D.Lgs. 81/08 Art Informazione ai lavoratori

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1 LA FORMAZIONE PER DIRIGENTI, PREPOSTI E LAVORATORI ACCORDO CONFERENZA STATO - REGIONI

2 D.Lgs. 81/08 Art Informazione ai lavoratori 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli artt. 45 e 46; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. 2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. LA IN-FORMAZIONE GENERALE L Accordo non riguarda l informazione ai lavoratori

3 D.Lgs. 81/08 Art Disposizioni relative ai componenti dell impresa familiare di cui all articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi 1. I componenti dell impresa familiare di cui all articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti ( ) 2. I soggetti di cui al co. 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: a) ( ) b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all ar. 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. D.Lgs. 81/08 Art Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti ( ) 8. I soggetti di cui all art. 21, co. 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l Accordo di cui al co. 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. LA IN-FORMAZIONE GENERALE

4 Per ciascun corso si dovrà prevedere: a) soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro; b) un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso; c) nominativi dei docenti; d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità; e) il registro di presenza dei partecipanti; f) l obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste; g) declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

5 Per ciascun corso si dovrà prevedere: ( ) Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore; anche ai fini di un più rapido abbattimento delle barriere linguistiche, onde garantire l efficacia e la funzionalità dell espletamento del percorso formativo e considerata l attitudine dei sistemi informatici a favorire l apprendimento, potranno essere previsti nei confronti dei lavoratori stranieri specifici programmi di formazione preliminare in modalità e-learning. REQUISITI DEL SOGGETTO FORMATORE

6 In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento così come previsto all art. 6, co. 8, let. m-bis), del D.Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti internamente o esternamente all azienda, anche in modalità e-learning, quale definita in Allegato 1, ove ne ricorrano le condizioni, da docenti interni o esterni all azienda che possono dimostrare di possedere, esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di R.S.P.P. del servizio di prevenzione e protezione, anche in riferimento al datore di lavoro. REQUISITI DEL DOCENTE

7 La metodologia di insegnamento/apprendimento privilegia un approccio interattivo che comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. A tali fini è opportuno: a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo; b) favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul problem solving, applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione; c) prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche; d) favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti. MODALITA DIDATTICA

8 Formazione Generale Con riferimento alla lettera a) del co. 1 dell art. 37 del D.Lgs. n. 81/08, la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Contenuti: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza. Durata Minima: 4 ore per tutti i settori. (può essere svolto in modalità e Learning) FORMAZIONE GENERALE CONTENUTO DEI PROGRAMMI

9 Formazione Specifica Con riferimento alla let. b) del co. 1 e al co. 3 dell art. 37 del D.Lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lett. a), b) e c) del co. 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81/08 successivi al I costituiscono oggetto della formazione. Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al Co. 6 dell art. 37 del D.Lgs. n. 81/08, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell art. 28. Durata Minima in base alla classificazione dei settori di cui all Allegato 2 (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO ): 4 ore per i settori della classe di rischio basso; 8 ore per i settori della classe di rischio medio; 12 ore per i settori della classe di rischio alto. FORMAZIONE SPECIFICA CONTENUTO DEI PROGRAMMI

10 Formazione Rischio basso Rischio medio Rischio alto Generale (può essere svolta in modalità e Learning) 4 ore 4 ore 4 ore Specifica 4 ore 8 ore 12 ore Totale 8 ore 12 ore 16 ore Aggiornamento quinquennale di 6 ore per tutti i livelli di rischio (può essere svolta in modalità e Learning) LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

11 Contenuti: Rischi infortuni, Meccanici generali, Elettrici generali, Macchine, Attrezzature, Cadute dall alto, Rischi da esplosione, Rischi chimici, Nebbie - Oli - Fumi - Vapori Polveri, Etichettatura, Rischi cancerogeni, Rischi biologici, Rischi fisici, Rumore, Vibrazione, Radiazioni, Microclima e illuminazione, Videoterminali, DPI Organizzazione del lavoro, Ambienti di lavoro, Stress lavoro-correlato, Movimentazione manuale carichi, Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto), Segnaletica, Emergenze, Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, Procedure esodo e incendi, Procedure organizzative per il primo soccorso, Incidenti e infortuni mancati, Altri Rischi. Durata Minima in base alla classificazione dei settori di cui all Allegato 2 (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO ) CONTENUTO DEI PROGRAMMI

