RACCOLTA SISTEMATICA DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

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1 RACCOLTA SISTEMATICA DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI Comparto Sanità Personale non dirigente Gennaio 2017

2 INDICE INDICE..1 INTRODUZIONE... 7 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI... 9 CAPO I 9 Campo di applicazione... 9 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto TITOLO II IL SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI CAPO I LE RELAZIONI SINDACALI Obiettivi e strumenti Contrattazione collettiva integrativa Tempi e procedure per la stipula o il rinnovo del contratto collettivo integrativo Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche Comitato per le pari opportunità Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing CAPO II I SOGGETTI SINDACALI Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali Composizione delle delegazioni Coordinamento regionale CAPO III I DIRITTI SINDACALI Diritto di assemblea Patronato sindacale CAPO IV PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI Clausole di raffreddamento Interpretazione autentica dei contratti collettivi TITOLO III CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE CAPO I 26 Obiettivi CAPO II SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE Il sistema di classificazione del personale Gennaio Pag. 1

3 Accesso dall esterno Progressione interna nel sistema classificatorio Criteri e procedure per i passaggi tra categorie Criteri e procedure per i passaggi all interno di ciascuna categoria Criteri per la progressione economica orizzontale Finanziamento del sistema classificatorio Profili Mansioni superiori CAPO III NORME TRANSITORIE E DI PRIMA APPLICAZIONE DEL SISTEMA CLASSIFICATORIO Norma di inquadramento del personale in servizio Norma finale e transitoria Norme transitorie e finali dell inquadramento economico Trasformazione dei posti e passaggi Norma programmatica Investimenti sul personale per il processo di riorganizzazione aziendale Norma di riequilibrio CAPO IV POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI COORDINAMENTO Posizioni organizzative e graduazione delle funzioni Affidamento degli incarichi per le posizioni organizzative e loro revoca - indennità di funzione Misura dell indennità di funzione Coordinamento TITOLO IV RAPPORTO DI LAVORO CAPO I La costituzione del rapporto di lavoro Il contratto individuale di lavoro Periodo di prova Ricostituzione del rapporto di lavoro CAPO II L ORARIO DI LAVORO Orario di lavoro Riduzione dell orario Servizio di pronta disponibilità Riposo settimanale Gennaio Pag. 2

4 Lavoro notturno CAPO III FERIE E FESTIVITA Ferie e festività Compensi per ferie non godute CAPO IV INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DELLA PRESTAZIONE SEZIONE I Permessi retribuiti Congedi per eventi e cause particolari Permessi brevi Diritto allo studio SEZIONE II Assenze per malattia Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio SEZIONE III Aspettativa Altre aspettative previste da disposizioni di legge Congedi per la formazione Servizio militare SEZIONE IV Congedi dei genitori Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche Tutela dei dipendenti portatori di handicap Mutamento di profilo per inidoneità psico-fisica CAPO V MOBILITA Mobilità interna Mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto e con altre amministrazioni di comparti diversi Accordi di mobilità Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza Comando CAPO VI LE FLESSIBILITA NEL RAPPORTO DI LAVORO Assunzioni a tempo determinato Contratto di fornitura di lavoro temporaneo Gennaio Pag. 3

5 Contratto di formazione e lavoro CAPO VII RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE Rapporto di lavoro a tempo parziale Orario del rapporto di lavoro a tempo parziale Trattamento economico-normativo del personale con contratto di lavoro a tempo parziale CAPO VIII DISCIPLINE SPERIMENTALI Disciplina sperimentale del telelavoro CAPO IX FORMAZIONE Formazione e aggiornamento professionale ed ECM CAPO X NORME DISCIPLINARI Obblighi del dipendente Sanzioni e procedure disciplinari Codice disciplinare Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare Sospensione cautelare in caso di procedimento penale Norme transitorie per i procedimenti disciplinari Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro CAPO XI ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Cause di cessazione del rapporto di lavoro Obblighi delle parti Termini di preavviso CAPO XII NORME PARTICOLARI Procedure di conciliazione ed arbitrato Clausole speciali Disposizioni particolari Norma speciale per le A.R.P.A Clausola di interpretazione autentica TITOLO V TRATTAMENTO ECONOMICO CAPO I STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE ED INCREMENTI TABELLARI Trattamento economico stipendiale di prima applicazione Gennaio Pag. 4

