DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO CATALOGO SICUREZZA

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1 DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE APPROVATE SUL CATALOGO SICUREZZA COSTITUITO AI SENSI DEL BANDO APPROVATO CON D.G.P. n /2012 D.D. n del 23/07/2013

2 Disposizioni di dettaglio Catalogo Sicurezza Pagina 1 di 16 I N D I C E PREMESSA 2 Cap. 1 MODALITÀ OPERATIVE 2 Cap. 2 TIPOLOGIA DI VOUCHER E RELATIVE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE 2 a) Imprese (e enti assimilati) e liberi professionisti iscritti ai relativi albi/ordini 2 b) Organismi Paritetici 4 c) Pubbliche Amministrazioni 4 Cap. 3 REQUISITI DESTINATARI 5 Cap. 4 SEDI CORSO E DIVIETO DI DELEGA 5 Cap. 5 PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI VOUCHER E COMPOSIZIONE DELLE CLASSI 6 Cap. 6 PATTO FORMATIVO 6 Cap. 7 QUOTA PRIVATA DI COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DELLA FORMAZIONE 7 Cap. 8 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA (RESPONSABILE DEL CORSO) 7 Cap. 9 AVVIO CORSO - CALENDARIO 8 Cap. 10 REGISTRO PRESENZE 9 Cap. 11 TERMINI 9 Cap. 12 ATTESTATI 9 Cap. 13 DOMANDA DI RIMBORSO EROGAZIONE DELLE SOMME 10 Cap. 14 MONITORAGGIO E CONTROLLO: MODALITA, ESITI E CONSEGUENZE 11 Allegato A ATTO DI ADESIONE Allegato B - MODELLO DI RICHIESTA ASSEGNAZIONE VOUCHER Allegato C - MODELLO AGGIUNTIVO PER ORGANISMO PARITETICO Allegato D - PATTO FORMATIVO Allegato E - ELENCO FIRME PER RICEVUTA PATTO FORMATIVO Allegato F - ELENCO FIRME PER RICEVUTA ATTESTATO Allegato G - DOMANDA PER IL RIMBORSO VOUCHER CON DICHIARAZIONE ORE ALLIEVI Allegato H - FAC-SIMILE FATTURA E RELATIVO ALLEGATO Allegato I - VERBALE DI VERIFICA FINALE AI FINI DEL RIMBORSO DEI VOUCHER I III IV V VIII IX X XIII XV

3 Disposizioni di dettaglio Catalogo Sicurezza Pagina 2 di 16 PREMESSA Le attività riferite ai corsi di formazione previsti nei Piani Formativi di Sicurezza proposti dagli operatori e approvati nell ambito del Catalogo Sicurezza devono essere svolte nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali, regionali e provinciali, nonchè nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato di cui al Reg. CE n. 800/2008. L Agenzia Formativa deve disporre di strutture operative e organizzative, di attrezzature e capacità professionali adeguate alla realizzazione degli interventi formativi approvati e rispondere della loro idoneità e sicurezza secondo le normative vigenti. La Provincia di Torino effettua controlli anche sullo stato di realizzazione delle attività e sull idoneità dei locali e delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento delle attività formative. Pur essendo riferite a un diverso atto di indirizzo regionale, le attività approvate sul Catalogo Sicurezza sono gestite, dal punto di vista tecnico-informatico, con gli strumenti e le modalità della direttiva formazione continua individuale. Si tratta in ogni caso, dal punto di vista sostanziale e amministrativo, di due attività diverse con due separati cataloghi che non possono in nessun caso mescolarsi in quanto hanno destinatari, regole e obiettivi non coincidenti. Sul sistema informatico FPGFIN di gestione delle attività a voucher, l anno di gestione delle attività autorizzate sul Catalogo Sicurezza è il ) MODALITÀ OPERATIVE I corsi possono essere attivati, utilizzando la procedura informatizzata dedicata alle attività di formazione continua individuale citata in premessa, previa conferma dell attribuzione dei voucher da parte del Servizio Formazione Professionale Ufficio Programmazione Attività Formative per Lavoratori Occupati, secondo le modalità indicate dalle presenti disposizioni, in conformità con quanto previsto dal Bando per la presentazione delle proposte dei Piani Formativi di Sicurezza e l attribuzione di voucher di partecipazione ai corsi del Catalogo Sicurezza, approvato con D.G.P. n /2012 (di seguito Bando Sicurezza). Il rapporto della Provincia con gli Enti di Formazione per la realizzazione delle attività inserite in catalogo è regolato da apposito atto di adesione, secondo il modello allegato, atto che deve pervenire all Ufficio Gestione Amministrativa Occupati in data antecedente all avvio della prima edizione corsuale. I R.T. che non abbiano già allegato alla proposta corsi a catalogo una copia conforme dell atto costitutivo del raggruppamento temporaneo devono produrla insieme con l atto di adesione. 2) TIPOLOGIA DI VOUCHER E RELATIVE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE Le modalità per la presentazione delle richieste di assegnazione voucher sono specificate nel paragrafo 6a Presentazione delle domande da parte dei committenti del Bando Sicurezza. I voucher sul Catalogo Sicurezza sono identificabili in ogni caso come voucher di formazione continua a iniziativa aziendale e sono destinati a tre categorie di richiedenti (committenti): a) Imprese (e enti assimilati) e liberi professionisti iscritti ai relativi albi/ordini (a eccezione delle imprese del settore agricolo che, poichè destinatarie di un apposito provvedimento regionale, non possono ottenere voucher sul Catalogo approvato ai sensi del Bando Sicurezza della Provincia di Torino) Le imprese e in generale i datori di lavoro a esse assimilabili, come definiti al par. 1e del Bando Sicurezza, e i lavoratori autonomi (professionisti iscritti ai relativi albi/ordini), presentano, alla Provincia di Torino Ufficio Programmazione Attività Formative per Lavoratori Occupati, apposita istanza di assegnazione voucher per la partecipazione di propri addetti (o per la propria partecipazione in caso di lavoratori autonomi) ad attività formative inserite nel Catalogo Sicurezza,

