RISORSE UMANE ISPER. Rivista di cultura delle. Franco Ferrero Le risorse umane 2010 secondo Docu/Per

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1 Rivista di cultura delle RISORSE UMANE 523 ANNO XLVII - N. 4 APRILE TORINO Franco Ferrero Le risorse umane 2010 secondo Docu/Per Giampaolo Centrone Lo sgravio contributivo sui premi risultato e la detassazione dei premi di produttività e delle altre somme Andrea Castiello d Antonio, Luciana d Ambrosio Marri L accoglimento dei nuovi assunti ISPER CORSO DANTE 124/A TORINO

2 523 ANNO XLVII - N. 4 APRILE 2011 Rivista riservata alle aziende abbonate ai Servizi ISPER. COMITATO DI DIREZIONE: Prof. Aris ACCORNERO Professore Emerito Facoltà di Sociologia Università di Roma La Sapienza Prof. Avv. Sergio MAGRINI Professore Diritto del Lavoro Università di Roma Ing. Giancarlo BIANCHI Presidente AIAS Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza Dr. Fabio CERCHIAI Presidente ANIA Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici Dr. Giuseppe DE RITA Presidente CENSIS Fondazione Centro Studi Investimenti Sociali Dr. Giancarlo DURANTE Direttore Centrale Responsabile Area Sindacale e del Lavoro ABI Prof. Michele LA ROSA Sociologo del Lavoro Direttore della Rivista Sociologia del Lavoro Co-responsabile CIDoSPeL Centro internazionale di documentazione e studi sociologici sui problemi del lavoro Dr. Elio MINICONE Direttore del Settore Sociale Associazione Industriale Lombardia Dr. Franco PORRARI Membro del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza INPDAP Dr. Giuseppe ROMA Direttore CENSIS Fondazione Centro Studi Investimenti Sociali Dr. Roberto SAVINI ZANGRANDI Presidente Nazionale AIDP Dr. Pietro VARALDO Direttore Comitato di Presidenza Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici Direttore responsabile: Carlo ACTIS GROSSO Redazione: Marco Actis Grosso, Giovanni Maria Barone, Elisabetta Crolla Gianolio, Alberto Della Torre, Franco Ferrero, Anna Manavella. Direzione e Redazione: ISPER - Corso Dante 124/A Torino - Tel Fax Internet: direzione.documentazione@isper.org Gli articoli sono originali ed inediti; riproduzione consentita ad aziende abbonate ai Servizi ISPER, citando: da rivista PERSONALE E LAVORO dell ISPER - Istituto per la Direzione del Personale ed inviando due copie a ISPER - Torino. Protezione dei dati personali Egregio lettore di Personale e Lavoro, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali La informiamo che: i suoi dati personali, se non da Lei direttamente forniti, ci sono stati comunicati dall azienda in cui opera al solo fine di informarla sui servizi a cui ha diritto come cliente ISPER e riguardano esclusivamente l ambito aziendale. I dati sono conservati su supporto elettronico al fine di inviarle le comunicazioni di suo interesse in base alle indicazioni forniteci. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e il rifiuto a fornirli non ha altra conseguenza se non la mancata informazione sui servizi ISPER a cui può accedere o a cui ha diritto. Lei ha diritto a conoscere quali sono i dati trattati che La riguardano e a ottenerne l aggiornamento, la rettifica, l integrazione o la cancellazione facendo riferimento al titolare del trattamento di seguito riportato. Titolare del trattamento è ISPER Istituto per la direzione del personale - Corso Dante, Torino - isper@isper.org. I dati non saranno né comunicati né diffusi al di fuori dell ISPER, le sole persone che ne verranno a conoscenza sono gli incaricati al trattamento dei dati, nell ambito delle attività di gestione dei rapporti con i clienti. Autorizzazione Tribunale di Torino n dicembre 1965 Iscrizione Registro Operatori di Comunicazione n 4374

