ACCORDO QUADRO SUI CRITERI PER L ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN LOMBARDIA 2 semestre anno 2013

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1 ACCORDO QUADRO SUI CRITERI PER L ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN LOMBARDIA 2 semestre anno 2013 TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LE PARTI SOCIALI LOMBARDE presenti altresì: Direzione Regionale INPS della Lombardia Italia Lavoro Spa Agenzia Regionale per l Istruzione, la Formazione e il Lavoro della Lombardia (A.R.I.F.L.) VISTI La normativa vigente in tema di lavoro e di ammortizzatori sociali e in particolare: l art. 2, comma 64 della Legge 28 giugno 2012, n. 92; l art. 1 c. 254 della Legge n 228; il decreto legge 54/2013; l'intesa tra Stato Regioni e Province autonome sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 22 novembre 2012; l Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga relativo al 1 semestre 2013 stipulato il 13 dicembre 2012; il Patto per le Politiche Attive sottoscritto dalla Regione Lombardia e dalle Parti Sociali il 28 gennaio 2013 le successive integrazioni dello stesso; PREMESSO CHE I precedenti Accordi Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga sottoscritti dalla Regione Lombardia e dalle Parti Sociali lombarde hanno reso disponibili, nella loro attuazione, strumenti efficaci per sostenere il reddito dei lavoratori colpiti dalla crisi economica e per realizzare il collegamento con gli interventi di politiche attive del lavoro. Si concorda sulla necessità di prevedere anche per l anno 2013 una continuità di protezione sociale dei lavoratori che sono colpiti da riduzioni e cessazioni dell attività produttiva, con interventi che, confermando nelle linee essenziali quanto realizzato negli anni precedenti, siano connotati dai seguenti orientamenti: Rinnovato e crescente impegno, condiviso anche a livello aziendale e territoriale / settoriale, per la formazione, riqualificazione e, in caso di esuberi, ricollocazione dei lavoratori, attraverso un utilizzo finalizzato delle politiche attive del lavoro in stretta connessione con la corresponsione delle indennità. Concorso delle risorse pubbliche, private e paritetiche sociali per rendere effettivo l utilizzo ottimale di tutti gli istituti destinati alla tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro previsti dalla legislazione vigente, e la loro connessione con gli interventi di politiche attive del lavoro. Promozione del realizzarsi di tutte le condizioni per l accesso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per la tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro, in particolare i contratti di solidarietà difensivi sia di tipo A che di tipo B. Regione Lombardia e le Parti firmatarie del presente accordo si impegnano ad individuare misure per facilitare l utilizzo di questa soluzione, e rimuovere gli ostacoli alla loro attuazione. Centralità degli accordi sindacali aziendali come espressione della responsabilizzazione di tutte le parti coinvolte: datori di lavoro e loro associazioni, lavoratori e loro organizzazioni sindacali. Nel periodo di validità sotto indicato la Regione Lombardia autorizza l erogazione delle indennità, entro i limiti della quota spettante alla regione stessa delle risorse stanziate e messe a disposizione dal Governo secondo le modalità previste dall'intesa tra Stato Regioni e Province autonome sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 22 novembre 2012; tale quota è destinata nella misura dell 80% alla Cassa Integrazione in deroga e del 20% alla Mobilità in deroga. Page 1 of 12

2 Il presente Accordo Quadro definisce i criteri per l accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia nel secondo semestre dell anno Nessuno dei suoi contenuti precostituisce o prefigura criteri e/o regole di accesso per periodi successivi al 31 dicembre Entro l 1 ottobre 2013 le Parti si incontreranno per definire le prospettive e le modalità di prosecuzione dell intervento degli ammortizzatori in deroga. Con cadenza mensile, in sede di Sottocommissione Mobilità/Ammortizzatori sociali in deroga, Regione Lombardia fornirà i dati di monitoraggio dell'andamento degli ammortizzatori sociali in deroga e delle politiche attive. SI CONVIENE QUANTO SEGUE Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo quadro 1. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (di seguito CIG IN DEROGA o CIGD) Ai sensi delle leggi vigenti, delle norme contrattuali e delle disposizioni amministrative vigenti, il ricorso alla CIG in deroga nella Regione Lombardia è regolato secondo quanto contenuto nei punti seguenti Campo di applicazione Destinatari del trattamento L integrazione salariale in deroga è destinata ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, imprenditori e non, con esclusione dei datori di lavoro domestico, con riferimento alle unità operative ubicate in Lombardia, qualora non ricorrano le condizioni per l utilizzo degli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell attività lavorativa Lavoratori beneficiari Possono beneficiare dell integrazione salariale tutti i lavoratori aventi un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con i soggetti di cui al precedente punto 1.1: operai; impiegati; quadri; apprendisti, quando siano gli unici dipendenti ovvero quando gli altri lavoratori della stessa unità operativa siano interessati da CIGO/CIGS/CIG in deroga; lavoratori assunti con contratto di inserimento; soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato; lavoratori somministrati, quando gli altri lavoratori della stessa unità operativa siano interessati da CIGO/CIGS/CIG in deroga; lavoranti a domicilio monocommessa. Per avere diritto al trattamento di CIG in deroga i lavoratori devono essere in possesso del requisito individuale di anzianità di servizio di almeno 90 giorni presso il datore di lavoro richiedente. Per i lavoratori somministrati si computano i periodi, anche non continuativi, presso una o più agenzie per il lavoro. Per gli apprendisti passati in qualifica, si computa anche il periodo di apprendistato. Tale requisito deve essere posseduto da ciascun lavoratore alla data di presentazione della richiesta, ovvero alla data di inizio delle sospensioni indicato nella richiesta stessa se antecedente Tipologie dei soggetti che richiedono l intervento Tipologia 1 Imprese, aziende e datori di lavoro non rientranti nei requisiti d accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria previsti dalla legislazione ordinaria, compresi quelli del settore edilizia. Page 2 of 12

