2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Lunedì, 14 marzo 2016 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

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1 2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge , , n. n Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno Numero 21 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 14 marzo 2016 IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO <<data_testata>> STATO - VIA SALARIA, ROMA - CENTRALINO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, ROMA UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE Regolamento (UE) 2016/60 della Commissione, del 19 gennaio 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorpirifos in o su determinati prodotti (16CE0607)... Pag. 1 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/61 della Commissione, del 20 gennaio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE0608)... Pag. 18 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/62 della Commissione, del 20 gennaio 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1 al 7 gennaio 2016 nell ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame (16CE0609)... Pag. 20 Decisione (UE) 2016/63 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, concerente l adesione della Croazia alla convenzione sulla base dell articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell Unione europea (16CE0610)... Pag. 23 Indirizzo (UE) 2016/64 della Banca centrale europea, del 18 novembre 2015, che modifica l Indirizzo (UE) 2015/510 sull attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2015/34) (16CE0611)... Pag. 25 Indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea, del 18 novembre 2015, sugli scarti di garanzia applicati nell attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell Eurosistema (BCE/2015/35) (16CE0612)... Pag. 30 Indirizzo (UE) 2016/66 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2015, che modifica l Indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2015/40) (16CE0613)... Pag. 36 Pubblicati nel n. L 14 del 21 gennaio 2016

2 Regolamento (UE) 2016/67 della Commissione, del 19 gennaio 2016, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ametoctradin, clorotalonil, difenilammina, flonicamid, fluazinam, fluoxastrobin, halauxifen-methyl, propamocarb, protioconazolo, tiacloprid e triflossistrobina in o su determinati prodotti (16CE0614)... Pag. 43 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione, del 21 gennaio 2016, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente (16CE0615)... Pag. 92 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/69 della Commissione, del 21 gennaio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE0616)... Pag. 110 Pubblicati nel n. L 15 del 22 gennaio 2016 Adozione definitiva (UE, Euratom) 2016/70 del bilancio rettificativo n. 8 dell Unione europea per l esercizio 2015 (16CE0617)... Pag. 112 Pubblicato nel n. L 18 del 26 gennaio 2016 AVVERTENZA Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Uffi ciale delle Comunità europee». II

3 REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE REGOLAMENTO (UE) 2016/60 DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 2016 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorpirifos in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ( 1 ), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), considerando quanto segue: (1) Per la sostanza clorpirifos i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. (2) In conformità all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) la Commissione ha chiesto all'autorità europea per la sicurezza alimentare, nel seguito «l'autorità», di svolgere un esame tossicologico del clorpirifos. La conclusione dell'autorità è stata pubblicata il 22 aprile 2014 ( 3 ). (3) In conformità all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005 la Commissione ha chiesto all'autorità di fornire un parere motivato sugli LMR vigenti per il clorpirifos sulla scorta dei nuovi valori di riferimento tossicologici. L'Autorità ha presentato il proprio parere motivato il 12 giugno 2015 ( 4 ). (4) L'Autorità ha concluso che gli attuali LMR per mandarini, mele, pere, pesche, uve da tavola, more di rovo, lamponi, ribes a grappoli, uva spina, kiwi, ananas, patate, pomodori, peperoni, melanzane, meloni, cocomeri, cavoli cappucci, cavoli cinesi, carciofi, porri e barbabietole da zucchero potrebbero destare preoccupazioni in merito alla protezione dei consumatori. L'Autorità ha pertanto raccomandato di ridurre gli LMR vigenti per tali prodotti. Essa ha indicato che non è più avvalorato l'impiego su more di rovo, ribes a grappoli, uva spina, kiwi, ananas, patate, meloni, cocomeri, cavoli cinesi e porri e che, per quanto riguarda gli LMR per tali prodotti, è necessaria un'ulteriore analisi da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione. (5) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adattare alcuni limiti di determinazione. Tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti gli sviluppi della tecnica richiedono la fissazione di specifici limiti di determinazione. ( 1 ) GU L 70 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del , pag. 1). ( 3 ) EFSA, «Conclusion on the peer review of the pesticide human health risk assessment of the active substance chlorpirifos» (Conclusioni sulla revisione tra pari della valutazione del rischio per la salute umana della sostanza attiva clorpirifos). EFSA Journal 2014;12(4):3640, 34 pp. doi: /j.efsa ( 4 ) EFSA, «Reasoned opinion on the refined risk assessment regarding certain maximum residue levels (MRLs) of concern for the active substance chlorpyrifos» [Parere motivato sulla valutazione ridefinita del rischio per quanto riguarda alcuni livelli massimi di residui (LMR) che destano preoccupazione per la sostanza attiva clorpirifos]. EFSA Journal 2015;13(6):4142, 41 pp. doi: /j. efsa

4 (6) Sulla base del parere motivato dell'autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. (7) I partner commerciali dell'unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. (9) Prima di rendere applicabili gli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso si applica a decorrere dal 10 agosto Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 2

5 ALLEGATO Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come segue: 1) nell'allegato II, la colonna del clorpirifos è sostituita dalla seguente: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari Numero di codice Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ( a ) Clorpirifos (F) (1) (2) (3) FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO Agrumi Pompelmi 0, Arance dolci 0, Limoni 0, Limette/lime 0, Mandarini 1, Altri 0, Frutta a guscio 0,05 (*) Mandorle dolci Noci del Brasile Noci di anacardi Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole Noci del Queensland Noci di pecàn Pinoli Pistacchi Noci comuni Altri Pomacee Mele 0,01 (*) Pere 0,01 (*) Cotogne 0, Nespole (**) Nespole del Giappone (**) Altri 0,5 3

6 (1) (2) (3) Drupacee Albicocche 0, Ciliege (dolci) 0, Pesche 0,01 (*) Prugne 0, Altri 0,05 (*) Bacche e piccola frutta a) uve Uve da tavola 0,01 (*) Uve da vino 0, b) fragole 0, c) frutti di piante arbustive More di rovo 0,01 (*) More selvatiche 0,05 (*) Lamponi (rossi e gialli) 0,01 (*) Altri 0,05 (*) d) altra piccola frutta e bacche Mirtilli 0,05 (*) Mirtilli giganti americani 0,05 (*) Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco) 0,01 (*) Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla) 0,01 (*) Rosa canina (cinorrodonti) (**) More di gelso (nero e bianco) (**) Azzeruoli (**) Bacche di sambuco (**) Altri 0,05 (*) Frutta varia con a) buccia commestibile 0,05 (*) Datteri Fichi Olive da tavola Kumquat Carambole (**) Cachi (**) Jambul/jambolan (**) Altri 4

7 (1) (2) (3) b) buccia non commestibile, piccola Kiwi (verdi, rossi, gialli) 0,01 (*) Litci 0,05 (*) Frutti della passione/maracuja 0,05 (*) Fichi d'india/fichi di cactus (**) Melastelle/cainette (**) Cachi di Virginia (**) Altri 0,05 (*) c) buccia non commestibile, grande Avocado 0,05 (*) Banane Manghi 0,05 (*) Papaie 0,05 (*) Melograni 0,05 (*) Cerimolia/cherimolia (**) Guaiave/guave (**) Ananas 0,01 (*) Frutti dell'albero del pane (**) Durian (**) Anona/graviola/guanabana (**) Altri 0,05 (*) ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI Ortaggi a radice e tubero a) patate 0,01 (*) b) ortaggi a radice e tubero tropicali 0,05 (*) Radici di cassava/manioca Patate dolci Ignami Maranta/arrow root (**) Altri c) altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero Bietole 0,05 (*) Carote 0, Sedano rapa 0,05 (*) Barbaforte/rafano/cren 0,05 (*) Topinambur 0,05 (*) Pastinaca 0,05 (*) 5

8 (1) (2) (3) Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo 0,05 (*) Ravanelli 0, Salsefrica 0,05 (*) Rutabaga 0,05 (*) Rape 0,05 (*) Altri 0,05 (*) Ortaggi a bulbo Aglio 0,05 (*) Cipolle 0, Scalogni 0,05 (*) Cipolline/cipolle verdi e cipollette 0,05 (*) Altri 0,05 (*) Ortaggi a frutto a) solanacee Pomodori 0,01 (*) Peperoni 0,01 (*) Melanzane 0, Gombi 0, Altri 0, b) cucurbitacee con buccia commestibile 0,05 (*) Cetrioli Cetriolini Zucchine Altri c) cucurbitacee con buccia non commestibile Meloni 0,01 (*) Zucche 0,05 (*) Cocomeri/angurie 0,01 (*) Altri 0,05 (*) d) mais dolce 0,05 (*) e) altri ortaggi a frutto 0,05 (*) Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica) a) cavoli a infiorescenza 0,05 (*) Cavoli broccoli Cavolfiori Altri 6

9 (1) (2) (3) b) cavoli a testa Cavoletti di Bruxelles 0,05 (*) Cavoli cappucci 0,01 (*) Altri 0,05 (*) c) cavoli a foglia Cavoli cinesi/pe-tsai 0,01 (*) Cavoli ricci 0,05 (*) Altri 0,05 (*) d) cavoli rapa 0,05 (*) Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili 0,05 (*) a) lattughe e insalate Dolcetta/valerianella/gallinella Lattughe Scarola/indivia a foglie larghe Crescione e altri germogli e gemme Barbarea (**) Rucola Senape juncea (**) Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee) Altri b) foglie di spinaci e simili Spinaci Portulaca/porcellana (**) Bietole da foglia e da costa Altri c) foglie di vite e specie simili (**) d) crescione acquatico e) cicoria Witloof/cicoria belga f) erbe fresche e fiori commestibili Cerfoglio Erba cipollina Foglie di sedano Prezzemolo Salvia (**) 7

10 (1) (2) (3) Rosmarino (**) Timo (**) Basilico e fiori commestibili (**) Foglie di alloro/lauro (**) Dragoncello (**) Altri Legumi 0,05 (*) Fagioli (con baccello) Fagioli (senza baccello) Piselli (non sgranati) Piselli (sgranati) Lenticchie Altri Ortaggi a stelo Asparagi 0,05 (*) Cardi 0,05 (*) Sedani 0,05 (*) Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze 0,05 (*) Carciofi 0,01 (*) Porri 0,01 (*) Rabarbaro 0,05 (*) Germogli di bambù (**) Cuori di palma (**) Altri 0,05 (*) Funghi, muschi e licheni 0,05 (*) Funghi coltivati Funghi selvatici Muschi e licheni Alghe e organismi procarioti (**) LEGUMI DA GRANELLA 0,05 (*) Fagioli Lenticchie Piselli Lupini/semi di lupini Altri 8

11 (1) (2) (3) SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI 0,05 (*) Semi oleaginosi Semi di lino Semi di arachide Semi di papavero Semi di sesamo Semi di girasole Semi di colza Semi di soia Semi di senape Semi di cotone Semi di zucca Semi di cartamo (**) Semi di borragine (**) Semi di camelina/dorella (**) Semi di canapa Semi di ricino (**) Altri Frutti oleaginosi Olive da olio Semi di palma (**) Frutti di palma (**) Capoc (**) Altri CEREALI Orzo 0, Grano saraceno e altri pseudo-cereali 0,05 (*) Mais/granturco 0, Miglio 0,05 (*) Avena 0,05 (*) Riso 0,05 (*) Segale 0,05 (*) Sorgo 0,05 (*) Frumento 0,05 (*) Altri 0,05 (*) TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE Tè 0,1 (*) Chicchi di caffè (**) 9

12 (1) (2) (3) Infusioni di erbe da (**) a) fiori (**) Camomilla (**) Ibisco/rosella (**) Rosa (**) Gelsomino (**) Tiglio (**) Altri (**) b) foglie ed erbe (**) Fragola (**) Rooibos (**) Mate (**) Altri (**) c) radici (**) Valeriana (**) Ginseng (**) Altri (**) d) altre parti della pianta (**) Semi di cacao (**) Carrube/pane di san Giovanni (**) LUPPOLO 0,1 (*) SPEZIE (**) Semi (**) Anice verde (**) Grano nero/cumino nero (**) Sedano (**) Coriandolo (**) Cumino (**) Aneto (**) Finocchio (**) Fieno greco (**) Noce moscata (**) Altri (**) 10

13 (1) (2) (3) Frutta (**) Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato (**) Pepe di Sichuan (**) Carvi (**) Cardamomo (**) Bacche di ginepro (**) Pepe (nero, verde e bianco) (**) Vaniglia (**) Tamarindo (**) Altri (**) Spezie da corteccia (**) Cannella (**) Altri (**) Spezie da radici e rizomi (**) Liquirizia (**) Zenzero (**) Curcuma (**) Barbaforte/rafano/cren (**) Altri (**) Spezie da boccioli (**) Chiodi di garofano (**) Capperi (**) Altri (**) Spezie da pistilli di fiori (**) Zafferano (**) Altri (**) Spezie da arilli (**) Macis (**) Altri (**) PIANTE DA ZUCCHERO (**) Barbabietole da zucchero (**) Canne da zucchero (**) Radici di cicoria (**) Altri (**) 11

14 (1) (2) (3) PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE ANIMALI TERRESTRI Tessuti provenienti da a) suini Muscolo Tessuto adiposo Fegato Rene Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) Altri b) bovini Muscolo Tessuto adiposo Fegato Rene Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) Altri c) ovini Muscolo Tessuto adiposo Fegato Rene Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) Altri d) caprini Muscolo Tessuto adiposo Fegato Rene Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) Altri e) equidi (**) Muscolo (**) Tessuto adiposo (**) Fegato (**) Rene (**) Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) (**) Altri (**) 12

15 (1) (2) (3) f) pollame 0,05 (*) Muscolo Tessuto adiposo Fegato Rene Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) Altri g) altri animali terrestri d'allevamento (**) Muscolo (**) Tessuto adiposo (**) Fegato (**) Rene (**) Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) (**) Altri (**) Latte 0,01 (*) Bovini Pecora Capra Cavallo Altri Uova di volatili 0,01 (*) Galline Anatre (**) Oche (**) Quaglie (**) Altri (**) Miele e altri prodotti dell'apicoltura (**) Anfibi e rettili (**) Animali invertebrati terrestri (**) Animali vertebrati terrestri selvatici (**) (*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica. (**) Combinazione di antiparassitario e codice al quale si applica l'lmr fissato nell'allegato III, parte B. ( a ) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I. (F) = Liposolubile» 13

16 2) nell'allegato III, parte B, la colonna del clorpirifos è sostituita dalla seguente: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari Numero di codice Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ( a ) Clorpirifos (F) (1) (2) (3) Nespole 0, Nespole del Giappone 0, Rosa canina (cinorrodonti) 0,05 (*) More di gelso (nero e bianco) 0,05 (*) Azzeruoli 0,05 (*) Bacche di sambuco 0,05 (*) Carambole 0,05 (*) Cachi 0,05 (*) Jambul/jambolan 0,05 (*) Fichi d'india/fichi di cactus 0,05 (*) Melastelle/cainette 0,05 (*) Cachi di Virginia 0,05 (*) Cerimolia/cherimolia 0,05 (*) Guaiave/guave 0,05 (*) Frutti dell'albero del pane 0,05 (*) Durian 0,05 (*) Anona/graviola/guanabana 0,05 (*) Maranta/arrow root 0,05 (*) Crescione 0,05 (*) Senape juncea 0,05 (*) Portulaca/porcellana 0,05 (*) c) foglie di vite e specie simili 0,05 (*) Salvia 0,05 (*) Rosmarino 0,05 (*) Timo 0,05 (*) Basilico e fiori commestibili 0,05 (*) Foglie di alloro/lauro 0,05 (*) Dragoncello 0,05 (*) Germogli di bambù 0,05 (*) Cuori di palma 0,05 (*) Alghe e organismi procarioti Semi di cartamo 0,05 (*) Semi di borragine 0,05 (*) 14

17 (1) (2) (3) Semi di camelina/dorella 0,05 (*) Semi di ricino 0,05 (*) Semi di palma 0,05 (*) Frutti di palma 0,05 (*) Capoc 0,05 (*) Chicchi di caffè 0, Infusioni di erbe da a) fiori 0, Camomilla 0, Ibisco/rosella 0, Rosa 0, Gelsomino 0, Tiglio 0, Altri 0, b) foglie ed erbe 0, Fragola 0, Rooibos 0, Mate 0, Altri 0, c) radici 0, Valeriana 0, Ginseng 0, Altri 0, d) altre parti della pianta 0,1 (*) Semi di cacao 0,1 (*) Carrube/pane di san Giovanni 0,1 (*) SPEZIE Semi Anice verde Grano nero/cumino nero Sedano Coriandolo Cumino Aneto Finocchio Fieno greco Noce moscata Altri 5 15

18 (1) (2) (3) Frutta Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato Pepe di Sichuan Carvi Cardamomo Bacche di ginepro Pepe (nero, verde e bianco) Vaniglia Tamarindo Altri Spezie da corteccia 0,1 (*) Cannella 0,1 (*) Altri 0,1 (*) Spezie da radici e rizomi Liquirizia Zenzero Curcuma Barbaforte/rafano/cren (+) Altri Spezie da boccioli 0,1 (*) Chiodi di garofano 0,1 (*) Capperi 0,1 (*) Altri 0,1 (*) Spezie da pistilli di fiori 0,1 (*) Zafferano 0,1 (*) Altri 0,1 (*) Spezie da arilli 0,1 (*) Macis 0,1 (*) Altri 0,1 (*) PIANTE DA ZUCCHERO Barbabietole da zucchero 0, Canne da zucchero 0,05 (*) Radici di cicoria 0,05 (*) Altri 0,05 (*) 16

19 (1) (2) (3) e) equidi Muscolo Tessuto adiposo Fegato Rene Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) Altri g) altri animali terrestri d'allevamento Muscolo Tessuto adiposo Fegato Rene Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) Altri Anatre 0,01 (*) Oche 0,01 (*) Quaglie 0,01 (*) Altri 0,01 (*) Miele e altri prodotti dell'apicoltura 0,05 (*) Anfibi e rettili Animali invertebrati terrestri Animali vertebrati terrestri selvatici (*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica. ( a ) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I. (F) = Liposolubile Clorpirifos (F) (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice ) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice ), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/ Barbaforte o cren» 16CE

20 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/61 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2016 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2016 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) GU L 157 del , pag

21 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione IL 236,2 MA 80,9 TN 113,9 TR 91,2 ZZ 130, MA 85,8 TR 150,9 ZZ 118, MA 52,6 TR 150,6 ZZ 101, EG 50,0 MA 64,1 TN 57,9 TR 65,8 ZZ 59, IL 163, , , , MA 82,3 ZZ 122,8 IL 103,6 JM 147,2 MA 82,8 TR 99,2 ZZ 108, TR 102,3 ZZ 102, CL 84,9 US 121,1 ZZ 103, CN 76,1 ZZ 76,1 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del , pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 16CE

22 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/62 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2016 che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1 o al 7 gennaio 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione ( 2 ) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame originari del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi. (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1 o al 7 gennaio 2016 per il sottoperiodo dal 1 o aprile al 30 giugno 2016 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ( 3 ). (3) I quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1 o al 7 gennaio 2016 per il sottoperiodo dal 1 o aprile al 30 giugno 2016 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006. (4) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1 o aprile al 30 giugno 2016 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte A dell'allegato del presente regolamento. 2. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1 o aprile al 30 giugno 2016 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte B dell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) Regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (GU L 142 del , pag. 3). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell' , pag. 13). 20

23 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2016 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale 21

24 ALLEGATO PARTE A Numero del gruppo Numero d'ordine Coefficiente di attribuzione domande presentate per il sottoperiodo dal 1 o aprile al 30 giugno 2016 (%) , , A , A , , PARTE B Numero del gruppo Numero d'ordine Coefficiente di attribuzione domande presentate per il sottoperiodo dal 1 o aprile al 30 giugno 2016 (%) 5A , CE

25 DECISIONE (UE) 2016/63 DEL CONSIGLIO del 15 gennaio 2016 concerente l'adesione della Croazia alla convenzione sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull'unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'unione europea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'unione europea, visto il trattato di adesione della Croazia, visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, vista la raccomandazione della Commissione europea, visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ), considerando quanto segue: (1) La convenzione sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull'unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'unione europea ( 2 ) («convenzione contro la corruzione di funzionari») è stata firmata il 26 maggio 1997 ed è entrata in vigore il 28 settembre (2) L'articolo 3, paragrafo 4, dell'atto di adesione della Croazia («atto di adesione») stabilisce che la Croazia aderisce alle convenzioni e ai protocolli conclusi fra gli Stati membri, elencati nell'allegato I dell'atto stesso, che comprende la convenzione contro la corruzione di funzionari. Tali convenzioni e protocolli entrano in vigore per la Croazia alla data stabilita dal Consiglio. (3) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, dell'atto di adesione, il Consiglio deve decidere di apportare alle convenzioni e ai protocolli tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell'adesione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La convenzione contro la corruzione di funzionari entra in vigore per la Croazia il primo giorno del primo mese successivo alla data di pubblicazione della presente decisione. Articolo 2 Il testo della convenzione contro la corruzione di funzionari, redatti in lingua croata ( 3 ), fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione contro la corruzione di funzionari. ( 1 ) Parere del 10 giugno 2015 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). ( 2 ) GU C 195 del , pag. 2. ( 3 ) La versione in lingua croata della convenzione è stata pubblicata in un'edizione speciale della Gazzetta ufficiale (Capitolo 19, Volume 014, pag. 120). 23

26 Articolo 3 Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data successiva alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2016 Per il Consiglio Il presidente J.R.V.A. DIJSSELBLOEM 16CE

27 INDIRIZZO (UE) 2016/64 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 18 novembre 2015 che modifica l'indirizzo (UE) 2015/510 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2015/34) IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2, visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, l'articolo 9.2, l'articolo 12.1, l'articolo 14.3, l'articolo 18.2 e l'articolo 20, primo paragrafo, considerando quanto segue: (1) Il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione dello strumentario, dei singoli strumenti e delle procedure che l'eurosistema, composto dalla Banca centrale europea (BCE) e dalle banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le «BCN»), utilizza al fine di attuare tale politica in maniera uniforme in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro. (2) Alla luce dell'articolo 12.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC»), la BCE è investita dell'autorità di formulare la politica monetaria unica dell'unione e di adottare gli indirizzi necessari ad assicurarne la corretta attuazione. In conformità all'articolo 14.3 dello statuto del SEBC, le BCN hanno l'obbligo di agire in conformità a tali indirizzi. L'Eurosistema pertanto è il destinatario del presente indirizzo. Le norme dettate dal presente indirizzo saranno attuate dalle BCN mediante disposizioni contrattuali o regolamentari. Alle controparti è imposta l'osservanza di tali norme come attuate dalle BCN mediante tali disposizioni contrattuali o regolamentari. (3) Il primo trattino dell'articolo 18.1 dello statuto del SEBC attribuisce all'eurosistema la facoltà di operare sui mercati finanziari comprando e vendendo a titolo definitivo (a pronti e a termine) ovvero con operazioni di pronti contro termine, prestando o ricevendo in prestito crediti e strumenti negoziabili in euro o in altre valute, nonché metalli preziosi. Il secondo trattino dell'articolo 18.1 attribuisce all'eurosistema la facoltà di effettuare operazioni di credito con istituti creditizi e altri operatori di mercato. (4) Al fine di tutelare l'eurosistema dal rischio di controparte, il secondo trattino dell'articolo 18.1 dello statuto del SEBC dispone che quando l'eurosistema effettua operazioni di credito con istituti creditizi e altri operatori di mercato dovrebbe erogare i prestiti sulla base di adeguate garanzie. (5) Al fine di tutelare l'eurosistema dal rischio di perdite finanziarie in conseguenza dell'inadempimento di una controparte, le attività idonee mobilizzate a garanzia nelle operazioni di finanziamento dell'eurosistema sono soggette alle misure per il controllo dei rischi di cui al Titolo VI della parte quarta dell'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) ( 1 ). (6) Il Consiglio direttivo ha deciso di modificare le disposizioni relative all'uso proprio delle obbligazioni garantite con riguardo agli scarti di garanzia supplementari. (7) Il Consiglio direttivo ha deciso che strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei possono essere impiegati su base transfrontaliera in conformità con le procedure applicabili del modello di banche centrali corrispondenti (Correspondent Central Banking Model, CCBM). ( 1 ) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea del 19 dicembre 2014 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del , pag. 3). 25

