UNICO SOCIETÀ DI PERSONE a cura di Antonio Gigliotti

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2 UNICO SOCIETÀ DI PERSONE 2015 a cura di Antonio Gigliotti

3 GLI AUTORI Antonio Gigliotti Direttore e autore della collana di aggiornamento professionale Fiscal-Focus.it e del quotidiano Fiscal-Focus.info. Dottore Commercialista dello Studio Tributario Gigliotti & Associati, revisore legale, pubblicista, specializzato in materia tributaria, autore di diverse pubblicazioni in materia fiscale. Collabora con importanti quotidiani di carattere nazionale. Esperto fiscale in materia tributaria per le rubriche di RAI 1 e Radio Rai 1 Hanno collaborato: Sonia De Luca Carla De Luca Gioacchino De Pasquale Devis Nucibella Lucia Recchioni I diritti di traduzione, di riproduzione e di adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (comprese le copie fotostatiche, i film didattici e i microfilm) sono riservati per tutti i Paesi. L elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Testo chiuso in redazione in data 20 APRILE 2015

4 Indice Indice 1. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE Pag Quando si presenta la dichiarazione Pag Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico Pag Documentazione che l intermediario deve rilasciare al dichiarante Pag Soggetti obbligati e soggetti esclusi Pag Casi particolari di presentazione Pag TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE Pag Termini di versamento delle imposte Pag Compensazione tra imposte e contributi Pag Rateazione delle imposte e contributi Pag FRONTESPIZIO Pag Tipo di dichiarazione Pag Dati relativi alla società o all associazione Pag Altri dati Pag Rappresentante firmatario della dichiarazione Pag Firma della dichiarazione e impegno alla presentazione telematica Pag Visto di conformità e certificazione tributaria Pag REDDITI D IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO Pag Quadro RD allevamento di animali e altre attività agricole Pag Quadro RE Redditi di lavoro autonomo Pag Esercizio di arti e professioni Pag La determinazione del reddito Pag La compilazione del quadro Pag Quadro RF Redditi d impresa con contabilità ordinaria Pag Utile economico e reddito fiscale Pag Compilazione del quadro RF ed esempi pratici Pag. 75

5 Indice 4.4. Quadro RG Redditi d impresa con contabilità semplificata Pag Quadro RO Elenco nominativo degli amministratori e dei rappresentanti e dati relativi ai singoli soci o associati e ritenute riattribuite Pag Ritrasferimento delle ritenute residue dai soci alla società Pag Quadro RQ Imposte sostitutive e addizionali all IRPEF Pag Il Quadro RS Prospetti comuni ai quadri RD, RE, RF, RG, RH, RJ Pag Quadro RU Crediti d imposta concessi a favore delle imprese Pag Quadro FC Pag Premessa Pag CFC Black list Pag CFC White list Pag CFC e UNICO 2015 Pag Quadro RN Redditi della società o associazione da imputare ai soci Pag Credito d imposta erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art-Bonus) Pag Quadro OP Comunicazione per il regime opzionale Tonnage tax Pag Quadro RX Pag Premessa Pag Trasferimento delle ritenute Pag ALTRI REDDITI Pag Quadro RA Redditi dei terreni Pag La rivalutazione del reddito dominicale e agrario Pag Il terreno concesso in affitto Pag Terreni non affittati Pag L effetto sostitutivo IMU-IRPEF Pag Variazioni di cultura Pag Attività di agriturismo e di produzione di energia Pag La compilazione del quadro RA Pag Quadro RB Redditi dei fabbricati Pag Redditi da non dichiarare nel quadro RB Pag Gli immobili locati Pag Gli immobili a disposizione Pag La compilazione del modello Pag. 200

6 Indice 5.3. Quadro RH Pag Quadro RL Altri redditi Pag Quadro RM Redditi soggetti a tassazione separata, ad imposta sostitutiva e proventi di fonte estera Pag Quadro RT Plusvalenze da cessione di partecipazioni Pag Casi risolti Pag Quadro RW Investimenti e attività finanziarie all estero, monitoraggio Pag Ambito soggettivo ed oggettivo dell obbligo di monitoraggio fiscale Pag Quadro RJ Regime di determinazione della base imponibile delle imprese marittime Pag PROSPETTI VARI Pag Il Quadro RP Pag Recupero patrimonio edilizio Pag Agevolazioni per il risparmio energetico Pag Il Quadro AC Pag Regole generali Pag Modalità di compilazione Pag Quadro RV Riconciliazione dati bilancio e fiscali operazioni straordinarie Pag Quadro TR Pag Premessa Pag Determinazione plusvalenza Pag Compilazione Pag. 310

