Provincia autonoma di Trento
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- Ugo Pinto
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1 Pagina 1 di 5 Provincia autonoma di Trento FONTI NORMATIVE PRIMARIE L.P. 13 febbraio 1992 n. 8 "Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale". Art. 1 Finalità. 1. Omissis. 2. Omissis. 3. La Provincia promuove altresì le iniziative di studio concernenti il volontariato sociale e favorisce la formazione e l'aggiornamento dei volontari. Art. 5 Interventi a favore del volontariato. 1. La Giunta provinciale può concedere contributi per il sostegno della attività di formazione e promozione del volontariato sociale sulla base di specifici progetti a: a. organizzazioni di volontariato iscritte all'albo di cui all'articolo 3 ed operanti nel territorio provinciale; b. organismi, costituiti in prevalenza da organizzazioni di volontariato iscritte all'albo, che abbiano i requisiti previsti dalla presente legge per l'iscrizione all'albo stesso. 2. Omissis. 3. La Giunta provinciale stabilisce inoltre le modalità di presentazione delle domande di contributo, i criteri per la determinazione della spesa massima ammissibile, per la determinazione dell'entità dei contributi, nonché per la concessione degli stessi e di rendicontazione dell'attività economica e sociale. 4. Omissis Art. 8 Formazione e aggiornamento dei volontari. 1. La Giunta provinciale, nell'ambito del piano pluriennale per la formazione professionale, autorizzata a promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario che opera in organismi di volontariato, anche sulla base di proposte inoltrate dagli organismi stessi. A detti corsi possono partecipare anche i dipendenti pubblici interessati. 1. Soggetto promotore e finanziatore Dalla lettura della legge provinciale si evince che la funzione di impulso all'attività di formazion del volontariato spetta: alla Commissione provinciale per il Volontariato.
2 Pagina 2 di 5 Istituito presso la Giunta provinciale si tratta di un organismo a composizione mista di cui fann parte tanto i rappresentanti della Pubblica Amministrazione quanto delle associazioni di volontariato. Tra le varie funzioni ha appunto il compito di formulare proposte in materia di formazione (si veda l'art. 7, comma 5, lettera a) della L.P. n. 8/1992). La Commissione ha pertanto un ruolo meramente propositivo. alla Giunta provinciale. Nell'ambito del piano pluriennale per la formazione professionale può organizzare anche su richiesta delle O.O.V.V. corsi di formazione specifici ai quali possono accedere anche gli stessi dipendenti pubblici (art. 8). alle Organizzazioni di volontariato. Esse possono: richiedere alla Giunta provinciale l'organizzazione di corsi ad hoc (art. 8); organizzare autonomamente corsi di formazione avvalendosi di contributi pubblici (art. 5). Quest'ultimo in particolare sembra essere il canale maggiormente destinato ad essere impiegato per garantire la formazione dei volontari, anche alla luce della normativa adottata al fine di dare attuazione alla legge provinciale (si vedano in ordine cronologico le deliberazioni della Giunta provinciale n. 3060/1996, n. 91/1997, n. 87/1998, n. 61/1999 che dettano i criter e le modalità per la presentazione delle domande per l'erogazione dei contributi pubblici destinati - anche - alla formazione dei volontari nonché i criteri per la determinazione della spesa massima ammissibile e dell'entità dei contributi per la concessione degli stessi e di rendicontazione dell'attività economica e sociale). La legge non prevede che vengano stanziati fondi finalizzati in via esclusiva alla formazione de volontariato. I contributi provinciali destinati al finanziamento di tali attività, infatti, gravano - unitamente ad altre spese a favore del volontariato- sul capitolo n della legge di bilancio. (1) I finanziamenti pubblici volti a sostenere i corsi organizzati dalle stesse organizzazioni di volontariato sono comunque parziali: generalmente, infatti, la provincia contribuisce erogando all'associazione richiedente l'ottanta per cento delle spese che saranno ritenute ammissibili dallo stesso ente pubblico in sede di valutazione e comunque un importo non superiore alla differenza tra costi ed entrate. (2) 2. Destinatari Possono fruire dei fondi pubblici destinati alla formazione soltanto le organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito albo e che operano nel territorio provinciale ovvero quegli organismi che, costituiti in prevalenza da associazioni iscritte all'albo, abbiano i requisiti previs dall'art. 3 della legge provinciale sul volontariato. 3. Modalità di accesso ai fondi. adempimenti delle associazioni Le organizzazioni di volontariato interessate e legittimate ad ottenere i contributi per la formazione dei volontari debbono presentare al Servizio attività socio-assistenziali della Provincia ovvero agli uffici provinciali decentrati: apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante della organizzazione; un progetto che illustri l'attività di formazione che si intende eseguire;