28 (8) Il Consiglio direttivo ha deciso che le disposizioni riguardanti gli scarti di garanzia devono essere stabilite in un atto giuridico diverso dall'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) poiché ciò consentirebbe di semplificare la pronta attuazione delle modifiche apportate al quadro normativo di riferimento a seguito dell'adozione delle decisioni corrispondenti da parte del Consiglio direttivo. (9) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO: Articolo 1 Modifiche L'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) è modificato come segue: 1. L'articolo 2, paragrafo 16, è sostituito dal seguente: «(16) per utilizzo transfrontaliero (cross-border use) si intende la presentazione, quale garanzia, da parte di una controparte alla propria BCN di appartenenza di: a) attività negoziabili detenute in un altro Stato membro la cui moneta è l'euro; b) attività negoziabili emesse in un altro Stato membro e detenute nello Stato membro della BCN di appartenenza; c) crediti in cui il contratto di credito è disciplinato dalla legislazione di un altro Stato membro la cui moneta è l'euro diverso da quello della BCN di appartenenza; d) strumenti di debito garantiti da mutui residenziali (DGMR) in conformità alle procedure applicabili del CCBM; e) strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei (non-marketable debt instruments backed by eligible credit claims, DECC) emessi e detenuti in un altro Stato membro la cui moneta è l'euro diverso da quello della BCN di appartenenza.»; 2. L'articolo 2, paragrafo 49, è sostituito dal seguente: «(49) per crediti derivanti da leasing (leasing receivables) si intendono i pagamenti programmati e contrattualmente imposti effettuati dal locatario nei confronti del locatore ai sensi del contratto di leasing. I valori residui non sono crediti derivanti da leasing. I contratti del tipo Personal Contract Purchase (PCP), vale a dire i contratti in base ai quali il soggetto obbligato può esercitare la facoltà di: a) effettuare un pagamento finale per acquistare la piena proprietà dei beni; o b) restituire i beni come forma di estinzione del contratto, sono assimilati ai contratti di leasing.»; 3. L'articolo 128 è sostituito dal seguente: «Articolo 128 Misure per il controllo dei rischi 1. L'Eurosistema applica le seguenti misure per il controllo dei rischi in relazione alle attività idonee: a) scarti di garanzia come previsti nell'indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea (BCE/2015/35) (*); b) margini di variazione (valutazione ai prezzi di mercato, marking to market): l'eurosistema richiede che il valore di mercato al netto dello scarto di garanzia delle attività idonee utilizzate in un'operazione temporanea di finanziamento sia mantenuto per tutta la durata dell'operazione. Se il valore delle attività idonee, misurato su base giornaliera, scende al di sotto di un determinato livello, la BCN di appartenenza richiede alla controparte di fornire attività aggiuntive o contante mediante richiesta di margini. Allo stesso modo, se il valore delle attività idonee, a seguito di una loro rivalutazione, eccede un determinato valore, la BCN può restituire le attività in eccesso o il contante; 26

29 c) limiti relativi all'uso di strumenti di debito non garantiti emessi da un ente creditizio o da qualsiasi altro soggetto con cui l'ente creditizio abbia stretti legami, come definiti all'articolo 138; d) riduzioni di valore come previsti nell'indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35); 2. L'Eurosistema può applicare le seguenti misure supplementari per il controllo dei rischi: a) margini iniziali: le controparti forniscono attività idonee il cui valore è almeno pari alla liquidità offerta dall'eurosistema più il valore del pertinente margine iniziale; b) limiti in relazione a emittenti, debitori o garanti: l'eurosistema può stabilire limiti aggiuntivi, oltre a quelli applicati all'utilizzo di strumenti di debito non garantiti, di cui al paragrafo 1, lettera c), alla propria esposizione nei confronti di emittenti, debitori o garanti; c) scarti di garanzia supplementari; d) garanzie supplementari da parte di garanti che soddisfano i requisiti di qualità creditizia dell'eurosistema ai fini dell'accettazione di determinate attività; e) l'esclusione di determinate attività dall'utilizzo quali garanzie in operazioni di finanziamento dell'eurosistema. (*) Indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea, del 18 novembre 2015, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'eurosistema (BCE/2015/35) (GU L 14 del , pag. 30)»; 4. L'articolo 148 è sostituito dal seguente: «Articolo 148 Principi generali 1. Le controparti possono utilizzare attività idonee su base transfrontaliera nell'ambito dell'area dell'euro per tutti i tipi di operazioni di finanziamento dell'eurosistema. 2. Le controparti possono stanziare attività idonee diverse dai depositi a tempo determinato, per l'utilizzo transfrontaliero, in conformità alle seguenti regole: a) le attività negoziabili sono stanziate per il tramite di: i) collegamenti idonei tra SSS del SEE che abbiano ricevuto una valutazione positiva in base allo Eurosystem User Assessment Framework; ii) procedure applicabili del CCBM; iii) collegamenti idonei in combinazione con il CCBM, e b) i crediti, i DECC e i DGMR sono stanziati in conformità con le procedure applicabili del CCBM. 3. Le attività negoziabili possono essere utilizzate tramite un conto di una BCN presso un SSS ubicato in un paese diverso da quello di tale BCN qualora l'eurosistema abbia approvato l'utilizzo di tale conto. 4. De Nederlandsche Bank è autorizzata a usare il proprio conto presso Euroclear Bank per regolare le operazioni in garanzie quali le eurobbligazioni detenute in quello SDAI. La Banc Ceannais na héireann/central Bank of Ireland è autorizzata ad aprire un conto della specie presso Euroclear Bank. Tale conto può essere utilizzato per tutte le attività idonee detenute in Euroclear Bank, ivi incluse le attività idonee trasferite su Euroclear Bank tramite collegamenti idonei. 5. Le controparti effettuano il trasferimento delle attività idonee attraverso i propri conti di regolamento in titoli presso un SSS che abbia ricevuto una valutazione positiva in base allo Eurosystem User Assessment Framework. 6. Una controparte sprovvista sia di un conto di deposito in titoli presso una BCN sia di un conto di regolamento in titoli presso un SSS che abbia ricevuto una valutazione positiva in base allo Eurosystem User Assessment Framework può effettuare il regolamento delle operazioni attraverso il conto di regolamento in titoli o il conto di deposito in titoli di un ente creditizio operante in qualità di corrispondente.»; 27

30 5. L'allegato XI è sostituito dal seguente: «ALLEGATO XI FORME DI TITOLI Il 13 giugno 2006 la Banca centrale europea (BCE) ha comunicato i criteri new global notes (NGN) per i titoli internazionali in forma di certificati globali al portatore (global bearer) idonei quali garanzia per le operazioni di credito dell'eurosistema dal 1 o gennaio Il 22 ottobre 2008 la BCE ha comunicato che i titoli di debito internazionali in forma globale nominativa (global registered form) emessi dopo il 30 settembre 2010 sarebbero stati idonei quali garanzia per le operazione di credito dell'eurosistema quando viene utilizzata la nuova struttura di custodia per titolo di debito internazionali (NSS). La seguente tavola riassume le norme di idoneità per le differenti forme di titoli con l'introduzione dei criteri NGN e NSS. Tavola 1 Norme di idoneità per le differenti forme di titoli Globale/individuale Al portatore/registrato NGN/classic global note (CGN)/NSS Il servizio di custodia comune (common safekeeper, CSK) è uno SDAI (*)? Idoneo? Globale Al portatore NGN Sì Sì No No Globale Al portatore CGN N/A No, ma i titoli emessi prima del 1 o gennaio 2007 godranno di un periodo di salvaguardia (grandfathering) fino a scadenza, oltre alle riaperture di emissioni a rubinetto dal 1 o gennaio 2007 quando i codici ISIN sono fungibili. Globale Registrato CGN N/A Le obbligazioni emesse secondo questa struttura dopo il 30 settembre 2010 non sono più idonee Globale Registrato NSS Sì Sì Individuale Al portatore N/A N/A Le obbligazioni emesse secondo questa struttura dopo il 30 settembre 2010 non sono più idonee. I titoli emessi in forma di certificati individuali al portatore (individual bearer notes) il 30 settembre 2010 o in precedenza godono di un periodo di salvaguardia (grandfathering) fino a scadenza. (*) Oppure, se applicabile, un Sistema di deposito accentrato (SDA) valutato positivamente.» Articolo 2 Abrogazione Gli articoli da 129 a 133 bis e l'allegato X dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) sono abrogati. 28

31 Articolo 3 Efficacia e attuazione 1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN. 2. Le BCN adottano le misure necessarie per l'osservanza del presente indirizzo, e le applicano a partire dal 25 gennaio Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 5 gennaio Articolo 4 Destinatari Tutte le banche centrali dell'eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo. Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 novembre Per il Consiglio direttivo della BCE Il presidente della BCE Mario DRAGHI 16CE

32 INDIRIZZO (UE) 2016/65 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 18 novembre 2015 sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'eurosistema (BCE/2015/35) IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, Visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2, visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, l'articolo 9.2, l'articolo 12.1, l'articolo 14.3, l'articolo 18.2 e l'articolo 20, primo paragrafo, considerando quanto segue: (1) Ai sensi dell'articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto del SEBC»), la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le «BCN») possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. Le condizioni generali alle quali la BCE e le BCN sono disponibili a partecipare a operazioni di credito, inclusi i criteri che determinano l'idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell'eurosistema, sono stabilite nell'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) ( 1 ). (2) Al fine di tutelare l'eurosistema dal rischio di perdite finanziarie in conseguenza dell'inadempimento di una controparte, le attività idonee mobilizzate a garanzia nelle operazioni di finanziamento dell'eurosistema sono soggette alle misure per il controllo dei rischi di cui al Titolo VI della parte quarta dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). (3) L'attuazione delle revisioni degli scarti di garanzia trarrebbe beneficio dall'inclusione delle disposizioni pertinenti in un atto giuridico separato. Ciò consentirebbe di fornire i parametri di controllo dei rischi in una forma compatta e autonoma e di semplificare la pronta attuazione delle modifiche apportate al quadro normativo di riferimento a seguito dell'adozione delle decisioni corrispondenti da parte del Consiglio direttivo, HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO: Articolo 1 Scarti di garanzia applicati alle attività negoziabili idonee 1. Ai sensi del Titolo VI della parte quarta dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), le attività negoziabili sono soggette a scarti di garanzia, come definiti all'articolo 2, paragrafo 97 dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), ai livelli stabiliti nella Tavola 2 dell'allegato del presente indirizzo. 2. Lo scarto di garanzia per una specifica attività dipende dai seguenti fattori: a) la categoria di scarto di garanzia in cui l'attività è collocata, come definita all'articolo 2; b) la vita residua dell'attività; c) la struttura cedolare dell'attività; d) il livello di qualità del credito in cui l'attività è collocata. ( 1 ) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea del 19 dicembre 2014 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del , pag. 3). 30

33 Articolo 2 Determinazione delle categorie di scarto di garanzia per le attività negoziabili Le attività negoziabili idonee sono collocate in una delle cinque categorie di scarto di garanzia, sulla base del tipo di emittente e/o del tipo di attività, come sintetizzato nella Tavola 1 dell'allegato del presente indirizzo: a) gli strumenti di debito emessi dalle amministrazioni centrali, i certificati di debito della BCE e quelli emessi dalle BCN prima della data di adozione dell'euro nel rispettivo Stato membro la cui moneta è l'euro sono inclusi nella categoria I; b) gli strumenti di debito emessi da amministrazioni locali e regionali, da soggetti classificati come agenzie da parte dell'eurosistema, da banche multilaterali di sviluppo e da organizzazioni internazionali, nonché le obbligazioni garantite di tipo jumbo, sono inclusi nella categoria II; c) le obbligazioni garantite tradizionali, le altre obbligazioni garantite e gli strumenti di debito emessi da società non finanziarie rientrano nella categoria III; d) gli strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi e da società finanziarie diverse dagli enti creditizi sono inclusi nella categoria IV; e) i titoli garantiti da attività sono inclusi nella categoria V a prescindere dalla classificazione dell'emittente. Articolo 3 Scarti di garanzia per attività negoziabili 1. Gli scarti di garanzia per attività negoziabili collocate nelle categorie da I a IV sono determinati sulla base di: a) il collocamento della specifica attività nel livello di qualità del credito 1, 2 o 3, come specificato nella Tavola 2 dell'allegato del presente indirizzo; b) la vita residua dell'attività come specificata nei paragrafi 3 e 4; b) la struttura cedolare dell'attività come specificata nei paragrafi 3 e Le attività negoziabili collocate nella categoria V sono soggette a uno scarto di garanzia del 10 %, a prescindere dalla vita residua o dalla struttura cedolare. 3. Per le attività con cedola zero o fissa, la scadenza rilevante per lo scarto di garanzia da applicare è la vita residua dell'attività. 4. Per le attività con cedola variabile, lo scarto di garanzia corrisponde allo scarto di garanzia applicato alle attività negoziabili a cedola fissa con vita residua fino a un anno, ad eccezione dei seguenti casi e fatto salvo il paragrafo 2. a) Le cedole variabili con un periodo di riadeguamento superiore a un anno sono considerate cedole fisse e la scadenza rilevante per lo scarto di garanzia da applicare è la vita residua dell'attività. b) La scadenza rilevante per lo scarto di garanzia da applicare alle cedole variabili che hanno un tasso di inflazione nell'area dell'euro come tasso di riferimento è la vita residua dell'attività. c) Lo scarto di garanzia applicato ad attività che hanno più di un tipo di struttura cedolare dipende unicamente dalla struttura cedolare applicabile durante la vita residua dell'attività e corrisponde allo scarto di garanzia più elevato applicabile a un'attività negoziabile con la stessa vita residua e lo stesso livello di qualità del credito. A questo fine può tenersi conto di qualsiasi tipologia di struttura cedolare applicabile durante la vita residua dell'attività. 31

34 Articolo 4 Scarti di garanzia supplementari applicati a tipologie specifiche di attività negoziabili Oltre agli scarti di garanzia previsti all'articolo 3 del presente indirizzo, per tipologie specifiche di attività negoziabili si applicano gli scarti di garanzia seguenti: a) i titoli garantiti da attività, le obbligazioni garantite e gli strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi il cui valore è teoricamente determinato in conformità alle regole di cui all'articolo 134 dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) sono soggetti a uno scarto di garanzia supplementare sotto forma di una riduzione di valore del 5 %; b) le obbligazioni garantite in uso proprio sono soggette a uno scarto di garanzia supplementare del: a) 8 % applicato al valore degli strumenti di debito collocati ai livelli di qualità del credito 1 e 2 e b) 12 % applicato al valore degli strumenti di debito collocati al livello di qualità del credito 3. c) ai fini della lettera b), per «uso proprio» si intende la presentazione o l'utilizzo da parte di una controparte di obbligazioni garantite che sono emesse o garantite dalla controparte stessa o da ogni altro ente con cui essa ha stretti legami, come determinati ai sensi dell'articolo 138 dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); d) se lo scarto di garanzia supplementare di cui alla lettera b) non può essere applicato rispetto a un sistema di gestione delle garanzie di una BCN, agente triparty o TARGET2-Securities per quanto riguarda l'auto-collateralizzazione, lo scarto di garanzia supplementare si applica in tali sistemi o piattaforme al valore dell'intera emissione delle obbligazioni garantite che possono essere oggetto di uso proprio. Articolo 5 Scarti di garanzia applicati ad attività non negoziabili idonee 1. I singoli crediti con tasso di interesse fisso e quelli con tasso di interesse legato al tasso di inflazione sono soggetti a specifici scarti di garanzia determinati in base alla vita residua, al livello di qualità creditizia e alla metodologia di valutazione applicata dalla BCN, come indicato nella Tavola 3 dell'allegato del presente indirizzo. 2. I singoli crediti con tasso di interesse variabile sono soggetti allo scarto di garanzia applicato ai crediti con tasso di interesse fisso classificati nella fascia di vita residua da zero ad un anno ed aventi il medesimo livello di qualità creditizia e la stessa metodologia di valutazione come applicata dalla BCN. Il tasso è considerato variabile se indicizzato a un tasso di interesse di riferimento e se il corrispondente periodo di riadeguamento è inferiore o pari a un anno. I tassi con periodo di riadeguamento superiore a un anno sono considerati fissi, e la scadenza rilevante ai fini dell'applicazione dello scarto di garanzia è pari alla vita residua del credito. 3. Lo scarto di garanzia applicato a un credito caratterizzato da più tipi di tassi di interesse dipende unicamente dai tassi che sono corrisposti durante la vita residua del credito. Qualora nel corso della vita residua fosse corrisposto più di un tipo di tasso, i pagamenti rimanenti sono considerati pagamenti a tasso fisso, e la scadenza rilevante ai fini dell'applicazione dello scarto di garanzia è pari alla vita residua del credito. 4. Per crediti a cedola zero si applica lo scarto di garanzia del credito a tasso fisso corrispondente. 5. Gli strumenti di debito non negoziabili garantiti da mutui residenziali sono soggetti ad uno scarto di garanzia pari al 39,5 %. 6. I depositi a tempo determinato non sono soggetti a scarti di garanzia. 7. Ogni credito sottostante compreso nel pool di garanzie di strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei (non-marketable debt instruments backed by eligible credit claims, di seguito «DECC») è soggetto ad uno scarto di garanzia applicato a livello individuale secondo le disposizioni stabilite nei paragrafi da 1 a 4 di cui sopra. Il valore aggregato dei crediti sottostanti inclusi nel pool di garanzie a seguito dell'applicazione degli scarti di garanzia rimane sempre uguale o superiore all'importo del capitale in essere del DECC. Qualora il valore aggregato scenda al di sotto della soglia di cui alla frase precedente, il DECC è valutato zero. 32

35 Articolo 6 Efficacia e attuazione 1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro. 2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 25 gennaio Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 5 gennaio Articolo 7 Destinatari Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono destinatarie del presente indirizzo. Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 novembre Per il Consiglio direttivo della BCE Il presidente della BCE Mario DRAGHI 33

36 ALLEGATO Tavola 1 Categorie di scarto di garanzia per attività negoziabili idonee sulla base del tipo di emittente e/o del tipo di attività Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV Categoria V strumenti di debito emessi dalle amministrazioni centrali certificati di debito della BCE certificati di debito emessi da BCN prima della data di adozione dell'euro nel rispettivo Stato membro strumenti di debito emessi dalle amministrazioni locali e regionali strumenti di debito emessi da soggetti classificati come agenzie da parte dell'eurosistema strumenti di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo e da organizzazioni internazionali obbligazioni garantite di tipo jumbo obbligazioni garantite tradizionali e altre obbligazioni garantite strumenti di debito emessi da società non finanziarie strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi strumenti di debito non garantiti emessi da società finanziarie diverse da enti creditizi titoli garantiti da attività Tavola 2 Livelli degli scarti di garanzia applicati alle attività negoziabili idonee Categorie di scarti di garanzia Qualità del credito Vita residua (in anni) (*) cedola fissa Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV zero coupon cedola fissa zero coupon cedola fissa zero coupon cedola fissa zero coupon Categoria V Livelli 1 e 2 [0, -1) 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 6,5 6,5 [1, -3) 1,0 2,0 1,5 2,5 2,0 3,0 8,5 9,0 [3, -5) 1,5 2,5 2,5 3,5 3,0 4,5 11,0 11,5 [5, -7) 2,0 3,0 3,5 4,5 4,5 6,0 12,5 13,5 [7, -10) 3,0 4,0 4,5 6,5 6,0 8,0 14,0 15,5 [10, ) 5,0 7,0 8,0 10,5 9,0 13,0 17,0 22,5 Categorie di scarti di garanzia 10,0 Qualità del credito Vita residua (in anni) (*) cedola fissa Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV zero coupon cedola fissa zero coupon cedola fissa zero coupon cedola fissa zero coupon Categoria V Livello 3 [0, -1) 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 13,0 13,0 [1, -3) 7,0 8,0 10,0 14,5 15,0 16,5 24,5 26,5 [3, -5) 9,0 10,0 15,5 20,5 22,5 25,0 32,5 36,5 [5, -7) 10,0 11,5 16,0 22,0 26,0 30,0 36,0 40,0 [7, -10) 11,5 13,0 18,5 27,5 27,0 32,5 37,0 42,5 [10, ) 13,0 16,0 22,5 33,0 27,5 35,0 37,5 44,0 non idoneo (*) vale a dire, [0-1) vita residua inferiore ad un anno, [1-3) vita residua pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni ecc. 34

37 Tavola 3 Livelli degli scarti di garanzia applicati ai crediti con tassi di interesse fissi Metodologia di valutazione Qualità del credito Vita residua (in anni) (*) Tasso fisso e valutazione basata su un prezzo teorico assegnato dalla BCN Tasso fisso e valutazione basata sul capitale nominale in essere assegnato dalla BCN livelli 1 e 2 [0, -1) 10,0 12,0 [1, -3) 12,0 16,0 [3, -5) 14,0 21,0 [5, -7) 17,0 27,0 [7, -10) 22,0 35,0 [10, ) 30,0 45,0 Metodologia di valutazione Qualità del credito Vita residua (in anni) (*) Tasso fisso e valutazione basata su un prezzo teorico assegnato dalla BCN Tasso fisso e valutazione basata sul capitale nominale in essere assegnato dalla BCN livello 3 [0, -1) 17,0 19,0 [1, -3) 29,0 34,0 [3, -5) 37,0 46,0 [5, -7) 39,0 52,0 [7, -10) 40,0 58,0 [10, ) 42,0 65,0 (*) vale a dire, [0-1) vita residua inferiore ad un anno, [1-3) vita residua pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni ecc. 16CE

38 INDIRIZZO (UE) 2016/66 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 26 novembre 2015 che modifica l'indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2015/40) IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5.1 e 5.2 e gli articoli 12.1 e 14.3, considerando quanto segue: (1) La riduzione di tre giorni del periodo di segnalazione dei dati supplementari, che dovrebbe applicarsi dalla prima trasmissione nel 2017 ai sensi dell'indirizzo BCE/2013/24 ( 1 ), non sarà ora necessaria in ragione delle modifiche al calendario delle riunioni del Consiglio direttivo. Per una maggiore efficienza, le decisioni in merito alla riduzione dei periodi di segnalazione per tener conto di possibili future modifiche del calendario dovrebbero essere delegate al Comitato esecutivo, che deve tenere conto dei pareri del Comitato per le statistiche («CST»). (2) Inoltre, gli obblighi in materia di «dati supplementari» stabiliti nell'indirizzo BCE/2013/24 devono essere modificati per includere, su base volontaria, i prestiti tra società non finanziarie al fine di estendere la copertura e la qualità degli aggregati dell'area dell'euro. (3) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo BCE/2013/24, HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO: Articolo 1 Modifiche L'Indirizzo BCE/2013/24 è così modificato: 1) all'articolo 2, il paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2. Gli obblighi in materia di dati supplementari coprono le operazioni e le consistenze per il periodo dall'ultimo trimestre del 2012 fino al trimestre di riferimento. Tali dati supplementari sono segnalati sulla base delle migliori stime. Gli obblighi in materia di dati supplementari di cui alle colonne H, H1 e H2 delle tabelle 1, 2, 4 e 5 dell'allegato I (dati supplementari riferiti al settore delle amministrazioni pubbliche e relativi sottosettori), e di cui alla colonna B, righe 3 e 13 delle tabelle 4 e 5 dell'allegato I (dati supplementari riferiti a prestiti tra società non finanziarie) sono assolti su base volontaria.»; 2) all'articolo 4, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. I dati supplementari descritti all'articolo 2, paragrafo 2, sono segnalati alla BCE entro un periodo non superiore a 85 giorni civili successivi alla fine del trimestre di riferimento. Il Comitato esecutivo può ridurre tale termine a 82 giorni, ove opportuno, tenuto conto del parere del CST. Il Comitato esecutivo informa senza indugio il Consiglio direttivo della propria decisione. La BCE annuncia qualsiasi modifica del periodo di segnalazione con almeno un anno di anticipo rispetto alla data di attuazione.»; 3) l'allegato I è modificato in conformità all'allegato al presente indirizzo. ( 1 ) L'indirizzo 2014/3/UE della Banca centrale europea del 25 luglio 2013 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2013/24) (GU L 2 del , pag. 34). 36

39 Articolo 2 Efficacia e attuazione 1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica dello stesso alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro. 2. Le banche centrali dell'eurosistema ottemperano al presente indirizzo dal 1 o gennaio Articolo 3 Destinatari Tutte le banche centrali dell'eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo. Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 novembre 2015 Per il Consiglio direttivo della BCE Il presidente della BCE Mario DRAGHI 37

40 L'allegato I all'indirizzo BCE/2013/24 è così modificato: 1) la tabella «Sintesi degli obblighi in materia di dati» è sostituita dalla seguente: «Sintesi degli obblighi in materia di dati Articolo Contenuto Tabelle Tipologia di dati Consistenze Operazioni Dati supplementari, solo celle in nero T1 attività T2 passività T4 prestiti a breve termine (w-t-w) T5 prestiti a lungo termine (w-t-w) 2.3 a) a), b) 4.2 Dati nazionali, tutte le celle T1 attività T2 passività T3 depositi (w-t-w) T4 prestiti a breve termine (w-t-w) T5 prestiti a lungo termine (w-t-w) 2.3 b) c) 4.2 Dati nazionali, tutte le celle T1 attività T2 passività T3 depositi (w-t-w) T4 prestiti a breve termine (w-t-w) T5 prestiti a lungo termine (w-t-w) ALLEGATO Altre variazioni di volume Periodo di riferimento 2012, trim.4 in avanti 2012, trim.4 in avanti 1999, trim , trim. 3 Prima data di segnalazione Tempestività Osservazioni Set t + 85 Migliori stime Celle in nero nelle colonne H, H1 e H2 su base volontaria Celle in nero nelle colonne B, righe 3 e 13 delle tabelle T4 e T5 su base volontaria Set Fino a dic.2016: t Da marzo 2017 in avanti:: t + 97 Accompagnati da metadati dati nelle righe da 12 a 21 delle tabelle da T3 a T5 da adattare per rispecchiare la composizione dell'area dell'euro; sulla base delle migliori stime dati nelle righe da 12 a 21 delle tabelle da T3 a T5, non pubblicati Set Fino a dic. 2016: t Da marzo 2017 in avanti:: t + 97 Migliori stime colonne J, K di T1 e T2 su base volontaria Accompagnati da metadati dati nelle righe da 12 a 21 delle tabelle da T3 a T5 da adattare per rispecchiare la composizione dell'area dell'euro; sulla base delle migliori stime dati nelle righe da 12 a 21 delle tabelle da T3 a T5, non pubblicati 38