3 Tipologia 2 Imprese che presentino domande in deroga ai limiti di durata della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria previsti dalla legislazione ordinaria, compresi quelli del settore edilizia Sono comunque esclusi i soggetti che non abbiano utilizzato, fino al loro esaurimento, gli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell attività lavorativa, compresi quelli derivanti dall applicazione dell art. 3, comma 17 della Legge 28 giugno 2012, n. 92. La verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all atto della richiesta di CIGD. Il verificarsi, in qualsiasi momento, di condizioni per l accesso agli ammortizzatori sociali di cui sopra determina la cessazione del trattamento di CIG in deroga anche se precedentemente autorizzato secondo quanto definito nell allegato 1 Modalità applicative del presente accordo Modalità d intervento Intervento A Integrazione salariale connessa a previste sospensioni o riduzioni dell attività in presenza di tutte le seguenti condizioni: appartenenza a settori/comparti per i quali non è prevista dalla legislazione ordinaria vigente nessuna altra forma di ammortizzatore sociale connessa a sospensioni/riduzioni dell attività in costanza di rapporto di lavoro; esaurimento totale delle possibilità di intervento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), nell ambito delle norme che regolano l accesso ai relativi trattamenti per i soggetti che vi hanno diritto; mancanza o esaurimento degli istituti di tutela del reddito, per i casi di sospensione dal lavoro, di cui all art. 3, comma 17 della Legge 28 giugno 2012, n. 92; I soggetti di tipologia 1, di cui al precedente punto 1.3.1, possono presentare solo la richiesta di intervento A, salvo le esclusioni più avanti indicate. In seguito all esaurimento degli interventi A potrà essere richiesto, ricorrendone le condizioni, l intervento B Sono esclusi dall intervento A: i soggetti di tipologia 2; i soggetti di tipologia 1 quando, in mancanza o esaurimento degli istituti di tutela del reddito, per i casi di sospensione dal lavoro, di cui all art. 3, comma 17 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, la causale dell intervento sia: procedura concorsuale; precedente presentazione di due successive richieste di intervento A nel periodo ; precedente presentazione di un intervento B nel periodo ; accordo di solidarietà Intervento B Integrazione salariale, connessa a sospensioni o riduzioni programmate dell attività, che si rendano necessarie a seguito del verificarsi di una o più delle seguenti condizioni: per i soggetti di Tipologia 1, quanto indicato al precedente punto per i soggetti di Tipologia 2: CASO I - esaurimento del periodo massimo di fruizione della CIGS previsto dalle norme vigenti, in assenza delle condizioni per richiedere l intervento della CIGO, con necessità di completare gli interventi di risanamento della situazione aziendale che ha causato il ricorso al precedente intervento della CIGS, senza prevedibili richieste ulteriori di CIGS CASO II - esaurimento del periodo massimo di fruizione della CIGS previsto dalle norme vigenti, in assenza delle condizioni per richiedere l intervento della CIGO, con necessità di attuare un piano di risanamento della Page 3 of 12

4 situazione aziendale che comporti l accesso ad un ulteriore periodo di CIGS per crisi dopo l interruzione prevista dall art. 1, comma 5 della L. 223/ CASO III esaurimento di un periodo di CIGS di 12 mesi con la causale cessazione totale o parziale di attività, qualora non ricorrano le condizioni per l accesso ad un ulteriore periodo di CIGS I soggetti di tipologia 2 che intendano avanzare richiesta di CIGD in seguito alla scadenza di un precedente periodo di CIGS devono presentare la richiesta medesima almeno 30 giorni prima del termine della CIGS. Tale termine è da intendersi perentorio e può essere derogato solo quando la richiesta di CIGD riguardi un numero di lavoratori non superiore al 10% degli addetti dell unità operativa interessata oppure sia trascorso un termine non inferiore a 30 giorni tra il termine della CIGS e la decorrenza della CIGD. Negli altri casi verrà comunque autorizzata la decorrenza della CIGD non prima di 30 giorni dopo la presentazione della domanda Nel caso in cui l evoluzione della situazione di crisi aziendale porti, dopo la concessione della CIGD, a riconsiderare il CASO nel quale essa si configuri è necessario un nuovo accordo sindacale ed una nuova richiesta motivata, così da consentire un esame di consultazione ed un istruttoria approfondita che ne valuti l ammissibilità Per i datori di lavoro di tipologia 2 non sono ammesse richieste di CIGD da parte di aziende in stato di procedura concorsuale Non sono ammesse richieste di CIGD al termine dei periodi di CIGS concessi per procedura concorsuale ai sensi dell art. 3 della L. 223/91 oppure per cessazione d attività ai sensi del D.L. 249/2004 convertito con L. 291/ Non sono ammesse richieste di CIGD una volta raggiunto un periodo complessivo di 12 mesi, sommando gli interventi B precedenti e gli interventi richiesti ai sensi del presente accordo. La distinzione tra intervento A e intervento B, ai fini del presente accordo, ha effetto solo in relazione alla qualificazione attribuita alle domande dal sistema informativo Misura dell indennità L integrazione salariale è erogata nella misura dell 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero ed il limite orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali. La misura è erogata nel limite dei massimali definiti dall INPS per l anno Per i lavoranti a domicilio monocommessa l integrazione salariale è erogata nella misura stabilita dall INPS Sono operanti le riduzioni dell indennità stabilite dall art. 2, comma 66 della Legge 28 giugno 2012, n Durata complessiva del trattamento La successione degli interventi e la relativa durata massima degli stessi decorre dall 1 aprile 2011 sia per la tipologia 1 che per la tipologia 2. Non è quindi ammessa la reiterazione di periodi già completati nella misura massima prevista. È invece ammesso il completamento di periodi di CIGD iniziati e non completati ai sensi dell Accordo Quadro relativo al 1 semestre Il trattamento previsto nell accordo sindacale di cui al successivo punto 1.9 non potrà superare la durata complessiva di mesi 6, o il periodo inferiore conseguente all applicazione di quanto indicato nel precedente punto Al fine di attivare la procedura di concessione della CIGD occorre presentare una o più domande. Ciascuna domanda non può superare la durata di mesi 3, con l eccezione della richiesta nella forma dell accordo di solidarietà e dell accordo per evento sismico. Ciascuna domanda potrà Page 4 of 12

