LA GARANZIA BIENNALE DEL CONSUMATORE E LA SUA APPLICAZIONE NEI RAPPORTI TRA DEALER E PRODUTTORE (IL DIRITTO DI REGRESSO)

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1 LA GARANZIA BIENNALE DEL CONSUMATORE E LA SUA APPLICAZIONE NEI RAPPORTI TRA DEALER E PRODUTTORE (IL DIRITTO DI REGRESSO) 1. Introduzione; 2. La normativa in materia di garanzia. 3 Le condizioni: 3.1 i soggetti, 3.2 i contratti, 3.3 il bene di consumo e le esclusioni. 4. La non conformità. 5 I termini. 6. I rimedi per il consumatore. 7. Il diritto di regresso del dealer nei confronti di produttore e distributore: 7.1 La legittimazione passiva, 7.2 L oggetto dell azione di regresso, 7.3 Il termine per l esercizio dell azione di regresso, 7.4 La derogabilità. 1. Introduzione: Il D. Lgs. N. 24/2002 ha stabilito l obbligo di assicurare al consumatore una garanzia biennale sui prodotti ceduti allo stesso consumatore. Ma quali sono le condizioni per l applicazione di tale garanzia e tale garanzia può essere utilizzata anche nei rapporti tra dealer e produttore / distributore? E cosa succede se la merce acquistata dal dealer rimane in deposito per alcuni mesi e poi viene ceduta al cliente finale: da quando decorreranno i due anni e per quali soggetti? A queste ed altre domande cercheremo di dare una risposta in questo breve scritto, senza ovviamente pretendere di affrontare in modo esaustivo tutte le problematiche inerenti l applicazione del Decreto La Normativa in materia di garanzia. Le norme contenute in questo paragrafo sono state introdotte con il D.lgs , n. 24, con il quale il legislatore italiano ha dato attuazione alla direttiva della Comunità Europea 1999/44. Questa disciplina, insieme ad altre, rientra a pieno titolo in quello che viene definito diritto europeo del consumatore, 1 Non verranno affrontate in questo scritto le problematiche di diritto internazionale privato e quelle relative alla garanzia convenzionale aggiuntiva di cui all art septies. La garanzia convenzionale è definibile come quella ulteriore garanzia che preveda l obbligo del venditore o del produttore verso l'acquirente a rimborsare il prezzo pagato o sostituire il bene o ripararlo o eseguire qualsivoglia altra operazione idonea a ripristinare la funzionalità del bene, per il caso in cui il bene concretamente consegnato non sia rispondente a quanto era stato dichiarato nel contratto o nella dichiarazione di garanzia o, ancora, nelle relative pubblicità G. Bonilini, Commentario al codice civile. 1

2 intendendosi in tal modo quell insieme di norme di origine perlopiù comunitaria teso a tutelare il consumatore, considerato soggetto debole. 2 La scelta del legislatore italiano è stata quella di non emanare una Legge speciale, ma di aggiungere 8 nuovi articoli nel codice civile, rubricati all interno della Vendita di cose mobili con numerazione dal 519-bis al 519-novies. Nessun intervento è stato, però, eseguito sulle vecchie norme relative alla garanzia per vizi (artt e 1497 cc), lasciando qualche dubbio su un eventuale abrogazione tacita di tali norme. 3. Le condizioni: a) i soggetti; b) i contratti; c) il bene di consumo e le esclusioni Ma cosa dice in sintesi tale norma? La stessa prevede la possibilità per il consumatore-acquirente che abbia ricevuto dal venditore professionista un bene di consumo non conforme al contratto di chiedere alcuni rimedi. In sostanza se il venditore professionista consegna al consumatore acquirente un bene non conforme, allora il consumatore può chiedere la riparazione o la sostituzione o la riduzione del prezzo o la risoluzione del rapporto. Tale tutela del consumatore non può, inoltre, essere preventivamente fatta oggetto di rinuncia (l eventuale patto sarebbe nullo). Esaminiamo ora nel dettaglio tutti gli elementi sopra descritti. 3.1 L acquirente consumatore: La garanzia biennale è stabilita solo a favore di consumatori, cioè clienti finali che agiscano al di fuori della propria attività imprenditoriale o professionale 3. La garanzia biennale non potrà mai, quindi, valere a favore di aziende o professionisti. E importante sottolineare che lo stesso soggetto persona fisica potrebbe agire in talune occasioni in veste di consumatore in altre in veste di professionista. Così se acquisto un pc da utilizzare nel mio studio starò agendo in veste di 2 La discussione sulla debolezza del consumatore quale elemento che giustifica un intervento protettivo è in realtà molto più complessa, essendo parte della dottrina arrivata a sostenere che al consumatore debbano essere equiparati ad es. l artigiano o il piccolo imprenditore rispetto alla media e grande impresa. Tale condivisibile opinione non ha avuto purtroppo alcun riconoscimento giurisprudenziale, almeno finora. In tal senso si richiama la pronuncia della Corte Costituzionale (Ord n. 469). 3 L art. 519 bis definisce consumatore qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma primo, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. 2