3 Pagina 3 di 5 Il progetto deve indicare: il tema dell'iniziativa, i tempi e le fasi di realizzazione, i destinatari dell'intervento (chi - distinguendo tra aderenti all'organizzazione preponente e non - e quanti), il numero dei relatori, i locali presso i quali si svolgerà il corso; un preventivo delle entrate e delle spese inerenti alla realizzazione dell'attività formativa In particolare alla luce della deliberazione della Giunta provinciale n. 61/1999 possono essere richiesti soltanto: i compensi per i relatori (fino ad un importo massimo orario prestabilito); le spese di viaggio, vitto ed alloggio necessarie per ospitare i formatori residenti in località divers dalla sede dell'iniziativa; spese di viaggio sostenute dai volontari organizzatori (purché autorizzate dall'organizzazione stessa); oneri per l'acquisto di beni e servizi strumentali e/o di supporto purché il loro utilizzo risulti essenzialmente funzionale all'attività di formazione (cancelleria, materiale didattico, pubblicizzazione e stampa, organizzazione e segreteria); oner per gli eventuali canoni di locazione dell'immobile sede dell'iniziativa. Anche tali importi sono riconosciuti fino ad un importo massimo orario o giornaliero prestabilito. Richieste di contributi non conformi alle voci di spesa ora indicate ed alle relative finalità non saranno pertanto finanziate in quanto inammissibili. Le domande devono essere presentate prima di dare avvio all'iniziativa cui si riferisce la richiesta di finanziamento ed entro il termine perentorio indicato nella delibera annualmente adottata dalla Giunta contenente criteri e modalità di presentazione delle richieste di finanziamento. Il mancato rispetto di questi requisiti è causa di reiezione della domanda di contributo. Una volta presentate le domande di contributo il Servizio attività socio assistenziali procede ad una loro valutazione escludendo quelle ritenute inammissibili per incompletezza della documentazione o per carenza dei requisiti richiesti (non vengono accolte ad esempio le istanz presentate fuori termine, quelle soggette a contributi di altri enti ovvero volte ad attività diverse dalla formazione, quelle concernenti la normale attività dell'associazione - aggiornamento della biblioteca -, quelle concernenti iniziative formative dirette all'utenza in generale delle associazioni anziché ai singoli volontari; quelle presentate allorquando l'iniziativ aveva già preso avvio; quelle richieste da associazioni che hanno stipulato una convenzione co un ente pubblico in virtù della quale le tariffe di rimborso sono comprensive anche degli oneri per l'attività di formazione e di aggiornamento dei volontari). Il Servizio competente (Servizio attività socio-assistenziali) adotta direttamente i provvedimen di impegno spesa rispetto a tutte le domande ammesse. In ogni caso i contributi vengono erogati al termine dello svolgimento dell'intervento formativo previa presentazione di una documentazione relativa all'attività svolta e comprovante le entrat e le spese sostenute. (3) La Provincia di Trento finanzia altresì le richieste di contributi provenienti dalle associazioni che intendono partecipare a corsi di formazione organizzati da altri, rimborsando la quota di iscrizione e le spese di viaggio, vitto ed alloggio per un numero di partecipanti non superiore a due e per un importo massimo giornaliero di lire a persona. NOTE: 1) Come si evince dai piani annuali per il volontariato approvati dalla Giunta provinciale, al capitolo di bilancio n sono state stanziate nel corso degli ultimi anni le seguenti somme: lire nel 1995, lire nel 1996, lire nel 1997, lire nel Tali dotazioni finanziarie vengono utilizzate non soltanto per finanziare le attivit\'e0 formative ma anche per far fronte ad altre spese quali ad esempio le somme che la Provincia di Trento eroga alle organizzazioni di volontariato a titolo di rimbo rso degli oneri assicurativi sostenuti dalle organizzazioni di volontariato iscritte all'albo ai sensi dell'art. 4 della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266 ovvero per sostenere le iniziative di studio di cui all'art. 1, comma 3, L.P. n. 8/1992 e di carattere sperimentale ed innovativo di cui all'art. 5, comma 5, L.P. n. 8/1992.
4 Pagina 4 di 5 2) Sul punto v. amplius infra 3 3) Dalla documentazione fornita dalla Provincia autonoma di Trento la normativa in materia di formazione del volontariato risulta attuata. In particolare per quanto concerne gli ultimi anni risulta che nel 1997 a fronte di 27 domande per attività di formazione ritenute ammissibili sia stato erogato alle associazioni un contributo definitivo pari a lire ; nel 1998 a fronte di 28 domande ammissibili il contributo erogato è stato pari a lire , nel 1999, a fronte di 30 domande ammissibili, il contributo erogato è stato pari a lire Provincia autonoma di Trento LEGGE PROVINCIALE SUL VOLONTARIATO MODALITA DI ACCESSO AI FONDI / FONTI NORMATIVE DELEGA ALLE PROVINCE L.P. 13 febbraio 1992 n. 8 Legge provinciale sul volontariato artt. 1, 5, 8. Non esiste legge delega per la Formazione Professionale QUALI TEMI DELLA FORMAZIONE Anno 98 Comunicazione genitori/figli, educazione in famiglia Handicap Informatica Soccorso sul territorio Promozione al volontariato / formazione permanente Scrittura e stampa braille Comunicazione interna ed esterna dell associazione Accoglienza e affido Anno 99 Primo soccorso Formazione e promozione del volontariato Informatica di primo e secondo livello per volontari vedenti Seminario per operatori di educazione allo sviluppo Promozione attività per ragazzi e bambini disabili a sostegno delle famiglie Corso per famiglie di disabili Informazione ed educazione alla sessualità Emergenza 118 Promozione al volontariato Ruolo della famiglia
5 Pagina 5 di 5 Abilitazione per volontari di B.L.S. Educazione all ascolto, al dialogo e alla comunicazione Corso base per volontariato socio-sanitario CENTRI DI SERVIZIO ASS.TO DI RIFERIMENTO / REFERENTI SITO INTERNET E stato istituito un Centro di servizio con deliberazione del Comitato di Gestione del fondo speciale per il Volontariato (vedi spazio apposito) Ass.to alle Politiche Sociali e Salute Via Galli, Trento Tel. 0461/ fax 0461/ Dirig. del Servizio: dott.ssa Rosanna Giordani Resp. Settore volontariato del Servizio attività socio - assistenziali dott. Stefano Malena Tel. 0461/ fax 0461/ Sito generale: serv.asa@provincia.tn.it I centri di servizio 1 Centro Servizi per il Volontariato CSV Via Sighele, Trento Tel. 0461/ Fax 0461/ SEZIONE PRECEDENTE
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