6 Struttura della retribuzione e incrementi tabellari CCNL del 31/07/2009 Tabella A CCNL del 31/07/2009 Tabella B CCNL del 31/07/2009 Tabella C CCNL del 31/07/2009 Tabella D Effetti dei nuovi stipendi Retribuzione e sue definizioni Struttura della busta paga Riconversione delle risorse economiche destinate al finanziamento dell indennità infermieristica e del livello VIII bis CAPO II I FONDI Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio Fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi Principi in materia di compensi per la produttività La qualità della prestazione individuale Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell indennità professionale specifica Progetti e programmi per il miglioramento dei servizi all utenza Risorse per la contrattazione integrativa CAPO III INDENNITA Indennità per particolari condizioni di lavoro Indennità per turni notturni e festivi Indennità di rischio da radiazioni Indennità per l assistenza domiciliare Indennità SERT Indennità del personale del ruolo sanitario della categoria B, livello economico BS Indennità specifica spettante al personale del ruolo sanitario profili di infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario e ostetrica ed ex operatore professionale dirigente - destinatari del passaggio dalla posizione D a Ds Gennaio Pag. 5

7 CAPO IV ULTERIORI TRATTAMENTI ACCESSORI Lavoro straordinario Banca delle ore Bilinguismo Trattenute per scioperi brevi Trattamento di trasferta Trattamento di trasferimento Trattamento economico dei dipendenti in distacco sindacale Trattamento di fine rapporto Previdenza complementare CAPO V FINANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER IL RUOLO SANITARIO E PER LE ASSISTENTI SOCIALI Finalità e campo di applicazione delle risorse aggiuntive Utilizzazione delle risorse aggiuntive per il ruolo sanitario e tecnico profilo di assistente sociale CAPO VI DISPOSIZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE Copertura assicurativa Patrocinio legale Diritti derivanti da invenzione industriale Mensa Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali Attività sociali, culturali e ricreative ALLEGATO 1 Declaratorie delle categorie e profili ALLEGATO 2 Individuazione delle voci di retribuzione accessoria utili ai fini dei diversi istituti contrattuali ALLEGATO 3 Assenze per malattia Esempi pratici ALLEGATO 4 Indennità professionale specifica ALLEGATO 5 Determinazioni degli assegni personali a seguito di un incremento annuo di per gli ex C (pari a con il rateo di tredicesima) CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI Gennaio Pag. 6

8 INTRODUZIONE Il presente documento si propone di facilitare la lettura dei diversi contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, stipulati negli anni, offrendone una visione unitaria e sistematica. Esso è stato redatto attraverso la collazione delle clausole contrattuali vigenti, raccolte all interno di uno schema unitario, per favorire una più agevole consultazione. A tal fine, sono state aggregate tutte le clausole afferenti a ciascun istituto contrattuale, anche quelle definite in tempi diversi nell ambito di differenti CCNL, conservando tuttavia la numerazione vigente ed il riferimento al contratto di origine. Si tratta, pertanto, di un testo meramente compilativo, che non avendo carattere negoziale, non può avere alcun effetto né abrogativo, né sostitutivo delle clausole vigenti, le quali prevalgono in caso di discordanza. Nel testo sono state omesse le clausole contrattuali: progressivamente disapplicate nel succedersi dei rinnovi contrattuali; aventi natura programmatica o carattere di transitorietà; di prima applicazione o finali; che hanno esaurito i propri effetti, essendo legate ad un preciso arco temporale di riferimento per il loro contenuto o anche per espressa decisione delle parti negoziali (ad esempio, quelle concernenti gli incrementi periodici delle risorse destinate alla contrattazione integrativa); non più efficaci per effetto di sopravvenute disposizioni legislative. Si segnala, comunque, che: la omissione di un intero articolo del CCNL, relativo ad un determinato istituto, non assume il significato di abrogazione dello stesso, ma più semplicemente che la disciplina da esso prevista non è più attuale ed applicabile; ove all interno di un articolo del CCNL vi siano solo alcuni commi non più applicabili, questi sono segnalati con omissis ; in relazione ad alcuni istituti complessi o delicati, per completezza informativa, è ricostruita anche la sequenza storica delle clausole contrattuali nel tempo intervenute. La riproduzione della presente raccolta è consentita purché ne venga menzionata la fonte ed il carattere gratuito. Gennaio Pag. 7

