Norme UE sull indicazione del paese di origine o luogo di provenienza

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1 Milano, 17 marzo 2017 Francia e Italia: introduzione dell indicazione obbligatoria del Paese di origine per il latte, i prodotti lattiero-caseari e le carni usate quali ingredienti. Secondo il sondaggio Eurobarometro del 2013, la maggior parte dei cittadini dell'ue (84 %) ritiene necessario indicare il Paese di origine, e cioè quello nel quale il latte è stato munto o trasformato, tanto nel caso in cui il latte sia venduto come tale, quanto nel caso in cui sia utilizzato come ingrediente per prodotti lattiero-caseari. Una percentuale altrettanto elevata di intervistati (88 %) è dello stesso parere con riferimento alle carni bovine, suine, ovine, caprine e alle carni di volatili, per le quali non interessa tanto il luogo di nascita dell animale, quanto quello in cui è stato allevato e macellato. Da tempo alcuni Stati membri, in primis l Italia e la Francia (che, assieme alla Germania, sono tra i maggiori produttori agricoli dell'ue) insistono per l'introduzione nell'ue dell'indicazione obbligatoria del Paese di origine del latte e dei prodotti lattierocaseari, oltre che delle carni utilizzate come ingrediente, con motivazioni tanto legate alla protezione dei consumatori, quanto ad interessi economici (protezione della produzione agricola nazionale, "made in"). Norme UE sull indicazione del paese di origine o luogo di provenienza Vi sono norme UE in materia di etichettatura d origine obbligatoria per diversi prodotti agricoli, tra cui: il miele, gli ortofrutticoli, il pesce, le carni non trasformate, l olio di oliva, il vino, le uova, le carni bovine ed il pollame importato. Inoltre l'indicazione dell origine è già obbligatoria per le carni (suine, ovine, caprine e di volatili) preimballate (fresche, refrigerate o congelate). A tale obbligo si sottraggono però le preparazioni a base di carne e i prodotti a base di carne: ad esempio, l indicazione dell origine non è obbligatoria per salsicce né per la carne trasformata utilizzata come ingrediente in altri alimenti. Anche per gli alimenti biologici vi sono disposizioni specifiche per l'indicazione della provenienza. Vi sono inoltre regole specifiche per le cosiddette specialità tradizionali garantite (quali ad esempio la mozzarella, la pizza napoletana) e per le indicazioni geografiche protette e le denominazioni di origine (ad esempio Parmigiano Reggiano, Allgäuer Emmentaler, Roquefort, Nürnberger Lebkuchen).

2 Fatta eccezione per queste norme speciali, l'attuale quadro giuridico dell'ue prevede invece come regola generale che l'indicazione in etichetta del paese o della regione di origine degli alimenti o dei suoi ingredienti sia facoltativa. L'indicazione diventa obbligatoria solo quando, in sua assenza, il consumatore potrebbe essere indotto in errore (art. 26, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori). Questa norma, in particolare, si applica nel caso in cui le informazioni che accompagnano l'alimento o che sono contenute nell etichetta, potrebbero far pensare nel loro insieme che l'alimento abbia un differente paese di origine o luogo di provenienza (ad esempio riproduzione della bandiera di un Paese, dei colori nazionali, monumenti tipici di un Paese, costumi tipici regionali, indicazione di termini stranieri). Se, ad esempio, una mozzarella prodotta in Germania viene commercializzata in una confezione sulla quale sono presenti i colori nazionali italiani o una riproduzione della Torre di Pisa,, in un punto ben visibile e ben leggibile deve essere riportata l'indicazione "prodotto in Germania". Un altro esempio è la birra "Warsteiner" non prodotta a Warstein ma a Paderborn; sull'etichetta deve essere indicato il luogo di provenienza effettivo (luogo di produzione). Questa "indicazione delocalizzante" deve essere riportata nelle immediate vicinanze della denominazione di vendita, con un carattere non significativamente più piccolo. Percorsi nazionali In una relazione del 20 maggio 2015, la Commissione europea aveva illustrato i motivi per i quali giudicava le sopracitate norme UE sufficienti e adeguate. Pertanto, poiché non era prevedibile un cambiamento delle norme a livello europeo, Francia e Italia hanno deciso di intraprendere un percorso nazionale individuale. Anche in altri Stati membri, come Lituania, Portogallo, Romania, Grecia e Finlandia, sono in vigore disposizioni di legge analoghe. Francia Il 1 gennaio 2017 è entrato in vigore in Francia un decreto nazionale (cfr. Décret n ), che prevede l'indicazione obbligatoria dell origine del latte e delle carni negli alimenti trasformati preimballati (inizialmente per un periodo di 2 anni). Gli alimenti che contengono come ingrediente carni bovine, suine, ovine, caprine e di volatili, all'interno di un prodotto trasformato, devono riportare il Paese di nascita, allevamento e macellazione 2