3 IN QUESTO NUMERO Franco Ferrero Le risorse umane 2010 secondo Docu/Per 2 Docu/Per è una rassegna mensile di documentazione per gli uomini del Personale. Un servizio per loro ed un file per l ISPER da cui trarre un come sono le Risorse Umane. Nel 2010, 195 libri ed altro, classificati per Aree di interesse, raccontano di risorse umane, poco esplorate direttamente e nella loro collocazione aziendale e di contesto. Che andrebbero gestite soprattutto in prospettiva, con politiche aperte, azioni di respiro e pluralità di modelli, discipline e pratiche direzionali. Ed un limitato apporto di specialisti. In definitiva, curate e trascurate. Con attenzioni e disattenzioni. PAROLA CHIAVE: RISORSE UMANE Giampaolo Centrone Lo sgravio contributivo sui premi risultato e la detassazione dei premi di produttività e delle altre somme 7 Il decreto legge n. 78/2010, convertito in legge 122/2010, modifica per il 2011 la disciplina sulla detassazione dei premi di risultato, prevedendo una restrizione riguardo agli aventi diritto all agevolazione fiscale. Più precisamente, i compensi erogati dai datori di lavoro privati in relazione ad incrementi di produttività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all andamento economico dell impresa potranno essere soggetti a un imposta del 10%, sostitutiva dell Irpef e delle addizionali regionali e comunali, solo se corrisposti in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali. PAROLA CHIAVE: NORMATIVA DEL LAVORO Andrea Castiello d Antonio, Luciana d Ambrosio Marri L accoglimento dei nuovi assunti 13 Oggi la formazione di ingresso, la formazione di accoglimento, la socializzazione dei nuovi venuti sembra aver perso qualunque peso e ruolo nell ambito della gestione delle risorse umane. Eppure le necessità delle persone non sono cambiate rispetto a qualche anno fa. Anzi, molto probabilmente sono aumentate, considerato il maggiore livello globale di incertezza sociale ed esistenziale che si vive nel mondo di oggi. L articolo illustra come dovrebbe essere impostato un percorso di formazione iniziale dei nuovi assunti e i vantaggi che ne deriverebbero alle aziende. PAROLA CHIAVE: INSERIMENTO 1

4 L articolo fa seguito a quello apparso nel numero 522 dal titolo Collegato lavoro e manovra correttiva GIAMPAOLO CENTRONE Professore a contratto di Tecniche di Gestione Aziendale Facoltà di Ingegneria - Università degli Studi di Trieste DI 3 Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell Informazione Lo sgravio contributivo sui premi risultato e la detassazione dei premi di produttività e delle altre somme I compensi erogati dai datori di lavoro privati in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all andamento economico dell impresa, sono assoggettabili ad una imposta sostitutiva dell Irpef e delle addizionali regionale e comunale, pari al 10%. I compensi erogati dai datori di lavoro privati in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all andamento economico dell impresa, sono assoggettabili ad una imposta sostitutiva dell Irpef e delle addizionali regionale e comunale, pari al 10% con il presupposto, per la concessione del beneficio, che la somma corrisposta, anche se continuativa, sia riconducibile ad elementi a determinazione periodica, ancorché si tratti di situazioni già strutturate e consolidate prima della entrata in vigore della normativa in esame. La misura trova pertanto applicazione, ad esempio, a premi di rendimento, forme di flessibilità oraria, maggiorazioni retributive corrisposte in funzione di orari a ciclo continuo o sistemi di banca delle ore, indennità di reperibilità o di turno, compensi erogati per R.O.L. residui o per periodi di ferie e permessi non fruiti nei limiti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, premi presenza, premi erogati per mancato verificarsi di infortuni in azienda, premi e somme corrisposte una tantum. 7