5 richiedere un monte ore complessivo non superiore a 40 ore settimanali per ciascun lavoratore o al numero di ore settimanali inferiore previsto dal CCNL Per la tipologia 2 CASO III - Il trattamento richiesto non può superare la durata complessiva di mesi 3, fatto salvo quanto previsto al precedente punto Ciascuna domanda relativa all accordo di solidarietà potrà richiedere un monte ore complessivo non superiore a 24 ore settimanali per ciascun lavoratore o al 60% del numero di ore settimanali inferiore previsto dal CCNL La riduzione del 15% del numero dei lavoratori che hanno effettivamente utilizzato la CIGD dovrà essere operata quando, tenuto conto anche degli interventi B richiesti ai sensi dell Accordo Quadro relativo al 1 semestre 2013, le precedenti richieste abbiano raggiunto o superato un periodo di 6 mesi. La riduzione non è richiesta quando il precedente periodo di CIGD sia stato effettivamente utilizzato da un solo lavoratore I periodi richiesti non possono comunque superare la scadenza del 31 dicembre 2013 o la data in cui sia nuovamente possibile accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell attività lavorativa, compresi quelli di cui all art. 3, comma 17 della Legge 28 giugno 2012, n. 92. La verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all atto della richiesta di CIGD. Il verificarsi, in qualsiasi momento, di condizioni per l accesso agli ammortizzatori sociali di cui sopra determina la cessazione del trattamento di CIG in deroga anche se precedentemente autorizzato, secondo quanto definito nell allegato 1 Modalità applicative del presente accordo. Un appendice del presente accordo riassume in una tabella esplicativa gli interventi possibili e le durate massime di trattamento di CIGD che possono essere richieste Documentazione da fornire a corredo delle domande La richiesta di intervento della CIG in deroga deve contenere, come allegato, l accordo sindacale stipulato secondo quanto indicato al successivo punto 1.9. Deve inoltre contenere informazioni complete, eventualmente corredate della necessaria documentazione, in relazione agli argomenti di seguito elencati: Per tipologia l utilizzo precedente degli istituti di tutela del reddito, per i casi di sospensione dal lavoro, di cui all art. 3, comma 17 della Legge 28 giugno 2012, n. 92; l utilizzo precedente di ammortizzatori sociali; le cause della sospensione o riduzione dell attività; l atto relativo all eventuale procedura concorsuale; la prevista modalità della sospensione o riduzione dell attività nel periodo di riferimento; indicazione di eventuali esuberi previsti e relativo piano di gestione degli stessi con previsione di percorsi finalizzati alla ricollocazione; previsione di specifici percorsi di Politiche Attive nei casi previsti dal punto Per tipologia 2 CASO I L utilizzo precedente di ammortizzatori sociali; le cause della sospensione o riduzione dell attività; la documentazione fornita a supporto della causale del precedente intervento della CIGS; una relazione che illustri le motivazioni del prolungamento richiesto e le azioni finalizzate al risanamento; la prevista modalità della sospensione o riduzione dell attività nel periodo richiesto, con particolare riferimento all eventuale rotazione del personale in CIGD o alle motivazioni che la impediscono; l indicazione di eventuali esuberi previsti e relativo piano di gestione degli stessi con previsione di percorsi finalizzati alla ricollocazione; previsione di specifici percorsi di Politiche Attive nei casi previsti dal punto 3. Page 5 of 12

6 Per tipologia 2 CASO II Come per caso 1; la relazione di cui al punto deve considerare, e conseguentemente motivare, il periodo complessivo costituito dalla parte coperta dalla CIGD più quella coperta dal successivo previsto intervento di una nuova CIGS previsione di specifici percorsi di Politiche Attive nei casi previsti dal punto Per tipologia 2 CASO III Una relazione sull esito del piano di gestione degli esuberi già attuato; Un ulteriore piano di gestione degli esuberi che accompagni il periodo di CIGD richiesto previsione di specifici percorsi di Politiche Attive nei casi previsti dal punto 3. Nel caso in cui la richiesta si riferisca ai soli lavoratori apprendisti deve essere allegato l accordo sindacale relativo alla richiesta di CIGO o di CIGS per gli altri lavoratori. Nel caso in cui l accesso alla CIGO o alla CIGS avvenga senza accordo sindacale deve essere allegata copia dell istanza. Analoga documentazione deve essere prodotta in caso di richieste presentate dalle APL per lavoratori somministrati. L incompletezza delle informazioni e/o della documentazione sopra indicate comporta la sospensione dell istruttoria per l acquisizione di eventuali integrazioni delle domande medesime. L eventuale richiesta delle integrazioni sarà corredata dei termini di adempimento, trascorsi i quali è disposto il diniego dell autorizzazione all intervento della CIGD Monitoraggio Il datore di lavoro deve comunicare preventivamente alla Regione il calendario delle effettive sospensioni dal lavoro di ciascun lavoratore Successivamente ciascun datore di lavoro deve comunicare il rendiconto mensile delle ore di sospensione effettivamente utilizzate, entro il 16 del mese successivo, secondo le modalità indicate nell allegato 1 del presente accordo. È responsabilità del datore di lavoro verificare la corrispondenza delle ore dichiarate nel rendiconto mensile rispetto a quelle dichiarate nei modelli INPS SR La mancanza delle comunicazioni di cui al precedente punto , la loro incompletezza o incongruenza determina l impossibilità di procedere ai provvedimenti autorizzativi o la revoca, anche parziale, dei provvedimenti già emessi Procedura di consultazione sindacale La procedura di consultazione sindacale deve svolgersi secondo quanto indicato nell allegato 1 del presente accordo Gli accordi sindacali possono essere redatti secondo i modelli standard definiti nell allegato 2 del presente accordo o comunque devono contenere, in modo dettagliato ed esauriente, le informazioni e gli impegni indicati nei modelli standard; essi devono indicare esplicitamente l assenza delle condizioni per l accesso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per la tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro, avendo considerato il possibile utilizzo dei contratti di solidarietà difensivi sia di tipo A che di tipo B Non sono ammissibili le domande di CIGD in assenza di accordo tra le parti, anche a seguito di esame di consultazione in sede pubblica L incompletezza degli accordi sindacali comporta la sospensione dell istruttoria per l acquisizione di eventuali integrazioni delle domande medesime. L eventuale richiesta delle integrazioni è corredata dei termini di adempimento, trascorsi i quali è disposto il diniego dell autorizzazione all intervento della CIGD Presentazione della domanda La domanda deve essere presentata entro 20 giorni dall inizio delle sospensioni in CIGD, fatte salve le eccezioni indicate nell allegato 1 del presente accordo. Nel caso in cui essa venga Page 6 of 12