41 Articolo Contenuto Tabelle a), b) 4.2 Dati nazionali, tutte le celle T6 titoli di debito a breve termine (w-t-w) T7 titoli di debito a lungo termine (w-t-w) T8 azioni quotate (w-t-w) T9 quote di fondi di investimento (w-t-w) 2) le tabelle 4 e 5 sono sostituite dalle seguenti: Settore creditore Settore debitore 1 Totale (S.1) 2 Totale (S.1) 3 S.11 4 S S Residenti S S S S.128 Tipologia di dati Prima data di segnalazione Consistenze Operazioni Altre variazioni di volume Periodo di riferimento Tempestività Osservazioni 2013, trim.4 in avanti Set Fino a dic. 2016: t Da marzo 2017 in avanti: t + 97 Accompagnati da metadati dati nelle righe da 12 a 21 da adattare per rispecchiare la composizione dell'area dell'euro; sulla base delle migliori stime dati nelle righe da 12 a 21 delle tabelle da T3 a T5, non pubblicati»; «Tabella 4 Prestiti a breve termine (F.41) ( 1 ) A B C D E F G H H.1 I Residenti Totale Società non finanziarie (S. 11) IFM ( 2 ) (S S.123) Fondi di investimento ( 3 ) diversi dai FCM (S.124) Altre istituzioni finanziarie (S S.127) Imprese di assicurazione (S.128) Fondi pensionistici (S.129) Amministrazioni pubbliche Totale (S.13) Amministrazioni centrali (S.1311) Famiglie, incluse le istituzioni senza scopo di lucro a servizio delle famiglie ( 4 ) (S.14 + S.15) 39

42 A B C D E F G H H.1 I Residenti Settore debitore Settore creditore Totale Società non finanziarie (S. 11) IFM ( 2 ) (S S.123) Fondi di investimento ( 3 ) diversi dai FCM (S.124) Altre istituzioni finanziarie (S S.127) Imprese di assicurazione (S.128) Fondi pensionistici (S.129) Amministrazioni pubbliche Totale (S.13) Amministrazioni centrali (S.1311) Famiglie, incluse le istituzioni senza scopo di lucro a servizio delle famiglie ( 4 ) (S.14 + S.15) 8 S S S.14 + S Totale (S.2) 12 Totale (S.1) 13 S S S S.124 Non residenti Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali 16 S S S S S S.14 + S Residenti al di fuori dell'area dell'euro ( 1 ) Gli obblighi di segnalazione per le consistenze, le operazioni e altre variazioni di volume sono identici. ( 2 ) Istituzioni finanziarie monetarie (IFM; S S S.123). Conformemente al SEC 2010 (paragrafo 5.118), prestiti a breve termine concessi a istituti di deposito (S S.122) sono classificati come depositi (F.22 o F.29). ( 3 ) Fondi comuni monetari (FCM; S.123). ( 4 ) Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15) 40

43 Settore creditore Settore debitore 1 Totale (S.1) 2 Totale (S.1) 3 S.11 4 S S S S S.127 Residenti 7 S S S S.14 + S Totale (S.2) 12 Totale (S.1) 13 Residenti Non residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali S S S.123 Tabella 5 Prestiti a lungo termine (F.42) ( 1 ) A B C D E F G H H.1 I Residenti Totale Società non finanziarie (S. 11) IFM ( 2 ) (S S.123) Fondi di investimento ( 3 ) diversi dai FCM (S.124) Altre istituzioni finanziarie (S S.127) Imprese di assicurazione (S.128) Fondi pensionistici (S.129) Amministrazioni pubbliche Totale (S.13) Amministrazioni centrali (S.1311) Famiglie, incluse le istituzioni senza scopo di lucro a servizio delle famiglie ( 4 ) (S.14 + S.15) 41

44 A B C D E F G H H.1 I Residenti Settore debitore Settore creditore Totale Società non finanziarie (S. 11) IFM ( 2 ) (S S.123) Fondi di investimento ( 3 ) diversi dai FCM (S.124) Altre istituzioni finanziarie (S S.127) Imprese di assicurazione (S.128) Fondi pensionistici (S.129) Amministrazioni pubbliche Totale (S.13) Amministrazioni centrali (S.1311) Famiglie, incluse le istituzioni senza scopo di lucro a servizio delle famiglie ( 4 ) (S.14 + S.15) 15 S S S S S S S.14 + S Residenti al di fuori dell'area dell'euro ( 1 ) Gli obblighi di segnalazione per le consistenze, le operazioni e altre variazioni di volume sono identici. ( 2 ) Istituzioni finanziarie monetarie (IFM; S S S.123). ( 3 ) Fondo comune monetario (FCM; S.123). ( 4 ) Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15)» 16CE

45 REGOLAMENTO (UE) 2016/67 DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 2016 che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ametoctradin, clorotalonil, difenilammina, flonicamid, fluazinam, fluoxastrobin, halauxifen-methyl, propamocarb, protioconazolo, tiacloprid e triflossistrobina in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ( 1 ), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), considerando quanto segue: (1) I livelli massimi di residui (LMR) di clorotalonil, propamocarb, tiacloprid e triflossistrobina sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR di ametoctradin, flonicamid, fluazinam, fluoxastrobin e protioconazolo sono stati fissati nell'allegato III, parte A, di detto regolamento. Gli LMR della difenilammina sono stati fissati nell'allegato V e nell'allegato III, parte A, di detto regolamento. Per l'halauxifen-methyl non sono stati fissati LMR specifici e tale sostanza non è stata inclusa nell'allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore standard di 0,01 mg/kg stabilito all'articolo18, paragrafo1, lettera b), del medesimo. (2) Nel quadro di una procedura di autorizzazione dell'impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva ametoctradin su salvia e basilico, è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. (3) Per quanto riguarda il flonicamid, una domanda analoga è stata presentata per peperoni, cavoli di Bruxelles, piselli (senza baccello), semi di cotone, orzo, avena e segala. Per quanto riguarda il fluazinam, una domanda analoga è stata presentata per i pomodori. Per quanto riguarda il fluoxastrobin e il protioconazolo, domande analoghe sono state presentate per gli scalogni. Per quanto riguarda il propamocarb, una domanda analoga è stata presentata per i porri. Per quanto riguarda il tiacloprid, una domanda analoga è stata presentata per i topinambur. (4) Conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, è stata presentata una domanda per l'impiego del clorotalonil sui mirtilli rossi. Il richiedente sostiene che gli impieghi autorizzati di detta sostanza su tali prodotti negli Stati Uniti d'america comportano residui che superano l'lmr fissato nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che è necessario un LMR più elevato per evitare ostacoli commerciali all'importazione di tali prodotti. (5) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, queste domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. ( 1 ) GU L 70 del , pag

46 (6) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, analizzando in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti ( 1 ). L'Autorità ha trasmesso tali pareri alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi accessibili al pubblico. (7) Per quanto riguarda il propamocarb, l'autorità raccomanda di fissare un nuovo LMR per i porri a 30 mg/kg, limite ottenuto arrotondando il valore di 20 mg/kg calcolato con il calcolatore di LMR dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L'LMR proposto è sicuro per il consumatore, poiché applicando il fattore di cottura 0,88, ottenuto per i porri dagli ortaggi a foglie, non si supera la dose acuta di riferimento. Visti tuttavia i dubbi sollevati da alcuni Stati membri, è più opportuno fissare l'lmr al livello di 20 mg/kg, senza arrotondarlo. Tale valore copre in modo adeguato gli impieghi previsti sui porri. (8) Per quanto riguarda tutte le altre domande, l'autorità ha constatato che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili sotto il profilo della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. L'EFSA ha altresì concluso che né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a tali sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento. (9) Per quanto riguarda la difenilammina, il regolamento (UE) n. 772/2013 della Commissione ( 2 ) stabilisce LMR provvisori per le mele e le pere. I dati di monitoraggio evidenziano che le mele e le pere non trattate continuano a subire l'inevitabile contaminazione incrociata. Al fine di concedere agli operatori economici il tempo necessario per eliminare completamente i residui di difenilammina nelle strutture di stoccaggio, è opportuno mantenere tali LMR provvisori, che saranno riesaminati. Il riesame terrà conto delle informazioni disponibili entro due anni dalla pubblicazione del presente regolamento. (10) Il 5 luglio 2013 la commissione del Codex Alimentarius (CAC) ( 3 ) ha adottato un limite massimo di residui del Codex (CXL) per la triflossistrobina nelle olive per la produzione di olio. Il CXL è sicuro per i consumatori dell'unione ( 4 ) e dovrebbe quindi essere incluso quale LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005. (11) Per quanto riguarda il tiacloprid e la triflossistrobina, il regolamento (UE) n. 2015/1200 della Commissione ( 5 ) ha modificato vari LMR. Tale regolamento ha abbassato gli LMR per il tiacloprid nei topinambur e per la triflossistrobina nelle olive per la produzione di olio ai relativi limiti di determinazione a decorrere dal 12 febbraio Ai fini della certezza del diritto, è opportuno che gli LMR stabiliti nel presente regolamento si applichino a decorrere dalla stessa data. ( 1 ) Le relazioni scientifiche dell'efsa sono disponibili online: Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for ametoctradin in sage and basil (Parere motivato sulla modifica degli attuali LMR per l'ametoctradin in salvia e basilico). EFSA Journal 2015; 13(6):4153. [22 pagg.]. Setting of an import tolerance for chlorothalonil in cranberries (Fissazione di una tolleranza all'importazione per il clorotalonil nei mirtilli rossi). EFSA Journal 2015; 13(7):4193. [21 pagg.]. Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for flonicamid in several crops (Parere motivato sulla modifica degli attuali LMR per il flonicamid in diverse colture). EFSA Journal 2015; 13(5):4103. [26 pagg.]. Reasoned opinion on the setting of a new MRL for fluazinam in tomatoes (Parere motivato sulla fissazione di un nuovo LMR per il fluazinam nei pomodori). EFSA Journal 2015; 13(6):4154. [23 pagg.]. Modification of the existing maximum residue level (MRL) for fluoxastrobin in shallots (Modifica dell'attuale livello massimo di residui (LMR) per il fluoxastrobin negli scalogni). EFSA Journal 2015; 13(6):4143. [19 pagg.]. Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for propamocarb in onions, garlic, shallots and leeks (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui per il propamocarb in cipolle, agli, scalogni e porri). EFSA Journal 2015; 13(4):4084 [20 pagg.]. Modification of the existing maximum residue level (MRL) for prothioconazole in shallots (Modifica dell'attuale livello massimo di residui (LMR) per il protioconazolo negli scalogni). EFSA Journal 2015; 13(5):4105. [20 pagg.]. Modification of the existing maximum residue level for thiacloprid in Jerusalem artichokes (Modifica dell'attuale livello massimo di residui per il tiacloprid nei topinambur). EFSA Journal 2015; 13(7):4191. [18 pagg.]. ( 2 ) Regolamento (UE) n. 772/2013 della Commissione, dell'8 agosto 2013, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di difenilammina in o su determinati prodotti (GU L 217 del , pag. 1). ( 3 ) Le relazioni del Comitato Codex sui residui di antiparassitari sono disponibili all'indirizzo: download/report/799/rep13_pre.pdf Programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, Commissione del Codex alimentarius. Appendici II e III. Trentaseiesima sessione. Roma (Italia), 1-5 luglio ( 4 ) Supporto scientifico alla preparazione della posizione dell'ue alla 45a sessione del comitato Codex sui residui di antiparassitari (CCPR). EFSA Journal 2013;11(7):3312 [210 pagg.]. doi: /j.efsa ( 5 ) Regolamento (UE) n. 2015/1200 della Commissione, del 22 luglio 2015, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di amidosulfuron, fenexamide, kresoxim-metile, tiacloprid e triflossistrobina in o su determinati prodotti (GU L 195 del , pag. 1). 44

47 (12) Per l'halauxifen-methyl, l'autorità ha presentato le conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa a tale sostanza attiva ( 1 ). In tale contesto, ha raccomandato di fissare LMR per gli usi rappresentativi secondo le buone pratiche agricole nell'unione. La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'unione europea circa i limiti di determinazione appropriati. (13) Sulla base dei pareri motivati dell'autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. (14) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Si applica tuttavia a decorrere dal 12 febbraio 2016 per quanto riguarda l'lmr per il tiacloprid nei topinambur e l'lmr per la triflossistrobina nelle olive per la produzione di olio. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance halauxifen-methyl (XDE-729 methyl) [Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva halauxifen-methyl (XDE-729 methyl)]. EFSA Journal 2014; 12(12):3913. [93 pagg.]. 45

48 ALLEGATO Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati: 1) l'allegato II è così modificato: a) le colonne relative alle sostanze clorotalonil, propamocarb, tiacloprid e triflossistrobina sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari Numero di codice Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ( a ) Clorotalonil (R) Propamocarb (somma di propamocarb e dei relativi sali espressa in propamocarb) (R) Tiacloprid Triflossistrobina (A) (F) (R) (1) (2) (3) (4) (5) (6) FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO 0,01 (*) Agrumi 0,01 (*) 0,01 (*) 0, Pompelmi Arance dolci Limoni Limette/lime Mandarini Altri (2) Frutta a guscio 0,01 (*) 0,02 (*) 0, Mandorle dolci Noci del Brasile Noci di anacardi Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole Noci del Queensland Noci di pecàn Pinoli Pistacchi Noci comuni Altri (2) Pomacee 2 (+) 0, Mele 0, Pere 0, Cotogne 0,7 46

49 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Nespole 0, Nespole del Giappone 0, Altri (2) 0,01 (*) Drupacee 0, Albicocche 1 (+) Ciliegie (dolci) 0,01 (*) Pesche 1 (+) Prugne 0,01 (*) Altri (2) 0,01 (*) Bacche e piccola frutta a) Uve 3 (+) 0,01 (*) Uve da tavola Uve da vino b) Fragole 4 (+) c) Frutti di piante arbustive 0,01 (*) More di rovo More selvatiche Lamponi (rossi e gialli) Altri (2) 0,01 (*) d) Altra piccola frutta e bacche Mirtilli 0,01 (*) Mirtilli giganti americani 5 0,01 (*) Ribes a grappoli (nero, rosso e 0,01 (*) 1,5 (+) bianco) Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla) 15 (+) 1,5 (+) Rosa canina (cinorrodonti) 0,01 (*) 0,01 (*) More di gelso (nero e bianco) 0,01 (*) 0,01 (*) Azzeruoli 0,01 (*) 0,01 (*) Bacche di sambuco 0,01 (*) Altri (2) 0,01 (*) 0,01 (*) Frutta varia con a) Frutta con buccia commestibile 0,01 (*) Datteri 0,01 (*) 0,01 (*) Fichi 0,5 0,01 (*) Olive da tavola 4 0, Kumquat 0,01 (*) 0,01 (*) Carambole 0,01 (*) 0,01 (*) 47

50 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Cachi 0,01 (*) 0,01 (*) Jambul/jambolan 0,01 (*) 0,01 (*) Altri (2) 0,01 (*) 0,01 (*) b) Frutti piccoli con buccia non commestibile 0,01 (*) Kiwi (verdi, rossi, gialli) 0,2 0,01 (*) Litci 0,01 (*) 0,01 (*) Frutti della passione/maracuja 0,01 (*) 4 (+) Fichi d'india/fichi di cactus 0,01 (*) 0,01 (*) Melastelle/cainette 0,01 (*) 0,01 (*) Cachi di Virginia 0,01 (*) 0,01 (*) Altri (2) 0,01 (*) 0,01 (*) c) Frutti grandi con buccia non commestibile Avocado 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Banane 15 (+) 0,01 (*) 0, Manghi 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Papaie 15 (+) 0,5 0, Melograni 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Cerimolia/cherimolia 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Guaiave/guave 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Ananas 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Frutti dell'albero del pane 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Durian 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Anona/graviola/guanabana 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Altri (2) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI Ortaggi a radice e tubero a) Patate 0,01 (*) (+) 0,3 0,02 0, b) Ortaggi a radice e tubero tropicali 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Radici di cassava/manioca Patate dolci Ignami Maranta/arrow root Altri (2) c) Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero Bietole 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 0, Carote 0,3 (+) 0,01 (*) 0,05 0,1 48

51 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Sedano rapa 1 (+) 0,01 (*) 0,05 0, Barbaforte/rafano/cren 0,3 (+) 0,01 (*) 0,05 0, Topinambur 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 0,01 (*) Pastinaca 0,3 (+) 0,01 (*) 0,05 0, Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo 0,3 (+) 0,01 (*) 0,05 0, Ravanelli 0,01 (*) 3 0,05 0, Salsefrica 0,3 (+) 0,01 (*) 0,05 0, Rutabaga 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0, Rape 0,3 (+) 0,01 (*) 0,01 (*) 0, Altri (2) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Ortaggi a bulbo (+) Aglio 0,01 (*) 2 0,01 (*) 0,01 (*) Cipolle 0,01 (*) 2 0,01 (*) 0,01 (*) Scalogni 0,01 (*) 2 0,01 (*) 0,01 (*) Cipolline/cipolle verdi e cipollette ,15 0, Altri (2) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Ortaggi a frutto a) Solanacee Pomodori 6 (+) 4 0,5 0, Peperoni 0,01 (*) 3 1 0,4 (+) Melanzane 6 (+) 4 0,7 0, Gombi 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Altri (2) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) b) Cucurbitacee con buccia commestibile 5 (+) 5 0,5 0, Cetrioli (+) Cetriolini (+) Zucchine (+) Altri (2) c) Cucurbitacee con buccia non commestibile 1 (+) 5 0, Meloni 0, Zucche 0,01 (*) Cocomeri/angurie 0, Altri (2) 0,01 (*) d) Mais dolce 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) e) Altri ortaggi a frutto 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 49

52 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica) a) Cavoli a infiorescenza 0,3 (+) 0, Cavoli broccoli 0,01 (*) Cavolfiori 2 (+) 10 (+) Altri (2) 0,01 (*) 0,01 (*) b) Cavoli a testa 0, Cavoletti di Bruxelles 3 (+) 2 0, Cavoli cappucci 0,6 (+) 0,7 0, Altri (2) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) c) Cavoli a foglia 0,01 (*) 3 (+) Cavoli cinesi/pe-tsai Cavoli ricci 20 0, Altri (2) 0,01 (*) 0,01 (*) d) Cavoli rapa 0,01 (*) 0,3 0,04 0,01 (*) Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili a) Lattughe e insalate 0,01 (*) Dolcetta/valerianella/gallinella 20 (+) 8 0,01 (*) Lattughe Scarola/indivia a foglie larghe 20 (+) 0,15 (+) 15 (+) Crescione e altri germogli e gemme 20 (+) 0,01 (*) 0,01 (*) Barbarea 20 (+) 0,7 (+) 0,01 (*) Rucola 30 2 (+) 0,01 (*) Senape juncea 20 (+) 0,01 (*) 0,01 (*) Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee) 20 (+) 2 (+) Altri (2) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) b) Foglie di spinaci e simili 0,01 (*) 0,01 (*) Spinaci 40 0,15 (+) Portulaca/porcellana 0,01 (*) 0,01 (*) Foglie di bietole da costa e di barbabietole 0,01 (*) 0,15 (+) Altri (2) 0,01 (*) 0,01 (*) c) Foglie di vite e specie simili 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) d) Crescione acquatico 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) e) Cicoria Witloof/cicoria belga 0,01 (*) 15 0,01 (*) 0,01 (*) 50

53 (1) (2) (3) (4) (5) (6) f) Erbe fresche e fiori commestibili 30 (+) 5 15 (+) Cerfoglio 0,02 (*) Erba cipollina 0,02 (*) Foglie di sedano 5 (+) Prezzemolo 5 (+) Salvia 0,02 (*) Rosmarino 0,02 (*) Timo 0,02 (*) Basilico e fiori commestibili 0,02 (*) Foglie di alloro/lauro 0,02 (*) Dragoncello 0,02 (*) Altri (2) 0,02 (*) Legumi Fagioli (con baccello) 5 (+) 0,1 0,4 (+) 1 (+) Fagioli (senza baccello) 3 (+) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Piselli (con baccello) 5 (+) 0,01 (*) 0,2 0,01 (*) Piselli (senza baccello) 1 (+) 0,01 (*) 0,2 0,01 (*) Lenticchie 0,6 (+) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Altri (2) 0,01 (*) (+) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Ortaggi a stelo Asparagi 0,01 (*) (+) 0,01 (*) 0,01 (*) 0, Cardi 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Sedani 10 (+) 0,01 (*) 0, Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze 0,01 (*) 0,01 (*) 0,7 0,01 (*) Carciofi 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0, Porri 8 (+) 20 0,1 0, Rabarbaro 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 0,01 (*) Germogli di bambù 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Cuori di palma 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Altri (2) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Funghi, muschi e licheni 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Funghi coltivati 0,5 (+) Funghi selvatici 0,01 (*) Muschi e licheni 0,01 (*) Alghe e organismi procarioti 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 51

54 (1) (2) (3) (4) (5) (6) LEGUMI DA GRANELLA (+) 0,01 (*) 0,01 (*) Fagioli 3 0,08 (+) Lenticchie 0,2 0,01 (*) Piselli 1 0,08 (+) Lupini/semi di lupini 0,2 0,01 (*) Altri (2) 0,01 (*) 0,01 (*) SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI 0,01 (*) Semi oleaginosi Semi di lino 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Semi di arachide 0,1 (+) 0,02 (*) 0, Semi di papavero 0,01 (*) 0,3 0,01 (*) Semi di sesamo 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Semi di girasole 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Semi di colza 0,01 (*) 0,6 (+) 0,01 (*) Semi di soia 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Semi di senape 0,01 (*) 0,6 (+) 0,01 (*) Semi di cotone 0,01 (*) 0,15 0,01 (*) Semi di zucca 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Semi di cartamo 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Semi di borragine 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Semi di camelina/dorella 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Semi di canapa 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Semi di ricino 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Altri (2) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Frutti oleaginosi 0,01 (*) Olive da olio 4 0, Semi di palma 0,02 (*) 0,01 (*) Frutti di palma 0,02 (*) 0,01 (*) Capoc 0,02 (*) 0,01 (*) Altri (2) 0,02 (*) 0,01 (*) CEREALI 0,01 (*) Orzo 0,4 (+) 0,9 0, Grano saraceno e altri pseudo-cereali 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Mais/granturco 0,01 (*) 0,01 (*) (+) 0, Miglio 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 52

55 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Avena 0,4 (+) 0,9 0,4 (+) Riso 0,01 (*) 0, Segale 0,1 (+) 0,06 0, Sorgo 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Frumento 0,1 (+) 0,1 0, Altri (2) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Tè 10 (+) Chicchi di caffè 0,05 (*) Infusioni di erbe da a) Fiori 0,05 (*) Camomilla Ibisco/rosella Rosa Gelsomino Tiglio Altri (2) b) Foglie ed erbe 50 (+) Fragola Rooibos Mate Altri (2) c) Radici 0,02 (+) Valeriana Ginseng Altri (2) d) Altre parti della pianta 0,05 (*) Semi di cacao 0,05 (*) Carrube/pane di san Giovanni 0,05 (*) LUPPOLO 60 (+) 0,05 (*) 0,05 (*) 40 53

56 (1) (2) (3) (4) (5) (6) SPEZIE Semi 0,05 (*) 0,05 (*) 0,08 (+) 0,05 (*) Anice verde Grano nero/cumino nero Sedano Coriandolo Cumino Aneto Finocchio Fieno greco Noce moscata Altri (2) Frutta 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato Pepe di Sichuan Carvi Cardamomo Bacche di ginepro Pepe (nero, verde e bianco) Vaniglia Tamarindo Altri (2) Spezie da corteccia 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Cannella Altri (2) Spezie da radici e rizomi Liquirizia 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Zenzero 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Curcuma 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Barbaforte/rafano/cren (+) (+) (+) (+) Altri (2) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Spezie da bocci 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Chiodi di garofano Capperi Altri (2) 54

57 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Spezie da pistilli di fiori 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Zafferano Altri (2) Spezie da arilli 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Macis Altri (2) PIANTE DA ZUCCHERO 0,01 (*) 0,01 (*) Barbabietole da zucchero 0,02 0, Canne da zucchero 0,01 (*) 0,01 (*) Radici di cicoria 0,05 0,01 (*) Altri (2) 0,01 (*) 0,01 (*) PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE ANIMALI TER RESTRI Tessuti provenienti da a) Suini (+) 0, Muscolo 0,02 0,01 (+) 0,1 (+) Tessuto adiposo 0,07 0,01 (+) 0,01 (*) (+) Fegato 0,2 0,1 (+) 0,5 (+) Rene 0,2 0,02 (+) 0,5 (+) Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0,2 0,1 0, Altri (2) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) b) Bovini Muscolo 0,15 0,01 (+) 0,1 0,04 (+) Tessuto adiposo 0,1 0,01 (+) 0,04 0,06 (+) Fegato 0,2 0,2 (+) 0,5 0,07 (+) Rene 0,7 0,05 (+) 0,5 0,04 (+) Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0,7 0,2 0,5 0, Altri (2) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) c) Ovini Muscolo 0,15 0,01 (+) 0,1 0,04 (+) Tessuto adiposo 0,1 0,01 (+) 0,04 0,06 (+) 55

