Ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia 2013

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1 Ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia 2013 Accordo Quadro 13 dicembre 2012 Segretaria Dip.MdL, Formazione, Ricerca e Scuola - Fulvia Colombini Responsabile Dip.MdL, Formazione, Ricerca e Scuola - Katiuscia Calabretta 1

2 ORIENTAMENTI Rinnovato e crescente impegno, condiviso anche a livello aziendale e territoriale/settoriale per la formazione, riqualificazione, e in caso di esuberi,ricollocazione, dei lavoratori attraverso un utilizzo finalizzato delle politiche attive del lavoro in stretta connessione con la corresponsione delle indennità; concorso delle risorsepubbliche, private e paritetiche sociali per rendere effettivo l utilizzo ottimale di tutti gli istituti per la tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro e la loro connessione con le politiche attive del lavoro; promozione contratti di solidarietà L.236/93; NEW centralitàdegli accordi sindacali aziendalicome espressione della responsabilizzazione di tutte le parti coinvolte: datori di lavoro e loro associazioni, lavoratori e loro organizzazioni sindacali. 2

3 COLLEGATI all ACCORDO QUADRO Allegato tecnico applicativo (all.1) Accordi standard (all.2) Informativa lavoratori (all.3) "Patto Politiche attive 2013" (da sottoscrivere entro fine gennaio) Validità L accordo entra in vigore a partire dal 1 gennaio 2013 e ha validitàfino al 30 giugno

4 DESTINATARI DEL TRATTAMENTO Dipendenti da datori di lavoro imprenditori e non imprenditori, con esclusione dei datori di lavoro domestico, con riferimento alle unitàoperative ubicate in Lombardia, qualora non ricorrano le condizioni per l utilizzo degli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell attività lavorativa. 4

5 LAVORATORI BENEFICIARI Tutti i lavoratori aventi un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con i soggetti DESTINATARI del trattamento: operai; impiegati; quadri; apprendisti, quando siano gli unici dipendenti ovvero quando glialtri lavoratori della stessa unitàoperativa siano interessati da CIGO/CIGS/CIG in deroga; lavoratori assunti con contratto di inserimento; soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato; lavoratori somministrati, quando gli altri lavoratori della stessa unità operativa siano interessati da CIGO/CIGS/CIG in deroga; lavoranti a domicilio monocommessa. Alla data di presentazione della richiesta ènecessario possedere il requisito individuale di anzianitàdi almeno 90 giornipresso il datore di lavoro richiedente (per i somministrati: anche non continuativi e presso diverse agenzie; per gli apprendisti passati in qualifica si computa anche il periodo di apprendistato). 5

6 TIPOLOGIE DI SOGGETTI CHE RICHIEDONO L INTERVENTO Tipologia 1 Imprese, aziende e datori di lavoro non rientranti nei requisiti d accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinariaprevisti dalla legislazione ordinaria, comprese quelle del settore edilizia. Tipologia 2 Imprese che presentino domande in deroga ai limiti di durata della Cassa Integrazione Guadagni Straordinariaprevisti dalla legislazione ordinaria, comprese quelle del settore edilizia. Sono comunque esclusi i soggetti che non abbiano utilizzato, fino al loro esaurimento, gli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinariaper le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell attivitàlavorativa, compresi quelli derivanti dall applicazione dell art.3, comma 17, della legge 28/6/2012 n.92. Il verificarsi, in qualsiasi momento, di condizioni per l accesso a tali ammortizzatori sociali determina la cessazione del trattamento di CIG in derogaanche se precedentemente autorizzato. 6

7 INTERVENTI PREVISTI A solo per aziende di tip.1 Esclusi Soggetti tip.2; Soggetti tip.1 se: in procedura concorsuale 2 A nel periodo precedente intervento B precedente accordo di solidarietà B per aziende di tip.1 (esaurimento di A, procedura concorsuale) per aziende di tip.2 (caso I, caso II, caso III) Accordi di solidarietà solo per tip.1 7

8 MODALITA DI PAGAMENTO della CASSA IN DEROGA pagamento diretto a cura dell'inps pagamento a conguaglio (anticipo da parte dell azienda e successivo conguaglio con Inps) nonèpiùpossibile il pagamento anticipato da parte dell Inps! DOMANDA di CASSA IN DEROGA la domanda deve essere presentata entro 20 gg dall inizio delle sospensioni 8

