Materiale elettrico a bassa tensione

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1 La sicurezza dei prodotti Materiale elettrico a bassa tensione Avv.

2 LA SICUREZZA COME VALORE COMUNITARIO Reg. CE/765/2008 È necessario assicurare che i prodotti che beneficiano della libera circolazione dei beni all interno della Comunità soddisfino requisiti che offrano un grado elevato di protezione di interessi pubblici come la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro nonché la protezione dei consumatori, (omissis)

3 ARMONIZZAZIONE Le direttive sono lo strumento per armonizzare aspetti della vita comunitaria, soprattutto quelli legati alla libera circolazione dei prodotti. Tutti gli stati membri della Comunità Europea sono obbligati a recepire i contenuti di ciascuna direttiva e devono abrogare tutte le leggi esistenti in contrasto con essa.

4 ARMONIZZAZIONE TOTALE Nel passato molte direttive erano di carattere facoltativo, ossia permettevano al costruttore di immettere prodotti non conformi nel mercato interno del proprio paese. Al contrario, tutte le direttive nuovo approccio sono di armonizzazione totale, in quanto il divieto per il costruttore di immettere prodotti non conformi alle direttive è assoluto all interno della CE.

5 ARMONIZZAZIONE TOTALE PERCHE?? Tutti i cittadini dell'unione devono godere degli stessi diritti in termini di tutela ed anche, evidentemente, per evitare una distorsione nella concorrenza tra costruttori nazionali e stranieri.

6 Direttiva Bassa Tensione La Direttiva Bassa Tensione non è una direttiva nuovo approccio. Ma introduce, per la per la prima volta, il principio della presunzione di conformità. Per effetto di tale principio, che è poi stato ripreso nelle direttive nuovo approccio, i prodotti elettrici costruiti secondo le norme armonizzate si considerano rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva.

7 PRESUNZIONE DI CONFORMITA Ai fini della presunzione di conformità, la normativa di riferimento per la Direttiva B.T. è costituita essenzialmente dalle norme armonizzate elaborate in sede europea dal CENELEC.

8 PRESUNZIONE DI CONFORMITA Il significato di norma armonizzata per la Direttiva B.T. è diverso da quello di norma armonizzata per le altre direttive nuovo approccio. La definizione risale al momento della emissione della Direttiva B.T. nel lontano 1973 e non è stata poi più modificata.

9 PRESUNZIONE DI CONFORMITA Per la Direttiva Bassa Tensione si considera armonizzata una norma emessa di comune accordo dagli organismi membri del CENELEC. Quindi una norma diviene armonizzata quando è ratificata da parte del CENELEC e pubblicata a livello nazionale. La successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE) avviene solo per informazione.

10 Marcatura CE Dal 1 gennaio '97 i marchi di conformità, le certificazioni di enti terzi e le dichiarazioni del costruttore perdono ogni validità giuridica in Europa. Per quanto riguarda il modulo scelto per la valutazione di conformità, per la Direttiva B. T. è stato adottato il modulo "A", che lascia piena responsabilità al costruttore di svolgere quanto previsto dalla procedura per la valutazione della conformità, senza l'intervento di enti terzi.

11 Quadro normativo L. 18/10/1977 n Attuazione della Direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione. Altre normative sono applicabili ai prodotti elettrici (ad esempio: Direttiva 2002/96/CE RAEE, Direttiva 2002/95/ CE RHOS, Direttiva 98/11/CE per l'etichettatura per l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico, etc.), ma non sono attualmente oggetto di vigilanza da parte delle Camere di commercio.

12 Quadro normativo Decreto Legislativo n. 206 artt.102 e seguenti Codice del Consumo

13 Quadro normativo DIRETTIVA 2006/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre Questa Direttiva riunisce in un unico testo l originale direttiva 73/23/ EEC6 e gli emendamenti successivi apportando uniformando, inoltre, la terminologia tecnica. Sostituisce la 73/23/EC a far data dal 16 gennaio 2007.

14 Prodotti elettrici Rientrano nella definizione di materiale elettrico di bassa tensione i prodotti elettrici destinati ad essere utilizzati ad una tensione nominale compresa fra 50 e Volt in corrente alternata e fra 75 e Volt in corrente continua.