7 presentata oltre tale termine l autorizzazione è concessa con decorrenza delle sospensioni coincidente con la data di presentazione della domanda stessa Non sono ammesse domande integrative prima della scadenza delle decorrenze e durate della domanda precedente Provvedimenti autorizzativi I provvedimenti autorizzativi, nei limiti delle risorse disponibili, sono emessi dalla Regione Lombardia al termine del periodo richiesto; essi contengono l autorizzazione all erogazione delle indennità da parte dell INPS con un limite corrispondente, per ciascuna richiesta, al monte ore complessivo derivante dalle comunicazioni di cui al precedente punto Gli accordi di solidarietà e gli accordi per evento sismico seguono le procedure autorizzative previgenti sulla base della domanda presentata e validata Al fine di consentire l utilizzo delle risorse impegnate e non utilizzate dalle aziende nel 1 semestre 2013, la quota del monte ore autorizzato per ciascuna domanda decretata e non rendicontato ai sensi dell art dell AQ sarà oggetto di revoca da parte della Regione con le modalità di cui all art. 10 bis della legge 241/90. E responsabilità dell azienda richiedente verificare l esatta corrispondenza delle ore dichiarate inserite nella rendicontazione rispetto agli SR41 inviati ad INPS Tenuto conto delle risorse limitate stanziate per gli ammortizzatori sociali nel 2013, al fine di ottimizzarne l utilizzo, le domande relative al 1 semestre 2013 saranno autorizzate al termine dell istruttoria sulla base delle ore rendicontate mensilmente dalle aziende ai sensi del punto E responsabilità dell azienda richiedente verificare l esatta corrispondenza delle ore dichiarate inserite nella rendicontazione rispetto agli SR41 inviati ad INPS. Page 7 of 12

8 2. MOBILITA IN DEROGA 2.1. Mobilità in deroga (definizione) È una prestazione rivolta ai lavoratori subordinati di cui al punto 1.2 provenienti da unità produttive/operative ubicate in Lombardia ed erogata sulla base di un indennità giornaliera calcolata sul trattamento straordinario d integrazione salariale (100% del trattamento di CIG, fermi restando i massimali stabiliti per l anno 2013) Beneficiari Lavoratori subordinati, ivi compresi gli operai agricoli, i somministrati, gli apprendisti, i lavoranti a domicilio monocommessa e i titolari di contratti a tempo determinato, con esclusione dei lavoratori domestici, licenziati (per cessazione attività, giustificato motivo oggettivo, licenziamento collettivo), cessati (per fine contratto a termine o per recesso dal contratto alla fine del periodo di apprendistato) o dimessi per giusta causa a partire dall 1 gennaio 2013 che, all atto della cessazione del rapporto di lavoro, sono esclusi da tutti i trattamenti seguenti: trattamento di mobilità ordinaria di cui all art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223; trattamento previsto dall art 2 comma 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, denominato ASpI; trattamento previsto dall art 2 comma 20 della legge 28 giugno 2012, n. 92, denominato mini- ASpI; Durata massima 12 mesi, comunque non oltre il Estensione fino al massimo di 12 mesi complessivi anche per i lavoratori che abbiano beneficiato dell intervento nel 2012 per un periodo inferiore La concessione è condizionata allo stato di disoccupazione ai sensi dell art. 2 del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e ss.mm.ii. e alla presentazione della richiesta alla sede INPS territorialmente competente entro e non oltre 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o data fine preavviso Per coloro che hanno diritto alla mini-aspi, l indennità di mobilità in deroga è concessa alla fine del trattamento di mini-aspi per la durata massima di 12 mesi a condizione che la richiesta venga presentata alla sede INPS territorialmente competente entro e non oltre 68 giorni dopo il termine del trattamento di mini-aspi Lavoratori subordinati, ivi compresi i somministrati, gli apprendisti, i lavoranti a domicilio monocommessa e i titolari di contratti a tempo determinato, con esclusione dei lavoratori domestici che, in costanza o al termine del trattamento di CIGD, siano licenziati (per cessazione attività, giustificato motivo oggettivo, licenziamento collettivo), cessati (per fine contratto a termine o per recesso dal contratto alla fine del periodo di apprendistato) o dimessi per giusta causa a partire dal 14 dicembre 2012, a condizione che siano esclusi dal trattamento di cui all art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223 ed abbiano accesso all indennità di disoccupazione ordinaria o all ASpI per una durata massima di 8 mesi o alla mini-aspi indipendentemente dalla durata. Concessione per un massimo di 4 mesi, comunque non oltre il , per coloro che hanno accesso all indennità di disoccupazione ordinaria e all ASpI e concessione del periodo residuale, comunque non oltre il , per coloro che percepiscono la mini-aspi. La domanda di mobilità in deroga può essere inoltrata all INPS se il lavoratore ha usufruito di CIGD nei 30 giorni precedenti la data di intimazione del licenziamento o la data di fine del contratto a termine o la data in cui il rapporto si è concluso per recesso dal contratto alla fine del periodo di apprendistato o per dimissioni per giusta causa. Al fine del calcolo dei 30 giorni il giorno in cui si è verificato l evento non viene computato Concessione fino al raggiungimento di una durata massima complessiva (di ds/aspi/mini- ASpI più mobilità in deroga) di 12 mesi, prorogata a 18 mesi per i lavoratori che abbiano compiuto i 55 anni al momento del licenziamento, a condizione che la richiesta venga presentata alla sede INPS territorialmente competente non oltre 68 giorni dopo il termine del trattamento di disoccupazione ordinaria o a quello previsto dall ASpI o a quello della mini-aspi. Estensione fino alla durata massima complessiva di cui sopra anche per i lavoratori che abbiano beneficiato dell intervento nel 2012 per un periodo inferiore. Page 8 of 12