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8 Capitolo 1 Modalità e termini di presentazione 1. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 1.1. Quando si presenta la dichiarazione Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, le società o associazioni di cui all art. 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, presentano all Agenzia delle Entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui redditi esclusivamente per via telematica: entro il 30 settembre dell anno successivo a quello di chiusura del periodo d imposta; secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto n. 322/1998 e successive modificazioni. Pertanto, le dichiarazioni presentate tramite la banca o un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a euro ai sensi dell art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (Circolare n. 54/E del 19 giugno 2002). SCADENZA PRESENTAZIONE PER VIA TELEMATICA ENTRO IL 30 SETTEMBRE Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico La dichiarazione, da presentare per via telematica all Agenzia delle Entrate può essere trasmessa: a) direttamente; b) o tramite intermediari abilitati. A) PRESENTAZIONE TELEMATICA DIRETTA I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata dall Agenzia delle Entrate che ne attesta l avvenuto ricevimento. 1

9 Modalità e termini di presentazione I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente avvalersi: del servizio telematico Entratel, qualora sussista l obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d imposta (Mod. 770 Semplificato o Ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti; del servizio telematico Fisconline, qualora sussista l obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero, pur avendo l obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d imposta. B) PRESENTAZIONE TELEMATICA TRAMITE INTERMEDIARI ABILITATI Gli intermediari abilitati sono obbligati a trasmettere all Agenzia delle Entrate per via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante, sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l impegno della presentazione per via telematica, entro il 30 settembre L accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l attività prestata. PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE TRASMISSIONE TELEMATICA DIRETTA TRASMISSIONE TELEMATICA TRAMITE INTERMEDIARIO 30 SETTEMBRE Documentazione che l intermediario deve rilasciare al dichiarante L intermediario abilitato incaricato alla trasmissione telematica, deve: rilasciare al dichiarante, l impegno a presentare per via telematica all Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti; rilasciare al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica; 2

10 Capitolo 1 Modalità e termini di presentazione conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche avvalendosi di supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell eventuale esibizione all Amministrazione Finanziaria in sede di controllo; rilasciare al dichiarante la copia della comunicazione dell Agenzia delle Entrate che attesta l avvenuto ricevimento della dichiarazione Soggetti obbligati e soggetti esclusi SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE società semplici; società in nome collettivo e in accomandita semplice; società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all unanimità o a maggioranza); società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale); associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l esercizio in forma associata di arti e professioni; aziende coniugali se l attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori); gruppi europei di interesse economico GEIE (vedere in Appendice la voce GEIE ). Si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d imposta hanno la sede legale o la sede dell amministrazione o l oggetto principale dell attività nel territorio dello Stato. L oggetto principale è determinato in base all atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e, in mancanza, in base all attività effettivamente esercitata. SOGGETTI CHE NON DEVONO PRESENTARE IL MODELLO UNICO SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il Mod. UNICO Persone fisiche, utilizzando i quadri di specifico interesse); le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il Mod. UNICO Società di capitali, enti commerciali ed equiparati o il Mod. UNICO Enti non commerciali ed equiparati); i condomini; questi devono invece presentare la dichiarazione Mod. 770 SEMPLIFICATO quali sostituti d imposta per le ritenute effettuate. 3

11 Modalità e termini di presentazione Il Mod. UNICO 2015 SP - Società di persone ed equiparate deve essere utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nell anno 2014, al fine di determinare la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali (IRPEF o IRES dovute dai singoli soci) Casi particolari di presentazione Particolari termini di presentazione sono previsti per le società che procedono: ad operazioni straordinarie; allo scioglimento senza osservare una procedura formale di liquidazione. Operazioni straordinarie In caso di: trasformazione; fusione; scissione. La dichiarazione dei redditi deve essere presentata esclusivamente in via telematica, entro l ultimo giorno del nono mese successivo alla data in cui ha effetto l operazione straordinaria. DICHIARAZIONI IN CASO DI: TRASFORMAZIONE FUSIONE SCISSIONE PRESENTAZIONE TELEMATICA ENTRO L ULTIMO GIORNO DEL 9 MESE SUCCESSIVO ALLA DATA IN CUI HA E ETTO L OPERAZIONE STRAORDINARIA Scioglimento senza procedura formale Alla società che procede allo scioglimento senza osservare una procedura formale di liquidazione non è applicabile l articolo 5, D.P.R. n. 322/1998, ma l articolo 2, comma 1, D.P.R. n. 322/1998, il quale dispone l obbligo di presentazione delle dichiarazioni in via telematica entro il termine del 30 settembre dell anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. In tale ipotesi trova pertanto applicazione la disciplina generale di cui al precedente paragrafo. DICHIARAZIONI IN CASO DI SCIOGLIMENTO SENZA PROCEDURA FORMALE PRESENTAZIONE TELEMATICA ENTRO 30 SETTEMBRE