4 Disposizioni di dettaglio Catalogo Sicurezza Pagina 3 di 16 fino a un valore massimo pro capite che, per ciascun lavoratore e sommato a eventuali altri voucher aziendali sul Catalogo dell Offerta Formativa (FCI), non può essere superiore a 3.000,00 Dal punto di vista operativo si procede come segue: per la compilazione della domanda di assegnazione voucher, l azienda deve essere richiamata sul sistema informatico di gestione dei voucher attraverso il proprio codice anagrafico regionale che dovrà essere inserito sulla scheda di associazione al corso del lavoratore; il soggetto attuatore titolare del corso inserisce sull applicativo informatico di gestione tutti i dati relativi ai lavoratori indicati dall organismo paritetico (un nominativo alla volta), indicando nella scheda di associazione al corso l opzione Tipologia voucher aziendale e i dati richiesti; nella scelta del corso occorre selezionare nel Tipo corso la voce corsi sicurezza (la procedura permette una stampa bozza per visionare i dati e la richiesta); inseriti tutti gli allievi si procede con la stampa della richiesta voucher ; il legale rappresentante dell impresa controlla la correttezza dei dati imputati attraverso il sistema informatico, completa la richiesta, appone la marca da bollo e la firma (autenticata a norma di legge allegando un documento d identità in corso di validità); alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: - copia del codice fiscale e di un documento di identità dei lavoratori per i quali si richiede la partecipazione al corso attraverso il voucher; - dichiarazione relativa alla cd. clausola Deggendorf del legale rappresentante dell impresa (rif. par. 6b del Bando Sicurezza) secondo il modello fac-simile disponibile sul sito della Provincia di Torino; - solo per le grandi imprese, dichiarazione del legale rappresentante relativa al cd. effetto di incentivazione (rif. par. 1g e 6b del Bando Sicurezza); - eventuale ulteriore documentazione idonea a dimostrare che il lavoratore destinatario del voucher rientra tra i soggetti svantaggiati descritti al par. 1g del Bando. Per ogni attività formativa il voucher aziendale a catalogo può coprire una quota, variabile a seconda della dimensione dell impresa e delle caratteristiche del lavoratore destinatario, comunque non superiore all 80% del costo complessivo della stessa, indicato a catalogo. Le quote di cofinanziamento privato (rif. par. 1g del Bando Sicurezza e successivo capitolo 7 delle presenti disposizioni) a carico dell impresa/professionista sono dettagliate come segue: 20% per le micro e le piccole imprese; 30% per le medie imprese; 40% per le grandi imprese. La quota di cofinanziamento privato a carico delle imprese di dimensione media e grande può ridursi rispettivamente al 20% e al 30% se destinatario del voucher è un lavoratore appartenente alle categorie svantaggiate descritte al par. 1g del Bando Sicurezza. I criteri per la determinazione delle dimensioni aziendali sono fissati nell allegato I al Reg. CE n. 800/2008, posto in allegato A al Bando Sicurezza. Dopo la conclusione dell attività formativa il soggetto erogatore della formazione può ottenere dalla Provincia di Torino il rimborso dell importo corrispondente al valore dei voucher di partecipazione assegnati, attraverso la richiesta del datore di lavoro, ai lavoratori che abbiano preso parte all attività medesima per almeno il 90% delle ore-corso o eventuali maggiori frazioni ove previste da specifiche disposizioni; la parte dei costi eccedente il voucher di partecipazione, non coperta dal valore dello stesso, è posta a carico del datore di lavoro e costituisce la propria quota di compartecipazione alle spese di formazione ai sensi del Reg. (CE) n. 800/08 del 6/08/2008 (artt. 38 e 39).

5 Disposizioni di dettaglio Catalogo Sicurezza Pagina 4 di 16 b) Organismi Paritetici Gli organismi paritetici, come definiti dall art. 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. n. 81/2008, possono richiedere l assegnazione di voucher sul Catalogo Sicurezza a favore dei lavoratori di primo ingresso (nei casi previsti dal CCNL di riferimento), dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (aziendali e territoriali) e dei titolari di partita IVA non iscritti al registro delle imprese, nè ad albi/ordini professionali. Tali interventi non rientrano nel campo di applicazione della normativa sugli aiuti di stato e pertanto, in questi casi, il voucher di partecipazione assicura la copertura dell intero costo del corso a catalogo. Dal punto di vista operativo si procede come segue: per la compilazione della domanda di assegnazione voucher, l organismo paritetico deve essere richiamato sul sistema informatico di gestione dei voucher attraverso il proprio codice anagrafico regionale che dovrà essere inserito sulla scheda di associazione al corso del lavoratore; il soggetto attuatore titolare del corso inserisce sull applicativo informatico di gestione tutti i dati relativi ai lavoratori indicati dall organismo paritetico (un nominativo alla volta), indicando nella scheda di associazione al corso l opzione Tipologia voucher aziendale e i dati richiesti; nella scelta del corso occorre selezionare nel Tipo corso la voce corsi sicurezza (la procedura permette una stampa bozza per visionare i dati e la richiesta); inseriti tutti gli allievi si procede con la stampa della richiesta voucher ; il legale rappresentante dell organismo paritetico controlla la correttezza dei dati imputati attraverso il sistema informatico, completa la richiesta, appone la marca da bollo e la firma (autenticata a norma di legge allegando un documento d identità in corso di validità); alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: - copia del codice fiscale e di un documento di identità dei lavoratori per i quali si richiede la partecipazione al corso attraverso il voucher; - allegato C; - copia dell atto costitutivo dell organismo paritetico (da produrre solamente con la prima richiesta voucher, qualora non già agli atti della Provincia di Torino). c) Pubbliche Amministrazioni (a eccezione di Regione, Provincia e scuole pubbliche, che non possono ottenere voucher sul Catalogo approvato ai sensi del Bando Sicurezza della Provincia di Torino) Le Pubbliche Amministrazioni possono richiedere voucher soltanto per i corsi previsti all interno di Piani Formativi di Sicurezza promossi o sostenuti dalla Regione Piemonte Direzione I.F.P.L. Di tale possibilità si dà evidenza sul Catalogo Sicurezza pubblicato sul sito internet della Provincia di Torino. Le attività di formazione destinate ai lavoratori della P.A. non rientrano nel campo di applicazione della normativa sugli aiuti di stato e pertanto, in questi casi, il voucher di partecipazione assicura la copertura dell intero costo del corso a catalogo. Dal punto di vista operativo si procede come segue: per la compilazione della domanda di assegnazione voucher, la Pubblica Amministrazione richiedente deve essere richiamata sul sistema informatico di gestione dei voucher attraverso il proprio codice anagrafico regionale che dovrà essere inserito sulla scheda di associazione al corso del lavoratore; il soggetto attuatore titolare del corso inserisce sull applicativo informatico di gestione tutti i dati relativi ai lavoratori indicati dall organismo paritetico (un nominativo alla volta),