5 Le somme agevolate non devono essere necessariamente stabilite dai contratti collettivi, ma possono anche essere previste in modo unilaterale dal datore di lavoro purché siano documentabili. Rientrano in particolare nel regime fiscale agevolato: a) le somme erogate al personale che presta la propria opera nelle festività in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, ciò anche per la quota relativa alla prestazione svolta all interno dell orario contrattuale di lavoro [ad es. part-time di 30 ore settimanali che include anche la domenica]; b) l indennità o maggiorazione che viene corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica [sia nel caso di riposo compensativo che di spostamento definitivo del turno di riposo], siano tenuti a prestare lavoro ordinario la domenica; c) le somme erogate per il lavoro notturno ordinario in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate; d) gli specifici, ulteriori compensi erogati per prestazioni rese durante la giornata del sabato, in caso di orario articolato su cinque giorni lavorativi alla settimana, con la giornata del sabato normalmente prevista come non lavorativa; e) i compensi per permessi R.O.L. non fruiti entro il periodo di maturazione, anche quando la liquidazione avvenga su base periodica in virtù di disposizioni della contrattazione collettiva, oltre che nei casi di esplicita richiesta del lavoratore; f) le indennità o maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni; g) le speciali indennità aggiuntive e le somme erogate per lo svolgimento di mansioni promiscue e intercambiabilità; h) in generale, tutti gli altri emolumenti, anche riconosciuti in misura fissa e stabile, purché connessi, nel loro complesso, a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa [così, può considerarsi agevolabile l eventuale quota fissa di un premio composto anche da una quota variabile, legata ai richiamati elementi di valutazione dell andamento aziendale]; i) i premi o le provvigioni su vendite percepiti normalmente in base a percentuali sul fatturato; l) i premi consolidati, come ad esempio i premi che continuano ad essere corrisposti per effetto di livelli di competitività e redditività acquisiti nel tempo, anche se inseriti in un nuovo sistema premiante, sempre collegato all andamento aziendale; m) i premi di produttività anche là dove l istituzione del premio, erogato a livello aziendale, sia prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro; n) l elemento economico territoriale definito dai contratti integrativi del settore edile, qualora costituisca un elemento retributivo erogato in corrispondenza di incrementi di produttività, innovazione, efficienza e non una somma stabilmente riconosciuta al lavoratore. Peraltro, le somme in questione non devono essere necessariamente stabilite dai contratti collettivi, ma possono anche essere previste in modo unilaterale dal datore di lavoro purché siano documentabili (per esempio attraverso la comunicazione scritta al lavoratore della motivazione della somma corrisposta). Dal novero delle somme agevolate sono esclusi quegli importi sta- 8

6 È importante rilevare come nel decreto legge n. 78/2010, convertito in legge 122/2010, la disciplina sulla detassazione dei premi di risultato viene modificata per il bilmente riconosciuti in misura fissa che sono entrati nel patrimonio del lavoratore (come ad esempio i superminimi individuali) se non riconducibili alla casistica relativa agli incrementi di produttività ed efficienza organizzativa. Il reddito derivante dall attività prestata all estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, da dipendenti che soggiornano all estero per un periodo superiore a 183 gg. all anno, è determinato sulla base di retribuzioni convenzionali stabilite con riferimento ai minimi contrattuali. Ne consegue che ogni voce di retribuzione aggiuntiva (come, ad esempio, i premi) non soggiace a tassazione autonoma dovendosi ritenere assorbita nella determinazione forfetaria della base imponibile. L agevolazione non trova applicazione nemmeno con riferimento alle erogazioni effettuate per incentivare l esodo dei dipendenti, anche nelle ipotesi in cui tali incentivi siano determinati per realizzare affinamento della struttura organizzativa finalizzato al miglioramento dell efficienza dell impresa con l obiettivo di incrementarne i livelli di produttività. È importante rilevare come nel decreto legge n. 78/2010, convertito in legge 122/2010, la disciplina sulla detassazione dei premi di risultato viene modificata per il L articolo n. 53 della manovra fiscale effettua una restrizione in relazione agli aventi diritto all agevolazione fiscale in tema di premi correlati alla produttività. Viene infatti previsto che per il periodo 1 gennaio dicembre 2011 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione e efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all andamento economico o agli utili dell impresa o utili al miglioramento della competitività aziendale, potranno essere soggette a un imposta sostitutiva dell IR- PEF e delle addizionali regionali e comunali, solo se corrisposte in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali. La detassazione sarà quindi riservata solo a determinati lavoratori e impoverita nel suo complesso non essendo riproposte nelle somme da detassare anche quelle che l Agenzia delle Entrate aveva considerato tali (v. circolari 48/98 e 59/98), quali i compensi erogati per R.O.L. residui o per periodi di ferie e permessi non fruiti entro i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, ovvero i premi comunque legati a risultati di efficienza organizzativa come, per esempio, i premi presenza, ovvero i premi erogati in caso del mancato verificarsi di infortuni in azienda, o ancora le indennità o maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni. Si ricorda che in data 11 Marzo 2010 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali aveva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58, il Decreto 17 dicembre 2009, relativo allo sgravio contributivo da operare sui premi di risul- 9