12 Capitolo 2 Termini e modalità di versamento delle imposte 2. TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE 2.1. Termini di versamento delle imposte Ai sensi dell art. 17, comma 1, D.P.R. n. 435/2001: le persone fisiche; le società di persone di cui all art. 5, TUIR, devono effettuare il versamento a saldo delle imposte dovute che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 16 giugno 2015 ovvero entro il 16 luglio I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l anno 2014 e prima rata di acconto per il 2015) nel periodo dal 17 giugno al 16 luglio 2015 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo. TERMINI VERSAMENTO IMPOSTE 16 GIUGNO 17 GIUGNO 16 LUGLIO Termine ordinario Con maggiorazione dello 0,40% Nelle ipotesi di liquidazione, trasformazione, fusione e scissione di cui agli articoli 5 e 5-bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, i versamenti devono essere effettuati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l importo di euro 12,00, non vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (IRPEF e addizionali). Poiché nelle società di persone le imposte sui redditi in generale vengono trasferite per trasparenza sui soci, le imposte che scaturiscono dalla dichiarazione UNICO SP 2015 sono: l IVA (qualora la dichiarazione sia stata presentata in forma unificata); le imposte sostitutive, quali, a titolo esemplificativo, la tassa etica, l imposta sostitutiva per conferimenti in società SIIQ e SIINQ (di cui all art. 1, commi da 119 a 141-bis, Legge n. 5

13 Termini e modalità di versamento delle imposte 296/2006), l imposta sostitutiva sui maggiori valori delle partecipazioni (art. 15, comma 10-bis e 10-ter, D.L. 29 novembre 2008, n. 185). Saldo IVA Anche il saldo dell IVA, per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA all interno della dichiarazione unificata, può essere pagato entro il 16 giugno 2015 ovvero entro il 16 luglio Il versamento dell IVA risultante dalla dichiarazione annuale, deve essere effettuato di regola entro il 16 marzo Tuttavia, per i contribuenti che presentano la dichiarazione unificata è possibile differire il versamento del saldo entro gli stessi termini previsti per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. I contribuenti che scelgono di effettuare il versamento dell IVA nel periodo dal 17 marzo al 16 giugno 2014 devono applicare sulla somma dovuta la maggiorazione dello 0,40 per cento per mese o frazione di mese. Qualora, invece, il contribuente scelga di effettuare il versamento dell IVA nel periodo dal 17 giugno al 16 luglio 2015 deve applicare l ulteriore maggiorazione dello 0,40 per cento sulla somma calcolata alla data del 17 giugno DATA DI PAGAMENTO INTERESSI dal 17 marzo al 16 aprile 0,40% dal 17 aprile al 16 maggio 0,8% dal 17 maggio al 16 giugno 1,2% Versamento differito IVA 2014 sulla base della dichiarazione annuale L importo relativo all IVA 2014 pari a 730,00 così come risultante dalla dichiarazione IVA 2015 viene versato al 10 giugno maggiorato del 1,2%: 730,00 x 1,2% = 8,76 730,00 + 8,76 = 738,76 6

14 Capitolo 2 Termini e modalità di versamento delle imposte Il contribuente che effettua il versamento dell IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40 per cento, dovuto per effetto del differimento del versamento al 17 giugno, e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere tale maggiorazione. Nel caso in cui l importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all imposta. I contribuenti IVA trimestrali, di cui all art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e successive modificazioni, che effettuano il versamento dell IVA a saldo alla scadenza prevista per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, devono indicare nella colonna Importi a debito versati della sezione Erario un unico importo comprensivo dell IVA da versare quale conguaglio annuale, degli interessi dovuti da tali contribuenti nella misura dell 1 per cento e della maggiorazione dello 0,40 per cento dovuta per il differimento di tale versamento. Modalità di versamento Tutti i contribuenti per il pagamento delle imposte devono utilizzare il modello di versamento F24. Dal 1 ottobre 2014, per effetto di quanto disposto dall art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014, è stata prevista l estensione dell obbligo di utilizzare i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate e degli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa per i versamenti dell IVA, IRPEF, IRES, IRAP, addizionali, imposte sostitutive, ecc., contributi previdenziali/assistenziali, nonché dell IMU, TASI e TARI, da effettuare tramite il mod. F24 anche con riferimento ai soggetti non titolari di partita IVA. NUOVE REGOLE DI VERSAMENTO Tipologia di versamento Contribuente Modalità di utilizzo Mod. F24 a zero Mod. F24 a debito con compensazione Qualsiasi (titolare partita IVA / privato) Qualsiasi (titolare partita IVA / privato) Solo Entratel / Fisconline (F24 web / F24 online / F24 cumulativo / F24 addebito unico) Entratel / Fisconline remote / home banking 7

15 Termini e modalità di versamento delle imposte Mod. F24 a debito senza compensazione Titolare di partita IVA Entratel / Fisconline remote / home banking Mod. F24 a debito senza compensazione > Privato Entratel / Fisconline remote / home banking Mod. F24 a debito senza compensazione Privato Entratel / Fisconline remote / home banking/ cartacea La possibilità di ricorrere alla modalità di pagamento tramite presentazione del Mod. F24 cartaceo è riservata ora esclusivamente al soggetto privato (non titolare di partita IVA) tenuto al pagamento di un importo complessivo non superiore ad 1.000,00 in assenza di compensazione. Gli importi devono essere sempre indicati con le prime due cifre decimali, anche nel caso in cui tali cifre siano pari a zero. Nel caso in cui l assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso. PRINCIPALI CODICI TRIBUTO 4001 Irpef Saldo 4033 Irpef Acconto prima rata 4034 Irpef Acconto seconda rata o unica soluzione 6099 IVA annuale - Saldo 1668 Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario 3801 Addizionale regionale 3844 Addizionale comunale - Saldo 3843 Addizionale comunale - Acconto 1795 Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio Saldo 1793 Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio Acconto prima rata 1794 Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio Acconto seconda rata o unica soluzione 1842 Cedolare secca locazioni Saldo 1840 Cedolare secca locazioni Acconto prima rata 1841 Cedolare secca locazioni Acconto seconda rata o unica soluzione 8