9 INTERVENTO A Durata Monte ore pari a: 500 oredi sospensione/riduzione per ciascuno dei lavoratori sospesi a tempo pieno da esaurirsi entro il 30/06/2013. Richiesta rinnovabile 1 volta, solo per datori di lavoro che non hanno richiesto CIGD nel , con nuovo accordo. Non sono ammesse richieste integrative. La richiesta di un successivo intervento èsubordinata all esaurimento totale delle ore richieste. Informazioni da fornire a corredo richiesta utilizzo precedente di ammortizzatori sociali/istituti tutela reddito/sospensioni L.92/2012 art.3; cause della sospensione o riduzione dell attività; periodo di riferimento previsto; prevista modalità della sospensione o riduzione; previsione di percorsi di politiche attive del lavoro finalizzati alla formazione, riqualificazione o ricollocazione del personale in CIGD. 9

10 Azienda Tipologia 1 se nel non ha utilizzato CIGD e nel 2013 ricorre alla CIGD per la 1 volta ha usato la CIGD con un solo intervento A ha giàfatto 2 interventi A ha giàfatto ricorso al 1 B senza concluderlo ha giàfatto 1 B completo (6 mesi) ha giàfatto ricorso al 2 intervento B, ma non lo ha concluso ha giàfatto ricorso all accordo di solidarietà senza concluderlo ha giàfatto 2 B completi o un accordo di solidarietà completo (12 mesi) intervento A di max 500 h, rinnovabile per max 500h 2 intervento A di max 500 h non rinnovabile completamento accordo solidarietà max 6 mesi non rinnovabile completamento 2 intervento B max 6 mesi non rinnovabile intervento B di max 6 mesi rinnovabile II sem 2013 con riduzione 15%? accordo solidarietà di max 6 mesi rinnovabile II sem 2013? completamento intervento B max 6 mesi, eventualmente rinnovabile con riduzione 15% 2 intervento B max 6 mesi previa riduzione 15% non rinnovabile 10

11 INTERVENTO B Destinatari Tip. 1 Esaurimento di A, procedura concorsuale Tip. 2 Caso I* Caso II* Caso III* Accordo di solidarietà(no licenziamenti) esaurimento del periodo massimo di fruizione della CIGS previsto dalle norme vigenti, in assenza delle condizioni per richiedere la CIGO, con necessità di completare gli interventi di risanamento della situazione aziendale che ha causato il ricorso al precedente intervento della CIGS, senza prevedibili richieste ulteriori di CIGS esaurimento del periodo massimo di fruizione della CIGS previsto dalle norme vigenti, in assenza delle condizioni per richiedere la CIGO, con necessitàdi attuare un piano di risanamento della situazione aziendale che comporti l accesso ad un ulteriore periodo di CIGS per crisidopo l interruzione prevista dall art. 1, comma 5 della L.223/91 cessazione di attivitàcon necessitàdi attenuare l impatto sociale di una procedura di mobilitàspecificamente indicata nell accordo di CIGD *E possibile, motivandola, la mobilità da un caso all altro (nuovo accordo, istruttoria approfondita). 11

12 Accordo 2012 Azienda Tipologia 2 CASO I ripresa Intervento B max 6 mesi, non rinnovabili CASO II ponte verso altra CIGS Intervento B max 8 mesi, non rinnovabili CASO III cessazione, necessità attenuazione impatto sociale Intervento B max 6 mesi, rinnovabili per altri 6mesi solo se, al termine dei primi 6 mesi si riduce almeno del 15%, pari ad almeno una unitàdi personale, il n. dei lavoratori in esubero per i quali si richiede la CIGD ALTRO necessità, in costanza di CIGO o CIGS, d intervento di CIGD per tipologie di lavoratori non aventi diritto alla CIGO/CIGS 12