9 CONTRATTI COLLETTIVI COLLAZIONATI: CCNL quadriennio normativo e biennio economico , sottoscritto il ; CCNL biennio economico , sottoscritto il ; CCNL integrativo del CCNL del 1 settembre 1995, sottoscritto il ; CCNL quadriennio normativo e biennio economico , sottoscritto il ; CCNL biennio economico , sottoscritto il ; CCNL integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, sottoscritto il ; CCNL quadriennio normativo e biennio economico , sottoscritto il ; CCNL biennio economico , sottoscritto il ; CCNL quadriennio normativo e biennio economico , sottoscritto il ; CCNL biennio economico , sottoscritto il Gennaio Pag. 8

10 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I Campo di applicazione (art. 1 CCNL del 10/04/2008) 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto di cui all art. 10 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, stipulato il 11 giugno Al personale dipendente da aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione - si applica il presente contratto sino all individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie, della nuova specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la definizione del nuovo comparto pubblico di destinazione. 3. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato il presente contratto definisce particolari modalità di applicazione degli istituti normativi. 4. Nel presente contratto alcuni riferimenti normativi saranno riportati come segue: a) il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni sono riportati come d.lgs. n.165 del 2001 ; b) il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni sono riportati come d.lgs. n. 502 del 1992 ; c) le leggi nn. 53 del 2000, 1204 del 1971 e successive modificazioni ed integrazioni sono confluite nel T.U. n. 151 del 2001; d) il decreto legislativo 19 giugno 1999 come modificato ed integrato dai d.lgs. nn. 49,168 e 254 tutti del 2000, viene indicato come d.lgs n. 229 del 1999 ; e) il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato, integrato o sostituito dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396, d.lgs. 31 marzo 1998, n.80 e d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 è riportato come d.lgs. n. 29 del Gennaio Pag. 9

11 5. Il riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed alle agenzie, istituti ed enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all art. 10 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione del 11 giugno 2007 è riportato nel testo del presente contratto come aziende ed enti. 6. Nel testo del presente contratto per "dirigente responsabile" si intende il dirigente preposto alle strutture con gli incarichi individuati dai rispettivi ordinamenti aziendali, adottati nel rispetto delle leggi regionali di organizzazione. Con il termine di "unità operativa" si indicano genericamente articolazioni interne delle strutture aziendali così come individuate dai rispettivi ordinamenti, comunque denominate. Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto (art. 2 CCNL del 10/04/2008) 1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio dicembre 2009 per la parte normativa omissis e si riferisce al periodo 1 gennaio gennaio 2009 per la parte economica Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza da parte dell ARAN, con idonea pubblicità di carattere generale. 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle aziende ed enti destinatari entro 30 giorni dalla data di cui al comma Alla scadenza il CCNL si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta, altresì, fermo quanto previsto dall art. 48, comma 3 del d.lgs. n. 165 del omissis omissis 3. 1 Il riferimento del periodo di vigenza del biennio economico 2008/2009 è stato definito dall art. 1, comma 2, del CCNL 31/07/2009. La parte di testo omessa, di seguito riportata, concerne il biennio economico 2006/2007: ed è valido dal 1 gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica. 2 Sulla disciplina delle procedure relative ai rinnovi contrattuali sono intervenuti l Accordo quadro per la riforma degli assetti contrattuali del e la specifica intesa per l applicazione del predetto Accordo quadro ai comparti del settore pubblico del nonché il d.lgs. n. 150 del Pertanto, il comma in esame, di seguito riportato, deve ritenersi superato: Per evitare periodi di vacanza contrattuale le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. 3 Sulla disciplina della corresponsione del trattamento economico spettante nelle ipotesi di ritardo nel rinnovo sono intervenuti l Accordo Quadro per la riforma degli assetti contrattuali del e la specifica intesa per l applicazione del predetto Accordo quadro ai comparti del settore pubblico del nonché il d.lgs. n. 150 del Gennaio Pag. 10