9 Estensione nel 2013 fino ad un massimo di 4 mesi complessivi della mobilità in deroga per lavoratori subordinati, ivi compresi i somministrati, gli apprendisti, i lavoranti a domicilio monocommessa e i titolari di contratti a tempo determinato, con esclusione dei lavoratori domestici, licenziati (per cessazione attività, giustificato motivo oggettivo, licenziamento collettivo), cessati (per fine contratto a termine o per recesso dal contratto alla fine del periodo di apprendistato) o dimessi per giusta causa a partire dall 01 gennaio 2012 dopo aver usufruito di trattamenti di CIG in deroga, a condizione che siano stati esclusi dal trattamento dell art. 7 della legge 1991 n. 223, abbiano avuto l accesso al trattamento di disoccupazione ordinaria per la durata di 8 mesi e abbiano beneficiato dell intervento nel 2012 per un periodo inferiore, ovvero ne beneficino per intero nel La richiesta deve essere presentata alla sede INPS territorialmente competente non oltre 68 giorni dopo il termine del trattamento di disoccupazione ordinaria Per ottenere il trattamento di mobilità in deroga i lavoratori devono essere in possesso, all atto della risoluzione del rapporto di lavoro, dei requisiti individuali di cui all art. 2, comma 67 della legge 28 giugno 2012, n. 92, ossia un anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità. Page 9 of 12

10 3. ATTIVAZIONE DEI LAVORATORI PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA VERSO PERCORSI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 3.1. I beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga di cui al presente Accordo Quadro sono soggetti agli obblighi previsti dalla normativa vigente I lavoratori in CIGD con causali cessazione attività, procedura concorsuale o che si apprestano a fruire dell ultimo periodo di CIGD senza possibilità di rinnovo hanno l obbligo di attivare percorsi di politiche attive del lavoro finalizzati alla formazione/riqualificazione o, comunque, nel caso di eccedenze di personale, al reinserimento occupazionale. Tale obbligo deve essere adempiuto da parte dei lavoratori interessati entro 20 giorni dall inizio della propria sospensione I lavoratori in mobilità in deroga hanno l obbligo di attivare percorsi di politiche attive del lavoro finalizzati al reinserimento occupazionale. Tale obbligo deve essere adempiuto entro 20 giorni dalla presentazione all INPS della domanda di indennità Saranno attivate le sanzioni previste dalla normativa vigente nei confronti dei lavoratori che non adempiono agli obblighi di attivazione sopra indicati o comunque agli obblighi di legge A tutti i lavoratori per i quali viene richiesto l intervento della CIGD vengono comunicati da parte del datore di lavoro le opportunità e gli obblighi relativi alla frequenza di percorsi di politiche attive del lavoro, secondo la modalità indicata nell allegato 3 del presente accordo Gli obblighi contenuti nel presente punto riguardo i lavoratori in mobilità in deroga e le relative sanzioni sono comunicati formalmente secondo modalità concordate tra Regione Lombardia e INPS. 4. MODALITA APPLICATIVE 4.1. Le Parti firmatarie del presente Accordo Quadro, in sede di Sottocommissione Mobilità/Ammortizzatori sociali in deroga, si riservano di apportarvi le eventuali integrazioni e modifiche che si rendano necessarie in seguito a eventuali modifiche della normativa e/o degli accordi governativi che costituiscono i presupposti dell accordo quadro stesso, ovvero per adeguarne i contenuti alle esigenze che si manifestino nel periodo di applicazione, anche valutando eventuali variazioni dei criteri di accesso e intervenendo per ottimizzare la gestione I documenti e gli allegati relativi alle modalità applicative del presente accordo, ispirate a criteri di semplificazione e tempestività, saranno definiti in sede di Sottocommissione Mobilità/Ammortizzatori sociali in deroga. 5. NORME TRANSITORIE 5.1. In attesa della definizione delle modalità applicative di cui al paragrafo precedente ed in particolare dei nuovi modelli di accordi standard, si stabilisce che gli accordi sindacali aziendali stipulati nel periodo che intercorre tra la data di sottoscrizione del presente accordo e il 31 luglio 2013 potranno prevedere la richiesta di CIG in deroga con decorrenza antecedente alla data dell accordo medesimo purché successiva al 30 giugno 2013, a condizione che prevedano la corretta applicazione di tutti i contenuti del presente accordo. Le domande che prevedono decorrenza della CIGD dal 1 luglio al 20 agosto potranno essere presentate, in deroga a quanto previsto al precedente punto 1.10 entro il 10 settembre Il termine di 30 giorni di cui al punto si applica per le domande che prevedono la decorrenza del trattamento di CIGD in data successiva al 10 ottobre Milano, lì 2 luglio 2013 Letto, confermato e sottoscritto Valentina Aprea Assessore all Istruzione, Formazione e Lavoro Page 10 of 12

11 Per ANMIC Per ANMIL Per CLAAI - Federazione Regionale Lombarda delle Associazioni Artigiane Per CNA Lombardia Per Compagnia delle Opere Per Confagricoltura Lombardia Per Confapindustria Lombardia Per Confartigianato Lombardia Per Confcommercio Lombardia Imprese per l Italia Per Confcooperative Lombardia Per Confesercenti Per Confindustria Lombardia Per Federazione Regionale Coltivatori diretti Per Legacoop Lombardia Per CGIL Page 11 of 12

12 Per CISL Per UIL Per UGL Per CISAL Per CONFSAL Consigliera Regionale di Parità Page 12 of 12

13 DICHIARAZIONE A VERBALE Condivisa nella sottocommissione del 27 giugno 2013 Visto il testo dell accordo quadro sugli ammortizzatori sociali in deroga per il 2 semestre 2013 condiviso nella seduta della sottocommissione del 27 giugno 2013 Vista la nuova modalità di autorizzazione a consuntivo sia per le domande giacenti I semestre che per le nuove domande del II semestre Considerata la necessità di condividere un percorso per promuovere l anticipazione ai lavoratori delle indennità di CIGD Le parti condividono di - Concentrare gli approfondimenti su tre tipologie di intervento: 1. Fondo di garanzia di FInlombarda per l anticipazione a cura degli istituti finanziari; 2. Anticipazione diretta da parte di Finlombarda; 3. Anticipazione diretta da parte di INPS sulla base di risorse aggiuntive regionali. - Verificare il percorso entro il 12 luglio, previa verifica con l INPS rispetto alla soluzione 3 che si assume come prioritariamente preferibile. - Promuovere il realizzarsi di tutte le condizioni per l accesso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per la tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro. In particolare Regione Lombardia e le Parti firmatarie si impegnano ad individuare misure per facilitare l utilizzo dei contratti di solidarietà difensivi sia di tipo A che di tipo B, e rimuovere gli ostacoli alla loro attuazione. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il mese di luglio anche sul tema delle politiche attive e del lancio della Dote Unica Lavoro. REGIONE LOMBARDIA LE PARTI SOCIALI

