BG REGOLAMENTO MUTUI FONDIARI, PRESTITI PERSONALI E FIDI Capitolo 1 Mutui Fondiari
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1 BG REGOLAMENTO MUTUI FONDIARI, PRESTITI PERSONALI E FIDI Capitolo 1 Mutui Fondiari ART.1 Nei termini previsti dall art. 7 degli accordi a latere del CIA del Gruppo Banca Generali d.d. 10 giugno 2010 che qui si intende integralmente richiamato -, Banca Generali concede - entro i limiti ed alle condizioni fissate dalle presenti norme regolamentari - mutui ipotecari a condizioni di favore per le seguenti finalità: la costruzione, il restauro, l'ampliamento e la sovraelevazione, l'acquisto, il miglioramento e la ristrutturazione, di abitazioni, incluse le relative pertinenze, che devono essere destinate esclusivamente ad alloggio quale prima casa del dipendente e degli altri componenti il nucleo familiare. I mutui agevolati potranno altresì essere concessi al fine di facilitare e/o rendere meno onerose iniziative comunque connesse alle finalità generali come sopra enunciate, quali: acquisto di quote di coeredi su abitazioni pervenute in successione al dipendente e/o agli altri componenti il nucleo familiare; estinzione di mutui contratti dal/i richiedente/i a condizioni ordinarie e per le finalità di cui al primo comma del presente articolo. La concedibilità dei mutui sarà vincolata all insindacabile giudizio della Banca. Per le finalità sopra descritte, viene individuato un plafond pari a per il biennio ART.2 I mutui di cui al precedente art. 1 possono essere concessi - fatti salvi i casi previsti al successivo art. 5 - solamente a favore di dipendenti che al momento della presentazione della domanda siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e abbiano superato il periodo di prova. ART. 3 Ai fini di cui al presente regolamento, per nucleo familiare, s'intende quello risultante dalla certificazione anagrafica relativa allo stato di famiglia del dipendente rilasciata dal Comune di residenza. ART.4 Il dipendente non potrà accedere alle agevolazioni previste dal presente regolamento o continuare a mantenerle, se già ottenute, qualora: I) venda l'abitazione finanziata, salvo quanto previsto al successivo art. 5; 2) cessi, per qualsiasi causa, dal rapporto di lavoro. A parziale deroga di quanto sopra, verranno mantenute le condizioni di mutuo agevolato: a) qualora la cessazione sia dovuta all inserimento anche ex art cod. civ. - del dipendente
2 presso altra azienda facente parte del Gruppo Generali; b) qualora la cessazione sia dovuta a dimissioni per accedere direttamente al trattamento di pensione per anzianità o vecchiaia; c) qualora la cessazione sia dovuta a dimissioni per accedere al trattamento straordinario del Fondo di Solidarietà del Settore Credito. 3) non occupi personalmente l'abitazione finanziata entro un anno dall'erogazione del saldo mutuo o dall'ottenimento dell'abitabilità, salvo i casi di cambiamento della residenza o del domicilio per ragioni esclusivamente lavorative e/o familiari che determinino oggettive e rilevanti difficoltà abitative presso l immobile su cui è stato acceso il mutuo agevolato. Eventuali deroghe potranno essere consentite, di volta in volta, dalla Banca. Al verificarsi delle ipotesi di cui sopra, il mutuo decadrà da tutti i benefici contemplati dal presente regolamento, con facoltà della banca di risolvere il relativo contratto e pretendere l'estinzione anticipata del finanziamento, ovvero di far proseguire l'ammortamento al tasso di interesse pari all Euribor a 6 mesi maggiorato di 1,5 punti percentuali, a decorrere dalla prima rata mensile successiva alla data di decadenza dalle agevolazioni. Qualora il dipendente addivenga a separazione legale dal coniuge con attribuzione a quest'ultimo dell'abitazione finanziata con un mutuo previsto dal presente regolamento, l'ammortamento dello stesso potrà proseguire alle condizioni ordinarie di tasso, spese etc. applicate alla comune clientela a partire dalla rata successiva l'avvenuta sentenza di