12 7. omissis , che ha introdotto l art. 47bis del d.lgs. n. 165 del Attualmente, tuttavia, la regolamentazione dell indennità di vacanza contrattuale è contenuta nell art. 2, comma 35, della legge n. 203 del Successivamente, in materia, sono intervenute le disposizioni dell art. 1, lett.d), del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 emanato in attuazione dell art. 16, comma 1, del D. L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelle dell art. 1, comma 452, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e, da ultimo, l art.1, comma 255, della L. 23 dicembre 2014 n.190 secondo cui per gli anni l indennità di vacanza contrattuale è quella in godimento al 31 dicembre Pertanto, il comma in esame, di seguito riportato, deve ritenersi disapplicato: Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall accordo sul costo del lavoro del 23 luglio Per l erogazione di detta indennità si applica la procedura degli artt 47 e 48, comma 1 del d.lgs. 165 del Gli importi dell indennità di vacanza contrattuale, erogati sulla base delle suddette disposizioni, vengono riassorbiti negli incrementi stipendiali derivanti dal rinnovo contrattuale. 4 Il comma in esame è stato superato sulla base delle osservazioni riportate nelle note precedenti. Si riporta di seguito il testo omesso: Fino alla definizione di un nuovo assetto della contrattazione collettiva, in sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall accordo del 23 luglio Gennaio Pag. 11

13 TITOLO II IL SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI CAPO I LE RELAZIONI SINDACALI 5 Obiettivi e strumenti (art. 3 CCNL del 07/04/1999) 1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle aziende e degli enti del comparto e dei sindacati, è riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale dei dipendenti con l'esigenza delle aziende ed enti di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività. 2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli relazionali: a. contrattazione collettiva a livello nazionale; b. contrattazione collettiva integrativa, che si svolge a livello di azienda o ente, sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto; c. concertazione, consultazione ed informazione. L insieme di tali istituti realizza i principi della partecipazione che si estrinseca anche nella costituzione di Commissioni Paritetiche; d. interpretazione autentica dei contratti collettivi. 5 Si segnala che la tematica relativa alle relazioni sindacali va interpretata ed applicata alla luce delle norme di legge sopravvenute, introdotte dal d.lgs. n. 150/2009 (in particolare, artt. 34 e 54, che hanno modificato gli artt. 5, comma 2 e 40, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001). Si rinvia anche ai chiarimenti ed orientamenti emanati in materia dal Dipartimento della funzione pubblica (in particolare circ. n. 7/2010, n. 1/2011 e n. 7/2011). Successivamente la disciplina di cui al citato art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 è stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell art. 2, commi da 17 a 19 del d.l. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del Gennaio Pag. 12

14 Contrattazione collettiva integrativa 6 (art. 4 CCNL del 07/04/1999) 1. In sede aziendale le parti stipulano il contratto collettivo integrativo utilizzando le (pag. 139) risorse dei fondi di cui agli artt. 38 (Fondo lavoro straordinario e particolari condizioni di disagio e Fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi) e 39 (pag. 145) (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell indennità professionale specifica) del CCNL 7 aprile In sede di contrattazione collettiva integrativa sono regolate le seguenti materie: I. i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi, programmi e progetti di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, con la definizione di criteri generali delle metodologie di valutazione e di ripartizione delle risorse del fondo di cui all art. 38, comma 3 (pag. 139) (Fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali); II. criteri per la ripartizione delle risorse derivanti dalle seguenti voci ai fini della (pag. 139) loro assegnazione ai fondi di cui agli artt. 38 (Fondo lavoro straordinario e particolari condizioni disagio e Fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi) _(art._8_ccnle 39 (pag. 145) (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell indennità professionale specifica) CCNL 7 aprile 1999: a) attuazione dell art. 43 della L. 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni; b) economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi e nei limiti dell art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni. Tali economie vanno adeguate in base agli eventuali rientri dal tempo parziale, anche nel corso dell anno; c) specifiche disposizioni di legge finalizzate alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale; 6 La determinazione delle materie oggetto di contrattazione integrativa, operata dalla contrattazione collettiva nazionale, deve in ogni caso essere effettuata alla luce delle previsioni contenute negli articoli 5, comma 2, e 40, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificati dagli articoli 34 e 54 del d.lgs. n. 150 del Si rinvia anche ai chiarimenti ed orientamenti, emanati in materia, dal Dipartimento della funzione pubblica (in particolare circ. n. 7/2010, n. 1/2011 e n. 7/2011). Successivamente la disciplina di cui al citato art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 è stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell art. 2, commi da 17 a 19 del d.l. n. 95 del 2012 convertito dalla legge n. 135 del Gennaio Pag. 13