12 FORMAZIONE PREGRESSA DEGLI EDILI Per il comparto delle costruzioni, nell ipotesi di primo ingresso nel settore, la formazione effettuata nell ambito del progetto strutturale 16ore-MICS, delineato da FORMEDIL, Ente nazionale per la formazione e l addestramento professionale dell edilizia, è riconosciuta integralmente corrispondente alla Formazione Generale di cui al presente accordo. Ai fini della Formazione Specifica i contenuti di cui al citato percorso strutturale potranno essere considerati esaustivi rispetto a quelli di cui al presente accordo ove corrispondenti. I soggetti firmatari del Contratto Collettivo Nazionale dell edilizia stipulano accordi nazionali diretti alla individuazione delle condizioni necessarie a garantire tale corrispondenza. Inoltre con riferimento ai soggetti di cui all art. 21, co. 1, del D.Lgs. n. 81/08, si ritiene che i contenuti e l articolazione della formazione di seguito individuati possano costituire riferimento anche per tali categorie di lavoratori, tenuto conto di quanto previsto dall art. 21, co. 2, let. b, del D.Lgs. n. 81/08. CONTENUTO DEI PROGRAMMI

13 D.Lgs. 81/08 Art Esercizio di fatto di poteri direttivi 1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all art. 2, co. 1, lett. b), d) ed e), gravano altresì su colui il Quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. D.Lgs. 81/08 Art Obblighi del datore di lavoro dell impresa affidataria ( ) 3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione. ANCHE QUESTI SOGGETTI DEVONO ESSERE FORMATI LA FORMAZIONE DEI PRESPOSTI E DIRIGENTI??????

14 I contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all articolo 37, co. 7, del D.Lgs. n. 81/08, comprendono, in relazione agli obblighi previsti all articolo 19: 1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; 2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; 3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio; 4. Incidenti e infortuni mancati 5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri; 6. Valutazione dei rischi dell azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera; 7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione. FORMAZIONE DEI PREPOSTI

15 Formazione Rischio basso Rischio medio Rischio alto Generale (può essere svolta in modalità e Learning) 4 ore 4 ore 4 ore Specifica 4 ore 8 ore 12 ore Formazione particolare specifica (può essere svolta in modalità e Learning) 8 ore 8 ore 8 ore Totale 16 ore 20 ore 24 ore Aggiornamento quinquennale di 6 ore per tutti i livelli di rischio (può essere svolto in modalità e Learning) FORMAZIONE DEI PREPOSTI

16 La formazione dei dirigenti, così come definiti dall art. 2, co. 1, let. d), del D.Lgs. n. 81/08, in riferimento a quanto previsto all art. 37, co. 7, del D. Lgs. n. 81/08 e in relazione agli obblighi previsti all art. 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli aventi i seguenti contenuti minimi: MODULO 1. NORMATIVO giuridico (può essere svolto in modalità e Learning) MODULO 2. GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza (può essere svolto in modalità e Learning) MODULO 3. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi (può essere svolto in modalità e Learning) MODULO 4. RELAZIONALE formazione e consultazione dei lavoratori (può essere svolto in modalità e Learning) FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

17 Formazione Rischio basso Rischio medio Rischio alto Formazione (può essere svolta in modalità e Learning) 16 ore Aggiornamento quinquennale di 6 ore per tutti i livelli di rischio (può essere svolto in modalità e Learning) FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

18 Gli attestati di frequenza e di superamento della prova di verifica vengono rilasciati direttamente dagli organizzatori dei corsi in base a: la frequenza del 90% delle ore di formazione previste ai punti 4 (lavoratori); la frequenza del 90% delle ore di formazione previste ed il superamento della prova di verifica per i soggetti di cui al punto 6 (dirigenti) e 5 (preposti). Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni: Indicazione del soggetto organizzatore del corso; Normativa di riferimento; Dati anagrafici e profilo professionale del corsista; Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato (l indicazione del settore di appartenenza è indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti); Periodo di svolgimento del corso; Firma del soggetto organizzatore del corso. ATTESTATI DI FREQUENZA

19 Categorie di lavoratori e contratti di lavoro Lavoratore con nuova assunzione e/o somministrazione, in azienda dello stesso settore produttivo Lavoratore con nuova assunzione e/o somministrazione, in azienda di diverso settore produttivo Lavoratore interno multiservizicon mansione ad una attività con rischio maggiore del precedente Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi Formazione precedente all assunzione, qualora prevista nella contrattazione collettiva nazionale di settore, con riferimento alla formazione generale di cui all art.37, co. 1, let. a. Crediti formati permanenti Si Si Si Si Si Crediti formativi Si La formazione specifica deve essere ripetuta La formazione specifica deve essere integrata La formazione specifica deve essere ripetuta e integrata Deve essere effettuata la formazione specifica CREDITI FORMATIVI E FORMAZIONE PREGRESSA LAVORATORI

