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1 Delibera n. SCCLEG / 25 /2013/PREV REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato formata dai Magistrati: Pietro De FRANCISCIS, Presidente componenti: Simonetta ROSA, Francesco PETRONIO, Alberto GIACOMINI, Luisa D EVOLI, Paola COSA (relatore), Fabio Gaetano GALEFFI, Riccardo VENTRE, Laura CAFASSO, Francesco TARGIA, Giuseppe Maria MEZZAPESA, Josef Hermann RÖSSLER, Paolo VALLETTA, Giuseppe TETI, Beatrice MENICONI. nell adunanza del 19 dicembre 2013 VISTO l art. 100, comma 2, della Costituzione; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214; VISTA la legge 21 marzo 1953, n.161 concernente modificazioni al predetto Testo Unico; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni; VISTI, in particolare, l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 e l'art. 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340 ed in particolare l art. 27; VISTO il Regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo 1

2 della Corte dei Conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000, modificato ed integrato, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza del 24 giugno 2011 (in GU n.153 del 4 luglio 2011); VISTO il Decreto direttoriale dell 8 aprile 2013 concernente l approvazione del contratto stipulato in data 26 marzo 2013 tra il Dipartimento delle Finanze ed il Raggruppamento Temporaneo di Imprese [Convergent Technologies Partners S.p.a., Compass Management Consulting Italia S.r.l.] per la fornitura dell attività di benchmarking dei servizi compresi nel Contratto Quadro per la conduzione, lo sviluppo e la manutenzione del Sistema Informativo della Fiscalità, stipulato con la SOGEI Spa, nonché il contestuale impegno della somma complessiva di euro , 10 sul cap. 7762/R (lett. f). (prot. C.d.C. n.18965); VISTO il rilievo istruttorio inviato con nota n del 9 ottobre 2013, con il quale sono state formulate osservazioni da parte dell Ufficio di controllo atti del Ministero dell economia e delle finanze in merito al predetto provvedimento; VISTE le controdeduzioni formulate dall Amministrazione con nota del 6 novembre 2013 acquisita agli atti dell Ufficio di controllo al prot. n ; VISTA la relazione depositata in atti dell Ufficio di controllo il 9 dicembre 2013 al n dal Magistrato istruttore che, ritenendo non superate le censure mosse nel rilievo istruttorio, ha proposto al Consigliere Delegato il deferimento della questione alla sede Collegiale; 2

3 VISTA la nota n del 13 dicembre 2013, con la quale il Consigliere Delegato, non condividendo le conclusioni del Magistrato istruttore, ha richiesto al Presidente il deferimento della questione alla Sezione in dissenso - ai sensi dell art. 3, co. 11 della legge n. 20/ inviando, unitamente alle proprie considerazioni, la suddetta relazione conclusiva dell istruttoria e la documentazione di rito; VISTA l Ordinanza, in data 16 dicembre 2013, con la quale il Presidente f.f. della Sezione ha convocato per il giorno 19 dicembre 2013 il Collegio per l esame della questione proposta, nominando relatore il Cons. Paola COSA; VISTA la nota della Segreteria prot. n.36440, con la quale la predetta ordinanza di convocazione è stata inoltrata alle Amministrazioni interessate; UDITO il relatore, Cons. Paola COSA; UDITI, in rappresentanza dell Amministrazione, il dr. Federico FILIANI - Direttore della Direzione Sistema informativo della fiscalità, la Dr.ssa Alessandra AMICIZIA -Dirigente del Dipartimento delle Finanze, il Dott. Guido Oscar COSTA - Dirigente del Dipartimento delle Finanze. Non rappresentato l Ufficio Centrale di bilancio presso il Ministero dell economia e delle finanze. Con l assistenza della dr.ssa Enrica DI BIAGIO, in qualità di Segretario verbalizzante. Ritenuto in F A T T O L Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell economia e delle 3