14 Accordo quadro CIGD 2 semestre Tabella esplicativa degli interventi e delle durate massime di trattamento di CIGD (*) DATORI DI LAVORO TITPOLOGIA 1: la successione degli interventi prosegue con il contatore attivato il 1 aprile 2011 RICHIESTE NEL PERIODO 1 APRILE GIUGNO 2013 MAX POSSIBILITA' SECONDO SEMESTRE solo intervento A 1 intervento A di 3 mesi + 1 intervento B di 3 mesi 2 interventi A 1 intervento B di 3 mesi + 1 intervento B di 3 mesi 1 intervento B < 3 mesi 1 intervento B di 3 mesi + 1 intervento B di 3 mesi 1 intervento B 3 mesi 1 intervento B di 3 mesi + 1 intervento B di 3 mesi con riduzione 15% 1 intervento B = 6 mesi 1 intervento B di 3 mesi con riduzione 15% + 1 intervento B di 3 mesi 2 intervento B 3 mesi 1 intervento B di 3 mesi + 1 eventuale intervento B per completamento 6 mesi 2 intervento B > 3 mesi 1 intervento B per completamento 6 mesi 2 intervento B = 6 mesi nessun intervento 1 intervento B accordo di solidarietà < 12 mesi 1 intervento B accordo di solidarietà per completamento 12 mesi 1 intervento B accordo di solidarietà = 12 mesi nessun intervento nessun intervento 1 intervento A di 3 mesi + 1 intervento A di 3 mesi nessun intervento se procedura concorsuale: 1 intervento B di 3 mesi + 1 intervento B di 3 mesi nessun intervento se accordo di solidarietà: 1 intervento B di 6 mesi DATORI DI LAVORO TITPOLOGIA 2: la successione degli interventi prosegue con il contatore attivato nel 2011 RICHIESTE NEL PERIODO 1 APRILE GIUGNO 2013 MAX POSSIBILITA' SECONDO SEMESTRE 2013 caso I 3 mesi 1 intervento B di 3 mesi + 1 eventuale intervento B per completamento 6 mesi caso I > 3 mesi 1 intervento B per completamento 6 mesi caso I = 6 mesi nessun intervento caso II 5 mesi 1 intervento B di 3 mesi + 1 eventuale intervento B per completamento 8 mesi caso II > 5 mesi 1 intervento B per completamento 8 mesi caso II = 8 mesi nessun intervento caso III - 1 intervento B < 3 mesi 1 intervento B di 3 mesi + 1 intervento B di 3 mesi caso III - 1 intervento B 3 mesi 1 intervento B di 3 mesi + 1 intervento B di 3 mesi con riduzione 15% caso III - 1 intervento B = 6 mesi 1 intervento B di 3 mesi con riduzione 15% + 1 intervento B di 3 mesi caso III - 2 intervento B 3 mesi 1 intervento B di 3 mesi + 1 intervento B di 3 mesi caso III - 2 intervento B > 3 mesi 1 intervento B per completamento 6 mesi caso III - 2 intervento B = 6 mesi nessun intervento nessun intervento casi I e II: 1 intervento B di 3 mesi + 1 intervento B di 3 mesi nessun intervento caso III: 1 intervento B di 3 mesi (*) - Si ricorda che, ai sensi dell'accordo quadro 2 semestre 2013, la distinzione tra intervento A e intervento B ha effetto solo in relazione alla qualificazione attribuita alle domande dal sistema informativo e che non precostituisce o prefigura criteri e/o regole di accesso per periodi successivi al 31 dicembre 2013.