58 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Fegato 0,2 0,2 (+) 0,5 0,07 (+) Rene 0,7 0,05 (+) 0,5 0,04 (+) Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0,7 0,2 0,5 0, Altri (2) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) d) Caprini Muscolo 0,15 0,01 (+) 0,1 0,04 (+) Tessuto adiposo 0,1 0,01 (+) 0,04 0,06 (+) Fegato 0,2 0,2 (+) 0,5 0,07 (+) Rene 0,7 0,05 (+) 0,5 0,04 (+) Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0,7 0,2 0,5 0, Altri (2) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) e) Equidi Muscolo 0,15 0,01 0,1 0, Tessuto adiposo 0,1 0,01 0,04 0, Fegato 0,2 0,2 0,5 0, Rene 0,7 0,05 0,5 0, Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0,7 0,2 0,5 0, Altri (2) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) f) Pollame 0,01 (*) (+) 0, Muscolo 0,02 (+) 0,02 (+) Tessuto adiposo 0,01 (+) 0,01 (*) (+) Fegato 0,05 (+) 0,02 (+) Rene 0,01 (*) 0,01 (*) Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0,05 0, Altri (2) 0,01 (*) 0,01 (*) g) Altri animali terrestri d'allevamento Muscolo 0,15 0,01 0,1 0, Tessuto adiposo 0,1 0,01 0,04 0, Fegato 0,2 0,2 0,5 0, Rene 0,7 0,05 0,5 0, Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0,7 0,2 0,5 0, Altri (2) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 56

59 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Latte 0,1 0,01 (+) 0,05 0,02 (*) Bovini (+) Pecora (+) Capra (+) Cavallo Altri (2) Uova di volatili 0,01 (*) (+) 0,05 (+) 0,02 (*) 0,04 (+) Galline Anatre Oche Quaglie Altri (2) Miele e altri prodotti dell'apicoltura 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Anfibi e rettili 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) Animali invertebrati terrestri 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) Animali vertebrati terrestri selvatici 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) (*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica. (**) Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'lmr fissato nell'allegato III, parte B. ( a ) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I. (F) = Liposolubile Clorotalonil (R) (R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Clorotalonil codici da a , eccetto : 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701) (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'sds Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse Pomacee Mele Pere Cotogne Nespole 57

60 Nespole del Giappone Altri Albicocche Pesche (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'sds Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse a) Uve Uve da tavola Uve da vino b) Fragole Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla) (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'sds Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse Banane Papaie a) Patate Carote Sedano rapa Barbaforte/rafano/cren Pastinaca Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo Salsefrica (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'sds Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse Rape (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'sds Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse Ortaggi a bulbo Aglio 58

61 Cipolle Scalogni Cipolline/cipolle verdi e cipollette Altri Pomodori Melanzane b) Cucurbitacee con buccia commestibile Cetrioli Cetriolini Zucchine Altri c) Cucurbitacee con buccia non commestibile Meloni Zucche Cocomeri/angurie Altri Cavolfiori Cavoletti di Bruxelles (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'sds Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse Cavoli cappucci (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'sds Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse Foglie di sedano Prezzemolo Fagioli (con baccello) Fagioli (senza baccello) Piselli (con baccello) (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'sds Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse Piselli (senza baccello) 59

62 (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'sds Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse Lenticchie Altri Asparagi Sedani (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'sds Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse Porri (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'sds Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse Funghi coltivati LEGUMI DA GRANELLA Fagioli Lenticchie Piselli Lupini/semi di lupini Altri Semi di arachide Orzo Avena Segale Frumento (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'sds Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse LUPPOLO (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice ), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/ Barbaforte/rafano/cren 60

63 (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo dei suini e ai residui radioattivi totali (RRT) nel pollame. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse a) Suini Muscolo Tessuto adiposo Fegato Rene Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) Altri f) Pollame Muscolo Tessuto adiposo Fegato Rene Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) Altri Uova di volatili Galline Anatre Oche Quaglie Altri Propamocarb (somma di propamocarb e dei relativi sali espressa in propamocarb) (R) (R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: codice eccetto , e : N-ossido propamocarb; codici e ; N-desmetil propamocarb (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse Cavolfiori Dolcetta/valerianella/gallinella Scarola/indivia a foglie larghe Crescione e altri germogli e gemme Barbarea Senape juncea Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee) f) erbe fresche e fiori commestibili 61

64 Cerfoglio Erba cipollina Foglie di sedano Prezzemolo Salvia Rosmarino Timo Basilico e fiori commestibili Foglie di alloro/lauro Dragoncello Altri (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice ), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/ Barbaforte/rafano/cren (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse Muscolo Tessuto adiposo Fegato Rene (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli studi sulla somministrazione di mangime. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse Muscolo Tessuto adiposo Fegato Rene Muscolo Tessuto adiposo Fegato Rene Muscolo Tessuto adiposo Fegato Rene 62

65 (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli studi sulla somministrazione di mangime alle galline. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse Muscolo Tessuto adiposo Fegato (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli studi sulla somministrazione di mangime. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse Latte Bovini Ovini Caprini Equini Altri (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli studi sulla somministrazione di mangime alle galline. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. Tiacloprid Uova di volatili Galline Anatre Oche Quaglie Altri (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 23 luglio 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse Zucchine a) Cavoli a infiorescenza Cavoli broccoli Cavolfiori Altri Scarola/indivia a foglie larghe Barbarea Rucola Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee) Spinaci Bietole da foglia e da costa 63

66 Fagioli (con baccello) Fagioli Piselli Semi di colza Semi di senape (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture con trattamento delle sementi. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 23 luglio 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse Mais/granturco (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, pre sentate entro il 23 luglio 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse Tè b) Foglie ed erbe Fragola Rooibos Mate Altri c) Radici Valeriana Ginseng Altri Semi Anice verde Grano nero/cumino nero Sedano Coriandolo Cumino Aneto Finocchio Fieno greco Noce moscata Altri (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice ), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/ Barbaforte/rafano/cren 64

67 Triflossistrobina (A) (F) (R) (A) I laboratori di riferimento dell'ue hanno rilevato che la norma di riferimento per CGA non è disponibile sul mercato. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto della disponibilità sul mercato della norma di riferimento indicata nella prima frase entro il 23 luglio 2016, o, qualora tale norma di riferimento non sia disponibile sul mercato entro tale termine, della mancanza della stessa. (R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Triflossistrobina codice eccetto : la somma di triflossistrobina e del suo metabolita (E, E)- metossiimmino- {2-[1-(3-trifluorometil-fenil)-etilidenammino-ossimetile]-fenil}-acido acetico (CGA ) (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 23 luglio 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco) Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla) Frutti della passione/maracuja Peperoni Cetrioli Cetriolini c) Cavoli a foglia Cavoli cinesi/pe-tsai Cavoli ricci Altri Scarola/indivia a foglie larghe f) erbe fresche e fiori commestibili Cerfoglio Erba cipollina Foglie di sedano Prezzemolo Salvia Rosmarino Timo Basilico e fiori commestibili Foglie di alloro/lauro Dragoncello Altri Fagioli (con baccello) Avena 65

68 (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice ), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/ Barbaforte/rafano/cren (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 23 luglio 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse Muscolo Tessuto adiposo Fegato Rene Muscolo Tessuto adiposo Fegato Rene Muscolo Tessuto adiposo Fegato Rene Muscolo Tessuto adiposo Fegato Rene Muscolo Tessuto adiposo Fegato Bovini Ovini Caprini Uova di volatili Galline Anatre Oche Quaglie Altri» 66

69 b) è aggiunta la seguente colonna relativa alla sostanza halauxifen-methyl: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari Numero di codice Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ( a ) Halauxifen-methyl ½somma di halauxifen-methyl e X (halauxifen), espresso in halauxifen-methyl (1) (2) (3) FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO Agrumi 0,02 (*) Pompelmi Arance dolci Limoni Limette/lime Mandarini Altri (2) Frutta a guscio 0,05 (*) Mandorle dolci Noci del Brasile Noci di anacardi Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole Noci del Queensland Noci di pecàn Pinoli Pistacchi Noci comuni Altri (2) Pomacee 0,02 (*) Mele Pere Cotogne Nespole 67

70 (1) (2) (3) Nespole del Giappone Altri (2) Drupacee 0,02 (*) Albicocche Ciliegie (dolci) Pesche Prugne Altri (2) Bacche e piccola frutta 0,02 (*) a) Uve Uve da tavola Uve da vino b) Fragole c) Frutti di piante arbustive More di rovo More selvatiche Lamponi (rossi e gialli) Altri (2) d) Altra piccola frutta e bacche Mirtilli Mirtilli giganti americani Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco) Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla) Rosa canina (cinorrodonti) More di gelso (nero e bianco) Azzeruoli Bacche di sambuco Altri (2) Frutta varia con 0,02 (*) a) Frutta con buccia commestibile Datteri Fichi 68

71 (1) (2) (3) Olive da tavola Kumquat Carambole Cachi Jambul/jambolan Altri (2) b) Frutti piccoli con buccia non commestibile Kiwi (verdi, rossi, gialli) Litci Frutti della passione/maracuja Fichi d'india/fichi di cactus Melastelle/cainette Cachi di Virginia Altri (2) c) Frutti grandi con buccia non commestibile Avocado Banane Manghi Papaie Melograni Cerimolia/cherimolia Guaiave/guave Ananas Frutti dell'albero del pane Durian Anona/graviola/guanabana Altri (2) ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI Ortaggi a radice e tubero 0,02 (*) a) Patate b) Ortaggi a radice e tubero tropicali Radici di cassava/manioca Patate dolci Ignami 69

72 (1) (2) (3) Maranta/arrow root Altri (2) c) Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero Bietole Carote Sedano rapa Barbaforte/rafano/cren Topinambur Pastinaca Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo Ravanelli Salsefrica Rutabaga Rape Altri (2) Ortaggi a bulbo 0,02 (*) Aglio Cipolle Scalogni Cipolline/cipolle verdi e cipollette Altri (2) Ortaggi a frutto 0,02 (*) a) Solanacee Pomodori Peperoni Melanzane Gombi Altri (2) b) Cucurbitacee con buccia commestibile Cetrioli Cetriolini Zucchine Altri (2) 70

73 (1) (2) (3) c) Cucurbitacee con buccia non commestibile Meloni Zucche Cocomeri/angurie Altri (2) d) Mais dolce e) Altri ortaggi a frutto Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica) 0,02 (*) a) Cavoli a infiorescenza Cavoli broccoli Cavolfiori Altri (2) b) Cavoli a testa Cavoletti di Bruxelles Cavoli cappucci Altri (2) c) Cavoli a foglia Cavoli cinesi/pe-tsai Cavoli ricci Altri (2) d) Cavoli rapa Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili a) Lattughe e insalate 0,02 (*) Dolcetta/valerianella/gallinella Lattughe Scarola/indivia a foglie larghe Crescione e altri germogli e gemme Barbarea Rucola Senape juncea Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee) Altri (2) 71

74 (1) (2) (3) b) Foglie di spinaci e simili 0,02 (*) Spinaci Portulaca/porcellana Foglie di bietole da costa e di barbabietole Altri (2) c) Foglie di vite e specie simili 0,02 (*) d) Crescione acquatico 0,02 (*) e) Cicoria Witloof/cicoria belga 0,02 (*) f) erbe fresche e fiori commestibili 0,05 (*) Cerfoglio Erba cipollina Foglie di sedano Prezzemolo Salvia Rosmarino Timo Basilico e fiori commestibili Foglie di alloro/lauro Dragoncello Altri (2) Legumi 0,02 (*) Fagioli (con baccello) Fagioli (senza baccello) Piselli (con baccello) Piselli (senza baccello) Lenticchie Altri (2) Ortaggi a stelo 0,02 (*) Asparagi Cardi Sedani Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze Carciofi Porri Rabarbaro 72

75 (1) (2) (3) Germogli di bambù Cuori di palma Altri (2) Funghi, muschi e licheni 0,02 (*) Funghi coltivati Funghi selvatici Muschi e licheni Alghe e organismi procarioti 0,02 (*) LEGUMI DA GRANELLA 0,02 (*) Fagioli Lenticchie Piselli Lupini/semi di lupini Altri (2) SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI 0,05 (*) Semi oleaginosi Semi di lino Semi di arachide Semi di papavero Semi di sesamo Semi di girasole Semi di colza Semi di soia Semi di senape Semi di cotone Semi di zucca Semi di cartamo Semi di borragine Semi di camelina/dorella Semi di canapa Semi di ricino Altri (2) Frutti oleaginosi Olive da olio Semi di palma Frutti di palma 73

76 (1) (2) (3) Capoc Altri (2) CEREALI 0,02 (*) Orzo Grano saraceno e altri pseudo-cereali Mais/granturco Miglio Avena Riso Segale Sorgo Frumento Altri (2) TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE 0,1 (*) Tè Chicchi di caffè Infusioni di erbe da a) Fiori Camomilla Ibisco/rosella Rosa Gelsomino Tiglio Altri (2) b) Foglie ed erbe Fragola Rooibos Mate Altri (2) c) Radici Valeriana Ginseng Altri (2) 74

77 (1) (2) (3) d) Altre parti della pianta Semi di cacao Carrube/pane di san Giovanni LUPPOLO 0,1 (*) SPEZIE Semi 0,1 (*) Anice verde Grano nero/cumino nero Sedano Coriandolo Cumino Aneto Finocchio Fieno greco Noce moscata Altri (2) Frutta 0,1 (*) Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato Pepe di Sichuan Carvi Cardamomo Bacche di ginepro Pepe (nero, verde e bianco) Vaniglia Tamarindo Altri (2) Spezie da corteccia 0,1 (*) Cannella Altri (2) Spezie da radici e rizomi Liquirizia 0,1 (*) Zenzero 0,1 (*) 75

78 (1) (2) (3) Curcuma 0,1 (*) Barbaforte/rafano/cren (+) Altri (2) 0,1 (*) Spezie da bocci 0,1 (*) Chiodi di garofano Capperi Altri (2) Spezie da pistilli di fiori 0,1 (*) Zafferano Altri (2) Spezie da arilli 0,1 (*) Macis Altri (2) PIANTE DA ZUCCHERO 0,02 (*) Barbabietole da zucchero Canne da zucchero Radici di cicoria Altri (2) PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE ANIMALI TERRESTRI Tessuti provenienti da 0,02 (*) a) Suini Muscolo Tessuto adiposo Fegato Rene Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) Altri (2) b) Bovini Muscolo Tessuto adiposo 76

79 (1) (2) (3) Fegato Rene Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) Altri (2) c) Ovini Muscolo Tessuto adiposo Fegato Rene Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) Altri (2) d) Caprini Muscolo Tessuto adiposo Fegato Rene Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) Altri (2) e) Equidi Muscolo Tessuto adiposo Fegato Rene Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) Altri (2) f) Pollame Muscolo Tessuto adiposo Fegato Rene Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) Altri (2) 77

80 (1) (2) (3) g) Altri animali terrestri d'allevamento Muscolo Tessuto adiposo Fegato Rene Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) Altri (2) Latte 0,02 (*) Bovini Pecora Capra Cavallo Altri (2) Uova di volatili 0,02 (*) Galline Anatre Oche Quaglie Altri (2) Miele e altri prodotti dell'apicoltura 0,05 (*) Anfibi e rettili 0,02 (*) Animali invertebrati terrestri 0,02 (*) Animali vertebrati terrestri selvatici 0,02 (*) (*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica. (**) Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'lmr fissato nell'allegato III, parte B. ( a ) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I. Halauxifen-methyl [somma di halauxifen-methyl e X (halauxifen), espresso in halauxifen-methyl] (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice ), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/ Barbaforte/rafano/cren» 78

81 2) nell'allegato III, parte A, le colonne relative alle sostanze ametoctradin, difenilammina, flonicamid, fluazinam, fluoxastrobin e protioconazolo sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari Numero di codice Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ( a ) Ametoctradin (R) Difenilammina Flonicamid (somma di flonicamid, TNFG e TNFA) (R) Fluazinam (F) Fluoxastrobin Protioconazolo (protioconazolo-destio) (R) (1) (20 (3) (4) (5) (6) (7) (8) FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO 0,05 (*) 0,02 (*) Agrumi 0,01 (*) 0,05 (*) 0,1 0,05 (*) Pompelmi Arance dolci Limoni Limette/lime Mandarini Altri Frutta a guscio 0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Mandorle dolci Noci del Brasile Noci di anacardi Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole Noci del Queensland Noci di pecàn Pinoli Pistacchi Noci comuni Altri Pomacee 0,01 (*) 0, Mele 0,1 (+) 0, Pere 0,1 (+) 0,05 (*) Cotogne 0,05 (*) 0,05 (*) 79

82 (1) (20 (3) (4) (5) (6) (7) (8) Nespole 0,05 (*) 0,05 (*) Nespole del Giappone 0,05 (*) 0,05 (*) Altri 0,05 (*) 0,05 (*) Drupacee 0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Albicocche 0, Ciliegie (dolci) 0, Pesche 0, Prugne 0, Altri 0, Bacche e piccola frutta 0,05 (*) 0,05 (*) a) Uve Uve da tavola 0,05 (*) Uve da vino b) Fragole 0,01 (*) 0,05 (*) c) Frutti di piante arbustive 0,01 (*) 0,05 (*) More di rovo More selvatiche Lamponi (rossi e gialli) Altri d) Altra piccola frutta e bacche 0,01 (*) 0,05 (*) Mirtilli Mirtilli giganti americani Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco) Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla) Rosa canina (cinorrodonti) More di gelso (nero e bianco) Azzeruoli Bacche di sambuco Altri Frutta varia con 0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) a) Frutta con buccia commestibile Datteri Fichi 80

83 (1) (20 (3) (4) (5) (6) (7) (8) Olive da tavola Kumquat Carambole Cachi Jambul/jambolan Altri b) Frutti piccoli con buccia non commestibile Kiwi (verdi, rossi, gialli) Litci Frutti della passione/maracuja Fichi d'india/fichi di cactus Melastelle/cainette Cachi di Virginia Altri c) Frutti grandi con buccia non commestibile Avocado Banane Manghi Papaie Melograni Cerimolia/cherimolia Guaiave/guave Ananas Frutti dell'albero del pane Durian Anona/graviola/guanabana Altri ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI 0,05 (*) Ortaggi a radice e tubero 0,05 (*) 0,05 (*) a) Patate 0,05 0,1 0,02 (*) b) Ortaggi a radice e tubero tropicali 0,05 0,05 (*) 0,02 (*) Radici di cassava/manioca Patate dolci Ignami 81

84 (1) (20 (3) (4) (5) (6) (7) (8) Maranta/arrow root Altri c) Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero 0,01 (*) 0,05 (*) Bietole 0, Carote 0, Sedano rapa 0,02 (*) Barbaforte/rafano/cren 0, Topinambur 0,02 (*) Pastinaca 0, Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo 0, Ravanelli 0,02 (*) Salsefrica 0, Rutabaga 0, Rape 0, Altri 0,02 (*) Ortaggi a bulbo 0,05 (*) 0,05 (*) Aglio 1,5 0,05 (*) 0,02 (*) Cipolle 1,5 0,05 (*) 0,02 (*) Scalogni 1,5 0,04 0, Cipolline/cipolle verdi e cipollette 0,01 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) Altri 0,01 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) Ortaggi a frutto 0,05 (*) 0,02 (*) a) Solanacee Pomodori 2 0,3 0, Peperoni 2 0,3 0,05 (*) Melanzane 1,5 0,3 0,05 (*) Gombi 1,5 0,05 (*) 0,05 (*) Altri 1,5 0,05 (*) 0,05 (*) b) Cucurbitacee con buccia commestibile 0,05 (*) Cetrioli 2 0, Cetriolini 3 0, Zucchine 3 0, Altri 3 0,05 (*) 82

85 (1) (20 (3) (4) (5) (6) (7) (8) c) Cucurbitacee con buccia non commestibile 3 0,05 (*) Meloni 0, Zucche 0, Cocomeri/angurie 0, Altri 0,05 (*) d) Mais dolce 0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) e) Altri ortaggi a frutto 0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica) 0,05 (*) 0,05 (*) a) Cavoli a infiorescenza 0,05 (*) Cavoli broccoli 6 0, Cavolfiori 0,01 (*) 0, Altri 0,01 (*) 0,02 (*) b) Cavoli a testa Cavoletti di Bruxelles 0,01 (*) 0,6 0, Cavoli cappucci 15 0,05 (*) 0, Altri 0,01 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) c) Cavoli a foglia 0,05 (*) 0,02 (*) Cavoli cinesi/pe-tsai Cavoli ricci 0,01 (*) Altri 0,01 (*) d) Cavoli rapa 0,01 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) a) Lattughe e insalate Dolcetta/valerianella/gallinella Lattughe Scarola/indivia a foglie larghe Crescione e altri germogli e gemme Barbarea Rucola Senape juncea Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee) Altri 0,01 (*) 40 83

86 (1) (20 (3) (4) (5) (6) (7) (8) b) Foglie di spinaci e simili Spinaci Portulaca/porcellana Bietole da foglia e da costa Altri c) Foglie di vite e specie simili 0,01 (*) d) Crescione acquatico 0,01 (*) e) Cicoria Witloof/cicoria belga 0,01 (*) f) Erbe fresche e fiori commestibili Cerfoglio 0,01 (*) Erba cipollina 0,01 (*) Foglie di sedano 0,01 (*) Prezzemolo 0,01 (*) Salvia Rosmarino 0,01 (*) Timo 0,01 (*) Basilico e fiori commestibili Foglie di alloro/lauro 0,01 (*) Dragoncello 0,01 (*) Altri 0,01 (*) Legumi 0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) Fagioli (con baccello) 0,05 (*) Fagioli (senza baccello) 0,05 (*) Piselli (con baccello) 0,05 (*) Piselli (senza baccello) 0, Lenticchie 0,05 (*) Altri 0,05 (*) Ortaggi a stelo 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Asparagi 0,01 (*) 0,02 (*) Cardi 0,01 (*) 0,02 (*) Sedani 20 0,02 (*) Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze 20 0,02 (*) Carciofi 0,01 (*) 0,02 (*) Porri 5 0, Rabarbaro 0,01 (*) 0,02 (*) 84

87 (1) (20 (3) (4) (5) (6) (7) (8) Germogli di bambù 0,01 (*) 0,02 (*) Cuori di palma 0,01 (*) 0,02 (*) Altri 0,01 (*) 0,02 (*) Funghi, muschi e licheni 0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) Funghi coltivati Funghi selvatici Muschi e licheni Alghe e organismi procarioti 0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) LEGUMI DA GRANELLA 0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Fagioli Lenticchie Piselli Lupini/semi di lupini Altri SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI 0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Semi oleaginosi Semi di lino 0,05 (*) 0, Semi di arachide 0,05 (*) 0, Semi di papavero 0,05 (*) 0, Semi di sesamo 0,05 (*) 0, Semi di girasole 0,05 (*) 0, Semi di colza 0,05 (*) 0, Semi di soia 0,05 (*) 0, Semi di senape 0,05 (*) 0, Semi di cotone 0,2 0, Semi di zucca 0,05 (*) 0, Semi di cartamo 0,05 (*) 0, Semi di borragine 0,05 (*) 0, Semi di camelina/dorella 0,05 (*) 0, Semi di canapa 0,05 (*) 0, Semi di ricino 0,05 (*) 0, Altri 0,05 (*) 0, Frutti oleaginosi 0,05 (*) 0,02 (*) Olive da olio Semi di palma 85

88 (1) (20 (3) (4) (5) (6) (7) (8) Frutti di palma Capoc Altri CEREALI 0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Orzo 0,4 0,5 0, Grano saraceno e altri pseudo-cereali 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) Mais/granturco 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) Miglio 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) Avena 0,4 0,5 0, Riso 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) Segale 2 0,5 0, Sorgo 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) Frumento 2 0,05 (*) 0, Altri 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE 0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) Tè 0,05 (*) Chicchi di caffè 0,05 (*) Infusioni di erbe da a) Fiori 0,05 (*) Camomilla Ibisco/rosella Rosa Gelsomino Tiglio Altri b) Foglie ed erbe 0,05 (*) Fragola Rooibos Mate Altri c) Radici Valeriana 0,05 (*) Ginseng Altri 0,05 (*) 86

89 (1) (20 (3) (4) (5) (6) (7) (8) d) Altre parti della pianta 0,05 (*) Semi di cacao 0,05 (*) Carrube/pane di san Giovanni 0,05 (*) LUPPOLO 100 0,05 (*) 2 0,05 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) SPEZIE 0,05 (*) Semi 0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) Anice verde Grano nero/cumino nero Sedano Coriandolo Cumino Aneto Finocchio Fieno greco Noce moscata Altri Frutta 0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato Pepe di Sichuan Carvi Cardamomo Bacche di ginepro Pepe (nero, verde e bianco) Vaniglia Tamarindo Altri Spezie da corteccia 0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) Cannella Altri Spezie da radici e rizomi Liquirizia 0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) Zenzero 0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) Curcuma 0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) Barbaforte/rafano/cren (+) (+) (+) (+) (+) (+) Altri 0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) 87

90 (1) (20 (3) (4) (5) (6) (7) (8) Spezie da bocci 0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) Chiodi di garofano Capperi Altri Spezie da pistilli di fiori 0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) Zafferano Altri Spezie da arilli 0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) Macis Altri PIANTE DA ZUCCHERO 0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Barbabietole da zucchero 0, Canne da zucchero 0,02 (*) Radici di cicoria 0,02 (*) Altri 0,02 (*) PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE ANIMALI TERRE STRI 0,05 (*) 0,05 (*) Tessuti provenienti da 0,03 (*) a) Suini Muscolo 0,03 0,05 0, Tessuto adiposo 0,02 (*) 0,05 0, Fegato 0,03 0,1 0, Rene 0,03 0,1 0, Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0,03 0,05 0, Altri 0,03 (*) 0,05 0,01 (*) b) Bovini Muscolo 0,03 0,05 0, Tessuto adiposo 0,02 (*) 0,05 0, Fegato 0,03 0,05 0, Rene 0,03 0,1 0, Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0,03 0,05 0, Altri 0,03 (*) 0,05 0, c) Ovini Muscolo 0,03 0,05 0, Tessuto adiposo 0,02 (*) 0,05 0,05 88