3 professionista e non avrò diritto alla garanzia biennale; se invece acquistassi lo stesso pc per utilizzarlo a casa per attività extra professionali avrei diritto alla garanzia biennale, agendo quale consumatore A quali contratti si applica Tale disciplina si applica innanzitutto ai contratti di vendita 5. L art bis la estende esplicitamente anche ad altri contratti, che ai fini della applicazione della presente disciplina, vengono assimilati alla vendita: si tratta dei casi di permuta, somministrazione, appalto e contratto d'opera. Viene, inoltre specificato che la disciplina si applica anche "a tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o da produrre". La garanzia biennale non si applicherà, quindi, ai contratti di fornitura di servizi o ai casi di locazione o di noleggio. 3.3 Il bene di consumo e le esclusioni: Ai fini della presente legge sono considerati beni di consumo tutti i "beni mobili anche da assemblare", sia materiali, che immateriali (ad es.il software). Sono, invece, escluse 3 ipotesi: a) i beni oggetto di vendita forzata (es. esecuzioni mobiliari, vendite fallimentari ecc.); b) la fornitura di acqua e gas; c) la fornitura di energia elettrica. 4. La non conformità: La conformità è il concetto essenziale su cui si fonda la garanzia, in quanto la garanzia scatta in caso di consegna di bene non conforme. Ma cosa si intende per bene non conforme? La nozione di conformità viene spiegata nell'art ter, che prevede 4 circostanze che devono tutte coesistere perché il bene sia conforme a quanto ceduto Art ter: Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: 4 Ovviamente questo potrà comportare qualche problema di qualificazione dell acquisto, anche se nel primo caso suindicato avrò richiesto al venditore la fattura per poter scaricare l acquisto. In alcuni contratti standard viene spesso inserita una clausola dove viene specificato che l acquisto viene effettuato per fini professionali: ovviamente conterà la situazione reale, rispetto a quanto indicato, magari simulatamene, nel contratto. 5 E irrilevante che la vendita venga poi caratterizzata da specifiche clausole quale vendita con riservato dominio, o a campione ecc. 3

4 a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; d) Sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti Sulla circostanza a): è richiesto che il bene sia idoneo all'uso al quale servono beni dello stesso tipo. L inidoneità deriva dall'esistenza di imperfezioni attinenti al processo di formazione, fabbricazione, produzione o conservazione del bene. 4.2 Sulla circostanza b): è necessario che i beni consegnati siano conformi alla descrizione fatta dal venditore. E evidente che maggiore sarà il dettaglio della descrizione, tanto maggiore sarà lo standard qualitativo che il consumatore potrà esigere. Inoltre il bene deve possedere le qualità del bene che il venditore ha presentato come modello o campione. Questa circostanza presuppone che il venditore abbia mostrato al compratore un bene come campione o come tipo. campione. 4.3 Sulla circostanza c): Il bene deve presentare qualità e prestazioni di beni dello stesso tipo. Questa circostanza non è molto diversa da quella già sperimentata dal legislatore nella norma che disciplina l'ipotesi della mancanza di qualità della cosa venduta. Il legislatore precisa che deve aversi riguardo alla ragionevole attese del consumatore, tenuto conto: 1) della natura del bene, 2) alle eventuali dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni rese dal venditore - produttore o da suo rappresentate o agente (pubblicità ed etichettatura). 4.4 Sulla circostanza d): E, infine, necessario che il bene sia idoneo all'uso particolare voluto dal consumatore. Ovviamente è necessario che tale uso particolare stato portato a conoscenza del venditore al momento della 6 In dottrina si ritiene che le circostanze indicate siano da considerarsi presunzioni relative e non assolute. Questo significa che nel caso concreto sarà possibile provare che anche in presenza di tutte tali circostanze non vi sia la conformità. 4