16 Capitolo 2 Termini e modalità di versamento delle imposte Casi particolari: il versamento imposte nella trasformazione societaria Nel caso di trasformazione societaria progressiva, cioè da società di persone a società di capitali o viceversa, la determinazione e il termine di versamento delle imposte va effettuata tenendo conto che: - l anno solare viene distinto in 2 periodi d imposta. La data che fa da spartiacque è quella del deposito presso il registro imprese dell atto di trasformazione; - vanno applicati i principi generali in materia di versamento degli acconti alla componente patrimoniale. TRASFORMAZIONE SOCIETARIA PROGRESSIVA SNC -> SRL ANNO SOLARE DISTINTO IN 2 PERIODI DI IMPOSTA (DATA PRE A POST DEPOSITO CCIAA) ACCONTI REGOLE GENERALI Oggi (dall entrata in vigore del Decreto Legislativo ), la disciplina di riferimento viene modificata dall'art. 17 co. 2, D.Lgs. n.175/2014, che, intervenendo sul testo dell'art. 17 del D.P.R. 435/2001, ha stabilito che, in caso di operazioni straordinarie, il saldo delle imposte sui redditi e dell'irap, relative alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto l operazione, va corrisposto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione relativa alla medesima frazione di esercizio. Dunque, l art. 17 del D.Lgs. n. 175/2014 prevede che i versamenti dovuti dalla società di persone per il periodo d imposta precedente quello in cui assume efficacia l operazione straordinaria, scadano il 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione, non più entro il 16 giugno dell anno in cui viene presentata la dichiarazione. Tale modifica razionalizza la normativa, evitando lo slittamento di un anno nel versamento delle imposte, che si verifica per tutte le operazioni divenute efficaci entro il mese di marzo. La novità riguarda tutte le operazioni straordinarie del tipo liquidazione, trasformazione, fusione e scissione, nelle quali la società dante causa è una società di persone. 9

17 Termini e modalità di versamento delle imposte La trasformazione e il calcolo dell acconto L acconto, ipotizzando di superare i limiti che consentono il versamento in un unica rata, deve essere versato in due rate di cui: - la prima, entro il termine per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa al periodo d imposta precedente; - la seconda, entro il 30 novembre (fine 11 mese esercizio per le società di capitali con periodo d imposta a cavallo). TRASFORMAZIONE E ACCONTO IRES (Circolare n. 96/E/77, Parte 3) TRASFORMAZIONE da società di persone a società di capitali (S.n.c. -> S.r.l.) TRASFORMAZIONE da società di capitali a società di persone (S.r.l. -> S.n.c.) Il periodo post-trasformazione è il primo periodo d imposta in cui la società è soggetta all IRES e quindi per tale periodo l acconto non è dovuto in quanto nel periodo ante trasformazione il soggetto non esisteva quale autonoma entità di imposizione. Per il periodo post-trasformazione l acconto non è dovuto in quanto la qualità di soggetto d'imposta deve sussistere tanto nel periodo di competenza quanto in quello precedente. TRASFORMAZIONE E ACCONTO IRAP (Circolare n. 263/E/98, Parte 2.15) L imposta è dovuta sia per il periodo ante- trasformazione che per il periodo posttrasformazione. La Circolare n. 263/E/98 chiarisce che in caso di trasformazione di una società di capitali in società di persone, con effetto dal 1 ottobre 1998, la società trasformata è tenuta a presentare la dichiarazione per il periodo autonomo 1 gennaio - 30 settembre 1998 e al versamento del saldo dell imposta dovuta per tale periodo. Inoltre, la stessa società, stante la continuità agli effetti della soggettività passiva, è tenuta, entro il termine di presentazione della suddetta dichiarazione, a effettuare il versamento della prima rata di acconto IRAP per il primo periodo post-trasformazione assumendo, quale dato su cui commisurare l importo di detto acconto, l imposta risultante dalla dichiarazione del periodo 1 gennaio - 30 settembre Dunque, il primo acconto di un periodo d imposta (anche se infrannuale) va versato entro il termine del saldo del periodo precedente. 10