91 (1) (20 (3) (4) (5) (6) (7) (8) Fegato 0,03 0,05 0, Rene 0,03 0,1 0, Frattaglie commestibili (diverse da fegato 0,03 0,05 0,5 e rene) Altri 0,03 (*) 0,05 0,01 (*) d) Caprini Muscolo 0,03 0,05 0, Tessuto adiposo 0,02 (*) 0,05 0, Fegato 0,03 0,05 0, Rene 0,03 0,1 0, Frattaglie commestibili (diverse da fegato 0,03 0,05 0,5 e rene) Altri 0,03 (*) 0,05 0,01 (*) e) Equidi Muscolo 0,03 0,05 0, Tessuto adiposo 0,02 (*) 0,05 0, Fegato 0,03 0,05 0, Rene 0,03 0,1 0, Frattaglie commestibili (diverse da fegato 0,03 0,05 0,5 e rene) Altri 0,03 (*) 0,05 0,01 (*) f) Pollame Muscolo 0,03 0,05 0, Tessuto adiposo 0,02 (*) 0,05 0, Fegato 0,03 0,05 0, Rene 0,03 0,1 0, Frattaglie commestibili (diverse da fegato 0,03 0,05 0,01 (*) e rene) Altri 0,03 (*) 0,05 0,01 (*) g) Altri animali terrestri d'allevamento Muscolo 0,03 0,05 0, Tessuto adiposo 0,02 (*) 0,05 0, Fegato 0,03 0,05 0, Rene 0,03 0,1 0, Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0,03 0,05 0, Altri 0,03 (*) 0,05 0,01 (*) Latte 0,03 (*) 0,02 (*) 0,2 0,01 (*) Bovini Pecora 89

92 (1) (20 (3) (4) (5) (6) (7) (8) Capra Cavallo Altri Uova di volatili 0,03 (*) 0,05 0,01 (*) 0, Galline Anatre Oche Quaglie Altri Miele e altri prodotti dell'apicoltura 0,05 (*) 0,05 0,01 (*) 0,05 (*) Anfibi e rettili 0,03 (*) 0,05 0,01 (*) 0,01 (*) Animali invertebrati terrestri 0,03 (*) 0,05 0,01 (*) 0,01 (*) Animali vertebrati terrestri selvatici 0,03 (*) 0,05 0,01 (*) 0,01 (*) (*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica. ( a ) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I. (F) = Liposolubile Ametoctradin (R) (R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Ametoctradin codice eccetto : Ametoctradin, metabolita 4-(7-ammino-5-etil [1,2,4]triazolo, [1,5-a]pyrimidin-6-yl) acido butanoico (M650F01) e metabolita 6-(7-amino-5-etil [1,2,4]triazolo [1,5-a]pyrimidin-6-yl) acido esanoico (M650F06), espresso in ametoctradin. (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice ), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/ Barbaforte/rafano/cren Difenilammina (+) I dati di monitoraggio evidenziano che le mele e le pere non trattate continuano a subire l'inevitabile contaminazione incrociata. Al momento del riesame dell'lmr, la Commissione terrà conto delle informazioni disponibili entro due anni dalla data di pubblicazione Mele Pere (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice ), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/ Barbaforte/rafano/cren 90

93 Flonicamid (somma di flonicamid, TNFG e TNFA) (R) (R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Flonicamid codice : somma di flonicamid e TFNA-AM (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice ), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/ Barbaforte/rafano/cren Fluazinam (F) (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice ), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/ Barbaforte/rafano/cren Fluoxastrobin (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice ), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/ Barbaforte/rafano/cren Protioconazolo (protioconazolo-destio) (R) (R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Protioconazolo codice eccetto : somma di protioconazolo-destio e del suo glucuronide coniugato, espressa in protioconazolo-destio. (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice ), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/ Barbaforte/rafano/cren» 3) nell'allegato V, la colonna relativa alla difenilammina è soppressa. 16CE

94 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/68 DELLA COMMISSIONE del 21 gennaio 2016 relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada ( 1 ), in particolare l'articolo 31, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 165/2014 impone agli Stati membri di scambiare dati in forma elettronica per garantire l'unicità delle carte del conducente rilasciate. (2) Per facilitare lo scambio di dati elettronici sulle carte del conducente tra Stati membri, la Commissione ha istituito il sistema di messaggistica TACHOnet, che consente agli Stati membri di chiedere informazioni agli altri Stati membri sul rilascio di carte del conducente, nonché sul loro status. (3) Il regolamento (UE) n. 165/2014 rende obbligatoria nell'intera UE l'interconnessione elettronica tra i registri nazionali sulle carte del conducente mediante il sistema di messaggistica TACHOnet o un sistema compatibile. Se si usa un sistema compatibile, lo scambio di dati elettronici con tutti gli altri Stati membri dovrà essere tuttavia possibile tramite il sistema di messaggeria TACHOnet. (4) È quindi necessario stabilire le procedure e le specifiche comuni obbligatorie di TACHOnet, tra cui il formato dei dati scambiati, le procedure tecniche di consultazione elettronica dei registri elettronici nazionali, le procedure di accesso e i meccanismi di sicurezza. (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento fissa i requisiti del collegamento obbligatorio tra i registri elettronici nazionali sulle carte del conducente e il sistema di messaggistica TACHOnet di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 165/2014. Articolo 2 Definizioni Oltre a quelle elencate all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 165/2014 si applicano le seguenti definizioni: a) «interfaccia asincrono»: il processo con cui un messaggio in risposta a una richiesta viene restituito con un nuovo collegamento HTTP; b) «ricerca generale»: un messaggio di richiesta di uno Stato membro indirizzato a tutti gli altri Stati membri; ( 1 ) GU L 60 del , pag. 1, 92

95 c) «autorità di rilascio della carta», (in prosieguo, «CIA»): l'organismo abilitato da uno Stato membro al rilascio e alla gestione delle carte tachigrafiche; d) «sistema centrale»: il sistema d'informazione che consente l'inoltro (routing) dei messaggi TACHOnet tra gli Stati membri; e) «sistema nazionale»: il sistema di informazione istituito in ciascun Stato membro per l'emissione, il trattamento e la risposta a messaggi TACHOnet; f) «interfaccia sincrono»: il processo con cui un messaggio in risposta a una richiesta viene restituito con lo stesso collegamento HTTP usato per la richiesta; g) «Stato membro richiedente»: lo Stato membro che emette una richiesta o una notifica inoltrata poi allo/agli Stato/i membro/i destinatario/i interessato/i; h) «Stato membro destinatario»: lo Stato membro cui è diretta la richiesta o la notifica TACHOnet; i) «ricerca mirata»: un messaggio di richiesta di uno Stato membro indirizzato a un solo altro Stato membro; j) «carta tachigrafica»: una carta del conducente o una carta dell'officina quali definite all'articolo 2, lettera f) e lettera k) del regolamento (UE) n. 165/2014. Articolo 3 Obbligo di connettersi a TACHOnet Gli Stati membri collegano i registri elettronici nazionali di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014, al sistema di messaggistica TACHOnet. Articolo 4 Specifiche tecniche Il sistema di messaggistica TACHOnet soddisfa le specifiche tecniche elencate negli allegati da I a VII. Articolo 5 Impiego di TACHOnet Gli Stati membri seguono le procedure di cui all'allegato VIII. Gli Stati membri consentono alle rispettive autorità di rilascio delle carte e ai funzionari di controllo che svolgono le funzioni di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 165/2014 di accedere al sistema di messaggistica TACHOnet per permettere controlli efficaci della validità, dello stato e della unicità delle carte del conducente. Articolo 6 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso si applica a decorrere dal 2 marzo

96 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 94

97 ALLEGATO I Aspetti generali del sistema di messaggistica TACHOnet 1. Architettura Il sistema di messaggistica TACHOnet si articola nei seguenti elementi: 1.1. un sistema centrale, in grado di ricevere una richiesta dallo Stato membro richiedente, di convalidarla, di elaborarla e di trasmetterla agli Stati membri destinatari. Il sistema centrale attende la risposta dei vari Stati membri destinatari, consolida tutte le risposte e trasmette la risposta consolidata allo Stato membro richiedente. Il sistema centrale deve inoltrare tutti i messaggi TACHOnet I vari sistemi nazionali degli Stati membri, che devono dotarsi di un'interfaccia in grado sia di inviare richieste al sistema centrale che di ricevere le relative risposte. Per inviare e ricevere messaggi dal sistema centrale, i sistemi nazionali possono usare un proprio software o acquistarne uno. 2. Gestione 2.1. Il sistema centrale è gestito dalla Commissione che ne garantisce il funzionamento tecnico e la manutenzione Il sistema centrale conserva per un periodo massimo di sei mesi i dati diversi da quelli di accesso e statistici, di cui all'allegato VII Il sistema centrale non dà accesso a dati personali, tranne che al personale autorizzato della Commissione quando ciò fosse necessario per controlli, manutenzione e risoluzione di problemi Spetta agli Stati membri: configurare e gestire i rispettivi sistemi nazionali, compresa l'interfaccia con il sistema centrale; installare e mantenere l'hardware e il software del proprio sistema nazionale, sia che l'abbiano acquistato o che ne siano i proprietari; garantire la corretta interoperabilità tra i rispettivi sistemi nazionali e il sistema centrale nonché la gestione di messaggi d'errore ricevuti dal sistema centrale; adottare tutte le misure per garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni; garantire il funzionamento dei sistemi nazionali in conformità ai livelli di servizio di cui all'allegato VI Portale web MOVEHUB La Commissione fornisce un'applicazione web con accesso protetto, denominata «Portale web MOVEHUB», che deve essere in grado di fornire almeno i seguenti servizi: a) statistiche sulla disponibilità per Stato membro; b) notifiche di interventi di manutenzione sul sistema centrale e sui sistemi nazionali degli Stati membri; c) relazioni aggregate; d) gestione dei contatti; e) schemi XSD. 95

98 2.6. Gestione dei contatti La funzione per la gestione dei contatti dà a ogni Stato membro la possibilità di gestire tutti gli aspetti dei contatti nel campo della politica, delle imprese, degli utenti operativi e tecnici di tale Stato membro dal momento che l'autorità competente di ciascun Stato membro è responsabile della manutenzione dei propri contatti. Dovrà essere possibile vedere, senza poterli editare, i dati relativi ai contatti degli altri Stati membri TACHOnet utilizzerà i dati sui contatti di cui al punto per alimentare lo stesso tipo di dati nei messaggi di risposta. 96

99 ALLEGATO II Funzioni del sistema di messaggistica TACHOnet 1. Il sistema di messaggistica TACHOnet deve assolvere le seguenti funzioni: 1.1. Verifica delle carte rilasciate (Check Issued Cards CIC): mediante una richiesta di verifica delle carte rilasciate, inviata a uno o a tutti gli Stati membri destinatari, lo Stato membro richiedente può stabilire se chi ha chiesto una carta del conducente ne possiede già una rilasciatagli da uno Stato membro destinatario. Gli Stati membri destinatari rispondono alla richiesta inviando una Risposta di verifica delle carte rilasciate Verifica dello stato della carta (Check Card Status CCS): mediante una richiesta di verifica dello stato della carta uno Stato membro richiedente chiede a uno Stato membro destinatario informazioni su una carta rilasciata da quest'ultimo. Lo Stato membro destinatario risponde alla richiesta inviando una Risposta di verifica dello stato della carta Modifica dello stato della carta (Modify Card Status MCS): mediante una richiesta di modifica dello stato della carta, uno Stato membro richiedente notifica a uno Stato membro destinatario il cambiamento dello stato di una carta rilasciata da quest'ultimo. Lo Stato membro destinatario risponde alla richiesta inviando un Riconoscimento di modifica dello stato della carta Rilascio della carta del conducente sulla base della patente di guida (Issued Card Driving License ICDL): mediante una richiesta di rilascio della carta del conducente sulla base della patente di guida, uno Stato membro richiedente notifica a uno Stato membro destinatario di aver rilasciato una carta del conducente in base alla patente di guida rilasciata da quest'ultimo. Lo Stato membro destinatario risponde alla richiesta inviando una Risposta di rilascio della carta del conducente sulla base della patente di guida. 2. Si devono inserire altri tipi di messaggi per rendere più efficiente il funzionamento di TACHOnet: per esempio, le notifiche di errori. 3. Quando i sistemi nazionali usano una delle funzioni descritte al punto 1, devono accettare le condizioni delle carte elencate nell'appendice del presente allegato. Gli Stati membri non sono tuttavia tenuti a mettere in atto una procedura amministrativa che utilizzi tutti gli stati elencati. 4. Se uno Stato membro riceve una risposta o una notifica in cui è citato uno stato non utilizzato nelle proprie procedure amministrative, il sistema nazionale traduce nella propria procedura lo stato usato nel messaggio ricevuto con un'adeguata espressione corrispondente. Lo Stato membro destinatario non può rifiutare il messaggio, se lo stato usato nel messaggio è elencato nell'appendice del presente allegato. 5. Gli stati della carta elencati nell'appendice del presente allegato non vanno usati per stabilire se una carta del conducente è valida per la guida. Se uno Stato membro vuole consultare il registro dello Stato membro che rilascia la carta mediante la funzione CCS, la risposta deve contenere il campo apposito «Valida per la guida». Le procedure amministrative nazionali devono far sì che le risposte CCS contengano sempre un'adeguata espressione corrispondente a «Valida per la guida». 97

100 Appendice Stati della carta Stato della carta Domanda Approvata Respinta Personalizzata Spedita Consegnata Confiscata Sospesa Ritirata Restituita Persa Rubata Funzionamento difettoso Scaduta Sostituita Rinnovata In fase di sostituzione Sostituita Definizione L'autorità di rilascio della carta (Card issuing authority CIA) ha ricevuto una domanda per il rilascio di una carta del conducente. Questa informazione è stata registrata e memorizzata nella banca dati con le chiavi di ricerca generate. La CIA ha approvato la domanda per la carta tachigrafica. La CIA ha respinto la domanda. La carta tachigrafica è stata personalizzata. L'autorità nazionale ha spedito la carta del conducente al rispettivo conducente o all'agenzia di servizi interessata. L'autorità nazionale ha consegnato la carta del conducente al rispettivo conducente. L'autorità competente ha tolto al conducente la sua carta del conducente. La carta del conducente è stata provvisoriamente tolta al conducente. La CIA ha deciso di ritirare la carta del conducente. La carta è stata definitivamente annullata. La carta tachigrafica è stata restituita alla CIA e dichiarata non più necessaria. È stato denunciato alla CIA lo smarrimento della carta tachigrafica. È stato denunciato alla CIA il furto della carta tachigrafica. Una carta rubata viene considerata persa. È stato denunciato alla CIA il cattivo funzionamento della carta tachigrafica. Il periodo di validità della carta tachigrafica è scaduto. La carta tachigrafica dichiarata smarrita, rubata o non funzionante, è stata sostituita da una nuova carta. I dati della nuova carta sono gli stessi della vecchia, eccetto il numero del codice di sostituzione della carta che viene aumentato di un'unità. La carta tachigrafica è stata rinnovata perché i dati amministrativi sono cambiati o è terminato il periodo di validità. Il numero della nuova carta è lo stesso della vecchia, eccetto il numero del codice di sostituzione della carta che viene aumentato di un'unità. Alla CIA che ha rilasciato una carta del conducente è pervenuta la notifica dell'inizio della procedura per sostituire tale carta con una carta del conducente rilasciata dalla CIA di un altro Stato membro. Alla CIA che ha rilasciato una carta del conducente è pervenuta la notifica della conclusione della procedura per sostituire tale carta con una carta del conducente rilasciata dalla CIA di un altro Stato membro. 98

101 ALLEGATO III Requisiti del messaggio del sistema di messaggistica TACHOnet 1. Requisiti tecnici generali 1.1. Per lo scambio dei messaggi, il sistema centrale deve fornire sia l'interfaccia sincrono che quello asincrono. Gli Stati membri possono scegliere la tecnologia che preferiscono per interfacciare le proprie domande Tutti i messaggi scambiati tra sistema centrale e sistemi nazionali devono essere codificati in UTF I sistemi nazionali devono essere in grado di ricevere ed elaborare messaggi contenenti caratteri greci o cirillici. 2. Struttura dei messaggi e definizione di XML Schema (XSD) 2.1. La struttura generale dei messaggi XML deve rispettare il formato definito dagli XSD Schema installati nel sistema centrale Il sistema centrale e i sistemi nazionali devono trasmettere e ricevere messaggi conformi al messaggio XSD Schema I sistemi nazionali devono essere in grado di inviare, ricevere ed elaborare tutti i messaggi corrispondenti a ciascuna funzione di cui all'allegato I I messaggi XML devono comprende almeno i requisiti minimi di cui all'appendice del presente allegato. 99

102 Appendice Requisiti minimi per il contenuto dei messaggi XML Version (versione) Common Header (intestazione comune) La versione ufficiale delle specifiche XML è precisata attraverso il namespace definito nel messaggio XSD e nell'attributo versione dell'elemento «intestazione» di ogni messaggio XML. Il numero di versione («n.m») andrà stabilito come valore fisso in ciascun rilascio del file definizione di Schema XML (XSD). Obbligatorio Sì Test Identifier (identificatore di prova) Id facoltativo per attività di prova. L'originatore della prova alimenta l'id e tutti i partecipanti al flusso di lavoro trasmettono/continuano a usare lo stesso id. Durante la produzione deve essere ignorato e, anche se fornito, non va usato. No Technical Identifier (identificatore tecnico) Un UUID che identifica in modo univoco ogni singolo messaggio. Il mittente genera un UUID e alimenta questo attributo. L'impiego di questo dato non può essere utilizzato in nessuna transazione. Sì Workflow Identifier (identificatore del flusso di lavoro) L'identificatore del flusso di lavoro è un UUID che deve essere generato dallo Stato membro richiedente. Tale id viene poi utilizzato in tutti i messaggi per correlare il flusso di lavoro. Sì Sent At (inviato il) Data e ora (UTC) in cui il messaggio è stato inviato. Sì Timeout (tempo scaduto) È l'indicazione facoltativa di una data e di un'ora (formato UTC). Questo valore sarà stabilito solo dal sistema centrale per richieste trasmesse. Esso informerà lo Stato membro destinatario del momento in cui scadrà la richiesta. Tale valore non è richiesto in MS2TCN_<x>_Req e in tutti i messaggi di risposta. È facoltativo; la stessa definizione d'intestazione può perciò essere usata per tutti i tipi di messaggio indipendentemente dal fatto che sia necessario un attributo per il valore di tempo scaduto. No From (mittente) Il codice ISO Alpha 2 dello Stato membro che invia il messaggio o «EU». Sì To (destinatario) Il codice ISO Alpha 2 dello Stato membro al quale viene inviato il messaggio o «EU». Sì Check Issued Cards Request (richiesta di verifica delle carte rilasciate) Obbligatorio/a Family Name (cognome) Il cognome del conducente che figura sulla carta. Sì Name (nome) Il nome del conducente quale indicato sulla carta (la mancanza del nome non indica una ricerca con caratteri jolly). No Date of Birth (data di nascita) La data di nascita del conducente che figura sulla carta. Sì Driving Licence Number (numero della patente di guida) Il numero della patente di guida del conducente. No Driving Licence Issuing Country (paese di rilascio della patente di guida) Il paese che ha rilasciato la patente di guida del conducente. No 100

103 Check Issued Cards Response (risposta di verifica delle carte rilasciate) Obbligatorio/a Status Code (codice dello stato) Status Message (messaggio relativo allo stato) Estremi del conducente rilevato Il codice dello stato della ricerca (ad esempio, found, not found, error ecc.) Una descrizione che spiega lo stato (se necessaria). Sì No Sì Family Name (cognome) Il cognome di un conducente rilevato. Sì Name (nome) Il/i nome/i dei conducenti rilevati. No Date of birth (data di nascita) La data di nascita dei conducenti rilevati. Sì Place of birth (luogo di nascita) Driver Card Number (numero della carta del conducente) Driver Card Status (stato della carta del conducente) Driver Card Issuing Authority (autorità di rilascio della carta del conducente) Driver Card Start of Validity Date (data di inizio della validità della carta) Driver Card Expiry Date (data di scadenza della carta del conducente) Driver Card Status Modified Date (data di modifica dello stato della carta del conducente) Search Mechanism (meccanismo di ricerca) Temporary Card (carta temporanea) Driving Licence Number (numero della patente di guida) Driving Licence Issuing Country (Paese di rilascio della patente di guida) Driving Licence Status (stato della patente di guida) Driving Licence Issuing Date (data di rilascio della patente di guida) Driving Licence Expiry Date (data di scadenza della patente di guida) Il luogo di nascita dei conducenti rilevati. Il numero della carta del conducente rilevato. La condizione della carta del conducente rilevato. Il nome dell'autorità che ha rilasciato la carta del conducente rilevato. La data a partire dalla quale la carta del conducente rilevato è valida. La data in cui scade la carta del conducente rilevato. La data della più recente modifica della carta del conducente rilevato. Indicazione se la carta è stata rilevata con il meccanismo di ricerca NY SIIS o con un algoritmo proprio. La carta rilevata è temporanea. Il numero della patente di guida del conducente rilevato. Il paese che ha rilasciato la patente di guida del conducente rilevato. Lo stato della patente di guida del conducente rilevato. La data di rilascio della patente di guida del conducente rilevato. La data in cui scade la patente di guida del conducente rilevato. No Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì No Sì Sì No No No 101

104 Driver Card Number (numero della carta del conducente) Richiesta di verifica dello stato della carta Il numero della carta per la quale vengono chieste informazioni. Obbligatorio/a Sì Check Card Status Response (risposta di verifica dello stato della carta) Obbligatorio/a Status Code (codice dello stato) Status Message (messaggio sullo stato) Il codice dello stato della richiesta di informazioni (ad esempio, found, not found, error ecc.) Una descrizione dello stato (se necessaria). Sì No Card Status (stato della carta) Lo stato della carta richiesta. Sì Card Issuing Authority (autorità di rilascio della carta del conducente) Card Start of Validity Date (data di inizio della validità della carta) Card Expiry Date (data di scadenza della carta) Card Status Modified Date (data di modifica dello stato della carta) Valid for Driving (validità per la guida) Temporary Card (carta temporanea) Carta dell'officina Workshop Name (nome dell'officina) Workshop Address (indirizzo dell'officina) Il nome dell'autorità che ha rilasciato la carta richiesta. La data a partire dalla quale la carta richiesta è valida. La data di scadenza della carta richiesta. La data della più recente modifica della carta. La carta rilevata è/non è valida per la guida. La carta rilevata è temporanea Il nome dell'officina alla quale è stata rilasciata la carta. L'indirizzo dell'officina alla quale è stata rilasciata la carta. Sì Sì Sì Sì Sì No Sì Sì Family Name (cognome) Il cognome della persona alla quale è stata rilasciata la carta. No First Name (nome) Il nome della persona alla quale è stata rilasciata la carta. No Date of Birth (data di nascita) La data di nascita della persona alla quale è stata rilasciata la carta. No Dati relativi al titolare della carta Family Name (cognome) Il cognome del conducente al quale è stata rilasciata la carta. Sì First Name (nome) Il nome del conducente al quale è stata rilasciata la carta. No Date of Birth (data di nascita) La data di nascita del conducente al quale è stata rilasciata la carta. Sì Place of Birth (luogo di nascita) Il luogo di nascita del conducente al quale è stata rilasciata la carta. No 102

105 Check Card Status Response (risposta di verifica dello stato della carta) Obbligatorio/a Driving Licence Number (numero della patente di guida) Driving Licence Issuing Country (paese di rilascio della patente di guida) Driving Licence Status (Stato della patente di guida) Driving Licence Issuing Date (data di rilascio della patente di guida) Driving Licence Expiry Date (data di scadenza della patente di guida) Il numero della patente di guida del conducente al quale è stata rilasciata la carta. Il paese che ha rilasciato il numero della patente di guida al conducente cui è stata rilasciata la carta. Lo stato della patente di guida del conducente al quale è stata rilasciata la carta. La data di rilascio della patente di guida del conducente cui è stata rilasciata la carta. La data di scadenza della patente di guida del conducente cui è stata rilasciata la carta. Sì Sì No No No Modify Card Status Request (richiesta di modifica dello stato della carta) Obbligatorio/a Driver Card Number (numero della carta del conducente) New Driver Card Status (nuovo stato della carta del conducente) Modification Reason (motivo della modifica) Driver Card Status Modified Date (data di modifica dello stato della carta del conducente) Ente/persona dichiarante Il numero della carta il cui stato è cambiato. Il nuovo stato della carta. Il motivo (testo libero) del cambiamento di stati della carta. La data e l'ora in cui è stato modificato lo stato della carta. Sì Sì No Sì Authority (autorità) Il nome dell'autorità che ha cambiato lo stato della carta. Sì Family Name (cognome) Il cognome della persona che ha cambiato lo stato della carta. No Name (nome) Il nome della persona che ha cambiato lo stato della carta. No Phone (telefono) Il numero di telefono della persona che ha cambiato lo stato della carta. No L'indirizzo della persona che ha cambiato lo stato della carta. No Modify Card Status Acknowledgement (conferma della modifica dello stato della carta) Obbligatorio Status Code (codice dello stato) Acknowledgement type (tipo di conferma) Status Message (messaggio sullo stato) Il codice dello stato della conferma (ad esempio, found, not found, error ecc.) Il tipo della conferma: se per la richiesta o per la risposta Una descrizione dello stato (se necessaria). Sì Sì No 103