separazione, mentre per il dipendente sarà ripristinato il diritto di usufruire nuovamente delle agevolazioni così come qui regolamentate. Alternativamente a quanto sopra, il dipendente tramite apposita richiesta - potrà ottenere il mantenimento delle condizioni agevolate sull immobile assegnato all altro coniuge. In caso di decesso del dipendente mutuatario, è ammessa la prosecuzione del mutuo alle condizioni originariamente pattuite, a favore delle seguenti categorie di eredi: coniuge e/o figli o, in assenza di almeno uno di costoro, ascendenti secondo le norme civilistiche sulla successione legittima. ART.5 Le domande di mutuo devono essere presentate in conformità alle indicazioni che saranno fornite dagli uffici preposti, corredate da tutta la documentazione ritenuta necessaria dagli uffici stessi. Al dipendente richiedente, verrà consegnato l elenco della documentazione da produrre. La domanda di mutuo si ritiene perfezionata - e quindi idonea a produrre tutti gli effetti, anche cronologici, sulla procedura di concessione del mutuo -, dal momento in cui pervengono agli Uffici preposti tutti i documenti richiesti. Pertanto, le domande incomplete per carenza di documentazione non producono effetto alcuno. I contratti di mutuo devono essere stipulati entro sei mesi dalla comunicazione dell'avvenuta concessione, pena la decadenza della stessa, salvo proroga della Banca su motivata richiesta. L 'abitazione oggetto del finanziamento come pure il mutuo devono essere intestati al dipendente. L abitazione finanziata può essere in comproprietà solo con altri componenti il nucleo familiare. Il mutuo può essere cointestato solo con altri componenti il nucleo. All'atto della stipula del mutuo il dipendente dovrà risultare proprietario di almeno il 50% parti indivise dell'immobile oggetto di finanziamento. Il dipendente può ricorrere, di norma, una sola volta al mutuo agevolato. Tuttavia, nel caso in cui l abitazione principale del dipendente sia divenuta non più confacente alle esigenze del nucleo familiare, ovvero la sua ubicazione comporti un non comune disagio al dipendente stesso nel
3 raggiungere il posto di lavoro, il dipendente potrà ricorrere ad un altro mutuo agevolato, previa estinzione del precedente. Nei casi di estinzione anticipata, al dipendente è ripristinato il diritto di usufruire nuovamente delle agevolazioni così come qui regolamentate, per importo e durata massima dei mutui tempo per tempo previsti dalle norme regolamentari della specie. ART. 6 I mutui di cui al presente regolamento, concedibili entro i limiti stabiliti ad insindacabile giudizio della Banca, sono regolati altresì dalle seguenti condizioni: Importo massimo e garanzie Il mutuo richiesto da ciascun dipendente non può superare l'entità degli oneri ammissibili per la realizzazione dell'iniziativa da finanziare e, in ogni caso, l'importo di =.Qualora la richiesta sia congiuntamente presentata da due dipendenti, l importo del mutuo non potrà eccedere Gli oneri di cui sopra, che potranno anche riferirsi a lavori già effettuati e/o costi già sostenuti, purché entro l'anno antecedente la data di protocollo della domanda di mutuo, devono essere accertabili ed ammissibili in via preventiva e/o definitiva sulla scorta della documentazione ritenuta idonea dagli uffici preposti i quali, per quanto attiene l'esecuzione delle opere previste e/o realizzate, si avvarranno di norma di perizie, stati d'avanzamento e collaudi effettuati da tecnici incaricati dalla banca o dalla stessa ritenuti validi. L'importo del mutuo non potrà comunque eccedere l 80% del valore cauzionale dell'abitazione oggetto di finanziamento a lavori ultimati e di altri eventuali beni immobili o valori mobiliari offerti in garanzia anche da terzi purché accettati dalla Banca. Il valore cauzionale di cui sopra va determinato al netto di eventuali residui debiti in linea capitale per precedenti mutui contratti con la banca, ovvero del valore delle ipoteche qualora iscritte a favore di altri Istituti. I