18 Capitolo 2 Termini e modalità di versamento delle imposte È possibile che la data in cui si debbano versare gli acconti sia collocata in un momento in cui il periodo d imposta risulta già chiuso. Non sono state fornite indicazioni riguardo il secondo acconto che si ritiene vada quindi versato entro il per la società di persone ed entro l undicesimo mese per le società di capitali. Va tenuto presente che sia il saldo, che il 1 acconto possono essere sempre versati entro i 30 giorni successivi, maggiorando le somme dello 0,40%. Trasformazione progressiva e trasformazione regressiva TRASFORMAZIONE PROGRESSIVA DA S.a.s. -> S.r.l. DATA EFFETTO PRE- MODIFICHE POST- MODIFICHE PERIODO ANTE- TRASFORMAZIONE PERIODO POST TRASFORMAZIONE Termine dichiarazione: (entro la fine del 9 mese successivo alla data di trasformazione) Termine saldo IRAP: o con maggiorazione dello 0,40% (16.6 dell anno di presentazione della dichiarazione) o se gode della proroga del DPCM del regola prevista per le società di persone Termine dichiarazione Termine saldo IRAP: Termine dichiarazione: (entro la fine del 9 mese successivo alla data di trasformazione) ATTENZIONE -> NON VIENE VARIATA LA SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE Termine saldo IRAP: o con maggiorazione dello 0,40% (16 del mese successivo a quello di scadenza della presentazione della dichiarazione) NUOVA regola introdotta dal Decreto semplificazioni Termine dichiarazione Termine saldo IRAP:

19 Termini e modalità di versamento delle imposte TRASFORMAZIONE PROGRESSIVA DA S.a.s. -> S.r.l. DATA EFFETTO PRE- MODIFICHE POST- MODIFICHE PERIODO ANTE- TRASFORMAZIONE PERIODO POST TRASFORMAZIONE Termine dichiarazione: (entro la fine del 9 mese successivo alla data di trasformazione) Termine saldo IRAP: o con maggiorazione dello 0,40% (16.6 dell anno di presentazione della dichiarazione) o se gode della proroga del DPCM del regola prevista per le società di persone Termine dichiarazione Termine saldo IRAP: Termine dichiarazione: (entro la fine del 9 mese successivo alla data di trasformazione) ATTENZIONE -> NON VIENE VARIATA LA SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE Termine saldo IRAP: o con maggiorazione dello 0,40% (16 del mese successivo a quello di scadenza della presentazione della dichiarazione) NUOVA regola introdotta dal Decreto semplificazioni Termine dichiarazione Termine saldo IRAP: TRASFORMAZIONE REGRESSIVA DA S.r.l. -> S.n.c. DATA EFFETTO Termine dichiarazione: (entro la fine del 9 mese successivo alla fine del periodo) PERIODO ANTE- TRASFORMAZIONE PERIODO POST TRASFORMAZIONE Termine saldo IRAP: (16 del 6 mese successivo alla fine del periodo d imposta) regola prevista per le società di capitali NON VARIA Termine dichiarazione Termine saldo IRAP:

20 Capitolo 2 Termini e modalità di versamento delle imposte Trasformazione avvenuta il TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE A SOCIETÀ DI CAPITALI PERIODO ANTE TRASFORMAZIONE SOCIETÀ DI PERSONE VERSAMENTO SALDO PERIODO PRECEDENTE 16/06/ /2013 VERSAMEN TO I ACC.TO ANTE 16/06/2014 PRESENTAZIONE VERSAMEN 3812/ /01/ /06/2014 ANTE 16/06/2015 VERSAMEN DICHIARAZIONE TO II 30/11/ /03/2015 ACC.TO 3813/ /2014 TO SALDO ANTE PERIODO POST TRASFORMAZIONE SOCIETÀ DI CAPITALI VERSAMEN TO I ACC.TO POST NON DOVUTO 3812/2014 VERSAMEN PRESENTAZIONE TO II NON 30/06/ /12/2014 DICHIARAZIONE 3813/2014 ACC.TO DOVUTO 30/09/2015 POST 3800/2014 VERSAMEN 16/06/2015 TO SALDO POST VERSAMENTO I ACCONTO PERIODO SUCCESSIVO 16/06/ /2015 TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ SOCIETÀ DI CAPITALI A SOCIETÀ DI PERSONE PERIODO ANTE TRASFORMAZIONE SOCIETÀ DI CAPITALI VERSAMENTO SALDO PERIODO PRECEDENTE 16/06/ /2013 VERSAMEN 3812/ /01/ /06/2014 PRESENTAZIONE TO I ACC.TO 16/06/2014 DICHIARAZIONE ANTE 3813/ /03/2015 VERSAMEN 30/11/

21 Termini e modalità di versamento delle imposte TO II 3800/2014 ACC.TO 16/12/2014 ANTE VERSAMEN TO SALDO ANTE PERIODO POST TRASFORMAZIONE SOCIETÀ DI PERSONE VERSAMEN TO I ACC.TO 16/12/ /06/ /12/2014 POST PRESENTAZIONE VERSAMEN NON DICHIARAZIONE TO II DOVUTO 30/09/2015 ACC.TO POST 16/06/2015 VERSAMEN TO SALDO 3812/ / /2014 POST VERSAMENTO I ACCONTO PERIODO SUCCESSIVO 16/06/ /2015 Trasformazione avvenuta il TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE A SOCIETÀ DI CAPITALI PERIODO ANTE TRASFORMAZIONE SOCIETÀ DI PERSONE VERSAMENTO SALDO PERIODO PRECEDENTE 16/06/ /2013 VERSAMENTO I ACC.TO ANTE 16/06/ / /01/ /09/2014 PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE 30/06/2015 VERSAMENTO II ACC.TO ANTE VERSAMENTO 30/11/ /06/ / /2014 SALDO ANTE PERIODO POST TRASFORMAZIONE SOCIETÀ DI CAPITALI VERSAMENTO PRESENTAZIONE I ACC.TO POST NON 3812/ /09/ /12/2014 DICHIARAZIONE VERSAMENTO DOVUTO 14