7 L INPS, con messaggio n del 17/8/2010, ha dettato le ultime istruzioni per l utilizzo dello sgravio sui premi derivanti dalla contrattazione di secondo livello. tato previsti dai contratti collettivi aziendali, territoriali, ovvero di secondo livello per l anno L articolo 1, commi dal 67 al 70 della legge del 21 dicembre 2007 n. 247, nell abrogare la precedente disciplina relativa al sistema della decontribuzione applicabile ai premi di risultato previsti dalla contrattazione di secondo livello, ha introdotto una diversa modalità di attuazione sia per le modalità di accesso al beneficio, sia per i calcoli da effettuare per lo sgravio. L INPS, con messaggio n del 17/8/2010, ha dettato le ultime istruzioni per l utilizzo dello sgravio sui premi derivanti dalla contrattazione di secondo livello. Gli importi comunicati alle aziende costituiscono la misura massima conguagliabile e per il calcolo dello sgravio si dovrà prendere in considerazione l aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio. Nel caso in cui ai lavoratori siano erogati premi previsti sia dalla contrattazione aziendale, sia dalla territoriale, il beneficio dovrà essere usufruito in proporzione. L INPS aveva già dettato chiarimenti e modalità per lo sgravio riferito agli importi corrisposti nel Lo sgravio contributivo viene concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore. Lo sgravio consiste nell abbattimento di 25 punti dell aliquota a carico del datore di lavoro al netto delle riduzioni contributive concesse per tipologie di assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e, in agricoltura, al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati. La misura è la stessa per tutti i datori di lavoro, compresi quelli che assolvono l obbligo contributivo presso altri enti previdenziali diversi dall INPS (INPS-INPDAP-ENPALS-IPOST- INPGI). Resta escluso dallo sgravio il contributo ex art. 25 c. 4 della legge 845/78 (il contributo dello 0,30% versato per la disoccupazione volontaria). Lo sgravio per il lavoratore è pari al 100% della quota a suo carico e quindi il 9,19% per la generalità dei lavoratori, il 9,49% per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro soggetti alla CIGS, l 8,84% per gli operai dell agricoltura e il 5,84% per i dipendenti con la qualifica di apprendisti. 10

8 La legge prescinde dalla fonte istitutiva del singolo elemento retributivo, per dare rilievo preminente alla finalità per la quale l importo è stato erogato, al fine di riconoscere o meno l applicabilità del beneficio. Non può essere oggetto di sgravio il contributo dell 1% (ex art. 3ter, legge 438/1992) dovuto sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile che per il 2009 ammontava a ,00. La totale copertura ai fini pensionistici costituisce un ulteriore vantaggio per i lavoratori dipendenti. Peraltro, l INPS, con messaggio n del 31/5/2010, aveva fornito le specifiche tecniche per la composizione dei flussi contenenti le richieste di sgravio, completando le istruzioni con il messaggio 15238/2010. Il beneficio segue una logica di cassa per cui sono interessate allo sgravio tutte le somme erogate nel corso dell anno 2009 anche se riferite ad anno precedente. Per ogni contratto che abbia incidenza nell anno 2009, andranno presentate distinte domande con l indicazione distinta dei dati; in caso di passaggio di lavoratori per effetto di operazioni societarie (fusione, incorporazione) che presenti l estinzione del soggetto incorporato, le domande dovranno essere inviate dal nuovo datore di lavoro, facendo riferimento alla complessiva retribuzione del lavoratore anche per la parte erogata dal precedente datore di lavoro, mentre in caso di operazione societaria (cessione di ramo d azienda) senza estinzione del datore di lavoro precedente e successivo pagamento del premio oggetto di sgravio, il compito dell invio della domanda spetta al soggetto cedente, salvo accordi diversi. Inoltre, l incentivo potrà essere richiesto anche da aziende che hanno sospeso o cessato la propria attività dopo aver erogato il premio di produttività mentre le imprese capogruppo, quando delegate agli adempimenti di cui all articolo 1 della legge 12/79, potranno inviare singole domande per tutte le società controllate e collegate. Nella domanda da inviare all INPS, dovrà trovare posto sia l indirizzo del soggetto intermediario, sia quello del datore di lavoro, in quanto l istituto invierà ad ambedue i soggetti l esito dell invio e comunicherà la possibilità di visualizzare la domanda accedendo al servizio online dal sito istituzionale; non sarà invece necessario l indicazione del numero dei lavoratori nella domanda inviata tramite file XLM. Esaurita la trattazione tecnica di maggior dettaglio, in conclusione giova osservare che la legge prescinde dalla fonte istitutiva del singolo elemento retributivo, per dare rilievo preminente alla finalità (competitività/redditività aziendale) per la quale l importo è stato erogato, al fine di riconoscere o meno l applicabilità del beneficio. Un tanto condiziona in qualche misura le politiche retributive delle parti sociali in sede di stipulazione dei contratti collettivi e di configurazione delle voci che rientrano (o potrebbero rientrare) nel novero degli importi detassabili. Ciò risulta anche dal già citato accordo quadro per la riforma degli assetti contrattuali, siglato il 22 gennaio 2009 dal Governo e dalle organizzazioni sindacali dei datori 11

