui va acclusa fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento del lavoratore. Sempre il Ministero della Giustizia, con Nota di chiarimento, specifica inoltre che onde evitare che nella fase di prima applicazione della nuova normativa possano verificarsi inconvenienti organizzativi, presentata al Casellario la richiesta di certificato per i reati di cui al comma 25-bis TU, il datore di lavoro privato possa comunque procedere all impiego del lavoratore in forza di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell atto di notorietà 12 (disponibile un ipotesi di format in Allegato 4) circa l assenza a suo carico di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero dell'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori 13. Quindi, riassumendo, il datore di lavoro privato deve: 1. acquisire il consenso del lavoratore per presentare la richiesta del certificato di cui all'articolo 25 bis del DPR n. 313/2002 (modulo 3-bis, seconda pagina); 2. presentare la richiesta unicamente utilizzando il modulo 3-bis (prima pagina); 3. se intende, in attesa del certificato, impiegare comunque il lavoratore, acquisire dal medesimo una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà circa l assenza a suo carico di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600- quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero dell'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. 10 La struttura organizzativa di questo Ministero, richiesta per le vie brevi, ha attestato che i certificati richiesti a norma dell art. 25-bis del D.P.R. n. 313 del 2002, saranno rilasciati entro qualche giorno dalla richiesta. Nota di chiarimento del Ministero della Giustizia (v. Allegato 1). In particolare, i certificati verranno rilasciati, mediamente, dopo 7 giorni dalla richiesta (3 giorni in caso di urgenza). 11 Il certificato penale richiesto dal datore di lavoro ai sensi del nuovo articolo 25 bis del d.p.r. 313/2002 ha lo stesso contenuto del certificato penale richiesto dall'interessato ai sensi dell'articolo 25 del d.p.r. 313/2002. Ministero della Giustizia, Scheda pratica Certificato penale del casellario richiesto dal datore di lavoro. 12 Se il datore di lavoro è pubblico può acquisire dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di certificazione avente il medesimo contenuto. 13 La Circolare specifica infine che per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile contattare il servizio di help desk del Ministero della Giustizia, al numero telefonico

6 b) i costi per il rilascio del certificato I costi per il rilascio del certificato per il datore di lavoro privato sono pari a: 1 marca da bollo da 16 euro 1 marca per diritti da 7,08 euro se il certificato è richiesto con urgenza 1 marca per diritti da 3,54 euro se il certificato è richiesto senza urgenza I casi di esenzione dal bollo sono elencati nel D.P.R. n. 642/72 (tabella allegato B). Altri casi di esenzione potrebbero essere presenti in normative specifiche. c) la durata del certificato Il certificato del casellario giudiziale ha una validità pari a sei mesi. Tuttavia il certificato va prodotto solo al momento dell'assunzione del lavoratore e la richiesta non va ripetuta alla scadenza del periodo di validità del medesimo 14. Considerazioni conclusive: le specificità del lavoro in somministrazione Come detto, il nuovo adempimento, vincolando tutti i datori di lavori, grava anche nei confronti delle Agenzie per il lavoro nella loro qualità di datore di lavoro 15. Tale onere non opera tuttavia nei confronti dei lavoratori di struttura alle dirette dipendenze delle Agenzie per il lavoro, in quanto la prestazione lavorativa resa da questi ultimi non postula un contatto regolare con i minori 16. Quanto ai lavoratori assunti dall Agenzia a scopo di somministrazione, occorre accertare se la prestazione lavorativa da effettuarsi presso l impresa utilizzatrice viceversa comporti tale contatto diretto e regolare con i minori. Al di fuori delle prestazioni lavorative chiaramente deducibili dal contratto di somministrazione (si pensi, a titolo esemplificativo, alla richiesta di bidelli nelle scuole) per le quali non vi è dubbio che operi la disposizione in esame, con i relativi adempimenti a carico della Agenzia, appare quindi opportuno, a tutela dei minori in primo luogo, ma anche della Agenzia stessa, richiedere, formalmente e preventivamente rispetto all assunzione, all impresa utilizzatrice se l attività professionale per la quale viene ricercato il lavoratore somministrato comporti contatti diretti e regolari con minori Ministero della Giustizia, Scheda pratica Certificato penale del casellario richiesto dal datore di lavoro. 15 In tal senso anche Ministero del Lavoro, Circolare n. 9 dell 11 aprile 2014, L obbligo in questione riguarda datori di lavoro che impieghino personale per lo svolgimento di attività professionali che comportino contatti diretti e regolari con minori, ivi comprese le agenzie di somministrazione qualora dal relativo contratto di fornitura risulti evidente l impiego dei lavoratori nelle attività in questione. 16 In base ai dati forniti dall Osservatorio Ebitemp, relativi all anno 2012, i lavoratori somministrati di età fino a 17 anni (assicurati netti INAIL) erano 192 su un totale di Il Ministero del Lavoro inoltre, nella Circolare n. 9/2014, cita le Agenzie per il lavoro (vedi nota precedente) ma solo nell ambito del contratto di somministrazione di lavoro. 17 Ad esempio, la richiesta alla azienda utilizzatrice potrebbe essere formulata come segue: In applicazione dell art. 25-bis, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, si richiede se l attività professionale per la quale verrà impiegato a vostro favore il lavoratore somministrato comporti contatti diretti e regolari con minori. 6

7 In caso di risposta affermativa occorrerà procedere alla acquisizione del certificato, secondo la procedura sopra specificata. Quanto, infine, ai costi relativi all acquisizione del certificato, poiché trattasi di spese comunque sostenute dalla Agenzia per il lavoro in considerazione della prestazione resa presso l utilizzatore, si ritiene che l Agenzia possa richiedere alla azienda il rimborso dei relativi costi. 7

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