6 Disposizioni di dettaglio Catalogo Sicurezza Pagina 5 di 16 indicando nella scheda di associazione al corso l opzione Tipologia voucher aziendale e i dati richiesti; nella scelta del corso occorre selezionare nel Tipo corso la voce corsi sicurezza (la procedura permette una stampa bozza per visionare i dati e la richiesta); inseriti tutti gli allievi si procede con la stampa della richiesta voucher ; il legale rappresentante della P.A. controlla la correttezza dei dati imputati attraverso il sistema informatico, completa la richiesta, appone la marca da bollo e la firma (autenticata a norma di legge allegando un documento d identità in corso di validità); alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: - copia del codice fiscale e di un documento di identità dei lavoratori per i quali si richiede la partecipazione al corso attraverso il voucher. 3) REQUISITI DEI DESTINATARI Possono essere destinatari degli interventi formativi sul Catalogo Sicurezza esclusivamente i lavoratori con le caratteristiche indicate al par. 1f del Bando, i.e. le persone impiegate/operanti/iscritte presso i committenti di cui al precedente paragrafo 2 appartenenti alle seguenti categorie: lavoratori di età inferiore ai 25 anni o superiore ai 50 anni; lavoratori stranieri; lavoratori con meno di due anni di esperienza nell esercizio delle proprie mansioni o attività, inclusi i lavoratori di primo ingresso ove previsti dal CCNL di riferimento; datori di lavoro di PMI, piccoli imprenditori art CC, lavoratori autonomi (professionisti iscritti ai relativi albi/ordini), titolari di partita IVA non iscritti al registro delle imprese né ad albi e/o ordini; rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, aziendali e territoriali. Deve essere conservata dall Agenzia formativa tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti da parte dei beneficiari di voucher, che dovrà essere esibita in occasione delle verifiche in loco su richiesta dei funzionari provinciali. Per requisiti si intende in particolare la posizione lavorativa (documentata, ad esempio, tramite cedolini-paga). Per ciascun lavoratore, e sommati a eventuali altri voucher aziendali sul Catalogo dell Offerta Formativa (FCI), non possono essere attribuiti voucher per un valore complessivo superiore a 3.000,00. 4) SEDI CORSO E DIVIETO DI DELEGA I corsi devono essere svolti nelle sedi indicate dal Soggetto Attuatore nel Catalogo Sicurezza. Possono inoltre essere svolti presso altre sedi (ad es. sedi delle imprese assegnatarie di voucher) a condizione che si tratti di sedi identificate nell anagrafe regionale come sedi occasionali dell unità operativa responsabile, autorizzate, in fase di attivazione delle singole edizioni corsuali, dall Ufficio Programmazione Attività Formative per Lavoratori Occupati tramite l inserimento nell apposita procedura informatica di gestione voucher. L agenzia formativa deve comunque garantire, per ogni sede di svolgimento delle attività quindi anche per quelle occasionali il rispetto di quanto previsto nel D.lgs. n. 81/08. In particolare, dovrà essere esibita, in caso di richiesta dei funzionari provinciali addetti al controllo, la seguente documentazione: documento di valutazione dei rischi ovvero autocertificazione del rappresentante legale;

7 Disposizioni di dettaglio Catalogo Sicurezza Pagina 6 di 16 nomina Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione ovvero copia dell attestato di frequenza al corso per R.S.P.P. da parte del datore di lavoro; nomina del medico del lavoro, ove previsto; comunicazione all Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro dei nominativi dei responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, ove previsto. Si ricorda, altresì, che l organizzazione e la realizzazione delle attività presenti nel Catalogo Sicurezza non può essere in alcun caso delegata a soggetti diversi dall Agenzia Formativa / R.T. che ne è titolare, fatta salva la possibile attivazione di specifiche collaborazioni con le strutture territoriali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Anche nelle sedi occasionali deve essere garantita la presenza di personale di riferimento dell agenzia formativa e comunque assicurata la reperibilità del responsabile del corso. La realizzazione dei corsi in sedi diverse da quelle autorizzate nonché il mancato rispetto del suddetto divieto di delega, comporta il mancato rimborso all ente di formazione dell importo del voucher e la sospensione per un mese o, nei casi più gravi la revoca dell autorizzazione all inserimento a catalogo di tutti i corsi riferiti alla sede accreditata responsabile. 5) PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI VOUCHER E COMPOSIZIONE DELLE CLASSI L Agenzia Formativa compila il Modello di richiesta assegnazione voucher (allegato B), vi allega le richieste dei committenti e fa pervenire il tutto all Ufficio Programmazione Attività Formative per Lavoratori Occupati. Quest ultimo controlla l ammissibilità delle domande e provvede ad assegnare il voucher. Le domande ammissibili sono finanziate secondo l ordine cronologico di ricevimento da parte del Servizio Formazione Professionale, fino alla concorrenza dei posti disponibili per ciascun corso e sino a esaurimento delle risorse. Si specifica che l Ufficio Programmazione Attività Formative per Lavoratori Occupati effettua l istruttoria delle domande partendo da quelle relative a classi complete (intese per tali quelle in cui non saranno effettuati ulteriori inserimenti). Il numero massimo di allievi per corso (tra beneficiari di voucher e non) non può superare le 16 unità. Si precisa che, in ogni caso, il numero massimo di allievi è quello comunicato da ogni agenzia formativa all atto della presentazione della domanda di partecipazione al Catalogo Sicurezza. Eventuali inserimenti e/o sostituzioni di lavoratori potranno avvenire unicamente prima dell avvio di ciascun corso e comunque non oltre il numero massimo di allievi indicato nelle schede corso (la procedura informatizzata è predisposta in modo da non ammettere numeri superiori). Raggiunto il numero di otto iscritti, l agenzia formativa è obbligata ad attivare il corso (alla data prevista) anche nel caso in cui non vi sia un aumento di iscritti; naturalmente l agenzia ha la facoltà di avviare l'intervento formativo anche con un solo partecipante o comunque con un numero di allievi inferiore a otto. È ammesso l inserimento in aula (fino alla concorrenza del numero massimo di posti disponibili inserito in Catalogo e comunque non oltre le 16 unità) anche di allievi non beneficiari di voucher (anche privi dei requisiti), a condizione che sia documentato il pagamento da parte loro dell intero costo del corso a catalogo. Tale condizione può essere derogata, con apposita autorizzazione provinciale, per i lavoratori della Pubblica Amministrazione. 6) PATTO FORMATIVO A seguito della concessione del voucher da parte della Provincia, l agenzia formativa titolare del corso a catalogo deve consegnare a ogni allievo il Patto Formativo (Allegato D), sul quale deve essere segnata la data di partenza del corso. Il Patto deve essere controfirmato dal direttore del centro e dal destinatario del voucher.