15 d) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito alle aziende o enti del comparto a seguito dell attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni; e) finanziamenti aggiuntivi o integrativi; f) una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile o trasformazione di posti di organico del personale per il finanziamento del fondo di (pag. 145) cui all art. 39 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell indennità professionale specifica) CCNL 7 aprile 1999; III. lo spostamento delle risorse tra i fondi ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, per la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale; IV. le modalità e le verifiche per l attuazione della riduzione dell orario di lavoro, di cui all art. 27 (pag. 58) (Riduzione dell orario) CCNL 7 aprile 1999; V. i programmi annuali e pluriennali dell attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione; VI. le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell ambiente di lavoro nonché per l attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l attività dei dipendenti disabili; VII. le conseguenze degli effetti delle innovazioni tecnologiche e organizzative e dei processi di disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualità e professionalità del lavoro e dei dipendenti in base alle esigenze dell utenza; VIII. i criteri per le politiche dell orario di lavoro di cui all art. 26 (pag. 56) (Orario di lavoro) CCNL 7 aprile 1999; IX. l individuazione dei casi in cui è elevabile il contingente della trasformazione dei (pag. 95) rapporti di lavoro da tempo pieno a part-time di cui all art. 23, comma 10 (Rapporto di lavoro a tempo parziale) CCNL 7 aprile 1999; X..omissis 7 XI. criteri generali per l attribuzione dei trattamenti legati a compensi per lavoro straordinario. 3. La contrattazione collettiva integrativa riguarda, altresì, le seguenti materie relative al sistema classificatorio del personale: 7 Vedasi nota relativa al Comitato pari opportunità. Il seguente punto elenco non è stato riportato in quanto lo stesso deve ritenersi disapplicato per le motivazioni ivi indicate: le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall art. 7 CCNL 7 aprile 1999, anche alla luce della legge 10 aprile 1991, n Quest ultima legge è stata abrogata dall art. 57 del d.lgs. n. 198 del 2006, ad eccezione dell art. 11. Gennaio Pag. 14

16 - i criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni per i passaggi all interno di ciascuna categoria, di cui all art. 17 (pag. 30) (Criteri e procedure per i passaggi all interno di ciascuna categoria) CCNL 7 aprile 1999; - il completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica orizzontale di cui all art. 35 (pag. 31) (Criteri per la progressione economica orizzontale) CCNL 7 aprile Le componenti salariali relative alla produttività da attribuire a livello di contrattazione integrativa sono correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei citati programmi, verificati dal nucleo di valutazione oppure dal servizio di controllo interno. 5. Fermi restando i principi di comportamento delle parti indicati dagli artt. 3, comma 1, (pag. 12) (Obiettivi e strumenti) e art. 10, comma 2 (pag. 25) (Clausole di raffreddamento) CCNL 7 aprile 1999 sulle materie di cui al comma 2, dal V al IX punto, non direttamente implicanti l erogazione di risorse destinate al trattamento economico, decorsi trenta giorni dall inizio delle trattative senza che sia raggiunto l accordo tra le parti, queste riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e di decisione. D intesa tra le parti, il termine citato è prorogabile di altri trenta giorni. 6. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e si svolgono sulle materie stabilite nel presente articolo. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. Tempi e procedure per la stipula o il rinnovo del contratto collettivo integrativo (art. 4 CCNL del 19/04/2004) 1. I contratti collettivi integrativi hanno durata di 4 anni per la parte normativa e 2 anni per quella economica e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un unica sessione negoziale, tranne per le materie che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L individuazione e l utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale. 2. L azienda o ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 9, comma 2 (pag. 21) (Composizione delle delegazioni) CCNL 7 aprile 1999, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme. Gennaio Pag. 15

