Roma, 11 novembre 2005 CIRCOLARE N. 48/E

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1 Direzione Centrale Accertamento Roma, 11 novembre 2005 CIRCOLARE N. 48/E OGGETTO: Azione di contrasto alle frodi all IVA intracomunitaria Concerto tra Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane e Guardia di finanza. 1. Premessa Le disposizioni contenute nell atto di indirizzo del Ministro dell Economia e delle Finanze per il triennio affidano all Agenzia delle entrate, quale titolare del potere di accertamento, il compito di assicurare il concerto, con l Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza, delle attività di contrasto alle frodi in ambito IVA. In particolare, tali attività sono state già rappresentate nella Circolare n. 7/E del 21 febbraio Il documento di concerto, sottoscritto dal direttore dell Ufficio Antifrode centrale dell Agenzia delle dogane, dal capo del III Reparto Operazioni della Guardia di finanza e dal direttore centrale Accertamento dell Agenzia delle entrate il 18 luglio u.s., ferme restando le rispettive competenze istituzionali, è orientato alla condivisione di: - una metodologia comune per il controllo dei soggetti che effettuano frodi in relazione all IVA intracomunitaria; - strumenti operativi comuni per migliorare il coordinamento e aumentare la collaborazione sul territorio dei nuclei operativi di verifica delle tre istituzioni. L iniziativa risponde in primo luogo all esigenza di migliorare la qualità e la proficuità degli atti istruttori, finalizzati ad ottimizzare l azione accertatrice del tributo, e, al tempo stesso, presentare con unicità, all autorità di Governo e all opinione pubblica, i risultati dell intero processo di contrasto alla fenomenologia evasiva in oggetto.

2 Pagina 2 di 5 Le eventuali diverse modalità di collaborazione con gli altri Attori della fiscalità, già instaurate in relazione a tematiche attinenti ai fenomeni di frode, vanno ricondotte nell ambito di quest ultimo strumento di coordinamento. Gli organi verificatori sono chiamati ad organizzare le informazioni acquisite nel corso dei controlli, al fine di enucleare il sistema di frode sino a quel momento scoperto e di individuare o permettere di individuare i veri organizzatori della frode. Infatti, il controllo nel caso delle operazioni di frode è mirato all emersione della responsabilità dei soggetti che si muovono dietro le quinte (soggetti interponenti), e quindi tutte le prove indiziarie devono convergere a suffragare tale ipotesi. Stante la rilevanza dei fenomeni di frode, si richiama l attenzione degli Uffici sulla tempestività con la quale dovranno realizzare le attività di accertamento conseguenti, di esclusiva competenza dell Agenzia delle entrate, con particolare riferimento alle violazioni afferenti all IVA. 2. Problematiche operative L attività quotidiana degli organi verificatori dell Agenzia delle dogane, della Guardia di finanza e dell Agenzia delle entrate ha evidenziato le seguenti principali problematiche di carattere operativo: 1. difficoltà di ripartire a monte i controlli nei confronti dei soggetti che hanno realizzato la frode, stante la varietà delle fonti d innesco (es. lo scambio d informazioni ai sensi del Regolamento n.1798/2003/ce); 2. difficoltà, per i verificatori non militari, di intervenire in alcune situazioni in cui sia richiesto l intervento delle forze di polizia; 3. sovrapposizione dei nuclei di verifica delle tre istituzioni nel caso in cui il sistema di frode veda coinvolti più soggetti, localizzati in più parti del territorio nazionale e individuati autonomamente ma contemporaneamente dagli organi di controllo; 4. pericolo che, nel caso in cui i soggetti coinvolti nella frode individuata vengano sottoposti ad indagini da parte dell organo giudiziario, l azione amministrativa in corso subisca un blocco temporale. Tale blocco potrebbe compromettere il buon esito del controllo ai fini fiscali, impedendo, ad esempio, l avvio di procedimenti di accertamento per il recupero di rimborsi già erogati, non consentendo l escussione dei fideiussori nei termini, ostacolando la notifica di accertamenti in rettifica, sottraendo agli uffici che hanno in corso verifiche su soggetti collegati documenti utili (fatture di vendita/acquisto) per la conclusione dei controlli;

3 Pagina 3 di 5 5. difficoltà, per i verificatori dell Agenzia delle entrate, di realizzare controlli completi nei confronti dei soggetti che effettuano frodi all IVA attraverso il sistema del falso deposito fiscale. Il superamento delle problematiche operative correlate all attività di contrasto alle frodi all IVA intracomunitaria richiede il massimo grado di coordinamento tra le Istituzioni coinvolte per assicurare l efficacia dell azione nel suo complesso. In particolare, una volta avviato l intervento se, a seguito dell interrogazione al Sistema informativo, si dovesse accertare che presso clienti o fornitori del soggetto ispezionato siano in corso controlli da parte di unità dipendenti dalle altre Amministrazioni impegnate nel coordinamento, la collaborazione si dovrà sviluppare attraverso l eventuale diretto scambio della documentazione istruttoria tra gli Uffici ed i Reparti impegnati nel controllo dei soggetti collegati (clienti/fornitori), a meno che non vi siano sui medesimi già indagini di polizia giudiziaria in corso. Appena terminata l acquisizione dei dati relativi alle scritture contabili del soggetto interposto, l Organo procedente dovrà trasmettere, all Ufficio o al Reparto che sta eseguendo il controllo sul soggetto collegato, presunto interponente, il processo verbale di constatazione completo di uno specifico report contenente le informazioni sulle fatture di acquisto e di vendita. La trasmissione avverrà tempestivamente, adottando modalità di invio che garantiscano la necessaria riservatezza. In particolare, sarà necessario, anche ai fini della corretta applicazione dell art. 60-bis del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, condividere i report contenenti i dati e le notizie relativi ai beni oggetto di scambio, unitamente all ulteriore documentazione probatoria (elementi sulla consistenza patrimoniale del soggetto, documenti sui mezzi e tempi di pagamento delle forniture, etc.). La documentazione trasmessa sarà indispensabile soprattutto quale supporto probatorio per l effettuazione dei recuperi a tassazione e per la formazione degli altri provvedimenti (sanzioni e misure cautelari, denunce penali, etc.) nei confronti del soggetto interponente. Allo stesso modo se i verificatori hanno contezza che nei confronti di un soggetto da considerarsi presunto interposto vi sia in corso attività ispettiva da parte di altro Attore, si dovrà prospettare a quest ultimo l ipotesi di coinvolgimento del soggetto quale missing trader, invitando lo stesso Organo ad orientare la raccolta degli elementi utili a dimostrare tale assunto ed a ricercare gli eventuali soggetti interponenti, ai quali ricondurre l intera responsabilità delle attività economiche poste in essere. Gli Uffici locali potranno, nell ambito del coordinamento, chiedere la collaborazione della Guardia di finanza per quei casi di frode dove appare opportuna anche una presenza di personale addestrato e attrezzato a fronteggiare situazioni di particolare rischio.