8 Disposizioni di dettaglio Catalogo Sicurezza Pagina 7 di 16 Su apposito modulo (Allegato E) devono essere riportate le firme degli allievi per ricevuta. I Patti formativi e il verbale di consegna agli allievi devono essere conservati dall Agenzia formativa e resi disponibili in caso di controllo in loco da parte degli Uffici provinciali. 7) QUOTA PRIVATA DI COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DELLA FORMAZIONE Per la formazione richiesta dalle imprese e dai liberi professionisti di cui al precedente paragrafo 2a occorre dare evidenza del cofinanziamento privato a carico del datore di lavoro (a proprio carico nel caso del libero professionista in formazione). La quota di compartecipazione a carico del datore di lavoro deve essere pagata dal committente all agenzia soltanto a seguito dell assegnazione del voucher da parte della Provincia e prima dell inizio del corso. Le copie della documentazione attestante il pagamento da effettuarsi esclusivamente mediante versamento/bonifico bancario o versamento/bonifico su conto corrente postale devono essere conservate dall agenzia titolare del corso, esibite in occasione delle verifiche in loco (insieme a quelle dei non beneficiari di voucher) e quindi allegate al registro trasmesso alla Provincia successivamente alla chiusura del corso (come descritto nel successivo capitolo 13). È assolutamente vietato agli enti di formazione ricevere la quota di cofinanziamento privato in contanti, assegni o con altre modalità di pagamento diverse da quelle sopra indicate. L irregolarità, imputabile all agenzia formativa, riferita alle succitate disposizioni in merito al pagamento della quota di cofinanziamento privato determina il mancato rimborso del voucher da parte della Provincia e, nei casi più gravi, anche la sospensione/revoca dell autorizzazione all inserimento a catalogo di tutti i corsi della sede accreditata responsabile dell inadempimento. Si ricorda che il datore di lavoro, che richieda e ottenga uno o più voucher formativi per la partecipazione di propri addetti ad attività formative a catalogo, deve assicurare la propria compartecipazione ai costi della formazione (costo del corso indicato sul Catalogo Sicurezza) nell ammontare previsto, a seconda della propria dimensione, dal Reg. CE n. 800/2008. Per le specifiche sulle quote di cofinanziamento privato si rinvia quanto già indicato al paragrafo 2a. L agenzia formativa non può addebitare al committente ulteriori costi per la realizzazione degli interventi formativi (ad esempio materiale didattico, uscite). Nel caso in cui la Provincia, previo accertamento di gravi irregolarità, disponga la sospensione dell attività formativa, e/o nei casi di accertata violazione del Patto Formativo limitatamente a uno o più dei partecipanti, l agenzia deve restituire al committente l intera quota da lui versata. In caso di frequenza inferiore al 90% delle ore corsuali (o frazioni superiori qualora previste da specifiche disposizioni di settore) da parte dell allievo, la Provincia non si fa carico del pagamento della quota di costo pubblico del corso (voucher). 8) ORGANIZZAZIONE ATTIVITA (RESPONSABILE CORSO) E obbligatorio prima dell inizio dell attività formativa nominare un responsabile del corso che deve essere reperibile durante l attività formativa. Il suo nominativo deve essere riportato sul registro presenze-allievi del corso. L incarico deve essere formalizzato per scritto specificando i compiti, le responsabilità, l impegno orario e il nome degli eventuali sostituti. Il responsabile del corso avrà il compito di: - coordinare l attività didattica, curando il rispetto del programma approvato; - pianificare le lezioni secondo il calendario comunicato agli Uffici Provinciali; - segnalare le variazioni; - conservare tutta la documentazione didattica del corso; - accompagnare i funzionari provinciali, preposti ai controlli in itinere, nei locali di erogazione dell attività formativa; - documentare l attività didattica svolta, controllando che sul registro siano descritti gli argomenti trattati nelle lezioni;

9 Disposizioni di dettaglio Catalogo Sicurezza Pagina 8 di 16 - conservare e rendere disponibile ai controlli tutta la documentazione relativa ai requisiti dei partecipanti, la copia del progetto formativo, le lettere d incarico e i curricula dei docenti, nonché il materiale didattico utilizzato (in particolar modo, quello inserito nel patto formativo) e il verbale di avvenuta consegna agli allievi. Si precisa che la possibilità, consentita al responsabile del corso, di nominare uno o più sostituti va riferita esclusivamente agli adempimenti relativi alla compilazione del registro presenze-allievi. Tale nomina quindi non comporta assolutamente delega delle altre funzioni ovvero obblighi previsti in capo al responsabile del corso. Si ricorda inoltre che è consentito al responsabile del corso, per lo stesso intervento formativo, svolgere attività di docenza. Si precisa che, anche nel caso di assenza del responsabile del corso, il funzionario provinciale, al momento del controllo in itinere, deve essere immediatamente accompagnato, da qualsiasi referente dell Operatore o chi per esso, nei luoghi di erogazione dell intervento formativo e deve essergli consegnato il registro presenze-allievi del corso. Anomali, eccessivi e ingiustificati ritardi nei suddetti adempimenti potranno comportare, per l Operatore, un esito negativo della verifica. 9) AVVIO CORSO CALENDARIO Una volta riscontrata in procedura l assegnazione del voucher, l Agenzia procede ad abbinare i lavoratori in questione all edizione del corso, compila il calendario dell edizione, imputa la data esatta di partenza nel dettaglio della procedura informatica e, entro il giorno della prima lezione, appone la spunta di avvio. Si segnala che la mancata apposizione della spunta di avvio, pregiudicando la regolarità delle comunicazioni con la Provincia di Torino, è considerata grave mancanza da parte dell operatore accreditato e può determinarne, se ripetuta, la sospensione/revoca dal Catalogo Sicurezza. Nei confronti delle agenzie formative che dopo l assegnazione dei voucher non attiveranno l intervento formativo relativo (anche con un numero di iscritti inferiore a otto), creando quindi disagio ai beneficiari di voucher e alla Provincia di Torino, si provvederà con l avvio del procedimento per la sospensione/revoca dal Catalogo. Le lezioni svolte oltre il termine fissato al successivo capitolo 11 non possono essere riconosciute per il raggiungimento delle ore di frequenza minima prevista per gli allievi ai fini del rimborso dei voucher all agenzia titolare del corso. Si precisa che il numero massimo di ore riconoscibili per lo svolgimento di attività formativa, in qualunque modalità, è di otto ore al giorno e di quaranta ore settimanali, con una pausa giornaliera obbligatoria pari a trenta minuti ogni sei ore consecutive di lezione, nonché con un giorno settimanale di riposo. Le variazioni riguardanti il calendario e la sede di svolgimento di una o più lezioni (per uscite didattiche) devono essere comunicate direttamente ed esclusivamente tramite la procedura informatizzata (Sistema Piemonte formazione individuale edizioni calendario variazioni calendario), entro il giorno precedente o, al massimo, entro l inizio dell orario della lezione interessata. Soltanto nel caso in cui la procedura informatizzata non sia immediatamente disponibile o in caso di accertato e documentato non corretto funzionamento, l Operatore è tenuto a comunicare le variazioni mediante una tempestiva comunicazione scritta (via fax, a mezzo raccomandata o consegnata a mani) al Servizio Monitoraggio e Controlli delle Attività della Provincia di Torino. Si precisa che i recuperi delle lezioni che si intendono effettuare, per uno o più allievi, all interno della medesima edizione corsuale sono consentiti previa semplice apposita comunicazione nella procedura informatica (in ogni caso senza variazione del monte-ore corso). I recuperi che si intendono effettuare, per alcuni allievi, in altra edizione corsuale rispetto a quella frequentata dovranno invece essere previamente autorizzati dal citato Servizio Monitoraggio.