17 3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio 8 è effettuato dal Collegio sindacale. A tal fine, l ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro cinque giorni corredata dall apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza dell azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. 4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti. 5. Le aziende o gli enti sono tenuti a trasmettere all ARAN il contratto integrativo, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, ai sensi dell art. 46, comma 5 del d.lgs. n. 165 del Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche (art. 6 CCNL del 07/04/1999 ) 1.Gli istituti dell informazione, concertazione e consultazione sono così disciplinati: a. Informazione 9 * L azienda o l ente allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali, informa periodicamente e (pag. 21) tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 2 (Composizione delle delegazioni) CCNL 7 aprile 1999, sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane. * Nel caso di materie per le quali il CCNL del 7 aprile 1999 prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione, l informazione è preventiva. 8 In tema di controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa e dei relativi organi competenti in materia, si richiama l art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001, come sostituito integralmente dall art.55 del D. Lgs. 150/2009 e successivamente modificato dall art. 53, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 33/2013 che ha abrogato il comma 4 del richiamato art.40 bis e introdotto, al suo posto, nuove disposizioni contenute nell art.21 del già citato D. Lgs. 33/ La determinazione delle materie oggetto di informazione, operata dalla contrattazione collettiva nazionale, deve in ogni caso essere effettuata alla luce delle previsioni contenute negli articoli 5, comma 2, e 40, comma 1, del D. Lgs. n. 165 del 2001, come modificati dagli articoli 34 e 54 del D. Lgs. n. 150 del Si rinvia anche ai chiarimenti ed orientamenti, emanati in materia, dal Dipartimento della funzione pubblica (in particolare circ. n. 7/2010, n. 1/2011 e n. 7/2011). Successivamente la disciplina di cui al citato art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001 è stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell art. 2, commi da 17 a 19 del D.L. n. 95 del 2012 convertito dalla legge n. 135 del Gennaio Pag. 16

18 * Ai fini di una più compiuta informazione le parti, su richiesta, si incontrano con cadenza almeno annuale ed in ogni caso in presenza di: iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi; iniziative per l innovazione tecnologica degli stessi; eventuali processi di dismissione, di esternalizzazione e di trasformazione, tenuto anche conto di quanto previsto dall art. 11, comma 5 del CCNL del 2 giugno 1998, sulla definizione dei comparti di contrattazione. b. Concertazione 10 * I soggetti di cui alla lett. a), ricevuta l'informazione, possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sulle seguenti materie: - articolazione dell'orario di servizio; - verifica periodica della produttività delle strutture operative; - definizione dei criteri per la determinazione della distribuzione dei carichi di lavoro; - andamento dei processi occupazionali; La concertazione è, altresì, prevista per l attuazione del sistema classificatorio in ordine alla definizione dei criteri e modalità di: (pag. 30) - svolgimento delle selezioni per i passaggi tra le categorie, art. 16 (Criteri e procedure per i passaggi tra categorie) CCNL 7 aprile 1999; - valutazione delle posizioni organizzative e la relativa graduazione delle funzioni, art. 20 (pag. 45) (Posizioni organizzative e graduazione delle funzioni) CCNL 7 aprile 1999; - conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e loro (pag. 46) valutazione periodica, art. 21 (Affidamento degli incarichi per le posizioni organizzative e loro revoca indennità di funzione) CCNL 7 aprile 1999; (pag. 31) - dei sistemi di valutazione permanente di cui all art. 35, comma 2 (Criteri per la progressione economica orizzontale) CCNL 7 aprile 1999; * La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa. c. Consultazione Con riguardo alle materie oggetto di concertazione, si rinvia a quanto riportato nella nota precedente. 11 Con riguardo alle materie oggetto di consultazione, si rinvia a quanto riportato nella nota n. 8. Gennaio Pag. 17