22 Capitolo 2 Termini e modalità di versamento delle imposte 30/09/2015 II ACC.TO POST VERSAMENTO SALDO POST NON DOVUTO 3813/ / /06/2015 VERSAMENTO I ACCONTO PERIODO SUCCESSIVO 16/06/ /2015 TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ SOCIETÀ DI CAPITALI A SOCIETÀ DI PERSONE PERIODO ANTE TRASFORMAZIONE SOCIETÀ DI CAPITALI VERSAMENTO SALDO PERIODO PRECEDENTE 16/06/ /2013 PRESENTAZIONE VERSAMENTO I ACC.TO ANTE 16/06/ / /01/ /06/2014 DICHIARAZIONE VERSAMENTO 30/06/2015 II ACC.TO ANTE VERSAMENTO 30/11/ /03/ / /2014 SALDO ANTE PERIODO POST TRASFORMAZIONE SOCIETÀ DI PERSONE VERSAMENTO PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE 30/09/2015 I ACC.TO POST VERSAMENTO II ACC.TO POST 16/03/2015 NON 3812/ / /06/ /12/2014 VERSAMENTO DOVUTO SALDO POST 3800/ /06/2015 VERSAMENTO I ACCONTO PERIODO SUCCESSIVO 16/06/ / Compensazione tra imposte e contributi Tra i vantaggi che derivano dall utilizzo del Mod. F24 vi è quello poter compensare tributi o contributi a credito con tributi o contributi a debito; il pagamento si esegue per la differenza tra crediti e debiti. Vi sarà, pertanto un ampia libertà di compensazione tra debiti e crediti derivanti dalla dichiarazione unificata. Si noti che l utilizzo in compensazione del credito IVA annuale in misura superiore a 5.000,00 può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge. 15

23 Termini e modalità di versamento delle imposte Dal 1 gennaio 2014, a seguito della Legge di Stabilità 2014, per l utilizzo in compensazione dei crediti emergenti da dichiarazioni diverse dall IVA, per importi superiori a ,00, è esteso l obbligo di apposizione del visto di conformità, ex art. 35, comma 1, lett a), D.Lgs. n. 241/1997. Il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. Tale operazione permette a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni effettuate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito. Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, compresi quelli che non devono presentare la dichiarazione in forma unificata, a favore dei quali risulti un credito d imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. In particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, per esempio, all INPS da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti e dagli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e alla gestione separata dell INPS. È compensabile anche l IVA che risulti dovuta per l adeguamento del volume d affari dichiarato ai parametri e ai risultati degli studi di settore. A partire dall anno 2014 il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di euro , per ciascun anno solare. Qualora l importo dei crediti spettanti sia superiore a tali limiti, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell anno solare successivo. È importante ricordare che l importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del limite massimo di euro , anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24. È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare Rateazione delle imposte e contributi Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, (compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), ad eccezione dell acconto di novembre che deve essere versato in un unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre. 16

24 Capitolo 2 Termini e modalità di versamento delle imposte La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in un unica soluzione il saldo, o viceversa. I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio Rateazione/Regione/Provincia del modello di versamento F24. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda. Si ricorda che gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all imposta, ma devono essere versati separatamente. I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2015 ovvero entro il 16 luglio 2015 maggiorando l importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella: I contribuenti titolari di partita IVA possono anch essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2015, ovvero entro il 16 luglio 2015 maggiorando l importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella: 17

25 Termini e modalità di versamento delle imposte Dalla dichiarazione Unico di un titolare di Partita Iva emergono i seguenti debiti: IVA annuale 930,00; IRAP saldo 108,00. Rateazione in tre rate a partire dal 16 luglio L importo dell IVA a debito deve essere maggiorato dell interesse dell 1,2% (0,4% mensile) dovuto al differimento della stessa dal 17 marzo 2015 al 16 giugno ,00 x 1,2% = 11,16 930, ,16 = 941,16 L IVA dovuta ( 941,16) e il saldo IRAP ( 108,00) vanno maggiorati dello 0,4% per il differimento al 16 luglio: IVA annuale 941,16 x 0,4% = 3,76 941,16 + 3,76 = 944,92; IRAP saldo 108,00 x 0,4% = 0,43 108,00 + 0,43 = 108,43. Il contribuente dovrà pertanto versare i seguenti importi: IVA 944,92 : 3 = 314,97; IRPEF saldo 108,43: 3 = 36,14. Rate Scadenza Interessi totali IVA (1) cod. trib. IRAP (2) saldo (1+2) cod. trib cod. trib /07 314,97 36, /08 314,97 36,14 1, /09 314,97 36,14 2,32 18