3 dell'animale. Per il latte e i prodotti lattiero-caseari occorre indicare il Paese in cui il latte è stato munto e in cui il prodotto è stato condizionato o trasformato. Con un decreto attuativo (cfr. Arrêté du 28 septembre 2016) la Francia ha comunque fissato delle soglie al di sotto delle quali non è obbligatoria l'indicazione del Paese di origine: per il latte, utilizzato come ingrediente in un prodotto lattiero-caseario, tale soglia è del 50 %, mentre scende all'8% per la carne utilizzata come ingrediente in un prodotto trasformato. Italia Ad aprile 2017, e inizialmente per 2 anni, entreranno in vigore disposizioni analoghe anche in Italia (cfr. D.M. 9 dicembre 2016), ma solo relativamente al latte e ai prodotti-lattiero caseari. Un'ulteriore differenza rispetto alla normativa francese è che in Italia non sono previste soglie, quindi per il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari è obbligatorio indicare sempre l origine, indipendentemente dalla quantità utilizzata. Il Paese di origine è individuato secondo i criteri di definizione dell'origine delle merci del codice doganale europeo (regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013). L'inosservanza di queste disposizioni è punita sia in Italia che in Francia con delle sanzioni amministrative pecuniarie (salvo che il fatto costituisca reato). Conseguenze dirette dell'indicazione dell origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari in Francia e Italia Per quanto riguarda specificamente il latte e i prodotti lattierocaseari, il risultato concreto è che in futuro gli alimenti preimballati come il latte e i prodotti lattiero caseari, il latticello, cagliate, lo yogurt, il kefir e altri tipi di latte e creme fermentate o acidificate, dovranno, in generale, riportare sulla confezione l'indicazione di origine, se commercializzati in Italia o in Francia (solo per la Francia, se rappresentano oltre il 50 percento dell'alimento). Per indicazione di origine si intende, come già osservato, l'indicazione del Paese in cui il latte è stato munto e l'indicazione del Paese in cui è stato condizionato o trasformato. Sia la normativa francese sia quella italiana prevedono degli esempi di formulazione. Se, ad esempio, si tratta dello stesso Paese, in Italia è sufficiente l'indicazione "origine del latte" seguita dal nome del Paese. Se invece la mungitura e il condizionamento o la trasformazione sono avvenuti in Paesi UE diversi, possono essere usate le seguenti formule: "latte di Paesi UE" per l operazione di mungitura e "latte condizionato o trasformato in Paesi UE" per l operazione di 3

4 condizionamento o trasformazione. Qualora queste operazioni avvengano nel territorio di più Paesi situati al di fuori dell Unione, si può utilizzare invece la seguente dicitura: "latte di Paesi non UE" per l operazione di mungitura e "latte condizionato o trasformato in Paesi non UE" per l operazione di condizionamento o trasformazione. Si tratta evidentemente di possibili formulazioni "proposte" dalla legge; sono comunque ammesse espressioni diverse, a condizione che il luogo di mungitura e il luogo di condizionamento o trasformazione siano correttamente indicati. Campo di applicazione della normativa francese e italiana L'obbligo di indicazione del Paese di origine si applica solo al latte, ai prodotti lattiero-caseari e (solo per la Francia) ai prodotti contenenti carne fabbricati e commercializzati in Italia e in Francia. Infatti le rispettive leggi nazionali prevedono esplicitamente che tali norme non si applichino ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in altri Stati membri o in Paesi terzi. Poiché in Germania e in Austria non vige un obbligo simile, il latte e i prodotti lattiero-caseari (formaggi, yogurt, ecc.) prodotti e commercializzati in questi Paesi possono essere importati e commercializzati in Italia, senza obbligo di indicare il Paese di mungitura e il Paese di condizionamento o trasformazione. È quindi discutibile se le nuove norme siano realmente in grado di proteggere i consumatori e la produzione nazionale. Infatti, una mozzarella prodotta in Germania con latte tedesco può essere venduta in Italia anche senza indicazione dell origine del latte. I sostenitori dell'obbligo di indicazione dell origine, attualmente valido solo in Italia, intendevano però evitare che i cosiddetti prodotti "Italian sounding", come la "mozzarella", potessero essere erroneamente ritenuti dal consumatore quali prodotti realizzati in Italia con ingredienti italiani. Questo obiettivo non viene tuttavia raggiunto perché i prodotti lattiero-caseari prodotti all'estero non sono sottoposti all'obbligo di indicazione del Paese di origine, fatta eccezione per il caso in cui vi sia un obbligo analogo anche nel Paese di origine (che nella maggior parte dei casi non vige). Necessità dell'indicazione dell origine Peraltro l'indicazione del Paese di origine non è assolutamente necessaria: infatti, se si ipotizza un consumatore mediamente informato, questi non presuppone che la mozzarella sia un prodotto necessariamente italiano solo perché reca una denominazione in lingua italiana. Solo se l'imballaggio di una mozzarella è tale da indurre il consumatore a ritenere realmente che questa sia stata 4