19 * La consultazione dei soggetti di cui alla lett. a), prima dell adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa. Essa si svolge, obbligatoriamente, su: a. organizzazione e disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche; b. modalità per la periodica designazione dei rappresentanti per la composizione del collegio arbitrale di cui all art. 59, comma 8, del d.lgs. n. 29 del 1993 sino all entrata in vigore della disciplina inerente i collegi di conciliazione ed arbitrato; c. casi di cui all art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del personale alle attività dell azienda o ente è prevista la possibilità di costituire a richiesta, in relazione alle dimensioni delle aziende e degli enti e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione delle aziende o enti ovvero alla riconversione o disattivazione delle strutture sanitarie nonché l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari (pag. 19) opportunità di cui all art. 7 (Comitato per le pari opportunità) CCNL 7 aprile 1999, hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l azienda o ente è tenuto a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile. 3. Presso ciascuna Regione può essere costituita una Conferenza permanente con rappresentanti delle Regioni, dei Direttori generali delle aziende o dell organo di governo degli enti secondo i rispettivi ordinamenti e delle organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, nell ambito della quale, almeno una volta l anno in relazione alle specifiche competenze regionali in materia di programmazione dei servizi sanitari e dei relativi flussi finanziari sono verificate la qualità e quantità dei servizi resi nonché gli effetti derivanti dall applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, con particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività, le politiche della formazione, dell occupazione e l andamento della mobilità. 4. Il sistema delle relazioni sindacali regionali prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le competenti OO.SS. di categoria su materie aventi riflessi sugli istituti del contratto collettivo nazionale di lavoro, in particolare su quelli a contenuto economico di cui all art. 38, comma 4 (pag. 145) (Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali) del CCNL 7 aprile 1999, nonché sulla formazione ed aggiornamento professionale e sulla la verifica dell entità dei fondi di cui agli artt. 38 (pag. 145) e 39 (pag. 156) del CCNL 7 aprile 1999 di pertinenza delle aziende e degli enti ai sensi dell art. 4 (pag. 13) (Contrattazione Gennaio Pag. 18

20 collettiva integrativa) del CCNL del 7 aprile 1999 e degli artt. 30 e 31 del CCNL 19 aprile ) limitatamente a quelli soggetti a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del d.lgs. n. 229 del 1999, fermo restando il valore della spesa regionale dei fondi medesimi, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le medesime OO.SS. 5. É costituita una Conferenza nazionale con rappresentanti dell ARAN, della Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, nell ambito della quale almeno una volta l anno, sono verificati gli effetti derivanti dall applicazione di esso con particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività, le politiche della formazione e dell occupazione e l andamento della mobilità. Comitato per le pari opportunità (art. 7 CCNL del 07/04/1999).Omissis Tali articoli si riferiscono ai fondi prima menzionati. 13 In materia deve attualmente farsi riferimento all art. 21 della legge n. 183 del 2010 (cd. collegato lavoro), che ha previsto l istituzione di un Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Tale organismo sostituisce i Comitati per le pari opportunità e i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing. Pertanto, devono ritenersi disapplicati l art. 7 del CCNL del 17/5/2004 e l art. 4, comma 6, del CCNL del 31/7/2009. Al riguardo si richiama anche la Direttiva emanata congiuntamente dal Ministro della pubblica amministrazione e l innovazione e dal Ministro delle Pari Opportunità in data 4 marzo Qui di seguito si riporta il testo dell articolo in esame: 1. I Comitati per le pari opportunità, istituiti presso ciascuna azienda o ente nell ambito delle forme di partecipazione previste dall art. comma (ex art. 6 comma 2 CCNL 7 aprile 1999), svolgono i seguenti compiti: a. raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l amministrazione è tenuta a fornire; b.formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa di cui all art., comma punto (ex art. 4, comma 2 punto X CCNL 7 aprile 1999); c. promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell Unione Europea per l affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi della legge n. 125/ I Comitati, presieduti da un rappresentante dell azienda o ente, sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro e da un pari numero di rappresentanti dell azienda o ente. Il presidente del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. 3. Nell ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dai Comitati per le pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia: accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli stessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio, a parità di requisiti professionali, nei passaggi interni e nel conferimento degli incarichi di posizioni organizzative del sistema classificatorio; 4. flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali nella fruizione del part-time; processi di mobilità. 5. Le aziende e gli enti favoriscono l operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell ambito lavorativo, i risultati del lavoro da essi svolto. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all interno degli enti, fornendo, in particolare, informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza nelle varie categorie e nei vai profili nonché sulla partecipazione ai processi formativi. 5. I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell incarico per un solo mandato. Gennaio Pag. 19