20 CREDITI FORMATIVI (lavoratori in somministrazione)

21 La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell ambito della stessa o di altra azienda. Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto. In ogni caso si ribadisce che i crediti formativi per la formazione specifica hanno validità fintanto che non intervengono cambiamenti così come stabilito dai co. 4 e 6 dell art. 37 del D.Lgs. n. 81/08. La Formazione dei dirigenti costituisce credito formativo permanente (sempre) CREDITI FORMATIVI PREPOSTI E DIRIGENTI

22 Disposizioni transitorie Lavoratori Preposti Dirigenti Lavoratori già assunti Nuova assunzione Esonero da corsi di formazione Nessuna Avviare il preposto e concludere percorso formativo dell accordo percorso formativo dell accordo entro 18 mesi. Effettuareformazione anteriormente e/o contestualmente all assunzione e comunque completarla entro 60 giorni, se risulta impossibile Avviare il dirigente e concludere percorso formativo dell accordo percorso formativo dell accordo entro 18 mesi. Effettuareformazione anteriormente e/o contestualmente all assunzione e comunque completarla entro 60 giorni, se risulta impossibile effettuarla prima effettuarla prima Effettuareformazione anteriormente e/o contestualmente all assunzione e comunque completarla entro 60 giorni, se risulta impossibile effettuarla prima Coloro che abbiano frequentato entro e non oltre 12 mesi un corso approvato prima dell entrata in vigore dell accordo e rispettosi della normativa e dei contratti collettivi di lavoro Coloro che abbiano frequentato entro e non oltre 12 mesi un corso approvato prima dell entrata in vigore dell accordo e rispettosi della normativa e dei contratti collettivi di lavoro Coloro che abbiano frequentato entro e non oltre 12 mesi un corso approvato prima dell entrata in vigore dell accordo e rispettosi della normativa e dei contratti collettivi di lavoro DISPOSIZIONI TRANSITORIE

23 Riconoscimento formazione pregressa Viene riconosciuta la formazione avuta in precedenza a condizione che sia conforme alle disposizioni legislative vigenti prima dell accordo prevedendo : Lavoratori Preposti Dirigenti Esonero per formazione prevista nell accordo Aggiornamento entro 12 mesi per formazione erogata da più di 5 anni con percorso formativo previsto nell accordo Esonero per formazione prevista nell accordo Aggiornamento entro 12 mesi per formazione erogata da più di 5 anni con percorso formativo previsto nell accordo Formazione particolare ed aggiuntiva entro 12 mesi RICONOSCIMENTI Esonero al corso di formazione dell accordo, se si è frequentato un corso approvato prima e conforme all art. 3 del D.M. 16/01/1997 e/o modulo A accordo del 14/02/2006

24 Al fine di rendere maggiormente dinamico l apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettività sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresì previste, anche mediante l utilizzo di piattaforme e-learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell attesa dell espletamento dell aggiornamento quinquennale. Nell aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi. Non è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all evoluzione dei rischi o all insorgenza di nuovi rischi. ATTENZIONE: Per queste situazioni bisogna procedere all integrazione della formazione indipendentemente dall accordo. AGGIORNAMENTO (può essere svolto in modalità e Learning)

25 CLASSE DI RISCHIO

26 CLASSE DI RISCHIO

27 CLASSE DI RISCHIO

28 CLASSE DI RISCHIO

29 CLASSE DI RISCHIO

30 Circolare M.L.P.S. n 20 del 2011 In mancanza dell ente bilaterale o nel caso di mancata risposta dell ente bilaterale entro 15 giorni dall inoltro della richiesta di collaborazione, il datore di lavoro può procedere autonomamente alla realizzazione dell attività di formazione da esso prevista. LA FORMAZIONE In collaborazione con gli enti bilaterali e gli organismi paritetici