5 conclusione del contratto e dal venditore accettato anche per fatti concludenti. Si tratta, quindi, di una specifica clausola contrattuale che rileva solo se inserita, anche verbalmente, nel contratto di vendita. Il difetto di conformità è in ogni caso escluso se il consumatore aveva una conoscenza effettiva o legale della difformità del bene al contratto, ossia della non rispondenza del bene alle circostanze indicate all'art ter L imperfetta istallazione. La legge consente di applicare la disciplina sulle garanzie a favore del consumatore anche nel caso in cui il difetto di conformità dipenda dalla imperfetta installazione del bene, in presenza dei seguenti requisiti: a) l'installazione sia compresa nel contratto di vendita, per impegno espresso del venditore/produttore; b) l'installazione sia stata direttamente eseguita dal venditore o da suo responsabile. 5. I termini Quali sono innanzitutto i termini da rispettare per potere esercitare la garanzia? 5.1 I due anni: il difetto di conformità deve manifestarsi entro due anni dalla consegna del bene 7 e deve riferirsi a difetti esistenti al momento della consegna. La legge presume, poi, salvo prova contraria che dovrà essere data dal venditore, che i difetti di conformità manifestatisi entro sei mesi dalla consegna del bene, si considerano già esistenti al momento della consegna. 5.2 La decadenza del consumatore: il consumatore deve denunciare il difetto di conformità al venditore entro due mesi dalla scoperta del difetto, pena la decadenza dello stesso consumatore dai diritti di garanzia. Non sussiste tale onere di denunzia se il venditore abbia riconosciuto l'esistenza del vizio o se il venditore ha nascosto l'esistenza del difetto. 5.3 la prescrizione dell'azione: indipendentemente da quanto sopra indicato, l'azione per far valere i difetti di conformità non dolosamente occultati si prescrive nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene. Questo significa che trascorsi 26 mesi dalla consegna il consumatore non potrà più rivolgersi ad un giudice per 7 Il termine può essere ridotto in caso di vendita di beni usati, ma comunque per u periodo non inferiore all anno. 5

6 ottenere la condanna del venditore, salvo ovviamente l eventuale interruzione del termine di prescrizione8. 6. I rimedi per il consumatore L art quater stabilisce, che in caso di consegna di bene non conforme il consumatore ha la possibilità di scegliere tra tre opzioni: a) il diritto al ripristino; b) il diritto ad ottenere la riduzione del prezzo; c) la risoluzione del contratto 9. Tali rimedi accordati al consumatore sono esperibili anche in assenza di colpa da parte del venditore/produttore/ importatore. 6.1 Il ripristino: la riparazione e la sostituzione del bene non conforme. La riparazione e la sostituzione sono i primi rimedi che il legislatore ha posto a tutela del consumatore acquirente. Qualora il difetto fosse di tipo quantitativo (ad es. viene consegnata una quantità di merce inferiore) il ripristino avverrà tramite un integrazione della consegna. La riparazione dovrà avvenire senza alcuna spesa per il consumatore (es. spedizione, manodopera, materiali), a fronte, invece, di una prassi che prevede spesso il ripristino collegato a spese di vario tipo. Quanto alla scelta tra riparazione e sostituzione il consumatore dovrà in ogni caso optare per il rimedio meno oneroso per il venditore. Il rimedio dovrà considerarsi eccessivamente oneroso per il venditore quando gli imponga di sostenere spese irragionevoli, con riguardo ad una serie di elementi (il valore del bene, in assenza del difetto di conformità; l'entità del difetto di conformità ecc.). Riguardo ai tempi di ripristino la norma precisa che la sostituzione e la riparazione debbano essere effettuiate entro un congruo termine dalla richiesta, anche stragiudiziale, e, comunque, in modo da non arrecare al consumatore notevoli inconvenienti La riduzione del prezzo Il legislatore consente al consumatore acquirente, in alternativa alla richiesta di ripristino, il ricorso agli strumenti della riduzione del prezzo e della risoluzione del contratto, ma solo in presenza di un lieve difetto di conformità. Tali rimedi, 8 La legislazione italiana, a differenza di altri paesi europei, prevede in generale che il termine di prescrizione possa essere interrotto con una semplice lettera raccomandata. Dalla ricezione di tale lettera decorrerà un nuovo termine di prescrizione e così via. 9 Si discute in dottrina se l elencazione comporti anche una gerarchia nell esperimento dei 3 rimedi. 6