21 Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing (art. 5 CCNL del 19/04/2004).Omissis In materia deve attualmente farsi riferimento all art. 21 della legge n. 183 del 2010 (cd. Collegato lavoro), che ha previsto l istituzione di un Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Tale organismo sostituisce i Comitati per le pari opportunità e i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing. Pertanto, deve ritenersi disapplicato l art. 5 del CCNL del 19/04/2004. Al riguardo si richiama anche la Direttiva emanata congiuntamente dal Ministro della pubblica amministrazione e l innovazione e dal Ministro delle pari opportunità in data 4 marzo Qui di seguito si riporta il testo dell articolo in esame: 1. Le parti prendono atto che il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore, va prevenuto, rilevato e contrastato efficacemente. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell ambito della unità operativa di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento. 2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riguardo alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell ambiente di lavoro. 3. Nell ambito delle forme di partecipazione previste dall art. 7, comma 2 del presente CCNL (ex art. 6, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999) sono, pertanto, istituiti, entro sessanta giorni dall entrata in vigore del presente contratto, specifici Comitati paritetici presso ciascuna azienda o ente con i seguenti compiti: a. raccolta dei dati relativi all aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza; b. individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale; c. formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato; d. formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta. 4. Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate alle aziende o enti per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell ambito delle strutture esistenti, l istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonché la definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie. 5. In relazione all attività di prevenzione del fenomeno del mobbing, i Comitati valuteranno l opportunità di attuare, nell ambito dei piani generali per la formazione, previsti dall art. 29 del CCNL 7 aprile 1999, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l altro, ai seguenti obiettivi: a. affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali; b. favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all interno degli uffici/servizi, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell affezione all ambiente lavorativo da parte del personale. 5. I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti delle aziende o enti. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti delle aziende o enti, il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi. 6. Le aziende o enti favoriscono l operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati adottano, altresì, un regolamento per la disciplina dei propri lavori e sono tenuti ad effettuare una relazione annuale sull attività svolta. 7. I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell incarico. Per la partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso. Gennaio Pag. 20

22 CAPO II I SOGGETTI SINDACALI Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali (art. 8 CCNL del 07/04/1999) 1. La titolarità dei permessi sindacali nei luoghi di lavoro, così come previsto dall art. 10, comma 1 dell accordo collettivo quadro sui distacchi, aspettative e permessi nonché sulle altre prerogative sindacali, sottoscritto il 7 agosto 1998, compete con le modalità e nelle quantità previste dall accordo stesso ai seguenti soggetti: a. componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998; b. ai dirigenti sindacali delle organizzazioni sindacali rappresentative: i. dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che dopo l elezione delle R.S.U. siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro; ii. dalle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale 15 ; iii. componenti degli organismi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui alla lett. a) o quelli dei due precedenti alinea. 2. Per la titolarità delle altre prerogative si rinvia a quanto previsto dall art. 13 dell accordo quadro di cui al comma 1. Composizione delle delegazioni (art. 9 CCNL del 07/04/1999) 1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita come segue: 15 La vigente formulazione dell alinea in esame, quale riportata nella presente raccolta, è stata introdotta dall art. 6, comma 2, del CCNL Si riporta il testo previgente a tale modifica, contenuto nell art. 8, comma 1, lett. b) terzo alinea, CCNL 7/4/,1999: delle organizzazioni sindacali firmatarie aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell art. 9, comma 2. Gennaio Pag. 21

23 a. dal titolare del potere di rappresentanza dell azienda o ente o da un suo delegato; b. dai rappresentanti dei titolari degli uffici interessati. 2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta: a. dalle R.S.U; b. dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL. 3. Le aziende e gli enti possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell assistenza dell'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.). 4. L Amministrazione può avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, della attività di rappresentanza e di assistenza dell Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N). Coordinamento regionale (art. 7 CCNL del 19/04/2004 e art. 2 CCNL ) 1. Ferma rimanendo l autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell art. 40 del d.lgs. 165 del 2001, le Regioni entro 90 giorni dall entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, previa informazione preventiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, nelle seguenti materie relative 16 : a. all utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all art. 33 (pag. 163) (Risorse per la contrattazione integrativa) del CCNL del 19 aprile 2004 ed, in particolare, a quelle destinate all istituto della produttività che dovrà essere sempre più orientata ai risultati in conformità degli obiettivi aziendali e regionali; b. alla realizzazione della formazione continua, comprendente l aggiornamento professionale e la formazione permanente; c. alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale (art. 39, comma 4, lett. b) (pag. 156) (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell indennità professionale specifica) del CCNL 7 aprile 1999, confermato dall art.31, comma 2, lett. a) del CCNL del 19 aprile 2004); 16 Comma integrato dall art. 2 del CCNL del 31/07/2009. Gennaio Pag. 22

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