15 ALLEGATO 1 - MODALITÀ APPLICATIVE DELL ACCORDO QUADRO SUGLI AMMORTIZZATORI IN DEROGA IN LOMBARDIA 2013 del 13 DICEMBRE 2012 ALLEGATO 1 - MODALITÀ APPLICATIVE DELL ACCORDO QUADRO SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN LOMBARDIA 2013 del 2 luglio 2013 (di seguito Accordo Quadro 2 semestre 2013 ) PRECONDIZIONI PER L ACCESSO ALLA CIG IN DEROGA DA PARTE DI DATORI DI LAVORO CHE RIENTRINO NELLA POSSIBILITA DI ACCESSO ALLA CIGS E/O ALLA CIGO 1. Non è ammissibile la richiesta di CIG in deroga da parte di datori di lavoro che non abbiano utilizzato, fino al loro esaurimento, gli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell attività lavorativa, nell ambito delle norme che regolano l accesso ai relativi trattamenti. La domanda che viene presentata on line contiene una dichiarazione specifica che attesta la condizione di cui sopra rilasciata in regime di autocertificazione. L eventuale riscontro di una condizione non corrispondente alla dichiarazione rilasciata, comporta il diniego dell autorizzazione all intervento della CIG in deroga o la revoca dell autorizzazione rilasciata, oltre all applicazione di quanto previsto dall art. 76 del D.P.R 28/12/2000, n.445. La verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che presenta la domanda di CIG in deroga. In particolare, per quanto riguarda l intervento della CIGO deve essere verificata la sussistenza effettiva dell esaurimento totale del numero di settimane richiedibili secondo i criteri e il sistema di calcolo disposto dall INPS. 2. Il verificarsi, in qualsiasi momento, di condizioni per l accesso a tali ammortizzatori sociali determina, nel caso di possibilità di accedere alla CIGS, la cessazione del trattamento di CIG in deroga anche se precedentemente autorizzato e, nel caso di possibilità di accedere alla CIGO la sospensione del trattamento di CIG in deroga. La sospensione diventa effettiva ogni volta che matura almeno un mese intero di CIGO in corrispondenza dell inizio di un mese di calendario. 1. Iter procedurale per la concessione della CIG in deroga 1.1. Consultazione sindacale Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, o i rispettivi organi delle procedure concorsuali, comunicano, con le modalità previste dall art. 5 della L. 164/75, la necessità di ricorrere alla CIG in deroga esponendo le relative motivazioni. In alternativa, per le aziende artigiane, tale comunicazione è effettuata, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, alle Rappresentanze Sindacali di Bacino (RSB) presenti a livello territoriale. In particolare deve essere dichiarata espressamente la causale ai fini dell applicazione delle norme di legge e di quanto contenuto nell Accordo Quadro 2 semestre Tale indicazione deve essere espressamente richiamata negli accordi sindacali e nella domanda di intervento La comunicazione di cui sopra attiva una fase di consultazione tra le parti che si conclude entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, con la redazione di un verbale di consultazione sindacale sottoscritto sulla base delle vigenti disposizioni di legge. Le imprese artigiane effettueranno la consultazione sindacale secondo le procedure previste dall Ente Bilaterale Artigiano di riferimento a livello provinciale. L accordo sindacale specifico, che deve citare espressamente l Accordo Quadro 2 semestre 2013 ed includerlo come parte integrante dell accordo sindacale medesimo, deve essere redatto secondo una delle seguenti opzioni: sulla base di uno dei modelli standard contenuti nell Allegato 2, e sue successive modifiche, dell Accordo Quadro 2 semestre 2013; in forma libera, ma comunque contenente, in modo dettagliato ed esauriente, le informazioni e gli impegni indicati nei modelli standard Il verbale di accordo sindacale deve dare atto formalmente della conoscenza completa dell Accordo Quadro 2 semestre 2013, dei suoi allegati e delle successive modifiche dei predetti documenti. In particolare deve prevedere l informazione a tutti i lavoratori coinvolti riguardo le opportunità e gli obblighi ad essi riservati attraverso l Allegato Il verbale di accordo sindacale dovrà contenere le necessarie informazioni relative alle politiche attive concordate tra le parti laddove è previsto l obbligo di attivazione da parte dei lavoratori. La descrizione dei percorsi dovrà prevedere la declinazione degli obiettivi e delle azioni utili al loro raggiungimento anche al fine della eventuale certificazione delle competenze Negli accordi sindacali di cui sopra deve essere chiaramente indicato se la modalità di pagamento dell indennità di CIGD richiesta all INPS è pagamento diretto da parte dell INPS ovvero pagamento a conguaglio, ossia anticipato dal datore di Pagina 1 di 4

16 ALLEGATO 1 - MODALITÀ APPLICATIVE DELL ACCORDO QUADRO SUGLI AMMORTIZZATORI IN DEROGA IN LOMBARDIA 2013 del 13 DICEMBRE 2012 lavoro La decorrenza della sospensione in CIGD, definita dall accordo, non deve essere antecedente alla data di stipula dell accordo stesso, fatti salvi i casi di procedure concorsuali limitatamente alla prima richiesta e di copertura di periodi di CIGO/CIGS non antecedenti il per cause non attribuibili alla responsabilità del datore di lavoro o di soggetto da lui delegato Presentazione delle domande di CIG in deroga, ai sensi dell Accordo Quadro 2 semestre Tenendo conto di quanto indicato nell Accordo Quadro 2 semestre 2013, in particolare ai punti 1.6 -Durata complessiva del trattamento, Documentazione da fornire a corredo delle domande, Presentazione della domanda, il datore di lavoro, anche per il tramite delle associazioni imprenditoriali, i consulenti del lavoro e gli altri soggetti rientranti tra quelli individuati dalla legge 11 gennaio 1979, n. 12, presenta, entro il termine massimo di 20 giorni dall inizio delle sospensioni, la domanda di CIG in deroga alla Regione Lombardia, in quanto competente a rilasciare il provvedimento autorizzativo, per via telematica inserendola on line nell apposito Sistema informativo della Regione Lombardia cui si accede dal sito completa di tutte le informazioni e gli allegati richiesti, secondo quanto indicato al punto 1.7 dell Accordo Quadro 2 semestre La domanda di cui sopra, in attesa dell entrata in vigore della domanda unificata, deve obbligatoriamente contenere il numero di protocollo della domanda di CIG in deroga inviata telematicamente all'inps di cui al successivo punto È necessario che, prima della presentazione della domanda di cui al precedente paragrafo, il datore di lavoro presenti, per via telematica, alla sede INPS territorialmente competente la domanda per ottenere il trattamento di CIG, secondo i termini e le modalità previsti dall Istituto Sarà cura della Regione Lombardia comunicare nelle forme opportune la data in cui sarà possibile presentare la domanda unificata Unitamente alle altre informazioni/dati richieste dalla procedura per accedere agli ammortizzatori sociali in deroga, i datori di lavoro dovranno dichiarare di applicare integralmente i CCNL, contratti territoriali, contratti aziendali, comprensivi della parte che regolamenta la bilateralità ove esistente, in coerenza con quanto indicato nella circolare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 43 del 15 dicembre Istruttoria delle domande L istruttoria delle domande relative all intervento A di cui al punto 1.4 dell Accordo Quadro 2 semestre 2013 viene effettuata dalla Provincia nel cui territorio ha sede l unità operativa interessata L istruttoria delle domande relative all intervento B di cui al punto 1.4 dell Accordo Quadro 2 semestre 2013, viene effettuata dall Agenzia Regionale per l istruzione, la Formazione e il Lavoro (di seguito ARIFL) Viene ugualmente effettuata dall ARIFL l istruttoria delle domande interprovinciali, riguardanti diverse unità operative del medesimo datore di lavoro ubicate in diverse province della Lombardia, così come l istruttoria delle domande interregionali, autorizzate direttamente in sede ministeriale, per le quali la Regione, esclusivamente per i lavoratori dipendenti delle unità operative ubicate nel territorio lombardo, assume l impegno all inserimento nei percorsi di politica attiva del lavoro Può essere effettuata dall ARIFL l istruttoria di domande relative a situazioni particolari di interesse regionale L istruttoria si svolge attraverso l esame dei dati, informazioni e documenti inseriti nella domanda presentata on line ed ha lo scopo di verificarne la corrispondenza con quanto stabilito nell Accordo Quadro 2 semestre Nel corso dell istruttoria possono essere richiesti al soggetto che ha presentato la domanda, qualora mancanti, le informazioni e documenti richiesti al punto 1.7 dell Accordo Quadro 2 semestre 2013 o comunque previsti dalla normativa vigente. L eventuale richiesta delle integrazioni, che sospende l istruttoria, è corredata dei termini di adempimento, trascorsi inutilmente i quali è disposto il diniego dell autorizzazione all intervento della CIGD Esame di consultazione Nel corso dell istruttoria si provvede alla convocazione delle Parti per un esame di consultazione nei seguenti casi: quando l Istituzione o l Ente che effettua l istruttoria ritenga opportuno verificare la corrispondenza dell accordo medesimo con quanto previsto nell Accordo Quadro 2 semestre 2013; quando si sia svolta la prevista consultazione a livello aziendale senza il raggiungimento di un accordo; in questo caso vengono convocate le parti coinvolte nella consultazione a livello aziendale; nel caso in cui non si raggiunga un accordo nemmeno in sede di esame di consultazione la domanda non viene validata e l autorizzazione non Pagina 2 di 4