9 di lavoro e dei lavoratori nonché dall Accordo 15 aprile 2009, stipulato dalla Confindustria con Cisl e Uil, le Organizzazioni Confederali del Settore Industriale. Tutti i rinnovi contrattuali intervenuti successivamente pongono particolare attenzione al tema dei premi di risultato attraverso una vasta gamma di interventi e precisamente formulazioni che: ribadiscono in maniera generica l esigenza di definire a livello aziendale gli importi, i parametri e i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell erogazione connessa al premio di risultato (Telecomunicazioni, accordo 23 ottobre 2009); prevedono l istituzione di commissioni per la individuazione di semplici schemi di premi, muovendo dal presupposto che l ostacolo alla maggiore diffusione degli accordi di secondo livello sia costituito per le aziende di minori dimensioni dalla difficoltà di individuare e gestire indicatori di produttività, qualità ed altri elementi di competitività (Carta, accordo 4 novembre 2009); concordano di definire specifiche linee guida utili a favorire la diffusione della contrattazione aziendale con contenuti economici collegati ai risultati nelle imprese di minori dimensioni, con carattere non vincolante ma come scelta volontaria di uno strumento che può favorire lo sviluppo dell impresa e una migliore distribuzione dei benefici prodotti ai lavoratori e specificano che le linee guida costituiscono uno strumento utile per estendere e semplificare l esercizio della costruzione di sistemi incentivanti per i lavoratori fondati sul salario variabile per obiettivi tali da consentire la detassazione e la decontribuzione prevista per i premi di risultato (Metalmeccanici industria, accordo 15 ottobre 2009). Ing. Giampaolo CENTRONE, PhD È in distacco alla Struttura del Commissario Delegato per l Emergenza della Mobilità riguardante la autostrada A4 ed il raccordo Villesse-Gorizia quale Dirigente di S.p.A Autovie Venete, azienda dove è stato Direttore d Esercizio ed ha ricoperto per vent anni la posizione organizzativa di Direttore Personale ed Organizzazione, con poteri e competenze su amministrazione del personale, risorse umane ed organizzazione, sistema qualità. Quale professore a contratto è correntemente, sin dal 2003, docente di Tecniche di gestione aziendale alla Facoltà di Ingegneria dell Università degli Studi di Trieste; ha anche insegnato Business Management alla Facoltà di Scienze e Tecnologie della Libera Università di Bolzano e collabora con il M.I.B. (Master International Business) di Trieste nei corsi M.B.A.. Il 1 maggio 2006 è stato nominato Maestro del lavoro dalla Presidenza della Repubblica. Relatore in quasi un centinaio di congressi nazionali ed internazionali, è autore di numerose pubblicazioni di cui alcune acquisibili gratuitamente dal sito Nel 2010 è stato eletto Console dei Maestri del Lavoro per la provincia di Trieste nonché Presidente regionale UCID (Unione Cristiana Dirigenti ed Imprenditori) del Friuli Venezia Giulia. 12

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