4 finanze ha trasmesso, ai fini del controllo ex art.10, co. 1, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, all Ufficio di controllo sugli atti dello stesso Ministero, con nota prot. n , il provvedimento concernente l approvazione del contratto, stipulato in data 26 marzo 2013, tra il Dipartimento delle Finanze ed il RTI [Convergent Technologies Partners S.p.a., Compass Management Consulting Italia s.r.l.] per la prestazione del servizio di benchmarking dei servizi compresi nel Contratto Quadro per la conduzione, lo sviluppo e la manutenzione del Sistema Informativo della fiscalità, stipulato con la SOGEI Spa, nonché il contestuale impegno della somma complessiva di euro , 10 sul cap. 7762/R(lett.f). L Ufficio Centrale di Bilancio, in occasione del controllo ex art. 5 del citato d.lgs. n.123/2011, ha restituito il provvedimento de quo alla Direzione Generale, comunicando di non aver proceduto alla registrazione del relativo impegno per errata imputazione ad un capitolo di parte capitale della spesa avente ad oggetto il servizio di benchmarking, vale a dire un servizio applicato al contesto organizzativo specifico dell Amministrazione finanziaria, avente lo scopo di individuare possibili aree di miglioramento delle performances relative a prodotti o specifici servizi da imputare a spesa di parte corrente, come rilevato dalla Corte dei conti con riferimento ad un analogo contratto stipulato per il benchmarking dei servizi CONSIP. La Direzione Generale Sistema informativo della fiscalità, diversamente reputando tale attività volta alla realizzazione ed al miglioramento dei servizi che la SOGEI offre all Amministrazione e, quindi, uno strumento strategico per creare valore, ha ritenuto che la spesa corrispondente, rappresentando una voce di investimento, dovesse essere coperta con il ricorso a risorse in 4

5 conto capitale. Per questo motivo ha insistito per la registrazione dell impegno ed, in subordine, ha chiesto di dare corso al provvedimento ai sensi e per gli effetti dell art.10 del d.lgs. n. 123/2011. In applicazione dell anzidetta disposizione, l Ufficio Centrale di bilancio ha trasmesso il provvedimento de quo all Ufficio di controllo della Corte dei conti. Al fine di acquisire elementi utili alla verifica di legittimità del predetto provvedimento, l Ufficio di controllo ha chiesto chiarimenti e precisazioni con il citato foglio di osservazioni. Nel suddetto rilievo istruttorio, preliminarmente, è stato evidenziato che la gara aperta per l affidamento del servizio è stata condotta da CONSIP su delega del competente Ufficio dell Amministrazione e non in qualità di centrale di committenza, ex art. 26 co. 2, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, e, pertanto, il contratto non risulta ricompreso nell ambito degli atti destinati al controllo successivo sulla gestione ex art.3, co. 4, della legge 14 gennaio 1994, n.20 ma nella circostanza può essere sottoposto a controllo di legittimità. Controllo che, sebbene non preventivo, in ragione del valore del contratto medesimo, che si colloca al di sotto della soglia comunitaria, rende, comunque, necessaria la verifica della legittimità della procedura seguita per individuare quale contraente il Raggruppamento Temporaneo di Imprese [Convergent Technologies Partners Spa, Compass Management Consulting Italia s.r.l.], peraltro, già affidatario del precedente contratto di fornitura dello stesso servizio, stipulato in data 16 settembre A tal fine, in sede istruttoria, è stata rilevata la carenza degli elementi conoscitivi minimi 5

6 indispensabili per poter procedere alla suddetta verifica e sono stati richiesti al riguardo informazioni e documentazione. Circa il merito del provvedimento de quo, è stato osservato, in primo luogo, che per quanto riguarda la natura della spesa per il servizio di benchmarking, non poteva condividersi quanto affermato dall Amministrazione a proposito del fatto che l unico pronunciamento definitivo della Corte dei conti in argomento è stato nel senso di ritenere pienamente legittima e corretta l imputazione della spesa sul capitolo Infatti, la questione non risulta essere stata definita ex professo, non essendo stata adottata alcuna deliberazione da parte della competente Sezione Centrale del Controllo di legittimità sugli atti delle Amministrazioni dello Stato sulla specifica questione della natura della spesa per l affidamento di un contratto di benchmarking. Al riguardo, è stato rammentato in punto di fatto, che, la stessa Amministrazione Finanziaria con riferimento a due differenti provvedimenti, aventi entrambi ad oggetto l approvazione di contratti per l affidamento di un servizio di benchmarking e contestuale impegno delle risorse necessarie alla copertura dei relativi oneri, ha adottato due diverse soluzioni. In particolare, nell atto di approvazione del precedente contratto di benchmarking, stipulato in data 16 settembre 2010, avente ad oggetto il Contratto di servizi Quadro del Sistema Informativo della Fiscalità -stipulato in data 23 dicembre l impegno della quota di pertinenza del Dipartimento delle Finanze è stato adottato a valere sul cap. 7762/R dello stato di previsione della spesa del Mef ed il provvedimento, come precisato dalla stessa Amministrazione, è stato registrato dall Ufficio di controllo. 6