15 corrente alternata

16 corrente alternata

17 Principio fondamentale: Il materiale elettrico può essere posto in commercio solo se non comprometta la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.

18 Prodotti elettrici piccoli e grandi elettrodomestici; apparecchiature per estetica; prodotti di illuminazione; Elettroutensili; carica batterie.

19 esclusioni materiale elettrico destinato ad essere usato in ambienti esposti a pericoli di esplosione; materiale elettrico per radiologia ed uso clinico; parti elettriche di ascensori e montacarichi; contatori elettrici; prese e spine di corrente per uso domestico; dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici; materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipano gli Stati membri della Comunità economica europea; materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dal territorio della Comunità economica europea.

20 oggetto della vigilanza 1)APPARECCHI PER L ILLUMINAZIONE APPARECCHI FISSI APPARECCHI MOBILI LUMINARIE E CATENE LUMINOSE

21 oggetto della vigilanza 2) PICCOLI ELETTRODOMESTICI FERRI DA STIRO TOSTAPANE MIXER/ROBOTDACUCINA/FRULLATORI BOLLITORI ELETTRICI

22 oggetto della vigilanza 3) ELETTROUTENSILI NON PROFESSIONALI TRAPANI E AVVITATORI NON PROFESSIONALI SEGHETTI NON PROFESSIONALI 4) MATERIALE DA ISTALLAZIONE CIABATTE (con interruttore e/o globo spia) AVVOLGICAVO 5) APPARECCHIATURE PER ESTETICA ASCIUGACAPELLI ARRICCIACAPELLI E PIASTRA PER CAPELLI

23 norme armonizzate Se applicate volontariamente dal fabbricante, garantiscono presunzione di conformità ai prodotti elettrici. Piccoli elettrodomestici EN Sicurezza degli apparecchi elettrici d uso domestico e similare Sicurezza. Parte 1: Norme generali.

24 norme armonizzate Apparecchi di illuminazione EN Apparecchi di illuminazione. Parte 1: Prescrizioni generali e prove. Norme particolari per gli apparecchi di Illuminazione sono prescritte nella Parte 2: EN apparecchi fissi per uso generale EN apparecchi fissi da incasso EN proiettori EN catene luminose

25 norme armonizzate Materiale da istallazione EN Avvolgicavi per usi domestici e similari.

26 conformità Solo il materiale elettrico di bassa tensione conforme alle normative vigenti, può circolare liberamente nel mercato unico comunitario.

27 conformità La conformità dei prodotti immessi in commercio é dichiarata dal fabbricante che appone la marcatura CE previa predisposizione del fascicolo tecnico di cui all allegato III legge 791/77; non è richiesto dalla normativa l intervento obbligatorio di organismi notificati prima dell immissione in commercio.

28 Marcatura CE non possono essere immessi sul mercato prodotti privi della marcatura CE

29 Marcatura CE REGOLAMENTO (CE) N. 765/2008 CAPO IV MARCATURA CE Articolo 30 Principi generali della marcatura CE La marcatura CE può essere apposta solo dal fabbricante o dal suo mandatario. La marcatura CE è apposta solo su prodotti per i quali la sua apposizione è prevista dalla specifica normativa comunitaria di armonizzazione e non è apposta su altri prodotti.

30 Regolamento (CE) N. 765/2008 È vietata l apposizione su un prodotto di marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato della marcatura CE o il simbolo grafico della stessa. Può essere apposta sul prodotto ogni altra marcatura che non comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato della marcatura CE.

31 Decisione n. 768/2008/CE Articolo R12 Regole e condizioni per l apposizione della marcatura CE 1. La marcatura CE è apposta sul prodotto o sulla sua targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora la natura del prodotto non lo consenta o non lo garantisca, la marcatura CE è apposta sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento, se previsti a norma di legge.

32 Decisione n. 768/2008/CE 2. La marcatura CE è apposta sul prodotto prima della sua immissione sul mercato. Può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altra marchio che indichi un rischio o un impiego particolare. 3. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell organismo notificato, qualora un tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione.