13 INTERVENTO B I soggetti di tipologia 2 che intendano avanzare richiesta di CIGD in seguito alla scadenza di un precedente periodo di CIGS devono presentare la richiesta medesima almeno 60 giorni prima del termine della CIGS (a decorrere dal 1/4/2012). Tale termine èda intendersi perentorio e può essere derogato solo quando la richiesta di CIGD riguardi unnumero di lavoratori non superiore al 10% del totale degli addetti oppure sia trascorso un termine non inferiore a 60 giorni tra il termine della CIGS e la decorrenza della CIGD. Negli altri casi verràautorizzata la decorrenza della CIGD non prima di 60 giorni dopo la presentazione della domanda. Il presente obbligo si applica per domande di CIGD con decorrenza in data successiva al 15 marzo Richiesta CIGD Decorrenza CIGD Esempi giorno successivo a scadenza CIGS 10ggdopo scadenza CIGS 40ggdopo scadenza CIGS 4 azienda fa richiesta di deroga 60gg prima dello scadere della CIGS azienda fa richiesta di deroga 50gg prima dello scadere della CIGS azienda fa richiesta di deroga 20gg prima dello scadere della CIGS azienda fa richiesta di deroga dopo lo scadere della CIGS almeno 60 gg dopo scadenza CIGS Nonsono ammesse richieste di CIGD al termine di periodi di CIGS concessi ai sensi dell art.3 L.223/91. 13

14 Azienda Tipologia 2 se nel CASO I ha giàcompletato 1 intervento B di 6 mesi CASO II ha giàcompletato 1 intervento B di 8 mesi CASO III ha già completato 2 interventi B CASO I, II, III non ha utilizzato CIGD e nel 2013 ricorre alla CIGD per la 1 volta CASO I ha giàavviato 1 intervento B di 6 mesi, ma non lo ha concluso intervento B di max 6 mesi completamento intervento B max 6 mesi non rinnovabile CASO II ha giàavviato 1 intervento B di 8 mesi, ma non lo ha concluso completamento intervento B max 6 mesi non rinnovabile CASO III ha giàfatto il 1 intervento B di 6 mesi completo CASO III ha giàavviato il 1 intervento B di 6 mesi, ma non lo ha concluso completamento 1 intervento B max 6 mesi, eventualmente rinnovabile con riduzione 15% (NO rinnovo per procedure concorsuali) CASO III con o senza procedura concorsuale ha giàavviato il 2 intervento B di 6 mesi, ma non lo ha concluso 2 intervento B max 6 mesi previa riduzione 15% non rinnovabile completamento 2 intervento B max 6 mesi non rinnovabile 14

15 Azienda Tipologia 2 CASO I se nel non ha utilizzato CIGD e nel 2013 ricorre alla CIGD per la 1 volta intervento B di max 6 mesi ha giàavviato 1 intervento B di 6 mesi, ma non lo ha concluso intervento B a completamento dei 6 mesi non rinnovabile ha giàcompletato 1 intervento B di 6 mesi 15

16 Azienda Tipologia 2 CASO II se nel non ha utilizzato CIGD e nel 2013 ricorre alla CIGD per la 1 volta intervento B di max 6 mesi rinnovabile II sem 2013 per 2 mesi? ha giàavviato 1 intervento B di 8 mesi, ma non lo ha concluso intervento B a completamento degli 8 mesi non rinnovabile ha giàcompletato 1 intervento B di 8 mesi 16

17 Azienda Tipologia 2 CASO III se nel non ha utilizzato CIGD e nel 2013 ricorre alla CIGD per la 1 volta intervento B di max 6 mesi rinnovabile II sem 2013 con riduzione 15%? ha giàavviato il 1 intervento B di 6 mesi, ma non lo ha concluso completamento 1 intervento B max 6 mesi, eventualmente rinnovabile con riduzione 15% (NO rinnovo per procedure concorsuali) ha giàfatto il 1 intervento B di 6 mesi completo 2 intervento B max 6 mesi previa riduzione 15% non rinnovabile CASO III con o senza procedura concorsuale ha giàavviato il 2 intervento B di 6 mesi, ma non lo ha concluso completamento 2 intervento B max 6 mesi non rinnovabile ha già completato 2 interventi B 17

18 In caso di rinnovo dell intervento B, sia per le aziende di tipologia 1 sia per le aziende di tipologia 2, la riduzione del 15%va applicata alnumero di lavoratori effettivamente sospesi nel corso del 1 intervento B 18

19 INTERVENTO B Informazioni da fornire a corredo richiesta Per tip.1 come per intervento A, con l aggiunta di: indicazione di eventuali esuberi previsti e relativo piano di gestione degli stessi con previsione di percorsi finalizzati alla ricollocazione; previsione di specifici percorsi di formazione / riqualificazione del personale in CIGD per il quale èprevisto il rientro al termine del periodo di sospensione. 19