mutui devono essere garantiti da ipoteca di grado immediatamente successivo a quello di eventuali altre considerate nella determinazione del valore cauzionale netto dei beni di cui sopra, e per un valore pari al 150% della somma mutuata. L'onere per l'ammortamento del mutuo, unito all'onere per il rimborso di eventuali prestiti e/o di altri mutui in essere, non potrà inoltre comunque superare il 50% del reddito complessivo netto del nucleo familiare del dipendente, commisurato alla data di presentazione della domanda di mutuo. Durata e ammortamento La durata massima dei mutui viene stabilita in 30 anni oltre un periodo di preammortamento, che comunque non potrà eccedere i sei mesi a partire dalla data dell ultima erogazione. Gli interessi di preammortamento e le rate di ammortamento saranno corrisposti mensilmente in via posticipata con addebito in conto presso la Banca. Inoltre, la durata massima del mutuo non può comunque superare il numero di anni presenti nell intervallo tra la data di presentazione della domanda di mutuo ed il raggiungimento dell età anagrafica di 70 anni dei mutuatari. Tasso di interesse Per tutta la durata dell'operazione, ai mutui prima casa per i dipendenti viene applicato un tasso annuo di interesse variabile, indicizzato al Tasso Ufficiale di Riferimento
4 ART. 7 maggiorato di 0,05 punti percentuali. Altre condizioni I mutui agevolati sono esenti da spese d incasso rata, di estinzione o decurtazione anticipata. Nel tasso di interesse come sopra determinato non s'intendono compresi i diritti per l'istruttoria tecnico legale (definiti in misura forfettaria pari a 50), i compensi per sopralluoghi per accertamento degli stati d'avanzamento dei lavori e collaudi, la rifusione delle spese per svincoli e trasporti d'ipoteca, frazionamenti dei mutui e delle ipoteche, cancellazioni ipotecarie. I compensi per sopralluoghi per accertamento di stati avanzamento lavori e collaudi, la rifusione delle spese per cancellazioni ipotecarie, frazionamenti dei mutui e delle ipoteche, saranno a carico del dipendente secondo le condizioni vigenti tempo per tempo per la clientela ordinaria. La Direzione Crediti indicherà ai dipendenti interessati gli studi notarili convenzionati. In caso il richiedente intenda stipulare una polizza vita a garanzia del debito residuo, l Azienda indicherà la soluzione convenzionata con Società del gruppo Generali. Altre condizioni contrattuali verranno fissate in sede di concessione del mutuo se particolari, altrimenti saranno seguite le norme e la prassi in vigore per operazioni analoghe o assimilabili. I mutui di cui al presente regolamento possono essere anche concessi a società cooperative edilizie a proprietà divisa, costituite esclusivamente fra dipendenti dell'istituto. I soci prenotatari dovranno risultare in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento. ART. 8 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento valgono le norme per le analoghe operazioni di mutuo con la normale clientela e le disposizioni del Codice Civile. ART.9 Possono essere altresì concessi mutui fondiari per l acquisto di immobili destinati a divenire la prima casa di figli del dipendente, purchè conviventi al momento della presentazione della domanda. In tali casi saranno applicate le condizioni tempo per tempo previste per i dipendenti del gruppo Generali (cd. Mutuo Assieme). Capitolo 2 Prestiti Personali Nei termini previsti dall art. 7 degli accordi a latere del CIA del Gruppo Banca Generali d.d. 10 giugno 2010 che qui si intende integralmente richiamato -, i dipendenti a tempo indeterminato, non in periodo di prova e con un anzianità al momento della domanda di almeno 1 anno maturata anche presso altre Società del Gruppo Generali purché continuativa rispetto all assunzione in Società del Gruppo BG -, possono ricorrere a prestiti personali documentati, eventualmente cointestati con il coniuge o i figli maggiorenni o altra persona destinata a far parte del nucleo familiare del dipendente.