33 obbligati (Art. 103 comma 4 lettere d, e) Il Produttore: - il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità; - qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o altro segno distintivo; - colui che rimette a nuovo il prodotto; - il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità;

34 produttori - qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto; - gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.

35 destinatari delle disposizioni (Art. 103 comma 4 lettere d, e) Il Distributore: qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.

36 Decisione n. 768/2008/CE Articolo R2 Obblighi dei fabbricanti 1. (omissis) 2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica prescritta ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità applicabile. Qualora la conformità di un prodotto alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione CE di conformità e appongono la marcatura di conformità.

37 Decisione n. 768/2008/CE 9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un autorità nazionale competente, forniscono a quest ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità.

38 segue obblighi dei rappresentanti autorizzati Dec. 768/2008/CE Rappresentanti autorizzati 1. (omissis) 2. Il rappresentante autorizzato deve (ndr): a) mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica relativa; b) a seguito di una richiesta motivata di un autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto

39 Obblighi degli importatori 1. Gli importatori immettono sul mercato comunitario solo prodotti conformi. 2. Prima di immettere un prodotto sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l appropriata procedura di valutazione della conformità. 9. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un autorità nazionale competente, forniscono a quest ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. segue obblighi degli importatori Dec. 768/2008/CE

40 segue obblighi dei distributori Dec. 768/2008/CE Obblighi dei distributori 1. (omissis) 2. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che il prodotto rechi la marcatura o le marcature di conformità prescritte e sia accompagnato dai documenti prescritti. 5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un autorità nazionale competente, forniscono a quest ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto. mercato.

41 Art. 9 Codice del Consumo 1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana. 2. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue. 3. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.

42 vigilanza La vigilanza sul mercato è finalizzata a verificare la conformità dei prodotti elettrici immessi sul mercato; intervenire nel caso di prodotti non conformi.

43 Tipologie di controlli I controlli possono essere: 1) visivi/formali 2) Documentali 3) fisici (prelievo e analisi di campioni ed eventuale esame della documentazione, se disponibile)

44 visivi/formali I controlli visivi/formali sono volti alla verifica della corretta presentazione dei prodotti elettrici e alla verifica che gli stessi non presentino anomalie macroscopiche rilevabili. Sul prodotto vengono verificati i dati e le informazioni che devono essere presenti sullo stesso o, se non possibile, sull imballaggio, sulle avvertenze d uso o sulla garanzia.

45 indicazioni obbligatorie Sul prodotto e/o suo imballaggio devono essere riportati (Art. 5): - marcatura CE; - marchio o denominazione commerciale registrata/nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità o dell importatore (l indirizzo deve indicare un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato); - i dati identificativi del prodotto: tipo (alternativamente, marca, modello, articolo, lotto, codice, codice a barre), o eventualmente partita di prodotti di cui fa parte.

46 indicazioni di targa Sono le caratteristiche essenziali (dati di targa), la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo (All. I, punto 1, lettera a) L. 791/1977): tensione nominale in Volt; potenza nominale in Watt.

47 caso pratico Qualora i dati obbligatori non siano presenti i prodotti sono sottoposti a sequestro; un esemplare viene acquisito, ai sensi dell Art. 107 del D.Lgs. 206/2005, per essere sottoposto ad ulteriori esami.

48 caso pratico Se il controllo documentale dà esito negativo viene comunicato l esito alle parti e al Ministero per l adozione dei provvedimenti di propria competenza. Viene inoltre contestata l indebita apposizione della marcatura CE al produttore (Art. 9, comma 5 L. 791/1977 che prevede la sanzione amministrativa da 20,66 a 123,95 per ogni pezzo ed in ogni caso di una somma non inferiore a Euro ,14 e non superiore a Euro ,83) e al distributore (Art. 9 comma 6, L. 791/1977)

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50 controllo documentale I controlli sono volti alla verifica della documentazione redatta dal fabbricante che deve dare evidenza della conformità dei prodotti. Consistono nell acquisizione ed esame della dichiarazione di conformità e della documentazione tecnica. (vige l obbligo di conservare tali documenti per almeno 10 anni a decorrere dall ultima data di fabbricazione del prodotto (All. III comma 2 L. 791/1977).