31 PRECISAZIONE! La formazione di cui al presente accordo è distinti da quella prevista dai titoli successivi al I (titolo) del D.Lgs. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o attrezzature particolari. Per esempio: titoli tecnici e/o prevista da D.M., Norme Tecniche, ecc.. e l addestramento. La formazione generale + formazione specifica + formazione dei rischi successiva al I titolo del D.Lgs. 81/08 costituiscono oggetto della FORMAZIONE. La formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche (art. 37 co.6) e con riferimento ai rischi individuati con la VDR (art. 28) D.Lgs. 81/08. ACCORDO CONFERENZA STATO REGIONI PER I LAVORATORI

32 L accordo Conferenza Stato Regioni non ricomprende la formazione titoli successivi al I e l addestramento. Per esempio: CAPO I USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Art. 73. (Informazione, formazione e addestramento).. Co. 5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. Uso di attrezzature di lavoro e DPI CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE Art. 82. (Lavori sotto tensione) Lavori elettrici sotto tensione Art (Informazione e formazione) Segnaletica FORMAZIONE RISCHI SPECIFICI

33 L accordo conferenza stato regioni non ricomprende la formazione titoli successivi al I e l addestramento. Per esempio: Art (Informazione, formazione e addestramento) Art (Informazione e formazione) M.M.C. V.D.T. D.Lgs. 81/08 Art Disarmo delle armature 1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2 dell articolo 142 deve essere effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l autorizzazione. FORMAZIONE RISCHI SPECIFICI

34 L accordo conferenza stato regioni non ricomprende la formazione titoli successivi al I e l addestramento. Per esempio: TITOLO VIII - AGENTI FISICI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art (Informazione e formazione dei lavoratori) ultrasuoni, infrasuoni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche di origine artificiale, microclima, atmosfere iperbariche. ecc Art (Informazione e formazione dei lavoratori) Art (Misure di prevenzione e protezione) Rumore Vibrazioni FORMAZIONE RISCHI SPECIFICI

35 L accordo conferenza stato regioni non ricomprende la formazione titoli successivi al I e l addestramento. Per esempio: RADIAZIONI IONIZZANTI Decreto Legislativo del Governo 17 marzo 1995 n 230 modificato dal D. Lgs. 26 maggio 2000 n. 187, dal D. Lgs. 26 maggio 2000 n. 241 e dal D. Lgs. 9 maggio 2001 n. 257 Art. 61 Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti. e) rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, in relazione alle mansioni cui essi sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche, delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne di cui alla lettera c); FORMAZIONE RISCHI SPECIFICI

36 L accordo conferenza stato regioni non ricomprende la formazione titoli successivi al I e l addestramento. Per esempio: TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE Art (Informazione e formazione per i lavoratori) TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE Art (Informazione e formazione) TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE Artt. 257, 258 (Informazione e formazione dei lav.) Agenti Chimici Agenti Cancerogeni e Mutageni Amianto TITOLO X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI Art (Informazioni e formazione) TITOLO XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE Art. 294 bis. (Informazioni e formazione) FORMAZIONE RISCHI SPECIFICI

37 LAVORATORI ESPOSTI A CHEMIOTERAPICI ANTIBLASTICI IN AMBIENTE SANITARIO La CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO con PROVVEDIMENTO 5 agosto 1999 ha elaborato il Documento di linee guida per la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti a chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario. FORMAZIONE RISCHI SPECIFICI AMBIENTE SANITARIO

38 Formazione generale (art. 37 co.1 lett. a) del D.Lgs.81/08) + Formazione specifica (art. 37 co.1,3 lett. b) del D.Lgs.81/08) + Formazione per i rischi specifici successiva al I titolo del D.Lgs. 81/08 SINTESI FORMAZIONE DEL LAVORATORE

39 Precisazione: Il corso oggetto del presente accordo non ricomprende la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e di primo soccorso e, comunque, di gestione dell emergenza. Per tale formazione si rimanda alle disposizioni indicate all art. 37, co. 9; e agli artt 45, co. 2, e 46, co. 3, let. b) e co.4, del D.Lgs. n. 81/08. Decreto del Ministro dell interno del 10 marzo 1998 per la formazione degli addetti all emergenza, evacuazione, prevenzione incendi. D.Lgs. 81/08 Art Prevenzione incendi Co. 3. Fermo restando quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente Decreto, i Ministri dell interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:.. b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione. Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 addetti al Primo Soccorso aziendale FORMAZIONE NORME SPECIFICI