4 Pagina 4 di 5 Qualora la verifica comporti l accesso presso un deposito fiscale ai fini IVA esercitato da soggetto autorizzato a gestire un deposito fiscale di prodotti sottoposti ad accise o un deposito doganale (punti a) e b), comma 1, art. 50-bis del D.L. n. 331/93) sarà opportuno il coinvolgimento dell Agenzia delle dogane, tenuto conto della specifica esperienza nell ambito di tali controlli. Nel caso, invece, in cui le attività ispettive dovessero già essere oggetto di investigazioni penali, gli Uffici incaricati delle indagini di polizia giudiziaria dovranno attivarsi affinché la competente Procura della Repubblica sia sensibilizzata per rendere disponibili, compatibilmente con i termini stabiliti dall art. 329 c.p.p., i documenti e le informazioni coperti dal segreto delle indagini, qualora ciò sia necessario al fine di sviluppare sul piano amministrativo i conseguenti accertamenti, compresi i dinieghi dei rimborsi, nella prospettiva di non vanificarne i termini. Gli Uffici informeranno, inoltre, il pubblico ministero che, ex art. 327 c.p.p., dirige le indagini preliminari nel settore de quo, dell esistenza del concerto fra Agenzia delle dogane, Guardia di finanza e Agenzia delle entrate nelle azioni di contrasto ai fenomeni di frode all IVA, stabilito per operare in modo sinergico, coordinato e funzionale, nell ambito delle rispettive competenze istituzionali. Ciò, tra l altro, per rendere unitaria anche all esterno l azione complessiva dell Amministrazione finanziaria verso il fenomeno, in ossequio alle direttive impartite dal Ministro dell economia e delle finanze. 3. Coordinamento Per far fronte all emersione di criticità operative rilevanti (esempio: situazioni di particolare rischio, possibile blocco dell attività amministrativa conseguente l avvio di contestuali indagini di polizia giudiziaria, concertazione di interventi contestuali tra organi dei diversi Attori, etc.) o all analisi di particolari sistemi di frode, ovvero all esame di problematiche giuridiche o di prassi operativa, verrà costituito a livello regionale un tavolo tecnico che sarà convocato, in caso di necessità, su impulso anche di uno solo degli organi di vertice territoriali (Comandante regionale, Direttore regionale dell Agenzia delle entrate o delle dogane), per l individuazione delle soluzioni alle questioni volta per volta sollevate, che saranno orientate comunque alla più rapida e proficua conclusione della fase istruttoria. Al tavolo tecnico partecipano come referenti per l Agenzia delle dogane il Direttore dell Area verifiche e controlli tributi doganali accise antifrode servizi chimici della Direzione regionale, per la Guardia di finanza il Capo di Stato Maggiore del Comando regionale (in assenza il Capo Ufficio Operazioni dello stesso Reparto) e per l Agenzia delle entrate il Capo Settore Accertamento / Capo dell Ufficio Analisi e ricerca della Direzione regionale. In relazione alle questioni sottoposte, attraverso tale strumento tecnico saranno assunti gli indirizzi operativi specifici da fornire agli organi verificatori

5 Pagina 5 di 5 delle tre istituzioni, saranno stabilite eventuali divisioni di aree d intervento, saranno analizzate le questioni di rilievo emerse nel corso dei controlli (indagini su particolari sistemi di frode di gruppo, particolari problematiche concernenti prassi operative, ecc.), saranno programmati interventi congiunti o simultanei e verranno risolte questioni tecnico giuridiche coinvolgenti determinati procedimenti istruttori, orientando comunque le soluzioni alla più rapida e proficua conclusione della fase istruttoria. Alla Direzione Centrale Accertamento saranno periodicamente comunicate le problematiche affrontate, attraverso relazioni che riportino, in sintesi, anche le decisioni adottate nel corso delle riunioni svolte in tale sede. Tale scambio informativo è fondamentale per riscontrare le evoluzioni delle problematiche relative ai controlli in oggetto e, conseguentemente, per il miglioramento dell intera azione di coordinamento. In relazione alle operazioni ispettive caratterizzate da forme particolarmente significative di collaborazione delle tre strutture, sarà opportuno fornire ai media comunicati preventivamente concordati.

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