7 Successivamente, un analogo provvedimento di approvazione di un contratto, stipulato in data 29 dicembre 2011, fra il Dipartimento per l Amministrazione Generale e la società Arthur D. Little per la fornitura del servizio di benchmarking della Convenzione CONSIP/Mef, sottoposto a controllo preventivo di legittimità ex art. 3, co.1 - lett. g) della legge n.20/1994 è stato oggetto di rilievo istruttorio sotto diversi profili: in particolare, in adesione alle osservazioni mosse dal competente Ufficio Centrale di Bilancio, l Ufficio di controllo ha eccepito che la natura della spesa non giustificava l impegno (con separato provvedimento) su un capitolo in conto capitale piuttosto che di parte corrente. Il provvedimento de quo ritirato, in sede di autotutela, dall Amministrazione e successivamente riproposto al controllo preventivo nella nuova formulazione, con imputazione dell impegno contestuale all approvazione sul cap di parte corrente - è stato regolarmente registrato dall Ufficio di controllo. Premesso ciò, è stato osservato che una tale prassi operativa comporta mancanza di certezza sulla corretta qualificazione della voce di spesa considerata, meritando la questione un chiarimento specifico riferito al caso di specie ed, inoltre, considerando la spesa di natura corrente, poiché la prestazione del servizio di benchmarking, si protrae per trentasei mesi, l impegno adottato deve essere preceduto, in quanto pluriennale, dal preventivo assenso della competente Struttura del Ministero ex art.34, co. 4 della legge n.196/2009. In ordine ancora all impegno contenuto nell atto di approvazione in esame sono stati chiesti chiarimenti in merito al fatto che la somma di competenza del Dipartimento delle Finanze risulta essere pari all importo 7

8 complessivo del corrispettivo dovuto al RTI, vale a dire ,10 euro, diversamente da quanto accaduto nel precedente contratto del 16 settembre 2010 di fornitura dello stesso servizio di benchmarking, allorquando, a fronte di un costo complessivo del contratto pari ad euro ,00, la quota di pertinenza del Dipartimento delle finanze è stata pari a ,00 euro. Infine, sempre in sede di rilievo istruttorio è stato sottolineato che l impegno risulta adottato in data 8 aprile 2013, a valere sul cap.7762/r e, dunque, sulla gestione dei residui 2012, allorquando non era stato ancora adottato e tantomeno registrato il necessario provvedimento di accertamento residui (DAR), intervenuto solo in data 22 aprile 2013, con atto registrato dall Ufficio di controllo della Corte dei conti al reg. 4 foglio 298 del 28 maggio Conclusivamente, per quanto riguarda il contratto che con il provvedimento in esame si approva, è stato osservato che l oggetto non può considerarsi definito a termini dell art.12 del RD 18 novembre 1923 n Infatti, all art. 1S dello stesso contratto si precisa che in virtù della natura complessa ed articolata delle attività di benchmarking le stesse risultano meglio specificate nel capitolato tecnico. Nel capitolato tecnico si fa presente, in premesse, che, alla data di pubblicazione della gara la presentazione dei servizi resi dalla SOGEI oggetto dell attività di benchmarking è stata redatta in apposita appendice al capitolato, sulla base di quanto previsto dal Nuovo Contratto di Servizi Quadro. In realtà, il Contratto di servizi Quadro vigente è quello stipulato nel dicembre 2005, scaduto in data 31 dicembre 2011, attualmente in regime di prorogatio ex lege, in forza di quanto disposto dall art. 5 co. 4, del d.l. 2 marzo 2012, n. 8