106 Modify Card Status Response (risposta relativa alla modifica dello stato della carta) Obbligatorio Status Code (codice dello stato) Status Message (messaggio sullo stato) Il codice dello stato di aggiornamento del registro (ok, not ok, error ecc.) Una descrizione dello stato (se necessaria). Sì No Issued Card Driving Licence Request (richiesta di rilascio della carta del conducente sulla base della patente di guida) Obbligatorio Driver Card Number (numero della carta del conducente) Driving Licence Number (numero della patente di guida) Il numero della carta del conducente che è stata rilasciata. Il numero della patente di guida straniera utilizzato per fare domanda della carta del conducente. Sì Sì Issued Card Driving Licence Response (risposta di rilascio della carta del conducente sulla base della patente di guida) Obbligatorio/a Status Code (codice dello stato) Status Message (messaggio sullo stato) Il codice dello stato che conferma la notifica (ok, not ok, error ecc.) Una descrizione dello stato (se necessaria). Sì No Family Name (cognome) Il cognome del conducente al quale è stata rilasciata la carta. Sì Name (nome) Il nome del conducente al quale è stata rilasciata la carta. No Date of Birth (data di nascita) La data di nascita del conducente al quale è stata rilasciata la carta. Sì 104

107 ALLEGATO IV Traslitterazione e servizi NYSIIS (New York State Identification and Intelligence System) 1. Per codificare nel registro nazionale i nomi di tutti i conducenti si deve usare l'algoritmo NYSIIS implementato nel servizio centrale. 2. Quando si effettua la ricerca di una carta mediante la funzione CIC si usano le chiavi NYSIIS come principale meccanismo di ricerca. 3. Per ottenere risultati aggiuntivi, gli Stati membri possono impiegare un algoritmo proprio. 4. I risultati della ricerca dovranno indicare il meccanismo di ricerca usato per trovare l'elemento registrato: NYSIIS o proprio. 5. Se uno Stato membro decide di registrare le notifiche ICDL, le chiavi NYSIIS contenute nella notifica vanno registrate come parte dei dati ICDL Quando cerca i dati ICDL, lo Stato membro deve utilizzare le chiavi NYSIIS per il nome di chi ha presentato la domanda. ALLEGATO V Requisiti di sicurezza 1. Per lo scambio di messaggi tra sistema centrale e sistemi nazionali si deve utilizzare il protocollo HTTPS 2. Per garantire la sicurezza nella trasmissione dei messaggi tra il sistema centrale e i sistemi nazionali, quest'ultimi devono utilizzare i certificati PKI forniti dalla Commissione. 3. I sistemi nazionali devono implementare certificati che utilizzino almeno l'algoritmo di hash SHA-2 (SHA-256) e abbiano una lunghezza di chiave pubblica di bit. 105

108 ALLEGATO VI Livelli del servizio 1. I sistemi nazionali devono raggiungere i seguenti livelli minimi di servizio: 1.1. essere disponibili 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana; 1.2. accettare il monitoraggio della loro disponibilità mediante messaggi HEARTBEAT rilasciati dal sistema centrale; 1.3. avere un tasso di disponibilità pari al 98 %, in conformità alla tabella che segue (cifre arrotondate all'unità conveniente più prossima): Una disponibilità del significa una indisponibilità di giornalmente mensilmente annualmente 98 % 0,5 ore 15 ore 7,5 giorni Si invitano gli Stati membri a rispettare il tasso di disponibilità giornaliera sebbene sia noto che talune attività necessarie, come la manutenzione del sistema, richiedano tempi superiori a 30 minuti. I tassi di disponibilità mensili e annuali rimangono comunque obbligatori I sistemi nazionali devono rispondere ad almeno il 98 % delle richieste trasmesse loro in un mese di calendario Essi devono rispondere alle richieste entro 10 secondi Il timeout globale della richiesta (termine entro cui il richiedente può attendere la risposta) non deve superare 20 secondi I sistemi nazionali devono essere in grado di assorbire una frequenza di 6 messaggi al secondo Essi non possono inviare richieste al sistema centrale di TACHOnet con una frequenza superiore a 2 richieste al secondo Ogni sistema nazionale deve essere in grado di far fronte a potenziali problemi tecnici del sistema centrale o dei sistemi nazionali di altri Stati membri. Tali problemi tecnici includono, ma non sono limitati a: a) l'interruzione del collegamento con il sistema centrale; b) la mancata risposta a una richiesta; c) il ricevimento di risposte dopo il message timeout; d) il ricevimento di messaggi non richiesti; e) il ricevimento di messaggi non validi. 2. Il sistema centrale deve: 2.1. garantire un tasso di disponibilità del 98 %; 2.2. notificare ai sistemi nazionali eventuali errori mediante il messaggio di risposta o un apposito messaggio di errore. I sistemi nazionali devono a loro volta ricevere tali messaggi di errore specifico e attivare un flusso di lavoro capace di adottare i provvedimenti opportuni per rettificare l'errore notificato. 3. Manutenzione Gli Stati membri devono informare gli altri Stati membri e la Commissione di ogni attività di manutenzione di routine tramite l'applicazione web almeno una settimana prima dell'inizio di tali attività, se tecnicamente possibile. 106

109 ALLEGATO VII Registrazione di informazioni e statistiche dei dati raccolti presso il sistema centrale 1. Per garantire la riservatezza, i dati utilizzati a fini statistici devono essere anonimi. I dati che identifichino una carta, un conducente o una patente di guida non possono essere utilizzati a fini statistici. 2. Le informazioni registrate servono a documentare le operazioni eseguite, a scopo di monitoraggio e di risoluzione dei problemi, e a permettere la generazione di statistiche su tali transazioni. 3. Nei registri non possono essere conservati dati personali per più di 6 mesi. L'informazione statistica va invece conservata a tempo indeterminato. 4. L'elenco dei dati statistici da utilizzare a titolo di reporting comprende: a) lo Stato membro richiedente; b) lo Stato membro destinatario; c) il tipo di messaggio; d) il codice della condizione della risposta; e) la data e l'ora dei messaggi; f) il tempo di risposta. 107

110 ALLEGATO VIII Impiego del sistema di messaggistica TACHOnet 1. Rilascio delle carte del conducente 1.1. Se chi chiede una carta del conducente è titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro diverso da quello in cui ha presentato la domanda, questo Stato membro lancia una Check Issued Card search (richiesta generale di verifica delle carte rilasciate) Gli Stati membri che rilasciano una carta del conducente al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, notificano immediatamente a quest'ultimo, mediante la funzione Issued Card Driving Licence, che hanno rilasciato una carta del conducente Se per chi chiede una carta del conducente, titolare di una patente di guida rilasciata dallo Stato membro di presentazione della domanda, esiste già una notifica ICDL nel registro nazionale di tale Stato, quest'ultimo deve mandare allo Stato membro che ha inviato la notifica ICDL una richiesta mirata CIC oppure una richiesta Check Card Status Ogni volta che uno Stato membro riceve una notifica ICDL la deve memorizzare nel proprio registro nazionale Gli Stati membri devono effettuare una ricerca generale CIC almeno per il 30 % delle domande presentate da conducenti titolari di patenti di guida rilasciate in tale Stato membro Gli Stati membri possono decidere di non utilizzare la funzione ICDL di cui ai punti da 1.3 a 1.5. In tal caso, essi lanciano una ricerca generale CIC per ciascuna domanda loro pervenuta Entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione se intendono memorizzare le notifiche ICDL nei rispettivi registri nazionali o se seguiranno la procedura di cui al punto Gli Stati membri che, almeno nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento, non hanno memorizzato notifiche ICDL nei rispettivi registri nazionali, come voluto al punto 1.4, devono lanciare una ricerca generale CIC per il 100 % delle domande, escluse le patenti di guida per le quali esistono già notifiche ICDL, nel qual caso si applica il punto L'obbligo di cui al punto 1.8 vige per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data in cui la memorizzazione di notifiche ICDL nel registro nazionale di ciascun Stato membro, è iniziata effettivamente. 2. Carte del conducente ritirate, sospese o rubate 2.1. Se, in conformità all'articolo 26, paragrafo 7, e all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 165/2014, una carta del conducente è stata ritirata, sospesa o ne è stato denunciato il furto in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata, l'autorità competente del primo deve: a) verificare lo stato effettivo della carta inviando una richiesta CCS allo Stato membro di rilascio. Se il numero della carta è ignoto, occorre inviare una richiesta mirata CIC prima della suddetta richiesta CCS; b) inviare una notifica MCS, mediante il sistema di messaggistica TACHOnet, allo Stato membro di rilascio. 3. Sostituzione delle carte del conducente 3.1. Quando il titolare di una carta del conducente presenta domanda di sostituzione di tale carta in uno Stato membro diverso da quello che l'ha rilasciata, l'autorità competente del primo deve inviare una richiesta CCS al secondo per verificare lo stato effettivo della carta Verificato lo stato della carta del conducente e constatatane la validità per la sostituzione, l'autorità competente dello Stato membro in cui è stata presentata la domanda invia allo Stato membro di rilascio una richiesta MCS mediante il sistema di messaggistica TACHOnet. 108

111 3.3. Gli Stati membri che rinnovano o sostituiscono una carta a un conducente titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, notificano immediatamente allo Stato membro di rilascio mediante la funzione ICDL che la carta è stata rinnovata o sostituita. 16CE

112 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/69 DELLA COMMISSIONE del 21 gennaio 2016 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2016 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) GU L 157 del , pag

113 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione IL 236,2 MA 79,8 TN 85,2 TR 95,8 ZZ 124, MA 85,6 TR 150,9 ZZ 118, MA 52,6 TR 150,6 ZZ 101, EG 49,1 MA 61,0 TN 58,2 TR 66,0 ZZ 58, IL 163, , , , MA 80,6 ZZ 122,0 IL 106,2 MA 60,7 TR 96,4 ZZ 87, TR 99,3 ZZ 99, CL 87,9 US 107,7 ZZ 97, CN 76,1 TR 82,0 ZZ 79,1 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del , pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 16CE

114 ADOZIONE DEFINITIVA (UE, Euratom) 2016/70 del bilancio rettificativo n. 8 dell'unione europea per l'esercizio 2015 IL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 314, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 9, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 ( 1 ), visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo ( 2 ), visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ( 3 ), visto il bilancio generale dell'unione europea per l'esercizio 2015, definitivamente adottato il 17 dicembre 2014 ( 4 ), visto il progetto di bilancio rettificativo n. 8 dell'unione europea per l'esercizio 2015 adottato dalla Commissione il 19 ottobre 2015, vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 8/2015 adottata dal Consiglio il 10 novembre 2015 e comunicata al Parlamento europeo lo stesso giorno, vista l'approvazione della posizione del Consiglio da parte del Parlamento europeo il 25 novembre 2015, visti gli articoli 88 e 91 del regolamento del Parlamento europeo, CONSTATA: Articolo unico La procedura di cui all'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'unione europea è espletata e il bilancio rettificativo n. 8 dell'unione europea per l'esercizio 2015 è definitivamente adottato. Fatto a Strasburgo, il 25 novembre 2015 Il Presidente M. SCHULZ ( 1 ) GU L 298 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 347 del , pag ( 3 ) GU C 373 del , pag. 1. ( 4 ) GU L 69 del

115 BILANCIO RETTIFICATIVO N. 8 PER L ESERCIZIO 2015 SOMMARIO STATO GENERALE DELLE ENTRATE A. Introduzione e finanziamento del bilancio generale B. Stato generale delle entrate per linea di bilancio Titolo 1: Risorse proprie Titolo 3: Eccedenze, saldi e adeguamenti Titolo 5: Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo delle istituzioni Titolo 7: Interessi di mora e multe Titolo 8: Assunzione ed erogazione di prestiti STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER SEZIONE Sezione III: Commissione Entrate Titolo 5: Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell istituzione Titolo 7: Interessi di mora e multe Titolo 8: Assunzione ed erogazione di prestiti Sezione IX: Garante europeo della protezione dei dati Spese Titolo 1: Spese relative alle persone appartenenti all'istituzione Titolo 2: Immobili, attrezzature e spese di funzionamento dell'istituzione

116 A. INTRODUZIONE E FINANZIAMENTO DEL BILANCIO GENERALE FINANZIAMENTO DEL BILANCIO GENERALE Stanziamenti da coprire, durante l esercizio 2015, conformemente alle disposizioni dell articolo 1 della decisione 2007/436/ CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee SPESE Descrizione Bilancio 2015 ( 1 ) Bilancio 2014 ( 2 ) Variazione (in%) 1. Crescita intelligente e inclusiva ,38 2. Crescita sostenibile: risorse naturali ,79 3. Sicurezza e cittadinanza ,83 4. Europa globale ,50 5. Amministrazione ,01 6. Compensazione p.m Strumenti speciali ,49 Totale delle spese ( 3 ) ,62 ( 1 ) Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2015 (GU L 69 del ) cui si aggiungono i bilanci rettificativi nn. da 1 a 8/2015. ( 2 ) Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2014 (GU L 51 del ) cui si aggiungono i bilanci rettificativi nn. da 1 a 7/2014. ( 3 ) L articolo 310, paragrafo 1, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell Unione europea stabilisce che «nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio». 114

117 ENTRATE Descrizione Bilancio 2015 ( 1 ) Bilancio 2014 ( 2 ) Variazione (in%) Entrate varie (titoli da 4 a 9) ,08 Eccedenza disponibile dell esercizio precedente (capitolo 3 0, articolo 3 0 0) ,68 Eccedenza di risorse proprie risultante dal riversamento dell eccedenza del Fondo di garanzia per le azioni esterne (capitolo 3 0, articolo 3 0 2) p.m. p.m. Saldi delle risorse proprie provenienti dall IVA e delle risorse proprie basate sul PNL/RNL relativo agli esercizi precedenti (capitoli 3 1 e 3 2) ,17 Totale delle entrate dei titoli da 3 a ,08 Importo netto dei dazi doganali e dei contributi nel settore dello zucchero (capitoli 1 1 e 1 2) ,63 Risorse proprie IVA all aliquota uniforme (tabelle 1 e 2, capitolo 1 3) ,89 Rimanenza da finanziare con la risorsa complementare (risorse proprie RNL, tabella 3, capitolo 1 4) ,83 Stanziamenti da coprire con le risorse proprie di cui all'articolo 2 della decisione 2007/ 436/CE, Euratom ( 3 ) ,00 Totale delle entrate ( 4 ) ,62 ( 1 ) Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2015 (GU L 69 del ) cui si aggiungono i bilanci rettificativi nn. da 1 a 8/2015. ( 2 ) Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2014 (GU L 51 del ) cui si aggiungono i bilanci rettificativi nn. da 1 a 7/2014. ( 3 ) Le risorse proprie per il bilancio 2015 sono determinate sulla base delle previsioni di bilancio adottate nel corso della 163 a riunione del comitato consultivo delle risorse proprie del 19 maggio ( 4 ) L articolo 310, paragrafo 1, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell Unione europea stabilisce che «nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio». 115

118 TABELLA 1 Calcolo della riduzione delle basi armonizzate dell imposta sul valore aggiunto (IVA) conformemente alle disposizioni dell articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2007/436/CE, Euratom Stato membro 1% della base IVA non ridotta 1% del reddito nazionale lordo Tasso di riduzione (in%) 1% del reddito nazionale lordo moltiplicato per il tasso di riduzione 1% della base IVA ridotta ( 1 ) Stati membri la cui base IVA è ridotta (1) (2) (3) (4) (5) (6) Belgio Bulgaria Repubblica ceca Danimarca Germania Estonia Irlanda Grecia Spagna Francia Croazia Croazia Italia Cipro Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Lussemburgo Ungheria Malta Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia Regno Unito Totale ( 1 ) La base da tenere in considerazione non supera il 50% dell RNL. 116

119 TABELLA 2 Ripartizione delle risorse proprie provenienti dall imposta sul valore aggiunto (IVA) conformemente alle disposizioni dell articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2007/436/CE, Euratom (capitolo 1 3) Stato membro 1% della base IVA ridotta Aliquota uniforme delle risorse proprie IVA (in%) Risorse proprie IVA all aliquota uniforme (1) (2) (3) = (1) (2) Belgio , Bulgaria , Repubblica ceca , Danimarca , Germania , Estonia , Irlanda , Grecia , Spagna , Francia , Croazia , Italia , Cipro , Lettonia , Lituania , Lussemburgo , Ungheria , Malta , Paesi Bassi , Austria , Polonia , Portogallo , Romania , Slovenia , Slovacchia , Finlandia , Svezia , Regno Unito , Totale

120 TABELLA 3 Determinazione dell aliquota uniforme e ripartizione delle risorse basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2007/436/CE, Euratom (capitolo 1 4) Stato membro 1% del reddito nazionale lordo Aliquota uniforme di risorse proprie «base complementare» Risorse proprie «base complementare» all aliquota uniforme (1) (2) (3) = (1) (2) Belgio Bulgaria Repubblica ceca Danimarca Germania Estonia Irlanda Grecia Spagna Francia Croazia Italia Cipro Lettonia , ( 1 ) Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia Regno Unito Totale ( 1 ) Calcolo dell aliquota: ( ) / ( ) = 0,

121 TABELLA 4.1 Correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito per l'esercizio 2014 a norma dell articolo 4 della decisione 2007/436/CE, Euratom (capitolo 1 5) Descrizione Coefficiente ( 1 ) (%) Importo 1. Parte del Regno Unito (in%) nella base IVA non livellata indicativa 17, Parte del Regno Unito (in%) nella spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell allargamento 7, (1) (2) 10, Spesa ripartita totale Spese relative all allargamento ( 2 ) Spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell allargamento = (4) (5) Importo originale della correzione a favore del Regno Unito = (3) (6) 0, Vantaggio del Regno Unito ( 3 ) Correzione britannica di base = (7) (8) Guadagni imprevisti provenienti dalle risorse proprie tradizionali ( 4 ) Correzione a favore del Regno Unito = (9) (10) ( 1 ) Percentuali arrotondate. ( 2 ) L importo delle spese relative all allargamento corrisponde al totale della spesa ripartita in dieci Stati membri che hanno aderito all Unione il 1 o maggio 2004 e in due Stati membri che hanno aderito all Unione il 1 o gennaio 2007, fatta eccezione per i pagamenti diretti nel settore agricolo e le spese connesse al mercato, nonché la parte delle spese per lo sviluppo rurale originate dal FEAOG, sezione garanzia. Quest importo è dedotto dalla spesa ripartita totale affinché le spese non compensate prima dell allargamento rimangano tali anche dopo. ( 3 ) Il «vantaggio» è quanto il Regno Unito ottiene a seguito del passaggio all IVA livellata e dell introduzione della risorsa PNL/RNL. ( 4 ) Questi guadagni imprevisti corrispondono ai benefici netti che il Regno Unito trae dall aumento dal 10% al 25% al 1 gennaio 2001 della percentuale delle risorse proprie tradizionali trattenuta dagli Stati membri a titolo di compensazione per i costi di riscossione di queste risorse (RPT). 119

122 TABELLA 4.2 Correzione degli squilibri di bilancio per il Regno Unito per l esercizio 2013 a norma dell articolo 4 della decisione 2007/436/CE, Euratom (capitolo 3 6) Descrizione Coefficiente ( 1 ) (%) Importo 1. Parte del Regno Unito (in%) nella base IVA non livellata indicativa 16, Parte del Regno Unito (in%) nella spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell allargamento 6, (1) (2) 9, Spesa ripartita totale Spese relative all allargamento ( 2 ) Spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell allargamento = (4) (5) Importo originale della correzione a favore del Regno Unito = (3) (6) 0, Vantaggio del Regno Unito ( 3 ) Correzione britannica di base = (7) (8) Guadagni imprevisti provenienti dalle risorse proprie tradizionali ( 4 ) Correzione a favore del Regno Unito ( 5 ) = (9) (10) ( 1 ) Percentuali arrotondate. ( 2 ) L importo delle spese relative all allargamento corrisponde al totale della spesa ripartita in dieci Stati membri che hanno aderito all Unione il 1 o maggio 2004 e in due Stati membri che hanno aderito all Unione il 1 o gennaio 2007, fatta eccezione per i pagamenti diretti nel settore agricolo e le spese connesse al mercato, nonché la parte delle spese per lo sviluppo rurale originate dal FEAOG, sezione garanzia. Quest importo è dedotto dalla spesa ripartita totale affinché le spese non compensate prima dell allargamento rimangano tali anche dopo. ( 3 ) Il «vantaggio» è quanto il Regno Unito ottiene a seguito del passaggio all IVA livellata e dell introduzione della risorsa PNL/RNL. ( 4 ) Questi guadagni imprevisti corrispondono ai benefici netti che il Regno Unito trae dall aumento dal 10% al 25% al 1 gennaio 2001 della percentuale delle risorse proprie tradizionali trattenuta dagli Stati membri a titolo di compensazione per i costi di riscossione di queste risorse (RPT). ( 5 ) Nota: la differenza di EUR tra l importo provvisorio della correzione britannica del 2013 ( EUR, come calcolato sopra) e l importo della correzione britannica 2013 precedentemente iscritto in bilancio ( EUR, iscritti nel bilancio rettificativo n. 3/2014) è finanziata nel capitolo 36 del bilancio rettificativo n. 6/

123 TABELLA 4.3 Correzione degli squilibri di bilancio per il Regno Unito per l esercizio 2012 a norma dell articolo 4 della decisione 2007/436/CE, Euratom (capitolo 3 6) Descrizione Coefficiente ( 1 ) (%) Importo 1. Parte del Regno Unito (in %) nella base IVA non livellata indicativa 16, Parte del Regno Unito (in %) nella spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell allargamento 7, (1) (2) 8, Spesa ripartita totale Spese relative all allargamento ( 2 ) a. Spese di preadesione b. Spese legate all articolo 4, paragrafo 1, lettera g) Spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell allargamento = (4) (5) Importo originale della correzione a favore del Regno Unito = (3) (6) 0, Vantaggio del Regno Unito ( 3 ) Correzione britannica di base = (7) (8) Guadagni imprevisti provenienti dalle risorse proprie tradizionali ( 4 ) Correzione a favore del Regno Unito ( 5 ) = (9) (10) ( 1 ) Percentuali arrotondate. ( 2 ) L'importo delle spese relative all'allargamento corrisponde: i) ai pagamenti effettuati a favore dei dieci nuovi Stati membri (che hanno aderito all'unione il 1 o maggio 2004) a titolo degli stanziamenti 2003, adeguati applicando il deflatore PIL dell'unione per gli esercizi , nonché ai pagamenti effettuati a titolo degli stanziamenti 2006 a favore della Bulgaria e della Romania, adeguati applicando il deflatore PIL dell'unione per gli esercizi (5a); ii) alla spesa ripartita totale negli Stati membri in questione, fatta eccezione per i pagamenti diretti nel settore agricolo e le spese connesse al mercato, nonché la parte delle spese per lo sviluppo rurale originate dal FEAOG, sezione Garanzia (5b). Quest'importo è dedotto dalla spesa ripartita totale affinché le spese non compensate prima dell'allargamento rimangano tali anche dopo. ( 3 ) Il «vantaggio» è quanto il Regno Unito ottiene a seguito del passaggio all IVA livellata e dell introduzione della risorsa PNL/RNL. ( 4 ) Questi guadagni imprevisti corrispondono ai benefici netti che il Regno Unito trae dall aumento dal 10% al 25% al 1 gennaio 2001 della percentuale delle risorse proprie tradizionali trattenuta dagli Stati membri a titolo di compensazione per i costi di riscossione di queste risorse (RPT). ( 5 ) Nota: la differenza di EUR tra l importo provvisorio della correzione britannica del 2012 ( EUR, come calcolato sopra) e l importo della correzione britannica 2012 precedentemente iscritto in bilancio ( EUR, iscritti nel bilancio rettificativo n. 6/2013) è finanziata nel capitolo 36 del bilancio rettificativo n. 6/

124 TABELLA 4.4 Correzione degli squilibri di bilancio per il Regno Unito per l'esercizio 2011 a norma dell'articolo 4 della decisione 2007/436/CE, Euratom (capitolo 3 5) Descrizione Coefficiente ( 1 ) (%) Importo 1 Parte del Regno Unito (in %) nella base IVA non livellata indicativa 14, Parte del Regno Unito (in %) nella spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell allargamento 7, (1) (2) 7, Spesa ripartita totale Spese relative all allargamento ( 2 ) a. Spese di preadesione b. Spese legate all articolo 4, paragrafo 1, lettera g) Spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell allargamento = (4) (5) Importo originale della correzione a favore del Regno Unito = (3) (6) 0, Vantaggio del Regno Unito ( 3 ) Correzione britannica di base = (7) (8) Guadagni imprevisti provenienti dalle risorse proprie tradizionali ( 4 ) Correzione a favore del Regno Unito ( 5 ) = (9) (10) ( 1 ) Percentuali arrotondate. ( 2 ) L importo delle spese relative all allargamento corrisponde al totale della spesa ripartita in dieci Stati membri che hanno aderito all Unione il 1 o maggio 2004 e in due Stati membri che hanno aderito all Unione il 1 o gennaio 2007, fatta eccezione per i pagamenti diretti nel settore agricolo e le spese connesse al mercato, nonché la parte delle spese per lo sviluppo rurale originate dal FEAOG, sezione garanzia. Quest importo è dedotto dalla spesa ripartita totale affinché le spese non compensate prima dell allargamento rimangano tali anche dopo. ( 3 ) Il «vantaggio» è quanto il Regno Unito ottiene a seguito del passaggio all IVA livellata e dell introduzione della risorsa PNL/RNL. ( 4 ) Questi guadagni imprevisti corrispondono ai benefici netti che il Regno Unito trae dall aumento dal 10% al 25% al 1 gennaio 2001 della percentuale delle risorse proprie tradizionali trattenuta dagli Stati membri a titolo di compensazione per i costi di riscossione di queste risorse (RPT). ( 5 ) Nota: la differenza di EUR tra l importo definitivo della correzione britannica del 2011 ( EUR, come calcolato sopra) e l importo della correzione britannica del 2011 precedentemente iscritto in bilancio ( EUR, iscritti nel bilancio rettificativo n. 3/2014) è finanziata nel capitolo 35 del bilancio rettificativo n. 6/