17 ALLEGATO 1 - MODALITÀ APPLICATIVE DELL ACCORDO QUADRO SUGLI AMMORTIZZATORI IN DEROGA IN LOMBARDIA 2013 del 13 DICEMBRE 2012 viene concessa; nel caso in cui si raggiunga un accordo in sede di esame di consultazione, la decorrenza della CIGD non può comunque essere antecedente la data dell accordo medesimo. Il datore di lavoro si attiva per richiedere all Ente istruttore la convocazione; quando, a seguito di consultazione regolarmente avviata dal datore di lavoro, si sia verificata, in modo ingiustificato, la mancata presentazione di rappresentanti dei lavoratori; in questo caso vengono convocate, unitamente al datore di lavoro, le OO.SS. di categoria dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello territoriale; nel caso in cui si reiteri, anche in sede di esame di consultazione, la mancata presentazione di rappresentanti dei lavoratori la domanda di CIGD non può essere ammessa. Il datore di lavoro si attiva per richiedere all Ente istruttore la convocazione; La convocazione e gestione dell esame di consultazione, che sospende l istruttoria, è realizzata dall Istituzione o Ente che effettua l istruttoria; essa si conclude con la redazione di un verbale acquisito agli atti dell istruttoria stessa; essa può svolgersi anche nelle modalità di audio e/o video conferenza; in tal caso, ove manchi la disponibilità di firma digitale da parte di tutti i soggetti firmatari del verbale, le firme saranno raccolte nelle diverse sedi di presenza fisica e copie dei documenti firmati saranno reciprocamente trasmessi per via telematica Al fine di individuare opportunità a supporto della gestione di crisi di particolare criticità, nell ambito dell istruttoria è possibile il coinvolgimento delle Istituzioni e degli Enti Locali del territorio interessato Autorizzazione dei trattamenti di CIG in deroga Nei limiti delle risorse disponibili la Regione, riscontrati gli esiti dell istruttoria, emette i provvedimenti autorizzativi e li trasmette all INPS secondo le modalità concordate con l Istituto I provvedimenti autorizzativi sono emessi al termine del periodo richiesto per il totale delle ore di CIGD effettivamente utilizzate risultanti dalle rendicontazioni mensili inserite dal datore di lavoro secondo quanto previsto al punto dell Accordo Quadro 2 semestre Fanno eccezione a quanto indicato al punto precedente le domande relative ad accordi di solidarietà e quelle presentate ai sensi dell Addendum sisma per le quali i provvedimenti autorizzativi sono emessi, nei limiti delle risorse disponibili, dopo la conclusione positiva dell istruttoria Un estratto dei provvedimenti autorizzativi è reso pubblico nelle forme idonee previste dalla legge Nel caso in cui non siano riscontrati i presupposti per l autorizzazione la Regione formalizza il diniego che verrà comunicato, unitamente alle relative motivazioni, al datore di lavoro, all INPS e alla Provincia interessata Monitoraggio Come stabilito dal decreto regionale n del 28 marzo 2012 i datori di lavoro dovranno inviare il calendario delle effettive sospensioni dall attività lavorativa di ciascun lavoratore e il rendiconto mensile delle ore di sospensione effettivamente utilizzate da ciascun lavoratore sospeso con le modalità previste dall allegato A del citato decreto (specifiche tecniche calendario sospensioni in CIGD e rendicontazione). In mancanza delle comunicazioni di rendicontazione non sarà possibile procedere con i provvedimenti autorizzativi. È responsabilità del datore di lavoro verificare la corrispondenza delle ore dichiarate nel rendiconto mensile rispetto a quelle dichiarate nei modelli INPS SR L incompletezza dei dati di rendicontazione o la loro incongruenza possono determinare la revoca, anche parziale, dei provvedimenti già emessi Iter procedurale per la concessione della indennità di MOBILITÀ in deroga I lavoratori beneficiari di indennità di mobilità in deroga secondo quanto previsto al punto 2. dell Accordo Quadro 2 semestre 2013, dopo aver dichiarato il proprio stato di disoccupazione presso un servizio competente, presentano la domanda di mobilità in deroga alla sede INPS territorialmente competente entro i termini previsti nell Accordo Quadro 2 semestre L INPS accerta il possesso da parte dei soggetti richiedenti dei requisiti individuali previsti dalla normativa vigente e dall Accordo Quadro 2 semestre 2013 e trasmette alla Regione gli elenchi degli aventi diritto al trattamento di mobilità in deroga e di coloro che non ne hanno diritto La Regione emette rispettivamente i provvedimenti di autorizzazione o di diniego e li trasmette all INPS secondo le modalità concordate con l Istituto. Pagina 3 di 4

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