IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]
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1 IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Avv. Bruno De Carolis..... Avv. Alessandro Leproux.. Dott.ssa Claudia Rossi. Membro designato dalla Banca d Italia, che svolge le funzioni di Presidente, ai sensi dell art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Collegio Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Prof. Avv. Saverio Ruperto. Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore Prof.ssa Liliana Rossi Carleo Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 04/03/2011, dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, Fatto Nel giugno del 2009 veniva offerta alla ricorrente la possibilità di chiedere la rinegoziazione, in termini migliorativi, delle condizioni del mutuo a suo tempo accordatole dalla banca. L invito proveniva dal direttore dell agenzia presso la quale è detenuto il conto corrente e la richiesta veniva formalizzata il 21 settembre successivo, secondo la formula per ultimo suggerita dall intermediario: l estinzione del vecchio mutuo e l accensione di uno nuovo. La stipula del nuovo mutuo, con decorrenza 1 aprile 2010, aveva luogo soltanto il 3 febbraio 2010, per un importo complessivo di euro di cui ,21 a copertura del capitale residuo del precedente mutuo e i restanti 845,79 euro a copertura di spese e interessi (in particolare: 364,96 euro a titolo di interessi di preammortamento tra il e il ; 250 euro per spese di perizia; 12,58 a titolo di polizza antincendio e, infine, 218,25 di oneri fiscali). Restavano altresì a carico del cliente 100 euro per spese notarili. Inoltre, nelle more dell erogazione del nuovo mutuo, veniva addebitata al cliente la rata del vecchio mutuo, in scadenza il , per un importo di 983,68 euro. Pag. 2/7
2 Sia prima che dopo la stipula del nuovo contratto di mutuo tanto i conteggi effettuati dalla banca quanto le lungaggini della intera operazione venivano più volte contestati dalla ricorrente la quale, nonostante un riaccredito nel frattempo intervenuto ad opera della banca, in data avanzava un formale reclamo. La banca rispondeva il e l confermando che l importo di 845,79 euro addebitato alla cliente corrispondeva alle previsioni contrattuali; aggiungeva inoltre che il vecchio mutuo era stato estinto il in concomitanza con la regolarizzazione della documentazione determinando una differenza, a favore del cliente di 398,42 euro. Il perveniva all ABF il ricorso che ripercorre la complessa vicenda, a conclusione della quale la ricorrente chiede che le vengano restituite: 1) euro 983,68, relativi alla rata illegittimamente prelevata; 2) euro 100,00 relativi alle spese notarili non coperte dalla banca; 3) euro 364,96 per interessi di preammortamento; 4) euro 93,56 per errato calcolo del debito residuo; 5) euro 100,00 a titolo di spese di spedizione e legali. Eccepiva, tra l altro, la ricorrente, oltre ad errati conteggi l inosservanza delle disposizioni in materia di rinegoziazione dei mutui, con particolare riguardo alla Convenzione Abi-Mef del , alla convenzione patti chiari e, non ultimo, alle previsioni normative di cui all art. 8 del d.l. n. 7/2007 e all art. 3 del d.l. n.93/2008 convertito in legge 126/2008. L intermediario, con le proprie controdeduzioni del , sottolinea preliminarmente che il credito derivante dal mutuo era stato oggetto di un operazione di cartolarizzazione attribuendo a tale circostanza sia la complessa articolazione della operazione di risoluzione del vecchio mutuo ed accensione di quello nuovo sia la tempistica riscontrata, ribadendo in sostanza di essersi attenuto ai termini contrattuali; precisa peraltro che in considerazione dell interesse che (la banca) annette al rapporto con la propria clientela, pur in presenza delle problematicità connesse alla gestione nel caso di specie di un credito (connesso ad operazioni di cartolarizzazione) ha provveduto a riaccreditare sul conto del cliente: con valuta il predetto importo di 983,68 euro (mediante disposizione del ), rimborsando altresì (con disposizioni del ) 100,00 euro per spese notarili, 30,99 euro di spese Pag. 3/7
3 per conteggio di estinzione e i 20 euro sostenuti dalla cliente alla presentazione del ricorso. Chiede pertanto, l intermediario, che l ABF consideri cessata la materia del contendere. Con comunicazione del 23 febbraio 2010, la parte ricorrente in riscontro alle controdeduzioni pur riconoscendo l intervenuta cessazione parziale della materia del contendere rileva come con il ricorso introduttivo erano state richieste anche: il rimborso delle spese legali precedentemente sostenute ( 100,00); i cd. interessi di preammortamento tecnico, ritenuti indebiti ( 364,96); un ulteriore importo di 93,56, relativo alla differenza tra il debito residuo del precedente mutuo al , ( ,65) e il debito residuo calcolato dalla banca alla data del 9 marzo 2010 ( ,21). Inoltre, la ricorrente fa presente che la restituzione dell importo di 20,00 per spese di arbitrato non copre in verità tutte le spese sostenute, tra le quali sono da includere ulteriori spese vive relative all invio delle raccomandate ( 30,00 circa, in considerazione della copiosa documentazione allegata) nonché quelle del legale che rappresenta la ricorrente in questa procedura. Infine, la parte ricorrente