9 16, convertito dalla legge n. 44/2012. Pertanto, è stato osservato che non appare possibile una chiara e non equivoca individuazione delle linee di attività del servizio che dovrà essere espletato con riferimento ad un arco temporale di trentasei mesi a partire dal gennaio 2013, sulla base delle specifiche tecniche riferite al Nuovo Contratto di servizi Quadro a tutt oggi non ancora adottato. L Amministrazione ha fornito riscontro in data 6 novembre 2013 con nota acquisita agli atti dell Ufficio al prot. n , precisando, in merito alle sollevate perplessità circa la gara espletata da CONSIP, che : la gara per l affidamento del servizio di benchmarking si è svolta sulla base del Disciplinare fra Dipartimento delle Finanze e CONSIP del novembre 2011, che prevede lo svolgimento in modo autonomo dei procedimenti ad evidenza pubblica per l acquisizione di beni e servizi strumentali. Nell anzidetto Disciplinare è appositamente previsto che la gestione tecnico amministrativa e le procedure per la selezione dei fornitori di beni e servizi sia operata da CONSISP nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. Non è stata invece fornita documentazione aggiuntiva per completare il quadro istruttorio sul punto piuttosto carente. Per quanto attiene alla natura della spesa, l Amministrazione ha spiegato che: l oggetto del contratto non è una sorta di consulenza bensì un vero e proprio strumento di misura del costo dei servizi resi da SOGEI per il SIF, in quanto tale, funzionale alle linee strategiche, soprattutto in termini di investimento tecnologico dell informatica fiscale Per quanto riguarda l adozione dell impegno in data 8 aprile -e, dunque, prima della predisposizione del provvedimento di accertamento residui (DAR) sul cap. 7762, nonché prima che lo stesso avesse acquistato 9

10 efficacia a seguito della registrazione (intervenuta solo in data 28 maggio 2013) - l Amministrazione ha sottolineato che ancorché il provvedimento sia stato disposto in data 8 aprile 2013, già nel mese di dicembre 2012 si aveva certezza dell importo complessivo delle disponibilità presenti sul cap ammontante ad euro ,72. Pur prendendo atto delle controdeduzioni fornite dall Amministrazione, il Magistrato istruttore non ha ritenuto di poter considerare superate le censure mosse nel foglio di rilievo istruttorio. In particolare, il Magistrato istruttore ha sottoposto alla decisione della Sezione, in primo luogo, la questione relativa alla natura della spesa, ritenendo di dover insistere sulla qualificazione della stessa come corrente, in considerazione della qualifica del contratto avente ad oggetto la fornitura di servizi specialistici professionali connessi alla rendicontazione ed al monitoraggio delle prestazioni rese dalla SOGEI. Inoltre, pur tenendo presenti le conclusioni dell Amministrazione in ordine al fatto che le prestazioni dedotte in contratto, quasi completamente espletate, non consentano di provvedere ad una modifica dell imputazione della spesa, possibile solo per i futuri contratti, tuttavia, il Magistrato istruttore ha ritenuto che le anzidette argomentazioni non consentano di superare le perplessità manifestate nel foglio di rilievo istruttorio Infatti, il controllo, ex art. 10 d.lgs. n. 123/2011, successivo e non preventivo, per sua stessa natura, non può che intervenire ad effetti parzialmente o completamente espletati, con ciò conservando le prerogative di controllo di legittimità avente ad oggetto la verifica della rispondenza del provvedimento alle norme vigenti. 10

11 Per quanto riguarda l adozione dell impegno in data 8 aprile e, dunque, prima della predisposizione del provvedimento di accertamento residui (DAR) sul cap. 7762, nonché prima che lo stesso avesse acquistato efficacia a seguito della registrazione da parte del competente Ufficio di controllo della Corte dei conti, intervenuta solo in data 28 maggio 2013, le argomentazioni spese dall Amministrazione non sono state reputate persuasive dal Magistrato istruttore, alla luce del fatto che incontestabilmente l impegno poteva essere adottato solo a seguito dell intervenuta registrazione del DAR sul cap Inoltre, nel caso di specie, poiché l impegno è stato adottato in conto residui di lett. f) cd. impropri o di stanziamento, per la cui conservazione, ai sensi dell art. 36 del R.D. n. 2440/1923 e dell art. 275 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, è prevista la formulazione da parte dell Amministrazione di una richiesta che motivi in modo puntuale le necessità riferite a specifici programmi da realizzare, alle perplessità sollevate in merito al fatto che l impegno fosse stato adottato prima ancora dell accertamento della somma da conservare a residui di lett. f) sul cap. 7762, si sommano quelle relative agli stessi presupposti di diritto per la sua conservazione. Ciò in considerazione del fatto che la richiesta formulata dall Amministrazione riguarda l intera disponibilità al 31 dicembre 2012 dell anzidetto capitolo, ai sensi dell art. 18, co. 12 della legge n. 267/2005. Per quanto riguarda, infine, la necessaria definizione dell oggetto del contratto, in sede di relazione di deferimento il Magistrato Istruttore ha confermato le perplessità in merito alla sua rispondenza a quanto stabilito dall art.12 del RD 18 novembre 1923 n.2440, giacché lo stesso fa riferimento 11