125 TABELLA 5.1 Calcolo del finanziamento della correzione a favore del Regno Unito fissata a EUR (capitolo 1 5) Stato membro Parti nelle basi RNL Parti senza il Regno Unito Parti senza la Germania, i Paesi Bassi, l Austria, la Svezia e il Regno Unito 3/4 della parte di Germania, Paesi Bassi, Austria, Svezia nella colonna 2 Importo della colonna 4 ripartito secondo la chiave della colonna 3 Chiave di finanziamento Chiave di finanziamento applicata alla correzione (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (2) + (4) + (5) Belgio 2,88 3,45 5,52 1,56 5, Bulgaria 0,29 0,35 0,56 0,16 0, Repubblica ceca 1,02 1,22 1,95 0,55 1, Danimarca 1,92 2,29 3,67 1,04 3, Germania 21,38 25,56 0,00 19,17 0,00 6, Estonia 0,14 0,17 0,27 0,08 0, Irlanda 1,14 1,37 2,19 0,62 1, Grecia 1,25 1,50 2,40 0,68 2, Spagna 7,64 9,14 14,64 4,12 13, Francia 15,46 18,49 29,62 8,35 26, Croazia 0,30 0,35 0,57 0,16 0, Italia 11,25 13,45 21,54 6,07 19, Cipro 0,12 0,14 0,22 0,06 0, Lettonia 0,18 0,21 0,34 0,09 0, Lituania 0,26 0,31 0,50 0,14 0, Lussemburgo 0,22 0,26 0,41 0,12 0, Ungheria 0,73 0,88 1,40 0,40 1, Malta 0,06 0,07 0,11 0,03 0, Paesi Bassi 4,70 5,61 0,00 4,21 0,00 1, Austria 2,28 2,73 0,00 2,05 0,00 0, Polonia 2,85 3,41 5,46 1,54 4, Portogallo 1,22 1,46 2,33 0,66 2, Romania 1,08 1,29 2,07 0,58 1, Slovenia 0,26 0,31 0,50 0,14 0, Slovacchia 0,53 0,63 1,01 0,28 0, Finlandia 1,42 1,70 2,72 0,77 2, Svezia 3,07 3,67 0,00 2,75 0,00 0, Regno Unito 16,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Totale 100,00 100,00 100,00 28,18 28,18 100, (7) I calcoli sono effettuati con quindici decimali. 123

126 TABELLA 5.2 Aggiornamento intermedio del finanziamento della correzione per il Regno Unito per il 2013 (capitolo 36) Stato membro Importo (1) Belgio Bulgaria Repubblica ceca Danimarca Germania Estonia Irlanda Grecia Spagna Francia Croazia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia Regno Unito Totale 0 124

127 TABELLA 5.3 Aggiornamento intermedio del finanziamento della correzione per il Regno Unito per il 2012 (capitolo 36) Stato membro Importo (1) Belgio Bulgaria Repubblica ceca Danimarca Germania Estonia Irlanda Grecia Spagna Francia Croazia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia Regno Unito Totale 0 125

128 TABELLA 5.4 Finanziamento della correzione definitiva per il Regno Unito per il 2011 (capitolo 35) Stato membro Importo (1) Belgio Bulgaria Repubblica ceca Danimarca Germania Estonia Irlanda Grecia Spagna Francia Croazia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia Regno Unito Totale 0 126

129 TABELLA 6 Riepilogo del finanziamento ( 1 ) del bilancio generale per tipo di risorsa propria e per Stato membro Stato membro Contributi netti nel settore dello zucchero (75%) Risorse proprie tradizionali (RPT) Risorse proprie basate su IV A e RNL, compresi gli adeguamenti Dazi doganali netti (75%) T otale delle risorse proprie tradizionali nette (75%) p.m. costi di riscossione (25% delle RPT lorde) Risorsa propria basata sull IV A Risorsa propria basata sull RNL Correzione a favore del Regno Unito T otale «contributi nazionali» Percentuale del totale «contributi nazionali» (%) T otale risorse proprie ( 2 ) (1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) (6) (7) (8) = (5)+ (6)+ (7) (9) (10) = (3) + (8) Belgio , Bulgaria , Repubblica ceca , Danimarca , Germania , Estonia , Irlanda , Grecia , Spagna , Francia , Croazia , Italia , Cipro , Lettonia , Lituania , Lussemburgo , Ungheria , Malta , Paesi Bassi , Austria , Polonia , Portogallo , Romania , Slovenia , Slovacchia , Finlandia , Svezia , Regno Unito , Totale , ( 1 ) p.m. (risorse proprie + altre entrate = totale delle entrate = totale delle spese); ( = = ). ( 2 ) Totale delle risorse proprie in percentuale dell'rnl: ( ) / ( ) = 0,92%; massimale delle risorse proprie in percentuale dell'rnl: 1,23%. 127

130 B. STATO GENERALE DELLE ENTRATE PER LINEA DI BILANCIO Titolo Linea di bilancio Bilancio 2015 Bilancio rettificativo n. 8/2015 Nuovo importo 1 RISORSE PROPRIE ECCEDENZE, SALDI E ADEGUAMENTI ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI E AD ALTRI ORGANISMI DELL UNIONE ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMIN- ISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI IN RELAZIONE AD ACCORDI E PROGRAMMI DELL UNIONE INTERESSI DI MORA E MULTE ASSUNZIONE ED EROGAZIONE DI PRESTITI ENTRATE VARIE TOTALE GENERALE

131 TITOLO 1 RISORSE PROPRIE CAPITOLO 1 1 CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL AMBITO DELL ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO (ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM) CAPITOLO 1 2 DAZI DOGANALI E ALTRI DIRITTI PREVISTI DALL ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM CAPITOLO 1 3 RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA B), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM CAPITOLO 1 4 RISORSE PROPRIE BASATE SUL REDDITO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM Articolo Voce CAPITOLO 1 1 Linea di bilancio Bilancio 2015 Bilancio rettificativo n. 8/2015 Nuovo importo Contributi alla produzione relativi alla campagna di commercializzazione 2005/2006 e precedenti p.m. p.m Contributi connessi all ammasso dello zucchero p.m. p.m Importi riscossi sulla produzione dello zucchero C, dell isoglucosio C e dello sciroppo d inulina C non esportata e sullo zucchero C e l isoglucosio C di sostituzione p.m. p.m Tassa sulla produzione Prelievi unici sulla quota supplementare di zucchero e sulla quota aggiuntiva di isoglucosio p.m. p.m Prelievo di eccedenza p.m. p.m. CAPITOLO 1 1 TOTALE CAPITOLO Dazi doganali e altri diritti previsti dall articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom CAPITOLO 1 2 TOTALE CAPITOLO Risorse proprie provenienti dall imposta sul valore aggiunto conformemente alle disposizioni dell articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2007/436/CE, Euratom CAPITOLO 1 3 TOTALE CAPITOLO Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2007/436/CE, Euratom CAPITOLO 1 4 TOTALE

132 CAPITOLO 1 5 CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO CAPITOLO 1 6 RIDUZIONE LORDA DEL CONTRIBUTO RNL ANNUO CONCESSA AI PAESI BASSI E ALLA SVEZIA Articolo Voce CAPITOLO 1 5 Linea di bilancio Bilancio 2015 Bilancio rettificativo n. 8/2015 Nuovo importo Correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito conformemente alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della decisione 2007/436/CE, Euratom 0, 0, CAPITOLO 1 5 TOTALE 0, 0, CAPITOLO Riduzione lorda del contributo RNL annuo concessa ai Paesi Bassi e alla Svezia conformemente alle disposizioni dell articolo 2, paragrafo 5, della decisione 2007/436/CE, Euratom p.m. p.m. CAPITOLO 1 6 TOTALE p.m. p.m. Titolo 1 Totale

133 TITOLO 1 RISORSE PROPRIE CAPITOLO 1 2 DAZI DOGANALI E ALTRI DIRITTI PREVISTI DALL ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM Dazi doganali e altri diritti previsti dall articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom Commento Bilancio 2015 Bilancio rettificativo n. 8/2015 Nuovo importo La destinazione dei dazi doganali in quanto risorse proprie al finanziamento delle spese comuni è una logica conseguenza della libera circolazione delle merci all interno dell Unione. Il presente articolo può comprendere prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell Unione europea sugli scambi con paesi terzi e dazi doganali sui prodotti che rientrano nell ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell acciaio. Le cifre sono iscritte al netto delle spese di riscossione. Basi giuridiche Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del , pag. 17), in particolare l articolo 2, paragrafo 1, lettera a). 131

134 CAPITOLO 1 2 DAZI DOGANALI E ALTRI DIRITTI PREVISTI DALL ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM (seguito) (seguito) Stati membri Bilancio 2015 Bilancio rettificativo n. 8/2015 Nuovo importo Belgio Bulgaria Repubblica ceca Danimarca Germania Estonia Irlanda Grecia Spagna Francia Croazia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia Regno Unito Totale dell articolo

135 CAPITOLO 1 4 RISORSE PROPRIE BASATE SUL REDDITO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2007/436/CE, Euratom Commento Bilancio 2015 Bilancio rettificativo n. 8/2015 Nuovo importo La risorsa basata sull RNL è una risorsa «complementare» che fornisce le entrate necessarie per coprire, in un determinato esercizio, le spese eccedenti l importo generato dalle risorse proprie tradizionali, dai versamenti a titolo dell IVA e dalle altre entrate. La risorsa basata sull RNL assicura implicitamente l equilibrio ex ante del bilancio generale dell Unione. L aliquota di prelievo della risorsa RNL viene determinata in funzione delle entrate supplementari necessarie per finanziare le spese di bilancio non coperte dalle altre risorse (versamenti a titolo dell IVA, risorse proprie tradizionali e altre entrate). Un aliquota di prelievo viene quindi applicata all RNL di ciascuno degli Stati membri. L aliquota da applicare al reddito nazionale lordo degli Stati membri per l esercizio è pari allo 0,6618%. Basi giuridiche Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del , pag. 17), in particolare l articolo 2, paragrafo 1, lettera c). 133

136 CAPITOLO 1 4 RISORSE PROPRIE BASATE SUL REDDITO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM (seguito) (seguito) Stati membri Bilancio 2015 Bilancio rettificativo n. 8/2015 Nuovo importo Belgio Bulgaria Repubblica ceca Danimarca Germania Estonia Irlanda Grecia Spagna Francia Croazia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia Regno Unito Totale dell articolo

137 TITOLO 3 ECCEDENZE, SALDI E ADEGUAMENTI CAPITOLO 3 0 ECCEDENZA DISPONIBILE DELL ESERCIZIO PRECEDENTE CAPITOLO 3 1 SALDI E ADEGUAMENTI DEI SALDI BASATI SULL IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL APPLICAZIONE DELL ARTICOLO 10, PARAGRAFI 4, 5 E 8 DEL REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1150/2000 CAPITOLO 3 2 SALDI E ADEGUAMENTI DI SALDI BASATI SUL REDDITO/PRODOTTO NAZIONALE LORDO RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL APPLICAZIONE DELL ARTICOLO 10, PARAGRAFI 6, 7 E 8, DEL REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1150/2000 Articolo Voce CAPITOLO 3 0 Linea di bilancio Bilancio 2015 Bilancio rettificativo n. 8/2015 Nuovo importo Eccedenza disponibile dell'esercizio precedente Eccedenza di risorse proprie risultanti dal riversamento dell eccedenza del Fondo di garanzia per le azioni esterne p.m. p.m. CAPITOLO 3 0 TOTALE CAPITOLO Risultato dell applicazione dell articolo 10, paragrafi 4, 5 e 8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal Risultato dell applicazione dell articolo 10, paragrafi 4, 5 e 8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal 1995 p.m Articolo Totale p.m CAPITOLO 3 1 TOTALE p.m CAPITOLO Risultato dell applicazione dell articolo 10, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal Risultato dell applicazione dell articolo 10, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal 1995 p.m Articolo Totale p.m CAPITOLO 3 2 TOTALE p.m

138 CAPITOLO 3 4 ADEGUAMENTO RELATIVO ALLA NON PARTECIPAZIONE DI TALUNI STATI MEMBRI A DETERMINATE POLITICHE DELLO SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA CAPITOLO 3 5 RISULTATO DEL CALCOLO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO A FAVORE DEL REGNO UNITO CAPITOLO 3 6 RISULTATO DEGLI AGGIORNAMENTI INTERMEDI DEL CALCOLO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO A FAVORE DEL REGNO UNITO Articolo Voce CAPITOLO 3 4 Linea di bilancio Bilancio 2015 Bilancio rettificativo n. 8/2015 Nuovo importo Adeguamento dell impatto della non partecipazione di taluni Stati membri a determinate politiche dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia p.m. p.m. CAPITOLO 3 4 TOTALE p.m. p.m. CAPITOLO Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito 0, 0, Articolo Totale 0, 0, CAPITOLO 3 5 TOTALE 0, 0, CAPITOLO Risultato degli aggiornamenti intermedi del calcolo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito Risultato degli aggiornamenti intermedi del calcolo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito 0, 0, Articolo Totale 0, 0, CAPITOLO 3 6 TOTALE 0, 0, Titolo 3 Totale

139 TITOLO 3 ECCEDENZE, SALDI E ADEGUAMENTI CAPITOLO 3 1 SALDI E ADEGUAMENTI DEI SALDI BASATI SULL IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL APPLICAZIONE DELL ARTICOLO 10, PARAGRAFI 4, 5 E 8 DEL REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1150/ Risultato dell applicazione dell articolo 10, paragrafi 4, 5 e 8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal Risultato dell applicazione dell articolo 10, paragrafi 4, 5 e 8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal 1995 Commento Bilancio 2015 Bilancio rettificativo n. 8/2015 Nuovo importo p.m Ai sensi dell articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 luglio, un estratto in cui si indica l ammontare totale della base delle risorse IVA. Ad ogni Stato membro è addebitato l importo calcolato sulla base di questo estratto, conformemente alle norme dell Unione europea, ed è accreditato l importo dei dodici pagamenti effettuati nel corso dell esercizio precedente. La Commissione determina l ammontare del saldo di ciascuno Stato membro e lo comunica allo Stato membro con un anticipo sufficiente affinché possa iscriverlo nel conto della Commissione di cui all articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno. Eventuali correzioni agli estratti summenzionati risultanti dai controlli della Commissione conformemente all articolo 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 e/o eventuali modifiche apportate all RNL degli esercizi precedenti che incidano sul livellamento della base IVA comporteranno adeguamenti dei saldi IVA. Gli importi iscritti in bilancio comprendono i saldi il sui pagamento è stato differito nel Basi giuridiche Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del , pag. 9). Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del , pag. 1), in particolare l articolo 10, paragrafi 4, 5 e

140 CAPITOLO 3 1 SALDI E ADEGUAMENTI DEI SALDI BASATI SULL IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL APPLICAZIONE DELL ARTICOLO 10, PARAGRAFI 4, 5 E 8 DEL REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1150/2000 (seguito) (seguito) (seguito) Stati membri Bilancio 2015 Bilancio rettificativo n. 8/2015 Nuovo importo Belgio p.m Bulgaria p.m Repubblica ceca p.m Danimarca p.m Germania p.m Estonia p.m Irlanda p.m Grecia p.m Spagna p.m Francia p.m Croazia p.m Italia p.m Cipro p.m Lettonia p.m Lituania p.m Lussemburgo p.m Ungheria p.m Malta p.m Paesi Bassi p.m Austria p.m Polonia p.m Portogallo p.m Romania p.m Slovenia p.m Slovacchia p.m Finlandia p.m Svezia p.m Regno Unito p.m Totale della voce p.m

141 CAPITOLO 3 2 SALDI E ADEGUAMENTI DI SALDI BASATI SUL REDDITO/PRODOTTO NAZIONALE LORDO RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL APPLICAZIONE DELL ARTICOLO 10, PARAGRAFI 6, 7 E 8, DEL REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1150/ Risultato dell applicazione dell articolo 10, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal Risultato dell applicazione dell articolo 10, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal 1995 Commento Bilancio 2015 Bilancio rettificativo n. 8/2015 Nuovo importo p.m Sulla base delle cifre per l aggregato RNL e delle sue componenti per l esercizio precedente, fornite dagli Stati membri in applicazione dell articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, ad ogni Stato membro è addebitato l importo calcolato conformemente alle norme dell Unione ed è accreditato l importo dei dodici pagamenti effettuati nel corso dell esercizio precedente. La Commissione determina l ammontare del saldo di ciascuno Stato membro e lo comunica allo Stato membro con un anticipo sufficiente affinché possa iscriverlo nel conto di cui all articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno. Eventuali modifiche apportate al prodotto nazionale lordo/reddito nazionale lordo degli esercizi precedenti conformemente all articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, fatti salvi gli articoli 4 e 5, danno luogo, per ciascuno Stato membro interessato, ad un adeguamento del saldo stabilito conformemente all articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000. Gli importi iscritti in bilancio comprendono i saldi il cui pagamento è stato differito nel Basi giuridiche Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del , pag. 1), in particolare l articolo 10, paragrafi 6, 7 e 8. Regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 181 del , pag. 1). 139

142 CAPITOLO 3 2 SALDI E ADEGUAMENTI DI SALDI BASATI SUL REDDITO/PRODOTTO NAZIONALE LORDO RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL APPLICAZIONE DELL ARTICOLO 10, PARAGRAFI 6, 7 E 8, DEL REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1150/2000 (seguito) (seguito) (seguito) Stati membri Bilancio 2015 Bilancio rettificativo n. 8/2015 Nuovo importo Belgio p.m Bulgaria p.m Repubblica ceca p.m Danimarca p.m Germania p.m Estonia p.m Irlanda p.m Grecia p.m Spagna p.m Francia p.m Croazia p.m Italia p.m Cipro p.m Lettonia p.m Lituania p.m Lussemburgo p.m Ungheria p.m Malta p.m Paesi Bassi p.m Austria p.m Polonia p.m Portogallo p.m Romania p.m Slovenia p.m Slovacchia p.m Finlandia p.m Svezia p.m Regno Unito p.m Totale della voce p.m

143 TITOLO 5 ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI CAPITOLO 5 0 PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI CAPITOLO 5 1 PROVENTI DI AFFITTI Articolo Voce CAPITOLO Proventi della vendita di beni mobili (forniture) Linea di bilancio Bilancio 2015 Bilancio rettificativo n. 8/2015 Nuovo importo Proventi della vendita di autoveicoli Entrate con destinazione specifica p.m. p.m Proventi della vendita di altri beni mobili Entrate con destinazione specifica p.m. p.m Entrate provenienti dalla cessione di forniture ad altre istituzioni o organismi Entrate con destinazione specifica p.m. p.m. Articolo Totale p.m. p.m Proventi della vendita di beni immobili p.m. p.m Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e filmati Entrate con destinazione specifica p.m. p.m. CAPITOLO 5 0 TOTALE p.m. p.m. CAPITOLO Proventi dell'affitto di mobilio e di materiale Entrate con destinazione specifica p.m. p.m Proventi di affitti e subaffitti di beni immobili e rimborso di spese locative Proventi di affitti e subaffitti di beni immobili Entrate con destinazione specifica p.m. p.m Rimborso di spese locative Entrate con destinazione specifica p.m. p.m. Articolo Totale p.m. p.m. CAPITOLO 5 1 TOTALE p.m. p.m. 141

144 CAPITOLO 5 2 PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI CAPITOLO 5 5 ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI LAVORI CAPITOLO 5 7 ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ISTITUZIONE Articolo Voce CAPITOLO 5 2 Linea di bilancio Bilancio 2015 Bilancio rettificativo n. 8/2015 Nuovo importo Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti dell istituzione Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti degli organismi sovvenzionati e versati alla Commissione Interest yielded by prefinancing Proventi dei conti fiduciari Entrate con destinazione specifica p.m. p.m. CAPITOLO 5 2 TOTALE CAPITOLO Entrate provenienti dalla fornitura di prestazioni di servizi e lavori a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione versate per conto di altre istituzioni o organismi da questi rimborsate Entrate con destinazione specifica p.m. p.m Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi o di lavori effettuati su richiesta Entrate con destinazione specifica p.m. p.m. CAPITOLO 5 5 TOTALE p.m. p.m. CAPITOLO Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate Entrate con destinazione specifica p.m. p.m Entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, ivi comprese le entrate con destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione Entrate con destinazione specifica p.m. p.m Rimborso di spese di carattere sociale sostenute per conto di un'altra istituzione p.m. p.m Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo delle istituzioni Entrate con destinazione specifica p.m. p.m Entrate provenienti dal contributo della Commissione al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) per il personale della Commissione in servizio nelle delegazioni dell'unione Entrate con destinazione specifica p.m. p.m. CAPITOLO 5 7 TOTALE p.m. p.m. 142

145 CAPITOLO 5 8 INDENNIZZI VARI CAPITOLO 5 9 ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA Articolo Voce CAPITOLO 5 8 Linea di bilancio Bilancio 2015 Bilancio rettificativo n. 8/2015 Nuovo importo Entrate provenienti da indennità locative Entrate con destinazione specifica p.m. p.m Entrate provenienti da indennità d assicurazione riscosse Entrate con destinazione specifica p.m. p.m. CAPITOLO 5 8 TOTALE p.m. p.m. CAPITOLO Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa CAPITOLO 5 9 TOTALE Titolo 5 Totale

146 TITOLO 5 ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI CAPITOLO 5 2 PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti degli organismi sovvenzionati e versati alla Commissione Commento Bilancio 2015 Bilancio rettificativo n. 8/2015 Nuovo importo L'articolo comprende le entrate provenienti dal rimborso di interessi da parte degli organismi sovvenzionati che hanno depositato gli anticipi ricevuti dalla Commissione su conti fruttiferi. Se non vengono utilizzati, questi anticipi e i relativi interessi devono essere rimborsati alla Commissione. Commissione

147 TITOLO 7 INTERESSI DI MORA E MULTE CAPITOLO 7 0 INTERESSI DI MORA CAPITOLO 7 1 MULTE CAPITOLO 7 2 INTERESSI SU DEPOSITI E MULTE Articolo Voce CAPITOLO Interessi di mora Linea di bilancio Bilancio 2015 Bilancio rettificativo n. 8/2015 Nuovo importo Interessi esigibili in seguito a iscrizioni tardive nei conti presso il tesoro degli Stati membri Altri interessi di mora Articolo Totale Interessi di mora e altri interessi sulle multe CAPITOLO 7 0 TOTALE CAPITOLO Multe, penalità e sanzioni Indennità per le emissioni in eccesso delle autovetture nuove p.m. p.m Penalità e somme forfettarie comminate agli Stati membri per la mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia dell'unione europea che constata l'inadempimento di obblighi derivanti dal trattato p.m CAPITOLO 7 1 TOTALE CAPITOLO Interessi su depositi e multe Interessi su depositi e multe risultanti dall'applicazione della procedura relativa ai disavanzi eccessivi Entrate con destinazione specifica p.m. p.m. Articolo Totale p.m. p.m. CAPITOLO 7 2 TOTALE p.m. p.m. Titolo 7 Totale

148 TITOLO 7 INTERESSI DI MORA E MULTE CAPITOLO 7 0 INTERESSI DI MORA Interessi di mora Interessi esigibili in seguito a iscrizioni tardive nei conti presso il tesoro degli Stati membri Bilancio 2015 Bilancio rettificativo n. 8/2015 Nuovo importo Commento Qualsiasi ritardo nelle iscrizioni effettuate da uno Stato membro al conto intestato alla Commissione di cui all articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 dà luogo al pagamento di interessi di mora da parte dello Stato membro interessato. Per gli Stati membri la cui moneta è l euro, il tasso d interesse è pari al tasso del primo giorno del mese della scadenza applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea, serie C, maggiorato di due punti percentuali. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all intero periodo di mora. Per gli Stati membri la cui moneta non è l euro, il tasso è pari al tasso applicato il primo giorno del mese in questione dalle rispettive banche centrali alle loro operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali o, per gli Stati membri per i quali il tasso della banca centrale non è disponibile, il tasso più equivalente applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati monetari dei singoli Stati membri, maggiorato di due punti percentuali. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all intero periodo di mora. Il tasso d interesse si applica a tutte le iscrizioni di risorse proprie elencate all articolo 10 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000. Consiglio p.m. Commissione Servizio europeo per l azione esterna p.m. Totale Basi giuridiche Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità europea (GU L 130 del , pag. 1). Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del , pag. 1), in particolare l articolo 78, paragrafo