sottolinea il disagio arrecatole dal comportamento della controparte - che solo a seguito dell instaurazione della procedura davanti all ABF avrebbe dato ragione alle sue legittime pretese - e i tempi impiegati per la conclusione dell operazione (circa 9 mesi), periodo durante il quale ha dovuto costantemente sollecitare la definizione della pratica anche a mezzo di un legale. In definitiva, la parte ricorrente, pur manifestando apprezzamento per la buona volontà della Banca di venirle incontro, insiste nell ottenere una decisione dell ABF con riferimento alle altre richieste formulate. Diritto La questione sottoposta all ABF attiene alla possibilità tecnico-normativa di apportare modifiche alle condizioni economiche (cd. rinegoziazione) di mutui oggetto di cartolarizzazione. Infatti, l art. 8, comma 3, del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, (convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40, come anche modificata dall art. 2, comma 450 della L.244/2007) fa salva la possibilità del creditore originario e del debitore di pattuire Pag. 4/7
4 la variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata. Alla luce del quadro normativo vigente, posto che la rinegoziazione può essere realizzata per accordo delle parti, si ritiene che l avvenuta cartolarizzazione del mutuo non sia ostativa sul piano tecnico-normativo alla variazione delle condizioni del mutuo cartolarizzato. A supporto di tale affermazione si richiamano la convenzione firmata tra l'abi e il Consiglio nazionale del notariato a Roma il 12 novembre 2007, l art. 3 della legge 25 maggio 2008 n. 93, la Convenzione Abi-Mef del 19 giugno 2008 per la rinegoziazione e la portabilità dei mutui e la Circolare del MEF 29 dicembre 2008 n da cui emerge il ruolo centrale riservato alla banca originaria che assuma la veste di servicer. Ciò premesso, la diversa operazione suggerita dalla Banca al fine di consentire la rinegoziazione, avrebbe dovuto anche in applicazione della clausola generale di buona fede e correttezza garantire l equivalenza del risultato rispetto alla mera rinegoziazione di cui al citato art. 8, attraverso l applicazione al cliente di condizioni più vantaggiose, senza aggravio di spese e oneri. Tali conseguenze dannose consistono non soltanto nell addebito di spese e oneri da parte delle banche, ma anche in disguidi relativi nella gestione del passaggio dall uno all altro mutuo, che, nel caso di specie, hanno determinato l addebito di una rata del vecchio mutuo pur essendo intervenuta la stipula del nuovo, l applicazione di interessi di preammortamento ed errati conteggi di estinzione nonché in ulteriori spese che la cliente dichiara di aver sostenuto per gestire la controversia con la banca. Quanto agli interessi di preammortamento applicati per il periodo compreso tra l erogazione del mutuo e l inizio dell ammortamento (pari a 364,96), osserva questo Collegio che tali spese (che non risultano rimborsate) in caso di mera rinegoziazione del mutuo evidentemente non sarebbero state sopportate dal cliente; conseguentemente la loro imposizione contrasta con il dettato degli artt. 7 e 8 del citato d.l. n. 7/2007. Quanto alla richiesta relativa alla somma di 93,56, come differenza tra la somma capitale ancora dovuta al ( ,65) rispetto a quella mutuata di ,21, si osserva che la parte ricorrente non sembra prendere in considerazione che il mutuo è stato estinto il 17 febbraio 2010 e che nel conteggio Pag. 5/7
5 di estinzione - oltre al capitale residuo al ( ,65) - devono essere computati anche i dietimi (cioè gli interessi giornalieri) fino al 17 febbraio (pari a 281,39); inoltre, la somma di ,21 (qualificata come somma mutuata al netto degli oneri addebitati dalla Banca, e cioè ,79 = ,21), è stata utilizzata dalla banca erroneamente per estinguere il debito residuo non al 17 febbraio 2010 ma al 9 marzo 2010 (pari a ,79): ciò ha comportato che a quella data il debito residuo risultava essere naturalmente inferiore ( ,79): infatti la somma residuante (86.454, ,79 = 398,42) fu accreditata sul conto della mutuataria. Pertanto, il calcolo effettuato dalla ricorrente a supporto di detta pretesa non appare corretto e idoneo a supportare la richiesta della somma di 93,56. Concludendo, questo Collegio, prende atto della cessazione della materia del contendere in ordine alla richiesta di restituzione della rata di mutuo e delle spese notarili e di perizia. Quanto alle rimanenti richieste formulate dalla ricorrente, questo Collegio ritiene che la complessa articolazione dell operazione, sostanzialmente elusiva dei criteri stabiliti, in linea di principio, dalla legge per la rinegoziazione dei mutui, ha comportato a carico del richiedente una spesa per interessi non dovuta; pertanto, sul punto, ritiene di dover accogliere la domanda avanzata nel ricorso e dispone che l intermediario convenuto provveda al rimborso a favore del ricorrente dell importo di Euro 364,86. Inoltre, il Collegio stabilisce che l intermediario rimborsi al ricorrente le spese per i vari oneri complessivamente sostenuti, determinandone l ammontare in via equitativa in complessivi Euro 100,00. Infine, respinge la richiesta di rimborso dell ulteriore importo di 93,56, in quanto infondata. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE Pag. 6/7
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