20 INTERVENTO B Informazioni da fornire a corredo richiesta Tip. 2 Caso I L utilizzo precedente di ammortizzatori sociali; le cause della sospensione o riduzione dell attività; la documentazione fornita a supporto della causale del precedente intervento della CIGS; una relazioneche illustri le motivazioni del prolungamento richiesto e le azioni finalizzate al risanamento; la prevista modalitàdella sospensione o riduzione dell attivitànel periodo di riferimento, con particolare riferimento all eventuale rotazione del personale in CIGD o alle motivazioni che la impediscono; l indicazione di eventuali esuberi previsti e relativo piano di gestione degli stessi con previsione di percorsi finalizzati alla ricollocazione; la previsione di specifici percorsi di formazione / riqualificazione del personale in CIGD per il quale èprevisto il rientro al termine del periodo di sospensione. Caso II Come per caso I la relazionedeve considerare, e conseguentemente motivare, il periodo complessivo costituito dalla parte coperta dalla CIGD più quella coperta dal successivo previsto intervento di una nuova CIGS. 20

21 INTERVENTO B Informazioni da fornire a corredo richiesta Tip. 2 Caso III Accordo su procedura di mobilità Piano di gestione degli esubericon previsione di percorsi finalizzati alla ricollocazione. L incompletezza delle informazioni e/o della documentazione sopra indicate potràcomportare la sospensione dell istruttoria per l acquisizione di eventuali integrazionidelle domande medesime. L eventuale richiesta delle integrazioni saràcorredata dei termini di adempimento, trascorsi i quali saràdisposto il diniego dell autorizzazione all intervento della CIGD. 21

22 MONITORAGGIO Il datore di lavoro deve comunicare preventivamente alla Regione il calendario delle effettive sospensioni dal lavoro di ciascun lavoratore e, successivamente, il rendiconto mensile delle ore di sospensione effettivamente utilizzate, secondo le modalità indicate nell allegato 1. NORMA TRANSITORIA Si stabilisce che gli accordi sindacali aziendali stipulati entro il 31 gennaio 2013 potranno prevedere la richiesta di CIG in deroga con decorrenza antecedente alla data dell accordo medesimo purché successiva al 31 dicembre

23 MOBILITA IN DEROGA Integrazione salariale pari al 100% della cig fermi restando i massimali Requisiti individuali Per ottenere il trattamento di mobilitàin deroga i lavoratori devono essere in possesso, all atto della risoluzione del rapporto di lavoro dei requisiti individuali previsti dall art 2, comma 67 della legge 28 giugno 2012 n. 92, ossia un anzianitàaziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità. Beneficiari (prima casistica) Lavoratori subordinati, ivi compresi gli operai agricoli, i somministrati, gli apprendisti, i lavoranti a domicilio monocommessa e i titolari di contratti a tempo determinato, con esclusione dei lavoratori domestici: licenziati(per cessazione attività, giustificato motivo oggettivo, licenziamento collettivo) a partire dal 1 gennaio 2013 cessati(per fine contratto a termine o per recesso dal contratto alla fine del periodo di apprendistato) a partire dal 1 gennaio 2013 dimessi per giusta causaa partire dal 1 gennaio 2013 che, all atto della cessazione del rapporto di lavoro, sono esclusi dai trattamenti di: mobilità ordinaria ai sensi dell art.7 della L.223/91 aspi ai sensi dell art.2 c.1 L.92/2012 mini-aspi ai sensi dell art.2 c.20 L.92/

24 MOBILITA IN DEROGA Durata (prima casistica) Durata massima 12 mesi, comunque non oltre il Estensione fino al massimo di 12 mesi complessivi anche per i lavoratori che abbiano beneficiato dell intervento nel 2012 per un periodo inferiore. Domanda (prima casistica) La concessione ècondizionata allo stato di disoccupazioneai sensi dell art. 2 del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e succ. mod. e alla presentazione della richiestaalla sede INPS territorialmente competente entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapportodi lavoro o data fine preavviso. Per coloro che hanno diritto alla mini-aspil indennitàdi mobilitàin deroga èconcessa alla fine del trattamento di mini-aspi per la durata massima di 12 mesia condizione che la richiesta venga presentata alla sede INPS territorialmente competente non oltre 68 giorni dopo il termine del trattamento di mini-aspi. 24