12 a linee di attività individuate sulla base di quanto previsto dal nuovo Contratto di Servizi Quadro che, come detto sopra, non è stato ancora sottoscritto dall Amministrazione. Nell odierna adunanza, i rappresentanti dell Amministrazione - nel ribadire le linee argomentative svolte in sede di replica - hanno confermato che la spesa ha natura di investimento, poiché l attività di benchmarking fino ad ora svolta ha comportato una riduzione dei costi sostenuti per la gestione del sistema informativo della fiscalità, ulteriormente precisando che la spesa risulta essere totalmente a carico della Direzione Generale poiché la stessa Direzione esercita sulla SOGEI il controllo analogo necessario per le società in house ed hanno insistito per la registrazione del provvedimento. Considerato in DIRITTO La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento specificato in epigrafe, concernente l approvazione del contratto stipulato in data 26 marzo 2013 tra il Dipartimento delle Finanze ed il Raggruppamento Temporaneo di Imprese [Convergent Technologies Partners S.p.a., Compass Management Consulting Italia S.r.l.] per la fornitura dell attività di benchmarking dei servizi compresi nel Contratto Quadro per la conduzione, lo sviluppo e la manutenzione del Sistema Informativo della Fiscalità, sottoscritto con la SOGEI Spa, nonché il contestuale impegno della somma complessiva di euro , 10 sul cap. 7762/R (lett. f). Il provvedimento è stato inviato al controllo della Corte dal competente Ufficio Centrale di bilancio ai sensi dell art.10, co.1, del d.lgs. n. 123/2011. L anzidetta disposizione prevede che il dirigente responsabile, ricevute le 12

13 osservazioni o le richieste di chiarimenti formulate dal compete Ufficio centrale di bilancio nell ambito dell attività di controllo di regolarità amministrativocontabile ex art. 8 del citato decreto n.123/2011, comunica entro trenta giorni se intende modificare o ritirare il provvedimento per conformarsi alle indicazioni ricevute dall Ufficio di Ragioneria. Entro il medesimo termine il dirigente sotto la propria responsabilità può disporre di dare, comunque, seguito al provvedimento, che acquista efficacia pur in presenza di osservazioni. In tali casi l Ufficio Centrale di bilancio (UCB) ne prende atto e trasmette l atto, corredato delle osservazioni e dalla relativa documentazione, al competente Ufficio di controllo della Corte dei conti. Al riguardo, il Collegio, ha preliminarmente affermato che il controllo esercitato dalla Corte ai sensi dell art.10 del d.lgs. n.123/2011 deve essere considerato un controllo pieno, teso alla verifica complessiva della legittimità dell atto e che non può attribuirsi alla trasmissione effettuata dal competente Ufficio Centrale di bilancio un effetto devolutivo limitante l ambito della verifica di legittimità affidata alla Corte dei conti: l Ufficio di controllo investito della questione ben può indagare aspetti della legittimità del provvedimento che esulino dalle criticità evidenziate dall Ufficio Centrale di bilancio nell esercizio del controllo di regolarità amministrativo contabile, non dovendo queste ultime rappresentare il thema decidendum vincolato. Ciò premesso, il Collegio reputa che, nel caso di specie, la procedura per la scelta del contraente sia stata legittimamente svolta dalla CONSIP, alla quale è affidata la gestione delle procedure per la scelta dei contraenti cui affidare le forniture di beni e servizi. L anzidetta procedura deve considerarsi regolare, in quanto posta in 13