5 prodotta in Italia, anche quando non è così (ad esempio se l'imballaggio presenta i colori nazionali italiani), le norme impongono l'indicazione del Paese per evitare che il consumatore sia indotto in errore. In questi casi non è però necessaria anche l'indicazione del luogo di mungitura e di condizionamento o trasformazione del latte utilizzato. Secondo l'attuale quadro normativo UE è sufficiente invece indicare il Paese di origine del prodotto finale (e non dei suoi ingredienti). Si tratta del Paese in cui il prodotto è stato interamente ottenuto o fabbricato oppure, in caso in cui alla sua produzione abbiano contribuito due o più Paesi, verrà indicato il Paese in cui il prodotto è stato sottoposto all'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo e che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o che abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione (cfr. articolo 60, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 952/2013). Queste osservazioni dimostrano come l'obbligo introdotto in Italia e Francia di indicazione del Paese di origine per il latte e i prodotti lattiero-caseari preimballati e (solo per la Francia) determinate tipologie di carni impiegate come ingrediente in alimenti trasformati preimballati, non raggiunge lo scopo prefissato e rappresenta unicamente un aggravio dell'onere sia per le autorità controllo sia per le imprese agroalimentari interessate. Inoltre l introduzione dell obbligo di indicazione dell origine può comportare, a danno dei consumatori, un rischio di aumento dei prezzi degli alimenti interessati, in quanto potrebbe avere come conseguenza il l aumento dei costi in capo alle imprese, le quali potrebbero decidere di rifarsi sul prezzo del prodotto finito. Nuovo progetto di legge in Italia Per quanto riguarda l'indicazione di origine dei prodotti agricoli, l'italia prosegue speditamente nel proprio percorso: è già stato presentato un altro progetto di legge che prevede l'indicazione obbligatoria del Paese di origine del grano utilizzato per la pasta. I sostenitori di questa nuova norma non tengono in considerazione che, nel caso della pasta, la caratteristica che ne contraddistingue la qualità non è il Paese di provenienza del grano, quanto piuttosto la lavorazione, in particolare, la formula o la miscela, e le proporzioni dei differenti tipi di grano utilizzati come ingrediente per la produzione della pasta. I produttori italiani di pasta sono famosi per la maestria con cui miscelano gli ingredienti: quindi perché danneggiarli, se per la produzione della pasta utilizzano grano proveniente da altri Paesi? In ogni caso non è possibile addurre come motivazione la sicurezza alimentare, perché tutti gli alimenti 5

6 e tutti gli ingredienti alimentari utilizzati e commercializzati nell'ue, e quindi anche in Italia, non possono essere dannosi per la salute né inadatti al consumo umano (ad esempio per il fatto di essere disgustosi). I produttori che desiderino sottolineare che la propria pasta è prodotta in Italia e con grano coltivato in Italia, possono farlo riportando volontariamente questa indicazione sulla confezione. Ed i consumatori che ritengono importante consumare prodotti contenenti solo ingredienti italiani avranno così la possibilità di scegliere consapevolmente. Conclusione Fatta eccezione per gli alimenti per i quali il legislatore europeo ha imposto, per specifiche ragioni, l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza, l'indicazione volontaria dell origine è una soluzione equa per coniugare gli interessi dei consumatori e delle imprese. Le normative italiane e francesi hanno introdotto l'obbligo di indicazione del Paese di origine, inizialmente per una durata limitata di tempo, per il latte, per i prodotti lattiero-caseari e per determinate tipologie di carni utilizzate come ingrediente in prodotti trasformati. Si auspica che i fautori di queste norme e, in particolare, il legislatore, abbiano modo di ricredersi durante questo "periodo di prova". Contatti: Barbara Klaus, Partner Rödl & Partner, Largo Donegani, 2, Milano, Tel.: +39 (02) E- Mail: barbara.klaus@roedl.it Rödl & Partner ( è uno studio di consulenza internazionale in ambito legale, fiscale e di revisione. Rödl & Partner ha più di 4200 collaboratori a livello internazionale ed è attualmente rappresentata con 106 sedi in 49 Paesi. In Italia, lo studio è presente a Milano, Roma, Padova e Bolzano, con uno staff di circa 150 collaboratori tra cui avvocati, dottori commercialisti, revisori legali e consulenti del lavoro. 6

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