25 MOBILITA IN DEROGA Beneficiari (seconda casistica) Lavoratori subordinati, ivi compresi i somministrati, gli apprendisti, i lavoranti a domicilio monocommessa e i titolari di contratti a tempo determinato, con esclusione dei lavoratori domestici, che in costanza o al termine del trattamento di CIG in deroga, siano: licenziati(per cessazione attività, giustificato motivo oggettivo, licenziamento collettivo) a partire dal 14 dicembre 2012 cessati(per fine contratto a termine o per recesso dal contratto alla fine del periodo di apprendistato) a partire dal 14 dicembre 2012 dimessi per giusta causa a partire dal 14 dicembre 2012 a condizione che siano esclusi dal trattamento dell art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223 ed abbiano accesso all indennitàdi disoccupazione ordinaria o all aspi per una durata massima di 8 mesi o alla mini-aspi indipendentemente dalla durata. Concessione per un massimo di 4 mesi, comunque non oltre il per coloro che hanno accesso all indennitàdi disoccupazione ordinaria e all aspi e concessione del periodo residuale, comunque non oltre il per coloro che percepiscono la mini-aspi. La domanda di mobilitàin deroga può essere inoltrata all INPS se il lavoratore ha usufruito di CIGD in deroga nei 30 giorni precedenti alla data di intimazione del licenziamento o alla data di fine del contratto a termine o alla data in cui il rapporto si èconcluso per recesso dal contratto alla fine del periodo di apprendistato o per dimissioni per giusta causa. Al fine del calcolo dei 30 giorni il giorno in cui si èverificato l evento non viene computato. 25

26 MOBILITA IN DEROGA NEW Domanda e durata (seconda casistica) Concessione fino al raggiungimento di una durata massima complessiva (di disoccupazione ordinaria/aspi/mini-aspi piùmobilitàin deroga) di 12 mesi, prorogata a18 mesi per i lavoratori che abbiano compiuto i 55 anni al momento del licenziamento, a condizione che la richiestavenga presentata alla sede INPS territorialmente competente nonoltre 68 giornidopo il termine del trattamento di disoccupazione ordinaria o aquello previsto dall aspi o a quello della mini-aspi. Estensione fino alla durata massima complessiva di cui sopra anche per i lavoratori che abbiano beneficiato dell intervento nel 2012 per un periodo inferiore. Estensione nel 2013 fino al massimo di 4 mesicomplessivi della mobilitàin deroga per lavoratori subordinati, ivi compresi i somministrati, gli apprendisti, i lavoranti a domicilio monocommessa e i titolari di contratti a tempo determinato, con esclusione dei lavoratori domestici, licenziati(per cessazione attività, giustificato motivo oggettivo, licenziamento collettivo), cessati(per fine contratto a termine) o dimessi per giusta causa a partire dal 1 gennaio 2012 dopo aver usufruito di trattamenti di CIG in deroga, a condizione che siano stati esclusi dal trattamento dell art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223, abbiano avuto accesso al trattamento di disoccupazione ordinaria per la duratamassima di 8 mesi e hanno beneficiato dell intervento nel 2012 per un periodo inferiore, ovvero ne beneficino per intero nel La richiesta deve essere stata presentata alla sede INPS territorialmente competente non oltre 68 giornidopo il termine del trattamento di disoccupazione ordinaria. 26

27 POLITICHE ATTIVE lavoratrice/ore in CIGD (sia int.a sia B) percorsi di formazione/riqualificazione percorsi di ricollocazione obbligo di attivazione entro 15 giorni dall inizio della prima sospensione prevista nella domanda per il primo lavoratore lavoratrice/ore in mobilità in deroga percorsi di ricollocazione obbligo di attivazione entro 15 giorni dalla presentazione all INPS della domanda di indennità 27

28 POLITICHE ATTIVE I percorsi di politiche attive del lavoro per i quali èstabilito l obbligo di attivazione sono garantiti mediante interventi adeguati con il concorso dellerisorse pubblichee/o private e/o paritetiche socialiper la formazione continua, valorizzando la diffusione e la promozione di buone prassie sulla base delle inteseraggiunte con i diversi organismi coinvolti. Saranno attivate le sanzioni previste dalla normativa vigente nei confronti dei lavoratori che non adempiono agli obblighi di attivazione sopra indicati o comunque agli obblighi di legge. Informativa lavoratori (all.3) L obbligo di attivazione decorre dal 1 febbraio

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