10 Disposizioni di dettaglio Catalogo Sicurezza Pagina 9 di 16 10) REGISTRO PRESENZE La stampa dei Registri Presenze Allievi è a carico dell agenzia formativa, che deve scaricare l apposito modello al seguente indirizzo internet: Il registro deve essere rilegato a caldo e comunque in modo da impedire qualsiasi potenziale dispersione delle pagine che lo compongono. Alle pagine (f) e (g) devono essere indicati tutti gli allievi del corso, beneficiari e non del voucher, con evidenza, nella colonna annotazioni, solo di quelli non beneficiari di voucher. Si precisa, peraltro, che tutti gli adempimenti concernenti la compilazione del registro (in particolare, la firma attestante la presenza a lezione) sono estesi anche agli allievi partecipanti non beneficiari di voucher. In fase di rendicontazione delle ore di frequenza per il rimborso dei voucher devono essere conteggiati unicamente gli allievi beneficiari (Allegato G). Ogni registro deve essere previamente vidimato dalla Provincia di Torino - Servizio Monitoraggio e Controlli delle Attività, secondo le modalità indicate all indirizzo internet Importante per l individuazione del corso è la compilazione della copertina del registro; in particolare, alle voci: Anno Catalogo ( ) Codice corso: gruppo operatore + codice operatore + n componente + n progressivo catalogo/anno + n edizione (es. B9-1-8/ ). La pagina relativa alle presenze del giorno deve essere compilata seguendo le disposizioni previste all inizio del registro. A piè di pagina devono essere periodicamente riportati la firma del responsabile del corso, il totale delle ore della giornata e il totale delle ore corso fino a quel giorno effettuate. La sezione riguardante le presenze giornaliere deve essere riprodotta in numero di pagine sufficienti a coprire tutto il periodo del corso e numerate progressivamente. Nella sezione relativa alle variazioni, l agenzia formativa deve riportare tempestivamente le stesse in ordine cronologico. A ogni modo, tutte le prescrizioni sulla corretta tenuta del registro e sul rispetto di tutti gli adempimenti connessi istruzioni cogenti che qui si richiamano e che sono da intendersi quali parti integranti e sostanziali del presente documento sono comunque riportate all interno del modello obbligatorio di cui sopra scaricabile dal sito internet della Provincia di Torino (pagg. a e b). 11) TERMINI Il Catalogo Sicurezza è valido fino al 31 dicembre Le richieste di attribuzione voucher dovranno pervenire al Servizio Formazione Professionale - Ufficio Programmazione Attività Formative per Lavoratori Occupati entro il 31 ottobre Potrà essere disposta l eventuale chiusura anticipata (comunicata a tutti gli interessati attraverso il sito internet della Provincia di Torino) in caso di esaurimento delle risorse disponibili. La conclusione delle attività a valere sul catalogo Sicurezza è fissata al 31 dicembre ) ATTESTATI Tutti i corsi approvati sul Catalogo Sicurezza hanno in esito una certificazione di frequenza con profitto e pertanto prevedono la verifica finale del profitto che deve essere svolta con le modalità esplicitate in fase di progettazione del percorso, utilizzando la PCV standard laddove presente. Lo svolgimento della verifica finale deve essere debitamente annotato a registro. Tale annotazione deve essere effettuata anche nel caso di svolgimento della stessa, per alcuni allievi, in data diversa (recupero verifica).