51 esiti controllo documentale Se la documentazione del prodotto non è presente o non è reperibile i prodotti vengono sequestrati. Viene inoltre contestata la loro assenza al produttore/ importatore (NB sanzione amministrativa da Euro 5.164,57 a Euro ,41).

52 prove di laboratorio Questo tipo di accertamento sostanziale è volto a definire la conformità e sicurezza del prodotto attraverso le prove di laboratorio eseguite da un Organismo Notificato sulla base delle norme armonizzate e delle Direttive applicabili. La prova di laboratorio è sempre accompagnata da verifica documentale che segue le indicazioni di cui al paragrafo precedente.

53 impianto sanzionatorio Le violazioni alla normativa sulla sicurezza dei prodotti elettrici [Normativa Bassa Tensione (BT)], sono sanzionate dall'art. 9 della legge 791/1977, così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 626.

54 impianto sanzionatorio 2. L'Autorità di vigilanza quando accerta la mancanza o la irregolare apposizione della marcatura CE, intima immediatamente al fabbricante o al suo rappresentante stabilito nella Comunità o all'importatore di conformare il prodotto alle disposizioni della presente legge e di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio, non superiore a 30 giorni.

55 impianto sanzionatorio 3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il Ministero dell'industria, del Commercio e dell'artigianato vieta la ulteriore commercializzazione del prodotto e ne ordina il ritiro dal mercato a spese del fabbricante, del suo rappresentante stabilito nella Comunità o dell'importatore.

56 impianto sanzionatorio 4. Il Ministero dell'industria, del Commercio e dell'artigianato quando accerta che il materiale elettrico, anche se munito di marcatura CE ed utilizzato conformemente alla propria destinazione, rischia di pregiudicare la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato e ne vieta o limita la circolazione e l'installazione, con il rispetto della procedura prevista dall'articolo 9 della direttiva 2006/95/CEE del 12 Dicembre 2006.

57 impianto sanzionatorio 5. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, il suo rappresentante stabilito nella Comunità o l'importatore che pongono in commercio il materiale elettrico di cui all'articolo 1(legge 791/77), senza il marchio CE o con marchio apposto irregolarmente o in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 7, comma 2, ovvero non ottemperando agli ordini di cui ai commi 3 e 4 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 20,66 a Euro 123,95 per ogni pezzo ed in ogni caso di una somma non inferiore a Euro ,14 e non superiore a Euro ,83.

58 impianto sanzionatorio 6. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore o l'installatore che vendono o installano il materiale elettrico di cui al comma 5 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 20,66 a Euro 123,95 per ogni pezzo ed in ogni caso di una somma non inferiore a Euro 774,69 e non superiore a Euro 4.648,11.

59 impianto sanzionatorio 7. La violazione degli obblighi di conservazione ed esibizione all'autorità di vigilanza della documentazione di cui all'allegato III della presente legge (legge 791/77) è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 5.164,57 a Euro ,41.

60 Descrizione violazione Sanzioni (Art. 9 L. 791/1977) Materiale elettrico di bassa tensione: fabbricanti/rappresentanti/importatori Immissione in commercio di materiale elettrico non conforme alle prescrizioni di sicurezza di cui alla L. 791/1977 e immissione in commercio di materiale elettrico senza marcatura CE o con marcatura apposta irregolarmente [comma 5] Sanzione amministrativa da 21,00 a 124,00 per ogni pezzo, in ogni caso sarà applicata una sanzione non inferiore a ,00 e non superiore a ,00 Apposizione di ogni altro marchio che possa trarre in inganno i terzi sul simbolo grafico della marcatura CE o che limiti la visibilità o leggibilità della marcatura CE [comma 5] Immissione in commercio di materiale elettrico non ottemperando agli ordini di cui ai commi 3 e 4 dell art. 9 della Legge 791/77 [comma 5]

61 Mancata conservazione o esibizione, alle Autorità di vigilanza nazionali, la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità. [comma 7] In tale caso l Autorità incaricata della vigilanza può disporre il temporaneo divieto di commercializzazione del prodotto fino alla produzione della necessaria documentazione o fino all accertamento della sua conformità e non pericolosità Sanzione amministrativa da 5.165,00 a ,00

62 Grazie per l attenzione!

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