40 L accordo conferenza stato regioni non si applica per la formazione e l addestramento e dove sono presenti altri accordi e norme specifiche: D.Lgs. 81/08 Art Obblighi dei datori di lavoro concernenti l impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi ALLEGATO XXI - ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME SUI CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI A LAVORI IN QUOTA D.Lgs. 81/08 Art Montaggio e smontaggio ponteggi ALLEGATO XXI - ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME SUI CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI A LAVORI IN QUOTA FORMAZIONE NORME SPECIFICI

41 L accordo conferenza stato regioni non si applica per la formazione e l addestramento e dove sono presenti altri accordi e norme specifiche: D.P.R. 14/9/2011, N Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti (Ambienti confinati) Decreto 4 febbraio 2011 del M.L.P.S.- Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all art. 82 co.2 lett. c) del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazione (Lavori elettrici sotto tensione) D.Lgs. 81/08 Art Formazione dei lavoratori (Bonifica Amianto) Co.3. Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all articolo 10, comma 2, lettera h), della Legge 27 marzo 1992, n FORMAZIONE QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

42 L accordo conferenza stato regioni non si applica per la formazione e l addestramento e dove sono presenti altri accordi e norme specifiche: D.Lgs. 81/08 Art Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti ( ) 11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI

43 D.Lgs. 81/08 Art. 32 e Accordo tra Governo e Regioni e Prov. Autonome per attuazione art. 2 co e 5 del D.Lgs. 195/03 (contenuti minimi della formazione ASPP. E RSPP.) Requisiti di base: Diploma di istruzione secondaria superiore (completo) Per laurea ingegneria, architettura, Tecnico del Prevenzione (esonero Modulo A e B) Corsi di formazione strutturati in tre moduli: Modulo A (corso base di 28 ore) Modulo B (corso di specializzazione sulla natura dei rischi da 12 a 68) codice ATECO Modulo C (corso di specializzazione in ergonomia, psico-sociale e organizzazione) Soggetti formatori: a) Riconosciuti dal D.Lgs. 81/08 (associazioni tra D.L., ISPESL, INAIL, Regioni, ecc ) b) Amministrazioni pubbliche: (M. del Lavoro, M. della Salute, M. Attività Produttive, M. c) Interno, Formaz.) limitatamente al personale della P. A. d) Istituzioni Scolastiche: (I. Tecnici Industriali e Professionali, I. Tecnici Agrari e professionali, I. Tecnici nauti, aeronautici e professionali e) Gli ordini e collegi professionali abilitati dal D.Lgs. 494/96 f) Altri soggetti formatori riconosciuti dalla Regione Requisiti dei docenti: Esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. FORMAZIONE RSPP E ASPP

44 D.Lgs. 81/08 Art Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l esecuzione dei lavori Requisiti ATTESTATO DI FREQUENZA A SPECIFICO CORSO IN MATERIA DI SICUREZZA CONFORME ALL ALL. XIV. LAUREA MAG.LE Ingegneria Architettura Agraria Geologia SI (*) Esonero per Laurea M. Ingegneria della Sicurezza LAUREA Ingegneria Architettura Agraria Geologia SI (*) DIPLOMA Geometra Perito Ind.le Perito agrario Agrotecnico SI PUBBLICI UFFICIALI O INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO NO ATTIVITÀ LAVORATIVA 1 anno di attività lavorativa nel settore delle costruzioni 2 anni di attività lavorativa nel settore delle costruzioni 3 anni di attività lavorativa nel settore delle costruzioni 5 anni di attività tecnica nel settore delle costruzioni AGGIORNAMENTO A CADENZA QUINQUENNALE SI Durata 40 ore SI Durata 40 ore SI Durata 40 ore SI Durata 40 ore (*) Esonero Certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all ALLEGATO XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con i medesimi contenuti. FORMAZIONE PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA

45 LAVORATORI MARITTIMI Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1999 Supplemento Ordinario n. 151) Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 298 "Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 27 agosto 1999) FORMAZIONE SETTORI SPECIFICI

46 Le moderne tecnologie informatiche permettono di percorrere nuove strade e utilizzare l e-learning (studio al computer) anche per il settore della sicurezza sul lavoro. Per e-learning, in italiano teledidattica, si intende la possibilità di imparare sfruttando la rete internet e la diffusione di informazioni a distanza La teledidattica non è limitata alla formazione scolastica (essendo rivolta anche a utenti adulti, studenti universitari, insegnanti, ecc.) e comprende anche la formazione aziendale, specialmente per le organizzazioni con una pluralità di sedi. FORMAZIONE e-learning

47 FORMAZIONE e-learning

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