11 Disposizioni di dettaglio Catalogo Sicurezza Pagina 10 di 16 Agli allievi che frequentano almeno il 90% del monte ore corso (o le maggiori frazioni eventualmente previste per specifiche tipologie corsuali) e superano la prova finale prevista (allievi cd. meritevoli) deve essere consegnato l attestato di frequenza con profitto. I modelli degli Attestati di Formazione Professionale, approvati dalla Regione Piemonte, sono scaricabili esclusivamente sul portale Sistema Piemonte all interno del servizio Gestione Certificazioni e Attestazioni, da parte dei soggetti autorizzati. 13) DOMANDA DI RIMBORSO - EROGAZIONE DELLE SOMME Alla fine di ogni corso, l agenzia provvede a effettuarne la chiusura sulla procedura informatica (tramite segno di spunta nell apposita casella). Possono essere rimborsati soltanto i voucher assegnati ad allievi che abbiano frequentato almeno il 90% del monte-ore corso (o eventuali maggiori frazioni previste da specifiche normative). Si precisa che le ore di frequenza richieste per il rimborso del voucher in caso di frazioni di ore sono arrotondate per eccesso, come da tabella seguente: numero ore corso numero ore minimo per il rimborso voucher (90%) (ma 30 per i corsi RLS in cui siano previste, sulla base dei contratti di lavoro, 4 ore di affiancamento sul posto di lavoro - cd. stage nella descrizione del percorso sulla vetrina regionale - di cui almeno 28 di aula e 4 di stage ) Al fine di mettere gli Uffici provinciali nelle condizioni di effettuare la verifica dei dati utili per la predisposizione dei documenti contabili, le Agenzie Formative dovranno far pervenire al Servizio Monitoraggio e Controlli delle Attività Formative, entro quindici giorni, la documentazione relativa alle attività concluse entro le date di seguito indicate: 30 novembre 2013 (I sportello); 28 febbraio 2014 (II sportello); 30 aprile 2014 (III sportello); 30 giugno 2014 (IV sportello); 30 settembre 2014 (V sportello); 30 novembre 2014 (VI sportello); 31 gennaio 2015 (VII sportello) Es. l agenzia formativa X che conclude 4 corsi del Catalogo entro il 30 novembre 2013 dovrà consegnarli, per il controllo, dal 30 novembre al 14 dicembre 2012, mentre il corso concluso, ad es., il 3 dicembre 2013 dovrà essere consegnato nel periodo compreso tra il 28 febbraio 2014 e il 15 marzo Eventuali modifiche delle date degli sportelli saranno pubblicizzate direttamente sul sito internet della Provincia di Torino, nella pagina dedicata al Catalogo Sicurezza. Si precisa che la domanda di rimborso delle attività realizzate sul Catalogo Sicurezza è indipendente e separata dalla domanda di rimborso riferita alle attività realizzate nell ambito del Catalogo dell Offerta Formativa FCI.

12 Disposizioni di dettaglio Catalogo Sicurezza Pagina 11 di 16 Documentazione da presentare per il rimborso dei voucher per ogni sportello di consegna: domanda di rimborso con dichiarazione/i ore allievi (Allegato G); registro/i di rilevazione delle presenze allievi; documento di ricevuta di ritiro del patto formativo (E); documento di ricevuta di ritiro dell attestato di frequenza con profitto (Allegato F); copie della documentazione attestante il versamento tramite versamento/bonifico bancario o versamento/bonifico su conto corrente postale della quota di compartecipazione ai costi della formazione effettuato dall impresa/libero professionista. Si precisa, da un lato, che l eventuale ritardo significativo o non giustificabile da parte dell Agenzia formativa nella presentazione della predetta documentazione comporterà il differimento dei relativi controlli al successivo sportello di consegna, dall altro lato, che non potrà comunque essere presa in considerazione, per l avvio dei controlli, fino alla scadenza dello sportello di riferimento la documentazione eventualmente presentata con largo anticipo rispetto alla data ultima fissata. Eventuali modifiche al calendario degli sportelli di consegna sopra riportato saranno tempestivamente rese note alle Agenzie formative mediante appositi avvisi sul sito internet della Provincia di Torino (sezione Formazione). Al termine della verifica, da parte degli Uffici competenti viene rilasciato un verbale di verifica (anticipato tramite ) indicante, negli allegati, gli importi riconosciuti suddivisi per fonti di finanziamento, a cui l Agenzia deve attenersi per produrre il documento contabile con cui chiedere il rimborso dei voucher maturati. Il documento contabile relativo "ai voucher maturati" deve essere intestato a "Provincia di Torino, Servizio Formazione Professionale C.so Inghilterra, TORINO - Partita I.V.A " e deve recare: - indicazioni relative al Bando di riferimento; - riferimenti utili a individuare la natura del pagamento; - codice IBAN dell'istituto bancario a cui effettuare il pagamento; - indicazione relativa all'applicazione o all'esenzione IVA e relativo riferimento normativo. Al documento contabile deve essere apposta la marca da bollo di 2,00, se dovuta ai sensi della normativa in vigore. Per ulteriori informazioni consultare la sezione Gestione amministrativa della pagina web 14) MONITORAGGIO E CONTROLLO: MODALITÀ, ESITI E CONSEGUENZE Sono previsti opportuni momenti di verifica in itinere e/o ex post, anche mediante campionamento, sia presso la sede di svolgimento del corso che presso gli Uffici Provinciali, sulla corretta gestione e attuazione (sotto il profilo amministrativo, contabile e fisico-tecnico) degli interventi di formazione continua individuale, al fine di rilevarne eventuali irregolarità ovvero criticità. I controlli effettuati in itinere e in loco sortiscono appositi verbali (quello per le verifiche in itinere in loco approvato con D.D. n /2006 e consultabile sul sito internet della Provincia di Torino alla pagina quello per le verifiche in ufficio ex-post qui allegato alla lettera I) che vengono rilasciati all agenzia formativa. Il controllo verte sul rispetto di tutte le condizioni stabilite dal Bando per la costituzione del Catalogo corsi Sicurezza (approvato con D.G.P. n /2012) e dalle presenti disposizioni; si ricorda in particolare quanto già precisato ai capitoli 3) e 4) con riferimento alle sedi, al divieto di delega e alla composizione delle classi. Qualora gli Uffici incaricati dei controlli riscontrassero marginali criticità ovvero irregolarità nella conduzione delle azioni (che, in caso di verifica in itinere in loco, determinano un verbale con