149 CAPITOLO 7 0 INTERESSI DI MORA (seguito) Interessi di mora e altri interessi sulle multe Bilancio 2015 Bilancio rettificativo n. 8/2015 Nuovo importo Commento Articolo destinato ad accogliere gli interessi maturati su conti speciali per il pagamento delle multe e gli interessi di mora sulle multe. Basi giuridiche Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del , pag. 1). Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del , pag. 1), in particolare gli articoli 14 e 15. Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del , pag. 1), in particolare l articolo 78, paragrafo 4. Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell Unione (GU L 362 del , pag. 1), in particolare l articolo 83. CAPITOLO 7 1 MULTE Multe, penalità e sanzioni Bilancio 2015 Bilancio rettificativo n. 8/2015 Nuovo importo Commento La Commissione può inf liggere multe, penalità di mora e altre sanzioni alle imprese e associazioni di imprese quando non rispettano i divieti stipulati o non adempiono gli obblighi imposti dai regolamenti menzionati in appresso o dagli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'unione europea. Le multe devono essere pagate in generale entro tre mesi dalla notifica della decisione della Commissione. Tuttavia, la Commissione non riscuote l'importo dovuto se l'impresa ha presentato un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'unione europea; l'impresa deve accettare che sono dovuti interessi sul debito a decorrere dalla scadenza del termine di pagamento e deve fornire alla Commissione, entro la data di scadenza del termine di pagamento, una garanzia bancaria che copra sia il capitale del debito che gli interessi o le maggiorazioni. 147

150 CAPITOLO 7 1 MULTE (seguito) (seguito) Basi giuridiche Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del , pag. 1). Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del , pag. 1), in particolare gli articoli 14 e 15. Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del , pag. 1). Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell Unione (GU L 362 del , pag. 1) Penalità e somme forfettarie comminate agli Stati membri per la mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia dell'unione europea che constata l'inadempimento di obblighi derivanti dal trattato Bilancio 2015 Bilancio rettificativo n. 8/2015 Nuovo importo p.m Basi giuridiche Articolo 260, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'unione europea. 148

151 TITOLO 8 ASSUNZIONE ED EROGAZIONE DI PRESTITI CAPITOLO 8 0 ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI NEGLI STATI MEMBRI CAPITOLO 8 1 PRESTITI ACCORDATI DALLA COMMISSIONE CAPITOLO 8 2 ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI AI PAESI TERZI Articolo Voce CAPITOLO 8 0 Linea di bilancio Bilancio 2015 Bilancio rettificativo n. 8/2015 Nuovo importo Garanzia dell Unione europea sui prestiti dell Unione destinati a sostenere le bilance dei pagamenti p.m. p.m Garanzia dell'unione europea sui prestiti Euratom p.m. p.m Garanzia dell Unione europea sui prestiti dell Unione destinati all assistenza finanziaria nell ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria p.m. p.m. CAPITOLO 8 0 TOTALE p.m. p.m. CAPITOLO Rimborsi e proventi degli interessi su prestiti speciali e capitali di rischio accordati nel quadro della cooperazione finanziaria con i paesi terzi del bacino mediterraneo p.m Rimborsi del capitale e degli interessi sui prestiti e sui capitali di rischio accordati dalla Commissione ai paesi in via di sviluppo del Mediterraneo e del Sudafrica nel quadro dell operazione «EU Investment Partners» p.m. p.m. CAPITOLO 8 1 TOTALE p.m CAPITOLO Garanzia dell Unione europea sui programmi di prestiti assunti dall Unione per concedere un assistenza macrofinanziaria in favore dei paesi terzi p.m. p.m Garanzia sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi dell Europa centrale e orientale e della Comunità degli Stati indipendenti p.m. p.m. CAPITOLO 8 2 TOTALE p.m. p.m. 149

152 CAPITOLO 8 3 ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI CONCESSI NEI PAESI TERZI DA ISTITUTI FINANZIARI CAPITOLO 8 5 INTROITI DA PARTECIPAZIONI DEGLI ORGANISMI DI GARANZIA Articolo Voce CAPITOLO 8 3 Linea di bilancio Bilancio 2015 Bilancio rettificativo n. 8/2015 Nuovo importo Garanzia dell'unione europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti ai paesi terzi p.m. p.m. CAPITOLO 8 3 TOTALE p.m. p.m. CAPITOLO Dividendi versati dal Fondo europeo per gli investimenti CAPITOLO 8 5 TOTALE Titolo 8 Totale

153 TITOLO 8 ASSUNZIONE ED EROGAZIONE DI PRESTITI CAPITOLO 8 1 PRESTITI ACCORDATI DALLA COMMISSIONE Rimborsi e proventi degli interessi su prestiti speciali e capitali di rischio accordati nel quadro della cooperazione finanziaria con i paesi terzi del bacino mediterraneo Commento Bilancio 2015 Bilancio rettificativo n. 8/2015 Nuovo importo p.m Articolo destinato ad accogliere i rimborsi del capitale e i proventi degli interessi di prestiti speciali e capitali di rischio accordati sugli stanziamenti previsti ai capitoli e dello stato delle spese della sezione III «Commissione» ai paesi terzi mediterranei. Esso comprende anche i rimborsi del capitale e i proventi degli interessi di prestiti speciali e capitali di rischio accordati ad alcuni Stati membri del bacino mediterraneo, che rappresentano tuttavia una parte molto ridotta dell importo complessivo. Questi prestiti e capitali di rischio sono stati concessi in un epoca in cui i paesi in questione non avevano ancora aderito all Unione. Le realizzazioni in entrate superano di massima gli importi di previsione iscritti nel bilancio, grazie al pagamento degli interessi sui prestiti speciali che possono essere erogati già durante l esercizio precedente o durante quello in corso. Gli interessi riguardanti i prestiti speciali e i capitali di rischio decorrono dal momento dell esborso; i primi sono pagati in rate semestrali, i secondi, in generale, annualmente. Articolo destinato ad accogliere, conformemente all articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate con destinazione specifica che danno luogo all iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese cui tali entrate sono destinate. Basi giuridiche Per la base giuridica, si vedano i commenti per i capitoli e dello stato delle spese della sezione III «Commissione». 151

154 SEZIONE III: COMMISSIONE 152

155 COMMISSIONE ENTRATE TITOLO 5 ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ISTITUZIONE CAPITOLO 5 0 PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI CAPITOLO 5 1 PROVENTI DA LOCAZIONI E AFFITTI CAPITOLO 5 2 PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI Articolo Voce CAPITOLO Proventi della vendita di beni mobili (forniture) Linea di bilancio Bilancio 2015 Bilancio rettificativo n. 8/2015 Nuovo importo Proventi della vendita di autoveicoli Entrate con destinazione specifica p.m. p.m Proventi della vendita di altri beni mobili Entrate con destinazione specifica p.m. p.m Entrate provenienti dalla cessione di forniture ad altre istituzioni o organismi Entrate con destinazione specifica p.m. p.m. Articolo Totale p.m. p.m Proventi della vendita di beni immobili p.m. p.m Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e pellicole cinematografiche Entrate con destinazione specifica p.m. p.m. CAPITOLO 5 0 TOTALE p.m. p.m. CAPITOLO Proventi da noleggi di mobilio e di materiale Entrate con destinazione specifica p.m. p.m Proventi da locazioni e sublocazioni di beni immobili e rimborso di spese locative Proventi da locazioni e sublocazioni di beni immobili Entrate con destinazione specifica p.m. p.m Rimborso di spese locative Entrate con destinazione specifica p.m. p.m. Articolo Totale p.m. p.m. CAPITOLO 5 1 TOTALE p.m. p.m. CAPITOLO Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti dell istituzione p.m. p.m Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti degli organismi sovvenzionati e versati alla Commissione Interessi prodotti da prefinanziamenti Proventi dei conti fiduciari Entrate con destinazione specifica p.m. p.m. CAPITOLO 5 2 TOTALE

156 COMMISSIONE CAPITOLO 5 5 ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI LAVORO CAPITOLO 5 7 ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ISTITUZIONE CAPITOLO 5 8 INDENNIZZI VARI CAPITOLO 5 9 ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA Articolo Voce CAPITOLO 5 5 Linea di bilancio Bilancio 2015 Bilancio rettificativo n. 8/2015 Nuovo importo Entrate provenienti dalla fornitura di prestazioni di servizi e lavoro a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l importo delle indennità di missione versate per conto di altre istituzioni o organismi da questi rimborsate Entrate con destinazione specifica p.m. p.m Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi o di lavori effettuati su richiesta Entrate con destinazione specifica p.m. p.m. CAPITOLO 5 5 TOTALE p.m. p.m. CAPITOLO Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate Entrate con destinazione specifica p.m. p.m Entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, ivi comprese le entrate con destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione Entrate con destinazione specifica p.m. p.m Rimborso delle spese sociali sostenute per conto di un altra istituzione p.m. p.m Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo delle istituzioni Entrate con destinazione specifica p.m. p.m. CAPITOLO 5 7 TOTALE p.m. p.m. CAPITOLO Proventi di indennità locative Entrate con destinazione specifica p.m. p.m Proventi di indennità di assicurazione riscosse Entrate con destinazione specifica p.m. p.m. CAPITOLO 5 8 TOTALE p.m. p.m. CAPITOLO Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa CAPITOLO 5 9 TOTALE Titolo 5 Totale

157 COMMISSIONE TITOLO 5 ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ISTITUZIONE CAPITOLO 5 2 PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti degli organismi sovvenzionati e versati alla Commissione Commento Bilancio 2015 Bilancio rettificativo n. 8/2015 Nuovo importo L articolo comprende le entrate provenienti dal rimborso di interessi da parte degli organismi sovvenzionati che hanno depositato gli anticipi ricevuti dalla Commissione su conti fruttiferi. Se non vengono utilizzati, questi anticipi e i relativi interessi devono essere rimborsati alla Commissione. 155

158 COMMISSIONE TITOLO 7 INTERESSI DI MORA E MULTE CAPITOLO 7 0 INTERESSI DI MORA CAPITOLO 7 1 MULTE CAPITOLO 7 2 INTERESSI SU DEPOSITI E MULTE Articolo Voce CAPITOLO Interessi di mora Linea di bilancio Bilancio 2015 Bilancio rettificativo n. 8/2015 Nuovo importo Interessi esigibili in seguito a iscrizioni tardive nei conti presso il tesoro degli Stati membri Altri interessi di mora Articolo Totale Interessi di mora e altri interessi sulle multe CAPITOLO 7 0 TOTALE CAPITOLO Multe, penalità di mora e sanzioni Indennità per le emissioni in eccesso per le nuove autovetture p.m. p.m Penalità di mora e somme forfettarie comminate agli Stati membri per la mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia dell Unione europea che constata l inadempimento di obblighi derivanti dal trattato p.m CAPITOLO 7 1 TOTALE CAPITOLO Interessi su depositi e multe Interessi su depositi e multe risultanti dall applicazione della procedura relativa ai disavanzi eccessivi Entrate con destinazione specifica p.m. p.m. Articolo Totale p.m. p.m. CAPITOLO 7 2 TOTALE p.m. p.m. Titolo 7 Totale

159 COMMISSIONE TITOLO 7 INTERESSI DI MORA E MULTE CAPITOLO 7 0 INTERESSI DI MORA Interessi di mora Interessi esigibili in seguito a iscrizioni tardive nei conti presso il tesoro degli Stati membri Bilancio 2015 Bilancio rettificativo n. 8/2015 Nuovo importo Commento Qualsiasi ritardo nelle iscrizioni effettuate da uno Stato membro al conto intestato alla Commissione di cui all articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 dà luogo al pagamento di interessi di mora da parte dello Stato membro interessato. Per gli Stati membri la cui moneta è l euro, il tasso d interesse è pari al tasso del primo giorno del mese della scadenza applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea, serie C, maggiorato di due punti percentuali. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all intero periodo di mora. Per gli Stati membri la cui moneta non è l euro, il tasso è pari al tasso applicato il primo giorno del mese in questione dalle rispettive banche centrali alle loro operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali o, per gli Stati membri per i quali il tasso della banca centrale non è disponibile, il tasso più equivalente applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati monetari dei singoli Stati membri, maggiorato di due punti percentuali. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all intero periodo di mora. Il tasso d interesse si applica a tutte le iscrizioni di risorse proprie elencate all articolo 10 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000. Basi giuridiche Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del , pag. 1). Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del , pag. 1), in particolare l articolo 78, paragrafo Interessi di mora e altri interessi sulle multe Bilancio 2015 Bilancio rettificativo n. 8/2015 Nuovo importo

160 COMMISSIONE CAPITOLO 7 0 INTERESSI DI MORA (seguito) (seguito) Commento Articolo destinato a registrare gli interessi maturati sui conti speciali per il pagamento delle multe e degli interessi di mora sulle multe. Basi giuridiche Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del , pag. 1). Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del , pag. 1), in particolare gli articoli 14 e 15. Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del , pag. 1), in particolare l articolo 78, paragrafo 4. Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell Unione (GU L 362 del , pag. 1), in particolare l articolo 83. CAPITOLO 7 1 MULTE Multe, penalità di mora e sanzioni Bilancio 2015 Bilancio rettificativo n. 8/2015 Nuovo importo Commento La Commissione può inf liggere multe, penalità di mora e altre sanzioni alle imprese e associazioni di imprese quando non rispettano i divieti stipulati o non adempiono gli obblighi imposti dai regolamenti menzionati in appresso o dagli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell Unione europea. Le multe devono essere pagate in generale entro tre mesi dalla notifica della decisione della Commissione. Tuttavia, la Commissione non riscuote l importo dovuto se l impresa ha presentato un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell Unione europea; l impresa deve accettare che sono dovuti interessi sul debito a decorrere dalla scadenza del termine di pagamento e deve fornire alla Commissione, entro la data di scadenza del termine di pagamento, una garanzia bancaria che copra sia il capitale del debito che gli interessi o le maggiorazioni. Basi giuridiche Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del , pag. 1). 158

161 COMMISSIONE CAPITOLO 7 1 MULTE (seguito) (seguito) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del , pag. 1), in particolare gli articoli 14 e 15. Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del , pag. 1). Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell Unione (GU L 362 del , pag. 1) Penalità di mora e somme forfettarie comminate agli Stati membri per la mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia dell Unione europea che constata l inadempimento di obblighi derivanti dal trattato Bilancio 2015 Bilancio rettificativo n. 8/2015 Nuovo importo p.m Basi giuridiche Articolo 260, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell Unione europea. 159

162 COMMISSIONE TITOLO 8 ASSUNZIONE ED EROGAZIONE DI PRESTITI CAPITOLO 8 0 ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI NEGLI STATI MEMBRI CAPITOLO 8 1 PRESTITI ACCORDATI DALLA COMMISSIONE CAPITOLO 8 2 ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI AI PAESI TERZI Articolo Voce CAPITOLO 8 0 Linea di bilancio Bilancio 2015 Bilancio rettificativo n. 8/2015 Nuovo importo Garanzia dell Unione europea sui prestiti dell Unione destinati a sostenere le bilance dei pagamenti p.m. p.m Garanzia dell Unione europea sui prestiti Euratom p.m. p.m Garanzia dell Unione europea sui prestiti dell Unione destinati all assistenza finanziaria nell ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria p.m. p.m. CAPITOLO 8 0 TOTALE p.m. p.m. CAPITOLO Rimborsi e proventi degli interessi su prestiti speciali e capitali di rischio accordati nell ambito della cooperazione finanziaria con i paesi terzi del bacino mediterraneo p.m Rimborsi e proventi degli interessi su prestiti e capitali di rischio accordati dalla Commissione ai paesi in via di sviluppo del Mediterraneo e al Sud Africa nel quadro dell- operazione «EC Investment Partners» p.m. p.m. CAPITOLO 8 1 TOTALE p.m CAPITOLO Garanzia dell Unione europea sui programmi di prestiti assunti dall Unione per concedere un assistenza finanziaria in favore dei paesi terzi p.m. p.m Garanzia sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi dell Europa centrale ed orientale e della Comunità degli Stati indipendenti p.m. p.m. CAPITOLO 8 2 TOTALE p.m. p.m. 160

163 COMMISSIONE CAPITOLO 8 3 ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI CONCESSI NEI PAESI TERZI DA ISTITUTI FINANZIARI CAPITOLO 8 5 ENTRATE PROVENIENTI DA PARTECIPAZIONI DEGLI ORGANISMI DI GARANZIA Articolo Voce CAPITOLO 8 3 Linea di bilancio Bilancio 2015 Bilancio rettificativo n. 8/2015 Nuovo importo Garanzia dell Unione europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti a paesi terzi p.m. p.m. CAPITOLO 8 3 TOTALE p.m. p.m. CAPITOLO Dividendi versati dal Fondo europeo per gli investimenti CAPITOLO 8 5 TOTALE Titolo 8 Totale

164 COMMISSIONE TITOLO 8 ASSUNZIONE ED EROGAZIONE DI PRESTITI CAPITOLO 8 1 PRESTITI ACCORDATI DALLA COMMISSIONE Rimborsi e proventi degli interessi su prestiti speciali e capitali di rischio accordati nell ambito della cooperazione finanziaria con i paesi terzi del bacino mediterraneo Commento Bilancio 2015 Bilancio rettificativo n. 8/2015 Nuovo importo p.m Articolo destinato ad accogliere i rimborsi del capitale e i proventi degli interessi su prestiti speciali e capitali di rischio accordati ai paesi terzi mediterranei a valere sugli stanziamenti previsti ai capitoli e dello stato delle spese della presente sezione. Esso comprende anche i rimborsi del capitale e i proventi degli interessi di prestiti speciali e capitali di rischio accordati ad alcuni Stati membri del bacino mediterraneo, che rappresentano tuttavia una parte molto ridotta dell importo complessivo. Questi prestiti e capitali di rischio sono stati concessi in un epoca in cui i paesi in questione non avevano ancora aderito all Unione. Le entrate effettive superano normalmente gli importi di previsione registrati in bilancio a causa del pagamento degli interessi relativi a prestiti speciali che potrebbero ancora formare oggetto di esborso durante l esercizio precedente, nonché durante l esercizio in corso. Gli interessi riguardanti i prestiti speciali e i capitali di rischio decorrono dal momento dell esborso; i primi sono pagati in rate semestrali, i secondi, in generale, annualmente. Questa voce può accogliere, conformemente all articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate con destinazione specifica che danno luogo all iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese cui tali entrate sono destinate. Basi giuridiche Per la base giuridica, si vedano i commenti per i capitoli e dello stato delle spese della presente sezione. 162

165 GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI SEZIONE IX GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI 163

166 GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI ENTRATE Contributo dell Unione europea al finanziamento delle spese del Garante europeo della protezione dei dati per l esercizio 2015 Linea di bilancio Importo Spese Risorse proprie Contributi da riscuotere

167 GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI Titolo Capitolo SPESE Linea di bilancio Bilancio SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE Bilancio rettificativo n. 8/2015 Nuovo importo 1 0 MEMBRI DELL'ISTITUZIONE PERSONALE DELL'ISTITUZIONE IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE DI FUNZION- AMENTO DELL'ISTITUZIONE Titolo 1 Totale IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE COMITATO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI Titolo 2 Totale SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO ALTRE SPESE Titolo 3 Totale STANZIAMENTI ACCANTONATI p.m. p.m RISERVA PER IMPREVISTI p.m. p.m. Titolo 10 Totale p.m. p.m. TOTALE GENERALE

168 GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI TITOLO 1 SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE CAPITOLO 1 0 MEMBRI DELL'ISTITUZIONE CAPITOLO 1 1 PERSONALE DELL'ISTITUZIONE Articolo Voce CAPITOLO Retribuzione, indennità e altri diritti dei membri Retribuzione e indennità Linea di bilancio Bilancio Diritti relativi all'entrata in servizio e alla cessazione dal servizio Indennità transitorie Pensioni Stanziamento accantonato Bilancio rettificativo n. 8/2015 Nuovo importo Stanziamenti non dissociati Stanziamenti non dissociati Stanziamenti non dissociati Stanziamenti non dissociati p.m. p.m. Stanziamenti non dissociati p.m. Articolo Totale Altre spese relative ai membri Perfezionamento professionale Stanziamenti non dissociati Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie Stanziamenti non dissociati Articolo Totale CAPITOLO 1 0 TOTALE CAPITOLO Retribuzione, indennità e altri diritti dei funzionari e degli agenti temporanei Retribuzione e indennità Diritti relativi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio Lavoro straordinario retribuito Sussidi straordinari Stanziamenti non dissociati Stanziamenti non dissociati Stanziamenti non dissociati p.m. p.m. Stanziamenti non dissociati 166

169 GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI CAPITOLO 1 1 PERSONALE DELL'ISTITUZIONE (seguito) Articolo Voce (seguito) Linea di bilancio Bilancio Indennità e contributi a seguito della cessazione anticipata dal servizio Stanziamento accantonato Bilancio rettificativo n. 8/2015 Nuovo importo Stanziamenti non dissociati p.m. p.m. Stanziamenti non dissociati Articolo Totale Altri agenti Agenti contrattuali Stanziamenti non dissociati Spese per l'organizzazione di tirocini e scambi di personale Stanziamenti non dissociati Prestazioni e lavori da affidare all'esterno Stanziamenti non dissociati Articolo Totale Altre spese relative al personale Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie Stanziamenti non dissociati Spese per l'assunzione di personale Stanziamenti non dissociati Perfezionamento professionale Stanziamenti non dissociati Assistenza sociale Stanziamenti non dissociati p.m. p.m Servizio medico Stanziamenti non dissociati Centri per l'infanzia e asili convenzionati Stanziamenti non dissociati Relazioni tra il personale e altri interventi sociali Stanziamenti non dissociati Articolo Totale CAPITOLO 1 1 TOTALE Titolo 1 Totale

170 GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI TITOLO 1 SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE CAPITOLO 1 0 MEMBRI DELL'ISTITUZIONE Retribuzione, indennità e altri diritti dei membri Indennità transitorie Commento Bilancio 2015 Bilancio rettificativo n. 8/2015 Nuovo importo Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'unione europea (GU 187 dell' , pag. 1) e in particolare l'articolo 7. Stanziamento destinato a coprire le indennità transitorie, gli assegni familiari nonché il coefficiente correttore vigente nel paese di residenza dei membri dell'istituzione dopo la cessazione dal servizio Stanziamento accantonato Commento Bilancio 2015 Bilancio rettificativo n. 8/2015 Nuovo importo p.m. Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del , pag. 1). Stanziamento destinato a coprire l'incidenza di adeguamenti delle retribuzioni e delle pensioni eventualmente decisi dal Consiglio nel corso dell'esercizio. Il presente stanziamento ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso altre linee a norma delle disposizioni del regolamento finanziario. 168

171 GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI TITOLO 2 IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE CAPITOLO 2 0 IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE Articolo Voce CAPITOLO Locazioni, spese e spese immobiliari Linea di bilancio Bilancio Spese di funzionamento e relative alle attività dell'istituzione Attrezzature Forniture Altre spese di funzionamento Spese di traduzione e interpretazione Spese per pubblicazioni e per l'informazione Spese relative alle attività dell'istituzione Bilancio rettificativo n. 8/2015 Nuovo importo Stanziamenti non dissociati Stanziamenti non dissociati Stanziamenti non dissociati Stanziamenti non dissociati Stanziamenti non dissociati Stanziamenti non dissociati Stanziamenti non dissociati Articolo Totale CAPITOLO 2 0 TOTALE Titolo 2 Totale

172 GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI TITOLO 2 IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE CAPITOLO 2 0 IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE Spese di funzionamento e relative alle attività dell'istituzione Spese di traduzione e interpretazione Commento Bilancio 2015 Bilancio rettificativo n. 8/2015 Nuovo importo Accordo di cooperazione amministrativa tra il garante europeo della protezione dei dati e l'istituzione che fornisce la prestazione di servizio. Stanziamento destinato a coprire le spese di ogni servizio di traduzione e d'interpretazione e altre spese connesse. 16CE0617 LOREDANA COLECCHIA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore (WI-GU GUE- 021 ) Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 170

173 MODALITÀ PER LA VENDITA La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell Istituto sono in vendita al pubblico: presso presso le librerie concessionarie riportate nell elenco consultabile su. L Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Via Salaria, Roma fax: informazioni@gazzettaufficiale.it vendo cura di specificare nell ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

174

175 Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E Tipo F CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1 OTTOBRE 2013 GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa) Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione 257,04) (di cui spese di spedizione 128,52) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione 19,29) (di cui spese di spedizione 9,64) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione 41,27) (di cui spese di spedizione 20,63) Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione 15,31) (di cui spese di spedizione 7,65) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione 50,02) (di cui spese di spedizione 25,01)* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione 383,93)* (di cui spese di spedizione 191,46) CANONE DI ABBONAMENTO - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale 438,00 239,00 68,00 43,00 168,00 91,00 65,00 40,00 167,00 90,00 819,00 431,00 N.B.: L abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO 56,00 PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico I.V.A. 4% a carico dell Editore 1,00 1,00 1,50 1,00 6,00 PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI (di cui spese di spedizione 129,11)* (di cui spese di spedizione 74,42)* GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione 40,05)* (di cui spese di spedizione 20,95)* - annuale - semestrale - annuale - semestrale 302,47 166,36 86,72 55,46 Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) 1,01 ( 0,83 + IVA) Sulle pubblicazioni della 5 Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI Abbonamento annuo Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% Volume separato (oltre le spese di spedizione) I.V.A. 4% a carico dell Editore 18,00 190,00 180,50 N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale. RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO * tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

176 * * 11,00

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