5 Per poter usufruire di tale finanziamento, è obbligatorio l accredito continuativo della retribuzione presso uno dei rapporti di conto corrente intestati o cointestati al dipendente. La domanda di prestito personale va effettuata utilizzando apposita modulistica predisposta dalla Direzione Crediti specificando il motivo della richiesta ed è soggetta alla valutazione insindacabile della Banca. I prestiti personali hanno le seguenti caratteristiche: durata: minimo 12 mesi massimo 60 mesi; importo massimo finanziabile: per le aree professionali e per i QD. erogazione: sul conto corrente del dipendente ove viene accreditata la retribuzione; periodicità di rimborso: rate mensili costanti posticipate e regolate presso il conto corrente del dipendente ove viene accreditata la retribuzione; tasso interesse passivo: TUR + 0,25%; imposta sostitutiva o imposta di bollo: a carico dipendente. Il finanziamento in questione è esente da spese d istruttoria, di addebito rata e di eventuale integrale estinzione anticipata. L'onere per l'ammortamento del prestito, unito all'onere per il rimborso di eventuali prestiti e/o di altri mutui in essere, non potrà inoltre comunque superare il 50% del reddito complessivo netto del nucleo familiare del dipendente, commisurato alla data di presentazione della domanda di mutuo. Il dipendente non può continuare a mantenere la facilitazione ottenuta qualora cessi, per qualsiasi causa, dal rapporto di lavoro. In tal caso, il richiedente dovrà procedere entro un mese dalla cessazione del rapporto di lavoro al rimborso dell importo finanziato e sinora non restituito. A parziale deroga di quanto sopra, le condizioni agevolate di finanziamento verranno mantenute nei seguenti casi: a) qualora la cessazione sia dovuta all inserimento anche ex art cod. civ. - del dipendente presso altra azienda facente parte del Gruppo Generali; b) qualora la cessazione sia dovuta a dimissioni per accedere direttamente al trattamento di pensione per anzianità o vecchiaia; c) qualora la cessazione sia dovuta a dimissioni per accedere al trattamento straordinario del Fondo di Solidarietà del Settore Credito. Può venir concesso un unico prestito in capo al singolo dipendente: costui potrà eventualmente richiedere un nuovo prestito solo allorché abbia integralmente estinto il prestito precedente. Capitolo 3 Fidi (elasticità di cassa) Nei termini previsti dall art. 7 degli accordi a latere del CIA del Gruppo Banca Generali d.d. 10 giugno 2010 che qui si intende integralmente richiamato -, sul conto corrente presso Banca Generali ove viene accreditata la retribuzione, il dipendente che abbia superato il periodo di prova può usufruire, a richiesta, di un fido per elasticità di cassa a revoca. I massimali di fido sono diversificati come segue: a) per i dipendenti a tempo indeterminato
6 - aree professionali: 7.000; - quadri direttivi di primo e secondo livello retributivo incluso: ; - quadri direttivi di terzo e quarto livello: b) per i dipendenti a tempo determinato L affidamento verrà concesso sino a revoca nel caso a) ed a scadenza coincidente con il termine del rapporto di lavoro nel caso b). Il tasso d interesse applicato sarà pari al TUR + 0,25% (+ 1,25% in caso di extrafido). La domanda di fido va effettuata utilizzando apposita modulistica predisposta dalla Direzione Crediti. Capitolo 4 Tassi d interesse Qualora le metodologie di calcolo sopra indicate dovessero risultare inapplicabili a seguito di interventi sui tassi citati (TUR, Euribor, etc) da parte delle competenti Autorità monetarie, si procederà all individuazione di nuove modalità coerenti con le finalità sopra riportate. CONTO DIPENDENTI Allegato Accordi a Latere Cia Gruppo BG - art.7 elenco modifiche con entrata in vigore 1 agosto 2010 MODIFICA 1) Costo rigenerazione codici di Azzeramento costi di rigenerazione codici di accesso (anche al accesso di fuori della promozione in corso) 2) Valuta versamento assegni Valuta versamento assegni e vaglia 1 giorno lavorativo 3) Comm. negoziazione obbligazioni online introduzione commissione fissa max 20 (come conti online) Comm. negoziazione azioni online introduzione commissione fissa max 20 (come conti online)
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