14 essere da CONSIP, non in qualità di centrale di committenza ex art. 26 legge n.488/1999, bensì su delega della stessa Amministrazione contraente, nel rispetto del Disciplinare stipulato con il Dipartimento delle finanze in data 4 novembre 2011, che all art. 6, co. 6, prevede che la gestione tecnico - amministrativa delle procedure per la selezione dei fornitori di beni e servizi è operata dalla CONSIP sotto sua esclusiva responsabilità nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di forniture pubbliche. Per quanto attiene alla natura della spesa il Collegio, in diverso avviso rispetto a quanto osservato in sede istruttoria, conviene con l Amministrazione che si tratti di una spesa non destinata al funzionamento dei servizi dell Amministrazione, bensì ad un contratto pluriennale destinato a spiegare la sua utilità economica nei futuri esercizi finanziari, accrescendo l efficienza e la qualità dei progetti informatico/tecnologici dell intero sistema informativo della fiscalità. Inoltre, attesa la natura mista del Contratto di Servizi Quadro stipulato in data 23 dicembre 2005 fra Mef e SOGEI, asseverata dal D.M. n del 28 luglio 2006, e considerata la prevalenza delle risorse appostate sul cap in conto capitale, il Collegio concorda sulla possibilità, nel caso di specie, di considerare la spesa per il servizio di benchmarking, in quanto servizio accessorio al Contratto di servizi Quadro fra Mef e SOGEI quale spesa di investimento, facendola gravare sullo stesso capitolo 7762 afferente la spesa principale. Per quanto riguarda l osservata adozione dell impegno di spesa prima della formale emissione del relativo decreto di accertamento residui e della pur necessaria registrazione da parte dell Ufficio di controllo, il Collegio - nel 14

15 sottolineare la necessità di un puntuale rispetto delle norme vigenti per la conservazione delle somme non impegnate tra i residui impropri o di stanziamento - ritiene, tuttavia, di accedere alle argomentazioni fornite dall Amministrazione in ordine al fatto che le evidenze informatiche, disponibili al momento dell adozione dell impegno sul capitolo 7762, confermavano la disponibilità delle risorse sul medesimo capitolo. Prendendo atto, altresì, delle ragioni che hanno supportato l adozione dell impegno di spesa in conto residui prima della formale adozione del relativo provvedimento di accertamento (DAR) - afferenti alla regolare esecuzione del contratto di benchmarking, nonché alla fornitura del servizio in tempo utile per assicurare i benefici effetti, asseverati da parte della stessa Amministrazione, in termini di riduzione dei costi del sistema informativo della fiscalità a partire dal 1 gennaio , il Collegio valuta lo stesso conforme alla prassi invalsa, in vista del perseguimento di finalità di efficienza dell azione amministrativa, di dare corso agli impegni su somme conservate in conto residui, ancor prima dell efficacia dei relativi provvedimenti di accertamento e sulla base delle evidenze informatiche disponibili sul sistema SICOGE. Infine, il Collegio, alla luce di quanto precisato dall Amministrazione in ordine al fatto che la fase di identificazione ed analisi dei dati di confronto relativi ai servizi oggetto di benchmarking - normalizzati secondo un modello che consenta di effettuare la comparazione con casi di mercato- sia l unica in cui è presente la variabile relativa ai servizi oggetto di benchmark e che la stessa non presenta elementi di variabilità tali da comportare differenze significative al variare dei servizi, reputa certo l oggetto del contratto, così come definito nel Capitolato. 15

16 Conclusivamente ', alla luce delle considerazioni sopra riportate ' il Collegio, medesimo esprime l avviso che il provvedimento in esame sia conforme a legge. PQM la Sezione Centrale del controllo di legittimità ammette al visto ed alla conseguente registrazione il provvedimento specificato in epigrafe, concernente l approvazione del contratto stipulato in data 26 marzo 2013 tra il Dipartimento delle Finanze ed il Raggruppamento Temporaneo di Imprese [Convergent Technologies Partners S.p.a., Compass Management Consulting Italia S.r.l.] per la fornitura dell attività di benchmarking dei servizi compresi nel Contratto Quadro per la conduzione, lo sviluppo e la manutenzione del Sistema Informativo della Fiscalità, sottoscritto con la SOGEI Spa, nonché il contestuale impegno della somma complessiva di euro , 10 sul cap. 7762/R (lett. f), pervenuto al controllo della Corte ai sensi dell art. 10, co. 1, del d.lgs. n. 123/2011. Il Presidente (Pietro De Franciscis) L estensore (Cons. Paola Cosa) Depositata in Segreteria il 30 dicembre 2013 Il Dirigente Dott.ssa Paola Lo Giudice 16

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