26 Capitolo 3 Frontespizio 3. FRONTESPIZIO Il Frontespizio del modello UNICO SP2015 deve essere utilizzato: 1. qualora il contribuente presenti la sola dichiarazione dei redditi; 2. nel caso in cui presenti la dichiarazione unificata (redditi e IVA). La dichiarazione unificata può contenere esclusivamente le dichiarazioni dei redditi e IVA, in quanto la dichiarazione IRAP, così come i Modd. 770, vanno presentati in forma autonoma, in via telematica, all Agenzia delle Entrate. 19

27 Frontespizio Nel caso in cui le dichiarazioni dei redditi e IVA siano presentate in forma unificata, i modelli utilizzati sono gli stessi approvati con i rispettivi provvedimenti dell Agenzia delle Entrate e utilizzati per la presentazione in forma autonoma. Pertanto, in caso di unificata, il Frontespizio del modello UNICO 2014 sostituisce il Frontespizio della dichiarazione IVA presentata in forma autonoma che deve essere eliminato Tipo di dichiarazione La scelta va operata apponendo una crocetta su una o più delle caselle predisposte. La casella Quadro VO deve essere barrata esclusivamente dal soggetto esonerato dall obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l anno 2014, il quale, al fine di comunicare opzioni o revoche esercitate con riferimento al periodo d imposta 2014 sulla base del comportamento concludente previsto dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, deve allegare alla propria dichiarazione il quadro VO contenuto nella dichiarazione IVA/2015 relativa all anno Di conseguenza le caselle IVA e Quadro VO sono alternative. TIPO DI DICHIARAZIONE La casella Quadro AC deve essere barrata dalla società o associazione obbligata ad effettuare la comunicazione annuale all Anagrafe Tributaria dell importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori, nonché dei dati catastali in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio. Studi di settore, parametri, Indicatori di normalità economica - I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore, i parametri e/o gli indicatori di normalità economica devono: barrare la casella corrispondente; compilare ed allegare gli appositi modelli. Correzione ed integrazione della dichiarazione - Nell ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella Correttiva nei termini. Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione. 20

28 Capitolo 3 Frontespizio Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l applicazione delle sanzioni. 1) Dichiarazione integrativa a favore Tale casella va barrata nei seguenti casi: presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo, per correggere errori od omissioni, che abbiano determinato l indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d imposta o di un minor credito. In tal caso l eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 241 del 1997, ovvero richiesto a rimborso; presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell art. 2, commi 8 e 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, per la correzione di errori od omissioni non rilevanti per la determinazione della base imponibile, dell imposta, né per il versamento del tributo e che non siano di ostacolo all esercizio dell attività di controllo. I soggetti che, nel rispetto dei principi contabili, hanno proceduto alla correzione di errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi nell esercizio di competenza la cui dichiarazione non è più emendabile ai sensi del comma 8-bis, art. 2, D.P.R. n. 322/98, possono presentare una dichiarazione integrativa a favore compilando inoltre il prospetto Errori contabili presente nel quadro RS (righi da RS151 a RS180). Tale prospetto è riservato ai contribuenti che per i periodi d imposta in cui gli errori sono stati commessi erano imprese in contabilità ordinaria (ovvero partecipavano a dette imprese in caso di trasparenza fiscale). I periodi devono essere precedenti a quello oggetto della presente dichiarazione integrativa. Con Circolare 24 settembre 2013 n. 31, l Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti interpretativi in merito al trattamento fiscale applicabile. 21

29 Frontespizio Dichiarazione integrativa a favore La società Alfa S.n.c. presenta una dichiarazione integrativa, in quanto nel quadro RF della dichiarazione originaria aveva dimenticato di effettuare una variazione in diminuzione relativa a proventi immobiliari. La società aveva presentato dichiarazione unificata relativamente ai redditi e all IVA. Il frontespizio della dichiarazione integrativa dovrà essere così compilato: 2) Dichiarazione integrativa Tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa: nelle ipotesi di ravvedimento previste dall art. 13 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi; nell ipotesi prevista dall art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l indicazione di minor reddito o, comunque, di un minor debito d imposta o di un maggior credito e fatta salva l applicazione delle sanzioni. Nel caso di presentazione della dichiarazione integrativa è necessario evidenziare nella stessa quali quadri o allegati della dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali non sono stati invece modificati. 22

30 Capitolo 3 Frontespizio Dichiarazione integrativa La società Alfa presenta una dichiarazione integrativa in quanto aveva omesso di inserire, nel quadro RL della dichiarazione originaria, un reddito di capitale percepito nel La società aveva presentato dichiarazione unificata relativamente ai redditi e all IVA. Il frontespizio della dichiarazione integrativa si presenterà così compilato: 3) Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, D.P.R. n. 322/98) Tale casella va barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell ipotesi prevista dall art. 2, comma 8-ter, del D.P.R. n. 322 del 1998, allo scopo di modificare la originaria richiesta di rimborso dell eccedenza d imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. Tale dichiarazione va presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all articolo 3 del citato D.P.R. n. 322 del 1998, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione. In caso di presentazione di dichiarazione integrativa che, oltre alla modifica consentita dal comma 8-ter, contenga anche la correzione di errori od omissioni non va barrata la presente casella ma deve essere barrata la casella Dichiarazione integrativa a favore ovvero Dichiarazione integrativa a seconda della tipologia di correzioni effettuate. Nel caso di presentazione della Dichiarazione integrativa è necessario evidenziare quali quadri o allegati della dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali non sono stati invece modificati. Pertanto, nelle caselle relative ai quadri compilati presenti nel riquadro Firma della dichiarazione e nelle caselle presenti nel riquadro Tipo di dichiarazione del frontespizio della dichiarazione integrativa, in sostituzione della barratura, dovrà essere indicato uno dei seguenti codici: 23