7 inoltre, possono essere esperiti in via subordinata rispetto al ripristino e solo in presenza di almeno una delle seguenti circostanze: a) la riparazione o la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerosi, b) il consumatore ha chiesto la sostituzione o la riparazione e il professionista non vi ha provveduto entro un congruo termine; c) la sostituzione o la riparazione già effettuata dal venditore ha provocato notevoli inconvenienti al consumatore. 7. Il diritto di regresso Il legislatore riconosce al venditore la possibilità di agire a sua volta contro il precedente anello della catena per ottenere il rimborso di quanto riconosciuto all acquirente consumatore, ma sempre nei limiti di tutela previsti dalla normativa qui commentata. Così il dealer potrà a sua volta, purché sussistano le condizioni che di seguito vengono descritte, esercitare l azione di regresso 10 verso il produttore o il distributore che gli abbia fornito i beni difettosi. E necessario, però, che il consumatore abbia lamentato un difetto di conformità, che possa essere imputabile ad un altro anello della medesima catena contrattuale. Così vi sarà responsabilità del produttore nel caso di un difetto di fabbricazione; oppure la responsabilità potrà essere quella di un precedente venditore in caso di un errata conservazione del bene (es. esposizione a temperature eccessive). E, inoltre, necessario che il venditore sia obbligato a rimediare al difetto di conformità: questo significa che, ad es., qualora il consumatore non abbia denunciato il difetto entro i termini previsti dall art sexies decadendo così dalla garanzia, l eventuale intervento ripristinatorio del venditore (magari effettuato per motivi commerciali) non potrebbe essere oggetto di una rivalsa sul produttore o sui precedenti venditori La legittimazione passiva: ma contro quali soggetti il venditore finale può esercitare la rivalsa? Come sopra anticipato i soggetti legittimati passivi sono il produttore, il precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o qualsiasi altro intermediario. Per produttore viene identificato il soggetto che fabbrichi il bene di consumo, o che si limiti ad importare il bene 10 Più correttamente l azione dovrebbe qualificarsi come rivalsa e non come regresso. 7

8 all'interno di uno dei paesi rientranti nella Unione europea o che venga identificato dal consumatore come produttore per avere apposto sul bene il proprio nome o marchio o segno distintivo. 7.2 L oggetto dell azione di regresso: il venditore potrà richiedere in regresso (rectius: rivalsa) nei confronti dei soggetti suindicati la reintegrazione di quanto dallo stesso prestato a favore del consumatore in ottemperanza ai rimedi previsti dalla legge. Quindi qualora abbia concesso un rimedio ripristinatorio o risarcitorio maggiore rispetto a quanto previsto dagli artt bis e segg. tale differenza non potrà essere richiesta ad uno dei precedenti anelli della catena distributiva. 7.3 Il termine per l esercizio dell azione di regresso: quanto al termine per l esercizio di tale regresso il venditore avrà tempo un anno dalla data di esecuzione della prestazione a favore del consumatore (ripristino o riduzione prezzo), come chiaramente recita l art quinquies secondo comma: Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato. Diventa, quindi, irrilevante un eventuale sfasamento temporale tra la consegna del bene dal produttore o dal distributore al dealer e la vendita del bene stesso al consumatore. Addirittura si potrebbe arrivare ad ipotizzare che il venditore possa agire nei confronti del produttore o del distributore molto tempo dopo il rapporto di fornitura. Così, ad es., se il venditore finale tenga in magazzino merci acquistate per 4 anni prima di rivenderle, l acquirente consumatore potrebbe far valere eventuali difetti fino a due anni dopo la consegna, mentre il venditore potrebbe agire in regresso contro produttore o distributore entro un anno da quando ha posto rimedio ai difetti denunciati. In questo esempio saranno trascorsi fino a 7 anni dal contratto di fornitura. E evidente il difetto della norma, che lascia il produttore o il distributore per parecchio tempo nell incertezza su un eventuale azione di regresso del venditore finale La derogabilità: è permessa la derogabilità dell azione di regresso, tramite rinuncia o tramite accordo, costituito da apposita clausola contrattuale. Questa 11 Non tutte le leggi che hanno dato esecuzione alla Direttiva hanno adottato la stessa soluzione del legislatore italiano. Per esempio il legislatore tedesco, al 479, comma 2 del BGB, ha previsto per l azione di regresso un termine di prescrizione di 5 anni dalla data di consegna del bene. 8

9 possibilità rende in concreto di difficile attuazione il regresso, in quanto è facile attendersi la predisposizione di clausole di deroga da parte di produttori o distributori dotati di maggiore forza contrattuale rispetto al singolo dealer. Ovviamente qualora la clausola di rinuncia al diritto di regresso sia contenuta in condizioni generali di contratto o in moduli e formulari, essa dovrà essere sottoscritta separatamente ex art c.c 12 (la c.d. doppia sottoscrizione ). Milano, Giugno Avv. Roberto Spreafico 12 Un forma di tutela del dealer, quale contraente più debole potrebbe essere ottenuta con l applicazione dell art. 9 della L. 192/1998 (subfornitura), che punisce l abuso della situazione di dipendenza economica. 9

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