13 Disposizioni di dettaglio Catalogo Sicurezza Pagina 12 di 16 giudizio positivo, con punteggio finale del verbale compreso tra ottanta e cento), l agenzia formativa potrà essere destinataria di raccomandazioni al fine di eliminare le anomalie rilevate, comunque senza alcuna conseguenza pregiudizievole per la medesima. Nelle ipotesi in cui venissero riscontrate rilevanti criticità ovvero irregolarità (che, in caso di verifica in itinere, determinano un verbale con giudizio parzialmente positivo, con punteggio finale del verbale compreso tra sessanta e settantanove), l agenzia formativa oggetto di verifica verrà richiamata, con formale diffida, al pieno rispetto dei propri obblighi assunti con la Provincia di Torino, previsti dal Bando e dalle presenti disposizioni. Nei casi in cui si rilevino, a seguito di verifiche in itinere e/o ex post, situazioni di persistente inadempimento (ad es., nei controlli in itinere, due verbali di monitoraggio con giudizio parzialmente positivo o, in caso di verifiche ex post in ufficio, due verbali con diffida), nei casi di considerevoli criticità/irregolarità (in caso di verifica in itinere, giudizio negativo, con punteggio finale del verbale compreso tra zero e cinquantanove), la Provincia procede all esclusione temporanea (per 30 giorni) dell ente di formazione oggetto di verifica dal vigente Catalogo dell Offerta Formativa, nonché, nei casi più gravi, alla sospensione delle attività in corso e/o all avvio del procedimento per la revoca della relativa autorizzazione e/o alla revoca dei voucher considerati non rimborsabili, fatte salve comunque le eventuali sanzioni, anche a rilevanza penale, previste dalla legge. Si precisa che la revoca dal Catalogo viene disposta anche qualora l agenzia formativa subisca due sospensioni dal Catalogo stesso. Inoltre, nei casi di accertato mancato possesso, da parte degli allievi beneficiari, dei requisiti per la fruizione della quota di finanziamento pubblico, nonché, più in generale, nell ipotesi di gravissime irregolarità (ad esempio, l ingiustificata interruzione / sospensione protratta del corso) ovvero comportamenti fraudolenti (a mero titolo esemplificativo, alterazione del registro presenze allievi) rilevati anche nel corso delle verifiche in itinere di cui sopra, la Provincia può disporre in qualunque momento, oltre alla sospensione ovvero all annullamento dell attività formativa, se necessario, e alla revoca dell Agenzia formativa dal Catalogo, il ritiro dei voucher già assegnati. Qualora le relative responsabilità fossero esclusivamente ascrivibili all Agenzia formativa, quest ultima non potrà rivalersi, in caso di revoca del contributo pubblico, nei confronti dei lavoratori/datori di lavoro assegnatari dei voucher. Nell ipotesi in cui, nei controlli in itinere in loco, si attribuisca una valutazione non positiva in merito a uno o più riscontri sarà concesso, se possibile in merito alla tipologia di criticità accertata, un lasso di tempo per consentire all Agenzia formativa di conformarsi agli standard richiesti (sulla base delle indicazioni espressamente formalizzate nel verbale dai funzionari provinciali o successivamente comunicate). Trascorso tale termine, qualora non vi sia stato il dovuto adeguamento alle prescrizioni impartite, verranno assegnate sul punto le valutazioni conseguenti, nonché eventualmente adottati i provvedimenti del caso. L intero iter relativo alle prescrizioni impartite dai funzionari provinciali (valutazione finale inclusa degli item interessati) dovrà essere espressamente rintracciabile dalle apposite note inserite a verbale, nonché da attinente corrispondenza intrattenuta con l Agenzia formativa. Gli esiti negativi dei controlli, rinvenibili dai verbali di cui sopra rilasciati all agenzia formativa, vengono comunicati, in caso di ragguardevoli criticità, alla Regione Piemonte per quanto di propria competenza, in particolare ai fini del sistema dell accreditamento nonché per le irregolarità di cui all art. 2 co. 7 del Reg. CE n. 1083/06. Si ribadisce che le agenzie formative e i beneficiari dei voucher rimangono comunque soggetti alle sanzioni, anche a rilevanza penale, previste dalla legge. In caso di comportamenti fraudolenti saranno debitamente informate le Autorità competenti.

14 Disposizioni di dettaglio Catalogo Sicurezza Pagina 13 di 16 Si evidenzia, inoltre, che non saranno riconosciute come validamente apposte ai fini del riconoscimento del voucher assegnato le firme degli allievi sul registro, nello spazio dedicato alle presenze giornaliere, sensibilmente difformi o in alcun modo riconducibili alla sottoscrizione apposta nella parte iniziale del registro riservata ai dati anagrafici. Sono fatte ovviamente salve, in caso di sottoscrizioni false, le segnalazioni del caso alle competenti Autorità giudiziarie. La Provincia si riserva, inoltre, la facoltà, ai fini della predisposizione di eventuali prossimi cataloghi provinciali per i corsi Sicurezza, nonché dei cataloghi dell Offerta Formativa FCI, di prevedere effetti pregiudizievoli per le agenzie formative oggetto di sospensione e revoca dal vigente Catalogo. Peraltro, più in generale, gli esiti dei controlli comunque svolti sui corsi del Catalogo corsi Sicurezza avranno effetto, sotto il profilo valutativo, ai fini dell inserimento degli Operatori nei prossimi Cataloghi dei corsi FCI e Sicurezza. In aggiunta ai controlli di conformità richiamati al presente paragrafo, la Provincia di Torino effettua, anche a campione, in itinere e/o ex post, verifiche finalizzate alla rilevazione e al monitoraggio del grado di soddisfazione degli utenti dei corsi di formazione continua individuale. Si precisa da ultimo che, per quanto attiene ai controlli in ufficio ex-post, gli accertamenti sulla documentazione presentata agli Uffici provinciali dalle Agenzie formative inserite nel Catalogo corsi Sicurezza per il rimborso dei voucher assegnati ai destinatari partecipanti (domanda di rimborso), concernono i seguenti aspetti: Verifica sulla corretta compilazione del registro presenze-allievi; Verifica del rispetto del calendario comunicato (variazioni incluse) e degli adempimenti relativi all avvio attività; Verifica sulla tenuta del corso presso la sede inserita a Catalogo o successivamente autorizzata; Verifica del mantenimento dell accreditamento regionale, senza provvedimenti, per tutta la durata del corso; Verifica del rispetto del numero massimo di partecipanti per tipologia di corso; Verifica sull adeguatezza del verbale che comprova la consegna dei patti formativi ai partecipanti al corso; Verifica sull adeguatezza del verbale di consegna ai partecipanti degli attestati di frequenza con profitto; Verifica sull adeguatezza della dichiarazione dell Operatore relativamente alle ore di presenza al corso per ciascun partecipante; Verifica sull eventuale precedente svolgimento di verifiche in itinere sull attuazione delle attività ed esito delle stesse relativamente alla revoca dei voucher assegnati; Accertamento del numero di voucher ammissibili al rimborso e degli eventuali voucher ritirati (con relativo nominativo degli assegnatari), per il calcolo dell importo economico complessivo riconoscibile, sulla base delle diverse fonti di finanziamento; Verifica del versamento della quota di compartecipazione privata e delle modalità di pagamento. Gli esiti, sia parziali che complessivi, dei controlli sui predetti aspetti svolti, anche a campione, presso gli Uffici Provinciali dai funzionari incaricati vengono riportati sull apposito verbale di controllo, allegato alla lett. I del presente documento e consultabile altresì sul sito internet della Provincia di Torino all indirizzo Al termine del controllo vengono restituiti all Operatore i rispettivi registri presentati con la documentazione utile ai fini del rimborso dei voucher, nonché consegnato il verbale di verifica (un suo referente attesta la riconsegna con apposizione di data e firma per ricevuta). L Operatore può presentare agli Uffici provinciali note/controdeduzioni scritte in merito alle risultanze del verbale di controllo entro il termine di 15 giorni dalla consegna dello stesso.