31 Frontespizio quadro o allegato compilato sia nella dichiarazione integrativa che nella dichiarazione originaria senza modifiche; quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa, ma assente o compilato diversamente nella dichiarazione originaria; quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione integrativa. La casella Eventi eccezionali deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d imposta, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti. I soggetti interessati devono indicare nell apposita casella il relativo codice. desunto dalla Tabella degli eventi eccezionali riportata in Appendice alle istruzioni ministeriali alla voce Eventi eccezionali Dati relativi alla società o all associazione Nella presente sezione vanno riportati i dati identificativi della società o dell associazione (denominazione, partita IVA, sede legale, domicilio fiscale, codice fiscale della società incorporante o risultante dalla fusione, etc.). RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE NUMERO DI P.IVA Va indicata la ragione sociale risultante dall atto costitutivo. La ragione sociale deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta. In caso di fusione, scissione totale o trasformazione, vanno indicati, rispettivamente, i dati relativi alla società fusa o incorporata, scissa o trasformata per la quale si presenta la dichiarazione in relazione al periodo d imposta intercorrente tra la data d inizio del periodo e la data dell operazione straordinaria. Deve essere indicato il numero di partita IVA del soggetto dichiarante. 24

32 Capitolo 3 Frontespizio SEDE LEGALE DOMICILIO FISCALE DATA DI EFFICACIA GIURIDICA FUSIONE/SCISSIONE Vanno indicati: il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), il codice catastale del comune, la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione del precedente anno, devono essere indicati, nelle apposite caselle, il mese e l anno di variazione. Variazione della sede legale al 30/11/2014 È stata presentata la dichiarazione dei redditi per il 2014 (UNICO 2015). Si dovrà indicare mese 11 e anno 2014 Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale. Se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione del precedente anno, devono essere indicati, nelle apposite caselle, il mese e l anno di variazione. Le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal 60 giorno successivo a quello in cui si sono verificate. Deve essere indicata, nell ultima dichiarazione della società fusa o scissa, relativa alla frazione di esercizio compresa tra: l inizio del periodo d imposta e; la data in cui ha effetto l operazione straordinaria, la data di efficacia giuridica della fusione o della scissione totale, qualora diversa dalla data di decorrenza degli effetti fiscali dell operazione straordinaria. Nel campo deve essere indicato il relativo codice deve essere uno dei seguenti: STATO NATURA GIURIDICA La natura giuridica della società o associazione è da ricercare nella tabella B, contenuta nelle istruzioni alla compilazione del modello. 25

33 Frontespizio Va indicato il codice desunto dalla lista seguente: SITUAZIONE FUSIONE/SCISSIONE Deve essere indicato il codice fiscale della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione. 26

34 Capitolo 3 Frontespizio NUMERI TELEFONICI E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA L indicazione del numero di telefono, del fax e dell indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando il numero di telefono, fax e l indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti Altri dati GRANDI CONTRIBUENTI CANONE RAI SITUAZIONI PARTICOLARI La presente casella deve essere barrata dall impresa con volume d affari o ricavi non inferiore a 100 milioni di euro come previsto dal provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 6 aprile 2009 (comma 10 art. 27 Decreto-Legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2). La presente casella deve essere compilata dai contribuenti che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio (indicando il codice 1) o radio televisive (indicando il codice 2) in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. Va indicato il codice 3 qualora il contribuente non detenga alcun apparecchio. Tale casella può essere compilata solo se l agenzia delle entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per utilizzare la situazione particolare Rappresentante firmatario della dichiarazione RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE Nel presente riquadro devono essere indicati i dati anagrafici: il codice fiscale; e il codice carica rivestita all atto della presentazione della dichiarazione del rappresentante stesso. A tali fini, nell apposito spazio si dovrà indicare il codice desumibile dalla tabella generale dei codici di carica di seguito riportata: la data di decorrenza della carica, da indicare esclusivamente se il rappresentante è diverso da quello indicato nella precedente dichiarazione; il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il comune, la provincia. Nello spazio riservato all indicazione della residenza i campi devono essere compilati esclusivamente dai soggetti che risiedono all estero. Se esistono più rappresentanti, nel frontespizio va comunque sempre indicato un solo soggetto; gli altri rappresentanti vanno indicati nel quadro RO, dove sono richiesti i medesimi dati per gli altri soci/rappresentanti. 27

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