15 Disposizioni di dettaglio Catalogo Sicurezza Pagina 14 di 16 In caso di accertate irregolarità/criticità occasionali e/o di lieve entità, all Operatore verranno comunicate, all interno del verbale di controllo, le prescrizioni da seguire ossia i comportamenti da non ripetere futuro, mentre nell ipotesi di irregolarità/criticità diffuse e/o di rilevante entità o in caso di mancato rispetto delle prescrizioni precedentemente impartite, l Operatore verrà diffidato dal ripetere le condotte censurate. Si ricorda che il ricevimento di due diffide comporta la sospensione temporanea dell Operatore dal vigente Catalogo. In ogni caso, si richiamano i contenuti, relativi ai controlli ed alle possibili conseguenze già sopra descritti. Tra l altro, anche in assenza di vere e proprie criticità rilevate, è comunque possibile impartire all Operatore suggerimenti finalizzati a conseguire miglioramenti rispetto agli aspetti attuativi degli interventi formativi. Pur avendo la finalità di presentare agli Operatori un quadro il più possibile esaustivo delle irregolarità accertabili e dei conseguenti pregiudizi per Operatori e destinatari dei voucher, si precisa che, fatta in ogni caso salva la discrezionalità amministrativa e tecnica in capo a dirigenti e funzionari provinciali incaricati dei controlli e dei successivi provvedimenti, tale elencazione assume comunque, sotto il profilo giuridico-amministrativo sia sostanziale che formale, natura esemplificativa. Si ricorda, peraltro, che in caso di accertamento di gravi irregolarità (a mero titolo esemplificativo, mancato possesso dei requisiti da parte dei destinatari dei voucher, manomissione o alterazione colposa e/o dolosa del registro, altri comportamenti fraudolenti da parte di Operatori e destinatari dei voucher) riscontrate durante i controlli in ufficio ex-post potranno comunque essere adottati dal Dirigente competente i provvedimenti di sospensione e/o revoca dal Catalogo degli Operatori coinvolti (eventualmente, con revoca dei voucher assegnati e/o sospensione dell attività formativa e/o segnalazione a Regione Piemonte ai fini dell accreditamento e/o all Autorità Giudiziaria) nonché, nei casi più gravi e diffusi, di tutte le sedi operative dell Agenzia formativa interessata. Ciò premesso, di seguito vengono riportate, in modo riassuntivo e schematico, le irregolarità/criticità accertabili durante tali controlli, con le possibili conseguenze pregiudizievoli per l Operatore e/o per i destinatari dei voucher.

16 Disposizioni di dettaglio Catalogo Sicurezza Pagina 15 di 16 Irregolarità Mancanza elementi richiesti nella compilazione dei registri. Presenza di correzioni apposte non correttamente, bianchettature, cancellature, utilizzo di matita o biro cancellabile. Firme degli allievi sulle pagine di presenza a lezione del registro sensibilmente difformi da quelle riportate nella parte dedicata ai dati anagrafici. Il calendario del corso comunicato in procedura è stato disatteso ovvero le variazioni non sono state comunicate entro i termini previsti. Non è stata effettuata tempestivamente la comunicazione di avviocorso (spunta avvio). Lezioni del corso sono state effettuate presso una sede non autorizzata. Assenza delle firme per ricevuta attestanti l avvenuta consegna dell attestato ai partecipanti che ne hanno titolo. Non risulta a registro lo svolgimento, nella fase conclusiva del corso della verifica finale. Completezza dati inseriti nella domanda di rimborso. I partecipanti che hanno ricevuto l attestato risultano assenti nella lezione di svolgimento della verifica finale. Mancato rispetto del numero di partecipanti massimo consentito. Difformità ore svolte dagli allievi rispetto a quelle dichiarate a fine corso, anche non incidenti sul riconoscimento voucher. Mancato versamento, nel giusto importo, della quota di compartecipazione privata (ove prevista). Inserimento di allievi durante il corso oltre il termine consentito. Mancato rispetto delle modalità di versamento della quota privata. Conseguenze Prescrizione, in caso di irregolarità occasionali/saltuarie e/o lievi; Diffida, in caso di irregolarità ripetute/diffuse e/o rilevanti. Inoltre: riduzione del monte ore presenze degli allievi che appongono firme non riconoscibili e nei casi di difformità tra le ore dichiarate come svolte e quelle effettivamente riconoscibili; nel caso di numerosi scostamenti tra il calendario comunicato e quanto effettivamente svolto, a seconda della rilevanza dell inadempienza accertata, potrà essere disposto il mancato rimborso dei voucher assegnati e/o la sospensione temporanea dal Catalogo della sede operativa interessata; in caso di utilizzo diffuso sul registro di matita o biro cancellabile potrà essere disposta la sospensione/revoca dal Catalogo, con possibile decurtazione dei vocuher assegnati; non riconoscimento del voucher in caso di mancato versamento della quota privata; la mancata richiesta agli Uffici Provinciali da parte del soggetto attuatore della possibilità di continuare l attività in pendenza del provvedimento di sospensione in materia di accreditamento regionale o in caso di sede occasionale tardivamente anagrafata, comporta un provvedimento di prescrizione; invece, la mancata richiesta dell autorizzazione a concludere l attività a fronte del provvedimento di decadenza o revoca dell accreditamento o in caso di sede occasionale non anagrafata comporta un provvedimento di diffida.

17 Disposizioni di dettaglio Catalogo Sicurezza Pagina 16 di 16 ELENCO ALLEGATI: Allegato A: Atto di adesione Allegato B: Patto formativo (le due pagine sono da stampare fronte retro) Allegato C: Modello aggiuntivo per organismo paritetico Allegato D: Patto formativo (le due pagine sono da stampare fronte retro) Allegato E: Elenco firme per ricevuta Patto formativo Allegato F: Elenco firme per ricevuta Attestato Allegato G: Domanda per il rimborso voucher con dichiarazione ore allievi Allegato H : Fac-simile fattura e relativo allegato Allegato I : Verbale di verifica ai fini del rimborso voucher

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